Le Cause In Corso Si Interrompono Con La Liquidazione Giudiziale?

Quando un’impresa viene sottoposta a liquidazione giudiziale, la prima telefonata che riceviamo raramente riguarda il patrimonio o i creditori in astratto. Riguarda quasi sempre una causa: «Avevo fatto causa a quella società, e adesso?», «La mia azienda aveva un giudizio aperto contro un cliente, chi lo porta avanti?», «Il mio avvocato dice che è tutto fermo, ma fino a quando?». Per questo abbiamo scelto un formato diverso dal solito: le domande che ci vengono rivolte più spesso, formulate come ce le fanno davvero, con risposte complete e senza giri di parole.

Il quadro normativo, in sintesi, è questo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale. L’art. 143 CCII stabilisce che nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura sta in giudizio il curatore, che l’apertura della liquidazione determina l’interruzione del processo e che il termine per riassumerlo decorre da quando il giudice dichiara l’interruzione. Accanto a questa regola ne opera un’altra, spesso più decisiva: i crediti verso il debitore vanno accertati nel concorso, cioè davanti al giudice delegato con la verifica dello stato passivo (artt. 151 e 201 CCII). Capire quale delle due regole si applica alla propria causa è il vero nodo.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il tema sta all’incrocio tra due mondi che raramente vengono presidiati dallo stesso professionista: la crisi d’impresa e il contenzioso civile fino all’ultimo grado. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora ogni giorno sulle dinamiche delle imprese in difficoltà e delle procedure che ne derivano; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire una causa interrotta dalla riassunzione fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano. Quando poi il debitore non è un’impresa ma un privato in liquidazione controllata, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

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Ho una causa in corso e la società dall’altra parte è finita in liquidazione giudiziale: si blocca tutto?

Sì, di regola il processo si interrompe, e lo fa da solo, senza che nessuno debba chiederlo. Ma “interruzione” non vuol dire “fine”, e soprattutto non vuol dire che la causa riprenderà com’era.

La regola è scritta nell’art. 143, comma 3, del Codice della crisi: l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il motivo è semplice. Dal giorno della sentenza che apre la procedura, il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni (è il cosiddetto spossessamento, art. 142 CCII) e, con essa, la capacità di stare in giudizio sui rapporti patrimoniali che finiscono nella procedura. Chi prima difendeva quella società o quell’imprenditore non ha più titolo per farlo: al suo posto deve subentrare il curatore. Finché questo passaggio non avviene, il processo non può andare avanti, perché mancherebbe un contraddittorio valido.

Detto questo, occorre distinguere subito due scenari che nella pratica hanno esiti opposti.

Se la causa riguarda un diritto che il debitore vantava verso altri (per esempio l’impresa aveva citato un cliente per farsi pagare), il processo si interrompe e poi può essere ripreso dal curatore, che valuterà se conviene.

Se invece la causa è una domanda di pagamento contro il debitore finito in liquidazione, il discorso cambia: quella domanda, dopo l’interruzione, non può più essere decisa dal giudice ordinario, perché l’accertamento dei crediti verso la procedura spetta in via esclusiva al giudice delegato. Qui la causa non “riparte”: diventa improcedibile, e il creditore deve spostarsi nella sede concorsuale presentando domanda di ammissione al passivo.

In entrambi i casi, il primo effetto è lo stesso: tutto si ferma. Quello che succede dopo dipende dall’oggetto della causa e dal lato in cui si trova il debitore. Nelle risposte che seguono vediamo come riconoscere l’uno e l’altro scenario.

Cosa significa “interruzione automatica”? Devo fare io qualcosa perché scatti?

No, non deve fare nulla: l’interruzione si produce per effetto della legge, dal momento dell’apertura della procedura.

Nel processo civile ordinario, quando una parte muore o perde la capacità, l’interruzione di solito non è automatica: serve che il suo avvocato dichiari l’evento in udienza o lo notifichi (art. 300 c.p.c.). Finché questo non accade, il processo prosegue come se nulla fosse. Con la liquidazione giudiziale non funziona così: l’effetto interruttivo si produce da sé, anche se nessuno lo comunica e anche se il giudice ne viene a conoscenza solo mesi dopo.

Questo ha una conseguenza pratica che molti sottovalutano. Gli atti compiuti nel processo dopo l’apertura della liquidazione, ma prima che il giudice dichiari l’interruzione, sono esposti a contestazione, perché compiuti in un momento in cui il processo era già, giuridicamente, fermo. La Cassazione ha però precisato che si tratta di un vizio posto a tutela della parte colpita dall’evento, cioè della procedura: se è la curatela a non segnalare nulla, la controparte non può poi sfruttare quel silenzio per far cadere gli atti successivi (Cass. civ., sez. III, n. 9649/2025).

C’è poi l’altro aspetto: automatico è l’effetto di interruzione, non la decorrenza del termine per ripartire. Qui il Codice della crisi ha recepito una soluzione già indicata dalle Sezioni Unite nel 2021: il termine per riassumere comincia a correre solo da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice. Quindi la parte non deve fare nulla perché il processo si interrompa, ma deve fare molta attenzione a cosa accade dopo quella dichiarazione, perché da lì in avanti l’orologio corre davvero. Ne parliamo nel dettaglio più sotto, nella parte sulla procedura.

Chi prende il posto del debitore nella causa?

Il curatore della liquidazione giudiziale, e solo lui, per tutte le controversie sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura.

L’art. 143, comma 1, CCII è netto: nelle controversie, anche già in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione, sta in giudizio il curatore. Non l’ex amministratore, non il vecchio legale della società, non i soci. Il curatore agisce nell’interesse della massa dei creditori e, di regola, per stare in giudizio ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato (art. 128 CCII).

