Guida aggiornata a ottobre 2026 – art. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), come modificati dal d.lgs. 136/2024
La composizione negoziata si è chiusa senza accordo. L’esperto ha depositato la relazione finale, le banche non hanno firmato, i fornitori hanno ripreso a sollecitare i pagamenti. L’impresa non riesce più a far fronte ai debiti e non ha una prospettiva di continuità. A questo punto la legge offre una via d’uscita specifica: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. È uno strumento giudiziale, senza voto dei creditori, che consente di liquidare i beni in modo ordinato e di distribuire il ricavato secondo un piano omologato dal tribunale.
Il problema è che questa via resta aperta per poco tempo. Il ricorso va depositato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto: scaduto quel termine, il concordato semplificato non è più accessibile e lo sbocco naturale diventa la liquidazione giudiziale, con effetti più pesanti per l’impresa, per gli amministratori e spesso per i garanti. A questo si aggiunge un dato recente: tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 la Corte di Cassazione ha reso molto più severo il controllo del tribunale sull’accesso allo strumento.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa. Il concordato semplificato nasce soltanto dalla composizione negoziata e si regge sulla relazione finale dell’esperto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno il percorso negoziale, i contenuti che la relazione finale deve avere e i punti sui quali i tribunali concentrano lo scrutinio. Quando poi il decreto del tribunale va impugnato, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso per cassazione.
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Che cos’è il concordato semplificato: inquadramento normativo
Sul piano normativo, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dall’art. 25-sexies CCII, mentre l’art. 25-septies CCII regola la fase di liquidazione dei beni dopo l’omologazione. Entrambi provengono dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito dalla L. 147/2021), che aveva introdotto la composizione negoziata della crisi; il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 li ha trasferiti nel Codice. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024, ne ha poi modificato diversi passaggi.
La definizione essenziale è questa: il concordato semplificato è una proposta di concordato per cessione dei beni, presentata dall’imprenditore dopo una composizione negoziata conclusa senza soluzioni praticabili, che il tribunale può omologare senza il voto dei creditori, purché la proposta non li danneggi rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri un’utilità a ciascuno di essi.
Va precisato che non si tratta di uno strumento accessibile in via autonoma. L’art. 23, comma 2, lett. c), CCII lo colloca tra gli sbocchi della composizione negoziata: senza una composizione negoziata regolarmente avviata e condotta, il concordato semplificato non esiste. La giurisprudenza parla di collegamento pregiudiziale tra le due fasi: i vizi della fase negoziale si riflettono sulla fase giudiziale.
La ratio della norma
La ratio è duplice. Da un lato, il legislatore ha voluto premiare l’imprenditore che ha tentato in buona fede il risanamento: chi ha negoziato correttamente, anche senza successo, ottiene uno strumento liquidatorio più rapido e meno oneroso della liquidazione giudiziale. Dall’altro, ha voluto offrire ai creditori una liquidazione ordinata, che preservi il valore dei beni (in particolare quando l’azienda può essere ceduta in blocco) invece di disperderlo in vendite forzate frammentate.
Proprio perché manca il voto, il controllo giudiziale sostituisce il consenso dei creditori. Questa è la chiave di lettura di tutta la giurisprudenza recente: se i creditori non votano, il tribunale deve verificare in modo effettivo che la proposta sia corretta, fattibile e utile per ciascuno di loro.
Le differenze rispetto al concordato preventivo liquidatorio
Il concordato semplificato si distingue dal concordato preventivo liquidatorio ordinario (art. 84, comma 4, CCII) su quattro punti:
| Profilo | Concordato preventivo liquidatorio | Concordato semplificato |
|---|---|---|
| Accesso | Diretto, con domanda al tribunale | Solo dopo composizione negoziata con esito negativo |
| Voto dei creditori | Necessario, a maggioranza | Assente: i creditori possono solo opporsi |
| Soglia minima chirografari | Almeno 20% | Nessuna soglia fissa, ma serve un’utilità per ciascun creditore |
| Risorse esterne | Devono incrementare l’attivo di almeno il 10% | Non richieste |
| Attestazione del piano | Necessaria (professionista indipendente) | Sostituita dalla relazione e dal parere dell’esperto, oltre al parere dell’ausiliario |
| Organo di controllo | Commissario giudiziale | Ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. |
Un esempio concreto aiuta a cogliere la distinzione. Un’impresa con un attivo realizzabile di 380.000 euro e debiti chirografari per 900.000 euro non potrebbe proporre un concordato preventivo liquidatorio se il ricavato, dopo il pagamento dei privilegiati, consentisse di offrire ai chirografari solo il 6%: la soglia del 20% sarebbe irraggiungibile senza nuova finanza. La stessa impresa, se esce da una composizione negoziata condotta correttamente, può invece proporre un concordato semplificato che offra quel 6%, purché dimostri che la liquidazione giudiziale darebbe meno e che ogni creditore riceve un vantaggio concreto.
