Ricorso Per Liquidazione Giudiziale Ricevuto: Come Difendersi Nell’udienza Prefallimentare Con Lo Studio Legale

Ti è arrivata una PEC dal Tribunale. Dentro c’è il ricorso di un creditore che chiede l’apertura della liquidazione giudiziale della tua impresa, cioè quello che fino al 2022 si chiamava fallimento, e un decreto che ti convoca a un’udienza fissata tra qualche settimana. Da questo momento il calendario non è più tuo: lo detta la legge, e lo detta con termini brevi, alcuni dei quali sono a pena di decadenza.

Mettiamo subito le cose in chiaro: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Otto mosse, in ordine, ciascuna con il suo obiettivo, il suo termine e il suo controllo finale prima di passare alla successiva. Se le esegui nei tempi, arrivi all’udienza con tutte le difese ancora disponibili. Se ne salti una, alcune porte si chiudono e non si riaprono più.

Il procedimento che ti riguarda è quello disciplinato dagli articoli 37 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo D.Lgs. 136/2024). È un procedimento rapido, in camera di consiglio, nel quale il Tribunale verifica in poche settimane tre cose: se sei un imprenditore assoggettabile alla procedura, se sei insolvente, se i debiti scaduti superano la soglia minima. E in cui tu hai, entro la prima udienza, una scelta strategica che può cambiare tutto: difenderti nel merito oppure portare la crisi dentro uno strumento di regolazione.

Perché affrontarlo con lo Studio Monardo? Perché questa materia sta esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione che, se attivati in tempo, possono bloccare o superare il ricorso. Dall’altro è avvocato cassazionista: se il Tribunale apre la procedura, la difesa prosegue senza cambi di mano nel reclamo in Corte d’appello e, se serve, fino alla Corte di Cassazione.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il piano è costruito in sequenza, ma non tutti partono dallo stesso punto: c’è chi ha ricevuto la PEC ieri e ha ancora cinque settimane, c’è chi l’ha scoperta tardi e ha davanti dieci giorni, c’è chi ha già un concordato in testa e chi invece pensa di non essere nemmeno “fallibile”. Rispondi a queste quattro domande con i documenti alla mano, non a memoria.

Domanda 1 — Quanti giorni mancano all’udienza? Prendi il decreto del Tribunale e guarda la data di udienza. Poi guarda la data in cui la PEC è stata consegnata nella tua casella (non quella in cui l’hai aperta: conta la consegna). La legge vuole che tra la notifica e l’udienza passino almeno quindici giorni, e che il decreto ti assegni un termine per depositare memorie fino a sette giorni prima dell’udienza. Se ti restano più di tre settimane, sei nella condizione ideale: puoi eseguire il piano per intero. Se ti restano meno di dieci giorni, il termine per le memorie potrebbe essere già scaduto o in scadenza e devi lavorare in parallelo su più mosse.

Domanda 2 — Riesci a dimostrare, carte alla mano, di essere un’impresa “minore”? La liquidazione giudiziale non si applica all’imprenditore che dimostra di avere avuto, in ciascuno dei tre esercizi precedenti, un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Tutti e tre i requisiti, insieme. E la prova tocca a te, non al creditore. Se hai bilanci regolarmente depositati e i numeri stanno sotto le soglie, hai una difesa potenzialmente risolutiva. Se i bilanci mancano, sono incompleti o i numeri sono a cavallo delle soglie, questa difesa va costruita con cura.

Domanda 3 — Il totale dei tuoi debiti scaduti e non pagati supera 30.000 euro? Non il credito di chi ha fatto ricorso: il totale. Debiti verso fornitori, banche, erario, enti previdenziali, dipendenti, tutto ciò che è scaduto e non pagato. Se il totale che risulterà dagli atti è inferiore a 30.000 euro, il Tribunale non può aprire la procedura.

Domanda 4 — Pensi che l’impresa possa ancora stare sul mercato, magari con un accordo con i creditori? Se la risposta è sì, anche solo come ipotesi, devi saperlo prima della prima udienza. Perché la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (un concordato, un accordo di ristrutturazione, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) va depositata, quando il ricorso lo ha presentato un altro, entro la prima udienza, a pena di decadenza.

Ecco la tabella di orientamento. Individua la riga che ti descrive e parti dalla mossa indicata, senza però saltare il controllo dei termini (Mossa 1), che vale per tutti.

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Hai appena ricevuto la PEC, mancano più di 3 settimaneMossa 1, poi tutte in ordineHai il tempo per eseguire il piano completo
Mancano meno di 10 giorni all’udienzaMossa 1 + Mossa 6 subito, poi Mosse 3-4-5 in paralleloLa decisione sullo strumento di regolazione non può aspettare
Hai dubbi sulla regolarità della notificaMossa 2Un vizio di notifica va fatto valere nel modo giusto e al momento giusto
Sei sotto tutte le soglie dimensionali e hai i bilanciMossa 3È la difesa che può chiudere il procedimento
I debiti scaduti complessivi sono vicini a 30.000 €Mossa 4La soglia minima va verificata voce per voce
L’impresa ha liquidità e il debito è temporaneo o contestatoMossa 5La difesa sull’insolvenza si costruisce con i flussi di cassa
Vuoi salvare l’azienda con un accordo o un concordatoMossa 6Termine a pena di decadenza: entro la prima udienza
Sei già in composizione negoziataMossa 6 (scenario specifico)Le misure protettive e la finestra dei 60 giorni hanno regole proprie
Il Tribunale ha già dichiarato aperta la liquidazioneMossa 8Reclamo entro 30 giorni

Un’avvertenza prima di cominciare. La sospensione feriale dei termini, che negli altri processi civili opera dal 1° al 31 agosto, qui non ti protegge: l’art. 9 del Codice della crisi esclude la sospensione feriale per i termini processuali dei procedimenti che disciplina. Se il ricorso ti è stato notificato a fine luglio, i giorni di agosto contano tutti.


Mossa 1 — Metti in sicurezza il calendario

Obiettivo della mossa: trasformare il decreto di convocazione in un calendario scritto, con le quattro date che governano tutto il procedimento, e capire subito quale di esse è a pena di decadenza.

Quando va fatta

Oggi. Il primo passo è questo, e non richiede nessuna valutazione di merito: richiede solo di leggere con attenzione due documenti, la PEC e il decreto. Ogni giorno speso senza un calendario è un giorno in cui rischi di accorgerti troppo tardi di un termine già scaduto.

Come si esegue

Apri la PEC e salva tutto: il messaggio, la ricevuta di consegna, gli allegati. Il ricorso del creditore e il decreto del Tribunale sono normalmente notificati insieme. Stampa il decreto e cerca queste informazioni:

  1. La data dell’udienza. Il Tribunale deve convocare le parti con decreto entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. Se il decreto fissa una data più lontana, non è un vizio che ti salva: è un termine ordinatorio per il giudice.
  2. La data di notifica. È quella della ricevuta di avvenuta consegna nella tua casella PEC. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno quindici giorni liberi. Contali.
  3. Il termine per le memorie. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per depositare memorie e documenti. Se il Tribunale ha abbreviato i termini per ragioni d’urgenza (art. 41, comma 3, del Codice), il termine per le memorie può essere più corto: verifica cosa è scritto nel tuo decreto.
  4. La prima udienza come termine di decadenza. Se il ricorso è stato presentato da un creditore o dal pubblico ministero, l’eventuale domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va depositata entro la prima udienza fissata. Non entro l’udienza “di discussione”, non entro l’udienza in cui il giudice entra nel merito: entro la prima udienza in calendario, anche se in quella sede il giudice si limita a rinviare.

Scrivi le quattro date su un foglio, mettile in agenda con un preavviso di almeno cinque giorni e condividile con il commercialista e con l’avvocato. Contestualmente, verifica il Tribunale che ha emesso il decreto: la competenza appartiene al Tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore, e per le imprese di maggiori dimensioni al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese. Un’incompetenza territoriale non annulla nulla, ma comporta la trasmissione degli atti al giudice competente.

Infine, controlla chi sono le parti: il ricorrente (un creditore, il pubblico ministero, un organo di controllo), il suo difensore, l’eventuale intervento di altri creditori già annunciato. Ti servirà nella Mossa 2.

La base giuridica

L’art. 41 del Codice della crisi disciplina il procedimento di apertura: convocazione entro 45 giorni dal deposito, almeno 15 giorni tra notifica e udienza, termine per memorie fino a 7 giorni prima. L’art. 40, comma 10, stabilisce che, in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza. L’art. 9 esclude la sospensione feriale.

