Pagare un fornitore non è mai reato in sé: lo diventa quando l’impresa è già insolvente, il pagamento sceglie un creditore a scapito degli altri e, dopo, si apre la liquidazione giudiziale. È in questo spazio, stretto e poco conosciuto, che tanti imprenditori e amministratori trasformano una decisione presa in buona fede (“pago chi mi serve per andare avanti”) in un’imputazione penale che può costare da uno a cinque anni di reclusione, pene accessorie interdittive e la perdita di ogni margine di trattativa con il curatore.
La domanda del titolo merita una risposta onesta: no, pagare prima un fornitore non è automaticamente un reato; sì, può diventarlo, e i modi in cui lo diventa sono quasi sempre gli stessi. L’esperienza insegna che le contestazioni di bancarotta preferenziale nascono raramente da un disegno fraudolento: nascono da una serie di errori ricorrenti, compiuti nei mesi in cui la cassa non basta per tutti e ogni giorno bisogna decidere chi pagare. Sono questi:
- Pagare il creditore che alza la voce (o che minaccia l’istanza di liquidazione giudiziale) quando l’impresa è già insolvente.
- Convincersi che “salvare l’azienda” giustifichi qualunque pagamento selettivo.
- Rimborsare prima se stessi: compensi dell’amministratore e finanziamenti dei soci.
- “Sistemare” un creditore con compensazioni, cessioni di beni o nuove garanzie invece che con denaro.
- Gestire la crisi da soli, senza uno strumento che protegga i pagamenti.
- Scegliere di non pagare Erario ed enti per continuare a pagare fornitori e dipendenti.
Questa guida esamina ciascun errore con la stessa sequenza: come si commette, quale norma viola, cosa costa, cosa fare invece e il dettaglio tecnico che quasi nessuno conosce.
Il tema appartiene per intero al diritto della crisi d’impresa, ed è esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo lavora con competenze certificate: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il professionista abilitato ad accompagnare le imprese nella composizione negoziata, lo strumento che il Codice della crisi collega espressamente all’esenzione dalla bancarotta preferenziale per i pagamenti coerenti con le trattative. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire con la stessa linea anche i giudizi che da una crisi mal gestita possono derivare, fino all’ultimo grado.
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Prima degli errori: che cosa punisce davvero la legge
Per capire dove si sbaglia occorre sapere con precisione che cosa vieta la norma. La bancarotta preferenziale è oggi disciplinata dall’art. 322, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha preso il posto dell’art. 216, comma 3, della vecchia legge fallimentare (ancora applicabile ai fallimenti aperti su ricorsi depositati prima di quella data). La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. L’art. 329 CCII estende la stessa fattispecie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società.
Gli elementi da tenere a mente sono quattro:
- La liquidazione giudiziale (ex fallimento). Senza la sentenza che la apre, il reato non si perfeziona. La giurisprudenza di legittimità considera la sentenza dichiarativa un elemento costitutivo della bancarotta prefallimentare, e da quella data decorre anche la prescrizione.
- Un pagamento di un debito vero. A differenza della bancarotta per distrazione, qui il creditore esiste e il credito è reale. L’illecito non sta nel pagare un debito inesistente, ma nell’alterare l’ordine con cui i creditori dovrebbero essere soddisfatti.
- Uno stato di insolvenza già presente. Finché l’impresa è in grado di pagare tutti, scegliere l’ordine dei pagamenti è un normale atto di gestione.
- Il dolo specifico. Occorre la volontà di avvantaggiare un creditore, accettando che gli altri ne siano danneggiati. La Cassazione ammette che il danno agli altri creditori possa essere accettato anche solo come eventualità (dolo eventuale), ma lo scopo di favorire deve esserci.
Il bene protetto è la par condicio creditorum: la regola per cui, quando il patrimonio non basta, i creditori dello stesso rango devono subire la perdita in proporzione. Il reato non punisce chi paga, ma chi sceglie arbitrariamente chi salvare quando la barca affonda.
Crisi e insolvenza: la linea che cambia tutto
Il Codice della crisi distingue due situazioni che, nella pratica, vengono spesso confuse. La crisi (art. 2, lett. a, CCII) è lo squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. L’insolvenza (art. 2, lett. b, CCII) è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. La bancarotta preferenziale si colloca nella seconda situazione: finché l’impresa è solo in crisi, i pagamenti non ledono ancora la par condicio, perché in prospettiva tutti possono essere pagati. Il problema è che il passaggio dall’una all’altra raramente è netto, e l’imprenditore tende a collocarlo sempre un po’ più avanti di dove lo collocherà il giudice.
Chi risponde, e di che cosa
Il reato è “proprio”: lo commettono l’imprenditore individuale e, per le società, gli amministratori (anche di fatto), i direttori generali, i sindaci e i liquidatori (art. 329 CCII). I sindaci rispondono di regola per non aver impedito il fatto che avevano il dovere di controllare. Il creditore che riceve il pagamento, come si vedrà, può rispondere a titolo di concorso quando il suo contributo va oltre la semplice riscossione.
Conviene poi avere chiara la gerarchia delle fattispecie, perché gli errori descritti in questa guida spesso consistono proprio nello scivolare da una all’altra:
- bancarotta semplice (art. 323 CCII): reclusione da sei mesi a due anni; punisce, tra l’altro, chi aggrava il dissesto non chiedendo tempestivamente uno strumento di regolazione della crisi o la liquidazione giudiziale;
- bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII): reclusione da uno a cinque anni; punisce la lesione della par condicio con pagamenti di debiti reali;
- bancarotta fraudolenta per distrazione e per operazioni dolose (artt. 322, comma 1, e 329 CCII): reclusione da tre a dieci anni; punisce la sottrazione di beni ai creditori o le condotte che cagionano o aggravano il dissesto.
La stessa uscita di cassa può essere collocata in ciascuna di queste caselle a seconda di come è documentata e motivata. È questo il filo che lega i sei errori che seguono.
Errore n. 1 — Pagare il creditore che alza la voce quando l’impresa è già insolvente
L’errore
Una società di impiantistica ha 190.000 euro di debiti scaduti verso una ventina di fornitori. Uno di loro, più aggressivo, manda una diffida e annuncia il deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale. L’amministratore, per “togliersi il problema”, gli paga l’intero credito con l’ultima liquidità disponibile. Gli altri diciannove restano a zero. Pochi mesi dopo, un altro creditore deposita il ricorso e la liquidazione giudiziale viene aperta.
