Perché, su questo tema, contano più i giudici della legge
Chi amministra una Srl esposta verso una società finanziaria – un intermediario iscritto all’albo dell’art. 106 TUB, una società di leasing, un factor, oppure il fondo o la società veicolo che ha comprato il credito dalla banca – si pone quasi sempre la stessa domanda: quando conviene sedersi al tavolo? Subito, al primo ritardo? Dopo la diffida? Quando arriva il decreto ingiuntivo? Oppure aspettare che il credito venga ceduto a un servicer, che spesso compra a sconto e quindi può accettare di meno?
La legge, su questo, dice poco. Il codice civile disciplina la transazione (artt. 1965 ss. c.c.), la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.), la fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.); il Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019, CCII) offre la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione, il concordato minore. Ma il “momento giusto” per proporre un accordo non è scritto in nessun articolo: si ricava da come i giudici hanno distribuito, fase per fase, gli oneri della prova, i rischi e le protezioni. Sono le pronunce della Cassazione a dirci, per esempio, chi deve avviare la mediazione dopo un’opposizione, cosa deve dimostrare un cessionario per riscuotere, se i soci garanti vengono liberati quando la società transige, che cosa succede se un saldo e stralcio non viene onorato fino all’ultima rata.
Per questo l’articolo segue un metodo preciso: le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche sul “quando” e sul “come” proporre l’accordo. Ogni pronuncia è indicata con i suoi estremi e il principio è riformulato in parole semplici, perché serva a decidere e non solo a citare.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché un debito di una Srl verso una finanziaria sta all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: il diritto bancario e finanziario, nel quale coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale; la crisi d’impresa, in cui è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, cioè proprio la figura che guida la composizione negoziata delle imprese con i loro creditori finanziari; e la composizione della crisi da sovraindebitamento, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che è la porta d’accesso al concordato minore per le Srl sotto soglia. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di difendere gli orientamenti che leggerai fino all’ultimo grado.
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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici
Prima di entrare nelle sentenze, serve una mappa essenziale delle norme. Non è un elenco da imparare: è il perimetro dentro cui i giudici hanno lavorato.
Il contratto e la decadenza. Il finanziamento alla Srl prevede di regola un piano di rimborso rateale. Il mancato pagamento di più rate consente all’intermediario di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c. e clausole contrattuali) o di risolvere il contratto: da quel momento il debito diventa esigibile per intero, con interessi di mora. Prima di quel momento, la Srl deve ancora “solo” le rate scadute.
Il leasing. Per la locazione finanziaria l’art. 1, commi 136-140, della legge 124/2017 fissa una disciplina organica: costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali (anche non consecutivi) nel leasing immobiliare, e di quattro canoni mensili negli altri leasing. Risolto il contratto, il concedente recupera il bene, lo vende o lo ricolloca a valori di mercato e restituisce all’utilizzatore l’eventuale eccedenza, dopo aver dedotto canoni scaduti, canoni a scadere attualizzati, prezzo di riscatto e spese; se il ricavato non basta, resta un credito residuo verso la società.
Le garanzie dei soci. Quasi sempre il finanziamento alla Srl è assistito da fideiussioni personali di soci e amministratori. L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore entro sei mesi ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza; molti moduli derogano a questa regola, ed è qui che si innesta il contenzioso sullo schema ABI.
La transazione. L’accordo con la finanziaria è giuridicamente una transazione (art. 1965 c.c.): le parti si fanno reciproche concessioni. Può essere conservativa (modifica il rapporto senza estinguerlo) o novativa (lo sostituisce con un’obbligazione nuova); l’art. 1976 c.c. esclude la risoluzione per inadempimento della transazione novativa, salvo patto espresso. L’art. 1304 c.c. regola gli effetti della transazione fatta con uno dei debitori in solido verso gli altri coobbligati.
La cessione del credito. Le finanziarie e le banche cedono spesso i crediti deteriorati “in blocco” a società veicolo (art. 58 TUB, legge 130/1999). La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile al debitore senza notifica individuale; resta però da dimostrare, in caso di contestazione, che proprio quel credito rientra nel portafoglio ceduto.
La mediazione obbligatoria. Le controversie in materia di contratti bancari e finanziari rientrano tra quelle per cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010). Per il decreto ingiuntivo, il nuovo art. 5-bis, introdotto dalla riforma Cartabia, stabilisce che nel giudizio di opposizione l’onere di avviare la mediazione grava su chi ha chiesto il decreto.
L’esecuzione. Se il creditore pignora, la Srl può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), versando una quota iniziale non inferiore a un sesto e pagando il resto a rate mensili, fino a un massimo di 48 mesi se il giudice lo consente.
Gli strumenti della crisi d’impresa. Il CCII offre alla Srl in squilibrio o in crisi la composizione negoziata (artt. 12 ss.), guidata da un esperto indipendente, con misure protettive che possono bloccare le azioni esecutive dei creditori; gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss.) e la convenzione di moratoria (art. 62); per le imprese “minori”, cioè sotto le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII (attivo fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 €, debiti fino a 500.000 € nei tre esercizi precedenti), il concordato minore (artt. 74 ss.), gestito con l’assistenza di un OCC.
Su questa base, la domanda “quando conviene proporre un accordo” diventa più precisa: in quale fase la Srl ha più leve e meno rischi? Vediamo cosa hanno stabilito i giudici.