Il debitore non scompare del tutto dalla scena. Il comma 2 dello stesso articolo gli consente di intervenire, ma solo in due casi: quando dalla causa possono dipendere questioni rilevanti per un’eventuale accusa di bancarotta a suo carico, oppure quando la legge prevede espressamente il suo intervento. Fuori da queste ipotesi, il debitore non può difendersi da solo nelle cause patrimoniali della procedura.

Una precisazione utile per chi è dall’altra parte: il curatore non è obbligato a proseguire ogni causa. Fa una valutazione di convenienza: quanto costa proseguire, quali probabilità ci sono, quanto ne ricaverebbe la massa. Può decidere di riassumere, può decidere di lasciar estinguere il giudizio, può anche transigere con l’autorizzazione degli organi della procedura. Per la controparte questo significa che non ha senso aspettare passivamente “cosa farà il curatore”: conviene sapere fin da subito quali strade restano aperte anche nel caso in cui la curatela resti inerte.

Vale per tutte le cause o solo per quelle che riguardano soldi?

Solo per le cause che toccano rapporti patrimoniali compresi nella procedura. Le cause personali del debitore persona fisica restano fuori.

La formula dell’art. 143 non è casuale: parla di “rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale”. Tutto ciò che non ha contenuto patrimoniale, o che riguarda beni esclusi dalla procedura, continua a essere gestito dal debitore in prima persona e il relativo processo non si interrompe.

Pensiamo all’imprenditore individuale sottoposto a liquidazione giudiziale. Se è parte di una separazione o di un giudizio sullo stato delle persone, quella causa prosegue normalmente, perché non riguarda la massa. Lo stesso vale, in linea di principio, per le controversie che riguardano i beni e i redditi che l’art. 146 CCII esclude dalla procedura, come quanto serve al mantenimento suo e della famiglia nei limiti fissati dal giudice delegato.

Il confine, però, non sempre è così netto. Una causa di separazione con domande sull’assegnazione di beni o su somme può avere risvolti patrimoniali che interessano la procedura; una causa di risarcimento per danni alla persona può generare un credito che in parte entra nell’attivo. In questi casi la valutazione va fatta domanda per domanda, non causa per causa.

Per le società il tema è più semplice: praticamente tutto il loro contenzioso ha natura patrimoniale, e quindi l’interruzione colpisce la quasi totalità dei giudizi pendenti. Restano fuori, ad esempio, i giudizi davanti alla Corte di Cassazione, per una ragione del tutto diversa che vedremo tra i casi particolari.


Da quando parte il termine per riassumere la causa, e quanto tempo ho?

Qui si gioca spesso l’intera partita, quindi vale la pena essere precisi.

Il termine è quello previsto dall’art. 305 c.p.c.: tre mesi. Se entro tre mesi nessuno riassume o prosegue il processo, questo si estingue. Il punto delicato è il momento da cui i tre mesi cominciano a contare.

Per anni la giurisprudenza si è divisa. Secondo un orientamento, il termine partiva da quando la parte aveva avuto “conoscenza legale” dell’apertura della procedura, anche per vie diverse dal processo (per esempio ricevendo l’avviso del curatore ai creditori). Secondo un altro, serviva una dichiarazione del giudice. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12154 del 7 maggio 2021, hanno scelto la seconda strada, e il legislatore l’ha scritta nel Codice della crisi: il termine decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice (art. 143, comma 3, CCII).

La Cassazione è tornata più volte sul punto per chiudere ogni spazio a interpretazioni diverse. Con l’ordinanza n. 18285 del 4 luglio 2024 ha cassato una decisione d’appello che aveva fatto partire il termine dalla semplice conoscenza dell’evento; con l’ordinanza n. 31267/2025 ha escluso che basti la pubblicità legale dell’apertura della procedura, ribadendo che conta la dichiarazione del giudice. Concretamente: se la dichiarazione avviene in udienza, il termine parte da quel giorno per le parti presenti o che dovevano esserlo; se avviene fuori udienza, parte dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Due avvertenze pratiche. La prima: la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, si applica anche a questo termine, quindi i giorni di agosto non si contano. La seconda: il rispetto del termine si misura sul deposito dell’atto di riassunzione in cancelleria, non sulla successiva notifica, che però va comunque eseguita nei tempi fissati dal giudice.

La tabella che segue riassume i passaggi.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Apertura della proceduraSentenza di apertura della liquidazione giudizialeEffetto interruttivo immediato e automaticoTribunale concorsuale
Dichiarazione dell’interruzioneProvvedimento del giudice della causa (in udienza o fuori udienza)Nessun termine per il giudice; da qui parte il contoGiudice della causa interrotta
Riassunzione o prosecuzioneRicorso in riassunzione o comparsa di costituzione del curatoreTre mesi dalla dichiarazione (art. 305 c.p.c.), esclusi i giorni dal 1° al 31 agostoStesso giudice della causa interrotta
NotificaNotifica del ricorso e del decreto di fissazione udienzaTermine assegnato dal giudiceControparte / curatore
Domanda di credito verso la proceduraDomanda di ammissione al passivoAlmeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII)Giudice delegato
Domanda tardivaDomanda di ammissione tardivaEntro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 208 CCII)Giudice delegato
Mancata riassunzioneEstinzione del processoAllo scadere dei tre mesi (art. 307 c.p.c., rilevabile d’ufficio)Giudice della causa interrotta

Come si riassume una causa interrotta, in pratica?

