Guida per profili: invalido civile, pensionato, lavoratore, familiare che assiste, persona con amministratore di sostegno
Chi percepisce l’indennità di accompagnamento e ha accumulato debiti che non riesce più a pagare si pone quasi sempre la stessa domanda, con la stessa angoscia: se chiedo aiuto con una procedura di sovraindebitamento, i creditori o il liquidatore possono prendersi anche quei 552,57 euro al mese che servono a pagare chi mi assiste? La risposta breve è rassicurante: l’indennità di accompagnamento, in quanto prestazione assistenziale, resta fuori dalla portata dei creditori e fuori dalla massa della liquidazione controllata. Ma fermarsi qui sarebbe un errore, perché non esiste UNA risposta valida per tutti: il modo in cui l’indennità “pesa” sulla tua procedura dipende da chi sei.
Pensa a tre persone diverse. Un invalido civile totale che vive solo di pensione d’invalidità e accompagnamento può trovarsi a non avere nulla di aggredibile e ad accedere all’esdebitazione dell’incapiente; ma se l’indennità venisse sommata per errore ai suoi redditi, potrebbe superare di poche centinaia di euro la soglia di legge e vedersi negare quella strada. Un pensionato non autosufficiente con una pensione di vecchiaia di 1.387 euro vede l’accompagnamento protetto, ma la pensione no: in liquidazione controllata potrebbe cedere ai creditori ben più del quinto che gli prenderebbe un pignoramento. Il figlio che vive con la madre invalida e ha debiti propri non è titolare dell’indennità, eppure rischia che il giudice la consideri nel calcolo di quanto gli serve per vivere.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque sezioni dedicate: (1) chi vive solo di prestazioni d’invalidità civile; (2) il pensionato con accompagnamento; (3) chi lavora e percepisce l’indennità; (4) il familiare convivente che assiste; (5) la persona con amministratore di sostegno. Seguono simulazioni numeriche parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché qui il nodo non è solo “impignorabile sì o no”, ma come l’indennità viene trattata dentro la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi, nel calcolo del limite di mantenimento e nella verifica dell’incapienza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno gli atti in cui si decide se l’accompagnamento viene correttamente escluso. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire la questione anche se diventa contenzioso.
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Le regole che valgono per tutti, qualunque sia la tua situazione
Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta per tutte le norme che lo attraversano. Le sezioni successive rinviano qui.
Che cos’è, giuridicamente, l’indennità di accompagnamento. È la prestazione prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, riconosciuta agli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Non dipende dal reddito né dall’età, non è legata a contributi versati e ha una funzione precisa: compensare il costo dell’assistenza di cui la persona ha bisogno. Per il 2026, a seguito della circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, l’importo è di 552,57 euro mensili per dodici mensilità; la pensione per gli invalidi civili totali è pari a 340,71 euro per tredici mensilità, con limite di reddito personale.
La regola dell’impignorabilità. L’art. 545, secondo comma, c.p.c. sottrae al pignoramento i sussidi di sostentamento e quelli dovuti da enti di assistenza. La giurisprudenza, di legittimità e di merito, riconduce a questa categoria le prestazioni assistenziali d’invalidità civile, e tra esse l’indennità di accompagnamento, qualificandole come assolutamente impignorabili. Assoluta significa che non esiste una “quota pignorabile”: non si applica il quinto, non si ragiona di minimo vitale, l’intera indennità è sottratta ai creditori.
Attenzione alla distinzione tra assistenziale e previdenziale. Diverso è il regime delle pensioni previdenziali (vecchiaia, anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità INPS, reversibilità): per queste l’art. 545, settimo comma, c.p.c. protegge una somma pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Con l’assegno sociale 2026 fissato a 546,24 euro, la soglia intoccabile è di 1.092,48 euro mensili; sulla parte eccedente il creditore ordinario può pignorare fino a un quinto. Esiste poi un “falso amico”: l’assegno per l’assistenza personale e continuativa previsto dall’art. 5 della legge n. 222/1984 per i titolari di pensione di inabilità previdenziale, che nel linguaggio comune viene spesso chiamato anch’esso “accompagnamento”, ma che la Cassazione considera prestazione previdenziale, soggetta ai limiti ordinari e non all’impignorabilità assoluta.
I soldi sul conto corrente. L’art. 545, ottavo comma, c.p.c. regola le somme accreditate su conto: per le pensioni e gli stipendi, quanto accreditato prima del pignoramento è pignorabile solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026); quanto accreditato dopo segue i limiti ordinari. Per le prestazioni assistenziali la giurisprudenza di merito ritiene che l’impignorabilità le “segua” anche sul conto, a condizione che siano identificabili: se si mescolano a entrate di altra natura, dimostrarne l’origine diventa più difficile. Il pignoramento eseguito oltre i limiti è parzialmente inefficace e il vizio è rilevabile dal giudice anche d’ufficio (art. 545, nono comma, c.p.c.).
La compensazione. L’art. 1246, n. 3, c.c. esclude la compensazione con i crediti impignorabili. Ne deriva che, di regola, chi deve restituire qualcosa all’ente erogatore non può vedersi trattenere quanto dovuto direttamente dai ratei di accompagnamento.
Come si innesta tutto questo nel Codice della crisi. Le procedure di sovraindebitamento per la persona fisica sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, “CCII”), come modificato da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Le strade principali sono quattro:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), un piano proposto dal debitore e omologato dal giudice anche senza il voto dei creditori;
- il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), per chi non è consumatore o ha anche debiti d’impresa o professionali, che richiede l’adesione di una maggioranza di creditori;
- la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), procedura concorsuale in cui un liquidatore acquisisce i beni e la parte di reddito eccedente il mantenimento, con esdebitazione che di regola matura dopo tre anni dall’apertura;
- l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), per chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, concessa una sola volta nella vita.
La norma chiave è l’art. 268, quarto comma, CCII, che esclude dalla liquidazione controllata: (a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; (b) i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e i guadagni da attività, nei limiti indicati dal giudice di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia; (c) i frutti dell’usufrutto legale e i beni del fondo patrimoniale; (d) le cose impignorabili per legge. L’indennità di accompagnamento rientra nella lettera (a): è fuori dalla liquidazione per intero, non “nei limiti” fissati dal giudice. Stipendi e pensioni previdenziali rientrano invece nella lettera (b): il giudice stabilisce quanto lasciare al debitore e il resto va ai creditori, anche oltre il quinto.
Due precisazioni di sistema chiudono il quadro. La prima: l’elenco dell’art. 268, quarto comma, è tassativo, e la Cassazione ha rifiutato di allargarlo per analogia a somme “personali” non menzionate; per l’accompagnamento non c’è problema, perché la sua esclusione passa attraverso il richiamo all’art. 545 c.p.c., ma è un monito a non dare per scontato che qualunque somma “sensibile” resti fuori. La seconda: la ristrutturazione del consumatore e il concordato minore non contengono un elenco analogo, perché è il debitore a decidere che cosa offrire; tuttavia il giudice, se un creditore contesta la convenienza del piano, confronta quanto il creditore riceverebbe con l’alternativa liquidatoria. Poiché in liquidazione l’accompagnamento non entrerebbe mai, nessun creditore può pretendere che venga messo nel piano per rendere la proposta “conveniente”.
Il percorso comune: dall’Organismo di Composizione della Crisi al giudice
Qualunque sia il tuo profilo, il cammino passa dagli stessi snodi, ed è utile conoscerli perché in ciascuno l’indennità di accompagnamento va trattata con attenzione.
