Il bivio: quale strada per una Srl semplificata che non riesce più a pagare?
La mia Srl semplificata non regge più i debiti: devo tentare un salvataggio negoziato, chiedere al tribunale di omologare un accordo con i creditori, oppure chiudere ordinatamente con una liquidazione? È la domanda che si pongono, prima o poi, molti amministratori di piccole società nate con un capitale di pochi euro e con un’unica idea imprenditoriale alle spalle. Non esiste una risposta valida per tutte le Srl semplificate, ed è proprio questo il punto: la procedura giusta dipende dai numeri della singola società, dalla sua capacità di generare cassa e dal momento in cui si decide di agire.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato da ultimo dal correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024) mette sul tavolo più strumenti, ma non tutti sono accessibili a ogni società. Per una Srl semplificata il primo spartiacque è dimensionale: se la società rientra nella nozione di “impresa minore”, si aprono le procedure da sovraindebitamento; se la supera, entrano in gioco gli strumenti “maggiori” e la liquidazione giudiziale. Sopra entrambe le ipotesi si colloca la composizione negoziata, aperta a qualunque impresa.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la procedura di composizione negoziata da cui oggi passa gran parte dei risanamenti; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, ruolo che riguarda direttamente il concordato minore e la liquidazione controllata a cui accede la Srl semplificata sotto soglia. Il confronto tra le strade, in altre parole, viene fatto da chi le ha percorse tutte da prospettive diverse.
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Il quadro di partenza: cosa accomuna tutte le opzioni
Prima di mettere a confronto le alternative va fissato il terreno comune, perché alcune regole valgono qualunque sia la strada scelta.
La Srl semplificata è una Srl a tutti gli effetti. L’art. 2463-bis c.c. la disciplina come una variante della società a responsabilità limitata: soci persone fisiche, atto costitutivo redatto secondo il modello standard ministeriale, capitale sociale pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro, conferimenti in denaro. Per tutto ciò che non è regolato espressamente si applicano le norme sulla Srl ordinaria. Ne deriva che, sul piano della crisi, la Srl semplificata non ha un “binario speciale”: accede agli stessi strumenti di qualunque altra società di capitali e soggiace agli stessi doveri.
Il capitale minimo amplifica il problema delle perdite. Con un capitale di poche centinaia o migliaia di euro, anche una perdita modesta azzera il patrimonio netto e mette in moto gli obblighi degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (riduzione e ricostituzione del capitale) e, in mancanza, la causa di scioglimento dell’art. 2484, n. 4, c.c. Da quel momento gli amministratori devono gestire la società solo in chiave conservativa (art. 2486 c.c.) e rispondono dei danni causati da una gestione che prosegua come se nulla fosse. Il rovescio della medaglia è che il Codice della crisi sospende questi obblighi durante le procedure: l’art. 20 CCII li neutralizza nella composizione negoziata (se l’imprenditore lo dichiara nell’istanza), l’art. 89 CCII dal deposito della domanda di accesso agli strumenti di regolazione. Scegliere tempestivamente una procedura, dunque, non è solo una scelta economica: è anche il modo per mettere l’organo amministrativo al riparo da responsabilità che maturano giorno dopo giorno.
I doveri organizzativi non dipendono dalla dimensione. L’art. 2086, secondo comma, c.c. e l’art. 3 CCII impongono anche alla più piccola Srl assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi; l’art. 2475 c.c. riserva agli amministratori la loro istituzione. A ciò si aggiungono le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INAIL) previste dall’art. 25-novies CCII, che spesso rappresentano il primo campanello d’allarme “ufficiale”.
Crisi, insolvenza e squilibrio non sono sinonimi. L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi; l’insolvenza è l’incapacità di adempiere regolarmente. Prima ancora c’è lo “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”, che basta per accedere alla composizione negoziata ma non agli strumenti di regolazione.
L’elemento dirimente: impresa minore o no. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII qualifica come impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare una sola soglia in un solo esercizio per uscire dalla categoria. E, come ricorda l’art. 121 CCII, l’onere di dimostrare di essere sotto soglia grava sulla società: la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 marzo 2025, ha ribadito che l’assenza di documentazione contabile non consente di presumere il rispetto dei limiti.
Molte Srl semplificate restano sotto queste soglie, ma non tutte: un’attività commerciale con margini bassi può superare i 200.000 euro di ricavi pur essendo minuscola per patrimonio, e un’esposizione accumulata con fornitori e fisco può superare i 500.000 euro di debiti. È per questo che il confronto che segue distingue sempre i due scenari.
Prima strada: la composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII, che hanno assorbito l’istituto introdotto dal D.L. 118/2021) è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore presenta un’istanza sulla piattaforma telematica della Camera di commercio, una commissione nomina un esperto indipendente, e l’esperto facilita le trattative con i creditori per individuare una soluzione al di fuori del tribunale. Il tribunale entra in scena solo se l’imprenditore chiede misure protettive o cautelari, oppure autorizzazioni per atti specifici.
Il correttivo-ter ha chiarito che vi si accede in condizioni di squilibrio, di crisi o anche di insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 31 maggio 2026, ha aggiornato test pratico, check-list e protocollo di conduzione: oggi l’istanza deve essere accompagnata almeno da un progetto di piano di risanamento e da un piano finanziario a sei mesi. Per l’impresa minore la disciplina è adattata dall’art. 25-quater CCII.
Quando ha senso: tre scenari tipici
- Squilibrio ancora gestibile. La Srl semplificata ha un’attività che produce margine, ma un picco di debiti (un fornitore strategico non pagato, un piano di rateazione decaduto, uno scoperto bancario richiamato) la sta strangolando. Serve tempo e serve un tavolo con i principali creditori.