L’orientamento consolidato: chi pretende deve provare, e il processo spinge verso il tavolo
Ci sono due linee giurisprudenziali ormai stabili che, combinate, cambiano radicalmente il calcolo del “momento giusto”. La prima riguarda la prova della titolarità del credito quando la finanziaria lo ha ceduto. La seconda riguarda la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Entrambe rafforzano la posizione negoziale della Srl che contesta in modo tecnico, e non di quella che resta in silenzio.
La cessione in blocco non si prova con la sola Gazzetta Ufficiale
La vicenda. Il caso tipico: la finanziaria originaria vende un pacchetto di crediti deteriorati a una società veicolo; la società veicolo, tramite il proprio servicer, chiede il pagamento alla Srl o deposita un ricorso per decreto ingiuntivo, producendo come titolo di legittimazione l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cosa hanno deciso i giudici. Con la sentenza Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405 la Suprema Corte ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta serve a esonerare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore, ma non dimostra di per sé che il singolo credito sia stato trasferito: se la cessionaria si limita a produrre l’avviso senza il contratto, e l’avviso non consente di individuare il credito con precisione, la legittimazione non è provata. Lo stesso anno Cass. civ., 29 febbraio 2024, n. 5478 ha precisato l’altra faccia del principio: l’avviso può bastare solo quando le caratteristiche dei crediti ceduti, lì indicate, permettono di ricondurre con certezza quel rapporto all’operazione; altrimenti serve il contratto con i suoi allegati. Nella stessa direzione Cass. civ., sez. III, ord. 22 marzo 2024, n. 7866, relativa proprio a una società di cartolarizzazione che non aveva prodotto né il contratto né l’elenco dei crediti, e Cass. civ., ord. 8 novembre 2024, n. 28790, per la quale, quando il debitore contesta la stessa esistenza del contratto di cessione, l’avviso non è più sufficiente e il cessionario deve offrire una prova documentale del trasferimento. L’orientamento è stato ribadito da Cass. civ., sez. I, ord. n. 27915/2025, in un caso in cui l’avviso descriveva il portafoglio con criteri solo orientativi (crediti sorti entro una certa data, passati a sofferenza) e la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva negato la legittimazione del cessionario.
L’orientamento si è consolidato nel senso che l’onere di dimostrare che quel preciso credito è passato al cessionario grava su chi agisce, e la valutazione dell’idoneità dei documenti spetta al giudice di merito.
Il principio, calato nella pratica, significa che quando il debito della Srl è stato ceduto, la fase migliore per proporre un accordo non è “prima che arrivi la lettera del servicer”, ma dopo aver verificato la catena documentale della cessione. Se la prova è lacunosa, la Srl negozia da una posizione molto più forte: il cessionario sa che in giudizio rischia di perdere, e un incasso certo oggi vale per lui più di un contenzioso incerto domani. Se invece la documentazione è completa, la Srl evita di fondare la propria strategia su un’eccezione destinata a cadere e può puntare su leve diverse (prezzo di acquisto del portafoglio, tempi di recupero, garanzie).
Dopo l’opposizione, la mediazione è un onere del creditore
La vicenda. Una finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo contro una Srl e i suoi fideiussori; i debitori si oppongono. La materia (contratti bancari e finanziari) è soggetta a mediazione obbligatoria. Chi deve attivarla? Per anni la giurisprudenza è stata divisa: alcuni ponevano l’onere a carico dell’opponente, con il rischio che la sua inerzia rendesse definitivo il decreto.
Cosa hanno deciso i giudici. Le Sezioni Unite, con Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, hanno risolto il contrasto: una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, è il creditore opposto – attore in senso sostanziale – a dover promuovere la mediazione; se non lo fa, l’opposizione diventa improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato. La riforma Cartabia ha poi trasformato questo principio in legge, con il nuovo art. 5-bis del d.lgs. 28/2010.
Il principio, calato nella pratica, significa che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo apre una finestra negoziale istituzionale: la mediazione si svolge davanti a un organismo terzo, con la presenza delle parti, in una fase in cui il creditore ha già sostenuto i costi della fase monitoria e deve affrontare un giudizio a cognizione piena. È spesso il punto in cui la finanziaria è più disposta a trattare, soprattutto se l’opposizione solleva questioni serie (prova della cessione, conteggi, interessi, validità delle garanzie). E se il creditore non attiva la mediazione, il decreto cade: una conseguenza che, già di per sé, pesa sul tavolo della trattativa.
Cosa ci dicono insieme queste due linee
Le due linee consolidate convergono su un’idea: la Srl che si oppone in modo argomentato non perde la possibilità di accordarsi, anzi la migliora. L’opposizione non è l’alternativa alla trattativa: ne è spesso la premessa. Il presupposto, però, è non lasciar scadere i termini: il decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni dalla notifica diventa definitivo, e con esso svaniscono molte delle leve descritte.
Questione aperta n. 1 – Se la Srl transige con la finanziaria, i soci garanti sono liberati?
La questione
Il socio-amministratore che ha firmato la fideiussione si chiede: «Se la società chiude il debito con un saldo e stralcio, io sono libero? Oppure la finanziaria può venire a chiedere a me la differenza?». È la domanda che, più di ogni altra, decide chi deve firmare l’accordo e con quali clausole, e quindi anche quando conviene proporlo.
