C’è una domanda che arriva, puntuale, quando la liquidazione giudiziale volge al termine: e le tasse? L’IVA non versata, l’IRPEF degli ultimi anni di attività, le cartelle che si sono accumulate prima del crollo dell’impresa. Si devono ancora pagare, una volta che il curatore ha venduto quello che c’era da vendere e il tribunale ha chiuso la procedura?
La risposta breve è questa: nella maggior parte dei casi no, ma solo se il debitore ottiene l’esdebitazione e la ottiene nei tempi e nei modi giusti. I debiti tributari non sono esclusi dal beneficio: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, artt. 278-281) li tratta come qualunque altro credito concorsuale rimasto insoddisfatto. Ma tra l’apertura della procedura e il giorno in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione smette davvero di bussare alla porta corre un calendario preciso, fatto di udienze, riparti, istanze, osservazioni dei creditori e reclami.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa guida ricostruisce quel calendario tappa per tappa: dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale (giorno 0), all’insinuazione del Fisco al passivo (entro circa 120 giorni), alle domande tardive, alla vendita dei beni e ai riparti, alla maturazione del diritto all’esdebitazione (tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude prima), fino al decreto del tribunale, al reclamo di trenta giorni e alla vita “dopo”, quando una cartella può ancora arrivare e va respinta con gli strumenti giusti.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo? Perché il tema sta all’incrocio di due materie che raramente vengono gestite dalla stessa mano: il diritto della crisi e il diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: significa leggere la procedura concorsuale e la posizione fiscale nello stesso momento, senza che una delle due resti scoperta. E da avvocato cassazionista può seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: i momenti che decidono la sorte dei debiti fiscali
Prima di scendere nel dettaglio, conviene avere davanti l’intero percorso. La liquidazione giudiziale non è un evento: è una sequenza. E i debiti fiscali attraversano ogni fase con un ruolo diverso: all’inizio vengono “congelati”, poi vengono verificati, poi in parte pagati con il ricavato della vendita dei beni, infine — per la parte rimasta scoperta — possono diventare inesigibili.
Il punto che sfugge a molti è che l’inesigibilità non scatta da sola con la chiusura della procedura: nella liquidazione giudiziale serve un’istanza del debitore e un decreto del tribunale. E ci sono debiti che restano fuori anche dopo, perché la legge li esclude o perché sono nati quando la procedura era già aperta.
La tabella che segue riassume le tappe. Ciascuna è sviluppata in una sezione dedicata.
| Tappa | Quando | Cosa succede ai debiti fiscali | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| 1. Sentenza di apertura | Giorno 0 | Stop alle azioni esecutive del Fisco; i crediti diventano concorsuali | artt. 49, 150 CCII |
| 2. Insinuazione al passivo | Almeno 30 giorni prima dell’udienza (fissata di regola entro 120 giorni dalla sentenza) | L’Agente della riscossione chiede l’ammissione sulla base dei ruoli | art. 201 CCII; artt. 87-88 DPR 602/1973 |
| 3. Domande tardive e accertamenti in corso | Entro 6 mesi dall’esecutività dello stato passivo | Entrano i crediti fiscali scoperti dopo | art. 208 CCII |
| 4. Liquidazione dei beni | Programma entro 150 giorni dalla sentenza; durata anche pluriennale | Nascono imposte “della procedura”, che non sono del debitore | artt. 213 ss. CCII |
| 5. Riparti | A mano a mano che si realizza l’attivo | Il Fisco incassa secondo il rango dei suoi privilegi | artt. 220 ss. CCII; artt. 2752, 2778 c.c. |
| 6. Tre anni dall’apertura | Terzo anniversario della sentenza | Matura il diritto all’esdebitazione anche a procedura aperta | art. 279 CCII |
| 7. Chiusura e istanza | Decreto di chiusura (o subito dopo) | Istanza, comunicazione ai creditori, 15 giorni per osservazioni | artt. 233, 280, 281 CCII |
| 8. Reclamo | 30 giorni dalla comunicazione del decreto | Il Fisco può reclamare la concessione; il debitore il diniego | artt. 124, 281 CCII |
| 9. Il “dopo” | Dall’esdebitazione in avanti | Restano esigibili solo i debiti esclusi o sorti dopo l’apertura | art. 278 CCII |
Una precisazione sul calendario: la legge fissa alcuni termini, ma la durata reale dipende dal tribunale, dalla complessità dell’attivo e dal numero dei creditori. Nelle sezioni che seguono distinguiamo sempre tra ciò che la norma impone e ciò che, nella pratica, tende ad accadere.
Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale
Cosa succede
Il tribunale deposita la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Da quel momento l’imprenditore — persona fisica, società, socio illimitatamente responsabile coinvolto — perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. È lo spossessamento. Per i debiti fiscali, il giorno 0 è un confine netto: tutto ciò che il debitore doveva al Fisco per fatti anteriori diventa credito concorsuale, soggetto alle regole del concorso e non più alle regole ordinarie della riscossione.
A questo punto la procedura entra in una fase in cui il rapporto con l’Erario cambia natura. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non possono più agire da sole: niente nuovi pignoramenti presso terzi, niente espropriazioni avviate per proprio conto sui beni compresi nella liquidazione. Chi vuole essere pagato deve entrare nel concorso, come tutti gli altri creditori.
La norma
L’art. 150 CCII stabilisce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella liquidazione dal giorno della dichiarazione. L’art. 154 CCII sospende, agli effetti del concorso, il corso degli interessi sui crediti chirografari fino alla chiusura; per i crediti privilegiati valgono le regole speciali richiamate dalla norma. L’art. 49 CCII disciplina il contenuto della sentenza, compresa la fissazione dell’udienza di esame dello stato passivo.
I termini che si attivano
Con la sentenza si mettono in moto due orologi. Il primo è quello dell’udienza di verifica dei crediti: la sentenza la fissa entro 120 giorni dal deposito (con possibilità di un termine più lungo nelle procedure particolarmente complesse). Il secondo, quello che interessa il debitore sul piano dell’esdebitazione, è il triennio dell’art. 279 CCII: dal giorno del deposito della sentenza iniziano a correre i tre anni al termine dei quali il diritto all’esdebitazione può maturare anche se la procedura è ancora aperta.
C’è poi un termine che riguarda chi vuole contestare l’apertura stessa: la sentenza è impugnabile con reclamo davanti alla Corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni, secondo la disciplina dell’art. 51 CCII.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase la finestra difensiva più utile non riguarda il Fisco, ma la ricostruzione della propria posizione fiscale. Il debitore resta obbligato a collaborare con il curatore, a consegnare scritture contabili, dichiarazioni e documentazione. Ed è proprio questa collaborazione, più avanti, a pesare sulla meritevolezza richiesta per l’esdebitazione: l’art. 280 CCII esclude il beneficio per chi ha ostacolato o non ha favorito, per quanto di sua competenza, lo svolgimento della procedura.
In concreto, conviene fin da subito: raccogliere l’estratto di ruolo e l’elenco delle cartelle notificate; recuperare gli avvisi di accertamento pendenti e i ricorsi tributari in corso; separare i debiti fiscali anteriori alla sentenza da quelli che nasceranno dopo (per esempio IRPEF sui redditi personali che il debitore persona fisica continuerà a produrre).
Ciò che è precluso: pagare selettivamente il Fisco con beni o denaro della procedura. Gli atti di disposizione compiuti dopo la sentenza sono inefficaci rispetto ai creditori.
L’errore tipico di questa fase
Il più frequente è pensare che, aperta la procedura, “del Fisco se ne occupa il curatore” e che quindi il debitore possa disinteressarsi. È vero che il curatore gestisce il passivo, ma la posizione tributaria personale del debitore non si ferma: accertamenti in corso possono arrivare a definizione, nuovi redditi generano nuove imposte, e ciò che il debitore non documenta oggi rischia di trasformarsi domani in un argomento contro la sua meritevolezza.
