Un creditore concede al debitore più tempo per pagare. Il debitore firma, la tensione si allenta, nessuno pensa più al calendario. Poi la moratoria scade, il pagamento non arriva e il creditore scopre che il suo diritto potrebbe essere già prescritto. Oppure accade il contrario: il debitore è convinto che il credito sia estinto per il decorso del tempo, e invece la moratoria che ha sottoscritto anni prima ha spostato in avanti ogni termine.
La domanda è precisa: un accordo di moratoria ferma davvero l’orologio della prescrizione, oppure il tempo continua a correre in silenzio? La risposta non è un sì o un no. Dipende da come l’accordo è scritto, da chi lo firma, da cosa prevede esattamente e da quale norma entra in gioco: l’art. 2935 c.c. sulla decorrenza, l’art. 2944 c.c. sul riconoscimento del debito, l’art. 2936 c.c. sull’inderogabilità delle regole della prescrizione, oppure l’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina la convenzione di moratoria “tipica” tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione verificabile. La convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le trattative tra impresa e creditori da cui queste convenzioni nascono. Le moratorie più frequenti coinvolgono banche e intermediari, e lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario. Quando poi la prescrizione diventa oggetto di causa, l’Avvocato, in quanto cassazionista, può seguire la controversia fino al giudizio di legittimità.
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Inquadramento normativo: cosa si intende per convenzione di moratoria
Sul piano normativo l’espressione “convenzione di moratoria” indica due realtà diverse, che vanno tenute distinte fin dall’inizio.
La prima è la moratoria di diritto comune. È qualsiasi accordo con cui creditore e debitore concordano di spostare in avanti la scadenza di un credito, oppure con cui il creditore si impegna a non chiedere il pagamento per un certo periodo. La dottrina e la giurisprudenza la riconducono al pactum de non petendo (patto di non chiedere). Non esiste una norma che la disciplini in modo organico. Si applicano le regole generali sui contratti e sulle obbligazioni, in particolare quelle sul termine di adempimento (artt. 1183-1186 c.c.) e sulle modifiche accessorie dell’obbligazione, che non producono novazione (art. 1231 c.c.).
La seconda è la convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII. La disciplina prevede che la convenzione conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a regolare in via provvisoria gli effetti della crisi, possa avere ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. In deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., la convenzione può diventare efficace anche verso i creditori non aderenti della stessa categoria, se ricorrono i presupposti di legge. L’istituto deriva dall’art. 182-octies della legge fallimentare, introdotto nel 2015 e limitato allora ai soli creditori finanziari.
In sintesi, la convenzione di moratoria è un accordo che rende temporaneamente inesigibile un credito o paralizza temporaneamente le azioni del creditore, senza cancellare il credito. Questa definizione è il punto di partenza per capire cosa accade alla prescrizione.
La ratio delle norme sulla prescrizione
La prescrizione estingue il diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.). Il fondamento è l’inerzia: chi può agire e non agisce perde il diritto. Da qui discende la regola dell’art. 2935 c.c.: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Se il diritto non può essere esercitato, non c’è inerzia da sanzionare.
Va precisato che la giurisprudenza legge l’art. 2935 c.c. in senso rigoroso. L’impossibilità che conta è solo quella derivante da cause giuridiche. Gli ostacoli di fatto e gli impedimenti soggettivi non bloccano la prescrizione, salvo che rientrino nelle ipotesi di sospensione elencate dagli artt. 2941 e 2942 c.c., che sono tassative. In questo senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 27020 del 14 settembre 2022.
Accanto a questa regola ne opera un’altra, altrettanto decisiva: l’art. 2936 c.c. dichiara nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Le parti non possono allungare o accorciare i termini, né inventare cause di sospensione.
Il nodo: la moratoria è una “causa di sospensione”?
A prima vista la risposta dovrebbe essere negativa. La moratoria non compare nell’elenco degli artt. 2941-2942 c.c. E un patto che “sospendesse la prescrizione” come tale sarebbe nullo per contrasto con l’art. 2936 c.c.
La giurisprudenza, però, ha costruito la soluzione per un’altra via. La moratoria non tocca le regole della prescrizione: tocca il credito. Spostando la scadenza o vietando temporaneamente la richiesta di pagamento, crea un ostacolo giuridico all’esercizio del diritto. E l’ostacolo giuridico, per l’art. 2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione. Già la Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 10887 del 19 ottobre 1995, aveva escluso che il pactum de non petendo violasse l’art. 2936 c.c., proprio perché incide sull’azionabilità della pretesa e non sul regime della prescrizione.
Distinzione da istituti affini: un esempio concreto
La moratoria va distinta da tre figure vicine.
