Se Faccio Dropshipping Con Partita Iva E Vado In Perdita, Come Gestisco I Debiti Con I Fornitori Esteri?

Non esiste una sola risposta a questa domanda, e chi te ne dà una sola sta semplificando qualcosa che semplice non è. La stessa identica situazione — stesso fatturato, stesse fatture non pagate, stesso fornitore cinese o tedesco che minaccia il recupero — produce conseguenze radicalmente diverse a seconda di chi sei giuridicamente nel momento in cui il debito diventa insostenibile.

Due esempi lampo, prima ancora di entrare nel merito. Se il tuo dropshipping viaggia su una ditta individuale, i 41.000 euro non pagati al fornitore tedesco non restano dentro l’attività: escono dal perimetro aziendale e arrivano al tuo conto corrente personale, alla tua casa, allo stipendio di un eventuale secondo lavoro. Se invece quella stessa attività viaggia su una S.r.l. unipersonale e tu non hai firmato alcuna garanzia, quei 41.000 euro restano un debito della società — ma se nel frattempo hai continuato a comprare merce sapendo di non poterla pagare, il problema si sposta su un terreno ancora peggiore, quello della responsabilità personale dell’amministratore. Due persone con lo stesso fatturato e lo stesso ammanco si trovano davanti a due partite completamente diverse.

Questa guida è organizzata per profili. Trovi prima le regole comuni a tutti — quelle su legge applicabile, giurisdizione e strumenti di recupero del fornitore estero, che valgono indipendentemente da chi sei — e poi cinque sezioni dedicate: la ditta individuale sotto soglia, la S.r.l. o S.r.l.s., chi ha già chiuso la partita IVA, chi ha firmato garanzie personali o ha pagato con strumenti propri, e chi fa dropshipping come attività accessoria mentre lavora come dipendente o percepisce una pensione. Leggi la parte comune e poi vai direttamente alla tua.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo. Un dropshipping in perdita con fornitori esteri è, nello stesso momento, tre cose: un contenzioso commerciale transfrontaliero (decreti ingiuntivi, ingiunzioni europee, titoli esecutivi da eseguire in Italia), una crisi d’impresa da governare con gli strumenti del Codice della crisi, e — nella stragrande maggioranza dei casi — una situazione di sovraindebitamento di un’impresa minore. L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, il che significa poter impostare un’opposizione sapendo già come reggerà fino all’ultimo grado; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio allo strumento con cui si tratta con i fornitori mentre le azioni esecutive sono bloccate; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno delle procedure che consentono a un piccolo imprenditore di chiudere davvero con i debiti che non può pagare.

📩 Se stai leggendo questa guida perché hai già ricevuto solleciti, un’ingiunzione o una diffida da un fornitore estero, non aspettare che i termini corrano a tuo sfavore: contattaci ora, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa pagina.


Le regole comuni a tutti: cosa vale per te qualunque sia il tuo profilo

Prima di capire cosa cambia per te, devi sapere cosa non cambia per nessuno. Ci sono cinque questioni che si presentano identiche a chiunque faccia dropshipping con fornitori esteri, e che vanno messe a fuoco prima di qualunque scelta.

Quale legge regola il tuo contratto di fornitura. Quasi nessuno ci pensa, ma il contratto con il fornitore estero non è automaticamente regolato dal diritto italiano. Nei rapporti con fornitori con sede in uno Stato dell’Unione europea si applica il Regolamento (CE) n. 593/2008, il cosiddetto Roma I: in mancanza di una scelta espressa delle parti, l’art. 4 stabilisce che il contratto di vendita di beni è regolato dalla legge del Paese in cui il venditore ha la residenza abituale. Tradotto: se non avete scritto nulla, il tuo rapporto con il fornitore tedesco è regolato dal diritto tedesco, non da quello italiano. A questo si sovrappone la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (ratificata in Italia con la L. 765/1985), che si applica automaticamente quando venditore e compratore hanno sede in Stati contraenti diversi e le parti non l’hanno esclusa. Cina e Stati Uniti sono Stati contraenti; il Regno Unito non lo è. Questo significa che per moltissimi rapporti di dropshipping la disciplina della conformità della merce, della risoluzione e del risarcimento non è quella del codice civile italiano che magari hai letto in un blog, ma quella della Convenzione.

Quale giudice può decidere. È la seconda domanda, e spesso è quella che determina se il fornitore ti attaccherà davvero o lascerà perdere. Nei rapporti intra-UE vale il Regolamento (UE) n. 1215/2012, Bruxelles I-bis. La regola generale (art. 4) è il foro del domicilio del convenuto: se il fornitore agisce contro di te e tu sei in Italia, ti citerà in Italia. Ma esiste il foro speciale dell’art. 7, n. 1, lett. b), che per la compravendita di beni individua il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel dropshipping questo punto è delicatissimo, perché la merce non passa mai dalle tue mani: viene spedita dal fornitore direttamente al cliente finale. Dove è “consegnata”? Dipende dalle condizioni di resa pattuite e dalla struttura effettiva del rapporto, ed è esattamente il tipo di questione su cui si vincono o si perdono le cause prima ancora di discutere del merito. Se poi avete inserito una clausola di scelta del foro, vale l’art. 25 del Regolamento, che richiede forma scritta o equivalente: un foro esclusivo sepolto nelle condizioni generali del fornitore, mai negoziate e magari solo linkate in una pagina del suo sito, non è automaticamente valido. Con i fornitori extra-UE — Cina in testa — la giurisdizione si determina secondo la L. 218/1995 e secondo quanto pattuito: ed è frequente scoprire che il contratto prevede l’arbitrato in un Paese terzo, con costi che rendono di fatto antieconomico per il fornitore agire contro un piccolo importatore italiano.

Come può colpirti concretamente il fornitore europeo. Qui le opzioni sono tre e vanno conosciute tutte, perché ciascuna ha un termine diverso. La prima è il decreto ingiuntivo italiano ordinario, ottenuto davanti al giudice italiano sulla base delle fatture: contro di esso l’opposizione va proposta nei quaranta giorni dalla notifica, con sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto e solo in quel periodo. La seconda è l’ingiunzione di pagamento europea del Regolamento (CE) n. 1896/2006: è uno strumento snello, il fornitore la ottiene nel proprio Stato compilando un modulo standard, e tu hai trenta giorni dalla notifica per proporre opposizione; se non lo fai, l’ingiunzione diventa esecutiva e arriva in Italia senza bisogno di alcun exequatur. È il canale più pericoloso, perché molti ricevono il modulo in lingua straniera e lo trattano come uno spam. La terza è il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Regolamento (CE) n. 861/2007, utilizzabile fino a 5.000 euro. A queste si aggiunge il titolo esecutivo europeo del Regolamento (CE) n. 805/2004 per i crediti non contestati: se il fornitore ha ottenuto una decisione nel proprio Paese e tu non ti sei mai difeso, quella decisione può essere certificata come titolo esecutivo europeo e azionata direttamente in Italia. Le notifiche transfrontaliere seguono il Regolamento (UE) 2020/1784, che disciplina anche il tuo diritto a rifiutare un atto non tradotto in una lingua che comprendi — un diritto che, se esercitato nei tempi giusti, può cambiare la partita.

Quanto ti costa il ritardo. Nei rapporti tra imprese il ritardo di pagamento non è gratuito. Quando si applica la legge italiana, il D.lgs. 231/2002 — attuativo della direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oggi direttiva 2011/7/UE — prevede interessi moratori automatici, senza bisogno di costituzione in mora, a un tasso pari a quello di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali, oltre a un importo forfettario di 40 euro per ciascuna fattura a titolo di costi di recupero. È la ragione per cui un debito di fornitura lasciato correre due anni non è più il debito che ricordi: su 40.000 euro di capitale gli accessori possono valere diverse migliaia di euro.

