Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci vengono posti più spesso da chi ha in mano un pegno mobiliare non possessorio e scopre che l’impresa debitrice ha depositato una domanda di concordato preventivo. Le domande sono riportate come le formulano le persone; le risposte sono complete, ma ciascuna può essere letta anche da sola.
Il quadro normativo, in poche righe. Il pegno non possessorio è stato introdotto dall’art. 1 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119: consente all’imprenditore di dare in garanzia beni mobili dell’impresa (macchinari, scorte, materie prime, crediti) senza consegnarli al creditore. Prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali solo con l’iscrizione nel registro informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate, regolato dal D.M. 25 maggio 2021, n. 114 e reso operativo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 120760 del 5 aprile 2023. Il concordato preventivo, invece, è oggi disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024), che stabilisce come e quanto può essere pagato un creditore munito di pegno.
Perché ce ne occupiamo noi. Il pegno non possessorio è quasi sempre la garanzia di un finanziamento bancario o di un credito di fornitura, e il concordato è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: è esattamente il punto in cui si incontrano lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che conta quando la tutela del creditore si gioca su un’opposizione all’omologazione o su un reclamo fino all’ultimo grado.
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Le basi
“Ma il pegno non possessorio è un pegno vero o una garanzia di serie B?”
È un pegno a tutti gli effetti, con la stessa prelazione del pegno tradizionale, ma con una regola di pubblicità diversa.
Nel pegno disciplinato dal codice civile il creditore (o un terzo custode) tiene materialmente il bene: lo spossessamento è ciò che rende visibile la garanzia agli altri creditori. Nel pegno non possessorio il bene resta in azienda, il debitore continua a usarlo e, salvo patto contrario, può perfino trasformarlo o venderlo. Al posto della consegna c’è l’iscrizione nel registro dei pegni non possessori: è quella che fa sapere al mondo che su quei beni esiste una prelazione.
Sul piano degli effetti, il creditore ha diritto di essere soddisfatto con preferenza sul valore dei beni vincolati, esattamente come previsto dall’art. 2787 c.c. per il pegno ordinario. La legge, inoltre, equipara il pegno non possessorio al pegno anche ai fini delle azioni revocatorie (il comma 10 dell’art. 1 rinvia alle norme della vecchia legge fallimentare, oggi da leggere come riferite agli artt. 164 e seguenti del Codice della crisi). Quindi non è una garanzia “minore”: è una garanzia pensata per chi non può permettersi di consegnare il proprio magazzino alla banca.
Il limite vero non è la forza della prelazione, ma la sua dipendenza dalla qualità del contratto e dell’iscrizione. Il contratto deve risultare per iscritto a pena di nullità e indicare creditore, debitore, eventuale terzo concedente, la descrizione dei beni, il credito garantito e l’importo massimo garantito. Se uno di questi elementi è vago o assente, è lì che il commissario giudiziale o, più avanti, il curatore cercheranno il punto debole. Ne parliamo nella domanda “che nessuno fa”, più sotto.
“Chi può darlo e su quali beni? Anche sul magazzino che cambia ogni settimana?”
Possono costituirlo solo gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, su beni mobili destinati all’impresa (esclusi i mobili registrati) e sui crediti legati all’attività; sì, anche su un magazzino che ruota.
La platea è precisa: imprenditori iscritti nel registro delle imprese, per garantire crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, purché determinati o determinabili, con un tetto massimo garantito e inerenti all’esercizio dell’impresa. Il consumatore privato non può usare questo strumento.
Quanto all’oggetto, possono essere vincolati beni mobili, anche immateriali, destinati all’impresa, e crediti derivanti dall’attività o inerenti a essa. Restano fuori i beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili), che hanno un loro sistema di pubblicità. I beni possono essere esistenti o futuri e possono essere individuati anche per categorie merceologiche o per valore complessivo: è questa la ragione per cui il pegno non possessorio funziona bene sulle scorte di magazzino, sui semilavorati o sulle materie prime che entrano ed escono continuamente.
Il meccanismo che rende possibile la rotazione è scritto nella norma: se il debitore trasforma o vende i beni, il pegno si trasferisce sul prodotto della trasformazione, sul prezzo incassato o sul bene acquistato con quel prezzo, senza che si costituisca una nuova garanzia. In altre parole, la data di iscrizione resta quella originaria anche se le singole bobine, i singoli fusti o le singole cassette sono cambiati dieci volte. Vedremo nel blocco dei casi particolari che questa “migrazione” della garanzia è proprio il terreno su cui, in un concordato, si combattono le battaglie più delicate.
“Da quando vale contro gli altri creditori? Basta il contratto firmato?”
No, il contratto da solo non basta: il pegno ha effetto verso i terzi e nelle procedure concorsuali solo dal momento dell’iscrizione nel registro.
È il punto da fissare prima di ogni altro. Un contratto di pegno non possessorio perfettamente scritto, ma non iscritto, vincola le parti tra loro; nei confronti del commissario giudiziale, degli altri creditori e di un eventuale curatore, però, non esiste come garanzia. Dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado: tra due pegni non possessori sugli stessi beni prevale quello iscritto prima.
L’iscrizione dura dieci anni ed è rinnovabile solo con una nuova iscrizione effettuata prima della scadenza del decimo anno. Chi lascia scadere l’iscrizione perde il grado: non c’è sanatoria. La cancellazione si ottiene con l’accordo di creditore e datore del pegno oppure con una domanda giudiziale.
