Debiti Dell’impresa: Chi Pagare Prima Tra Dipendenti, Tasse E Fornitori?

Tre creditori, una sola cassa: la partita che ogni imprenditore in difficoltà sta già giocando

Il giorno in cui il saldo del conto corrente non basta più a coprire le scadenze del mese, l’imprenditore smette di essere soltanto un debitore e diventa, che lo voglia o no, un giocatore. Al tavolo siedono tre avversari diversi: i dipendenti, che aspettano lo stipendio il 27; il Fisco e l’INPS, che attendono ritenute, IVA e contributi alle scadenze del calendario fiscale; i fornitori, che senza un bonifico smettono di consegnare la merce. Ognuno di loro ha strumenti propri, tempi propri e una propria idea di quanto convenga aspettare. E ognuno, soprattutto, reagirà alla scelta che farai oggi su chi pagare per primo.

La maggior parte degli imprenditori affronta questo momento guardando solo la propria cassa: paga chi urla di più, chi è più vicino, chi può fermare la produzione domani mattina. È comprensibile, ma è il modo più sicuro per trasformare un problema di liquidità in un problema penale o in una procedura di liquidazione giudiziale. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Sapere che cosa farà il fornitore dopo la terza fattura insoluta, quando l’INPS può trasformare un ritardo in un reato, in quale momento l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può bussare al conto del tuo cliente e che cosa un curatore andrà a cercare, anni dopo, tra i tuoi pagamenti: questa è la differenza tra una crisi governata e una crisi subita.

Questa guida nasce da un punto di osservazione preciso. Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che la legge colloca esattamente al centro delle trattative tra l’impresa in difficoltà e i suoi creditori; e perché coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si gioca la parte più delicata della partita, quella con l’Erario e con gli enti previdenziali. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire le eventuali contestazioni fino all’ultimo grado con la stessa linea difensiva.

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Chi hai di fronte: tre creditori razionali con tre convenienze diverse

Prima di decidere chi pagare, bisogna capire come ragiona ciascuno dei creditori seduti al tavolo. Nessuno di loro è un “nemico” in senso caricaturale: sono attori che massimizzano il proprio recupero con gli strumenti che la legge mette loro a disposizione. La loro convenienza è la chiave di lettura di tutto quello che segue.

Il dipendente è il creditore con la posizione giuridica più forte e, paradossalmente, con la minore capacità di attesa. Il suo credito per retribuzioni e trattamento di fine rapporto è assistito dal privilegio generale sui beni mobili dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., che lo colloca ai vertici dell’ordine delle prelazioni. In caso di insolvenza, inoltre, ha una rete di sicurezza che nessun altro creditore possiede: il Fondo di garanzia gestito dall’INPS, che paga il TFR e le ultime tre mensilità. Il dipendente però vive di quello stipendio: dopo due mensilità saltate, la sua razionalità lo spinge verso le dimissioni per giusta causa (che gli danno accesso alla NASpI) e verso un’azione esecutiva rapida. Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto, perché il tempo lavora contro di lui.

Il Fisco e l’INPS sono creditori pubblici con due caratteristiche che li rendono unici. La prima: formano da soli il proprio titolo esecutivo, senza passare da un giudice (la cartella di pagamento, l’avviso di addebito INPS). La seconda: dietro alcune specifiche omissioni c’è la sanzione penale, che non colpisce la società ma la persona dell’amministratore. L’Erario non ha fretta nel senso in cui ce l’ha un fornitore: ha tempi burocratici, ma ha anche strumenti di pressione che nessun privato possiede. E, da qualche anno, ha anche il compito di segnalare all’imprenditore i ritardi oltre certe soglie, invitandolo a valutare la composizione negoziata della crisi.

Il fornitore è, nella grande maggioranza dei casi, un creditore chirografario, cioè senza alcuna prelazione. Sa che in una liquidazione giudiziale recupererà poco o nulla. Proprio per questo la sua razionalità è duplice: finché l’impresa è viva, gli conviene continuare a lavorarci, magari con pagamento anticipato, perché la relazione commerciale vale più del singolo credito; appena percepisce il rischio di un’insolvenza vera, gli conviene invece essere il primo a incassare, prima che la procedura concorsuale congeli tutto. Il fornitore strategico, quello da cui dipende la produzione, ha poi un’arma che gli altri non hanno: può fermare l’impresa semplicemente smettendo di consegnare.

Da questa mappa discende già una prima risposta alla domanda del titolo, che svilupperemo mossa per mossa. Non esiste un ordine di pagamento “giusto” in astratto: esiste l’ordine che minimizza contemporaneamente il rischio penale per l’amministratore, il rischio di blocco operativo e il rischio che i pagamenti vengano contestati in una futura procedura. In linea di massima, questo ordine vede in cima le retribuzioni nette effettivamente pagate insieme alle ritenute che su quelle retribuzioni si applicano, subito dopo i contributi trattenuti ai lavoratori, poi i fornitori indispensabili alla continuità, infine gli altri debiti. Ma ogni gradino di questa scala ha eccezioni che dipendono dagli importi, dalle soglie di legge e dal momento in cui ti trovi. Ed è proprio lì che si gioca la partita.

Un’ultima avvertenza di metodo. I tre creditori non giocano in isolamento: si osservano a vicenda. Il fornitore che vede l’impresa pagare puntualmente gli stipendi deduce che la crisi è gestibile e accetta un piano di rientro; il dipendente che scopre che l’impresa ha saldato un grosso fornitore mentre lui aspetta la busta paga si rivolge all’Ispettorato; il Fisco che riceve la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA senza versamento conta i giorni verso la soglia di segnalazione. Ogni pagamento che fai è anche un messaggio a chi non hai pagato.

Prima mossa del fornitore: stringere i rubinetti e ottenere un titolo esecutivo

La mossa

La prima cosa che il fornitore farà, di fronte a due o tre fatture scadute, non è andare in tribunale. È cambiare le condizioni commerciali: sospende le consegne, chiede il pagamento anticipato o in contrassegno, riduce il fido commerciale. Sul piano giuridico, questa reazione ha una base precisa nell’art. 1461 c.c., che consente al contraente di sospendere la propria prestazione quando le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Se ci sono consegne già concordate, il fornitore potrà anche invocare l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) per non eseguire gli ordini successivi.

Se la pressione commerciale non basta, il passo successivo è la diffida scritta e poi il ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., fondato sulle fatture e sugli estratti autentici delle scritture contabili. Il fornitore chiederà anche gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali, che sono sensibilmente più alti degli interessi legali. Se dispone di un documento sottoscritto dal debitore che riconosce il debito (un piano di rientro firmato, un assegno, una cambiale), cercherà di ottenere la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c., che gli consente di notificare subito il precetto e passare al pignoramento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene sempre partire dalla leva commerciale, perché è gratuita e non brucia la relazione. Il decreto ingiuntivo, invece, ha un costo: il contributo unificato, le spese legali anticipate, il tempo. Il fornitore lo sceglie quando si convince che l’impresa non pagherà spontaneamente, oppure quando teme di essere scavalcato dagli altri creditori. Il vero motore della sua decisione è la paura di arrivare tardi: in un’esecuzione individuale conta chi pignora per primo; in una procedura concorsuale, invece, tutti vengono messi sullo stesso piano e il chirografario incassa le briciole. Per questo il fornitore esperto accelera proprio quando percepisce che la crisi sta diventando insolvenza.

