Se stai leggendo queste righe, sul tuo tavolo c’è già qualcosa che non ti piace. Una PEC dell’INPS che ti segnala contributi scaduti. Una banca che ha ridotto l’affidamento senza preavviso. Un fornitore storico che ora vuole il pagamento anticipato. Un estratto conto che, per il terzo mese di fila, non copre gli stipendi senza tirare il fido fino all’ultimo euro. E ti stai facendo una domanda sensata, ma impostata male: «chiamo prima l’avvocato o il commercialista?».
La risposta onesta è che nella crisi d’impresa i due professionisti non sono alternativi. Il commercialista legge i numeri; l’avvocato traduce quei numeri in qualificazioni giuridiche, termini, rischi e strumenti di tutela. Se lavorano separati, perdi tempo proprio nel momento in cui il tempo vale di più. La domanda utile allora è un’altra: chi deve fare cosa, in quale ordine, entro quale termine. Ed è a questa domanda che risponde il piano che trovi qui sotto.
Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa per mossa, con accanto a ogni passaggio il nome del professionista che deve guidarlo. Leggilo con i tuoi ultimi bilanci, il cassetto fiscale e gli estratti conto a portata di mano: ti servono già dalla prima mossa.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, e sa quali documenti, quali numeri e quali scelte legali un esperto si aspetta di trovare sul tavolo. E perché lo studio lavora con uno staff in cui avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso fascicolo: la risposta “entrambi, coordinati” non è per noi una formula, è il modo in cui è organizzato il lavoro. Se poi la crisi sfocia in un giudizio (un reclamo, un’opposizione, un ricorso per cassazione), la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere dove ti trovi. Non tutte le imprese in difficoltà partono dallo stesso punto, e il professionista da chiamare per primo dipende proprio da questo. Rispondi a queste quattro domande con sincerità: nessuno ti vede, e una risposta ottimista oggi è un termine perso domani.
Domanda 1 — Hai ricevuto un atto giudiziario o esecutivo? Parliamo di un atto di precetto, un pignoramento (presso terzi, mobiliare, immobiliare), un decreto ingiuntivo, un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore o dal pubblico ministero. Se la risposta è sì, i termini stanno già correndo e sono termini processuali. In questo caso la prima telefonata va all’avvocato, oggi stesso: il commercialista entra subito dopo, ma la regia iniziale è legale. Ricorda che l’art. 9, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (quella che normalmente opera dal 1° al 31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione: se il ricorso per liquidazione giudiziale ti arriva a fine luglio, non contare sulla pausa estiva.
Domanda 2 — Hai ricevuto una segnalazione da un creditore pubblico qualificato? L’art. 25-novies CCII obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione a segnalarti, via PEC, il superamento di determinate soglie di debito scaduto, con l’invito a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Anche la segnalazione dell’organo di controllo (sindaco o revisore) prevista dall’art. 25-octies rientra qui. Se la risposta è sì, sei nella fascia “allerta”: non c’è ancora un giudice, ma c’è un ente che ha messo nero su bianco il tuo squilibrio. Qui la mossa di partenza è la fotografia contabile (commercialista), seguita a strettissimo giro dalla lettura legale (avvocato).
Domanda 3 — Riesci a pagare regolarmente stipendi, fornitori e banche nei prossimi sei mesi? L’art. 3 CCII, al comma 4, individua come segnali di allarme i ritardi nel pagamento delle retribuzioni, i debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni, le esposizioni verso banche e intermediari scadute da oltre sessanta giorni e i debiti rilevanti verso i creditori pubblici qualificati. Se riconosci anche uno solo di questi segnali, sei già in una zona in cui la legge ti chiede di attivarti. Se non ne riconosci nessuno ma senti che “qualcosa non va”, sei in una fase di pre-crisi: il momento migliore per muoverti, perché hai ancora tutte le opzioni aperte.
Domanda 4 — Che tipo di impresa sei? Qui la domanda è tecnica ma decisiva. Se sei un’impresa “minore” nel senso dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (nei tre esercizi precedenti attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), il tuo percorso naturale passa per gli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Se sei sopra quelle soglie, i tuoi strumenti sono la composizione negoziata, il piano attestato, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo. Cambia il binario, cambiano gli interlocutori, cambia il professionista che deve prendere in mano la pratica.
Con le quattro risposte in mano, usa questa tabella per capire da dove partire.
| Se la tua situazione è… | Chi chiami per primo | Parti dalla mossa |
|---|---|---|
| Nessun segnale formale, ma margini in calo e cassa tesa | Commercialista, con avvocato entro la settimana | Mossa 1 |
| Segnalazione ex art. 25-novies o 25-octies ricevuta | Commercialista e avvocato insieme, entro pochi giorni | Mossa 1, poi subito Mossa 2 |
| Uno o più segnali dell’art. 3, comma 4, CCII già presenti | Avvocato e commercialista nello stesso incontro | Mossa 2 |
| Precetto, pignoramento o decreto ingiuntivo notificato | Avvocato, oggi | Mossa 4, recuperando poi 1-2-3 |
| Ricorso per liquidazione giudiziale notificato | Avvocato, oggi | Mossa 4 e Mossa 8 in parallelo |
| Impresa minore (sotto le soglie dell’art. 2, lett. d) | Avvocato con competenza in sovraindebitamento + OCC | Mossa 1, poi Mossa 5 (binario sovraindebitamento) |
| Già in trattativa con banche, senza piano scritto | Commercialista per il piano, avvocato per la cornice | Mossa 6 |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in due righe diverse, parti sempre da quella con la mossa più avanzata e recupera le precedenti in parallelo: un atto giudiziario non aspetta che tu abbia finito la fotografia contabile.
Mossa 1 — Fotografa i numeri e intercetta i segnali d’allarme
Obiettivo della mossa: avere, entro pochi giorni, un quadro contabile aggiornato e affidabile della tua impresa, che dica quanto devi, a chi, da quando, e quanta cassa genererai nei prossimi dodici mesi. Senza questa fotografia ogni decisione successiva, legale o finanziaria, è presa al buio.
Quando va fatta
Subito. Se sei nella prima o nella seconda riga della tabella, questa è la tua prima mossa e va completata in una o due settimane. Se hai già ricevuto un atto giudiziario, va avviata in parallelo alla Mossa 4, non dopo. Non c’è una finestra ottimale da aspettare: l’art. 3 CCII chiede all’imprenditore di dotarsi di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, e l’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Tradotto: la fotografia non è un favore che fai a te stesso, è un obbligo di legge che, se trascurato, pesa sulla responsabilità degli amministratori.
Come si esegue
Qui il protagonista è il commercialista (o il tuo ufficio amministrativo, se ne hai uno strutturato). Chiedigli di preparare, nell’ordine:
- Una situazione patrimoniale ed economica aggiornata all’ultimo mese chiuso, non all’ultimo bilancio approvato. Un bilancio di dieci mesi fa, in una crisi, è un documento storico.
- Uno scadenziario dei debiti suddiviso per categoria: dipendenti, fornitori, banche e intermediari, Erario, enti previdenziali, agente della riscossione, altri. Per ciascun debito servono importo, data di scadenza, eventuali garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni personali tue o dei soci).
- Un piano di tesoreria a dodici mesi, mese per mese: incassi attesi, pagamenti correnti, rate dei finanziamenti, scadenze fiscali. È lo strumento che dice se l’impresa è sostenibile nel breve.
- Il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento, lo strumento messo a disposizione sulla piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata: una verifica rapida sul rapporto tra l’indebitamento da ristrutturare e i flussi annui al servizio del debito. Non decide al posto tuo, ma ti dà un ordine di grandezza del problema.
- La verifica delle soglie dell’art. 25-novies CCII, anche se non hai ricevuto alcuna segnalazione. Le soglie principali, nel testo vigente, sono: per l’INPS, ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro (imprese con dipendenti) o a 5.000 euro (imprese senza dipendenti); per l’INAIL, premi scaduti da oltre novanta giorni per più di 5.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate, debito IVA scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, con segnalazione in ogni caso sopra i 20.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, carichi scaduti da oltre novanta giorni sopra soglie differenziate per forma giuridica. Poiché la norma è stata più volte ritoccata, verifica le soglie sul testo vigente al momento del calcolo.
Tu, nel frattempo, fai la tua parte: recupera i contratti di finanziamento, le fideiussioni che hai firmato, i contratti di leasing, gli accordi con i fornitori principali, le cartelle e gli avvisi ricevuti negli ultimi due anni, le PEC degli enti. Mettili in una cartella unica. È materiale che servirà al commercialista per i numeri e all’avvocato per le clausole.