C’è un’eccezione che sorprende molti creditori: il pegno non possessorio, anche se iscritto prima, non è opponibile a chi ha finanziato l’acquisto di un bene determinato destinato all’impresa, se quel finanziatore è garantito da riserva di proprietà o da un pegno successivo sul medesimo bene, a condizione che il suo pegno sia iscritto con la specifica individuazione del bene e che, al momento dell’iscrizione, abbia informato i titolari dei pegni anteriori. È la cosiddetta super-priorità del finanziamento d’acquisto, sulla quale torneremo nel blocco dei casi particolari.
“Se l’azienda chiede il concordato, il mio pegno sparisce?”
No. Il pegno resta, ma da quel momento la sua escussione e il modo in cui verrai pagato passano attraverso le regole del concordato.
Il concordato preventivo non cancella le garanzie reali regolarmente costituite prima della domanda. Cambia però il modo in cui la garanzia “lavora”. Prima del concordato il pegno è uno strumento di autotutela: al verificarsi dell’inadempimento puoi intimare il debitore e vendere i beni. Dopo la domanda, la garanzia diventa soprattutto una misura del trattamento minimo che il piano deve riservarti.
Il riferimento centrale è l’art. 84, comma 5, del Codice della crisi: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione, sul ricavato dei beni gravati, al netto delle spese, secondo l’attestazione di un professionista indipendente. La parte del credito che il valore dei beni non copre viene trattata come chirografaria. È la cosiddetta “degradazione al chirografo”.
Due conseguenze immediate. La prima: il valore dei beni in pegno diventa la variabile decisiva, e su quella devi concentrarti fin dal primo giorno. La seconda: se il pegno non è opponibile alla procedura (perché non iscritto, scaduto o descritto male), il tuo credito sarà trattato interamente come chirografario, con percentuali di soddisfazione che possono essere molto basse.
La procedura
“Il debitore ha depositato la domanda: posso ancora vendere i beni in pegno come prevede il contratto?”
In linea generale no, o comunque non senza esporsi a contestazioni serie: le misure protettive del concordato bloccano le azioni esecutive dei creditori anteriori, e il terreno dell’escussione stragiudiziale è il più scivoloso di tutti.
Partiamo da ciò che dice la legge del pegno. Al verificarsi dell’evento che giustifica l’escussione, il creditore notifica un’intimazione al debitore e all’eventuale terzo concedente (anche direttamente via PEC) e invia un avviso scritto agli eventuali titolari di pegni successivi e, se il pegno è su crediti, al debitore ceduto. Poi può scegliere tra quattro strade: vendere i beni con procedure competitive e sulla base di una stima di un operatore esperto, con pubblicità sul portale delle vendite pubbliche; riscuotere direttamente i crediti dati in pegno; dare in locazione i beni, se il contratto lo prevede ed è iscritto; appropriarsi dei beni, se il contratto stabilisce in anticipo i criteri di valutazione. Il debitore ha cinque giorni dall’intimazione per fare opposizione; il bene va consegnato entro quindici giorni dalla notifica, salvo diverso accordo, e in mancanza l’ufficiale giudiziario può procedere al recupero.
Ora il concordato. Se il debitore lo chiede nella domanda, dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni con cui esercita l’impresa (art. 54 del Codice); il tribunale conferma o revoca le misure con un provvedimento successivo, e la loro durata complessiva non può superare dodici mesi. Il correttivo del 2024 ha ampliato la nozione di misure protettive, e la giurisprudenza di merito ne ha già tratto la conseguenza che esse possono incidere anche su comportamenti dei creditori diversi dall’avvio di un processo: il Tribunale di Milano lo ha affermato con un provvedimento del 24 dicembre 2024.
Il risultato pratico è che la vendita privata dei beni in pegno, avviata dopo la pubblicazione della domanda, è esposta a una censura molto concreta: quella di violare il blocco e di sottrarre beni al piano. A questo si somma l’art. 46 del Codice, che dopo il deposito della domanda vieta ai creditori di acquisire prelazioni opponibili agli altri senza autorizzazione e sottopone gli atti straordinari del debitore al controllo del tribunale. La strada corretta, quasi sempre, è un’altra: far valere la garanzia dentro la procedura, chiedendo che il piano ti riconosca almeno il valore di realizzo dei beni, oppure chiedere al tribunale la revoca o la limitazione delle misure se non sono giustificate. Se invece l’intimazione è stata notificata e la vendita conclusa prima della pubblicazione, la situazione è diversa e va esaminata atto per atto, anche in vista di possibili revocatorie in caso di successiva liquidazione giudiziale.
“Come vengo trattato nel piano: mi devono pagare tutto?”
Non necessariamente tutto, ma mai meno di quanto otterresti dalla liquidazione dei beni in pegno; e se il concordato è in continuità entrano in gioco regole di distribuzione in più.
Il piano può prevedere per te tre scenari. Il primo è il pagamento integrale: in questo caso, se sei soddisfatto in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione e la garanzia resta ferma fino alla liquidazione dei beni funzionale al tuo pagamento, di regola non voti (art. 109, comma 5, del Codice), perché il concordato non ti tocca. Il secondo è il pagamento integrale ma dilazionato oltre quel termine: allora voti, perché la dilazione è un sacrificio. Il terzo è il pagamento parziale: il piano ti riconosce come privilegiato fino al valore di realizzo dei beni in pegno e ti colloca tra i chirografari per il resto.
