Si Può Fare Una Seconda Convenzione Di Moratoria?

La prima moratoria sta per scadere. I diciotto mesi di respiro concessi dai creditori sono quasi trascorsi, i flussi di cassa sono migliorati ma non abbastanza, e la domanda che l’imprenditore si pone è sempre la stessa: posso chiedere ai creditori un’altra dilazione e renderla vincolante anche per chi non è d’accordo? La risposta breve è che l’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) non vieta una seconda convenzione di moratoria, ma non la regala neppure: ogni requisito va ricostruito da zero, alla data della nuova convenzione, e la reiterazione espone il debitore a un controllo molto più severo sulla buona fede e sull’effettiva provvisorietà della soluzione.

È una questione di calendario prima ancora che di diritto. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Chi apre le trattative con largo anticipo arriva alla scadenza della prima moratoria con la seconda già comunicata; chi aspetta l’ultimo mese si ritrova scoperto proprio nel momento in cui i creditori non aderenti riacquistano la libertà di agire.

Questa guida ricostruisce la sequenza passo per passo: il bilancio della prima moratoria, l’apertura delle nuove trattative, la costruzione delle categorie, l’attestazione del professionista indipendente, la firma e il raggiungimento del 75%, la comunicazione ai non aderenti, la finestra di trenta giorni per l’opposizione, il giudizio davanti al tribunale e infine il reclamo in Corte d’appello e il ricorso per cassazione.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La convenzione di moratoria è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, spesso punto d’arrivo della composizione negoziata: è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. I creditori coinvolti sono quasi sempre banche e intermediari, e la lettura delle posizioni bancarie è affidata al coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. E poiché una seconda moratoria può finire in un’opposizione, poi in un reclamo e infine in Cassazione, conta la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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La mappa temporale: tutte le tappe di una seconda moratoria

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. Il calendario che segue presuppone una prima convenzione ancora in vigore, con scadenza fissata, e un imprenditore che intende ottenerne una seconda prima che la protezione della prima si esaurisca. I tempi indicati per le fasi negoziali non sono termini di legge ma durate realistiche ricavate dalla struttura degli adempimenti; i termini processuali, invece, sono fissati dal Codice e non ammettono approssimazioni.

Un elemento attraversa tutta la cronologia e va chiarito subito: l’art. 9, comma 1, CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Né l’art. 62 né l’art. 51 dispongono diversamente, quindi il termine per l’opposizione e quelli per le impugnazioni corrono anche ad agosto.

TappaMomentoEventoTermine / durataNatura
16-9 mesi prima della scadenza della prima moratoriaBilancio della prima convenzione, verifica dei flussi e decisioneNessun termine di leggeFase interna
2Giorno 0Informativa a tutti i creditori della categoria e avvio delle trattativeArt. 62, co. 2, lett. a)Requisito di efficacia
3Settimane 1-8Trattative, definizione delle categorie, dati aggiornatiDurata media 1-2 mesiFase negoziale
4Settimane 6-12Relazione del professionista indipendenteArt. 62, co. 2, lett. d)Requisito di efficacia
5Giorno della firmaSottoscrizione e verifica della soglia del 75%Art. 62, co. 2, lett. b)Requisito di efficacia
6Giorni 1-10 dopo la firmaComunicazione ai non aderenti con la relazioneArt. 62, co. 4Adempimento che fa decorrere il termine
7Dalla comunicazione al giorno 30Finestra per l’opposizione dei non aderenti30 giorni, art. 62, co. 5Termine perentorio, senza feriale
8Dopo il giorno 30Giudizio di opposizione in camera di consiglioDurata media alcuni mesiFase giudiziale eventuale
9Entro 30 giorni dalla sentenza e dalla decisione d’appelloReclamo ex art. 51 e ricorso per cassazione30 giorni + 30 giorniTermini perentori, senza feriale

Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio. Le prime cinque tappe sono nelle mani del debitore: decide lui quando iniziare e con quale qualità di informazione. Dalla sesta in poi il calendario passa ai creditori e al giudice.

Sei-nove mesi prima della scadenza: il bilancio della prima moratoria

Cosa succede. Tutto comincia molto prima di qualsiasi lettera ai creditori. La prima convenzione ha una data di scadenza: diciotto mesi, due anni, a volte dodici. Il giorno successivo, i creditori della categoria riacquistano la piena disponibilità dei propri crediti, compresi quelli che non avevano aderito ma erano stati vincolati per effetto dell’estensione. Se la convenzione prevedeva la sospensione delle azioni esecutive, quelle azioni possono ripartire; se prevedeva la rinuncia agli atti, il creditore potrà ricominciare da capo, con un nuovo precetto o una nuova procedura.

Il bilancio della prima moratoria è quindi il primo atto della seconda. L’imprenditore deve mettere in fila tre dati: quanto del debito è stato effettivamente riscadenzato e rispettato; di quanto sono migliorati (o peggiorati) i flussi rispetto alle previsioni che il primo attestatore aveva verificato; perché servono altri mesi e che cosa succederà alla fine del secondo periodo.

La norma. L’art. 62, comma 1, CCII descrive la convenzione di moratoria come l’accordo tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, con oggetto la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La norma deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. e rende l’accordo efficace anche verso i creditori non aderenti della medesima categoria. Il testo non contiene alcun divieto di reiterazione: non dice che la convenzione possa essere conclusa una sola volta, né fissa un intervallo minimo tra una convenzione e l’altra.

È proprio la parola “provvisoria” a pesare sulla seconda moratoria. Uno strumento concepito per gestire un periodo di transizione si presta male a diventare una sequenza indefinita di proroghe. La dottrina che si è occupata dell’istituto lo ha colto nel titolo stesso di un noto contributo: soluzione provvisoria o crisi provvisoria? La domanda che il tribunale si porrà, se un creditore farà opposizione, sarà proprio questa.

I termini che si attivano. In questa fase non corre alcun termine di legge. Corre però il termine contrattuale della prima convenzione, che è il vero orologio dell’intera vicenda. La data di scadenza della prima moratoria è l’unico riferimento che conta per calcolare a ritroso quando aprire le nuove trattative. Considerando le durate medie delle tappe successive, lavorare con meno di sei mesi di margine significa rischiare di arrivare alla scadenza senza una nuova convenzione efficace.

Cosa può fare il debitore ora. In questa fase il debitore ha la massima libertà di scelta. Può ancora decidere se la strada giusta è davvero una seconda moratoria, oppure se la crisi richiede uno strumento diverso: un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), anche ad efficacia estesa (art. 61), la composizione negoziata della crisi con le sue misure protettive, fino al concordato preventivo. Può inoltre raccogliere la documentazione contabile aggiornata, perché la seconda convenzione richiederà dati più recenti di quelli usati per la prima. Può, infine, sondare in via informale i principali creditori per capire se la soglia del 75% è realisticamente raggiungibile.

Ciò che non può fare è contare su una proroga automatica: la prima convenzione non si rinnova da sola, e una clausola di proroga contenuta nella prima può vincolare solo chi l’ha sottoscritta, salvo che venga riproposta con tutte le garanzie dell’art. 62.

Le quattro domande del bilancio. Nella prassi conviene che il bilancio della prima moratoria risponda per iscritto a quattro domande, perché saranno le stesse che i creditori, l’attestatore e, se necessario, il giudice porranno nelle tappe successive. Prima domanda: gli impegni assunti con la prima convenzione sono stati rispettati? Se l’impresa ha pagato puntualmente gli interessi o le rate ridotte previste, la seconda richiesta nasce da una posizione di credibilità; se invece ci sono stati inadempimenti, andranno spiegati e, dove possibile, sanati prima di chiedere altro tempo. Seconda domanda: che cosa non ha funzionato rispetto alle previsioni? Un calo di fatturato dovuto a un cliente perso, un ritardo nell’incasso di un credito importante, un aumento dei costi energetici: ogni scostamento va quantificato. Terza domanda: che cosa è cambiato nel frattempo? È il punto che distingue una crisi che evolve da una crisi che si ripete identica, e sarà il terreno principale su cui si misurerà la buona fede della seconda richiesta. Quarta domanda: quale sarà lo sbocco? Una seconda moratoria credibile indica fin dall’inizio dove porterà: il ritorno all’ordinario adempimento, la conclusione di un accordo di ristrutturazione, la cessione di un ramo d’azienda, l’ingresso di un nuovo socio.