La domanda all’OCC. Tutto comincia con un’istanza a un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione: elenco dei creditori con le somme dovute, dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento, entrate del debitore e del nucleo familiare. In questa fase l’indennità va dichiarata, sempre e con precisione: la protezione non nasce dal tacerla, ma dal qualificarla correttamente. Un’entrata omessa può compromettere la valutazione di buona fede e, con essa, l’esdebitazione.
La relazione. Il gestore redige una relazione che ricostruisce le cause dell’indebitamento, valuta la completezza e l’attendibilità dei documenti e, a seconda della procedura, si esprime sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione, sull’esistenza di attivo acquisibile o sull’incapienza. È il documento su cui il giudice fa affidamento, ed è qui che l’indennità deve comparire con la sua etichetta giusta: prestazione assistenziale, esclusa dall’attivo, estranea al calcolo delle utilità.
Il deposito e le misure protettive. Il ricorso viene depositato in tribunale. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, su richiesta, può sospendere i procedimenti esecutivi individuali che pregiudicherebbero la fattibilità del piano; nella liquidazione controllata, dall’apertura, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio compreso nella procedura. Per chi ha già subito un pignoramento su un conto che riceve l’indennità, è un passaggio da coordinare con l’eventuale opposizione.
L’esecuzione e la chiusura. Nel piano omologato paghi secondo le scadenze proposte; in liquidazione versi al liquidatore l’eccedenza sul limite di mantenimento e metti a disposizione i beni compresi; nell’esdebitazione dell’incapiente assumi l’obbligo della dichiarazione annuale. In tutte e tre le situazioni, l’indennità continua a esserti pagata e resta nella tua disponibilità, perché la sua destinazione è l’assistenza.
Se vivi solo di prestazioni d’invalidità civile
La tua situazione
Sei riconosciuto invalido civile al 100%, percepisci la pensione d’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, e non hai altre entrate. Magari i debiti risalgono a quando lavoravi, prima che la malattia ti fermasse; magari sono finanziamenti presi per adattare la casa, per cure non coperte, per pagare un’assistenza che l’indennità da sola non basta a coprire. Oggi ricevi solleciti, forse una lettera di precetto, e ti chiedi se ha senso fare qualcosa o se, non avendo nulla, conviene semplicemente aspettare.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la regola più importante è questa: tutte e due le tue entrate sono prestazioni assistenziali e sono entrambe assolutamente impignorabili. Non solo l’accompagnamento, ma anche la pensione d’invalidità civile, perché anch’essa ha natura assistenziale (è la stessa distinzione che la Cassazione traccia rispetto alle pensioni previdenziali). Un creditore che notificasse un pignoramento presso l’INPS non otterrebbe nulla; e se lo notificasse presso la banca, dovresti poter dimostrare che il conto è alimentato solo da quelle prestazioni.
Questo ha una conseguenza diretta sulle procedure del Codice della crisi. Se sei tu a chiedere la liquidazione controllata, il tribunale la apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, terzo comma, CCII, nel testo successivo al correttivo del 2024). Se invece è un creditore a chiederla (possibile solo se sei insolvente e i debiti scaduti superano i 50.000 euro), puoi eccepire, entro la prima udienza, l’impossibilità di acquisire attivo, allegando l’attestazione dell’OCC. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: una procedura liquidatoria, nel tuo caso, rischia di essere semplicemente senza oggetto.
La strada tipica per te è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può essere liberata dai debiti una volta nella vita. La norma considera incapiente anche chi ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Resta un obbligo: se nei tre anni successivi sopravvengono utilità rilevanti, il debito può tornare esigibile nei limiti di legge, e devi presentare ogni anno una dichiarazione su quanto hai percepito.
I numeri
Prendiamo una persona sola, con pensione d’invalidità civile e indennità di accompagnamento agli importi 2026.
- Pensione d’invalidità civile: 340,71 € × 13 = 4.429,23 € l’anno
- Indennità di accompagnamento: 552,57 € × 12 = 6.630,84 € l’anno
- Soglia dell’art. 283, secondo comma, per nucleo di una persona (parametro ISEE 1): assegno sociale 2026 annuo 7.101,12 € (546,24 × 13), aumentato della metà = 10.651,68 €
Se si considera, correttamente, che entrambe le prestazioni sono assistenziali e impignorabili, l’utilità offribile ai creditori è zero. Ma guarda che cosa succede se qualcuno, nella relazione o nel calcolo, sommasse tutto come “reddito”: 4.429,23 + 6.630,84 = 11.060,07 euro, cioè 408,39 euro sopra la soglia. Uno scarto piccolo, ma sufficiente a far dire a un lettore frettoloso che non sei incapiente e che dovresti passare per una liquidazione controllata. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la differenza tra accedere o no all’esdebitazione immediata può dipendere da come viene qualificata l’indennità nella relazione dell’OCC.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, non è il pignoramento dell’indennità: è che l’indennità venga contata come reddito disponibile nella valutazione dell’incapienza. L’art. 283 parla di “reddito” e di “utilità”, e la prassi dei calcoli (spesso fogli di lavoro standardizzati) può portare a inserire tutte le entrate accreditate sul conto senza distinguere. Esiste un argomento forte in senso contrario: ciò che è escluso dalla liquidazione per legge non può trasformarsi in utilità per i creditori, e l’indennità non è nemmeno reddito in senso proprio, ma ristoro di un costo assistenziale. Dal 2016, del resto, anche la disciplina dell’ISEE non computa più i trattamenti assistenziali legati alla disabilità nel reddito del nucleo, dopo le pronunce del Consiglio di Stato e l’intervento del D.L. 42/2016. Ma è un argomento che va speso, documentato e motivato: non si applica da solo.
Il secondo rischio è la liquidità accumulata. Se negli anni hai risparmiato una parte dell’indennità e sul conto ci sono, ad esempio, 7.380 euro, qualcuno potrebbe sostenere che quel saldo è un “bene” liquidabile. I giudici di merito tendono a riconoscere che le somme restano impignorabili se se ne dimostra la provenienza, ma serve un conto “pulito” e una ricostruzione dei movimenti.
Il terzo è la meritevolezza: l’esdebitazione dell’incapiente non è automatica, il giudice verifica che l’indebitamento non sia frutto di dolo o colpa grave. La tua condizione di salute e la storia dei debiti vanno raccontate con precisione, non con formule.
Le mosse giuste
- Separa le entrate: fai accreditare pensione d’invalidità e accompagnamento su un conto dedicato, su cui non transitano altre somme. È la prova più semplice della loro natura.
- Raccogli i documenti INPS: verbale d’invalidità, provvedimenti di concessione, cedolini che distinguono le due prestazioni. Servono all’OCC e, se necessario, al giudice dell’esecuzione.
- Non firmare piani di rientro “sulla fiducia”: ogni accordo stragiudiziale che ti impegna a pagare con i soldi dell’accompagnamento sposta risorse destinate all’assistenza verso un creditore che, per legge, non potrebbe prenderle.
- Valuta con l’OCC la strada dell’art. 283, chiedendo che la relazione qualifichi espressamente le prestazioni come assistenziali ed escluse dal calcolo delle utilità.
- Se arriva un pignoramento, verifica subito i limiti: l’atto che colpisce prestazioni assistenziali può essere contestato con opposizione all’esecuzione, e l’inefficacia parziale del pignoramento oltre i limiti è rilevabile anche d’ufficio.
Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce le relazioni in cui si decide se l’accompagnamento viene escluso dal conteggio dell’incapienza.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 3 ottobre 2018, n. 24123, ha confermato la decisione che aveva dichiarato improcedibile un pignoramento presso l’INPS rivolto contro una pensione di inabilità di modesto importo e un assegno di accompagnamento, qualificando le prestazioni assistenziali d’invalidità civile come sottratte all’esecuzione in base all’art. 545, secondo comma, c.p.c. Sulla stessa linea il Tribunale di Pavia, sentenza 23 dicembre 2024, n. 1684, ha ribadito l’impignorabilità assoluta della pensione d’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento in ragione della loro finalità assistenziale.