Requisiti di accesso e termini
La disciplina prevede requisiti soggettivi, presupposti legati alla composizione negoziata e una serie di termini, alcuni perentori. Vanno esaminati uno per uno, perché il tribunale li verifica tutti.
1. Requisito soggettivo
Può accedere l’imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata: imprenditore commerciale o agricolo, senza soglie dimensionali (art. 12 CCII). Il requisito soggettivo coincide con quello della composizione negoziata, perché il concordato semplificato ne è uno degli sbocchi.
2. La relazione finale dell’esperto con contenuto positivo
L’esperto, nella relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII, deve dichiarare due cose: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti). Il correttivo-ter ha eliminato dalla norma il riferimento al mancato “esito positivo” delle trattative, concentrando l’attenzione sulla non praticabilità delle soluzioni alternative.
In termini operativi, una relazione che si limita a formule generiche non basta. Il tribunale controlla che le attestazioni siano motivate e riscontrabili nei documenti: trattative effettive, proposte scritte, risposte dei creditori, ragioni del mancato accordo.
3. La genuinità della composizione negoziata a monte
La Cassazione ha chiarito che il tribunale può verificare se esistevano fin dall’origine i presupposti per avviare la composizione negoziata, cioè la ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 12, comma 1, CCII). Se la composizione negoziata è stata avviata solo per arrivare al concordato semplificato, senza una reale prospettiva di risanamento, la proposta è inammissibile.
4. La natura liquidatoria della proposta
La proposta deve essere per cessione dei beni. Un piano che preveda la prosecuzione dell’attività per anni, con finalità di continuità, esce dal perimetro dello strumento.
5. Il contenuto del ricorso
Al ricorso vanno allegati: la proposta, il piano di liquidazione e i documenti indicati dall’art. 39 CCII (scritture contabili, bilanci, elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, elenco dei beni, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata). La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi; si applica l’art. 84, comma 5, CCII sul trattamento dei creditori privilegiati.
6. I termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 60 giorni per il deposito della proposta | Dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, co. 8) | Decadenziale, non prorogabile | Perdita definitiva dell’accesso al concordato semplificato |
| Domanda con riserva (art. 40 e 44 CCII) | Va proposta entro gli stessi 60 giorni | Decadenziale per la domanda; incerto il rapporto con il termine concesso dal giudice | Rischio di inammissibilità se il deposito completo avviene fuori termine |
| Integrazioni e modifiche | Assegnato dal tribunale | Non superiore a 15 giorni | Valutazione della proposta allo stato degli atti, con rischio di inammissibilità |
| Accettazione dell’ausiliario | Dalla comunicazione della nomina | 3 giorni | Sostituzione dell’ausiliario |
| Intervallo minimo prima dell’udienza | Dalla scadenza del termine concesso all’ausiliario | Almeno 45 giorni | Irregolarità del procedimento |
| Opposizione all’omologazione | Costituzione entro 10 giorni prima dell’udienza | Perentorio | Il creditore perde la possibilità di contestare l’omologazione |
| Reclamo in Corte d’appello (art. 247) | Dalla comunicazione del decreto | 30 giorni | Decreto definitivo |
| Ricorso per cassazione | Dalla comunicazione del decreto della Corte d’appello | 30 giorni | Decreto definitivo |
Il termine più critico è quello dei sessanta giorni. Non è previsto alcun meccanismo di proroga e la giurisprudenza lo qualifica come decadenziale. Sul punto della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), va precisato che si tratta di un termine per l’accesso a uno strumento concorsuale, e che la natura decadenziale e la funzione acceleratoria della procedura rendono imprudente fare affidamento sulla sospensione: in termini operativi, il calcolo va sempre fatto come se agosto non sospendesse nulla.
La procedura passo-passo
La sequenza che segue descrive il percorso dalla chiusura della composizione negoziata fino alla liquidazione dei beni.
1. Ricezione della relazione finale. L’esperto inserisce la relazione finale nella piattaforma telematica e la comunica all’imprenditore. Da quel momento decorrono i sessanta giorni. È il momento di verificare subito che la relazione contenga entrambe le dichiarazioni richieste (correttezza e buona fede; non praticabilità delle soluzioni dell’art. 23). Se la relazione non le contiene, il concordato semplificato è precluso.