Un bilancio scritto, datato e condiviso con i consulenti diventa il primo documento della futura informativa ai creditori. Chi lo redige solo “a mente” si troverà, qualche mese dopo, a ricostruire in fretta ciò che avrebbe potuto preparare con calma.

L’errore tipico di questa fase. L’errore più frequente è considerare la seconda moratoria una semplice formalità, una “proroga” della prima da ottenere con uno scambio di lettere. Non è così. Una dilazione ulteriore imposta ai creditori non aderenti è, a tutti gli effetti, una nuova convenzione: richiede nuova informativa, nuova soglia, nuova attestazione e nuova comunicazione, con una nuova finestra di opposizione. Chi la tratta come un’appendice della prima rischia di arrivare in tribunale con un’attestazione vecchia e dati superati.

Quanto dura realmente. Il bilancio interno, se l’impresa ha una contabilità in ordine e un controllo di gestione funzionante, richiede alcune settimane. Se invece i dati sono da ricostruire, la fase può allungarsi di mesi, e sono mesi sottratti alle tappe successive.

Giorno 0: l’informativa ai creditori e l’avvio delle nuove trattative

Cosa succede. Il calendario ufficiale parte qui. Il debitore comunica ai creditori della categoria interessata che intende avviare trattative per una nuova convenzione di moratoria e li mette in condizione di parteciparvi. Non basta scrivere ai creditori che si prevede aderiranno: l’informativa deve raggiungere tutti i creditori appartenenti alla categoria, perché solo così la convenzione potrà poi essere estesa anche a chi non firmerà.

La norma. L’art. 62, comma 2, lettera a), CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo), richiede che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e che abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché sulla convenzione e sui suoi effetti. A questo si affianca l’art. 4 CCII, che impone alle parti doveri di correttezza e buona fede nelle trattative e, al debitore, un dovere di trasparenza sulle proprie condizioni.

Nella seconda moratoria il requisito informativo si carica di un contenuto in più. I creditori hanno già vissuto la prima convenzione e hanno diritto di sapere come è andata: quali impegni sono stati rispettati, quali no, perché i risultati attesi non sono arrivati. Un’informativa che tace sull’esito della prima moratoria difficilmente può dirsi completa e aggiornata.

I termini che si attivano. La legge non fissa un termine minimo tra l’informativa e la firma. Il principio di buona fede, però, impone che i creditori abbiano un tempo ragionevole per valutare i dati e partecipare davvero alle trattative. Un’informativa inviata pochi giorni prima di una firma già decisa con i creditori maggiori espone la convenzione a un’opposizione fondata proprio sulla lettera a).

Cosa può fare il debitore ora. È il momento di costruire la prova della buona fede: inviare l’informativa con mezzi tracciabili (PEC o raccomandata con avviso di ricevimento), allegare o rendere disponibili i dati aggiornati, predisporre una data room con bilanci, situazioni infrannuali, piano finanziario e resoconto della prima convenzione. Può proporre incontri collettivi e verbalizzarli. Può anche chiedere ai creditori di indicare subito le informazioni ulteriori di cui hanno bisogno, così da non trovarsi, in sede di opposizione, di fronte alla contestazione di un’informazione negata.

Resta invece preclusa, in questa fase, qualsiasi protezione automatica del patrimonio. L’avvio delle trattative per una convenzione di moratoria non sospende di per sé le azioni esecutive: chi non è vincolato dalla prima convenzione (o chi ne sarà libero dopo la scadenza) può agire. Se il rischio di aggressioni individuali è concreto, la protezione va cercata su un binario diverso, come le misure protettive della composizione negoziata, di cui si dirà più avanti.

L’errore tipico di questa fase. Selezionare i destinatari. Nella prassi capita che il debitore scriva solo alle banche che ritiene favorevoli, tenendo fuori dal tavolo l’istituto più ostile. È una scorciatoia che si paga cara: il creditore escluso non sarà vincolato e, se appartiene alla categoria, potrà sostenere che l’intera estensione è viziata dall’omessa informativa.

Quanto dura realmente. L’invio materiale dell’informativa richiede pochi giorni. La predisposizione del pacchetto informativo, se fatta seriamente, richiede invece due-quattro settimane e dovrebbe essere completata prima del giorno 0, non dopo.

Settimane 1-8: le trattative, le categorie e i dati aggiornati

Cosa succede. Il calendario ora corre sul piano negoziale. Il debitore discute con i creditori le condizioni della seconda moratoria: durata della nuova dilazione, eventuale pagamento degli interessi nel periodo, impegni informativi periodici, clausole di risoluzione in caso di mancato rispetto. Contemporaneamente definisce le categorie, cioè i gruppi di creditori ai quali la convenzione sarà estesa.

La norma. L’art. 62 CCII parla di creditori appartenenti alla “medesima categoria” e precisa, alla lettera b) del comma 2, che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. La norma non definisce il criterio di formazione della categoria, ma la dottrina e la giurisprudenza formatesi già sul precedente art. 182-septies della legge fallimentare lo individuano nell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. Il comma 3 fissa poi un limite invalicabile: ai creditori non aderenti non si possono imporre nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento di affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. La prosecuzione del godimento di beni oggetto di leasing già stipulati non è considerata nuova prestazione.

Nella seconda moratoria la definizione delle categorie non può essere copiata dalla prima. Nel frattempo i crediti possono essere stati ceduti a società veicolo, alcune garanzie possono essere state escusse, alcune posizioni possono essere passate da un istituto all’altro. Un fondo che ha acquistato un credito deteriorato ha interessi economici spesso diversi da quelli della banca originaria, e questo può incidere sull’omogeneità della categoria.

Il nodo dei crediti ceduti e delle garanzie di terzi. Tra una moratoria e l’altra il panorama dei creditori cambia più di quanto l’imprenditore percepisca. Le banche cedono con frequenza i crediti classificati come deteriorati a società veicolo, che ne affidano la gestione a servicer specializzati; il credito resta lo stesso, ma cambia l’interlocutore, cambiano i tempi decisionali e cambiano spesso gli obiettivi economici, orientati al recupero in tempi brevi più che alla prosecuzione del rapporto. Nella seconda moratoria bisogna quindi verificare, posizione per posizione, chi è oggi il titolare del credito, se la cessione è stata notificata o pubblicata, a chi vanno inviate l’informativa e poi la comunicazione.

Altrettanto delicato è il tema delle garanzie prestate da terzi, tipicamente fideiussioni dei soci o garanzie pubbliche. La moratoria riguarda i rapporti tra debitore e creditori, ma la presenza di una garanzia può incidere sull’interesse economico del creditore e quindi sull’omogeneità della categoria: una banca integralmente garantita da un fideiussore solvibile ha una posizione diversa da una banca priva di garanzie. La dottrina che ha commentato le prime applicazioni giurisprudenziali dell’istituto ha sottolineato proprio la necessità di tenere adeguatamente conto delle garanzie prestate da terzi nel valutare l’omogeneità delle posizioni. Nella seconda moratoria, inoltre, è possibile che alcune garanzie siano state escusse durante la prima, con la conseguenza che il garante è a sua volta diventato creditore in regresso.

I termini che si attivano. Nessun termine processuale, ma un vincolo di coerenza temporale: i dati sui quali si tratta devono essere gli stessi che l’attestatore verificherà e che saranno comunicati ai non aderenti. Trattative condotte su una situazione di marzo e chiuse a luglio con un’attestazione su dati di giugno creano uno scarto che un creditore dissenziente potrà sfruttare.

