Un creditore ha depositato in tribunale un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della vostra impresa. La reazione più comune è una sola: pagarlo e chiudere la questione. In molti casi funziona. In altrettanti casi, però, il pagamento arriva troppo tardi, arriva nel modo sbagliato oppure non basta, perché nel procedimento sono intervenuti altri creditori o perché il pubblico ministero ha già acquisito la notizia dell’insolvenza.
La risposta breve è questa: pagare il creditore istante può portare all’estinzione del procedimento, ma solo se il pagamento è anteriore alla decisione, è documentato con data certa e nessun altro soggetto legittimato chiede di proseguire. Fuori da queste condizioni, il pagamento non impedisce l’apertura della procedura e, in certi scenari, può perfino esporre l’imprenditore a contestazioni successive da parte del curatore.
I termini corrono in fretta. Tra la notifica del ricorso e l’udienza possono passare poche settimane. Ogni giorno perso riduce le alternative disponibili.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente al punto di incontro tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa quando e come le misure protettive possono bloccare una sentenza di apertura. La seconda è la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’eventuale reclamo e il successivo ricorso per cassazione contro la sentenza senza cambiare difensore.
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Il quadro normativo: domanda, rinuncia e presupposti della liquidazione giudiziale
Sul piano normativo, la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 e successivamente modificato, da ultimo, dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La liquidazione giudiziale ha sostituito il fallimento. Molti principi elaborati dalla giurisprudenza sotto la legge fallimentare restano però utilizzabili, perché la struttura del procedimento è rimasta in larga parte la stessa.
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria che si apre, con sentenza del tribunale, nei confronti dell’imprenditore commerciale non minore che si trovi in stato di insolvenza. I presupposti sono fissati dall’art. 121 CCII. Lo stato di insolvenza è definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), CCII come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Va precisato che l’insolvenza non coincide con il singolo debito non pagato. È una condizione patrimoniale e finanziaria: l’incapacità stabile di far fronte alle obbligazioni con mezzi normali. Il debito verso il creditore istante è, di regola, soltanto il sintomo che ha fatto emergere la situazione.
La legittimazione a chiedere l’apertura è disciplinata dall’art. 37 CCII: possono presentare la domanda il debitore stesso, gli organi e le autorità amministrative di controllo e vigilanza, uno o più creditori e il pubblico ministero. L’iniziativa del pubblico ministero è regolata dall’art. 38 CCII, che al comma 2 prevede anche la segnalazione da parte dell’autorità giudiziaria che rilevi l’insolvenza nel corso di un procedimento.
La norma centrale per il tema di questo articolo è l’art. 43 CCII, rubricato «Rinuncia alla domanda». Nel testo vigente, come riformulato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, dispone che in caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero. Il tribunale provvede con decreto e, dichiarando l’estinzione, può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa. Se la domanda era stata iscritta nel registro delle imprese, il decreto di estinzione va iscritto nello stesso registro.
La ratio della disposizione è chiara. La liquidazione giudiziale è un procedimento a iniziativa di parte, ma tutela un interesse che va oltre il singolo creditore: la gestione ordinata dell’insolvenza a beneficio dell’intera massa. Per questo il legislatore consente al ricorrente di ritirarsi, ma impedisce che il suo ritiro travolga automaticamente la posizione degli altri creditori intervenuti e del pubblico ministero.
Un ulteriore limite è posto dall’art. 49, comma 5, CCII: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. Si tratta di una soglia oggettiva, che opera anche quando l’insolvenza sussiste.
Distinzione da istituti affini. La rinuncia disciplinata dall’art. 43 CCII non coincide con la rinuncia agli atti del giudizio dell’art. 306 c.p.c. Nel processo civile ordinario la rinuncia agli atti richiede, di regola, l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, invece, l’accettazione del debitore non serve: il debitore ha semmai tutto l’interesse all’estinzione. Serve invece che nessun interveniente e nessun pubblico ministero dichiari di voler proseguire.
Un esempio concreto aiuta a cogliere la differenza. Nel processo di cognizione, se l’attore rinuncia agli atti ma il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale e non accetta, la rinuncia non produce l’estinzione. Nel procedimento concorsuale, la rinuncia del creditore istante produce l’estinzione anche se il debitore non dice nulla, ma non la produce se un altro creditore intervenuto manifesta la volontà di andare avanti.