Sulla nozione di “prima udienza” la Cassazione è stata netta. Con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789, la Prima Sezione ha stabilito che il termine si consuma con l’udienza fissata dal decreto di convocazione, anche quando in quella udienza il giudice si limita a rinviare: conta il fatto che le parti siano state regolarmente convocate, non che il ricorso sia stato discusso. Nello stesso senso si era già espressa l’ordinanza 13 maggio 2026, n. 13912.

Un’ultima indicazione di metodo per questa mossa: nomina subito un unico referente interno per il procedimento. Nelle società con più soci o con un amministratore che delega la gestione amministrativa, il rischio più concreto non è giuridico ma organizzativo: la PEC la legge l’impiegata, i bilanci li tiene il commercialista, le trattative con i fornitori le fa il socio operativo, e nessuno ha il quadro completo. Il referente raccoglie i documenti, tiene il calendario, è l’interlocutore del legale. Nelle prossime tre settimane il tempo che risparmi è tempo che resta per la difesa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire la PEC in ritardo: la casella non veniva controllata, era piena, la gestiva un ex amministratore. Non perdere tempo a sperare che la notifica sia nulla per questo motivo: il regime di notificazione del Codice della crisi è speciale e mette a carico dell’imprenditore l’onere di tenere attiva e funzionante la casella (ne parliamo nella Mossa 2). La reazione corretta è ricalcolare il calendario partendo dalla data effettiva di consegna e, se il termine per le memorie è già scaduto, chiedere comunque di essere sentito e produrre documenti in udienza, sapendo che il giudice ha poteri istruttori d’ufficio e che lo spazio difensivo si è ristretto, non azzerato.

Secondo imprevisto: il decreto abbrevia i termini per urgenza. Succede, ad esempio, quando una società è stata cancellata dal registro delle imprese e sta per scadere l’anno entro il quale la liquidazione giudiziale può ancora essere dichiarata (art. 33 del Codice). In questo caso il calendario si comprime e le Mosse 3, 4 e 5 vanno eseguite in parallelo.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • hai scritto in agenda data di notifica, termine memorie, data della prima udienza;
  • hai verificato che tra notifica e udienza ci siano almeno 15 giorni (o che l’abbreviazione sia stata disposta dal decreto);
  • hai chiaro che la prima udienza è il termine ultimo per decidere sullo strumento di regolazione.

Mossa 2 — Verifica la notifica, la legittimazione del ricorrente e il suo credito

Obiettivo della mossa: capire se il ricorso è stato instaurato correttamente e se il credito che lo sostiene regge davvero, perché un credito ragionevolmente contestato può togliere forza all’intero ricorso.

Quando va fatta

Nei primi giorni dopo la notifica, in parallelo con la Mossa 3. Le contestazioni su notifica e credito devono finire nella memoria difensiva, quindi entro il termine assegnato dal decreto.

Come si esegue

Primo controllo: la notifica. Il Codice della crisi ha un sistema di notificazione proprio, diverso da quello del codice di procedura civile. Il ricorso e il decreto vengono notificati a cura della cancelleria all’indirizzo PEC dell’impresa risultante dai pubblici registri. Se la notifica via PEC non è possibile o non va a buon fine, la legge prevede canali sussidiari, fino a forme di perfezionamento che non richiedono la consegna a mani del destinatario. Verifica quale canale è stato usato, se è stato rispettato l’ordine previsto dall’art. 40 e se la notifica è stata eseguita all’indirizzo corretto.

Ti diciamo con franchezza dove questa verifica ti porta e dove no. La Cassazione, con la sentenza 29 settembre 2025, n. 26370, ha confermato la validità di questo regime speciale anche nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese, ricordando che l’imprenditore deve mantenere attiva la propria PEC per un anno dopo la cancellazione e che, se la notifica non va a buon fine per la disattivazione della casella, si passa legittimamente ai canali sussidiari. Tradotto: la casella piena o abbandonata è un problema tuo, non del creditore. Diverso è il caso in cui la notifica sia stata inviata a un indirizzo sbagliato, in cui siano stati saltati passaggi previsti dalla norma, o in cui il termine di quindici giorni non sia stato rispettato senza un’abbreviazione motivata: lì c’è materia per un’eccezione.

Secondo controllo: la legittimazione. Possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore stesso, uno o più creditori, il pubblico ministero e gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa (art. 37). Se il ricorrente si qualifica come creditore, verifica il titolo che afferma di avere: una fattura, un decreto ingiuntivo, una sentenza, un estratto di ruolo.

Terzo controllo: il credito. Qui sta un punto che molti imprenditori fraintendono. Il creditore non ha bisogno di un titolo esecutivo per chiedere la liquidazione giudiziale, e non deve aver tentato prima un pignoramento. Il Tribunale accerta il credito in via sommaria e incidentale, solo per verificare la legittimazione del ricorrente. Ma proprio perché l’accertamento è incidentale, una contestazione seria del credito, se il credito non è coperto da un provvedimento giudiziale, può ridimensionare il valore dell’inadempimento come sintomo di insolvenza. Raccogli quindi tutto ciò che dimostra che il credito non è dovuto, o non lo è in quella misura: contestazioni scritte inviate prima del ricorso, vizi della fornitura denunciati, pagamenti parziali, compensazioni, note di credito.

Ma attenzione alla differenza tra contestazione seria e contestazione di comodo. Una contestazione nata il giorno dopo la notifica del ricorso, priva di documenti, generica, viene trattata per quello che è.

La base giuridica

Art. 37 (legittimazione), art. 40 (forme della domanda e notificazione), art. 41 (procedimento). In tema di accertamento del credito del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che non serve un titolo esecutivo e che il giudice della fase di apertura accerta il credito in via sommaria e incidentale: il principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass. 19 febbraio 2025, n. 4406, richiamata dalle corti di merito nei giudizi di reclamo.

Con la sentenza 23 aprile 2025, n. 10581, la Prima Sezione della Cassazione ha aggiunto due precisazioni preziose per la tua difesa: l’insolvenza può emergere anche da un solo inadempimento, a prescindere dal numero dei creditori; e, di fronte a una contestazione ragionevole del credito vantato dal ricorrente, il giudice deve accertarlo incidentalmente. Nel caso deciso, la Corte ha confermato la dichiarazione perché le contestazioni del debitore erano state giudicate pretestuose e generiche: è esattamente il rischio da evitare.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: hai un credito da contestare, ma non hai documenti che ne provino la contestazione prima del ricorso. Non inventare una contestazione: costruisci una ricostruzione contabile del rapporto, con l’aiuto del commercialista, che mostri pagamenti, compensazioni o errori di calcolo. Una ricostruzione numerica seria pesa più di dieci pagine di argomenti.

Secondo imprevisto: il ricorrente è l’agente della riscossione o un ente previdenziale. In questo caso la contestazione del credito segue regole e giudici propri, e il giudice della crisi non entra nel merito della pretesa. Concentrati allora sulle Mosse 3, 4 e 5 e, se la pretesa è oggetto di rateizzazione o definizione agevolata, documentalo con precisione, perché incide sul conteggio dei debiti “scaduti e non pagati”.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • hai la prova del canale di notifica usato e della data di consegna;
  • hai verificato titolo e legittimazione del ricorrente;
  • hai deciso, con il tuo legale, se il credito va contestato e con quali documenti.

Mossa 3 — Costruisci la prova di essere un’impresa minore

Obiettivo della mossa: dimostrare con documenti certi di non aver superato, nei tre esercizi precedenti, nessuna delle tre soglie dimensionali. Se ci riesci, la liquidazione giudiziale non può essere aperta.

Quando va fatta

Subito, perché è la mossa che richiede più lavoro documentale e perché i bilanci dei tre esercizi vanno depositati nel procedimento: il Codice impone al debitore che si costituisce di produrre i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non è obbligato a redigerli, le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti (o dell’intera esistenza dell’impresa, se più breve). Il termine ultimo è quello delle memorie.

Come si esegue

Le soglie sono fissate dall’art. 2, comma 1, lettera d), del Codice della crisi. È “impresa minore” l’impresa che presenta congiuntamente questi tre requisiti:

RequisitoSogliaPeriodo di riferimento
Attivo patrimonialeNon superiore a 300.000 € annuiCiascuno dei tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso (o dall’inizio dell’attività, se più breve)
Ricavi lordiNon superiori a 200.000 € annuiCiascuno dei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività)
Debiti, anche non scadutiNon superiori a 500.000 €Ammontare complessivo

Tre requisiti, tutti insieme. Basta il superamento di uno solo, anche in un solo esercizio, per perdere la qualifica di impresa minore.

