Holding, Controllata Operativa O Società Immobiliare Del Gruppo: Chi Paga Le Garanzie Infragruppo Quando Una Società Va In Crisi?

Chi paga, in concreto, quando la società operativa del gruppo non regge più e la banca bussa alla porta della holding che aveva firmato la fideiussione, o della società immobiliare che aveva concesso l’ipoteca sul capannone? È la domanda che si pongono amministratori, soci e consulenti nel momento in cui la crisi smette di essere un’ipotesi e diventa un calendario di scadenze. E la risposta, detta con franchezza, non è unica. Non esiste una soluzione valida per tutti i gruppi, ed è proprio questo il punto: la stessa garanzia può pesare in modo molto diverso a seconda della strada che il gruppo sceglie per affrontare la crisi.

Il diritto dei gruppi, infatti, si regge su un principio che sembra rassicurante e si rivela spesso insidioso: ogni società risponde solo dei propri debiti con il proprio patrimonio. Le garanzie infragruppo sono esattamente lo strumento con cui questa separazione viene scavalcata per contratto. Quando la crisi arriva, il loro destino dipende da tre fattori: quale società è in difficoltà, come e quando la garanzia è stata prestata, e soprattutto se il gruppo affronta la crisi società per società, con un piano unitario oppure attraverso una trattativa guidata.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la gestione della crisi d’impresa, che l’Avvocato presidia come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e il contenzioso con gli istituti di credito sulle garanzie, che lo staff multidisciplinare da lui coordinato affronta in diritto bancario a livello nazionale. Quando poi la crisi del gruppo si riversa sui soci persone fisiche che hanno firmato a loro volta, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

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Il quadro di partenza: tre società, tre ruoli, un unico rischio

Prima di confrontare le strade percorribili, conviene fissare i pochi concetti senza i quali il confronto resterebbe astratto.

Le tre figure tipiche del gruppo

Nella grande maggioranza dei gruppi di piccole e medie dimensioni si ritrovano tre figure ricorrenti.

La holding detiene le partecipazioni e spesso esercita l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. (che la legge presume, salvo prova contraria, in capo a chi consolida i bilanci o controlla la società, art. 2497-sexies c.c.). Il suo patrimonio è fatto soprattutto di quote, talvolta di liquidità e crediti verso le controllate.

La controllata operativa è la società che produce, vende, assume personale e — quasi sempre — contrae i debiti bancari più rilevanti: mutui, anticipi su fatture, affidamenti di cassa.

La società immobiliare possiede gli immobili (capannoni, uffici, magazzini) che vengono concessi in locazione alla società operativa. È il vero serbatoio di valore del gruppo, ed è per questo che le banche chiedono di iscrivere ipoteca proprio sui suoi beni.

Le direzioni della garanzia

La garanzia infragruppo può muoversi in tre direzioni, e la direzione cambia radicalmente la valutazione giuridica:

  • discendente (dalla holding verso la controllata): la capogruppo garantisce i debiti della figlia;
  • ascendente (dalla controllata verso la holding): la figlia garantisce i debiti della madre;
  • trasversale (tra società sorelle): tipicamente l’immobiliare che concede ipoteca per i debiti dell’operativa.

Le garanzie ascendenti e trasversali sono quelle più esposte alle contestazioni, perché la società garante si assume un rischio per un debito altrui senza un corrispettivo visibile. Le discendenti trovano più facilmente una giustificazione nell’interesse della holding a proteggere il valore della propria partecipazione.

Garanzie personali e garanzie reali

Va soppesata anche la natura della garanzia. La fideiussione (art. 1936 c.c.) obbliga il garante con tutto il suo patrimonio, ma gli attribuisce il diritto di surrogarsi al creditore e di agire in regresso verso il debitore dopo aver pagato (artt. 1949 e 1950 c.c.). L’ipoteca concessa da un terzo datore vincola invece solo il bene ipotecato: la società immobiliare non diventa debitrice della banca, ma il suo capannone risponde del debito dell’operativa. È la figura che la giurisprudenza descrive come responsabilità senza debito.

Le lettere di patronage: garanzie o semplici rassicurazioni?

Nei gruppi è frequente che la holding, anziché firmare una fideiussione, rilasci alla banca una lettera di patronage. Va soppesato il contenuto concreto della lettera, perché sotto lo stesso nome convivono documenti molto diversi. La patronage cosiddetta debole si limita a informare la banca del rapporto di controllo o a dichiarare che la capogruppo conosce l’affidamento: non crea obblighi di pagamento, e al massimo espone la holding a responsabilità se le informazioni fornite erano false. La patronage cosiddetta forte contiene invece impegni precisi, come quello di mantenere la partecipazione, di vigilare sulla gestione della controllata o di dotarla dei mezzi necessari per adempiere: il suo inadempimento può fondare una responsabilità risarcitoria della holding, anche se non la trasforma automaticamente in un fideiussore.

La distinzione ha effetti diretti sulla domanda da cui muove questo articolo. Una holding che ha firmato solo una patronage debole non è, di regola, chiamata a pagare il debito dell’operativa; una holding che ha assunto impegni forti può esserlo, sotto forma di risarcimento, e in una misura che il giudice ricostruisce sul danno effettivamente subito dalla banca. Prima di valutare qualunque strada, la lettura puntuale del testo della lettera è dunque imprescindibile.

Le garanzie ascendenti: quando è la controllata a garantire la holding

Lo schema meno intuitivo, e più delicato, è quello in cui la società operativa o l’immobiliare garantiscono i debiti della holding, ad esempio il finanziamento contratto dalla capogruppo per acquisire le partecipazioni. In questo caso il vantaggio per la società garante è più difficile da dimostrare: la controllata impegna il proprio patrimonio per un debito che serve, in ultima analisi, ai soci della capogruppo. Quando la controllata entra in crisi, i suoi creditori — dipendenti, fornitori, erario compreso — vedono il patrimonio della società destinato a soddisfare un creditore della holding. È il terreno su cui le contestazioni di gratuità hanno più probabilità di successo, e su cui gli amministratori della controllata sono più esposti a responsabilità, anche per l’eventuale abuso dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.).