Perché è un errore
È la forma più pura di bancarotta preferenziale prevista dall’art. 322, comma 3, CCII: un pagamento eseguito quando la cassa non basta per tutti, a favore di un solo creditore chirografario, con danno per gli altri creditori di pari grado. Il punto che sfugge quasi sempre è che il motivo del pagamento (“evitare l’istanza”) non cancella lo scopo di favorire: lo conferma. Pagare chi minaccia la liquidazione significa, per definizione, preferire quel creditore rispetto a quelli più pazienti.
Le conseguenze
La Cassazione, con la sentenza n. 6387 del 2024 (Sez. V penale), ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore che sosteneva di aver pagato un creditore insistente proprio per scongiurare l’istanza di fallimento: per i giudici, la consapevolezza di uno stato di decozione irreversibile basta a integrare il dolo specifico, anche quando il pagamento mira a evitare l’iniziativa di quel singolo creditore. La conseguenza più grave è la condanna penale personale dell’amministratore, con reclusione da uno a cinque anni e pene accessorie interdittive fino a dieci anni, che impediscono di esercitare un’impresa commerciale e di ricoprire uffici direttivi.
Sul piano civile, il pagamento è anche esposto all’azione revocatoria del curatore (art. 166, comma 2, CCII) se è avvenuto nei sei mesi anteriori al deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale e il creditore conosceva lo stato di insolvenza: il fornitore “salvato” deve restituire la somma e insinuarsi al passivo come tutti gli altri. Il vantaggio, cioè, spesso non arriva neppure a chi è stato preferito.
Cosa fare invece
Quando un creditore minaccia l’istanza e la cassa non basta per tutti, la mossa corretta non è pagarlo per intero, ma fermarsi e verificare lo stato dell’impresa: se si è in crisi o già in insolvenza, la risposta va cercata negli strumenti previsti dal Codice (composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato), che consentono di gestire anche il creditore aggressivo dentro un percorso protetto. Un creditore che deposita il ricorso per la liquidazione giudiziale si contrasta con gli strumenti di regolazione della crisi e, dove presenti i presupposti, con le misure protettive, non con un pagamento selettivo. Se il pagamento è davvero indispensabile, deve essere documentato come parte di un piano di continuità credibile, non come risposta a una pressione.
Sul piano operativo, la risposta alla diffida del creditore aggressivo può essere una proposta scritta rivolta non solo a lui ma all’intera platea dei creditori chirografari: un piano di rientro proporzionale, una moratoria, la comunicazione che l’impresa sta valutando l’accesso alla composizione negoziata. Una proposta che tratta tutti allo stesso modo non è una preferenza; un saldo integrale al solo creditore che minaccia, sì. Se poi il ricorso per la liquidazione giudiziale viene davvero depositato, l’impresa può difendersi nel procedimento contestando lo stato di insolvenza o proponendo, nei termini, uno strumento di regolazione della crisi: sono le sedi in cui la pressione del singolo si governa senza esporsi a un’accusa penale.
Il dettaglio che pochi conoscono
La bancarotta preferenziale non ha una “finestra temporale” rigida come la revocatoria. Un pagamento eseguito otto o dieci mesi prima del ricorso può uscire dal perimetro dell’azione revocatoria (che guarda ai sei mesi anteriori), ma restare pienamente rilevante sul piano penale, se a quella data l’impresa era già insolvente e l’amministratore lo sapeva. Molti imprenditori confondono le due cose e si sentono “al sicuro” perché il curatore non ha agito in revocatoria: sono due valutazioni diverse, con regole diverse.
Errore n. 2 — Pensare che “salvare l’azienda” giustifichi qualunque pagamento selettivo
L’errore
Un’azienda alimentare è in forte tensione finanziaria. L’amministratore paga integralmente il fornitore di materie prime e il trasportatore, perché senza di loro la produzione si ferma, e rinvia tutto il resto. Nel frattempo continua a pagare anche un fornitore di servizi non essenziali, gestito da un amico. Quando arriva la liquidazione giudiziale, si difende con una frase sola: “l’ho fatto per salvare l’azienda”.
Perché è un errore
L’argomento della continuità aziendale esiste ed è riconosciuto dalla giurisprudenza, ma ha confini precisi. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il dolo della bancarotta preferenziale manca quando il pagamento è diretto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività e l’obiettivo di evitare il dissesto è ancora più che ragionevolmente raggiungibile (principio ribadito, tra le altre, da Cass. pen., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 18528, e ripreso nella sentenza n. 4814 del 2 febbraio 2024). È qui che molti compromettono la propria posizione: trasformano un’eccezione rigorosa in una giustificazione generica.
Le condizioni sono due e devono esserci entrambe: lo scopo prevalente di continuità (il pagamento serve davvero a tenere in vita l’impresa) e la ragionevole perseguibilità del risanamento al momento del pagamento. Se l’insolvenza è già irreversibile, la finalità di salvataggio non basta più.
Le conseguenze
La Cassazione ha escluso la rilevanza della finalità di salvataggio quando il quadro di insolvenza era già manifesto: con la sentenza n. 17219 del 2025 (Sez. V penale), ha chiarito che salvaguardare l’attività non opera come scriminante, a maggior ragione se il pagamento favorisce l’amministratore stesso. Con la sentenza n. 4814/2024, pur richiamando il principio sui pagamenti di salvataggio, ha precisato che la prosecuzione dell’attività dopo la dichiarazione di fallimento, ad esempio tramite affitto d’azienda, è un fatto successivo irrilevante: il reato si valuta al momento del pagamento, alla luce della consapevolezza del dissesto. E con la sentenza n. 27703 del 2024 ha ritenuto che l’esigenza di continuità, perseguita adempiendo un contratto preliminare verso un singolo creditore, non giustificasse la preferenza, soprattutto in presenza di crediti privilegiati rimasti insoddisfatti.
La conseguenza più grave è che la difesa di “salvataggio”, se non è sostenuta da documenti coevi, crolla davanti al giudice e lascia l’amministratore senza alcun argomento sull’elemento soggettivo.
Cosa fare invece
Chi paga selettivamente per garantire la continuità deve poter dimostrare, con documenti datati, tre cose: che quel pagamento era indispensabile per proseguire l’attività (fornitore strategico, non sostituibile nel breve termine); che esisteva un piano realistico di risanamento; che la scelta non favoriva interessi personali o di persone collegate. La strada più sicura è inserire i pagamenti strategici in un percorso formale: il Codice prevede che i pagamenti autorizzati dal tribunale per la continuità (i cosiddetti pagamenti di crediti strategici, art. 100 CCII) e quelli eseguiti in esecuzione di strumenti di regolazione della crisi siano esenti dalla bancarotta preferenziale (art. 324 CCII).