Cosa hanno deciso i giudici
La regola di partenza è l’art. 1304 c.c.: la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto verso gli altri, salvo che questi dichiarino di volerne profittare. La Cassazione ne ha precisato i confini in più pronunce recenti.
Con Cass. civ., sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426 la Corte ha chiarito che la transazione stipulata con uno dei condebitori solo per la sua quota interna scioglie il vincolo di solidarietà e produce effetti solo per chi l’ha conclusa: gli altri restano obbligati, con il debito ridotto della quota di chi ha transatto. Cass. civ., 19 settembre 2024, n. 25170 ha ribadito la distinzione decisiva: i coobbligati possono avvalersi della transazione solo se questa riguarda l’intero debito, non quando è circoscritta alla quota del debitore che transige. Infine Cass. civ., sez. I, ord. 21 dicembre 2024, n. 33736 ha aggiunto un limite: la facoltà di profittare della transazione presuppone che il rapporto di solidarietà fosse noto al creditore quando l’accordo è stato firmato; se era occulto, il condebitore non può invocare l’art. 1304 c.c.
Se c’è contrasto
Sul principio generale non c’è contrasto: la Corte è costante nel distinguere tra transazione sull’intero debito e transazione pro quota. Il terreno incerto è un altro: l’interpretazione del singolo accordo. Spesso le scritture di saldo e stralcio predisposte dagli intermediari sono ambigue: parlano di “definizione della posizione della società” senza dire nulla dei garanti, oppure contengono riserve espresse di agire contro i fideiussori per il residuo. In questi casi l’esito dipende da come il giudice ricostruirà la volontà delle parti. L’assunzione prudenziale è semplice: se la liberazione dei soci garanti non è scritta in modo espresso nell’accordo, non va data per acquisita.
Cosa significa per te
In pratica, la fase in cui proporre l’accordo deve tener conto anche della posizione dei garanti. Se la finanziaria ha già escusso o sta per escutere le fideiussioni, la trattativa va condotta in modo unitario – società e soci insieme – chiedendo che l’accordo abbia ad oggetto l’intero debito e preveda espressamente la liberazione di tutti i coobbligati al buon fine dei pagamenti. Se invece la società tratta da sola, magari presto e con un buon sconto, ma senza clausola sui garanti, il rischio è che il socio si ritrovi a pagare la differenza. Un accordo che chiude la posizione della Srl ma lascia scoperti i soci non è un buon accordo: è un debito spostato dalla società alla famiglia.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario: «Nella trattativa con una finanziaria la prima domanda non è quanto si paga, ma chi viene liberato pagando».
Questione aperta n. 2 – Saldo e stralcio e leasing: che cosa succede se poi una rata salta?
La questione
La Srl ottiene un accordo: 60% del debito in dodici rate. Al settimo mese un cliente importante non paga e la rata salta. La finanziaria può tornare a chiedere l’intero importo originario, con gli interessi? E nel leasing, conviene trattare prima o dopo che il contratto sia risolto e il bene restituito?
Cosa hanno deciso i giudici
Sul saldo e stralcio, Cass. civ., ord. 8 gennaio 2024, n. 645 ha ricostruito la differenza tra i due modelli di transazione: in quella non novativa il rapporto originario non si estingue ma resta “in sonno”, e se l’accordo viene meno le pattuizioni iniziali tornano ad operare; in quella novativa il vecchio rapporto è sostituito da uno nuovo e, per l’art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento non è ammessa salvo che le parti l’abbiano espressamente prevista. Cass. civ., 12 novembre 2024, n. 29210 ha poi circoscritto la portata dell’art. 1976 c.c.: il divieto riguarda la risoluzione per inadempimento e non si estende alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Sul leasing, le Sezioni Unite con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061 hanno stabilito che la disciplina della legge 124/2017 non è retroattiva: si applica quando i presupposti della risoluzione per inadempimento si sono verificati dopo la sua entrata in vigore; per le risoluzioni anteriori resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione a quest’ultimo, per analogia, dell’art. 1526 c.c. (restituzione dei canoni salvo equo compenso), e non dell’art. 72-quater della legge fallimentare.
Se c’è contrasto
Sul saldo e stralcio il contrasto non è tanto tra sentenze quanto tra formule contrattuali: gli intermediari inseriscono quasi sempre una clausola che fa rivivere il debito originario in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, e spesso qualificano l’accordo come non novativo. L’orientamento prevalente porta a ritenere che, in assenza di una chiara volontà novativa, la transazione sia conservativa: l’assunzione prudenziale è che, se l’accordo salta, torni in gioco il debito intero, al netto di quanto pagato. Sul leasing, invece, la regola è ormai stabile per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, mentre resta rilevante la distinzione tradizionale per le posizioni più vecchie ancora aperte.
Cosa significa per te
Due conseguenze operative. Primo: conviene proporre l’accordo solo quando il piano di pagamento è davvero sostenibile, perché un accordo che salta può lasciare la Srl in una posizione peggiore di prima (debito originario che rivive, tempo perso, garanzie già escusse). È meglio un accordo con una percentuale un po’ più alta e rate compatibili con i flussi di cassa reali, che uno “brillante” sulla carta ma fragile. Secondo: le clausole sull’inadempimento vanno negoziate – un termine di tolleranza, una diffida con termine di grazia prima della risoluzione, l’imputazione dei pagamenti già fatti, la liberazione progressiva.