Si deposita un ricorso al giudice davanti al quale pendeva la causa, chiedendo che fissi una nuova udienza, e poi lo si notifica insieme al decreto del giudice. È la riassunzione disciplinata dall’art. 303 c.p.c. e dall’art. 125 delle disposizioni di attuazione.

Il ricorso deve contenere alcuni elementi precisi: l’indicazione del giudice e delle parti, gli estremi del provvedimento che ha dichiarato l’interruzione, il richiamo agli atti già compiuti e la richiesta di fissazione dell’udienza. Se a riassumere è la controparte del debitore, il ricorso va notificato al curatore, che è ormai il legittimo contraddittore; notificarlo alla vecchia società o al suo precedente difensore non serve.

Se invece è il curatore a voler riprendere il giudizio, può anche limitarsi a costituirsi con una comparsa, “proseguendo” il processo (art. 302 c.p.c.). Prima di farlo, però, gli servono le autorizzazioni degli organi della procedura. Per questo è frequente che i curatori si muovano verso la fine del trimestre: non è disinteresse, è il tempo necessario per ottenere il via libera.

Chi si trova dall’altra parte deve chiedersi una cosa fondamentale prima ancora di preparare il ricorso: riassumere mi serve davvero? Se la causa era una domanda di pagamento verso il debitore ora in liquidazione, la riassunzione davanti al giudice ordinario, nella maggior parte dei casi, porterà solo a una pronuncia di improcedibilità, come vedremo nella prossima risposta. Il tempo e il contributo unificato eventualmente dovuti per nuovi atti sarebbero spesi senza utilità, mentre l’energia andrebbe concentrata sulla domanda di ammissione al passivo.

Ci sono però casi in cui la riassunzione ha senso anche per il creditore: quando la causa riguarda un diritto diverso da un credito da soddisfare sulla massa (una servitù, la proprietà di un bene, un accertamento non patrimoniale), oppure quando la risoluzione di un contratto mira a un risultato estraneo al concorso. Il criterio, lo ripetiamo, non è il nome della causa, ma ciò che si chiede al giudice.

Sono il creditore che aveva fatto causa: la mia causa riprende o devo andare da un’altra parte?

Nella grande maggioranza dei casi deve andare da un’altra parte: davanti al giudice delegato, con la domanda di ammissione al passivo.

Il principio è quello della concorsualità: una volta aperta la procedura, ogni credito verso il debitore va accertato secondo le regole del concorso (art. 151 CCII), cioè nella verifica dello stato passivo. Non è una regola sulla competenza che si può aggirare scegliendo un altro giudice: è una regola sul rito, che la Cassazione considera così forte da poter essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, persino in Cassazione.

La conseguenza è doppia. Se la domanda di condanna è proposta dopo l’apertura della procedura, è inammissibile; se era già pendente quando la procedura si è aperta, diventa improcedibile. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 11021/2023 e, più di recente, con l’ordinanza n. 30725/2025, in cui la Corte ha annullato una condanna pronunciata in appello nei confronti di una curatela proprio perché il giudice di merito non avrebbe potuto decidere su quella domanda.

Questo non significa che il lavoro fatto nella causa sia perso. Documenti, testimonianze raccolte, perizie tecniche: tutto può essere prodotto a sostegno della domanda di ammissione al passivo. Una consulenza tecnica già svolta sul quantum, per esempio, è un elemento prezioso da portare davanti al giudice delegato.

Un’eccezione esiste. Il creditore può voler proseguire il giudizio ordinario nei confronti del debitore per ottenere un titolo da far valere solo dopo la chiusura della procedura, nel caso in cui il debitore torni in condizioni di solvibilità. È una strada praticabile, ma la giurisprudenza richiede che questa finalità sia dichiarata con chiarezza al momento della riassunzione; in mancanza, il giudice dichiarerà l’improcedibilità. È una scelta da fare con cognizione di causa, e ha senso soprattutto quando il debitore è una persona fisica che, a procedura chiusa, potrebbe avere di nuovo beni aggredibili (tenendo conto dell’eventuale esdebitazione).

E se la causa l’aveva iniziata il debitore contro qualcun altro?

In questo caso la causa si interrompe e poi può essere ripresa, ma a deciderlo è il curatore.

Pensiamo a un’impresa che aveva citato in giudizio un cliente per ottenere il pagamento di forniture per 86.240 euro. Quel credito è un bene della massa: se la causa va a buon fine, i soldi andranno a soddisfare i creditori. Il curatore, dopo la dichiarazione di interruzione, ha tre mesi per decidere se riassumere il giudizio, e lo farà se il credito è solido e la controparte è solvibile.

Il curatore può anche decidere di non proseguire, per esempio perché la causa è molto incerta, o perché la controparte è a sua volta in difficoltà, o perché proseguire richiederebbe spese che la procedura non può sostenere. In questo caso il processo si estingue alla scadenza del termine.

E il convenuto? Anche lui può riassumere, e talvolta gli conviene. Se aveva proposto una domanda riconvenzionale, o semplicemente se vuole ottenere una sentenza che accerti di non dovere nulla, può depositare il ricorso in riassunzione nei confronti del curatore. Se invece preferisce che la causa si estingua, può restare fermo, sapendo però che l’estinzione in primo grado non impedisce, in teoria, al curatore di riproporre la domanda in un nuovo giudizio finché il diritto non sia prescritto.

C’è infine un caso particolare che la Corte d’Appello di Napoli ha esaminato nel 2025: l’azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore contro un debitore poi fallito. Lì la giurisprudenza ammette che il curatore possa subentrare al posto del creditore attore, perché l’azione diventa uno strumento a vantaggio dell’intera massa. È un esempio di come, in questa materia, il ruolo delle parti possa perfino invertirsi.