Se sei pensionato e percepisci anche l’accompagnamento
La tua situazione
Hai lavorato una vita, oggi percepisci una pensione di vecchiaia o anticipata e, con l’età o la malattia, ti è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento. Oppure sei il figlio o la figlia che si occupa della pratica per un genitore anziano. I debiti possono essere di varia natura: prestiti personali, carte revolving, una fideiussione firmata anni fa per un familiare. A volte, e questo è il caso più delicato, il creditore è lo stesso INPS, che chiede indietro somme pagate in eccesso.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione vale una regola doppia: l’accompagnamento è intoccabile, la pensione no. Le due prestazioni arrivano spesso nello stesso cedolino, ma giuridicamente viaggiano su binari separati. L’indennità resta assolutamente impignorabile e fuori dalla liquidazione controllata (art. 268, quarto comma, lettera a, CCII). La pensione previdenziale, invece:
- in un pignoramento individuale è protetta fino a 1.092,48 euro mensili (doppio dell’assegno sociale 2026), e sull’eccedenza il creditore ordinario prende al massimo un quinto;
- in una liquidazione controllata ricade nella lettera (b): il giudice delegato fissa quanto ti occorre per il mantenimento tuo e della famiglia, e il resto va alla procedura. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: il limite del quinto non opera, e la quota destinata ai creditori può essere molto più alta.
Una seconda particolarità riguarda l’INPS come creditore. La Corte costituzionale, con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 216, ha ritenuto legittimo l’art. 69 della legge n. 153/1969, che consente all’Istituto di recuperare indebiti previdenziali e omissioni contributive trattenendo fino a un quinto della pensione, con la sola salvaguardia del trattamento minimo e non della più ampia soglia dell’art. 545 c.p.c. Questo regime speciale riguarda la pensione; per l’indennità di accompagnamento, prestazione assistenziale, resta fermo il divieto di compensazione con crediti impignorabili (art. 1246, n. 3, c.c.), e i giudici di merito hanno escluso che un indebito maturato su una prestazione possa essere recuperato trattenendo i ratei dell’accompagnamento.
Infine, una trappola lessicale: se la tua pensione è una pensione di inabilità previdenziale (L. 222/1984) e percepisci l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, quella somma non è l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili. La Cassazione (sentenza 12 marzo 2010, n. 6093, richiamata dalla n. 24123/2018) la considera una quota integrativa della pensione, di natura previdenziale, soggetta ai limiti ordinari.
I numeri
Ipotesi: pensionato solo, pensione di vecchiaia netta 1.387,40 € al mese per tredici mensilità, più indennità di accompagnamento.
Pignoramento individuale di un creditore ordinario. Parte protetta 1.092,48 €; eccedenza 294,92 €; quinto dell’eccedenza 58,98 € al mese. L’accompagnamento non si tocca.
Liquidazione controllata, se il giudice delegato applica come parametro il criterio dell’art. 283 CCII (orientamento seguito da diversi tribunali, tra cui Benevento): pensione annua 1.387,40 × 13 = 18.036,20 €; soglia di mantenimento per una persona 10.651,68 €; eccedenza 7.384,52 € l’anno, circa 615,38 € al mese. Dieci volte il quinto pignorabile.
Se però il pensionato documenta una spesa assistenziale specifica non coperta dall’indennità, ad esempio 300 € al mese per ore di assistenza aggiuntive, e il giudice ne tiene conto nel limite di mantenimento, l’eccedenza scende a 3.784,52 € annui, circa 315,38 € al mese. Il limite di mantenimento non è un numero fisso: è una determinazione del giudice che si costruisce sui documenti.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è scegliere la liquidazione controllata pensando che “tanto l’accompagnamento è salvo”, senza aver calcolato quanto della pensione se ne andrà. Per un pensionato con reddito medio, la liquidazione può costare molto più di un pignoramento. Non significa che sia sbagliata (libera da tutti i debiti, ferma tutte le esecuzioni e di regola porta all’esdebitazione in tre anni), ma va confrontata con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, in cui sei tu a costruire la proposta.
Un secondo rischio è l’indebito INPS: se l’Istituto ti contesta somme non dovute, la trattenuta fino al quinto sulla pensione è ammessa, ma non sull’accompagnamento. Verifica sempre su quale prestazione viene operata.
Un terzo, per i più anziani, è il ricovero: l’indennità non spetta per i periodi di ricovero a carico pubblico. Somme incassate in quei periodi potrebbero essere richieste indietro, con le complicazioni del caso.
Le mosse giuste
- Fai calcolare entrambi gli scenari (pignoramento e liquidazione) prima di scegliere: con i tuoi numeri reali, non con percentuali generiche.
- Documenta le spese assistenziali che l’indennità non copre: contratti di assistenza, fatture, prescrizioni. Sono il materiale con cui si chiede al giudice un limite di mantenimento adeguato.
- Valuta la ristrutturazione del consumatore: la proposta deve reggere il confronto con l’alternativa liquidatoria, ma l’accompagnamento resta fuori anche da quel confronto.
- Controlla le trattenute INPS, verificando che non gravino sull’indennità e che rispettino i limiti sulla pensione.
- Se sei il figlio che segue la pratica, verifica se servono deleghe o, nei casi più gravi, una misura di protezione (vedi il profilo dedicato all’amministratore di sostegno).
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Vicenza, sentenza 3 settembre 2025, n. 1269, ha accolto un’opposizione dichiarando assolutamente impignorabili la pensione d’invalidità civile e l’accompagnamento e relativamente impignorabile, nei limiti dell’art. 545, la pensione ai superstiti percepita dalla stessa persona: il pignoramento è stato limitato alla sola quota pignorabile della reversibilità, con restituzione dell’eccedenza. È esattamente la logica del “doppio binario” che riguarda il pensionato. Sul versante del creditore pubblico, la Corte costituzionale n. 216/2025 fissa i confini del recupero INPS sulla pensione.
Se lavori e hai diritto all’accompagnamento
La tua situazione
Molti non lo sanno, ma l’indennità di accompagnamento è compatibile con l’attività lavorativa: non dipende dalla capacità di lavorare, bensì dal bisogno di assistenza. Puoi quindi essere un lavoratore dipendente, magari assunto nel collocamento mirato, o un professionista che continua a esercitare con i supporti necessari, e percepire l’indennità. Hai debiti che non riesci più a sostenere: forse un mutuo, forse finanziamenti per un veicolo adattato o per ausili costosi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la regola decisiva è che lo stipendio e l’indennità vanno tenuti mentalmente e contabilmente separati: il primo è aggredibile, la seconda no.
In un pignoramento individuale, per i crediti ordinari è pignorabile un quinto dello stipendio netto (art. 545, quarto comma, c.p.c.); non esiste, per lo stipendio pagato dal datore di lavoro, la fascia protetta del doppio dell’assegno sociale prevista per le pensioni. Sul conto corrente, lo stipendio accreditato prima del pignoramento è pignorabile per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026).
In una liquidazione controllata, lo stipendio ricade nella lettera (b) dell’art. 268, quarto comma, CCII: il giudice delegato fissa il limite di mantenimento e l’eccedenza va alla procedura. L’indennità resta fuori per intero.