Nel leasing la questione del “momento” è ancora più concreta. Prima della risoluzione la Srl ha ancora il bene e può trattare un riscadenzamento o un riscatto anticipato; dopo la risoluzione la partita si sposta sul valore di ricollocazione del bene, e la società può solo verificare che vendita o ricollocazione siano avvenute a valori di mercato e che i conteggi rispettino il comma 138. Se il bene è strategico per l’attività (un macchinario, l’immobile produttivo), la fase utile per trattare è quella che precede il superamento della soglia di grave inadempimento.
Questione aperta n. 3 – Quando conviene uscire dalla trattativa privata e passare alla composizione negoziata?
La questione
La Srl non ha un solo debito: oltre alla finanziaria ci sono la banca, i fornitori, magari un secondo leasing. La trattativa “uno a uno” rischia di essere inutile, perché mentre si negozia con un creditore un altro pignora. Quando conviene spostare la partita su un tavolo protetto, come la composizione negoziata della crisi?
Cosa hanno deciso i giudici
Qui la parola è soprattutto ai tribunali di merito, che applicano quotidianamente le norme sulle misure protettive. Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 5 gennaio 2024, ha confermato le misure protettive valorizzando il fatto che la società, nel corso del percorso, non aveva aggravato le proprie passività, e ha ribadito che nella decisione il tribunale tiene conto della prognosi di risanamento. Il Tribunale di Mantova, 7 ottobre 2024, ha precisato che per prorogare le misure protettive non è necessariamente richiesta la convocazione dei creditori, ma devono permanere la ragionevole probabilità di risanamento attraverso le trattative e il pregiudizio che l’impresa subirebbe dalle azioni esecutive. In più decisioni di merito si legge un limite costante: la composizione negoziata non serve a liquidare, ma a risanare; un piano dichiaratamente liquidatorio non giustifica le misure protettive.
Se c’è contrasto
Le prassi dei tribunali non sono uniformi su alcuni aspetti (estensione delle misure a singoli creditori, ampiezza delle misure cautelari atipiche, rapporto tra conferma e proroga). Su un punto, però, la linea è condivisa: le misure protettive vengono confermate quando c’è un progetto serio di risanamento e trattative reali; vengono negate o revocate quando il percorso è usato solo per prendere tempo. L’assunzione prudenziale è che la composizione negoziata vada attivata prima che la crisi diventi irreversibile, non come ultima trincea.
Cosa significa per te
La composizione negoziata è lo strumento che più di ogni altro risponde alla domanda del titolo, perché crea una fase dedicata all’accordo: l’esperto convoca i creditori, verifica la sostenibilità del piano, e gli esiti possibili sono proprio contratti con uno o più creditori, convenzioni di moratoria, accordi sottoscritti dall’esperto, fino agli accordi di ristrutturazione. Per una Srl che ha come creditore principale una finanziaria, il momento ideale è quello in cui la società è ancora operativa, ha un piano credibile e non è ancora stata travolta dai pignoramenti sui conti. Se invece la Srl è sotto le soglie dimensionali dell’impresa minore e non ha prospettive di continuità sufficienti, la strada alternativa può essere il concordato minore con l’assistenza di un OCC.
E se il pignoramento è già partito?
Capita spesso che la Srl si ponga la domanda sull’accordo solo quando la finanziaria ha già pignorato i conti correnti o i crediti verso i clienti. Anche in questa fase lo spazio negoziale non è azzerato, ma cambia natura. Il primo strumento è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): la società deposita una somma non inferiore a un sesto del credito e delle spese, e chiede al giudice dell’esecuzione di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, pagabile a rate mensili fino a un massimo di 48 mesi. Non è una transazione – il debito non viene ridotto – ma è uno strumento che sblocca i beni e rende prevedibili i pagamenti, e proprio per questo può diventare la base di una trattativa: la finanziaria che sa che la società ha già messo a disposizione una quota significativa e un piano sorvegliato dal giudice ha spesso interesse a chiudere prima, con uno sconto, piuttosto che attendere quattro anni di rate.
Il secondo strumento è la contestazione della legittimazione o del titolo, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, quando il creditore procedente è un cessionario che non ha documentato in modo adeguato l’acquisto del credito: i principi visti sopra (Cass. n. 3405/2024, n. 28790/2024, n. 27915/2025) valgono anche quando la società veicolo agisce in executivis, e possono riaprire una trattativa che sembrava chiusa.
Il terzo strumento, se i creditori procedenti sono più d’uno, è ancora la composizione negoziata, con la richiesta di misure protettive che impediscano l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive per la durata fissata dal tribunale. Le decisioni di merito richiamate mostrano però che il tribunale guarda alla serietà del progetto: arrivare alla composizione negoziata a pignoramenti già avanzati è possibile, ma più difficile da giustificare di quanto lo sarebbe stato pochi mesi prima.
