Il bivio: presenziare, collegarsi o restare sulla carta
L’appello tributario si può seguire da casa con l’udienza da remoto? La risposta breve è sì, ma è una risposta che apre più domande di quante ne chiuda, perché davanti al secondo grado della giustizia tributaria non esiste una sola modalità di trattazione: ne esistono tre, tutte legittime, tutte percorribili, e ciascuna produce un processo diverso. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta fra presenza, collegamento da remoto e trattazione in camera di consiglio non è una preferenza logistica, è una decisione difensiva che si prende una volta sola e che condiziona il modo in cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado conoscerà il caso.
Chi scrive di questa materia deve conoscerla dall’interno del giudizio, non dall’esterno. Lo Studio Monardo si occupa stabilmente di impugnazioni e di difesa tributaria perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la linea scelta nel giudizio di appello può essere portata avanti dallo stesso difensore fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione a metà percorso; e perché lo Studio coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme il profilo processuale e quello sostanziale della pretesa impugnata. In un tema come questo — dove l’errore sulla modalità di trattazione può tradursi in un motivo di ricorso per cassazione, o al contrario nella perdita irreversibile della discussione orale — le due cose vanno insieme.
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Il quadro di partenza: come si tratta, oggi, un appello tributario
Prima di soppesare le alternative occorre fissare il terreno comune, perché la disciplina di oggi è il risultato di tre stratificazioni normative ravvicinate e capita spesso di trovare in rete indicazioni riferite a un assetto superato.
Il primo punto è strutturale: nel processo tributario la trattazione in camera di consiglio è il regime ordinario, non l’eccezione. L’art. 33 del D.Lgs. 546/1992 dispone che la controversia sia trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite entro il termine dell’art. 32, comma 2, cioè dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. L’istanza di discussione in pubblica udienza è quindi un atto eventuale: in sua assenza la causa viene decisa sugli atti, senza che nessuno debba parlare davanti al collegio. Questa regola vale anche in appello, perché l’art. 61 del medesimo decreto rinvia, per quanto compatibile, alle norme dettate per il procedimento di primo grado.
Il secondo punto riguarda la partecipazione a distanza. L’art. 34-bis del D.Lgs. 546/1992 prevede che la partecipazione alle udienze camerali e pubbliche, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, possa avvenire mediante collegamento audiovisivo da remoto, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto; il luogo dove avviene il collegamento è equiparato all’aula di udienza, e la discussione da remoto può essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o con apposita istanza notificata alle altre parti costituite fino a dieci giorni liberi prima della trattazione e depositata in segreteria. La norma è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, e si applica ai giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 5 gennaio 2024.
Il terzo punto è quello che più spesso viene frainteso: la richiesta di remoto di una parte non vincola l’altra. Per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, dal 5 gennaio 2024, se una parte chiede di discutere da remoto e l’altra chiede invece di discutere in pubblica udienza e in presenza, la discussione si svolge in presenza, restando fermo il diritto di collegarsi da remoto per la parte che lo aveva richiesto; in questa ipotesi giudici e personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Sotto la disciplina precedente, invece, l’udienza si teneva a distanza soltanto se tutte le parti costituite lo avessero richiesto. Il passaggio è rilevante: oggi il collegamento da remoto è un diritto individuale della parte che lo chiede, non più un esito condizionato al consenso di tutti.
Il quarto punto è tecnico ma incide sulla pratica quotidiana. Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025, sono state definite le regole tecnico-operative delle udienze a distanza davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, che si svolgono tramite la piattaforma Microsoft Teams; almeno tre giorni prima dell’udienza la segreteria invia alla parte che ha chiesto il collegamento una comunicazione contenente il link per partecipare e l’avviso dell’ora della convocazione, link diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi salvo l’eventuale difensore delegato; in caso di mancato funzionamento del collegamento l’udienza viene sospesa e, se è impossibile ripristinarlo, viene rinviata. La piattaforma ha sostituito Skype for Business per ragioni di obsolescenza e di sicurezza informatica, e il servizio è gestito in modo centralizzato tramite Sogei, che opera come responsabile del trattamento dei dati personali. Nel verbale digitale si dà atto delle modalità con cui è stata accertata l’identità dei partecipanti, della preliminare conoscenza dell’informativa privacy e della loro libera volontà di partecipare da remoto.
Un ultimo elemento di contesto, che conviene tenere presente per non inseguire fonti disallineate: le disposizioni del Testo unico della giustizia tributaria, approvato con D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027, in luogo del 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 200 del 2025. Fino ad allora il riferimento operativo resta il D.Lgs. 546/1992; dopo, la stessa materia sarà governata dalle corrispondenti disposizioni del Testo unico, con una disciplina sostanzialmente in continuità.
Resta un aspetto specifico del secondo grado, che conviene isolare perché è all’origine di gran parte dei fraintendimenti. Il giudizio di appello tributario non ha una disciplina autonoma della trattazione: l’art. 61 del D.Lgs. 546/1992 rinvia alle norme dettate per il procedimento di primo grado, in quanto compatibili, e da qui discende che l’alternativa fra camera di consiglio e pubblica udienza, così come la facoltà di partecipare da remoto, operano davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado negli stessi termini in cui operano davanti a quella di primo grado. Ne derivano tre conseguenze pratiche. La prima è che l’istanza di discussione in pubblica udienza può essere inserita direttamente nell’atto di appello, che per definizione viene notificato alla controparte: un solo atto assolve così sia all’onere di deposito sia a quello di notificazione. La seconda è che il contribuente appellato — chi ha vinto in primo grado e si difende dall’impugnazione dell’ente — ha lo stesso identico diritto, esercitabile nelle controdeduzioni, purché queste siano notificate e non semplicemente depositate. La terza è che in appello la decisione è sempre collegiale: la composizione monocratica riguarda il primo grado, e la scelta della modalità di trattazione in secondo grado si misura quindi sempre con un collegio, non con un giudice singolo.