Il dettaglio che pochi conoscono
La prova della “ragionevole perseguibilità” non si costruisce dopo, in udienza. Si costruisce prima, con un budget di tesoreria, un piano industriale anche sintetico, verbali del consiglio di amministrazione che spiegano perché quel fornitore e non un altro. Il giudice penale valuta la situazione come appariva al momento del pagamento: un documento redatto allora vale molto più di qualunque ricostruzione successiva, per quanto convincente.
C’è poi un secondo aspetto spesso trascurato: la selettività deve essere coerente. Se l’amministratore sostiene di aver pagato il fornitore di materie prime perché indispensabile, ma nello stesso periodo ha pagato anche fornitori non strategici, consulenze superflue o soggetti a lui collegati, la tesi della continuità perde credibilità nel suo insieme. Il giudice guarda il quadro complessivo dei pagamenti del periodo, non il singolo bonifico isolato. Un elenco dei pagamenti eseguiti negli ultimi dodici mesi, con l’indicazione per ciascuno della ragione economica, è spesso il primo documento che la difesa deve ricostruire, e il primo che l’amministratore accorto dovrebbe tenere aggiornato mentre la crisi è in corso.
Errore n. 3 — Rimborsare prima se stessi: compensi e finanziamenti dei soci
L’errore
L’amministratore unico di una Srl, che è anche socio, negli ultimi mesi prima della crisi conclamata si liquida gli arretrati del compenso e si restituisce una parte dei soldi che aveva versato alla società negli anni precedenti, registrati in contabilità come “finanziamento soci”. Ai suoi occhi è una scelta legittima: sono soldi suoi, e il suo lavoro va pagato come quello degli altri.
Perché è un errore
Quando la società è insolvente, l’amministratore che paga se stesso è il caso più evidente di preferenza: sceglie, tra tutti i creditori, quello che coincide con chi decide. La Cassazione ha ritenuto integrata la bancarotta preferenziale nell’autoliquidazione dei compensi da parte di amministratori consapevoli dell’insolvenza, e ha ribadito che la finalità di salvataggio non opera quando il beneficiario è l’amministratore stesso (Cass. n. 17219/2025).
Il problema, però, può essere ancora più serio. Se il credito dell’amministratore non è dimostrato, il pagamento a suo favore può essere qualificato non come preferenza, ma come distrazione, un reato punito con la reclusione da tre a dieci anni. Con la sentenza n. 46980 del 2024 (Sez. V penale, depositata il 19 dicembre 2024), la Cassazione ha confermato la condanna per distrazione di un amministratore che aveva ricevuto numerosi bonifici senza causale e non era riuscito a dimostrare che si trattasse di compensi. Con la sentenza n. 43088 del 2024, invece, ha precisato che l’assenza di una delibera assembleare sul compenso non è da sola decisiva: conta la sostanza del rapporto, cioè se il compenso corrisponde a un’attività effettivamente svolta.
Sui finanziamenti dei soci vale lo stesso ragionamento, con un’ulteriore insidia. L’art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci di Srl sia postergato rispetto agli altri creditori quando il finanziamento è stato concesso in una situazione di eccessivo squilibrio o di difficoltà finanziaria. La giurisprudenza più recente distingue in modo netto: la restituzione di versamenti in conto capitale (che non generano un credito esigibile durante la vita della società) è distrazione; la restituzione di veri prestiti è, di regola, bancarotta preferenziale (Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2026, n. 13935). La sentenza n. 31401/2026 (depositata il 14 agosto 2026) ha aggiunto che il giudice deve accertare concretamente se il versamento originario sia davvero avvenuto e quale natura avesse, senza fermarsi all’etichetta in bilancio; e la sentenza n. 3209/2026 ha chiarito che la dicitura contabile “non postergato” non è decisiva, perché conta la sostanza dell’operazione.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è la riqualificazione del fatto in bancarotta per distrazione, con una pena molto più alta (da tre a dieci anni) e una prescrizione molto più lunga. Anche quando si resta nella preferenziale, il pagamento a se stessi è il caso in cui il dolo viene ritenuto più facilmente provato: nessuno meglio dell’amministratore conosce lo stato dei conti.
Cosa fare invece
Nei mesi di tensione, l’amministratore creditore deve congelare i propri crediti: niente arretrati, niente rimborsi di finanziamenti, niente prelievi “in conto”. Se un compenso deve essere corrisposto, va deliberato, reso proporzionato all’attività effettivamente svolta e documentato. La regola pratica è semplice: in crisi, l’ultimo a essere pagato è chi decide i pagamenti. Per i finanziamenti dei soci, occorre ricostruire subito la documentazione originaria (contabili dei versamenti, delibere, eventuali contratti di finanziamento), perché è quella che separerà una contestazione di preferenziale da una di distrazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
La distinzione tra preferenziale e distrazione non ha solo effetti sulla pena, ma anche sulla prescrizione. Poiché la bancarotta preferenziale ha una pena massima di cinque anni, il termine base di prescrizione è di sei anni (il minimo per i delitti), che con le interruzioni può arrivare a sette anni e sei mesi dalla sentenza di liquidazione giudiziale, salvo le cause di sospensione. Per la distrazione, con un massimo di dieci anni, il termine base è di dieci anni. La giurisprudenza ha annullato più di una condanna proprio perché, riqualificato il fatto come preferenziale, il reato risultava prescritto. La ricostruzione documentale del credito, quindi, non è un dettaglio tecnico: può essere l’argomento difensivo decisivo.
Errore n. 4 — “Sistemare” un creditore con compensazioni, cessioni di beni o nuove garanzie
L’errore
Una società edile deve 58.000 euro a un fornitore di materiali. Non ha la liquidità per pagarlo, così gli cede un escavatore di proprietà in “compensazione” del debito, e restituisce a un altro cliente-creditore le caparre ricevute per un preliminare. Nello stesso periodo concede alla banca, che fino a quel momento era creditrice senza garanzie, un’ipoteca su un capannone in cambio del consolidamento del fido. Nessun bonifico, nessun “pagamento” nel senso comune: l’amministratore è convinto di non aver pagato nessuno.
Perché è un errore
La norma parla di “pagamenti” e di “simulazione di titoli di prelazione”, ma la giurisprudenza intende il pagamento in senso ampio: qualunque atto che estingue un debito verso un creditore, anche senza passaggio di denaro. Compensazioni volontarie, cessioni di beni in luogo del pagamento, novazioni, restituzioni: tutto può integrare la bancarotta preferenziale, se altera l’ordine tra i creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 27703 del 2024, ha confermato la condanna di un imprenditore edile che aveva soddisfatto un creditore tramite compensazione e restituzione di caparre poco prima del fallimento.