La base giuridica
La mossa poggia su tre norme: l’art. 2086, comma 2, c.c. (dovere di assetti adeguati); l’art. 3 CCII (misure e assetti idonei a rilevare squilibri, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, e i segnali tipizzati dal comma 4); l’art. 25-novies CCII (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). La Cassazione, già con l’ordinanza n. 36365 del 2021, ha collegato il dovere dell’art. 2086 all’art. 41 della Costituzione, leggendolo come obbligo di organizzare i mezzi dell’impresa in vista della continuità aziendale. La giurisprudenza di merito più recente ha però chiarito un punto che ti riguarda da vicino: il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1476 del 10 maggio 2024, ha precisato che l’inadeguatezza degli assetti non genera di per sé un danno risarcibile autonomo, ma diventa rilevante quando si dimostra il nesso tra il difetto organizzativo e il pregiudizio subito dalla società o dai creditori. Questo significa che la fotografia fatta oggi, e documentata, è anche la tua migliore difesa futura.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contabilità in ritardo: registrazioni ferme a tre o quattro mesi fa, fatture passive non caricate, riconciliazioni bancarie mai fatte. Non fermarti. Chiedi al commercialista una fotografia “a vista” basata sugli estratti conto, sul cassetto fiscale e sull’estratto di ruolo dell’agente della riscossione: è meno precisa, ma basta per la Mossa 2. Nel frattempo, fai recuperare il ritardo contabile, perché qualunque strumento della Mossa 5 richiederà scritture aggiornate. Se il commercialista ti dice che per mettere in ordine la contabilità servono mesi, è un’informazione che l’avvocato deve conoscere subito: incide sulla scelta dello strumento e sui rischi di responsabilità.
Il secondo imprevisto è emotivo: la fotografia è peggiore di quanto pensavi. Succede spesso. Non è il momento di rimandare la Mossa 2 “finché le cose si sistemano”: è esattamente il momento di anticiparla.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 2 finché non hai:
- uno scadenziario dei debiti per categoria, con date e garanzie;
- un piano di tesoreria a dodici mesi, anche approssimativo;
- l’esito della verifica delle soglie dell’art. 25-novies e dei segnali dell’art. 3, comma 4.
Mossa 2 — Fai leggere i numeri a un avvocato: qualifica giuridica e rischi immediati
Obiettivo della mossa: trasformare la fotografia contabile in una diagnosi giuridica, cioè capire se la tua impresa è in squilibrio, in crisi o già insolvente, e quali rischi legali stai correndo oggi, prima ancora di scegliere uno strumento. È qui che la domanda del titolo trova la sua prima risposta concreta: il commercialista ti dice quanto sei esposto, l’avvocato ti dice che cosa significa quell’esposizione davanti a un giudice.
Quando va fatta
Entro pochi giorni dal completamento della Mossa 1, e comunque subito se nella diagnosi iniziale ti sei riconosciuto nella terza riga della tabella o in quelle successive. Il ritardo in questa mossa è quello che costa di più, perché l’accesso anticipato agli strumenti di regolazione è il presupposto di quasi tutte le tutele che il Codice prevede.
Come si esegue
Porta all’avvocato la cartella della Mossa 1, integrata con i documenti societari (statuto, verbali degli ultimi due anni, eventuali deleghe agli amministratori). L’ideale è che all’incontro sia presente anche il commercialista: la metà delle domande dell’avvocato riguarda i numeri, e le risposte arrivano più in fretta se chi li ha prodotti è nella stanza.
L’avvocato deve rispondere, per iscritto, a cinque domande:
- Qual è lo stato giuridico dell’impresa? L’art. 2 CCII distingue la crisi (lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) dall’insolvenza (lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori da cui risulta che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni). La composizione negoziata, dopo il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), è accessibile anche in condizioni di semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. La qualificazione cambia gli strumenti disponibili.
- Esistono cause di scioglimento della società? Se il capitale è eroso sotto il minimo legale per perdite, gli amministratori devono attivarsi (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.) e, verificata la causa di scioglimento, gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.). Operare “come se niente fosse” dopo quel momento espone gli amministratori a responsabilità personale.
- Ci sono pagamenti o operazioni recenti a rischio? Rimborsi di finanziamenti soci, pagamenti a fornitori “amici” mentre altri restano scoperti, cessioni di beni a società collegate, garanzie concesse per debiti di terzi. Alcune di queste operazioni possono essere revocabili in una futura liquidazione giudiziale; altre possono assumere rilievo penale. L’art. 322, comma 3, CCII punisce la bancarotta preferenziale, cioè il pagamento di alcuni creditori a danno di altri in vista della procedura; l’art. 323 CCII punisce, tra le condotte di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto dovuto all’astensione dal richiedere l’apertura di una procedura.
- Quali creditori possono muoversi a breve e con quali strumenti? Una banca con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, un fornitore con cambiali, l’agente della riscossione con un pignoramento presso terzi sui tuoi clienti: ogni creditore aggressivo è un orologio che corre, e l’avvocato deve dirti quale suona per primo.
- Quali sono le tue esposizioni personali? Fideiussioni, garanzie ipotecarie su beni tuoi o di familiari, responsabilità da amministratore. Una crisi d’impresa diventa in fretta una crisi personale, e le due vanno gestite con una sola strategia.
La base giuridica
Gli artt. 2 e 12 CCII per le definizioni e l’accesso alla composizione negoziata; gli artt. 2086, 2476, 2486 e 2394 c.c. per i doveri e le responsabilità degli amministratori; gli artt. 322-323 CCII per le fattispecie di bancarotta. In questa mossa pesa la giurisprudenza penale sul concorso dei professionisti: la Corte di Cassazione, Sez. V penale, con la sentenza n. 28652 depositata il 5 agosto 2025, ha affermato che il consulente dell’impresa può rispondere di concorso nella bancarotta per distrazione se è provato il nesso tra il suo contributo e la riduzione delle garanzie dei creditori, con la consapevolezza di arrecare loro danno, senza che sia necessaria la prova che conoscesse lo stato di dissesto. È un principio che protegge anche te: un professionista serio, sapendo questo, non ti asseconderà in operazioni opache, e ti conviene che sia così.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più comune è scoprire, in questa mossa, che alcune operazioni già fatte sono delicate: un rimborso ai soci qualche mese fa, un pagamento anticipato a un fornitore collegato. Non nasconderlo al tuo avvocato. È coperto dal segreto professionale, e solo conoscendolo può costruire la strategia che ne limita le conseguenze, per esempio scegliendo uno strumento che preveda un’informazione trasparente ai creditori e l’eventuale recupero delle somme. La Cassazione civile ha ricordato più volte che l’incompletezza delle informazioni rese ai creditori può travolgere un concordato anche dopo l’ammissione (si veda la pronuncia n. 31958/2025 sulla revoca per incompletezza informativa riscontrata dal commissario giudiziale): la trasparenza non è un optional, è una condizione di tenuta del percorso.
Il secondo imprevisto è un disaccordo tra i due professionisti: il commercialista ritiene la situazione gestibile con qualche rateizzazione, l’avvocato vede segnali di insolvenza. Non scegliere il parere più rassicurante. Chiedi a entrambi di motivare per iscritto, con i numeri alla mano, e confronta le motivazioni: in genere la divergenza nasce da un dato che uno dei due non ha visto.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 3 finché non hai:
- una qualificazione scritta dello stato dell’impresa (squilibrio, crisi, insolvenza) con le ragioni;
- un elenco delle operazioni recenti a rischio e delle esposizioni personali;
- una mappa dei creditori “attivi” con i tempi presumibili delle loro iniziative.
Mossa 3 — Costruisci il tavolo misto: chi fa cosa, con quale mandato
Obiettivo della mossa: organizzare il lavoro tra avvocato, commercialista e, quando servirà, attestatore e advisor finanziario, con ruoli chiari, flussi di informazione definiti e un unico responsabile del calendario. È la mossa che risponde in modo definitivo alla domanda “chi prima?”: da qui in avanti, nessuno dei due lavora “prima”, lavorano insieme.
Quando va fatta
Subito dopo la Mossa 2. Se sei già a ridosso di un’udienza o di un termine processuale, questa mossa si fa in un pomeriggio, non in una settimana: una riunione, un documento condiviso con compiti e scadenze, un canale di comunicazione unico.
Come si esegue
Parti da una ripartizione di competenze che rispecchia ciò che la legge e la pratica richiedono. Eccola, in sintesi:
| Attività | Chi la guida | Chi collabora |
|---|---|---|
| Situazione contabile, scadenziario, tesoreria | Commercialista | Amministrazione interna |
| Qualificazione giuridica dello stato di crisi | Avvocato | Commercialista |
| Scelta dello strumento | Avvocato e commercialista insieme | Imprenditore (decide) |
| Piano economico-finanziario | Commercialista / advisor | Avvocato (coerenza giuridica) |
| Attestazione di veridicità e fattibilità | Professionista indipendente | — (non può essere il tuo consulente) |
| Istanza di composizione negoziata sulla piattaforma | Imprenditore, assistito dai consulenti | Avvocato e commercialista |
| Ricorsi al tribunale (misure protettive, concordato, omologazione) | Avvocato (patrocinio obbligatorio) | Commercialista |
| Trattative con banche e fornitori | Avvocato e commercialista insieme | Advisor finanziario |
| Transazione fiscale e previdenziale | Commercialista (numeri) e avvocato (proposta e procedura) | — |
| Reclami, opposizioni, ricorsi per cassazione | Avvocato | Commercialista (consulenza tecnica) |
Tre punti di questa tabella meritano attenzione.