Cosa succede se nessuno riassume la causa entro il termine?

La causa si estingue, e il giudice può dichiararlo anche d’ufficio. Le conseguenze però variano molto a seconda del grado in cui si trovava il giudizio.

Se il processo pendeva in primo grado, l’estinzione cancella il processo ma non il diritto: la domanda può in linea di principio essere riproposta con un nuovo giudizio. Attenzione, però, alla prescrizione. Quando il processo si estingue, l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale resta limitato al momento della proposizione, e il nuovo termine riparte da lì (art. 2945, comma 3, c.c.). Chi aveva fatto causa anni prima può ritrovarsi con un diritto già prescritto.

Se il processo pendeva in appello, l’estinzione ha un effetto ancora più netto: la sentenza di primo grado passa in giudicato (art. 338 c.p.c.). Per chi aveva vinto in primo grado può essere una buona notizia; per chi aveva perso e aveva impugnato, significa che la sconfitta diventa definitiva.

Da qui una conclusione che vale per entrambe le parti: lasciar scadere il termine non è mai una scelta neutra. Il curatore lo fa spesso consapevolmente, dopo aver valutato che la causa non conviene alla massa. Ma per la controparte, o per il debitore persona fisica che resterà comunque esposto una volta chiusa la procedura, l’estinzione può produrre effetti che si scoprono solo anni dopo.

Un’ultima nota: l’estinzione per inattività è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 307, comma 4, c.p.c.). Non serve che qualcuno la eccepisca: se il giudice verifica che il termine è scaduto, la dichiara.


E se la causa era già arrivata in Cassazione quando si è aperta la liquidazione?

In Cassazione il processo non si interrompe: va avanti tra le parti originarie.

È una delle regole più solide in questa materia. Il giudizio di legittimità è guidato dall’impulso d’ufficio: una volta notificato e depositato il ricorso, è la Corte a portare avanti il procedimento, senza che le parti debbano compiere atti di impulso. Per questo le cause di interruzione previste dal codice di procedura civile, compresa quella legata alla procedura concorsuale, lì non operano.

La Cassazione lo ha ribadito con la sentenza n. 6642 del 13 marzo 2024 e poi con l’ordinanza n. 1863 del 27 gennaio 2026, traendone alcune conseguenze molto concrete. Il curatore può intervenire nel giudizio di legittimità a sostegno delle ragioni del debitore, ma non può rinunciare al ricorso che il debitore aveva proposto prima dell’apertura della procedura. Il difensore che rappresentava la società in Cassazione conserva il mandato. E, specularmente, se il debitore aveva già rinunciato al ricorso prima della liquidazione, quella rinuncia resta efficace e il giudizio si estingue.

Attenzione però a non estendere la regola oltre il suo perimetro. Riguarda il giudizio già instaurato davanti alla Corte. Se la sentenza d’appello è stata depositata ma il ricorso per Cassazione non è ancora stato notificato quando si apre la procedura, la legittimazione a impugnare passa al curatore; e se la Cassazione annulla con rinvio, il giudizio di rinvio davanti al giudice di merito torna a essere esposto alle regole ordinarie sull’interruzione.

C’è poi un aspetto che molti trascurano. Anche quando il giudizio di Cassazione prosegue, la sentenza che eventualmente riconoscesse un credito verso il debitore non dispensa il creditore dall’onere di insinuarsi al passivo: l’accertamento concorsuale resta comunque la via obbligata per partecipare alla distribuzione.

Avevo già vinto in primo grado: quella sentenza non vale più niente?

Vale, ma non la esonera dal presentare domanda di ammissione al passivo. È uno degli equivoci più costosi che vediamo.

Il ragionamento istintivo è questo: «ho una sentenza che condanna la società a pagarmi 52.700 euro, il giudizio d’appello è interrotto, aspetto che il curatore lo riassuma e poi farò valere la sentenza». È una strada sbagliata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24806 del 16 settembre 2024, ha chiarito che chi ha ottenuto l’accertamento del credito in primo grado, se il debitore viene poi sottoposto a procedura concorsuale mentre pende l’appello, deve comunque insinuarsi al passivo; il fatto che ci sia un appello pendente non sposta l’onere sul curatore.

La sentenza non passata in giudicato, infatti, non è di per sé opponibile alla massa come accertamento definitivo. Il creditore dovrà presentare la domanda al giudice delegato allegando la sentenza, che costituirà un elemento probatorio importante. A quel punto sarà nella verifica del passivo che si discuterà del credito, e sarà il curatore a dover eventualmente contestare.

Le cose cambiano se la sentenza è passata in giudicato prima dell’apertura della procedura: in quel caso l’accertamento è definitivo e il curatore non può rimettere in discussione il credito nei suoi elementi costitutivi, anche se resta necessaria la domanda di ammissione per partecipare al riparto, e restano valutabili profili come il rango del credito o l’opponibilità di eventuali garanzie.

Discorso simile per il decreto ingiuntivo. Se al momento dell’apertura pendeva l’opposizione, il decreto non è opponibile alla procedura: il creditore deve insinuarsi al passivo, e il giudizio di opposizione diventa, sotto questo profilo, improcedibile nei confronti della curatela. La giurisprudenza di legittimità ha però riconosciuto al debitore persona fisica un interesse a riassumere l’opposizione, per evitare che il decreto diventi definitivo e possa essere usato contro di lui una volta chiusa la procedura.

E se nella causa avevo chiesto la risoluzione di un contratto, magari il preliminare di una casa?

Qui la risposta è cambiata da poco, e in modo importante.