Un secondo errore riguarda i pagamenti spontanei fatti “per evitare guai”: un versamento all’Agente della riscossione dopo l’apertura, con denaro che rientra nell’attivo, non produce alcun vantaggio e può esporre a contestazioni.
Chi fa cosa sul piano fiscale, da oggi
Dal giorno 0 la posizione fiscale si sdoppia, e conviene averlo chiaro subito. Gli adempimenti tributari che riguardano l’impresa e i beni acquisiti alla procedura passano al curatore: è lui che gestisce le dichiarazioni relative al periodo della liquidazione, i versamenti legati alle vendite, i rapporti con gli uffici per ciò che riguarda l’attivo. Al debitore persona fisica restano gli obblighi relativi ai redditi estranei alla procedura: lo stipendio di un nuovo lavoro, la pensione, i redditi di una nuova attività.
Questa divisione produce una conseguenza pratica che il calendario renderà evidente solo anni dopo. Tutto ciò che nasce nel perimetro del curatore è un problema della procedura; tutto ciò che nasce nel perimetro personale del debitore è un problema suo, e non sarà coperto dall’esdebitazione. Chi, nei mesi successivi alla sentenza, non presenta la dichiarazione dei redditi personali o non versa le imposte su un nuovo reddito costruisce un debito “fresco”, che sopravvivrà al decreto e che potrà essere riscosso con tutti gli strumenti ordinari.
C’è poi il tema dei rapporti tributari pendenti. Un contenzioso già avviato dall’impresa prima della sentenza si interrompe e può essere riassunto nei confronti del curatore; un rimborso d’imposta maturato prima dell’apertura è un credito che entra nell’attivo, e l’Amministrazione può opporre in compensazione i propri crediti nei limiti e alle condizioni che la giurisprudenza tributaria ha precisato. Anche questi dettagli, apparentemente tecnici, spostano il saldo finale del debito fiscale su cui opererà l’esdebitazione.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 dura, appunto, un giorno. Ma i suoi effetti si protraggono per tutta la procedura. La fase immediatamente successiva — inventario, prime comunicazioni del curatore ai creditori, predisposizione del programma di liquidazione — occupa di norma i primi mesi, in parallelo con la preparazione dell’udienza di verifica.
Entro 120 giorni: il Fisco si insinua al passivo
Cosa succede
Il calendario ora corre verso l’udienza di esame dello stato passivo. Il curatore comunica ai creditori conosciuti — Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, enti locali — la possibilità di partecipare al concorso e il termine per farlo. L’Agente della riscossione presenta domanda di ammissione al passivo per i crediti iscritti a ruolo; per i crediti non ancora iscritti a ruolo l’ente impositore può attivarsi con le modalità previste dalla normativa sulla riscossione.
Il giudice delegato, all’udienza, esamina ogni domanda e decide: ammissione, esclusione, ammissione con riserva. Per i crediti tributari il punto delicato è che spesso sono ancora “in discussione”: un avviso di accertamento impugnato, un ricorso pendente davanti alla Corte di giustizia tributaria. In questi casi il credito può essere ammesso con riserva, in attesa dell’esito del giudizio.
La norma
L’art. 201 CCII disciplina la domanda di ammissione al passivo, che va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Gli artt. 87 e 88 del DPR 602/1973 regolano la partecipazione dell’Agente della riscossione alle procedure concorsuali sulla base del ruolo. L’art. 204 CCII disciplina il decreto che rende esecutivo lo stato passivo; l’art. 206 CCII le impugnazioni.
I termini che si attivano
- Termine per la domanda tempestiva: almeno 30 giorni prima dell’udienza. Chi lo supera entra tra le domande tardive, con regole diverse.
- Opposizione allo stato passivo: 30 giorni dalla comunicazione dell’esito. Il creditore escluso — compreso il Fisco — può opporsi; gli altri creditori possono impugnare i crediti ammessi.
Sulla sospensione feriale dei termini (che opera solo dal 1° al 31 agosto) serve prudenza: nella materia concorsuale diversi procedimenti non ne beneficiano, perciò la regola operativa è calcolare i termini come se agosto non offrisse alcuna pausa.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore non è parte del procedimento di verifica come lo sono i creditori, ma può e deve fornire al curatore gli elementi per contestare crediti fiscali infondati: cartelle prescritte, sanzioni già annullate da una sentenza tributaria, importi già pagati, duplicazioni. La finestra per far escludere dal passivo un credito fiscale non dovuto si apre qui e si restringe subito dopo. Più è preciso il lavoro di questa fase, più il quadro dei debiti concorsuali sarà corretto, e più sarà chiaro — alla fine — che cosa diventerà inesigibile.
Vale la pena sottolineare un aspetto: un credito fiscale ammesso al passivo e poi non soddisfatto è esattamente il credito che l’esdebitazione renderà inesigibile. Un credito fiscale che non si insinua non è, per questo, “salvo” per il Fisco né “cancellato” per il debitore: vale la regola speciale dell’art. 278, comma 2, CCII, che vedremo nella tappa finale.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che, se il Fisco non si insinua, il debito sparisca. Non è così. Il creditore anteriore che non partecipa al concorso subisce l’esdebitazione, ma solo per la parte che eccede la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. Tradotto: se i crediti con lo stesso rango sono stati pagati al 40%, il creditore rimasto fuori potrà pretendere quel 40% anche dopo l’esdebitazione.
L’errore opposto è non verificare le domande del Fisco: ruoli che includono sanzioni già definite, interessi calcolati oltre la data della sentenza per crediti chirografari (su cui l’art. 154 CCII ne sospende il corso), oneri di riscossione non dovuti.
Quanto dura realmente
L’udienza è fissata di regola entro 120 giorni, ma nelle procedure con molti creditori l’esame dello stato passivo può richiedere più sessioni e rinvii. Nella pratica, tra sentenza e decreto di esecutività dello stato passivo passano spesso diversi mesi; l’eventuale fase di opposizione aggiunge tempi ulteriori, perché si tratta di un giudizio a cognizione piena davanti al tribunale.
Nei sei mesi successivi: le domande tardive e gli accertamenti che arrivano dopo
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura convive con un fenomeno tipico dei debiti fiscali: il ritardo. L’Amministrazione finanziaria scopre spesso un credito anni dopo il fatto che lo ha generato. Un controllo sulle dichiarazioni, un accertamento sull’IVA degli ultimi esercizi, una verifica avviata quando l’impresa era ancora attiva: tutto questo può tradursi in un avviso notificato quando la liquidazione giudiziale è già aperta.
Questi crediti, se riferiti a fatti anteriori all’apertura, sono concorsuali: entrano nel concorso con domanda tardiva. L’avviso di accertamento relativo a periodi anteriori va notificato al curatore, che è il soggetto legittimato a stare in giudizio per i rapporti compresi nella procedura; secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria, il debitore conserva però una legittimazione a impugnare quando il curatore resta inerte, proprio perché su di lui ricadrebbero le conseguenze del debito una volta chiusa la procedura.
La norma
L’art. 208 CCII consente le domande tardive entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (termine che il tribunale può estendere nelle procedure di particolare complessità). Oltre quel termine sono ammesse solo le domande “ultratardive”, quando il ritardo è dovuto a causa non imputabile al creditore.
I termini che si attivano
- Domanda tardiva: sei mesi dall’esecutività dello stato passivo.
- Ricorso tributario contro l’avviso di accertamento: 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (qui opera pienamente, trattandosi di termine del processo tributario).
Cosa può fare il debitore ora
Se arriva un accertamento su anni anteriori all’apertura, la finestra per contestarlo nel merito è quella dei 60 giorni del ricorso tributario. Il debitore deve verificare subito se il curatore intende impugnare; se non lo fa, occorre valutare l’impugnazione diretta. Non è un dettaglio: un accertamento non impugnato diventa definitivo e il credito entra nel concorso nella sua interezza, sanzioni comprese. Se poi, per qualunque ragione, l’esdebitazione non venisse concessa, quel credito resterebbe interamente esigibile.