Che natura ha questo debito, ed è questa la parte che più incide sulle strategie. Il debito verso il fornitore è un debito chirografario: non è assistito da privilegio, non ha garanzie reali, sta in fondo alla fila. Questo, che sembra un dettaglio tecnico, è in realtà la leva principale di ogni trattativa e di ogni proposta concordataria, perché un creditore chirografario sa benissimo che in una liquidazione prenderebbe poco o nulla. Ed è soprattutto un debito d’impresa: nasce nell’esercizio dell’attività. Questa qualificazione ti esclude dagli strumenti riservati al consumatore e ti indirizza verso strumenti diversi, come vedremo profilo per profilo.

Un’ultima regola comune, che vale per chiunque abbia ancora l’attività aperta: l’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza impone anche all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, e alle società l’art. 2086, comma 2, del codice civile impone assetti organizzativi adeguati. Non sono norme decorative: sono il parametro con cui, dopo, si valuterà se hai reagito o se hai lasciato affondare l’attività caricando altri debiti sui fornitori.


Se sei una ditta individuale sotto le soglie

La tua situazione

Hai aperto la partita IVA come impresa individuale, magari un paio d’anni fa, vendi su un tuo store o su marketplace, i fornitori sono in Cina, in Turchia, in Polonia o in Germania e spediscono direttamente ai tuoi clienti. Il fatturato c’è stato, ma tra costi pubblicitari, resi, rimborsi e contestazioni di pagamento il margine si è mangiato tutto. Oggi hai fatture di fornitura scadute, qualche sollecito, forse già una diffida di uno studio legale straniero, e la sensazione — corretta — che quei debiti non riguardino solo l’attività ma direttamente te.

Cosa cambia per te

La prima regola è la più dura e la più importante: come impresa individuale tu e la tua attività siete lo stesso soggetto, e per i debiti verso i fornitori rispondi con tutti i tuoi beni presenti e futuri ai sensi dell’art. 2740 del codice civile. Non esiste separazione tra “patrimonio dell’attività” e “patrimonio personale”. Il conto corrente su cui ricevi altri redditi, l’auto, la quota di un immobile ereditato, i risparmi: tutto è aggredibile. Non ci sono scorciatoie e chiunque ti dica il contrario ti sta facendo un danno.

La seconda regola, però, gioca a tuo favore, e quasi nessuno la conosce. Se la tua impresa rientra nei parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi — attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, tutti e tre i requisiti insieme — allora sei un’impresa minore. E l’impresa minore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale: nessun fornitore, per quanto arrabbiato, può farti “fallire”. Il tuo canale è quello delle procedure di sovraindebitamento, che non sono un ripiego ma spesso lo strumento più efficace che esista per una situazione come la tua.

Attenzione a un punto che confonde moltissime persone: tu non sei un consumatore. La ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi, è riservata a chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. I tuoi debiti verso i fornitori sono debiti d’impresa per definizione. Il tuo strumento, se vuoi proporre un pagamento parziale e chiudere, è il concordato minore degli artt. 74 e seguenti; se invece la strada è liquidatoria, è la liquidazione controllata degli artt. 268 e seguenti.

Il concordato minore merita due precisazioni operative. La prima: se il piano prevede la prosecuzione dell’attività, non è richiesto alcun apporto esterno; se invece è puramente liquidatorio, la legge pretende risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, con una soglia minima percentuale introdotta dall’ultimo correttivo al Codice. La seconda: l’approvazione richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e quando un solo creditore è titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei votanti. Questa seconda regola nel dropshipping è oro colato: se il tuo fornitore cinese da solo vale il 60% del passivo, non può decidere da solo il destino della procedura.

La liquidazione controllata, dal canto suo, porta a un risultato che è il vero obiettivo di chi è in perdita irrecuperabile: l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. L’art. 282 del Codice la prevede di diritto decorsi tre anni dall’apertura della procedura o dalla chiusura se anteriore, salvo le condizioni ostative dell’art. 280 — colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, distrazione dell’attivo, aggravamento intenzionale del passivo.

I numeri

Facciamo un caso concreto. Attivo patrimoniale dichiarato: 28.400 euro tra scorte residue, attrezzature informatiche e crediti verso piattaforme. Ricavi dell’ultimo esercizio: 163.700 euro. Debiti complessivi: 97.250 euro, di cui 61.800 verso due fornitori esteri, 19.450 verso piattaforme pubblicitarie e 16.000 verso altri soggetti. Sei sotto tutte e tre le soglie: impresa minore, niente liquidazione giudiziale.

Ora il calcolo che interessa davvero. Se liquidassi tutto quello che hai, realizzeresti forse 11.000-14.000 euro, che al netto delle spese di procedura lascerebbero ai chirografari una percentuale intorno al 10-12%. Questo è il punto di partenza di ogni trattativa: il tuo fornitore, in liquidazione, prenderebbe quella cifra. Un concordato minore che offra il 18-22% garantito da un apporto di un familiare è, dal punto di vista del creditore, oggettivamente migliore dell’alternativa — ed è su questa aritmetica, non sulla persuasione, che si costruisce l’adesione.

I rischi specifici

Il rischio numero uno del tuo profilo è il tempo che passa senza fare nulla. Ogni mese che passa il passivo cresce per effetto degli interessi ex D.lgs. 231/2002, i fornitori si organizzano, e soprattutto aumenta la probabilità che qualcuno ottenga un titolo esecutivo e avvii un pignoramento presso terzi sul tuo conto o sui crediti che vanti verso le piattaforme di vendita. Quando il conto è bloccato, l’attività muore nel giro di giorni.

Il secondo rischio è più insidioso: continuare a ordinare merce sapendo di non poterla pagare. Non è solo una questione morale. È il comportamento che, quando si arriverà davanti al giudice per chiedere l’esdebitazione, verrà letto come colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni — e la colpa grave è una condizione ostativa. La Cassazione, in materia di liquidazione controllata, ha chiarito che la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza usata nell’assumere le obbligazioni: significa che quel punto verrà esaminato, sempre.

Il terzo rischio è l’attesa di una prescrizione che non arriverà a breve: il credito da fornitura si prescrive nel termine ordinario decennale, e ogni sollecito formale lo interrompe.

Le mosse giuste

Primo: fotografa il passivo reale, fornitore per fornitore, con capitale, interessi e valuta. Un debito in dollari o in yuan va convertito e monitorato, perché le oscillazioni di cambio in due anni possono valere migliaia di euro.

Secondo: verifica la validità formale di ogni pretesa prima di trattare. Condizioni generali mai accettate per iscritto, clausole di foro imposte unilateralmente, merce mai arrivata o arrivata difforme, note di credito mai emesse su resi già accettati: ogni contestazione fondata riduce il passivo prima ancora di entrare in una procedura.

Terzo: valuta la composizione negoziata prima delle procedure concorsuali. L’art. 25-quater del Codice della crisi la rende accessibile anche alle imprese sotto soglia, e le misure protettive degli artt. 18 e 19 congelano le azioni esecutive dei creditori mentre si tratta. C’è un dettaglio che nel tuo settore vale moltissimo: durante le misure protettive i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Tradotto: il fornitore con cui hai ancora un rapporto attivo non può staccarti la spina solo perché sei indietro.

Quarto: scegli consapevolmente tra continuità e liquidazione. Se il modello di business ha ancora margine e la perdita è stata un episodio — una campagna pubblicitaria fallita, una stagione di resi anomali — il concordato minore in continuità ti permette di pagare parzialmente e restare in attività. Se invece il modello non regge più, insistere significa solo aggiungere passivo.

Quinto: fatti affiancare da chi conosce contemporaneamente il contenzioso transfrontaliero e le procedure di sovraindebitamento, perché queste due partite si giocano insieme. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la qualifica di avvocato cassazionista a quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: significa poter impostare l’opposizione a un’ingiunzione europea e, in parallelo, costruire il percorso di esdebitazione, senza che le due strategie si ostacolino a vicenda.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo la pronuncia più utile da conoscere è quella con cui la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11603 del 2026, ha affermato che nella liquidazione controllata richiesta dallo stesso debitore la relazione dell’OCC deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza osservata nell’assumere le obbligazioni. È un avvertimento concreto: la qualità della ricostruzione iniziale non è un adempimento burocratico, è la condizione di accesso.