Per il lavoratore autonomo o il professionista la procedura può cambiare: se hai debiti derivanti dall’attività, non sei “consumatore” e la strada negoziale è il concordato minore anziché la ristrutturazione del consumatore. Per un’attività d’impresa di dimensioni rilevanti possono entrare in gioco anche gli strumenti della crisi d’impresa, come la composizione negoziata. L’indennità, in ogni caso, non è un ricavo dell’attività e non va confusa con i flussi professionali.
I numeri
Ipotesi: lavoratore dipendente, netto 1.648,30 € per tredici mensilità, coniuge convivente senza reddito, indennità di accompagnamento.
Pignoramento individuale: un quinto di 1.648,30 = 329,66 € al mese.
Liquidazione controllata con criterio art. 283: stipendio annuo 1.648,30 × 13 = 21.427,90 €; soglia per nucleo di due persone (parametro ISEE 1,57): 10.651,68 × 1,57 = 16.723,14 €; eccedenza 4.704,76 € l’anno, circa 392,06 € al mese.
Se documenti spese di produzione del reddito legate alla disabilità, ad esempio 1.800 € l’anno di trasporto adattato per raggiungere il lavoro, l’art. 283 le deduce espressamente: l’eccedenza scende a 2.904,76 €, circa 242,06 € al mese.
E se l’indennità fosse erroneamente sommata allo stipendio? 21.427,90 + 6.630,84 = 28.058,74 €, eccedenza 11.335,60 € l’anno: quasi 945 € al mese. Un errore di qualificazione, per te, vale centinaia di euro al mese per tre anni.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è la commistione: stipendio e indennità sullo stesso conto, spese pagate indistintamente, risparmi che non si sa più da dove vengano. In un pignoramento del conto, la banca vincola il saldo e l’onere di dimostrare che una parte è indennità ricade in pratica su di te. In liquidazione, il liquidatore acquisisce le disponibilità liquide e solo una ricostruzione precisa consente di escludere la parte assistenziale.
Un secondo rischio è la cessione del quinto o la delegazione di pagamento già in corso: con l’apertura della liquidazione controllata, i giudici di merito tendono a ritenere inopponibili alla procedura le cessioni di quote future dello stipendio, che vanno a confluire nella massa. È un effetto spesso favorevole, ma va gestito.
Un terzo rischio riguarda la perdita del lavoro durante la procedura: se lo stipendio viene meno, cambia tutto il piano (ne parliamo nelle domande trasversali).
Le mosse giuste
- Apri un conto dedicato all’indennità e fai accreditare lo stipendio altrove.
- Raccogli la prova delle spese legate alla disabilità che sostieni per lavorare: sono deducibili come spese di produzione del reddito nel calcolo dell’art. 283 e argomentabili nel limite di mantenimento.
- Scegli la procedura giusta per la tua qualifica: consumatore (ristrutturazione) se i debiti sono estranei all’attività, concordato minore se sono anche professionali o d’impresa.
- Confronta il quinto con l’eccedenza: per molti lavoratori la liquidazione chiede più del pignoramento, ma libera da tutti i debiti in tempi certi.
- Verifica cessioni e deleghe in corso, perché la loro sorte dipende dalla procedura scelta.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Udine, sentenza 30 gennaio 2025, ha ammesso l’apertura della liquidazione controllata anche in assenza di beni, purché il debitore disponga di un reddito con un’eccedenza rispetto al mantenimento, precisando che la determinazione concreta del limite spetta al giudice delegato: è il meccanismo che, per il lavoratore, trasforma lo stipendio (non l’indennità) nell’attivo della procedura. La Cassazione, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28484, ricorda invece che l’elenco delle esclusioni dell’art. 268, quarto comma, è chiuso: nel caso deciso, una somma percepita a titolo di risarcimento del danno biologico è stata ritenuta compresa nella liquidazione. Per l’indennità il problema non si pone, perché l’esclusione passa per l’art. 545 c.p.c.; ma chi lavora e ha ricevuto indennizzi o risarcimenti diversi deve sapere che non godono della stessa protezione.
Se sei il familiare che assiste e i debiti sono tuoi
La tua situazione
L’indennità non è tua: è di tua madre, di tuo padre, di tuo figlio o del tuo coniuge, che vive con te e di cui ti prendi cura. I debiti, invece, sono tuoi. Spesso sono nati proprio dall’assistenza: hai ridotto l’orario di lavoro o l’hai lasciato, hai anticipato spese mediche, hai adattato la casa. Ora ti chiedi se, avviando una procedura di sovraindebitamento, i soldi del tuo familiare possano finire nel calderone.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che l’indennità di accompagnamento appartiene al familiare invalido e non entra nel tuo patrimonio: i tuoi creditori non possono aggredirla, né in un pignoramento né in una liquidazione controllata aperta a tuo carico. Il fatto che venga spesa per la vita comune della famiglia non la trasforma in un tuo reddito.
Il problema, per te, è più sottile e riguarda il limite di mantenimento. L’art. 268, quarto comma, lettera (b), CCII lascia al debitore quanto occorre al mantenimento “suo e della sua famiglia”; l’art. 283 costruisce la soglia dell’incapienza sulla scala di equivalenza ISEE del nucleo. Alcuni tribunali, nel determinare quanto serve alla famiglia, guardano al reddito complessivo del nucleo: se il familiare convivente ha entrate proprie, il fabbisogno che grava sul debitore si riduce e aumenta la quota che il debitore può destinare ai creditori. È qui che l’indennità può rientrare dalla finestra: se viene trattata come “entrata della famiglia” che copre parte delle spese comuni, il giudice potrebbe ritenere che a te serva meno per vivere.
La regola che devi far valere è che l’indennità ha una destinazione vincolata: ristora il costo dell’assistenza, non concorre alle spese ordinarie del nucleo. Anzi, spesso non basta nemmeno a coprire quell’assistenza, e la differenza la sostieni tu. Anche la disciplina dell’ISEE, che il Codice della crisi richiama come parametro, esclude dal 2016 i trattamenti assistenziali legati alla disabilità dal reddito del nucleo: un argomento sistematico che si presta a essere usato anche nel calcolo del mantenimento.
I numeri
Ipotesi: debitrice con stipendio part-time netto 1.012,60 € per tredici mensilità, convivente con la madre, che percepisce una pensione di reversibilità di 780,15 € (tredici mensilità) e l’indennità di accompagnamento. Nucleo di due persone, soglia 16.723,14 €.
- Scenario A, solo il reddito della debitrice: 1.012,60 × 13 = 13.163,80 €, sotto la soglia. Nessuna eccedenza: si apre lo spazio per l’esdebitazione dell’incapiente.
- Scenario B, reddito del nucleo senza indennità: 13.163,80 + 10.141,95 = 23.305,75 €; eccedenza 6.582,61 € l’anno. Il giudice potrebbe ritenere che la debitrice possa destinare ai creditori fino a circa 548 € al mese.
- Scenario C, reddito del nucleo con indennità: 23.305,75 + 6.630,84 = 29.936,59 €; eccedenza 13.213,45 €. A quel punto la quota “disponibile” supererebbe addirittura l’intero stipendio annuo della debitrice.
Lo scenario C è giuridicamente insostenibile, ma mostra l’importanza di impostare correttamente il calcolo fin dalla relazione dell’OCC. Tra A e B, invece, si gioca una partita interpretativa reale, in cui contano i documenti: chi sostiene quali spese, quanto costa l’assistenza, quali uscite la pensione della madre copre da sola.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che l’indennità del familiare venga usata per abbassare il tuo limite di mantenimento. Il secondo è la confusione patrimoniale: se l’indennità viene accreditata su un conto cointestato con te, o se tu hai la delega a operare sul conto del familiare, il liquidatore o un creditore potrebbero sostenere che quelle somme siano, almeno in parte, tue. Un conto cointestato si presume, fino a prova contraria, di titolarità paritaria.