Per orientarsi, può essere utile una mappa sintetica delle fasi e delle leve disponibili in ciascuna:
| Fase del rapporto | Su cosa si tratta | Leve principali della Srl | Rischio principale |
|---|---|---|---|
| Rate arretrate, nessuna decadenza | Arretrato | Continuità del rapporto, riscadenzamento | Lasciar maturare la decadenza |
| Decadenza o risoluzione | Intero residuo | Conteggi, valore del bene nel leasing | Escussione dei garanti |
| Credito ceduto | Intero residuo | Prova della cessione, prezzo di acquisto | Fondare tutto su un’eccezione debole |
| Decreto ingiuntivo opposto | Intero residuo più accessori | Mediazione a carico del creditore, eccezioni | Lasciar scadere i 40 giorni |
| Pignoramento in corso | Credito più spese | Conversione, opposizione, misure protettive | Blocco dei conti e dell’operatività |
| Più creditori in azione | Esposizione complessiva | Composizione negoziata, concordato minore | Accesso tardivo agli strumenti |
La pronuncia più recente e rilevante: Sezioni Unite 28 agosto 2026, n. 24825
Il contesto
Per i soci di una Srl che hanno garantito personalmente il debito, la leva negoziale più usata negli ultimi anni è stata la contestazione delle fideiussioni redatte sullo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005 (clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.). Le Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, avevano affermato che le fideiussioni “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale sono parzialmente nulle, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema censurato. Il risultato pratico più rilevante era la riespansione dell’art. 1957 c.c.: se il creditore non aveva agito entro sei mesi contro il debitore principale, il garante poteva sostenere di essere liberato.
Dopo il 2021, però, la giurisprudenza si era divisa su due fronti: le fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e le fideiussioni specifiche (riferite a un singolo finanziamento, come accade spesso per le Srl). Con alcune ordinanze del gennaio 2025 (tra cui Cass. civ., sez. III, nn. 657, 660 e 675 del 2025) la terza sezione aveva escluso l’estensione della nullità parziale alle fideiussioni specifiche, mentre altre pronunce andavano in senso opposto. Il Tribunale di Siracusa ha quindi sollevato un rinvio pregiudiziale.
La motivazione in linguaggio piano
Con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825, le Sezioni Unite hanno risposto in tre passaggi.
Primo: il provvedimento della Banca d’Italia non è una “patente di nullità” valida per sempre. Per le fideiussioni stipulate fuori dal periodo esaminato dall’Autorità, il provvedimento resta utilizzabile come elemento di prova, ma da solo non basta: il giudice deve verificare se, al momento della firma, l’intesa anticoncorrenziale fosse ancora (o già) operante.
Secondo: per le fideiussioni specifiche serve una prova ulteriore. L’accertamento del 2005 riguardava lo schema omnibus; chi invoca la nullità di una garanzia specifica deve dimostrare che la pratica restrittiva della concorrenza abbia riguardato anche quel tipo di contratto. La Corte non esclude che la nullità possa esservi, ma ne fa una questione di prova caso per caso.
Terzo: la clausola “a prima richiesta” sopravvive. Anche quando la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla e i termini di legge tornano ad applicarsi, il creditore può evitare la decadenza inviando al garante una richiesta stragiudiziale tempestiva, senza dover necessariamente avviare un’azione giudiziaria entro sei mesi.
Cosa cambia rispetto a prima
Per la Srl e i suoi soci la conseguenza è netta: la contestazione “da modulo” delle fideiussioni ABI perde forza come leva automatica. Fino all’agosto 2026 molti garanti hanno affrontato la trattativa contando su una nullità quasi certa e sulla decadenza del creditore per non aver agito in giudizio entro sei mesi; oggi quella prospettiva va verificata sul singolo contratto: data di stipula, natura omnibus o specifica, presenza della clausola a prima richiesta, data e contenuto delle richieste stragiudiziali ricevute.
In termini di “momento giusto”, la sentenza ha due effetti. Da un lato riduce il valore di attesa per i garanti con fideiussioni specifiche o recenti: aspettare il giudizio sperando nella nullità è diventato più rischioso, e quindi l’accordo anticipato può risultare più conveniente. Dall’altro lato non chiude la partita: per le fideiussioni omnibus del periodo coperto dall’accertamento, e per quelle in cui il creditore non ha inviato richieste tempestive o in cui manca la clausola a prima richiesta, le difese restano concrete e continuano a pesare nella trattativa. La regola pratica dopo le Sezioni Unite del 2026 è: prima di negoziare, leggere la fideiussione e la corrispondenza, non il titolo dei giornali.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come i principi giurisprudenziali cambiano la convenienza dell’accordo nelle diverse fasi. Non sono casi trattati dallo studio.
Simulazione A – Finanziamento chirografario: prima o dopo la decadenza?
Ipotesi: una Srl ha un finanziamento con un intermediario finanziario; residuo capitale 87.340 €, rata mensile 2.180 €. A fine maggio 2026 la società ha tre rate arretrate (6.540 €). Il contratto prevede la decadenza dal beneficio del termine dopo il mancato pagamento di tre rate, previa comunicazione.
- Fase 1 – Prima della comunicazione di decadenza. La Srl deve 6.540 € di arretrato. Una proposta di riscadenzamento (ad esempio, arretrato spalmato su sei mesi più allungamento del piano) chiede alla finanziaria un sacrificio limitato e la garanzia della prosecuzione del rapporto. I soci garanti non sono ancora escussi.