Se hai una S.r.l. o una S.r.l.s.

La tua situazione

Hai costituito una società, magari una S.r.l.s. unipersonale con capitale simbolico, perché ti avevano detto che “così i debiti non ti toccano”. Oggi la società ha un passivo verso fornitori esteri che il patrimonio sociale non copre, forse hai anche un finanziamento soci che hai versato tu, e ti stai chiedendo se puoi semplicemente chiudere e voltare pagina.

Cosa cambia per te

La risposta breve è che lo schermo societario esiste davvero, ma è molto più sottile di quanto ti hanno raccontato, e ha tre crepe precise.

La prima crepa sono le garanzie personali. Se hai firmato una fideiussione a favore di un fornitore, una lettera di patronage impegnativa, o se hai garantito personalmente una linea di credito usata per pagare le forniture, lo schermo semplicemente non c’è per quel debito. Questo profilo ha una sezione dedicata più avanti.

La seconda crepa è la responsabilità dell’amministratore. Il codice civile, all’art. 2476, stabilisce che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, e rende responsabili in solido i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi. Ma la norma che devi conoscere davvero è l’art. 2486 del codice civile: quando si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, e se proseguono l’attività ordinaria rispondono dei danni. Dal 2019 lo stesso articolo detta anche il criterio di quantificazione del danno: la differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità. Tradotto nella tua lingua: se il capitale della S.r.l.s. si è azzerato e tu hai continuato a ordinare merce dai fornitori esteri, il conto di quello che hai accumulato dopo quel momento può tornare su di te personalmente.

La terza crepa è la soglia di capitale. Gli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile impongono precisi obblighi quando le perdite riducono il capitale di oltre un terzo o sotto il minimo legale, e l’art. 2484, n. 4, prevede in quest’ultimo caso una causa di scioglimento. Nelle S.r.l.s. con capitale di 1 euro o poche centinaia di euro questa soglia si supera al primo trimestre negativo, e da quel momento ogni nuovo ordine ai fornitori è un atto che va giustificato.

C’è poi una differenza strutturale rispetto al profilo precedente: la società, se supera i parametri dell’impresa minore, è assoggettabile a liquidazione giudiziale, e può esserlo su istanza dei creditori. Attenzione, però, all’art. 49 del Codice della crisi: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. È una soglia che nella pratica esclude molte micro-situazioni.

I numeri

S.r.l.s. unipersonale, capitale sociale 1.500 euro, interamente versato. Perdita d’esercizio 2025: 52.900 euro. Patrimonio netto al 31 dicembre: negativo per 48.300 euro. Debiti verso due fornitori esteri: 71.400 euro, di cui 44.200 maturati dopo il mese in cui il patrimonio netto era già sceso sotto lo zero.

Ecco il calcolo che conta. Se domani si apre una procedura e viene contestata la prosecuzione dell’attività dopo la causa di scioglimento, l’oggetto della richiesta risarcitoria nei tuoi confronti non sarà l’intero passivo di 71.400 euro, ma la differenza tra i patrimoni netti nei due momenti rilevanti, al netto dei costi che si sarebbero comunque sostenuti. Se il patrimonio netto era negativo per 9.700 euro alla data della causa di scioglimento ed è negativo per 48.300 alla chiusura, il perimetro del danno si colloca intorno a 38.600 euro, salvo le rettifiche del caso. È una somma enorme per una persona fisica, ma è anche un numero che si contesta con la contabilità alla mano, non con le dichiarazioni.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è la fiducia mal riposta nello schermo societario, che porta a comportamenti che quello schermo lo distruggono. Prelievi dal conto sociale per spese personali, pagamenti preferenziali a un fornitore amico mentre gli altri restano scoperti, cessione della merce residua a un prezzo di favore a una nuova società che hai costituito nel frattempo: sono tutti atti che, in sede concorsuale, diventano azioni di responsabilità e azioni revocatorie, e in alcuni casi escono dal perimetro civile.

Il secondo rischio è la cancellazione affrettata. Cancellare la società dal registro delle imprese non estingue i debiti e non ti mette al riparo: l’art. 33, comma 4, del Codice della crisi consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, quando l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. E l’azione di responsabilità verso l’amministratore sopravvive comunque.

Il terzo rischio è la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 del codice civile, azionabile nei cinque anni: l’atto di disposizione che hai compiuto sapendo di pregiudicare i creditori — l’immobile intestato al coniuge, il fondo patrimoniale costituito quando i debiti c’erano già — è aggredibile.

Le mosse giuste

Primo: datare con precisione il momento in cui il patrimonio netto è diventato negativo. È la data che divide il “prima” dal “dopo” in ogni futura contestazione. Va ricostruita con le scritture contabili, non a memoria.

Secondo: attivare la composizione negoziata se l’attività ha ancora un valore. Gli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi sono pensati esattamente per l’imprenditore in squilibrio che vuole trattare prima che sia tardi, e l’accesso alle misure protettive ferma le azioni esecutive mentre si negozia con i fornitori. Per un amministratore, inoltre, aver attivato tempestivamente lo strumento è il miglior argomento difensivo esistente contro la contestazione di inerzia.

Terzo: se la trattativa non porta a nulla, valutare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dall’art. 25-sexies, percorribile a valle di una composizione negoziata che non ha prodotto un accordo.

Quarto: separare da subito la posizione della società da quella personale. Sono due partite e vanno gestite con due strategie: la società può andare verso una liquidazione, mentre tu come persona fisica, se sei rimasto esposto per garanzie, potresti avere accesso a una procedura di sovraindebitamento tua.

Quinto: non costituire una “nuova società identica” per proseguire l’attività con i debiti lasciati indietro. È la mossa più frequente ed è quella che trasforma un problema gestibile in un contenzioso che dura anni.

Giurisprudenza dedicata

La disciplina dell’art. 2486, comma 3, del codice civile — criterio dei patrimoni netti per la quantificazione del danno — è stata introdotta proprio per porre fine all’automatismo per cui il danno coincideva con l’intero deficit fallimentare. La giurisprudenza di merito specializzata delle sezioni imprese, nelle pronunce in materia di illecita prosecuzione dell’attività sociale, ha progressivamente chiarito che la liquidazione equitativa del danno resta un criterio residuale, applicabile solo quando la ricostruzione contabile non sia possibile. Per te questo significa una cosa sola: una contabilità ordinata è il tuo principale strumento difensivo.


Se hai già chiuso la partita IVA

La tua situazione

L’attività l’hai già chiusa. Hai cessato la partita IVA, magari hai anche cancellato l’impresa individuale dal registro delle imprese, e pensavi che con quel gesto la storia fosse finita. Poi sono arrivate le lettere: lo studio legale che rappresenta il fornitore polacco, il recupero crediti che agisce per quello tedesco, forse già un decreto ingiuntivo. E la domanda che ti fai è: possono ancora farmi qualcosa, e io posso ancora accedere a qualche procedura, ora che non sono più un imprenditore?

Cosa cambia per te

Partiamo dalla verità meno piacevole: la chiusura della partita IVA non estingue nemmeno un euro dei tuoi debiti. L’obbligazione verso il fornitore resta identica, con gli stessi interessi e la stessa prescrizione decennale. Per l’impresa individuale, poi, non c’è nemmeno un soggetto che si estingue: tu continui a esistere come persona fisica e i debiti contratti nell’esercizio dell’attività restano tuoi.