Il primo è il patrocinio obbligatorio. L’art. 9, comma 2, CCII stabilisce che, salvi i casi in cui sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal Codice il patrocinio del difensore è obbligatorio. L’art. 40 CCII precisa che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi si propone con ricorso. Il commercialista, per quanto bravo, non può firmare il ricorso per concordato preventivo, né quello per la conferma delle misure protettive, né il reclamo contro una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Questo non significa che l’avvocato “vale di più”: significa che ci sono atti che solo lui può compiere, e che devono essere pronti in tempo.
Il secondo è l’indipendenza dell’attestatore. Il professionista che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano deve essere indipendente dall’impresa: tra i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII c’è quello di non aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore. Il tuo commercialista di fiducia, quindi, di regola non può essere il tuo attestatore. Mettilo in conto fin da ora.
Il terzo è la posizione dell’esperto negoziatore. Se sceglierai la composizione negoziata, l’esperto nominato non è il tuo consulente: è un terzo indipendente che facilita le trattative, con doveri di imparzialità verso tutte le parti (art. 16 CCII). Ha bisogno di interlocutori preparati: un avvocato e un commercialista che parlino la sua lingua gli rendono il lavoro più efficace, e questo va a tuo vantaggio.
Definisci poi un responsabile del calendario: una sola persona, di norma l’avvocato quando ci sono termini processuali, che tiene l’elenco delle scadenze e avvisa tutti. Nella crisi d’impresa un termine perso non si recupera con un’istanza di rimessione: in molti casi è semplicemente perso.
La base giuridica
Art. 9 CCII (patrocinio obbligatorio e inapplicabilità della sospensione feriale); art. 40 CCII (domanda con ricorso); art. 2, comma 1, lett. o), CCII (requisiti del professionista indipendente); artt. 13 e 16 CCII (esperto e suoi doveri). Sul piano del rapporto con i professionisti, ricorda anche il principio affermato dalla Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 55 del 2 gennaio 2025: chi chiede di essere pagato in prededuzione in un concordato deve provare che la sua prestazione era coerente con gli interessi dei creditori. È un principio che riguarda i fornitori in generale, ma ti ricorda che ogni rapporto instaurato durante la crisi sarà valutato anche con gli occhi dei creditori.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il commercialista storico che non vuole “condividere” il cliente, o l’avvocato che lavora senza chiedere i numeri. Sono due patologie opposte e ugualmente pericolose. La cura è la stessa: un documento condiviso, riunioni congiunte a cadenza fissa, nessuna decisione presa da uno solo dei due su materie che toccano anche l’altro. Se uno dei due non accetta questo metodo, valuta seriamente di sostituirlo: nella crisi non puoi permetterti professionisti che si parlano per interposta persona.
Un secondo imprevisto: ti accorgi che il tuo commercialista ha avuto un ruolo nelle operazioni a rischio emerse nella Mossa 2. In questo caso, per la sua tutela e per la tua, è opportuno che la regia della crisi passi ad altri professionisti, pur mantenendo lui come fonte di informazioni storiche.
L’ordine del giorno del primo incontro congiunto
Per non sprecare il primo incontro tra te, l’avvocato e il commercialista, arriva con un ordine del giorno scritto. Eccone uno collaudato nella logica, da adattare alla tua situazione.
Punto 1 — Lettura condivisa della fotografia (commercialista, 20 minuti). Il commercialista presenta scadenziario e tesoreria, evidenziando i tre dati più critici: il debito più vecchio, il creditore più esposto, il mese in cui la cassa va in negativo. L’avvocato ascolta e annota le domande. Tu confermi o correggi: sei l’unico che sa se quel cliente pagherà davvero a marzo.
Punto 2 — Rischi immediati (avvocato, 20 minuti). L’avvocato riassume la diagnosi della Mossa 2: stato dell’impresa, eventuali cause di scioglimento, operazioni a rischio, creditori che possono muoversi. È il momento di chiarire che cosa non devi fare da domani mattina.
Punto 3 — Ipotesi di strumento (insieme, 30 minuti). Non si decide ancora, si restringe il campo. Di solito, già alla fine del primo incontro, si arriva a due strumenti realisticamente percorribili: uno principale e uno di riserva. La scelta definitiva arriva con la Mossa 5, quando avrai anche le prime reazioni dei creditori principali.
Punto 4 — Compiti e scadenze (avvocato, 10 minuti). Ogni compito ha un nome e una data. Chi recupera i contratti bancari? Chi contatta l’attestatore? Chi prepara la bozza del ricorso per le misure protettive, anche solo “di scorta”? Chi aggiorna il calendario unico?
Punto 5 — Regole di comunicazione (tutti, 5 minuti). Stabilite chi parla con le banche, chi con i fornitori, chi con gli enti. Nella crisi, un messaggio contraddittorio a un creditore (il commercialista che rassicura, l’avvocato che prepara una proposta di stralcio) costa credibilità e, a volte, un’iniziativa esecutiva che si poteva evitare.
Tre errori da evitare in questo incontro. Il primo è trasformarlo in una riunione “di sfogo”: capire come ci si è arrivati serve, ma solo nella misura in cui orienta le scelte. Il secondo è uscire senza compiti scritti: una riunione senza verbale, in una crisi, è una riunione che non è avvenuta. Il terzo è tacere informazioni sgradevoli per paura del giudizio dei professionisti: sono vincolati al segreto professionale, e un dato taciuto oggi diventa un problema molto più grande quando emerge davanti al commissario, all’esperto o al tribunale.
Se all’incontro partecipa anche un sindaco o un revisore, coinvolgilo sui punti 1 e 2: l’organo di controllo ha propri obblighi di segnalazione (art. 25-octies CCII) e una propria esposizione a responsabilità, e un organo di controllo informato è un alleato, non un ostacolo. Se invece la società ha più soci con posizioni diverse, valuta con l’avvocato come e quando informarli: nelle società di capitali la decisione sulla domanda di accesso agli strumenti di regolazione spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII), ma una compagine sociale divisa può complicare aumenti di capitale, finanziamenti e operazioni straordinarie previste dal piano.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 4 finché non hai:
- un documento con la ripartizione dei compiti e i nominativi;
- un calendario unico delle scadenze, con un responsabile;
- l’individuazione (anche solo come rosa di nomi) di un attestatore indipendente, se lo strumento probabile lo richiederà.
Mossa 4 — Metti in sicurezza l’impresa: stop alle mosse sbagliate e tutela del patrimonio
Obiettivo della mossa: bloccare subito i comportamenti che aggravano la crisi o la rendono penalmente rilevante e, se i creditori stanno già agendo, attivare gli strumenti che proteggono il patrimonio mentre costruisci la soluzione. È la mossa in cui l’avvocato deve essere in prima linea, perché si gioca su atti, termini e ricorsi.
Quando va fatta
Se hai ricevuto un atto esecutivo o un ricorso per liquidazione giudiziale: oggi. Se non hai ricevuto nulla: subito dopo la Mossa 3, e in ogni caso prima di qualunque trattativa formale con i creditori.
Come si esegue
La mossa ha due parti: una “difensiva interna” e una “protettiva esterna”.
Parte difensiva interna. Con l’avvocato, stabilisci regole scritte per la gestione dei pagamenti nel periodo di transizione:
- nessun pagamento preferenziale a soci, parti correlate o creditori “amici” al di fuori della gestione corrente;
- nessuna cessione di beni aziendali, nessuna nuova garanzia, nessun rimborso di finanziamenti soci senza un parere preventivo;
- conservazione integrale delle scritture contabili e della documentazione bancaria (la bancarotta documentale è una delle contestazioni più frequenti);
- pagamento prioritario dei costi indispensabili alla continuità (dipendenti, fornitori strategici, utenze), documentando le ragioni di ciascuna scelta.
Questa parte serve a due cose: evita che la crisi peggiori e crea la prova, per il futuro, che hai gestito l’impresa con diligenza. Ricorda che l’art. 324 CCII esclude l’applicabilità di alcune fattispecie di bancarotta ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o degli accordi raggiunti nella composizione negoziata: è un ulteriore motivo per incanalare presto la gestione dentro uno strumento previsto dalla legge.