Il primo passo è chiedere al commercialista i bilanci depositati al registro delle imprese per gli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito del ricorso. Attenzione al triennio: è quello antecedente il ricorso, non quello antecedente l’udienza. Il secondo passo è verificare, voce per voce, i tre valori. Il terzo passo è controllare la coerenza dei bilanci con le altre fonti: dichiarazioni fiscali, estratti conto, libri contabili. Perché il Tribunale non prende i bilanci come oro colato: li confronta con tutto ciò che emerge dal fascicolo, compresi i dati che la cancelleria acquisisce telematicamente da registro imprese, Agenzia delle entrate e enti previdenziali (art. 42).

Ricorda il principio che guida questa mossa: l’onere della prova è tuo. Se non provi, il Tribunale ti considera un’impresa assoggettabile. Non è il creditore a dover dimostrare che sei “grande”; sei tu a dover dimostrare di essere “piccolo”. L’art. 121 del Codice lo dice in modo esplicito, applicando la liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti.

Cosa fare se i bilanci non ci sono, o non sono stati depositati? La prova non è impossibile, ma diventa più difficile. Puoi produrre scritture contabili, dichiarazioni fiscali, documentazione bancaria, perizie: il giudice può valorizzare l’intero arco documentale disponibile. Ma sappi che una perizia redatta per l’occasione, non supportata da scritture regolari, raramente basta.

La base giuridica

Art. 2, comma 1, lettera d) (definizione di impresa minore), art. 121 (presupposti della liquidazione giudiziale), art. 41, comma 4 (deposito dei bilanci da parte del debitore). Con la sentenza 22 marzo 2025, n. 7642, la Cassazione ha chiarito che nella verifica dei requisiti di non assoggettabilità il giudice deve considerare la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell’impresa con qualunque mezzo sia raggiungibile, potendo attingere all’intero materiale documentale, proveniente dall’impresa o da terzi. Per te significa due cose: puoi provare la tua dimensione anche con documenti diversi dal bilancio; ma anche il creditore e il giudice possono smentire il bilancio con altri documenti.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: un esercizio “sfora” di poco. Ad esempio, un anno con ricavi lordi di 203.000 euro per una commessa straordinaria. Non c’è margine di tolleranza: la soglia è la soglia. In questi casi verifica con il commercialista se il dato è corretto (ricavi di competenza di altri esercizi, partite di giro, errori di contabilizzazione documentabili), ma non contare su arrotondamenti.

Secondo imprevisto: l’ultimo bilancio è stato chiuso con un esercizio abbreviato a ridosso del ricorso. Le corti di merito tendono a guardare al triennio di esercizi ordinari antecedenti l’istanza e a non dare peso a bilanci infrannuali adottati nell’imminenza del procedimento. Non costruire la difesa su quel documento.

Terzo imprevisto: sei sotto le soglie, ma non hai depositato i bilanci nei termini. Deposita comunque nel procedimento tutto ciò che hai, accompagnato da una relazione del commercialista che ricostruisca i valori con riferimento alle scritture contabili, e chiedi al giudice di valutare l’intero compendio documentale.

Se l’impresa risulta davvero minore, il procedimento non finisce nel nulla: il creditore potrebbe chiedere la liquidazione controllata, cioè la procedura liquidatoria prevista per i soggetti sovraindebitati non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, con soglie e presupposti propri. Anche di questo va tenuto conto nella strategia.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • hai i bilanci (o le dichiarazioni) dei tre esercizi antecedenti il ricorso;
  • hai una tabella con attivo, ricavi e debiti anno per anno confrontati con le soglie;
  • hai deciso se la difesa dimensionale è sostenibile o va abbandonata a favore delle Mosse 4, 5 o 6.

Mossa 4 — Fai l’inventario dei debiti scaduti e verifica la soglia dei 30.000 euro

Obiettivo della mossa: sapere, prima del giudice, quanto ammontano i tuoi debiti scaduti e non pagati, perché sotto i 30.000 euro complessivi la liquidazione giudiziale non può essere aperta.

Quando va fatta

In parallelo con la Mossa 3, entro il termine delle memorie. È una mossa che richiede la collaborazione del commercialista e l’acquisizione di estratti aggiornati.

Come si esegue

L’art. 49, comma 5, del Codice stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro. Tre parole vanno lette con attenzione.

“Complessivamente.” Non conta il credito di chi ha presentato il ricorso. Un creditore che vanta 8.000 euro può chiedere la tua liquidazione giudiziale, se dagli atti risultano altri debiti scaduti che portano il totale sopra i 30.000. E viceversa un ricorrente con un credito di 25.000 euro non ottiene nulla se il totale resta sotto soglia.

“Scaduti e non pagati.” Non tutti i debiti contano. I debiti non ancora scaduti non entrano nel calcolo (entrano invece nel requisito dimensionale dei 500.000 euro della Mossa 3: non confondere le due cose). I debiti rateizzati e in regola con le rate non sono, per la parte non ancora scaduta, debiti scaduti. I debiti oggetto di definizione agevolata regolarmente in corso vanno trattati con la stessa logica.

“Risultanti dagli atti dell’istruttoria.” Il calcolo si fa su ciò che è nel fascicolo: il ricorso, gli eventuali interventi di altri creditori, i dati acquisiti dalla cancelleria (registro imprese, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, agente della riscossione) e i documenti che produci tu. E si fa con riferimento al momento della decisione, non a quello del deposito del ricorso.

Esegui così:

  1. Chiedi gli estratti aggiornati della tua posizione presso l’agente della riscossione e presso gli enti previdenziali: sono gli stessi dati che il Tribunale vedrà.
  2. Fatti preparare dal commercialista lo scadenziario fornitori, con evidenza delle fatture scadute e non pagate alla data più recente possibile.
  3. Aggiungi debiti verso dipendenti (retribuzioni, TFR maturato e dovuto), banche (rate scadute, sconfinamenti), locatori.
  4. Sottrai ciò che documenti come pagato, rateizzato in regola, compensato, contestato con fondamento.
  5. Confronta il totale con la soglia.

Se il totale è vicino ai 30.000 euro, valuta con attenzione se pagare o rateizzare alcune posizioni prima dell’udienza. È una scelta legittima, ma va fatta con un’avvertenza: pagare in modo selettivo alcuni creditori quando l’impresa è già insolvente può avere conseguenze se la procedura viene comunque aperta. Questa valutazione non si fa da soli.

La base giuridica

Art. 49, comma 5, del Codice della crisi, che riprende la regola già prevista dalla legge fallimentare. Le corti di merito applicano costantemente il principio secondo cui la soglia va verificata sul complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati nell’istruttoria, e non sul solo credito del ricorrente, includendo le posizioni erariali e previdenziali risultanti dagli estratti dell’agente della riscossione.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: l’estratto dell’agente della riscossione riporta debiti che ritieni non dovuti, sgravati o prescritti. Il giudice della crisi non decide su quei debiti, ma valuta ciò che risulta. Se hai provvedimenti di sgravio, sospensione o annullamento, producili. Se hai solo contestazioni pendenti, documentale, ma sappi che il loro peso dipende da quanto sono già andate avanti.

Secondo imprevisto: tra il deposito delle memorie e l’udienza intervengono altri creditori. Il totale cambia. Per questo l’inventario va aggiornato fino al giorno dell’udienza.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • hai uno schema dei debiti scaduti e non pagati, per creditore, con totale;
  • hai i documenti che provano pagamenti, rateizzazioni e sgravi;
  • sai se sei sopra o sotto soglia, e di quanto.

Mossa 5 — Smonta la prova dell’insolvenza con i numeri della tua liquidità

Obiettivo della mossa: dimostrare che l’impresa è in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali, e che l’inadempimento lamentato dal ricorrente è episodico, contestato o già superato.

Quando va fatta

Entro il termine delle memorie, dopo aver completato l’inventario della Mossa 4. Se le Mosse 3 e 4 ti hanno dato una difesa solida, questa mossa la rafforza; se non te l’hanno data, questa diventa la tua linea principale di difesa nel merito.

Come si esegue

Prima di procedere, assicurati di aver capito cosa intende la legge per insolvenza, perché è qui che si commettono gli errori più costosi. L’art. 2, comma 1, lettera b), del Codice definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non è un confronto tra attivo e passivo. È un giudizio sulla capacità di pagare, regolarmente e con mezzi normali.