Il terzo rischio riguarda le fideiussioni: se il tuo familiare invalido ha garantito i tuoi debiti, i creditori possono agire contro di lui; la sua indennità resta impignorabile, ma i suoi altri beni no. La procedura di sovraindebitamento che apri tu non libera automaticamente il garante: i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori restano salvi.
Un quarto rischio, meno evidente, è quello della casa. Se vivi nell’abitazione di proprietà del familiare invalido, quella casa non è tua e non entra nella tua liquidazione. Ma se ne sei comproprietario, la tua quota sì, e la vendita di una quota indivisa di un immobile in cui vive una persona non autosufficiente pone problemi pratici e umani rilevanti. Prima di scegliere la liquidazione, questo profilo va esaminato con cura: in alcuni casi una proposta di ristrutturazione, magari sostenuta da un apporto di terzi, può evitare che la quota finisca all’asta. Per chi è nella tua posizione, la procedura “più semplice” non è sempre quella che protegge meglio la persona che assisti.
Le mosse giuste
- Mantieni l’indennità su un conto intestato solo al familiare, e se hai una delega a operare, tieni traccia delle spese fatte per lui.
- Documenta il costo dell’assistenza: badante, operatori, ausili, farmaci, trasporti. È la prova che l’indennità non “avanza” per le spese comuni.
- Chiedi che la relazione dell’OCC e il ricorso trattino espressamente l’indennità come prestazione del familiare, esclusa dal reddito del nucleo.
- Valuta la posizione del familiare garante: se ha firmato fideiussioni, anche lui potrebbe dover considerare una procedura propria.
- Se hai ridotto il lavoro per assistere, spiegalo nel ricorso: è un elemento rilevante per la meritevolezza e per ricostruire le cause dell’indebitamento.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Ancona, sentenza 28 luglio 2025, in una liquidazione controllata in cui il debitore offriva una quota del reddito da lavoro, si è soffermato sulla nozione di “famiglia” dell’art. 268, quarto comma, lettera (b), e sul reddito complessivo da considerare nel fissare il limite di mantenimento: è il terreno su cui si gioca la posizione del familiare che assiste. Il Tribunale di Benevento, sentenza 3 febbraio 2025, ha adottato come parametro il criterio dell’art. 283 (assegno sociale aumentato della metà per il coefficiente ISEE del nucleo), rimettendo comunque al giudice delegato la determinazione concreta: un criterio che, proprio perché ancorato all’ISEE, rende coerente l’esclusione dei trattamenti assistenziali.
Se c’è un amministratore di sostegno
La tua situazione
Il debitore è una persona fragile, beneficiaria di un’amministrazione di sostegno: per una disabilità intellettiva, una malattia psichiatrica, una demenza, a volte una dipendenza come il gioco d’azzardo. Tu che leggi potresti essere l’amministratore, spesso un familiare, che si trova a gestire un patrimonio gravato da debiti contratti prima della nomina, o proprio la causa per cui la nomina è stata chiesta. Il beneficiario percepisce l’accompagnamento e magari una pensione.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la regola più importante è che le tutele sull’indennità restano identiche, ma cambia chi agisce e con quali autorizzazioni. L’indennità è impignorabile ed esclusa dalla liquidazione esattamente come per ogni altro titolare. La differenza sta nel percorso: la domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, se il decreto di nomina attribuisce all’amministratore la rappresentanza per gli atti patrimoniali, viene presentata da lui per conto del beneficiario, di regola previa autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di un atto che incide profondamente sul patrimonio.
Due aspetti meritano attenzione. Il primo è la meritevolezza. La ristrutturazione del consumatore richiede che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; l’esdebitazione, anche dopo la liquidazione, presuppone requisiti di condotta. Una persona che ha contratto debiti in una condizione di vulnerabilità, poi accertata con la nomina di un amministratore, può presentare una storia che la dottrina e la giurisprudenza di merito hanno considerato compatibile con l’accesso alle procedure: l’amministrazione di sostegno, anzi, è stata vista come garanzia di una gestione corretta del patrimonio per il futuro.
Il secondo aspetto è il rendiconto. L’amministratore deve rendere conto al giudice tutelare di come impiega le risorse del beneficiario, e l’indennità ha una destinazione assistenziale. Usarla per pagare creditori al di fuori di una procedura, senza autorizzazione, espone l’amministratore a contestazioni.
I numeri
Ipotesi: beneficiario di 61 anni, solo, titolare di assegno ordinario di invalidità INPS (prestazione previdenziale) di 734,20 € netti per tredici mensilità e di indennità di accompagnamento.
- Assegno ordinario annuo: 734,20 × 13 = 9.544,60 €, sotto la soglia di 10.651,68 € per una persona. Con l’indennità correttamente esclusa, il beneficiario può risultare incapiente.
- Se l’indennità venisse sommata: 9.544,60 + 6.630,84 = 16.175,44 €, con un’eccedenza di 5.523,76 € l’anno, circa 460 € al mese, che sparirebbero dall’assistenza per finire ai creditori.
- In un pignoramento individuale, l’assegno ordinario di 734,20 € è sotto la soglia protetta di 1.092,48 €: nulla sarebbe pignorabile.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è l’inerzia: aspettare perché “tanto non c’è niente da pignorare” mentre i solleciti, i decreti ingiuntivi e le segnalazioni si accumulano, rendendo la gestione sempre più difficile. Anche quando i creditori non possono prendere nulla, la pressione ricade sul beneficiario e sull’amministratore, e un’eventuale eredità, donazione o risarcimento futuro verrebbe immediatamente aggredito.
Un secondo rischio è il conflitto di interessi: se l’amministratore è anche creditore del beneficiario (ad esempio un familiare che ha anticipato spese), o coobbligato nei suoi debiti, il giudice tutelare può ritenere opportuno un curatore speciale.
Un terzo è la confusione con il patrimonio dell’amministratore: le somme del beneficiario devono stare su un conto a lui intestato, mai su conti dell’amministratore.
Le mosse giuste
- Verifica il decreto di nomina: quali poteri ha l’amministratore, se serve un’integrazione per agire in una procedura concorsuale.
- Chiedi l’autorizzazione del giudice tutelare prima di depositare la domanda, spiegando la procedura scelta e le ragioni.
- Ricostruisci la storia dei debiti con attenzione alla condizione del beneficiario al momento in cui sono sorti: è la base della meritevolezza.
- Tieni l’indennità su un conto separato intestato al beneficiario, con movimenti documentati nel rendiconto.
- Valuta l’esdebitazione dell’incapiente se il beneficiario non ha entrate eccedenti la soglia, ricordando che è concessa una sola volta.
Giurisprudenza dedicata
Non constano, allo stato, pronunce di legittimità specifiche sul coordinamento tra amministrazione di sostegno e trattamento dell’accompagnamento nelle procedure del Codice della crisi. Valgono, per la natura della prestazione, i principi della Cassazione n. 24123/2018 e della giurisprudenza di merito sull’impignorabilità assoluta. Per l’accesso alla liquidazione, è utile la Cassazione, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074: l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che semmai rileva nella fase dell’esdebitazione. Per un beneficiario la cui condotta pregressa è segnata dalla fragilità, significa che la porta della procedura resta aperta e la valutazione si sposta al momento della liberazione dai debiti.
Tre buste paga, tre esiti: i conti fatti sullo stesso debito
Mettiamo alla prova le regole con tre simulazioni parallele. Stesso debito complessivo verso finanziarie e banche, 38.740,55 €, nessun bene immobile, tutti titolari di indennità di accompagnamento. Cambia solo il profilo. Si tratta di ipotesi dimostrative: il limite di mantenimento reale è fissato dal giudice sui documenti, e qui si usa come parametro il criterio dell’art. 283 CCII.