La novazione (art. 1230 c.c.) sostituisce l’obbligazione originaria con una nuova. La semplice dilazione non produce novazione: resta lo stesso credito, con una scadenza diversa.
La rinuncia alla prescrizione (art. 2937 c.c.) è possibile solo quando la prescrizione è già compiuta. Una moratoria firmata dopo la scadenza del termine può valere come rinuncia tacita, se incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
Il riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.) interrompe la prescrizione: il termine riparte da zero. Una moratoria sottoscritta dal debitore contiene quasi sempre, anche implicitamente, un riconoscimento.
Esempio. Un’impresa deve 54.318,90 € a un fornitore. Le parti firmano un accordo: “il debitore riconosce di dovere l’importo indicato; il creditore concede dilazione fino al 30 giugno 2027”. Qui convivono due effetti. Il riconoscimento interrompe la prescrizione alla data della firma. La dilazione rende il credito inesigibile fino al 30 giugno 2027. Se invece l’accordo dicesse “le parti, senza riconoscimento alcuno e ferme le rispettive contestazioni, si astengono da iniziative giudiziali fino al 30 giugno 2027”, mancherebbe l’effetto interruttivo e resterebbe solo quello, discusso, del patto di non agire.
Requisiti e termini
In termini operativi, perché una moratoria incida sulla prescrizione devono ricorrere alcune condizioni. Vanno verificate una per una.
1. Un accordo effettivo, non una semplice tolleranza
Serve un accordo tra le parti. La mera inerzia del creditore, o una sua generica disponibilità ad attendere, non rende il credito inesigibile. La Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 7942 del 25 marzo 2025, ha escluso che uno scambio di comunicazioni tra legali, in cui il debitore chiedeva qualche giorno per verificare le fatture, integrasse un patto idoneo a incidere sulla prescrizione. Una richiesta di tempo non è una moratoria.
2. Un termine finale certo
È il requisito più delicato. La stessa ordinanza n. 7942/2025 ha affermato che un patto di non chiedere privo di termine finale è illegittimo. Rendere il credito inesigibile a tempo indeterminato equivale infatti a impedire la prescrizione e quindi a rinunciarvi in anticipo, in violazione degli artt. 2936 e 2937, comma 2, c.c. Una moratoria senza scadenza non protegge il credito: rischia di essere nulla e di lasciare correre la prescrizione come se non esistesse.
3. L’incidenza sull’esigibilità del credito
Occorre distinguere. Se l’accordo sposta la scadenza (dilazione) o vieta di chiedere il pagamento (pactum de non petendo), il credito diventa temporaneamente inesigibile e opera l’art. 2935 c.c. Se l’accordo si limita a sospendere le azioni esecutive (pactum de non exsequendo), il credito resta esigibile: il creditore può ancora chiedere il pagamento e interrompere la prescrizione con un atto scritto. In questo secondo caso la prescrizione, in linea di principio, continua a correre. Il principio è coerente con quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 30718 del 18 ottobre 2022: il momento da cui decorre la prescrizione non coincide con quello in cui si può procedere a esecuzione forzata.
4. La forma e la prova
La legge non impone una forma specifica per la moratoria di diritto comune. Ma chi invoca l’effetto sulla prescrizione deve provarlo. La forma scritta con data certa è, in termini operativi, indispensabile. Per la convenzione dell’art. 62 CCII la forma scritta è implicita nel procedimento: la convenzione va comunicata ai non aderenti insieme alla relazione del professionista indipendente.
5. I presupposti specifici dell’art. 62 CCII
Perché la convenzione vincoli anche i creditori non aderenti della stessa categoria, la disciplina prevede che:
- tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione del debitore e sulla convenzione;
- i crediti degli aderenti rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti della categoria;
- vi siano concrete prospettive che i non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a regolare provvisoriamente la crisi e la ricorrenza della condizione di non deteriorità.
In nessun caso la convenzione può imporre ai non aderenti nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento di affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.