Per anni si è discusso se la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta prima del fallimento contro la parte poi fallita, dovesse proseguire davanti al giudice ordinario o finire nel procedimento di verifica del passivo. Le Sezioni Unite, con le sentenze n. 6481 e n. 6498 del 18 marzo 2026, hanno sciolto il nodo con un criterio funzionale: conta a cosa serve la risoluzione.

Se la risoluzione è la premessa di domande di restituzione o di risarcimento verso la massa (il promissario acquirente che chiede indietro la caparra e gli acconti, oppure il venditore che vuole i danni), la domanda diventa improcedibile in sede ordinaria e va riproposta davanti al giudice delegato insieme alle domande restitutorie e risarcitorie, che vengono così trattate in un’unica sede. La decisione presa in quella sede non è un semplice passaggio incidentale: accerta la risoluzione a tutti gli effetti. Se la domanda riguardava immobili ed era stata trascritta prima della procedura, l’accoglimento va annotato a margine della trascrizione, così da conservare l’effetto prenotativo.

Se invece la risoluzione mira a un risultato estraneo al concorso (per esempio liberare la parte in bonis dal vincolo contrattuale senza chiedere nulla alla massa), oppure se sulla domanda era già stata pronunciata una sentenza non ancora definitiva, il giudizio può proseguire davanti al giudice ordinario. La Cassazione ha applicato lo stesso criterio anche successivamente, con l’ordinanza n. 21846 del 26 giugno 2026, ribadendo che il credito risarcitorio da inadempimento va accertato nelle forme della verifica del passivo.

Queste pronunce sono state rese su procedure regolate dalla legge fallimentare, ma il principio della concorsualità è lo stesso nel Codice della crisi (art. 151 CCII), ed è quindi destinato a orientare anche le liquidazioni giudiziali. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, in questi casi la scelta della sede sbagliata non si corregge in corsa: si paga con anni di ritardo.

Vale anche per la liquidazione controllata di un privato e per le cause con il fisco?

Per la liquidazione controllata sì, per rinvio espresso. Per le cause tributarie l’interruzione opera, ma con regole proprie.

La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del sovraindebitato: il consumatore, il professionista, l’imprenditore sotto soglia o agricolo. L’art. 270 CCII richiama la disciplina dell’art. 143, e i tribunali di merito ne hanno tratto la conseguenza che anche l’apertura della liquidazione controllata interrompe automaticamente i processi patrimoniali in corso, con subentro del liquidatore. Ne deriva, ad esempio, che gli atti processuali compiuti dal debitore dopo l’apertura (come una rinuncia agli atti) possono essere considerati privi di effetto, perché compiuti da chi non era più legittimato.

Per le cause davanti alla giustizia tributaria vale una regola diversa sotto un profilo decisivo: i crediti che appartengono alla giurisdizione speciale non vengono attratti davanti al giudice delegato, ma restano accertati dal giudice tributario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4508/2024, ha chiarito che il giudizio promosso dal contribuente prima della procedura si interrompe e va proseguito con il curatore, senza diventare improcedibile. La sezione tributaria, con l’ordinanza n. 22566 dell’8 agosto 2024, ha ribadito che il debitore perde la capacità di stare in giudizio e che il curatore diventa l’unico legittimato. Quanto al termine per riassumere, con l’ordinanza n. 22967 del 9 agosto 2025 la Corte ha precisato che decorre dal provvedimento del giudice tributario che prende atto dell’evento.

Infine una questione di diritto transitorio: le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano disciplinate dalla legge fallimentare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28739 del 7 novembre 2024, ha escluso che l’art. 143 CCII possa essere applicato retroattivamente a processi interrotti prima della sua entrata in vigore. Nella pratica la differenza è ridotta, perché le Sezioni Unite del 2021 avevano già allineato la regola della legge fallimentare a quella del Codice, ma nei contenziosi più vecchi il dettaglio può contare.


Ho paura di perdere tutto: la mia causa è da buttare?

Quasi mai. Ma bisogna accettare che, in molti casi, cambierà forma.

La rassicurazione fondata è questa: il diritto non si perde per il solo fatto che la controparte è finita in liquidazione giudiziale. Il credito può essere fatto valere nel passivo, le prove raccolte restano utilizzabili, le sentenze già ottenute conservano valore probatorio e, se definitive, vincolano la procedura.

Il limite reale è altrettanto chiaro: entrare nel passivo non significa essere pagati per intero. Il creditore chirografario partecipa al riparto in proporzione a quanto resta dopo le spese di procedura e i crediti privilegiati. In molte liquidazioni la percentuale di soddisfazione dei chirografari è modesta, a volte nulla. Per questo la vera domanda non è “la mia causa è da buttare?”, ma “quale collocazione può avere il mio credito, e ci sono altri soggetti a cui rivolgermi?”.

A questa seconda domanda la risposta, spesso, è sì. Garanti personali (fideiussori), soci illimitatamente responsabili, eventuali coobbligati: le azioni verso di loro non sono bloccate dalla procedura aperta contro il debitore principale, salvo che anche loro siano sottoposti a procedura. Per molti creditori la tutela effettiva passa da lì. E per chi aveva un privilegio o un’ipoteca, la collocazione nel passivo con il giusto rango è ciò che fa la differenza tra recuperare molto e recuperare poco.

Il giudice non dichiara l’interruzione da mesi: rischio che la causa si estingua a mia insaputa?

No: finché il giudice non dichiara l’interruzione, il termine di tre mesi non comincia a decorrere. È una garanzia importante, voluta proprio per evitare estinzioni “a sorpresa”.

