Chi vive fuori dall’Italia e ha debiti rimasti in Italia si pone quasi sempre la stessa domanda, e quasi sempre se la pone nel modo sbagliato: “posso fare il sovraindebitamento anche se sto all’estero?”. La domanda giusta è un’altra, perché nel sovraindebitamento la prima cosa che il giudice verifica non è se hai diritto a liberarti dei debiti, ma se è lui il giudice che può occuparsene. E la risposta a questa seconda domanda non è uguale per tutti: dipende da chi sei, da quanto tempo vivi all’estero, da dove si trova davvero la tua vita economica e da quale Paese ti ospita.
Due esempi lampo, per capire subito quanto cambia. Un operaio italiano trasferito in Germania da sette anni, iscritto AIRE, con moglie e figli là, conto corrente tedesco e nessun bene in Italia: per lui il tribunale italiano, nella stragrande maggioranza dei casi, non è competente, e depositare comunque il ricorso a Bari o a Torino significa perdere mesi per arrivare a una dichiarazione di incompetenza o di difetto di giurisdizione. Un artigiano che ha chiuso l’officina in Italia a gennaio, si è iscritto AIRE a marzo ed è andato a vivere in Spagna ad aprile, ma ha ancora in Italia la partita IVA chiusa da poco, i debiti verso i fornitori e l’unico immobile: per lui, se deposita la domanda nei mesi giusti, il tribunale italiano resta competente, e non per una furbizia, ma perché è la legge a dirlo.
Tra questi due estremi ci sono i pensionati che vivono in Portogallo o in Romania con la pensione italiana, i frontalieri che dormono in Svizzera e lavorano in Italia, gli imprenditori che hanno spostato la famiglia ma non l’attività, gli stranieri rientrati nel Paese d’origine lasciando qui finanziamenti e cartelle, i genitori che hanno garantito il mutuo di un figlio e poi sono emigrati. Per ciascuno di questi profili la regola cambia davvero: cambia il tribunale, cambia la legge applicabile, cambiano i tempi entro cui muoversi. Questa guida li affronta uno per uno.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia del sovraindebitamento non è un’area generica del diritto civile: è una procedura concorsuale che si apre davanti a un tribunale e passa attraverso un Organismo di Composizione della Crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi la istruisce e dal lato di chi la difende, e questo conta in modo particolare quando il primo ostacolo non è il merito del piano ma la competenza del giudice. A questo si aggiunge la qualità di avvocato cassazionista, decisiva in una materia in cui le questioni di competenza e di giurisdizione si risolvono con il regolamento di competenza e il ricorso per cassazione, cioè davanti alla Corte Suprema.
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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare al tuo caso
Prima di entrare nei singoli profili serve la base comune, perché tutte le differenze che vedremo dopo nascono da qui. Sono quattro regole, e conviene averle chiare.
Prima regola: nel sovraindebitamento non conta la residenza anagrafica, conta il COMI. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha sostituito il vecchio criterio della residenza o della sede con il “centro degli interessi principali”, indicato con l’acronimo inglese COMI (centre of main interests). L’art. 2, comma 1, lett. m) del Codice lo definisce come il luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Le due parole che pesano sono “abituale” e “riconoscibile”: non basta un legame occasionale, e non basta un legame che solo il debitore conosce. Deve essere il luogo dove la tua vita economica si svolge normalmente e dove i tuoi creditori, guardandoti da fuori, si aspettano di trovarti.
Seconda regola: l’art. 27 del Codice attribuisce la competenza al tribunale nel cui circondario si trova il COMI. Vale per tutti gli strumenti destinati al sovraindebitato: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata, l’esdebitazione del debitore incapiente. Il Codice aiuta chi deve individuarlo fissando alcune presunzioni: per la persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale — il consumatore, in sostanza — il COMI si presume coincidente con la residenza o il domicilio; per chi esercita un’attività professionale, con la sede principale dell’attività; per l’imprenditore individuale, con la sede risultante dal registro delle imprese.
Attenzione però: sono presunzioni relative, non sbarramenti. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con chiarezza, osservando che se la presunzione fosse assoluta diventerebbe inutile la stessa definizione di COMI scritta dal legislatore (Cass. civ. n. 21865/2025). E con l’ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025 la Sezione I ha precisato il metodo per superarle: non basta affermare che gli interessi sono gestiti altrove, occorre provare sia la gestione effettiva in un luogo diverso, sia che quella collocazione fosse riconoscibile dai terzi. È una pronuncia nata sul terreno delle società, ma il principio — sostanza e riconoscibilità — è lo stesso che i tribunali applicano alle persone fisiche.
Terza regola: il trasferimento recente non sposta il giudice. L’art. 28 del Codice stabilisce che il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza. È la regola che protegge i creditori dalle migrazioni strumentali, ma — e questo quasi nessuno lo dice a chi vive all’estero — protegge anche te: se ti sei trasferito da meno di un anno, il tribunale italiano rimane il tuo tribunale, e puoi ancora accedere alla procedura italiana. Sul versante internazionale il meccanismo si ripete: l’art. 26 del Codice conserva la giurisdizione italiana quando il COMI è stato trasferito all’estero nell’anno precedente il deposito della domanda.
Quarta regola: se vivi in un Paese dell’Unione Europea si applica anche il Regolamento (UE) 2015/848. Il Regolamento sulle procedure di insolvenza transfrontaliere disciplina la giurisdizione internazionale e all’art. 3 adotta lo stesso criterio del COMI, con presunzioni proprie e con “periodi sospetti” diversi da quello annuale italiano: per la persona fisica che non esercita un’attività indipendente la presunzione di coincidenza con la residenza abituale non opera se il trasferimento è avvenuto nei sei mesi precedenti la domanda; per chi esercita un’attività indipendente o professionale il periodo si riduce a tre mesi rispetto alla sede principale dell’attività. Il Regolamento prevede anche che, se il COMI è in uno Stato membro ma il debitore ha una “dipendenza” in un altro Stato membro, in quest’ultimo possa aprirsi una procedura secondaria territoriale, limitata ai beni che vi si trovano.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito quanto sia solida quella presunzione per le persone fisiche: con la sentenza 16 luglio 2020, causa C-253/19 (Novo Banco), ha stabilito che il fatto che l’unico bene immobile del debitore si trovi in uno Stato diverso da quello di residenza abituale non è di per sé sufficiente a superare la presunzione, se non emergono altri elementi che collochino lì il centro effettivo degli interessi in modo riconoscibile ai terzi. Tradotto per chi legge: la casa rimasta in Italia, da sola, non basta a portare in Italia il tuo tribunale. E già la storica sentenza della Corte di giustizia 2 maggio 2006, causa C-341/04 (Eurofood), aveva messo al centro la percezione dei creditori circa il luogo di gestione degli interessi.
Un’ultima nota comune, spesso decisiva nella pratica: se vivi in uno Stato extraeuropeo — Svizzera, Regno Unito dopo la Brexit, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia — il Regolamento europeo non si applica. Non esiste un meccanismo automatico di riparto: la giurisdizione italiana si valuta in base alle norme interne, e cioè al Codice della crisi e ai principi del diritto internazionale privato (L. 218/1995). Questo, paradossalmente, in molti casi lascia più spazio al tribunale italiano di quanto non faccia il diritto dell’Unione.
Due precisazioni operative che valgono per ogni profilo. La prima: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto; non esistono altre sospensioni feriali, ed è bene diffidare di chi ti dice il contrario. La seconda: l’Organismo di Composizione della Crisi che gestisce la tua pratica deve essere riferibile al circondario del tribunale competente, quindi sbagliare tribunale significa sbagliare anche OCC, e il lavoro istruttorio già svolto rischia di non essere spendibile davanti al giudice corretto.
Se sei un lavoratore dipendente trasferito stabilmente all’estero (e iscritto AIRE)
LA TUA SITUAZIONE. Hai lasciato l’Italia diversi anni fa. Lavori con contratto locale in Germania, in Belgio, in Olanda, in Spagna. Paghi le tasse là, hai il conto corrente là, magari ci hai portato la famiglia. In Italia sono rimasti i debiti di prima: due finanziamenti mai chiusi, la carta revolving, il fido bancario andato a sofferenza, forse la tua quota di un mutuo su una casa che non abiti più. Ti sei iscritto all’AIRE, il registro degli italiani residenti all’estero, perché era obbligatorio e perché serviva per il consolato. E adesso vorresti chiudere quella partita italiana una volta per tutte.