Perentori e ordinatori, sostanziali e processuali
Va precisato che i termini di prescrizione sono termini sostanziali. Non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda il solo periodo dal 1° al 31 agosto e si applica ai termini del processo. Il termine per l’opposizione alla convenzione di moratoria è invece processuale e perentorio. La Relazione illustrativa al Codice della crisi segnala che, per questa opposizione, non è stata riprodotta la previsione di assoggettamento alla sospensione feriale: in termini prudenziali, il termine va calcolato come se agosto non offrisse alcuna proroga.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Prescrizione ordinaria: 10 anni (art. 2946 c.c.) | Dal giorno in cui il credito può essere fatto valere; in presenza di moratoria efficace, dalla scadenza della moratoria | Sostanziale | Estinzione del diritto, se eccepita dal debitore |
| Prescrizione breve: 5 anni per interessi, canoni, rate periodiche (art. 2948 c.c.) | Dalla scadenza di ciascuna rata; spostata in avanti dalla dilazione | Sostanziale | Estinzione delle singole annualità o rate |
| Nuovo periodo dopo il riconoscimento (artt. 2944-2945 c.c.) | Dalla data dell’atto di riconoscimento (firma della moratoria) | Sostanziale | Se non si compie un nuovo atto interruttivo, il credito si prescrive allo scadere del nuovo periodo |
| Opposizione del creditore non aderente (art. 62, comma 5, CCII): 30 giorni | Dalla comunicazione della convenzione e della relazione del professionista | Processuale, perentorio | La convenzione diventa efficace anche verso il non aderente |
| Reclamo contro la sentenza sulle opposizioni (art. 62, comma 7, e art. 51 CCII) | Dalla notificazione della sentenza, secondo l’art. 51 CCII | Processuale, perentorio | La sentenza del tribunale diventa definitiva |
| Istanza del creditore verso il debitore principale per conservare la fideiussione (art. 1957 c.c.): 6 mesi | Dalla scadenza dell’obbligazione principale | Decadenza | Il fideiussore è liberato, salvo deroga pattizia valida |
| Rinuncia alla prescrizione (art. 2937 c.c.) | Solo dopo che la prescrizione si è compiuta | Negoziale | Una rinuncia anticipata è nulla |
Procedura passo-passo
La procedura cambia a seconda che si tratti di una moratoria di diritto comune o di una convenzione dell’art. 62 CCII. La sequenza che segue le copre entrambe, dal punto di vista di chi deve valutare l’effetto sulla prescrizione.
1. Qualificare l’accordo. Il primo passaggio è leggere il testo. Chi: le parti che hanno firmato. Cosa: dilazione della scadenza, patto di non chiedere, sospensione delle sole azioni esecutive, rinuncia agli atti. Quando: data di sottoscrizione e termine finale. Il punto dove più spesso si sbaglia è dare per scontato che “moratoria” significhi sempre inesigibilità. Una clausola che sospende solo le esecuzioni lascia il credito esigibile.
2. Verificare il termine finale. L’accordo deve indicare una data o un evento certo di scadenza. Clausole come “fino al miglioramento della situazione finanziaria”, “fino a nuova comunicazione” o “con rinnovo tacito salvo disdetta” vanno esaminate con attenzione, alla luce dell’ordinanza n. 7942/2025. Se il termine manca o è rimesso alla volontà di una sola parte, occorre ragionare come se la prescrizione non fosse mai stata toccata dal patto.
3. Cercare la componente ricognitiva. Si verifica se il debitore ha riconosciuto il debito. Il riconoscimento non richiede formule sacramentali: è un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che richiede la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito. La richiesta stessa di una dilazione è di regola incompatibile con la contestazione del credito. Diversa è la situazione in cui l’accordo contenga una riserva espressa (“senza riconoscimento”, “ferme le contestazioni”): in quel caso l’effetto interruttivo è dubbio e va valutato sul testo.
4. Ricostruire il calendario. Si individuano quattro date: la scadenza originaria del credito; la data della firma della moratoria; il termine finale della moratoria; la data odierna. Su queste si calcolano due scenari (v. le verifiche sul campo più avanti): quello dell’orientamento secondo cui, cessato l’ostacolo, la prescrizione decorre ex novo per intero, e quello più prudente, secondo cui il periodo già trascorso prima della moratoria si somma a quello successivo.
5. Estendere l’analisi ai coobbligati e ai garanti. L’art. 1310 c.c. stabilisce che gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche verso gli altri, mentre la sospensione nei rapporti di uno dei debitori non ha effetto verso gli altri. Se la moratoria è firmata solo dal debitore principale, la posizione dei condebitori e dei fideiussori va verificata separatamente. Per il fideiussore entra in gioco anche l’art. 1957 c.c. Concedere una moratoria al debitore senza coinvolgere il fideiussore è uno degli errori più costosi per il creditore.
6. Nel caso dell’art. 62 CCII: la fase del debitore. L’imprenditore avvia le trattative, informa tutti i creditori della categoria, raccoglie le adesioni fino al settantacinque per cento dei crediti della categoria, ottiene l’attestazione del professionista indipendente. Poi comunica la convenzione e la relazione ai creditori non aderenti con modalità idonee a provarne la ricezione, come la raccomandata con avviso di ricevimento o il domicilio digitale.
