Chi guida un’impresa in difficoltà e si trova con un debito verso l’Erario che pesa quanto, o più, di quello verso le banche, prima o poi si pone questa domanda: se posso chiedere ai creditori di congelare le scadenze con una convenzione di moratoria, posso chiederlo anche all’Agenzia delle Entrate? La risposta non si trova scritta in modo esplicito in nessun articolo di legge. L’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) parla genericamente di “creditori”, senza distinguere tra privati e pubblici; le norme sulla transazione fiscale, invece, citano la convenzione di moratoria solo di sfuggita, e mai per ammetterla come sede di un accordo con il Fisco. In questo vuoto, ciò che conta davvero è come i giudici hanno ricostruito il principio di indisponibilità del credito tributario, i suoi limiti e le sue deroghe tipiche, e come hanno delimitato gli strumenti che consentono di coinvolgere l’Amministrazione finanziaria.
Questa analisi segue proprio quel filo. Troverai le decisioni che devi conoscere, dalla Cassazione a Sezioni Unite fino alle ordinanze del 2026, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi deve gestire insieme banche, fornitori e debito fiscale.
Il tema tocca da vicino le competenze certificate dello Studio Monardo. La convenzione di moratoria è una delle soluzioni con cui può chiudersi la composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 1, CCII), e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quel percorso dall’interno. La convenzione nasce storicamente come accordo con le banche e si scontra, nel nostro caso, con il debito tributario: due terreni che l’Avvocato presidia coordinando uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. E poiché gli orientamenti che vedremo si formano e si difendono davanti alla Corte di cassazione, la sua qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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Il quadro normativo in breve: su che cosa si sono pronunciati i giudici
La convenzione di moratoria nell’art. 62 CCII
La convenzione di moratoria è un accordo tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il suo contenuto tipico è limitato: dilazione delle scadenze, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Nessuna falcidia, dunque: solo tempo.
La caratteristica che rende l’istituto interessante è l’efficacia estesa. In deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., la convenzione vincola anche i creditori non aderenti che appartengono alla medesima “categoria”, purché ricorrano quattro condizioni: tutti i creditori della categoria sono stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede; gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria; i non aderenti, alla data dell’accordo, non risultano pregiudicati rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (formulazione rafforzata dal correttivo D.Lgs. 136/2024); un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente la crisi e il rispetto del criterio di non deteriorità.
Ai non aderenti non possono mai essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti o il mantenimento di quelli esistenti. La convenzione, con la relazione del professionista, va comunicata ai non aderenti con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale; entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione davanti al tribunale, individuato secondo i criteri dell’art. 27 CCII. Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.
Da strumento bancario a strumento generale
L’istituto discende dall’art. 182-septies della legge fallimentare, introdotto nel 2015, che limitava la moratoria ai rapporti con banche e intermediari finanziari. Il Codice della crisi lo ha aperto a tutti i creditori. Ed è proprio questo allargamento a porre la domanda di questo articolo: se “tutti i creditori” possono aderire, rientra nell’insieme anche l’Erario?
Le norme che parlano espressamente del Fisco
Il Codice conosce tre sedi in cui il credito tributario può essere oggetto di un accordo: la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo (art. 88 CCII) e, dal correttivo 2024, l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII, applicabile ai percorsi avviati con istanza depositata dopo il 28 settembre 2024). Solo nelle prime due è previsto il cosiddetto cram down fiscale, cioè il potere del tribunale di superare il mancato consenso dell’Amministrazione quando la proposta è più conveniente della liquidazione. Nella composizione negoziata l’accordo richiede invece l’effettiva adesione del Fisco.
L’art. 62 non contiene nulla di simile. Fuori da questi canali, l’unica dilazione ordinariamente disponibile per le somme iscritte a ruolo resta la rateizzazione amministrativa dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, rimodulata dal D.Lgs. 110/2024. È su questo sfondo che i giudici hanno lavorato.
L’orientamento consolidato: il credito tributario si tratta solo dove la legge lo consente
Prima ancora di chiedersi se il Fisco possa firmare una convenzione di moratoria, bisogna capire come la giurisprudenza inquadra il potere dell’Amministrazione di “disporre” del proprio credito. Su questo punto il quadro è stabile, e si regge su quattro pronunce che, lette in sequenza, disegnano un principio preciso.
Cass. civ., sez. trib., 16 ottobre 2020, n. 22456: l’indisponibilità non è un dogma costituzionale
La vicenda nasceva da un concordato preventivo e dal tentativo dell’Amministrazione di sottrarsi agli effetti dell’omologazione invocando l’indisponibilità del proprio credito. La Suprema Corte ha chiarito che il principio di indisponibilità della pretesa erariale non gode di copertura costituzionale: vale nei limiti in cui la legge non vi deroghi, e nelle procedure concorsuali le deroghe esistono, a partire dalla regola per cui il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, Fisco compreso.
Il principio, calato nella pratica, significa due cose. Da un lato, il Fisco non è un creditore “intoccabile”: quando una norma lo attrae in una procedura, ne subisce gli effetti come gli altri. Dall’altro, serve appunto una norma. In assenza di una disposizione che lo consenta, l’ufficio non può concedere per scelta propria ciò che la legge non prevede. È questo il nodo con cui si scontra la convenzione di moratoria.
