I Conti Correnti Della Società Vengono Bloccati Con La Liquidazione Giudiziale?

La maggior parte dei guai che amministratori e soci si trovano ad affrontare dopo l’apertura della liquidazione giudiziale non nasce dall’insolvenza in sé, ma da quello che è stato fatto sui conti correnti nelle settimane immediatamente precedenti e nei giorni immediatamente successivi alla sentenza.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì, ma con una precisazione che cambia tutto: il conto corrente della società non viene semplicemente “bloccato” come accade con un pignoramento. Con l’apertura della liquidazione giudiziale il contratto di conto corrente bancario si scioglie per legge (art. 183 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019), la società perde l’amministrazione e la disponibilità del proprio patrimonio (art. 142 CCII), il saldo attivo entra nella massa gestita dal curatore e ogni operazione successiva compiuta dalla società è inefficace verso i creditori (art. 144 CCII). Chi non conosce queste regole tende a muoversi d’istinto, e l’istinto, in questa materia, porta quasi sempre nella direzione sbagliata.

Gli errori che si ripetono con maggiore frequenza sono sei:

  1. Continuare a usare il conto societario dopo la sentenza, come se nulla fosse cambiato.
  2. Svuotare il conto o dirottare gli incassi prima che la sentenza arrivi.
  3. Pagare “i creditori giusti” all’ultimo momento: la banca garantita, il fornitore amico, sé stessi.
  4. Dare per scontato che la banca abbia sempre ragione su saldi, compensazioni e addebiti.
  5. Confondere i conti della società con quelli personali di soci, amministratori e garanti.
  6. Aspettare la sentenza senza muoversi, lasciando inutilizzati gli strumenti che il Codice mette a disposizione prima e dopo.

Perché ne scriviamo proprio noi? Perché il tema dei conti societari nella liquidazione giudiziale si colloca all’incrocio esatto di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato alla composizione negoziata che serve proprio a evitare di arrivare alla sentenza; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per ricostruire movimenti, rimesse e compensazioni sui conti; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento, figura decisiva quando la crisi della società si trasferisce sul patrimonio personale di soci e fideiussori.

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Errore n. 1 — Continuare a usare il conto societario dopo la sentenza, come se nulla fosse cambiato

L’errore

La sentenza di apertura viene depositata un martedì mattina. L’amministratore lo scopre solo il giovedì, perché la notifica arriva in ritardo o perché nessuno controlla la PEC. Nel frattempo ha disposto tre bonifici ai fornitori, ha pagato gli stipendi di due dipendenti, ha incassato due fatture sul conto e ha prelevato contanti per le spese correnti. Pensa: “finché la banca me lo lascia fare, significa che posso”.

Perché è un errore

L’esperienza insegna che è proprio questo il punto che sfugge quasi sempre: gli effetti della sentenza non dipendono da quando l’amministratore ne viene a conoscenza. La sentenza che apre la liquidazione giudiziale priva la società, dalla sua data, dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti a quel momento (art. 142 CCII). Il Codice prevede che la sentenza produca i propri effetti dalla pubblicazione, mentre verso i terzi gli effetti decorrono dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 49 CCII). Da quel momento opera l’art. 144 CCII: gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura sono inefficaci rispetto ai creditori.

A ciò si aggiunge l’art. 183 CCII: il contratto di conto corrente, anche bancario, si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti. Non serve una comunicazione della banca, non serve una decisione del curatore. Lo scioglimento è automatico. Il fatto che il sistema informatico dell’istituto consenta ancora qualche operazione nelle prime ore è un problema tecnico della banca, non un’autorizzazione giuridica per la società.

Le conseguenze

La prima conseguenza è patrimoniale: il curatore chiederà la restituzione di tutto ciò che è uscito dal conto dopo la sentenza. Può agire verso chi ha ricevuto i pagamenti (il fornitore che ha incassato il bonifico dovrà restituirlo alla procedura e insinuarsi al passivo come tutti gli altri) oppure, a seconda dei casi, verso la banca che ha eseguito le operazioni. La Cassazione, con la sentenza n. 3086 dell’8 febbraio 2018, ha affermato che la banca deve restituire alla curatela quanto affluito sul conto dopo la dichiarazione, senza poter scomputare i prelievi e i pagamenti eseguiti su ordine del correntista dopo quella data: gli accrediti post-sentenza appartengono alla massa, le uscite disposte dalla società sono inefficaci.

C’è però un limite che la giurisprudenza più recente ha chiarito. Con l’ordinanza n. 7957 del 25 marzo 2024 la Suprema Corte ha escluso che la banca debba restituire gli importi di assegni pagati dopo il fallimento quando il conto era scoperto: in quel caso i pagamenti sono stati fatti con denaro della banca, non con disponibilità del correntista, e la semplice tolleranza dello sconfinamento non dimostra che quelle somme fossero della società. Il risultato pratico è che il rischio si sposta sui beneficiari dei pagamenti, che restano esposti alle azioni del curatore.

La conseguenza più grave, però, riguarda l’amministratore: operazioni compiute sul patrimonio sociale dopo lo spossessamento, se sottraggono risorse ai creditori, possono essere valutate sotto il profilo della responsabilità civile verso la massa (art. 255 CCII) e, nei casi di distrazione, sotto il profilo penale (artt. 322 e 329 CCII).

Cosa fare invece

Dal momento in cui la sentenza è pubblicata, la società non deve più disporre alcuna operazione sui propri conti. La mossa corretta è fermare ogni ordine in uscita, revocare le disposizioni permanenti ancora attive (RID, SDD, bonifici periodici), comunicare immediatamente al curatore l’elenco completo dei rapporti bancari con i saldi del giorno, e consegnargli il denaro e la documentazione (artt. 193 e 194 CCII sui sigilli e sulla consegna del denaro e delle scritture). Il curatore aprirà un conto intestato alla procedura, sul quale confluiranno le somme recuperate.

Se la società ha ancora incassi in arrivo, i clienti vanno informati che i pagamenti devono essere indirizzati al conto della procedura, secondo le indicazioni del curatore. Un cliente che paga ancora sul vecchio conto o, peggio, in contanti all’amministratore, rischia di dover pagare una seconda volta.

Quanto agli stipendi dei dipendenti o ad altre spese urgenti: non spetta più all’amministratore decidere. I rapporti di lavoro restano sospesi fino alle determinazioni del curatore (art. 189 CCII), e ogni pagamento va gestito dagli organi della procedura.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il problema non riguarda solo le uscite. Anche le entrate successive alla sentenza hanno un regime preciso: non restano “compensate” con il debito della società verso la banca, ma devono essere versate alla massa. Chi immagina che la banca possa trattenere gli incassi di fatture arrivati dopo la sentenza per ridurre lo scoperto preesistente sbaglia: salvo patti di compensazione stipulati prima e opponibili alla procedura (su cui torneremo all’errore n. 4), quelle somme spettano ai creditori concorsuali nel loro complesso. È per questo che, nei primi giorni, un controllo puntuale degli estratti conto dalla data della sentenza in avanti vale più di qualsiasi ricostruzione a posteriori.