2. Scelta tra deposito completo e domanda con riserva. Dopo il correttivo-ter, entro i sessanta giorni l’imprenditore può depositare la domanda ex art. 40 CCII anche con riserva di deposito della proposta e del piano. È una facoltà utile quando occorre ottenere subito le misure protettive, ma non va usata per guadagnare tempo: sul rapporto tra il termine di sessanta giorni e quello assegnato dal giudice per il deposito definitivo la giurisprudenza non è uniforme.
3. Deposito del ricorso al tribunale competente. Il ricorso si presenta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Il ricorso viene pubblicato nel registro delle imprese; dalla pubblicazione si producono gli effetti richiamati dal comma 2 dell’art. 25-sexies (tra cui quelli degli artt. 46, 94 e 96 CCII sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sulla gestione e sulle norme applicabili dalla presentazione della domanda).
4. Istanza di misure protettive. Con il ricorso, o con istanza successiva, si possono chiedere le misure protettive e cautelari dell’art. 54 CCII, la cui applicabilità al concordato semplificato è stata espressamente sancita dal correttivo-ter. Senza la richiesta e la conferma delle misure, i creditori possono avviare o proseguire le esecuzioni.
5. Primo vaglio del tribunale: la “ritualità”. Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta, anche quanto alla corretta formazione delle classi. Questo vaglio non è formale: la Cassazione richiede un controllo di legalità sostanziale sulle condizioni di ammissibilità e sull’attendibilità della documentazione. Il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e modifiche. Se la proposta non supera il vaglio, viene dichiarata inammissibile senza necessità di sentire prima il debitore.
6. Nomina dell’ausiliario. Se il vaglio è superato, il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., che deve accettare entro tre giorni e ha un termine per depositare il proprio parere sulla proposta e sul piano.
7. Comunicazione ai creditori e fissazione dell’udienza. Con lo stesso decreto o con uno successivo, il tribunale ordina che la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto siano comunicati dal debitore ai creditori risultanti dall’elenco dell’art. 39, e fissa l’udienza di omologazione. Tra la scadenza del termine dato all’ausiliario e l’udienza devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. Ai fini dell’art. 106 CCII (atti di frode), questo decreto equivale all’ammissione al concordato.
8. Opposizioni. I creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza. Le opposizioni riguardano tipicamente la fattibilità del piano, l’ordine delle prelazioni, l’assenza di utilità, la scorrettezza delle trattative.
9. Udienza e decisione. Il tribunale omologa se verifica: regolarità del contraddittorio e del procedimento; rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; fattibilità del piano di liquidazione; assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata; utilità assicurata a ciascun creditore. Il decreto è motivato, immediatamente esecutivo e pubblicato a norma dell’art. 45 CCII.
10. Impugnazioni. Contro il decreto le parti possono proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 247 CCII); contro il decreto della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
11. Esecuzione: la liquidazione. Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore, che esegue il piano secondo l’art. 25-septies CCII. Se il piano prevede la cessione dell’azienda o di beni a un offerente già individuato, il liquidatore verifica che non vi siano soluzioni migliori sul mercato prima di dare corso alla cessione.
Avvertenza decisiva: la partita si gioca nella composizione negoziata, non nel ricorso. Verbali delle riunioni, proposte scritte, risposte dei creditori, motivazioni dei rifiuti: è su questo materiale che il tribunale misurerà la correttezza delle trattative. Un ricorso tecnicamente perfetto non rimedia a una fase negoziale non documentata.
Come si costruisce un piano di liquidazione che regge il vaglio
Il piano di liquidazione è il documento su cui il tribunale misura fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità. In termini operativi, deve contenere almeno cinque elementi.
Il primo è l’inventario aggiornato dei beni, con valori di stima recenti e motivati: perizie sugli immobili, valutazione del magazzino a valore di realizzo e non di bilancio, analisi dell’esigibilità dei crediti verso clienti. Un valore di bilancio non rettificato è il primo indizio di un piano non attendibile.
Il secondo sono le modalità di vendita: cessione dell’azienda in blocco, cessione di rami, vendite dei singoli beni, con l’indicazione delle procedure competitive previste e dei tempi stimati. Se esiste già un’offerta, va allegata e ne vanno spiegate le condizioni.