Il fornitore preferisce invece non agire in giudizio quando l’impresa rappresenta per lui un cliente importante, quando l’importo è modesto rispetto ai costi di recupero, oppure quando riceve segnali credibili di un percorso di risanamento. Un piano di rientro realistico, accompagnato da pagamenti anche parziali ma regolari, è quasi sempre per lui più conveniente di un decreto ingiuntivo contro un debitore che rischia di finire in liquidazione giudiziale.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone regole precise. Il decreto ingiuntivo non è definitivo finché non scadono i 40 giorni per l’opposizione, termine che durante il periodo dal 1° al 31 agosto resta sospeso. Senza provvisoria esecuzione, il fornitore non può pignorare nulla fino alla scadenza di quel termine. Il precetto deve concedere almeno 10 giorni per il pagamento spontaneo e perde efficacia se il pignoramento non viene eseguito entro 90 giorni dalla notifica. La provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. non è automatica: presuppone i documenti indicati dalla norma oppure la dimostrazione di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

C’è poi un limite di natura strategica che il fornitore conosce bene. Se la sua azione esecutiva spinge l’impresa verso la liquidazione giudiziale, il pagamento ottenuto rischia comunque di essere messo in discussione. Un pagamento incassato nei sei mesi precedenti la domanda di apertura della procedura, se il curatore dimostra che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza, può essere revocato ai sensi dell’art. 166, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Il fornitore che incassa “di forza” da un debitore insolvente non è mai del tutto al sicuro.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Prima ancora che arrivi il decreto ingiuntivo, la contromossa è distinguere i fornitori tra indispensabili e sostituibili. Con i primi si tratta subito, proponendo un piano di rientro scritto per lo scaduto e pagamenti puntuali (anche anticipati) per le nuove forniture; con i secondi si può accettare un tempo di attesa maggiore, perché la loro sospensione non ferma l’impresa.

Il punto cruciale è che pagare le nuove forniture contestualmente alla consegna non altera la parità di trattamento tra creditori: si paga un bene che entra nel patrimonio dell’impresa, non si estingue un debito vecchio a scapito di altri. Del resto, il CCII esclude dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a). Diverso è il caso in cui si usa la poca liquidità per saldare integralmente lo scaduto di un solo fornitore chirografario mentre restano insoluti stipendi, contributi e ritenute: lì si apre il fronte della bancarotta preferenziale, che vedremo nell’ultima mossa.

Se il decreto ingiuntivo è già stato notificato, la contromossa difensiva passa per un’analisi rigorosa dell’atto: verifica degli interessi applicati, delle fatture contestate, di eventuali vizi della merce, dei presupposti della provvisoria esecuzione. Un’opposizione fondata, anche parziale, sposta i tempi e, soprattutto, sposta la convenienza del fornitore verso un accordo.

Le pronunce che ti proteggono

Su questo fronte la giurisprudenza più utile al debitore riguarda i limiti del pagamento “forzato”. La Cassazione penale, con la sentenza della Sez. V, 25 giugno 2025, n. 25506, ha chiarito che anche il creditore esterno all’impresa può rispondere a titolo di concorso nella bancarotta preferenziale quando, consapevole del dissesto, ottiene un vantaggio che altera l’ordine concorsuale, perfino tramite strumenti in sé leciti come la compensazione. È un principio che il fornitore aggressivo deve mettere nel conto e che il debitore può utilizzare al tavolo della trattativa: pretendere un saldo integrale da un’impresa palesemente in crisi non è un’operazione priva di rischi nemmeno per chi incassa.

Seconda mossa dei dipendenti: dimissioni per giusta causa, diffida accertativa e pignoramento

La mossa

Quando lo stipendio non arriva, il dipendente ha a disposizione una sequenza di strumenti che si muove più velocemente di quanto l’imprenditore spesso immagini. La prima mossa è la richiesta formale di pagamento, di solito tramite sindacato o consulente. La seconda è la denuncia all’Ispettorato territoriale del lavoro, che può sfociare in una diffida accertativa per crediti patrimoniali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 124/2004: l’ispettore accerta il credito retributivo e diffida il datore a pagarlo; in mancanza di pagamento o di conciliazione nei termini, la diffida acquista valore di titolo esecutivo.

In parallelo o in alternativa, il lavoratore può chiedere un decreto ingiuntivo sulla base delle buste paga, che per i crediti di lavoro rappresentano prova scritta idonea. Se gli stipendi arretrati si accumulano, il dipendente può rassegnare le dimissioni per giusta causa: il mancato pagamento della retribuzione è una delle ipotesi tipiche che la giurisprudenza riconosce come giusta causa, e questo gli consente di accedere alla NASpI e di chiedere l’indennità sostitutiva del preavviso. Infine, il lavoratore, come qualsiasi creditore, può presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale del datore di lavoro, sapendo che in quella sede troverà il Fondo di garanzia INPS pronto a coprire TFR e ultime tre mensilità.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il dipendente non è un creditore finanziario: la sua scelta dipende da quanto può permettersi di aspettare e da quanto crede nella sopravvivenza dell’azienda. Finché vede l’impresa lavorare, avere commesse e comunicare in modo trasparente, spesso preferisce attendere un mese in più piuttosto che perdere il posto. Appena percepisce che gli stipendi slittano mentre altri vengono pagati, o che la comunicazione si interrompe, la sua convenienza cambia radicalmente: le dimissioni per giusta causa con NASpI diventano più sicure dell’attesa.

C’è un elemento che l’imprenditore sottovaluta quasi sempre: il dipendente di un’impresa insolvente ha poco da perdere nel chiedere la liquidazione giudiziale. Il Fondo di garanzia rende la sua posizione largamente protetta anche nello scenario peggiore. Per questo, in una crisi che si trascina, l’iniziativa del lavoratore è uno dei rischi più concreti di apertura della procedura.

I suoi limiti

Anche il lavoratore gioca con regole precise. Il Fondo di garanzia non interviene sulla base della semplice dichiarazione del lavoratore: serve un accertamento giudiziale del credito, tramite ammissione allo stato passivo o titolo esecutivo conseguito verso il datore. È quanto ha ribadito la Cassazione, Sez. Lavoro, con l’ordinanza 20 agosto 2025, n. 23620. Questo significa che il lavoratore ha bisogno di tempo e di un procedimento per ottenere la copertura, e che una trattativa seria con l’impresa può risultargli più rapida.

Il pignoramento della retribuzione altrui non c’entra: il dipendente che agisce esecutivamente aggredisce i beni e i conti dell’impresa, seguendo le stesse regole di precetto e pignoramento valide per ogni creditore. Nella composizione negoziata della crisi, invece, il lavoratore occupa una posizione particolare: l’art. 18, comma 3, CCII esclude i diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive. In altre parole, le misure protettive che bloccano le azioni degli altri creditori non bloccano le sue. Questo è un limite per l’impresa, non per il lavoratore, ed è uno dei motivi per cui le retribuzioni vanno messe in cima alla scala delle priorità.