Errore n. 2 — Svuotare il conto o dirottare gli incassi prima che la sentenza arrivi

L’errore

La società ha ricevuto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore. L’udienza è fissata tra quattro settimane. L’amministratore ragiona così: “se il conto verrà chiuso e il curatore prenderà tutto, meglio mettere al sicuro qualcosa”. Trasferisce 38.700 euro sul conto di una società “sorella” con gli stessi soci, chiede ai clienti principali di pagare le prossime fatture su un nuovo conto intestato a una ditta individuale del figlio, preleva contanti “per le spese”.

Perché è un errore

È qui che molti compromettono la propria posizione in modo irreparabile. La tutela dei creditori non inizia con la sentenza: il Codice guarda anche all’indietro. Gli atti che hanno impoverito il patrimonio sociale in vista dell’insolvenza sono aggredibili dal curatore con l’azione revocatoria (artt. 163-166 CCII) o, se si tratta di vere e proprie sottrazioni, sono semplicemente atti di distrazione. Un trasferimento senza corrispettivo verso una società collegata o un familiare non è un “pagamento”: è uno spostamento di ricchezza che la legge considera sottratto ai creditori.

Sul piano penale, l’art. 322 CCII punisce con la reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore che distrae, occulta o dissipa beni in pregiudizio dei creditori; l’art. 329 CCII estende la previsione agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società. La condotta distrattiva non richiede che la sentenza sia già stata emessa: rileva anche se è stata commessa prima, purché poi segua l’apertura della procedura.

Le conseguenze

Sul piano civile il curatore agirà per recuperare le somme presso chi le ha ricevute e, quando l’atto sia stato disposto dagli amministratori, per ottenere da loro il risarcimento (art. 255 CCII). Sul piano penale le conseguenze sono le più pesanti che il sistema concorsuale conosca.

La giurisprudenza di legittimità traccia una distinzione che è utile conoscere. La Cassazione penale, con la sentenza n. 32161 del 13 giugno 2024, ha ricordato che quando un amministratore preleva somme a titolo di compenso per un’attività gestoria effettivamente svolta la condotta può rientrare nella bancarotta preferenziale, mentre il prelievo di importi privi di giustificazione o sproporzionati rispetto all’attività prestata assume natura distrattiva, con le pene della bancarotta fraudolenta.

Esiste anche un effetto indiretto, spesso sottovalutato: la condotta distrattiva preclude o complica l’accesso ai benefici che la legge riserva al debitore collaborativo, e mina la credibilità di qualsiasi successiva proposta di soluzione concordata con i creditori.

Cosa fare invece

Se la società riceve un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il patrimonio va conservato, documentato e reso trasparente, non spostato. La mossa corretta è far analizzare subito la posizione da un professionista per valutare se esistano i presupposti di una difesa nel procedimento unitario (contestando l’insolvenza o i requisiti dimensionali) o di un accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e nel frattempo gestire la cassa solo per l’ordinaria attività, tracciando ogni uscita con la relativa giustificazione.

Un criterio pratico: ogni pagamento disposto in quelle settimane deve poter essere spiegato davanti a un curatore e, se necessario, davanti a un giudice penale, con documenti alla mano. Se non è spiegabile, non va fatto.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il dirottamento degli incassi su conti di terzi è particolarmente insidioso perché lascia tracce in due direzioni: nei conti della società (dove le fatture emesse restano senza incasso corrispondente) e nei conti dei clienti (che hanno pagato altrove su richiesta scritta dell’amministratore). Il curatore, che ha accesso alle scritture contabili e alla documentazione bancaria, ricostruisce facilmente la differenza tra crediti fatturati e crediti incassati. Il presunto “mettere al sicuro” diventa, in concreto, la prova documentale della distrazione. Non solo: il cliente che ha pagato a un soggetto diverso dalla società, dopo la sentenza, può trovarsi a dover pagare di nuovo alla procedura.


Errore n. 3 — Pagare “i creditori giusti” all’ultimo momento: la banca garantita, il fornitore amico, sé stessi

L’errore

L’amministratore è anche fideiussore personale per il fido della società. Sa che la crisi è irreversibile e, nelle ultime settimane, fa confluire sul conto affidato tutti gli incassi disponibili: così lo scoperto si riduce e con esso la sua esposizione personale come garante. Nel frattempo paga per intero il fornitore storico con cui ha un rapporto di amicizia e si liquida gli arretrati del proprio compenso. Gli altri creditori, fornitori minori ed enti, restano a zero.

Perché è un errore

Il principio che governa le procedure concorsuali è la parità di trattamento dei creditori. Quando la società è già insolvente, favorire alcuni creditori a scapito degli altri non è una scelta gestionale neutra. Sul piano civile, l’art. 166, comma 2, CCII consente al curatore di revocare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda cui è seguita l’apertura, se prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza. Per le rimesse sul conto corrente bancario vale una regola specifica: l’art. 166, comma 3, lett. b), CCII esenta dalla revocatoria le rimesse che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria verso la banca.

Sul piano penale, l’art. 322, comma 3, CCII punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, prima o durante la procedura, esegue pagamenti allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri: è la bancarotta preferenziale.

Le conseguenze

Per la banca, i versamenti che hanno abbattuto lo scoperto nel periodo sospetto possono essere revocati. La Cassazione, con la sentenza n. 5848 del 15 marzo 2026, ha ribadito che sono revocabili solo le rimesse con funzione solutoria, cioè affluite su un conto scoperto o sconfinato oltre il fido, precisando che la natura solutoria deve essere provata dalla curatela, mentre spetta alla banca dimostrare che la riduzione dell’esposizione non è stata consistente e durevole. Con l’ordinanza n. 28618 del 2025 la Suprema Corte ha considerato solutorie anche le rimesse su conto scoperto assistito soltanto da un fido per lo smobilizzo crediti, che non equivale a un’apertura di credito.

Per l’amministratore, la conseguenza è duplice. Se ha “salvato” la propria fideiussione riducendo lo scoperto, il vantaggio è spesso illusorio: se il curatore ottiene la revoca delle rimesse, la banca restituisce le somme alla procedura e riacquista il credito, che può tornare a far valere verso il fideiussore. Se ha pagato sé stesso, la Cassazione penale con l’ordinanza n. 37581 del 2024 ha confermato la condanna per bancarotta preferenziale dell’amministratore che, consapevole della crisi e dell’esistenza di altri creditori, aveva soddisfatto i propri crediti da lavoro poco prima del fallimento. Il pagamento a sé stessi, o alla banca per alleggerire la propria garanzia, è la forma di preferenza più facile da individuare e più difficile da giustificare.