Il terzo è il riparto ipotetico secondo l’ordine delle cause di prelazione, con l’indicazione delle spese prededucibili (compensi degli organi della procedura, oneri di vendita, costi di conservazione dei beni) e del residuo destinato a ciascuna categoria. Se la proposta prevede classi, il criterio di formazione deve essere omogeneo per posizione giuridica e interessi economici.
Il quarto è il confronto con la liquidazione giudiziale o controllata, costruito con ipotesi realistiche sui ribassi delle vendite forzate e sui maggiori costi e tempi della procedura alternativa. Il confronto deve essere verificabile: numeri non spiegati non convincono né l’ausiliario né il tribunale.
Il quinto è l’indicazione esplicita dell’utilità per ciascun creditore: per i chirografari, la percentuale offerta o il diverso vantaggio concreto che il piano assicura.
Va precisato che il piano del concordato semplificato non richiede l’attestazione di un professionista indipendente, ma è esaminato dall’esperto (che esprime un parere sui presumibili risultati della liquidazione) e dall’ausiliario. Proprio l’assenza dell’attestazione rende ancora più importante la tracciabilità di ogni stima.
I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre: lasciar scorrere i sessanta giorni nell’attesa di un’ultima trattativa; depositare un piano che in realtà prosegue l’attività; giustificare un’offerta pari a zero per i chirografari con la sola rapidità della procedura.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 – Il calendario dei termini
Dati di partenza. L’esperto comunica la relazione finale il 14 aprile 2026. La relazione attesta trattative condotte secondo correttezza e buona fede e la non praticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b).
Calcolo del termine di sessanta giorni. Si esclude il giorno iniziale. Dal 15 al 30 aprile decorrono 16 giorni; maggio aggiunge 31 giorni (totale 47); servono altri 13 giorni di giugno. Il termine scade quindi il 13 giugno 2026, che è un sabato. In termini operativi, il deposito va programmato entro venerdì 12 giugno: discutere sull’eventuale proroga al lunedì, per un termine decadenziale di accesso a uno strumento concorsuale, significa esporsi a un rischio evitabile.
Fase davanti al tribunale. Ricorso depositato il 5 giugno 2026. Il tribunale, il 22 giugno, concede 15 giorni per integrare il piano di liquidazione (scadenza 7 luglio). Il 13 luglio nomina l’ausiliario e gli assegna un termine per il parere fino al 24 luglio 2026.
Udienza. Tra il 24 luglio e l’udienza devono decorrere almeno 45 giorni: dal 25 al 31 luglio sono 7 giorni, agosto ne aggiunge 31 (totale 38), ne servono altri 7 di settembre. L’udienza non può essere fissata prima del 7 settembre 2026. Il tribunale la fissa al 15 settembre 2026.
Opposizioni. Un creditore che intenda opporsi deve costituirsi entro dieci giorni prima dell’udienza, cioè entro il 5 settembre 2026 (sabato): prudenza impone di depositare entro venerdì 4 settembre.
Esito. Il calendario mostra che il periodo 1-31 agosto cade interamente nell’intervallo tra il parere dell’ausiliario e l’udienza. Chi conta su agosto come “mese sospeso” rischia di arrivare impreparato all’udienza o di perdere il termine di opposizione.
Esempio 2 – Il confronto con la liquidazione giudiziale e l’utilità per i chirografari
Dati di partenza (ipotesi semplificata). Una S.r.l. ha i seguenti beni e debiti:
| Voce | Concordato semplificato | Liquidazione giudiziale (stima) |
|---|---|---|
| Immobile produttivo | 412.600 € (cessione a offerente individuato) | 335.000 € (vendita forzata dopo ribassi) |
| Magazzino | 38.750 € | 21.400 € |
| Crediti verso clienti | 42.910 € (70% di 61.300 €) | 36.800 € (60% circa) |
| Attivo realizzabile | 494.260 € | 393.200 € |
| Spese di procedura in prededuzione | 47.380 € | 61.900 € |
| Disponibile per i creditori | 446.880 € | 331.300 € |
Passivo: credito ipotecario della banca 318.400 €; crediti privilegiati generali (lavoratori e contributi previdenziali) 116.960 €; crediti chirografari 287.640 €.
Sviluppo – concordato semplificato. Disponibile 446.880 € − ipotecario 318.400 € = 128.480 €. Pagamento integrale dei privilegiati generali (116.960 €) → residuo 11.520 €. Ai chirografari: 11.520 / 287.640 = 4,0% circa.
Sviluppo – liquidazione giudiziale. Disponibile 331.300 € − ipotecario 318.400 € = 12.900 €. Ai privilegiati generali: 12.900 / 116.960 = 11,0% circa. Ai chirografari: zero.
