Un’impresa non arriva al fallimento in un giorno. Prima ci sono i ritardi con i fornitori, le rate bancarie che slittano, i debiti con l’Erario e con l’INPS che si accumulano, il fido che viene ridotto. In quella fase la legge mette a disposizione strumenti precisi per risanare l’azienda. Il punto è che ciascuno di essi richiede presupposti che, con il passare dei mesi, vengono meno.
Va precisato che oggi il termine “fallimento” non è più quello della legge: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) lo ha sostituito con la liquidazione giudiziale. La sostanza, però, resta la stessa: lo spossessamento dell’imprenditore, la vendita dei beni, la fine dell’attività. Il rischio principale è attendere che la crisi diventi insolvenza conclamata: da quel momento gli strumenti di salvataggio si restringono e il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale su istanza di un solo creditore.
Lo Studio Monardo si occupa specificamente di crisi d’impresa per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a quella figura che il Codice pone al centro della composizione negoziata. Conosce quindi dall’interno il percorso che più spesso consente di evitare la liquidazione giudiziale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando la crisi nasce dall’esposizione verso banche ed Erario.
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Inquadramento normativo: crisi, insolvenza e strumenti di regolazione
Sul piano normativo, il CCII distingue due condizioni diverse, e la differenza tra le due decide quali strumenti restano disponibili.
La crisi è definita dall’art. 2, comma 1, lett. a) CCII come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. È una nozione prognostica: guarda al futuro, non al passato.
L’insolvenza, secondo l’art. 2, comma 1, lett. b) CCII, è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dimostrativi del fatto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È una nozione attuale: fotografa un’incapacità già in atto.
In sintesi: la crisi è la probabilità di non pagare nei prossimi dodici mesi; l’insolvenza è l’impossibilità di pagare regolarmente già oggi. Solo l’insolvenza è presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII).
La ratio della disciplina
La disciplina prevede un sistema a gradini. Il legislatore, recependo la Direttiva (UE) 2019/1023, ha costruito un impianto che premia l’intervento precoce. Il primo presidio è interno all’impresa: l’art. 3 CCII e l’art. 2086, comma 2, c.c. impongono all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Il secondo presidio è la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII), percorso stragiudiziale e riservato. Il terzo livello è costituito dagli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che passano dal tribunale.
Gli strumenti disponibili
In termini operativi, gli strumenti che consentono di evitare la liquidazione giudiziale sono i seguenti:
- Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII): l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio, tratta con i creditori. Può chiedere misure protettive del patrimonio.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): piano redatto dall’imprenditore e attestato da un professionista indipendente, senza intervento del tribunale. Offre protezione dall’azione revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII): accordi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, omologati dal tribunale; nelle varianti agevolata (art. 60) ed a efficacia estesa (art. 61).
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – PRO (art. 64-bis CCII): consente di distribuire il valore anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché tutte le classi approvino.
- Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII), in continuità aziendale o liquidatorio.
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile solo al termine di una composizione negoziata non riuscita.
Distinzione da istituti affini
Va precisato che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; non c’è un commissario né un giudice delegato. Il concordato preventivo, al contrario, è una procedura concorsuale: l’impresa resta gestita dall’imprenditore, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con l’autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 94 CCII).
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Una S.r.l. di distribuzione alimentare ha un calo di fatturato e prevede di non riuscire a pagare due rate di mutuo nei prossimi otto mesi, pur essendo oggi in regola. È in crisi, non insolvente: la composizione negoziata è lo strumento naturale. Se la stessa società avesse già tre decreti ingiuntivi notificati, pignoramenti presso terzi in corso e stipendi arretrati, sarebbe verosimilmente insolvente: la composizione resta astrattamente possibile solo se il risanamento è ancora “ragionevolmente perseguibile” (art. 12 CCII), ma il terreno naturale diventa quello degli strumenti giudiziali.
Per l’impresa “minore” (art. 2, comma 1, lett. d CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro nei tre esercizi rilevanti) la liquidazione giudiziale non si applica. Operano invece le procedure di sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. Anche l’impresa minore può però accedere alla composizione negoziata (art. 25-quater CCII).