La tua contromossa

La contromossa più efficace è anche la più semplice: pagare per prime le retribuzioni correnti, anche a costo di rinviare altri pagamenti, e farlo in modo trasparente. Ci sono tre ragioni che si rafforzano a vicenda. La prima è giuridica: i crediti di lavoro godono del privilegio più alto e il loro pagamento difficilmente può essere qualificato come preferenziale a danno di creditori di grado superiore, che di fatto non esistono. La seconda è concorsuale: l’art. 166, comma 3, lett. f) CCII esclude dalla revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro rese da dipendenti e collaboratori. La terza è strategica: un dipendente pagato non chiede la liquidazione giudiziale e non si dimette portando via competenze indispensabili.

Attenzione però a un errore frequente. Pagare lo stipendio netto e “saltare” le ritenute fiscali e previdenziali operate su quello stesso stipendio non è una scelta neutrale: le ritenute sono somme che l’impresa trattiene per conto del lavoratore e che deve riversare all’Erario e all’INPS. La giurisprudenza penale guarda con particolare severità a questa condotta, perché quelle somme non appartengono all’impresa. La contromossa corretta è quindi dimensionare il pagamento degli stipendi in modo da poter versare anche le ritenute collegate, se necessario pagando le retribuzioni in misura parziale ma accompagnate dai relativi versamenti.

Se gli arretrati sono già consistenti, conviene aprire una trattativa collettiva, eventualmente in sede sindacale, con un calendario di rientro scritto. E se l’impresa sta valutando un percorso di risanamento, va tenuto presente che nel concordato preventivo in continuità il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni relative a mensilità precedenti il deposito del ricorso per i lavoratori addetti all’attività che prosegue (art. 100 CCII).

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1860, ha qualificato il diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di garanzia come un credito previdenziale autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore, che nasce con l’insolvenza e con l’accertamento del credito. La Sez. Lavoro, con la sentenza 8 settembre 2025, n. 24807, ha poi precisato che la prestazione del Fondo spetta al lavoratore anche se il datore non ha versato i contributi, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni. Per l’imprenditore, queste pronunce hanno una lettura strategica precisa: il dipendente sa di avere una rete di sicurezza e questo aumenta il suo potere contrattuale, ma sa anche che quella rete richiede un percorso giudiziale, e questo lascia spazio a un accordo negoziato.

Terza mossa dell’INPS: avviso di addebito, DURC e la soglia penale dei contributi trattenuti

La mossa

La prima cosa che l’INPS farà, di fronte a contributi non versati, è bloccare il DURC, il documento unico di regolarità contributiva. È una mossa silenziosa ma potentissima: senza DURC regolare l’impresa non può partecipare a gare pubbliche, non incassa i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni fino alla regolarizzazione, perde l’accesso a molte agevolazioni. Il secondo passo è l’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del D.L. 78/2010, che ha valore di titolo esecutivo e viene poi affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’esecuzione forzata.

Il terzo passo, quello che trasforma un debito in un rischio personale, riguarda i contributi trattenuti ai lavoratori. L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 punisce il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Oltre la soglia di 10.000 euro annui l’omissione è reato, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa; sotto quella soglia si applica una sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Infine, se il ritardo supera novanta giorni e certe soglie, l’INPS è tenuta a inviare la segnalazione prevista dall’art. 25-novies CCII.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, all’INPS conviene soprattutto che l’impresa regolarizzi, perché un’impresa chiusa non versa più contributi. Per questo il sistema offre ampie possibilità di rateizzazione e, per il versante penale, una generosa causa di non punibilità: il datore di lavoro non è punibile se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. L’Istituto preferisce non arrivare all’esecuzione forzata quando l’impresa è in regola con una rateizzazione, e non ha interesse a far emergere un reato quando il debito viene saldato.

La segnalazione dell’art. 25-novies scatta invece quasi automaticamente: per le imprese con lavoratori subordinati, riguarda il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi di ammontare superiore sia al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente sia a 15.000 euro. Non è una sanzione, ma è un segnale: il creditore pubblico sta registrando la tua crisi.

I suoi limiti

Il reato riguarda soltanto le ritenute effettivamente operate sulle retribuzioni corrisposte, cioè la quota di contributi a carico del lavoratore: la quota a carico del datore non concorre alla soglia penale. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 27123 depositata il 22 maggio 2026, ha precisato che l’omesso versamento va calcolato su quanto è stato effettivamente pagato ai lavoratori e non su quanto era dovuto: se lo stipendio non è stato erogato, non c’è stata ritenuta da versare. La soglia di 10.000 euro si calcola per anno, e il datore ha sempre la possibilità di evitare la punibilità pagando entro tre mesi dalla contestazione.

Sul piano amministrativo, la Corte costituzionale, con la sentenza 8 luglio 2025, n. 103, ha ritenuto legittimo l’attuale sistema che, sotto la soglia dei 10.000 euro, prevede una sanzione amministrativa proporzionata all’importo omesso. È un chiarimento utile: la sanzione sotto soglia non è più la cifra fissa sproporzionata di un tempo, ma resta comunque un costo da mettere a bilancio.

La tua contromossa

La contromossa si costruisce su tre livelli. Il primo è quantitativo: tenere sotto controllo, mese per mese, il cumulo annuo delle ritenute previdenziali non versate, sapendo che la quota del lavoratore è una frazione relativamente contenuta della retribuzione lorda. Nella gerarchia dei pagamenti, i contributi trattenuti ai lavoratori vanno collocati immediatamente dopo le retribuzioni nette, prima della quota contributiva a carico dell’azienda. Il secondo livello è procedurale: se arriva la contestazione, i tre mesi per pagare sono una finestra decisiva che va sfruttata, anche reperendo risorse straordinarie. Il terzo è concorsuale: se la crisi è strutturale, la rateizzazione ordinaria non basta, e occorre valutare gli strumenti del CCII che consentono una transazione anche sui crediti contributivi.

C’è poi un aspetto che conviene conoscere per non sprecare liquidità. Poiché il reato presuppone stipendi effettivamente corrisposti, un’impresa che si trova a scegliere tra pagare stipendi pieni senza versare le ritenute e pagare stipendi ridotti versando le ritenute corrispondenti dovrebbe, dal punto di vista del rischio penale, preferire la seconda soluzione. Si tratta di una scelta delicata, che va concordata con i lavoratori e documentata, ma che rispetta la logica della norma.

Le pronunce che ti proteggono

Accanto alla già citata Cass. pen., Sez. III, n. 27123/2026, occorre tenere presente anche il versante meno favorevole. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 9196 del 2024, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali richiede il dolo generico, cioè la semplice consapevolezza di non versare, e che la crisi di liquidità non costituisce di per sé una giustificazione. Tradotto in termini strategici: la difesa non si costruisce dopo, invocando la crisi, ma prima, gestendo le soglie e i tempi di pagamento.

Quarta mossa del Fisco: dalla comunicazione IVA alla cartella, fino al processo penale per ritenute e IVA

La mossa

Il Fisco è il creditore che vede per primo la tua crisi, perché la dichiari tu stesso. Ogni trimestre l’impresa trasmette la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; ogni anno presenta la dichiarazione IVA e la dichiarazione del sostituto d’imposta. Se all’importo dichiarato non corrisponde il versamento, l’Agenzia delle Entrate non deve accertare nulla: le basta il controllo automatizzato. La prima cosa che farà è inviare la comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, con la possibilità di pagare con sanzioni ridotte o di rateizzare.