Parte protettiva esterna. Se i creditori si stanno muovendo, il Codice ti offre le misure protettive, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui viene esercitata l’impresa. Le strade principali sono due:
- Nella composizione negoziata: puoi chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto (art. 18 CCII). Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure. Ma attenzione al termine: l’art. 19 CCII richiede che tu depositi il ricorso al tribunale per la conferma delle misure entro il giorno successivo alla pubblicazione. Se lo manchi, le misure perdono efficacia. È un termine che non tollera distrazioni, e che si gestisce solo se l’avvocato ha il ricorso pronto prima ancora che l’istanza venga pubblicata. Il tribunale fissa l’udienza e, se conferma, stabilisce la durata delle misure (da trenta a centoventi giorni, prorogabili entro il limite complessivo previsto dalla legge).
- Negli strumenti di regolazione della crisi: puoi chiedere le misure protettive con la domanda di accesso, anche con riserva di deposito della documentazione (art. 44 CCII, la cosiddetta domanda “prenotativa”), e il tribunale ne conferma o revoca gli effetti (art. 55 CCII). Anche qui il ricorso è firmato dal difensore.
Se hai già ricevuto un ricorso per liquidazione giudiziale, sappi che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione va proposta nell’ambito del procedimento unitario e, secondo la Cassazione (n. 31177/2025), davanti allo stesso tribunale già adito, con attenzione ai termini per sollevare eventuali eccezioni di incompetenza territoriale. Il tribunale, in base al principio di trattazione prioritaria dell’art. 7 CCII, esamina di regola per prima la domanda diretta a regolare la crisi, purché non sia manifestamente inammissibile o abusiva.
La base giuridica
Artt. 18 e 19 CCII (misure protettive nella composizione negoziata e loro conferma); artt. 44, 54 e 55 CCII (misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione); art. 7 CCII (trattazione unitaria e priorità); artt. 322, 323 e 324 CCII (bancarotta ed esenzioni). La giurisprudenza di merito ha già mostrato cosa succede quando la protezione viene chiesta senza un progetto credibile: il Tribunale di Como, con provvedimento del 10 luglio 2025, ha rigettato la conferma delle misure protettive così come formulate, rilevando che la composizione negoziata presuppone una finalità di risanamento e non può essere usata per un piano con finalità meramente liquidatoria; il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’impresa era stata negata la conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento. Le misure protettive sono uno scudo, non un rifugio: il tribunale le concede a chi dimostra di avere un piano.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è il termine dell’art. 19 mancato. Se succede, le misure decadono e i creditori possono riprendere le azioni. In questo caso il piano B passa per la valutazione, con l’avvocato, di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione con richiesta di misure protettive ai sensi degli artt. 44 e 54 CCII, se ne ricorrono i presupposti. Non è un rimedio automatico, e va misurato con la solidità del progetto.
Il secondo imprevisto è un pignoramento presso terzi che blocca il conto su cui transitano gli incassi. Le misure protettive, una volta efficaci, impediscono la prosecuzione dell’esecuzione, ma nel frattempo la cassa è ferma. Con il commercialista, prepara un piano di tesoreria “di emergenza” (quali pagamenti rinviare, quali incassi dirottare lecitamente su altri rapporti già esistenti, senza però sottrarre somme ai creditori) e con l’avvocato valuta la tempistica più rapida per ottenere la protezione.
Il terzo imprevisto è un fornitore strategico che, saputo della crisi, sospende le consegne. Nella composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, o di anticiparne la scadenza, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; è una leva negoziale concreta, ma va usata con una comunicazione formale ben scritta, non con una telefonata.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 5 finché non hai:
- regole scritte per la gestione dei pagamenti e delle operazioni straordinarie nel periodo di transizione;
- se ci sono azioni in corso, il ricorso per le misure protettive pronto o già depositato, con le date annotate nel calendario unico;
- la conferma che le scritture contabili e la documentazione sono integralmente conservate.
Mossa 5 — Scegli lo strumento giusto (e chi deve guidarlo)
Obiettivo della mossa: individuare, tra gli strumenti che il Codice della crisi mette a disposizione, quello più adatto alla tua impresa, sapendo in anticipo quale professionista avrà la regia in ciascun percorso. È la scelta che condiziona tutte le mosse successive, e non va fatta sulla base del “sentito dire” o del percorso che ha seguito un conoscente.
Quando va fatta
Dopo le prime quattro mosse, e comunque presto. Il Codice premia la tempestività: l’art. 25-bis CCII prevede misure premiali (per esempio la riduzione degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari sorti prima o durante le trattative) per chi accede alla composizione negoziata, e più tardi scegli, meno strumenti restano realmente percorribili. Se sei già dentro un procedimento per liquidazione giudiziale, questa mossa va fatta in pochi giorni, prima dell’udienza.
Come si esegue
Siediti con avvocato e commercialista e ripassate insieme la mappa degli strumenti. Eccola, ridotta all’essenziale e con l’indicazione di chi, in concreto, porta il peso maggiore.
La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quinquies CCII). È un percorso stragiudiziale e riservato: presenti un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, un esperto indipendente viene nominato e ti affianca nelle trattative con i creditori. Puoi accedervi in caso di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o anche di insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Il tribunale interviene solo per le “parentesi” giudiziali (conferma delle misure protettive, autorizzazioni). Esiti possibili: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, oppure, se le trattative falliscono, accesso agli altri strumenti, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), da chiedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Regia: commercialista forte sul piano e sui numeri, avvocato forte sull’istanza, sulle misure protettive e sui contratti con i creditori.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). Un piano che predisponi tu, attestato da un professionista indipendente, senza passare dal tribunale. Non vincola i creditori che non lo accettano, ma gli atti compiuti in sua esecuzione godono delle esenzioni dalla revocatoria e da alcune fattispecie penali. Regia: prevalentemente commercialista e attestatore, con l’avvocato per gli accordi con i creditori e per la tenuta giuridica delle esenzioni.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII). Accordi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, da omologare in tribunale; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro termini precisi. Esistono varianti: gli accordi agevolati (art. 60, soglia ridotta al 30% se rinunci alla moratoria per gli estranei e non chiedi misure protettive) e gli accordi a efficacia estesa (art. 61), che estendono gli effetti ai non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria. Con la transazione fiscale dell’art. 63 CCII puoi proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi. Regia: avvocato e commercialista a pari peso; l’avvocato ha la firma del ricorso di omologazione.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga alle regole ordinarie di graduazione, a condizione che il piano sia approvato all’unanimità dalle classi di creditori. Regia: tecnico-legale, con forte componente processuale.
Il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII). Lo strumento più strutturato: domanda con ricorso firmato dal difensore, commissario giudiziale nominato dal tribunale, voto dei creditori, omologazione. Può essere in continuità aziendale (diretta o indiretta) o liquidatorio, con regole diverse su classi, maggioranze e trattamento dei creditori. Nel concordato puoi proporre la transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII. Regia: l’avvocato guida il procedimento; commercialista, advisor e attestatore costruiscono e garantiscono il piano.
Gli strumenti per l’impresa minore (sovraindebitamento). Se sei sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, i tuoi strumenti sono il concordato minore (art. 74 CCII) e, nei casi più gravi, la liquidazione controllata (art. 268 CCII), con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi e del gestore nominato. Regia: un avvocato con competenza specifica in sovraindebitamento, affiancato dall’OCC; il commercialista ricostruisce la situazione patrimoniale.
Come scegliere? Ci sono quattro criteri che contano più di ogni altro:
- L’impresa ha un futuro? Se genera, o può tornare a generare, flussi positivi, gli strumenti di continuità sono preferibili. La Cassazione, con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, ha ribadito che la continuità aziendale nel concordato presuppone la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa: non basta chiamare “continuità” una liquidazione mascherata.
- Quanto pesano i debiti pubblici? Se Erario ed enti previdenziali sono una quota significativa, la transazione fiscale diventa centrale e con essa le regole (e la giurisprudenza) sul cram down.
- I creditori principali sono disposti a trattare? Se le banche hanno già mostrato apertura, un accordo o la composizione negoziata sono realistici; se un creditore forte è ostile, servono strumenti che consentano di superarne il dissenso.
- Quanto sei esposto personalmente? Garanzie personali e profili di responsabilità orientano verso strumenti che offrano esenzioni e stabilità degli atti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce dall’interno sia il binario della composizione negoziata sia quello del sovraindebitamento: è questa doppia prospettiva che consente di scegliere lo strumento sul caso concreto, non per abitudine.