COSA CAMBIA PER TE. Tu sei il profilo su cui la regola morde di più, e bisogna dirtelo senza giri di parole. Se vivi da anni in un altro Stato dell’Unione Europea e lì si svolge la tua vita lavorativa e familiare, il tuo centro degli interessi principali è in quello Stato, e la giurisdizione sull’insolvenza appartiene a quello Stato, non all’Italia. Non è una scelta discrezionale del giudice italiano: è il criterio dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848, che il tribunale deve rilevare anche d’ufficio. Il fatto che i creditori siano italiani, che i contratti siano stati firmati in Italia, che la lingua della documentazione sia l’italiano, non sposta nulla: il Regolamento guarda a dove sei tu, non a dove sono i tuoi debiti.
L’iscrizione AIRE, da sola, non è la causa del problema e non è nemmeno la prova decisiva. L’AIRE crea una presunzione, non una condanna: è un dato formale che il giudice legge insieme a tutti gli altri. Esiste il caso opposto e speculare — chi è iscritto AIRE ma ha mantenuto in Italia il baricentro reale della propria vita economica — e il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 471 pubblicata il 21 novembre 2025, si è pronunciato proprio sul difetto di giurisdizione in un ricorso di un debitore persona fisica, muovendosi sulla linea per cui il COMI non coincide necessariamente con la residenza formale del debitore. La formalità apre il discorso; a chiuderlo è la sostanza, e la sostanza deve essere provata da chi la invoca, con il livello di rigore che la Cassazione ha chiesto nell’ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025: gestione effettiva altrove più riconoscibilità per i terzi.
I NUMERI. Le cifre che contano, nel tuo caso, sono date. Il Regolamento europeo fissa a sei mesi il periodo entro il quale un trasferimento della residenza abituale non consolida la presunzione a favore del nuovo Stato. Il Codice della crisi fissa a un anno il periodo entro il quale il trasferimento del COMI non toglie competenza al tribunale italiano (art. 28) né giurisdizione all’Italia (art. 26). Se sei partito da otto anni, entrambi i termini sono ampiamente superati e la questione non si discute. Se sei partito da otto mesi, sei in una zona in cui il tribunale italiano può ancora essere competente e si gioca tutto sul calendario: è il profilo trattato nella sezione successiva.
Un esempio numerico di come il giudice pesa il tuo caso, al di là delle date. Ipotesi: reddito annuo netto in Germania di 27.400 €, affitto e utenze tedesche per 11.760 € l’anno, iscrizione al sistema sanitario tedesco, due figli in scuola tedesca; in Italia una quota del 50% su un appartamento del valore stimato di 84.000 €, gravato da ipoteca, e nessun altro cespite. Il rapporto è nettissimo: la vita economica quotidiana è integralmente in Germania e l’unico legame italiano è un bene immobile passivo. Applicando il principio della sentenza Novo Banco (CGUE 16 luglio 2020, C-253/19), quell’immobile da solo non sposta il COMI. La procedura, per te, si apre in Germania.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più concreto è quello economico e temporale: depositare in Italia una domanda destinata a chiudersi con una pronuncia sulla giurisdizione. Significa mesi persi, un’istruttoria OCC non riutilizzabile davanti al giudice estero e, nel frattempo, creditori che non si fermano. E c’è un secondo rischio, meno visibile: mentre la procedura italiana non è percorribile, le azioni esecutive italiane sui beni italiani restano perfettamente percorribili per i creditori. Il pignoramento della quota dell’immobile in Italia, l’ipoteca, il pignoramento di eventuali crediti verso terzi italiani non si fermano solo perché tu vivi altrove. Anzi: la distanza rende più difficile accorgersi in tempo delle notifiche.
LE MOSSE GIUSTE.
- Fotografa il tuo COMI prima di scegliere il Paese in cui aprire la procedura. Contratto di lavoro, buste paga, contratto di locazione, iscrizione sanitaria, scuola dei figli, estratti conto: è il fascicolo che stabilisce dove si apre la procedura, e va costruito prima del deposito, non dopo.
- Verifica la procedura di insolvenza personale dello Stato in cui vivi. Diversi ordinamenti europei hanno strumenti di esdebitazione per la persona fisica con tempi e presupposti propri; l’esito che cerchi potrebbe essere raggiungibile là, e i creditori italiani vi sono soggetti in forza del Regolamento europeo.
- Metti in sicurezza il fronte italiano nel frattempo. Se in Italia hai un immobile o crediti aggredibili, la difesa esecutiva italiana — opposizioni, verifica dei titoli, controllo delle notifiche — è un lavoro autonomo rispetto alla procedura di insolvenza estera e va fatto qui.
- Controlla le notifiche italiane a tappeto. Precetti e atti esecutivi notificati a un indirizzo italiano non più tuo sono il modo più frequente in cui un debitore residente all’estero scopre tardi di essere già sotto esecuzione.
- Valuta se esiste una “dipendenza” in Italia. Se hai qui una struttura stabile con mezzi e attività — situazione più tipica di chi lavora in proprio che del dipendente — il Regolamento consente l’apertura in Italia di una procedura secondaria limitata ai beni italiani.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Per il tuo profilo la pronuncia da conoscere è la sentenza della Corte di giustizia UE 16 luglio 2020, causa C-253/19 (Novo Banco): la presunzione di coincidenza tra COMI e residenza abituale della persona fisica non si supera con la sola circostanza che l’unico immobile si trovi in un altro Stato membro. È la risposta diretta alla domanda che si pongono quasi tutti gli iscritti AIRE — “ma io in Italia ho ancora casa, non basta?” — e la risposta è no.
Se ti sei trasferito da poco (o ti stai trasferendo adesso)
LA TUA SITUAZIONE. Sei partito nei mesi scorsi, oppure hai la valigia pronta. Forse è stata una scelta di lavoro, forse è stata anche una scelta di sopravvivenza: in Italia la situazione debitoria era diventata insostenibile e l’idea di ricominciare altrove aveva anche il sapore di mettere distanza tra te e i creditori. Hai appena fatto — o stai per fare — l’iscrizione AIRE. Ti stai chiedendo se ora sia troppo tardi per la procedura italiana, oppure se sia troppo presto per quella estera.
COSA CAMBIA PER TE. Tu sei nella finestra più delicata e, allo stesso tempo, nella più favorevole. Per un periodo che il Codice della crisi individua in un anno, il tuo trasferimento all’estero è processualmente irrilevante: il tribunale italiano resta competente (art. 28) e l’Italia resta dotata di giurisdizione (art. 26). Non è una zona grigia: è una regola precisa, nata per impedire le migrazioni strumentali, che però funziona in entrambe le direzioni e ti consente di accedere alla procedura italiana anche se hai già traslocato.
Il Regolamento europeo lavora con termini più brevi — sei mesi per la residenza abituale di chi non esercita attività indipendente, tre mesi per chi la esercita — e questo genera un’asimmetria che va gestita con attenzione tecnica: c’è una fascia temporale in cui lo Stato estero potrebbe già considerare consolidato il tuo nuovo COMI mentre l’Italia lo considera ancora irrilevante. In quella fascia, chi deposita per primo e dove deposita fa la differenza sostanziale sull’esito.
I NUMERI. Il calendario, per te, è tutto. Ipotesi concreta: hai lasciato l’Italia il 14 aprile e ti sei iscritto AIRE il 6 maggio. Se depositi la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore il 20 ottobre dello stesso anno, sono trascorsi poco più di sei mesi dal trasferimento effettivo: il termine annuale dell’art. 28 non è maturato e il tribunale italiano del tuo ultimo COMI resta competente. Se invece depositi il 3 giugno dell’anno successivo, sono passati quattordici mesi: la finestra si è chiusa, e la competenza segue ormai il nuovo centro degli interessi.