Ipotesi 1 — Invalido civile totale, solo prestazioni assistenziali. Entrate mensili: pensione d’invalidità civile 340,71 € (13 mensilità) + accompagnamento 552,57 € (12 mensilità). Entrambe assolutamente impignorabili.
- Pignoramento individuale: 0 €. Il creditore non recupera nulla presso l’INPS e, su un conto alimentato solo da queste prestazioni, il vincolo va contestato.
- Liquidazione controllata chiesta dal debitore: non apribile se l’OCC non attesta attivo acquisibile.
- Esdebitazione dell’incapiente: praticabile, con utilità offerta pari a zero, a condizione che l’indennità non venga computata. Se la si computasse, le entrate annue (11.060,07 €) supererebbero di 408,39 € la soglia (10.651,68 €). Esito: la partita si gioca tutta sulla corretta qualificazione dell’indennità nella relazione dell’OCC.
Ipotesi 2 — Pensionato solo, pensione di vecchiaia netta 1.387,40 € (13 mensilità) + accompagnamento.
- Pignoramento individuale: quinto dell’eccedenza su 1.092,48 € = 58,98 € per rateo. In tre anni (39 ratei) il creditore recupererebbe circa 2.300,22 €, pari al 5,9% del debito, ma il debito resterebbe in piedi per anni e altri creditori potrebbero intervenire.
- Liquidazione controllata: eccedenza annua 7.384,52 €; in tre anni 22.153,56 €, pari a circa il 57,2% del debito, al lordo dei costi della procedura. Alla fine, esdebitazione per il residuo se ne ricorrono i presupposti.
- Ristrutturazione del consumatore: il pensionato può proporre, ad esempio, 380 € al mese per cinque anni (22.800 €); la proposta regge il confronto con l’alternativa liquidatoria perché le si avvicina, e l’accompagnamento resta intatto. Esito: l’accompagnamento non si tocca in nessuno scenario, ma la scelta della procedura sposta migliaia di euro della pensione.
Ipotesi 3 — Dipendente con netto 1.648,30 € (13 mensilità), coniuge a carico, accompagnamento.
- Pignoramento individuale: 329,66 € al mese; in tre anni circa 12.856,74 € (33,2% del debito), con procedura aperta finché il debito non è estinto.
- Liquidazione controllata: eccedenza annua 4.704,76 €; in tre anni 14.114,28 € (36,4%); con spese di produzione del reddito documentate per 1.800 € annui, l’eccedenza scende a 2.904,76 € annui e il totale triennale a 8.714,28 € (22,5%).
- Se per errore l’indennità venisse sommata: eccedenza 11.335,60 € annui, 34.006,80 € in tre anni, quasi l’88% del debito, prelevati di fatto dal denaro destinato all’assistenza. Esito: per il lavoratore, la documentazione delle spese legate alla disabilità e la separazione dell’indennità valgono più di qualunque percentuale teorica.
Per completare il quadro dell’Ipotesi 3, vale la pena mostrare anche la via della ristrutturazione. Il dipendente può proporre, ad esempio, 260 € al mese per cinque anni, pari a 15.600 €, circa il 40,3% del debito: una cifra superiore a quanto la liquidazione darebbe ai creditori nel triennio con le spese di produzione documentate (8.714,28 €), e quindi difendibile anche di fronte a un creditore che contesti la convenienza. In cambio, il debitore conserva il controllo della gestione, evita lo spossessamento dei beni presenti e futuri che caratterizza la liquidazione e diluisce l’impegno in un arco più lungo. L’accompagnamento, anche qui, non compare nel piano.
Il messaggio delle tre simulazioni è coerente: l’indennità è protetta dalla legge in tutti e tre i casi, ma la protezione “tiene” solo se il calcolo è impostato correttamente e documentato.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita reale raramente rispetta le categorie. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.
Pensionato che lavora ancora. Hai una pensione, un piccolo reddito da lavoro e l’accompagnamento. Nel pignoramento individuale, pensione e stipendio seguono regole diverse (soglia protetta per la prima, quinto pieno per il secondo) e, se pignorati da creditori diversi, i limiti vanno coordinati. In liquidazione controllata entrambi confluiscono nella lettera (b) dell’art. 268, quarto comma, e il giudice fissa un unico limite di mantenimento sul reddito complessivo. L’indennità resta fuori in entrambi i casi. Per te conta la regola del profilo pensionato (la liquidazione può prendere più del quinto) sommata a quella del lavoratore (spese di produzione del reddito deducibili).
Invalido che è anche garante di un familiare. Hai firmato una fideiussione per il mutuo di un figlio, che ora non paga. La banca può agire contro di te, ma non potrà mai prendere l’accompagnamento né la pensione d’invalidità civile. Se il figlio accede a una procedura di sovraindebitamento, i diritti della banca verso di te restano salvi: la sua esdebitazione non ti libera. Se anche tu sei sovraindebitato, puoi valutare una procedura tua o, quando ne ricorrono i presupposti, una procedura familiare congiunta: il Codice della crisi consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o con indebitamento di origine comune, di presentare un unico progetto. Nella procedura familiare le masse attive e passive restano distinte: l’indennità del familiare invalido non diventa garanzia per i debiti dell’altro.
Familiare che assiste ed è anche titolare di accompagnamento. Accade tra coniugi anziani: entrambi percepiscono l’indennità, uno dei due ha i debiti. Ciascuna indennità è impignorabile e segue il titolare; nel calcolo del mantenimento del nucleo, nessuna delle due dovrebbe essere trattata come entrata disponibile. Qui la documentazione dei costi assistenziali è doppia e va tenuta distinta.
Lavoratore autonomo con accompagnamento e debiti misti. Parte dei debiti deriva dall’attività, parte dalla vita familiare. Non sei consumatore per l’intero indebitamento, e la strada negoziale è il concordato minore, che richiede l’adesione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nell’attivo che offri puoi includere i flussi dell’attività eccedenti il mantenimento, beni, eventuale finanza di terzi; l’indennità non è un ricavo e non va inserita. Se il concordato non passa, la liquidazione controllata resta l’approdo, con le stesse esclusioni.
Beneficiario di amministrazione di sostegno che eredita. Durante la procedura, o nei tre anni successivi a un’esdebitazione dell’incapiente, arriva un’eredità. Nel primo caso, se è aperta una liquidazione controllata, i beni sopravvenuti entrano nella massa (salvo la valutazione della convenienza dell’accettazione, che l’amministratore deve comunque sottoporre al giudice tutelare). Nel secondo caso, un’utilità sopravvenuta rilevante può far rivivere l’obbligo verso i creditori nei limiti previsti dall’art. 283. L’indennità continua a restare fuori, ma l’eredità no.
Chi percepisce contemporaneamente accompagnamento e assegno per l’assistenza personale e continuativa? Non è possibile cumulare le due prestazioni per lo stesso bisogno, ma capita che nella stessa famiglia uno percepisca l’una e l’altro l’altra. Ricorda la distinzione: il primo è assistenziale e assolutamente impignorabile, il secondo è previdenziale e soggetto ai limiti ordinari.