Rispetto alla legge fallimentare, la novità è significativa. Sotto il regime previgente la giurisprudenza riteneva che la desistenza dell’unico creditore istante determinasse l’arresto del procedimento. Oggi l’art. 43 CCII affida espressamente agli intervenuti e al pubblico ministero la possibilità di proseguirlo. Pagare un solo creditore, quindi, garantisce meno di quanto garantisse in passato.
Condizioni di efficacia del pagamento e termini che contano
In termini operativi, il pagamento del creditore istante produce l’effetto desiderato solo se ricorrono congiuntamente alcune condizioni. Vanno esaminate una per una.
Prima condizione: il pagamento deve precedere la decisione. La Cassazione ha chiarito che la desistenza, come atto processuale, non può intervenire utilmente dopo che il collegio ha deliberato la sentenza, anche se questa non è ancora stata pubblicata (Cass., Sez. VI, ord. 30 giugno 2020, n. 13187). Il momento rilevante non è il deposito della sentenza in cancelleria, ma la chiusura della camera di consiglio.
Seconda condizione: il pagamento deve avere data certa. Quando il debitore voglia far valere in sede di reclamo un pagamento avvenuto prima della sentenza, deve dimostrarlo con un atto dotato di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. (Cass., Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11495). Un bonifico bancario tracciato soddisfa di norma questa esigenza. Una quietanza privata non autenticata, priva di altri elementi, rischia di non bastare.
Terza condizione: la rinuncia deve essere formalizzata. Il pagamento da solo non estingue il procedimento. Occorre che il creditore depositi l’atto di rinuncia alla domanda e che il tribunale ne prenda atto con decreto. Il difensore del creditore può sottoscrivere la rinuncia se la procura speciale gli conferisce il relativo potere (Cass., Sez. VI, ord. 21 dicembre 2018, n. 33116).
Quarta condizione: nessun altro soggetto legittimato deve proseguire. Se nel procedimento sono intervenuti altri creditori, o se il pubblico ministero è intervenuto, la rinuncia del ricorrente non determina l’estinzione quando questi manifestano la volontà di proseguire (art. 43, comma 1, CCII).
Quinta condizione: la situazione non deve essere stata segnalata al pubblico ministero in modo tale da generare un autonomo ricorso. Anche dopo l’estinzione, il pubblico ministero che acquisisca la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni resta legittimato a chiedere l’apertura (art. 38 CCII; Cass., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638).
La disciplina prevede inoltre che, salvo diversa disposizione, i termini del Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII). Chi riceve un ricorso a luglio non può contare sul periodo dal 1 al 31 agosto per guadagnare tempo: i termini del procedimento unitario e del reclamo continuano a decorrere anche in quel mese.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Intervallo minimo tra notifica del ricorso e udienza (non inferiore a 15 giorni, salvo abbreviazione per urgenza) | Dalla notifica del ricorso e del decreto di convocazione | Garanzia del contraddittorio | Nullità del procedimento se il debitore non ha potuto difendersi |
| Pagamento e rinuncia utili a evitare la sentenza | Entro la deliberazione in camera di consiglio | Limite sostanziale di efficacia | Pagamento e rinuncia successivi alla deliberazione non incidono sulla sentenza |
| Reclamo contro la sentenza di apertura (30 giorni) | Dalla notificazione per le parti; dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati | Perentorio | Inammissibilità del reclamo e definitività della sentenza |
| Limite massimo per il reclamo (6 mesi) | Dalla pubblicazione della sentenza | Perentorio | Preclusione di ogni reclamo tardivo |
| Ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo (30 giorni) | Dalla notificazione della sentenza della corte d’appello | Perentorio | Passaggio in giudicato della decisione |
| Periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti (6 mesi) | A ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura | Sostanziale | Il pagamento può essere revocato dal curatore se il creditore conosceva l’insolvenza |
| Sospensione feriale (1-31 agosto) | — | Non applicabile, salvo diversa disposizione (art. 9 CCII) | I termini decorrono anche in agosto |
Il termine più critico, nella pratica, è quello indicato in grassetto. Un pagamento eseguito il giorno dopo la camera di consiglio è, ai fini del procedimento, un pagamento inutile. Il debitore spesso non conosce la data della deliberazione, che può coincidere con quella dell’udienza. Per questo il pagamento, se è la strada scelta, va eseguito e documentato prima dell’udienza.
Il procedimento passo per passo: dalla notifica del ricorso alla sentenza
La disciplina prevede un procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale (artt. 40 e 41 CCII). La sequenza che interessa il debitore che intende pagare si articola come segue.