Secondo dato numerico, quello che i debitori sottovalutano: i mesi che servono per preparare la domanda. Una procedura di sovraindebitamento richiede la ricostruzione integrale della posizione debitoria (estratti conto, piani di ammortamento, estratto di ruolo, centrale rischi), la relazione dell’OCC e la verifica della meritevolezza. Se la finestra scade tra cinque mesi, non hai cinque mesi: ne hai tre, perché gli altri due servono all’istruttoria. Chi arriva a chiedere consulenza con il termine quasi esaurito si trova spesso a dover scegliere non la strada migliore, ma l’unica ancora percorribile.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio che ti riguarda più da vicino è il vuoto di tutela: perdere il treno italiano senza aver ancora maturato i presupposti per salire su quello estero, restando per mesi senza alcuna procedura che blocchi i creditori. È la condizione peggiore, perché nel frattempo i creditori italiani agiscono su beni e crediti in Italia senza che nessuna misura protettiva li fermi. C’è poi un rischio reputazionale-processuale da non sottovalutare: il trasferimento che appare costruito per sottrarsi ai creditori pesa sulla valutazione di meritevolezza, che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è un presupposto di accesso, non un dettaglio. Il modo in cui la partenza viene documentata e spiegata è parte della difesa.
LE MOSSE GIUSTE.
- Datazione certa del trasferimento, subito. Data di iscrizione AIRE, contratto di lavoro estero, contratto di affitto, prima busta paga: serve a stabilire con precisione quando si è mosso il tuo COMI, perché tutta la strategia si calcola su quella data.
- Decidi la giurisdizione prima di decidere lo strumento. Stabilire se la partita si gioca in Italia o all’estero viene prima della scelta tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata.
- Se la finestra italiana è ancora aperta e conviene, deposita. Il deposito tempestivo cristallizza la competenza e apre l’accesso alle misure protettive che congelano le azioni esecutive.
- Documenta le ragioni del trasferimento. Un’offerta di lavoro, un ricongiungimento familiare, un contratto firmato: la causa oggettiva della partenza è l’elemento che neutralizza la lettura strumentale.
- Non lasciare l’Italia senza un domicilio processuale presidiato. Un indirizzo per le notifiche e qualcuno che lo controlli sono il minimo per non scoprire un pignoramento a cose fatte.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Per te il riferimento più utile è la Cass. civ. n. 6620/2025, che si è occupata del criterio da seguire, in base al Codice della crisi, per stabilire la competenza territoriale quando viene presentata una domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Il messaggio pratico è che il momento del deposito è il fotogramma che conta, e questo, per chi si sta trasferendo, significa che la scelta del quando non è un dettaglio organizzativo ma una decisione strategica.
Se sei un pensionato che vive all’estero con la pensione italiana
LA TUA SITUAZIONE. Hai lavorato una vita in Italia e ora percepisci una pensione italiana, ma vivi in Portogallo, in Spagna, in Romania, in Bulgaria, alle Canarie, o in un Paese extraeuropeo dove il costo della vita ti permette di arrivare a fine mese. I debiti li hai portati con te: una cessione del quinto ancora in corso, un prestito personale, la carta di credito che non hai mai chiuso, magari i debiti dell’attività che hai chiuso prima di andare in pensione. La pensione ti viene pagata dall’Italia e per i creditori italiani è un flusso visibile, identificabile e aggredibile.
COSA CAMBIA PER TE. Il tuo profilo ha una particolarità che cambia l’analisi: il tuo reddito nasce in Italia, ma la tua vita si consuma all’estero. I due elementi tirano in direzioni opposte, e il giudice deve stabilire quale prevale. La risposta, nella gran parte dei casi, è che prevale il luogo in cui vivi: il COMI è il posto dove gestisci abitualmente i tuoi interessi, e per un pensionato “gestire i propri interessi” significa sostanzialmente abitare, spendere, curarsi, tenere il conto su cui la pensione viene accreditata. La fonte del reddito non è il centro degli interessi: lo è il luogo in cui quel reddito viene vissuto.
Attenzione però a una variante che riguarda molti pensionati e che ribalta l’esito: chi mantiene in Italia il conto corrente su cui la pensione viene accreditata, torna per periodi lunghi, si cura con il sistema sanitario italiano, ha qui la famiglia e gli immobili, e all’estero vive di fatto solo per alcuni mesi l’anno, ha con tutta probabilità mantenuto il COMI in Italia, anche se si è iscritto all’AIRE per ragioni fiscali. È esattamente la situazione in cui trova applicazione il principio per cui la residenza formale non coincide necessariamente con il centro degli interessi principali (in questa direzione si muove il Tribunale di Torino, sentenza n. 471 del 21 novembre 2025), e il debitore deve dimostrare la sostanza con documenti: movimenti del conto, spese quotidiane, utenze, presenza sanitaria.
I NUMERI. Per te i numeri hanno due facce. La prima è la competenza, e si valuta con gli stessi criteri già visti. La seconda riguarda quanto della tua pensione può essere aggredito, ed è la ragione per cui la procedura ti interessa. La pensione gode di una doppia protezione: è impignorabile per la parte corrispondente al doppio dell’assegno sociale e, sulla parte eccedente, può essere pignorata nel limite ordinario di un quinto. Se hai in corso una cessione del quinto, quella quota si somma alle aggressioni successive fino ai limiti di legge, e il risultato è una pensione erosa mese dopo mese.
Ipotesi numerica. Pensione lorda mensile di 1.487 €, cessione del quinto in ammortamento per 297 € al mese, residuo netto 1.190 € con cui vivere e un debito complessivo residuo di 71.300 € tra finanziamenti e scoperti. Fuori da una procedura, la cessione continua fino al termine del piano e gli altri creditori restano liberi di aggredire quanto la legge consente. Dentro una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il piano viene costruito sulla base di quanto effettivamente puoi destinare ai creditori una volta garantito il tuo mantenimento, e il debito residuo viene azzerato con l’esdebitazione a fine piano. La differenza non è di qualche euro: è la differenza tra pagare per anni e chiudere.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio che colpisce i pensionati residenti all’estero più di ogni altro profilo è l’aggressione diretta e continuativa del flusso pensionistico, perché la pensione italiana è il cespite più facile da individuare e da pignorare che esista: è pubblica, è regolare, ha un ente pagatore noto. Il secondo rischio è la disinformazione: circola l’idea che trasferirsi all’estero metta la pensione al riparo. Non è così — il flusso si forma in Italia e in Italia può essere aggredito, a prescindere da dove tu viva. Il terzo rischio è il più doloroso da spiegare: se il COMI è all’estero, la procedura italiana non è accessibile, e quindi la protezione va costruita con gli strumenti dell’ordinamento in cui vivi, mentre in Italia si lavora in difesa sulle singole esecuzioni.
LE MOSSE GIUSTE.
- Fai una fotografia onesta di dove vivi davvero. Mesi trascorsi all’estero, spese quotidiane, cure mediche, utenze: sono i documenti che determinano il tribunale, e vanno guardati prima di scegliere la strada.
- Ricostruisci la posizione debitoria con l’estratto della centrale rischi e i piani di ammortamento. Su cessioni del quinto e prestiti pluriennali le anomalie nei conteggi sono frequenti e possono ridurre il debito prima ancora che si parli di procedure.
- Verifica la legittimità di ogni pignoramento sulla pensione. I limiti di impignorabilità e il cumulo con la cessione in corso sono terreno di contestazione tecnica, non di trattativa.
- Se il COMI è ancora italiano, muoviti subito. Per molti pensionati la permanenza all’estero è meno stabile di quanto appaia sulla carta, e la finestra per la procedura italiana è aperta: in questi casi la competenza certificata di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di impostare l’istruttoria nella forma che il tribunale si aspetta di ricevere, evitando i rilievi che allungano di mesi il procedimento.