Lo stesso vale per le garanzie. Trasformare un creditore chirografario in privilegiato, concedendogli un’ipoteca o un pegno per un debito già esistente, è la seconda condotta prevista dalla norma: la simulazione di titoli di prelazione. La Cassazione (sentenza n. 31513 del 2021) ha ritenuto integrata questa ipotesi nel caso di mutui fondiari ipotecari ottenuti da una banca e usati per ripianare esposizioni preesistenti verso la stessa banca: il credito, da chirografario, diventava privilegiato a danno di tutti gli altri creditori.
Le conseguenze
Oltre alla responsabilità dell’amministratore, qui emerge un rischio che molti ignorano: quello del creditore che riceve. Con la sentenza n. 25506 del 2025 (Sez. V penale, depositata il 10 luglio 2025), la Cassazione ha affermato che risponde di concorso nella bancarotta preferenziale anche il creditore estraneo alla società che dà un contributo determinante alla lesione della par condicio, pur con strumenti formalmente leciti come la compensazione, se consapevole del dissesto e del vantaggio ottenuto. La conseguenza più grave, per il creditore favorito, è trovarsi coimputato, oltre a dover restituire quanto ricevuto in revocatoria.
La stessa Corte ha però posto un limite a garanzia del concorrente: con la sentenza n. 9881 del 2024 ha annullato la condanna di un soggetto ritenuto amministratore di fatto, perché il ruolo di influenza generica non basta; occorre provare il suo specifico contributo materiale o morale al pagamento contestato.
Cosa fare invece
Ogni operazione “non monetaria” che coinvolge un creditore, nei mesi di tensione, va trattata con la stessa cautela di un bonifico. Prima di compensare, cedere beni o concedere garanzie per debiti pregressi, occorre chiedersi: questa operazione mette un creditore in una posizione migliore rispetto agli altri dello stesso rango? Se la risposta è sì, l’operazione va inserita in uno strumento di regolazione della crisi o non va fatta. Le nuove garanzie sono ammissibili quando accompagnano nuova finanza effettivamente erogata e funzionale alla continuità, non quando servono a “coprire” il passato.
Il rapporto con la banca merita un’attenzione particolare. Nelle fasi di tensione è frequente che l’istituto chieda di “rientrare” dallo scoperto, di consolidare l’esposizione in un mutuo garantito o di canalizzare gli incassi sul conto affidato. Ciascuna di queste operazioni può tradursi in un vantaggio per la banca rispetto agli altri creditori: le rimesse su un conto scoperto riducono l’esposizione verso un solo creditore, e la conversione del fido in mutuo ipotecario lo rende privilegiato. Prima di accettare, occorre verificare se l’operazione porta nuova finanza effettiva all’impresa o se si limita a migliorare la posizione di chi ha già prestato. Nel secondo caso, il rischio penale riguarda l’amministratore e, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, può estendersi anche al funzionario che ha promosso l’operazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Non tutti i pagamenti a un fornitore in crisi sono preferenziali. I pagamenti contestuali, cioè quelli eseguiti in cambio di una prestazione ricevuta nello stesso momento (la fornitura pagata alla consegna), non alterano la par condicio: il credito nasce e si estingue insieme, e il patrimonio riceve un valore corrispondente a quello che esce. Per questo, nelle fasi di tensione, lavorare con i fornitori strategici “a pronti” per le nuove forniture è molto meno rischioso che saldare i debiti vecchi. Anche sul piano civile, il Codice esenta dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a, CCII).
Errore n. 5 — Gestire la crisi da soli, senza uno strumento che protegga i pagamenti
L’errore
Un’impresa manifatturiera vive da un anno con i debiti che crescono. L’amministratore decide di “tenere duro”: paga i dipendenti, qualche fornitore chiave, rinvia gli altri, rinegozia informalmente con le banche. Non chiede la nomina di un esperto, non predispone un piano attestato, non valuta un accordo di ristrutturazione. Quando la situazione precipita, ogni pagamento dell’ultimo anno è esposto alla valutazione del curatore e del pubblico ministero, senza alcuna copertura.
Perché è un errore
Il Codice della crisi non chiede all’imprenditore di smettere di pagare quando è in difficoltà: gli offre percorsi strutturati in cui i pagamenti selettivi diventano leciti. L’art. 324 CCII stabilisce che la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, degli accordi attuativi di un piano attestato di risanamento o di un concordato minore omologato, né ai pagamenti e ai finanziamenti autorizzati dal giudice ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 CCII. Per la composizione negoziata, l’art. 24 CCII prevede un’esenzione analoga per i pagamenti e le operazioni compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con la prospettiva di risanamento valutata dall’esperto; l’esenzione non opera se l’esperto ha iscritto nel registro delle imprese il proprio dissenso sull’atto. Chi gestisce la crisi da solo rinuncia a questa protezione e si espone, per ogni singolo pagamento, a una valutazione a posteriori.
Le conseguenze
Fuori dagli strumenti, la valutazione è interamente affidata al giudizio sul dolo: il giudice ricostruirà, con il senno di poi, se l’impresa era insolvente, se l’amministratore lo sapeva, se il risanamento era ragionevolmente perseguibile. La conseguenza più grave è che anche pagamenti fatti in buona fede per salvare l’azienda possono essere ritenuti preferenziali, perché mancano documenti coevi che ne dimostrino la funzione. A questo si aggiunge il rischio di bancarotta semplice (art. 323 CCII) per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere tempestivamente uno strumento di regolazione della crisi o l’apertura della liquidazione giudiziale.
A rendere la situazione ancora più delicata c’è l’art. 3 CCII, che impone all’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (art. 2086 c.c.) per rilevare tempestivamente la crisi. La norma indica anche alcuni segnali di allarme: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni per un importo superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso le banche scadute da più di sessanta giorni, o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, se pari almeno al cinque per cento del totale delle esposizioni. Quando questi segnali sono presenti e documentati, sarà molto difficile sostenere in seguito di non aver percepito lo stato di difficoltà: la loro esistenza diventa un elemento a sostegno della consapevolezza richiesta per il dolo.
Cosa fare invece
La mossa corretta è attivare uno strumento prima che l’insolvenza diventi irreversibile. La composizione negoziata è accessibile anche quando la crisi o l’insolvenza sono solo probabili, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII); consente di chiedere misure protettive contro le azioni dei creditori e di proseguire i pagamenti coerenti con le trattative senza il rischio penale della preferenziale. Il piano attestato (art. 56 CCII) e gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 e ss. CCII) offrono coperture analoghe per gli atti compiuti in loro esecuzione. Qui entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e dei suoi effetti protettivi.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esenzione dell’art. 324 CCII copre gli atti compiuti in esecuzione dello strumento: non sana retroattivamente i pagamenti eseguiti prima. Per i piani attestati, inoltre, è decisivo poter dimostrare che il pagamento era previsto dal piano e che il piano esisteva in quella forma a quella data: senza data certa (PEC, marca temporale, atto notarile) e senza un collegamento esplicito tra atto esecutivo e previsione del piano, lo scudo penale si indebolisce molto. Il tempismo, qui, è tutto: lo strumento protegge dal giorno in cui esiste, non da quello in cui lo si sarebbe potuto attivare.