Esito. La proposta non arreca pregiudizio a nessuna categoria: la banca è pagata integralmente in entrambi gli scenari, i privilegiati generali passano dall’11% al 100%, i chirografari da zero al 4%. L’ordine delle cause di prelazione è rispettato e ciascun creditore riceve un vantaggio economico concreto.
Variante critica. Se il piano avesse destinato i 11.520 € residui a un accantonamento per rischi, offrendo ai chirografari zero e giustificando la proposta con la sola “maggiore rapidità” della procedura, la proposta non sarebbe omologabile: secondo la Cassazione (n. 624/2026) la sola rapidità non costituisce utilità per chi non riceve nulla. E se il residuo derivasse soltanto dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti, non si tratterebbe di “risorsa esterna” (Cass. n. 620/2026).
Casi particolari
L’impresa già insolvente
Una questione ricorrente è se possa accedere al concordato semplificato un’impresa ormai in stato di insolvenza irreversibile. La Cassazione (sent. n. 544 del 9 gennaio 2026) ha risposto affermativamente: lo strumento presuppone proprio che la crisi non sia più superabile con le soluzioni negoziali. La scelta tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale non dipende dalla reversibilità dell’insolvenza, ma da quale soluzione soddisfa meglio i creditori. Va precisato, tuttavia, che la reversibilità conta a monte: la composizione negoziata doveva essere avviata con una ragionevole prospettiva di risanamento.
La cessione dell’azienda a un acquirente già individuato
Molte composizioni negoziate si chiudono con un’offerta di acquisto dell’azienda che però non soddisfa tutti i creditori. In questi casi il concordato semplificato è lo strumento naturale per trasferire l’azienda in blocco, preservandone il valore. L’art. 25-septies CCII prevede però che il liquidatore verifichi l’assenza di soluzioni migliori sul mercato: l’offerta non viene “blindata” dal piano, e un’offerta concorrente più alta può prevalere. Il piano deve rimanere liquidatorio: se la cessione nasconde la prosecuzione dell’attività da parte della stessa impresa per un periodo prolungato, il Tribunale di Milano (sent. n. 277/2025) ha escluso l’ammissibilità.
I creditori esclusi dalle trattative
La buona fede richiede di coinvolgere i creditori incisi dalla proposta, non necessariamente tutti. La Corte d’appello di Venezia (decreto 28 marzo 2024) ha ritenuto compatibile con la buona fede l’esclusione dalle trattative dei creditori destinati al pagamento integrale. Al contrario, l’assenza di trattative effettive con i creditori che subiscono una falcidia è stata tra le ragioni dell’inammissibilità confermata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 623/2026.
Il debito erariale e la transazione fiscale
Quando il debito fiscale è determinante, la composizione negoziata deve averlo affrontato. Il correttivo-ter ha introdotto la proposta di transazione fiscale durante le trattative (art. 23, comma 2-bis, CCII). La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso la buona fede in trattative fondate sulla falcidia di un debito erariale non negoziabile in quella sede: proporre ai creditori una soluzione irrealizzabile in partenza non è una trattativa genuina.
Decreti ingiuntivi e azioni dei creditori durante la procedura
Le misure protettive impediscono le azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono ai creditori di procurarsi un titolo. Il Tribunale di Bologna ha escluso che possano essere inibite le intimazioni di pagamento e le azioni monitorie: il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo, ma non può utilizzarlo in via esecutiva finché le misure sono efficaci.
La società già in liquidazione volontaria
Una società posta in liquidazione volontaria non è per ciò solo esclusa dallo strumento. La dottrina che ha esaminato la giurisprudenza di merito osserva però che lo stato di liquidazione pesa su due valutazioni: sulla reversibilità della crisi al momento dell’accesso alla composizione negoziata, perché una società che ha già deciso di cessare l’attività difficilmente può dimostrare una prospettiva di risanamento; e sulla correttezza e buona fede delle trattative, che il tribunale esamina con maggiore attenzione quando il percorso negoziale appare orientato fin dall’inizio alla sola liquidazione. In termini operativi, in questi casi la documentazione delle ragioni che rendevano plausibile il risanamento all’avvio della composizione negoziata diventa decisiva.