Requisiti e termini: quando la porta è ancora aperta
Sul piano normativo, la possibilità di evitare la liquidazione giudiziale dipende da condizioni diverse per ogni strumento. Di seguito sono esaminate una per una.
Condizioni di accesso alla composizione negoziata
L’art. 12 CCII richiede due elementi. Il primo è uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Il secondo è la ragionevole perseguibilità del risanamento. Il secondo requisito è decisivo: la giurisprudenza di merito nega l’accesso e le misure protettive quando la composizione è usata solo per liquidare beni o bloccare esecuzioni già avviate.
La domanda si presenta tramite piattaforma telematica nazionale, con i documenti elencati dall’art. 17 CCII: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione economico-patrimoniale aggiornata, progetto di piano di risanamento, elenco dei creditori, dichiarazioni sui procedimenti pendenti, certificati dei debiti fiscali e contributivi. L’esperto verifica la ragionevolezza del risanamento. L’incarico si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno trovato una soluzione; può proseguire per non oltre altri 180 giorni se tutte le parti lo chiedono e l’esperto acconsente, oppure se la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale.
Le misure protettive
La disciplina prevede che l’imprenditore possa chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 18 CCII). Gli effetti decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.
Il meccanismo, però, è scandito da termini stretti. Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure (art. 19, comma 1, CCII). Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito. Con ordinanza stabilisce la durata delle misure, da 30 a 120 giorni; su proroga, la durata complessiva non può superare 240 giorni.
Condizioni per il concordato preventivo
Nel concordato in continuità, il piano deve prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa, diretta o indiretta, e il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84, comma 2, e art. 112 CCII). Nel concordato liquidatorio, l’art. 84, comma 4, CCII richiede risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicurino il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari.
La domanda può essere depositata “con riserva” (art. 44 CCII): l’imprenditore ottiene subito la protezione e un termine, da 30 a 60 giorni, per depositare proposta, piano e documenti. Il termine è prorogabile fino a ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Il limite quantitativo della liquidazione giudiziale
L’art. 49, comma 5, CCII esclude l’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. È una soglia oggettiva: non salva l’impresa, ma segna il punto oltre il quale un creditore può concretamente ottenere l’apertura della procedura.
Sospensione feriale
Va precisato che l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Un termine che scade in agosto non slitta a settembre. È un errore frequente di chi è abituato al processo civile ordinario.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Ricorso per conferma misure protettive (art. 19, c. 1, CCII) | Giorno successivo alla pubblicazione di istanza e accettazione dell’esperto | Perentorio | Il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure protettive |
| Fissazione udienza sulle misure (art. 19, c. 3, CCII) | 10 giorni dal deposito del ricorso | Termine per il giudice | Cessazione degli effetti protettivi; domanda riproponibile |
| Durata misure protettive (art. 19, c. 4-5, CCII) | Stabilita con ordinanza: 30-120 giorni | Massimo inderogabile 240 giorni complessivi | Allo scadere i creditori possono agire |
| Durata incarico esperto (art. 17, c. 7, CCII) | 180 giorni dall’accettazione | Prorogabile fino a ulteriori 180 | Conclusione della composizione negoziata |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) | 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio | Perdita dell’accesso allo strumento |
| Domanda con riserva (art. 44 CCII) | Fissato dal tribunale: 30-60 giorni | Prorogabile di ulteriori 60 giorni | Inammissibilità e possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Reclamo contro sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di omologazione (art. 51 CCII) | 30 giorni dalla notificazione (per le parti) o dall’iscrizione nel registro delle imprese (per gli altri) | Perentorio | Sentenza definitiva |
| Ricorso per cassazione contro la sentenza sul reclamo (art. 51, c. 13, CCII) | 30 giorni dalla notificazione | Perentorio | Inammissibilità |
| Liquidazione giudiziale dopo la cancellazione (art. 33 CCII) | Un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese | Perentorio | Oltre l’anno, liquidazione giudiziale non più dichiarabile |
Procedura passo-passo: dal primo segnale allo strumento di regolazione
In termini operativi, il percorso che consente di evitare la liquidazione giudiziale segue una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto responsabile, un organo competente e un atto tipico.