- Metti per iscritto il tuo fabbisogno di vita. Nel piano del consumatore la quota destinata ai creditori si calcola dopo aver garantito il mantenimento tuo e del nucleo: documentare il costo della vita nel Paese in cui risiedi è parte integrante della proposta.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Vale anche per te il principio della sentenza CGUE 16 luglio 2020, C-253/19 (Novo Banco): la casa rimasta in Italia non riporta in Italia il tuo tribunale. E vale il criterio di rigore probatorio dell’ordinanza Cass. n. 31727 del 4 dicembre 2025: se sostieni che il tuo centro di interessi è rimasto in Italia nonostante l’AIRE, devi provarlo con elementi concreti e visibili dall’esterno, non con dichiarazioni.
Se sei un autonomo o un imprenditore individuale con attività in Italia e vita all’estero
LA TUA SITUAZIONE. Hai una partita IVA italiana, o l’avevi fino a poco fa. Sei un artigiano, un commerciante, un piccolo imprenditore agricolo, un professionista, un socio di una società di persone. La famiglia si è trasferita all’estero, oppure ci sei andato tu per lavorare a un progetto, ma l’attività — o quello che ne resta — è rimasta qui: i clienti italiani, i fornitori creditori, il capannone in affitto, l’esposizione bancaria, i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali maturati negli ultimi esercizi.
COSA CAMBIA PER TE. La tua posizione ha una particolarità che cambia tutto rispetto al dipendente e al pensionato: per chi esercita un’attività d’impresa o professionale il COMI non si presume coincidente con la residenza, ma con la sede dell’attività. È l’art. 27 del Codice della crisi a dirlo: per l’imprenditore individuale il riferimento è la sede risultante dal registro delle imprese, per chi esercita attività professionale la sede principale dell’attività. Il che significa che puoi vivere all’estero e avere comunque il tuo COMI in Italia, se in Italia continui a gestire l’attività in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
C’è di più, ed è un vantaggio temporale concreto: sul piano europeo, il periodo sospetto relativo alla sede principale dell’attività è di tre mesi, non di sei. E sul piano interno vale sempre la regola dell’art. 28: il trasferimento del centro degli interessi principali nell’anno antecedente al deposito non rileva ai fini della competenza. La combinazione fa sì che, per il tuo profilo, l’accesso alla procedura italiana resti praticabile più a lungo e in situazioni più articolate di quanto accada a chi ha semplicemente cambiato casa.
Anche il ventaglio degli strumenti è diverso: come sovraindebitato non fallibile puoi accedere al concordato minore, che è lo strumento pensato per chi esercita attività d’impresa o professionale sotto le soglie, e che consente la continuazione dell’attività; se la strada della continuità non è percorribile, resta la liquidazione controllata con la successiva esdebitazione. Lo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore, invece, presuppone debiti di natura personale e non è la via naturale per chi ha debiti d’impresa.
I NUMERI. Ipotesi realistica. Ditta individuale con sede in Italia, ricavi dell’ultimo esercizio 96.400 €, debiti complessivi 218.700 € così composti: 71.900 € verso fornitori, 58.300 € verso banche, 62.500 € tra IVA, ritenute e contributi, 26.000 € per un finanziamento personale. Il titolare si trasferisce con la famiglia in Austria il 10 febbraio ma continua a gestire l’attività italiana con rientri settimanali, mantiene la sede iscritta al registro delle imprese e i rapporti bancari italiani. Se deposita domanda di concordato minore il 15 settembre dello stesso anno, sono trascorsi poco più di sette mesi dal trasferimento della famiglia, ma la sede dell’attività non si è mai mossa: la presunzione dell’art. 27 continua a collocare il COMI in Italia, e il periodo trimestrale del Regolamento europeo non entra nemmeno in gioco, perché non c’è stato alcun trasferimento della sede principale dell’attività.
Cambia lo scenario se, nello stesso arco di tempo, l’attività italiana è stata chiusa, la partita IVA cessata e i clienti trasferiti alla nuova struttura estera. Qui il COMI si è spostato davvero, e l’unico paracadute è quello temporale: fino a un anno dal trasferimento il tribunale italiano resta competente ex art. 28. Dodici mesi e un giorno dopo, quella porta è chiusa.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più serio, per te, è di natura probatoria: la gestione “a distanza” dell’attività italiana è facilissima da contestare e difficilissima da dimostrare se non la documenti mentre avviene. Il criterio fissato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025 richiede la prova sia della gestione effettiva sia della sua riconoscibilità per i terzi: se sostieni che il centro dei tuoi interessi è rimasto in Italia, devono dirlo i contratti, le fatture, i rapporti bancari, la corrispondenza con clienti e fornitori, non le tue dichiarazioni. Il secondo rischio riguarda i debiti fiscali e contributivi, che nella tua composizione debitoria sono quasi sempre la voce più pesante e quella con gli strumenti di riscossione più rapidi. Il terzo è il rischio societario: se hai operato tramite una società di persone, la posizione personale del socio illimitatamente responsabile segue regole proprie e va valutata separatamente prima di scegliere lo strumento.
LE MOSSE GIUSTE.
- Metti in fila le date societarie e fiscali. Data di cessazione della partita IVA, ultima dichiarazione, ultimo movimento sui conti aziendali, cancellazione dal registro delle imprese: sono gli elementi che collocano la sede dell’attività nel tempo e nello spazio.
- Valuta il concordato minore come prima opzione se c’è continuità. Mantenere in vita l’attività cambia la proposta ai creditori e, spesso, cambia anche il tasso di soddisfazione che puoi offrire.
- Verifica se esiste una “dipendenza” utilizzabile. Se il COMI si è spostato in un altro Stato dell’Unione ma in Italia resta una struttura stabile, il Regolamento europeo consente una procedura secondaria territoriale sui beni italiani: è una soluzione parziale, ma in certi casi è quella che sblocca la situazione.
- Separa i debiti personali dai debiti d’impresa fin dall’inizio. La natura promiscua dell’indebitamento è una delle ragioni più ricorrenti di inammissibilità quando si sbaglia strumento, come mostra l’orientamento della Corte d’Appello di Bologna sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore con piano avente ad oggetto debiti promiscui.
- Coinvolgi insieme competenza legale e competenza contabile. La ricostruzione della posizione debitoria di un’impresa non è un lavoro che si fa solo con gli atti giudiziari: servono bilanci, estratti di ruolo, riconciliazioni bancarie.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Il riferimento centrale per il tuo profilo è Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025: le presunzioni legate alla sede si superano solo dimostrando la gestione abituale degli interessi altrove e la riconoscibilità di tale collocazione da parte dei terzi. Si aggiunge Cass. civ. n. 21865/2025, secondo cui la presunzione non può essere intesa come assoluta, perché altrimenti la definizione stessa di COMI risulterebbe priva di utilità. E resta sullo sfondo, come criterio ispiratore, la sentenza CGUE 2 maggio 2006, C-341/04 (Eurofood), che mette al centro la percezione dei creditori.
Se vivi in un Paese fuori dall’Unione Europea: Svizzera, Regno Unito, USA, Sud America
LA TUA SITUAZIONE. Vivi in Svizzera e magari lavori come frontaliere, oppure ti sei trasferito nel Regno Unito prima o dopo la Brexit, o negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile, in Argentina, negli Emirati, in Australia. In Italia hai lasciato debiti bancari, finanziamenti, cartelle, forse una posizione d’impresa chiusa male. Hai letto che l’Europa ha regole comuni sull’insolvenza e hai pensato che valessero anche per te. Non valgono.
COSA CAMBIA PER TE. Il Regolamento (UE) 2015/848 si applica agli Stati membri dell’Unione. La Svizzera non ne fa parte; il Regno Unito ne è uscito con la Brexit; tutti gli altri Paesi extraeuropei non vi sono mai rientrati. Questo significa che per te non esiste il meccanismo automatico che attribuisce la giurisdizione allo Stato del COMI e obbliga gli altri Stati membri a riconoscere quella procedura. La giurisdizione italiana si valuta soltanto in base al Codice della crisi e ai principi italiani di diritto internazionale privato.