Nel concordato in continuità aziendale c’è un livello ulteriore. L’art. 84, comma 6, impone che il valore di liquidazione dell’impresa sia distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione; mentre per l’eventuale “plusvalore” generato dalla continuità basta che ogni classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore (la cosiddetta relative priority rule). Ecco perché, come vedremo, la determinazione del valore di liquidazione non è un dettaglio contabile: decide quanta parte dell’attivo ti spetta in modo “rigido” e quanta può essere redistribuita con regole più elastiche.
Nel concordato liquidatorio, invece, resta il vincolo per cui ai chirografari va assicurato almeno il 20% (art. 84, comma 4) e servono risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione. Per il creditore pignoratizio la regola di fondo non cambia: sotto il valore di realizzo dei beni vincolati non si scende.
“Chi decide quanto valgono i beni? Mi posso fidare della stima dell’attestatore?”
La stima la propone il debitore e la attesta un professionista indipendente, ma non è vincolante per il tribunale e tu puoi contestarla.
Il valore dei beni gravati dal tuo pegno viene indicato nel piano e certificato dall’attestatore. Già nel 2013 le Sezioni Unite (sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013) hanno chiarito che la relazione dell’attestatore non lega il giudice: il tribunale può sindacarne sia il metodo sia l’attendibilità dei dati. Il principio è stato richiamato e applicato al Codice della crisi da Cassazione, ord. n. 22960 del 9 luglio 2026.
Quella stessa ordinanza ha aggiunto un tassello prezioso per chi ha garanzie su beni aziendali. Il valore di liquidazione deve essere determinato in modo concreto e coerente con la realtà della procedura: se esiste un’offerta di acquisto dell’azienda, per di più validata da una gara, non si può fingere che in liquidazione giudiziale i beni varrebbero solo il prezzo di una vendita “a pezzi”. E questo controllo il tribunale lo fa già in fase di ammissione, non solo all’omologazione, in coerenza con quanto affermato da Cassazione n. 9605 del 15 aprile 2026, secondo cui il vaglio di ammissibilità del concordato in continuità ha la stessa ampiezza sostanziale di quello di omologazione.
Per te significa due cose. Primo: una stima atomistica e prudenziale dei beni in pegno non è automaticamente “giusta”; se ci sono elementi concreti (offerte, perizie recenti, contratti di vendita già in corso, valori di mercato documentati) che indicano un valore superiore, quella differenza va fatta valere, perché aumenta la quota di credito che resta privilegiata. Secondo: lo strumento per farlo è un’osservazione motivata al commissario giudiziale e, se necessario, un’opposizione all’omologazione con una perizia di parte.
“Voto o non voto? E se voto contro, conta qualcosa?”
Voti se il piano non ti paga integralmente e subito; e il tuo voto contrario conta, ma può essere superato dal tribunale se sono rispettate le condizioni dell’omologazione trasversale.
Se il piano ti degrada in parte al chirografo, voti per la parte privilegiata se non ricevi pagamento integrale nei termini e, in ogni caso, per la parte chirografaria, normalmente inserita in una classe. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria (art. 85, comma 3) e i creditori titolari di garanzie sono di solito raggruppati in classi separate.
Il punto delicato è l’omologazione trasversale (art. 112, comma 2): anche se la tua classe vota contro, il tribunale può omologare se il piano rispetta il valore di liquidazione secondo l’ordine delle prelazioni, se il plusvalore è distribuito secondo la relative priority rule, se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (o da almeno una classe di creditori “in the money” o comunque coinvolti secondo i criteri di legge) e se nessun creditore riceve più dell’intero credito. In più, chi si oppone può chiedere al tribunale di verificare di non essere trattato peggio di come lo sarebbe nella liquidazione giudiziale.
Un esempio di come queste regole si applicano al rango dei degradati: la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 826 del 24 marzo 2025, ha ritenuto che i creditori privilegiati degradati per incapienza conservino un rango diverso da quello dei chirografari “di origine”, con effetti sul confronto tra classi in sede di omologazione trasversale. È una lettura che tutela il creditore garantito anche per la parte non coperta dal valore del bene, e che conviene conoscere quando si valuta come votare.
“E se il concordato salta e si arriva alla liquidazione giudiziale?”
Il pegno torna a lavorare, ma con la regola della procedura: prima ti fai ammettere al passivo con prelazione, poi puoi chiedere di vendere.
L’art. 1, comma 8, del decreto sul pegno non possessorio stabilisce che, in caso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), il creditore può escutere il pegno secondo le modalità del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. È una regola coerente con quella generale del Codice (art. 152) sui crediti garantiti da pegno, che possono essere realizzati anche durante la procedura con l’autorizzazione del giudice delegato.