1. Deposito e notifica del ricorso. Il creditore deposita il ricorso presso il tribunale competente. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per le persone giuridiche si presume, salvo prova contraria, che il centro degli interessi coincida con la sede legale. La notifica al debitore avviene, di regola, a mezzo PEC all’indirizzo risultante dai pubblici registri, a cura della cancelleria. La Cassazione ha ritenuto legittima la notifica all’indirizzo PEC anche per la società già cancellata dal registro delle imprese (Cass., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370).
2. Iscrizione della domanda nel registro delle imprese. La domanda è iscritta nel registro delle imprese. Questo dato è rilevante: rende pubblica la pendenza del procedimento e consente ad altri creditori di venirne a conoscenza e di intervenire. Più tempo passa, più cresce la probabilità di interventi.
3. Verifica del credito del ricorrente. Prima di pagare, va verificato se il credito del ricorrente esiste davvero e in quale misura. Il tribunale compie sul punto un accertamento incidentale: non occorre un titolo esecutivo né una sentenza definitiva, ma il credito deve risultare nei suoi elementi costitutivi (Cass. n. 26370/2025). Se il credito è ragionevolmente contestato, il giudice deve esaminarlo, anche quando esiste una pronuncia a cognizione piena che presenti anomalie significative (Cass., Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4406). Pagare un credito inesistente o gonfiato, solo per chiudere la partita, è una scelta che va ponderata.
4. Ricognizione complessiva dell’esposizione debitoria. In termini operativi, questo è il passaggio più trascurato. Il debitore deve sapere quanti debiti scaduti e non pagati risultano o possono risultare dall’istruttoria. Il tribunale può acquisire informazioni dalle banche dati pubbliche, dagli enti previdenziali e dall’amministrazione finanziaria. Se l’esposizione complessiva supera i 30.000 euro e l’insolvenza è evidente, il pagamento del solo ricorrente può non bastare.
5. Contatto con il creditore e definizione dell’accordo. Il pagamento va concordato per iscritto. L’accordo deve prevedere, oltre all’importo, l’impegno del creditore a depositare la rinuncia alla domanda entro una data precisa e anteriore all’udienza, nonché la regolazione delle spese legali del procedimento. L’accordo che non prevede espressamente il deposito della rinuncia lascia il debitore esposto: il creditore pagato potrebbe semplicemente non comparire, e il tribunale potrebbe comunque decidere sulla base degli atti.
6. Esecuzione del pagamento con modalità tracciabili. Il pagamento deve avvenire con strumenti che attribuiscano data certa (bonifico bancario, assegno circolare con consegna documentata, pagamento tramite il difensore del creditore con quietanza). È preferibile che la provenienza delle somme sia chiara, anche in vista di possibili contestazioni future.
7. Deposito della rinuncia. Il creditore, tramite il proprio difensore munito di procura idonea, deposita nel fascicolo telematico l’atto di rinuncia alla domanda. Il debitore, se costituito, può depositare la prova del pagamento e chiedere la declaratoria di estinzione.
8. Verifica degli interventi. Occorre controllare il fascicolo: se risultano interventi di altri creditori o del pubblico ministero, la rinuncia non basta. Gli intervenuti possono dichiarare di voler proseguire. In quel caso il procedimento continua e il tribunale valuterà i presupposti della liquidazione giudiziale sulla base di tutti gli elementi acquisiti.
9. Decreto di estinzione o prosecuzione. Se nessuno chiede di proseguire, il tribunale dichiara l’estinzione con decreto, eventualmente pronunciando sulle spese. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese se la domanda vi era stata iscritta.
10. Valutazione del rischio residuo. Chiuso il procedimento, il rischio non scompare. Il pubblico ministero resta legittimato ad agire se acquisisce la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni. Altri creditori possono presentare nuovi ricorsi. Il pagamento eseguito, se poi si apre comunque la liquidazione giudiziale su altra domanda, può essere oggetto di revocatoria.
Dove si sbaglia più spesso. Tre errori ricorrono con frequenza. Il primo: pagare senza ottenere un impegno scritto alla rinuncia. Il secondo: pagare dopo l’udienza, credendo che conti la data di pubblicazione della sentenza. Il terzo: ignorare che altri creditori sono intervenuti, confidando che la rinuncia del ricorrente chiuda tutto.