Cass. civ., SS.UU., 25 marzo 2021, n. 8504: la transazione fiscale appartiene al giudice della crisi
La controversia riguardava il diniego di transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione: il debitore voleva contestarlo, e la questione era davanti a quale giudice. Le Sezioni Unite hanno affermato che il diniego, esplicito o tacito, dell’Amministrazione finanziaria è sindacabile dal tribunale concorsuale e non dal giudice tributario, perché nell’istituto prevale l’interesse concorsuale su quello strettamente fiscale.
In altre parole, se ti trovi a negoziare con l’Agenzia delle Entrate dentro uno strumento di regolazione della crisi, la partita non si gioca davanti alla Corte di giustizia tributaria ma davanti al tribunale che conosce della crisi. La ricaduta per il nostro tema è indiretta ma importante: l’accordo con il Fisco nella crisi è un atto “concorsuale”, che vive dentro le regole dello strumento che lo ospita. Se lo strumento (come la convenzione di moratoria) non prevede un canale per il Fisco, manca la cornice in cui quell’atto potrebbe esistere.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954: niente accordi “costruiti” contro il solo Erario
La società debitrice aveva proposto un accordo di ristrutturazione rivolto in sostanza al solo creditore erariale, chiedendo di vincolarlo con il cram down. La Corte ha stabilito che requisito essenziale per superare il mancato consenso dell’Amministrazione è che esistano altri creditori, anche minoritari, che abbiano aderito: l’adesione forzosa del Fisco serve a completare una maggioranza, non a sostituirla.
Tradotto: la legge consente di “forzare” il Fisco soltanto dentro un’operazione davvero collettiva. Un accordo che nella sostanza è un contratto unilaterale con l’Erario non è un accordo di ristrutturazione, ma un mezzo di coazione estraneo alla concorsualità.
Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365: l’uso distorto dello strumento
L’orientamento si è consolidato nel senso che l’abuso dello strumento è di per sé ostativo. Nel caso deciso, una società in liquidazione volontaria, con un passivo quasi tutto tributario, aveva pagato integralmente ogni altro debitore e riservato all’Erario una frazione minima del credito, coinvolgendo due soli creditori chirografari per importi irrisori. La Corte ha qualificato l’operazione come una sorta di transazione fiscale forzosa e ha ritenuto che la deviazione dalla causa tipica dell’istituto impedisce il cram down a prescindere dalla convenienza rispetto alla liquidazione, rimettendo al giudice di merito l’accertamento dell’intento abusivo.
Il principio, calato nella pratica, significa che i giudici guardano alla sostanza dell’operazione, non all’etichetta. Qualunque strumento, convenzione di moratoria inclusa, costruito per ottenere dal Fisco ciò che la legge non consente di ottenere per quella via, è esposto a questa valutazione.
Che cosa unisce queste pronunce
Letto insieme, l’orientamento dice che il credito tributario è trattabile, ma soltanto attraverso le porte che il legislatore ha aperto espressamente (artt. 63, 88 e 23, comma 2-bis, CCII, oltre alle regole generali del concordato), e soltanto dentro operazioni autenticamente concorsuali. È con questa chiave che vanno affrontate le tre questioni aperte che seguono.
Prima questione aperta: l’Agenzia delle Entrate può firmare volontariamente una convenzione di moratoria?
La questione
Immagina di aver ottenuto dalle banche una sospensione di diciotto mesi delle rate dei finanziamenti. Il funzionario dell’Agenzia, con cui hai un buon dialogo, ti dice di non avere nulla in contrario a un congelamento temporaneo delle azioni di riscossione. Può semplicemente sottoscrivere la convenzione di moratoria insieme alle banche?
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla convenzione di moratoria in quanto tale non risultano, a quanto consta, pronunce di legittimità. Di recente la Cassazione, con la sentenza del 8 febbraio 2026, n. 2817, è intervenuta per la prima volta sugli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, istituto gemello, e la stessa dottrina che l’ha commentata ha osservato che neppure il vecchio art. 182-septies aveva mai raggiunto la Suprema Corte. La risposta va quindi ricostruita dai principi generali.
Il primo tassello è quello già visto: secondo Cass. n. 22456/2020, l’indisponibilità del credito tributario è derogabile solo per legge. Le deroghe espresse, nel Codice della crisi, sono gli artt. 63, 88 e 23, comma 2-bis: nessuna di esse menziona la convenzione di moratoria. La dottrina più recente, commentando il quadro successivo al correttivo 2024, ha tratto la conclusione in modo esplicito: la trattabilità dei crediti tributari e previdenziali, oggi estesa anche alla composizione negoziata e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, resta preclusa proprio nel piano attestato di risanamento e nella convenzione di moratoria, per la loro natura privatistica.
Il secondo tassello viene, per contrasto, dalla giurisprudenza di merito sull’accordo transattivo in composizione negoziata. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, con decreto del 21 maggio 2025, ha chiarito che il giudice chiamato ad autorizzare l’esecuzione dell’accordo con le Agenzie fiscali verifica la regolarità del percorso e la qualità delle attestazioni, non la convenienza, che resta una valutazione riservata all’Amministrazione. Il Tribunale di Monza, sez. III, con provvedimento del 31 dicembre 2025, ha aggiunto che l’adesione dell’Erario a una ristrutturazione non è una rinuncia indiscriminata, ma una scelta efficiente quando la liquidazione renderebbe il credito irrecuperabile. Entrambe le decisioni mostrano che, quando esiste un canale normativo, il Fisco può aderire e l’accordo regge; mostrano anche, a contrario, quanto quel canale sia necessario, perché è la norma a dettare attestazioni, relazioni e controllo giudiziale che legittimano l’atto del funzionario.