Anche la compensazione non è una via d’uscita: la Cassazione penale, con la sentenza n. 27703 del 2024, ha affermato che il pagamento preferenziale può realizzarsi anche tramite compensazione e che l’intento di assicurare la continuità aziendale non giustifica atti lesivi della massa.

Cosa fare invece

Nella fase di crisi conclamata, ogni pagamento a un creditore va valutato in funzione della sua necessità per la prosecuzione dell’attività. La scelta corretta è documentare la ragione economica di ogni pagamento e, se la continuità è davvero perseguibile, collocare quei pagamenti all’interno di un percorso strutturato (composizione negoziata, piano attestato, accordo di ristrutturazione), dove le regole del Codice offrono protezioni specifiche per gli atti coerenti con il piano.

Esiste una giurisprudenza che distingue il pagamento “di salvataggio” dalla preferenza punibile. La Cassazione penale, con la sentenza n. 4814 del 2 febbraio 2024, ha escluso il dolo della bancarotta preferenziale quando il pagamento mira in modo esclusivo o prevalente alla salvaguardia dell’attività d’impresa e l’obiettivo di evitare l’insolvenza sia ragionevolmente perseguibile. È un principio importante, ma non è uno scudo automatico: la ragionevolezza va dimostrata con dati concreti, e un pagamento a sé stessi o per ridurre la propria fideiussione difficilmente può essere spiegato come atto di salvataggio.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel Codice della crisi il periodo sospetto per la revocatoria si calcola a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, non dalla sentenza. Questo significa che, se tra ricorso e sentenza passano diversi mesi, il periodo sospetto non si “consuma” con l’attesa: resta ancorato alla data del ricorso. Molti amministratori calcolano i sei mesi dalla sentenza e ritengono al sicuro pagamenti che invece vi rientrano pienamente. Inoltre, per le rimesse su conti “non operativi”, privi di movimentazione tipica di un conto d’impresa, la Cassazione (ordinanza n. 34494 del 2023) ha escluso l’applicazione dell’esenzione per le rimesse bancarie: su quei conti la revocatoria segue le regole ordinarie.


Errore n. 4 — Dare per scontato che la banca abbia sempre ragione su saldi, compensazioni e addebiti

L’errore

Dopo la sentenza, la banca comunica al curatore un saldo passivo di 214.380 euro e trattiene i 27.940 euro che si trovavano sul conto attivo di un’altra linea, portandoli in compensazione. Nei giorni successivi addebita sul conto del socio fideiussore le rate insolute della società. Il socio, convinto che “la banca sa quello che fa”, non contesta nulla. L’amministratore non consegna al curatore i contratti e le lettere di fido, perché li ritiene irrilevanti.

Perché è un errore

La banca, con l’apertura della liquidazione giudiziale, diventa un creditore concorsuale come gli altri. Il suo credito deve essere accertato con la domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII) e verificato nel contraddittorio con il curatore. La compensazione è ammessa dall’art. 155 CCII solo tra crediti e debiti reciproci sorti prima dell’apertura; non possono essere compensati crediti acquistati dopo la sentenza o nell’anno anteriore. Gli addebiti post-sentenza sul conto sciolto non sono operazioni legittime per definizione.

Quanto al garante, la sua posizione è autonoma: la banca può escutere la fideiussione, ma nei limiti del contratto e della sua validità, e non può trasformare il conto del fideiussore in uno strumento di prelievo automatico se non nei termini pattuiti.

Le conseguenze

Accettare senza verifiche il saldo comunicato dalla banca significa accettare anche eventuali interessi non dovuti, commissioni illegittime, capitalizzazioni non consentite. Tutto questo va a ridurre ciò che resta per gli altri creditori e, soprattutto, si riflette direttamente sull’esposizione personale dei fideiussori, che risponderanno del saldo ammesso.

Sulla compensazione la giurisprudenza è articolata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 34424 dell’11 dicembre 2023, ha ammesso la compensazione ex art. 1853 c.c. tra il saldo attivo di un conto corrente e il credito della banca derivante da un mutuo fondiario, purché i crediti fossero esigibili e sorti prima del fallimento. Con l’ordinanza n. 28232 del 9 ottobre 2023, relativa a linee di credito autoliquidanti, la Corte ha qualificato come compensazione “impropria” l’elisione delle partite quando debiti e crediti derivano da un unico rapporto e la canalizzazione dei pagamenti alla banca era stata pattuita fin dall’inizio. Ciò dimostra che la legittimità della trattenuta dipende dai contratti: senza leggerli, non si può sapere se la banca aveva diritto di trattenere.

Sulla prova del saldo, la giurisprudenza protegge la massa: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3921 del 13 febbraio 2024, in tema di opposizione allo stato passivo di una banca che chiedeva l’ammissione di un saldo negativo di conto corrente, ha richiesto la prova del contratto scritto, ritenendo insufficienti i soli estratti conto. Con l’ordinanza n. 2241 del 3 febbraio 2026 la Corte ha invece riconosciuto alla banca la possibilità di ricostruire il credito con la tecnica del “saldo zero” in assenza di tutti gli estratti conto, salvo che la curatela provi l’esistenza, in qualche momento, di un saldo a credito del correntista.

Cosa fare invece

La società e i suoi amministratori hanno interesse a collaborare con il curatore mettendo a disposizione tutta la documentazione bancaria in loro possesso: contratti di conto, affidamenti, anticipi su fatture, mutui, garanzie, corrispondenza. Il fideiussore, dal canto suo, deve far verificare subito la validità della garanzia e la correttezza del saldo preteso, perché ogni euro indebitamente ammesso al passivo è un euro che la banca potrà chiedere a lui.

Il controllo tecnico riguarda la natura delle linee (apertura di credito, castelletto, anticipo su fatture), i patti di compensazione e la loro data, le condizioni economiche applicate nel tempo, la tempistica di eventuali trattenute rispetto alla sentenza. È un lavoro che richiede competenze bancarie specifiche e la lettura incrociata di contratti ed estratti.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per le anticipazioni su fatture o ricevute con patto di compensazione stipulato prima dell’apertura, la Cassazione (ordinanza n. 42008 del 30 dicembre 2021) ha ritenuto il patto opponibile alla procedura a determinate condizioni: questo significa che la banca può trattenere gli incassi di crediti ceduti o canalizzati anche dopo la sentenza, se il patto era valido e anteriore. Ma “a determinate condizioni” è la parte che conta: data certa del patto, specificità della pattuizione, coerenza dell’operazione con il contratto. Molti addebiti post-sentenza che la banca giustifica richiamando il “mandato all’incasso” non superano questo vaglio. Senza un’analisi documentale, il curatore e i garanti non possono saperlo.