È anche il momento per valutare se la pretesa sia colpita da decadenza (termini di accertamento scaduti) o se il ruolo sia stato formato oltre i termini.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare l’avviso “tanto c’è la procedura”. È forse l’errore più costoso di tutta la timeline. L’esdebitazione non è un effetto automatico nella liquidazione giudiziale: richiede un’istanza, una verifica di meritevolezza, l’assenza di cause ostative. Contare sull’esdebitazione come unica difesa, lasciando consolidare debiti fiscali contestabili, significa mettere tutto su un solo tavolo.
Quanto dura realmente
Il semestre delle tardive è un termine di legge, ma i giudizi tributari che ne derivano hanno tempi propri, spesso superiori all’anno per il primo grado. La procedura concorsuale può restare aperta in attesa di quegli esiti, oppure chiudersi con giudizi ancora pendenti (art. 234 CCII): in questo secondo caso, come vedremo, l’esdebitazione non incide sulle somme che eventualmente arriveranno da quei giudizi.
Dal primo al terzo anno: la vendita dei beni e le imposte che nascono durante la procedura
Cosa succede
Il curatore predispone il programma di liquidazione e comincia a vendere: immobili, macchinari, magazzino, crediti verso clienti. È la fase più lunga, e nel calendario è quella in cui il tempo “scorre in silenzio” per il debitore. Ma sul fronte fiscale succedono cose importanti.
Le vendite del curatore generano a loro volta obblighi tributari: l’IVA sulle cessioni di beni dell’impresa, eventuali imposte di registro, l’IMU sugli immobili fino alla loro vendita. Sono debiti della procedura, non debiti concorsuali del debitore: vengono pagati in prededuzione con l’attivo, prima dei creditori concorsuali.
C’è poi un secondo binario, spesso ignorato. Il debitore persona fisica continua a vivere: lavora, percepisce uno stipendio o una pensione (esclusi dalla liquidazione nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, secondo l’art. 146 CCII), magari avvia una nuova attività. Su quei redditi nascono nuove imposte. Questi sono debiti posteriori all’apertura: non entrano nel concorso e non saranno mai toccati dall’esdebitazione.
La norma
Gli artt. 213 e seguenti CCII disciplinano il programma di liquidazione: il curatore lo predispone entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre 150 giorni dalla sentenza, e il programma deve indicare il termine entro cui la liquidazione sarà completata. L’art. 6 CCII regola i crediti prededucibili. L’art. 278, comma 1, CCII limita l’esdebitazione ai crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito” della procedura, cioè ai crediti concorsuali.
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono soprattutto quelli del curatore (programma, rapporti riepilogativi periodici, esecuzione delle vendite). Per il debitore conta un termine sostanziale: il triennio dall’apertura continua a correre, e ogni mese di liquidazione avvicina la data in cui potrà chiedere l’esdebitazione anche senza attendere la chiusura.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase è la gestione “separata” dei nuovi obblighi fiscali. Chi, durante la procedura, accumula nuovi debiti d’imposta si prepara a uscire dalla liquidazione con un carico che nessun decreto potrà cancellare. Per il debitore persona fisica che riprende un’attività, tenere in ordine dichiarazioni e versamenti non è solo prudenza: è anche un elemento che il tribunale può valutare nel giudizio complessivo sulla sua condotta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta proprio in questa fase la separazione tra debiti concorsuali, esdebitabili, e debiti nuovi, che vanno gestiti subito.
Altro fronte: i giudizi tributari pendenti. Se il curatore sta difendendo la procedura contro accertamenti relativi a periodi anteriori, il debitore ha interesse a seguire quei giudizi e a fornire documenti, perché l’esito determina l’ammontare del passivo.
L’errore tipico di questa fase
Confondere le imposte generate dalle vendite del curatore con debiti propri. Capita che il debitore riceva comunicazioni relative a immobili o operazioni della procedura e pensi di doverle pagare personalmente. Le imposte legate alla gestione e alla liquidazione dei beni acquisiti all’attivo sono di competenza della procedura. Specularmente, capita di credere che anche i nuovi debiti personali “rientreranno” nell’esdebitazione: non rientreranno.
Quanto dura realmente
È la fase che determina la durata complessiva della procedura. Una liquidazione con un solo immobile può chiudersi in tempi relativamente contenuti; una con più immobili, contenziosi, azioni revocatorie o di responsabilità può durare diversi anni. Proprio per questo il legislatore ha previsto che il diritto all’esdebitazione possa maturare decorsi tre anni, senza obbligare il debitore ad attendere la fine delle vendite.
Il giorno dei riparti: quanto incassa il Fisco e cosa resta scoperto
Cosa succede
Man mano che il curatore incassa, predispone progetti di ripartizione. Il denaro va prima alle spese e ai crediti prededucibili, poi ai creditori privilegiati secondo il loro rango, infine ai chirografari. Il Fisco si colloca in posizioni diverse a seconda del tipo di credito: le imposte dirette, l’IVA e altri tributi godono di privilegi generali sui mobili (art. 2752 c.c.) con un proprio ordine nella graduatoria (art. 2778 c.c.); i contributi previdenziali hanno un rango ancora diverso; alcune componenti — secondo la natura e il periodo — possono concorrere come chirografarie.
Il riparto è il momento in cui il debito fiscale si “misura” davvero: ciò che viene pagato si estingue; ciò che resta scoperto è la base su cui opererà l’esdebitazione.
La norma
Gli artt. 220 e seguenti CCII disciplinano i riparti parziali e finale; l’art. 221 CCII fissa l’ordine di distribuzione. Il codice civile (artt. 2752, 2753, 2778) stabilisce privilegi e graduatoria.
I termini che si attivano
Il progetto di riparto è comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro il termine breve fissato dalla legge, decorso il quale il progetto diventa esecutivo. Per il debitore il riparto ha un valore soprattutto informativo, ma fondamentale: la percentuale pagata a ciascun grado di creditori è il parametro che, dopo l’esdebitazione, stabilirà quanto potranno ancora chiedere i creditori che non hanno partecipato al concorso.
Cosa può fare il debitore ora
Verificare il progetto di riparto riga per riga: che il credito fiscale sia collocato nel grado corretto, che non vengano pagati due volte importi già estinti, che le sanzioni e gli interessi siano trattati secondo la loro natura. Il riparto finale è l’ultima fotografia del debito fiscale prima dell’esdebitazione: conviene che sia esatta.
Serve anche a una valutazione strategica. Se il riparto mostra che dal passivo fiscale resta scoperta una quota rilevante, il debitore sa che l’esdebitazione avrà per lui un peso economico decisivo e che ogni cura nella preparazione dell’istanza è giustificata.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che un riparto basso o addirittura nullo per i creditori impedisca l’esdebitazione. Sotto la legge fallimentare si discuteva del requisito della soddisfazione “almeno parziale” dei creditori; la Cassazione, già applicando il vecchio art. 142 l. fall., ha chiarito che la meritevolezza è il presupposto decisivo e che la modestia del soddisfacimento non basta a negare il beneficio, salvo che dipenda dalla condotta ostruzionistica del debitore (Cass., sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562; Cass., sez. I, 6 novembre 2024, n. 28505). Il Codice della crisi ha eliminato del tutto quel requisito oggettivo.
Quanto dura realmente
I riparti parziali possono susseguirsi nel corso della liquidazione; il riparto finale arriva dopo l’approvazione del rendiconto del curatore. Tra l’ultimo incasso e il decreto di chiusura passano normalmente alcuni mesi.
Tre anni dall’apertura: il diritto all’esdebitazione matura anche a procedura aperta
Cosa succede
Sono passati tre anni dal deposito della sentenza. Se la procedura è ancora aperta — e accade spesso — il debitore non è obbligato ad attendere la chiusura: da questo momento può chiedere al tribunale di dichiarare inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, compresi quelli fiscali. È una delle innovazioni più significative del Codice della crisi, allineata alla direttiva (UE) 2019/1023, che chiede agli Stati di assicurare l’esdebitazione del debitore meritevole entro un termine non superiore a tre anni.