Su questo terreno comune si innestano le tre strade. Vanno guardate una per una, con i loro vantaggi e i loro rovesci.
Opzione 1 — La pubblica udienza in presenza
In cosa consiste
È la trattazione classica: il difensore, e se vuole anche il contribuente, si presentano fisicamente nella sede della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. La base normativa è duplice: l’art. 33, comma 1, che consente a ciascuna parte di chiedere la discussione in pubblica udienza, e l’art. 34, che ne disciplina lo svolgimento. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
Perché questa strada si apra occorre un atto preciso: l’istanza di discussione in pubblica udienza, depositata in segreteria e notificata alle altre parti costituite nei termini. La richiesta può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono però essere notificate alla controparte. Nel giudizio di appello l’istanza può quindi essere contenuta nell’atto di appello stesso, purché notificato.
Quando ha senso
Tre scenari la rendono preferibile. Il primo: l’appello si regge su una ricostruzione di fatto complessa, con documentazione voluminosa e nessi non immediati, dove la possibilità di guidare oralmente l’attenzione del collegio su tre o quattro passaggi decisivi vale più di qualunque memoria. Il secondo: la causa presenta una questione di diritto controversa, su cui la giurisprudenza di legittimità è divisa, e serve poter replicare in tempo reale all’argomento dell’ente impositore. Il terzo: il contribuente è una persona fisica o un imprenditore che ha un interesse non solo economico alla vicenda e vuole essere presente, vedere il collegio, capire come la propria posizione viene esposta.
Come si esegue, in sintesi
L’istanza va formulata nell’atto di appello o, in alternativa, con atto separato notificato alle parti costituite e depositato entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, insieme alla prova della notificazione. Restano fermi gli altri termini difensivi: nella discussione in pubblica udienza le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza e memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima, a pena di decadenza.
Vantaggi
La presenza fisica assicura il massimo grado di interazione: la discussione avviene senza alcun filtro tecnologico, il difensore percepisce le reazioni del collegio, può modulare l’esposizione, può chiedere di depositare in udienza un chiarimento e verificarne l’accoglimento immediato. È la modalità che garantisce anche la miglior gestione delle questioni impreviste — un’eccezione sollevata dall’ente, una richiesta di rinvio, un profilo rilevato d’ufficio. Va aggiunto un dato non trascurabile: la presenza è l’unica modalità che non può essere compromessa da un problema di rete.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questo vantaggio va messo il costo organizzativo. L’udienza di appello si tiene nella sede della Corte competente per territorio, che può essere lontana dal luogo in cui il contribuente vive o lavora; le udienze tributarie sono spesso concentrate in fasce orarie ampie, con ruoli affollati, e la giornata può essere assorbita quasi interamente. C’è poi un rischio meno evidente: la presenza fisica non aggiunge nulla se la causa è interamente documentale e il difensore ha già esposto tutto per iscritto; in quel caso si è investito tempo per ottenere un vantaggio marginale. Va infine considerato che l’istanza di pubblica udienza è irrilevante se non viene notificata: l’onere formale è pieno e la sua violazione non è sanata dalla buona intenzione.
Le pronunce a supporto
Il diritto alla discussione orale, quando è ritualmente richiesto, è presidiato con severità. La Cassazione ha ribadito che il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza. E il principio opera in entrambe le direzioni: è stata dichiarata nulla anche la sentenza di appello pronunciata all’esito di una discussione tenuta in pubblica udienza in assenza di istanza di almeno una delle parti, con la partecipazione del solo contribuente appellato, perché il legislatore ha assegnato alla parte il diritto di scegliere la discussione orale senza lasciare al giudice, in presenza di una valida istanza, il potere di concedere o negare la pubblica udienza.
Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente la cui causa d’appello ha un nucleo orale irrinunciabile — fatti da ricostruire, questioni divise in giurisprudenza, documenti da collegare davanti al collegio — e che non ha vincoli insuperabili di distanza o di tempo.
Opzione 2 — La pubblica udienza da remoto
In cosa consiste
È la stessa udienza pubblica dell’opzione precedente, con la differenza che il difensore, e volendo il contribuente, non entrano nell’aula: vi accedono tramite collegamento audiovisivo. La base normativa è l’art. 34-bis del D.Lgs. 546/1992, e il punto giuridicamente decisivo è che il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. Non si tratta di una partecipazione attenuata: è partecipazione a tutti gli effetti.
La Cassazione lo ha affermato in termini espliciti. In tema di processo tributario, la discussione svolta mediante collegamento da remoto si considera a tutti gli effetti come discussione in presenza. È il principio che disinnesca l’obiezione più diffusa — quella secondo cui collegarsi da casa varrebbe meno che presentarsi.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello geografico: la Corte di secondo grado competente è distante, la trasferta implica un’intera giornata o un pernottamento, e la causa non richiede una presenza scenica ma una discussione tecnica di venti minuti. Il secondo è quello sanitario o organizzativo: il contribuente ha limitazioni di mobilità, oppure il difensore ha più udienze in sedi diverse nello stesso arco di giorni e la compressione dei tempi morti è essa stessa un fattore di qualità della difesa. Il terzo è quello del contribuente che vuole assistere personalmente alla discussione senza rinunciare a una giornata di lavoro: l’art. 34-bis nomina espressamente i contribuenti, non soltanto i difensori, tra i soggetti che possono partecipare da remoto.