Questo ha una conseguenza che molti imprenditori non si aspettano: avere un patrimonio che vale più dei debiti non basta a escludere l’insolvenza. Se il patrimonio è fatto di un immobile che andrebbe venduto per pagare, o di crediti incagliati che non incasserai a breve, il Tribunale guarda ai flussi, non al valore. La Cassazione lo ripete da anni: con l’ordinanza 3 gennaio 2023, n. 64, ha ribadito che per le società non in liquidazione l’insolvenza si desume dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, non dal semplice rapporto tra attività e passività; e con l’ordinanza n. 19382 del 2025 ha confermato che l’eccedenza dell’attivo sul passivo non esclude l’insolvenza quando manca la liquidità strutturale per pagare i debiti alle scadenze.

Ecco allora come costruisci la difesa:

  1. Un prospetto di cassa a 90-180 giorni, preparato dal commercialista, con entrate certe o altamente probabili (contratti in corso, ordini confermati, crediti esigibili verso clienti solvibili) e uscite programmate, compresi i debiti scaduti da regolare.
  2. La prova della liquidità disponibile: estratti conto aggiornati, affidamenti bancari non revocati, eventuali finanziamenti soci deliberati e versati.
  3. La prova della natura episodica dell’inadempimento: perché quel debito non è stato pagato (contestazione, ritardo di un grande cliente, evento straordinario), e che gli altri fornitori sono pagati regolarmente.
  4. La prova della regolarità con fisco ed enti previdenziali, o della rateizzazione in corso e rispettata.
  5. Eventuali accordi in corso con il ricorrente o con altri creditori, con proposte scritte e risposte.

Se la tua società è già in liquidazione volontaria, il metro cambia: lì il Tribunale verifica se il patrimonio, liquidato, consente di soddisfare integralmente e in tempi ragionevoli i creditori. La messa in liquidazione deliberata dopo la notifica del ricorso è legittima, ma non è uno scudo: se il realizzo dell’attivo non è compatibile con le scadenze, l’insolvenza resta.

Un ultimo accorgimento pratico. Il prospetto di cassa non deve essere ottimista, deve essere credibile. Ogni entrata indicata va collegata a un documento (contratto, ordine, fattura emessa a cliente solvibile); ogni uscita deve includere anche gli oneri correnti, non solo i debiti scaduti. Un prospetto che “quadra” solo grazie a entrate non documentate viene letto dal Tribunale come un indizio contrario: se servono ipotesi per far tornare i conti, i conti non tornano.

La base giuridica

Art. 2, comma 1, lettera b) (definizione di insolvenza), art. 121 (presupposto oggettivo). La Cassazione, con la già citata sentenza 23 aprile 2025, n. 10581, ha ricordato che un solo inadempimento può essere sufficiente a rivelare l’insolvenza, se è sintomatico di un’incapacità strutturale; con la sentenza 22 marzo 2025, n. 7642, ha sottolineato che il giudice può attingere a tutto il materiale documentale disponibile, anche proveniente da terzi, per accertare lo stato di insolvenza. Per te significa che la difesa deve essere documentale e completa: lacune e omissioni vengono colmate dal giudice con ciò che trova nel fascicolo, e raramente a tuo favore.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: il prospetto di cassa mostra che, anche nella migliore delle ipotesi, non riesci a pagare i debiti scaduti nei prossimi mesi. In questo caso continuare a sostenere che non sei insolvente è inutile e controproducente. La strategia va spostata sulla Mossa 6: se l’impresa ha ancora valore, lo strumento di regolazione è la strada; se non lo ha, conviene preparare una gestione ordinata della procedura invece di subirla.

Secondo imprevisto: hai un sequestro penale sui beni o sui conti. Le corti di merito ritengono che il sequestro non impedisca di accertare l’insolvenza, anzi spesso la rende evidente. Non contare sul sequestro come argomento difensivo.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • hai un prospetto di cassa firmato dal commercialista, con ogni voce collegata a un documento;
  • hai documenti che spiegano la natura dell’inadempimento contestato dal ricorrente;
  • hai valutato onestamente se la difesa sull’insolvenza regge o se devi puntare tutto sulla Mossa 6.

Mossa 6 — Decidi entro la prima udienza se portare la crisi in uno strumento di regolazione

Obiettivo della mossa: scegliere, prima che il termine di decadenza si chiuda, se depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), anche nella forma “con riserva”, che sposta il confronto con i creditori su un terreno diverso dalla liquidazione.

Quando va fatta

Entro la prima udienza fissata dal decreto. Non un giorno dopo. Questa è la mossa più delicata del piano, ed è quella in cui il fattore tempo pesa più di ogni argomento giuridico. Hai fatto le Mosse 3, 4 e 5: ora sai se hai una difesa nel merito solida o fragile. Se è fragile, o se comunque l’impresa ha un valore da preservare, questa è la finestra.

Come si esegue

Il Codice della crisi esprime una preferenza netta per le soluzioni che preservano il valore dell’impresa. L’art. 7, comma 2, stabilisce che, quando pendono insieme una domanda di liquidazione giudiziale e una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, il Tribunale esamina in via prioritaria quest’ultima, a condizione che non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che nella proposta siano indicate le ragioni della maggiore convenienza per i creditori. Ma questa priorità ha un prezzo: il rispetto del termine.

Le strade principali sono:

La domanda con riserva (art. 44 del Codice). Depositi una domanda di accesso allo strumento di regolazione con la documentazione essenziale, riservandoti di presentare proposta, piano e documenti nel termine che il Tribunale ti assegna. È lo strumento tipico quando il termine stringe e il piano non è ancora pronto. Non è un modo per prendere tempo senza idee: il Tribunale nomina di regola un commissario giudiziale, ti impone obblighi informativi periodici e può revocare la concessione del termine se emergono atti di frode o se l’attività risulta manifestamente inidonea.

Il concordato preventivo, in continuità aziendale o liquidatorio, con la proposta ai creditori e il piano attestato.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che richiedono l’adesione di una percentuale qualificata dei creditori.

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, introdotto dalla riforma del 2022.

E poi c’è il caso particolare della composizione negoziata della crisi. Se hai già avviato una composizione negoziata e hai chiesto le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure (art. 18, comma 4). E se la composizione si conclude, puoi accedere a uno strumento di regolazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, anche oltre la prima udienza (art. 40, comma 10, ultimo periodo). Ma qui la Cassazione ha posto paletti precisi, che vedrai tra un momento.

Ecco la sequenza operativa:

  1. Entro una settimana dalla notifica, fai una valutazione di fattibilità con il legale e con il commercialista: l’impresa genera o può generare flussi positivi? Ci sono beni o rami d’azienda con valore? Ci sono creditori strategici disposti a trattare?
  2. Se la risposta è sì, prepara la documentazione di base per la domanda con riserva: bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti, e gli altri documenti richiesti dall’art. 39 del Codice nella misura prevista per la domanda con riserva.
  3. Deposita la domanda prima dell’udienza, non durante e non dopo. L’ideale è con alcuni giorni di anticipo, per evitare inconvenienti tecnici del deposito telematico.
  4. Fai in modo che il deposito risulti nel procedimento per la liquidazione giudiziale, così che il giudice ne prenda atto all’udienza.

Per orientarti tra le strade, tieni presente questo confronto di massima. Non sostituisce la valutazione del caso concreto, ma ti aiuta a capire quale strumento è compatibile con il tempo che hai e con la situazione dell’impresa.

StrumentoQuando ha sensoCosa serve prima della prima udienzaPunto critico
Domanda con riserva (art. 44)Il piano non è pronto ma l’impresa ha valore da preservareRicorso, bilanci del triennio, elenco dei creditori con i creditiObblighi informativi periodici e rischio di revoca del termine
Concordato in continuitàL’attività genera o può generare flussi positiviLa domanda (anche con riserva); il piano può seguireIl piano deve reggere la verifica di fattibilità
Concordato liquidatorioL’impresa va chiusa, ma con un apporto esterno che migliora il soddisfacimento dei creditoriLa domanda (anche con riserva)Requisiti di convenienza più stringenti per i creditori
Accordo di ristrutturazionePochi creditori rilevanti già disponibili a trattareTrattative avviate e adesioni in corsoRaggiungere le percentuali di adesione richieste
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazioneServe flessibilità nella distribuzione del valore tra i creditoriLa domanda (anche con riserva)Approvazione di tutte le classi di creditori

Un errore frequente è pensare alla domanda con riserva come a una “pausa” del procedimento di liquidazione. Non lo è. È l’apertura di un percorso diverso, con regole proprie e con un controllo del Tribunale che spesso è più intenso, non meno. Se dietro la domanda non c’è almeno un’idea concreta di piano, il rischio è che il termine venga revocato e che il procedimento di liquidazione riprenda, con il debitore che nel frattempo ha consumato la prima udienza e non ha più altre carte negoziali da giocare. Per questo la valutazione di fattibilità del punto 1 della sequenza operativa non è una formalità: è la condizione perché questa mossa funzioni.