La norma
L’art. 279 CCII: il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura o al momento della chiusura, se antecedente. L’art. 281 CCII disciplina il procedimento; ai commi 5 e 6 precisa che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, e che se da questi deriva un maggior riparto per i creditori, l’esdebitazione vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
I termini che si attivano
- Dies a quo: terzo anniversario del deposito della sentenza di apertura.
- Una volta depositata l’istanza, il curatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni.
Cosa può fare il debitore ora
È la prima grande finestra per liberarsi dei debiti fiscali: chi la usa non deve aspettare la fine di vendite e contenziosi che possono durare ancora anni. L’istanza va preparata con cura: documentare la collaborazione prestata, l’assenza di cause ostative, la regolarità della condotta. Il Fisco — come creditore ammesso — riceverà la comunicazione e potrà formulare osservazioni: è utile anticipare le possibili obiezioni (ad esempio contestazioni sulla tenuta delle scritture o sulla completezza delle informazioni fornite).
Attenzione a una conseguenza pratica: ottenere l’esdebitazione a procedura aperta non ferma la liquidazione. I beni già acquisiti continuano a essere venduti e il ricavato distribuito; semplicemente, per la parte che alla fine resterà scoperta, i creditori — Fisco compreso — non potranno rivalersi sul debitore.
L’errore tipico di questa fase
Non accorgersi che il triennio è maturato. Molti debitori, abituati alla vecchia logica della legge fallimentare (esdebitazione solo dopo la chiusura), aspettano passivamente. Intanto restano formalmente debitori di somme che potrebbero già essere dichiarate inesigibili, con ricadute concrete: difficoltà ad accedere al credito, a riprendere un’attività senza la minaccia di azioni future.
Un secondo errore: presumere che questa disciplina valga per tutti. Per chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare, anche se l’istanza viene presentata oggi. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835; lo ha ribadito Cass., sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, enunciando il principio nell’interesse della legge; e vi è tornata Cass., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469, sull’ultrattività della disciplina fallimentare e sulla compatibilità con il diritto UE del termine di decadenza dell’art. 143 l. fall.
Quanto dura realmente
Il procedimento sull’istanza, una volta decorsi i 15 giorni per le osservazioni, dipende dai tempi del tribunale. In assenza di contestazioni, la decisione può arrivare in tempi ragionevolmente brevi; con opposizioni dei creditori o questioni sulle cause ostative, i tempi si allungano.
Il giorno della chiusura: l’istanza, i quindici giorni del Fisco e il decreto
Cosa succede
Il curatore ha venduto, ha ripartito, ha presentato il rendiconto. Il tribunale si prepara a chiudere la procedura con decreto (art. 233 CCII). È il momento in cui, per chi non ha già chiesto l’esdebitazione alla scadenza del triennio, tutto si concentra in poche settimane.
Il meccanismo, dopo il correttivo del 2024 (d.lgs. 136/2024), è questo: il debitore deposita l’istanza di esdebitazione; il curatore la comunica ai creditori ammessi al passivo; i creditori — Agenzia delle Entrate-Riscossione compresa — hanno quindici giorni per presentare osservazioni; il tribunale, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280 CCII, dichiara con decreto inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti.
Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione non è automatica: senza istanza del debitore, il tribunale non la dichiara. È una differenza netta rispetto alla liquidazione controllata del sovraindebitato, dove l’art. 282 CCII la fa operare di diritto con il provvedimento di chiusura o decorsi tre anni dall’apertura.
La norma
L’art. 281, comma 1, CCII stabilisce che il tribunale, su istanza del debitore, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti; l’istanza è comunicata dal curatore ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. L’art. 280 CCII elenca le condizioni: non aver riportato condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’impresa (salvo riabilitazione; se un procedimento penale è in corso, il tribunale sospende la decisione fino al suo esito); non aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio; non aver ostacolato la procedura; non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti, né più di due volte in totale.
Come si costruisce l’istanza, documento per documento
Un’istanza di esdebitazione nella liquidazione giudiziale non ha un modello legale rigido, ma deve permettere al tribunale di verificare in pochi passaggi le condizioni degli artt. 278, 279 e 280 CCII. Nella pratica, una struttura efficace comprende:
- l’indicazione della procedura e del regime applicabile: numero di ruolo, data della sentenza di apertura, conferma che si tratta di una liquidazione giudiziale regolata dal CCII (e non di un fallimento anteriore al 15 luglio 2022);
- la maturazione del diritto: il decorso del triennio dall’apertura oppure l’imminente chiusura della procedura;
- la condotta del debitore: date di consegna delle scritture contabili, risposte alle richieste del curatore, presenza alle audizioni, eventuali attività di collaborazione nel recupero dell’attivo;
- l’assenza di cause ostative: certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, con l’indicazione di eventuali procedimenti in corso e del loro stato; dichiarazione sull’assenza di precedenti esdebitazioni negli ultimi cinque anni;
- il quadro dei debiti: prospetto dei crediti ammessi al passivo, suddivisi per creditore e rango, con evidenza della parte fiscale e di quanto già soddisfatto o prevedibilmente soddisfatto dai riparti;
- la delimitazione dell’effetto: la richiesta che il tribunale dichiari inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, con la precisazione — utile a prevenire equivoci successivi con la riscossione — che l’effetto riguarda anche le sanzioni accessorie ai tributi.
Un’istanza ordinata riduce lo spazio per le osservazioni del Fisco e accelera la decisione. Il tribunale sente comunque gli organi della procedura, e il parere del curatore sulla collaborazione ricevuta pesa: per questo il rapporto con il curatore va curato fin dal giorno 0, non costruito all’ultimo momento.
Un ultimo accorgimento riguarda la tempistica interna. Se il curatore ha già depositato il rendiconto finale, l’udienza per la sua approvazione è il momento naturale in cui il tribunale si prepara alla chiusura: depositare l’istanza prima di quell’udienza consente che la comunicazione ai creditori e i quindici giorni per le osservazioni si esauriscano in tempo utile per una decisione davvero contestuale.
Il nodo della “contestualità” e la sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026
Per mesi la parola “contestualmente” ha tenuto con il fiato sospeso chi aveva lasciato chiudere la procedura senza depositare l’istanza. Il Tribunale di Arezzo, investito di una domanda presentata oltre tre mesi dopo il decreto di chiusura, ha dubitato che la norma lasciasse spazio a una richiesta successiva e ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con la legge delega (ordinanza iscritta al reg. ord. n. 189 del 2025).
La Corte costituzionale, con la sentenza 12 maggio 2026, n. 74, ha dichiarato la questione non fondata, ma nei sensi indicati in motivazione: la “contestualità” dell’art. 281 va intesa in senso logico e non strettamente cronologico, e non preclude al debitore di presentare la domanda subito dopo la chiusura della procedura, come prevedeva la legge delega. Tradotto in calendario: la domanda depositata dopo il decreto di chiusura non è inammissibile per il solo fatto di essere successiva.
Attenzione però a leggere bene la sentenza: la Corte parla di domanda presentata “subito dopo” la chiusura, non di una domanda proponibile senza limiti di tempo. La scelta prudente resta una sola: depositare l’istanza prima del decreto di chiusura, idealmente quando il curatore presenta il rendiconto, così che il tribunale possa decidere insieme alla chiusura.
I termini che si attivano
- Osservazioni dei creditori: 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza da parte del curatore.
- Istanza del debitore: prima della chiusura o, alla luce di Corte cost. n. 74/2026, subito dopo; ogni settimana di ritardo aumenta il rischio di contestazioni sull’ammissibilità.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra decisiva: l’istanza ben costruita è ciò che trasforma un debito fiscale scoperto in un debito inesigibile. L’istanza non deve limitarsi a chiedere: deve dimostrare. Conviene allegare la cronologia della collaborazione con il curatore (consegna delle scritture, risposte alle richieste, partecipazione alle audizioni), l’assenza di procedimenti penali o, se esistono, il loro stato, e un prospetto dei debiti fiscali ammessi e della parte rimasta insoddisfatta.