Come si esegue, in sintesi
Servono due passaggi, e qui si concentra l’errore più frequente. Il primo è l’istanza di discussione in pubblica udienza ex art. 33: senza di essa non c’è alcuna udienza da rendere remota, e la causa resta in camera di consiglio. Il secondo è la richiesta di partecipazione a distanza ex art. 34-bis, che va formulata nel ricorso, nel primo atto difensivo, oppure con apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine dell’art. 32, comma 2, e depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione; almeno tre giorni prima dell’udienza le parti costituite e i difensori ricevono dall’ufficio di segreteria una comunicazione PEC contenente l’ora prefissata per la discussione e il link per partecipare.
Sul piano pratico, il collegamento richiede un minimo di disciplina. Le regole tecnico-operative sono agganciate all’osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con un approccio coerente con GDPR e Codice Privacy anche nelle scelte tecnologiche, e i dispositivi utilizzati devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza pubblicate sul sito del MEF dedicato al Dipartimento della giustizia tributaria. L’equiparazione del luogo del collegamento all’aula comporta le conseguenze che ne derivano: identificazione dei partecipanti, contegno, divieto di trattare il collegamento come una videochiamata privata.
Vantaggi
Il primo è ovvio e non va sottovalutato: azzera la trasferta senza ridurre il valore giuridico della partecipazione. Il secondo è che rende sostenibile la presenza congiunta di difensore e contribuente, che in presenza sarebbe spesso sacrificata. Il terzo è che, in appello, alcune udienze sono già strutturalmente a distanza, per cui la familiarità con lo strumento non è un vezzo ma una competenza necessaria. Le udienze pubbliche tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ex art. 47, comma 2, e quella di trattazione dell’istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ex art. 52, comma 3, si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna parte di chiedere, nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte, sulla cui richiesta decide il giudice dandone comunicazione con l’avviso di trattazione. Chi propone appello e chiede la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado si trova quindi, di regola, davanti a un’udienza cautelare che è già da remoto per previsione di legge: non sceglierla, in quel segmento, non è un’opzione.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è tecnologico e, in parte, relazionale. Un collegamento instabile può degradare la discussione; una connessione domestica condivisa, un microfono inadeguato, una stanza rumorosa incidono sulla qualità dell’esposizione più di quanto si immagini. C’è poi un profilo procedurale da conoscere: nel caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il presidente o il giudice monocratico sospende l’udienza e, nell’impossibilità di ripristinare il collegamento, dispone il rinvio dell’udienza con l’avvertenza di darne comunicazione alle parti. È una garanzia, ma implica che un guasto possa tradursi in un rinvio e quindi in un allungamento dei tempi.
Esiste infine un limite strutturale: la scelta del remoto non impone il remoto agli altri. Se la controparte chiede la presenza, l’udienza si tiene in aula e il difensore che aveva chiesto il collegamento discute a distanza mentre gli altri sono fisicamente presenti. Non è un vizio, ma è una situazione asimmetrica che va messa in conto.
Le pronunce a supporto
Oltre al principio dell’equiparazione già richiamato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il malfunzionamento non può risolversi in un’amputazione del contraddittorio. Con l’ordinanza n. 24904 del 21 agosto 2023 la Cassazione ha statuito che, in caso di problemi tecnici al collegamento dell’udienza da remoto, il presidente del collegio deve sempre sospendere l’udienza e, qualora sia impossibile ripristinare il collegamento, deve rinviarla ad altra udienza dandone comunicazione alle parti, non potendo trasformarla in un’udienza camerale non partecipata: la sentenza eventualmente emessa in quella camera di consiglio divenuta non partecipata è nulla per violazione del diritto di difesa delle parti, private della possibilità di esporre oralmente le proprie difese conclusive.
Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente che vuole la discussione orale piena ma non può o non vuole sostenerne il costo logistico, e che dispone di una postazione affidabile: stessa forza giuridica, minore attrito organizzativo.
Opzione 3 — La trattazione in camera di consiglio
In cosa consiste
È l’esito che si produce quando nessuno chiede altro: nessuna istanza di pubblica udienza, nessuna istanza di collegamento, causa decisa sugli atti. Non è una rinuncia alla difesa, è una difesa interamente scritta. Il collegio esamina appello, controdeduzioni, documenti e memorie; delibera la decisione in camera di consiglio subito dopo l’esposizione del relatore e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
Quando ha senso
Primo scenario: la causa è puramente di diritto e già esaurientemente trattata negli scritti, magari su una questione già decisa in senso favorevole da orientamenti consolidati che la memoria illustra per esteso. Secondo scenario: il valore della lite è modesto e il contribuente vuole contenere l’impegno complessivo, concentrandolo sulla qualità degli atti. Terzo scenario: la strategia punta sulla documentazione — un errore di notifica, una decadenza, un dato contabile incontrovertibile — dove l’oralità aggiunge poco a ciò che il fascicolo dimostra da sé.