Ma esattamente per questa ragione — e qui arriva la parte che ti riguarda in positivo — il tuo profilo ha un accesso alle procedure che molti ti diranno erroneamente precluso. L’art. 33, comma 4, del Codice della crisi contiene un divieto di accesso agli strumenti di regolazione della crisi per il soggetto cancellato dal registro delle imprese, ed è la norma che viene abitualmente brandita contro chi ha chiuso. La giurisprudenza di merito, però, ha chiarito che quel divieto ha una ragione tecnica precisa: riguarda gli enti collettivi, che con la cancellazione si estinguono ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, non la persona fisica che ha cessato l’attività ma continua a esistere e a rispondere delle obbligazioni assunte. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 3 aprile 2025, ha ammesso al concordato minore un imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno, valorizzando il diritto di difesa dell’art. 24 della Costituzione e la finalità stessa del Codice della crisi, che è consentire al debitore meritevole di liberarsi dei debiti anche con strumenti non liquidatori.

C’è poi un secondo effetto della cessazione, questa volta a tuo favore sul piano difensivo: se eri un’impresa sopra soglia, la liquidazione giudiziale può essere aperta soltanto entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e a condizione che l’insolvenza si sia manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo. Passato quell’anno, quella porta è chiusa per sempre, e i fornitori restano con il solo strumento delle azioni esecutive individuali.

Attenzione, però, a un equivoco molto diffuso. Aver chiuso l’attività non ti trasforma automaticamente in consumatore. La qualifica di consumatore, ai fini del Codice della crisi, dipende dalla natura dei debiti, non dalla tua condizione attuale: se il passivo è composto in misura prevalente da debiti contratti nell’esercizio dell’impresa — e nel dropshipping lo è quasi sempre — la strada resta il concordato minore o la liquidazione controllata, non la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I numeri

Partita IVA cessata a febbraio 2025. Cancellazione dal registro delle imprese a marzo 2025. Passivo residuo: 84.600 euro, di cui 58.300 verso fornitori esteri, 14.100 verso una piattaforma pubblicitaria e 12.200 di natura personale (un prestito e una carta revolving).

Primo calcolo: la composizione del passivo. I debiti d’impresa pesano per il 85,6% del totale. Sei ampiamente nell’area del debitore non consumatore, quindi concordato minore o liquidazione controllata.

Secondo calcolo: la finestra temporale. Se eri sopra soglia, la finestra per una liquidazione giudiziale su istanza dei creditori si chiude a marzo 2026. Se eri sotto soglia, quella finestra non si è mai aperta.

Terzo calcolo, quello che decide la strategia: che cosa hai oggi. Se hai un reddito da lavoro dipendente di 1.580 euro netti mensili e nessun patrimonio immobiliare, una liquidazione controllata metterebbe a disposizione dei creditori, per tre anni, la sola parte di reddito eccedente quanto occorre al mantenimento tuo e della famiglia. Su tre anni si tratta spesso di cifre tra i 6.000 e i 15.000 euro, che su 84.600 di passivo significa una soddisfazione del 7-17%: ed è al termine di quel periodo che arriva l’esdebitazione.

I rischi specifici

Il rischio numero uno del tuo profilo è credere che il silenzio equivalga a soluzione. Molti, chiusa la partita IVA, smettono di aprire le raccomandate. È l’errore che costa di più, perché fa maturare decreti ingiuntivi non opposti e ingiunzioni europee non contestate, che diventano titoli esecutivi definitivi e inattaccabili nel merito.

Il secondo rischio è la sottovalutazione del pignoramento presso terzi. Chiusa l’attività, i fornitori sanno benissimo dove cercare: il conto corrente e — se nel frattempo hai trovato un impiego — lo stipendio.

Il terzo rischio riguarda chi, dopo la chiusura, ha riaperto un’altra partita IVA o ha iniziato a operare tramite un familiare. Quella continuità di fatto viene notata e viene letta male, sia nelle azioni revocatorie sia nella valutazione delle condizioni ostative all’esdebitazione.

Le mosse giuste

Primo: recupera e ordina tutta la documentazione dell’attività cessata. Estratti conto delle piattaforme, ordini, fatture dei fornitori, documenti di trasporto, corrispondenza sui resi. Senza quella documentazione nessun OCC potrà ricostruire le cause dell’indebitamento, e senza quella ricostruzione la domanda è inammissibile.

Secondo: verifica lo stato di ogni singolo titolo. Un decreto ingiuntivo notificato e non opposto è definitivo, ma un decreto ingiuntivo mai validamente notificato non lo è, e l’opposizione tardiva dell’art. 650 del codice di procedura civile esiste proprio per i casi di irregolarità della notifica o di caso fortuito.

Terzo: calcola con precisione la data di cancellazione e le sue conseguenze. È l’informazione che determina quali strumenti sono ancora sul tavolo, per te e per i creditori.

Quarto: scegli tra concordato minore e liquidazione controllata in base a cosa puoi realisticamente offrire. Se qualcuno della famiglia può mettere risorse esterne, il concordato minore chiude la partita in tempi più brevi. Se non c’è nulla da offrire, la liquidazione controllata porta comunque all’esdebitazione.

Quinto: se non hai davvero nulla, verifica l’accesso all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, l’art. 283 del Codice della crisi, che consente la liberazione dai debiti senza alcun pagamento ai creditori — concedibile una sola volta, con l’obbligo di versare per i quattro anni successivi le utilità rilevanti eventualmente sopravvenute.

Giurisprudenza dedicata

Oltre al decreto del Tribunale di Ancona già citato, per il tuo profilo va conosciuta la recente presa di posizione della Corte di cassazione, Sezione I civile, con la sentenza n. 13228 del 7 maggio 2026, secondo cui sono ricorribili per cassazione i decreti che, nel contraddittorio delle parti, decidono nel merito sulla domanda di esdebitazione, mentre restano inammissibili i ricorsi contro provvedimenti che si limitano a rilevare carenze procedurali. Significa che sull’esdebitazione, quando il giudice entra nel merito, esiste un grado di controllo ulteriore: la partita non si chiude necessariamente in tribunale.


Se hai firmato garanzie personali o hai pagato con strumenti tuoi

La tua situazione

Questo profilo è il più sottovalutato di tutti, e spesso chi ci appartiene non lo sa. Ci rientri se hai firmato una fideiussione a favore di un fornitore o di una banca che finanziava gli acquisti; se hai sottoscritto come persona fisica un contratto di factoring o una linea di credito commerciale usata per pagare le forniture; se hai garantito con il tuo nome gli ordini di una società di cui eri socio o amministratore; ma anche, e questo accade continuamente nel dropshipping, se hai pagato i fornitori con la tua carta personale, con il tuo conto PayPal privato, con un bonifico dal conto cointestato con il coniuge, o se hai aperto il rapporto con la piattaforma pubblicitaria a tuo nome anziché a nome dell’attività.

Cosa cambia per te

Cambia tutto, e in una direzione sola: il debito che credevi dell’impresa è già tuo, e lo è a titolo diretto e autonomo. Non devi aspettare che i creditori “sfondino” lo schermo societario: per quel debito lo schermo non è mai esistito.

Se hai prestato una fideiussione, il creditore può agire contro di te senza dover prima escutere il debitore principale, salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione. Nella prassi commerciale internazionale le garanzie sono quasi sempre “a prima richiesta” o comunque solidali: il fornitore sceglie liberamente contro chi agire, e sceglie chi ha il patrimonio più facilmente aggredibile. Che nella quasi totalità dei casi sei tu, non la società.

Se invece hai semplicemente pagato con strumenti personali, la situazione è diversa ma altrettanto concreta: quei pagamenti tracciano un rapporto diretto tra te e il fornitore, e possono essere usati per sostenere che l’obbligazione è stata assunta da te personalmente, o quantomeno che sei coobbligato. Nel dropshipping la promiscuità tra conti personali e conti dell’attività è la regola, non l’eccezione, ed è esattamente il terreno su cui i legali dei fornitori costruiscono le loro pretese.