7. Nel caso dell’art. 62 CCII: la fase del creditore non aderente. Entro trenta giorni dalla comunicazione il creditore può proporre opposizione davanti al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII. La regola di individuazione è questa: per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese; negli altri casi, il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. L’atto introduttivo deve indicare quale presupposto manca: informazione incompleta, maggioranza non raggiunta, categoria non omogenea, prospettiva di soddisfacimento inferiore alla liquidazione giudiziale, attestazione carente. Più opposizioni vengono riunite. Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.
8. Verificare l’effetto dell’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione rende la convenzione inefficace nei confronti del solo creditore opponente. Non travolge la convenzione nei rapporti con gli altri. Per l’opponente vittorioso il credito torna esigibile secondo le scadenze originarie: la prescrizione va ricalcolata di conseguenza.
9. Alla scadenza della moratoria: agire o interrompere. Scaduta la moratoria senza pagamento, il creditore deve compiere un atto interruttivo (art. 2943 c.c.): una costituzione in mora scritta, con prova della ricezione, oppure un atto giudiziale, come il ricorso per decreto ingiuntivo. Aspettare “perché tanto la moratoria ha spostato tutto” è la scelta più rischiosa: il calcolo del termine residuo può essere contestato, e l’unico modo per chiudere il rischio è un nuovo atto interruttivo.
10. Dal lato del debitore: la verifica dell’eccezione. Il debitore che intende eccepire la prescrizione deve ricostruire lo stesso calendario al contrario. Deve verificare se la moratoria contenesse un riconoscimento, se fosse valida, se avesse un termine certo, se sia stata rispettata. Un’eccezione di prescrizione sollevata senza considerare la moratoria firmata anni prima è destinata al rigetto. Va ricordato che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio: va sollevata tempestivamente nel giudizio.
Verifiche sul campo
Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo, costruiti su dati ipotetici. Non riproducono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Moratoria firmata dal debitore: il riconoscimento neutralizza il problema
Dati di partenza. Un’impresa di distribuzione deve a un fornitore 38.742,60 € per fatture scadute il 14 marzo 2019. Il credito è soggetto a prescrizione ordinaria decennale: in assenza di eventi, scadrebbe il 14 marzo 2029. Il 21 marzo 2024 l’impresa conclude con i propri fornitori una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII. Il fornitore aderisce. Il testo prevede la dilazione di tutte le scadenze al 30 settembre 2025 e reca l’elenco dei crediti, con i rispettivi importi, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Sviluppo.
- 21 marzo 2024: la sottoscrizione dell’elenco dei debiti da parte del debitore integra un riconoscimento ai sensi dell’art. 2944 c.c. La prescrizione si interrompe. Il periodo decorso dal 14 marzo 2019 si azzera.
- Dal 21 marzo 2024 al 30 settembre 2025: il credito è inesigibile per effetto della dilazione. Opera l’art. 2935 c.c.
- 1° ottobre 2025: il credito torna esigibile. La prescrizione decennale inizia a decorrere.
Esito. In entrambe le letture giurisprudenziali il risultato coincide. Il periodo anteriore alla moratoria è già stato azzerato dal riconoscimento, quindi non c’è nulla da sommare. La nuova scadenza della prescrizione è il 1° ottobre 2035. Il fornitore, per prudenza, dovrebbe comunque inviare una costituzione in mora scritta subito dopo il 30 settembre 2025, se il pagamento non arriva: questo fissa una data certa di interruzione e rende il calcolo inattaccabile.
Variante. Se il fornitore non avesse aderito e la convenzione gli fosse stata estesa ai sensi dell’art. 62 CCII, mancherebbe una sua sottoscrizione. Resterebbe da verificare se la comunicazione ricevuta dal debitore, contenente l’indicazione del credito, valga come riconoscimento. In assenza di certezza, la condotta prudente è inviare comunque un atto interruttivo scritto entro la scadenza originaria del 14 marzo 2029, senza fare affidamento sull’effetto dell’estensione.
Esempio di calcolo n. 2 — Accordo di non agire senza riconoscimento: le due letture divergono
Dati di partenza. Una società vanta un credito risarcitorio di 27.315,40 € per inadempimento contrattuale. Il diritto è sorto il 3 maggio 2016; la prescrizione decennale scadrebbe il 3 maggio 2026. Il debitore contesta la pretesa. Il 12 febbraio 2024 le parti firmano un accordo di standstill: si astengono da qualsiasi iniziativa giudiziale fino all’11 aprile 2025 per condurre trattative, “senza che ciò implichi riconoscimento alcuno delle rispettive pretese”. Le trattative falliscono.