Come si esegue, in sintesi
Non richiede istanze: è il regime naturale. Richiede però la massima cura sui termini difensivi scritti, perché sono l’unica voce che il contribuente avrà. Ai termini per documenti e memorie si aggiunge, nella trattazione camerale, la possibilità di brevi repliche scritte nei cinque giorni liberi prima della data di trattazione ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la prevedibilità: nessuna trasferta, nessun rischio tecnico, nessuna dipendenza da fattori esterni. Il secondo è la concentrazione delle energie: tutto quello che conta finisce negli atti, e gli atti restano. Il terzo è la compatibilità costituzionale ormai consolidata dell’assetto: la Corte costituzionale, con la sentenza 18 marzo 2022 n. 73, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui subordina lo svolgimento della pubblica udienza alla richiesta di parte. La stessa conclusione era già stata raggiunta con la sentenza n. 260/1998. Chi sceglie la camera di consiglio non sceglie un processo di serie B.
Rischi e svantaggi onesti
Il rischio è evidente e non va addolcito: si rinuncia a parlare. Se il collegio si forma un convincimento su un passaggio frainteso, non ci sarà modo di correggerlo in udienza. Si rinuncia anche alla percezione — spesso preziosa — di quali profili interessino davvero i giudici, informazione che orienta l’eventuale ricorso per cassazione. E va detto che la giurisprudenza di legittimità, proprio perché considera la trattazione scritta pienamente idonea a garantire il contraddittorio, tende a non riconoscere un pregiudizio per il solo fatto che la discussione orale non ci sia stata, quando non era stata ritualmente richiesta.
Le pronunce a supporto
La Cassazione, con l’ordinanza 22 maggio 2023 n. 14074, ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui l’obbligo di svolgere un’udienza pubblica non è assoluto, dipendendo le circostanze che possono giustificare la dispensa dalla natura delle questioni da esaminare, e secondo cui l’udienza pubblica può non essere necessaria quando non sono sollevate questioni di fatto o di diritto irrisolvibili sulla sola base del fascicolo e delle osservazioni delle parti, come accade per le questioni altamente tecniche.
Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente con una causa documentale o di puro diritto, difeso da atti scritti completi, che preferisce la prevedibilità assoluta all’interazione con il collegio.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di comodo, non casi reali: servono a vedere come gli stessi numeri e le stesse date si comportino lungo le tre strade.
Prima simulazione — stessa causa, tre percorsi
Ipotesi di partenza. Sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado sfavorevole al contribuente, depositata il 20 marzo 2026 e non notificata dalla controparte. Valore della lite: 47.300 €. Il contribuente risiede a 260 chilometri dalla sede della Corte di secondo grado competente.
Termine per appellare. In assenza di notifica opera il termine lungo di sei mesi dal deposito: 20 settembre 2026. Nel periodo intermedio cade la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto, e che aggiunge trentuno giorni: il termine si sposta al 21 ottobre 2026. L’appello viene notificato il 6 ottobre 2026 e depositato nei termini. Contributo unificato tributario per lo scaglione di valore superiore a 25.000 € e fino a 75.000 €: 250 €. Questa voce è identica in tutte e tre le opzioni: la modalità di trattazione non incide di un euro sui costi di giustizia previsti dalla legge.
Trattazione fissata per l’11 novembre 2026. Da qui i tre percorsi divergono.
Percorso A — pubblica udienza in presenza. L’istanza ex art. 33 è inserita nell’atto di appello, regolarmente notificato. Documenti depositabili entro il 21 ottobre; memorie illustrative entro il 31 ottobre. L’11 novembre difensore e contribuente si recano in sede: considerando andata, attesa del ruolo, discussione e ritorno, la giornata è interamente assorbita. La discussione dura circa quindici minuti e consente di collegare oralmente tre documenti che negli scritti occupavano venti pagine.
Percorso B — pubblica udienza da remoto. L’istanza ex art. 33 è nell’atto di appello; la richiesta ex art. 34-bis è formulata anch’essa nell’atto di appello. Entro l’8 novembre — almeno tre giorni prima — arriva via PEC la comunicazione con l’ora e il link. L’11 novembre il difensore si collega dallo studio e il contribuente da casa, con due accessi distinti. La discussione è la stessa del percorso A e ha lo stesso valore giuridico; l’impegno di tempo scende da una giornata a circa un’ora complessiva fra attesa e discussione. Il margine di rischio si sposta sulla tenuta della connessione.
Percorso C — camera di consiglio. Nessuna istanza. Documenti entro il 21 ottobre, memorie illustrative entro il 31 ottobre, brevi repliche entro il 5 novembre. L’11 novembre la causa è decisa sugli atti. Impegno logistico: zero. Possibilità di intervenire oralmente su un eventuale fraintendimento: zero.
Seconda simulazione — quando la scelta la fa la controparte
Ipotesi. Valore della lite 18.900 €, contributo unificato 120 €. Sentenza di primo grado notificata al contribuente il 12 febbraio 2026: termine breve di sessanta giorni, appello da notificare entro il 13 aprile 2026, senza che rilevi la sospensione feriale perché il termine scade prima del 1° agosto.
Il difensore del contribuente chiede la discussione in pubblica udienza da remoto nell’atto di appello. L’ente impositore, nelle controdeduzioni notificate, chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza. Esito: l’udienza si tiene in presenza, giudici e personale amministrativo partecipano in aula, e il difensore del contribuente mantiene il diritto di collegarsi da remoto. Il contribuente ottiene la discussione che voleva, nella forma che voleva, ma in un contesto asimmetrico in cui la controparte è fisicamente presente davanti al collegio. È esattamente la situazione in cui la decisione sulla modalità andrebbe rivalutata quando si conoscono le difese avversarie, e non solo al momento del deposito dell’appello.