Cosa può fare il debitore ora. Questa è la finestra in cui la struttura della convenzione si può ancora modificare senza costi: può ridurre la durata della seconda dilazione per renderla più accettabile, prevedere pagamenti parziali nel periodo, introdurre impegni di rendicontazione trimestrale, collegare la moratoria a un percorso di risanamento già definito (per esempio un accordo di ristrutturazione da depositare entro una certa data). Tutto ciò rafforza la tesi che la seconda moratoria non è un rinvio fine a se stesso ma un ponte verso una soluzione.

Può anche verificare, categoria per categoria, se la soglia del 75% è raggiungibile. Se non lo è, conviene ridisegnare le categorie finché si è in tempo, ovviamente senza forzature: una categoria costruita artificialmente per isolare il creditore ostile è esattamente ciò che l’opposizione colpirà.

L’errore tipico di questa fase. Inserire nella convenzione obblighi che la legge vieta di imporre ai non aderenti, come il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti. Verso gli aderenti una clausola del genere è una libera scelta contrattuale; verso i non aderenti è inefficace per espressa previsione del comma 3. Una convenzione che conta su quelle linee per reggersi finanziariamente rischia di perdere la propria idoneità nel momento in cui un non aderente le revoca.

Quanto dura realmente. Con creditori già conosciuti dalla prima convenzione, le trattative per la seconda durano in media da quattro a otto settimane. Se nel frattempo sono entrati nuovi soggetti, come cessionari di crediti o fondi specializzati, i tempi tendono ad allungarsi, perché questi interlocutori devono prima studiare la posizione.

Settimane 6-12: l’attestazione del professionista indipendente

Cosa succede. A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Mentre le trattative si avviano alla conclusione, un professionista indipendente esamina i dati aziendali e redige la relazione che accompagnerà la convenzione. È il documento su cui, in caso di opposizione, si concentrerà gran parte del contraddittorio.

La norma. L’art. 62, comma 2, lettera d), CCII richiede che un professionista indipendente attesti tre cose: la veridicità dei dati aziendali; l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi; la ricorrenza delle condizioni della lettera c). E la lettera c), nella formulazione del correttivo 2024, pretende che i creditori non aderenti ai quali la convenzione viene estesa non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione.

Quest’ultimo inciso è decisivo per la seconda moratoria. Il confronto con la liquidazione giudiziale va fatto alla data della nuova convenzione, non a quella della prima. Se nel frattempo il patrimonio si è ridotto, se alcuni beni sono stati venduti, se il valore del magazzino è sceso, il confronto andrà rifatto con i numeri di oggi. Un’attestazione che si limita a richiamare quella precedente non soddisfa la norma.

Sul peso dell’attestazione la Cassazione è netta, sia pure in materia di concordato: con la sentenza Cass., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878, ha ribadito che la veridicità dei dati aziendali è condizione per un consenso informato dei creditori e che l’incompletezza dell’attestazione ha rilievo decisivo, senza che una nuova attestazione successiva possa sanare a posteriori il difetto. Trasposto nella moratoria, il principio dice che i dati su cui i creditori sono chiamati a decidere devono essere completi fin dall’inizio.

I termini che si attivano. La relazione deve essere pronta prima della firma o contestualmente, perché il comma 4 impone di comunicarla ai non aderenti insieme alla convenzione. Senza la relazione la comunicazione è incompleta e il termine di trenta giorni per l’opposizione rischia di non decorrere validamente.

Cosa può fare il debitore ora. È l’ultima occasione per correggere i numeri prima che diventino definitivi. Il debitore può fornire all’attestatore situazioni contabili recenti, perizie aggiornate sui beni, il resoconto dettagliato dell’esecuzione della prima convenzione. Può chiedere che la relazione spieghi in modo esplicito perché serve un secondo periodo provvisorio e quale sarà lo sbocco finale, così da rispondere in anticipo all’obiezione più prevedibile: che la seconda moratoria sia solo un modo per spostare in avanti la crisi.

La scelta del professionista e il grado di approfondimento della relazione sono il punto in cui una seconda moratoria si vince o si perde, ed è qui che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta con lo staff il dialogo con l’attestatore sui punti che un creditore dissenziente contesterebbe.

Ciò che non si può fare è scegliere un professionista privo di indipendenza. Un attestatore che ha già prestato consulenza all’impresa in modo incompatibile offre al creditore dissenziente un argomento immediato.

L’errore tipico di questa fase. Aggiornare solo il piano finanziario e non il confronto liquidatorio. La relazione della prima moratoria aveva stimato quanto avrebbero ricevuto i creditori in caso di liquidazione giudiziale in quel momento. Riutilizzare quella stima, magari con qualche ritocco, significa non rispettare l’inciso “alla data della convenzione” introdotto dal correttivo.

Quanto dura realmente. Una relazione seria richiede in media da tre a sei settimane dal momento in cui l’attestatore riceve la documentazione completa. Se i dati arrivano a pezzi, la durata si allunga in proporzione.

Il giorno della firma: la convenzione e la soglia del 75%

Cosa succede. Siamo al giorno della sottoscrizione. Gli aderenti firmano la convenzione e il debitore verifica, categoria per categoria, se la soglia di legge è stata raggiunta. Da quel momento la convenzione è conclusa tra le parti firmatarie; per i non aderenti produrrà effetti solo dopo la comunicazione, salvo opposizione.

La norma. L’art. 62, comma 2, lettera b), CCII richiede che i crediti dei creditori aderenti rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti della categoria. Il calcolo è per importo, non per numero di teste, e va fatto separatamente per ogni categoria. Un creditore che ha crediti in più categorie viene computato in ciascuna per la quota corrispondente.

I termini che si attivano. Dalla firma parte il tempo utile per la comunicazione. La legge non fissa un termine massimo tra sottoscrizione e comunicazione, ma ogni giorno di ritardo è un giorno in cui la convenzione non vincola i non aderenti. Nella seconda moratoria, se la prima scade a breve, la comunicazione va eseguita subito dopo la firma, perché è da lì che decorre l’efficacia verso chi non ha firmato.

Cosa può fare il debitore ora. Verificare il calcolo della soglia su una base documentale solida: saldi certificati dalle banche, estratti di conto aggiornati alla stessa data, indicazione esplicita di eventuali crediti contestati. Se la soglia è raggiunta per poche migliaia di euro, ogni contestazione su un singolo credito può far crollare l’estensione, ed è bene saperlo prima di comunicare. Se la soglia non è raggiunta, la convenzione resta valida solo tra i firmatari: il debitore può decidere se mantenerla come accordo privato o cambiare strada.

Un esempio numerico aiuta. Ipotesi: categoria “banche con crediti chirografari a breve” per un totale di 1.846.300 euro. La soglia del 75% corrisponde a 1.384.725 euro. Se aderiscono crediti per 1.447.500 euro, la percentuale è del 78,40% e la soglia è superata con un margine di 62.775 euro. Se invece un istituto con 94.600 euro di credito si sfila all’ultimo momento, gli aderenti scendono a 1.352.900 euro, pari al 73,28%: la convenzione non potrà essere estesa agli altri creditori di quella categoria.

L’errore tipico di questa fase. Calcolare la soglia su importi non omogenei: capitale per alcuni creditori, capitale più interessi per altri, saldi a date diverse. Un creditore dissenziente che ricalcola la base con criteri uniformi può dimostrare che il 75% non c’era.

Quanto dura realmente. La sottoscrizione in sé può esaurirsi in un giorno, ma la raccolta delle firme da parte di più istituti, ciascuno con i propri organi deliberanti, richiede spesso da due a quattro settimane. Le delibere bancarie sono uno dei principali fattori di ritardo nel calendario reale.

Giorni 1-10 dopo la firma: la comunicazione ai creditori non aderenti

Cosa succede. La convenzione è firmata, la soglia è raggiunta. Ora bisogna portarla a conoscenza di chi non ha firmato. È l’atto che trasforma un accordo tra alcune parti in uno strumento capace di vincolare anche gli altri creditori della categoria. Da questo momento in poi il calendario non appartiene più soltanto al debitore: ogni creditore non aderente ha un proprio orologio, che parte dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione.