C’è però un punto che gioca fortemente a tuo favore, ed è la ragione per cui questo profilo ha una sezione propria. Il garante che non è imprenditore ha un accesso autonomo alle procedure di sovraindebitamento. Chi ha garantito i debiti di una società di capitali senza essere imprenditore in proprio non resta senza strumenti: la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l’accesso al concordato minore al socio e amministratore che abbia prestato fideiussione a favore della società, e il Tribunale di Ferrara ha ammesso al concordato minore il socio illimitatamente responsabile quando il rapporto sociale risulti estinto da oltre un anno. Il Tribunale di Trento, nella medesima materia, ha ritenuto accessibile il concordato minore al soggetto non imprenditore che sia stato socio e amministratore fideiussore di una società di capitali. Sono pronunce di merito, non di legittimità, e come tali vanno maneggiate con prudenza processuale: ma indicano una direzione chiara.

Va poi verificata sempre la natura dei debiti residui. Se, escluse le garanzie, il tuo passivo personale è composto da obbligazioni assunte per scopi estranei a qualsiasi attività d’impresa, potrebbe aprirsi la strada della ristrutturazione dei debiti del consumatore, che ha un vantaggio enorme: non richiede il voto dei creditori. È una valutazione tecnica che dipende dalla composizione concreta del passivo e va fatta caso per caso, mai per analogia.

I numeri

Fideiussione prestata a favore del fornitore tedesco per un importo massimo garantito di 60.000 euro. Debito della società alla data della richiesta: 71.400 euro. Tuo reddito da lavoro dipendente: 1.740 euro netti al mese. Nessun immobile, un’auto immatricolata nel 2019.

Primo calcolo, quello che quasi nessuno fa: quanto è davvero il tuo debito. Non 71.400 euro, ma 60.000, perché la fideiussione ha un importo massimo garantito e quel limite vincola il creditore. Interessi e spese vanno poi verificati alla luce di come la garanzia è formulata: se l’importo massimo è comprensivo di accessori, tutto quello che eccede non è dovuto da te.

Secondo calcolo, quello che determina cosa rischi davvero domani. Sul tuo stipendio da 1.740 euro netti un creditore chirografario può pignorare un quinto, cioè 348 euro al mese. Su 60.000 euro di garanzia escussa, a quel ritmo, servirebbero oltre quattordici anni senza contare gli interessi: è la dimostrazione aritmetica che il pignoramento dello stipendio non risolve nulla, né per te né per il creditore, ed è precisamente l’argomento con cui si apre una trattativa seria o si giustifica l’accesso a una procedura.

Terzo calcolo: se accedessi a una procedura di sovraindebitamento con quel reddito, la parte destinabile ai creditori sarebbe determinata dal giudice tenendo conto di quanto occorre al mantenimento tuo e della tua famiglia — un parametro che, a differenza del quinto automatico, guarda alla tua situazione reale.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è la scoperta tardiva: accorgersi di essere garante solo quando arriva l’atto di precetto. Molte garanzie vengono firmate anni prima, dentro plichi contrattuali in lingua straniera, e vengono dimenticate. Se non hai un quadro certo di cosa hai firmato, non hai un quadro certo di cosa rischi.

Il secondo rischio riguarda chi ha tentato di proteggere il patrimonio dopo la firma della garanzia. Intestazioni al coniuge, donazioni ai figli, costituzione di un fondo patrimoniale: se compiuti quando il debito esisteva già, sono atti esposti all’azione revocatoria ordinaria dell’art. 2901 del codice civile, esperibile nel termine di cinque anni, e in molti casi la loro presenza peggiora la valutazione della tua posizione nelle procedure concorsuali.

Il terzo rischio è la contestazione della validità della garanzia fatta troppo tardi. Le eccezioni sulla forma, sull’ampiezza dell’impegno, sulla mancata comunicazione dell’inadempimento del debitore principale hanno tempi processuali precisi, e si sollevano nel giudizio di opposizione, non dopo.

Le mosse giuste

Primo: recupera fisicamente il testo di ogni garanzia firmata e fallo esaminare parola per parola, con la traduzione se è in lingua straniera. Importo massimo, durata, clausole di sopravvivenza, foro competente, legge applicabile: ognuno di questi elementi può ridurre o azzerare la pretesa.

Secondo: verifica se il creditore ha rispettato gli oneri di informazione e di diligenza nei tuoi confronti. Una garanzia escussa a distanza di anni, senza che tu sia mai stato informato del progressivo deterioramento della posizione garantita, è una garanzia contestabile.

Terzo: non pagare nulla in acconto prima di aver definito la strategia complessiva. Un pagamento parziale può avere effetti interruttivi e ricognitivi che ti tolgono eccezioni preziose.

Quarto: se il passivo personale è insostenibile, verifica subito l’accesso a una procedura di sovraindebitamento tua, distinta da quella della società. Sono percorsi paralleli e non alternativi.

Quinto: se la garanzia è collegata a rapporti bancari o a strumenti finanziari usati per finanziare le forniture, fai esaminare anche quei contratti. È un terreno tecnico dove l’analisi congiunta legale e contabile fa emergere con frequenza addebiti non dovuti.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce di merito richiamate — Tribunale di Trento sul concordato minore del non imprenditore che abbia garantito una società di capitali, Tribunale di Ferrara sull’ammissibilità della domanda del socio illimitatamente responsabile a distanza di oltre un anno dall’estinzione del rapporto sociale — convergono su un principio che ti riguarda direttamente: la qualifica di garante non è una condanna a restare fuori dagli strumenti di composizione della crisi.


Se fai dropshipping come attività accessoria mentre lavori o sei in pensione

La tua situazione

Hai un lavoro dipendente, o percepisci una pensione, e il dropshipping l’hai avviato come secondo canale di reddito. La partita IVA c’è, l’attività non è mai decollata come speravi, e adesso i debiti verso i fornitori esteri esistono mentre il tuo reddito principale continua ad arrivare regolarmente ogni mese. È il profilo in cui il timore più forte non riguarda l’attività, ma la busta paga o l’assegno pensionistico.

Cosa cambia per te

Cambia un elemento decisivo: hai un reddito regolare, tracciabile e facilmente aggredibile, e i creditori lo sanno. Questo ti rende contemporaneamente il debitore più esposto e quello con più opzioni, perché un reddito stabile è anche ciò che rende credibile una proposta di pagamento parziale.

Sul piano delle tutele, qui le regole ti proteggono più di quanto probabilmente pensi. Per lo stipendio, l’art. 545 del codice di procedura civile consente al creditore ordinario di pignorare un quinto del netto. Se concorrono più cause di pignoramento, il prelievo complessivo incontra comunque un tetto: la legge impedisce che il cumulo superi la metà dell’emolumento. Per la pensione la tutela è ancora più forte: una quota corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentata della metà è totalmente impignorabile — il cosiddetto minimo vitale — e solo sulla parte eccedente si applica il limite del quinto. Per lo stipendio o la pensione già accreditati sul conto corrente, infine, vale una regola specifica: se l’accredito è anteriore al pignoramento, è pignorabile soltanto l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti ordinari.

Sul piano dell’accesso alle procedure, invece, devi disfarti di un’illusione: il fatto che il dropshipping fosse “secondario” non rende i debiti verso i fornitori debiti da consumatore. Restano debiti d’impresa. Se sono prevalenti nel tuo passivo, il tuo strumento è il concordato minore o la liquidazione controllata, non la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I numeri

Mettiamo che tu sia dipendente con 1.650 euro netti al mese e che il passivo verso fornitori esteri sia di 38.900 euro.

Calcolo della parte pignorabile: un quinto di 1.650 è 330 euro al mese, cioè 3.960 euro all’anno. Per estinguere 38.900 euro di capitale, senza interessi, servirebbero quasi dieci anni; con gli interessi ex D.lgs. 231/2002 il debito, in quel periodo, cresce più di quanto il pignoramento lo riduca. Questo è il numero che devi avere in testa quando qualcuno ti dice di “resistere e pagare un po’ alla volta”: aritmeticamente, non funziona.