- Fase 2 – Dopo la decadenza (ipotesi: comunicata il 12 giugno 2026). Il debito esigibile diventa l’intero residuo, 87.340 €, più interessi di mora. La finanziaria inizia a inviare richieste ai fideiussori: alla luce delle Sezioni Unite n. 24825/2026, se le fideiussioni contengono la clausola a prima richiesta, una richiesta stragiudiziale tempestiva può bastare a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.
- Esito. Nella fase 1 la Srl tratta su 6.540 €; nella fase 2 tratta su 87.340 €, con i soci già coinvolti. Se la società ha flussi di cassa che consentono di riprendere i pagamenti, la fase più conveniente è la prima. Lo stralcio “a percentuale” diventa invece realistico solo più avanti, quando la posizione è passata a sofferenza o è stata ceduta.
Simulazione B – Credito ceduto e decreto ingiuntivo: la finestra della mediazione
Ipotesi: il credito verso una Srl, originato da una finanziaria, è ceduto in blocco a una società veicolo. Il 14 aprile 2026 viene notificato alla Srl e a due soci fideiussori un decreto ingiuntivo per 61.915,40 €, fondato sull’avviso in Gazzetta che indica i crediti ceduti con criteri generici (sorti entro una certa data e classificati a sofferenza).
- Termine per l’opposizione: 40 giorni dalla notifica, quindi entro il 24 maggio 2026. La Srl si oppone il 20 maggio, contestando: la prova dell’inclusione del credito nella cessione (Cass. n. 3405/2024, n. 7866/2024, n. 28790/2024, n. 27915/2025); i conteggi; per i soci, la validità delle fideiussioni, da verificare caso per caso dopo Cass. Sez. Un. n. 24825/2026.
- Dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione: l’onere di avviare la mediazione grava sulla società veicolo (Cass. Sez. Un. n. 19596/2020; art. 5-bis d.lgs. 28/2010). Se non la avvia, l’opposizione è improcedibile e il decreto viene revocato.
- In mediazione: la Srl propone 38.700 € in sei rate mensili, con accordo sull’intero debito, liberazione espressa della società e dei due fideiussori al buon fine dei pagamenti, diffida con termine di quindici giorni prima di qualsiasi risoluzione, imputazione dei versamenti al debito originario in caso di mancato completamento.
- Esito. È la fase in cui la Srl ha più leve: un’eccezione di legittimazione seria, un onere procedurale in capo al creditore, un mediatore terzo. Lo stesso importo proposto prima del decreto, senza contestazioni, avrebbe avuto molta meno forza.
Simulazione C – Leasing strumentale: prima della soglia o dopo la risoluzione?
Ipotesi: una Srl ha in leasing un macchinario. Canone mensile 3.912 €. A luglio 2026 non sono stati pagati tre canoni; la soglia di grave inadempimento per i leasing non immobiliari è di quattro canoni mensili (legge 124/2017, comma 137).
- Fase 1 – Tre canoni insoluti (11.736 €). Il contratto non è risolvibile per grave inadempimento ai sensi della legge; la Srl può proporre un piano di rientro sull’arretrato, eventualmente con riscadenzamento dei canoni a scadere, e conserva il macchinario.
- Fase 2 – Quarto canone insoluto e risoluzione. Ipotesi di conteggio alla risoluzione: canoni scaduti 15.648 €, canoni a scadere attualizzati 41.230 €, prezzo di riscatto 2.950 €, per un totale di 59.828 €. Il concedente ricolloca il bene a valore di mercato per 54.600 €. Differenza a carico della Srl: 5.228 € (oltre a eventuali spese documentate di recupero e ricollocazione). La società, però, ha perso il macchinario.
- Esito. Nella fase 2 la trattativa si riduce alla verifica dei conteggi e del valore di ricollocazione. Se il bene serve all’attività, la fase in cui proporre l’accordo è la prima, prima che scatti la soglia del comma 137. Se più contratti sono in sofferenza e i creditori sono numerosi, valutare la composizione negoziata prima della risoluzione può consentire di chiedere misure protettive e di trattare in un contesto coordinato.