Il pagamento del creditore istante risolve il procedimento, non l’insolvenza. Se l’impresa è strutturalmente incapace di pagare i propri debiti, il procedimento estinto oggi può riaprirsi domani su iniziativa di un altro soggetto. In queste situazioni vanno valutati, in parallelo, gli strumenti di regolazione della crisi: composizione negoziata, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo.
Esempi di calcolo e di applicazione
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative. Non descrivono casi reali. Servono a mostrare come le regole esaminate si combinano in concreto.
Esempio 1 — Pagamento tempestivo e procedimento senza interventi
Ipotesi di partenza:
- Ricorso di un fornitore depositato il 14 gennaio 2026 per un credito di 38.740,55 € (capitale 35.912,40 €, interessi di mora 2.828,15 €).
- Notifica del ricorso via PEC il 20 gennaio 2026.
- Udienza fissata per il 19 febbraio 2026 (30 giorni dopo la notifica, oltre il minimo di 15).
- Altri debiti scaduti noti dell’impresa: 12.415,90 €.
Sviluppo:
- Il 29 gennaio 2026 debitore e creditore sottoscrivono un accordo: pagamento di 38.740,55 € più 1.920,00 € a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal creditore, contro impegno a depositare la rinuncia entro il 10 febbraio.
- Il 3 febbraio 2026 il debitore esegue un bonifico di 40.660,55 €. Il bonifico ha data certa.
- Il 6 febbraio 2026 il creditore deposita la rinuncia alla domanda.
- Verifica del fascicolo: nessun intervento di altri creditori, nessun intervento del pubblico ministero.
Esito:
- Il tribunale dichiara l’estinzione con decreto ai sensi dell’art. 43 CCII.
- Residuo dei debiti scaduti: 12.415,90 €, sotto la soglia di 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, CCII. Anche un eventuale nuovo ricorso fondato solo su questi debiti non potrebbe portare all’apertura.
Punto di attenzione: se l’impresa venisse comunque sottoposta a liquidazione giudiziale su una domanda depositata, ad esempio, il 15 giugno 2026, il pagamento del 3 febbraio 2026 cadrebbe entro i sei mesi anteriori al deposito. Il curatore potrebbe agire in revocatoria nei confronti del fornitore, dimostrando che questi conosceva lo stato di insolvenza. La circostanza che il fornitore avesse egli stesso chiesto la liquidazione giudiziale sarebbe un elemento probatorio rilevante.
Esempio 2 — Pagamento tardivo e creditore intervenuto
Ipotesi di partenza:
- Ricorso di una banca depositato il 3 marzo 2026 per un saldo debitore di 67.384,12 €.
- Il 24 marzo 2026 interviene un secondo creditore, un’impresa di trasporti, con un credito di 41.206,18 €.
- Udienza il 9 aprile 2026; il collegio delibera nella stessa giornata in camera di consiglio.
- Il 12 aprile 2026 un socio versa alla banca, per conto della società, 67.384,12 €. La banca deposita la rinuncia il 13 aprile.
- La sentenza di apertura è pubblicata il 16 aprile 2026.
Sviluppo:
- La rinuncia è successiva alla deliberazione della sentenza (9 aprile). È priva di effetti sulla decisione (Cass. n. 13187/2020).
- In ogni caso, anche se la rinuncia fosse stata tempestiva, il creditore intervenuto avrebbe potuto chiedere la prosecuzione ai sensi dell’art. 43, comma 1, CCII.
- Esposizione residua verso il solo interveniente: 41.206,18 €, sopra la soglia di 30.000 euro.
Esito:
- La sentenza resta ferma. Il reclamo è proponibile entro 30 giorni dalla notificazione, ma il pagamento successivo alla deliberazione non costituisce motivo idoneo alla revoca.
- Nel reclamo il debitore dovrebbe contestare, se ne ricorrono le basi, i presupposti dell’insolvenza alla data della sentenza, non il pagamento sopravvenuto.
Punto di attenzione: il pagamento eseguito dal socio con risorse proprie non impoverisce il patrimonio della società, ma non modifica il giudizio sull’insolvenza se l’impresa resta incapace di adempiere regolarmente le altre obbligazioni. Il socio, inoltre, diventa a sua volta creditore della società per l’importo pagato, salvo diversa configurazione del rapporto.
Esempio 3 — Calcolo della soglia dopo il pagamento
Ipotesi di partenza:
- Ricorso per un credito di 23.590,70 €.