Se l’avviso bonario resta senza esito, le somme vengono iscritte a ruolo e affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che notifica la cartella di pagamento. Decorsi sessanta giorni, l’agente della riscossione può procedere con le misure cautelari (fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca sugli immobili al superamento delle soglie di legge) e con l’esecuzione forzata. Tra gli strumenti esecutivi, il più insidioso per un’impresa è il pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973: l’agente ordina direttamente ai clienti dell’impresa o alla banca di versargli le somme dovute, senza passare dal giudice dell’esecuzione.

In parallelo, oltre certe soglie, si apre il fronte penale. L’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta; l’art. 10-ter punisce l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro. Anche l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, sono creditori pubblici qualificati tenuti alle segnalazioni dell’art. 25-novies CCII.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, all’amministrazione finanziaria conviene incassare, e conviene farlo con il minimo sforzo amministrativo. Per questo il sistema premia chi paga presto: le sanzioni ridotte dell’avviso bonario e le rateizzazioni sono strumenti che l’Erario offre perché riducono il contenzioso e aumentano il recupero effettivo. Dopo la riforma del 2024, questa logica è stata trasferita anche sul piano penale: il D.Lgs. 87/2024 ha stabilito che l’omesso versamento di IVA e ritenute non è punibile se il debito è in corso di estinzione mediante una rateizzazione regolarmente rispettata. L’Erario, in sostanza, preferisce un debitore che paga a rate a un imputato che non paga affatto.

L’agente della riscossione preferisce invece aggredire quando l’impresa non ha chiesto la rateizzazione, oppure quando è decaduta da un piano precedente. Il pignoramento presso i clienti è la sua mossa preferita perché è rapida e poco costosa, ma per un’impresa operativa è devastante: interrompe il ciclo degli incassi e crea tensione proprio con i clienti da cui dipende il fatturato futuro.

I suoi limiti

Qui però il margine del Fisco si restringe in modo significativo, e la riforma del 2024 lo ha ristretto ulteriormente. Per l’IVA, il reato si consuma solo se l’omesso versamento oltre 250.000 euro perdura al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, e non è configurabile finché il debito è in corso di regolare rateizzazione. In caso di decadenza dal piano, la rilevanza penale sussiste solo se il debito residuo supera 75.000 euro; per le ritenute la soglia residua corrispondente è di 50.000 euro. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 38438 depositata il 27 novembre 2025, ha ricostruito questo nuovo assetto e lo ha applicato anche a fatti anteriori alla riforma, in quanto disciplina più favorevole.

Il D.Lgs. 87/2024 ha inoltre introdotto nell’art. 13, comma 3-bis, del D.Lgs. 74/2000 una causa di non punibilità quando l’omesso versamento dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA. Il giudice deve considerare, in particolare, la crisi non transitoria di liquidità dovuta all’insolvenza o al sovraindebitamento dei clienti, al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte delle pubbliche amministrazioni, e l’impossibilità di ricorrere ad azioni idonee a superare la crisi. Il comma 3-ter, a sua volta, include la situazione di crisi d’impresa tra gli indici che il giudice valuta per la particolare tenuità del fatto.

Sul piano della riscossione, il limite principale è che l’agente non può procedere con l’esecuzione se l’impresa ha ottenuto e rispetta una rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, le somme fino a 120.000 euro possono essere dilazionate fino a 84 rate mensili sulla base di una semplice dichiarazione di temporanea difficoltà, e fino a 120 rate documentando la situazione economico-finanziaria.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa fondamentale è non lasciare mai che un omesso versamento resti “nudo”, cioè privo di un percorso di regolarizzazione in atto. Appena arriva l’avviso bonario, va valutata la rateizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, che oggi consente fino a venti rate trimestrali: se rispettata, protegge sul piano penale e sanzionatorio. Se il debito è già a ruolo, va chiesta la dilazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima che partano i pignoramenti presso i clienti.

Il secondo livello riguarda la gerarchia interna ai debiti fiscali. Le ritenute operate sugli stipendi pagati devono avere la precedenza sull’IVA, per una ragione che la Cassazione ha espresso più volte: le ritenute sono denaro che transita nell’impresa ma appartiene al lavoratore e, attraverso di lui, all’Erario. L’IVA, invece, può non essere stata incassata dal cliente, e proprio su questo terreno la nuova causa di non punibilità offre maggiore spazio difensivo.

Il terzo livello è probatorio. Se la crisi c’è, va documentata mentre accade, non ricostruita anni dopo davanti al giudice penale: estratti conto, solleciti ai clienti morosi, azioni di recupero intraprese, richieste di finanziamento respinte, insinuazioni al passivo nelle procedure dei clienti falliti. La causa di non punibilità del comma 3-bis funziona solo se la difesa dimostra che le alternative non erano concretamente praticabili, e questa prova si costruisce durante la crisi, non dopo.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle da conoscere)

Su questo fronte la giurisprudenza traccia confini netti. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 21570 del 2025, ha affermato che la scelta di destinare le scarse risorse ai fornitori e ai dipendenti, sacrificando l’IVA, integra il dolo del reato perché costituisce una decisione consapevole di politica aziendale. Lo stesso principio è stato applicato alle ritenute dalla Sez. III con la sentenza n. 30301 del 2025, e all’amministratore subentrato in una società già in crisi dalla sentenza n. 27644 del 2025, che ha ravvisato il dolo eventuale in chi accetta l’incarico conoscendo lo stato dei debiti fiscali. Con la sentenza n. 29100 del 2024, la Sez. III ha precisato che per escludere la responsabilità occorre provare sia la non imputabilità della crisi sia l’impossibilità di pagare anche ricorrendo a misure come finanziamenti o cessioni di beni.

Sul versante della nuova causa di non punibilità, la Sez. III, con la sentenza n. 16526 del 2025 (udienza 4 aprile 2025, deposito 2 maggio 2025), ha ammesso l’applicazione retroattiva del comma 3-bis, ma ha posto a carico dell’imputato oneri di allegazione e prova stringenti. La sentenza n. 39154 del 2025 ha ribadito che la crisi deve essere rigorosamente provata e deve operare prima della scadenza del versamento. E la sentenza n. 20385 del 2026 (udienza 21 aprile 2026, deposito 3 giugno 2026) ha individuato il cuore della questione: non basta dimostrare che l’impresa fosse in crisi, occorre dimostrare che l’amministratore non disponeva di alternative concretamente percorribili. Infine, con la sentenza n. 35938 del 2025, la Cassazione ha escluso che la sola presentazione della domanda di concordato preventivo renda giuridicamente impossibile il versamento dell’IVA.

La Cassazione penale non dice che pagare i dipendenti invece del Fisco sia sempre reato: dice che è una scelta, e che una scelta non è forza maggiore. Ecco perché la strategia vincente non è scegliere tra lavoratori ed Erario, ma costruire un percorso che consenta di pagare i primi senza lasciare il secondo privo di un piano di rientro.

Quinta mossa di qualunque creditore: la segnalazione e l’istanza di liquidazione giudiziale

La mossa

La mossa più pesante dell’intera partita non appartiene a un solo creditore: può farla chiunque. Qualsiasi creditore, così come il pubblico ministero, può chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa ai sensi degli artt. 37 e seguenti CCII, sostenendo che l’impresa è insolvente, cioè non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il fornitore la usa spesso come strumento di pressione, il lavoratore come via d’accesso al Fondo di garanzia, l’Erario quando il debito è ormai consolidato.