L’effetto è spesso controintuitivo, e in molti casi favorevole: fuori dall’Unione Europea il tribunale italiano ha uno spazio di intervento più ampio, non più ristretto. Non c’è un regolamento sovranazionale che gli imponga di spogliarsi della controversia a favore dello Stato di residenza; ci sono i criteri interni, che ruotano intorno al COMI e ai suoi correttivi temporali dell’art. 26 e dell’art. 28. E c’è un dato pratico decisivo: se i creditori sono italiani, i beni sono in Italia e i rapporti giuridici sono italiani, una procedura aperta in Svizzera o in Brasile difficilmente produrrebbe in Italia gli effetti che ti servono, mentre una procedura italiana li produce dove i debiti effettivamente vivono.
Occorre però sgombrare il campo da un equivoco frequente tra i frontalieri. Chi dorme all’estero e lavora in Italia ogni giorno non ha automaticamente il COMI all’estero: se il reddito, il datore di lavoro, i rapporti bancari e buona parte della vita economica quotidiana sono in Italia, la residenza estera è solo uno degli elementi, e non necessariamente il prevalente. È il terreno su cui la distinzione tra residenza formale e centro effettivo degli interessi, richiamata dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 471 del 21 novembre 2025, diventa decisiva.
I NUMERI. Ipotesi: cittadino italiano residente in Svizzera dal 2019, iscritto AIRE, salario mensile netto 4.900 CHF, affitto a Lugano, ma lavoro svolto per un datore di lavoro ticinese e nessun rapporto economico attivo in Italia salvo i debiti: 43.800 € tra due finanziamenti e una carta revolving, più 19.600 € di cartelle. Qui il COMI è in Svizzera in modo netto, e il tribunale italiano non è competente; l’attività da fare in Italia è difensiva, sulle singole azioni esecutive e sui titoli.
Ipotesi opposta, frequentissima: frontaliere residente in Svizzera da undici mesi, ma con datore di lavoro italiano, conto corrente italiano su cui viene accreditato lo stipendio, nucleo familiare ancora in Italia e rientri quotidiani. Qui, prima che maturi l’anno dell’art. 28, il tribunale italiano è competente senza discussione, e anche dopo l’anno il COMI resta in bilico e va valutato nel merito, perché la vita economica quotidiana continua a svolgersi in Italia.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio principale, per chi vive fuori dall’Unione, è l’immobilismo dovuto a una convinzione sbagliata: credere che nulla sia possibile e lasciar passare anni, durante i quali gli interessi corrono, le ipoteche si iscrivono e i beni italiani vengono aggrediti. Il secondo rischio è speculare al primo: avviare una procedura nel Paese di residenza confidando che i creditori italiani ne siano automaticamente vincolati. Senza un regolamento comune o una convenzione applicabile, il riconoscimento in Italia degli effetti di una procedura extraeuropea non è automatico e va costruito, quando possibile, come passaggio ulteriore. Il terzo rischio riguarda la distanza fisica: procura alle liti da rilasciare all’estero, autentiche e apostille, notifiche internazionali, tempi postali. Sono adempimenti gestibili, ma vanno messi in conto nel calendario.
LE MOSSE GIUSTE.
- Non dare per scontato che il tuo COMI sia all’estero. La verifica va fatta sui fatti: dove si forma il reddito, dove sono i conti, dove vive il nucleo, dove sono i beni.
- Calcola subito la data-limite dell’art. 28. Se sei partito da meno di dodici mesi, c’è una finestra italiana ancora aperta e va sfruttata.
- Organizza per tempo procura e domicilio processuale in Italia. Autentica della firma e legalizzazione richiedono giorni o settimane a seconda del Paese: iniziare il giorno del deposito significa partire in ritardo.
- Blocca prima l’emergenza esecutiva. Se c’è già un pignoramento in corso in Italia, la difesa esecutiva ha una priorità cronologica rispetto alla costruzione del piano.
- Verifica cosa produce, nel Paese in cui vivi, un’eventuale procedura italiana. La procedura italiana produce i suoi effetti pieni sui beni e sui creditori italiani: per chi ha lasciato in Italia il grosso dell’esposizione, è esattamente ciò che serve.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Il riferimento utile è Cass., Sezioni Unite, sentenza 17 dicembre 2020, n. 28981, che ha affrontato la permanenza della giurisdizione italiana in presenza di un trasferimento verso l’estero: il principio che se ne ricava è che il trasferimento formale non produce di per sé l’effetto di sottrarre la vicenda al giudice italiano, quando gli elementi sostanziali continuano a radicarla in Italia. Nella stessa direzione, sul piano degli indici da valutare, Cass., Sezioni Unite, n. 27686/2018, che ha valorizzato il catalogo di elementi da cui si desume che la collocazione formale è priva di corrispondenza con il centro effettivo degli interessi.
Se sei il garante o il coobbligato che vive all’estero
LA TUA SITUAZIONE. Il debito non è nato tuo. Hai firmato come garante per il mutuo di tuo figlio, come fideiussore per la società di tuo fratello, come coobbligato su un finanziamento che doveva pagare qualcun altro. Poi ti sei trasferito all’estero, oppure all’estero ci vivi da sempre e sei stato chiamato a firmare durante un rientro. Oggi il debitore principale non paga più, la banca si è rivolta a te, e tu ti trovi a rispondere di un’esposizione che non hai contratto, da un Paese diverso da quello in cui la garanzia è stata firmata.
COSA CAMBIA PER TE. La tua posizione è la più insidiosa di tutte, perché la procedura del debitore principale non ti libera. È il punto che quasi nessuno spiega ai garanti: quando il debitore principale accede a una procedura di sovraindebitamento e ottiene l’esdebitazione, l’effetto liberatorio riguarda lui, non chi ha garantito per lui. Il creditore conserva l’azione contro il coobbligato e il fideiussore per la parte non soddisfatta. Tu, quindi, non puoi limitarti a seguire da lontano la procedura di tuo figlio o di tuo fratello sperando che risolva anche il tuo problema: se vuoi essere protetto, devi avere una tua procedura, con il tuo tribunale.
E qui torna la domanda del titolo, applicata a te: il tuo tribunale si individua sul tuo COMI, non su quello del debitore principale. Può benissimo accadere che il debitore principale, che vive in Italia, apra la sua procedura a Napoli, mentre tu, che vivi in Spagna, debba valutare tutt’altro percorso in tutt’altra giurisdizione. Sono due binari separati, che possono essere coordinati nella strategia ma non si fondono nel processo.
Un’altra particolarità del tuo profilo: la natura del tuo debito è quasi sempre personale, non d’impresa, anche quando la garanzia è stata prestata a favore di un’attività commerciale. Questo, di regola, ti colloca nell’area del consumatore sovraindebitato e quindi nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, con il tema della meritevolezza da affrontare nel merito: nel tuo caso, l’origine del debito — aver garantito per un familiare — è un elemento che va rappresentato con precisione, perché descrive un indebitamento subìto più che cercato.
I NUMERI. Ipotesi. Fideiussione prestata nel 2018 per un mutuo ipotecario di 138.000 €, residuo alla data dell’escussione 91.400 €, immobile venduto all’asta per 62.800 €: il creditore chiede al garante la differenza, 28.600 €, oltre interessi e spese. Il garante è un pensionato residente in Romania con assegno mensile italiano di 1.310 €. Se il suo COMI è effettivamente in Romania e vi risiede da più di un anno, la procedura italiana non è accessibile e la difesa in Italia si concentra sulla validità della fideiussione, sui conteggi post-asta e sulla legittimità del pignoramento della quota di pensione. Se invece si è trasferito da otto mesi, la finestra dell’art. 28 è ancora aperta e la procedura italiana è percorribile, con la possibilità di chiudere l’intera posizione tramite un piano commisurato alle sue effettive capacità.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio che ti riguarda in modo esclusivo è restare escluso dalla procedura del debitore principale senza accorgertene, e scoprire solo a esdebitazione avvenuta che il creditore si rivolge a te per l’intero residuo. Il secondo rischio è la prescrizione mal calcolata: gli atti interruttivi notificati al debitore principale e quelli notificati al garante seguono vicende che vanno verificate separatamente, e la distanza rende più probabile che qualche notifica sia sfuggita. Il terzo è di tipo familiare, e va detto perché è reale: nelle garanzie tra parenti la scelta processuale di uno incide sull’altro, e affrontare le due posizioni senza una regia comune produce spesso risultati peggiori per entrambi.