Il confronto tra profili, in una tabella
La tabella riassume come cambia la posizione dell’indennità e delle altre entrate nei cinque profili. In tutti, l’indennità è esclusa; ciò che varia è quanto il resto del reddito è esposto e quali sono i rischi da presidiare.
| Aspetto | Invalido civile con sole prestazioni assistenziali | Pensionato con accompagnamento | Lavoratore con accompagnamento | Familiare che assiste (debitore) | Beneficiario di amministrazione di sostegno |
|---|---|---|---|---|---|
| Indennità nel pignoramento | Impignorabile | Impignorabile | Impignorabile | Non è del debitore: inaggredibile | Impignorabile |
| Indennità in liquidazione controllata | Esclusa (art. 268, c. 4, lett. a) | Esclusa | Esclusa | Non entra: patrimonio altrui | Esclusa |
| Altre entrate nel pignoramento | Pensione inv. civile impignorabile | Pensione protetta fino a 1.092,48 €, poi 1/5 | 1/5 dello stipendio netto | 1/5 dello stipendio | Assegno previdenziale protetto fino a 1.092,48 € |
| Altre entrate in liquidazione | Nulla da acquisire | Eccedenza sul limite di mantenimento, anche oltre 1/5 | Eccedenza, al netto delle spese di produzione | Eccedenza, con limite che dipende dal nucleo | Eccedenza (spesso nulla) |
| Procedura tipica | Esdebitazione incapiente | Ristrutturazione o liquidazione, da confrontare | Ristrutturazione, concordato minore o liquidazione | Ristrutturazione o incapiente | Incapiente o ristrutturazione, con autorizzazione del giudice tutelare |
| Rischio principale | Indennità contata nella soglia dell’art. 283 | Liquidazione più onerosa del pignoramento | Commistione sul conto | Indennità usata per ridurre il suo limite di mantenimento | Inerzia e mancata autorizzazione |
| Documento decisivo | Relazione OCC che qualifica le prestazioni | Prova delle spese assistenziali non coperte | Conto separato e spese di produzione | Prova dei costi dell’assistenza | Decreto di nomina e autorizzazione |
Le domande che valgono per tutti
Cosa succede se perdo il lavoro, o la pensione cambia, durante la procedura? Nella liquidazione controllata il limite di mantenimento può essere rivisto su istanza, documentando il mutamento delle circostanze: se il reddito cala, cala anche la quota da versare. In una ristrutturazione omologata, un peggioramento non imputabile al debitore può giustificare una modifica del piano; se il piano diventa ineseguibile, occorre valutare la conversione in liquidazione. L’indennità, in ogni caso, non diventa mai la “riserva” con cui coprire l’ammanco.
E se l’indennità viene revocata o sospesa dopo una revisione? Cambia il tuo profilo, non le regole: se perdi l’accompagnamento, le tue altre entrate restano soggette agli stessi limiti. Se invece l’INPS chiede indietro ratei già pagati, occorre verificare la legittimità della richiesta e le modalità di recupero; nei confronti di una procedura concorsuale aperta, il credito dell’Istituto segue le regole del concorso.
Gli arretrati di accompagnamento riconosciuti dopo una causa sono protetti come i ratei mensili? Gli arretrati mantengono la natura della prestazione: sono indennità di accompagnamento riferita a mesi passati. Se sono accreditati durante una liquidazione controllata, vanno segnalati al liquidatore spiegandone la natura, perché la loro esclusione discende dall’art. 545 c.p.c. richiamato dall’art. 268 CCII. Conviene conservare la sentenza o il decreto di omologa dell’accertamento sanitario e il prospetto di liquidazione INPS.
Posso usare volontariamente l’indennità per pagare i debiti? Nessuna norma ti vieta di spendere come credi un’entrata tua, fuori da procedure. Ma devi sapere che stai rinunciando a una protezione di legge, e che quelle somme erano destinate all’assistenza. Dentro una procedura, inserirle in un piano è una scelta che va ponderata e motivata: non è mai un obbligo.
Ci sono termini da rispettare se ricevo un pignoramento? L’opposizione all’esecuzione per impignorabilità può essere proposta finché l’esecuzione è in corso, ma agire presto evita che le somme vengano assegnate al creditore. Per l’opposizione agli atti esecutivi il termine è di venti giorni. Ricorda che i termini processuali sono sospesi solo dal 1° al 31 agosto di ogni anno: non esistono altre pause.
Devo dichiarare l’indennità all’OCC e al giudice anche se è esclusa dalla procedura? Sì, sempre. L’esclusione dalla liquidazione e dal calcolo delle utilità è un effetto giuridico che si ottiene qualificando correttamente l’entrata, non nascondendola. Il debitore deve rappresentare in modo completo la propria situazione economica e familiare; un’omissione, anche di un’entrata impignorabile, può essere letta come mancanza di trasparenza e pesare sulla meritevolezza e sull’esdebitazione. La regola pratica è semplice: dichiara tutto, e accanto all’indennità scrivi che cos’è e perché resta fuori.
Il liquidatore può “prendere il controllo” del conto su cui arriva l’indennità? Con l’apertura della liquidazione controllata il liquidatore acquisisce i beni e le disponibilità comprese nella procedura. L’indennità non lo è, ma se arriva su un conto in cui transitano anche stipendio o pensione, la separazione diventa un problema operativo. Conviene chiedere che, già nella fase di apertura o subito dopo, sia chiarito con il giudice delegato come gestire l’accredito dell’indennità, preferibilmente su un conto dedicato che resta nella piena disponibilità del debitore. Per chi è in questa situazione, una lettera al liquidatore con la documentazione INPS vale più di mille discussioni successive.
È possibile fare una cessione del quinto sull’indennità di accompagnamento? No. La cessione del quinto riguarda stipendi e pensioni, e l’INPS non la ammette sulle prestazioni assistenziali come l’indennità di accompagnamento, la pensione d’invalidità civile o l’assegno sociale. Se ti viene proposto un finanziamento “garantito” dall’indennità, diffida: nella migliore delle ipotesi è un prestito personale ordinario, che aggraverà il sovraindebitamento senza alcuna garanzia per il finanziatore e senza alcuna tutela in più per te.
Se la mia procedura viene respinta, l’indennità resta comunque protetta? Sì. Il rigetto di una domanda di ristrutturazione o di esdebitazione fa tornare i creditori nella condizione di poter agire individualmente, ma i limiti dell’art. 545 c.p.c. continuano a valere. L’indennità resta impignorabile, la pensione resta protetta fino alla soglia di legge, lo stipendio resta aggredibile per un quinto. Il rigetto, però, è un’occasione per rivedere l’impostazione: spesso la domanda si può ripresentare, correggendo il profilo che l’ha fatta cadere.
La giurisprudenza profilo per profilo
Qui sotto i riferimenti richiamati nella guida, ordinati secondo il profilo a cui servono di più. I principi sono riformulati in sintesi, non riportati come massime.
Per tutti i profili: la natura della prestazione e i confini delle esclusioni
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 3 ottobre 2018, n. 24123. Principio: le prestazioni assistenziali d’invalidità civile rientrano tra i sussidi sottratti al pignoramento dall’art. 545, secondo comma, c.p.c.; la loro natura le distingue dalle prestazioni previdenziali. Rilevanza: è il fondamento dell’esclusione dell’indennità ex art. 268, quarto comma, lettera (a), CCII.
- Cass. civ., sentenza 12 marzo 2010, n. 6093 (richiamata dalla n. 24123/2018). Principio: l’assegno per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità previdenziale è quota integrativa della pensione, di natura previdenziale. Rilevanza: evita di confondere questa prestazione con l’indennità degli invalidi civili, con regime diverso.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28484. Principio: le esclusioni dalla liquidazione controllata sono solo quelle elencate dall’art. 268, quarto comma, CCII, senza estensioni analogiche; nel caso, un risarcimento per danno biologico è stato ritenuto compreso nella massa. Rilevanza: conferma che la protezione dell’indennità dipende dal suo aggancio all’art. 545 c.p.c. e che altre somme “personali” non godono della stessa tutela.