C’è infine un elemento di contesto che spiega la prudenza degli uffici. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, riformando la responsabilità amministrativa, ha escluso la colpa grave per il funzionario che conclude transazioni fiscali in materia tributaria, limitando la responsabilità al dolo. La protezione, però, è costruita attorno alle transazioni previste dalla legge: un’adesione “atipica” a una convenzione di moratoria non ne beneficerebbe con la stessa evidenza.
Se c’è contrasto
Non si registra un vero contrasto giurisprudenziale, ma un vuoto. Si sente talvolta sostenere che la moratoria, non comportando rinunce, non intaccherebbe l’indisponibilità, la quale riguarderebbe l’esistenza e l’ammontare del credito e non i tempi di pagamento. L’argomento ha una sua logica, ma si scontra con il fatto che anche la semplice dilazione del tributo è disciplinata da norme tassative (rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, pagamento dilazionato ex artt. 63, 88 e 23 CCII), e che la stessa formula dell’art. 23, comma 2-bis, parla di pagamento “parziale o dilazionato”: segno che il legislatore considera la dilazione un contenuto che richiede una base normativa. L’assunzione prudenziale è che l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione non possano validamente aderire a una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII, e che un’eventuale sottoscrizione non offrirebbe al debitore una tutela affidabile.
Cosa significa per te
Se stai costruendo una convenzione di moratoria, la parte fiscale del debito va gestita altrove. Puoi farlo in parallelo, dentro la stessa composizione negoziata, con la proposta di accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis; oppure con la rateizzazione ordinaria; oppure spostandoti su un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. Non affidare la tenuta del tuo piano a una “firma di cortesia” dell’ufficio su un documento che la legge non prevede per il Fisco: il primo atto di riscossione successivo ti mostrerebbe quanto poco valga.
Seconda questione aperta: il Fisco può essere vincolato come creditore “non aderente” della categoria?
La questione
Se l’Agenzia non può firmare, forse la si può vincolare per estensione. L’art. 62 consente di imporre la moratoria ai non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti raggiungono il 75%. Posso inserire il credito erariale in una categoria in cui gli altri creditori sono d’accordo, e ottenere così il congelamento anche nei confronti del Fisco?
Cosa hanno deciso i giudici
La Suprema Corte ha chiarito, con la già citata Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817, che negli accordi a efficacia estesa la formazione di categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici è un presupposto necessario, che il tribunale deve verificare anche d’ufficio. La Corte ha avvicinato la nozione di “categoria” a quella di “classe” del concordato, con lo scopo dichiarato di impedire raggruppamenti artificiosi di crediti disomogenei costruiti solo per raggiungere il 75%, la pratica che la letteratura chiama gerrymandering. La pronuncia riguarda l’art. 61, ma i requisiti di categoria dell’art. 62 sono costruiti in parallelo, e il principio vi si trasferisce senza forzature.
Applicato al credito tributario, il risultato è netto. Il credito erariale è assistito da privilegio, è di fonte legale, è riscosso con strumenti autoritativi, è soggetto a regole di indisponibilità: difficilmente condivide posizione giuridica e interessi economici con quello di un fornitore o di una banca. Una categoria che lo mescoli ad altri crediti per diluirne il peso sarebbe il caso di scuola di categoria eterogenea.
Si aggiunge l’orientamento sul contesto concorsuale. Con l’ordinanza del 7 dicembre 2025, n. 31892, la Cassazione ha escluso che possano contare come creditori aderenti coloro il cui credito sorge dalla stessa procedura di ristrutturazione, come i professionisti che l’hanno assistita; con l’ordinanza del 16 marzo 2026, n. 5918, ha ribadito che senza accordi con creditori diversi da quelli pubblici non si può invocare l’adesione forzosa dell’Amministrazione. Entrambe le pronunce riguardano il cram down negli accordi di ristrutturazione, ma esprimono un’idea più generale: il consenso che vincola il Fisco deve provenire da una comunità di creditori autentica e omogenea, non da maggioranze costruite ad arte.
Se c’è contrasto
Qui il contrasto non riguarda tanto i giudici quanto la struttura della norma. L’art. 62 non esclude testualmente i crediti pubblici dall’effetto esteso; d’altra parte, l’unico meccanismo con cui il Codice vincola il Fisco dissenziente è il cram down degli artt. 63 e 88, circondato da presupposti rigorosi (termine di novanta giorni per l’adesione, attestazione di convenienza, controllo del tribunale). Sarebbe incoerente che la convenzione di moratoria, priva di omologazione e con un controllo giudiziale solo eventuale, producesse lo stesso effetto per via laterale. L’orientamento prevalente, e l’assunzione prudenziale, è che il credito erariale non possa essere attratto nell’efficacia estesa della convenzione di moratoria.
Cosa significa per te
Se nel tuo passivo il debito fiscale è rilevante, non costruire la categoria “privilegiati” includendovi l’Erario per poi raggiungere il 75% con gli altri: nella migliore delle ipotesi l’Erario non sarà vincolato, nella peggiore l’intera estensione verrà travolta dall’opposizione di chi contesta l’eterogeneità della categoria. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la moratoria funziona quando le categorie reggono al controllo del tribunale: il credito fiscale va lasciato fuori e trattato con lo strumento che la legge gli dedica. Una categoria ben costruita, fatta solo di banche o solo di fornitori omogenei, rende invece la convenzione molto più solida contro le opposizioni.
Terza questione aperta: se il Fisco resta fuori dalla moratoria, come ottengo comunque tempo sul debito erariale?