Il nodo della gratuità

L’elemento dirimente, quando le cose vanno male, è quasi sempre lo stesso: la garanzia infragruppo era un atto oneroso o un atto gratuito? L’art. 2901, secondo comma, c.c. considera onerose le garanzie, anche per debiti altrui, solo se contestuali al credito garantito. Una garanzia rilasciata dopo che il debito era già sorto, senza un corrispettivo apprezzabile per il garante, è di regola qualificata come gratuita. E gli atti gratuiti sono i più facili da neutralizzare: nella liquidazione giudiziale del garante, quelli compiuti nei due anni anteriori alla domanda sono privi di effetto verso i creditori per il solo fatto di essere gratuiti (art. 163 CCII), mentre la revocatoria ordinaria non richiede, per essi, di provare la consapevolezza del terzo.

Nei gruppi, però, la gratuità non si misura sul singolo contratto. La teoria dei vantaggi compensativi consente di dimostrare che la garanzia, pur non remunerata, ha procurato alla società garante un’utilità reale — mantenere il cliente principale, preservare il valore della partecipazione, garantire la continuità dei canoni di locazione. Il rovescio della medaglia è che questa utilità va provata, e l’onere della prova non ricade su chi contesta la garanzia.

Il credito di regresso postergato

Un ultimo concetto è indispensabile per capire chi paga davvero alla fine. Quando la holding che esercita direzione e coordinamento paga la banca in forza della fideiussione, acquista un credito di regresso verso la controllata. Ma quel credito può essere postergato, cioè soddisfatto solo dopo tutti gli altri creditori: lo prevedono l’art. 2497-quinquies c.c. (che richiama l’art. 2467 c.c.) e, nella liquidazione giudiziale, l’art. 292 CCII, che menziona espressamente i crediti sorti anche a seguito di escussione di garanzie. In pratica, la holding che paga rischia di non recuperare quasi nulla.

Con questi elementi in mano, le strade percorribili dal gruppo sono essenzialmente tre.


Opzione 1 — La gestione separata: ogni società affronta la propria crisi

In cosa consiste

È la strada che l’ordinamento considera naturale, perché rispetta l’autonomia patrimoniale di ciascuna società (art. 2740 c.c.). La società in crisi — di solito l’operativa — accede da sola a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano attestato) oppure viene sottoposta a liquidazione giudiziale. Le altre società del gruppo restano fuori dalla procedura e subiscono le conseguenze delle garanzie prestate come qualunque terzo garante.

Prima del Codice della crisi questa era, di fatto, l’unica strada: la Cassazione aveva escluso che più società potessero presentarsi al tribunale come un unico debitore. Oggi non è più obbligata, ma resta pienamente praticabile e spesso è la più lineare.

Chi paga le garanzie in questo scenario

In un concordato preventivo della sola operativa, la regola è netta: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, ma essi conservano intatti i propri diritti contro i coobbligati e i fideiussori (art. 117, comma 1, CCII). La banca che riceve dal concordato il 35% del proprio credito può quindi chiedere il restante 65% alla holding garante o soddisfarsi sull’immobile ipotecato dell’immobiliare. La Cassazione a Sezioni Unite legge questa previsione come una deroga eccezionale alla regola per cui gli effetti favorevoli si estendono ai condebitori, e ha escluso che la proposta concordataria possa liberare i garanti con una propria clausola.

Negli accordi di ristrutturazione la disciplina è diversa: ai creditori che aderiscono si applica l’art. 1239 c.c., per cui la remissione concessa al debitore principale libera anche i fideiussori, salvo che il creditore si riservi espressamente i diritti contro di loro; i creditori non aderenti trascinati da un accordo ad efficacia estesa conservano invece i diritti verso i garanti (art. 59 CCII).

La posizione dei creditori propri della società garante

Nella gestione separata emerge con particolare evidenza un conflitto che le altre strade tendono ad attenuare: quello tra la banca garantita e i creditori propri della società garante. I fornitori dell’immobiliare, i professionisti che l’hanno assistita, gli eventuali finanziatori della holding non hanno alcun rapporto con il debito dell’operativa, eppure vedono il patrimonio della propria debitrice impegnato per coprirlo.

Gli strumenti a loro disposizione cambiano a seconda della situazione della società garante. Se la garante è ancora in bonis, i suoi creditori possono agire con la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c.: per una garanzia gratuita basta dimostrare il pregiudizio e la consapevolezza del debitore, senza dover provare quella della banca. Se la garante entra in liquidazione giudiziale, il curatore dispone di strumenti più incisivi: l’inefficacia di diritto degli atti gratuiti compiuti nei due anni anteriori (art. 163 CCII) e la revocatoria delle garanzie costituite per debiti preesistenti entro i periodi sospetti previsti dall’art. 166 CCII. Ai quali si aggiunge, nei rapporti tra società dello stesso gruppo, l’azione di inefficacia per gli atti che negli ultimi cinque anni hanno spostato risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori (art. 290 CCII).