Terza simulazione — la fase cautelare in appello
Ipotesi. Valore della lite 214.600 €, contributo unificato per lo scaglione superiore a 200.000 €: 1.500 €. Sentenza di primo grado sfavorevole, con riscossione frazionata già avviata. Insieme all’appello viene proposta istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 52.
L’udienza cautelare non segue la logica delle altre due: per le comprovate ragioni di legge essa si svolge, di regola, esclusivamente a distanza, salvo che una parte chieda, nell’appello o nel primo atto difensivo, la partecipazione congiunta in presenza, su cui decide il giudice. Il contribuente si troverà quindi, nello stesso giudizio, con una prima udienza da remoto sulla sospensiva e una successiva udienza di merito la cui modalità dipenderà dalle istanze delle parti. Chi non ha dimestichezza con la piattaforma si presenta impreparato alla fase più urgente del giudizio, quella in cui si decide se la riscossione prosegue o si ferma.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette in fila gli stessi parametri sulle tre strade. Va letta ricordando che nessuna colonna è “quella giusta”: ciascuna è la risposta corretta a una situazione diversa. Le voci economiche riportano unicamente i costi di giustizia previsti dalla legge, che come si è visto non variano in funzione della modalità di trattazione.
| Parametro | Pubblica udienza in presenza | Pubblica udienza da remoto | Camera di consiglio |
|---|---|---|---|
| Atto necessario | Istanza ex art. 33, notificata e depositata nei termini | Istanza ex art. 33 più richiesta ex art. 34-bis | Nessuno: è il regime ordinario |
| Termine per chiederla | Nell’atto di appello o entro 10 giorni liberi prima della trattazione | Nell’appello, nel primo atto difensivo o entro 10 giorni liberi prima | — |
| Impegno di tempo | Elevato: trasferta e attesa del ruolo | Contenuto: collegamento nell’ora comunicata dalla segreteria | Nullo |
| Complessità organizzativa | Bassa sul piano tecnico, alta su quello logistico | Bassa sul piano logistico, richiede requisiti tecnici e postazione idonea | Minima |
| Valore giuridico della partecipazione | Pieno | Pieno: la discussione da remoto equivale a quella in presenza | Difesa esclusivamente scritta |
| Rischio in caso di problema tecnico | Assente | Sospensione dell’udienza e, se il collegamento non si ripristina, rinvio | Assente |
| Incidenza della scelta della controparte | Nessuna: se una parte chiede la presenza, si va in presenza | Se l’altra parte chiede la presenza, l’udienza è in aula e il richiedente si collega | Basta l’istanza di una parte per far saltare la trattazione camerale |
| Effetti sulla riscossione | Nessuno in sé: dipende dall’istanza cautelare ex art. 52, non dalla modalità | Nessuno in sé, salvo che l’udienza cautelare è di regola già a distanza | Nessuno in sé: la sospensiva va comunque chiesta e trattata |
| Reversibilità | Rinunciabile, ma la rinuncia va gestita con cautela | Convertibile in presenza su richiesta di parte | Superabile con istanza tempestiva di pubblica udienza |
| Costi di giustizia | Contributo unificato tributario per scaglione di valore, invariato | Identico | Identico |
| Rischio in caso di esito negativo | Riesame pieno in Cassazione sui vizi denunciabili | Identico, con in più i vizi legati alla gestione del collegamento | Identico, ma senza il supporto del verbale di discussione |
Quello che la tabella non dice
Una tabella comparativa è utile perché riduce, ed è proprio per questo che va integrata con i fattori che in una casella non entrano.
Il primo è il tempo di attesa. Nelle udienze in presenza il ruolo viene chiamato in sequenza e l’attesa può superare di molto la durata della discussione; da remoto, invece, la segreteria comunica un’ora prefissata per la singola discussione, il che rende l’impegno più prevedibile ma anche più rigido: chi si collega in ritardo rischia di trovare la causa già trattata.
Il secondo è la qualità del verbale. In una causa destinata a proseguire in Cassazione il verbale di udienza è il documento che attesta ciò che è accaduto: quali difese sono state svolte, quali produzioni ammesse, quali eccezioni sollevate. Nelle udienze a distanza il verbale è un documento informatico sottoscritto digitalmente e contiene anche l’attestazione sulle modalità di identificazione dei partecipanti. Ciò che non risulta a verbale è, nel grado successivo, come se non fosse stato detto, e questo vale tanto in aula quanto davanti a uno schermo.
Il terzo è la gestione dell’imprevisto. In aula un rinvio, una richiesta di termine o un’eccezione sopravvenuta si trattano nel momento; da remoto gli stessi passaggi transitano per un canale tecnico che, se si interrompe, impone la sospensione e, nell’impossibilità di ripristino, il rinvio. È una tutela, ma sposta in avanti la decisione: dove la riscossione è già in corso, questo non è un dettaglio organizzativo, è un effetto sostanziale.
Il quarto è la conoscenza della sezione. Nessuna norma lo disciplina e nessuna pronuncia lo misura, ma un difensore che ha già discusso davanti a quel collegio sa quanto pesi poter cogliere una perplessità non formulata e rispondervi prima che diventi motivazione.