Sviluppo.
- Non c’è riconoscimento: la clausola di riserva lo esclude espressamente. Nessuna interruzione ai sensi dell’art. 2944 c.c.
- L’accordo ha un termine finale certo (11 aprile 2025). Supera quindi il vaglio dell’ordinanza n. 7942/2025.
- Tempo già decorso al 12 febbraio 2024: 7 anni, 9 mesi e 9 giorni.
Lettura A (orientamento richiamato da Cass. n. 35960/2022). In presenza di un ostacolo giuridico come il patto di non chiedere, la prescrizione comincia a decorrere allo scadere del termine fissato con il patto, senza sommare il periodo trascorso in precedenza. La prescrizione decorre per intero dal 12 aprile 2025 e scade il 12 aprile 2035.
Lettura B (prudenziale, sospensione in senso stretto). Il periodo della moratoria si “toglie” dal conteggio, ma il tempo già trascorso resta acquisito. Residuo alla ripresa: 2 anni, 2 mesi e 21 giorni. Scadenza: 3 luglio 2027 circa.
Esito. La differenza tra le due letture è di quasi otto anni. Il creditore prudente adotta la lettura B e compie un atto interruttivo ben prima di luglio 2027. Si noti anche un terzo scenario: se l’accordo fosse stato dichiarato inefficace, per esempio perché privo di termine certo, la prescrizione sarebbe scaduta il 3 maggio 2026. Chi negozia uno standstill senza riconoscimento deve sempre accompagnarlo con un atto interruttivo o con una clausola espressa di riconoscimento limitata alla sola interruzione.
Casi particolari
La regola generale funziona bene quando la moratoria è scritta, ha un termine e coinvolge le sole parti del rapporto. Fuori da questo perimetro emergono situazioni che richiedono un’analisi specifica.
La moratoria firmata a prescrizione già compiuta
Se il debitore sottoscrive una dilazione quando il credito è già prescritto, non c’è nulla da interrompere. Può però esserci una rinuncia tacita alla prescrizione (art. 2937 c.c.). La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, e la richiesta di una dilazione per pagare un debito prescritto è l’esempio tradizionale. La rinuncia richiede che chi la compie abbia la capacità di disporre del diritto. In termini operativi, prima di firmare una moratoria su un debito datato, il debitore dovrebbe verificare se la prescrizione sia già maturata.
Moratoria e clausola di decadenza dal beneficio del termine
Le moratorie contengono spesso una clausola secondo cui il mancato pagamento di una rata, o l’apertura di una procedura concorsuale, fa venir meno la dilazione. Lo stesso effetto può derivare dall’art. 1186 c.c. in caso di insolvenza o di diminuzione delle garanzie. In queste ipotesi il credito torna esigibile prima del termine finale. La prescrizione riprende a decorrere dal giorno della decadenza, non dal termine originario della moratoria. Il creditore che calcola la prescrizione sulla scadenza “di carta” rischia di sbagliare il conteggio anche di anni.
Il concordato omologato come moratoria imposta dalla legge
La Cassazione ha affrontato il tema in un contesto vicino: il concordato preventivo omologato. Con la sentenza n. 35960 del 7 dicembre 2022 e, più di recente, con la sentenza n. 20175 del 18 luglio 2025, la prima sezione ha affermato che l’omologazione, imponendo ai creditori anteriori nuovi tempi di pagamento, rende i crediti temporaneamente inesigibili. Si tratta di una causa giuridica che impedisce il decorso della prescrizione fino alla scadenza dei termini previsti dal piano. La Corte ha espressamente assimilato questa situazione a quella creata da un pactum de non petendo. Il ragionamento è rilevante anche per la convenzione dell’art. 62 CCII estesa ai non aderenti, che vincola creditori non firmatari: l’applicazione analogica non è però ancora stata affermata in modo espresso dalla Cassazione e va maneggiata con cautela.
Coobbligati in solido e fideiussori
Una moratoria concessa al solo debitore principale non si estende automaticamente ai condebitori solidali. Per l’art. 1310 c.c. la sospensione nei rapporti di uno di essi non ha effetto verso gli altri, mentre l’interruzione compiuta dal creditore contro uno ha effetto verso tutti. Per il fideiussore il problema è duplice: da un lato la prescrizione del credito verso il garante, dall’altro la decadenza semestrale dell’art. 1957 c.c., che la Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 16938 del 19 giugno 2024, fa decorrere dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il fideiussore può sostenere che il creditore, concedendo la dilazione senza il suo consenso, abbia lasciato decorrere il semestre dalla scadenza originaria. La soluzione prudente è far sottoscrivere la moratoria anche ai garanti.