Prima di questa mossa, i creditori pubblici giocano una carta preliminare: la segnalazione prevista dall’art. 25-novies CCII. L’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicano all’imprenditore e all’eventuale organo di controllo l’esistenza di debiti oltre determinate soglie, invitandolo a valutare la composizione negoziata della crisi. Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione le soglie riguardano crediti scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il creditore privato che presenta l’istanza di liquidazione giudiziale non punta davvero alla liquidazione: punta a farsi pagare prima dell’udienza. È una leva negoziale, e spesso funziona. Il creditore sa però che, se la procedura si apre davvero, il suo credito chirografario finirà in coda e il pagamento eventualmente ottenuto nei mesi precedenti potrà essere contestato. Per questo preferisce non arrivare fino in fondo quando l’impresa propone un accordo credibile o avvia un percorso di risanamento serio.

I creditori pubblici, dal canto loro, non hanno interesse a distruggere un’impresa che può ancora pagare: la segnalazione dell’art. 25-novies è pensata proprio per spingere l’imprenditore a muoversi prima che sia troppo tardi.

I suoi limiti

Qui però il margine del creditore si restringe, perché il CCII pone paletti precisi. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). L’impresa “minore” che non supera congiuntamente le soglie di attivo, ricavi e debiti previste dall’art. 2 CCII non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma alle procedure da sovraindebitamento.

Soprattutto, il creditore perde la possibilità di ottenere la liquidazione giudiziale se l’impresa accede alla composizione negoziata della crisi chiedendo le misure protettive. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire prelazioni non concordate, e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative (art. 18, commi 1 e 4, CCII), salvo revoca delle misure. Il tribunale conferma o modifica le misure con un procedimento dedicato, e le misure possono durare da 30 a 120 giorni, prorogabili entro un limite complessivo.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Quando la crisi non è più gestibile con semplici piani di rientro bilaterali, la contromossa regina è l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, prima che un creditore depositi l’istanza di liquidazione giudiziale o comunque prima che il tribunale decida su di essa. La composizione negoziata porta al tavolo un esperto indipendente che agevola le trattative con tutti i creditori, compresi Fisco e INPS, e consente di negoziare in un contesto protetto.

È esattamente qui che entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno le dinamiche con cui si conduce e si orienta una trattativa di composizione negoziata.

Accedere alla composizione negoziata ha anche un effetto diretto sulla domanda del titolo. Dentro un percorso di risanamento, i pagamenti coerenti con le trattative e con il piano non sono scelte arbitrarie dell’imprenditore, ma atti inseriti in un quadro controllato dall’esperto. Il CCII, inoltre, prevede misure premiali per i debiti fiscali di chi accede alla composizione negoziata, tra cui la riduzione di sanzioni e interessi e la possibilità di rateizzazioni più lunghe, e consente di accompagnare l’esito delle trattative con accordi che coinvolgono anche i crediti tributari e contributivi. Per le crisi più profonde, gli strumenti di regolazione come gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo consentono la transazione su tributi e contributi (artt. 63 e 88 CCII).

Due avvertenze. Le misure protettive non bloccano i crediti dei lavoratori, come si è visto: gli stipendi correnti devono continuare a essere pagati. E la composizione negoziata richiede buona fede: un’impresa che la usa soltanto per guadagnare tempo, senza prospettive reali di risanamento, rischia la revoca delle misure e l’immediata ripresa del procedimento di liquidazione.

Le pronunce che ti proteggono

La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza 29 maggio 2024, n. 4, ha affermato che la composizione negoziata è accessibile anche quando pendono istanze di liquidazione dei creditori e che, finché le misure protettive non sono formalmente revocate, il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza 22 aprile 2025, n. 356, ha precisato il rovescio della medaglia: se le misure vengono revocate per mancanza di prospettive di risanamento, il divieto cade e il creditore può ottenere la liquidazione senza attendere la conclusione del percorso. La Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza 5 gennaio 2026, n. 241, ha poi ribadito l’autonomia tra il procedimento per la liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure protettive, con piena reclamabilità dei provvedimenti su queste ultime. Il messaggio strategico è chiaro: la composizione negoziata protegge, ma solo chi la usa per un risanamento credibile.

Sesta mossa, quella postuma: il curatore che esamina i tuoi pagamenti

La mossa

Se, nonostante tutto, l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, la partita non si chiude: cambia giocatore. Il curatore diventa il rappresentante di tutti i creditori insoddisfatti e ha il compito di ricostruire che cosa è stato fatto con la liquidità negli anni e nei mesi precedenti. La sua prima mossa è civile: l’azione revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto (art. 166 CCII). La seconda, eventuale, è la segnalazione al pubblico ministero dei fatti che possono integrare reati fallimentari, tra cui la bancarotta preferenziale dell’art. 322, comma 3, CCII, punita con la reclusione da uno a cinque anni: l’imprenditore che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

È in questa sede che la domanda “chi pagare prima” riceve il suo giudizio definitivo. Ogni scelta fatta durante la crisi viene riletta alla luce di un principio: la parità di trattamento dei creditori, salve le cause legittime di prelazione (artt. 2740 e 2741 c.c.).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il curatore non agisce per punire l’imprenditore, ma per ricostituire l’attivo da distribuire. Dal suo punto di vista, conviene agire in revocatoria contro i pagamenti di importo significativo a creditori chirografari eseguiti in piena insolvenza, perché sono quelli con maggiori probabilità di recupero. Preferisce invece non contestare i pagamenti esenti per legge, quelli di modesto importo e quelli che, per la loro natura, non hanno alterato l’ordine delle prelazioni.

I suoi limiti

I pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti e dei beni e servizi acquistati nei termini d’uso sono esclusi dalla revocatoria (art. 166, comma 3, lett. a e f, CCII). Sul piano penale, il limite è ancora più rilevante. Quando l’imprenditore paga crediti privilegiati, la bancarotta preferenziale è configurabile soltanto se restano insoddisfatti altri creditori con privilegio di grado pari o superiore, non qualsiasi altro creditore. Lo ha affermato più volte la Cassazione penale, Sez. V, tra cui con la sentenza 14 giugno 2018, n. 50495. Il reato richiede inoltre il dolo specifico di favorire un creditore a danno degli altri, che manca quando il pagamento è diretto, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività d’impresa con una ragionevole prospettiva di evitare il dissesto (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2018, n. 54465).

Infine, il CCII esclude l’applicazione della bancarotta preferenziale ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato di risanamento o degli accordi conclusi nella composizione negoziata, oltre che ai pagamenti autorizzati dal giudice (art. 324 CCII). Anche per questo, chi gestisce la crisi dentro uno strumento previsto dalla legge si mette al riparo da contestazioni che colpirebbero chi la gestisce da solo.

La tua contromossa

La contromossa verso il curatore si gioca prima che il curatore esista. Consiste nel rispettare, durante la crisi, una gerarchia di pagamenti coerente con l’ordine delle prelazioni e con la logica della continuità aziendale. In concreto: retribuzioni correnti e relative ritenute al primo posto; contributi trattenuti ai lavoratori subito dopo; forniture correnti indispensabili pagate alla consegna; niente saldo integrale dello scaduto di singoli fornitori chirografari mentre restano insoluti crediti privilegiati; nessun rimborso di finanziamenti dei soci o pagamento a società collegate in piena crisi. A tutto questo si aggiunge la documentazione delle ragioni di ogni scelta rilevante.