Le Sezioni Unite del 2021 e poi l’art. 143, comma 3, CCII hanno tolto rilievo alla conoscenza di fatto dell’evento. Anche se lei ha saputo dell’apertura della liquidazione dal giornale, dal registro delle imprese o da una PEC del curatore, questo non fa partire alcun termine. La giurisprudenza del 2024 e del 2025, citata sopra, ha escluso ogni scorciatoia.

Il limite reale sta dalla parte opposta: una causa ferma è una causa che non produce risultati. Nel frattempo possono scadere altri termini che non dipendono dalla dichiarazione del giudice, e che sono spesso più importanti: soprattutto quello per presentare la domanda di ammissione al passivo, fissato con la sentenza di apertura. Chi aspetta la dichiarazione di interruzione per muoversi rischia di arrivare tardi nella sede che conta davvero.

Per questo conviene, appena si ha notizia della procedura, segnalare l’evento al giudice della causa, così da ottenere una dichiarazione tempestiva e sapere con certezza da quando corrono i tre mesi. E, in parallelo, verificare le date dello stato passivo.

Sono l’ex amministratore della società o l’imprenditore in liquidazione: posso ancora difendermi nelle cause?

Nelle cause patrimoniali della procedura no, salvo le eccezioni previste dalla legge. Nelle cause personali sì, pienamente.

L’art. 143, comma 2, CCII consente al debitore di intervenire solo per le questioni da cui può dipendere un’imputazione di bancarotta, o quando l’intervento è previsto espressamente. È un’eccezione importante: se in una causa si discute, per esempio, di pagamenti preferenziali o di distrazioni di beni, l’imprenditore ha un interesse personale, anche penale, a far sentire la propria voce.

Il limite reale è che, per il resto, la difesa del patrimonio spetta al curatore, che persegue l’interesse della massa e non quello del debitore. Le due prospettive spesso coincidono, a volte no.

C’è però un fronte su cui il debitore persona fisica deve restare vigile: quello di ciò che accadrà dopo la chiusura della procedura. Un decreto ingiuntivo che diventa definitivo, una sentenza che passa in giudicato per mancata riassunzione dell’appello, un credito accertato in sede ordinaria a titolo di “precostituzione” per il ritorno in bonis: sono tutti titoli che potrebbero essere azionati contro di lui in futuro. Per l’imprenditore individuale diventa quindi essenziale coordinare la gestione delle cause pendenti con la prospettiva dell’esdebitazione, che il Codice della crisi disciplina agli artt. 278 e seguenti.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni. Sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare come si applicano le regole, non casi reali.

Ipotesi 1 — Il creditore con una causa di pagamento in primo grado.

Un fornitore ha citato in giudizio Alfa S.r.l. per ottenere il pagamento di 47.380 euro di fatture insolute. La causa pende in primo grado ed è in fase istruttoria, con una consulenza tecnica contabile già depositata. Il 17 febbraio 2026 il tribunale apre la liquidazione giudiziale di Alfa e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo all’11 giugno 2026.

Sviluppo. L’interruzione della causa si è prodotta il 17 febbraio, automaticamente. Il giudice la dichiara all’udienza del 26 marzo 2026: da quel giorno decorrono i tre mesi per riassumere, con scadenza al 26 giugno 2026. Ma riassumere la domanda di condanna davanti al giudice ordinario porterebbe a una pronuncia di improcedibilità. La scadenza che conta davvero è un’altra: la domanda di ammissione al passivo va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica, quindi entro il 12 maggio 2026.

Esito. Il fornitore deposita la domanda di ammissione entro il 12 maggio, allegando le fatture, i documenti di trasporto e la consulenza tecnica svolta nella causa ordinaria. Il giudizio ordinario viene lasciato estinguere, oppure riassunto solo se il fornitore vuole precostituirsi un titolo verso Alfa per l’ipotesi di ritorno in bonis, dichiarandolo espressamente. Se il fornitore avesse aspettato la riassunzione per muoversi, avrebbe perso la finestra della domanda tempestiva e sarebbe stato costretto alla domanda tardiva, con il rischio di partecipare solo ai riparti successivi.

Ipotesi 2 — La causa vinta in primo grado dall’impresa poi in liquidazione, con appello pendente.

Beta S.p.A. ha ottenuto in primo grado la condanna di un cliente a pagarle 63.915 euro. Il cliente ha proposto appello. Nel corso del giudizio d’appello, il 3 aprile 2026, si apre la liquidazione giudiziale di Beta. La Corte d’appello dichiara l’interruzione con provvedimento fuori udienza, comunicato alle parti il 22 maggio 2026.

Sviluppo. I tre mesi decorrono dal 22 maggio. Il termine scadrebbe il 22 agosto, ma i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano per la sospensione feriale: la scadenza effettiva slitta al 22 settembre 2026. Chi ha interesse a riassumere? Qui il ragionamento si rovescia rispetto all’intuizione. Se nessuno riassume, l’appello si estingue e la sentenza di primo grado passa in giudicato (art. 338 c.p.c.): il credito di 63.915 euro diventa definitivo a favore della massa.

Esito. È il cliente appellante a dover riassumere il giudizio nei confronti del curatore entro il 22 settembre 2026, se vuole evitare che la condanna diventi definitiva. Il curatore, dal canto suo, può anche restare fermo e valutare l’inerzia della controparte come un’opportunità. Se invece il cliente riassume in tempo, il curatore si costituirà, previa autorizzazione, e l’appello proseguirà.

La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“La mia causa, una volta ripresa, sarà ancora nel posto giusto?”

Tutte le domande che riceviamo ruotano intorno al tempo: quando si ferma, quando riparte, quanto ci vuole. Quasi nessuno chiede invece se il giudice davanti al quale si trova la causa potrà ancora deciderla.