Errore n. 5 — Confondere i conti della società con quelli personali di soci, amministratori e garanti

L’errore

Due scenari opposti, entrambi sbagliati. Nel primo, il socio di una S.r.l. teme che il curatore “blocchi anche i suoi conti” e in preda al panico trasferisce i propri risparmi sul conto della moglie, o chiude il conto personale e ritira contanti. Nel secondo, il socio di una S.n.c. è convinto che la liquidazione riguardi “solo la società” e continua a disporre del proprio conto personale come prima, pagando debiti e facendo regali ai figli.

Perché è un errore

Il primo scenario nasce dalla confusione tra patrimonio della società e patrimonio personale. In una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) la liquidazione giudiziale riguarda soltanto il patrimonio della società. I conti personali del socio non sono toccati dalla sentenza; possono esserlo solo se il socio ha prestato garanzie personali (e allora sarà la banca ad agire contro di lui come fideiussore, con le ordinarie azioni esecutive) o se il curatore esercita azioni specifiche (ad esempio responsabilità dell’amministratore, o revocatoria di atti a suo favore).

Il secondo scenario è il più pericoloso. Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s. per gli accomandatari) l’art. 256 CCII stabilisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale della società produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. I loro patrimoni personali, conti compresi, entrano in una procedura parallela e subiscono gli stessi effetti di spossessamento e inefficacia degli atti successivi.

Le conseguenze

Nel primo caso, il socio di S.r.l. che si spoglia dei propri beni per timore di una conseguenza che la legge non prevede si espone a rischi reali: se è fideiussore, i trasferimenti gratuiti a familiari possono essere impugnati dalla banca con l’azione revocatoria ordinaria o resi inefficaci con gli strumenti previsti dal codice civile per gli atti gratuiti successivi al sorgere del credito. Ha creato un problema che non esisteva.

Nel secondo caso, il socio illimitatamente responsabile che continua a operare sul proprio conto dopo la sentenza compie atti inefficaci verso i creditori (art. 144 CCII, applicabile anche alla sua procedura) e può trovarsi esposto alle stesse contestazioni che riguardano l’amministratore. La liquidazione in estensione è esclusa solo se è decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, con le formalità di pubblicità, e solo per debiti sorti successivamente (art. 256, comma 2, CCII).

Cosa fare invece

Il primo passo è capire, con precisione, quale sia la propria posizione: socio di capitali, socio illimitatamente responsabile, amministratore, fideiussore, oppure una combinazione di queste qualità. Ognuna produce effetti diversi sui conti personali.

Per il socio di S.r.l. fideiussore, la strada non è svuotare i conti ma valutare le difese contro la banca (validità della fideiussione, correttezza del credito, eventuali eccezioni) e, se l’esposizione personale supera la sua capacità di pagamento, gli strumenti del sovraindebitamento. Qui entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e può quindi valutare per il garante persona fisica le procedure di composizione della crisi oggi disciplinate dal Codice.

Per il socio illimitatamente responsabile, la regola è la stessa dell’errore n. 1: dal giorno della sentenza nessuna disposizione sul proprio conto, collaborazione con il curatore e verifica immediata dei beni che la legge esclude dalla procedura (ad esempio quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti fissati dal giudice delegato).

Il dettaglio che pochi conoscono

La liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile e quella della società restano procedure distinte, con masse attive e passive separate. I creditori personali del socio concorrono solo sul patrimonio del socio, mentre i creditori sociali concorrono su entrambi. Questo ha conseguenze concrete sui conti: il saldo del conto personale del socio non viene “girato” alla società, ma liquidato nella sua procedura, con un ordine di soddisfazione diverso. Capire questa distinzione è fondamentale per valutare cosa accadrà ai propri risparmi e quali creditori verranno pagati con essi.


Errore n. 6 — Aspettare la sentenza senza muoversi

L’errore

Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è stato notificato. L’amministratore lo mette nel cassetto: “tanto ormai è finita”. Non si costituisce, non contesta i presupposti, non valuta alternative. La sentenza arriva, il conto si scioglie, il curatore si insedia. Solo allora l’amministratore cerca un avvocato, chiedendo se sia “ancora possibile fare qualcosa”.

Perché è un errore

Il Codice della crisi è costruito su un principio preciso: la crisi va affrontata presto, quando gli strumenti di regolazione funzionano ancora. L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento.

Esistono strumenti che, se attivati in tempo, cambiano radicalmente la sorte dei conti societari. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) consente di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, compresi i pignoramenti dei conti, e di impedire la stessa apertura della liquidazione giudiziale durante il loro periodo di efficacia (artt. 18 e 19 CCII). L’art. 16 CCII stabilisce inoltre che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. Nel procedimento unitario il debitore può anche chiedere misure cautelari ai sensi dell’art. 54 CCII.

Le conseguenze

Chi aspetta perde tre cose. Perde la possibilità di contestare efficacemente l’insolvenza o i requisiti di accesso (soglie dimensionali, ammontare dei debiti scaduti), cosa che richiede una difesa nel procedimento prima della sentenza. Perde la possibilità di proporre una soluzione alternativa, che richiede tempo e preparazione. E, dopo la sentenza, ha a disposizione un rimedio con un termine breve: il reclamo alla Corte d’appello previsto dall’art. 51 CCII, da proporre entro trenta giorni.

Il reclamo è l’unica strada per far cadere la sentenza, e con essa lo scioglimento del conto: ma se i trenta giorni scadono, la sentenza diventa definitiva e gli effetti sui conti restano fermi. Anche in caso di revoca, peraltro, restano salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (art. 53 CCII).

Cosa fare invece

Alla notifica del ricorso, la mossa corretta è far analizzare immediatamente la situazione: verificare se l’insolvenza sussiste davvero, se l’impresa supera le soglie dimensionali, se esistono margini per una soluzione negoziata e quali misure di protezione del patrimonio si possano chiedere nel frattempo.

La giurisprudenza di merito mostra che questi spazi sono concreti. Il Tribunale di Milano, con provvedimenti del 17 ottobre 2024, ha ammesso che il debitore, nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, chieda misure cautelari ai sensi dell’art. 54 CCII per preservare il patrimonio in attesa della decisione, inibendo nel caso concreto ai creditori che avevano notificato un precetto l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive. È esattamente il tipo di tutela che impedisce la “corsa” sui conti prima della decisione del tribunale.

Attenzione anche ai termini: nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale e nei relativi reclami non conviene fare affidamento sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), che per questa materia di regola non opera. Chi riceve un ricorso o una sentenza nei mesi estivi deve muoversi come in qualsiasi altro periodo dell’anno.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’attesa passiva ha anche un costo penale indiretto. La bancarotta semplice (art. 323 CCII) punisce, tra le altre condotte, l’aggravamento del dissesto dovuto all’astensione dal richiedere l’apertura della procedura o da altra grave colpa. Un amministratore che, pur conoscendo l’insolvenza, lascia che la situazione peggiori per mesi senza attivare alcuno strumento, rischia di vedersi contestare proprio questa inerzia. Muoversi tempestivamente non è solo una scelta strategica: è anche una forma di tutela personale.


Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare sui conti societari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma coerenti con le regole del Codice. Servono a misurare, in euro, la differenza tra la condotta corretta e quella sbagliata.

Simulazione 1 — I pagamenti disposti dopo la sentenza

Ipotesi: la sentenza di apertura viene pubblicata il 14 aprile. Il conto della società, alla mattina del 14, presenta un saldo attivo di 19.460 euro. Nello stesso giorno e nei due successivi l’amministratore, non ancora informato, dispone bonifici a fornitori per 11.320 euro; nel frattempo arrivano incassi da clienti per 6.875 euro.

Condotta sbagliata: i bonifici vengono eseguiti. Il curatore ricostruisce i movimenti dalla data di pubblicazione. Gli 11.320 euro usciti sono pagamenti inefficaci ai sensi dell’art. 144 CCII: il curatore ne chiederà la restituzione ai fornitori beneficiari, che dovranno restituirli e insinuarsi al passivo. Gli incassi di 6.875 euro sono acquisiti alla massa. I fornitori, che credevano di essere stati pagati, si trovano coinvolti in un contenzioso e con un credito chirografario da far valere al passivo, con prospettive di soddisfazione spesso modeste.

Condotta corretta: l’amministratore controlla la PEC e il registro delle imprese quotidianamente dal deposito del ricorso; il 14 aprile blocca gli ordini in uscita e comunica al curatore il saldo. La massa riceve 19.460 + 6.875 = 26.335 euro, nessun contenzioso nasce, e la posizione dell’amministratore resta pulita.

Simulazione 2 — Le rimesse per “salvare” la fideiussione

Ipotesi: la società ha un conto affidato per 50.000 euro, ma il 10 gennaio lo scoperto ha raggiunto 73.180 euro (23.180 oltre il fido). Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale viene depositato il 2 maggio; la sentenza arriva il 20 giugno. Tra il 10 gennaio e il 30 aprile l’amministratore, fideiussore per 80.000 euro, fa confluire sul conto incassi per 31.640 euro senza nuovi utilizzi corrispondenti, riducendo lo scoperto a 41.540 euro.

Il periodo sospetto per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili si calcola dal deposito della domanda (2 maggio), a ritroso di sei mesi: dal 2 novembre dell’anno precedente. Le rimesse di gennaio-aprile vi rientrano tutte. La parte affluita quando il conto era sconfinato oltre il fido (i primi 23.180 euro) ha natura solutoria; le rimesse successive, rientrate nei limiti del fido, vanno valutate secondo la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e l’esenzione per quelle che non abbiano ridotto l’esposizione in modo consistente e durevole.

Esito possibile: se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza da parte della banca, può ottenere la revoca almeno delle rimesse solutorie, pari a 23.180 euro. La banca restituisce la somma alla procedura e si insinua al passivo per l’importo corrispondente. A quel punto il credito garantito si “riespande” e la banca può tornare a chiedere al fideiussore l’intero importo coperto dalla garanzia. Il risultato netto per l’amministratore: nessun vantaggio concreto sulla fideiussione, più l’esposizione a una contestazione di bancarotta preferenziale per aver favorito la banca a scapito degli altri creditori.

Condotta alternativa: se a gennaio, con lo scoperto già oltre il fido, l’amministratore avesse attivato la composizione negoziata, gli incassi avrebbero potuto essere destinati secondo un piano condiviso con l’esperto e con i creditori, con la tutela delle misure protettive e senza il rischio di preferenze.

Simulazione 3 — Il socio di S.n.c. che non si considera coinvolto

Ipotesi: la S.n.c. riceve la sentenza di apertura il 9 settembre. Il socio illimitatamente responsabile ha sul proprio conto personale 42.870 euro. Il 12 settembre regala 15.000 euro al figlio per l’acquisto di un’auto e il 20 settembre paga 8.430 euro a un proprio creditore personale.

Per effetto dell’art. 256 CCII la sentenza ha aperto la liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio, dal 9 settembre. Entrambe le operazioni (15.000 + 8.430 = 23.430 euro) sono inefficaci rispetto ai creditori. Il curatore ne chiederà la restituzione al figlio e al creditore personale; il saldo residuo di 19.440 euro, più le somme recuperate, rientrerà nella massa del socio. Il socio dovrà gestire anche le conseguenze di atti compiuti in piena procedura. Se avesse saputo di essere coinvolto, avrebbe potuto collaborare dall’inizio e chiedere al giudice delegato quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti previsti dalla legge.

Simulazione 4 — La compensazione contestata e l’effetto sul fideiussore

Ipotesi: alla data della sentenza (27 febbraio) la società ha presso la stessa banca un conto ordinario con saldo attivo di 18.615 euro, un conto anticipi fatture con saldo passivo di 64.290 euro e un mutuo chirografario con residuo di 96.470 euro. Il socio amministratore è fideiussore di tutti i rapporti fino a 150.000 euro. Tra il 27 febbraio e il 15 marzo arrivano sul conto anticipi incassi di fatture per 22.340 euro. La banca compensa il saldo attivo del conto ordinario con il conto anticipi, trattiene gli incassi successivi e si insinua al passivo per il residuo.

Scenario senza verifiche: la banca chiede l’ammissione per 64.290 − 18.615 − 22.340 = 23.335 euro sul conto anticipi, più l’intero residuo del mutuo, 96.470 euro. Totale 119.805 euro, tutti opponibili al fideiussore.

Scenario con verifica documentale: l’analisi dei contratti mostra che il patto di compensazione collegato agli anticipi riguarda solo una parte delle fatture presentate, quelle con canalizzazione espressa, per 13.980 euro; gli altri 8.360 euro incassati dopo la sentenza si riferiscono a fatture mai anticipate e devono essere riversati alla massa. Inoltre il saldo passivo del conto anticipi include commissioni e interessi addebitati dopo la sentenza per 1.745 euro, non dovuti. Il credito sul conto anticipi scende così a 64.290 − 1.745 − 18.615 − 13.980 = 29.950 euro, mentre la massa recupera 8.360 euro. Il credito verso il fideiussore non diminuisce in modo automatico per effetto della restituzione degli 8.360 euro, ma si riduce delle poste non dovute e si fonda su una ricostruzione verificata, che il garante potrà opporre alla banca.