È anche il momento di prepararsi alle osservazioni del Fisco. Le più ricorrenti riguardano la condotta: omesse dichiarazioni negli anni precedenti al dissesto, scritture incomplete, operazioni sospette. Il debitore deve poter rispondere con documenti, non con dichiarazioni di principio.
Una nota sull’IVA: il timore che l’imposta sul valore aggiunto, in quanto tributo armonizzato, non possa essere cancellata è stato superato. La Corte di giustizia UE (sentenza 16 marzo 2017, causa C-493/15, Identi), su rinvio della Cassazione (ord. 1° luglio 2015, n. 13542), ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione l’esdebitazione che coinvolge anche i debiti IVA, in presenza di condizioni rigorose di accesso; la Cassazione ne ha poi tratto la conseguenza applicativa (Cass. n. 18124 del 2022).
L’errore tipico di questa fase
Presentare un’istanza di poche righe, confidando che “tanto è un diritto”. L’art. 279 CCII parla effettivamente di diritto, ma è un diritto condizionato: il tribunale verifica le condizioni e i creditori possono contestarle. Un’istanza povera lascia al Fisco l’iniziativa.
Il secondo errore è non sapere quale disciplina si applica. Chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare (Cass. n. 14835/2025, n. 30108/2025, n. 1469/2026), che per l’istanza successiva alla chiusura prevede il termine di un anno dell’art. 143 l. fall.: sbagliare regime significa sbagliare termine.
Quanto dura realmente
Tra deposito dell’istanza e decreto passano almeno i quindici giorni delle osservazioni, più il tempo necessario al tribunale per decidere. Se non ci sono osservazioni, la decisione arriva spesso insieme al decreto di chiusura o poco dopo; se ci sono contestazioni serie o un procedimento penale pendente, i tempi si dilatano, fino alla sospensione.
Trenta giorni dopo il decreto: la finestra del reclamo
Cosa succede
Il decreto sull’esdebitazione — di concessione o di diniego — viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti. Il calendario ora corre per trenta giorni: è il tempo entro cui chi non è d’accordo può reclamare davanti alla Corte d’appello. Il decreto è inoltre iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
Da questo momento in poi le due strade si separano. Se il decreto concede l’esdebitazione, è il Fisco (o un altro creditore) a dover decidere se reclamare. Se la nega, è il debitore a dover reagire.
La norma
L’art. 281, comma 4, CCII: il decreto è comunicato ai soggetti indicati, i quali possono proporre reclamo a norma dell’art. 124 CCII nel termine di trenta giorni. L’art. 124 CCII disciplina il procedimento di reclamo contro i decreti del tribunale.
I termini che si attivano
- Reclamo contro il decreto sull’esdebitazione: 30 giorni dalla comunicazione. È un termine perentorio: superato, il decreto si stabilizza.
- Sulla sospensione feriale (1-31 agosto) la regola di prudenza è non farvi affidamento nei procedimenti concorsuali: il termine va calcolato come se agosto fosse un mese ordinario.
Cosa può fare il debitore ora
Se l’esdebitazione è stata negata, i trenta giorni sono l’unica porta aperta per rimettere in discussione la decisione. Il reclamo deve attaccare la motivazione: le cause ostative dell’art. 280 CCII sono tipiche, e un diniego fondato su valutazioni generiche della condotta, non riconducibili a una delle ipotesi previste, è contestabile. La giurisprudenza di legittimità, anche sotto la legge fallimentare, ha insistito sulla centralità della meritevolezza intesa come condotta, non come risultato economico (Cass. n. 27562/2024; n. 28505/2024).
Sul versante delle condanne, due pronunce del 2025 disegnano i confini: Cass., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19949 ha ribadito che la condanna per bancarotta fraudolenta o per delitti commessi nell’esercizio dell’impresa impedisce l’esdebitazione salvo riabilitazione, e che sulla riabilitazione decide il tribunale di sorveglianza, non quello concorsuale; Cass., sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520 ha affrontato l’equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna ai fini della causa ostativa, anche in rapporto alla disciplina successiva alla riforma Cartabia. Per chi ha pendenze penali legate all’impresa, sono questioni da impostare prima dell’istanza, non dopo il diniego.
Se invece l’esdebitazione è stata concessa e il Fisco reclama, il debitore deve costituirsi e difendere il decreto: il reclamo non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento, ma la partita è ancora aperta.
Che cosa scrivere nel reclamo
Il reclamo del debitore contro il diniego non è una ripetizione dell’istanza. Deve individuare con precisione la causa ostativa che il tribunale ha ritenuto sussistente e dimostrare perché non ricorre: che la condanna penale evocata non rientra tra quelle previste dall’art. 280 CCII, oppure che è intervenuta la riabilitazione; che la presunta mancata collaborazione non trova riscontro negli atti della procedura; che le irregolarità contabili contestate non hanno reso “gravemente difficoltosa” la ricostruzione del patrimonio, come richiede la norma. Più il diniego è generico, più il reclamo deve essere specifico.
Al reclamo vanno allegati i documenti che il tribunale non ha considerato o ha valutato male: verbali di consegna delle scritture, comunicazioni con il curatore, certificazioni penali aggiornate. Se il diniego si fonda sulle osservazioni di un creditore — spesso proprio l’Agente della riscossione — occorre rispondere punto per punto alle circostanze che quelle osservazioni hanno introdotto.
Specularmente, quando è il Fisco a reclamare contro la concessione, la difesa del debitore si concentra sulla tassatività delle cause ostative: il creditore che reclama deve indicare una delle ipotesi previste dalla legge, non una generica insoddisfazione per il mancato pagamento, che è per definizione il presupposto dell’esdebitazione e non un motivo per negarla.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar passare i trenta giorni pensando di poter “ripresentare” l’istanza più avanti. Un diniego non reclamato si consolida. Speculare è l’errore di chi, ottenuto il decreto favorevole, non verifica se sia stato proposto reclamo e comincia a comportarsi come se i debiti fossero definitivamente spariti.
Quanto dura realmente
Il reclamo in Corte d’appello è un procedimento camerale, ma i tempi variano molto da distretto a distretto: in media alcuni mesi. Contro il decreto della Corte d’appello, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti, si apre la strada del ricorso per cassazione.
Dopo l’esdebitazione: la cartella che arriva lo stesso
Cosa succede
Il decreto è definitivo. Sono passati mesi, a volte anni. E un giorno arriva un’intimazione di pagamento, o una comunicazione di iscrizione ipotecaria, o un preavviso di fermo, per un’IVA del periodo in cui l’impresa era ancora attiva. È una scena più frequente di quanto si immagini: i sistemi della riscossione non sempre recepiscono in tempo reale gli effetti del decreto, e alcuni ruoli continuano a “vivere” nel sistema.
La domanda del titolo — si devono ancora pagare? — trova qui la sua risposta completa. I debiti fiscali concorsuali rimasti insoddisfatti e coperti dal decreto di esdebitazione non si devono più pagare: sono inesigibili. Non si estinguono in senso tecnico: degradano a obbligazioni naturali. Ma nessuno può più pretenderli dal debitore.
Restano però alcune categorie che la legge o la logica del sistema lasciano fuori.
La norma e le eccezioni
L’art. 278 CCII è la norma chiave del “dopo”:
| Categoria | Esigibile dopo l’esdebitazione? | Riferimento |
|---|---|---|
| Imposte (IVA, IRPEF, IRAP, IRES) anteriori all’apertura, ammesse e non soddisfatte | No | art. 278, comma 1 |
| Sanzioni tributarie accessorie a quelle imposte | No, seguono il debito principale | art. 278, comma 7, lett. b) |
| Sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti | Sì | art. 278, comma 7, lett. b) |
| Crediti anteriori di creditori che non si sono insinuati | Solo per la percentuale pagata ai creditori di pari grado | art. 278, comma 2 |
| Debiti fiscali sorti dopo l’apertura (redditi nuovi) | Sì, integralmente | art. 278, comma 1 (non sono concorsuali) |
| Somme da giudizi pendenti alla chiusura | Esdebitazione solo per la parte definitivamente non soddisfatta | art. 281, commi 5-6 |
| Pretese verso coobbligati, fideiussori, obbligati in regresso | Sì, restano salve | art. 278, comma 6 |
| Obblighi di mantenimento e alimentari; risarcimenti da illecito extracontrattuale | Sì | art. 278, comma 7, lett. a) e b) |
Sulle sanzioni tributarie la giurisprudenza di merito si sta consolidando nel senso che, quando sono accessorie a un tributo coperto dal beneficio, cadono insieme a esso: in questo senso il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, ha accolto un’istanza di esdebitazione in liquidazione controllata ritenendo compresa la sanzione tributaria accessoria. La regola vale anche per la liquidazione giudiziale, perché l’art. 278 è norma comune alle due procedure.