Eppure è questo il punto su cui si concentrano gli errori più gravi. L’interruzione è un fenomeno processuale temporaneo: il processo si ferma e può ripartire. L’improcedibilità è un’altra cosa: il processo può anche essere riassunto, ma il giudice non potrà decidere nel merito, perché la domanda appartiene ormai a un’altra sede. Confondere le due situazioni significa spendere mesi, a volte anni, in un giudizio che non potrà mai arrivare a una condanna utile, mentre scadono i termini nella sede giusta.

Le Sezioni Unite del marzo 2026 sulla risoluzione dei contratti mostrano quanto sia sottile il confine: la stessa domanda, “risolvete questo contratto”, può restare davanti al giudice ordinario oppure dover essere trasferita al giudice delegato, a seconda di cosa si vuole ottenere con la risoluzione. E la Cassazione ricorda che l’improcedibilità della domanda di credito può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi momento, anche dopo anni di processo e anche in Cassazione.

La verifica va fatta subito, appena si ha notizia della procedura, e va fatta domanda per domanda: in una stessa causa possono convivere richieste che proseguono in sede ordinaria e richieste che devono essere portate al passivo.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti su cui si fondano le risposte date sopra. I principi sono riformulati con parole nostre; per il testo integrale rinviamo alle pronunce.

  1. Cass., Sezioni Unite, 7 maggio 2021, n. 12154. Principio: l’interruzione per apertura della procedura concorsuale opera automaticamente, ma i tre mesi per riassumere partono solo dalla dichiarazione dell’interruzione in udienza o dalla notificazione o comunicazione del relativo provvedimento, non dalla conoscenza acquisita altrimenti. Rilevanza: è la pronuncia che ha anticipato la regola poi scritta nell’art. 143, comma 3, CCII.
  2. Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2024, n. 18285. Principio: è errato far decorrere il termine di riassunzione dalla conoscenza legale dell’evento; conta la declaratoria giudiziale, e il principio vale anche per la liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma che nessun termine corre prima della dichiarazione del giudice.
  3. Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2025, n. 22714. Principio: la stessa regola sull’interruzione automatica e sulla decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale si applica quando una delle parti è posta in liquidazione coatta amministrativa. Rilevanza: mostra la portata generale del principio nelle procedure concorsuali.
  4. Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2024, n. 34785. Principio: anche per la liquidazione coatta, il momento da cui si computa il termine per riassumere è legato alla conoscenza qualificata dell’interruzione, secondo le modalità indicate dalle Sezioni Unite. Rilevanza: consolida l’orientamento sul dies a quo in tutte le procedure.
  5. Cass. civ., ord. n. 31267/2025. Principio: la pubblicazione dell’evento interruttivo (nella specie la liquidazione di una parte) non fa decorrere il termine per riassumere; serve la dichiarazione formale del giudice. Rilevanza: esclude che la pubblicità legale della procedura possa sostituire la declaratoria.
  6. Cass. civ., sez. III, n. 9649/2025. Principio: in una revocatoria ordinaria, la mancata dichiarazione dell’interruzione da parte della curatela dopo il fallimento del convenuto non consente alla controparte di dedurre la nullità degli atti successivi, trattandosi di un vizio posto a tutela della procedura. Rilevanza: chiarisce chi può far valere gli atti compiuti durante l’interruzione non dichiarata.
  7. Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642. Principio: il fallimento sopravvenuto durante il giudizio di Cassazione non lo interrompe; il curatore può intervenire a sostegno del debitore ma non può rinunciare al ricorso da questi proposto. Rilevanza: delimita l’ambito dell’interruzione rispetto al giudizio di legittimità.
  8. Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2026, n. 1863. Principio: in Cassazione non vi è interruzione né onere di riassunzione verso la curatela; la rinuncia al ricorso fatta dal debitore prima della procedura resta efficace. Rilevanza: conferma recente della regola sulla prosecuzione tra le parti originarie.
  9. Cass. civ., ord. n. 30725/2025, sez. I. Principio: una volta aperta la procedura, la domanda di condanna al pagamento verso il debitore diventa improcedibile in sede ordinaria e il giudice deve rilevarlo anche senza eccezione di parte. Rilevanza: spiega perché la riassunzione della causa di credito è, di regola, inutile.
  10. Cass. civ., n. 11021/2023. Principio: l’accertamento di un credito verso la procedura spetta esclusivamente al giudice delegato; se proposto in sede ordinaria, la domanda va dichiarata inammissibile o improcedibile, anche d’ufficio e in ogni grado. Rilevanza: fonda il principio di esclusività della verifica del passivo.
  11. Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2024, n. 24806. Principio: il creditore che abbia ottenuto l’accertamento in primo grado deve comunque insinuarsi al passivo se il debitore viene sottoposto a procedura durante l’appello; l’onere non passa al curatore. Rilevanza: smentisce l’idea che la sentenza non definitiva basti.
  12. Cass., Sezioni Unite, 18 marzo 2026, n. 6481. Principio: la domanda di risoluzione proposta prima della procedura, se serve a ottenere restituzioni o risarcimenti dalla massa, diventa improcedibile in sede ordinaria e va riproposta davanti al giudice delegato; resta invece in sede ordinaria se persegue utilità estranee al concorso o se è già stata decisa con sentenza non definitiva. Rilevanza: fissa il criterio funzionale per le cause contrattuali pendenti.
  13. Cass., Sezioni Unite, 18 marzo 2026, n. 6498. Principio: applica e sviluppa lo stesso criterio, precisando la sede in cui la domanda di risoluzione va trattata a seconda della sua finalità restitutoria o risarcitoria. Rilevanza: completa il quadro per i contratti con domande contrapposte.
  14. Cass. civ., 26 giugno 2026, n. 21846. Principio: il credito da danni per inadempimento contrattuale, anche se connesso a una domanda di risoluzione, va accertato nella verifica dello stato passivo. Rilevanza: prima applicazione successiva alle Sezioni Unite del 2026.
  15. Cass. civ., ord. n. 4508/2024. Principio: i crediti che rientrano in giurisdizioni speciali, come quella tributaria, restano accertati dal giudice speciale; il giudizio pendente si interrompe ma non diventa improcedibile. Rilevanza: individua l’eccezione principale alla regola della concentrazione davanti al giudice delegato.
  16. Cass. civ., sez. V, 8 agosto 2024, n. 22566. Principio: con l’apertura della procedura il contribuente perde la capacità di stare in giudizio e il curatore diventa l’unico legittimato a proseguire i processi tributari. Rilevanza: conferma l’operatività dell’art. 143 CCII anche nel contenzioso tributario.
  17. Cass. civ., 9 agosto 2025, n. 22967. Principio: nel processo tributario interrotto per procedura concorsuale, il termine per riassumere parte dal provvedimento del giudice che prende atto dell’evento. Rilevanza: allinea la regola tributaria a quella civile.
  18. Cass. civ., sez. II, ord. 7 novembre 2024, n. 28739. Principio: l’art. 143 CCII non si applica ai processi interrotti prima della sua entrata in vigore; il termine va calcolato in base alla disciplina vigente al momento dell’interruzione. Rilevanza: essenziale nei contenziosi legati a procedure aperte sotto la legge fallimentare.