La norma. L’art. 62, comma 4, CCII stabilisce che la convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista, ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. La convenzione non richiede un’omologazione: il sindacato del tribunale è solo eventuale e si attiva se qualcuno fa opposizione. La dottrina ha sottolineato proprio questo tratto: la vincolatività verso gli estranei discende dalla semplice comunicazione, salvo la facoltà di opporsi. Diversamente da altri strumenti, inoltre, non è previsto un obbligo di pubblicazione nel registro delle imprese.

I termini che si attivano. Con la ricezione della comunicazione parte, per ciascun destinatario, il termine di trenta giorni per l’opposizione. Il dies a quo è individuale: se le comunicazioni arrivano in giorni diversi, anche le scadenze saranno diverse. Per il domicilio digitale conta la ricevuta di avvenuta consegna; per la raccomandata, la data di ricezione risultante dall’avviso.

Cosa può fare il debitore ora. È la fase in cui la precisione formale protegge tutto il lavoro fatto prima. Il debitore deve verificare l’indirizzo PEC di ogni creditore sui pubblici elenchi, allegare sia la convenzione sia la relazione integrale, conservare le ricevute. Conviene predisporre un prospetto con la data di ricezione per ciascun destinatario e la relativa scadenza del termine di opposizione. Se un creditore ha ceduto il credito, la comunicazione va indirizzata al cessionario, e se c’è incertezza sulla titolarità è prudente comunicare a entrambi.

Se la convenzione prevede la sospensione di azioni esecutive in corso, il debitore dovrà farla valere nei singoli processi esecutivi, documentando al giudice dell’esecuzione l’avvenuta comunicazione e la sua efficacia. È un passaggio che richiede coordinamento: la convenzione non agisce automaticamente sui fascicoli pendenti.

L’errore tipico di questa fase. Comunicare la convenzione senza la relazione dell’attestatore, oppure con una sintesi della relazione. La norma richiede la relazione, non un suo riassunto. Un creditore che riceve un plico incompleto può sostenere che il termine non ha mai iniziato a decorrere, lasciandosi aperta la possibilità di un’opposizione tardiva o, peggio, contestando in radice l’efficacia dell’estensione nei propri confronti.

Un secondo errore, tipico proprio della seconda moratoria, è comunicare solo a chi non aveva aderito alla prima. I destinatari vanno individuati sulla base della nuova convenzione: un creditore che aveva firmato la prima e ora non firma la seconda è un non aderente a tutti gli effetti.

Quanto dura realmente. Con la PEC l’invio si completa in uno o due giorni. Con le raccomandate, tra spedizione e ricezione possono servire da tre a dieci giorni, e qualche plico torna indietro per compiuta giacenza, con ulteriori ritardi.

Dalla comunicazione al giorno 30: la finestra di opposizione

Cosa succede. Sono passati alcuni giorni dalla firma. I creditori non aderenti hanno in mano la convenzione e la relazione, e devono decidere se accettare l’estensione o contestarla davanti al tribunale. Per il debitore è la fase dell’attesa, ma non dell’inerzia.

La norma. L’art. 62, comma 5, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che entro trenta giorni dalla comunicazione possa essere proposta opposizione davanti al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Se le opposizioni sono più d’una, il tribunale le riunisce. Sulla competenza per territorio il riferimento al centro degli interessi principali non è una formalità: in materia di composizione negoziata, Trib. Napoli, Sez. VII, 18 febbraio 2025 ha affermato che, quando la sede legale non coincide con il luogo in cui l’impresa gestisce abitualmente e in modo riconoscibile i propri interessi, è quest’ultimo a radicare la competenza. Lo stesso criterio guida l’individuazione del giudice dell’opposizione alla moratoria.

I termini che si attivano. Il termine di trenta giorni per l’opposizione è perentorio e, in forza dell’art. 9, comma 1, CCII, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto). Sul punto la Cassazione ha tracciato una linea chiara, sia pure con riferimento ai termini di impugnazione in materia di liquidazione giudiziale: con Cass., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto oltre i trenta giorni, escludendo che la pausa estiva potesse spostare la scadenza, proprio perché il Codice non dispone diversamente. Se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo secondo le regole generali del codice di procedura civile.

Un esempio: comunicazione ricevuta il 26 giugno 2026. Il trentesimo giorno è domenica 26 luglio 2026; il termine scade quindi lunedì 27 luglio 2026. Se invece la comunicazione fosse ricevuta il 3 agosto 2026, il termine scadrebbe mercoledì 2 settembre 2026: agosto non si sottrae.

I motivi di opposizione più probabili in una seconda moratoria. Il creditore che si oppone deve contestare la sussistenza dei requisiti dell’art. 62. Nella seconda convenzione, alcuni motivi diventano più frequenti che nella prima, e conoscerli in anticipo permette al debitore di preparare la difesa già durante i trenta giorni.

Requisito dell’art. 62Contestazione tipica nella seconda moratoriaDocumento che la neutralizza
Informativa a tutta la categoria (co. 2, lett. a)Omessa informazione sull’esito della prima convenzioneResoconto scritto della prima moratoria allegato all’informativa
Soglia del 75% (co. 2, lett. b)Crediti calcolati a date o con criteri diversiProspetto con saldi certificati alla stessa data
Confronto con la liquidazione (co. 2, lett. c)Stima liquidatoria ripresa dalla prima attestazioneRelazione con valori aggiornati alla data della nuova convenzione
Attestazione (co. 2, lett. d)Idoneità “provvisoria” non motivata per il secondo periodoCapitolo della relazione dedicato allo sbocco finale
Divieto di nuove prestazioni (co. 3)Piano fondato su linee di credito dei non aderentiPiano finanziario che regge senza quelle linee
Buona fede (art. 4 CCII)Reiterazione a soli fini dilatoriProva dei fatti nuovi e degli impegni rispettati

Leggere questa tabella al contrario è altrettanto utile: se il debitore non è in grado di produrre uno dei documenti dell’ultima colonna, è lì che la sua seconda moratoria è vulnerabile, ed è meglio saperlo prima della firma che dopo il deposito dell’opposizione.

Cosa può fare il debitore ora. Il debitore non è parte passiva di questa fase. Può usare i trenta giorni per ridurre il rischio di opposizione: rispondere per iscritto alle richieste di chiarimento dei non aderenti, mettere a disposizione ulteriori documenti, incontrare i creditori più critici. Può anche preparare fin da ora la difesa, raccogliendo la documentazione che prova l’informativa, la formazione delle categorie, il calcolo della soglia e la base dell’attestazione.

Quello che il debitore non può fare è modificare unilateralmente la convenzione dopo la comunicazione per rispondere alle critiche. Una modifica sostanziale richiederebbe una nuova adesione dei firmatari e una nuova comunicazione, con un nuovo termine.

L’errore tipico di questa fase. Considerare chiusa la partita al trentesimo giorno senza verificare le singole scadenze. Poiché il dies a quo è individuale, l’ultimo creditore che ha ricevuto la raccomandata potrebbe avere ancora giorni utili quando per gli altri il termine è già scaduto. Un secondo errore è sottovalutare la rilevanza della prima moratoria: nella seconda, i creditori dissenzienti conoscono già l’impresa e sono spesso più preparati e più determinati.

Quanto dura realmente. Trenta giorni per ciascun creditore, che nel concreto diventano trentacinque-quaranta per il complesso della categoria, considerando le diverse date di ricezione.

Dopo il giorno 30: il giudizio di opposizione davanti al tribunale

Cosa succede. Se nessuno si è opposto, la convenzione produce i propri effetti anche verso i non aderenti della categoria e il calendario giudiziale non si apre nemmeno. Se invece uno o più creditori hanno depositato opposizione, inizia il giudizio davanti al tribunale. Da questo momento in poi la seconda moratoria dipende dalla capacità del debitore di dimostrare, con i documenti, la sussistenza di ciascun requisito.