Due effetti ulteriori meritano attenzione. Primo: con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 278, comma 1, secondo periodo). Secondo: l’esdebitazione della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5).
I termini che si attivano
Ogni atto della riscossione ricevuto dopo l’esdebitazione ha i propri termini di impugnazione, che vanno individuati sull’atto: 60 giorni per gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; termini diversi e più brevi per le opposizioni agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario. Quale strada sia corretta dipende dal tipo di atto e dal motivo fatto valere: è una scelta tecnica che va fatta subito, perché sbagliare giudice o termine può costare la difesa.
Cosa può fare il debitore ora
La prima mossa, anche prima di qualunque ricorso, è far conoscere il decreto all’ente creditore e all’Agente della riscossione chiedendo lo sgravio dei carichi inesigibili. Il decreto iscritto nel registro delle imprese è opponibile, ma la comunicazione formale, con allegata la copia del provvedimento e l’elenco dei ruoli interessati, riduce drasticamente il rischio di nuovi atti.
Se l’atto è già arrivato, occorre impugnarlo nei termini facendo valere l’inesigibilità del credito per effetto dell’esdebitazione, e verificare contestualmente se il ruolo riguardi davvero un debito concorsuale o, invece, un debito posteriore (che resterebbe dovuto).
Soprattutto: non pagare “per chiudere la questione”. Il debito esdebitato è un’obbligazione naturale: ciò che si paga spontaneamente non si può ripetere (art. 2034 c.c.). Un pagamento fatto per paura è un pagamento perso.
L’errore tipico di questa fase
Due, speculari. Il primo è ignorare l’atto perché “tanto c’è l’esdebitazione”: se l’atto non viene impugnato, l’Agente della riscossione può procedere, e rimuoverne gli effetti diventa più difficile. Il secondo è credere che l’esdebitazione copra tutto: la cartella per l’IRPEF sui redditi prodotti durante la procedura è dovuta, e contestarla con l’argomento dell’esdebitazione significa perdere tempo e spese di giudizio.
Quanto dura realmente
L’inesigibilità è permanente. Ciò che dura è l’attività amministrativa necessaria a far “pulire” le posizioni negli archivi della riscossione: nella pratica può richiedere più comunicazioni e solleciti, e talvolta un giudizio.
Come riconoscere se l’atto ricevuto è coperto dal decreto
Quando arriva un atto della riscossione dopo l’esdebitazione, la prima analisi è di merito, non processuale: quel debito è davvero coperto dal decreto? Per rispondere servono quattro verifiche, da fare nell’ordine.
Primo: la data del fatto generatore. Il tributo si riferisce a un periodo d’imposta o a un’operazione anteriore alla sentenza di apertura? L’IVA di un trimestre chiuso prima della sentenza, l’IRPEF su redditi d’impresa degli anni precedenti, l’IRAP di un esercizio concluso sono concorsuali. L’IRPEF su uno stipendio percepito dopo la sentenza non lo è.
Secondo: la partecipazione al concorso. Il credito è stato ammesso al passivo? Se sì, è pienamente coperto per la parte non soddisfatta dai riparti. Se non è stato insinuato, opera la regola dell’art. 278, comma 2, CCII: l’ente può pretendere solo la percentuale pagata ai creditori di pari grado, e nulla oltre.
Terzo: la natura delle voci. Imposta, interessi, sanzioni, oneri di riscossione: le sanzioni accessorie a un tributo esdebitato seguono la sua sorte; le sanzioni amministrative autonome, non collegate a debiti estinti, restano dovute. Ogni voce dell’atto va letta separatamente.
Quarto: i giudizi rimasti pendenti alla chiusura. Se la procedura si è chiusa con un contenzioso tributario ancora in corso, l’esito di quel giudizio può modificare l’importo definitivamente insoddisfatto (art. 281, comma 6, CCII). Occorre verificare se l’atto ricevuto dipende da quel giudizio.
| Verifica | Domanda da porsi | Se la risposta è sì |
|---|---|---|
| Data del fatto | Il tributo è anteriore alla sentenza di apertura? | Il debito è concorsuale |
| Concorso | Il credito è stato ammesso al passivo? | Coperto per la parte non soddisfatta |
| Mancata insinuazione | L’ente non ha partecipato al concorso? | Esigibile solo la percentuale di pari grado |
| Natura della voce | È una sanzione accessoria a un tributo esdebitato? | Segue il tributo: inesigibile |
| Giudizi pendenti | L’atto dipende da un giudizio in corso alla chiusura? | Occorre attenderne l’esito |
Solo dopo queste verifiche si sceglie lo strumento: la richiesta di sgravio in via amministrativa quando l’errore è evidente e i tempi lo consentono, il ricorso nei termini quando l’atto è impugnabile e la pretesa viene mantenuta.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su importi e date verosimili per mostrare come la stessa procedura possa produrre esiti opposti a seconda di quando il debitore agisce. Non descrivono casi reali.
I dati di partenza (comuni alle due ipotesi)
Imprenditore individuale, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale depositata il 14 febbraio 2023. Debiti fiscali anteriori portati dall’Agente della riscossione: IVA 38.740 €, IRPEF 21.315 €, sanzioni 11.960 €, interessi 4.127 €. Totale richiesto: 76.142 €. Tra le sanzioni ce ne sono 2.318 € già annullate da una sentenza tributaria passata in giudicato, ma ancora presenti nel ruolo. A ottobre 2023 viene notificato al curatore un avviso di accertamento IRAP 2019 da 9.486 €, contestabile per decadenza.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- 8 marzo 2023 (giorno 22). Consegna al curatore scritture, estratto di ruolo e copia della sentenza tributaria sulle sanzioni.
- 30 maggio 2023 (udienza di verifica, entro i 120 giorni). Il curatore segnala le sanzioni annullate: il Fisco è ammesso per 73.824 € (76.142 − 2.318).
- 17 ottobre 2023. Notifica dell’accertamento IRAP al curatore. Il curatore non impugna; il debitore, attivatosi subito, deposita ricorso l’11 dicembre 2023, entro i 60 giorni (scadenza 16 dicembre). Il giudizio prosegue autonomamente.
- 16 febbraio 2026. Il triennio è maturato il 14 febbraio (un sabato): il lunedì successivo il debitore deposita l’istanza di esdebitazione a procedura ancora aperta.
- 19 febbraio 2026. Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi. Le osservazioni scadono il 6 marzo 2026. Il Fisco non ne presenta.
- 7 aprile 2026. Decreto di esdebitazione, comunicato il 9 aprile. Il termine per il reclamo scade il 9 maggio 2026: nessuno reclama.
- Novembre 2026. Riparto finale: il Fisco incassa 17.508 €.
Esito: la parte fiscale definitivamente non soddisfatta, 56.316 € (73.824 − 17.508), è inesigibile. Le sanzioni accessorie seguono l’imposta. L’accertamento IRAP resta sub iudice: se il ricorso sarà accolto, quel credito non esisterà proprio.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Primo anno. Nessuna documentazione consegnata oltre al minimo; le sanzioni annullate restano nel passivo: il Fisco è ammesso per 76.142 €.
- 17 ottobre 2023. L’accertamento IRAP non viene impugnato da nessuno. Diventa definitivo e il credito (9.486 €) entra nel passivo con domanda tardiva. Passivo fiscale: 85.628 €.