1. Rilevazione dei segnali di crisi (organo amministrativo). L’art. 3, comma 4, CCII individua segnali specifici: debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di importo superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche scadute da più di 60 giorni o oltre i limiti degli affidamenti da almeno 60 giorni, se pari almeno al 5% del totale; esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati oltre le soglie dell’art. 25-novies. L’amministratore che ignora questi indici rischia responsabilità personale verso la società e i creditori.
2. Segnalazioni esterne. L’organo di controllo societario deve segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata (art. 25-octies CCII). I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, agente della riscossione) inviano segnalazioni al superamento delle soglie (art. 25-novies). La segnalazione non è un atto processuale, ma è un campanello che il Codice vuole ascoltato.
3. Test pratico e diagnosi. Prima di scegliere lo strumento si esegue il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica. Il documento guida ministeriale sulla composizione negoziata è stato aggiornato con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026. Il test misura il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi annui liberi al servizio del debito. È una prognosi, non una diagnosi definitiva.
4. Scelta dello strumento. Se la crisi è reversibile e i creditori principali sono pochi (banche, Erario, alcuni fornitori), la composizione negoziata è spesso la prima scelta. Se occorre imporre la ristrutturazione a creditori dissenzienti, serve uno strumento omologato: accordo di ristrutturazione, PRO o concordato. La scelta dello strumento sbagliato fa perdere mesi che l’impresa in crisi non ha.
5. Accesso alla composizione negoziata (Camera di commercio). L’istanza si deposita sulla piattaforma telematica. La nomina dell’esperto è effettuata da una commissione istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione. L’esperto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica l’accettazione.
6. Ricorso per le misure protettive (tribunale competente ex art. 27 CCII). È il passaggio dove più spesso si sbaglia. Il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, che per le società coincide in linea di principio con la sede legale; per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione è competente la sezione specializzata in materia di impresa. Il ricorso va corredato dei documenti prescritti dall’art. 19, comma 2, CCII e depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Il ricorrente deve poi notificare ricorso e decreto nelle forme indicate dal tribunale, anche all’esperto.
7. Trattative. L’esperto convoca le parti e agevola le trattative. L’imprenditore deve comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 16, comma 4, CCII): informare in modo completo e trasparente, gestire il patrimonio senza pregiudicare i creditori. Le banche non possono revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione (art. 16, comma 5, CCII).
8. Esiti della composizione (art. 23 CCII). Se le trattative riescono, l’imprenditore può concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto con l’esperto, oppure accedere a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione o a un PRO. Se non riescono, restano il concordato preventivo, il concordato semplificato (entro 60 giorni dalla relazione finale), la liquidazione giudiziale su domanda dello stesso debitore.
9. Deposito della domanda di regolazione (tribunale). Per concordato, accordi e PRO la domanda si propone con ricorso ex art. 40 CCII, che deve contenere l’indicazione dello strumento, i bilanci, la relazione sulla situazione economico-patrimoniale, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore. Nei concordati è necessaria la relazione del professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 87, comma 3, CCII).
10. Voto e omologazione. Nel concordato i creditori votano per classi, obbligatorie nel concordato in continuità (art. 85 CCII). L’omologazione è pronunciata con sentenza; contro di essa è ammesso reclamo in corte d’appello entro 30 giorni (art. 51 CCII) e, poi, ricorso per cassazione.