E voi, concretamente, cosa fate?

Quando un cliente ci porta una causa toccata da una liquidazione giudiziale, lavoriamo su strumenti precisi. Eccoli.

  1. Ricostruiamo la cronologia processuale: data della sentenza di apertura, data e forma della dichiarazione di interruzione, eventuali atti compiuti nel frattempo, per stabilire con certezza se e quando decorrono i tre mesi.
  2. Classifichiamo ogni domanda della causa: separiamo le richieste che possono proseguire in sede ordinaria da quelle che devono essere portate al passivo, applicando il criterio funzionale indicato dalle Sezioni Unite.
  3. Calcoliamo tutte le scadenze in un unico prospetto: termine di riassunzione (con la sospensione dal 1° al 31 agosto), termine per la domanda tempestiva, termine per le tardive.
  4. Redigiamo e depositiamo il ricorso in riassunzione nei confronti del curatore, quando la prosecuzione è utile, curandone la notifica al corretto contraddittore.
  5. Prepariamo la domanda di ammissione al passivo, riutilizzando prove, perizie e sentenze già ottenute nella causa ordinaria e indicando correttamente privilegi e garanzie.
  6. Valutiamo la precostituzione del titolo per il ritorno in bonis, formulando la riassunzione con la dichiarazione espressa richiesta dalla giurisprudenza quando questa strada ha senso.
  7. Individuiamo i coobbligati aggredibili: fideiussori, soci illimitatamente responsabili, altri debitori solidali, e impostiamo le azioni nei loro confronti.
  8. Gestiamo le impugnazioni dello stato passivo se il credito viene escluso o ammesso in misura ridotta.
  9. Seguiamo il giudizio in Cassazione quando la causa è già in sede di legittimità o vi arriva dopo la riassunzione, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
  10. Per il debitore persona fisica, coordiniamo le cause pendenti con la prospettiva dell’esdebitazione, per evitare che titoli formati durante la procedura pesino su di lui dopo la chiusura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia due di queste qualifiche pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno le logiche con cui si arriva alla liquidazione giudiziale e i criteri con cui ragionano curatori e organi della procedura: è ciò che permette di prevedere se una causa verrà riassunta o lasciata estinguere. Come cassazionista, può portare la causa interrotta fino all’ultimo grado di giudizio, in un settore in cui le regole sono state ridisegnate proprio dalle Sezioni Unite.

La continuità è un valore concreto: la strategia impostata al momento dell’interruzione è la stessa che viene sostenuta, se necessario, in Cassazione, dallo stesso difensore. Nessun cambio di linea tra un grado e l’altro, nessuna informazione dispersa.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i legali curano riassunzioni, impugnazioni e ricorsi; i commercialisti verificano la quantificazione del credito, la documentazione contabile e la collocazione dei privilegi nel passivo.


Chiusura: cosa portarsi a casa

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Primo: l’apertura della liquidazione giudiziale interrompe automaticamente le cause patrimoniali, ma i tre mesi per riassumere partono solo dalla dichiarazione del giudice. Nessuna estinzione a sorpresa, ma nemmeno tempo da perdere.

Secondo: interrompere non significa riprendere. Le domande di pagamento verso il debitore non torneranno davanti al giudice ordinario: il loro posto è la verifica dello stato passivo, con scadenze proprie che corrono indipendentemente dalla causa.

Terzo: ogni domanda va classificata. Risoluzioni contrattuali, cause in Cassazione, cause tributarie e cause personali seguono regole diverse, e la sede sbagliata si paga in anni.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché è esattamente il punto in cui si incontrano la crisi d’impresa e il contenzioso fino all’ultimo grado: l’Avv. Monardo vi porta la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per leggere le dinamiche della procedura, quella di avvocato cassazionista per seguire la causa fino alla legittimità e, quando il debitore è un privato in liquidazione controllata, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento. Il nostro impegno è analizzare la sua posizione, verificare le scadenze e costruire la strategia più adatta.

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