LE MOSSE GIUSTE.
- Chiedi subito copia integrale del contratto di garanzia. Fideiussioni omnibus, clausole conformi a schemi contestati, importi massimi garantiti: la validità e i limiti della garanzia sono il primo terreno di verifica, prima ancora della procedura.
- Ricostruisci il residuo reale dopo l’escussione. Tra vendita del bene, imputazione dei pagamenti e conteggio di interessi e spese, l’importo richiesto al garante è frequentemente diverso da quello dovuto.
- Stabilisci il tuo COMI in modo autonomo. Il tuo tribunale non è quello del debitore principale: è il tuo, e va individuato sui tuoi fatti.
- Coordina, non delegare. Se il debitore principale sta avviando una procedura, la tua posizione va costruita in parallelo, non attesa come conseguenza.
- Calcola la finestra temporale. Anche per te vale la regola dell’anno dell’art. 28: se il trasferimento è recente, la procedura italiana è ancora disponibile.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Sul piano processuale, per il tuo profilo è rilevante Cass. civ. n. 24870/2024, che ha chiarito come il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore vada proposto al tribunale in composizione collegiale: è la pronuncia che indica dove si va a discutere quando la domanda viene bloccata in ingresso. Sulla stessa linea si colloca Cass. civ. n. 8875/2026, intervenuta su un regolamento di competenza d’ufficio promosso per stabilire a chi spettasse decidere il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano del consumatore, con la relativa regolazione delle spese processuali: due decisioni che mostrano quanto, in questa materia, le questioni di competenza siano tutt’altro che teoriche.
Tre trasferimenti, tre esiti: i numeri alla mano
Le regole viste finora diventano comprensibili solo quando si applicano a date e importi concreti. Ecco tre situazioni costruite a fini dimostrativi — non sono casi seguiti dallo Studio, ma esercizi di calcolo su dati verosimili — che partono dallo stesso problema e finiscono in tre tribunali diversi.
Simulazione 1 — Il dipendente partito da nove mesi. Marco ha lasciato l’Italia il 2 marzo per un contratto a tempo indeterminato in Belgio; si è iscritto AIRE il 19 marzo. In Italia ha debiti per 67.400 €: 31.200 € di finanziamenti personali, 14.900 € di carta revolving, 21.300 € tra cartelle e contributi. Nessun immobile. Vuole depositare domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sviluppo. Se deposita il 10 dicembre dello stesso anno, sono trascorsi nove mesi e otto giorni dal trasferimento effettivo: il termine annuale dell’art. 28 del Codice della crisi non è maturato, quindi il trasferimento del COMI è processualmente irrilevante e il tribunale del suo ultimo circondario italiano resta competente. Sul piano europeo il periodo semestrale è superato, ma la regola interna italiana conserva la competenza per l’intero anno, e la domanda è tempestiva. Esito. Procedura italiana accessibile. Il piano si costruisce sulla quota del reddito belga destinabile ai creditori dopo il mantenimento; a fine piano, esdebitazione.
Simulazione 2 — Lo stesso dipendente, quindici mesi dopo. Stesso Marco, stessi debiti, stesso Belgio. Deposita però il 4 giugno dell’anno successivo, quindi a quindici mesi dalla partenza. Sviluppo. Il termine annuale dell’art. 28 è ormai spirato e la presunzione europea di coincidenza tra COMI e residenza abituale si è consolidata in Belgio, dove Marco vive, lavora e spende. Non ci sono elementi contrari riconoscibili dai terzi: nessun bene, nessuna attività, nessun conto attivo in Italia. Il tribunale italiano non è competente e, sul piano internazionale, la giurisdizione appartiene allo Stato di residenza. Esito. Il deposito in Italia produrrebbe solo una pronuncia in rito. La strada è la procedura di insolvenza personale belga, con difesa italiana limitata alle singole azioni esecutive. Tra la simulazione 1 e la simulazione 2 non cambia nulla nella sostanza economica: cambiano sei mesi di calendario, e cambia il tribunale.
Simulazione 3 — L’artigiano che ha spostato la famiglia ma non l’attività. Sonia ha trasferito marito e figli in Austria il 10 febbraio, ma la sua ditta individuale è rimasta iscritta al registro delle imprese in Italia, dove continua a fatturare ai clienti italiani con rientri settimanali. Debiti complessivi 184.300 €: 57.800 € verso fornitori, 49.700 € verso banche, 55.200 € tra IVA e contributi, 21.600 € di finanziamento personale. Deposita domanda di concordato minore il 15 settembre dello stesso anno. Sviluppo. Per chi esercita attività d’impresa la presunzione dell’art. 27 non guarda alla residenza familiare, ma alla sede dell’attività: la sede non si è mai spostata, quindi il COMI è in Italia e il periodo trimestrale del Regolamento europeo non entra neppure in gioco, perché non c’è stato trasferimento della sede principale dell’attività. Il trasferimento della famiglia è un elemento che il giudice valuta, ma non prevale sulla continuità gestionale documentata da fatture, contratti e rapporti bancari italiani. Esito. Procedura italiana pienamente accessibile, con lo strumento del concordato minore che consente di proseguire l’attività. Sonia, che ha traslocato un mese prima di Marco, ha una posizione processuale molto più solida della sua: non per fortuna, ma perché il criterio che si applica al suo profilo è diverso.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La realtà raramente rispetta le caselle. La maggior parte delle persone che vivono all’estero con debiti in Italia appartiene a due o tre profili contemporaneamente, e la combinazione produce regole che non sono la semplice somma delle due.
Il dipendente all’estero con partita IVA italiana ancora aperta. È il caso di chi lavora come dipendente in Germania e ha mantenuto in Italia una partita IVA marginale, magari per prestazioni occasionali o per non chiudere una posizione che potrebbe servire. Qui la domanda è se quella partita IVA sia un’attività effettivamente esercitata in modo abituale e riconoscibile o un guscio formale. Se è un guscio, non sposta nulla: la presunzione che conta è quella della residenza abituale, e il COMI è dove si vive. Se invece produce reddito, ha clienti, genera movimenti bancari e obblighi dichiarativi, allora la presunzione applicabile cambia natura e il COMI può restare in Italia. La differenza tra le due situazioni si misura in fatture emesse, non in iscrizioni conservate.
Il pensionato garante di un figlio. Combinazione frequentissima: pensione italiana, residenza all’estero, fideiussione a favore di un figlio rimasto in Italia. Qui i binari sono due e vanno tenuti distinti. Il figlio avrà il suo tribunale, individuato sul suo COMI italiano; il genitore avrà il proprio, individuato sul suo. Se il genitore ha il COMI all’estero da più di un anno, la sua strada italiana è chiusa e la difesa si concentra sulla garanzia e sui pignoramenti della pensione. Se invece è partito da meno di un anno, si apre la possibilità di due procedure italiane parallele e coordinate, ciascuna davanti al proprio giudice, che è quasi sempre la soluzione migliore per la famiglia nel suo complesso.
Il frontaliere con residenza estera e datore di lavoro italiano. È il caso più controverso, perché ogni indice tira da una parte diversa: residenza e abitazione all’estero, reddito e datore di lavoro in Italia, conto corrente spesso italiano, nucleo familiare variabile. Nessuna presunzione risolve da sola il problema e si finisce nella valutazione di merito, dove pesa il criterio della riconoscibilità per i terzi: i creditori, guardando la posizione dall’esterno, dove si aspettano ragionevolmente di trovare il centro degli affari di quella persona? Se lo stipendio arriva su un conto italiano da un datore italiano, la risposta pende verso l’Italia.
L’imprenditore che ha cessato l’attività e poi è partito. Doppio movimento: prima si chiude la partita IVA, poi ci si trasferisce. L’ordine cronologico è determinante. Se la cessazione precede il trasferimento, dal momento della cessazione la persona non è più imprenditore e la presunzione applicabile torna a essere quella della residenza; il conto alla rovescia dell’art. 28, però, decorre dal trasferimento effettivo del centro degli interessi, non dalla chiusura della partita IVA. Se invece il trasferimento precede la cessazione e l’attività continua a essere gestita dall’Italia, il COMI imprenditoriale resiste fino a che l’attività resiste. In entrambi i casi, la sequenza delle date è il documento più importante del fascicolo.