La giurisprudenza in tabella
La tabella raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’articolo. Per ciascuna sono indicati gli estremi, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica sulla scelta del momento in cui proporre un accordo. Le decisioni di merito sono segnalate come tali: non hanno il valore nomofilattico della Cassazione, ma mostrano come i tribunali applicano concretamente le norme sulla composizione negoziata.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. Un., 18/09/2020, n. 19596 | Chi avvia la mediazione dopo l’opposizione a d.i. | L’onere è del creditore opposto; se non si attiva, il decreto è revocato | L’opposizione apre una finestra negoziale protetta |
| Cass. Sez. Un., 28/01/2021, n. 2061 | Disciplina della risoluzione del leasing | La L. 124/2017 vale per le risoluzioni successive; prima, art. 1526 c.c. per il traslativo | Conteggi diversi a seconda della data di risoluzione |
| Cass. Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994 | Fideiussioni conformi allo schema ABI | Nullità parziale delle sole clausole riproduttive dell’intesa | Fonda la contestazione dei soci garanti |
| Cass., sez. III, 06/02/2024, n. 3405 | Prova della cessione in blocco | L’avviso in Gazzetta non prova da solo l’inclusione del credito | Leva sulla legittimazione del cessionario |
| Cass., 29/02/2024, n. 5478 | Valore dell’avviso di cessione | L’avviso basta solo se consente di identificare con certezza il credito | Va letto l’avviso prima di trattare |
| Cass., sez. III, ord. 22/03/2024, n. 7866 | Legittimazione della società di cartolarizzazione | Senza contratto ed elenco dei crediti la legittimazione può mancare | Chiedere la documentazione della cessione |
| Cass., ord. 08/11/2024, n. 28790 | Contestazione dell’esistenza della cessione | Se il debitore contesta, serve prova documentale del trasferimento | La contestazione specifica sposta l’onere |
| Cass., sez. I, ord. n. 27915/2025 | Avviso con criteri generici | Criteri solo orientativi non provano la titolarità | Conferma la stabilità dell’orientamento |
| Cass., ord. 08/01/2024, n. 645 | Transazione novativa e non novativa | Nella non novativa, se l’accordo cade rivive il rapporto originario | Il piano deve essere sostenibile |
| Cass., 12/11/2024, n. 29210 | Limiti dell’art. 1976 c.c. | Il divieto riguarda solo la risoluzione per inadempimento | Delimita gli effetti del mancato pagamento |
| Cass., sez. III, ord. 25/01/2024, n. 2426 | Transazione con un condebitore pro quota | Scioglie la solidarietà e vale solo per chi transige | I garanti restano esposti se non inclusi |
| Cass., 19/09/2024, n. 25170 | Oggetto della transazione e coobbligati | I coobbligati ne profittano solo se riguarda l’intero debito | Pretendere un accordo sull’intero debito |
| Cass., sez. I, ord. 21/12/2024, n. 33736 | Solidarietà occulta e art. 1304 c.c. | Se la solidarietà era ignota al creditore, non si può profittare | Rendere esplicite tutte le posizioni |
| Cass., sez. III, nn. 657, 660, 675/2025 | Fideiussioni specifiche e schema ABI | Esclusa l’estensione automatica della nullità | Origine del contrasto poi rimesso alle S.U. |
| Cass. Sez. Un., 28/08/2026, n. 24825 | Limiti temporali e oggettivi della nullità ABI; art. 1957 c.c. | Niente nullità automatica; la richiesta stragiudiziale “a prima richiesta” evita la decadenza | Riduce il valore dell’attesa per molti garanti |
| Trib. Piacenza, ord. 05/01/2024 | Conferma misure protettive | Rileva la prognosi di risanamento e il non aggravamento del passivo | Attivare la composizione quando l’impresa è ancora sana |
| Trib. Mantova, 07/10/2024 | Proroga misure protettive | Servono probabilità di risanamento e pregiudizio da azioni esecutive | Le trattative devono essere reali |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricavano alcuni principi pratici, utili per decidere quando e come proporre l’accordo:
- Se la Srl ha ancora flussi di cassa, la fase più conveniente è prima della decadenza o della risoluzione: si tratta sull’arretrato, non sull’intero debito, e i garanti non sono ancora escussi.
- Nel leasing, la soglia di grave inadempimento (quattro canoni mensili per i beni mobili, sei mensili o due trimestrali per gli immobili) segna il confine: prima si conserva il bene, dopo si discute solo dei conteggi.
- Se il credito è stato ceduto, prima di trattare va verificata la prova della cessione: l’avviso in Gazzetta da solo spesso non basta (Cass. n. 3405/2024, n. 7866/2024, n. 28790/2024, n. 27915/2025).
- L’opposizione al decreto ingiuntivo non chiude la trattativa, la rafforza: dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, la mediazione è a carico del creditore e la sua inerzia comporta la revoca del decreto (Cass. Sez. Un. n. 19596/2020; art. 5-bis d.lgs. 28/2010).
- L’accordo deve avere ad oggetto l’intero debito e liberare espressamente i soci garanti: altrimenti la transazione può valere solo per la società (Cass. n. 2426/2024, n. 25170/2024).
- Tutti i coobbligati devono essere noti alla finanziaria al momento della firma: la solidarietà occulta impedisce di profittare della transazione (Cass. n. 33736/2024).
- Un saldo e stralcio vale quanto la sua sostenibilità: se è conservativo e salta, il debito originario può rivivere (Cass. n. 645/2024); le clausole sull’inadempimento vanno negoziate.
- Dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026 la nullità ABI delle fideiussioni non è più una leva automatica: va verificata sul singolo contratto, con attenzione alla clausola a prima richiesta e alle richieste stragiudiziali ricevute.
- Con più creditori e rischio di pignoramenti, conviene valutare la composizione negoziata quando l’impresa è ancora risanabile: le misure protettive premiano le trattative serie, non le tattiche dilatorie.
- Per le Srl sotto soglia senza prospettive di continuità adeguate, il concordato minore con l’assistenza di un OCC è l’alternativa da valutare prima che i pignoramenti si moltiplichino.
Le domande sul “quindi in pratica?”
La finanziaria mi ha proposto un piano di rientro “standard”: devo accettarlo subito? Non necessariamente. Prima di firmare verifica tre cose: se il piano è sostenibile rispetto ai flussi reali della società; se l’accordo riguarda l’intero debito e libera i garanti; che cosa succede in caso di mancato pagamento di una rata. Alla luce di Cass. n. 645/2024, un accordo conservativo che salta può far rivivere il debito originario.