La questione
Accettato che la convenzione di moratoria non è la sede giusta, resta il problema concreto: mentre le banche sospendono le rate, l’Agente della riscossione può pignorare il conto o i crediti verso i clienti e far saltare tutto. Quali strumenti danno, anche all’impresa, una “moratoria fiscale” effettiva?
Cosa hanno deciso i giudici
La prima risposta sta nelle misure protettive della composizione negoziata (artt. 18 e 19 CCII). La giurisprudenza di merito ha riconosciuto misure incisive anche nei confronti del creditore pubblico: il Tribunale di Catania, con provvedimento del 25 luglio 2022, ha ammesso tra le misure cautelari la sospensione dei pagamenti fiscali e previdenziali e delle rateizzazioni in corso. La prassi dell’Agenzia, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha riconosciuto che dopo il correttivo le misure protettive possono operare anche in modo selettivo, verso singoli creditori o categorie, e che la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese impedisce le azioni esecutive e cautelari dell’Agente della riscossione e dell’Agenzia.
Lo scudo, però, non è automatico né incondizionato. Il Tribunale di Prato, con ordinanza del 26 ottobre 2025, n. 1105, ha revocato le misure protettive a una società che per anni aveva omesso sistematicamente IVA e ritenute, finanziandosi di fatto con le imposte, e il cui piano poggiava su un accordo con l’Erario che l’Agenzia aveva già dichiarato di non voler concludere. Il principio che se ne ricava è che la protezione verso il Fisco regge solo se esiste una prospettiva credibile di accordo o di soluzione, non se serve a paralizzare la riscossione senza un percorso reale.
La seconda risposta è l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, di cui abbiamo visto i controlli nei decreti di Milano (21 maggio 2025) e Monza (31 dicembre 2025): è lo strumento con cui, dentro la stessa composizione negoziata in cui si firma la moratoria con le banche, si ottiene dal Fisco un pagamento dilazionato, eventualmente anche parziale. Va ricordato che, secondo l’art. 25-bis CCII, dall’accettazione dell’incarico dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste, tra cui proprio la convenzione di moratoria, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale.
La terza risposta, se serve vincolare il Fisco anche senza il suo consenso, è l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. Qui la Cassazione ha fissato regole procedurali precise: con la sentenza del 24 dicembre 2024, n. 34377, ha stabilito che la domanda di omologazione non può essere depositata prima che siano scaduti il termine concesso all’Amministrazione per pronunciarsi e quello per le opposizioni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese; con la sentenza del 29 dicembre 2024, n. 34842, ha affermato che il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’accordo deve rispettare l’ordine delle prelazioni secondo la regola della priorità relativa.
La quarta risposta è il concordato preventivo in continuità, in cui l’art. 86 CCII ammette una moratoria per i creditori privilegiati. La Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2020, n. 2422, ha riconosciuto che ai privilegiati il cui pagamento è dilazionato spetta il diritto di voto commisurato al pregiudizio che il ritardo comporta; il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2024, ha ammesso al voto per l’intero il credito erariale privilegiato che la proposta non soddisfaceva integralmente nel termine di legge.
Se c’è contrasto
Il punto controverso riguarda l’ampiezza delle misure verso il Fisco nella composizione negoziata: la sospensione delle rateizzazioni senza decadenza dal beneficio è stata concessa da alcuni tribunali, mentre altri valutano con più rigore la proporzionalità del sacrificio imposto all’Erario. La lettura prudenziale è che le misure verso il creditore pubblico vadano chieste in modo mirato e motivato, collegate a una proposta di accordo fiscale già impostata.
Cosa significa per te
La “moratoria fiscale” esiste, ma si chiama in altro modo. Nella fase di trattativa ti protegge la misura protettiva, nella fase di accordo ti serve la proposta dell’art. 23, comma 2-bis; se il Fisco non aderisce e il suo consenso è determinante, la strada è l’accordo di ristrutturazione o il concordato con cram down. La scelta non è tra “moratoria sì” e “moratoria no”, ma tra strumenti diversi da combinare: banche e fornitori con la convenzione ex art. 62, Erario con il canale che la legge gli riserva.
Gli strumenti a confronto
| Strumento | Il Fisco può aderire? | Il Fisco può essere vincolato se dissente? | Contenuto possibile sul debito fiscale |
|---|---|---|---|
| Convenzione di moratoria (art. 62 CCII) | No, secondo l’orientamento prevalente | No | Nessuno |
| Rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973) | Sì, su istanza | Non pertinente | Solo dilazione |
| Accordo transattivo in composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) | Sì | No, serve l’adesione | Pagamento parziale e/o dilazionato |
| Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (artt. 57 e 63 CCII) | Sì | Sì, con cram down alle condizioni di legge | Pagamento parziale e/o dilazionato |
| Concordato preventivo (artt. 86 e 88 CCII) | Sì, con il voto | Sì, con cram down alle condizioni di legge | Falcidia e/o moratoria dei privilegiati |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | No, secondo l’orientamento prevalente | No | Nessuno |
Un confronto che aiuta: convenzione di moratoria e accordi a efficacia estesa
Per capire perché i giudici trattano con tanta cautela l’estensione degli effetti al Fisco, conviene mettere a confronto la convenzione di moratoria con il suo istituto gemello, l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa dell’art. 61 CCII. Entrambi vincolano i non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti raggiungono il 75%; entrambi richiedono informazione completa e buona fede nelle trattative e un’attestazione indipendente. La differenza decisiva sta nel controllo del giudice. L’accordo a efficacia estesa passa sempre dall’omologazione del tribunale, che, come ha chiarito Cass. n. 2817/2026, verifica anche d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi e la corretta formazione delle categorie. La convenzione di moratoria, invece, non richiede alcuna omologazione: il tribunale interviene soltanto se un creditore non aderente propone opposizione entro trenta giorni.