La norma. L’art. 62, commi 5 e 6, CCII stabilisce che il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. L’accoglimento dell’opposizione, secondo la ricostruzione prevalente, rende la convenzione inefficace soltanto nei confronti del creditore opponente, senza travolgerla per gli altri: gli aderenti restano vincolati e anche i non aderenti che non si sono opposti (o la cui opposizione è stata respinta) continuano a esserlo. Resta aperta, in dottrina, la questione dell’ampiezza del sindacato del tribunale sull’attestazione, compresa la possibilità di disporre una consulenza tecnica sulla veridicità dei dati.

Nella seconda moratoria, il cuore del giudizio si sposta spesso sul terreno della buona fede e dell’abuso. Il creditore opponente sosterrà che la reiterazione è solo un modo per differire l’inevitabile. La giurisprudenza di legittimità formatasi sul concordato preventivo offre la bussola: Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935 e, successivamente, Cass., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8982 hanno affermato che è inammissibile per abuso del processo la domanda proposta non per regolare la crisi attraverso un accordo con i creditori, ma con il solo scopo evidente di rinviare la dichiarazione di insolvenza.

Ma la stessa Cassazione ha chiarito che la reiterazione, da sola, non è un abuso. Con Cass., Sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997 ha cassato una decisione d’appello che aveva ravvisato l’abuso nella semplice riproposizione di un concordato a quindici mesi dalla rinuncia al primo, senza accertare una concreta finalità dilatoria né un pregiudizio effettivo per il creditore. È il principio più importante per chi si chiede se si possa fare una seconda moratoria: la seconda convenzione non è abusiva in quanto seconda, lo diventa se manca un progetto credibile e se serve solo a guadagnare tempo a spese dei creditori.

La giurisprudenza di merito sulla composizione negoziata ha poi elaborato un criterio utile anche per la moratoria: il test della “medesima crisi”. Trib. Monza, Sez. III, decreto 17 marzo 2026 ha negato nuove misure protettive a un’impresa che, esauriti i 240 giorni in una prima composizione negoziata e divenuta inadempiente all’accordo raggiunto, ne aveva avviata una seconda per fronteggiare la stessa crisi, ritenendo generiche le allegazioni su fattori nuovi. In termini analoghi si era espresso Trib. Bologna, Sez. IV, 19 maggio 2025. Trasposto alla moratoria, il criterio suggerisce che il debitore farà bene a dimostrare, con numeri e non con formule, che cosa è cambiato rispetto alla prima convenzione.

Che cosa guarda il giudice davanti a una seconda convenzione. Dall’insieme dei principi richiamati si può ricostruire la griglia di valutazione che, con ogni probabilità, un tribunale applicherà a una seconda moratoria contestata. Anzitutto la regolarità formale: informativa, soglia, attestazione, comunicazione. Poi la coerenza tra i dati: le cifre dell’informativa, quelle della relazione e quelle della convenzione devono coincidere. Quindi la tenuta del confronto con la liquidazione giudiziale alla data della nuova convenzione, che il correttivo 2024 ha reso esplicita. Infine, e qui sta la specificità della seconda moratoria, la finalità: il giudice si chiederà se la nuova dilazione sia inserita in un percorso con un punto d’arrivo o se si limiti a spostare in avanti una crisi già dimostratasi irrisolvibile con il solo tempo.

Su quest’ultimo punto i precedenti in materia di concordato e di composizione negoziata suggeriscono due indicatori concreti. Il primo è il comportamento tenuto durante la prima convenzione: un debitore che ha rispettato gli impegni, informato regolarmente i creditori e usato il tempo per riorganizzarsi offre un argomento forte. Il secondo è la presenza di fatti nuovi quantificati: non generiche difficoltà di mercato, ma l’impatto misurato di un evento specifico sui margini dell’impresa, come richiesto dal Tribunale di Monza nel decreto del 2026 sulla seconda composizione negoziata.

I termini che si attivano. Il Codice non fissa un termine per la decisione del tribunale sull’opposizione alla convenzione di moratoria. Le parti devono però rispettare i termini assegnati dal giudice per memorie e documenti, che nei procedimenti camerali sono spesso brevi. I termini fissati dal tribunale nel corso del giudizio corrono anche ad agosto, per la regola generale dell’art. 9 CCII.

Cosa può fare il debitore ora. Costituirsi con una difesa documentale completa e anticipare le obiezioni sulla reiterazione. In concreto: produrre l’informativa inviata a tutti i creditori con le ricevute, il verbale degli incontri, il calcolo della soglia con saldi certificati, la relazione dell’attestatore e i documenti su cui si fonda, il resoconto dell’esecuzione della prima moratoria e la dimostrazione dei fatti nuovi che giustificano la seconda. Può chiedere, se necessario, che venga sentito l’attestatore o che sia disposta una consulenza tecnica, quando ritiene che il confronto liquidatorio sia stato frainteso dall’opponente.

L’errore tipico di questa fase. Difendere la convenzione solo sul piano formale, dimostrando che tutti gli adempimenti sono stati eseguiti, senza affrontare la domanda sostanziale che il giudice si pone davanti a una seconda moratoria: perché il secondo periodo dovrebbe funzionare quando il primo non è bastato? Un debitore che non risponde a questa domanda lascia all’opponente il campo più favorevole.

Quanto dura realmente. Non esistono statistiche ufficiali sui tempi delle opposizioni alle convenzioni di moratoria, anche perché i casi editi sono pochi. Dalla struttura del procedimento camerale e dalla prassi dei tribunali specializzati nella crisi d’impresa si può stimare una durata di alcuni mesi, variabile in base al carico dell’ufficio e all’eventuale consulenza tecnica. Nel frattempo, la convenzione resta efficace verso gli aderenti e verso i non aderenti che non si sono opposti.

Entro trenta giorni dalla sentenza: reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione

Cosa succede. Il tribunale ha deciso. Se ha respinto l’opposizione, la convenzione vincola anche l’opponente; se l’ha accolta, la convenzione è inefficace nei suoi confronti. In entrambi i casi la parte soccombente può impugnare. Da questo momento in poi il calendario si fa più stretto che in qualsiasi altra fase.

La norma. L’art. 62, comma 7, CCII ammette contro la sentenza che decide sulle opposizioni il reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, cioè il mezzo di impugnazione disciplinato dal procedimento unitario. Il reclamo si propone davanti alla Corte d’appello; la sentenza della Corte d’appello è a sua volta ricorribile per cassazione. Il procedimento di reclamo è regolato in modo dettagliato dall’art. 51: il ricorso deve essere notificato alle altre parti rispettando un termine a difesa non inferiore a trenta giorni rispetto all’udienza, e i resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima, con una memoria che contenga difese, mezzi di prova e documenti.

I termini che si attivano. Il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza del tribunale; il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello va proposto nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII. Né l’uno né l’altro sono soggetti alla sospensione feriale (1-31 agosto): lo ha confermato la già citata Cass., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690, dove la comunicazione della sentenza d’appello era avvenuta il 10 luglio 2024 e il termine è stato ritenuto scaduto il 9 agosto 2024, con conseguente inammissibilità del ricorso. Un caso che mostra quanto sia facile, in estate, perdere l’ultimo grado di giudizio.

Occorre infine ricordare che, per la regola generale del procedimento unitario, il reclamo e il ricorso per cassazione non sospendono automaticamente l’efficacia della sentenza impugnata.

Cosa può fare il debitore ora. Se il tribunale ha accolto l’opposizione, il debitore deve decidere in pochi giorni se impugnare, valutando se l’errore del giudice riguarda un profilo di diritto (per esempio l’interpretazione del requisito del confronto liquidatorio) o di fatto. Nel frattempo può anche lavorare su un piano alternativo, perché il creditore vittorioso è libero di agire. Se invece il tribunale ha respinto l’opposizione, il debitore deve prepararsi a resistere a un reclamo del creditore, costituendosi nei termini.