Il rovescio della medaglia, per la banca, è evidente: una garanzia che nella gestione separata sembra solida può rivelarsi inutile proprio quando dovrebbe servire. Ed è per questo che la banca, consapevole della fragilità di alcune garanzie, ha spesso interesse a trattare prima che la società garante entri in una procedura.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  1. La crisi è circoscritta all’operativa e le altre società sono solide, con un patrimonio sufficiente a sopportare l’escussione senza entrare a loro volta in crisi.
  2. Le garanzie sono fragili: prestate dopo il sorgere del debito, senza corrispettivo, in un periodo sospetto. La gestione separata consente ai creditori propri della società garante (o al suo curatore, se anch’essa cade in liquidazione) di contestarle.
  3. La holding ha soci esterni o creditori propri rilevanti che non accetterebbero di vedere le risorse della capogruppo impiegate per un piano comune.

Come si esegue, in sintesi

L’operativa deposita la propria domanda (anche con riserva, ex art. 44 CCII) davanti al tribunale competente per la sua sede. Le altre società del gruppo ricevono le richieste di pagamento della banca e devono decidere, ciascuna per conto proprio, se pagare, trattare o contestare la garanzia.

I vantaggi, motivati

  • Linearità procedurale: una sola società, un solo piano, un solo organo di controllo.
  • Isolamento del contagio: le società sane non sono esposte all’esame del tribunale.
  • Spazio per contestare: la garanzia gratuita dell’immobiliare può essere messa in discussione dai suoi creditori, che non sono vincolati dal piano dell’operativa.

I rischi, onestamente

A fronte di questa semplicità, il rovescio della medaglia è pesante. La falcidia concordataria non protegge i garanti: la banca si rivolge a loro per la differenza, e può farlo subito. La holding che paga acquista un regresso che rischia la postergazione. L’immobiliare vede il proprio immobile espropriato per un debito non suo, con i suoi creditori chirografari (fornitori, professionisti) che restano scoperti. E se l’escussione è di entità tale da travolgere anche le società garanti, la gestione separata si trasforma in una catena di crisi non coordinate, ciascuna con il proprio tribunale e i propri tempi.

Le pronunce a supporto

Cass. SU n. 3022/2015 sulla portata eccezionale della conservazione dei diritti verso i fideiussori; Cass. n. 20559/2015 sull’autonomia delle masse nel sistema previgente; Cass. SU n. 8557/2023 sulla posizione del creditore garantito da ipoteca del terzo datore poi fallito; Cass. n. 7745/2016 e Cass. n. 14851/2024 sulla gratuità dell’ipoteca non contestuale.

Profilo ideale: gruppo con una sola società davvero in crisi, garanti patrimonialmente capienti o, al contrario, garanzie deboli che conviene lasciare esposte alle contestazioni dei creditori della società garante.


Opzione 2 — La soluzione unitaria di gruppo: concordato, accordo o piano attestato di gruppo

In cosa consiste

Con il Codice della crisi il legislatore ha introdotto, per la prima volta, una disciplina organica della crisi dei gruppi (artt. 284-292 CCII). Più imprese dello stesso gruppo, in crisi o insolventi e con il centro degli interessi principali in Italia, possono presentare un unico ricorso per il concordato preventivo, con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati; lo stesso vale per gli accordi di ristrutturazione e per il piano attestato di risanamento (art. 284 CCII).

L’elemento che non va mai dimenticato è che le masse attive e passive restano separate (art. 284, comma 3, CCII). Il gruppo non diventa un unico debitore: i creditori di ciascuna società continuano a votare e a essere soddisfatti sul patrimonio della propria debitrice.

Chi paga le garanzie in questo scenario

La soluzione unitaria non cancella la regola dell’art. 117 CCII, ma consente di governare le garanzie dentro il piano anziché subirle. Il piano di gruppo può prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, compresi trasferimenti di risorse tra le società, purché siano necessari alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, tenendo conto dei vantaggi compensativi (art. 285 CCII). In concreto: la vendita dell’immobile dell’immobiliare può essere inserita nel piano, il ricavato può servire a soddisfare la banca garantita in misura concordata, e l’accordo con la banca può includere la liberazione della fideiussione della holding in cambio di un pagamento definito.

La domanda deve spiegare le ragioni per cui la scelta unitaria è più conveniente, per i creditori di ciascuna impresa, rispetto a piani separati (art. 284, comma 4, CCII), e un unico professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il procedimento si svolge davanti a un solo tribunale con un solo commissario, ma il voto è separato per ciascuna società, e le imprese del gruppo che vantano crediti verso le altre non partecipano al voto (art. 286 CCII). I creditori dissenzienti che si ritengono pregiudicati dai trasferimenti infragruppo possono far valere le loro ragioni con l’opposizione all’omologazione.

Il trattamento dei crediti infragruppo nel piano

Nella soluzione unitaria c’è un profilo che incide direttamente su chi paga alla fine: il modo in cui il piano tratta i crediti che le società del gruppo vantano l’una verso l’altra. La holding che ha già pagato la banca in forza della fideiussione, o che ha finanziato la controllata negli anni precedenti, è creditrice dell’operativa. Ma questo credito non può pesare sulle scelte del piano come quello di un creditore esterno: le imprese del gruppo sono escluse dal voto, e i loro crediti sono esposti alla postergazione prevista dal codice civile e dal Codice della crisi.

A fronte di questo svantaggio, la soluzione unitaria offre alla holding un vantaggio che la gestione separata non conosce: la possibilità di negoziare, dentro un disegno complessivo, la rinuncia ai propri crediti infragruppo in cambio della liberazione dalle garanzie o del mantenimento del valore della partecipazione nella società risanata. In altre parole, ciò che la holding perde come creditore postergato può essere recuperato come socio di una società che continua a operare. È un calcolo che va fatto con i numeri reali, perché non sempre la continuità genera valore sufficiente a compensare le rinunce, e perché i creditori delle altre società possono contestare trasferimenti che non ritengano giustificati dai vantaggi compensativi.