I criteri per scegliere
Non esiste una regola che valga per tutte le cause. Esistono però criteri che, applicati alla singola posizione, restringono il campo in modo ragionevole.
Il primo criterio è la natura del materiale difensivo. Se l’appello si fonda su un vizio documentale netto — una notifica inesistente, una decadenza maturata, un calcolo smentito da un prospetto — l’oralità aggiunge poco, e la camera di consiglio è una scelta razionale. Se invece la controversia richiede di collegare fra loro elementi eterogenei, di spiegare un contesto aziendale, di smontare una presunzione con un ragionamento articolato, la discussione orale diventa uno strumento e non un orpello.
Il secondo criterio è la distanza fra il dovere di esserci e la possibilità di esserci. Quando la sede della Corte di secondo grado è lontana, o quando il contribuente ha limitazioni oggettive, la domanda non è se la presenza sia migliore in astratto, ma se la presenza sia sostenibile senza sottrarre risorse alla preparazione degli atti. Il collegamento da remoto esiste proprio per non costringere a questo baratto, e la Cassazione ha chiarito che non comporta alcuna degradazione della partecipazione.
Il terzo criterio è il grado di conflittualità processuale attesa. Se si prevede che l’ente impositore sollevi eccezioni nuove, chieda termini, produca documenti al limite dei termini, la presenza — fisica o da remoto — garantisce la possibilità di reagire nello stesso momento. In un giudizio di appello dove la controparte ha già mostrato un atteggiamento difensivo aggressivo, rinunciare alla discussione significa affidarsi interamente alla completezza degli scritti.
Il quarto criterio è l’affidabilità della postazione. Il collegamento da remoto è pienamente equivalente sul piano giuridico, ma lo è a condizione che funzioni: connessione stabile, dispositivo conforme ai requisiti tecnici indicati dal Dipartimento della giustizia tributaria, ambiente silenzioso, documento di identità a portata di mano per l’accertamento previsto in verbale. Chi non ha queste condizioni farà meglio a collegarsi dallo studio del difensore o a scegliere la presenza.
Il sesto criterio è la coerenza con la fase cautelare. Se nello stesso appello è stata chiesta la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, il giudizio comincia con un’udienza che per previsione di legge si svolge di regola a distanza. Arrivare alla trattazione del merito avendo già sperimentato la piattaforma, i tempi di collegamento e le modalità di identificazione trasforma l’incognita tecnica in un dato noto; al contrario, chiedere la presenza nel merito dopo aver gestito male la cautelare significa cambiare strumento nel punto in cui la causa è già in movimento. Quando non ci sono ragioni per differenziare le due fasi, la coerenza fra loro è essa stessa un criterio di scelta.
Il quinto criterio è la prospettiva del terzo grado. Un giudizio di appello va costruito pensando anche a ciò che accadrà se la sentenza sarà sfavorevole: quali motivi saranno deducibili in Cassazione, quali passaggi del verbale di udienza serviranno a documentarli, quali questioni dovranno risultare sollevate. La scelta della modalità di trattazione incide su questo materiale, e va fatta con lo sguardo già rivolto all’eventuale impugnazione. Su questo terreno pesa la qualificazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista: chi imposta l’appello sapendo come si scrive un ricorso per cassazione sceglie oggi la modalità che domani non toglie argomenti.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? Entro certi limiti sì. La trattazione camerale può essere superata da un’istanza tempestiva di pubblica udienza, depositata e notificata entro dieci giorni liberi prima della trattazione; e la partecipazione da remoto può essere chiesta entro lo stesso termine, anche se inizialmente non era stata prevista. Quello che non si può fare è recuperare un termine scaduto: superato il decimo giorno libero, la modalità è quella che risulta dagli atti.
E se scelgo quella sbagliata? Dipende da cosa si intende per sbagliata. Aver scelto la camera di consiglio in una causa che avrebbe meritato una discussione orale è una scelta subottimale, non un vizio: la sentenza resta valida. Diverso è il caso in cui l’istanza sia stata ritualmente formulata e il collegio non vi abbia dato seguito: lì si entra nel terreno della nullità, che è materia di impugnazione.
Cosa succede se salta la connessione proprio durante la discussione? La regola è chiara: l’udienza viene sospesa e, se il collegamento non si ripristina, viene rinviata. Il collegio non può trasformare l’udienza in una camera di consiglio non partecipata e decidere comunque: se lo fa, la sentenza è esposta a nullità per violazione del diritto di difesa.
Posso partecipare io da casa, oltre al mio difensore? Sì. La norma include espressamente i contribuenti tra i soggetti che possono partecipare da remoto. Va però ricordato che il link è personale e non cedibile a terzi, salvo l’eventuale difensore delegato: ciascuno accede con la propria comunicazione, e il luogo da cui ci si collega è, a tutti gli effetti, aula di udienza.
Se l’Agenzia chiede la presenza, la mia richiesta di remoto è inutile? No. In quel caso la discussione si tiene in presenza, ma resta fermo il diritto di collegarsi da remoto per chi lo aveva chiesto. Si perde la simmetria, non la partecipazione.
Il contribuente deve collegarsi per forza, se l’ha chiesto il difensore? No. La richiesta di partecipazione da remoto riguarda chi la formula. Il difensore può discutere a distanza mentre il contribuente resta estraneo all’udienza, esattamente come accade nella trattazione in presenza, dove la parte non ha alcun obbligo di comparire personalmente.