La continuità della difesa, in questa fase, ha un valore concreto: la linea argomentativa costruita dall’informativa del giorno 0 fino alla sentenza del tribunale deve arrivare intatta in Corte d’appello e in Cassazione, senza essere ricostruita da capo da chi non ha seguito le tappe precedenti.

L’errore tipico di questa fase. Calcolare il termine come se si trattasse di un giudizio ordinario, aggiungendo il mese di agosto o applicando il termine lungo. Nel procedimento unitario del Codice, i termini sono brevi e non conoscono pause estive. Un secondo errore è non considerare che, durante l’impugnazione, la sentenza resta efficace: il debitore che confida nel reclamo senza predisporre misure di protezione può trovarsi esposto proprio mentre il giudizio prosegue.

Quanto dura realmente. Il reclamo in Corte d’appello, per la struttura del procedimento, si chiude in genere in alcuni mesi. Il giudizio di cassazione richiede tempi più lunghi, spesso superiori all’anno. In pratica, se la seconda moratoria ha una durata di dodici o diciotto mesi, è possibile che scada prima che la Cassazione si pronunci: un motivo in più per curare le fasi precedenti in modo da evitare, per quanto possibile, di arrivare fino all’ultimo grado.

La stessa procedura, due calendari

Due imprese, stessa situazione di partenza, stesse regole. Cambia soltanto il momento in cui l’imprenditore decide di muoversi. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come il tempo cambi l’esito; non sono casi reali.

Dati comuni. Società a responsabilità limitata del settore manifatturiero. Prima convenzione di moratoria firmata il 14 aprile 2025, con dilazione di diciotto mesi: scadenza mercoledì 14 ottobre 2026. Categoria interessata: “banche con crediti chirografari a breve”, per un totale di 1.846.300 euro. Soglia del 75%: 1.384.725 euro. Una banca con 94.600 euro di credito è apertamente contraria a qualsiasi ulteriore dilazione.

Calendario A: l’impresa che si muove alle finestre giuste.

  • 3 marzo 2026, martedì (7 mesi prima della scadenza): l’imprenditore chiude il bilancio della prima moratoria e decide di chiederne una seconda di dodici mesi, collegata al deposito di un accordo di ristrutturazione entro la fine del periodo.
  • 23 marzo 2026: informativa via PEC a tutti i creditori della categoria, compresa la banca contraria, con accesso alla data room e un resoconto dettagliato della prima convenzione.
  • Aprile-maggio 2026: trattative; la banca contraria chiede e ottiene documenti ulteriori, tutti tracciati.
  • 1° maggio-15 giugno 2026: l’attestatore lavora su dati al 31 marzo 2026 e rifà integralmente il confronto con la liquidazione giudiziale.
  • 22 giugno 2026, lunedì: firma. Aderenti per 1.447.500 euro, pari al 78,40%. Margine sulla soglia: 62.775 euro.
  • 24 giugno 2026: comunicazione via PEC ai non aderenti con convenzione e relazione integrale; per la raccomandata a un cessionario privo di PEC, ricezione il 26 giugno 2026.
  • 27 luglio 2026, lunedì: scade l’ultimo termine per l’opposizione (il trentesimo giorno dal 26 giugno cade domenica 26 luglio). La banca contraria ha depositato opposizione il 20 luglio.
  • Autunno 2026: giudizio camerale. Il 14 ottobre 2026 la prima moratoria scade, ma la seconda è già efficace verso aderenti e non aderenti non opponenti. La banca opponente può agire solo per il proprio credito di 94.600 euro, una quota gestibile con la liquidità del periodo.

Esito A: anche nell’ipotesi peggiore (accoglimento dell’opposizione), il 94,88% del debito della categoria resta coperto dalla seconda moratoria e l’impresa ha dodici mesi per arrivare all’accordo di ristrutturazione.

Calendario B: l’impresa che lascia correre.

  • Luglio-agosto 2026: l’imprenditore rinvia ogni decisione, contando su una proroga informale.
  • 14 settembre 2026 (un mese prima della scadenza): prima lettera ai creditori, inviata solo alle banche ritenute favorevoli.
  • 30 settembre 2026, mercoledì: bozza di convenzione pronta, ma l’attestatore, incaricato da due settimane, non ha ancora completato il confronto liquidatorio.
  • 14 ottobre 2026, mercoledì: la prima moratoria scade. Le delibere di due istituti non sono arrivate; aderenti per 1.352.900 euro, pari al 73,28%. Soglia non raggiunta.
  • Dal 15 ottobre 2026: tutti i creditori della categoria sono liberi. La banca contraria notifica atto di precetto; un secondo istituto, non più vincolato, revoca gli affidamenti residui.
  • Novembre 2026: pignoramento presso terzi sui conti correnti; un fornitore deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
  • Se anche a quel punto la firma arrivasse e la comunicazione partisse il 2 ottobre, il trentesimo giorno sarebbe domenica 1° novembre (festivo), con scadenza lunedì 2 novembre 2026: ma la convenzione, senza soglia e con un’informativa selettiva, sarebbe comunque esposta a un’opposizione quasi certamente fondata.

Esito B: l’impresa non ottiene la seconda moratoria, perde la protezione della prima e deve affrontare in emergenza iniziative esecutive e un’istanza di liquidazione giudiziale, con molti meno strumenti a disposizione.

DataCalendario ACalendario B
Marzo 2026Bilancio della prima moratoria, decisioneNessuna attività
23 marzo 2026Informativa a tutta la categoriaNessuna attività
22 giugno 2026Firma con 78,40%Nessuna attività
27 luglio 2026Scadenza ultimo termine di opposizioneNessuna attività
14 settembre 2026Giudizio di opposizione in corsoPrima lettera, solo ad alcuni creditori
14 ottobre 2026Seconda moratoria già efficaceScadenza prima moratoria, soglia al 73,28%
Novembre 2026Prosecuzione del pianoPrecetti, pignoramenti, istanza di liquidazione

La differenza tra le due imprese non è la gravità della crisi, identica, ma il numero di giorni che separa la decisione dalla scadenza.

Terza simulazione: il confronto con la liquidazione giudiziale, rifatto alla nuova data. Il calendario non è l’unico elemento che il tempo modifica. Anche i numeri del confronto liquidatorio cambiano, e la terza ipotesi mostra perché l’attestazione della seconda moratoria non può riutilizzare quella della prima.

Ipotesi: alla data della prima convenzione (14 aprile 2025) l’attestatore aveva stimato che, in caso di liquidazione giudiziale, i creditori chirografari bancari avrebbero ricevuto il 31,6% dei loro crediti, per effetto di un attivo realizzabile di 1.214.800 euro al netto di costi della procedura e crediti privilegiati. Con la moratoria, invece, era previsto il pagamento integrale dilazionato. Il requisito della lettera c) era quindi soddisfatto con ampio margine.

Alla data della seconda convenzione (22 giugno 2026) il quadro è cambiato. Un immobile strumentale è stato venduto per ripagare un creditore ipotecario; il magazzino si è ridotto; ma nel frattempo l’impresa ha incassato un credito commerciale rilevante e ha acquisito una commessa pluriennale. Ricalcolato l’attivo realizzabile a 1.087.450 euro e aggiornati i privilegiati, la percentuale liquidatoria per i chirografari bancari scende al 26,9%. La seconda moratoria, che continua a prevedere il pagamento integrale entro il nuovo termine, supera ancora il confronto: ma lo supera sulla base di numeri nuovi, e l’attestatore deve spiegare in modo documentato perché il pagamento integrale resta credibile nonostante la riduzione dell’attivo.

Se invece la commessa non ci fosse stata e il piano avesse previsto, per la seconda moratoria, flussi appena sufficienti a pagare gli interessi, la conclusione dell’attestatore sulla lettera c) sarebbe stata molto più fragile, e la relazione avrebbe dovuto dirlo apertamente. È precisamente il punto su cui un creditore dissenziente costruirebbe l’opposizione.