Moratoria bancaria e coordinamento con il diritto bancario
Le moratorie concesse da banche e intermediari finanziari su mutui e finanziamenti presentano profili ulteriori: rate periodiche soggette a prescrizione quinquennale per gli interessi, piani di ammortamento ricalcolati, clausole di rinegoziazione che talvolta integrano una vera novazione. Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, nelle moratorie bancarie il calcolo della prescrizione va fatto rata per rata, non sul debito complessivo, perché ogni rata ha una propria scadenza e una propria decorrenza.
Gli interessi
Il riconoscimento del capitale non implica automaticamente il riconoscimento degli interessi moratori. Secondo un orientamento della Cassazione, le due obbligazioni sono causalmente autonome e l’effetto interruttivo si estende agli interessi solo se il riconoscimento vi si riferisce chiaramente. Una moratoria che indica solo la sorte capitale lascia scoperti gli interessi maturati, soggetti per di più alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 c.c.
Domande frequenti
Se il creditore mi ha dato più tempo per pagare, la prescrizione si è fermata?
Dipende da come vi siete accordati. Se esiste un accordo, anche informale ma provabile, che sposta la scadenza a una data certa, per quel periodo il creditore non può pretendere il pagamento e la prescrizione non corre. Se invece il creditore si è limitato a tollerare il ritardo senza un vero accordo, il tempo ha continuato a decorrere. Inoltre, se hai chiesto tu la dilazione ammettendo di dovere la somma, hai quasi certamente riconosciuto il debito: la prescrizione si è interrotta ed è ripartita da zero dalla data della tua richiesta.
Una moratoria “fino a quando l’azienda si riprende” è valida ai fini della prescrizione?
È una clausola a rischio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7942 del 2025, ha ritenuto illegittimo il patto di non chiedere privo di un termine finale certo, perché finirebbe per impedire la prescrizione a tempo indeterminato, in contrasto con l’art. 2936 c.c. Un evento incerto nel se e nel quando non offre al creditore una data da cui ripartire. In termini operativi, il creditore che ha firmato una clausola simile deve ragionare come se la prescrizione non fosse mai stata toccata e compiere atti interruttivi con regolarità.
La moratoria dell’art. 62 del Codice della crisi vale anche per me che non l’ho firmata?
Può valere, se sei un creditore della stessa categoria degli aderenti e se ricorrono tutti i presupposti: informazione completa sulle trattative, adesione del settantacinque per cento dei crediti della categoria, prospettiva di un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione giudiziale, attestazione di un professionista indipendente. Hai trenta giorni dalla comunicazione per proporre opposizione al tribunale. Se non ti opponi, o se l’opposizione viene respinta, la convenzione ti vincola. Non può comunque importi nuove prestazioni né nuovi finanziamenti.
Dopo la fine della moratoria il termine di prescrizione riparte da zero o riprende da dove si era fermato?
La questione non ha una risposta univoca. Un orientamento della Cassazione, richiamato dalla sentenza n. 35960 del 2022, ritiene che, cessato l’ostacolo, la prescrizione decorra per intero dalla scadenza del patto, senza sommare il periodo precedente. Una lettura più prudente considera la moratoria come una parentesi, al termine della quale si riprende il conteggio. Il problema scompare se la moratoria contiene un riconoscimento del debito, perché in quel caso il termine si è già azzerato alla firma. Il creditore dovrebbe sempre calcolare sulla base della lettura meno favorevole.
Ho firmato una rateizzazione con un creditore privato scrivendo “senza riconoscimento del debito”. Ho interrotto la prescrizione?
È un caso limite. La giurisprudenza considera il riconoscimento un atto giuridico in senso stretto, che richiede solo la consapevolezza dell’esistenza del debito, e tende a svalutare le riserve di stile quando il comportamento complessivo è incompatibile con la contestazione. Chiedere di pagare a rate e poi pagare le rate è un comportamento difficile da conciliare con la negazione del debito. Una riserva formulata in modo specifico e coerente con una contestazione effettiva può invece escludere l’effetto interruttivo. La risposta dipende dal testo esatto e dalla condotta successiva.
La moratoria concessa al debitore vale anche contro il mio fideiussore?