La sequenza dei passaggi, dalla firma del contratto alla procedura, è riassunta in questa tabella, a cui rimandano anche le altre risposte.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Costituzione | Contratto scritto con descrizione beni, credito e importo massimo | A pena di nullità | Tra le parti |
| Opponibilità | Iscrizione nel registro dei pegni non possessori | Dura 10 anni, rinnovo prima della scadenza | Agenzia delle Entrate (registro telematico) |
| Escussione fuori procedura | Intimazione al debitore + avviso ai titolari di pegni successivi | Opposizione del debitore entro 5 giorni; consegna entro 15 giorni | Creditore; in caso di opposizione, tribunale |
| Contestazione della vendita | Azione di risarcimento del debitore | Entro 3 mesi dalla comunicazione dell’esito | Tribunale ordinario |
| Domanda di concordato | Pubblicazione nel registro imprese, misure protettive | Durata complessiva massima 12 mesi | Tribunale della procedura |
| Concordato con riserva | Deposito di proposta e piano | Termine fissato dal tribunale (art. 44 CCII) | Tribunale |
| Verifica della posizione | Osservazioni al commissario giudiziale, voto | Secondo il calendario fissato dal tribunale | Commissario giudiziale / tribunale |
| Omologazione | Eventuale opposizione dei creditori dissenzienti | Nel termine fissato per l’udienza di omologazione | Tribunale; poi reclamo in Corte d’Appello e ricorso in Cassazione |
| Liquidazione giudiziale | Domanda di ammissione al passivo con prelazione, poi istanza di vendita | Termini dello stato passivo | Giudice delegato e curatore |
Una precisazione sul calendario: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non si applica (art. 9 del Codice). Chi conta su agosto per “guadagnare un mese” rischia di perdere un termine.
Un’ultima avvertenza: la consecuzione tra concordato e liquidazione giudiziale sposta all’indietro il calendario delle revocatorie. Ne parliamo subito, nei casi particolari.
I casi particolari
“Il debitore ha venduto la merce in pegno durante la crisi: ho perso la garanzia?”
Non necessariamente: il pegno si trasferisce sul prezzo o sul bene acquistato con quel prezzo, ma devi essere in grado di dimostrare il collegamento.
È lo scenario più frequente con il pegno rotativo sul magazzino. Il contratto, salvo patto contrario, autorizza il debitore a vendere le scorte nel rispetto della loro destinazione economica. Quando lo fa, la legge dice che il pegno passa sul corrispettivo o sul bene sostitutivo, senza nuova costituzione e quindi senza perdere il grado originario.
Il problema, in concreto, è la tracciabilità. Se il prezzo è confluito sul conto corrente generale dell’azienda e si è mescolato con tutte le altre entrate, individuare “quale” somma è gravata dal pegno diventa difficile. Qui entra in gioco anche la distinzione tra pegno regolare e pegno irregolare sul denaro: la Cassazione, con ordinanza n. 28027 del 2025, ha ricordato che un pegno su somme di denaro diventa irregolare solo se il contratto attribuisce espressamente al creditore la facoltà di disporne; la semplice fungibilità del denaro non basta. È un principio che pesa quando si discute se il creditore possa trattenere o compensare somme incassate.
Per questo, quando si negozia un pegno non possessorio su beni rotativi, conviene prevedere un conto dedicato su cui far confluire gli incassi delle vendite, obblighi di rendicontazione periodica e il diritto del creditore di ispezionare il magazzino. Nel concordato, invece, la mossa è chiedere al commissario giudiziale di verificare la consistenza del magazzino alla data della domanda e il destino dei corrispettivi successivi, perché l’importo su cui grava il pegno è anche la base del trattamento minimo che il piano ti deve.
“Ho iscritto il pegno pochi mesi prima del concordato: rischio la revocatoria?”
Il rischio esiste soprattutto se il pegno garantisce un debito che esisteva già prima e se, dopo il concordato, si arriva alla liquidazione giudiziale.
Durante il concordato la revocatoria fallimentare non si esercita; ma il Codice tiene conto della possibile consecuzione delle procedure. Se il concordato non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale, i termini a ritroso per le revocatorie si calcolano dalla data di deposito della domanda di concordato e non dalla successiva sentenza (art. 170 del Codice). La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 12148 del 2025, affermando che il periodo sospetto decorre dal deposito della domanda e non dal decreto di ammissione.
Per il pegno, l’art. 166 del Codice prevede come revocabili, salvo prova contraria del creditore sulla mancata conoscenza dello stato di insolvenza, i pegni costituiti nell’anno anteriore per debiti preesistenti non ancora scaduti e quelli costituiti nei sei mesi anteriori per debiti già scaduti. Il pegno non possessorio è espressamente equiparato al pegno ordinario a questi fini. Al contrario, il pegno concesso contestualmente al finanziamento che garantisce è revocabile solo con regole più restrittive, perché manca l’elemento della garanzia “data dopo” per un debito già in sofferenza.
C’è poi un tema collegato. Se il creditore pignoratizio ha già venduto i beni e incassato il ricavato, e quel pagamento viene revocato, le Sezioni Unite (sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022) hanno stabilito che il creditore può insinuarsi al passivo con il medesimo privilegio e non solo in chirografo: la revocatoria ripristina la par condicio ma non cancella la prelazione legittimamente acquisita sul bene.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, segue questi profili dalla verifica della data di costituzione del pegno fino all’eventuale giudizio di legittimità.
“C’è un altro finanziatore che dice di avere priorità sul macchinario: com’è possibile se io ho iscritto prima?”
È possibile se l’altro ha finanziato proprio l’acquisto di quel macchinario e ha rispettato le condizioni di legge per la super-priorità.