C’è un punto spesso trascurato. Il credito tributario dello Stato gode anch’esso di privilegio, sebbene di grado inferiore rispetto a quello dei lavoratori. Pagare i dipendenti prima dell’Erario, dunque, rispetta l’ordine delle prelazioni; pagare un fornitore chirografario per intero lasciando insolute imposte e contributi, invece, lo inverte. È su questo secondo comportamento che si concentrano le contestazioni.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle pronunce già richiamate della Sez. V (n. 50495/2018 sul concorso dei soli crediti di grado pari o prevalente e n. 54465/2018 sui pagamenti finalizzati alla continuità), va ricordata la Cass. pen., Sez. V, 25 giugno 2025, n. 25506, che estende la responsabilità al creditore che concorre consapevolmente nel pagamento preferenziale. Letta dal lato del debitore, questa pronuncia offre un argomento prezioso: quando un creditore pretende un saldo integrale da un’impresa in evidente dissesto, la risposta “non posso, rischieremmo entrambi” non è un pretesto, ma una valutazione giuridicamente fondata.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a scopo esplicativo, non casi reali. Servono a mostrare come le regole viste finora si combinano quando la liquidità è limitata.

Simulazione 1 – Il mese stretto: 38.740 € in cassa, 64.845 € di scadenze. Ipotesi: SRL con 11 dipendenti. Scadenze del mese: stipendi netti 21.380 €; ritenute IRPEF su quegli stipendi 6.920 €; contributi INPS complessivi 9.415 €, di cui 2.565 € di quota trattenuta ai lavoratori e 6.850 € di quota a carico dell’azienda; IVA del trimestre 11.870 €; fornitore strategico di materia prima, scaduto 14.260 €, più una nuova consegna indispensabile di 1.000 €. Totale scadenze: 64.845 €. La sequenza che minimizza i rischi è: stipendi netti 21.380 € + ritenute IRPEF 6.920 € + quota contributiva trattenuta 2.565 € = 30.865 €. Restano 7.875 €. Nuova consegna pagata alla consegna: 1.000 €. Restano 6.875 €, da destinare alla quota contributiva aziendale (6.850 €) oppure a un acconto al fornitore concordato in un piano di rientro scritto. Per l’IVA trimestrale di 11.870 €, lontana dalla soglia penale annua ma destinata a finire nella dichiarazione, si attiva la rateizzazione appena arriva l’avviso bonario. Se invece l’imprenditore avesse pagato per intero lo scaduto del fornitore (14.260 €) e gli stipendi netti (21.380 €), gli sarebbero rimasti 3.100 €: né ritenute né contributi trattenuti versati. Ripetuto per quattro mensilità, il cumulo della sola quota trattenuta ai lavoratori (4 × 2.565 € = 10.260 €) avrebbe superato la soglia penale annua di 10.000 € prevista per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Simulazione 2 – Il fornitore che deposita l’istanza. Ipotesi: credito del fornitore 46.310 €, decreto ingiuntivo notificato il 3 febbraio, non opposto, precetto notificato il 19 marzo. Il 14 aprile il fornitore deposita istanza di liquidazione giudiziale, contando sul fatto che l’impresa pagherà prima dell’udienza. I debiti scaduti complessivi superano ampiamente i 30.000 €, dunque l’istanza è ammissibile sotto il profilo della soglia. L’impresa ha però commesse in corso e un piano industriale credibile. Mossa del debitore: il 22 aprile deposita l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma della Camera di commercio con richiesta di misure protettive. Da quel momento il tribunale non può pronunciare la liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative, salvo revoca delle misure, e il fornitore non può pignorare. Continuano invece a dover essere pagati gli stipendi, perché i crediti dei lavoratori restano esclusi dalle misure. A questo punto, per il fornitore, la convenienza economica cambia: insistere significa rischiare di ritrovarsi chirografario in una procedura; trattare significa ottenere, per esempio, il 70% del credito (32.417 €) in diciotto mesi con la prosecuzione delle forniture.

Simulazione 3 – L’IVA sopra soglia e la rata che non si può saltare. Ipotesi: IVA dichiarata per il 2025 e non versata 263.480 €, dichiarazione presentata il 30 aprile 2026. Il reato si consumerebbe il 31 dicembre 2027 se l’omissione, superiore a 250.000 €, persistesse senza un piano di rateizzazione. L’impresa riceve l’avviso bonario e lo rateizza in venti rate trimestrali, restando in regola: il reato non è punibile. Dopo alcuni anni di pagamenti, il debito residuo scende a 81.200 € e l’impresa affronta un trimestre difficile. Se salta la rata e decade dal piano, il residuo superiore a 75.000 € rende di nuovo penalmente rilevante l’omissione. Pagare prima della decadenza una somma aggiuntiva di 6.201 € porterebbe il residuo a 74.999 €, sotto la soglia penale in caso di decadenza. In quel trimestre, per l’amministratore, la priorità dell’IVA diventa superiore a quella di qualsiasi fornitore chirografario.

Quando all’avversario conviene trattare

La domanda “chi pagare prima” ha una sorella che quasi nessuno si pone: in quale momento ciascun creditore è più disposto ad accettare meno di quanto gli spetta? La risposta dipende dalla sua convenienza, e la convenienza cambia nel corso della partita.

Il fornitore è più disposto a trattare in due momenti. Il primo è all’inizio, quando lo scaduto è ancora contenuto e la relazione commerciale ha valore: un piano di rientro con la garanzia di pagamenti puntuali sulle nuove forniture gli conviene più di un contenzioso. Il secondo è quando l’impresa accede a uno strumento concorsuale o alla composizione negoziata: in quel momento il fornitore capisce che l’alternativa all’accordo non è il pagamento integrale, ma la procedura. È il momento in cui le proposte di saldo e stralcio diventano più credibili. Il momento peggiore per trattare con il fornitore, invece, è subito dopo che ha ottenuto un titolo esecutivo e prima che l’impresa abbia attivato qualsiasi protezione: lì il fornitore si sente forte e tende a pretendere l’intero.

Il dipendente è disposto a trattare finché crede nell’azienda. La trattativa con i lavoratori funziona quando è trasparente, collettiva e accompagnata da un calendario realistico. Il momento in cui si chiude la finestra è quello in cui il lavoratore scopre che altri creditori sono stati pagati prima di lui: da quel momento, le dimissioni per giusta causa e la via del Fondo di garanzia diventano per lui la scelta più razionale.

Il Fisco e l’INPS non negoziano come i privati, ma offrono strumenti standardizzati che, di fatto, equivalgono a una trattativa: rateizzazioni, riduzioni di sanzioni, definizioni agevolate quando il legislatore le prevede. La vera trattativa con l’Erario, quella che può ridurre il capitale e non solo dilazionarlo, si apre dentro gli strumenti di regolazione della crisi, attraverso la transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, e nelle forme che il CCII prevede in esito alla composizione negoziata. Il momento migliore per attivarla è quando il debito tributario è già consolidato ma l’impresa ha ancora continuità e valore: è lì che l’amministrazione può essere chiamata a confrontare la proposta con quanto otterrebbe dalla liquidazione.