- Pressione esecutiva imminente. Un creditore ha notificato un precetto o avviato un pignoramento del conto aziendale che bloccherebbe l’operatività. Le misure protettive possono congelare le azioni esecutive e cautelari per il tempo delle trattative.
- Prospettiva di cessione dell’azienda. L’attività ha valore (clientela, contratti, licenze) ma la società non è in grado di proseguire: la composizione negoziata consente di cercare un acquirente con il supporto dell’esperto e, se necessario, con l’autorizzazione del tribunale alla vendita.
Come si svolge, in sintesi
Istanza telematica con la documentazione richiesta; nomina dell’esperto; primo incontro e verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; eventuale ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive (che il giudice modula per una durata da 30 a 120 giorni, con un limite complessivo di 240 giorni); trattative, di regola entro 180 giorni prorogabili nei casi previsti; esito.
Gli esiti possibili sono molti e vanno soppesati con attenzione: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure l’accesso a uno strumento giudiziario (per la Srl sopra soglia: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo). Se le trattative non portano a una soluzione, resta il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile anche all’impresa minore, da proporre entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. La Srl sotto soglia può inoltre approdare alle procedure da sovraindebitamento.
I vantaggi, motivati
Riservatezza e controllo. L’imprenditore resta alla guida della società: non c’è spossessamento né commissario. La pubblicità è limitata all’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese, e solo se si chiedono misure protettive.
Protezione mirata. Le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’impresa. A fronte di questo vantaggio, la giurisprudenza penale ha iniziato a valorizzare il percorso: la Cassazione penale (Sez. III, n. 30109/2025) ha ritenuto che l’ammissione alla composizione negoziata con misure confermate possa incidere sulla valutazione del pericolo che giustifica un sequestro preventivo.
Rapporti con le banche. L’art. 16 CCII stabilisce che il solo accesso alla composizione negoziata non giustifica la revoca degli affidamenti né una diversa classificazione del credito, principio richiamato anche dalla relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione del 30 gennaio 2025.
Sospensione degli obblighi sul capitale. Come visto, l’art. 20 CCII congela gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdite: per una Srl semplificata con patrimonio netto negativo è un elemento spesso decisivo.
Una porta che resta aperta. Il fallimento delle trattative non chiude ogni strada: consente l’accesso al concordato semplificato, che non richiede il voto dei creditori né soglie minime di soddisfacimento.
I rischi e gli svantaggi, detti con franchezza
Il primo limite è strutturale: la composizione negoziata non vincola i creditori che non aderiscono. Non c’è un voto a maggioranza che si impone ai dissenzienti; se il fisco o la banca principale non collaborano, l’accordo può non arrivare.
Il secondo è l’impegno richiesto: il decreto del 2026 ha reso il percorso più esigente sul piano documentale. Una Srl semplificata con contabilità approssimativa rischia di non superare il vaglio iniziale dell’esperto.
Il terzo riguarda le misure protettive: non sono automatiche e vanno confermate dal tribunale. La Cassazione (Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856) ha precisato che, se è pendente un procedimento per l’apertura della procedura liquidatoria, è il tribunale investito di quella domanda a valutare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata fosse ammissibile: un’istanza presentata solo per guadagnare tempo non protegge davvero.
Il quarto riguarda il concordato semplificato come “paracadute”: le tre pronunce della Cassazione del 12 gennaio 2026 (nn. 620, 623 e 624) hanno chiarito che non è una scorciatoia liquidatoria. Il tribunale verifica fin dall’inizio che i presupposti per accedere alla composizione negoziata esistessero davvero e che le trattative siano state condotte con lealtà; l’utilità per ogni creditore non può consistere nella sola rapidità della chiusura. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha negato l’accesso al semplificato dove la relazione dell’esperto non dimostrava un confronto fondato su informazioni complete.
Profilo ideale della composizione negoziata: la Srl semplificata che ha ancora un’attività capace di generare cassa, che può presentare dati contabili attendibili e che ha pochi creditori rilevanti con cui trattare, oppure un’azienda con un valore di mercato da preservare attraverso una cessione.
Seconda strada: la ristrutturazione con l’omologazione del tribunale
In cosa consiste
Qui la soluzione della crisi passa da un provvedimento del giudice che la rende vincolante anche per una parte dei creditori dissenzienti. Lo strumento cambia a seconda della dimensione della Srl semplificata.
Sotto soglia: il concordato minore (artt. 74-83 CCII). È riservato ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, quindi anche all’impresa minore costituita in forma di Srl semplificata. La proposta si presenta tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige una relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla convenienza del piano. Presupposto: la proposta deve consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale; in alternativa è ammessa solo se prevede apporti di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. I creditori votano e il concordato è approvato se riporta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; il giudice poi omologa.
Sopra soglia: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) sono conclusi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; esistono la variante agevolata (art. 60 CCII, con soglia al 30% a condizioni più rigorose) e quella a efficacia estesa (art. 61 CCII). Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) consente di distribuire il valore anche in deroga alle regole ordinarie, ma con l’approvazione di tutte le classi. Il concordato preventivo (art. 84 CCII) può essere in continuità aziendale o liquidatorio, con un procedimento articolato, il commissario giudiziale e il voto dei creditori per classi.
Per una Srl semplificata sopra soglia, nella pratica, gli accordi di ristrutturazione sono spesso lo strumento più proporzionato, perché la platea di creditori è ridotta e i principali sono identificabili (banca, fisco, due o tre fornitori). Il concordato preventivo, con la sua struttura procedimentale, diventa ragionevole quando il passivo è frammentato o quando serve imporre la soluzione a classi dissenzienti.