La base giuridica
Artt. 12-25-quinquies CCII (composizione negoziata, incluso l’art. 25-sexies sul concordato semplificato); art. 56 CCII (piano attestato); artt. 57-64 CCII (accordi di ristrutturazione e transazione fiscale); art. 64-bis CCII (PRO); artt. 84 ss. CCII (concordato preventivo); artt. 74 ss. e 268 ss. CCII (strumenti per l’impresa minore). Sul fronte bancario, ricorda che finanziare un’impresa in difficoltà non è di per sé illecito: la Cassazione, con la sentenza n. 28320 del 4 novembre 2024, ha confermato che l’erogazione di credito a un’impresa in crisi non integra di per sé concessione abusiva quando si inserisce in un ragionevole progetto di superamento della crisi. È un principio che puoi usare nella trattativa: una banca che accompagna un piano serio non si espone, una banca che si ritira senza motivo può compromettere il valore per tutti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il disaccordo sullo strumento: tu vuoi la composizione negoziata perché è riservata, i tuoi professionisti ritengono che la situazione sia già troppo compromessa. Ascolta le ragioni: la composizione negoziata richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, e un’istanza presentata senza questa prospettiva rischia di bruciare tempo e di chiudersi con la mancata conferma delle misure protettive. Il secondo imprevisto è scoprire, a metà analisi, di essere sotto le soglie dell’impresa minore (o sopra, se credevi di esserne fuori): ricalcola con il commercialista i dati dei tre esercizi precedenti prima di cambiare binario.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 6 finché non hai:
- lo strumento scelto (e uno strumento di riserva), con le ragioni per iscritto;
- la ripartizione aggiornata dei compiti per quello strumento specifico;
- il calendario dei primi adempimenti (istanza, ricorso, termini di deposito).
Mossa 6 — Costruisci il piano e fallo attestare
Obiettivo della mossa: redigere un piano economico-finanziario credibile, coerente con lo strumento scelto e, quando richiesto, attestato da un professionista indipendente. È la mossa in cui il commercialista (o l’advisor) porta il peso principale, ma dove l’avvocato controlla che ogni scelta tecnica regga davanti al tribunale e ai creditori.
Quando va fatta
Subito dopo la scelta dello strumento. I tempi dipendono dal percorso: nella composizione negoziata il piano viene costruito e affinato durante le trattative, ma un progetto di piano deve esistere già al momento dell’istanza; nel concordato con riserva hai un termine fissato dal tribunale, tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi fino a ulteriori sessanta giorni (art. 44 CCII); negli accordi di ristrutturazione il piano accompagna la domanda di omologazione.
Come si esegue
Il piano deve rispondere a domande molto concrete, e ognuna ha un responsabile:
- Da dove viene la crisi? Cause interne ed esterne, con numeri. (Commercialista, con la tua testimonianza.)
- Quali azioni la superano? Riduzione dei costi, dismissione di rami non strategici, nuova finanza, ingresso di soci, rinegoziazione dei contratti. (Commercialista e advisor; l’avvocato verifica la fattibilità giuridica delle singole azioni: un contratto di affitto d’azienda, una cessione, un aumento di capitale hanno regole proprie.)
- Quanto avranno i creditori, e quando? Il trattamento proposto a ciascuna categoria, con il confronto rispetto all’alternativa liquidatoria. (Commercialista per i numeri, avvocato per il rispetto delle regole di graduazione, delle classi e dei limiti posti dalla legge.)
- Cosa succede se le previsioni non si realizzano? Analisi di sensibilità e scenari peggiorativi. (Commercialista e attestatore.)
L’attestatore indipendente verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. È un passaggio che non si improvvisa: l’attestatore deve poter accedere a tutta la documentazione, e ogni dato che non può verificare si trasforma in una riserva nella sua relazione. Più la Mossa 1 è stata fatta bene, più questa mossa è rapida.
Nella composizione negoziata, affianca al piano la lista di controllo particolareggiata e la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII. Dopo il terzo correttivo, in sostituzione dei certificati fiscali e contributivi non ancora rilasciati, puoi produrre una dichiarazione sostitutiva: non è un motivo per rimandare l’istanza.
La base giuridica
Art. 87 CCII (contenuto del piano di concordato e relazione del professionista indipendente); art. 56 CCII (contenuto del piano attestato); art. 57 CCII (piano negli accordi di ristrutturazione); art. 17 CCII (documentazione dell’istanza di composizione negoziata). Due indicazioni giurisprudenziali contano in questa mossa. La prima riguarda la trasparenza: la Cassazione, con la pronuncia n. 31958/2025, ha confermato la revoca di un concordato per incompletezza delle informazioni offerte ai creditori dal debitore e dall’attestatore, riscontrata dal commissario giudiziale. La seconda riguarda la selezione delle operazioni straordinarie: il Tribunale di Milano, con decisione del 6 aprile 2025, ha precisato che nella cessione d’azienda durante la composizione negoziata il principio di competitività nella scelta dell’acquirente può essere attenuato, ma non ignorato, e che il tribunale valuta la soluzione migliore anche attraverso strumenti come la fairness opinion. Un piano che nasconde qualcosa non è un piano prudente: è un piano che verrà scoperto nel momento peggiore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più comune è l’attestatore che, a metà lavoro, segnala che alcune ipotesi non sono sostenibili. Non viverlo come un ostacolo: è il segnale che il piano, così com’è, non reggerebbe davanti al tribunale. Rivedi le ipotesi con il commercialista, e con l’avvocato valuta se occorre cambiare strumento (per esempio da un concordato in continuità a un concordato misto, o da un accordo a una composizione negoziata con trattative più lunghe). Il secondo imprevisto è la scoperta di passività non contabilizzate (garanzie rilasciate e dimenticate, contenziosi latenti): vanno inserite subito, con un’analisi legale del rischio.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 7 finché non hai:
- una bozza di piano con trattamento dei creditori e confronto con l’alternativa liquidatoria;
- l’incarico conferito all’attestatore (se richiesto) e l’elenco dei documenti che gli sono stati trasmessi;
- un’analisi di sensibilità condivisa con l’avvocato.
Mossa 7 — Negozia con banche, fornitori ed enti pubblici
Obiettivo della mossa: ottenere il consenso dei creditori necessari (o, dove la legge lo consente, costruire le condizioni per superare il dissenso) su una proposta che sia sostenibile per l’impresa e conveniente per loro rispetto all’alternativa. È la mossa in cui avvocato e commercialista devono stare nella stessa stanza, perché ogni concessione numerica ha una conseguenza giuridica e viceversa.
Quando va fatta
Nella composizione negoziata, durante le trattative: l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata, salvo le proroghe previste. Negli accordi di ristrutturazione, prima del deposito della domanda di omologazione. Nel concordato, la “trattativa” si trasforma in voto, ma i contatti con i creditori principali vanno avviati ben prima.
Come si esegue
Organizza la negoziazione per tavoli.
Tavolo bancario. Con il commercialista, prepara per ciascuna banca un prospetto dell’esposizione (fidi, mutui, anticipi, garanzie Mediocredito o SACE) e una proposta: moratoria, riscadenzamento, consolidamento, eventuale nuova finanza. Con l’avvocato, verifica le clausole dei contratti (decadenza dal beneficio del termine, cross default, covenant) e le posizioni dei garanti. Ricorda che le banche valutano la proposta anche alla luce della propria esposizione a rischi di responsabilità: un piano attestato e credibile rende più facile dire sì.
Tavolo fornitori. Distingui fornitori strategici (quelli senza cui l’impresa si ferma) da quelli fungibili. Ai primi puoi offrire continuità del rapporto e pagamenti puntuali delle forniture nuove; per i crediti pregressi, stralcio o dilazione. L’avvocato redige gli accordi, che devono essere coerenti con il piano e non creare disparità di trattamento ingiustificate.
Tavolo pubblico: transazione fiscale e previdenziale. Qui la tecnica è doppia. Il commercialista ricostruisce il debito per tributo, anno e stato (dichiarato, accertato, iscritto a ruolo) e calcola il trattamento proposto; l’avvocato imposta la proposta secondo l’art. 63 CCII (negli accordi) o l’art. 88 CCII (nel concordato) e segue il procedimento. Il nodo è il cram down, cioè la possibilità che il tribunale omologhi anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. La Cassazione, tra la fine del 2025 e il 2026, ha delineato confini precisi: con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha stabilito che, negli accordi di ristrutturazione, l’omologazione forzosa presuppone l’adesione di creditori anteriori e non può fondarsi sui soli creditori il cui credito nasce dalla procedura stessa; con la pronuncia n. 5918 del 16 marzo 2026 ha ribadito, per il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, la necessità di un accordo, anche se percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici; con la pronuncia n. 4365/2026 ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti. Già con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 la Corte aveva chiarito che l’accordo rivolto esclusivamente all’Erario non sfugge al sindacato di merito del giudice. Tradotto in pratica: non puoi costruire un accordo “contro” il Fisco senza aver prima trovato un vero consenso tra gli altri creditori.
C’è anche un profilo penale-tributario che il tuo avvocato deve conoscere: la Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025, ha riconosciuto l’effetto liberatorio, rispetto alla confisca tributaria, dell’avvenuto adempimento della pretesa tributaria nell’ambito del concordato e della transazione fiscale. È un tassello che collega la soluzione della crisi alla tutela personale dell’amministratore.