I binari paralleli: come cambia la timeline con strumenti alternativi o complementari

La seconda convenzione di moratoria non è l’unica strada, e non sempre è la migliore. Il Codice offre altri strumenti che possono affiancarla o sostituirla, ciascuno con un proprio calendario.

Primo binario: la composizione negoziata della crisi. È il percorso stragiudiziale guidato da un esperto indipendente, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti CCII. Il suo vantaggio principale, in chiave temporale, è la possibilità di chiedere misure protettive, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari per il periodo stabilito dal tribunale. L’art. 19, comma 5, CCII fissa però una durata complessiva massima di 240 giorni per misure protettive e cautelari. La convenzione di moratoria, nella ricostruzione della dottrina, è uno dei possibili esiti della composizione negoziata: le trattative condotte sotto la protezione delle misure possono sfociare proprio in una moratoria con efficacia estesa.

Attenzione, però, al rischio di reiterazione anche su questo binario. La giurisprudenza di merito è rigorosa: Trib. Roma, Sez. XIV, 19 marzo 2025 ha ritenuto inammissibili misure cautelari identiche nel contenuto a quelle protettive dopo la scadenza dei 240 giorni, perché si tradurrebbero in un aggiramento del limite; Trib. Milano, 4 luglio 2025 ha ammesso invece, dopo la scadenza, misure cautelari mirate verso singoli creditori, a condizione che l’esigenza sia sopravvenuta, le trattative abbiano concrete prospettive e i creditori inibiti non subiscano un grave pregiudizio. E Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 ha individuato presupposti precisi per la riproposizione di un’istanza di misure protettive dichiarata inammissibile, tra cui la corretta pubblicazione nel registro delle imprese e l’effettivo avvio delle trattative.

In termini di calendario, la composizione negoziata si presta a proteggere proprio la fase più delicata della seconda moratoria, quella tra l’avvio delle trattative e la comunicazione, a patto di non averla già utilizzata per la stessa crisi fino al limite dei 240 giorni.

Secondo binario: l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Se la crisi non si risolve con il solo tempo, una seconda moratoria rischia di essere un rinvio. L’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII), anche nella forma ad efficacia estesa (art. 61 CCII), consente di intervenire sul contenuto dei crediti e non solo sulle scadenze, ma richiede l’omologazione del tribunale, con tempi più lunghi e un controllo giudiziale necessario anziché eventuale. Una strategia frequente è usare la seconda moratoria come ponte verso l’accordo, fissandone la durata in funzione del tempo necessario a negoziarlo e depositarlo.

Terzo binario: il concordato preventivo. Quando l’insolvenza non è più reversibile con strumenti negoziali, il concordato diventa l’alternativa. Il calendario cambia radicalmente: la domanda produce effetti protettivi, ma apre un procedimento giudiziale strutturato, con commissario, voto e omologazione. Anche qui vale il limite dell’abuso: la riproposizione di una domanda senza reali mutamenti, a scopo dilatorio, è stata ritenuta inammissibile, per esempio da Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 24 luglio 2023, in un caso di concordato riproposto dopo un precedente dichiarato non procedibile.

Quarto binario: l’accordo privato senza estensione. Se la soglia del 75% non è raggiungibile, la convenzione può comunque essere firmata dagli aderenti come accordo di diritto comune. Non vincolerà i dissenzienti, ma ridurrà il fronte dei creditori che possono agire. Il calendario è il più rapido di tutti, ma la protezione è parziale.

Un’ultima avvertenza sul collegamento tra strumenti successivi. Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 288 ha ricordato, in tema di prededuzione, che la rinuncia a una procedura interrompe il collegamento con quelle successive, salvo che l’insolvenza finale sia riconducibile alla crisi originaria. È una conferma, da un’angolazione diversa, che il giudice guarda alla sostanza: se la crisi è la stessa, gli strumenti che si succedono vengono letti come un’unica vicenda.

Le 5 finestre critiche

Nell’intera cronologia di una seconda moratoria, ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito in modo difficilmente reversibile.

  1. La finestra dei sei mesi prima della scadenza della prima moratoria. È il momento in cui si decide se chiedere una seconda convenzione o cambiare strumento. Chi la lascia passare si condanna a lavorare sotto pressione, con attestazioni affrettate e delibere bancarie che non arrivano in tempo.
  2. La finestra dell’informativa completa a tutta la categoria. È il requisito su cui si fondano molte opposizioni. Informare tutti, con dati aggiornati e con il resoconto della prima moratoria, è il miglior investimento contro la contestazione della buona fede.
  3. La finestra dell’attestazione con il confronto liquidatorio alla data della nuova convenzione. Il correttivo 2024 ha fissato il momento del confronto. Una relazione che non lo rifà da capo è il punto debole che l’opponente cercherà per primo.
  4. La finestra dei trenta giorni dalla comunicazione, che corre anche ad agosto. Per il creditore è l’unica occasione per opporsi; per il debitore è il periodo in cui dialogare con i dissenzienti e preparare la difesa. Nessuna sospensione feriale la allunga.
  5. La finestra dei trenta giorni per il reclamo e per il ricorso per cassazione. Termini brevi, perentori, senza pausa estiva. Perderli significa rendere definitiva una decisione sfavorevole, come dimostra il caso deciso da Cass. n. 26690/2025.

Le domande sul tempo

Posso chiedere una seconda moratoria se la prima è già scaduta da due mesi? La legge non lo vieta. Il problema è pratico: nei due mesi trascorsi i creditori sono stati liberi di agire, e la seconda convenzione dovrà tenere conto delle azioni già avviate. Inoltre il confronto con la liquidazione giudiziale andrà fatto alla nuova data, con un patrimonio che potrebbe essersi ridotto. Più tempo passa dalla scadenza, più difficile diventa sostenere che si tratta di una gestione provvisoria e ordinata della crisi.

Ho ricevuto la comunicazione il 3 agosto: il termine per oppormi si allunga fino a fine settembre? No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice. Con ricezione il 3 agosto 2026, il termine di trenta giorni scade mercoledì 2 settembre 2026.

Quanto può durare la seconda moratoria? La norma non fissa una durata massima. La durata deve però essere coerente con la finalità provvisoria e con lo sbocco indicato dal piano. Una seconda moratoria lunga quanto o più della prima, senza un obiettivo finale definito, offre argomenti a chi sostiene che lo strumento sia usato per rinviare la crisi invece di regolarla.

Se un creditore si oppone, la seconda moratoria è sospesa per tutti fino alla sentenza? No. L’opposizione riguarda l’estensione degli effetti al creditore opponente. Gli aderenti restano vincolati per contratto e, secondo la ricostruzione prevalente, anche l’eventuale accoglimento dell’opposizione rende la convenzione inefficace solo verso chi l’ha proposta.

Posso usare la seconda moratoria per sospendere un pignoramento già avviato da un creditore non aderente? La convenzione può avere per oggetto la sospensione delle azioni esecutive e la rinuncia agli atti, e se estesa vincola anche i non aderenti della categoria. L’effetto però non si produce da sé nel fascicolo esecutivo: occorre farlo valere davanti al giudice dell’esecuzione, documentando l’avvenuta comunicazione e il decorso del termine di opposizione, o comunque l’efficacia della convenzione nei confronti di quel creditore. Nel frattempo, se il pignoramento minaccia beni essenziali per l’attività, può essere necessario affiancare un binario protettivo.

Quanto dura in tutto, dalla decisione alla sentenza definitiva? Senza opposizioni, la seconda moratoria può diventare efficace verso tutti in circa quattro-sei mesi dalla decisione di chiederla. Con un’opposizione, si aggiungono alcuni mesi di giudizio in tribunale; con reclamo e ricorso per cassazione, il contenzioso può durare più della moratoria stessa.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Sulla convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62 CCII, e in particolare sulla sua reiterazione, allo stato non risultano pronunce di legittimità edite che affrontino specificamente il tema. I principi applicabili si ricavano quindi dalla giurisprudenza formatasi su istituti vicini: concordato preventivo, composizione negoziata, procedimento unitario. Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono; i principi sono riformulati e la loro trasposizione alla moratoria è frutto dell’analisi di questa guida.