Errore n. 6 — Smettere di pagare Erario ed enti per continuare a pagare fornitori e dipendenti
L’errore
Una società di servizi, in affanno, adotta una regola non scritta: stipendi e fornitori si pagano sempre, le imposte e i contributi “si vedrà”. Per due anni l’esposizione verso l’Erario e gli enti previdenziali cresce, mentre l’attività prosegue. Quando arriva la liquidazione giudiziale, l’amministratore pensa di rischiare al massimo una contestazione di preferenziale, perché ha “solo” scelto chi pagare.
Perché è un errore
È l’errore più insidioso perché sembra il più ragionevole. In realtà, la scelta sistematica di non versare imposte e contributi per finanziare la gestione corrente non è inquadrata dalla giurisprudenza come preferenza, ma può integrare la più grave bancarotta per effetto di operazioni dolose (art. 329, comma 2, lett. b, CCII, già art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare), punita con le pene della bancarotta fraudolenta. Il punto che sfugge quasi sempre è che la preferenziale richiede lo scopo di favorire un creditore; qui, invece, il giudice vede una politica gestionale che accresce il debito in modo insostenibile.
Le conseguenze
Con la sentenza n. 43087 del 2024 (Sez. V penale, depositata il 26 novembre 2024), la Cassazione ha confermato la qualificazione come operazioni dolose, e non come preferenziale, della condotta di un amministratore che pagava operai e fornitori accumulando debiti verso l’Erario: l’intento di proseguire l’attività, anziché escludere la responsabilità, confermava la ricostruzione dei giudici. Nello stesso senso la sentenza n. 25033 del 2024, secondo cui questa forma di “autofinanziamento” a spese del Fisco aumenta nel medio periodo l’esposizione debitoria in misura insostenibile. La conseguenza più grave è il passaggio da una pena massima di cinque anni a quella della bancarotta fraudolenta, da tre a dieci anni, oltre ai possibili autonomi reati tributari per omesso versamento, se superate le soglie di legge.
Cosa fare invece
Il debito verso Erario ed enti non si gestisce “per omissione”: si gestisce con gli strumenti previsti, dalla rateizzazione alla transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. La regola da ricordare: se l’impresa sta in piedi solo perché non paga imposte e contributi, non è in continuità, è in crisi, e va trattata come tale. A quel punto la strada corretta è attivare uno strumento di regolazione in cui anche i crediti pubblici vengano coinvolti in modo ordinato.
Va ricordato che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INAIL) sono tenuti, al superamento di determinate soglie, a segnalare all’imprenditore la propria esposizione e a invitarlo a valutare la composizione negoziata (art. 25-novies CCII). Ignorare quella segnalazione non ne cancella gli effetti: il documento resta agli atti e, in un eventuale processo, attesta che l’amministratore era stato formalmente avvertito dello squilibrio. La segnalazione del creditore pubblico va letta come l’ultimo momento utile per cambiare strada, non come un adempimento burocratico da archiviare.
Il dettaglio che pochi conoscono
Anche il pagamento dei crediti privilegiati può essere preferenziale, ma solo a una condizione precisa. La Cassazione (sentenza n. 18528 del 2020, principio ripreso da pronunce successive) richiede, quando si paga un creditore privilegiato, che restino insoddisfatti altri crediti con privilegio di grado pari o superiore: il danno ai soli chirografari non basta. Ne deriva che pagare i dipendenti (i cui crediti retributivi godono di privilegio generale di grado elevato) è, in linea di principio, meno esposto al rischio della preferenziale; mentre pagare un fornitore chirografario lasciando insoddisfatti dipendenti o enti previdenziali privilegiati è il caso tipico di violazione dell’ordine dei creditori.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare quanto costa ciascun errore. Non riproducono casi reali.
Simulazione A — Il fornitore pagato per intero. Ipotesi: Srl con liquidità disponibile di 48.700 euro e debiti chirografari verso fornitori per 213.400 euro, di cui 36.900 euro verso il fornitore Alfa, il più insistente.
- Senza preferenza: se la liquidità venisse distribuita in proporzione, tutti i fornitori riceverebbero il 22,82% del credito. Alfa incasserebbe 8.421 euro; gli altri fornitori, titolari di 176.500 euro complessivi, riceverebbero 40.279 euro.
- Con il pagamento integrale ad Alfa: Alfa riceve 36.900 euro (100%); agli altri restano 11.800 euro, pari al 6,69% dei loro crediti. Il danno per i creditori non preferiti è di 28.479 euro.
- Esito civile: se il pagamento è avvenuto nei sei mesi anteriori al deposito della domanda e Alfa conosceva lo stato di insolvenza, il curatore agisce in revocatoria; Alfa restituisce 36.900 euro e si insinua al passivo per lo stesso importo, tornando alla percentuale comune.
- Variante temporale: se lo stesso pagamento fosse avvenuto nove mesi prima del deposito della domanda, la revocatoria dell’art. 166, comma 2, non sarebbe più esperibile, ma il fatto resterebbe valutabile come bancarotta preferenziale se l’insolvenza era già in atto e l’amministratore ne era consapevole.
Simulazione B — Chirografario pagato, privilegiati a secco. Ipotesi: cassa di 22.180 euro; crediti di lavoro dei dipendenti, privilegiati, per 27.640 euro; fornitore chirografario Beta con credito di 19.350 euro.
- Ordine corretto: la cassa va ai dipendenti, che ricevono l’80,2% dei loro crediti. Beta, chirografario, resta insoddisfatto come gli altri chirografari.
- Con il pagamento a Beta: restano 2.830 euro per i dipendenti, che ottengono il 10,2%. I creditori di grado superiore subiscono una perdita di 19.350 euro: è lo schema tipico della preferenziale.
- Situazione opposta: se l’amministratore paga i dipendenti e non esistono altri crediti di grado pari o superiore rimasti insoddisfatti, il pagamento non integra bancarotta preferenziale secondo l’orientamento espresso dalla sentenza n. 18528/2020.
Simulazione C — Rimborso al socio-amministratore: preferenza o distrazione? Ipotesi: nei dieci mesi prima della liquidazione giudiziale, l’amministratore si restituisce 64.270 euro registrati in bilancio come “debiti verso soci”.