La lettura strategica, in sintesi, è questa: ogni creditore accetta un accordo quando l’alternativa, per lui, diventa peggiore dell’accordo stesso. Il compito di chi gestisce la crisi è creare quell’alternativa in modo legittimo, con gli strumenti che la legge mette a disposizione, e presentarsi al tavolo nel momento esatto in cui la convenienza dell’avversario si è spostata.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume il gioco: per ciascuna mossa dei creditori, il vincolo che la legge impone loro, la contromossa più efficace per l’impresa e la finestra temporale utile per giocarla. Va letta come una mappa, non come una ricetta: ogni caso richiede la verifica degli importi, delle scadenze e della situazione concreta.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa dell’impresaFinestra utile
Fornitore sospende le consegne (artt. 1460-1461 c.c.)Deve esserci un concreto pericolo per la controprestazionePagamento alla consegna per le nuove forniture, piano di rientro scritto sullo scadutoDalla prima fattura insoluta
Fornitore ottiene decreto ingiuntivo40 giorni per l’opposizione, sospesi dal 1° al 31 agosto; provvisoria esecuzione solo nei casi dell’art. 642 c.p.c.Verifica dell’atto, opposizione se fondata, trattativaEntro i 40 giorni dalla notifica
Dipendente attiva diffida accertativa o decreto ingiuntivoIl Fondo di garanzia richiede un accertamento giudiziale del creditoPriorità alle retribuzioni correnti, accordo collettivo sugli arretratiPrima delle dimissioni per giusta causa
INPS contesta l’omesso versamento delle ritenute previdenzialiReato solo oltre 10.000 €/anno di quota trattenuta su stipendi effettivamente pagatiPagamento entro tre mesi dalla contestazione; monitoraggio mensile del cumuloTre mesi dalla contestazione
Fisco invia avviso bonario / cartellaIVA penalmente rilevante oltre 250.000 €, ritenute oltre 150.000 €, non punibili se in regolare rateizzazioneRateizzazione immediata; priorità alle ritenute rispetto all’IVA; documentazione della crisiAlla ricezione dell’avviso bonario, comunque prima dei pignoramenti
Agente della riscossione pignora presso i clienti (art. 72-bis D.P.R. 602/1973)Non può procedere se la rateizzazione è concessa e rispettataRichiesta di dilazione prima dei 60 giorni dalla cartellaEntro i 60 giorni dalla notifica della cartella
Creditore deposita istanza di liquidazione giudizialeDebiti scaduti non inferiori a 30.000 €; impresa sopra le soglie dell’art. 2 CCIIComposizione negoziata con misure protettivePrima della decisione del tribunale
Curatore agisce in revocatoria o segnala bancarotta preferenzialeEsenzione per retribuzioni e pagamenti d’uso; reato solo se lesi creditori di grado pari o superioreGerarchia dei pagamenti coerente con le prelazioni, documentataDurante tutta la crisi, prima della procedura

Le domande di chi è sotto pressione

Se pago gli stipendi e non pago l’IVA, commetto reato? Non automaticamente: dipende dall’importo e dalla presenza di un piano di rateizzazione. Il reato di omesso versamento IVA scatta solo oltre 250.000 € di imposta annua non versata, alla scadenza del 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione, e non è punibile se il debito è in regolare rateizzazione. Sotto soglia, restano le conseguenze amministrative e la riscossione.

Posso pagare lo stipendio netto e rimandare le ritenute? È la scelta più rischiosa tra quelle disponibili. Le ritenute fiscali e previdenziali operate sugli stipendi pagati sono somme che la giurisprudenza considera dell’Erario e dell’INPS. Meglio uno stipendio ridotto con ritenute versate che uno stipendio pieno con ritenute omesse.

Il fornitore può farmi fallire per una sola fattura? Può chiedere la liquidazione giudiziale, ma il tribunale non la apre se i debiti scaduti complessivi sono inferiori a 30.000 € o se l’impresa è sotto le soglie dimensionali. E se l’impresa accede in tempo alla composizione negoziata con misure protettive, la sentenza non può essere pronunciata finché le trattative sono in corso.

Pagare un solo fornitore per intero è bancarotta preferenziale? Può esserlo, se in seguito si apre la liquidazione giudiziale e il pagamento ha leso creditori con prelazione pari o superiore. Il rischio aumenta se il pagamento avviene in piena insolvenza, per importi rilevanti e mentre restano insoluti stipendi, contributi o imposte. I pagamenti per forniture correnti alle condizioni d’uso sono invece esclusi dalla revocatoria.

Le misure protettive bloccano anche i dipendenti? No. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive della composizione negoziata: gli stipendi vanno pagati regolarmente anche durante le trattative.

Se l’INPS mi contesta l’omesso versamento, ho ancora una via d’uscita? Sì: pagando entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento non sei punibile. È una finestra breve, che va pianificata subito, anche reperendo risorse straordinarie.

I paletti fissati dai giudici

Questa rassegna raccoglie le pronunce richiamate nell’articolo, ordinate in base alla mossa del creditore che ciascuna delimita o, al contrario, rafforza. I principi sono riformulati in parole nostre.

Sui pagamenti preferenziali e sul ruolo del creditore che incassa

  • Cass. pen., Sez. V, 25 giugno 2025, n. 25506. Il creditore esterno all’impresa che, conoscendo il dissesto, contribuisce in modo determinante a un pagamento che altera l’ordine concorsuale può rispondere di concorso in bancarotta preferenziale, anche quando l’operazione avviene con strumenti leciti come la compensazione. Rilevanza: limita la pressione del fornitore che pretende il saldo integrale da un’impresa insolvente.
  • Cass. pen., Sez. V, 14 giugno 2018, n. 50495. Se vengono pagati crediti privilegiati, la bancarotta preferenziale richiede che siano rimasti insoddisfatti crediti di grado pari o superiore, non semplicemente chirografari. Rilevanza: pagare i dipendenti, ai vertici delle prelazioni, espone a rischi molto limitati.
  • Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2018, n. 54465. Manca la finalità di favorire un creditore quando il pagamento mira, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività d’impresa con una ragionevole prospettiva di evitare il dissesto. Rilevanza: legittima i pagamenti ai fornitori indispensabili alla continuità.

Sulle azioni dei lavoratori e sul Fondo di garanzia

  • Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 gennaio 2025, n. 1860. Il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia è un credito previdenziale autonomo, che nasce con l’insolvenza del datore e con l’accertamento del credito. Rilevanza: spiega perché il lavoratore ha interesse a far accertare l’insolvenza.
  • Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 20 agosto 2025, n. 23620. L’intervento del Fondo presuppone un accertamento giudiziale del credito, tramite stato passivo o titolo esecutivo. Rilevanza: il lavoratore ha bisogno di tempo e di un procedimento, e questo lascia spazio alla trattativa.
  • Cass. civ., Sez. Lavoro, 8 settembre 2025, n. 24807. Il Fondo paga anche se il datore non ha versato i contributi, per il principio di automaticità delle prestazioni. Rilevanza: rafforza la posizione del lavoratore nella partita.