Tappa 1-2 (decisione e avvio: il limite dell’abuso)

  • Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935. Principio: uno strumento di regolazione della crisi usato non per trovare un accordo con i creditori ma soltanto per rinviare l’esito liquidatorio integra un abuso del processo e non può essere accolto. Rilevanza: è il fondamento del controllo sulla finalità di una seconda moratoria.
  • Cass., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8982. Principio: conferma che la domanda concordataria, anche con riserva, presentata per soli scopi dilatori è inammissibile. Rilevanza: il creditore che si oppone a una seconda moratoria farà leva su questo filone.
  • Cass., Sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997. Principio: la riproposizione di uno strumento dopo la rinuncia al primo non basta, da sola, a integrare l’abuso; il giudice deve accertare una concreta finalità dilatoria e un effettivo pregiudizio per i creditori. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente sostiene l’ammissibilità di una seconda convenzione ben motivata.
  • Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 24 luglio 2023. Principio: la riproposizione di un concordato già dichiarato non procedibile, senza la documentazione prescritta e con finalità di differimento, è inammissibile per abuso. Rilevanza: mostra quali elementi trasformano una reiterazione legittima in una abusiva.

Tappa 3-4 (trattative e attestazione)

  • Cass., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878. Principio: la veridicità dei dati aziendali è presupposto del consenso informato dei creditori; l’incompletezza dell’attestazione ha peso decisivo e una nuova attestazione successiva non la sana. Rilevanza: impone che la relazione della seconda moratoria sia completa fin dall’inizio.
  • Trib. Monza, Sez. III, decreto 17 marzo 2026. Principio: chi ha già esaurito i 240 giorni di protezione in una composizione negoziata non può ottenerne altri avviando un secondo percorso per la medesima crisi; allegazioni generiche su nuovi fattori non bastano. Rilevanza: introduce il test della “medesima crisi”, utile per impostare la motivazione della seconda moratoria.
  • Trib. Bologna, Sez. IV, 19 maggio 2025. Principio: la reiterazione delle misure protettive nella composizione negoziata incontra limiti precisi, letti alla luce della direttiva europea sull’insolvenza. Rilevanza: conferma l’orientamento restrittivo sulla protezione ripetuta.

Tappa 6-7 (comunicazione e opposizione)

  • Trib. Napoli, Sez. VII, 18 febbraio 2025. Principio: quando sede legale e centro degli interessi principali non coincidono, la competenza del tribunale va individuata in base a quest’ultimo. Rilevanza: l’art. 62, comma 5, rinvia all’art. 27 CCII per individuare il giudice dell’opposizione.
  • Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. Principio: la riproposizione di un’istanza di misure protettive richiede il rispetto degli adempimenti pubblicitari e l’effettivo avvio delle trattative. Rilevanza: utile quando la seconda moratoria viene negoziata sotto la protezione della composizione negoziata.

Binari paralleli (misure protettive e cautelari)

  • Trib. Roma, Sez. XIV, 19 marzo 2025. Principio: dopo la scadenza dei 240 giorni non si possono ottenere misure cautelari che replichino il contenuto delle misure protettive. Rilevanza: limita l’uso della composizione negoziata come “ombrello” di una seconda moratoria.
  • Trib. Milano, 4 luglio 2025. Principio: scaduti i 240 giorni, sono ammissibili misure cautelari mirate verso singoli creditori se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno serie prospettive e il pregiudizio per i creditori non è grave. Rilevanza: indica uno spazio residuo di protezione durante la negoziazione della seconda convenzione.
  • Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 288. Principio: la rinuncia a una procedura interrompe il collegamento con quelle successive, salvo che l’insolvenza sia riconducibile alla crisi originaria. Rilevanza: il giudice legge in continuità gli strumenti che si susseguono sulla stessa crisi.

Tappa 9 (impugnazioni)

  • Cass., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690. Principio: il termine di trenta giorni dell’art. 51, comma 13, CCII è perentorio e non soggetto alla sospensione feriale, per effetto dell’art. 9, comma 1, CCII. Rilevanza: governa i tempi del reclamo e del ricorso per cassazione contro la sentenza sull’opposizione alla moratoria.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora a mesi dalla scadenza della prima moratoria, lavoriamo sulla scelta dello strumento; se hai già ricevuto un’opposizione, partiamo dal fascicolo processuale; se la sentenza è appena stata depositata, il primo lavoro è mettere in sicurezza i termini di impugnazione.

  1. Ricostruiamo il calendario della tua prima moratoria, individuando la data di scadenza, le clausole di proroga e le azioni che ciascun creditore potrà intraprendere dal giorno successivo.
  2. Verifichiamo se la seconda convenzione è lo strumento giusto confrontandola con composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato, alla luce della durata residua e della gravità della crisi.
  3. Predisponiamo l’informativa a tutti i creditori della categoria, con il resoconto della prima moratoria e l’elenco dei documenti messi a disposizione, curando la tracciabilità di ogni invio.
  4. Analizziamo le posizioni bancarie e le cessioni di credito per costruire categorie omogenee e aggiornate, con l’apporto dello staff in diritto bancario.
  5. Calcoliamo la soglia del 75% su basi uniformi, con saldi alla stessa data, segnalando in anticipo i crediti che potrebbero essere contestati.
  6. Impostiamo con l’attestatore i punti critici della relazione, in particolare il confronto con la liquidazione giudiziale alla data della nuova convenzione e la motivazione della reiterazione.
  7. Curiamo la comunicazione ai non aderenti, verificando domicili digitali, allegati integrali e date di ricezione, e redigiamo il prospetto delle scadenze individuali di opposizione.
  8. Difendiamo la convenzione nel giudizio di opposizione, oppure, se sei un creditore, verifichiamo i requisiti per contestarla, costruendo la prova documentale su ciascun punto dell’art. 62.
  9. Presidiamo i termini di reclamo e di ricorso per cassazione, che non conoscono sospensione feriale, e portiamo la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
  10. Attiviamo i binari alternativi quando servono, dalla composizione negoziata con misure protettive all’accordo di ristrutturazione, coordinandoli con la moratoria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una seconda convenzione di moratoria pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la conoscenza diretta di come si conducono le trattative con i creditori, di come si valutano le prospettive di risanamento e di come la composizione negoziata può sfociare in una moratoria consente di impostare fin dal giorno 0 un percorso difendibile. Altrettanto rilevante è la qualifica di cassazionista, perché il contenzioso sulla moratoria può arrivare in Cassazione in tempi stretti.

La continuità è parte della strategia: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza passaggi di mano che costringano a ricostruire la linea difensiva a ogni grado. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla struttura giuridica della convenzione e sul contenzioso, i secondi sui dati aziendali, sui flussi e sul confronto liquidatorio.

Chiusura

Una seconda convenzione di moratoria si può fare. Non c’è una norma che la vieti, e la Cassazione ha chiarito che la reiterazione di uno strumento di regolazione della crisi non è abusiva in sé. Ma ogni requisito dell’art. 62 va ricostruito da capo, alla data della nuova convenzione, e il debitore deve saper spiegare perché il secondo periodo servirà dove il primo non è bastato. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: sei mesi di anticipo possono fare la differenza tra una moratoria efficace e una scadenza affrontata senza protezione.

Lo Studio Monardo segue proprio questa materia perché riunisce le competenze che la seconda moratoria richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per condurre le trattative e impostare il percorso di risanamento, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per leggere le posizioni degli istituti di credito, e la qualifica di avvocato cassazionista per difendere la convenzione dall’opposizione in tribunale fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Non aspettare che la prima moratoria arrivi a scadenza: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, tutti i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

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