- Se è provato un vero finanziamento (contabili dei versamenti, contratto, causa di mutuo): il fatto è riconducibile, di regola, alla bancarotta preferenziale. Pena da uno a cinque anni; prescrizione base di sei anni dalla sentenza di liquidazione giudiziale, fino a sette anni e sei mesi con le interruzioni, salvo sospensioni.
- Se i versamenti erano in conto capitale, o non se ne prova l’esistenza: il fatto è qualificabile come distrazione. Pena da tre a dieci anni; prescrizione base di dieci anni, fino a dodici anni e sei mesi con le interruzioni.
- Differenza pratica: la stessa somma, uscita dalle stesse casse, può produrre esiti opposti a seconda della documentazione disponibile. La ricostruzione dei versamenti originari vale, letteralmente, anni di prescrizione.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si concentrano tutti nello stesso momento. Alcuni si commettono mesi prima della crisi conclamata, quando l’imprenditore sottovaluta i segnali; altri nelle ultime settimane, sotto la pressione dei creditori. Riconoscere il momento aiuta a capire quanto margine resta per rimediare. La tabella riassume, per ciascun errore, quando si commette, che cosa comporta e se esiste un rimedio.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Pagare il creditore che minaccia l’istanza | Settimane prima del ricorso | Bancarotta preferenziale + revocatoria | Parziale: prima della liquidazione giudiziale si possono attivare strumenti; dopo, resta la difesa sul dolo |
| 2. “Salvare l’azienda” come giustificazione generica | Durante la crisi prolungata | Caduta della difesa sul dolo specifico | Parziale: dipende dai documenti coevi disponibili |
| 3. Rimborsarsi compensi o finanziamenti | Mesi prima della crisi conclamata | Preferenziale o, peggio, distrazione | Parziale: ricostruzione documentale del credito per la riqualificazione |
| 4. Compensazioni, cessioni, nuove garanzie | Fase di tensione, spesso con la banca | Preferenziale o simulazione di prelazione; rischio di concorso del creditore | Parziale: verifica della contestualità e della nuova finanza |
| 5. Gestire la crisi senza strumenti | Per tutto il periodo di crisi | Nessuna esenzione; rischio anche di bancarotta semplice | Sì, se si agisce prima della liquidazione giudiziale |
| 6. Non pagare Erario ed enti per pagare fornitori | Anni prima del dissesto | Operazioni dolose (pene della fraudolenta) | Parziale: transazione fiscale e contributiva negli strumenti di regolazione |
La checklist preventiva
Prima di disporre un pagamento, una compensazione o una garanzia in un periodo di tensione finanziaria, verifica che:
- [ ] La liquidità disponibile copra tutti i debiti scaduti, non solo quello che stai per pagare. Se non li copre, sei già nella zona di rischio.
- [ ] Esista un piano di tesoreria aggiornato, datato e conservato, che mostri come l’impresa farà fronte agli impegni dei prossimi mesi.
- [ ] Il pagamento sia indispensabile per la continuità (fornitore strategico, non sostituibile) e non una risposta alla pressione di un creditore.
- [ ] Il pagamento non riguardi te stesso, i tuoi familiari, i soci o società collegate. In caso contrario, sospendilo.
- [ ] Non restino insoddisfatti creditori privilegiati di grado pari o superiore a quello che stai pagando (dipendenti, enti previdenziali, Erario per i crediti privilegiati).
- [ ] Le nuove forniture siano pagate in modo contestuale, “a pronti”, invece di saldare debiti vecchi.
- [ ] Non stai concedendo garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni della società) a un creditore per debiti già esistenti.
- [ ] Non stai compensando crediti e debiti con un solo creditore, né cedendo beni aziendali in luogo del pagamento.
- [ ] I versamenti dei soci siano documentati nella loro natura (finanziamento o conto capitale) con contabili, delibere e contratti.
- [ ] Il consiglio di amministrazione abbia verbalizzato le ragioni delle scelte di pagamento nei periodi di tensione.
- [ ] Hai valutato l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (composizione negoziata, piano attestato, accordi, concordato) prima che l’insolvenza diventi irreversibile.
- [ ] Hai chiesto un parere prima di agire, e non dopo, su ogni operazione straordinaria che coinvolge un creditore.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questa guida dopo aver già pagato un fornitore, rimborsato un finanziamento o concesso una garanzia non deve pensare che tutto sia perduto. La prima cosa da capire è in quale fase ti trovi, perché le vie d’uscita cambiano radicalmente.
Se la liquidazione giudiziale non è stata ancora aperta, il reato non si è ancora perfezionato: la sentenza di apertura è un elemento costitutivo della bancarotta prefallimentare. Questa è la finestra più preziosa: attivare subito uno strumento di regolazione della crisi può evitare che la liquidazione giudiziale arrivi, e con essa l’intero rischio penale. Una composizione negoziata ben impostata, un accordo di ristrutturazione o un concordato che vanno a buon fine chiudono la crisi senza liquidazione. Attenzione, però: gli strumenti proteggono i pagamenti eseguiti in loro esecuzione, non sanano quelli precedenti. Il loro effetto sul passato è indiretto: se l’impresa si salva, la condizione che rende punibile il pagamento non si verifica.
Se la liquidazione giudiziale è stata aperta, il reato è in astratto configurabile, ma la partita difensiva è tutt’altro che chiusa. Le vie d’uscita da esplorare sono diverse:
- Contestare l’elemento soggettivo. Se il pagamento era funzionale alla continuità e il risanamento era ragionevolmente perseguibile al momento del pagamento, il dolo specifico può mancare. Qui contano i documenti coevi: piani, budget, verbali, corrispondenza con banche e consulenti.
- Contestare l’elemento oggettivo. Il pagamento era contestuale a una nuova fornitura? Il creditore pagato era privilegiato e non esistevano crediti di grado pari o superiore insoddisfatti? L’impresa, a quella data, era davvero insolvente? Ciascuna di queste domande può escludere il reato.
- Ottenere la riqualificazione. Se l’accusa è di distrazione, dimostrare che il pagamento estingueva un credito reale (compenso effettivo, finanziamento documentato) porta alla preferenziale, con pena e prescrizione molto più contenute.
- Verificare la prescrizione. Per la preferenziale, il termine decorre dalla sentenza di liquidazione giudiziale o di fallimento: per le procedure più risalenti può essere già maturato o prossimo alla scadenza.
- Valutare le circostanze. L’art. 326 CCII (già art. 219 legge fallimentare) prevede un’attenuante quando il danno patrimoniale è di speciale tenuità, e ha visto la Cassazione intervenire anche sull’aggravante dei più fatti di bancarotta, applicabile solo a condotte realmente autonome tra loro.