Questa leggerezza procedurale è il pregio dello strumento, perché lo rende rapido e poco costoso sul piano processuale, ma è anche la ragione per cui il legislatore non vi ha agganciato alcun meccanismo di coinvolgimento del creditore pubblico. Là dove il Codice consente di superare il dissenso dell’Erario, lo fa sempre attraverso un controllo giudiziale pieno e un procedimento che assegna all’Amministrazione un termine per pronunciarsi: novanta giorni negli accordi di ristrutturazione, con le cadenze precisate da Cass. n. 34377/2024. Uno strumento senza omologazione non offre al Fisco le garanzie procedurali che la legge considera indispensabili per disporre, anche solo nei tempi, del credito tributario.
Il principio, calato nella pratica, significa che la scelta tra convenzione di moratoria e accordo a efficacia estesa non è solo una questione di contenuto (dilazione pura nel primo caso, ristrutturazione nel secondo), ma anche di “chi” si vuole coinvolgere. Se il perimetro dell’operazione è limitato a banche e fornitori, la convenzione di moratoria è spesso lo strumento più agile. Se invece il debito erariale è parte essenziale del problema, occorre spostarsi verso un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, oppure affiancare alla moratoria l’accordo transattivo della composizione negoziata. Va ricordato, infine, che negli accordi di ristrutturazione agevolati dell’art. 60 CCII la soglia di adesione scende al 30%, a condizione che il debitore rinunci alla moratoria per i creditori estranei: anche questa variante deve essere valutata quando l’obiettivo è coinvolgere l’Erario con un consenso più facilmente raggiungibile.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365
Il contesto
Tra le molte decisioni del 2026 sul rapporto tra strumenti della crisi e creditore erariale, quella che più parla a chi pensa di “agganciare” il Fisco a una convenzione di moratoria è l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Non riguarda la moratoria, ma affronta la domanda che sta sotto a tutta questa analisi: fino a che punto il debitore può usare uno strumento negoziale per ottenere dall’Erario un risultato che l’Erario non ha accettato?
La società ricorrente era già in liquidazione volontaria. Il suo passivo era composto quasi interamente da debiti tributari. Prima di proporre l’accordo, aveva pagato per intero gli altri creditori, lasciandone in vita soltanto due, chirografari, per somme trascurabili; all’Agenzia delle Entrate offriva una percentuale minima. Ottenuta l’adesione di quei due creditori, chiedeva al tribunale di omologare l’accordo superando il dissenso dell’Amministrazione con il cram down. La Corte d’appello aveva negato l’omologazione; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che il cram down è uno strumento pensato per completare un consenso collettivo già esistente, non per crearne uno fittizio. Quando i creditori “privati” aderenti sono pochi, marginali e di peso irrisorio, e il vero destinatario dell’accordo è soltanto il Fisco, lo strumento viene piegato a una finalità diversa da quella per cui esiste. In quel caso non occorre nemmeno arrivare a verificare se la proposta sia più conveniente della liquidazione: la deviazione dalla causa tipica basta, da sola, a escludere l’omologazione forzosa. Accertare se c’è questo intento abusivo è compito del giudice di merito, e la Cassazione può controllarlo solo sotto il profilo della motivazione.
La Corte ha così portato a compimento un percorso avviato con Cass. n. 32954/2024 e proseguito con le ordinanze n. 31892/2025 e n. 5918/2026: il Fisco può essere “trascinato” in un accordo, ma solo se attorno a lui c’è un’autentica ristrutturazione.
Il bilanciamento: il debitore non deve dimostrarsi “meritevole”
Sarebbe però un errore leggere questo filone come una chiusura verso le imprese che hanno accumulato debito fiscale. Con la sentenza del 22 aprile 2026, n. 10723, la Cassazione ha precisato che, nel concordato con cram down verso l’Agenzia delle Entrate, la presenza di violazioni degli obblighi tributari o anche di condotte distrattive non impedisce di per sé l’omologazione, quando la proposta risulta economicamente conveniente rispetto alla liquidazione e non vi sono carenze informative; e che l’origine della crisi, anche se legata a evasione, non integra un difetto di “meritevolezza” che l’istituto non prevede. Sul versante del tempo, con la sentenza del 9 marzo 2026, n. 5309, la Corte ha ritenuto legittima l’applicazione della soglia minima di soddisfacimento introdotta nel 2023 anche alle proposte di transazione fiscale depositate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge.
Cosa cambia rispetto a prima
Fino al 2024 alcuni tribunali di merito avevano omologato accordi costruiti essenzialmente attorno al Fisco. Oggi la linea della Cassazione è netta: conta la sostanza collettiva dell’operazione, non il numero di firme raccolte. Per chi pensa alla convenzione di moratoria, la lezione è doppia. Primo: un’operazione di moratoria in cui il vero obiettivo sia bloccare l’Erario sarebbe esposta alla stessa censura di uso distorto, a maggior ragione in uno strumento che il Fisco non prevede neppure. Secondo: se il debito fiscale è centrale, bisogna costruire un’operazione che coinvolga davvero il resto del ceto creditorio, e affiancarvi lo strumento che consente di trattare il credito tributario.