La base giuridica
Artt. 16 e 17 CCII (doveri delle parti e durata delle trattative nella composizione negoziata); artt. 57, 60, 61 e 63 CCII (accordi e transazione fiscale); art. 88 CCII (trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato). L’art. 16 CCII impone a tutte le parti, compresi i creditori e le banche, di collaborare lealmente e in buona fede e di rispettare l’obbligo di riservatezza: è una regola che puoi e devi far valere nella trattativa.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la banca che, durante le trattative, revoca gli affidamenti o segnala a sofferenza. Nella composizione negoziata, l’art. 16 CCII precisa che l’accesso alla procedura non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti; l’avvocato può contestare il comportamento e, se necessario, segnalarlo all’esperto. Il secondo imprevisto è il silenzio dell’amministrazione finanziaria sulla proposta di transazione: la legge fissa termini per l’adesione, e la giurisprudenza di merito (per esempio la Corte d’Appello di Ancona, con decisione pubblicata a gennaio 2026) si è occupata della decorrenza del termine di novanta giorni per il riscontro. Annota quella data nel calendario unico: è da lì che si valuta la strada del cram down.
Check di completamento
Non passare alla Mossa 8 finché non hai:
- l’elenco dei creditori aderenti con le relative percentuali, confrontato con le soglie dello strumento scelto;
- la proposta di transazione fiscale e previdenziale depositata o formalmente comunicata, con le date;
- gli accordi con i fornitori strategici in forma scritta, coerenti con il piano.
Mossa 8 — Deposita, difendi, esegui: dal ricorso all’ultimo grado
Obiettivo della mossa: portare lo strumento scelto fino al risultato giuridico (omologazione, accordo efficace, chiusura positiva delle trattative), difenderlo dalle contestazioni dei creditori dissenzienti e, dopo, eseguirlo senza incidenti. È la mossa in cui l’avvocato ha la regia piena, perché si gioca davanti al tribunale, alla corte d’appello e, nei casi più delicati, alla Corte di Cassazione.
Quando va fatta
Nei termini dello strumento: il deposito della domanda o del ricorso di omologazione secondo il calendario costruito nelle mosse precedenti; i reclami entro i termini brevi previsti dall’art. 51 CCII (di regola trenta giorni dalla notificazione del provvedimento); il ricorso per cassazione nei termini fissati dalla stessa norma. Ricorda ancora una volta che, per i procedimenti del Codice, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di regola non opera (art. 9, comma 1, CCII).
Come si esegue
Deposito. L’avvocato redige e deposita il ricorso con tutti gli allegati: piano, attestazione, elenco dei creditori, documentazione contabile. Il commercialista verifica la coerenza tra i numeri del piano e quelli degli allegati: una discrepanza tra due tabelle è sufficiente per un rilievo del commissario o del tribunale.
Difesa. I creditori dissenzienti possono opporsi all’omologazione e poi proporre reclamo. L’avvocato deve prevedere le contestazioni (tipicamente sulla convenienza rispetto alla liquidazione, sulla formazione delle classi, sul rispetto delle regole di distribuzione) e prepararne la risposta già nel ricorso. Il commercialista, in questa fase, diventa consulente tecnico: è lui che difende i numeri.
Esecuzione. Dopo l’omologazione, il piano va eseguito come scritto. Tieni un monitoraggio mensile degli scostamenti con il commercialista e informa l’avvocato di ogni deviazione significativa: un inadempimento non marginale può portare alla risoluzione del concordato su istanza dei creditori.
La base giuridica
Artt. 40, 47, 48 e 51 CCII (domanda, ammissione, omologazione e impugnazioni); art. 53 CCII (effetti della revoca dell’omologazione); art. 119 CCII (risoluzione del concordato). Quattro pronunce recenti della Cassazione disegnano il campo di gioco di questa mossa. Con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 la Corte ha stabilito che la decisione con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta di concordato, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché priva di carattere decisorio: significa che la qualità del ricorso di primo grado è decisiva, perché le possibilità di rimediare dopo sono limitate. Con la pronuncia n. 10271/2026 ha chiarito che, nel concordato in continuità, la conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo (art. 53, comma 5-bis, CCII) richiede la domanda del proponente ed è possibile solo quando il reclamo contestava la convenienza della proposta, non altri vizi di legittimità. Con la sentenza n. 22229 del 29 giugno 2026 ha escluso che, dopo l’omologazione di un concordato in continuità, la proposta possa essere modificata. Con la sentenza n. 19602 del 15 luglio 2025 ha stabilito che, nella fase esecutiva di un concordato con cessione dei beni, le contestazioni sulla distribuzione del ricavato vanno rimesse al giudice della cognizione. Il piano omologato è un vincolo: si esegue, non si rinegozia a piacimento.
Se qualcosa va storto
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, l’avvocato valuta con te il reclamo e, in parallelo, le alternative ancora percorribili. Se un creditore propone reclamo contro l’omologazione, la difesa va costruita sui numeri del commercialista e sulla relazione dell’attestatore. Se in esecuzione emergono scostamenti, non aspettare che un creditore chieda la risoluzione: con l’avvocato valuta le iniziative consentite dalla legge prima che la situazione si cristallizzi.
Check di completamento
La mossa è completata quando:
- lo strumento ha prodotto il suo effetto giuridico (omologazione definitiva, accordo efficace, chiusura della composizione negoziata con esito positivo);
- esiste un sistema di monitoraggio dell’esecuzione con cadenza mensile e un referente legale;
- ogni termine residuo (pagamenti, adempimenti verso il commissario, relazioni periodiche) è nel calendario unico.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia l’esito a seconda del momento in cui ti muovi. Non descrivono casi reali e non anticipano l’esito di alcuna procedura: ogni situazione va analizzata sui propri documenti.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. manifatturiera con 12 dipendenti, volume d’affari dell’anno precedente pari a 1.284.000 euro. Debiti: fornitori 187.340 euro, banche 412.600 euro, contributi INPS scaduti da oltre novanta giorni 38.915 euro (contributi dovuti nell’anno precedente: 104.200 euro), IVA scaduta e non versata 61.270 euro. Totale: 700.125 euro. Flussi annui liberi al servizio del debito stimati dal commercialista: 68.450 euro (margine operativo di 96.400 euro, meno investimenti di mantenimento per 18.700 euro e imposte per 9.250 euro).
Prima verifica, soglie dell’art. 25-novies. INPS: il 30% dei contributi dell’anno precedente è 31.260 euro; il debito scaduto di 38.915 euro supera sia questa soglia sia i 15.000 euro → segnalazione. IVA: il 10% del volume d’affari è 128.400 euro, e il debito di 61.270 euro non lo raggiunge; ma supera i 20.000 euro, soglia oltre la quale la segnalazione scatta in ogni caso → segnalazione. Seconda verifica, ordine di grandezza del problema: 700.125 / 68.450 ≈ 10,2 anni di flussi per rimborsare l’intero debito. Un rapporto che non rende impossibile il risanamento, ma che richiede con ogni probabilità stralci, dilazioni lunghe o nuova finanza.
Simulazione A — Ti muovi alla prima segnalazione
La PEC dell’INPS arriva il 14 ottobre 2026. Entro il 30 ottobre completi le Mosse 1-3 (fotografia, diagnosi legale, tavolo misto). Scegli la composizione negoziata con richiesta di misure protettive. L’istanza e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese giovedì 12 novembre 2026; l’avvocato, che aveva il ricorso già pronto, lo deposita il 13 novembre, entro il giorno successivo richiesto dall’art. 19 CCII. Le misure vengono confermate. Durante le trattative, con il debito ancora fermo a 700.125 euro, la proposta alle banche (moratoria della quota capitale per dodici mesi e riscadenzamento) e ai fornitori (stralcio parziale dei crediti pregressi, pagamento regolare delle nuove forniture) si misura con un rapporto debito/flussi di circa 10,2 anni: difficile ma trattabile. Sui debiti tributari maturati, l’accesso alla composizione negoziata consente di beneficiare delle misure premiali dell’art. 25-bis CCII nei limiti previsti. Hai ancora quasi tutte le opzioni sul tavolo.
Simulazione B — Aspetti il primo pignoramento
Decidi di “tenere duro” e di non fare nulla fino a gennaio. Il 9 gennaio 2027 un fornitore ti notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso i tuoi clienti, bloccando 47.830 euro di incassi. Nel frattempo sono maturati altri tre mesi di contributi non versati (104.200 / 12 × 3 = 26.050 euro) e un’altra liquidazione IVA non versata di 18.420 euro. Il debito è salito a 744.595 euro; il rapporto debito/flussi a 744.595 / 68.450 ≈ 10,9 anni. Ora devi fare le Mosse 1-4 in fretta, con la cassa parzialmente bloccata. Riesci a far pubblicare l’istanza di composizione negoziata il 1° febbraio 2027 e a depositare il ricorso per la conferma delle misure il giorno successivo: da quel momento l’esecuzione non può proseguire, ma per ventitré giorni hai lavorato con 47.830 euro fermi. Un fornitore strategico, spaventato dal pignoramento altrui, ti ha chiesto il pagamento anticipato. Le opzioni ci sono ancora, ma costano di più e sono più strette.