Chiedere il remoto indebolisce la mia posizione agli occhi del collegio? È una preoccupazione ricorrente e non ha fondamento normativo: il luogo del collegamento è equiparato all’aula di udienza e la discussione a distanza è considerata a tutti gli effetti discussione in presenza. Quello che può indebolire la posizione è un collegamento gestito male — audio disturbato, inquadratura improvvisata, interruzioni esterne — non la scelta in sé.
Se l’udienza viene rinviata per un guasto tecnico, perdo qualcosa? Non sul piano dei diritti: l’udienza viene sospesa e rinviata, e la causa prosegue senza decadenze. Si perde tempo, che però, quando la riscossione è in corso, è una variabile da valutare: è una delle ragioni per cui, se pende un’istanza cautelare, la stabilità del collegamento va verificata prima e non durante.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.
Pronunce che riguardano la pubblica udienza e il diritto alla discussione orale
Corte costituzionale, sentenza 18 marzo 2022, n. 73. La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui subordina la pubblica udienza alla richiesta di parte. Ha ribadito che l’assetto normativo in esame non lede la garanzia dell’art. 101, primo comma, della Costituzione. Rilevanza: legittima il modello che mette la scelta nelle mani delle parti, e quindi la responsabilità di esercitarla.
Corte costituzionale, sentenza n. 260/1998. Precedente nel medesimo senso, con cui era già stata dichiarata infondata la questione sollevata sull’art. 33. Rilevanza: mostra che l’orientamento non è occasionale ma consolidato nel tempo.
Cass. civ., Sez. trib., ordinanza 6 agosto 2024, n. 22163. La richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, che però devono essere notificate alla controparte; il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza a fronte di un’istanza contenuta nell’atto di appello viola il diritto di difesa e travolge gli atti successivi, sentenza compresa. Rilevanza: è la pronuncia che collega forma dell’istanza ed effetto invalidante, e riguarda direttamente il giudizio di appello.
Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 10678 dell’11 maggio 2009. Precedente richiamato dalla pronuncia del 2024, con cui era già stato affermato che il rifiuto della discussione in pubblica udienza, in presenza di istanza contenuta nell’atto di appello, comporta la nullità di tutti gli atti successivi. Rilevanza: documenta la stabilità del principio.
Cass. civ., Sez. V, sentenza depositata il 3 febbraio 2017. È stata dichiarata nulla la sentenza di appello resa all’esito di una discussione tenuta in pubblica udienza in assenza dell’istanza di almeno una delle parti, alla presenza del solo contribuente appellato, con violazione del diritto di difesa dell’ente. Rilevanza: chiarisce che la simmetria vale anche a favore della parte pubblica, e che la modalità non è disponibile al di fuori delle istanze.
Cass. civ., Sez. trib., ordinanza 30 settembre 2025, n. 26374. Pronuncia che si colloca nel medesimo filone sulla discussione in pubblica udienza nel contenzioso tributario. Rilevanza: segnala che il tema continua a produrre contenzioso di legittimità anche nel quadro normativo più recente.
Pronunce che riguardano la partecipazione da remoto
Cass. civ., Sez. trib., ordinanza 8 gennaio 2025, n. 395. In tema di processo tributario, la discussione svolta mediante collegamento da remoto si considera a tutti gli effetti come discussione in presenza. Rilevanza: è il principio cardine per chi teme che collegarsi da casa indebolisca la difesa.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza 21 agosto 2023, n. 24904. In caso di problemi tecnici al collegamento da remoto il presidente deve sempre sospendere l’udienza e, se il ripristino è impossibile, rinviarla dandone comunicazione alle parti; la sentenza emessa all’esito di un’udienza divenuta camerale e non partecipata per difficoltà di connessione è nulla per violazione del diritto di difesa. Rilevanza: trasforma il rischio tecnico in un rischio governato da una regola, e fornisce il motivo di impugnazione se la regola viene violata.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza 19 gennaio 2026, n. 1071. Pronuncia in tema di normativa emergenziale da Covid-19, che consentiva di sostituire l’udienza pubblica di discussione con modalità alternative. Rilevanza: aiuta a distinguere il regime emergenziale, ormai superato, dall’attuale disciplina a regime dell’udienza a distanza.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza 31 marzo 2026, n. 7938. Ha ricostruito il sistema dei congegni sostitutivi dell’udienza pubblica introdotto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. Rilevanza: utile per i giudizi risalenti ancora pendenti, dove le regole applicabili sono quelle del tempo.
Pronunce che riguardano la trattazione camerale e la difesa scritta
Cass. civ., Sez. trib., ordinanza 15 aprile 2026, n. 11011, depositata il 24 aprile 2026. Ha affermato il principio di diritto in tema di trattazione del ricorso in camera di consiglio in luogo della pubblica udienza richiesta ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 546/1992, con conseguente nullità. Rilevanza: è il riferimento più recente sul punto e conferma la linea rigorosa.
Cass. civ., Sez. trib., sentenza n. 28100/2023. Ha affermato la nullità automatica della sentenza emanata nel giudizio di appello a seguito di trattazione con rito camerale nonostante la rituale richiesta di discussione in pubblica udienza. Rilevanza: individua la tesi più favorevole al contribuente, quella della nullità che non richiede la prova di un pregiudizio concreto.