Chi ha debiti promiscui. Molti sovraindebitati all’estero hanno debiti in parte personali e in parte d’impresa. È un profilo che va trattato con attenzione perché incide sulla scelta dello strumento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore presuppone un’esposizione di natura personale, e l’inserimento di debiti d’impresa nel piano è una delle cause ricorrenti di inammissibilità, come mostra l’orientamento della Corte d’Appello di Bologna in materia. Quando il debito è misto, la strada naturale è il concordato minore o la liquidazione controllata.
Il confronto tra i profili, in una tabella
La tabella che segue sintetizza le differenze: ogni riga è un aspetto che cambia, ogni colonna un profilo. Va letta insieme alle sezioni dedicate, perché nei casi concreti gli indici si combinano e nessuna casella decide da sola.
| Aspetto | Dipendente AIRE stabile | Trasferito da poco | Pensionato all’estero | Autonomo/imprenditore | Extra-UE / frontaliere | Garante all’estero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presunzione applicabile | Residenza abituale estera | Residenza, ma “congelata” dai termini | Residenza abituale estera | Sede dell’attività | Residenza, valutata nel merito | Residenza del garante |
| Termine che ti protegge | Nessuno (superato) | 1 anno (art. 28 CCII); 6 mesi Reg. UE | 1 anno se trasferimento recente | 1 anno (art. 28); 3 mesi Reg. UE sulla sede | 1 anno (art. 28), senza filtro UE | 1 anno (art. 28) |
| Tribunale di regola competente | Stato estero di residenza | Tribunale italiano dell’ultimo COMI | Stato estero di residenza | Tribunale della sede dell’attività | Spesso il tribunale italiano | Tribunale del proprio COMI |
| Si applica il Reg. UE 848/2015? | Sì | Sì, con termini più brevi | Sì se Paese UE | Sì se Paese UE | No | Sì se Paese UE |
| Strumento tipico | Procedura estera | Ristrutturazione debiti consumatore | Ristrutturazione debiti consumatore | Concordato minore / liquidazione controllata | Da valutare caso per caso | Ristrutturazione debiti consumatore |
| Rischio principale | Domanda italiana inammissibile | Vuoto di tutela tra due giurisdizioni | Pignoramento continuo della pensione | Prova della gestione a distanza | Immobilismo per convinzione errata | Escussione dopo l’esdebitazione altrui |
| Cosa decide davvero | Dove vivi e da quanto | La data del deposito | Dove spendi e ti curi | Dove fatturi | L’insieme degli indici | I tuoi fatti, non quelli del debitore |
Le domande che valgono per tutti i profili
Cosa succede se durante la procedura mi trasferisco in un altro Paese? La competenza si cristallizza al momento del deposito della domanda: il trasferimento successivo non la toglie al giudice che ha già aperto il procedimento. È il principio della perpetuazione, che nel sistema del Codice trova conferma nella logica degli artt. 26 e 28 e che la Cassazione ha applicato anche al momento rilevante della domanda prenotativa (Cass. n. 6620/2025). Il trasferimento va comunque comunicato, perché incide sulle notifiche e sulla gestione della procedura.
Se sbaglio tribunale, perdo tutto? No, ma perdi tempo, che in questa materia è quasi la stessa cosa. Una pronuncia di incompetenza o di difetto di giurisdizione non ti preclude di ripartire davanti al giudice corretto, ma nel frattempo le misure protettive non operano, i creditori restano liberi di agire e l’istruttoria dell’OCC va rifatta davanti a un organismo del circondario giusto. È per questo che la verifica della competenza è il primo atto della difesa, non un adempimento formale da sbrigare in fondo.
Posso accedere alla procedura italiana se non ho più nulla in Italia? La procedura non presuppone che tu abbia beni in Italia: l’esdebitazione del debitore incapiente esiste proprio per chi non ha nulla da offrire. Il presupposto è la competenza, non il patrimonio. Se il tuo COMI è in Italia — o se il trasferimento rientra nel termine annuale — puoi accedere anche senza beni; se il COMI è stabilmente all’estero, non ti aiuta nemmeno avere qui una casa, come chiarisce la sentenza Novo Banco della Corte di giustizia.
I creditori possono opporsi sostenendo che il mio COMI è altrove? Sì, ed è un’eccezione che viene sollevata con frequenza crescente. Ma il tema è anche rilevabile d’ufficio dal giudice, quindi la solidità della documentazione va costruita a prescindere dall’iniziativa dei creditori. Il criterio con cui viene valutata è quello fissato da Cass. n. 31727 del 4 dicembre 2025: sostanza della gestione e riconoscibilità esterna.
Quanto conta l’iscrizione all’AIRE? Conta come indizio qualificato, non come prova decisiva. L’AIRE è un registro anagrafico: fotografa una dichiarazione, non certifica dove si svolge la tua vita economica. Può essere superata in entrambe le direzioni, e chi vuole superarla deve portare documenti, non affermazioni.
Se apro la procedura in Italia, i creditori esteri ne sono vincolati? Se il tuo COMI è in Italia e la procedura rientra tra quelle riconosciute nel sistema europeo dell’insolvenza transfrontaliera, gli effetti operano negli altri Stati membri secondo il meccanismo del Regolamento (UE) 2015/848, costruito proprio per evitare procedure parallele e concorrenti sullo stesso debitore. Fuori dall’Unione il discorso cambia: il riconoscimento degli effetti in uno Stato extraeuropeo dipende dalle regole di quello Stato e non è automatico. Per la maggior parte dei sovraindebitati che leggono questa guida il problema resta comunque teorico, perché i creditori sono italiani e i beni si trovano in Italia.
Posso essere considerato consumatore se i debiti nascono da un’attività che ho chiuso? La qualifica di consumatore si valuta sulla natura dei debiti inseriti nel piano, non sulla condizione attuale della persona. Chi ha cessato l’attività ma porta con sé debiti maturati nel suo esercizio non diventa consumatore per il solo fatto di essere tornato lavoratore dipendente all’estero: quei debiti restano d’impresa, e la strada resta il concordato minore o la liquidazione controllata. È un passaggio che chi vive fuori dall’Italia tende a sottovalutare e che si somma alla questione della competenza, perché sbagliare la qualifica significa sbagliare strumento, e sbagliare strumento porta all’inammissibilità esattamente come sbagliare tribunale.
Se la mia domanda viene dichiarata inammissibile, dove faccio reclamo? Al tribunale in composizione collegiale, secondo quanto affermato da Cass. n. 24870/2024 per la ristrutturazione dei debiti del consumatore; la materia è tornata di recente all’attenzione della Corte con Cass. n. 8875/2026, in sede di regolamento di competenza d’ufficio. Il termine per il reclamo va calcolato tenendo conto della sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Di seguito i riferimenti utilizzati in questa guida, con il principio essenziale riformulato e la ragione per cui rileva. Sono ordinati in base al profilo cui si applicano con maggiore immediatezza.
Per il dipendente residente all’estero e per il pensionato
- Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-253/19 (Novo Banco). Per la persona fisica che non esercita un’attività indipendente, la presunzione che il centro degli interessi principali coincida con la residenza abituale non viene superata dal solo fatto che l’unico immobile del debitore si trovi in un altro Stato membro. Rilevanza: è la risposta diretta a chi ritiene che la casa rimasta in Italia basti a radicare qui la procedura. Non basta.
- Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 (Eurofood). Nell’individuare il centro degli interessi occorre dare peso a come i creditori percepiscono il luogo in cui il debitore gestisce i propri affari. Rilevanza: introduce il criterio della riconoscibilità esterna, che è la chiave con cui si valutano tutti i casi di residenza all’estero.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025. Le presunzioni di coincidenza tra centro degli interessi e sede possono essere superate solo dimostrando insieme la gestione effettiva degli interessi in un luogo diverso e la riconoscibilità di tale collocazione per i terzi. Rilevanza: fissa lo standard probatorio per chiunque sostenga che il proprio COMI non è dove risulta formalmente.