Quando ha senso: tre scenari tipici
- Il “buco” è troppo grande per una semplice dilazione. La Srl semplificata produce margine, ma anche destinando tutto il flusso di cassa al debito per cinque anni non riesce a pagare tutti: serve una falcidia, e la falcidia vincolante richiede il tribunale.
- Un creditore rilevante blocca la trattativa. In composizione negoziata un singolo creditore può far saltare l’intesa; nel concordato minore e negli accordi con efficacia estesa o con omologazione forzosa, la volontà della maggioranza o la convenienza accertata dal giudice possono superare il dissenso.
- Debito pubblico prevalente. Quando la parte più consistente del passivo è verso fisco ed enti previdenziali, gli strumenti omologati offrono meccanismi per gestire il voto o la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria che nella composizione negoziata, da soli, non esistono.
Come si svolge, in sintesi
Per il concordato minore: incarico all’OCC, raccolta della documentazione (bilanci, elenco creditori con cause di prelazione, atti di disposizione degli ultimi cinque anni), redazione di piano e proposta, deposito del ricorso, decreto di apertura che può disporre il divieto di azioni esecutive individuali, voto dei creditori, omologazione con sentenza, esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC. Per gli accordi di ristrutturazione: negoziazione con i creditori, attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità, deposito per l’omologazione, eventuali opposizioni, sentenza.
I vantaggi, motivati
Effetto vincolante. Una volta omologata, la soluzione si impone anche ai creditori che non l’hanno condivisa, nei limiti previsti dalla legge. È ciò che la composizione negoziata, da sola, non garantisce.
Continuità dell’attività. Il concordato minore è costruito sulla prosecuzione dell’impresa: la Srl semplificata continua a operare, paga secondo il piano e conserva l’avviamento.
Strumenti per il debito pubblico. Nel concordato minore il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, quando la proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; negli accordi e nel concordato preventivo opera la disciplina della transazione fiscale e dell’omologazione nonostante il mancato voto (artt. 63 e 88 CCII).
Sospensione degli obblighi societari. L’art. 89 CCII congela, dal deposito della domanda, gli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e la causa di scioglimento per perdite.
I rischi e gli svantaggi, detti con franchezza
Il contenuto libero non è un’autorizzazione a trattare i creditori a piacimento. La Cassazione (Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574) ha stabilito che anche nel concordato minore vanno rispettati il principio di responsabilità patrimoniale, la parità di trattamento e l’ordine delle cause di prelazione; una proposta che li violi è inammissibile già nella fase di apertura, senza attendere l’omologazione. Una proposta “creativa” costruita male non viene neppure esaminata nel merito.
Costi di procedura e documentazione. Gli strumenti omologati richiedono organi (OCC, attestatore, commissario) e costi di giustizia previsti dalla legge, oltre a una documentazione contabile completa e aggiornata. Per una Srl semplificata con contabilità lacunosa, il lavoro preparatorio può essere significativo.
Rischio di esito negativo. Se il concordato minore non viene approvato o omologato, o se viene revocato per atti in frode, si apre la strada alla liquidazione controllata. Negli accordi di ristrutturazione, la Cassazione (Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892) ha chiarito che non si possono contare tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa operazione di ristrutturazione: le percentuali vanno costruite sui creditori anteriori, altrimenti l’omologazione forzosa salta.
Rigidità nell’esecuzione. Una volta omologato, il piano va rispettato: un inadempimento rilevante può portare alla risoluzione e, quindi, alla liquidazione.
Profilo ideale della ristrutturazione omologata: la Srl semplificata con un’attività che genera flussi stabili ma insufficienti a pagare tutto, con creditori che non accetterebbero spontaneamente uno stralcio e con una contabilità in grado di reggere il controllo dell’OCC o dell’attestatore.
Terza strada: la liquidazione ordinata del patrimonio
In cosa consiste
Quando il risanamento non è realistico, la scelta non è tra “salvare” e “abbandonare”, ma tra una chiusura governata e una chiusura subita. Anche qui il binario dipende dalla dimensione.
Sotto soglia: la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Può essere chiesta dalla stessa società in stato di sovraindebitamento oppure da un creditore, che però (dopo il correttivo-ter) deve vantare debiti scaduti e non pagati del debitore superiori a 50.000 euro, salvo che la domanda provenga dal pubblico ministero. Il tribunale nomina un liquidatore, che inventaria il patrimonio, accerta il passivo e ripartisce il ricavato secondo le cause di prelazione.
Sopra soglia: la liquidazione giudiziale (art. 121 CCII). Presuppone l’insolvenza e, ai sensi dell’art. 49, comma 5, CCII, debiti scaduti e non pagati complessivamente non inferiori a 30.000 euro. Il curatore subentra nella gestione, il patrimonio viene liquidato e la società, all’esito, viene cancellata.
A queste si affianca, per la Srl sopra soglia che ha già esperito senza successo la composizione negoziata, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che si colloca a metà strada: è liquidatorio, ma lascia al debitore l’iniziativa della proposta e non richiede il voto dei creditori. Come visto, l’accesso è subordinato a una composizione negoziata effettiva e leale; la Cassazione n. 620/2026 ha chiarito, ad esempio, che la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti già erogati non costituisce “risorsa esterna” utilizzabile per derogare all’ordine delle prelazioni.
Quando ha senso: tre scenari tipici
- Attività cessata o ormai priva di margine. La Srl semplificata ha chiuso il punto vendita o perso il cliente principale, non ha prospettive di ripresa e il debito continua a crescere per interessi e sanzioni.