Cass. civ., Sez. trib., sentenza n. 10574/2024. In senso diverso, ha ritenuto che per configurare una lesione del diritto di difesa occorra valutare se la mancata discussione orale abbia effettivamente impedito alla parte di esporre al meglio la propria linea difensiva. Rilevanza: segnala che l’orientamento non è monolitico e che l’esito di un motivo di ricorso su questo punto non è scontato.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza 22 maggio 2023, n. 14074. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui l’obbligo di celebrare una pubblica udienza non è assoluto e può essere derogato quando non vengono sollevate questioni di fatto o di diritto irrisolvibili sulla base del solo fascicolo, come nel caso di questioni altamente tecniche. Rilevanza: fornisce l’argomento per cui la scelta della camera di consiglio, quando consapevole, non espone a censure.
Cass. civ., ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1779. Ha chiarito che la sanzione dell’inammissibilità non può operare per violazioni di natura solo formale che non abbiano inciso sul diritto di difesa della controparte. Rilevanza: principio di ordine generale che orienta la valutazione dei vizi formali anche in materia di istanze e comunicazioni processuali.
Pronunce di contesto sulla pubblicità dell’udienza
Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 1986, n. 212. Il principio di pubblicità delle udienze, che implica il confronto delle parti davanti al giudice in un pubblico dibattito, risponde a un’esigenza di civiltà giuridica che trova fondamento implicito nell’art. 101, primo comma, della Costituzione, ha validità generale e si estende anche alle controversie tributarie. Rilevanza: è il fondamento costituzionale che spiega perché la scelta della modalità non sia una formalità burocratica.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un appello tributario, la scelta della modalità di trattazione è solo uno dei nodi. Ecco che cosa lo Studio fa in concreto.
- Analizziamo la sentenza di primo grado e il fascicolo processuale per individuare quali capi sono realmente appellabili, quali motivi reggono e quali profili sono rimasti assorbiti, ricostruendo la catena degli atti dal provvedimento impositivo fino alla decisione impugnata.
- Calcoliamo i termini di impugnazione sul caso concreto, distinguendo termine breve e termine lungo, verificando l’eventuale notifica della sentenza e applicando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto dove incide.
- Redigiamo l’atto di appello inserendovi, quando è la scelta corretta, l’istanza di discussione in pubblica udienza e la richiesta di partecipazione da remoto, curando la notificazione alle parti costituite e il deposito della prova della notificazione.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davvero davanti al collegio nel caso specifico, mettendo a confronto la natura del materiale probatorio, il comportamento processuale atteso della controparte e la prospettiva dell’eventuale terzo grado.
- Predisponiamo e depositiamo documenti, memorie illustrative e brevi repliche nei termini perentori, calibrando il contenuto scritto in funzione della modalità di trattazione prescelta.
- Proponiamo e trattiamo l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 52, gestendo l’udienza cautelare che, per previsione di legge, si svolge di regola a distanza.
- Gestiamo operativamente il collegamento da remoto, verificando la ricezione della comunicazione di segreteria con ora e link, i requisiti tecnici della postazione e le modalità di identificazione che vengono verbalizzate.
- Documentiamo le anomalie dell’udienza — malfunzionamenti del collegamento, mancata sospensione, trasformazione dell’udienza in camera di consiglio non partecipata — perché diventino, se necessario, motivi di ricorso per cassazione.
- Verifichiamo la regolarità delle notifiche e delle comunicazioni telematiche di tutti gli atti del giudizio, confrontando ricevute, indirizzi PEC e attestazioni di conformità.
- Costruiamo, quando la sentenza di appello è sfavorevole, il ricorso per cassazione sulla base del materiale processuale formato nei due gradi di merito, senza passaggi di mano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un giudizio di appello tributario la qualificazione che pesa di più è la prima: essere cassazionista significa poter condurre la causa senza soluzione di continuità dall’impostazione dei motivi di appello fino al giudizio di legittimità, con la stessa mano e la stessa linea difensiva. Le scelte compiute oggi — quali capi impugnare, quale modalità di trattazione chiedere, che cosa fare mettere a verbale — sono le stesse che domani costituiranno la materia prima del ricorso per cassazione: affidarle a un difensore che quel grado non lo tratta significa rischiare che il lavoro vada rifatto, o che non sia più rifattibile.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché una controversia tributaria ha sempre due dimensioni: quella processuale, fatta di termini, istanze e nullità, e quella tecnico-contabile, fatta di calcoli, ricostruzioni e documenti. Trattarle separatamente è il modo più rapido per perdere un appello che aveva argomenti.
In chiusura
Sì: l’appello tributario si può seguire da casa, e la discussione da remoto vale quanto quella tenuta in aula. Ma la domanda giusta non è se si possa, è se convenga in quella specifica causa. La scelta fra presenza, collegamento a distanza e trattazione in camera di consiglio dipende dal caso concreto, si esercita entro termini perentori e sbagliarla costa tempo e diritti: non è una preferenza organizzativa, è una decisione difensiva.
Lo Studio Monardo segue stabilmente le impugnazioni tributarie perché il profilo del cassazionista consente di impostare il secondo grado già in funzione dell’eventuale terzo, e perché il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di unire, sullo stesso fascicolo, la tecnica processuale e la verifica sostanziale della pretesa. Su un tema in cui la giurisprudenza di legittimità continua a oscillare fra nullità automatica e verifica del pregiudizio concreto, la differenza la fa chi conosce entrambi gli orientamenti prima di scegliere.
📩 Non aspettare che scadano i dieci giorni liberi o, peggio, il termine per appellare: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