Ora la versione pensionistica. Con un assegno di 1.180 euro e l’assegno sociale di riferimento pari a 538,69 euro mensili nel 2025 — importo che va sempre verificato per l’anno in corso — la quota impignorabile è 538,69 moltiplicato per 1,5, cioè 808,04 euro. La parte aggredibile è quindi 1.180 meno 808,04, cioè 371,96 euro, e su questa si applica il quinto: 74,39 euro al mese. Su 38.900 euro di debito significa oltre quarant’anni. Il calcolo, da solo, spiega perché per un pensionato la trattativa o la procedura di sovraindebitamento non è un’opzione tra le altre: è l’unica che produca un risultato.

I rischi specifici

Il rischio più grave, per il tuo profilo, è il pignoramento simultaneo di stipendio e conto corrente, che formalmente sono due beni distinti e possono essere aggrediti insieme: la somma trattenuta alla fonte più il blocco delle giacenze può paralizzare completamente la gestione familiare, anche quando ciascuna delle due misure, presa da sola, rispetta i limiti di legge.

Il secondo rischio riguarda chi ha continuato a finanziare l’attività in perdita con il reddito principale — prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving accese per pagare i fornitori. È la spirale che trasforma un debito commerciale contenuto in un sovraindebitamento pieno, e che peggiora anche il giudizio sulla diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.

Il terzo rischio è la perdita del lavoro durante una procedura già avviata, che cambia i presupposti del piano e va gestita tempestivamente, non subita.

Le mosse giuste

Primo: verifica immediatamente quali somme arrivano sul conto e in che ordine, perché la distinzione tra accrediti anteriori e successivi al pignoramento determina quanto resta effettivamente disponibile.

Secondo: smetti di finanziare l’attività in perdita con il reddito personale. È la decisione che più di ogni altra determina se la situazione resterà gestibile.

Terzo: metti sul tavolo la stabilità del tuo reddito come punto di forza negoziale, non come vulnerabilità: una proposta sostenibile e garantita da un reddito certo è più appetibile, per un fornitore chirografario, dell’alternativa liquidatoria.

Quarto: se il passivo è prevalentemente d’impresa, prepara l’accesso al concordato minore con un piano costruito sulla tua reale capacità di rimborso, quella che residua dopo il mantenimento della famiglia.

Quinto: se hai subito un pignoramento, verifica il rispetto dei limiti e la correttezza della dichiarazione del terzo, perché gli errori di calcolo sulle quote pignorabili sono frequenti e si contestano.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo il riferimento operativo è la linea della Cassazione sulla ricorribilità e sui presupposti dei provvedimenti in materia di esdebitazione e sovraindebitamento, consolidatasi attraverso una sequenza di pronunce — tra cui Cass. n. 28013 del 2022, Cass. n. 22797 del 2023, Cass. n. 30529 del 2024 e Cass. nn. 34180 e 34288 del 2024 — richiamate dalla stessa Corte nella recente sentenza n. 13228 del 7 maggio 2026. Ne emerge un quadro in cui le decisioni che incidono sul merito del diritto all’esdebitazione sono soggette a controllo di legittimità: la seconda opportunità, quando viene negata, non è necessariamente negata per sempre.


Tre chiusure, tre esiti: gli stessi 47.300 euro di fornitura su tre profili diversi

Qui trovi lo stesso identico problema applicato a tre profili. Il debito è sempre lo stesso: 47.300 euro verso due fornitori esteri, di cui 31.900 verso un fornitore con sede in Germania e 15.400 verso un fornitore extra-UE. Cambiamo solo chi è il debitore.

Ipotesi A — Ditta individuale sotto soglia, nessun patrimonio, reddito residuo 480 euro al mese. Attivo liquidabile: 7.200 euro tra attrezzature e scorte residue. Spese di procedura stimate: 3.100 euro. Netto ai chirografari da liquidazione: 4.100 euro, pari all’8,66% del passivo. Il fornitore tedesco, titolare del 67,4% del credito, incasserebbe circa 2.764 euro. Se lo stesso debitore propone un concordato minore che offre il 19% grazie a un apporto esterno di 6.000 euro di un familiare, il fornitore tedesco incasserebbe circa 6.061 euro: più del doppio. Esito: la proposta è razionalmente preferibile per il creditore, e la procedura si chiude in tempi molto più brevi della liquidazione.

Ipotesi B — S.r.l.s. unipersonale, patrimonio netto negativo per 33.500 euro, di cui 21.800 di passivo maturato dopo la causa di scioglimento. Sul piano societario il fornitore, in una procedura, recupererebbe una percentuale minima o nulla. Ma accanto alla società si apre una seconda partita: l’azione di responsabilità verso l’amministratore per la prosecuzione dell’attività dopo la causa di scioglimento, quantificata secondo il criterio dei patrimoni netti dell’art. 2486 del codice civile. Se il netto era negativo per 4.900 euro alla data rilevante ed è negativo per 33.500 alla chiusura, il perimetro del danno si colloca intorno a 28.600 euro, salvo la detrazione dei costi che si sarebbero comunque sostenuti. Esito: il fornitore recupera poco dalla società, ma il rischio personale dell’amministratore è concreto e quantificato — e si misura sulla contabilità, non sulle intenzioni.

Ipotesi C — Dipendente con partita IVA accessoria, 1.650 euro netti al mese, nessun patrimonio. Nessun attivo da liquidare. Il fornitore ottiene un titolo e pignora un quinto dello stipendio: 330 euro al mese, 3.960 euro all’anno. Nel frattempo il debito, sul quale maturano interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, cresce di una somma dello stesso ordine di grandezza. Esito: il pignoramento può durare indefinitamente senza estinguere il debito. È la situazione in cui l’accesso a una procedura di sovraindebitamento, con esdebitazione al termine, produce per il debitore un risultato incomparabilmente migliore e per il creditore un recupero non peggiore di quello reale.

Tre profili, lo stesso debito, tre partite completamente diverse. Nessuna di queste tre strategie funziona se applicata al profilo sbagliato: proporre un concordato minore senza risorse esterne quando il piano è liquidatorio significa vederselo dichiarare inammissibile; trattare come problema societario una posizione dove esiste una garanzia personale significa lasciare scoperto proprio il patrimonio che si voleva proteggere.


I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente

Nella realtà quasi nessuno sta in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti nel dropshipping e come si risolvono.

Dipendente con partita IVA accessoria e garanzia personale prestata per la società. È la combinazione più comune tra chi ha iniziato il dropshipping affiancandolo al lavoro. Qui convivono tre masse: i debiti d’impresa della tua partita IVA, il debito da garanzia verso il creditore della società, e gli eventuali debiti personali. Il criterio che le tiene insieme è la prevalenza: la qualifica di consumatore o non consumatore si determina guardando alla composizione complessiva del passivo, non a singole voci. Con debiti da fornitura prevalenti il percorso è il concordato minore, e la stabilità del reddito da lavoro dipendente è ciò che lo rende sostenibile.

Imprenditore individuale che ha chiuso la partita IVA ma era anche socio di una S.r.l. ancora attiva. Qui bisogna tenere rigorosamente separate le due posizioni. La tua posizione personale di ex imprenditore può accedere al concordato minore secondo l’orientamento che abbiamo visto; la società, invece, segue il proprio percorso — composizione negoziata, concordato, liquidazione giudiziale se supera le soglie. Confondere le due sfere è l’errore che fa naufragare più domande: una domanda di sovraindebitamento presentata senza chiarire il confine tra le masse viene contestata dai creditori sul primo punto utile.

Coniugi che hanno gestito insieme l’attività, uno con la partita IVA e l’altro come collaboratore o cointestatario del conto. Il Codice della crisi consente la presentazione di un’unica procedura familiare quando i membri della stessa famiglia sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune. È uno strumento potentissimo perché consente un unico piano, un unico OCC e un’unica massa, ma richiede attenzione tecnica: quando uno dei debitori è consumatore e l’altro no, cambiano le regole sul voto e sull’omologazione, e va gestito con precisione il calcolo delle maggioranze.