Simulazione C — Aspetti il ricorso per liquidazione giudiziale
Nessuna mossa fino a marzo. Il 3 marzo 2027 un creditore ti notifica il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, con udienza fissata per il 24 marzo. Il debito ha ormai superato i 780.000 euro. Ti restano ventun giorni per fare quello che, nella Simulazione A, avevi fatto con calma in due settimane, più un pezzo di lavoro in più: preparare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (per esempio con riserva, ai sensi dell’art. 44 CCII) nell’ambito del procedimento unitario, o un’istanza di composizione negoziata con misure protettive. In entrambi i casi il tribunale verificherà che non si tratti di un’iniziativa meramente dilatoria: se il piano è debole, come mostra il caso deciso dal Tribunale di Mantova il 13 febbraio 2025, la liquidazione giudiziale può comunque essere aperta. Se nel frattempo il patrimonio netto è diventato negativo e la società ha continuato a operare, sul tavolo c’è anche il tema della responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2486 c.c. Le opzioni si riducono a quelle che il tribunale riterrà serie, e il tempo per dimostrarlo è di tre settimane.
Simulazione D — Sei un’impresa minore
Una ditta individuale con ricavi annui di 148.900 euro, attivo patrimoniale di 212.300 euro e debiti complessivi di 163.480 euro (di cui 94.720 verso l’agente della riscossione), nei tre esercizi precedenti sempre sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Qui la composizione negoziata è in teoria accessibile, ma lo strumento naturale è il concordato minore (art. 74 CCII), con l’assistenza dell’OCC e del gestore della crisi nominato. Il primo professionista da chiamare è un avvocato che conosca il binario del sovraindebitamento; il commercialista interviene per ricostruire il patrimonio e i flussi. Sbagliare binario, in questo caso, significa perdere mesi a preparare documenti per uno strumento che non ti serve.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Tienila sul tavolo durante gli incontri con i tuoi professionisti e spunta le mosse una per una.
La logica è semplice: il commercialista apre (Mossa 1), l’avvocato qualifica (Mossa 2), insieme organizzano il lavoro (Mossa 3), l’avvocato mette in sicurezza (Mossa 4), insieme scelgono lo strumento (Mossa 5), il commercialista costruisce il piano con l’attestatore (Mossa 6), insieme negoziano (Mossa 7), l’avvocato porta il risultato fino in fondo (Mossa 8). Se hai già ricevuto un atto giudiziario, la sequenza si inverte in testa: prima la Mossa 4, poi il recupero delle prime tre in parallelo.
| Mossa | Obiettivo | Chi guida | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fotografia dei numeri | Quadro contabile e segnali d’allarme | Commercialista | Subito, 1-2 settimane | Decisioni prese al buio; assetti inadeguati ex art. 2086 c.c. |
| 2. Diagnosi legale | Qualificazione e rischi immediati | Avvocato | Pochi giorni dopo la Mossa 1 | Pagamenti preferenziali, responsabilità, bancarotta |
| 3. Tavolo misto | Ruoli, calendario, attestatore | Avvocato e commercialista | Subito dopo la Mossa 2 | Termini persi, atti firmati da chi non può |
| 4. Messa in sicurezza | Stop alle mosse sbagliate, misure protettive | Avvocato | Oggi se ci sono atti; altrimenti prima delle trattative | Esecuzioni che proseguono; ricorso ex art. 19 CCII fuori termine |
| 5. Scelta dello strumento | Strumento principale e di riserva | Avvocato e commercialista | Presto; prima dell’udienza se c’è un ricorso per LG | Strumento sbagliato, tempo bruciato |
| 6. Piano e attestazione | Piano credibile e attestato | Commercialista, advisor, attestatore | Termini dello strumento (es. 30-60 gg ex art. 44 CCII) | Inammissibilità, revoca per informazioni incomplete |
| 7. Negoziazione | Consenso dei creditori necessari | Avvocato e commercialista | Durata delle trattative / prima dell’omologazione | Cram down negato, accordo non omologabile |
| 8. Deposito, difesa, esecuzione | Risultato giuridico stabile | Avvocato | Termini dell’art. 51 CCII; nessuna sospensione feriale | Impugnazioni perse, risoluzione del concordato |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che capitano più spesso e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — Il creditore accelera mentre stai ancora preparando la strategia
Sei alla Mossa 3 o 5 e un creditore deposita un ricorso per la liquidazione giudiziale, oppure notifica un pignoramento sul conto principale. Il piano B è saltare direttamente alla Mossa 4 senza aspettare di aver completato le precedenti. Se il progetto di risanamento è già abbozzato, l’avvocato valuta l’istanza di composizione negoziata con misure protettive: dalla pubblicazione, oltre al blocco delle azioni esecutive, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative, salvo revoca delle misure (art. 18, comma 4, CCII). Se il progetto non è abbastanza maturo per convincere il tribunale, l’alternativa è una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, che ti dà il tempo di completare piano e attestazione sotto il controllo del tribunale. In entrambi i casi, il commercialista deve lavorare in parallelo sulla Mossa 1: il tribunale non conferma misure protettive a chi non sa dire quanto deve.
Deviazione 2 — Un termine è scaduto
Il caso più insidioso: il ricorso per la conferma delle misure protettive non è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, oppure il termine concesso per il deposito del piano nel concordato con riserva è scaduto senza deposito e senza proroga. Nel primo caso le misure perdono efficacia, ma la composizione negoziata in quanto tale può proseguire: l’avvocato valuta se e come ottenere di nuovo una protezione. Nel secondo caso la domanda è destinata alla dichiarazione di inammissibilità, e ricorda che, secondo la Cassazione (n. 31176 del 28 novembre 2025), la conferma in appello dell’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Il piano B, allora, è lavorare subito su uno strumento alternativo con i documenti già prodotti, invece di investire energie in un’impugnazione dall’esito limitato. La vera lezione di questa deviazione è preventiva: un solo responsabile del calendario (Mossa 3), con termini annotati due volte.
Deviazione 3 — Un documento essenziale è irreperibile
La contabilità di un esercizio è incompleta, un contratto di finanziamento non si trova, il fornitore storico non ha mai inviato le fatture di tre mesi. Il piano B è in tre passi. Primo: il commercialista ricostruisce il dato mancante da fonti alternative (estratti conto, cassetto fiscale, Centrale Rischi, comunicazioni del creditore), dichiarando apertamente il metodo usato. Secondo: l’avvocato chiede formalmente la documentazione alla controparte (per i rapporti bancari, anche facendo valere il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni ai sensi dell’art. 119 del Testo unico bancario). Terzo: l’attestatore viene informato del limite, così che possa valutarlo nella sua relazione. Ciò che non devi mai fare è colmare il vuoto con una stima presentata come dato certo: è esattamente il tipo di incompletezza informativa che ha portato alla revoca di concordati in sede di legittimità.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la Mossa 5 (scelta dello strumento) prima della Mossa 2 (diagnosi legale)? No, a meno che non ci sia un’urgenza processuale. La scelta dello strumento dipende dalla qualificazione giuridica dello stato dell’impresa: se scegli la composizione negoziata senza aver verificato che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, rischi il rigetto delle misure protettive e un’esposizione maggiore di prima.
Il mio commercialista può firmare il ricorso per il concordato o per le misure protettive? No. L’art. 9, comma 2, CCII rende obbligatorio il patrocinio del difensore nei procedimenti disciplinati dal Codice, salvo i casi in cui sia previsto altrimenti. L’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma la presenti tu come imprenditore, assistito dai tuoi consulenti; ma il ricorso al tribunale per la conferma delle misure, la domanda di concordato e il ricorso per l’omologazione degli accordi richiedono l’avvocato.
Il mio commercialista di sempre può fare l’attestatore? Di regola no. L’attestatore deve essere indipendente, e tra i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII c’è quello di non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore. Il tuo commercialista resta però essenziale: è lui che conosce la storia dei numeri.
L’esperto negoziatore lavora per me? No. È un terzo indipendente, nominato attraverso la piattaforma, con doveri di imparzialità verso tutte le parti (art. 16 CCII). Facilita le trattative, esprime pareri, redige la relazione finale. I tuoi consulenti restano l’avvocato e il commercialista che hai scelto.
Ad agosto i termini sono sospesi? Per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, di regola no: l’art. 9, comma 1, CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (quella dal 1° al 31 agosto), salvo diversa previsione. Programma il lavoro come se agosto fosse un mese qualunque.
Se sono una piccola impresa, devo comunque passare per un avvocato? Sì, con una precisazione: se sei un’impresa minore, gli strumenti del sovraindebitamento passano per l’OCC e il gestore della crisi nominato. Un avvocato con competenza specifica in quel binario ti aiuta a scegliere lo strumento, a preparare la domanda e a gestire i rapporti con l’Organismo e con il giudice.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Qui trovi i riferimenti giurisprudenziali richiamati nel piano, organizzati per mossa. Per ciascuno: estremi, principio riformulato in parole semplici, rilevanza per la tua situazione.