Avvertenza decisiva: la pendenza della composizione negoziata non paralizza da sola l’iniziativa dei creditori per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 18, comma 4, CCII prevede che, dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non possa essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure. Ma se le misure non sono richieste, non sono confermate o vengono revocate, la tutela cade. È quindi essenziale che la domanda di protezione sia tempestiva e ben motivata.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati, utili a verificare come operano termini e soglie. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Tempi della composizione negoziata e delle misure protettive
Ipotesi: S.r.l. manifatturiera con debiti complessivi di 1.284.600 euro, di cui 412.750 euro verso banche, 298.340 euro verso Erario ed enti previdenziali, 573.510 euro verso fornitori. Flussi di cassa prospettici a dodici mesi: 911.200 euro, contro obbligazioni in scadenza per 1.137.900 euro. Scopertura prospettica: 226.700 euro. Lo stato è di crisi ex art. 2, lett. a) CCII, non ancora di insolvenza: gli stipendi sono pagati, nessun decreto ingiuntivo è stato notificato.
Sviluppo:
- L’esperto accetta l’incarico il 12 ottobre 2026. Il termine di 180 giorni dell’art. 17, comma 7, CCII scade il 10 aprile 2027.
- L’istanza di misure protettive e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese il 13 ottobre 2026. Il ricorso ex art. 19 CCII deve essere depositato entro il 14 ottobre 2026.
- Ricorso depositato il 14 ottobre: il tribunale deve fissare l’udienza entro il 24 ottobre 2026.
- Il tribunale conferma le misure per 90 giorni. Assumendo come decorrenza la pubblicazione, le misure coprono fino all’11 gennaio 2027.
- Il limite massimo di 240 giorni complessivi, calcolato dalla stessa decorrenza, si esaurisce intorno al 10 giugno 2027.
Esito: l’impresa dispone di un orizzonte protetto sufficiente per negoziare con le banche una moratoria e con i fornitori un piano di rientro. Se il ricorso fosse stato depositato il 16 ottobre, cioè oltre il giorno successivo alla pubblicazione, il tribunale avrebbe dichiarato l’inefficacia delle misure. Un fornitore con decreto ingiuntivo esecutivo avrebbe potuto pignorare il conto corrente, compromettendo i flussi su cui si fonda il piano.
Esempio di calcolo n. 2 — Soglia della liquidazione giudiziale e concordato liquidatorio
Ipotesi A: S.n.c. commerciale, non impresa minore (debiti complessivi 684.900 euro). Debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria: 27.850 euro. Un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Sviluppo: 27.850 euro è inferiore alla soglia di 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, CCII. Il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale. Se nel corso dell’istruttoria emerge un ulteriore debito scaduto verso un fornitore di 3.420 euro, il totale sale a 31.270 euro: la soglia è superata e, accertata l’insolvenza, l’apertura diventa possibile.
Ipotesi B: la stessa società valuta un concordato liquidatorio. Attivo disponibile al momento della domanda: 356.700 euro. Crediti chirografari: 412.300 euro.
Sviluppo: le risorse esterne devono incrementare l’attivo di almeno il 10%, quindi di almeno 35.670 euro (art. 84, comma 4, CCII). Ai chirografari va assicurato almeno il 20%, cioè 82.460 euro. Se, dopo il pagamento di prededucibili e privilegiati, dall’attivo restano per i chirografari 51.980 euro, l’apporto esterno deve colmare la differenza di 30.480 euro; ma poiché il minimo di apporto è comunque 35.670 euro, è quest’ultimo il valore da reperire, per esempio con finanza dei soci.
Esito: la soglia dei 30.000 euro offre un margine molto limitato; il concordato liquidatorio resta praticabile solo se esiste un apporto esterno reale e documentato.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
La disciplina generale copre la maggior parte delle situazioni. Alcune fattispecie, però, seguono regole diverse o presentano insidie specifiche.
1. L’impresa già insolvente che chiede la composizione negoziata
Va precisato che l’insolvenza non preclude in astratto la composizione negoziata: l’art. 12 CCII parla di squilibrio che rende probabile “la crisi o l’insolvenza”, e la prassi ammette l’accesso anche in presenza di insolvenza, purché reversibile. Il limite è la ragionevole perseguibilità del risanamento. La giurisprudenza di merito, per esempio il Tribunale di Milano, nega le misure protettive quando l’imprenditore persegue in realtà uno scopo solo liquidatorio o intende eludere esecuzioni già in corso. In questi casi la composizione non protegge, e anzi il tempo impiegato si traduce in un aggravamento del dissesto.