Il punto di vista del creditore
Per il creditore, l’assenza del voto non significa assenza di tutela. Il creditore che ritiene la proposta svantaggiosa deve costituirsi nel procedimento di omologazione entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza e articolare l’opposizione: stime di realizzo sottovalutate, violazione dell’ordine delle prelazioni, utilità solo apparente, trattative condotte senza coinvolgerlo pur essendo inciso dalla proposta. La costituzione tempestiva ha un effetto ulteriore: secondo l’orientamento della giurisprudenza di merito, solo le parti costituite e soccombenti sono legittimate al reclamo contro il decreto. Il creditore che resta inerte perde quindi sia l’opposizione sia l’impugnazione. Se emergono atti in frode, il richiamo all’art. 106 CCII consente di segnalarli al tribunale, che può aprire la liquidazione giudiziale.
Su questi casi di confine, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta fin dalla fase negoziale se la documentazione delle trattative reggerà il successivo vaglio del tribunale.
Domande frequenti
La composizione negoziata è fallita: sono obbligato a fare il concordato semplificato?
No. Il concordato semplificato è una facoltà, non un obbligo. Chiusa la composizione negoziata, l’imprenditore può anche accedere agli altri strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) oppure, se insolvente, chiedere la liquidazione giudiziale. Il concordato semplificato conviene quando non esiste una prospettiva di continuità, il patrimonio ha un valore che una vendita ordinata preserva meglio di una vendita forzata, e la relazione finale dell’esperto contiene le attestazioni richieste. Se mancano queste condizioni, lo strumento non è accessibile.
Posso presentare il concordato semplificato senza essere passato dalla composizione negoziata?
No. È il punto che distingue questo strumento da tutti gli altri. Il concordato semplificato esiste solo come sbocco della composizione negoziata e richiede la relazione finale dell’esperto con le attestazioni di correttezza e buona fede e di non praticabilità delle soluzioni negoziali. Non solo: la Cassazione ha chiarito che il tribunale può verificare se la composizione negoziata era praticabile fin dall’origine. Avviarla al solo scopo di arrivare al concordato semplificato espone la proposta all’inammissibilità.
I creditori possono bloccare il concordato semplificato votando contro?
No, perché nel concordato semplificato non c’è voto. I creditori hanno però uno strumento di tutela: l’opposizione all’omologazione, da proporre costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza. Con l’opposizione possono contestare la fattibilità del piano, la violazione dell’ordine delle prelazioni, l’assenza di utilità o il pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, la scorrettezza delle trattative. Possono poi impugnare il decreto di omologazione con reclamo e ricorso per cassazione, se si sono costituiti nel procedimento.
Se offro zero ai creditori chirografari il concordato può essere omologato?
È molto difficile. La legge non fissa una percentuale minima, ma richiede che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore. La Cassazione (n. 624/2026) ha escluso che la sola rapidità della procedura possa rappresentare un’utilità per i chirografari che non ricevono alcun pagamento. L’utilità può anche non essere monetaria, ma deve essere concreta e dimostrabile. Una proposta che azzera i chirografari deve quindi indicare un vantaggio diverso, effettivo e verificabile, e non una semplice formula di stile.
Ho lasciato passare i sessanta giorni: cosa posso fare?
Il termine è decadenziale e non prorogabile: scaduto, il concordato semplificato non è più proponibile. Restano gli altri strumenti di regolazione della crisi, se ne ricorrono i presupposti: un concordato preventivo liquidatorio (con le soglie dell’art. 84, comma 4, CCII, cioè almeno il 20% ai chirografari e risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10%), un accordo di ristrutturazione, oppure la liquidazione giudiziale. È un caso limite in cui la scelta va fatta con rapidità, perché nel frattempo i creditori riacquistano piena libertà d’azione.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la mia proposta: posso ricorrere in Cassazione?
Contro il decreto di inammissibilità è ammesso il reclamo alla Corte d’appello. Se la Corte d’appello conferma l’inammissibilità, la Cassazione (nn. 620 e 623 del 12 gennaio 2026) ha escluso il ricorso per cassazione, anche straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., perché il provvedimento non ha natura decisoria e definitiva. Per questo tutte le censure sull’ammissibilità vanno articolate in modo completo già nel reclamo: è, di fatto, l’ultima sede utile.
Durante la procedura posso continuare a gestire l’impresa?
Sì, l’imprenditore conserva la gestione, ma con limiti. Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 2, tra cui quelli dell’art. 46 CCII: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, altrimenti sono inefficaci verso i creditori anteriori. In pratica, vendere un bene, concedere una garanzia o pagare un debito pregresso fuori dal piano senza autorizzazione è un rischio serio, che può anche essere letto come atto in frode ai sensi dell’art. 106 CCII.
Cosa succede se, dopo l’omologa, il piano di liquidazione non viene eseguito?