Pensionato che ha garantito il dropshipping avviato da un figlio. Il pensionato non è imprenditore, e i suoi debiti derivano da garanzia: la qualificazione va verificata con attenzione, perché se il passivo residuo è riconducibile a obbligazioni estranee a un’attività d’impresa propria può aprirsi una strada che non richiede il voto dei creditori. Nel frattempo, il minimo vitale sulla pensione resta comunque intangibile.

Ex socio di società di persone. Se hai partecipato a una società in nome collettivo o in accomandita semplice come socio illimitatamente responsabile, rispondi dei debiti sociali con il tuo patrimonio, ma il decorso del tempo dall’estinzione del rapporto sociale incide sugli strumenti disponibili: è la questione affrontata dal Tribunale di Ferrara nel decreto già richiamato.

La regola che attraversa tutti i casi misti è una sola: si parte sempre dalla mappatura delle masse debitorie per origine, non dall’etichetta che ti sei dato. Chi salta questo passaggio costruisce piani che non reggono al primo esame del giudice.


Il confronto tra i profili

La tabella che segue mette a confronto i cinque profili sui punti che determinano davvero la strategia. Leggila dopo aver individuato la tua riga: serve soprattutto a capire cosa non ti riguarda, che è spesso l’informazione più utile.

AspettoDitta individuale sotto sogliaS.r.l. / S.r.l.s.Partita IVA già chiusaGarante / pagamenti personaliDipendente o pensionato con P.IVA accessoria
Responsabilità per i debiti di fornituraIllimitata, art. 2740 c.c.Della società, salvo garanzie e responsabilità gestorieIllimitata e persistente dopo la cessazioneDiretta e autonoma per l’importo garantitoIllimitata sui debiti della propria P.IVA
Liquidazione giudizialeEsclusa se impresa minorePossibile sopra soglia, con il limite dei 30.000 € di debiti scadutiSolo entro un anno dalla cancellazioneNon applicabile alla persona fisica non imprenditoreEsclusa se impresa minore
Strumento principaleConcordato minore o liquidazione controllataComposizione negoziata, concordato, concordato semplificatoConcordato minore o liquidazione controllataProcedura di sovraindebitamento personaleConcordato minore con piano su reddito
Tutela sul redditoNessuna tutela specifica sui ricavi d’impresaNon pertinente (soggetto diverso)Limiti ordinari sul reddito attualeLimiti ordinari sul reddito attualeQuinto sullo stipendio; minimo vitale sulla pensione
Termine più critico40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo; 30 per l’ingiunzione europeaData della causa di scioglimentoUn anno dalla cancellazione dal registro impreseTermine per eccepire i vizi della garanzia in opposizioneMomento dell’accredito rispetto al pignoramento
Rischio principaleAggressione dell’intero patrimonio personaleAzione di responsabilità ex art. 2486 c.c.Titoli definitivi maturati nel silenzioEscussione immediata senza preventiva escussionePignoramento simultaneo di stipendio e conto
Esito realisticoEsdebitazione dopo proceduraChiusura societaria con partita personale apertaEsdebitazione, anche incapienteSovraindebitamento personale autonomoPiano sostenibile su reddito, poi esdebitazione

Le domande trasversali

Se cambio profilo durante la procedura, cosa succede? È la domanda più frequente e riguarda soprattutto chi perde il lavoro, chi va in pensione o chi chiude la partita IVA mentre una procedura è in corso. La regola generale è che i presupposti si valutano al momento della domanda, ma il piano deve restare sostenibile: se la tua capacità di rimborso cambia in modo significativo, va segnalato subito all’OCC e va valutata una modifica della proposta. Tacere è l’unica scelta che produce sicuramente un esito negativo.

Il fornitore estero può davvero venire a prendere i miei beni in Italia? Non lui direttamente, ma sì attraverso un ufficiale giudiziario italiano, una volta che disponga di un titolo esecutivo efficace in Italia. Con i fornitori UE il percorso è rapido: le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite negli altri senza exequatur ai sensi del Regolamento 1215/2012, e per i crediti non contestati esiste la corsia del titolo esecutivo europeo. Con i fornitori extra-UE la strada passa per il riconoscimento secondo gli artt. 64 e seguenti della L. 218/1995, ed è più lenta e più costosa: è il motivo per cui molti fornitori asiatici, nella pratica, non procedono oltre i solleciti.

Ho ricevuto documenti in inglese o in tedesco che non capisco: posso ignorarli? No, mai. Ma hai un diritto preciso: il Regolamento (UE) 2020/1784 sulle notificazioni ti consente, a determinate condizioni e in termini brevissimi, di rifiutare l’atto non accompagnato da traduzione in una lingua che comprendi o nella lingua ufficiale del luogo di notificazione. È un diritto che si esercita tempestivamente o si perde. Il primo passo, davanti a un atto straniero, è sempre farlo esaminare, non archiviarlo.

Se apro una nuova partita IVA posso ricominciare? Puoi, ma i debiti precedenti restano e ti seguono, e se la nuova attività è la prosecuzione sostanziale della precedente con gli stessi clienti, gli stessi fornitori e gli stessi canali, quella continuità verrà contestata. Ricominciare in modo pulito è possibile — ed è esattamente lo scopo dell’esdebitazione — ma dopo la procedura, non al posto della procedura.

Posso trasferire la residenza all’estero per sfuggire ai creditori? Il Regolamento (UE) 2015/848 individua la competenza in base al centro degli interessi principali del debitore, e prevede che la presunzione collegata alla nuova sede o residenza non operi quando il trasferimento è avvenuto nei mesi immediatamente precedenti la domanda — tre mesi per chi esercita un’attività indipendente, sei per le altre persone fisiche. Il trasferimento strumentale, insomma, è previsto e neutralizzato dalla norma.


La giurisprudenza profilo per profilo

Per chi ha rapporti con fornitori dell’Unione europea

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 15891 del 17 maggio 2022. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, nelle controversie in materia di vendita internazionale di beni mobili, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, secondo l’art. 7, n. 1, lett. a) e b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012, criterio scelto per il suo elevato grado di prevedibilità e per la stretta correlazione che assicura tra il contratto e il giudice; ogni deviazione da questo criterio richiede un accordo chiaro e univoco tra i contraenti. Rilevanza per il dropshipping: poiché la merce viaggia direttamente dal fornitore al cliente finale, l’individuazione del luogo di consegna è il primo terreno di confronto in ogni causa con un fornitore europeo, e un’eccezione di giurisdizione fondata può chiudere la controversia prima del merito.

Per la ditta individuale sotto soglia e per chi affronta la liquidazione controllata

Corte di cassazione, ordinanza n. 11603 del 2026. La Corte ha affermato che, nella liquidazione controllata aperta su istanza dello stesso debitore, la relazione dell’organismo di composizione della crisi deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Rilevanza: nel dropshipping, dove il passivo si forma rapidamente attraverso ordini ripetuti, questo significa che la ricostruzione del momento in cui hai continuato a ordinare pur sapendo di non poter pagare sarà esaminata sin dall’ingresso nella procedura.

Per chi punta all’esdebitazione

Corte di cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 13228 del 7 maggio 2026. La Corte ha affermato che sono ricorribili per cassazione i decreti che, nel contraddittorio delle parti, decidono sulla domanda di esdebitazione entrando nei presupposti di merito, mentre sono inammissibili i ricorsi contro provvedimenti che si limitano a rilevare carenze di ordine procedurale. Rilevanza: apre un grado di controllo ulteriore sulle decisioni che negano la liberazione dai debiti residui.

Corte di cassazione, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025. Pronuncia della stessa materia, posta in parziale contrasto con la successiva n. 13228 del 2026 sul perimetro della ricorribilità dei provvedimenti in tema di esdebitazione del sovraindebitato. Rilevanza: segnala che il quadro è in assestamento, e che l’impostazione dell’impugnazione va calibrata sulla natura effettiva del provvedimento da attaccare.