2. La società in liquidazione volontaria
Una società posta in liquidazione ordinaria non è sottratta alla liquidazione giudiziale. La valutazione dell’insolvenza, per la società in liquidazione, si concentra sulla capacità del patrimonio di soddisfare integralmente e tempestivamente i creditori: contano la concretezza e i tempi di realizzo degli attivi. Una società che possiede un immobile di valore ma difficilmente vendibile, a fronte di debiti scaduti, può essere dichiarata insolvente. Inoltre, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno (art. 33 CCII).
3. I debiti fiscali e contributivi nelle trattative
Quando la crisi nasce dall’esposizione verso Erario ed enti previdenziali, la leva è la transazione su crediti tributari e contributivi (artt. 63 e 88 CCII). Dopo il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), negli accordi di ristrutturazione il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, se l’adesione è decisiva e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, alle condizioni fissate dall’art. 63. La Cassazione ha però chiarito che il cram down fiscale non può trasformarsi in una semplice falcidia del debito tributario: servono creditori aderenti anteriori e una ristrutturazione effettiva.
4. Il creditore fondiario
Chi ha un mutuo fondiario deve sapere che la banca conserva il cosiddetto privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, del Testo unico bancario: può proseguire l’esecuzione immobiliare già pendente anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. La composizione negoziata con misure protettive, invece, può sospendere l’esecuzione durante le trattative. Per l’imprenditore che vuole salvare l’immobile strumentale, i tempi dell’iniziativa sono quindi decisivi.
5. Il gruppo di imprese
Quando più società sono legate da direzione e coordinamento, il Codice consente la composizione negoziata di gruppo con un unico esperto (art. 25 CCII) e domande coordinate di regolazione (artt. 284 ss. CCII). Il tribunale competente, per i gruppi di rilevante dimensione, è individuato secondo regole specifiche, e la giurisprudenza di merito ha già dichiarato l’incompetenza di tribunali aditi in violazione di tali criteri.
6. La composizione negoziata fallita: il concordato semplificato
Quando le trattative non hanno esito e l’esperto, nella relazione finale, dà atto che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, CCII non sono praticabili, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione (art. 25-sexies CCII). Lo strumento ha due caratteristiche peculiari. Non prevede il voto dei creditori: il tribunale omologa se il piano non arreca pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura a ciascun creditore un’utilità. Non richiede le percentuali minime del concordato liquidatorio ordinario. Va precisato che il termine di 60 giorni è rigido e che la proposta presuppone una composizione condotta con correttezza e buona fede: chi ha usato le trattative in modo dilatorio difficilmente ottiene l’omologazione.
7. La continuità indiretta: affitto o cessione dell’azienda
Il Codice ammette la continuità anche quando l’attività prosegue in capo a un soggetto diverso dal debitore, per effetto di cessione, affitto o conferimento dell’azienda (art. 84, comma 2, CCII). È una soluzione frequente per le imprese in cui il valore sta nell’organizzazione, nei contratti e nei lavoratori più che nei beni. In termini operativi, l’affitto d’azienda stipulato prima della domanda deve essere verificato con attenzione: se il canone è incongruo o il contratto sottrae valore ai creditori, il commissario giudiziale lo segnalerà e il piano rischia la revoca. Se invece è funzionale al piano e trasparente, consente di preservare i posti di lavoro e l’avviamento, che in una liquidazione giudiziale andrebbero in gran parte dispersi. La giurisprudenza di legittimità richiede, in ogni caso, che l’attività trasferita conservi la propria identità di impresa.
8. Gli amministratori davanti alla crisi
Sul piano normativo, gli amministratori di società di capitali hanno un dovere specifico: attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità (art. 2086, comma 2, c.c.). Il terzo correttivo ha chiarito che l’istituzione degli assetti spetta esclusivamente agli amministratori. L’inerzia ha conseguenze concrete: in caso di successiva liquidazione giudiziale il curatore può promuovere l’azione di responsabilità, e il danno è spesso quantificato sulla differenza tra patrimonio netto alla data in cui la crisi era riconoscibile e quello all’apertura della procedura. Nelle società di capitali, inoltre, la domanda di accesso agli strumenti di regolazione è decisa e sottoscritta dagli amministratori (art. 120-bis CCII), che possono quindi agire anche senza il consenso dei soci.