- Pressione insostenibile sui soci e sugli amministratori. Proseguire senza una procedura espone l’organo amministrativo alla responsabilità dell’art. 2486 c.c. per la gestione non conservativa: una liquidazione concorsuale fissa il perimetro e sottrae la società all’aggressione caotica dei singoli creditori.
- Patrimonio da proteggere dalla dispersione. Esistono beni (attrezzature, crediti verso clienti, un marchio) che, se aggrediti da più creditori con pignoramenti separati, perderebbero valore: la procedura concorsuale li liquida in modo unitario.
Come si svolge, in sintesi
Ricorso al tribunale con la documentazione contabile e la relazione dell’OCC (per la liquidazione controllata su domanda del debitore); sentenza di apertura con nomina del liquidatore o del curatore; sospensione delle azioni esecutive individuali; inventario, accertamento del passivo, liquidazione; riparto; chiusura e cancellazione della società.
I vantaggi, motivati
Ordine e par condicio. Le azioni individuali si fermano e il patrimonio viene ripartito secondo le regole di legge, evitando che il creditore più rapido si prenda tutto a danno degli altri.
Effetto di “chiusura dei conti”. La procedura consente di arrivare a una cancellazione della società con un passivo accertato e liquidato, anziché a una cancellazione “in bianco” che lascia aperti contenziosi. Il liquidatore, inoltre, può recuperare valore: la Cassazione (ord. 12 maggio 2025, n. 12395) ha riconosciuto che nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato il liquidatore può far valere in via incidentale l’inefficacia degli atti pregiudizievoli per i creditori.
Tutela dell’organo amministrativo. Avviare per tempo una procedura liquidatoria, anziché attendere l’iniziativa dei creditori, è un elemento che pesa favorevolmente nella valutazione della condotta degli amministratori.
I rischi e gli svantaggi, detti con franchezza
Fine dell’impresa. Salvo cessioni dell’azienda nel corso della procedura, la società perde l’attività e, all’esito, si estingue.
Perdita del controllo. La gestione passa al liquidatore o al curatore; gli atti degli amministratori anteriori all’apertura vengono esaminati, e possono emergere profili di responsabilità o azioni revocatorie.
Iniziativa dei creditori. Il rischio non è solo scegliere questa strada, ma subirla. La Cassazione (ord. 29 giugno 2025, n. 17508) ha precisato che, per verificare il superamento della soglia di debiti scaduti necessaria al creditore per chiedere la liquidazione controllata, si computano anche i finanziamenti dei soci postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c.: sono inesigibili, ma restano debiti scaduti. Una Srl semplificata finanziata dai soci può quindi trovarsi esposta più di quanto immagini.
L’alternativa apparente della cancellazione. Chiudere la Srl semplificata con una liquidazione volontaria e la cancellazione dal registro delle imprese, senza procedura concorsuale, non estingue i debiti: l’art. 2495 c.c. consente ai creditori insoddisfatti di agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Le Sezioni Unite (n. 3625/2025) hanno precisato che, per i debiti tributari, l’amministrazione deve provare che i soci abbiano effettivamente percepito somme; ma resta una strada che lascia aperte contestazioni per anni.
Profilo ideale della liquidazione ordinata: la Srl semplificata senza prospettive di continuità, con un patrimonio residuo da distribuire secondo le regole di legge e con amministratori e soci garanti che hanno interesse a chiudere la vicenda in modo verificabile, anziché esporsi a iniziative individuali per anni.
Prima di scegliere: chi decide e con quali carte
C’è un profilo che accomuna le tre strade e che, nelle società piccole, viene spesso sottovalutato: chi assume la decisione e su quale base documentale. Nella Srl semplificata il socio e l’amministratore coincidono di frequente, ma non sempre; e quando non coincidono, la scelta della procedura può diventare essa stessa terreno di conflitto.
La competenza degli amministratori. Per gli strumenti di regolazione della crisi delle società, l’art. 120-bis CCII attribuisce in via esclusiva agli amministratori la decisione di accedervi e il contenuto della proposta e del piano, con verbalizzazione notarile; i soci devono esserne informati, ma non hanno un potere di veto. Nella composizione negoziata l’iniziativa resta comunque dell’organo amministrativo, che firma l’istanza e ne risponde. A fronte di questa autonomia c’è il rovescio della medaglia: la decisione, e soprattutto il ritardo nel prenderla, ricade su chi amministra. L’amministratore di una Srl semplificata che attende “che le cose si sistemino” mentre il patrimonio netto è negativo e i debiti scaduti aumentano non sta rinviando una scelta: ne sta compiendo una, con le relative conseguenze.
Il rapporto con i soci finanziatori. Nelle Srl semplificate è comune che i soci abbiano sostenuto la società con finanziamenti personali. Va soppesato con attenzione come questi crediti verranno trattati: la postergazione dell’art. 2467 c.c. li colloca dopo gli altri creditori, la Cassazione n. 17508/2025 li conta comunque tra i debiti scaduti ai fini della soglia di accesso del creditore alla liquidazione controllata, e la Cassazione n. 620/2026 esclude che la loro rinuncia possa essere spesa come risorsa esterna nel concordato semplificato. Chi ha finanziato la società deve sapere fin dall’inizio che, in quasi tutti gli scenari, quella somma sarà l’ultima a essere rimborsata.
Le carte che servono, qualunque sia la strada. L’elemento dirimente, nella pratica, è spesso la qualità della documentazione. In ogni procedura occorrono, in sostanza: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o la situazione contabile dall’inizio dell’attività, se più breve); una situazione patrimoniale aggiornata; l’elenco dei creditori con importi, scadenze e cause di prelazione; i certificati dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; l’elenco dei contratti pendenti (leasing, locazioni, forniture); gli atti di disposizione compiuti negli ultimi anni; un prospetto dei flussi di cassa attesi. Una Srl semplificata che dispone di questi documenti in ordine può scegliere tra le tre strade; una che non ne dispone rischia di vedersi preclusa la prima e la seconda, e di subire la terza.