Per chi si è trasferito da poco
- Cass. civ. n. 6620/2025. Individua il criterio da seguire, in base al Codice della crisi, per determinare la competenza territoriale quando viene depositata una domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Rilevanza: conferma che il momento del deposito è il fotogramma su cui si misura la competenza, il che rende la scelta della data una decisione strategica per chi si sta trasferendo.
- Cass. civ. n. 21865/2025. La presunzione di coincidenza non può essere letta come assoluta: se lo fosse, la stessa definizione normativa di centro degli interessi principali sarebbe priva di funzione. Rilevanza: apre lo spazio per dimostrare che il COMI è rimasto in Italia nonostante il dato formale dica altro — o viceversa.
Per l’autonomo e l’imprenditore individuale
- Cass., Sezioni Unite, n. 27686/2018. Esiste un catalogo di indici dai quali si desume che la collocazione formale della sede ha rilievo soltanto apparente e non corrisponde al luogo di effettiva direzione degli interessi. Rilevanza: è la base metodologica su cui si costruisce la prova della sede effettiva dell’attività, decisiva per chi gestisce dall’estero un’impresa italiana.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025 (già citata al n. 3). Rilevanza specifica per questo profilo: la gestione a distanza dell’attività italiana va documentata mentre avviene, perché lo standard richiesto è doppio — effettività e riconoscibilità.
- Corte d’Appello di Bologna, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore. È inammissibile la domanda di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore quando il piano ha ad oggetto debiti di natura promiscua. Rilevanza: per chi ha debiti in parte personali e in parte d’impresa, la scelta dello strumento va fatta prima, non dopo il deposito.
Per chi vive fuori dall’Unione Europea
- Cass., Sezioni Unite, sentenza 17 dicembre 2020, n. 28981. Affronta la permanenza della giurisdizione italiana a fronte di un trasferimento verso l’estero, valorizzando gli elementi sostanziali che continuano a radicare la vicenda in Italia rispetto al dato formale del trasferimento. Rilevanza: fuori dall’ambito del Regolamento europeo, è il tipo di ragionamento con cui il giudice italiano verifica la propria giurisdizione.
- Tribunale di Torino, sentenza n. 471 pubblicata il 21 novembre 2025. Pronunciandosi su un ricorso proposto da un debitore persona fisica in tema di difetto di giurisdizione, si muove nella direzione per cui il centro degli interessi principali non coincide necessariamente con la residenza formale del debitore. Rilevanza: è la conferma, su un caso di persona fisica e non di società, che il dato anagrafico — AIRE compresa — è un punto di partenza e non di arrivo.
Per il garante e per i profili processuali comuni
- Cass. civ. n. 24870/2024. Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore è di competenza del tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: indica la sede in cui si discute quando la domanda viene arrestata in ingresso, ipotesi tutt’altro che rara nei casi con elementi di estraneità.
- Cass. civ. n. 8875/2026. Interviene su un regolamento di competenza d’ufficio promosso per stabilire a quale giudice spettasse decidere il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione del consumatore, regolando anche le spese processuali. Rilevanza: mostra che, in questa materia, le questioni di competenza arrivano fino in Cassazione e vanno impostate correttamente fin dal primo atto.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Quando la crisi da sovraindebitamento ha un elemento di estraneità — una residenza estera, un trasferimento recente, un reddito che nasce in un Paese e si consuma in un altro — il lavoro dello Studio si articola su strumenti precisi. Ecco cosa facciamo, concretamente.
- Ricostruiamo il tuo COMI con un fascicolo documentale. Raccogliamo contratti di lavoro, buste paga, contratti di locazione, iscrizioni sanitarie, estratti conto e utenze, e li organizziamo nella forma in cui il tribunale li valuta, applicando il doppio criterio di effettività e riconoscibilità richiesto dalla Cassazione.
- Calcoliamo le date-limite e costruiamo il calendario del deposito. Determiniamo la data esatta del trasferimento del centro degli interessi, misuriamo il termine annuale dell’art. 28 e i termini europei di sei e tre mesi, e stabiliamo entro quando la domanda deve essere depositata.
- Individuiamo il tribunale e l’OCC corretti prima di qualunque altro atto. Verifichiamo la competenza territoriale e selezioniamo l’Organismo di Composizione della Crisi riferibile a quel circondario, così che l’istruttoria sia spendibile davanti al giudice che deciderà.
- Per i dipendenti all’estero analizziamo la sostenibilità di un piano costruito su un reddito estero, documentando il costo della vita nel Paese di residenza e la quota effettivamente destinabile ai creditori.
- Per gli autonomi e gli imprenditori ricostruiamo la sede effettiva dell’attività attraverso fatture, contratti, rapporti bancari e corrispondenza commerciale, e valutiamo il concordato minore come alternativa alla liquidazione.
- Per i pensionati verifichiamo la legittimità di ogni trattenuta e di ogni pignoramento sulla pensione, ricalcoliamo cessioni del quinto e piani di ammortamento e contestiamo le eccedenze rispetto ai limiti di legge.
- Per i garanti e i coobbligati esaminiamo il testo della fideiussione, ricostruiamo il residuo dopo l’escussione e impostiamo una posizione autonoma rispetto a quella del debitore principale.
- Predisponiamo procure, domicili processuali e notifiche per chi risiede all’estero, gestendo autentiche e legalizzazioni e presidiando l’indirizzo italiano per gli atti, così che nessuna notifica passi inosservata.
- Difendiamo sul fronte esecutivo mentre la procedura viene costruita, con opposizioni, verifica dei titoli e controllo delle notifiche sui beni e sui crediti che si trovano in Italia.
- Sosteniamo la questione di competenza e di giurisdizione in ogni grado, fino al regolamento di competenza e al ricorso per cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La prima è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo significa sapere in anticipo quali documenti il tribunale chiederà a un debitore residente all’estero e come vanno presentati, il che riduce i rilievi e accorcia i tempi dell’istruttoria. La seconda è quella di avvocato cassazionista: competenza e giurisdizione sono questioni che si decidono con il regolamento di competenza e con il ricorso per cassazione, e poterle sostenere direttamente davanti alla Corte Suprema significa non doversi fermare a metà strada.
La strategia che impostiamo il primo giorno è la stessa che portiamo avanti fino all’ultimo grado: stesso difensore, stessa linea, nessun passaggio di mano. E il lavoro non è mai solo giudiziario: lo staff riunisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché ricostruire una posizione debitoria tra due Paesi richiede insieme la lettura degli atti e la lettura dei conti.
In conclusione: prima capisci chi sei, poi scopri qual è il tuo tribunale
Se c’è una cosa da portare via da questa guida è che la domanda “quale tribunale è competente” non ha una risposta unica, ma ha sempre una risposta certa, a condizione di guardare ai fatti giusti. Il dipendente stabilmente emigrato, chi è partito da pochi mesi, il pensionato che vive del suo assegno italiano in un altro Paese, l’imprenditore che ha spostato la famiglia ma non l’attività, chi vive fuori dall’Unione Europea, il garante che risponde per un altro: sono sei posizioni diverse, e ciascuna ha il proprio giudice, i propri termini e i propri strumenti.
Il primo passo, quindi, non è scegliere la procedura: è capire in quale profilo rientri. Il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, e agire entro le date che quel profilo ti concede — perché nel sovraindebitamento transfrontaliero quasi tutte le porte che si chiudono si chiudono per scadenza di un termine, non per mancanza di diritto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con le abilitazioni che la materia richiede. Il sovraindebitamento non è una consulenza generica sui debiti: è una procedura concorsuale che vive davanti al tribunale e passa dall’OCC, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, oltre che avvocato cassazionista, il che consente di seguire la questione di competenza e di giurisdizione fino all’ultimo grado di giudizio. È la combinazione che serve esattamente a chi vive all’estero e deve prima conquistare il giudice, e poi il risultato.
📩 Non lasciare che sia il calendario a decidere al posto tuo: ogni mese trascorso all’estero può spostare il tribunale competente e chiudere una porta che oggi è ancora aperta. Scrivici oggi stesso per far esaminare la tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