Il punto di vista dell’Esperto Negoziatore
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso della composizione negoziata dal lato del professionista che conduce le trattative: sa quali documenti e quali numeri l’esperto considera credibili. Va precisato un limite di legge: l’esperto è terzo e indipendente (art. 16 CCII). Nella singola pratica in cui assiste l’imprenditore, lo Studio agisce come advisor legale dell’impresa, non come esperto nominato.
Domande frequenti
La mia azienda ha debiti ma paga ancora gli stipendi: posso evitare il fallimento? Sì, e questo è il momento più favorevole. Se l’impresa è in crisi ma non ancora insolvente, sono disponibili tutti gli strumenti: composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, PRO, concordato. La condizione è intervenire prima che i ritardi diventino inadempimenti diffusi. Il test pratico sulla piattaforma telematica consente una prima verifica della sostenibilità del debito. Un’analisi dei flussi di cassa a dodici mesi indica quale strumento è realistico.
Un fornitore ha chiesto il mio fallimento: è troppo tardi? Non necessariamente. Finché il tribunale non ha pronunciato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore può depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva ex art. 44 CCII. Il tribunale deve trattare in via prioritaria la domanda di regolazione. Occorre però verificare la competenza del tribunale e muoversi rapidamente: la Cassazione ha chiarito che la domanda di concordato va proposta davanti allo stesso tribunale investito dell’istanza. Serve inoltre un piano credibile, non una domanda dilatoria.
Quanto tempo dura la protezione dai creditori? Nella composizione negoziata le misure protettive vengono stabilite dal tribunale per una durata tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Nel concordato con riserva la protezione copre il termine concesso per il deposito del piano, da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60. Superato il limite, i creditori possono riprendere le azioni esecutive. Alcuni tribunali ammettono misure cautelari mirate dopo i 240 giorni, ma solo in presenza di esigenze sopravvenute.
Le banche possono revocarmi il fido se entro in composizione negoziata? L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Le banche restano libere di valutare il merito creditizio secondo le regole di vigilanza, ma devono motivare l’eventuale revoca o sospensione. Chiedere per tempo le misure protettive aiuta a mantenere stabile il quadro bancario durante le trattative.
Con la liquidazione giudiziale rispondo personalmente dei debiti della società? Dipende dal tipo societario. Nelle S.r.l. e S.p.A. i soci non rispondono dei debiti sociali, ma gli amministratori possono essere chiamati a rispondere se hanno aggravato il dissesto o violato l’obbligo di assetti adeguati. Nelle società di persone la liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII). Le garanzie personali prestate alle banche restano escutibili. L’apertura della liquidazione giudiziale può inoltre avere rilievo penale se emergono condotte di bancarotta.
Se l’azienda è già chiusa da mesi posso ancora fare qualcosa? È un caso limite. Se l’impresa è stata cancellata dal registro, la liquidazione giudiziale resta possibile per un anno dalla cancellazione. Se l’attività è cessata ma la società esiste, gli strumenti in continuità non sono praticabili; restano quelli liquidatori, come il concordato liquidatorio con apporto esterno. Per l’imprenditore persona fisica o il socio illimitatamente responsabile può aprirsi la strada dell’esdebitazione al termine della procedura liquidatoria.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono, verificate alla data di pubblicazione, delimitano i margini di salvataggio dell’impresa in crisi. Alcune sono state rese su fattispecie ancora regolate dalla legge fallimentare, ma esprimono principi che la giurisprudenza trasferisce agli istituti corrispondenti del Codice. Per ciascuna si indicano estremi, principio riformulato e rilevanza.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 Principio: la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sull’istanza di fallimento; le nullità processuali vanno eccepite subito e la lesione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto. Rilevanza: la composizione negoziata non è uno scudo automatico. Occorre che la protezione sia effettivamente richiesta, confermata e fatta valere nel procedimento.
2. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 Principio: nel concordato preventivo la continuità aziendale presuppone che l’attività d’impresa conservi la propria identità; non basta la sopravvivenza formale di qualche bene o contratto. Rilevanza: chi sceglie il concordato in continuità deve dimostrare una vera prosecuzione dell’impresa, con regole di favore che non spettano a piani solo formalmente in continuità.
3. Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878 Principio: l’attestazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali è il fondamento del consenso informato dei creditori; se incompleta o non congrua, può giustificare la revoca dell’ammissione, senza che una nuova attestazione successiva sani il vizio. Rilevanza: la qualità dell’attestazione decide la sopravvivenza del concordato; un’attestazione frettolosa espone l’impresa alla liquidazione.
4. Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19844 Principio: la revoca dell’ammissione al concordato per atti in frode tutela la legalità della procedura e non punisce moralmente il debitore; opera anche senza pregiudizio concreto e a prescindere dall’esito del voto. Rilevanza: la trasparenza verso i creditori è una condizione di tenuta del concordato; nemmeno il consenso della maggioranza salva una proposta viziata da omissioni rilevanti.
5. Cass. civ., ord. 8 gennaio 2025, n. 288 Principio: la rinuncia alla domanda di concordato riporta la società in bonis e interrompe il collegamento tra procedure successive, salvo che l’insolvenza poi accertata derivi dalla medesima crisi originaria. Rilevanza: rinunciare a uno strumento per tentarne un altro ha conseguenze sui crediti prededucibili e sulla continuità tra procedure; la scelta va ponderata.
6. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 Principio: i crediti sorti nell’esecuzione del concordato e dopo la sua chiusura non godono della prededuzione “in funzione” nel successivo fallimento, alla luce del criterio di strumentalità fissato dalle Sezioni Unite n. 42093/2021. Rilevanza: fornitori e finanziatori che sostengono l’impresa dopo l’omologazione devono conoscere il rischio in caso di insuccesso del piano; la finanza nuova va strutturata con le tutele previste dal Codice.
7. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 Principio: tra i creditori aderenti a un accordo di ristrutturazione non si computano quelli il cui credito nasce dalla stessa operazione; senza creditori anteriori aderenti non è ammessa l’omologazione forzosa nei confronti del Fisco. Rilevanza: il cram down fiscale presuppone un consenso reale dei creditori preesistenti; non si può costruire artificialmente la maggioranza.
8. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 Principio: stabilire se l’accordo di ristrutturazione sia usato per finalità distorte è un accertamento di fatto del giudice di merito; è corretto il rigetto dell’omologazione di un accordo ridotto a mera riduzione del debito tributario. Rilevanza: lo strumento regge solo se esprime una ristrutturazione effettiva dell’impresa, non un taglio unilaterale del debito verso l’Erario.
9. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 Principio: per valutare la legittimità dell’omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici occorre individuare la disciplina vigente al momento della proposta, tenendo conto della sospensione introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 fino al terzo correttivo. Rilevanza: la data di presentazione della proposta di transazione incide sulla praticabilità del cram down; è un profilo da verificare prima del deposito.
10. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 Principio: la legittimazione al reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione, salvo il caso di chi ne sia stato illegittimamente escluso. Rilevanza: creditori e debitore devono presidiare il giudizio di omologazione fin dall’inizio; chi resta estraneo rischia di perdere la possibilità di impugnare.
11. Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 Principio: il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione previsto dal Codice, espressione della sua finalità acceleratoria, si applica anche a ipotesi non espressamente contemplate. Rilevanza: i termini delle impugnazioni concorsuali vanno letti in modo rigoroso; il termine lungo del processo ordinario non può essere dato per scontato.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523 Principio: il decreto con cui il tribunale chiede al debitore un versamento per le spese della procedura non è autonomamente reclamabile; le contestazioni si fanno valere nel reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la strategia difensiva nella fase di apertura deve essere impostata tenendo presente quali provvedimenti sono impugnabili e quando.
13. Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914 Principio: pronunciandosi su rinvio pregiudiziale, la Corte ha affermato che il creditore fondiario può proseguire l’esecuzione già pendente anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata. Rilevanza: per l’impresa con immobili gravati da mutuo fondiario, la liquidazione giudiziale non sospende l’esecuzione della banca; il salvataggio dell’immobile va costruito prima.
14. Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025) Principio: nell’ambito del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, la pendenza di una composizione negoziata con effetti protettivi può essere considerata per escludere il pericolo nel ritardo. Rilevanza: la composizione negoziata è riconosciuta come percorso serio di risanamento anche in sede penale, con effetti concreti sulla tutela del patrimonio aziendale.
15. Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 4 luglio 2025 Principio: scaduto il limite massimo di 240 giorni delle misure protettive, il tribunale può concedere misure cautelari mirate verso singoli creditori, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno serie prospettive e i diritti dei creditori non sono gravemente pregiudicati; non sono ammesse misure che travolgano retroattivamente esecuzioni in corso. Rilevanza: oltre il limite dei 240 giorni la protezione non è automatica, ma resta uno spazio cautelare circoscritto da motivare con precisione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo assiste l’imprenditore e gli organi societari dalla prima diagnosi fino all’ultimo grado di giudizio. In termini operativi, gli strumenti sono i seguenti.
- Analizziamo la situazione economico-finanziaria dell’impresa: con i commercialisti dello staff ricostruiamo i flussi di cassa prospettici a dodici mesi e verifichiamo se la condizione è di crisi o di insolvenza ai sensi dell’art. 2 CCII.
- Eseguiamo il test pratico di perseguibilità del risanamento e ne interpretiamo gli esiti per indicare quale strumento è realistico.
- Verifichiamo gli assetti organizzativi e i segnali dell’art. 3 CCII, per ridurre l’esposizione degli amministratori a responsabilità.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII e un progetto di piano coerente.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, curando le notifiche prescritte dal tribunale.
- Conduciamo le trattative con banche, Erario, enti previdenziali e fornitori, coordinando i profili bancari e tributari con lo staff multidisciplinare.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione o di PRO, anche con riserva ex art. 44 CCII quando i tempi lo impongono.
- Ci costituiamo nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, verificando competenza, soglia dei 30.000 euro e sussistenza dell’insolvenza.
- Proponiamo reclamo in corte d’appello e ricorso per cassazione contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o contro il diniego di omologazione, nel rispetto dei termini di trenta giorni.
- Valutiamo le posizioni personali di soci, amministratori e garanti, inclusi i percorsi di esdebitazione per l’imprenditore persona fisica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più direttamente legata a questo tema: dà allo Studio la conoscenza operativa del percorso della composizione negoziata, dei criteri con cui si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e delle dinamiche delle trattative con i creditori. Per l’impresa minore, esclusa dalla liquidazione giudiziale, entrano invece in gioco le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la pratica in ogni fase, dalla composizione negoziata al reclamo, fino al giudizio di legittimità, con una linea coerente e senza passaggi di consegne.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti affrontano insieme i profili giuridici, contabili, bancari e fiscali del piano.
Chiusura
Un’azienda in crisi può ancora evitare la liquidazione giudiziale se interviene quando la crisi è prognostica e non ancora insolvenza conclamata. La composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione, il PRO e il concordato preventivo sono strumenti efficaci, ma ciascuno richiede presupposti precisi e termini brevissimi, non sospesi nel mese di agosto. La giurisprudenza più recente premia i piani trasparenti e le ristrutturazioni effettive, e sanziona gli usi dilatori o distorti.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura centrale del percorso che più spesso consente di evitare la liquidazione. La qualifica di cassazionista assicura la continuità della difesa fino all’ultimo grado; lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario presidia i due fronti su cui si decidono la maggior parte delle crisi aziendali. Analizzeremo i numeri dell’impresa, verificheremo quale strumento è ancora percorribile e costruiremo la strategia più adatta.
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