Sull’omesso versamento dei contributi trattenuti

  • Cass. pen., Sez. III, n. 27123, depositata il 22 maggio 2026. L’omissione penalmente rilevante si calcola sulle ritenute relative alle retribuzioni effettivamente corrisposte, non su quelle soltanto dovute. Rilevanza: incide direttamente sulla scelta tra stipendi pieni e stipendi ridotti con ritenute versate.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 9196 del 2024. Il reato richiede il dolo generico e la crisi di liquidità non basta a escluderlo. Rilevanza: la difesa si costruisce gestendo le soglie, non invocando la crisi a posteriori.
  • Corte cost., 8 luglio 2025, n. 103. È legittima la sanzione amministrativa proporzionale (da una volta e mezza a quattro volte l’importo) per le omissioni sotto la soglia annua di 10.000 €. Rilevanza: chiarisce il costo dell’omissione sotto soglia.

Sull’omesso versamento di IVA e ritenute fiscali

  • Cass. pen., Sez. III, n. 21570 del 2025. Destinare le risorse a fornitori e dipendenti sacrificando l’IVA è una scelta consapevole che integra il dolo. Rilevanza: la scelta di priorità va accompagnata da un piano di rientro fiscale.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 30301 del 2025. Per le ritenute, la crisi derivante da scelte imprenditoriali non costituisce forza maggiore. Rilevanza: conferma la precedenza delle ritenute nella gerarchia dei pagamenti.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 27644 del 2025. L’amministratore che subentra in una società già in crisi accetta il rischio di non poter versare le imposte e risponde a titolo di dolo eventuale. Rilevanza: chi assume l’incarico deve verificare subito la situazione fiscale.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 29100 del 2024. Occorre dimostrare sia che la crisi non era imputabile all’amministratore sia che il pagamento era impossibile anche con misure come finanziamenti o cessioni di beni. Rilevanza: indica cosa documentare durante la crisi.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 16526 del 2025 (ud. 4 aprile 2025, dep. 2 maggio 2025). La causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 si applica anche ai fatti precedenti, ma con oneri di allegazione e prova rigorosi. Rilevanza: apre spazi difensivi anche per le annualità passate.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 39154 del 2025. La crisi deve essere provata con rigore e deve operare prima della scadenza del versamento. Rilevanza: la tempistica della prova è decisiva.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 20385 del 2026 (ud. 21 aprile 2026, dep. 3 giugno 2026). Non basta provare la crisi: occorre dimostrare che non esistevano alternative concretamente praticabili. Rilevanza: definisce il cuore della difesa dopo la riforma.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 38438, depositata il 27 novembre 2025. Dopo il D.Lgs. 87/2024, l’omesso versamento IVA non è punibile se il debito è in regolare rateizzazione; in caso di decadenza rileva la soglia di 75.000 € sul residuo. Rilevanza: rende la rateizzazione la prima contromossa verso il Fisco.
  • Cass. pen., n. 35938 del 2025. La sola presentazione della domanda di concordato preventivo non rende giuridicamente impossibile il versamento dell’IVA. Rilevanza: l’accesso a uno strumento concorsuale non è di per sé uno scudo penale.

Sull’istanza di liquidazione giudiziale e sulle misure protettive

  • App. Trieste, 29 maggio 2024, n. 4. La composizione negoziata è accessibile anche con istanze di liquidazione pendenti; senza revoca formale delle misure protettive il tribunale non può aprire la liquidazione. Rilevanza: fonda la contromossa regina contro l’istanza del creditore.
  • App. Torino, 22 aprile 2025, n. 356. La revoca delle misure per assenza di prospettive di risanamento fa cadere il divieto di liquidazione. Rilevanza: la protezione funziona solo con un piano credibile.
  • Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento sulla liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure protettive sono autonomi, e i provvedimenti sulle misure sono reclamabili. Rilevanza: consente di difendere le misure in un procedimento dedicato.

Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita al posto tuo

Quando un’impresa non riesce a pagare tutti, il valore di un professionista non sta nel dire “chi viene prima” in astratto, ma nel leggere le mosse già fatte dai creditori, anticipare quelle successive e scegliere il momento giusto per ogni contromossa. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Costruiamo la mappa dei creditori e delle prelazioni: classifichiamo ogni debito per natura, privilegio, scadenza e rischio (civile, penale, operativo), così che ogni pagamento sia coerente con l’ordine di legge.
  2. Monitoriamo le soglie penali: calcoliamo, mese per mese, il cumulo di ritenute fiscali, contributi trattenuti e IVA non versata rispetto alle soglie di 10.000 €, 150.000 € e 250.000 € e ai residui rilevanti in caso di decadenza.
  3. Impostiamo la gerarchia dei pagamenti mensile insieme ai commercialisti dello staff, indicando cosa pagare, cosa rateizzare e cosa negoziare.
  4. Attiviamo le rateizzazioni con l’Erario e con l’agente della riscossione nei tempi utili, prima che scattino pignoramenti presso i clienti o sul conto.
  5. Analizziamo decreti ingiuntivi, precetti e diffide ricevuti, verificando interessi, presupposti della provvisoria esecuzione e possibili motivi di opposizione.
  6. Apriamo il tavolo con i fornitori strategici, redigendo piani di rientro scritti e accordi sulle forniture correnti che tutelino la continuità senza creare pagamenti preferenziali.
  7. Valutiamo e prepariamo l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, predisponendo la documentazione necessaria e seguendo il procedimento di conferma davanti al tribunale.
  8. Esaminiamo gli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, transazione fiscale e contributiva) quando la sola dilazione non basta.
  9. Documentiamo la crisi mentre accade, raccogliendo la prova delle cause non imputabili e delle alternative tentate, in vista dell’eventuale applicazione dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000.
  10. Difendiamo l’amministratore nei procedimenti per omesso versamento e nelle contestazioni in materia di bancarotta, mantenendo la stessa linea dalla prima fase fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’impresa che deve scegliere tra dipendenti, tasse e fornitori, la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, le condizioni perché le misure protettive reggano e il modo in cui si costruisce una trattativa credibile con tutti i creditori, compresi quelli pubblici. Quando l’impresa è di piccole dimensioni e non supera le soglie della liquidazione giudiziale, entrano invece in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, che aprono la strada al concordato minore e agli altri strumenti riservati all’impresa minore.

L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce la continuità della strategia: la stessa linea difensiva, impostata nella fase della crisi, può essere sostenuta davanti ai giudici di merito e fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore e senza dispersione delle informazioni.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la convenienza di ciascun creditore è una questione economica quanto giuridica, e leggere i flussi di cassa, le dichiarazioni fiscali e i bilanci insieme agli atti processuali è ciò che permette di scegliere la mossa giusta nel momento giusto.

Chiusura: la cassa è limitata, le mosse no

Quando la liquidità non basta, ogni pagamento è una scelta e ogni scelta sarà un giorno valutata da qualcuno: un dipendente, un funzionario dell’Agenzia, un curatore, un giudice penale. Nella gestione di una crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Pagare prima gli stipendi e le relative ritenute, mettere l’Erario dentro un piano di rientro, proteggere la continuità con i fornitori indispensabili e ricorrere alla composizione negoziata prima che lo faccia un creditore: questa è la sequenza che trasforma una crisi subita in una crisi governata.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: l’Esperto Negoziatore del D.L. 118/2021 per le trattative con i creditori, il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario per il fronte fiscale e previdenziale, l’abilitazione in Cassazione per difendere le scelte dell’amministratore fino all’ultimo grado.

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