Va soppesato, infine, il ruolo dell’attestatore unico: la sua relazione deve dare conto anche della coerenza di questi scambi infragruppo con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di ciascuna società. Un piano che sposta valore dalla società immobiliare a quella operativa senza spiegare perché ciò convenga anche ai creditori dell’immobiliare è esposto sia a un giudizio negativo in sede di ammissione sia alle opposizioni in sede di omologazione.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  1. La crisi è diffusa: l’operativa è insolvente, la holding è esposta per fideiussioni che non può onorare, l’immobiliare rischia l’esecuzione. Gestire tre crisi separate moltiplicherebbe i costi e distruggerebbe valore.
  2. Il valore sta nell’insieme: l’immobile vale di più se resta al servizio dell’attività operativa, l’attività vale di più se dispone dell’immobile. Il piano può prevedere la continuità di alcune società e la liquidazione di altre (art. 285, comma 1, CCII), e i giudici di merito hanno ammesso questa combinazione.
  3. Le garanzie incrociate sono tante da rendere impossibile capire, società per società, chi debba cosa a chi: il piano unitario le mette in fila.

Come si esegue, in sintesi

Un unico ricorso, depositato davanti al tribunale competente individuato in base al centro degli interessi della capogruppo o, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria; il bilancio consolidato, se redatto, va allegato; la documentazione deve illustrare i rapporti infragruppo e i vincoli partecipativi (art. 289 CCII). Il concordato di gruppo non si risolve né si annulla per vicende che riguardano una sola società, salvo che l’attuazione dell’intero piano ne risulti significativamente compromessa.

I vantaggi, motivati

  • Coordinamento effettivo: le garanzie non vengono escusse in ordine sparso, ma trattate come parte di un disegno complessivo.
  • Valorizzazione delle sinergie: il piano può giustificare trasferimenti di valore che, in una procedura separata, sarebbero esposti a contestazioni.
  • Unico interlocutore: un tribunale, un commissario, un attestatore.

I rischi, onestamente

La complessità è elevata e i tempi di preparazione sono lunghi: il piano deve reggere il vaglio del tribunale per ciascuna società e ottenere le maggioranze in ciascuna classe di ogni società. I trasferimenti infragruppo devono essere motivati uno per uno con i vantaggi compensativi, e la prova non è mai scontata. Resta poi la regola dell’art. 117 CCII: se la banca non accetta di liberare i garanti, il concordato di gruppo omologato non la costringe a farlo. Infine, se il piano fallisce, le società si ritrovano in liquidazione giudiziale — anche questa può essere unitaria (art. 287 CCII), ma con masse sempre separate — e il curatore potrà esercitare le azioni di inefficacia sugli atti che negli ultimi cinque anni hanno spostato risorse da una società all’altra con pregiudizio dei creditori (art. 290 CCII).

Le pronunce a supporto

Cass. n. 20559/2015 come termine di confronto con il sistema previgente; Trib. Bari, 9 gennaio 2024, sulla compatibilità tra liquidazione di alcune società e continuità di altre nel concordato di gruppo; Cass. n. 18599/2025 e Cass. n. 22166/2025 sulla postergazione dei finanziamenti infragruppo, che il piano deve considerare.

Profilo ideale: gruppo in cui la crisi coinvolge più società, il valore dipende dalla loro integrazione e le garanzie incrociate sono tali da rendere la gestione separata una somma di esiti peggiori.


Opzione 3 — La composizione negoziata di gruppo

In cosa consiste

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, con le modifiche del D.Lgs. 136/2024) è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato attraverso la piattaforma telematica delle Camere di commercio, tratta con i creditori per individuare una soluzione. L’art. 25 CCII ne disciplina la versione di gruppo: più società possono chiedere la nomina di un unico esperto, che conduce trattative coordinate, e le misure protettive possono essere richieste e confermate in modo concentrato.

Chi paga le garanzie in questo scenario

Qui la risposta dipende dalla trattativa. La composizione negoziata non ha effetti automatici sulle garanzie, ma crea il contesto in cui ridisegnarle con il consenso della banca: consolidamento del debito dell’operativa, riduzione dell’importo garantito dalla holding, sostituzione della fideiussione con un’ipoteca più circoscritta, liberazione del garante a fronte di un pagamento concordato. Durante le trattative, le misure protettive possono impedire ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio delle società del gruppo che le hanno richieste.

Un profilo spesso trascurato: gli accordi raggiunti in composizione negoziata che prevedono la remissione di parte del debito dell’operativa, se non contengono una riserva espressa della banca verso i garanti, possono produrre la liberazione dei fideiussori in base all’art. 1239 c.c. Il testo dell’accordo va quindi scritto con estrema attenzione, perché è lì che si decide chi pagherà davvero.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  1. La crisi è ancora reversibile: il gruppo ha squilibri, ma l’attività genera cassa e la banca ha interesse a una soluzione concordata piuttosto che a un’escussione immediata.
  2. Serve riservatezza: il gruppo teme che l’apertura di un concordato allarmi clienti e fornitori; la composizione negoziata non è pubblica come un ricorso concordatario.
  3. Il gruppo prevede di liquidare una o più società minori e proseguire con le altre: i giudici di merito hanno ritenuto compatibile la composizione negoziata di gruppo con la liquidazione di alcune società, valutando però la probabilità di risanamento in relazione a quelle destinate alla continuità.

Il coordinamento con i garanti persone fisiche

Un aspetto che la composizione negoziata consente di affrontare meglio delle altre strade riguarda i soci e gli amministratori che hanno firmato fideiussioni personali accanto a quelle della holding. In una trattativa unitaria è possibile negoziare con la banca, nello stesso tavolo, la sorte delle garanzie societarie e di quelle personali, evitando che la soluzione trovata per il gruppo lasci intatta un’esposizione personale sproporzionata. Quando questo non riesce, le persone fisiche garanti possono valutare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento, che però seguono regole e tempi propri: coordinarli con il percorso del gruppo, anziché affrontarli in un secondo momento, è spesso l’elemento dirimente per non vanificare il risultato raggiunto sul piano societario.