I segnali che impongono di decidere. Alcuni indici, più di altri, segnalano che il tempo per una scelta ponderata si sta esaurendo: le segnalazioni dei creditori pubblici previste dall’art. 25-novies CCII; ritardi superiori a sessanta giorni nel pagamento delle retribuzioni o a novanta giorni nei confronti dei fornitori, che l’art. 3 CCII indica tra i segnali di allarme; il recesso della banca dall’affidamento; la notifica di un precetto o di un pignoramento presso terzi sul conto aziendale; la chiusura di un esercizio con patrimonio netto negativo. Quando compaiono uno o più di questi segnali, la questione non è più se intervenire, ma quale delle tre strade sia ancora effettivamente percorribile.
Le opzioni alla prova dei numeri: tre ipotesi con gli stessi dati
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici: non riproducono casi reali e servono solo a mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti diversi a seconda della strada scelta.
Ipotesi A — Srl semplificata sotto soglia, attività ancora redditizia
Dati di partenza. Attivo patrimoniale negli ultimi tre esercizi: 132.480 €, 141.760 €, 128.900 €. Ricavi lordi: 176.350 €, 189.120 €, 163.740 €. Debiti complessivi al 30 settembre 2026: 347.615 €, così composti: scoperto bancario chirografario 61.230 €; fornitori 94.870 €; debiti verso erario ed enti previdenziali 118.405 € (di cui 84.920 € assistiti da privilegio e 33.485 € chirografari per sanzioni e interessi); finanziamento soci postergato 38.000 €; canoni di leasing su un macchinario 35.110 €. Flusso di cassa disponibile per il servizio del debito, a regime: 3.850 € al mese. Valore di realizzo del patrimonio in caso di liquidazione: 58.700 €. La società rientra in tutte e tre le soglie dell’impresa minore.
Con la composizione negoziata. Istanza depositata il 3 novembre 2026 con richiesta di misure protettive; la banca, che aveva comunicato il recesso dall’affidamento, sospende ogni iniziativa. In 180 giorni (quindi entro inizio maggio 2027) l’esperto facilita un’intesa: la banca accetta un riscadenzamento in 60 rate; i fornitori principali accettano uno stralcio del 35% con pagamento del residuo in 36 mesi; per una parte delle imposte non versate si valuta la rateazione speciale prevista dall’art. 25-bis CCII, fino a 72 rate mensili, nei limiti e alle condizioni di legge. Il punto critico è il debito previdenziale: se l’ente non aderisce, la soluzione resta incompleta. In sessanta mesi la società destina al debito 231.000 € (3.850 € × 60), che non coprono l’intero passivo di 309.615 € al netto del finanziamento postergato: senza stralci concordati con la maggior parte dei creditori, l’esito non regge.
Con il concordato minore. Stessi 231.000 € in sessanta mesi, cui si aggiunge un apporto esterno del socio di 15.000 €: totale 246.000 €. Detratte spese di procedura prededucibili stimate in 14.600 €, restano 231.400 €. Il leasing prosegue regolarmente perché il macchinario è indispensabile all’attività. I creditori privilegiati (84.920 €) vengono soddisfatti integralmente, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni richiesto dalla Cassazione n. 28574/2025. Restano 146.480 € per i chirografari (banca 61.230 €, fornitori 94.870 €, erario chirografario 33.485 €, totale 189.585 €): una percentuale di circa il 77%. Il finanziamento soci postergato viene soddisfatto solo dopo i chirografari, quindi in questa ipotesi non riceve nulla. Se la maggioranza dei crediti ammessi al voto approva, il giudice omologa e la proposta vincola anche i dissenzienti.
Con la liquidazione controllata. Il realizzo di 58.700 €, detratte spese di procedura stimate in 9.300 €, lascia 49.400 €: i privilegiati (84.920 €) ricevono circa il 58%, i chirografari nulla. L’attività cessa.
Lettura. Con questi dati, il concordato minore offre ai creditori un risultato nettamente superiore all’alternativa liquidatoria, presupposto della sua convenienza; la composizione negoziata è percorribile solo se i creditori principali, compreso il debito pubblico, accettano stralci volontari. La liquidazione controllata, qui, è l’opzione meno efficiente per tutti.
Ipotesi B — Stessa società, ma oltre la soglia dei debiti
Dati di partenza. Identici all’Ipotesi A, salvo il debito complessivo, che nell’esercizio 2025 ha raggiunto 527.900 € per un contenzioso con un fornitore poi definito. Il superamento della soglia dei 500.000 € in uno solo dei tre esercizi fa perdere la qualifica di impresa minore.
Conseguenze. Il concordato minore e la liquidazione controllata non sono più disponibili. Restano la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione (con il consenso di creditori che rappresentino il 60% dei crediti, oppure il 30% negli accordi agevolati), il concordato preventivo e, sul versante liquidatorio, la liquidazione giudiziale, che un creditore può chiedere se la società è insolvente e i debiti scaduti e non pagati superano 30.000 €. Se l’esposizione residua è concentrata su banca e fisco, un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale può raggiungere la soglia del 60% con pochi aderenti; se il passivo è frammentato, il concordato preventivo in continuità diventa più realistico. L’insegnamento è che, prima di qualunque scelta, va verificata la serie storica dei tre esercizi, non solo l’ultimo bilancio.