- Cass. pen., Sez. II, sentenza 26 febbraio 2026, n. 17940. Principio: i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. operano anche nel sequestro finalizzato alla confisca, pure quando le somme sono considerate profitto di reato (nel caso, un’indennità di accompagnamento contestata come frutto di truffa), per garantire il minimo vitale. Rilevanza: mostra quanto sia radicata la tutela della prestazione, anche in un contesto a lei ostile.
- Corte cost., sentenza n. 506 del 2002. Principio: dichiarata illegittima la totale impignorabilità delle pensioni INPS, salvo la parte necessaria alle esigenze di vita. Rilevanza: è all’origine della distinzione tra pensioni previdenziali (pignorabili nei limiti) e prestazioni assistenziali.
Per chi vive di sole prestazioni d’invalidità civile
- Trib. Pavia, sentenza 23 dicembre 2024, n. 1684. Principio: pensione d’invalidità civile e indennità di accompagnamento sono assolutamente impignorabili per la loro funzione assistenziale. Rilevanza: consente di escludere entrambe le entrate dal calcolo dell’attivo e dell’incapienza.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, la relazione dell’OCC va verificata nella sostanza e non solo nella forma. Rilevanza: se la relazione attesta attivo includendo prestazioni impignorabili, il giudice deve accorgersene; e, specularmente, l’attestazione di assenza di attivo va motivata.
Per il pensionato
- Trib. Vicenza, sentenza 3 settembre 2025, n. 1269. Principio: in presenza di più prestazioni in capo alla stessa persona, pensione d’invalidità civile e accompagnamento sono assolutamente impignorabili, mentre la pensione ai superstiti lo è solo nei limiti dell’art. 545; il creditore restituisce quanto incassato oltre la quota pignorabile. Rilevanza: applica il “doppio binario” tipico del pensionato con accompagnamento.
- Corte cost., sentenza 30 dicembre 2025, n. 216. Principio: è legittimo il regime speciale che consente all’INPS di recuperare indebiti e omissioni contributive fino a un quinto della pensione, salvo il trattamento minimo. Rilevanza: delimita l’esposizione della pensione verso l’INPS creditore, senza estendersi all’indennità assistenziale.
Per il lavoratore
- Trib. Udine, sentenza 30 gennaio 2025. Principio: la liquidazione controllata può aprirsi anche senza beni, se c’è un reddito con eccedenza sul mantenimento, e la misura del limite spetta al giudice delegato. Rilevanza: individua nello stipendio, non nell’indennità, l’attivo della procedura.
- Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025. Principio: assegnazioni e cessioni di quote stipendiali anteriori all’apertura della liquidazione controllata sono inopponibili alla procedura, per la parità di trattamento dei creditori. Rilevanza: incide sul lavoratore con cessione del quinto in corso.
Per il familiare che assiste
- Trib. Ancona, sentenza 28 luglio 2025. Principio: nel fissare il limite di mantenimento occorre individuare chi compone la “famiglia” dell’art. 268, quarto comma, lettera (b), e quale reddito complessivo considerare. Rilevanza: è la sede in cui far valere l’esclusione dell’indennità del familiare dal reddito del nucleo.
- Trib. Benevento, sentenza 3 febbraio 2025. Principio: il limite di mantenimento può essere parametrato al criterio dell’art. 283, secondo comma, CCII, con determinazione finale del giudice delegato. Rilevanza: il richiamo alla scala ISEE rafforza l’argomento dell’esclusione dei trattamenti assistenziali.
- Trib. Arezzo, sentenza n. 77/2025, pubblicata il 12 novembre 2025. Principio: quando l’eccedenza di reddito è minima, si pone il tema del rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente. Rilevanza: per il familiare con reddito modesto, la strada può essere l’art. 283, a patto che il calcolo sia corretto.
Per il beneficiario di amministrazione di sostegno
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per non meritevolezza, che rileva semmai in sede di esdebitazione. Rilevanza: per chi si è indebitato in condizioni di fragilità, l’accesso alla procedura resta aperto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ogni profilo descritto in questa guida richiede interventi diversi. Questi sono gli strumenti concreti con cui lo studio lavora sulle posizioni di chi percepisce l’indennità di accompagnamento.
- Qualifichiamo ogni entrata. Esaminiamo cedolini e provvedimenti INPS e distinguiamo, voce per voce, prestazioni assistenziali (assolutamente impignorabili) e previdenziali (pignorabili nei limiti), individuando i casi di “falso accompagnamento” di natura previdenziale.
- Ricostruiamo i movimenti del conto. Per chi ha stipendio o pensione e indennità sullo stesso conto, tracciamo accrediti e uscite per dimostrare quale parte del saldo deriva dall’indennità.
- Contestiamo i pignoramenti che colpiscono l’indennità, con opposizione all’esecuzione e istanze al giudice perché dichiari l’inefficacia del vincolo sulle somme impignorabili.
- Calcoliamo gli scenari a confronto: quinto pignorabile, eccedenza in liquidazione, proposta sostenibile in ristrutturazione, soglia dell’art. 283. Per i pensionati e i lavoratori, è il passaggio che evita scelte costose.
- Costruiamo la documentazione del limite di mantenimento: raccogliamo e ordiniamo le prove dei costi assistenziali non coperti e delle spese di produzione del reddito legate alla disabilità.
- Impostiamo con l’OCC la relazione, chiedendo che l’indennità sia espressamente qualificata come esclusa dall’attivo e dal calcolo delle utilità.
- Per i familiari che assistono, argomentiamo l’esclusione dell’indennità del congiunto dal reddito del nucleo e verifichiamo le posizioni di garanzia incrociate.
- Per le amministrazioni di sostegno, predisponiamo l’istanza al giudice tutelare, ricostruiamo la storia dei debiti in funzione della meritevolezza e coordiniamo procedura e rendiconto.
- Verifichiamo le trattenute INPS, controllando che non gravino sull’indennità e che, sulla pensione, rispettino i limiti di legge.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dal reclamo contro i provvedimenti della procedura fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: chi redige e conosce le relazioni sul sovraindebitamento sa dove si annidano gli errori che portano a computare l’indennità tra le utilità o a sottostimare il limite di mantenimento, e sa come documentare il contrario. Per gli autonomi con debiti d’impresa, l’esperienza di Esperto Negoziatore consente di valutare anche gli strumenti della crisi d’impresa.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea argomentativa, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro.
Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi per le questioni di impignorabilità, procedura e contenzioso; i secondi per la ricostruzione dei redditi, dei flussi di conto e dei calcoli di sostenibilità del piano.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
L’indennità di accompagnamento è una delle poche entrate che la legge protegge per intero, e in una procedura di sovraindebitamento resta fuori dalla portata dei creditori. Ma la protezione funziona davvero solo se viene fatta valere nel modo giusto per il tuo profilo. Il primo passo è capire in quale situazione ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle generiche che si leggono ovunque.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il punto decisivo, qui, è dentro la procedura di sovraindebitamento: nella relazione dell’OCC, nel calcolo del limite di mantenimento, nella verifica dell’incapienza. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi lavora proprio sugli atti in cui l’indennità viene inclusa o esclusa; ed essendo cassazionista può sostenere la stessa linea anche se la questione arriva davanti ai giudici superiori. Analizzeremo la tua posizione e costruiremo la strategia adatta al tuo profilo.
📩 Non lasciare che un calcolo sbagliato metta a rischio i soldi dell’assistenza: contatta oggi lo Studio Monardo, trovi tutti i riferimenti al termine di questo articolo.