Non automaticamente. La sospensione della prescrizione nei rapporti con uno dei coobbligati non si estende agli altri (art. 1310 c.c.). Il fideiussore ha inoltre una tutela specifica: l’art. 1957 c.c. lo libera se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Se la moratoria è stata concessa senza il consenso del garante, il garante potrebbe sostenere che il semestre sia decorso dalla scadenza originaria. Molto dipende dalle clausole della fideiussione: se prevede il pagamento “a semplice richiesta”, può bastare una richiesta stragiudiziale.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché definiscono, ciascuna per un aspetto, il rapporto tra moratoria e prescrizione. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti. Qui il quadro è completo. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
1. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7942 del 25 marzo 2025. Principio: un patto di non chiedere senza termine finale è illegittimo, perché impedendo la prescrizione equivale a una rinuncia anticipata e viola gli artt. 2934, 2936 e 2937 c.c.; una semplice richiesta di tempo tra legali non integra un patto idoneo a incidere sulla prescrizione. Rilevanza: è la pronuncia più recente e diretta sul tema. Fissa il requisito del termine certo e mette in guardia contro le moratorie informali.
2. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 35960 del 7 dicembre 2022. Principio: l’art. 2935 c.c. si applica anche agli ostacoli giuridici sopravvenuti quando la prescrizione ha già iniziato a decorrere; richiamando la Cass. 9 dicembre 1974, n. 4128, afferma che, in presenza di un pactum de non petendo, la prescrizione comincia a decorrere allo scadere del termine del patto senza sommare il periodo precedente. Rilevanza: fonda la “lettura A” delle verifiche sul campo e spiega perché la moratoria non viola l’art. 2936 c.c.
3. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 20175 del 18 luglio 2025. Principio: il concordato preventivo omologato, imponendo ai creditori anteriori nuovi termini di pagamento, rende i crediti temporaneamente inesigibili e integra una causa giuridica che impedisce il decorso della prescrizione fino alla scadenza di quei termini; resta ferma la possibilità di agire prima, se il piano appare con evidenza inattuabile. Rilevanza: applica alla moratoria “legale” del concordato la stessa logica della moratoria convenzionale.
4. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 20176 del 2025. Principio: pronuncia coeva e conforme alla precedente, che assimila espressamente l’inesigibilità da concordato omologato a quella prodotta da un pactum de non petendo e conferma che la conseguente sospensione non contrasta con il divieto di deroga convenzionale della prescrizione. Rilevanza: consolida il collegamento tra patto di moratoria e art. 2935 c.c. nella giurisprudenza più recente della prima sezione.
5. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 10887 del 19 ottobre 1995. Principio: il pactum de non petendo non viola l’art. 2936 c.c., perché incide sull’azionabilità della pretesa; la prescrizione decorre dalla scadenza del termine fissato nel patto. Rilevanza: è il precedente storico su cui si fonda l’intero orientamento, ancora oggi richiamato dalle pronunce del 2022 e del 2025.
6. Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 27020 del 14 settembre 2022. Principio: l’impossibilità di far valere il diritto rilevante per l’art. 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche; gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di fatto non impediscono la decorrenza, salvo le ipotesi tassative di sospensione dell’art. 2941 c.c. Rilevanza: spiega perché la moratoria deve incidere giuridicamente sul credito per fermare la prescrizione, e perché la semplice tolleranza del creditore non basta.
7. Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 17451 del 29 giugno 2025. Principio: ribadisce che impedimenti soggettivi e ostacoli di mero fatto non spostano la decorrenza della prescrizione. Rilevanza: conferma, con una pronuncia recente, il perimetro stretto dell’art. 2935 c.c. entro cui la moratoria deve collocarsi.
8. Cass. civ., sentenza n. 30718 del 18 ottobre 2022. Principio: pronuncia resa in materia di riscossione che enuncia un principio generale: il momento da cui decorre la prescrizione è quello in cui il diritto può essere fatto valere, che non coincide con quello in cui si può procedere a esecuzione forzata. Rilevanza: sostiene la distinzione tra moratoria che rende inesigibile il credito e mero patto di sospensione delle esecuzioni, che lascia correre la prescrizione.
9. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 699 del 10 gennaio 2025. Principio: il riconoscimento del debito può risultare anche dall’inserimento dei debiti nei bilanci e nelle rendicontazioni ufficiali della società, con effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. Rilevanza: nelle moratorie d’impresa l’elenco dei debiti allegato alla convenzione, o riportato nei documenti contabili, può produrre effetto ricognitivo anche in assenza di una formula espressa.
10. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 16938 del 19 giugno 2024. Principio: il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. va rispettato e decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale, non da eventi diversi come la revoca degli affidamenti. Rilevanza: rende evidente il rischio per il creditore che concede una dilazione al debitore principale senza coinvolgere il fideiussore.
11. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 33470 del 19 dicembre 2024. Principio: se il fideiussore si è obbligato a pagare “a semplice richiesta scritta”, per evitare la decadenza dell’art. 1957 c.c. basta una richiesta stragiudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Rilevanza: nelle moratorie con garanzie bancarie la formulazione della fideiussione cambia radicalmente gli adempimenti del creditore.
12. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 20648 del 24 luglio 2024. Principio: l’art. 1957 c.c. tutela il fideiussore contro l’inerzia del creditore, evitando che la sua posizione resti sospesa senza limite; la Corte si è pronunciata anche sulla validità delle clausole che derogano alla norma. Rilevanza: completa il quadro sulla posizione dei garanti quando il rapporto principale è oggetto di moratoria.
Lettura d’insieme
Il quadro che emerge è coerente. La moratoria non è una causa di sospensione in senso tecnico, perché le cause di sospensione sono tassative e le parti non possono crearne di nuove. Produce però un effetto equivalente attraverso l’art. 2935 c.c., a condizione che renda il credito giuridicamente inesigibile e che abbia un termine finale certo. Resta aperto il punto del computo del periodo anteriore. Resta anche da consolidare l’applicazione di questi principi alla convenzione dell’art. 62 CCII estesa ai creditori non aderenti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta le questioni di moratoria e prescrizione con un metodo documentale: prima i testi, poi le date, poi la strategia. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo.
1. Analizziamo il testo della moratoria clausola per clausola, per stabilire se si tratta di dilazione della scadenza, di patto di non chiedere o di semplice sospensione delle azioni esecutive.
2. Ricostruiamo il calendario della prescrizione, individuando scadenza originaria, data di sottoscrizione, termine finale e ogni evento di decadenza, e calcoliamo la scadenza secondo entrambe le letture giurisprudenziali.
3. Verifichiamo l’esistenza e la portata del riconoscimento del debito, esaminando l’accordo, la corrispondenza, i pagamenti parziali e i documenti contabili del debitore.
4. Redigiamo moratorie e accordi di standstill con termine finale certo, clausole ricognitive calibrate e disciplina espressa della decadenza, perché l’accordo produca gli effetti voluti sulla prescrizione.
5. Predisponiamo gli atti interruttivi (costituzioni in mora con prova della ricezione, ricorsi per decreto ingiuntivo) prima che il termine residuo diventi critico.
6. Esaminiamo la posizione di fideiussori e coobbligati, verificando le clausole della garanzia, il rispetto dell’art. 1957 c.c. e la necessità del consenso dei garanti alla dilazione.
7. Valutiamo i presupposti della convenzione dell’art. 62 CCII: omogeneità della categoria, calcolo del settantacinque per cento, completezza delle informazioni, contenuto dell’attestazione.
8. Proponiamo l’opposizione del creditore non aderente davanti al tribunale competente entro il termine di trenta giorni, e seguiamo il successivo reclamo.
9. Costruiamo o contestiamo l’eccezione di prescrizione nel giudizio di merito, in opposizione a decreto ingiuntivo o in opposizione all’esecuzione.
10. Esaminiamo i piani di ammortamento delle moratorie bancarie rata per rata, insieme ai professionisti dello staff, per individuare le annualità eventualmente prescritte.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo due abilitazioni pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato opera nel contesto in cui le convenzioni di moratoria vengono negoziate: le trattative tra impresa e creditori, la valutazione della sostenibilità, l’equilibrio tra le categorie di creditori. Come cassazionista, può seguire la questione della prescrizione in tutti i gradi di giudizio, compreso il ricorso per Cassazione, dove si discutono proprio i principi di diritto richiamati in questo articolo.
La continuità della strategia è un elemento centrale: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale della moratoria fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che disperdano la conoscenza dei fatti e delle date.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i legali qualificano l’accordo e impostano la difesa; i commercialisti ricostruiscono i piani di rimborso, i saldi, gli interessi e i riflessi contabili del riconoscimento del debito.
Chiusura
La convenzione di moratoria non sospende la prescrizione nel senso tecnico degli artt. 2941 e 2942 c.c. Produce però un effetto equivalente quando rende il credito giuridicamente inesigibile per un periodo con termine certo: in quel caso, per l’art. 2935 c.c., la prescrizione non corre. Se la moratoria è firmata dal debitore, quasi sempre interrompe anche la prescrizione per effetto del riconoscimento. Se è priva di termine finale, rischia di non produrre alcun effetto. E al termine della moratoria il creditore deve comunque agire o interrompere, senza affidarsi a calcoli contestabili.
Lo Studio Monardo è in grado di gestire questa materia perché si colloca all’incrocio tra crisi d’impresa, rapporti bancari e contenzioso. La competenza di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente il terreno delle moratorie tra imprese e creditori. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di analizzare le moratorie concesse da banche e finanziarie. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la questione della prescrizione possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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