La differenza, in apparenza contabile, è sostanziale: la verifica evita di riconoscere somme non dovute, riporta alla massa denaro che spetta a tutti i creditori e consente al fideiussore di discutere con la banca su basi documentate, anche nell’ottica di un eventuale accordo a saldo e stralcio della garanzia.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si concentrano tutti nello stesso momento: alcuni si commettono mesi prima della sentenza, altri nelle ore successive, altri ancora nella fase di accertamento del passivo. Riconoscere il momento consente di capire se il rimedio è ancora possibile. La tabella che segue riassume la collocazione di ciascun errore, la conseguenza principale e la possibilità di rimediare.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
1. Usare il conto dopo la sentenzaDalla pubblicazione della sentenza in poiInefficacia dei pagamenti (art. 144 CCII), restituzione, responsabilità dell’amministratoreParziale: collaborazione immediata con il curatore, restituzione spontanea
2. Svuotare il conto o dirottare incassiSettimane o mesi prima della sentenzaRevocatoria o azione di recupero, bancarotta per distrazioneParziale: ripristino delle somme, collaborazione, difesa tecnica
3. Pagamenti preferenzialiNel periodo sospetto (sei mesi prima del deposito della domanda)Revocatoria, bancarotta preferenziale, riespansione della fideiussioneParziale: difesa sulla natura delle rimesse e sul dolo
4. Accettare saldi e compensazioni della bancaFase di accertamento del passivo e dopoAmmissione di crediti non dovuti, maggiore esposizione dei garantiSì, se si interviene nei termini dello stato passivo e delle impugnazioni
5. Confondere conti sociali e personaliPrima e dopo la sentenzaAtti dispositivi personali inefficaci o revocabiliSì o parziale, secondo il tipo di società e di atto
6. Aspettare senza agireDalla notifica del ricorso alla scadenza del reclamoPerdita degli strumenti alternativi, sentenza definitivaSì fino al reclamo (30 giorni, art. 51 CCII); poi no

La checklist preventiva: prima di toccare il conto della società, verifica che…

Questa checklist può essere salvata e usata come promemoria operativo da amministratori, soci e responsabili amministrativi di società in difficoltà. Ogni voce è un’azione concreta.

  • [ ] Hai verificato se è stato depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale contro la società, controllando la PEC societaria ogni giorno e consultando il registro delle imprese.
  • [ ] Hai individuato la data esatta del deposito del ricorso, perché da quella data si calcola a ritroso il periodo sospetto per la revocatoria.
  • [ ] Hai un elenco aggiornato di tutti i rapporti bancari della società: conti, affidamenti, anticipi su fatture, mutui, carte, depositi, con i relativi contratti.
  • [ ] Hai sospeso ogni pagamento non indispensabile alla prosecuzione dell’attività, documentando la ragione di quelli che restano necessari.
  • [ ] Non hai disposto trasferimenti verso conti di soci, amministratori, familiari o società collegate, né modificato le coordinate di pagamento comunicate ai clienti.
  • [ ] Non hai pagato te stesso, né anticipato rimborsi di finanziamenti soci, né privilegiato creditori con cui hai rapporti personali.
  • [ ] Hai verificato se sei fideiussore della società e per quali importi, senza ridurre lo scoperto con l’obiettivo di alleggerire la tua garanzia.
  • [ ] Hai accertato il tipo di società e, se è una società di persone, hai considerato che la liquidazione si estende ai soci illimitatamente responsabili.
  • [ ] Hai valutato con un professionista l’accesso alla composizione negoziata o a un altro strumento di regolazione della crisi, e la richiesta di misure protettive o cautelari.
  • [ ] Hai preparato la documentazione per la difesa nel procedimento unitario (bilanci, situazione debitoria, requisiti dimensionali), per poter contestare l’insolvenza se non sussiste.
  • [ ] Sai che dopo la sentenza il reclamo va proposto entro trenta giorni e che in questa materia non conviene contare sulla sospensione feriale.
  • [ ] Sei pronto a consegnare al curatore saldi, contanti, estratti e scritture il giorno stesso in cui la sentenza viene pubblicata.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi legge questo articolo dopo aver già commesso uno degli errori descritti non deve pensare che la partita sia chiusa. In molti casi la differenza tra un problema gestibile e uno grave sta in quello che si fa da adesso in avanti. Distinguiamo i casi.

Pagamenti o prelievi successivi alla sentenza. Se l’amministratore ha operato sul conto dopo la pubblicazione, la via d’uscita più efficace è la trasparenza immediata: comunicare al curatore ogni operazione, fornire la documentazione e, dove possibile, favorire la restituzione spontanea delle somme alla massa. La buona fede documentata, soprattutto quando l’amministratore non conosceva ancora la sentenza, è un elemento rilevante nella valutazione complessiva della sua condotta, anche se non elimina l’inefficacia degli atti. Il curatore ha interesse a recuperare le somme, non a moltiplicare i contenziosi.

Trasferimenti o prelievi prima della sentenza. Qui occorre distinguere. Un pagamento verso un creditore reale, per un debito esistente, è al più revocabile: si discute di presupposti (periodo sospetto, conoscenza dell’insolvenza, natura della rimessa) e c’è spazio per una difesa tecnica. Un trasferimento senza causa verso una società collegata o un familiare è più delicato. In entrambi i casi il ripristino delle somme prima che il curatore agisca, accompagnato da una ricostruzione documentale delle ragioni dell’operazione, è la condotta che meglio tutela la posizione dell’amministratore. La valutazione penale spetta sempre al giudice, ma la condotta successiva al fatto viene considerata.

Rimesse alla banca o pagamenti preferenziali. La revocatoria delle rimesse bancarie è materia tecnica, dove la difesa ha spazi concreti: la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, la prova della conoscenza dell’insolvenza, l’esenzione per le rimesse che non hanno ridotto l’esposizione in modo consistente e durevole, il calcolo corretto del periodo sospetto. Per il profilo penale, la giurisprudenza richiede il dolo specifico di favorire alcuni creditori a danno degli altri, e la prova che il pagamento era finalizzato prevalentemente alla salvaguardia dell’attività con prospettive ragionevoli di successo può escludere la preferenza punibile, come ha riconosciuto la Cassazione penale nel 2024.

Saldi e compensazioni accettati senza verifiche. Se il credito della banca non è ancora stato ammesso al passivo, c’è tempo per segnalare al curatore le contestazioni. Se lo stato passivo è già stato reso esecutivo, i rimedi sono le impugnazioni previste dall’art. 206 CCII, entro termini brevi. Per il fideiussore, la partita resta aperta anche dopo: le eccezioni sulla validità della garanzia e sulla correttezza del credito possono essere fatte valere quando la banca agisce contro di lui, sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia in sede di opposizione all’esecuzione, nei limiti e nei termini previsti.