C’è poi un aspetto che riguarda la gestione dell’impresa nel periodo tra il deposito e la presentazione del piano. Durante questa fase puoi continuare a gestire l’attività, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del Tribunale, e i pagamenti di debiti anteriori sono soggetti a regole precise. Organizza fin da subito, con il commercialista, una contabilità separata dei flussi successivi al deposito: ti servirà per le relazioni periodiche e per dimostrare che stai preservando il valore, non disperdendolo.

Una frase da tenere a mente: in questa fase la scelta non è tra “difendersi” e “arrendersi”, ma tra due modi di difendersi, e il secondo ha una scadenza fissa. È in questa mossa che si vede il valore della competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e il suo rapporto con il procedimento di liquidazione giudiziale.

La base giuridica

Art. 7, comma 2 (priorità degli strumenti di regolazione), art. 40, comma 10 (termine di decadenza della prima udienza ed eccezione per la composizione negoziata), art. 44 (domanda con riserva), art. 18, comma 4 (effetto delle misure protettive sulla sentenza di apertura).

La giurisprudenza recente è severa. La Cassazione, con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789, ha stabilito che il termine si consuma alla prima udienza anche se il giudice si limita a rinviare, e che una seconda domanda di concordato, presentata dopo la revoca della prima, non riapre il termine. Con l’ordinanza 13 maggio 2026, n. 13912, ha ritenuto irrilevante che la debitrice stesse ancora trattando con i creditori quando ha depositato la domanda tardivamente. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 12 marzo 2025, aveva già affermato che la preclusione non ammette eccezioni legate al singolo caso.

Sulla composizione negoziata, con l’ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997, la Cassazione ha deciso per la prima volta come leggere l’eccezione dell’art. 40, comma 10, ultimo periodo: la finestra dei sessanta giorni presuppone che le trattative siano giunte a conclusione e decorre dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto; non può essere attivata dalla semplice rinuncia anticipata del debitore alla composizione. E con la sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856, la Cassazione ha chiarito che è il Tribunale investito della domanda di apertura a valutare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive sia ammissibile: se non lo è dall’origine, non impedisce la pronuncia.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: arrivi alla vigilia della prima udienza senza avere ancora deciso. Decidi lo stesso. Una domanda con riserva ben costruita, depositata in tempo, ti lascia aperte le opzioni; una domanda non depositata te le chiude. È la tipica scelta asimmetrica: il costo di agire si può gestire, il costo di non agire no.

Secondo imprevisto: sei in composizione negoziata e l’esperto ti suggerisce di uscirne per accedere a un altro strumento. Fermati. Alla luce dell’ordinanza n. 13997 del 2026, la rinuncia anticipata potrebbe farti perdere la finestra dei sessanta giorni. Valuta con il legale se è possibile portare le trattative alla loro conclusione formale, con la relazione finale dell’esperto, prima di passare allo strumento successivo.

Terzo imprevisto: hai depositato una domanda di concordato in passato, poi revocata o dichiarata inammissibile. Non contare su un nuovo termine. Se la prima udienza è già passata, le opzioni sono le difese di merito delle Mosse 3, 4 e 5.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • hai preso una decisione scritta, con il tuo legale, sullo strumento di regolazione (sì o no, e perché);
  • se la decisione è sì, la domanda è depositata prima della prima udienza e ne hai la ricevuta;
  • se sei in composizione negoziata, sai esattamente se e quando le misure protettive operano e come si chiuderanno le trattative.

Mossa 7 — Deposita la memoria e preparati all’udienza

Obiettivo della mossa: depositare nel termine assegnato una memoria difensiva completa, con tutti i documenti delle mosse precedenti, e arrivare all’udienza sapendo cosa dire, cosa chiedere e cosa non concedere.

Quando va fatta

Entro il termine fissato dal decreto, di regola fino a sette giorni prima dell’udienza. L’udienza stessa è parte di questa mossa.

Come si esegue

La memoria non è un’arringa. È un documento ordinato che risponde, punto per punto, ai presupposti che il Tribunale deve verificare, e che mette sul tavolo la scelta strategica della Mossa 6. Una struttura efficace è questa:

  1. Questioni preliminari: eventuali vizi di notifica, incompetenza, difetto di legittimazione del ricorrente (Mossa 2).
  2. Requisito soggettivo: la prova del possesso congiunto dei requisiti di impresa minore, con la tabella triennale e i bilanci (Mossa 3).
  3. Soglia dei 30.000 euro: il prospetto dei debiti scaduti e non pagati, con la documentazione di pagamenti, rateizzazioni e sgravi (Mossa 4).
  4. Requisito oggettivo: l’assenza di insolvenza, con il prospetto di cassa e i documenti sulla liquidità e sulla natura dell’inadempimento (Mossa 5).
  5. Strumento di regolazione: se depositato, l’indicazione della domanda e la richiesta di trattazione prioritaria ai sensi dell’art. 7, comma 2.
  6. Conclusioni: rigetto del ricorso e, in subordine, le istanze istruttorie.

Allega i bilanci dei tre esercizi: non è una scelta, è un obbligo che il Codice pone a tuo carico. La mancata produzione si ritorce contro di te, perché il Tribunale ne trae la conseguenza che non hai provato i requisiti dimensionali.

Per non dimenticare nulla, usa questo elenco degli allegati tipici della memoria. Non tutti servono in ogni caso, ma ognuno va valutato.

AllegatoA cosa serveMossa di riferimento
Ricevuta di consegna della PEC e decretoProva dei tempi di notifica1 e 2
Corrispondenza con il ricorrente anteriore al ricorsoProva della contestazione del credito2
Bilanci degli ultimi tre esercizi (o dichiarazioni dei redditi)Prova dei requisiti dimensionali, obbligo di legge3
Tabella triennale attivo/ricavi/debiti, firmata dal commercialistaLettura immediata delle soglie3
Estratti aggiornati agente della riscossione ed enti previdenzialiCalcolo dei debiti scaduti4
Scadenziario fornitori e prova dei pagamentiCalcolo dei debiti scaduti4
Piani di rateizzazione e prova delle rate pagateEsclusione delle quote non scadute4
Prospetto di cassa a 90-180 giorni e documenti di supportoContestazione dell’insolvenza5
Estratti conto e affidamenti bancariProva della liquidità5
Ricevuta di deposito della domanda di regolazioneRichiesta di trattazione prioritaria6

Un consiglio di metodo: numera gli allegati e richiamali nel testo della memoria con lo stesso numero. Il giudice che deve decidere in poche settimane apprezza un fascicolo in cui ogni affermazione rimanda a un documento preciso, e diffida di quello in cui le affermazioni restano sospese. È lo stesso principio che attraversa tutto il piano: nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale vince la difesa che si lascia verificare.

All’udienza, presentati. Il legale rappresentante della società (o il titolare dell’impresa individuale) dovrebbe essere presente insieme al difensore: il giudice può voler sentire direttamente l’imprenditore sulla situazione dell’impresa, sulle prospettive, sui rapporti con i creditori. Una presenza preparata, con risposte precise e coerenti con i documenti, vale più di qualsiasi argomento scritto. Un’assenza viene notata.

Preparati alle domande tipiche: quanti dipendenti ha l’impresa, quali sono i clienti principali, come si spiega il debito con il ricorrente, quali sono i debiti fiscali e previdenziali, ci sono pignoramenti in corso, che cosa è cambiato negli ultimi mesi. Ripassa con il legale le risposte, non per recitarle, ma per essere sicuro che nessuna contraddica i documenti depositati.

Una precisazione sulla trattativa con il ricorrente. Molti imprenditori pensano che basti pagare il creditore che ha fatto ricorso per chiudere il procedimento. A volte funziona: il ricorrente desiste e, se nessun altro è intervenuto, il procedimento si chiude. Ma non è automatico. Se altri creditori sono intervenuti, o se il pubblico ministero ha assunto l’iniziativa, il procedimento prosegue. E un pagamento selettivo, fatto da un’impresa insolvente, può essere rimesso in discussione se la procedura viene comunque aperta. Prima di pagare, verifica chi altro c’è nel fascicolo.