Il debito è stato venduto a un fondo: posso offrire una percentuale molto bassa? Il prezzo pagato dal cessionario non è un dato pubblico e non vincola la trattativa, ma la forza della tua proposta dipende molto dalla solidità della prova della cessione. Se l’avviso in Gazzetta è generico e il contratto non è prodotto, la giurisprudenza (Cass. n. 3405/2024, n. 27915/2025) ti offre un argomento serio; se la documentazione è completa, la leva va cercata altrove.
Ho ricevuto un decreto ingiuntivo: meglio pagare subito o opporsi e trattare? Dipende dalle contestazioni possibili, ma lasciar scadere i 40 giorni significa rinunciare alle leve del giudizio. Con l’opposizione, nelle materie bancarie e finanziarie, si apre la mediazione che il creditore deve avviare (Cass. Sez. Un. n. 19596/2020): è spesso il tavolo più efficace per chiudere.
Sono socio garante: se la Srl chiude con un saldo e stralcio, sono al sicuro? Solo se l’accordo riguarda l’intero debito e prevede espressamente la tua liberazione, o se dichiari di volerne profittare nei limiti dell’art. 1304 c.c. Una transazione limitata alla quota della società può lasciarti esposto per la differenza (Cass. n. 2426/2024, n. 25170/2024).
La mia fideiussione è su modulo ABI: dopo le Sezioni Unite del 2026 posso ancora contestarla? Sì, ma con più attenzione. La sentenza n. 24825/2026 esclude la nullità automatica per le fideiussioni fuori periodo e per quelle specifiche, e consente al creditore di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. con una richiesta stragiudiziale se c’è la clausola a prima richiesta. Va analizzato il singolo contratto prima di contarci nella trattativa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo studio applica gli orientamenti che hai letto al fascicolo concreto della tua Srl, scegliendo il momento e lo strumento più adatti per proporre l’accordo. In particolare:
- Ricostruiamo la fase esatta in cui si trova il rapporto: verifichiamo se è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione, con quali comunicazioni e da quale data, e se nel leasing è stata superata la soglia di grave inadempimento.
- Verifichiamo la legittimazione del creditore: in caso di cessione in blocco esaminiamo l’avviso in Gazzetta, chiediamo il contratto di cessione e gli elenchi, e confrontiamo i dati con le caratteristiche del credito, alla luce di Cass. n. 3405/2024, n. 28790/2024 e n. 27915/2025.
- Ricalcoliamo il debito: con i commercialisti dello staff controlliamo conteggi, interessi, imputazioni dei pagamenti e, nel leasing, i criteri del comma 138 della legge 124/2017 e il valore di ricollocazione del bene.
- Analizziamo le fideiussioni dei soci: data di stipula, natura omnibus o specifica, clausole ABI, clausola a prima richiesta, richieste stragiudiziali ricevute, valutando le difese ancora praticabili dopo Cass. Sez. Un. n. 24825/2026.
- Redigiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo entro i termini, impostando fin dall’atto il tema della mediazione a carico del creditore opposto e le eccezioni su cessione, conteggi e garanzie.
- Conduciamo la trattativa e la mediazione con proposte fondate su dati verificati, puntando a un accordo sull’intero debito che liberi espressamente la società e tutti i garanti.
- Scriviamo le clausole dell’accordo: natura novativa o conservativa, termini di tolleranza, diffida prima della risoluzione, imputazione dei pagamenti, liberazione progressiva, alla luce di Cass. n. 645/2024 e degli artt. 1304 e 1976 c.c.
- Valutiamo e attiviamo la composizione negoziata della crisi, predisponendo il piano e le richieste di misure protettive quando i creditori sono più d’uno e l’impresa è risanabile.
- Valutiamo il concordato minore per le Srl sotto soglia e, se il pignoramento è già in corso, l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. come alternativa negoziata alla vendita.
- Difendiamo la strategia in tutti i gradi di giudizio, se la trattativa non va a buon fine, mantenendo la stessa linea dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio in Cassazione ha un peso particolare in questa materia: gli orientamenti analizzati – sulla prova della cessione, sulla mediazione, sulla transazione con i coobbligati, sulle fideiussioni ABI – sono stati costruiti e precisati proprio dalla Suprema Corte. Poterli far valere fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio, significa che anche la trattativa si conduce sapendo dove si può arrivare se il creditore non accetta un accordo ragionevole.
Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi impostano eccezioni, opposizioni e clausole; i secondi verificano i numeri, la sostenibilità del piano e i flussi di cassa su cui l’accordo deve reggersi.
In chiusura
La risposta alla domanda del titolo, dunque, non è unica: conviene proporre l’accordo nella fase in cui la Srl ha più leve e meno da perdere, e quella fase cambia a seconda che il rapporto sia ancora in bonis, che il credito sia stato ceduto, che sia stato notificato un decreto ingiuntivo, che i soci abbiano garantito, che ci siano più creditori in movimento. Le pronunce che hai letto servono a riconoscere quella fase e a sfruttarla.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: il diritto bancario e finanziario, coordinato da uno staff multidisciplinare nazionale; la crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, figura centrale della composizione negoziata con i creditori finanziari; il sovraindebitamento, come Gestore della crisi e fiduciario OCC per le Srl che accedono al concordato minore; e il patrocinio in Cassazione, per difendere fino in fondo la strategia scelta.
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