L’art. 25-sexies, comma 8, rende applicabili, in quanto compatibili, le norme del concordato preventivo sugli effetti, sull’esecuzione e sulla risoluzione (artt. 117, 118 e 119 CCII). Il liquidatore esegue il piano sotto il controllo degli organi della procedura. Se le vendite non vanno a buon fine o l’esecuzione si discosta gravemente dal piano, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato, con il rischio dell’apertura della liquidazione giudiziale. Per questo le stime di realizzo devono essere prudenti fin dall’inizio.
Il quadro giurisprudenziale
Tra dicembre 2025 e gennaio 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ha definito i confini dello strumento con una serie di pronunce ravvicinate. Di seguito il quadro ragionato, con il principio riformulato e la rilevanza per l’impresa che esce da una composizione negoziata.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Principio: il vaglio di ammissibilità del tribunale non si esaurisce nella verifica formale della proposta e della presenza dei documenti, ma è un controllo di legalità sostanziale sulle condizioni dell’art. 25-sexies e sull’attendibilità della documentazione dell’art. 39 e della relazione dell’esperto. Rilevanza: una relazione finale generica o non riscontrata nei documenti rende la proposta inammissibile.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Principio: ribadisce l’orientamento sul controllo sostanziale del tribunale nella fase di accesso. Rilevanza: conferma che l’indirizzo della n. 31641/2025 è consolidato e non isolato.
3. Cass. civ., Sez. I, sent. 9 gennaio 2026, n. 544. Principio: al concordato semplificato può accedere anche l’imprenditore insolvente; la scelta rispetto alla liquidazione giudiziale dipende dalla migliore soddisfazione dei creditori, non dalla reversibilità dell’insolvenza. Rilevanza: lo stato di insolvenza al momento della chiusura delle trattative non è, di per sé, un ostacolo.
4. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da finanziamenti autorizzati durante la composizione negoziata non è “risorsa esterna”, perché non porta nuova liquidità nel patrimonio; inoltre il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: le risorse aggiuntive offerte ai creditori devono essere veri apporti di nuova finanza; e il reclamo diventa la sede decisiva.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: il tribunale può accertare che la composizione negoziata non fosse praticabile fin dall’origine, per assenza di una reale prospettiva di risanamento, e dichiarare per questo inammissibile il concordato semplificato; rilevano anche l’effettività delle trattative con tutti i creditori incisi. Rilevanza: il concordato semplificato non è una scorciatoia: la composizione negoziata deve essere stata un tentativo serio.
6. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità per ciascun creditore, anche se non necessariamente economica, non può consistere nella sola chiusura più rapida della crisi quando ai chirografari non è offerto nulla. Rilevanza: il piano deve individuare per ogni creditore un vantaggio concreto e dimostrabile.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Principio: nel reclamo contro l’omologazione non sono contraddittori necessari né l’ausiliario nominato dal tribunale né il liquidatore nominato con l’omologa, perché non portatori di interessi propri. Rilevanza: chiarisce chi va evocato nel giudizio di reclamo, evitando eccezioni di nullità sull’integrità del contraddittorio.
8. Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, decreto 18 marzo 2025. Principio: già nella fase di accesso il tribunale verifica la ritualità della proposta e la completezza e coerenza della relazione dell’esperto, condizionando l’accesso al riscontro di trattative condotte con correttezza e buona fede. Rilevanza: una relazione che non rende verificabili trattative, proposte e ragioni del fallimento è un ostacolo insuperabile.
9. Tribunale di Milano, sent. n. 277/2025. Principio: il concordato semplificato è necessariamente liquidatorio; un piano che preveda la prosecuzione dell’attività per tre anni ne snatura la funzione. Rilevanza: la proposta deve essere costruita come cessione dei beni, possibilmente in forma aggregata, e non come continuità mascherata.
10. Tribunale di Milano, sent. 25 settembre 2025. Principio: il concordato semplificato è un’extrema ratio; senza i presupposti per l’accesso alla composizione negoziata e senza riscontro delle dichiarazioni dell’esperto, la domanda è inammissibile. Rilevanza: conferma in sede di merito il collegamento pregiudiziale tra le due fasi.
11. Corte d’appello di Genova, 30 ottobre 2025. Principio: nel concordato semplificato con riserva, il termine di sessanta giorni riguarda la presentazione della domanda, mentre il termine per il deposito di proposta e piano decorre dal decreto del giudice. Rilevanza: orientamento favorevole al debitore ma non condiviso da altri giudici, che valorizzano la natura decadenziale del termine: in fase di pianificazione è prudente non farvi affidamento.