Il comma 5 dell’art. 1 crea un’eccezione all’ordine cronologico: chi finanzia l’acquisto di un bene determinato destinato all’impresa, garantito da riserva di proprietà o da un pegno successivo sul bene medesimo, prevale sul pegno non possessorio anteriore, purché abbia iscritto il proprio pegno individuando specificamente il bene e abbia informato i titolari dei pegni già iscritti nel momento in cui ha effettuato l’iscrizione.
Nel concordato questa regola ha un effetto diretto sulla graduazione: il valore di realizzo del macchinario va prima al finanziatore dell’acquisto e solo per l’eccedenza al titolare del pegno generale. Se sei il creditore “generale”, le verifiche da fare sono tre: che il bene sia davvero quello finanziato (matricola, fattura, contratto); che l’iscrizione del concorrente contenga la specifica individuazione; che tu abbia ricevuto la comunicazione richiesta dalla legge. Se manca anche uno solo di questi elementi, la super-priorità non regge e lo si deve far valere nelle osservazioni al commissario e, se necessario, in sede di omologazione.
Se sei tu il finanziatore dell’acquisto, la logica è speculare: la tua priorità dipende dalla cura formale dell’iscrizione e dalla prova della comunicazione inviata. Conservare la ricevuta PEC di quella comunicazione vale quanto il contratto.
“Il pegno l’ha dato un terzo, il socio o una società del gruppo: cambia qualcosa?”
Sì: il terzo datore di pegno non è debitore, e il suo bene non entra nell’attivo del concordato, ma ciò che incassi escutendolo riduce il credito che puoi far valere nella procedura.
Il pegno non possessorio può garantire anche crediti verso terzi, e può essere costituito da un soggetto diverso dal debitore. Quando la società debitrice va in concordato e il pegno grava su beni di un terzo, le misure protettive della procedura riguardano il patrimonio del debitore, non quello del terzo (salvo i casi particolari dei gruppi e delle misure estese con provvedimento del tribunale).
Sul piano del calcolo, la Cassazione (sentenza n. 7978 del 7 aprile 2011) ha chiarito che nel concordato preventivo, a differenza di quanto avviene per i coobbligati solidali nel fallimento, quanto il creditore ricava dalla realizzazione del bene dato in pegno da un terzo va detratto dal credito ammesso: il terzo datore non è un coobbligato e, pagando, si surroga nei diritti del creditore. La pronuncia è anteriore al Codice, ma il principio civilistico su cui si fonda non è cambiato.
In pratica: se puoi escutere il bene del terzo, il tempismo conta. Escutere prima del voto riduce il credito con cui partecipi al concordato; escutere dopo l’omologazione può incidere sulla quota che ti verrà pagata. È una scelta da pianificare, non da subire.
Le paure finali
“Rischio di prendere molto meno di quanto mi spetta?”
Il rischio c’è, ma ha un pavimento preciso: non puoi ricevere meno di quello che otterresti dalla liquidazione dei beni in pegno, e meno di quello che avresti nella liquidazione giudiziale.
È una paura legittima, perché il concordato è costruito per consentire sacrifici ai creditori. Ma il sacrificio del creditore pignoratizio ha confini che la legge e la giurisprudenza presidiano con attenzione. La parte di credito coperta dal valore di realizzo dei beni in pegno resta privilegiata; la parte scoperta viene pagata come chirografaria, secondo la percentuale del piano. In più, nell’omologazione con dissenso, il tribunale verifica che tu non stia peggio che in liquidazione giudiziale.
Il limite reale è altrove: se il valore dei beni è basso o se la garanzia ha un difetto formale, il pavimento si abbassa di conseguenza. Il concordato non crea valore dove non c’è e non ripara un’iscrizione scaduta. Per questo la prima difesa è controllare la garanzia, la seconda è contestare una stima sottovalutata. Una terza difesa, meno conosciuta, è vigilare sull’esecuzione: la Cassazione, con l’ordinanza n. 15029 del 29 maggio 2024, ha confermato che un creditore può chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche prima della scadenza del piano, quando questo si rivela oggettivamente inattuabile.
“Quanto tempo ci vuole prima di vedere un euro?”
Dipende dal piano: se il tuo credito privilegiato è pagato integralmente, la legge spinge per un pagamento entro centottanta giorni dall’omologazione; se sei degradato o dilazionato, i tempi seguono il piano e possono essere lunghi.
La fase che precede l’omologazione, già da sola, richiede in genere molti mesi: deposito della domanda (spesso con riserva), termine per il piano, apertura, voto, udienza di omologazione. Le misure protettive possono durare fino a dodici mesi complessivi. Dopo l’omologazione, il piano in continuità può prevedere pagamenti scaglionati nel tempo e, per i creditori prelatizi, anche una moratoria (art. 86 del Codice), che però incide sul diritto di voto.
La rassicurazione fondata è questa: la dilazione non è gratuita per il debitore, perché ti dà diritto di voto e perché il piano deve renderla sostenibile e attestata. Il limite reale è che, se voti contro e il tribunale omologa comunque, i tempi del piano diventano vincolanti anche per te (art. 117 del Codice: l’omologazione vincola tutti i creditori anteriori).
“Se ho firmato un pegno sul mio magazzino e ora chiedo il concordato, la banca può portarmi via la merce domani?”
Se hai chiesto le misure protettive nella domanda e queste sono state pubblicate, la banca non può iniziare azioni esecutive sulla merce; ma la protezione non è automatica in ogni situazione e va gestita con attenzione.