Come si esegue, in sintesi

Istanza sulla piattaforma, nomina dell’esperto, prima convocazione, eventuale richiesta di misure protettive con successivo procedimento di conferma davanti al tribunale, trattative e conclusione con uno degli esiti previsti dall’art. 23 CCII: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo con l’attestazione dell’esperto, oppure — se le trattative non riescono a chiudere diversamente — il passaggio a un accordo di ristrutturazione, a un piano attestato o al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

I vantaggi, motivati

  • Flessibilità: nessuna maggioranza di classi, nessun vincolo di contenuto rigido.
  • Protezione temporanea: le misure protettive congelano le iniziative individuali dei creditori.
  • Soluzioni su misura per le garanzie: tutto ciò che la banca accetta può essere scritto nell’accordo.

I rischi, onestamente

La composizione negoziata funziona solo se esiste una controparte disposta a trattare. Se la banca non è interessata, il percorso si chiude senza risultato e il tempo trascorso non sempre è recuperabile. Le misure protettive hanno una durata limitata e non impediscono di per sé, se non richieste per il garante, le azioni contro le società del gruppo che non partecipano al percorso. E gli atti compiuti durante le trattative, pur godendo di alcune tutele, restano valutabili in un’eventuale procedura successiva.

Le pronunce a supporto

Trib. Ravenna, 19 dicembre 2023, sul perimetro delle misure protettive nella composizione negoziata di gruppo; Cass. n. 6662/2026 sui diritti verso fideiussori e coobbligati negli accordi ad efficacia estesa; Cass. ord. n. 13136/2026 sulla valutazione complessiva degli interessi del gruppo nelle garanzie non remunerate.

Profilo ideale: gruppo con crisi ancora gestibile, rapporto bancario non compromesso e interesse concreto a rinegoziare le garanzie prima che vengano escusse.


Le opzioni alla prova dei conti

Per rendere il confronto misurabile, le tre strade vengono applicate agli stessi dati di partenza. Si tratta di ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili, non di casi reali.

Dati comuni. Gruppo composto da Alfa Holding S.r.l., Beta Operativa S.r.l. e Gamma Immobiliare S.r.l. Beta ha un debito bancario complessivo di 1.847.300 €, originato da un finanziamento erogato l’11 marzo 2024. Alfa ha rilasciato una fideiussione contestuale all’erogazione, fino a 2.000.000 €; il suo patrimonio liquido aggredibile è di 286.400 €. Gamma ha concesso ipoteca sul capannone locato a Beta, stimato 1.312.000 €, ma l’ipoteca è stata iscritta il 20 maggio 2025, cioè oltre quattordici mesi dopo l’erogazione, a fronte di una semplice tolleranza sui ritardi di Beta. Gamma ha propri creditori chirografari per 219.700 €.

Simulazione A — Gestione separata

Beta deposita domanda di concordato preventivo liquidatorio il 2 ottobre 2026 e offre alla banca il 31%, cioè 572.663 €. Il residuo non soddisfatto è di 1.274.637 €, che la banca conserva il diritto di chiedere ai garanti (art. 117 CCII).

  • La banca escute Alfa, che paga 286.400 € e acquista un credito di regresso verso Beta. Quel credito subisce la falcidia concordataria e, se ne ricorrono i presupposti temporali e soggettivi, la postergazione: in termini pratici, per Alfa è una perdita quasi integrale.
  • Residuo ancora dovuto alla banca: 1.274.637 − 286.400 = 988.237 €. La banca aggredisce il capannone di Gamma; all’asta si realizzano 1.049.600 € (l’80% della stima).
  • La banca incassa 988.237 €; a Gamma restano 61.363 €, a fronte di 219.700 € di debiti propri. I creditori di Gamma, che non hanno mai avuto rapporti con la banca, recuperano meno di un terzo.

Variante decisiva. Se Gamma, travolta dall’esecuzione, viene sottoposta a liquidazione giudiziale su domanda depositata il 12 febbraio 2027, l’ipoteca del 20 maggio 2025 cade nei due anni anteriori. Non essendo contestuale al credito e in assenza di prova di un vantaggio compensativo, è qualificabile come atto gratuito e quindi priva di effetto verso i creditori di Gamma (art. 163 CCII). In questo scenario la banca, che non è creditrice di Gamma, perde la prelazione sul capannone, e il ricavato va a soddisfare i 219.700 € dei creditori propri dell’immobiliare. La stessa garanzia, dunque, può valere quasi un milione o quasi nulla: l’elemento dirimente è la data di iscrizione rispetto al sorgere del credito.

Simulazione B — Concordato di gruppo

Beta e Gamma presentano un unico ricorso con piani collegati; Alfa partecipa come parte del gruppo che mette a disposizione risorse. Il piano prevede la continuità di Beta, che resta nel capannone di Gamma pagando i canoni.

  • La banca riceve da Beta 1.120.000 € in cinque anni (circa il 60,6% del credito), con mantenimento dell’ipoteca di Gamma a garanzia dei pagamenti del piano.
  • Alfa versa 95.000 € una tantum in forza di un accordo separato con la banca, che in cambio libera la fideiussione. È un accordo, non un effetto automatico del concordato: senza di esso la banca conserverebbe il diritto di chiedere ad Alfa l’intera differenza di 727.300 €.
  • I creditori chirografari di Gamma vengono pagati integralmente con i canoni di locazione, che la continuità di Beta rende sostenibili.
  • La banca rinuncia complessivamente a 632.300 €, ma ottiene un recupero superiore a quello dello scenario liquidatorio separato e tempi più certi rispetto a un’asta.