I principi applicati a situazioni-tipo
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come gli orientamenti visti incidono su situazioni ricorrenti. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1: moratoria con le banche, Erario gestito a parte
Ipotesi: una S.r.l. manifatturiera ha debiti verso quattro banche per 612.300 € complessivi, verso fornitori per 187.450 € e verso l’Erario per 243.870 € (IVA e ritenute iscritte a ruolo). Tre banche, titolari di 471.200 €, sono disposte a sospendere per diciotto mesi il rimborso della quota capitale dei finanziamenti; la quarta, con 141.100 €, non intende aderire.
Sviluppo: la categoria “istituti di credito con finanziamenti a medio termine” è omogenea. Gli aderenti rappresentano 471.200 / 612.300 = 76,96% della categoria, sopra la soglia del 75%. Se la quarta banca è stata informata delle trattative e messa in condizione di parteciparvi, se l’attestatore conferma che non riceverebbe di più dalla liquidazione e se la convenzione le viene comunicata con la relazione, la moratoria la vincola anche senza la sua firma. Alla luce di Cass. n. 2817/2026, la solidità della categoria è il primo punto che il tribunale verificherebbe in caso di opposizione.
Esito sul debito fiscale: i 243.870 € restano fuori. Se l’impresa è in composizione negoziata, può presentare in parallelo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, con le due relazioni richieste; nel frattempo, dall’accettazione dell’esperto, gli interessi sul debito tributario corrono alla misura legale (art. 25-bis CCII). Se non è in composizione negoziata, l’alternativa minima è l’istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973.
Simulazione 2: la categoria “privilegiati” costruita attorno all’Erario
Ipotesi: la stessa impresa, per ottenere il congelamento anche delle azioni erariali, crea una categoria “creditori con privilegio generale” in cui colloca l’Erario (243.870 €) e alcuni artigiani con privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. (38.410 €). Totale della categoria: 282.280 €.
Sviluppo: gli artigiani aderiscono tutti, ma pesano 38.410 / 282.280 = 13,61% della categoria. Il 75% è irraggiungibile senza l’Erario, che non firma. Anche se, per assurdo, il peso fosse diverso, la categoria resterebbe esposta alla censura di eterogeneità: posizione giuridica e interessi economici di un credito tributario riscosso con strumenti autoritativi e di un credito artigiano privilegiato non coincidono. Il principio di Cass. n. 2817/2026 contro i raggruppamenti artificiosi, e la logica anti-abuso di Cass. n. 4365/2026, portano nella stessa direzione.
Esito: l’Erario non è vincolato, gli artigiani vedono estesa una moratoria in una categoria che potrebbe essere contestata da chiunque vi abbia interesse, e l’impresa ha perso tempo prezioso. La soluzione corretta era lasciare gli artigiani in una categoria propria, se davvero necessario, e affrontare il credito fiscale con la proposta ex art. 23, comma 2-bis, o, se il consenso dell’Erario è determinante e manca, con un accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 CCII.
Simulazione 3: la sequenza temporale corretta in composizione negoziata
Ipotesi: l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese il 3 febbraio 2026, dopo l’accettazione dell’esperto. Nei giorni successivi l’impresa chiede al tribunale la conferma delle misure, anche nei confronti dell’Agente della riscossione, per impedire il pignoramento dei crediti verso clienti.
Sviluppo: dal 3 febbraio l’Agente della riscossione non può avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, secondo la lettura recepita dalla circolare n. 5/E/2026; la conferma giudiziale dipende però dall’esistenza di trattative serie, e l’esperienza di Trib. Prato n. 1105/2025 insegna che uno scudo chiesto senza una prospettiva di accordo fiscale credibile rischia la revoca. L’impresa deposita quindi presto la proposta ex art. 23, comma 2-bis. Il 14 settembre 2026 firma con le banche la convenzione di moratoria; il 16 settembre la comunica via PEC, con la relazione dell’attestatore, alla banca non aderente. Il termine di trenta giorni per l’opposizione scade il 16 ottobre 2026.
Esito: la convenzione con le banche e l’accordo con il Fisco procedono su binari distinti ma coordinati, all’interno della stessa composizione negoziata. Se l’Agenzia aderisce, l’accordo fiscale viene sottoposto all’autorizzazione del tribunale, che, secondo il decreto milanese del 21 maggio 2025, controllerà la regolarità del percorso e la serietà delle attestazioni, senza sostituirsi all’Amministrazione nel giudizio di convenienza.