È la stessa domanda vista dalla parte dell’imprenditore. La protezione decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese se è stata chiesta, e il tribunale la deve confermare. Durante questo periodo l’intimazione del creditore pignoratizio e la vendita stragiudiziale dei beni sono esposte a contestazione; se il creditore procede comunque, il rimedio non è ignorarlo ma attivare il giudice competente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22715 del 26 luglio 2023, ha chiarito che il giudice della procedura concorsuale e quello dell’esecuzione sono equiordinati: il primo pronuncia il divieto generale, mentre gli effetti sulla singola esecuzione si fanno valere davanti al giudice dell’esecuzione o con le opposizioni.
Il limite reale: le misure protettive si possono revocare se risultano abusive o non funzionali al piano, e il creditore pignoratizio è proprio uno dei soggetti più legittimati a chiederlo. Inoltre, se il piano prevede la vendita del magazzino, quella vendita va autorizzata e il ricavato è vincolato a favore del creditore garantito fino a concorrenza del valore attestato. Non è un salvacondotto: è un tempo per costruire una proposta credibile.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con numeri costruiti per mostrare come funzionano le regole; non descrivono pratiche reali.
Simulazione 1 — Il pegno rotativo sul magazzino e la stima che conviene contestare.
Ipotesi: una banca ha erogato un finanziamento di cui residuano 187.350 €, garantito da pegno non possessorio sulle scorte di magazzino, iscritto il 14 marzo 2024 con importo massimo garantito di 220.000 €. L’impresa deposita domanda di concordato in continuità, pubblicata nel registro delle imprese il 9 settembre 2026, con richiesta di misure protettive.
Il piano stima il magazzino, a valori di liquidazione atomistica e al netto delle spese, in 96.420 €. Di conseguenza:
- parte privilegiata: 96.420 €, pagata integralmente entro 180 giorni dall’omologazione;
- parte degradata a chirografo: 187.350 − 96.420 = 90.930 €, pagata al 14,5% → 13.184,85 €;
- totale offerto alla banca: 96.420 + 13.184,85 = 109.604,85 €, pari al 58,50% del credito.
Nello scenario di liquidazione giudiziale indicato nel piano, la banca otterrebbe 96.420 € sui beni più il 3,2% della parte chirografaria (2.909,76 €), cioè 99.329,76 €: il piano, sulla carta, la tratta meglio.
Ma dagli atti emerge che, prima del deposito, un distributore del settore ha presentato un’offerta vincolante per acquistare l’intero stock a 118.700 € netti. Applicando il criterio di concretezza indicato dalla Cassazione nel luglio 2026, il valore di realizzo dei beni in pegno non può ignorare quell’offerta. Rifacendo il calcolo:
- parte privilegiata: 118.700 €;
- parte degradata: 187.350 − 118.700 = 68.650 € → al 14,5% = 9.954,25 €;
- totale: 128.654,25 €, pari al 68,67% del credito.
Esito: la contestazione della stima vale 19.049,40 € in più per la banca. Se il debitore non adegua il piano, quella differenza è l’argomento centrale delle osservazioni al commissario e, poi, dell’eventuale opposizione all’omologazione.
Simulazione 2 — Il pegno “tardivo” e il calendario delle revocatorie.
Ipotesi: un fornitore vanta un credito di 41.860 € per forniture scadute il 30 settembre 2025. Per non perdere il cliente, accetta un pegno non possessorio su due linee di confezionamento, iscritto il 17 gennaio 2026. L’impresa deposita domanda di concordato il 3 giugno 2026.
Prima variante — il fornitore non si muove: il pegno è stato iscritto 4 mesi e 17 giorni prima della domanda. Durante il concordato la garanzia viene riconosciuta nel piano; ma se il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, la finestra dei sei mesi per i pegni a garanzia di debiti già scaduti si calcola a ritroso dal 3 giugno 2026, e il pegno cade al suo interno. Il curatore potrà agire in revocatoria e toccherà al fornitore provare di non conoscere lo stato di insolvenza. Se il pegno viene revocato, il credito torna chirografario.
Seconda variante — il fornitore escute prima della domanda: intimazione notificata via PEC il 14 aprile 2026; nessuna opposizione entro il 19 aprile; consegna dei macchinari entro il 29 aprile; vendita competitiva conclusa il 26 maggio 2026 per 37.940 €, con 3.920 € di credito residuo. La vendita precede la domanda, quindi non incontra le misure protettive. Resta però il rischio revocatorio: se viene revocato il pegno stesso, cade anche la prelazione; se invece il pegno è inattaccabile e viene revocato solo il pagamento, le Sezioni Unite del 2022 consentono al fornitore di insinuarsi con lo stesso privilegio.
Terza variante — il pegno è contestuale: se il 17 gennaio 2026 il fornitore avesse concesso nuovo credito per 41.860 € garantito contestualmente dal pegno, la garanzia non rientrerebbe nella categoria dei pegni dati per debiti preesistenti, con una posizione decisamente più solida.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il mio pegno è davvero opponibile alla procedura, oggi, nella forma in cui è stato iscritto?”
Quasi tutti i creditori garantiti arrivano al concordato preoccupati della percentuale. Pochissimi si chiedono, prima, se la garanzia su cui contano reggerà il controllo del commissario giudiziale. Eppure è lì che si perdono le partite più grandi, perché un pegno non opponibile trasforma un creditore privilegiato in un chirografario, e non c’è stima o voto che possa rimediare.