Il punto debole: il piano deve ottenere le maggioranze in ciascuna società e superare il vaglio del tribunale sui trasferimenti infragruppo; se la banca, creditore dominante di Beta, vota contro, il disegno regge solo con gli strumenti di omologazione forzosa previsti dal Codice, e non sempre ne ricorrono i presupposti.

Simulazione C — Composizione negoziata di gruppo

Beta, Alfa e Gamma presentano istanza di composizione negoziata il 5 ottobre 2026, prima di qualunque domanda giudiziale, chiedendo la nomina di un unico esperto e le misure protettive. Le trattative si chiudono il 18 febbraio 2027 con un accordo con la banca.

  • Il debito di Beta viene consolidato: 1.380.000 € in otto anni, con stralcio di 467.300 €.
  • La fideiussione di Alfa viene ridotta a 400.000 €, l’ipoteca di Gamma viene mantenuta ma circoscritta al debito consolidato.
  • L’accordo contiene la riserva espressa della banca verso i garanti per il debito consolidato. In assenza di una clausola chiara, lo stralcio concesso a Beta potrebbe liberare Alfa per la parte rimessa, in applicazione dell’art. 1239 c.c., con un contenzioso quasi certo sul significato dell’accordo.

Il punto debole: tutto dipende dal consenso della banca. Se le trattative falliscono, il gruppo avrà guadagnato mesi di protezione ma dovrà comunque scegliere tra le prime due strade, con un’ipoteca di Gamma che nel frattempo si è avvicinata alla soglia dei due anni, circostanza che la banca conosce benissimo.


Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le tre strade sugli aspetti che, nella pratica, orientano la decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia e procedurali previsti dalla legge; qualunque stima diversa dipenderebbe dal caso concreto.

Va soppesato un aspetto che la tabella non può rendere: le tre opzioni non sono sempre alternative in senso stretto. La composizione negoziata può sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato semplificato; un concordato di gruppo fallito può condurre a una liquidazione giudiziale unitaria. La scelta iniziale condiziona però in modo profondo quelle successive.

CriterioOpzione 1 — Gestione separataOpzione 2 — Soluzione unitaria di gruppoOpzione 3 — Composizione negoziata di gruppo
Tempi di avvioRapidi: una sola società, anche con domanda con riservaLunghi: piano unitario, attestazione unica, documentazione di gruppoRapidi: istanza telematica e nomina dell’esperto
ComplessitàBassa per la società in crisi, alta per i garanti lasciati soliMolto alta: voto separato, trasferimenti infragruppo da motivareMedia: dipende dal numero di creditori e dalla loro disponibilità
Sorte delle garanzieEscutibili per il residuo (art. 117 CCII); regresso del garante esposto a postergazioneRegolabili nel piano, ma liberazione dei garanti solo con accordo del creditoreRinegoziabili con il consenso della banca; attenzione all’art. 1239 c.c.
Rischi in caso di esito negativoEscussioni a catena e crisi non coordinate delle altre societàLiquidazione giudiziale, anche unitaria, con azioni di inefficacia infragruppo quinquennali (art. 290 CCII)Tempo speso senza risultato; necessità di passare a uno strumento giudiziale
Effetti sulle esecuzioniProtezione solo per la società che accede allo strumentoProtezione coordinata per tutte le società ricorrentiMisure protettive temporanee, da confermare davanti al tribunale
ReversibilitàAlta: le altre società possono ancora scegliere strumenti propriBassa: il piano di gruppo vincola tutte le società coinvolteAlta: la composizione può chiudersi e lasciare aperte tutte le strade
Costi di giustizia e proceduraContributo unificato e oneri della procedura per la sola società ricorrenteOneri della procedura unitaria e dell’organo commissarialeCompenso dell’esperto nei limiti fissati dalla legge (art. 25-ter CCII)

I criteri per scegliere

Non esiste una graduatoria assoluta tra le tre strade. Esistono invece criteri che, applicati alla situazione concreta, rendono una di esse più ragionevole delle altre. Il ragionamento va condotto sempre in forma condizionale.

Primo criterio: quante società sono realmente in crisi. Se la difficoltà riguarda solo l’operativa e le società garanti hanno patrimoni capienti, la gestione separata tende a essere la più economica in termini di complessità. Se invece l’escussione delle garanzie basterebbe a mettere in crisi anche la holding o l’immobiliare, la gestione separata rischia di produrre una sequenza di crisi che nessuno governa, e le soluzioni di gruppo acquistano peso.

Secondo criterio: la solidità giuridica delle garanzie. Prima di decidere qualunque cosa va ricostruita, garanzia per garanzia, la data di rilascio rispetto al sorgere del credito, l’eventuale corrispettivo, i vantaggi compensativi documentabili. Una garanzia contestuale e motivata dall’interesse di gruppo tiene quasi sempre. Una garanzia rilasciata tardivamente, per coprire un debito già esistente, può cadere se la società garante entra in liquidazione giudiziale entro due anni o se i suoi creditori agiscono in revocatoria. Se le garanzie sono fragili, lasciarle esposte alle contestazioni dei creditori del garante può essere un’opzione razionale; se sono solide, conviene negoziarle.

Terzo criterio: l’atteggiamento della banca. La composizione negoziata ha senso solo se l’istituto di credito ha un interesse concreto a trattare, ad esempio perché l’escussione immediata gli frutterebbe meno di un piano. Se la banca ha già avviato le escussioni e non mostra aperture, la trattativa rischia di servire solo a guadagnare tempo, e il tempo, per le garanzie iscritte da poco, lavora a favore della banca.