Corte di cassazione, n. 30529 del 2024; Corte di cassazione, nn. 34180 e 34288 del 2024; Corte di cassazione, n. 28013 del 2022; Corte di cassazione, n. 22797 del 2023. Costituiscono la sequenza di precedenti richiamata dalla stessa Corte nella pronuncia del 2026 in materia di impugnabilità e presupposti dei provvedimenti resi nelle procedure di esdebitazione e sovraindebitamento. Rilevanza: delineano il percorso attraverso cui si è formato l’attuale orientamento e sono i riferimenti su cui si costruisce oggi un ricorso in questa materia.

Per chi ha già chiuso la partita IVA

Tribunale di Ancona, decreto 3 aprile 2025. Il Tribunale ha ammesso al concordato minore, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice della crisi, un imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno, distinguendo la posizione dell’imprenditore individuale — che cessa l’attività ma continua a esistere e a rispondere delle obbligazioni assunte — da quella degli enti collettivi, che con la cancellazione si estinguono ai sensi dell’art. 2495 del codice civile; il divieto dell’art. 33, comma 4, del Codice è stato riferito ai soli enti collettivi estinti, in coerenza con l’art. 24 della Costituzione e con la finalità del Codice di consentire la liberazione dai debiti anche con strumenti non liquidatori. Rilevanza: è il precedente che apre l’accesso alle procedure a chi ha già chiuso l’attività con passivo prevalentemente d’impresa.

Per i garanti e i soci

Tribunale di Ferrara, decreto in materia di concordato minore. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda di concordato minore proposta dal socio illimitatamente responsabile quando il rapporto sociale risulti estinto da oltre un anno, precisando altresì il carattere provvisorio delle valutazioni preliminari del giudice delegato. Rilevanza: riguarda chi ha partecipato a società di persone collegate all’attività di commercio elettronico.

Tribunale di Trento, decreto in materia di sovraindebitamento. Il Tribunale ha ritenuto possibile l’accesso al concordato minore da parte del soggetto non imprenditore che sia stato socio e amministratore fideiussore di una società di capitali. Rilevanza: è il riferimento per il profilo del garante che non svolge attività d’impresa in proprio.

Per gli amministratori di S.r.l.

Giurisprudenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sull’illecita prosecuzione dell’attività sociale e sull’art. 2486 del codice civile. L’orientamento consolidato individua nel criterio della differenza dei patrimoni netti, introdotto nell’art. 2486, comma 3, il parametro ordinario di quantificazione del danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, relegando la liquidazione equitativa a criterio residuale, utilizzabile solo quando la ricostruzione contabile non sia possibile. Rilevanza: per l’amministratore di una S.r.l. che ha continuato a ordinare merce a capitale azzerato, la difesa passa dalla contabilità.

Due avvertenze necessarie. Le pronunce di merito non vincolano gli altri tribunali, e vanno usate come argomento, non come garanzia. E ogni riferimento giurisprudenziale va verificato alla data in cui lo utilizzi, perché in materia di crisi d’impresa il quadro si muove con rapidità.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti con cui lo Studio interviene su una posizione di dropshipping in perdita con fornitori esteri, declinati per profilo dove la differenza conta.

1. Ricostruiamo il passivo reale fornitore per fornitore. Confrontiamo fatture, ordini, documenti di trasporto, note di credito e movimenti di pagamento, riconvertiamo le posizioni in valuta estera e separiamo capitale, interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese: il passivo su cui si lavora è quello verificato, non quello dichiarato dal creditore.

2. Esaminiamo il contratto di fornitura e le condizioni generali. Verifichiamo legge applicabile ai sensi del Regolamento Roma I, applicabilità della Convenzione di Vienna, validità formale delle clausole di foro e di arbitrato ai sensi dell’art. 25 del Regolamento 1215/2012.

3. Solleviamo l’eccezione di giurisdizione dove è fondata. Analizziamo il luogo di consegna effettivo nella struttura triangolare del dropshipping e impostiamo l’eccezione alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite.

4. Proponiamo opposizione ai titoli. Opposizione a decreto ingiuntivo nei quaranta giorni, opposizione all’ingiunzione di pagamento europea nei trenta giorni previsti dal Regolamento 1896/2006, opposizione tardiva ex art. 650 del codice di procedura civile quando la notifica è viziata, contestazione della certificazione come titolo esecutivo europeo quando ne mancano i presupposti.

5. Blocchiamo le azioni esecutive in corso. Proponiamo opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, chiediamo la sospensione, e per i dipendenti e i pensionati verifichiamo il rispetto dei limiti dell’art. 545 del codice di procedura civile e la correttezza della dichiarazione del terzo.

6. Per gli imprenditori ancora attivi, attiviamo la composizione negoziata e chiediamo le misure protettive, per trattare con i fornitori mentre le azioni esecutive sono congelate e i contratti pendenti restano in piedi.

7. Per le imprese minori e gli ex imprenditori, costruiamo il concordato minore o la liquidazione controllata, con la ricostruzione delle cause dell’indebitamento che la Cassazione richiede a pena di inammissibilità, e portiamo la posizione fino all’esdebitazione.

8. Per chi non ha nulla, verifichiamo e costruiamo l’accesso all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 del Codice della crisi.

9. Per gli amministratori di S.r.l., datiamo il momento della causa di scioglimento e prepariamo la difesa sull’art. 2486 del codice civile, ricostruendo i patrimoni netti alle date rilevanti insieme ai commercialisti dello Studio.

10. Per i garanti, esaminiamo parola per parola il testo della fideiussione, con traduzione quando è in lingua straniera, e verifichiamo importo massimo, durata, decadenze e oneri informativi del creditore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno il documento da cui dipende l’ammissibilità della tua domanda — la relazione dell’organismo — e sapere in anticipo quali lacune il tribunale non perdona. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa padroneggiare lo strumento con cui, per un dropshipping ancora vivo, si tratta con i fornitori esteri mentre le esecuzioni sono bloccate. A queste si aggiunge la continuità della strategia: la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore, senza il passaggio di mano che in materia concorsuale fa perdere anni. Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso caso: nelle crisi da commercio elettronico, dove la prova si trova nelle scritture contabili e negli estratti delle piattaforme, la lettura giuridica e quella contabile devono procedere insieme o non servono a nulla.

Un’ultima precisazione, doverosa: nessuno può promettere l’annullamento di un debito o l’esito di una procedura. Quello che si può assumere è un impegno di mezzi — analizzare, verificare, contestare dove c’è fondamento e costruire il percorso più adatto al tuo profilo.


In chiusura

Il primo passo non è decidere cosa fare: è capire chi sei. Ditta individuale sotto soglia, società di capitali, ex imprenditore cancellato, garante, lavoratore con attività accessoria: da questa qualificazione discendono strumenti diversi, tutele diverse, termini diversi e rischi diversi. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che hai letto applicate a qualcun altro — ed è qui che si concentrano quasi tutti gli errori irreversibili, perché una strategia corretta applicata al profilo sbagliato produce gli stessi danni di una strategia sbagliata.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché una perdita da dropshipping con fornitori esteri richiede, contemporaneamente, tre competenze che raramente stanno insieme. Richiede di reggere un contenzioso transfrontaliero fino all’ultimo grado, e l’Avvocato Monardo è cassazionista. Richiede di trattare con i fornitori mentre l’impresa è protetta, ed è la funzione dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Richiede, soprattutto, di chiudere davvero con i debiti di un’impresa minore, ed è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC, affiancato da uno staff di avvocati e commercialisti che legge insieme i documenti giuridici e quelli contabili.

📩 Il tempo, in queste situazioni, lavora sempre per il creditore: ogni settimana di attesa fa maturare interessi, consolida titoli e restringe le opzioni ancora disponibili. Scrivici oggi stesso per far esaminare la tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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