Le verifiche da fare, in ordine:
- Esistenza e data dell’iscrizione nel registro dei pegni non possessori, con la visura aggiornata: il grado nasce lì, non dalla firma del contratto.
- Scadenza decennale: le iscrizioni vanno rinnovate prima del decimo anno, e un rinnovo dimenticato fa perdere il grado.
- Coerenza tra contratto e iscrizione: descrizione dei beni, credito garantito e importo massimo devono corrispondere. Una descrizione per categorie merceologiche è ammessa, ma deve consentire di capire quali beni sono vincolati.
- Importo massimo garantito: il pegno copre fino a quel tetto, non oltre. Interessi e spese che lo superano sono chirografari.
- Trasferimenti della garanzia: se i beni originari sono stati venduti o trasformati, occorre ricostruire dove è “migrato” il pegno.
- Concorrenti con super-priorità: finanziamenti d’acquisto con riserva di proprietà o pegno successivo regolarmente comunicato.
- Data di costituzione rispetto alla domanda di concordato, per misurare il rischio revocatorio in caso di successiva liquidazione giudiziale.
Fare questa verifica il primo giorno, e non dopo aver letto il piano, cambia il modo di stare nella procedura: o si parte da una garanzia solida e si difende il valore, o si scopre un difetto e si costruisce subito la strategia sulla parte chirografaria, sulle classi e sul voto.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti che orientano oggi la tutela del creditore pignoratizio nel concordato. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riassunto con parole nostre e il motivo per cui conta in questa materia.
1. Cass., Sez. I, ord. n. 22960 del 9 luglio 2026 (principio di diritto ex art. 363 c.p.c.). Il valore di liquidazione nel concordato in continuità va determinato in modo concreto: se c’è un’offerta d’acquisto dell’azienda, validata da una procedura competitiva, non si può confrontare il piano con una liquidazione “a pezzi” che ignori quel prezzo; e il controllo spetta al tribunale già in fase di ammissione. Perché conta: è la base per contestare una stima al ribasso dei beni in pegno, che riduce la parte di credito privilegiata.
2. Cass., Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026. Nel concordato in continuità il giudizio di ammissibilità non si ferma alla regolarità formale della domanda, ma comprende un esame di legalità sostanziale della proposta di ampiezza pari a quello dell’omologazione. Perché conta: il creditore garantito può far emergere i vizi del trattamento riservatogli fin dall’apertura, senza attendere l’udienza finale.
3. Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025. Il provvedimento della Corte d’Appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non decide su diritti con efficacia di giudicato. Perché conta: aiuta a capire quali provvedimenti della procedura sono davvero definitivi e quali spazi restano per far valere le proprie ragioni.
4. Cass., ord. n. 28027 del 2025. Un pegno su somme di denaro è irregolare solo se il contratto attribuisce espressamente al creditore il potere di disporne; la natura fungibile del denaro, da sola, non basta. Perché conta: quando il pegno non possessorio si trasferisce sul prezzo di vendita dei beni, la qualificazione del vincolo sulle somme incide su ciò che il creditore può trattenere.
5. Cass., ord. n. 12148 del 2025. In caso di consecuzione tra concordato e procedura liquidatoria, il periodo sospetto per la revocatoria decorre dal deposito della domanda di concordato, non dal decreto di ammissione. Perché conta: misura il rischio revocatorio dei pegni iscritti nei mesi precedenti la crisi.
6. Corte d’Appello di Milano, sent. n. 826 del 24 marzo 2025. I creditori privilegiati degradati per incapienza mantengono un rango diverso da quello dei chirografari originari, e ciò rileva nel confronto tra classi in sede di omologazione trasversale. Perché conta: tutela il creditore pignoratizio anche per la parte di credito non coperta dal valore dei beni.
7. Trib. Milano, provv. 24 dicembre 2024. Dopo il correttivo del 2024, le misure protettive possono incidere anche su condotte dei creditori diverse dall’avvio di un’azione esecutiva in senso stretto. Perché conta: rende rischiosa l’escussione stragiudiziale del pegno avviata dopo la pubblicazione della domanda.
8. Cass., ord. n. 15029 del 29 maggio 2024. L’omologazione del concordato non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche prima della scadenza del piano, se questo è oggettivamente inattuabile. Perché conta: il creditore garantito non è condannato ad attendere passivamente la fine di un piano che non sta funzionando.
9. Cass., ord. n. 21336 del 2024. Nel concordato liquidatorio la soglia minima di soddisfazione dei chirografari è un requisito di ammissibilità sostanziale, che va verificato sul ricavato realisticamente atteso e non su valori astratti. Perché conta: interessa la parte degradata del credito pignoratizio, che concorre con i chirografari.
10. Cass. n. 25919 del 2024. Nel concordato in continuità la proposta deve garantire a ciascun creditore un’utilità concreta ed economicamente valutabile. Perché conta: un trattamento solo nominale della parte privilegiata o degradata è contestabile.
11. Cass., ord. n. 22715 del 26 luglio 2023. Giudice della procedura concorsuale e giudice dell’esecuzione sono equiordinati: il primo dispone il divieto generale, mentre gli effetti su una specifica esecuzione si fanno valere davanti al giudice dell’esecuzione o con le opposizioni esecutive. Perché conta: individua il giudice a cui rivolgersi quando un creditore agisce nonostante le misure protettive, o quando si contesta che le misure lo riguardino.