Quarto criterio: l’interdipendenza del valore. Quando l’immobile vale di più se resta al servizio dell’attività, e l’attività vale di più se dispone dell’immobile, separare le sorti delle società significa distruggere valore. È il terreno tipico della soluzione unitaria, che consente di giustificare i trasferimenti di risorse con i vantaggi compensativi.

Quinto criterio: l’esposizione dei soci persone fisiche. Nei gruppi di piccole dimensioni, dietro la fideiussione della holding c’è spesso quella personale dei soci. La scelta della strada per il gruppo va coordinata con la posizione di queste persone, che possono avere accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento se l’esposizione personale diventa insostenibile.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, nella crisi di un gruppo la vera domanda non è quale società sia più debole, ma quale garanzia regga davvero davanti a un giudice: da lì dipende chi, alla fine, pagherà.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà percorso? In parte sì. La composizione negoziata può concludersi con il passaggio a un accordo di ristrutturazione, a un piano attestato o al concordato semplificato. Una domanda di concordato con riserva può essere convertita in un’altra soluzione nei termini concessi dal tribunale. Il passaggio da una gestione separata a una soluzione di gruppo è più difficile quando le escussioni sono già avvenute, perché il patrimonio delle società garanti è già stato intaccato.

E se la holding paga subito la banca per chiudere la questione? È una scelta legittima, ma va misurata con attenzione. Il pagamento estingue la fideiussione, ma il credito di regresso verso l’operativa può essere postergato e, se l’operativa è insolvente, rischia di non essere recuperato. Inoltre, se la holding ha propri creditori o soci esterni, un pagamento non ponderato può esporre gli amministratori a contestazioni.

La banca può escutere la fideiussione mentre l’operativa è in concordato? Di regola sì. Le misure protettive della società in concordato non si estendono automaticamente ai garanti, e l’art. 117 CCII conserva i diritti del creditore verso i fideiussori. Per proteggere anche la holding occorre che essa acceda a uno strumento proprio o che il gruppo scelga una soluzione unitaria.

L’ipoteca dell’immobiliare si può contestare? Dipende da quando e come è stata costituita. Se è contestuale al credito, è considerata onerosa e contestarla è difficile. Se è successiva e priva di un corrispettivo apprezzabile, è di regola gratuita, e diventa attaccabile sia con la revocatoria ordinaria dei creditori dell’immobiliare sia, in caso di sua liquidazione giudiziale entro due anni, con l’inefficacia di diritto. Resta aperta la prova dei vantaggi compensativi, che va costruita sui documenti.

Il gruppo può scegliere una soluzione unitaria anche se una sola società è in crisi? La disciplina di gruppo presuppone che le imprese che presentano il ricorso unico siano in stato di crisi o di insolvenza. Una società sana non può essere trascinata in un concordato di gruppo solo perché ha prestato garanzie. Può però contribuire al piano con risorse proprie, in forza di accordi che ne giustifichino l’interesse, e può partecipare a una composizione negoziata di gruppo se si trova nelle condizioni previste per accedervi.

Chi decide, nella holding, se pagare la garanzia o contestarla? La decisione spetta agli amministratori della società garante, che devono valutarla nell’interesse della propria società e dei suoi creditori, non solo in quello del gruppo. In una fase di crisi il margine di discrezionalità si restringe: pagare senza verificare la validità della garanzia, o rinunciare a contestarla quando ve ne sarebbero i presupposti, può esporre gli amministratori a responsabilità. Per questo la scelta va documentata con un’analisi giuridica ed economica, non presa sotto la pressione della richiesta della banca.

Se scelgo la strada sbagliata, cosa perdo? Soprattutto tempo e posizioni giuridiche. Una garanzia gratuita che poteva essere contestata diventa inattaccabile quando il periodo di due anni scade; un’escussione che poteva essere evitata con un accordo diventa un’esecuzione in corso. Per questo la scelta va fatta presto e sui documenti, non sulle impressioni.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la questione che illuminano. Per ciascuna si indica il principio, riformulato, e la ragione per cui conta in questo tema.

Sulla natura delle garanzie infragruppo (rilevanti per tutte le opzioni)

Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23089. Nella verifica della natura di una garanzia infragruppo, chi sostiene che la garanzia sia onerosa perché compensata da vantaggi di gruppo deve fornirne la prova. Rilevanza: sposta l’onere probatorio su chi difende la garanzia, e quindi rende più fragili le garanzie trasversali prive di documentazione.

Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2016, n. 7745. La garanzia reale concessa da un terzo dopo il sorgere del debito, senza un corrispettivo economicamente apprezzabile, è un atto a titolo gratuito e ricade nella disciplina dell’inefficacia degli atti gratuiti se il garante fallisce. Rilevanza: è il principio che decide la sorte dell’ipoteca dell’immobiliare.

Cass. civ., ord. 28 maggio 2024, n. 14851. L’ipoteca costituita successivamente al credito resta gratuita anche se pattuita in cambio di una dilazione, perché la dilazione attiene ai motivi e non alla causa del negozio. Rilevanza: esclude che la semplice tolleranza della banca basti a rendere onerosa la garanzia tardiva.

Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2023, n. 8557. Il creditore garantito da ipoteca su un bene del fallito, che non sia creditore del fallito stesso, non si insinua al passivo ma chiede di partecipare al riparto del ricavato del bene ipotecato. Rilevanza: chiarisce come la banca si soddisfa sull’immobile dell’immobiliare in liquidazione; nel Codice della crisi la materia è ora regolata dall’art. 201 CCII.

Cass. civ., ord. 7 maggio 2026, n. 13136. Nelle operazioni infragruppo la gratuità o l’economicità di una garanzia va valutata sul complessivo assetto di interessi del gruppo, e un’utilità indiretta può giustificare l’assenza di remunerazione, purché provata. Rilevanza: pronunciata in materia fiscale, conferma la rilevanza dei vantaggi compensativi come chiave di lettura delle garanzie non remunerate.