- Febbraio 2026. Il triennio matura, ma il debitore non se ne accorge.
- 3 novembre 2026. Decreto di chiusura. Riparto al Fisco: 17.508 €. Scoperto: 68.120 €. Nessuna istanza depositata.
- 12 gennaio 2027. Arriva un’intimazione di pagamento sui carichi residui. Il debitore, spaventato, versa 4.200 € “in acconto”.
- 19 febbraio 2027. Deposita finalmente l’istanza, oltre tre mesi dopo la chiusura.
Esito: l’ammissibilità della domanda è ora discutibile (la Corte costituzionale ha ammesso la domanda presentata “subito dopo” la chiusura, e un ritardo di oltre tre mesi espone a contestazioni); il debito esposto è più alto di 11.804 € rispetto al calendario A per effetto delle sanzioni non espunte e dell’accertamento non contestato; e i 4.200 € versati non si recuperano.
Due calcoli ulteriori sul “dopo”
Ipotesi 3 — il creditore che non si è insinuato. Un Comune vantava 3.847 € di tributi locali anteriori ma non ha presentato domanda. I creditori di pari grado sono stati soddisfatti al 23%. Dopo l’esdebitazione, il Comune può pretendere solo 884,81 € (3.847 × 23%); i restanti 2.962,19 € sono inesigibili.
Ipotesi 4 — sanzione accessoria e sanzione autonoma. Nel passivo figura una sanzione di 11.960 € collegata all’IVA non versata: segue l’imposta e diventa inesigibile. Il debitore ha però anche una sanzione amministrativa di 1.312 € per violazioni non collegate ad alcun debito estinto: questa resta dovuta per intero (art. 278, comma 7, lett. b).
| Calendario A | Calendario B | |
|---|---|---|
| Passivo fiscale ammesso | 73.824 € | 85.628 € |
| Riparto al Fisco | 17.508 € | 17.508 € |
| Parte scoperta | 56.316 € | 68.120 € |
| Istanza | 16/02/2026, a procedura aperta | 19/02/2027, oltre 3 mesi dopo la chiusura |
| Pagamenti non recuperabili | 0 € | 4.200 € |
| Rischio sull’ammissibilità | Nessuno | Concreto |
I binari paralleli: come cambia il calendario se si attiva un rimedio diverso
La liquidazione giudiziale non è l’unica strada, e non sempre è la migliore. Il calendario cambia radicalmente se il debitore, prima o durante la crisi, imbocca un binario parallelo.
Prima dell’apertura: la composizione negoziata e il concordato con transazione fiscale
Se l’impresa è ancora in vita, il tempo migliore per affrontare i debiti fiscali è prima della sentenza. La composizione negoziata della crisi (introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal CCII) consente di trattare con i creditori, Fisco compreso, con l’assistenza di un esperto indipendente, e di chiedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione permettono il trattamento dei crediti tributari con la transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII): il Fisco può accettare un pagamento parziale o dilazionato, e in presenza di determinate condizioni il tribunale può omologare anche senza la sua adesione.
Chi attiva questi strumenti in tempo sposta la trattativa sul debito fiscale all’inizio del calendario, invece di subirne la liquidazione alla fine.
Per chi non è soggetto a liquidazione giudiziale: il binario del sovraindebitamento
Il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore e l’imprenditore agricolo non vanno in liquidazione giudiziale ma, se sovraindebitati, possono accedere alla liquidazione controllata, al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII): l’istanza del debitore o la segnalazione del liquidatore servono a far dichiarare un effetto previsto dalla legge, con i creditori che hanno anche qui quindici giorni per le osservazioni e trenta giorni per il reclamo. Il calendario è simile, ma il punto di arrivo è più automatico.
Per il sovraindebitato che non ha nulla da offrire ai creditori c’è poi l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), con regole e cautele proprie; la Cassazione ha precisato che non può servire al fallito “vecchio regime” per aggirare il mancato ottenimento dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall. (Cass. n. 30108/2025).
Durante la procedura: opposizioni e contenzioso tributario
Il binario tributario corre accanto a quello concorsuale per tutta la durata della procedura. Un’opposizione allo stato passivo o un ricorso contro un accertamento non fermano la liquidazione, ma ne cambiano i numeri: ogni euro di pretesa fiscale infondata eliminato prima del riparto è un euro che non dovrà essere neppure “esdebitato”. E se la procedura si chiude con giudizi pendenti, l’art. 281, comma 6, CCII fa sì che l’esdebitazione copra solo ciò che resterà definitivamente insoddisfatto dopo quei giudizi.
La società e i soci
Se in liquidazione giudiziale è una società, anche la società può chiedere l’esdebitazione (art. 278, comma 3, CCII), che si estende ai soci illimitatamente responsabili (comma 5). Diverso è il caso di chi ha garantito personalmente i debiti della società o è coobbligato: l’esdebitazione del debitore principale non libera fideiussori e coobbligati (comma 6). Chi ha firmato garanzie deve quindi costruire una propria strategia, eventualmente attraverso gli strumenti del sovraindebitamento.
Le 5 finestre critiche
- Entro 30 giorni prima dell’udienza di verifica: far emergere gli errori del ruolo. Sanzioni annullate, pagamenti non registrati, crediti prescritti vanno segnalati al curatore prima che lo stato passivo diventi esecutivo. È il momento in cui il debito fiscale si “fotografa”.
- Entro 60 giorni dalla notifica di un accertamento su anni anteriori: impugnare o verificare che il curatore impugni. Un accertamento definitivo entra nel passivo senza più possibilità di contestazione nel merito, e se l’esdebitazione non arrivasse resterebbe dovuto per intero.
- Al terzo anniversario della sentenza: depositare l’istanza di esdebitazione senza aspettare la chiusura. È la finestra che molti debitori non vedono, e che consente di liberarsi dai debiti fiscali mentre la liquidazione prosegue.
- Prima del decreto di chiusura (o, al più tardi, subito dopo): istanza completa e pronta alle osservazioni del Fisco nei 15 giorni. Dopo la sentenza n. 74/2026 della Corte costituzionale la domanda successiva alla chiusura non è preclusa in sé, ma “subito dopo” non significa “quando capita”.
- Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto: reclamare il diniego o difendere la concessione. È l’ultimo momento in cui la decisione sull’esdebitazione può essere cambiata nel merito; poi si consolida.
Le domande sul tempo
La procedura si è chiusa due mesi fa e non ho chiesto l’esdebitazione. Sono ancora in tempo? Per le liquidazioni giudiziali disciplinate dal CCII, la Corte costituzionale (sentenza n. 74/2026) ha chiarito che la domanda presentata subito dopo la chiusura non è inammissibile per il solo fatto di essere successiva. Due mesi sono un intervallo su cui si può ancora argomentare, ma ogni giorno conta: l’istanza va depositata immediatamente. Se invece si tratta di un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022, vale la legge fallimentare con il suo termine di un anno (art. 143 l. fall.).
Sono passati tre anni dall’apertura e la procedura è ancora aperta: devo aspettare la fine delle vendite? No. L’art. 279 CCII fa maturare il diritto decorsi tre anni dall’apertura. Si può depositare l’istanza subito; la liquidazione prosegue, e l’esdebitazione coprirà ciò che alla fine resterà definitivamente insoddisfatto.
Quanto dura, in tutto, il percorso fino alla liberazione dai debiti fiscali? Il minimo teorico coincide con la durata della procedura, se questa si chiude prima di tre anni; il massimo “fisiologico” per l’accesso al beneficio è di tre anni dall’apertura, più i tempi dell’istanza (almeno i 15 giorni delle osservazioni), della decisione e dei 30 giorni per il reclamo. Con contestazioni o procedimenti penali pendenti i tempi si allungano.
Ho ottenuto l’esdebitazione due anni fa e oggi ricevo un’intimazione per IVA del 2019. Posso ancora difendermi? Sì, nei termini propri dell’atto ricevuto, che decorrono dalla sua notifica e non dal decreto di esdebitazione. Occorre verificare subito che si tratti di un debito concorsuale coperto dal decreto e scegliere la via processuale corretta.