12. Cass., Sez. Unite, n. 5049 del 16 febbraio 2022. Il pagamento ottenuto dal creditore pignoratizio con il ricavato del bene in pegno può essere revocato; ma, se la garanzia non è a sua volta revocabile, il creditore si insinua al passivo con lo stesso privilegio. Perché conta: distingue la sorte del pagamento da quella della garanzia, distinzione decisiva nelle escussioni avvenute a ridosso della crisi.
13. Cass., Sez. I, ord. n. 40483 del 16 dicembre 2021. Il commissario giudiziale è ausiliario del giudice e non parte in senso sostanziale: non può impugnare né resistere in proprio. Perché conta: il creditore deve difendere da sé la propria posizione; il commissario segnala, ma non agisce per lui.
14. Cass., Sez. Unite, n. 1521 del 23 gennaio 2013. La relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e attendibilità dei dati. Perché conta: la stima dei beni in pegno contenuta nell’attestazione può essere messa in discussione.
15. Cass., Sez. I, n. 7978 del 7 aprile 2011. Nel concordato preventivo, ciò che il creditore ricava dalla realizzazione del pegno concesso da un terzo va detratto dal credito, perché il terzo datore non è un coobbligato solidale e si surroga nei diritti del creditore. Perché conta: guida il calcolo del credito con cui si partecipa al concordato quando la garanzia è di un socio o di una società del gruppo.
Le pronunce indicate solo con numero e anno sono citate secondo gli estremi disponibili nelle fonti consultate; in sede difensiva vanno sempre riscontrate sul testo integrale.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un creditore titolare di pegno non possessorio, o un’impresa che lo ha concesso, si trova davanti a un concordato.
- Estraiamo e analizziamo la visura del registro dei pegni non possessori, confrontando data, durata, descrizione dei beni e importo massimo con il contratto firmato, per stabilire se il pegno è opponibile alla procedura e con quale grado.
- Ricostruiamo la “migrazione” della garanzia sui beni rotativi: inventari, fatture di vendita, flussi sui conti, per individuare su quali beni o somme grava oggi il pegno.
- Verifichiamo il calendario revocatorio, calcolando a ritroso dalla data della domanda di concordato le finestre di sei mesi e di un anno e valutando se il pegno è contestuale o dato per debiti preesistenti.
- Esaminiamo la stima dei beni in pegno contenuta nel piano e nell’attestazione e, quando i dati lo giustificano, facciamo predisporre dai commercialisti dello staff una controstima documentata.
- Redigiamo le osservazioni al commissario giudiziale sulla graduazione, sul valore di liquidazione, sulla formazione delle classi e sul trattamento della parte degradata.
- Valutiamo l’istanza di revoca o di limitazione delle misure protettive quando non sono funzionali al piano o comprimono senza ragione la garanzia del creditore.
- Impostiamo la strategia di voto, calcolando il confronto tra trattamento concordatario e scenario di liquidazione giudiziale, anche alla luce delle regole dell’omologazione trasversale.
- Redigiamo e discutiamo l’opposizione all’omologazione, con la contestazione del valore e del rispetto delle regole di priorità, e seguiamo l’eventuale reclamo in Corte d’Appello e ricorso in Cassazione.
- Assistiamo l’impresa debitrice, quando è lei a rivolgersi a noi, nel costruire una proposta che tratti correttamente i creditori pignoratizi, riducendo il rischio di opposizioni e di omologazioni negate.
- Gestiamo il passaggio alla liquidazione giudiziale, se il concordato non regge: domanda di ammissione al passivo con prelazione e istanza di vendita dei beni in pegno.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesano in modo particolare due di queste competenze. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno la logica con cui si costruiscono e si valutano i piani di risanamento, e quindi saper leggere, dalla parte del creditore o del debitore, dove un piano regge e dove no. Il coordinamento dello staff in diritto bancario è decisivo perché il pegno non possessorio nasce quasi sempre in un contratto di finanziamento, e la sua solidità dipende da come quel contratto è stato scritto e gestito.
La strategia resta nelle stesse mani dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi ha esaminato la visura e la stima è lo stesso difensore che firma l’opposizione e, se necessario, il ricorso di legittimità, senza dispersione di informazioni e senza cambi di linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulla validità della garanzia e sulle regole della procedura, i secondi sui numeri del piano, sul valore di liquidazione e sulla controstima.
In sintesi
Tre messaggi emergono da tutte le risposte. Il pegno non possessorio sopravvive al concordato, ma vale solo se è iscritto, in corso di validità e descritto in modo coerente con il contratto. Il suo peso nel piano è misurato dal valore di realizzo dei beni, ed è su quel valore che si gioca la differenza tra un trattamento accettabile e un sacrificio ingiustificato. Dopo la domanda, l’escussione fai-da-te è un rischio: la tutela passa dalle osservazioni, dal voto, dall’opposizione e, se serve, dalla liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta all’incrocio esatto di competenze certificate dell’Avvocato: il diritto bancario, dove nascono i finanziamenti garantiti da pegno; la crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; e il giudizio di legittimità, che da cassazionista può seguire quando la tutela del creditore si decide in ultimo grado.
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