Ipotesi C — Srl semplificata con attività cessata
Dati di partenza. Attività chiusa il 30 giugno 2026. Attivo residuo: 4.180 € di liquidità e un’auto aziendale stimata 6.900 €. Debiti: 96.540 €, di cui 52.310 € scaduti verso un unico fornitore. Il socio unico, persona fisica, ha prestato fideiussione alla banca per 28.000 €.
Con la cancellazione dopo liquidazione volontaria. La società si estingue, ma i creditori insoddisfatti possono agire contro il socio nei limiti di quanto riscosso dal bilancio finale; la banca escute la fideiussione per 28.000 €. Nessun accertamento ordinato del passivo.
Con la liquidazione controllata. Il fornitore, che vanta crediti scaduti superiori a 50.000 €, potrebbe chiederla in ogni caso; promuoverla in proprio consente alla società di governare i tempi. Il patrimonio di 11.080 € viene liquidato e ripartito. La posizione del socio garante resta autonoma: ma, come persona fisica, potrà valutare a sua volta gli strumenti da sovraindebitamento, se ne ricorrono i presupposti.
Lettura. Per una società senza prospettive, la differenza non è tanto nel risultato per i creditori, quanto nella certezza dei rapporti per soci e amministratori.
Il confronto in tabella: le tre strade sugli stessi parametri
La tabella mette a confronto le tre strade sui profili che pesano di più nella decisione. I valori vanno letti come tendenze generali: tempi e complessità dipendono sempre dal tribunale, dalla qualità della documentazione e dal comportamento dei creditori. Quanto ai costi, si indicano solo quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge; non sono considerati i compensi dei consulenti, che variano da caso a caso.
| Parametro | Composizione negoziata | Ristrutturazione omologata (concordato minore / accordi / concordato preventivo) | Liquidazione ordinata (controllata / giudiziale / concordato semplificato) |
|---|---|---|---|
| Accesso | Tutte le imprese, anche minori; basta lo squilibrio | Concordato minore solo sotto soglia; accordi e concordato preventivo solo sopra soglia; serve crisi o insolvenza | Controllata sotto soglia; giudiziale sopra soglia con insolvenza; semplificato solo dopo composizione negoziata |
| Tempi indicativi | Trattative di regola entro 180 giorni, prorogabili | Mesi per l’omologazione, poi esecuzione del piano (spesso pluriennale) | Apertura rapida; durata della liquidazione legata al patrimonio |
| Complessità | Media: piano di risanamento e piano finanziario a sei mesi | Alta: OCC o attestatore, voto o adesioni, giudizio di omologazione | Media: documentazione contabile completa; gestione affidata a liquidatore o curatore |
| Vincolo per i dissenzienti | No, salvo approdo a strumenti omologati | Sì, nei limiti previsti per ciascuno strumento | Sì: riparto concorsuale secondo le prelazioni |
| Effetti su esecuzioni e cautelari | Sospese solo con misure protettive confermate dal tribunale (30-120 giorni, max 240 complessivi) | Divieto di azioni individuali dal decreto di apertura o con misure protettive | Divieto di azioni individuali dall’apertura |
| Rischi in caso di esito negativo | Archiviazione; possibile approdo al concordato semplificato o alle procedure minori | Rigetto o risoluzione, con apertura della liquidazione | La procedura è già l’esito finale |
| Continuità dell’impresa | Sì, se il risanamento riesce | Sì nel concordato minore e in continuità; no nel liquidatorio | No, salvo cessione dell’azienda |
| Controllo della gestione | Resta all’organo amministrativo | Resta all’organo amministrativo, con vigilanza degli organi | Passa al liquidatore o al curatore |
| Reversibilità | Alta: si può uscire e scegliere un altro strumento | Media: si può modificare la proposta prima del voto, poi il piano vincola | Bassa |
| Costi previsti dalla legge | Compenso dell’esperto secondo i parametri di legge; contributo unificato per le misure protettive | Contributo unificato, compenso OCC o commissario secondo i parametri di legge | Spese di procedura e compenso degli organi prededucibili sul patrimonio |
I criteri per scegliere: come orientarsi senza scorciatoie
Non esiste una gerarchia fissa tra le tre strade. Esistono però alcuni criteri che, applicati con onestà ai numeri della singola Srl semplificata, restringono in modo significativo il campo.
Primo criterio: la dimensione della società negli ultimi tre esercizi. È il filtro che precede tutti gli altri. Se la Srl semplificata rientra nei tre limiti dell’impresa minore, le strade praticabili sono composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata; se ne supera anche uno solo, l’orizzonte cambia completamente. Poiché l’onere della prova grava sulla società, la verifica va documentata, non presunta.
Secondo criterio: la capacità di generare cassa nei prossimi dodici-sessanta mesi. Se l’attività produce un margine operativo positivo e stabile, la continuità è una prospettiva concreta e le prime due strade meritano di essere esplorate. Se il margine è negativo o dipende da ipotesi irrealistiche, insistere su un piano di risanamento significa solo spostare in avanti il problema, aggravando il passivo e la posizione degli amministratori.
Terzo criterio: la composizione del passivo. Se pochi creditori concentrano gran parte del debito e sono disposti a trattare, la composizione negoziata può bastare. Se il passivo è frammentato o se un creditore rilevante è dichiaratamente ostile, solo uno strumento omologato può superare il dissenso. Se il debito pubblico è prevalente, va soppesata la disponibilità degli strumenti specifici per la sua gestione.