La base giuridica

Art. 41 (procedimento, memorie, deposito dei bilanci), art. 42 (acquisizione telematica di informazioni da parte della cancelleria), art. 7, comma 2 (trattazione prioritaria). Il giudice dispone di poteri istruttori d’ufficio: può acquisire informazioni, disporre accertamenti, chiedere chiarimenti. È un procedimento in cui il contraddittorio è garantito, ma in cui la ricerca della verità sulla situazione dell’impresa non dipende solo da ciò che le parti producono.

Durante il procedimento, su istanza di parte, il Tribunale può anche adottare misure cautelari o conservative a tutela del patrimonio o dell’impresa (art. 54). Se il creditore ne chiede, preparati a contraddire nel merito, dimostrando che il patrimonio non è a rischio.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: all’udienza il creditore produce documenti nuovi, o intervengono altri creditori. Chiedi un termine per replicare. Il diritto di difesa lo giustifica, e il giudice ha il potere di concederlo.

Secondo imprevisto: il giudice chiede chiarimenti su un punto che non avevi documentato. Non improvvisare cifre: chiedi di poter depositare una nota integrativa entro un termine breve.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • la memoria è depositata nel termine, con i bilanci e tutti gli allegati;
  • il legale rappresentante è preparato all’audizione;
  • hai verificato chi è parte del procedimento oltre al ricorrente.

Mossa 8 — Dopo l’udienza: gestisci la decisione

Obiettivo della mossa: reagire nel modo e nei tempi giusti alla decisione del Tribunale, sia che respinga il ricorso, sia che dichiari aperta la liquidazione giudiziale.

Quando va fatta

Dal giorno in cui ricevi la decisione. Se il Tribunale apre la procedura, hai trenta giorni per il reclamo. Come per tutto il procedimento, la sospensione feriale non opera.

Come si esegue

Se il Tribunale respinge il ricorso, provvede con decreto motivato. Il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo alla Corte d’appello (art. 50). Se la Corte accoglie il reclamo, dichiara aperta la liquidazione con sentenza. Non abbassare la guardia: tieni a disposizione la documentazione e continua a monitorare i debiti scaduti.

Se il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale, provvede con sentenza (art. 49), che nomina il giudice delegato e il curatore e fissa i termini per le domande di ammissione al passivo. Da quel momento perdi l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. Se ritieni che la sentenza sia ingiusta, esegui questi passi:

  1. Calcola il termine del reclamo: trenta giorni, che per il debitore decorrono di regola dalla notificazione della sentenza. Il reclamo va depositato con ricorso nella cancelleria della Corte d’appello. Può proporlo anche qualunque interessato.
  2. Valuta i motivi: vizi del procedimento (notifica, termini, contraddittorio), errori nella verifica dei requisiti dimensionali, della soglia o dell’insolvenza, mancata trattazione prioritaria dello strumento di regolazione tempestivamente depositato.
  3. Chiedi la sospensione, se ci sono gravi e fondati motivi: l’art. 52 consente alla Corte d’appello di sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo o il compimento di altri atti di gestione.
  4. Prepara l’eventuale ricorso per cassazione: contro la decisione della Corte d’appello sul reclamo è ammesso il ricorso per cassazione, nel termine di trenta giorni.

Se il reclamo viene accolto, la sentenza di apertura è revocata e gli effetti seguono le regole dell’art. 53, che fa salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

La base giuridica

Art. 49 (sentenza di apertura), art. 50 (reclamo contro il rigetto), art. 51 (reclamo contro la sentenza di apertura), art. 52 (sospensione), art. 53 (effetti della revoca). La Cassazione, con l’ordinanza 1 ottobre 2025, n. 26510, ha chiarito che il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile in cassazione anche se intitolato “decreto”, purché abbia il contenuto e gli effetti della sentenza prevista dall’art. 51. Con la pronuncia n. 26690 del 2025, la Corte ha precisato che il termine di trenta giorni per il ricorso in cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, si applica anche alla sentenza con cui la Corte d’appello, accogliendo il reclamo del creditore contro il rigetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: la sentenza di apertura arriva e tu non sei soddisfatto della difesa svolta in primo grado. Il reclamo consente di correggere errori e colmare lacune, ma i trenta giorni corrono e non si sospendono. Non aspettare di “metabolizzare”: il lavoro sul reclamo va avviato nella prima settimana.

Secondo imprevisto: il termine di trenta giorni scade di sabato o in un giorno festivo. Si applica la regola generale della proroga al primo giorno non festivo successivo (art. 155 c.p.c.). Ma non pianificare di depositare all’ultimo giorno utile.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  • hai calcolato il termine di reclamo con la data esatta di notifica della sentenza;
  • hai individuato i motivi di reclamo con il legale;
  • hai valutato se chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 52.

Il piano alla prova dei numeri

Passiamo ora alle simulazioni. Sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili, per mostrarti come la tempestività di ciascuna mossa cambia l’esito. Non sono casi reali.

La situazione di partenza, comune a tutte le simulazioni. Una S.r.l. che opera nel commercio di materiali edili riceve il ricorso di un fornitore, che vanta un credito di 18.300 euro per forniture non pagate. Il ricorso è depositato mercoledì 9 settembre 2026. Il Tribunale fissa l’udienza per mercoledì 21 ottobre 2026 (entro i 45 giorni dal deposito) e assegna termine per memorie fino a mercoledì 14 ottobre. La PEC viene consegnata nella casella della società giovedì 17 settembre: tra notifica e udienza passano 34 giorni, ben oltre il minimo di 15.

Simulazione 1 — La soglia dei 30.000 euro

Dagli estratti acquisiti dalla cancelleria e da quelli che la società si procura risultano, oltre al credito del ricorrente (18.300 euro), debiti previdenziali scaduti per 9.540 euro. Totale: 27.840 euro.

Chi esegue la Mossa 4 entro il 14 ottobre deposita il prospetto completo, con la prova che non esistono altri debiti scaduti (scadenziario fornitori, estratti bancari, attestazione del commercialista). Il totale risultante dagli atti è sotto i 30.000 euro: il Tribunale non può aprire la procedura.

Chi non esegue la Mossa 4 lascia il fascicolo con i soli dati acquisiti d’ufficio. Se all’udienza interviene un secondo fornitore con un credito scaduto di 4.270 euro, il totale sale a 32.110 euro e la soglia è superata. Avere già depositato un prospetto ordinato avrebbe almeno consentito di verificare, e magari contestare, quella posizione con documenti alla mano.

Simulazione 2 — I requisiti dimensionali

I bilanci depositati della società mostrano:

EsercizioAttivo patrimonialeRicavi lordiDebiti totali
2023287.400 €184.650 €412.300 €
2024296.150 €193.880 €438.900 €
2025312.900 €196.420 €461.750 €

Chi esegue la Mossa 3 con attenzione si accorge subito che nel 2025 l’attivo ha superato di 12.900 euro la soglia dei 300.000 euro. La difesa sull’impresa minore non regge, e lo si sa con tre settimane di anticipo: c’è il tempo per spostare la strategia sulla Mossa 5 (insolvenza) o sulla Mossa 6 (strumento di regolazione).

Chi non esegue la Mossa 3 arriva all’udienza convinto di essere “piccolo” perché ricavi e debiti sono sotto soglia, scopre lì il problema dell’attivo 2025 e ha perso tre settimane che non tornano.

Variante: se l’attivo 2025 fosse stato di 298.700 euro, la società avrebbe avuto la prova del possesso congiunto dei tre requisiti in tutti e tre gli esercizi, e il ricorso per liquidazione giudiziale avrebbe dovuto essere respinto. Ma sarebbe rimasta esposta a un’eventuale domanda di liquidazione controllata.

Simulazione 3 — La domanda con riserva e la prima udienza

La società, verificato che non è impresa minore e che l’insolvenza è difficilmente contestabile, decide di tentare un concordato in continuità, perché ha due commesse importanti in corso.

Chi deposita la domanda con riserva martedì 20 ottobre, il giorno prima della prima udienza, rispetta il termine. All’udienza del 21 ottobre il Tribunale prende atto del deposito e, verificate le condizioni di priorità, rinvia la decisione sul ricorso per liquidazione in attesa dello sviluppo del concordato.