- Gestire il fronte civile. La restituzione al curatore di quanto ricevuto (da parte del creditore favorito) e la riduzione del danno per la massa incidono sulla responsabilità civile degli amministratori e possono essere valorizzate anche nel giudizio penale.
Quando invece la preclusione è definitiva? Quando la sentenza di condanna è passata in giudicato: da quel momento restano solo i rimedi straordinari, nei limiti rigorosi previsti dal codice di procedura penale. Ma questo è l’ultimo anello di una catena lunga: tra il pagamento e il giudicato ci sono molti passaggi in cui una difesa tecnica ben costruita può cambiare l’esito. Anche sul versante civile, la Cassazione ha chiarito che i creditori che chiedono il risarcimento agli amministratori condannati devono comunque provare il danno effettivamente subito: la condanna penale non lo rende automatico per ogni credito.
Se sei il creditore che è stato pagato
Anche chi ha ricevuto il pagamento ha margini di manovra. Il primo è valutare con attenzione la propria posizione rispetto alla revocatoria: il curatore deve provare che il creditore conosceva lo stato di insolvenza, e la conoscenza non si presume dal solo fatto di aver sollecitato il pagamento. Il secondo è distinguere tra ciò che è stato incassato come corrispettivo di forniture contestuali, di regola non revocabile né preferenziale, e ciò che ha estinto debiti pregressi. Il terzo, quando il rischio è concreto, è valutare una definizione con il curatore: la restituzione, anche parziale e concordata, consente di insinuarsi al passivo per l’importo restituito e riduce il danno per la massa, con effetti che possono pesare favorevolmente anche nella valutazione del contributo del creditore sul piano penale. Per il creditore, la scelta peggiore è aspettare passivamente la citazione del curatore o l’avviso di conclusione delle indagini.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho pagato un fornitore per intero mentre gli altri aspettavano, ma l’azienda è ancora in piedi. Rischio già qualcosa?” Sul piano penale, finché non viene aperta la liquidazione giudiziale, no: il reato non si è perfezionato. Il rischio è latente e si attiva solo se l’impresa arriva alla liquidazione. Proprio per questo è il momento migliore per mettere in sicurezza la situazione con uno strumento di regolazione della crisi e per smettere di pagare selettivamente fuori da un percorso protetto.
“Sono il fornitore che è stato pagato. Devo restituire i soldi? Posso essere denunciato?” Se il pagamento è avvenuto nei sei mesi anteriori al deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale e il curatore prova che conoscevi lo stato di insolvenza, puoi subire la revocatoria. Sul piano penale, il creditore che si limita a ricevere un pagamento non risponde automaticamente del reato; rischia il concorso quando dà un contributo attivo e determinante alla preferenza, consapevole del dissesto e del vantaggio ottenuto, come chiarito dalla Cassazione nel 2025.
“Ho pagato solo i dipendenti e i contributi, lasciando indietro i fornitori. È bancarotta preferenziale?” In linea di principio il rischio è basso: se paghi creditori privilegiati di grado elevato e non restano insoddisfatti altri crediti di grado pari o superiore, la giurisprudenza esclude la preferenziale. Il danno ai soli chirografari, in questo caso, non basta a integrare il reato.
“Mi sono pagato gli stipendi da amministratore degli ultimi mesi. È reato?” Dipende. Se la società era già insolvente e tu lo sapevi, il pagamento a te stesso è il caso tipico di preferenza, e la finalità di salvataggio non ti aiuta. Se poi il compenso non è dimostrabile o è sproporzionato rispetto all’attività svolta, il rischio si sposta verso la distrazione. Occorre ricostruire subito delibere, attività effettivamente svolta e congruità degli importi.
“Ho pagato un fornitore strategico perché senza di lui la produzione si fermava. Posso difendermi?” Sì, è la difesa della continuità aziendale, riconosciuta dalla Cassazione quando il pagamento è diretto prevalentemente alla salvaguardia dell’attività e il risanamento era ragionevolmente perseguibile. Il nodo è la prova: servono documenti dell’epoca che dimostrino il carattere indispensabile del fornitore e la concretezza del piano. Più l’insolvenza era evidente, più questa difesa si indebolisce.
“La liquidazione giudiziale è stata aperta tre anni fa e non ho ricevuto nulla. Sono al sicuro?” Non necessariamente. Per la bancarotta preferenziale la prescrizione ordinaria è di sei anni dalla sentenza di apertura, prorogabile fino a sette anni e sei mesi con gli atti interruttivi. Tre anni sono ancora pochi. È opportuno verificare subito, con la relazione del curatore, quali operazioni sono state segnalate.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono documentano come la giurisprudenza ha valutato, in concreto, gli errori descritti in questa guida. I principi sono riformulati in sintesi; per l’uso difensivo va sempre letto il testo integrale.
1. Cass. pen., Sez. V, n. 6387/2024 — Pagare il creditore più insistente per evitare la sua istanza di fallimento non esclude il dolo specifico, quando l’amministratore è consapevole di uno stato di decozione irreversibile. Rilevanza: documenta l’errore n. 1, il più frequente.
2. Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814 — La Corte richiama il principio per cui il dolo manca se il pagamento mira in via esclusiva o prevalente a salvare l’attività e il risultato è più che ragionevolmente perseguibile, ma precisa che la prosecuzione dell’attività dopo il fallimento è un fatto successivo irrilevante. Rilevanza: segna i confini della difesa di “salvataggio” (errore n. 2).
3. Cass. pen., Sez. V, n. 17219/2025 — La salvaguardia dell’attività sociale non è una scriminante, specialmente se il pagamento favorisce l’amministratore e l’insolvenza è già manifesta; il danno agli altri creditori può essere accettato anche come dolo eventuale. Rilevanza: errori n. 2 e n. 3.
4. Cass. pen., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 18528 — Se si pagano crediti privilegiati, il reato richiede che restino insoddisfatti altri crediti con privilegio di grado pari o superiore; e il dolo manca quando il pagamento è volto prevalentemente alla continuità con esito ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: criterio decisivo per i pagamenti a dipendenti ed enti (errore n. 6) e principio base sulla continuità.
5. Cass. pen., Sez. V, n. 27703/2024 — Integra bancarotta preferenziale il pagamento di un creditore tramite compensazione e restituzione di caparre in stato di insolvenza; l’adempimento di un preliminare per ragioni di continuità non giustifica la preferenza in presenza di creditori privilegiati. Rilevanza: errore n. 4, pagamenti “non monetari”.
6. Cass. pen., Sez. V, n. 31513/2021 — Costituisce simulazione di titoli di prelazione il mutuo fondiario ipotecario concesso da una banca e usato per ripianare esposizioni preesistenti verso la stessa banca, trasformando un credito chirografario in privilegiato. Rilevanza: errore n. 4, garanzie per debiti pregressi.