Quarto criterio: l’urgenza esecutiva. Un pignoramento in corso sul conto aziendale o sui crediti verso i clienti può paralizzare l’attività in pochi giorni. In questo caso il fattore tempo pesa più di ogni altro: va individuata la strada che consente di ottenere più rapidamente una protezione effettiva, verificando in anticipo che i presupposti reggano davanti al giudice, come ha ricordato la Cassazione n. 31856/2025.
Quinto criterio: la posizione di soci e garanti. Nelle Srl semplificate i soci sono quasi sempre persone fisiche e spesso hanno prestato garanzie personali. La procedura della società non libera automaticamente i garanti: la strategia va quindi costruita tenendo insieme la società e le persone, valutando se e come i soci possano accedere a propri strumenti di sovraindebitamento.
Il punto, per l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, è che a una Srl semplificata servono contemporaneamente lo sguardo dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e quello del Gestore della crisi da sovraindebitamento: il primo per capire se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, il secondo per sapere che cosa accade se non lo è.
Applicati insieme, questi criteri raramente indicano un’unica strada con certezza assoluta, ma quasi sempre ne escludono una o due. Il rovescio della medaglia è che lo scenario può cambiare nel giro di poche settimane: un esercizio chiuso con debiti oltre la soglia, un creditore che avvia un’esecuzione, una perdita che erode il capitale. Per questo la valutazione va fatta presto e va aggiornata.
Le domande di chi è indeciso
Posso iniziare con la composizione negoziata e poi cambiare strada? Sì, ed è uno dei suoi pregi. La composizione negoziata è pensata proprio come percorso di avvicinamento: al suo esito la società può accedere agli strumenti omologati, alle procedure minori o, se le trattative falliscono, al concordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale. La condizione è che il percorso sia stato serio: la Cassazione n. 623/2026 ha chiarito che il tribunale verifica a ritroso se esistevano davvero i presupposti per accedervi.
E se scelgo la strada sbagliata? Dipende da quanto è sbagliata. Una composizione negoziata archiviata lascia aperte quasi tutte le alternative, ma consuma tempo; una proposta di concordato minore dichiarata inammissibile può essere riformulata, ma nel frattempo i creditori riacquistano libertà d’azione. La scelta più costosa da correggere è quella di non scegliere: lasciare che sia un creditore a chiedere la liquidazione.
Una Srl semplificata con capitale di 1 euro può davvero accedere a queste procedure? Sì. Il capitale sociale non è un requisito di accesso: contano la qualifica di impresa (minore o no), lo stato di squilibrio, crisi o insolvenza e la qualità del piano. Il capitale minimo incide piuttosto sugli obblighi societari in caso di perdite, che le procedure consentono di sospendere.
Il fisco può bloccare un accordo? Nella composizione negoziata l’amministrazione finanziaria non può essere vincolata contro la sua volontà. Negli strumenti omologati, invece, la legge prevede meccanismi che consentono al giudice di omologare anche senza la sua adesione quando la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. Anche la legittimazione a contestare l’omologazione ha confini precisi: la Cassazione n. 5828/2026 l’ha delimitata per gli accordi di ristrutturazione.
I soci rispondono dei debiti della Srl semplificata in crisi? Come regola no: la responsabilità è limitata ai conferimenti. Rispondono però delle garanzie personali che hanno prestato e, dopo la cancellazione, nei limiti di quanto riscosso dal bilancio finale. Gli amministratori, inoltre, possono rispondere per gestione non conservativa dopo la perdita del capitale o per mancata adozione di assetti adeguati.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. I principi sono riformulati in sintesi e vanno letti alla luce della vicenda concreta da cui sono nati.
Sulla composizione negoziata
1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Quando è pendente un procedimento per l’apertura della procedura liquidatoria e il debitore presenta un’istanza di composizione negoziata con misure protettive, spetta al tribunale investito della domanda liquidatoria valutare incidentalmente se quell’istanza fosse ammissibile. Rilevanza: l’accesso tardivo e strumentale alla composizione negoziata non garantisce protezione; la tempistica della scelta è decisiva.
2. Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). L’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal giudice, è un elemento che può escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Rilevanza: mostra come la scelta di questa strada produca effetti anche fuori dal perimetro civilistico, a tutela della continuità.
Sul concordato semplificato, sbocco della composizione negoziata
3. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione per finanziamenti già erogati non incrementa l’attivo e quindi non è qualificabile come risorsa esterna idonea a consentire deroghe all’ordine delle prelazioni. Rilevanza: per le Srl semplificate finanziate dai soci, chiarisce che cosa può e non può “migliorare” una proposta liquidatoria.
4. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623. Il controllo iniziale del tribunale sull’ammissibilità del concordato semplificato si estende alla verifica che esistessero fin dall’origine i presupposti per accedere alla composizione negoziata; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: chi intende usare la composizione negoziata come anticamera del semplificato deve costruirla seriamente fin dal primo giorno.
5. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. L’utilità che la proposta di concordato semplificato deve garantire a ogni creditore, pur non necessariamente economica, non può consistere nella sola maggiore rapidità della chiusura per creditori chirografari che non ricevono nulla. Rilevanza: esclude proposte “a zero” per i chirografari giustificate solo dai tempi brevi.
6. Trib. Bologna, decreto 13 gennaio 2026. L’accesso al concordato semplificato va escluso quando la relazione finale dell’esperto non dimostra che le trattative si sono svolte sulla base di informazioni complete. Rilevanza: la trasparenza verso esperto e creditori è condizione per non perdere lo sbocco liquidatorio semplificato.
Sulla ristrutturazione omologata
7. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Il “contenuto libero” della proposta di concordato minore non consente di derogare alla responsabilità patrimoniale, alla parità di trattamento e all’ordine delle cause di prelazione; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio già in fase di apertura. Rilevanza: è il riferimento principale per la Srl semplificata sotto soglia che intende proporre un concordato minore.
8. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Ai fini delle percentuali richieste per gli accordi di ristrutturazione e per l’omologazione forzosa non si possono computare i creditori il cui titolo nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Rilevanza: per la Srl semplificata sopra soglia, impone di costruire le adesioni sui creditori anteriori.
9. Cass. civ., 15 marzo 2026, n. 5828. La legittimazione a reclamare contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione è circoscritta a chi ha assunto la veste di parte nel giudizio di omologazione, con un’apertura eccezionale per l’Erario in presenza di violazioni procedurali. Rilevanza: definisce chi può rimettere in discussione l’accordo dopo l’omologazione e quindi la stabilità della soluzione scelta.
Sulla liquidazione e sulla chiusura della società
10. Cass. civ., ord. 29 giugno 2025, n. 17508. Nella liquidazione controllata, il credito del socio per la restituzione di un finanziamento postergato ex art. 2467 c.c. è comunque un debito scaduto della società, e va considerato per verificare la soglia di debiti scaduti che legittima il creditore a chiedere l’apertura della procedura. Rilevanza: una Srl semplificata finanziata dai soci può essere più esposta all’iniziativa dei creditori di quanto i bilanci lascino intendere.
11. Cass. civ., ord. 12 maggio 2025, n. 12395. Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il liquidatore può far valere in via incidentale l’inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Rilevanza: chi sceglie la liquidazione deve sapere che gli atti anteriori potranno essere riesaminati.
12. Cass. civ., Sez. Un., 13 febbraio 2025, n. 3625. Per i debiti tributari di una Srl estinta per cancellazione, l’amministrazione finanziaria che agisce contro i soci deve provare in modo specifico che essi abbiano riscosso somme dalla liquidazione, entro i cui limiti rispondono. Rilevanza: chiarisce i confini, e i limiti, della cancellazione senza procedura come alternativa alla liquidazione concorsuale.
Cosa può fare lo Studio Monardo per una Srl semplificata in crisi
Di fronte a una scelta che, una volta compiuta, condiziona tutto ciò che viene dopo, lo Studio lavora su strumenti concreti, sempre con un impegno di mezzi e mai con promesse di risultato.
- Verifichiamo la qualifica di impresa minore ricostruendo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi rilevanti sui bilanci e sulle scritture, e predisponiamo la documentazione che serve a provarla davanti al tribunale.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando composizione negoziata, strumenti omologati e liquidazione sugli stessi dati di partenza, come nelle ipotesi di questo articolo.
- Analizziamo il flusso di cassa prospettico insieme ai commercialisti dello staff, per stabilire se la continuità è realistica o se il piano si regge su ipotesi fragili.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con il progetto di piano di risanamento e il piano finanziario a sei mesi richiesti dal decreto del 23 aprile 2026, e curiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive.
- Costruiamo la proposta di concordato minore rispettando l’ordine delle prelazioni richiesto dalla Cassazione n. 28574/2025, e la gestiamo nel confronto con l’OCC.
- Impostiamo gli accordi di ristrutturazione per la Srl sopra soglia, verificando che le percentuali di adesione siano calcolate sui soli creditori anteriori.
- Esaminiamo la posizione dell’organo amministrativo rispetto agli artt. 2086, 2482-bis, 2482-ter e 2486 c.c., e documentiamo le scelte per ridurre i profili di responsabilità.
- Valutiamo separatamente la posizione dei soci garanti, individuando se e quali strumenti di sovraindebitamento siano loro accessibili.
- Gestiamo i rapporti con banche ed enti pubblici durante le trattative, inclusa la verifica degli strumenti disponibili per il debito fiscale e previdenziale.
- Difendiamo la scelta in ogni grado, dal tribunale fino alla Corte di Cassazione, se reclami o impugnazioni la rimettono in discussione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo la leva che fa la differenza è la continuità della strategia fino in Cassazione. La scelta di una procedura non si esaurisce nel deposito: viene contestata con reclami, opposizioni all’omologazione, istanze dei creditori; e le pronunce della Cassazione del 2025 e del 2026 citate in questa guida nascono proprio da quelle contestazioni. Essere avvocato cassazionista significa che la linea impostata oggi viene difesa domani dallo stesso professionista, senza passaggi di mano e senza dover ricostruire da capo la vicenda.
A questo si aggiunge lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella crisi di una Srl semplificata i numeri e le norme non si possono separare. Il piano di risanamento, la proposta concordataria e la valutazione dell’alternativa liquidatoria richiedono la stessa attenzione al dato contabile e al dato giuridico.
Chiusura: una scelta che dipende dai numeri, non dalle preferenze
Composizione negoziata, ristrutturazione omologata e liquidazione ordinata non sono gradini di una scala da salire in ordine, né soluzioni migliori o peggiori in astratto. Sono strumenti con presupposti, vantaggi e rischi diversi, che si adattano o meno alla singola Srl semplificata a seconda della sua dimensione, della sua capacità di produrre cassa, della composizione del suo passivo e del momento in cui si decide di intervenire. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o rinviarla, costa tempo, valore e diritti che non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questo tipo di valutazione perché le strade sul tavolo coincidono con le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore e la liquidazione controllata, che rientrano nel campo del Gestore della crisi da sovraindebitamento e del professionista fiduciario di un OCC; la difesa della scelta nei gradi successivi, affidata a un avvocato cassazionista.
📩 Prima di depositare qualunque istanza o di subire l’iniziativa di un creditore, mettiti in contatto con noi: tutti i recapiti per raggiungere lo Studio ti aspettano in fondo all’articolo.