Chi aspetta l’udienza del 21 ottobre per “sentire cosa dice il giudice” e, constatato che il giudice ha rinviato al 18 novembre, deposita la domanda il 22 ottobre, si trova fuori termine. Il rinvio non riapre nulla: il termine si è consumato alla prima udienza fissata, come ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19789 del 2026. La domanda è inammissibile e il Tribunale decide sul ricorso.

Simulazione 4 — Il reclamo e i termini

Ipotesi alternativa: la società non deposita alcuna domanda e il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza pubblicata mercoledì 4 novembre 2026 e notificata alla società giovedì 5 novembre.

Chi esegue la Mossa 8 subito calcola il termine di trenta giorni dalla notifica: il trentesimo giorno cade sabato 5 dicembre 2026 e, per la regola generale sulla scadenza nei giorni non lavorativi, il termine slitta a lunedì 7 dicembre. Ma l’avvocato prepara il reclamo entro fine novembre, con l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 52.

Chi aspetta “di parlarne dopo le feste” non ha più alcuno strumento ordinario per contestare la sentenza.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Riassume le otto mosse, il loro obiettivo, il loro termine e il rischio concreto che corri se le salti. Rileggila ogni mattina fino all’udienza.

Il filo conduttore è semplice. Le prime due mosse mettono in sicurezza il procedimento: sai quando, sai chi, sai come. Le mosse 3, 4 e 5 costruiscono le difese di merito, una per ciascuno dei presupposti che il Tribunale deve verificare. La mossa 6 è la decisione strategica, con il termine più rigido di tutto il procedimento. La mossa 7 porta tutto davanti al giudice. La mossa 8 ti protegge dopo la decisione.

MossaObiettivoTermineRischio se la salti
1. CalendarioDate di notifica, memorie, prima udienzaSubito, il giorno della notificaTermini scaduti senza accorgersene
2. Notifica e creditoVerificare regolarità e contestabilitàEntro il termine memoriePerdere eccezioni preliminari e la contestazione del credito
3. Impresa minoreProvare i tre requisiti dimensionaliEntro il termine memorie (con i bilanci)Essere considerati assoggettabili per mancata prova
4. Soglia 30.000 €Inventario dei debiti scadutiEntro il termine memorie, aggiornato fino all’udienzaNon accorgersi di essere sotto soglia
5. InsolvenzaDimostrare la capacità di pagareEntro il termine memorieLasciare al giudice solo i dati sfavorevoli
6. Strumento di regolazioneDecidere su concordato/accordoEntro la prima udienza, a pena di decadenzaPerdere definitivamente l’accesso alla soluzione negoziata
7. Memoria e udienzaDepositare difese e documenti, comparireTermine memorie + udienzaDecisione presa solo sugli atti del creditore
8. Dopo la decisioneReclamo e sospensione30 giorni dalla notifica della sentenzaSentenza definitiva

E ricorda: nessuno di questi termini si sospende ad agosto.


Gli scenari di deviazione

Il piano funziona quando le cose vanno come previsto. Ma nella realtà la controparte accelera, i termini sfuggono, i documenti mancano. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Il creditore accelera: abbreviazione dei termini e misure cautelari

Il ricorrente chiede, e il Tribunale concede, l’abbreviazione dei termini per urgenza. Oppure chiede misure cautelari sul patrimonio dell’impresa durante il procedimento. All’improvviso le tre settimane diventano dieci giorni, e il conto corrente rischia di essere bloccato.

Il piano B. Ribalta l’ordine delle mosse: Mossa 1 e Mossa 6 nello stesso giorno, perché la decisione sullo strumento di regolazione è quella con il termine più rigido. Poi Mosse 3, 4 e 5 in parallelo, con il commercialista che lavora sui numeri mentre l’avvocato prepara la memoria. Se il Tribunale ha disposto un’abbreviazione, verifica che sia motivata: un’abbreviazione non motivata del termine a difesa può diventare un motivo di reclamo. Quanto alle misure cautelari, contraddici sul punto con documenti: dimostra che non ci sono atti di dispersione del patrimonio, che l’attività prosegue regolarmente, che i flussi sono tracciati. Se hai depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, valuta di chiedere a tua volta misure protettive nel relativo procedimento.

Scenario 2 — Il termine è già scaduto

Ti accorgi della PEC quando il termine per le memorie è già passato, o addirittura quando la prima udienza si è già tenuta. Oppure hai lasciato passare la prima udienza senza depositare la domanda di accesso allo strumento di regolazione.

Il piano B. Se è scaduto il termine per le memorie ma l’udienza non si è ancora tenuta: costituisciti comunque, deposita i documenti essenziali (soprattutto i bilanci) e chiedi di essere sentito. Il giudice ha poteri istruttori d’ufficio e la produzione dei bilanci è comunque un obbligo che grava su di te: è meglio adempierlo tardi che mai. Se è passata la prima udienza senza domanda di regolazione: quella porta è chiusa, e la giurisprudenza recente non lascia margini. Concentrati sulle difese di merito (Mosse 3, 4, 5). Se è stata già pronunciata la sentenza di apertura: passa immediatamente alla Mossa 8, con il reclamo entro trenta giorni, nel quale puoi far valere anche eventuali vizi della notifica che ti hanno impedito di difenderti.

Scenario 3 — I bilanci o le scritture contabili mancano

La società non ha depositato gli ultimi bilanci, oppure la contabilità è incompleta, oppure il precedente amministratore non ha consegnato i documenti.

Il piano B. La mancanza dei bilanci non è una condanna automatica, ma sposta interamente su di te il peso di una prova diversa. Ricostruisci i dati con il commercialista partendo da fonti esterne e verificabili: dichiarazioni fiscali inviate, comunicazioni periodiche IVA, estratti conto bancari, fatture elettroniche emesse e ricevute. Prepara una relazione tecnica che spieghi il metodo di ricostruzione e lo colleghi ai documenti. Sappi però che, in assenza di scritture regolari, i tribunali tendono a ritenere la prova non raggiunta: se la difesa dimensionale è debole per mancanza di documenti, rafforza le Mosse 4, 5 e 6. E nel frattempo regolarizza la contabilità, perché ti servirà comunque, qualunque sia l’esito.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la Mossa 6 prima delle Mosse 3, 4 e 5? Sì, e in alcuni casi devi. Se il tempo stringe o se fin dall’inizio è chiaro che la difesa nel merito è debole, la decisione sullo strumento di regolazione va anticipata. L’ordine del piano è quello ideale; il termine della prima udienza è quello reale.

Se pago il creditore che ha fatto ricorso, il procedimento si chiude? Non necessariamente. Il ricorrente può desistere, ma se altri creditori sono intervenuti o se è parte il pubblico ministero il procedimento prosegue. E il Tribunale verifica comunque i presupposti al momento della decisione. Prima di pagare, controlla chi c’è nel fascicolo e valuta con il legale le conseguenze di un pagamento selettivo.

La mia società è stata cancellata dal registro delle imprese: posso ancora essere dichiarata in liquidazione giudiziale? Sì, entro un anno dalla cancellazione (art. 33 del Codice). E la notifica del ricorso può avvenire validamente all’indirizzo PEC della società, che va mantenuto attivo per dodici mesi dopo la cancellazione, come ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 26370 del 2025.

Ho un patrimonio immobiliare che vale più dei miei debiti: posso essere considerato insolvente? Sì. L’insolvenza non è un saldo contabile, è l’incapacità di pagare regolarmente con mezzi normali. Se per pagare devi vendere l’immobile su cui lavori, o se i tempi di vendita non sono compatibili con le scadenze, il patrimonio non ti salva.

Il Tribunale ha rinviato la prima udienza: ho più tempo per depositare il concordato? No. Il termine si consuma alla prima udienza fissata, anche se il giudice si limita a rinviare. È il punto su cui la Cassazione si è pronunciata più volte nel 2026.

Il ricorso l’ha presentato il pubblico ministero, non un creditore: cambia qualcosa? Il procedimento è lo stesso e le difese di merito (requisiti dimensionali, soglia, insolvenza) restano le stesse. Cambia il fatto che non c’è un creditore con cui trattare una desistenza: pagare un singolo debito non chiude il procedimento. Anche in questo caso, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione va depositata entro la prima udienza.

Posso chiedere io stesso la liquidazione giudiziale, invece di subirla? Sì, il debitore è legittimato a chiederla. In alcuni casi, quando l’impresa non ha più prospettive e la difesa nel merito non regge, una gestione ordinata della procedura è preferibile a un procedimento contenzioso che si chiude comunque con l’apertura. È una scelta che va valutata con il legale e con il commercialista, perché ha conseguenze sulla posizione degli amministratori e sull’eventuale esdebitazione.