La giurisprudenza in tabella
La tabella raccoglie tutte le pronunce richiamate, con la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la sua ricaduta pratica per chi deve gestire insieme moratoria e debito fiscale. Le pronunce di legittimità sono in larga parte dedicate agli accordi di ristrutturazione e al concordato, perché, come visto, sulla convenzione di moratoria non risultano ancora decisioni della Cassazione: è da questi istituti vicini che si ricavano le regole applicabili. Le decisioni di merito, invece, illuminano il funzionamento concreto degli strumenti alternativi, a cominciare dall’accordo transattivo in composizione negoziata.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 | Falcidiabilità dell’IVA | Il diritto UE non vieta il pagamento parziale dell’IVA se la liquidazione non darebbe di più | Base della trattabilità del debito IVA negli strumenti che la prevedono |
| Cass. civ., sez. trib., 16 ottobre 2020, n. 22456 | Indisponibilità del credito tributario | Principio senza copertura costituzionale, derogabile solo dalla legge | Senza norma espressa il Fisco non può aderire alla moratoria |
| Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2020, n. 2422 | Voto dei privilegiati dilazionati | Chi subisce la dilazione vota in proporzione al pregiudizio da ritardo | Nel concordato la moratoria dei privilegiati, Erario incluso, passa dal voto |
| Cass. civ., SS.UU., 25 marzo 2021, n. 8504 | Giurisdizione sul diniego di transazione fiscale | Decide il giudice concorsuale, prevale l’interesse della crisi | L’accordo con il Fisco vive solo dentro lo strumento che lo prevede |
| Trib. Catania, 25 luglio 2022 | Misure cautelari in composizione negoziata | Ammessa la sospensione di pagamenti fiscali e rateizzazioni | La tutela temporanea verso il Fisco passa dalle misure, non dalla moratoria |
| Trib. Milano, 5 febbraio 2024 | Voto del credito erariale privilegiato | Se non pagato integralmente nei termini, vota per l’intero | Il Fisco dilazionato diventa creditore votante |
| Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 | Cram down senza altri aderenti | Serve l’adesione di altri creditori, anche minoritari | Niente accordi costruiti contro il solo Erario |
| Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 | Termini dell’omologazione con transazione fiscale | La domanda attende il termine per l’Erario e quello per le opposizioni | Tempistiche rigide negli accordi con transazione fiscale |
| Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 | Trattamento dei crediti tributari negli accordi | Va rispettata la regola della priorità relativa | Il piano deve graduare correttamente il debito fiscale |
| Trib. Milano, sez. spec. imprese, decreto 21 maggio 2025 | Autorizzazione dell’accordo ex art. 23, comma 2-bis | Il giudice controlla regolarità e attestazioni, non la convenienza | Attestazioni motivate sono decisive per l’accordo fiscale |
| Trib. Prato, ord. 26 ottobre 2025, n. 1105 | Revoca misure protettive | Revocate se il piano dipende da un accordo fiscale già rifiutato | Lo scudo verso il Fisco richiede una prospettiva concreta |
| Cass. civ., sez. I, ord. 7 dicembre 2025, n. 31892 | Chi conta come aderente | Non contano i creditori sorti dalla stessa procedura | Maggioranze autentiche, non costruite |
| Trib. Monza, sez. III, 31 dicembre 2025 | Convenienza dell’accordo fiscale in CNC | L’adesione dell’Erario è scelta efficiente, non rinuncia | Il Fisco aderisce quando la liquidazione non recupera |
| Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 | Categorie negli accordi a efficacia estesa | Categorie omogenee verificate anche d’ufficio, no gerrymandering | Il credito fiscale non si diluisce in categorie eterogenee |
| Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 | Uso distorto del cram down | L’abuso della causa tipica esclude l’omologazione forzosa | Una moratoria pensata per bloccare il Fisco è esposta a censura |
| Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 | Soglia minima nella transazione fiscale | Applicabile alle proposte depositate dopo il D.L. 69/2023 | Verificare le soglie vigenti alla data della proposta |
| Cass. civ., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 | Cram down senza accordi privati | Senza altri creditori aderenti il cram down non si invoca | Il Fisco si vincola solo in operazioni collettive |
| Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 | Meritevolezza nel concordato con cram down | Violazioni tributarie pregresse non escludono l’omologazione se conveniente | Un passato fiscale difficile non chiude la porta alla soluzione |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano alcuni principi pratici, utili come promemoria per chiunque stia impostando una convenzione di moratoria in presenza di debiti erariali:
- Il credito tributario è indisponibile salvo deroghe espresse, e la convenzione di moratoria non è tra queste. La base è Cass. n. 22456/2020; le deroghe sono negli artt. 63, 88 e 23, comma 2-bis, CCII.
- L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione non sono, secondo l’orientamento prevalente, parti valide di una convenzione di moratoria. Una loro firma non darebbe una tutela affidabile.
- Il Fisco non può essere vincolato per estensione dal 75% della categoria. L’effetto forzoso verso l’Erario esiste solo con il cram down degli accordi di ristrutturazione e del concordato.
- Le categorie devono essere omogenee e il tribunale le controlla anche d’ufficio. Cass. n. 2817/2026 vieta di mescolare crediti disomogenei per raggiungere la soglia.
- La moratoria con banche e fornitori e l’accordo con il Fisco vanno progettati come due binari paralleli. Il luogo naturale per farlo è la composizione negoziata.
- Le misure protettive possono bloccare la riscossione, ma solo dentro un percorso credibile. Senza una proposta fiscale seria rischiano la revoca, come a Prato.
- Nell’accordo transattivo in composizione negoziata il Fisco decide sulla convenienza e il giudice controlla le attestazioni. Relazioni motivate e verificabili sono la chiave dell’autorizzazione.
- Se l’adesione dell’Erario è determinante e manca, la via è l’accordo di ristrutturazione o il concordato con cram down. Purché l’operazione coinvolga davvero altri creditori.
- I giudici guardano alla sostanza, non all’etichetta. Operazioni costruite per imporre al Fisco un risultato non previsto sono esposte alla censura di uso distorto.
- Un passato di inadempimenti fiscali non preclude di per sé una soluzione concordataria. Conta la convenienza oggettiva della proposta, secondo Cass. n. 10723/2026.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se l’ufficio dell’Agenzia firma comunque la convenzione di moratoria, sono protetto?