7. Cass. pen., Sez. V, n. 25506/2025 (depositata il 10 luglio 2025) — Risponde di concorso in bancarotta preferenziale anche il creditore estraneo alla società che contribuisce in modo determinante alla violazione della par condicio, pure con operazioni formalmente lecite come la compensazione, se consapevole del dissesto e del vantaggio. Rilevanza: il rischio per il fornitore che riceve.
8. Cass. pen., Sez. V, n. 19105/2025 — Per il concorso del soggetto esterno non è richiesta la conoscenza specifica del dissesto: basta la volontà di contribuire all’operazione con la consapevolezza che essa avvantaggia un creditore a danno degli altri. Rilevanza: completa il quadro sul creditore favorito.
9. Cass. pen., Sez. V, n. 9881/2024 — Il ruolo generico di amministratore di fatto non prova da solo il concorso nella preferenziale: occorre dimostrare lo specifico contributo materiale o morale al pagamento. Rilevanza: limite difensivo per chi non ha disposto materialmente il pagamento.
10. Cass. pen., Sez. V, n. 43088/2024 — Nella qualificazione dei compensi prelevati dall’amministratore, l’assenza di delibera assembleare non è decisiva: conta la sostanza del rapporto e l’effettività dell’attività svolta. Rilevanza: errore n. 3, confine tra preferenza e distrazione.
11. Cass. pen., Sez. V, n. 46980/2024 (depositata il 19 dicembre 2024) — Bonifici all’amministratore privi di causale, di cui non si dimostri la natura di compenso, integrano distrazione e non preferenza. Rilevanza: mostra il costo di un credito non documentato (errore n. 3).
12. Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2026, n. 13935 — La restituzione di versamenti in conto capitale è distrazione; quella di versamenti a titolo di mutuo è bancarotta preferenziale. Rilevanza: criterio centrale sui finanziamenti dei soci.
13. Cass. pen., Sez. V, n. 31401/2026 (depositata il 14 agosto 2026) — Il giudice deve accertare concretamente l’esistenza e la natura del versamento originario del socio, senza fermarsi alla voce di bilancio. Rilevanza: rende decisiva la documentazione dei versamenti (simulazione C).
14. Cass. pen., Sez. V, n. 3209/2026 — La qualifica contabile del finanziamento (ad esempio “non postergato”) non vincola il giudice, che guarda alla sostanza e alla situazione finanziaria della società al momento del finanziamento. Rilevanza: errore n. 3 e art. 2467 c.c.
15. Cass. pen., Sez. V, n. 43087/2024 (depositata il 26 novembre 2024) — Pagare operai e fornitori accumulando debiti verso l’Erario per proseguire l’attività integra bancarotta per operazioni dolose, non preferenziale. Rilevanza: errore n. 6.
16. Cass. pen., Sez. V, n. 25033/2024 — L'”autofinanziamento” ottenuto non versando le imposte non giustifica l’amministratore: aumenta in modo insostenibile l’esposizione debitoria e integra operazioni dolose. Rilevanza: conferma l’errore n. 6.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora su due fronti, coerenti con la logica di questa guida: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare ogni margine per ridurne le conseguenze.
- Analizziamo la situazione finanziaria dell’impresa con lo staff di commercialisti, per stabilire se si è in crisi, in insolvenza o ancora in una fase di semplice squilibrio: è il dato da cui dipende ogni scelta successiva sui pagamenti.
- Esaminiamo i pagamenti programmati prima che vengano eseguiti, segnalando quelli che alterano l’ordine tra creditori (pagamenti a soci e amministratori, a creditori chirografari con privilegiati insoddisfatti, compensazioni, cessioni di beni).
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e agli altri strumenti di regolazione della crisi, per inserire i pagamenti necessari alla continuità in un percorso che il Codice protegge (artt. 24 e 324 CCII).
- Costruiamo la documentazione coeva: verbali, piani di tesoreria, motivazione dei pagamenti strategici, data certa degli atti, perché la prova della buona fede si forma prima, non dopo.
- Ricostruiamo la natura dei versamenti dei soci e dei compensi, raccogliendo contabili, delibere e contratti che distinguono un credito reale da un apporto di capitale.
- Verifichiamo, quando la liquidazione giudiziale è già aperta, se i pagamenti contestati erano contestuali, se esistevano crediti privilegiati di grado pari o superiore, se l’insolvenza era davvero in atto alla data dell’operazione.
- Controlliamo i termini di prescrizione e la corretta qualificazione del fatto, per individuare i casi in cui la contestazione di distrazione può essere ricondotta alla preferenziale.
- Assistiamo il fornitore che ha ricevuto il pagamento nella valutazione della revocatoria (conoscenza dell’insolvenza, esenzioni per i pagamenti nei termini d’uso) e del rischio di concorso.
- Gestiamo il fronte civile con il curatore: azioni revocatorie, azioni di responsabilità verso gli amministratori, trattative per la definizione delle pretese.
- Seguiamo i giudizi che ne derivano in tutti i gradi, fino alla Corte di Cassazione, senza cambiare difensore né linea strategica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ha un peso particolare quando l’errore è già stato commesso: la qualificazione di un pagamento come preferenza o distrazione, la valutazione del dolo e la verifica della prescrizione sono questioni di diritto che spesso si decidono proprio in sede di legittimità. Poter seguire la stessa vicenda dalla prima analisi fino all’ultimo grado significa non disperdere, tra un passaggio e l’altro, argomenti e documenti costruiti all’inizio. Accanto a questo, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, lo strumento che più di ogni altro permette di pagare i creditori necessari alla continuità senza il rischio della preferenziale.
Lo staff multidisciplinare, formato da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di affrontare la crisi da entrambi i lati: quello contabile e finanziario, dove si forma la prova, e quello giuridico, dove quella prova viene fatta valere.
In conclusione
Pagare un fornitore prima degli altri non è un reato in sé. Lo diventa quando l’impresa è insolvente, il pagamento serve a preferire un creditore a scapito degli altri e, dopo, si apre la liquidazione giudiziale. Quasi tutte le contestazioni nascono da errori riconoscibili e, nella maggior parte delle fasi, evitabili: il momento migliore per correggerli è prima del pagamento, il secondo migliore è prima della liquidazione giudiziale.
È per questo che la materia rientra pienamente nel lavoro dello Studio Monardo: la bancarotta preferenziale si previene con gli strumenti della crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo conosce da Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e si difende, quando è tardi per prevenirla, con una linea tecnica che può arrivare fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio. Lo staff di avvocati e commercialisti coordinato dallo Studio consente di tenere insieme la ricostruzione dei conti e la strategia legale.
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