A sostegno della Mossa 1 (fotografia e assetti)
- Cass. civ., ord. n. 36365/2021. Il dovere di istituire assetti adeguati (art. 2086, comma 2, c.c.) va letto alla luce dell’art. 41 Cost.: l’imprenditore deve organizzare i mezzi dell’impresa in funzione della continuità aziendale. Rilevanza: la fotografia contabile non è un adempimento facoltativo.
- Trib. Venezia, sent. n. 1476 del 10 maggio 2024. L’inadeguatezza degli assetti non produce da sola un danno risarcibile autonomo: serve la prova del nesso causale con il pregiudizio. Rilevanza: documentare oggi le tue verifiche è la migliore tutela futura.
A sostegno della Mossa 2 (diagnosi legale e rischi)
- Cass. pen., Sez. V, sent. n. 28652, depositata il 5 agosto 2025. Il consulente esterno può concorrere nella bancarotta per distrazione se il suo contributo ha ridotto le garanzie dei creditori con consapevolezza del danno, anche senza provare che conoscesse il dissesto. Rilevanza: spiega perché un professionista serio ti fermerà davanti a operazioni opache.
- Cass. pen., Sez. V, sent. n. 33066/2024. Il concorso del professionista nella bancarotta documentale richiede la prova di uno specifico apporto alla manipolazione o alla tenuta irregolare delle scritture. Rilevanza: conferma l’importanza di conservare integralmente la contabilità (Mossa 4).
A sostegno della Mossa 4 (misure protettive e procedimento unitario)
- Trib. Como, 10 luglio 2025. La composizione negoziata presuppone una finalità di risanamento: un piano meramente liquidatorio non giustifica la conferma delle misure protettive così come richieste. Rilevanza: la protezione si ottiene con un progetto, non con un’istanza.
- Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025. Negata la conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Rilevanza: mostra il rischio della Simulazione C.
- Cass. civ., n. 31177/2025. Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione va proposta davanti allo stesso tribunale, con attenzione ai termini per eccepire l’incompetenza territoriale. Rilevanza: guida la difesa quando il ricorso di un creditore è già pendente.
A sostegno della Mossa 5 (scelta dello strumento)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 348 dell’8 gennaio 2025. La continuità aziendale nel concordato richiede la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa. Rilevanza: non puoi qualificare come “continuità” un piano che, nella sostanza, liquida l’azienda.
- Cass. civ., sent. n. 28320 del 4 novembre 2024. Il credito concesso a un’impresa in crisi non è di per sé abusivo quando si inserisce in un ragionevole progetto di superamento della crisi. Rilevanza: argomento utile nel tavolo bancario.
A sostegno della Mossa 6 (piano e attestazione)
- Cass. civ., n. 31958/2025. Legittima la revoca del concordato per incompletezza delle informazioni rese ai creditori da debitore e attestatore, rilevata dal commissario. Rilevanza: la trasparenza del piano è condizione della sua tenuta.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 55 del 2 gennaio 2025. Chi chiede la prededuzione nel concordato deve provare che la sua prestazione rispondeva agli interessi dei creditori. Rilevanza: ogni rapporto instaurato durante la crisi va giustificato in funzione del piano.
- Trib. Milano, 6 aprile 2025. Nella cessione d’azienda in composizione negoziata il principio di competitività può essere attenuato ma non ignorato. Rilevanza: le operazioni straordinarie del piano vanno costruite con procedure trasparenti.
A sostegno della Mossa 7 (negoziazione e transazione fiscale)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 32954 del 17 dicembre 2024. L’accordo con transazione fiscale rivolto solo all’Erario resta soggetto al controllo di merito del giudice. Rilevanza: non esistono accordi “automatici” con il Fisco.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31892 del 7 dicembre 2025. L’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione richiede l’adesione di creditori anteriori, non solo di quelli il cui credito nasce dalla procedura. Rilevanza: il cram down fiscale presuppone un consenso reale tra gli altri creditori.
- Cass. civ., Sez. I, n. 5918 del 16 marzo 2026. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down negli accordi richiede un accordo, anche percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: conferma l’orientamento per le procedure regolate dalla disciplina previgente.
- Cass. civ., n. 4365/2026. Senza un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di cram down costituisce uso distorto dell’istituto. Rilevanza: orienta la costruzione del tavolo negoziale prima della proposta al Fisco.
- Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35840 del 3 novembre 2025. L’adempimento della pretesa tributaria nel concordato e nella transazione fiscale ha effetto liberatorio rispetto alla confisca. Rilevanza: collega la soluzione della crisi alla tutela personale dell’amministratore.
A sostegno della Mossa 8 (deposito, impugnazioni, esecuzione)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31176 del 28 novembre 2025. La conferma in appello dell’inammissibilità della proposta di concordato, senza apertura della liquidazione giudiziale, non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: il primo grado va preparato come se fosse l’ultimo.
- Cass. civ., n. 10271/2026. La conferma dell’omologazione del concordato in continuità nonostante l’accoglimento del reclamo presuppone la richiesta del proponente e opera solo per i reclami sulla convenienza. Rilevanza: delimita gli strumenti difensivi in sede di reclamo.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22229 del 29 giugno 2026. Dopo l’omologazione del concordato in continuità la proposta non può essere modificata. Rilevanza: il piano omologato vincola, e va costruito bene prima.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19602 del 15 luglio 2025. Nel concordato con cessione dei beni, le contestazioni sul riparto vanno decise dal giudice della cognizione. Rilevanza: anche l’esecuzione del concordato può richiedere un presidio legale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Se sei arrivato fin qui, hai capito che la risposta alla domanda del titolo è “entrambi, coordinati, con ruoli precisi”. È esattamente così che lavora lo studio. Ecco cosa facciamo, in concreto.
- Esaminiamo la fotografia contabile insieme ai commercialisti dello staff, verificando scadenziario, tesoreria a dodici mesi, soglie dell’art. 25-novies e segnali dell’art. 3 CCII.
- Redigiamo una diagnosi giuridica scritta dello stato dell’impresa (squilibrio, crisi o insolvenza), con l’elenco delle operazioni a rischio e delle esposizioni personali di amministratori e garanti.
- Organizziamo il tavolo misto: definiamo ruoli, calendario unico dei termini e profilo dell’attestatore indipendente da coinvolgere.
- Prepariamo e depositiamo i ricorsi per le misure protettive, rispettando il termine dell’art. 19 CCII e gli adempimenti successivi.
- Confrontiamo gli strumenti disponibili sul tuo caso concreto (composizione negoziata, piano attestato, accordi, PRO, concordato, strumenti per l’impresa minore) e motiviamo per iscritto la scelta.
- Verifichiamo la coerenza giuridica del piano: classi, regole di distribuzione, confronto con l’alternativa liquidatoria, completezza informativa.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitori analizzando i contratti di finanziamento, le garanzie e le clausole di decadenza.
- Impostiamo la proposta di transazione fiscale e previdenziale con i commercialisti dello staff, verificando i presupposti del cram down alla luce della giurisprudenza più recente.
- Difendiamo lo strumento davanti al tribunale e nei gradi di impugnazione, fino alla Corte di Cassazione.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano con verifiche periodiche degli scostamenti e segnalazione tempestiva delle iniziative necessarie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere la composizione negoziata dal lato di chi facilita le trattative significa sapere quali numeri, quali documenti e quale atteggiamento dei consulenti rendono credibile un’istanza agli occhi dell’esperto, dei creditori e del tribunale. Accanto a questa, le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC coprono il binario delle imprese minori, e il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario presidia i due tavoli (banche e Fisco) che, nella maggior parte delle crisi, decidono l’esito.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il ricorso per le misure protettive è lo stesso professionista che, se necessario, difende l’omologazione in appello e in sede di legittimità. Non ci sono passaggi di consegne nei momenti critici.
Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, nello stesso momento: i numeri del piano e gli atti del processo nascono insieme, e per questo sono coerenti.
Chiusura
Torniamo alla domanda da cui siamo partiti: avvocato o commercialista, a chi rivolgersi prima? Se non hai ricevuto atti, il commercialista apre il lavoro con la fotografia dei numeri e l’avvocato la trasforma in diagnosi entro pochi giorni. Se hai ricevuto un atto giudiziario o esecutivo, l’avvocato va chiamato oggi e il commercialista lavora in parallelo. In ogni caso, dopo le prime due mosse, i due professionisti devono lavorare insieme, non uno dopo l’altro.
Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, spesso senza che tu te ne accorga. Le simulazioni lo mostrano con i numeri: lo stesso debito, affrontato a ottobre, a gennaio o a marzo, porta a tre situazioni molto diverse.
Lo Studio Monardo è costruito proprio per questo tipo di crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, e coordina uno staff in cui avvocati e commercialisti affrontano insieme banche, Fisco e tribunale. La qualifica di cassazionista garantisce che la linea impostata al primo incontro possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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