Non in modo affidabile. Alla luce del principio di indisponibilità (Cass. n. 22456/2020) e dell’assenza nell’art. 62 CCII di un canale per il credito tributario, quella sottoscrizione non ha una base normativa che la renda opponibile alle successive iniziative di riscossione. La protezione vera, verso il Fisco, viene dalle misure protettive della composizione negoziata o da un accordo previsto dalla legge.
Posso chiedere all’esperto negoziatore di includere l’Erario nella moratoria?
L’esperto facilita le trattative con tutti i creditori, Erario compreso, ma lo strumento con cui chiudere la partita fiscale è l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, non la convenzione ex art. 62. Le due soluzioni possono convivere nella stessa composizione negoziata, e l’art. 25-bis CCII riduce nel frattempo gli interessi sui debiti tributari alla misura legale.
La banca non aderente può contestare la moratoria sostenendo che ho escluso il Fisco?
L’esclusione del Fisco, di per sé, non è un vizio: anzi, evita il rischio di categorie eterogenee censurato da Cass. n. 2817/2026. La banca può però contestare l’omogeneità della propria categoria, il mancato coinvolgimento nelle trattative, l’attestazione o il criterio di non deteriorità rispetto alla liquidazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.
Se il Fisco rifiuta l’accordo in composizione negoziata, ho perso tutto?
No. Nella composizione negoziata non c’è cram down, ma l’impresa può accedere agli altri strumenti: in un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale il tribunale può superare il dissenso dell’Amministrazione se la sua adesione è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione, a condizione che vi siano altri creditori realmente aderenti (Cass. n. 32954/2024 e n. 4365/2026) e che si rispettino i termini indicati da Cass. n. 34377/2024.
Ho accumulato debiti per IVA non versata: il giudice mi considererà “immeritevole”?
Nel concordato con cram down, secondo Cass. n. 10723/2026, le violazioni tributarie pregresse non escludono di per sé l’omologazione se la proposta è conveniente e l’informazione è completa. Nella composizione negoziata, invece, una storia di sistematico finanziamento con le imposte può pesare sulla conferma delle misure protettive, come mostra Trib. Prato n. 1105/2025: occorre quindi presentare fin da subito un progetto fiscale credibile.
Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo
Conoscere la giurisprudenza serve a poco se non la si traduce in scelte sul caso concreto. Ecco come lo Studio applica gli orientamenti esaminati alla tua situazione:
- Mappiamo il passivo e separiamo il debito erariale da quello bancario e commerciale, individuando per ciascuna componente lo strumento che la legge consente di utilizzare.
- Costruiamo categorie omogenee per la convenzione di moratoria, verificando posizione giuridica e interessi economici dei crediti secondo i criteri fissati da Cass. n. 2817/2026, per ridurre il rischio di opposizioni fondate.
- Calcoliamo la soglia del 75% e verifichiamo il criterio di non deteriorità, confrontando il trattamento dei non aderenti con lo scenario della liquidazione giudiziale insieme ai commercialisti dello staff.
- Impostiamo la proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la relazione di convenienza e quella sulla veridicità dei dati perché reggano al controllo descritto dal Tribunale di Milano.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive e cautelari anche nei confronti dell’Agente della riscossione, motivandole con un percorso fiscale concreto per prevenire revoche come quella decisa a Prato.
- Redigiamo e notifichiamo la convenzione ai creditori non aderenti, con raccomandata o PEC e relazione allegata, presidiando il termine di trenta giorni per le opposizioni.
- Difendiamo la convenzione nel giudizio di opposizione e nel reclamo, contestando le censure sull’omogeneità delle categorie e sui requisiti dell’art. 62 CCII.
- Valutiamo il passaggio all’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale quando l’adesione dell’Erario è determinante, verificando i presupposti del cram down alla luce di Cass. n. 32954/2024, n. 34377/2024 e n. 4365/2026.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea argomentativa costruita fin dall’analisi iniziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista è la leva decisiva in una materia che si sta definendo proprio con le pronunce della Suprema Corte: gli orientamenti esaminati in questa analisi si difendono fino all’ultimo grado, e lo Studio può farlo con lo stesso difensore e la stessa strategia, dall’impostazione della moratoria al ricorso in Cassazione. Non c’è un cambio di mano tra chi ha costruito le categorie, chi ha scritto la proposta al Fisco e chi discute il ricorso: la coerenza della linea è parte della difesa.
Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i profili contabili dell’attestazione, i conteggi sulla soglia del 75% e sulla convenienza per l’Erario, e le scelte giuridiche sugli strumenti vengono elaborati in modo integrato, non per compartimenti separati.
Chiusura
La domanda da cui siamo partiti ha una risposta meno intuitiva di quanto sembri. Secondo l’orientamento prevalente, il Fisco non può aderire a una convenzione di moratoria né esservi vincolato per estensione; ma questo non significa che il debito erariale sia condannato a restare rigido. Significa che va trattato con gli strumenti che la legge gli dedica, progettati in parallelo alla moratoria con banche e fornitori, e dentro un’operazione che i giudici possano riconoscere come autentica.
È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo è specializzato. La convenzione di moratoria e l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali convivono all’interno della composizione negoziata, percorso che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la gestione congiunta di debito bancario e tributario è il cuore del lavoro dello staff multidisciplinare nazionale che coordina; e la qualifica di cassazionista gli consente di sostenere gli orientamenti qui esaminati fino all’ultimo grado. Analizzeremo il tuo passivo, verificheremo quali strumenti sono realmente percorribili e costruiremo con te la strategia più coerente con la tua situazione.
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