Dopo l’esdebitazione ho pagato alcune rate a un creditore. Posso riavere quei soldi? In linea di principio no: il debito esdebitato diventa un’obbligazione naturale e ciò che si paga spontaneamente non si ripete (art. 2034 c.c.). Per questo, dal giorno del decreto, nessun pagamento su debiti anteriori va fatto senza una verifica preventiva.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Riferimenti ordinati per tappa della timeline. I principi sono riformulati in sintesi; per l’uso in giudizio va sempre letto il testo integrale.
Tappa dei riparti: la meritevolezza conta più della percentuale
1. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562. Anche sotto la legge fallimentare la meritevolezza del debitore è il presupposto determinante; un soddisfacimento modesto dei creditori non giustifica, di per sé, il rifiuto dell’esdebitazione. Rilevanza: un riparto scarso al Fisco non chiude la strada al beneficio.
2. Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2024, n. 28505. Il requisito soggettivo è l’unico sempre necessario; quello oggettivo del non irrisorio soddisfacimento pesa solo se la scarsità dell’attivo dipende da condotte ostruzionistiche del debitore, e il CCII lo ha comunque eliminato. Rilevanza: conferma che l’esito dei riparti non è il criterio decisivo.
Tappa del triennio: quale disciplina si applica
3. Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. Chi è stato sottoposto a fallimento (o a liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012) aperto prima del 15 luglio 2022 resta soggetto, per l’esdebitazione, alla disciplina previgente, anche se presenta l’istanza dopo l’entrata in vigore del CCII. Rilevanza: determina termini e presupposti dell’istanza.
4. Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Ribadisce il principio precedente enunciandolo nell’interesse della legge ed esclude che il fallito che non ha fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall. possa rimediare con l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII. Rilevanza: chiude una via alternativa per i “vecchi” falliti.
5. Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469. Conferma l’ultrattività della disciplina fallimentare per le istanze dei soggetti falliti ante-CCII e la compatibilità con il diritto dell’Unione del termine di decadenza previsto dall’art. 143 l. fall. Rilevanza: rende perentorio, per quei debitori, il rispetto del termine annuale.
Tappa della chiusura: l’istanza e i debiti fiscali
6. Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 74. Dichiara non fondata la questione sull’art. 281, comma 1, CCII, ma chiarisce che la “contestualità” con il decreto di chiusura è logica e non strettamente cronologica: il debitore può presentare la domanda subito dopo la chiusura. Rilevanza: salva le istanze depositate a ridosso della chiusura, senza autorizzare ritardi indefiniti.
7. Corte di giustizia UE, 16 marzo 2017, causa C-493/15 (Identi). Il diritto dell’Unione in materia di IVA non osta a una disciplina nazionale che consente l’esdebitazione anche dei debiti IVA, se l’accesso al beneficio è subordinato a condizioni rigorose. Rilevanza: l’IVA non è un debito “incancellabile”.
8. Cass. civ., sez. VI, ord. 1° luglio 2015, n. 13542. Con questo rinvio pregiudiziale la Cassazione aveva già affermato che le obbligazioni tributarie legate all’esercizio dell’impresa, come IVA e IRAP, non sono estranee all’esdebitazione. Rilevanza: origine dell’orientamento favorevole sui tributi d’impresa.
9. Cass. civ., n. 18124 del 2022. Applica i principi della Corte di giustizia: l’esdebitazione del fallito copre anche i debiti IVA non integralmente soddisfatti, senza contrasto con la normativa europea. Rilevanza: consolida sul piano interno l’inclusione dell’IVA.
Tappa del reclamo: le cause ostative penali
10. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19949. La condanna per bancarotta fraudolenta o per altri delitti commessi nell’esercizio dell’impresa impedisce l’esdebitazione salvo riabilitazione, sulla quale decide il tribunale di sorveglianza e non il tribunale concorsuale. Rilevanza: chi ha condanne deve attivare la riabilitazione prima dell’istanza.
11. Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520. Affronta l’equiparazione, ai fini della causa ostativa, tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento, anche con riferimento ai limiti temporali legati alla riforma Cartabia. Rilevanza: orienta la valutazione dei precedenti penali nel giudizio di meritevolezza.
Tappa del “dopo”: le sanzioni tributarie
12. Tribunale di Torino, decreto 9 aprile 2026. Nel concedere l’esdebitazione in una liquidazione controllata, ritiene che la sanzione tributaria accessoria venga meno insieme all’obbligazione principale a cui accede, in applicazione dell’art. 278, comma 7, lett. b), CCII, norma comune anche alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: chiarisce la sorte delle sanzioni collegate ai tributi esdebitati.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Ecco cosa facciamo, concretamente, in ciascuna fase.
- Ricostruzione della posizione fiscale (giorno 0). Acquisiamo estratti di ruolo, cartelle, avvisi e ricorsi pendenti e separiamo i debiti anteriori all’apertura, esdebitabili, da quelli successivi, che restano dovuti.
- Verifica delle domande del Fisco (prima dell’udienza). Confrontiamo il ruolo con sentenze, pagamenti e termini di prescrizione e decadenza e forniamo al curatore le contestazioni documentate da far valere nello stato passivo.
- Difesa contro gli accertamenti tardivi (entro 60 giorni). Verifichiamo se il curatore intende impugnare e, se resta inerte, valutiamo e redigiamo il ricorso tributario del debitore.
- Controllo del progetto di riparto. Verifichiamo gradi di privilegio, importi e trattamento di sanzioni e interessi prima che il riparto diventi esecutivo.
- Monitoraggio del triennio. Calcoliamo la data di maturazione del diritto all’esdebitazione e prepariamo l’istanza per depositarla il primo giorno utile, senza attendere la chiusura.
- Istanza di esdebitazione documentata. Raccogliamo le prove della collaborazione con gli organi della procedura, analizziamo le possibili cause ostative e anticipiamo le osservazioni del Fisco nei 15 giorni.
- Verifica del regime applicabile. Stabiliamo se la procedura è regolata dal CCII o dalla legge fallimentare e calcoliamo il termine corretto per l’istanza.
- Reclamo nei 30 giorni. Impugniamo il diniego davanti alla Corte d’appello o difendiamo il decreto favorevole se il Fisco reclama.
- Tutela dopo l’esdebitazione. Comunichiamo il decreto all’ente impositore e all’Agente della riscossione chiedendo lo sgravio dei carichi e impugniamo nei termini gli atti notificati nonostante l’inesigibilità.
- Strategia per garanti e soci. Valutiamo la posizione di fideiussori e coobbligati, che l’esdebitazione del debitore principale non libera, e verifichiamo l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesano in particolare due di queste competenze. Il coordinamento dello staff tributario consente di leggere ogni ruolo, ogni accertamento e ogni sanzione con l’occhio di chi conosce il contenzioso fiscale, mentre la qualifica di Gestore della crisi e l’esperienza di Esperto Negoziatore consentono di muoversi con padronanza nei meccanismi concorsuali: stato passivo, riparti, condizioni dell’esdebitazione, strumenti alternativi alla liquidazione.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. E sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la posizione concorsuale e quella fiscale sono due facce dello stesso problema.
In chiusura
La domanda del titolo ha una risposta, ma non è una risposta che arriva da sola. I debiti fiscali anteriori alla liquidazione giudiziale, IVA compresa, possono diventare inesigibili; le sanzioni accessorie li seguono; ciò che resta fuori è circoscritto dalla legge. Tutto però dipende dal calendario: dall’istanza depositata al momento giusto, dagli errori del ruolo corretti prima che si consolidino, dal reclamo proposto nei trenta giorni, dalla reazione immediata alla cartella che arriva lo stesso. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario per la parte fiscale, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di Esperto Negoziatore per la parte concorsuale, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per portare la difesa, quando serve, fino all’ultimo grado.
📩 Non lasciare che una scadenza decida al posto tuo: scrivi allo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i contatti per raggiungerci al termine di questa guida.