Cass. pen., Sez. V, 9 giugno 2020, n. 17620. Per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo occorre dimostrare che i benefici attesi, valutati in anticipo, fossero idonei a compensare il pregiudizio senza danneggiare i creditori. Rilevanza: ricorda che una garanzia infragruppo mal motivata può avere conseguenze anche sul piano penale per gli amministratori.

Sull’opzione 1 — gestione separata

Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3022. La conservazione dei diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati nel concordato costituisce una deroga eccezionale alla regola per cui gli effetti favorevoli si comunicano ai condebitori. Rilevanza: spiega perché, nella gestione separata, la falcidia dell’operativa non protegge la holding garante.

Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559. Nel sistema della legge fallimentare non era ammissibile un concordato unitario di gruppo, in ragione dell’autonomia patrimoniale di ciascuna società. Rilevanza: segna il punto di partenza rispetto al quale il Codice della crisi ha introdotto le soluzioni di gruppo, confermando comunque la separazione delle masse.

Sull’opzione 2 — soluzione unitaria di gruppo

Trib. Bari, Sez. IV civ., 9 gennaio 2024. Il concordato di gruppo può prevedere la liquidazione di alcune società e la prosecuzione dell’attività di altre, con applicazione della relativa disciplina. Rilevanza: legittima i piani che sacrificano una società minore per salvare il nucleo operativo e immobiliare.

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599. Sono postergati anche i finanziamenti erogati dalla capogruppo alla controllata per il tramite di un’altra società interposta. Rilevanza: i crediti infragruppo, inclusi quelli di regresso, non sfuggono alla postergazione con schemi indiretti; il piano deve tenerne conto.

Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22166. La postergazione dei finanziamenti infragruppo opera in presenza di direzione e coordinamento, a prescindere dal fatto che questa sia esercitata in modo abusivo. Rilevanza: la holding che finanzia o paga per la controllata non può evitare la postergazione dimostrando di aver agito correttamente.

Sull’opzione 3 — composizione negoziata di gruppo

Trib. Ravenna, 19 dicembre 2023. Nella composizione negoziata di gruppo le misure protettive possono riguardare un perimetro che include società destinate alla liquidazione, ma la probabilità di risanamento va verificata in relazione alle società in continuità. Rilevanza: delimita l’ambito di protezione che il gruppo può ottenere durante le trattative.

Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa nella versione anteriore all’art. 182-decies l.fall., i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori restano fermi. Rilevanza: conferma che gli esiti negoziali non liberano automaticamente i garanti, e che la sorte delle garanzie va regolata espressamente nell’accordo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una crisi di gruppo con garanzie incrociate, lo Studio interviene con strumenti concreti:

  1. Ricostruiamo la mappa delle garanzie del gruppo, individuando per ciascuna direzione (discendente, ascendente, trasversale), data, importo e creditore beneficiario.
  2. Verifichiamo la contestualità di ogni garanzia rispetto al credito garantito, confrontando date di erogazione, di sottoscrizione e di iscrizione ipotecaria.
  3. Raccogliamo e ordiniamo la prova dei vantaggi compensativi, quando la garanzia va difesa, o ne evidenziamo l’assenza, quando va contestata.
  4. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando gestione separata, soluzione unitaria e composizione negoziata sui numeri reali del gruppo.
  5. Esaminiamo i contratti di fideiussione e le lettere di patronage con lo staff specializzato in diritto bancario, per individuare clausole contestabili, decadenze e limiti di importo.
  6. Assistiamo il gruppo nella composizione negoziata, predisponendo la documentazione e impostando la trattativa con gli istituti di credito, anche sulla riformulazione delle garanzie.
  7. Curiamo la redazione degli accordi con la banca, con particolare attenzione alle clausole di riserva o di liberazione dei garanti.
  8. Difendiamo le società garanti nelle escussioni e nelle esecuzioni, proponendo le opposizioni necessarie quando ne ricorrono i presupposti.
  9. Gestiamo la posizione dei soci persone fisiche garanti, verificando l’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento quando l’esposizione personale non è più sostenibile.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado di giudizio, dall’opposizione allo stato passivo alle azioni revocatorie, fino alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la scelta fatta oggi deve poter essere difesa domani. La qualifica di cassazionista consente allo Studio di garantire la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la linea impostata nella scelta tra le tre opzioni è la stessa che verrà sostenuta, senza cambiare mani, davanti alla Corte di Cassazione. È un aspetto decisivo quando la tenuta di una garanzia dipende da una questione di diritto — gratuità, contestualità, vantaggi compensativi — destinata a essere discussa fino in fondo.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici delle garanzie e quelli economici del piano, dei flussi di cassa e dei vantaggi compensativi vengono valutati in modo integrato, perché nella crisi di gruppo nessuno dei due può essere letto senza l’altro.


In conclusione

La domanda di partenza — chi paga le garanzie infragruppo quando una società va in crisi — ha una risposta che cambia con la strada scelta. Nella gestione separata paga, di regola, il garante, con un regresso che vale poco. Nella soluzione unitaria paga chi il piano indica, con il consenso che la legge richiede. Nella composizione negoziata paga chi la trattativa riesce a definire. E in ciascuno scenario, una garanzia prestata nel momento sbagliato può cadere e spostare il peso su qualcun altro. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti che non sempre si recuperano.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché essa richiede, insieme, le competenze che l’Avv. Monardo possiede per certificazione: la conduzione delle trattative nella crisi d’impresa come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il presidio del contenzioso bancario sulle garanzie attraverso lo staff multidisciplinare che coordina, la tutela dei soci garanti come Gestore della crisi da sovraindebitamento e la difesa fino in Cassazione delle scelte compiute.

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