Socio di società di persone che ha operato sul conto personale. Gli atti successivi alla sentenza sono inefficaci, ma il socio può ancora collaborare con il curatore, chiedere quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia, e verificare se ricorrono i limiti temporali all’estensione previsti dall’art. 256, comma 2, CCII (un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata, con le formalità pubblicitarie). Se la sentenza ha esteso la liquidazione a un ex socio fuori da quei limiti, il reclamo è la strada per contestarla.

Sentenza non impugnata nei trenta giorni. Questo è il caso in cui la preclusione è definitiva: la sentenza non può più essere rimossa e gli effetti sui conti restano. Rimane però molto da fare sul piano della gestione della procedura: verifica dello stato passivo, difesa dalle azioni revocatorie e di responsabilità, valutazione di un concordato nella liquidazione giudiziale, protezione dei garanti persone fisiche attraverso gli strumenti del sovraindebitamento e, a chiusura della procedura, esdebitazione per le persone fisiche coinvolte che ne abbiano i requisiti.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho fatto un bonifico a un fornitore il giorno stesso della sentenza, senza saperlo. Sono responsabile?” Il pagamento è inefficace verso i creditori e il curatore potrà chiederne la restituzione al fornitore. La tua posizione dipende da cosa sapevi: se non eri a conoscenza della sentenza e comunichi subito l’operazione al curatore, la tua condotta è molto diversa da quella di chi paga consapevolmente dopo lo spossessamento. Documenta quando e come hai appreso della sentenza.

“Il conto della mia S.r.l. è stato chiuso: bloccheranno anche il mio conto personale?” No, la liquidazione giudiziale di una società di capitali non colpisce i conti personali dei soci. Il rischio per il tuo conto nasce solo se sei fideiussore della società (e la banca agisce contro di te) o se il curatore esercita nei tuoi confronti specifiche azioni, ad esempio di responsabilità come amministratore. Non svuotare il conto per paura: rischieresti di creare un problema che oggi non hai.

“Sono socio di una S.n.c.: cosa succede ai miei risparmi?” La sentenza sulla società apre la liquidazione giudiziale anche nei tuoi confronti, per effetto dell’art. 256 CCII. I tuoi conti entrano nella tua procedura personale, distinta da quella della società. Da quel giorno non puoi disporne liberamente. Puoi però chiedere quanto necessario al mantenimento tuo e della famiglia, e verificare se ricorrono i limiti temporali che escludono l’estensione.

“Negli ultimi mesi ho versato sul conto affidato tutto quello che incassavo. Rischio la revocatoria?” Dipende da tre elementi: se il conto era scoperto oltre il fido al momento delle rimesse, se la banca conosceva lo stato di insolvenza, e se le rimesse rientrano nei sei mesi anteriori al deposito della domanda. La revocatoria colpisce la banca, ma può avere effetti su di te se sei fideiussore, perché il credito della banca si riespande. Serve un’analisi degli estratti conto movimento per movimento.

“La banca ha trattenuto il saldo attivo di un conto per compensarlo con lo scoperto di un altro. È legittimo?” Può esserlo, se i crediti reciproci erano esigibili e sorti prima dell’apertura, e se i contratti prevedevano la compensazione tra i saldi. Non lo è se la trattenuta riguarda somme affluite dopo la sentenza, salvo patti anteriori opponibili alla procedura. La risposta sta nei contratti e nelle date: vanno letti.

“Posso aprire un nuovo conto per la società, così da continuare a lavorare?” Dopo la sentenza, no: la società non ha più la disponibilità del proprio patrimonio e l’eventuale esercizio dell’attività può proseguire solo se autorizzato dal tribunale, con la gestione affidata al curatore e i flussi che transitano sui conti della procedura. Prima della sentenza, aprire un nuovo conto non è di per sé illecito, ma se serve a sottrarre incassi ai creditori o alla banca creditrice diventa uno degli errori più gravi descritti in questo articolo. Se l’obiettivo è continuare l’attività, lo strumento giusto è un percorso di regolazione della crisi, non un conto parallelo.

“Sono passati i trenta giorni per il reclamo. È tutto perduto?” La sentenza non è più impugnabile, ma molto resta da difendere: la tua posizione di amministratore rispetto alle azioni di responsabilità, la tua posizione di fideiussore rispetto alla banca, la correttezza dei crediti ammessi al passivo. Se sei una persona fisica esposta personalmente, gli strumenti del sovraindebitamento possono offrire una via di uscita strutturata.


Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono, verificate alla data di pubblicazione, mostrano come la giurisprudenza ha trattato le condotte descritte. Molte si riferiscono alla vecchia legge fallimentare, ma i principi si applicano alle norme corrispondenti del Codice della crisi (art. 144 CCII per l’inefficacia degli atti successivi, art. 183 CCII per lo scioglimento del conto, art. 155 CCII per la compensazione, art. 166 CCII per la revocatoria, artt. 322-323 CCII per la bancarotta).

1. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3086 dell’8 febbraio 2018. Chi ha operato sul conto dopo la sentenza ha visto la banca condannata a restituire alla curatela le somme accreditate dopo la dichiarazione, senza poter dedurre i pagamenti eseguiti su ordine del correntista. Rilevanza: conferma che gli incassi successivi alla sentenza spettano alla massa e che il conto si scioglie per legge (errore n. 1).

2. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7957 del 25 marzo 2024. Assegni tratti dalla società e pagati dalla banca su conto scoperto dal giorno della sentenza: la Corte ha escluso l’obbligo di restituzione a carico della banca, perché quei pagamenti erano stati fatti con fondi propri dell’istituto e non con disponibilità del correntista. Rilevanza: chiarisce su chi ricade il rischio dei pagamenti post-sentenza, spesso sui beneficiari (errore n. 1).

3. Cassazione civile, Sez. I, n. 7477 del 2020. La Corte ha inquadrato il bonifico nello schema della delegazione di pagamento, con la conseguenza che il curatore può rivolgersi a chi ha ricevuto il pagamento. Rilevanza: i fornitori pagati dopo la sentenza sono esposti alla restituzione (errore n. 1).

4. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32161 del 13 giugno 2024. L’amministratore che preleva somme sociali può rispondere di bancarotta preferenziale se si tratta di compensi per attività effettivamente svolta, ma di bancarotta per distrazione se i prelievi sono ingiustificati o sproporzionati. Rilevanza: segna il confine tra le due fattispecie nei prelievi pre-sentenza (errore n. 2).

5. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5848 del 15 marzo 2026. Nella revocatoria delle rimesse bancarie contano solo quelle solutorie, affluite su conto scoperto o sconfinato; la curatela ne prova la natura, la banca prova l’eventuale assenza di una riduzione consistente e durevole dell’esposizione. Rilevanza: fissa la ripartizione dell’onere della prova nelle rimesse “per salvare la fideiussione” (errore n. 3).

6. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28618 del 2025. Le rimesse su conto scoperto assistito solo da un fido per lo smobilizzo crediti sono state ritenute solutorie e revocabili, in presenza degli altri presupposti. Rilevanza: la forma dell’affidamento decide la revocabilità (errore n. 3).

7. Cassazione civile, Sez. I, n. 28010 del 2025. La Corte ha riaffermato la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie come criterio per la revocatoria. Rilevanza: fonda la difesa della banca e, di riflesso, del fideiussore sulle rimesse contestate (errore n. 3).

8. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34494 del 2023. Le rimesse effettuate in periodo sospetto su un conto corrente non operativo non beneficiano dell’esenzione prevista per le rimesse bancarie. Rilevanza: chi ha usato un conto “dormiente” per rientrare dell’esposizione rischia di più (errore n. 3).

9. Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 37581 del 2024. Confermata la condanna per bancarotta preferenziale dell’amministratore che, consapevole della crisi, ha pagato i propri crediti da lavoro poco prima del fallimento. Rilevanza: il pagamento a sé stessi è la preferenza più esposta (errore n. 3).

10. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27703 del 2024. Il pagamento preferenziale può realizzarsi anche attraverso una compensazione; la finalità di continuità aziendale non giustifica atti lesivi della massa. Rilevanza: la compensazione non è una scorciatoia lecita per favorire un creditore (errore n. 3).

11. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4814 del 2 febbraio 2024. Il dolo della bancarotta preferenziale è escluso quando il pagamento mira prevalentemente a salvare l’attività e l’obiettivo di evitare il fallimento è ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: offre una linea difensiva a chi ha pagato per la continuità, purché dimostrabile (errore n. 3 e rimedi).

12. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34424 dell’11 dicembre 2023. Ammessa la compensazione ex art. 1853 c.c. tra saldo di conto corrente e credito da mutuo fondiario, purché i crediti siano esigibili e anteriori al fallimento. Rilevanza: la legittimità delle trattenute della banca dipende da presupposti precisi da verificare (errore n. 4).

13. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28232 del 9 ottobre 2023. Nelle linee autoliquidanti con canalizzazione pattuita, l’elisione delle partite è una compensazione “impropria”, fondata sull’unico rapporto negoziale. Rilevanza: i contratti di anticipo determinano cosa la banca può trattenere (errore n. 4).

14. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 42008 del 30 dicembre 2021. Il patto di compensazione collegato all’anticipazione su ricevute, stipulato prima della dichiarazione, è opponibile alla procedura a determinate condizioni. Rilevanza: gli incassi post-sentenza possono restare alla banca solo se il patto supera il vaglio (errore n. 4).

15. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3921 del 13 febbraio 2024. Per l’ammissione al passivo di un saldo negativo di conto corrente la banca deve provare il contratto scritto; gli estratti conto da soli non bastano. Rilevanza: il saldo preteso dalla banca non va accettato senza verifica (errore n. 4).

16. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2241 del 3 febbraio 2026. La banca può ricostruire il credito con la tecnica del “saldo zero” in assenza di tutti gli estratti conto, salvo prova della curatela di un saldo a credito del correntista in qualche momento. Rilevanza: la documentazione conservata dalla società può cambiare l’esito dell’accertamento (errore n. 4).

17. Tribunale di Milano, provvedimenti del 17 ottobre 2024. Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore può chiedere misure cautelari ex art. 54 CCII; nel caso concreto sono state inibite le azioni esecutive dei creditori che avevano notificato un precetto. Rilevanza: chi si muove subito può proteggere il patrimonio, conti compresi, prima della decisione (errore n. 6).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro intervento ha un doppio taglio, coerente con la logica di questo articolo: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare se e come rimediare.

1. Presidiamo il procedimento unitario: esaminiamo il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, verifichiamo i requisiti dimensionali e la sussistenza dell’insolvenza, e costruiamo la difesa della società davanti al tribunale.

2. Chiediamo misure cautelari e protettive: quando ne ricorrono i presupposti, predisponiamo le istanze ex art. 54 CCII o le misure protettive della composizione negoziata, per impedire che i conti vengano aggrediti prima della decisione.

3. Valutiamo e avviamo la composizione negoziata: verifichiamo se esistono prospettive di risanamento e accompagniamo l’impresa nel percorso previsto dal Codice, con un piano che renda i pagamenti coerenti con la continuità.

4. Mappiamo i movimenti bancari del periodo sospetto: lo staff analizza estratti e contratti, distingue rimesse solutorie e ripristinatorie, individua i pagamenti esposti a revocatoria prima che lo faccia il curatore.

5. Verifichiamo saldi, compensazioni e addebiti della banca: confrontiamo contratti, patti di compensazione e date, contestiamo le trattenute non consentite e le poste non dovute nel credito insinuato.

6. Difendiamo amministratori e soci dalle azioni del curatore: revocatorie, azioni di inefficacia, azioni di responsabilità: ricostruiamo le ragioni delle operazioni e impostiamo la difesa documentale.

7. Tuteliamo i fideiussori: esaminiamo validità e limiti della garanzia, verifichiamo la correttezza del credito preteso e contrastiamo le iniziative della banca nelle sedi competenti.

8. Proteggiamo il patrimonio personale con gli strumenti del sovraindebitamento: per soci, amministratori e garanti persone fisiche valutiamo le procedure di composizione della crisi e l’esdebitazione.

9. Proponiamo il reclamo contro la sentenza e seguiamo i gradi successivi: quando la sentenza è impugnabile, agiamo entro i trenta giorni e manteniamo la stessa linea difensiva fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ha un peso particolare quando l’errore deve essere riparato nei gradi successivi: il reclamo contro la sentenza di apertura, le impugnazioni dello stato passivo e le controversie sulle revocatorie possono arrivare fino alla Suprema Corte, e lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza dispersioni tra professionisti diversi.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di unire la lettura giuridica delle norme concorsuali con la ricostruzione contabile e bancaria dei movimenti, che in questa materia è quasi sempre decisiva.


In conclusione

La liquidazione giudiziale non si limita a “bloccare” il conto della società: lo scioglie, trasferisce il saldo alla massa e rende inefficace ogni operazione successiva. Gli errori più costosi, però, si commettono prima e intorno a quel momento: svuotare i conti, pagare i creditori “giusti”, fidarsi ciecamente della banca, confondere patrimonio sociale e personale, restare fermi.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze dell’Avv. Monardo coprono esattamente i punti in cui la crisi dei conti societari si decide: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per intervenire prima della sentenza, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per analizzare rimesse, saldi e compensazioni, l’iscrizione come Gestore della crisi da sovraindebitamento per proteggere soci e garanti persone fisiche, e l’abilitazione di cassazionista per sostenere le impugnazioni fino all’ultimo grado. Non promettiamo risultati: analizzeremo la posizione, verificheremo i documenti e costruiremo la strategia più adatta al caso concreto.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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