Il giudice può aprire la liquidazione anche se il creditore che ha fatto ricorso non si presenta all’udienza? Il comportamento del ricorrente non è indifferente, ma il Tribunale valuta i presupposti sulla base di tutti gli atti, compresi quelli acquisiti d’ufficio e gli eventuali interventi di altri creditori. Non contare sull’assenza della controparte: prepara la difesa come se fosse presente.

Ad agosto i termini si fermano? No. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, che opera negli altri processi civili, non si applica ai termini processuali del Codice della crisi.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Qui trovi, mossa per mossa, le pronunce che fondano le indicazioni di questo piano. Per ciascuna: gli estremi, il principio riformulato in parole semplici, il motivo per cui conta per te.

A sostegno delle Mosse 1 e 6 (prima udienza e strumenti di regolazione)

Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789. Il termine per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, quando il ricorso per liquidazione è stato presentato da altri, si chiude alla prima udienza fissata, anche se in quell’udienza il giudice si limita a rinviare. Una seconda domanda di concordato, dopo la revoca della prima, non riapre il termine. Perché conta: è la ragione per cui la decisione della Mossa 6 non può essere rimandata al rinvio.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912. Lo stato delle trattative con i creditori non giustifica il deposito tardivo della domanda di accesso a uno strumento negoziale; il sistema non tollera un continuo ritorno indietro del procedimento. Perché conta: trattare con i creditori è utile, ma non sospende il termine.

Corte d’appello di Roma, Sez. I, sent. 12 marzo 2025. La preclusione dell’art. 40, comma 10, non conosce eccezioni legate alle circostanze del singolo caso. Perché conta: conferma, già in sede di merito, l’automatismo della decadenza.

Cass. civ., ord. 13 maggio 2026, n. 13997. La finestra di sessanta giorni dopo la composizione negoziata presuppone che le trattative si siano concluse e decorre dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto; non si apre con la rinuncia anticipata del debitore. Perché conta: chi è in composizione negoziata deve gestirne la chiusura con attenzione prima di passare ad altri strumenti.

Cass. civ., Sez. I, sent. 6 dicembre 2025, n. 31856. È il giudice investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria a verificare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive sia ammissibile; se è inammissibile dall’origine, non impedisce la pronuncia. Perché conta: la composizione negoziata protegge solo se è attivata correttamente.

A sostegno della Mossa 2 (notifica e credito)

Cass. civ., Sez. I, sent. 29 settembre 2025, n. 26370. Il regime speciale di notificazione via PEC previsto dall’art. 40 del Codice è valido anche nei confronti della società cancellata, che deve tenere attiva la PEC per un anno dopo la cancellazione; se la notifica fallisce per la disattivazione della casella, si passa legittimamente ai canali sussidiari. Perché conta: la casella non controllata non è un vizio della notifica, è una responsabilità dell’imprenditore.

Cass. civ., 19 febbraio 2025, n. 4406 (richiamata nei giudizi di reclamo). Per chiedere la liquidazione giudiziale non serve un titolo esecutivo: il giudice accerta il credito del ricorrente in via sommaria e incidentale. Perché conta: non basta obiettare che il creditore “non ha una sentenza”.

Cass. civ., Sez. I, sent. 23 aprile 2025, n. 10581. Anche un solo inadempimento può rivelare l’insolvenza; ma di fronte a una contestazione ragionevole del credito, il giudice deve accertarlo incidentalmente. Le contestazioni generiche e pretestuose non hanno peso. Perché conta: la contestazione del credito funziona solo se seria e documentata.

A sostegno delle Mosse 3 e 5 (requisiti dimensionali e insolvenza)

Cass. civ., 22 marzo 2025, n. 7642. Nella verifica dei requisiti di non assoggettabilità e dello stato di insolvenza, il giudice può utilizzare l’intero materiale documentale disponibile, proveniente dall’impresa o da terzi. Perché conta: la prova dimensionale va costruita in modo completo e coerente con tutte le fonti.

Cass. civ., Sez. VI, ord. 3 gennaio 2023, n. 64. Per le società non in liquidazione, l’insolvenza si ricava dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, non dal semplice confronto tra attivo e passivo. Perché conta: la difesa sull’insolvenza si fa con i flussi di cassa, non con lo stato patrimoniale.

Cass. civ., ord. n. 19382 del 2025. L’eccedenza dell’attivo sul passivo non esclude l’insolvenza quando manca la liquidità strutturale per far fronte regolarmente alle obbligazioni. Perché conta: possedere beni non basta se non generano mezzi di pagamento tempestivi.

A sostegno della Mossa 8 (reclamo e cassazione)

Cass. civ., Sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26510. Il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura è impugnabile in cassazione anche se intitolato “decreto”, se ne ha il contenuto e gli effetti. Perché conta: la forma dell’atto non chiude la strada al giudizio di legittimità.

Cass. civ., n. 26690 del 2025. Il termine di trenta giorni per il ricorso in cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, vale anche contro la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo il reclamo del creditore, apre la liquidazione giudiziale. Perché conta: anche nell’ultimo grado i termini sono brevi e vanno presidiati.


Cosa può fare lo Studio Monardo mentre esegui il piano

Un piano si può leggere da soli. Eseguirlo da soli, con un termine di decadenza alla prima udienza e un Tribunale che decide in poche settimane, è un’altra cosa. Ecco, concretamente, cosa fa lo Studio Monardo quando gli affidi la difesa nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.

  1. Ricostruiamo il calendario del procedimento dalla ricevuta di consegna della PEC e dal decreto, individuando la data della prima udienza come termine di decadenza e il termine per le memorie.
  2. Verifichiamo la regolarità della notifica confrontando il canale usato con la sequenza prevista dall’art. 40 del Codice della crisi, e il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
  3. Analizziamo il credito del ricorrente e la sua legittimazione, e costruiamo, se ci sono gli elementi, una contestazione documentata e non generica.
  4. Esaminiamo con i commercialisti dello staff i bilanci del triennio e predisponiamo la tabella dei requisiti dimensionali, verificando anno per anno attivo, ricavi e debiti.
  5. Ricostruiamo l’inventario dei debiti scaduti e non pagati sulla base degli estratti aggiornati, per verificare la soglia dei 30.000 euro.
  6. Predisponiamo, insieme ai commercialisti, il prospetto di cassa e la documentazione sulla liquidità, per contestare lo stato di insolvenza con numeri verificabili.
  7. Valutiamo la percorribilità di uno strumento di regolazione (domanda con riserva, concordato, accordi, piano di ristrutturazione) e, se la scelta è questa, prepariamo e depositiamo la domanda prima della prima udienza.
  8. Gestiamo il coordinamento con un’eventuale composizione negoziata, verificando ammissibilità, misure protettive e corretta chiusura delle trattative.
  9. Redigiamo e depositiamo la memoria difensiva con tutti gli allegati, e prepariamo il legale rappresentante all’audizione davanti al Tribunale.
  10. Proponiamo reclamo in Corte d’appello e, se necessario, ricorso per cassazione, con le eventuali istanze di sospensione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un procedimento come questo, due di queste competenze lavorano in primo piano. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce dall’interno la composizione negoziata e le regole che la collegano al procedimento di liquidazione giudiziale: misure protettive, chiusura delle trattative, finestra di accesso agli strumenti di regolazione. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal primo giorno dopo la notifica fino all’ultimo grado di giudizio. E se dall’esame emerge che l’impresa è minore, la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consente di valutare subito gli strumenti previsti per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, è ciò che rende eseguibili le Mosse 3, 4 e 5: i numeri si costruiscono con il commercialista, le difese con l’avvocato, e la strategia nasce dal loro confronto.


Chiusura

Hai davanti un procedimento breve, in cui il Tribunale decide in poche settimane e in cui ogni termine ha un peso. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, e la prima udienza è la porta che si chiude per prima.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché tiene insieme le due anime del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale: la via negoziata, presidiata dalla competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la via contenziosa, che con l’avvocato cassazionista prosegue senza interruzioni fino all’ultimo grado di giudizio. Con lo staff di avvocati e commercialisti, analizzeremo la tua posizione, verificheremo i presupposti contestati e costruiremo la strategia più adatta, mossa per mossa.

📩 Il calendario del tuo procedimento è già partito: scrivici oggi stesso e mettiamo in sicurezza la prima udienza insieme. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.

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