12. Corte d’appello di Venezia, decreto 28 marzo 2024. Principio: è compatibile con la buona fede l’esclusione dalle trattative dei creditori che il piano prevede di pagare integralmente. Rilevanza: le trattative devono coinvolgere i creditori incisi dalla proposta, non necessariamente l’intera platea.
13. Corte d’appello de L’Aquila (orientamento sulla legittimazione al reclamo). Principio: il reclamo contro il decreto che concede o nega l’omologazione spetta solo alle parti costituite nel procedimento e soccombenti. Rilevanza: il creditore che non si oppone nei termini perde anche la possibilità di impugnare l’omologazione.
Va precisato che sul regime delle impugnazioni la dottrina segnala una tensione tra la n. 31641/2025, che ha esaminato nel merito un ricorso in materia di ammissibilità, e le nn. 620 e 623/2026, che hanno dichiarato inammissibili ricorsi analoghi. In termini operativi, la conseguenza è una sola: il reclamo deve contenere ogni censura possibile.
Cosa può fare lo Studio Monardo per l’impresa uscita da una composizione negoziata senza accordo
Quando la composizione negoziata si chiude senza accordo, il tempo utile è breve e ogni scelta incide sull’ammissibilità della proposta. Lo Studio interviene con strumenti precisi:
- Analizziamo la relazione finale dell’esperto entro pochi giorni dalla comunicazione, verificando che contenga entrambe le attestazioni dell’art. 25-sexies e che siano motivate e riscontrabili nei documenti.
- Calcoliamo e calendarizziamo il termine di sessanta giorni, individuando la data ultima utile e una data di deposito prudenziale anticipata.
- Ricostruiamo la traccia documentale delle trattative: verbali, proposte scritte, risposte e rifiuti dei creditori, per dimostrare correttezza e buona fede al tribunale.
- Verifichiamo la genuinità della composizione negoziata a monte, alla luce della Cass. n. 623/2026, individuando i punti deboli prima che li rilevi il tribunale.
- Costruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale, con stime di realizzo motivate, per dimostrare l’assenza di pregiudizio per ogni categoria di creditori.
- Individuiamo l’utilità concreta per ciascun creditore, inclusi i chirografari, evitando giustificazioni fondate sulla sola rapidità della procedura.
- Valutiamo la qualificazione delle risorse aggiuntive offerte da soci o terzi, verificando che siano vera nuova finanza e non semplici rinunce o postergazioni.
- Predisponiamo il ricorso, la proposta e il piano di liquidazione con la documentazione dell’art. 39 CCII, valutando se depositare subito in forma completa o con riserva.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive dell’art. 54 CCII, per sospendere le azioni esecutive e cautelari dei creditori durante la procedura.
- Impugniamo il decreto sfavorevole con reclamo alla Corte d’appello, articolando ogni censura sull’ammissibilità, e proseguiamo, dove ammesso, con il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la stessa figura professionale prevista dal D.L. 118/2021 per condurre la composizione negoziata e redigere la relazione finale da cui dipende l’accesso al concordato semplificato. Questo consente di leggere la relazione con gli occhi del tribunale e di sapere quali attestazioni reggono il vaglio sostanziale richiesto dalla Cassazione.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal ricorso al tribunale al reclamo in Corte d’appello e, dove ammesso, al giudizio di legittimità. In una procedura in cui la giurisprudenza ha ristretto il ricorso per cassazione, impostare fin dall’inizio un reclamo completo è decisivo.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti elaborano le stime di realizzo e il confronto con la liquidazione giudiziale, gli avvocati costruiscono la proposta, difendono le misure protettive e gestiscono le opposizioni dei creditori. La competenza in diritto bancario e tributario è particolarmente utile quando la crisi ruota attorno a esposizioni bancarie garantite o a debiti erariali.
In sintesi
Il concordato semplificato è l’unico strumento del Codice della crisi che porta all’omologazione senza il voto dei creditori. Proprio per questo il tribunale lo controlla con rigore: relazione finale motivata, composizione negoziata genuina fin dall’origine, piano realmente liquidatorio, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità concreta per ciascun creditore. Il termine di sessanta giorni non concede margini, e il reclamo in Corte d’appello è spesso l’ultima sede per far valere le proprie ragioni.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché il concordato semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce le regole della fase negoziale e i requisiti della relazione finale; in quanto cassazionista, può seguire la difesa fino all’ultimo grado; con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti costruisce il confronto numerico che il tribunale richiede.
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