- Altri debiti scaduti risultanti dall’istruttoria: contributi previdenziali per 9.118,44 € e un fornitore per 4.276,30 €.
- Totale dei debiti scaduti: 36.985,44 €.
Sviluppo:
- Il debitore paga integralmente il ricorrente prima dell’udienza e ottiene la rinuncia. Il fornitore interviene e chiede di proseguire.
- Debiti scaduti residui: 9.118,44 € + 4.276,30 € = 13.394,74 €.
Esito:
- Il procedimento prosegue su iniziativa dell’interveniente, ma l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. Il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale (art. 49, comma 5, CCII).
- Il calcolo va fatto sui debiti scaduti e non pagati complessivi, non solo su quelli dei creditori presenti nel procedimento. Se dall’istruttoria emergessero altri debiti scaduti per 17.000 €, la soglia sarebbe superata.
Casi particolari: quando la regola generale non si applica
Il pagamento con fondi di un terzo e l’accollo. Quando il creditore istante viene pagato da un terzo (un socio, una società del gruppo, un familiare dell’imprenditore), la desistenza può comunque intervenire. Va precisato però che il giudizio sull’insolvenza resta ancorato alla situazione dell’impresa. La Cassazione ha escluso che il semplice accollo interno di un debito da parte di un terzo riduca l’indebitamento complessivo ai fini della verifica delle soglie, perché l’accollo interno non libera il debitore verso il creditore (Cass., Sez. I, 19 settembre 2024, n. 25159). Chi intende far intervenire un terzo deve quindi scegliere con cura lo strumento giuridico.
La rateizzazione del debito dopo il ricorso. Accordare con il creditore un piano di rientro, anziché pagare integralmente, non equivale a estinguere l’obbligazione. La rinuncia che ne segue ha natura meramente processuale. Se interviene prima della deliberazione e nessuno chiede di proseguire, il procedimento si estingue. Se però la rateizzazione viene prodotta solo in sede di reclamo, non incide sulla sentenza. Con riferimento ai debiti tributari, la Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini del computo dei debiti scaduti, l’accoglimento successivo di un’istanza di rateizzazione: i debiti restano computabili nella misura inizialmente accertata (Cass., Sez. I, 18 febbraio 2025, n. 4201).
L’unico creditore istante è un lavoratore dipendente. In questo scenario il pagamento del singolo credito è spesso decisivo per evitare la dichiarazione, ma la valutazione dell’insolvenza è più severa. La Cassazione ha affermato che l’insolvenza prescinde dal numero dei creditori e che il mancato pagamento di un credito retributivo, come una quota di TFR, è fortemente sintomatico dell’incapacità dell’imprenditore di adempiere, diversamente da un inadempimento commerciale che può trovare giustificazione nei rapporti tra le parti (Cass., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591). Chi non paga i dipendenti difficilmente convince il tribunale di essere solvibile, anche dopo aver pagato il ricorrente.
La società in liquidazione volontaria. Per la società già posta in liquidazione, il giudizio sull’insolvenza non guarda alla prospettiva di continuità aziendale ma alla capacità del patrimonio di soddisfare integralmente i creditori. La Cassazione ha ribadito questo criterio anche con riferimento alla liquidazione giudiziale, ammettendo che alle immobilizzazioni possa non essere attribuito alcun valore di realizzo (Cass., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086). In questo contesto il pagamento di un singolo creditore, se sottrae risorse agli altri, rischia di confermare l’insolvenza invece di escluderla.
La segnalazione al pubblico ministero dopo l’estinzione. Il tribunale che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento, anche se questo si chiude per rinuncia, può segnalarla al pubblico ministero. La Cassazione ha escluso che una simile segnalazione, proveniente dal giudice che aveva seguito il procedimento estinto, violi il principio di terzietà (Cass., Sez. I, ord. 24 ottobre 2024, n. 27560). Di recente la Corte ha poi riconosciuto al pubblico ministero una legittimazione ampia: basta che la notizia dell’insolvenza sia acquisita nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, anche fuori da un procedimento penale (Cass. n. 31638/2025).
La composizione negoziata come strumento di protezione. Se l’impresa ha prospettive di risanamento, l’accesso alla composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive modifica lo scenario. In base all’art. 18, comma 4, CCII, dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure. In questo caso il pagamento del ricorrente può inserirsi in una trattativa più ampia con tutti i creditori.
L’impresa che si ritiene “minore”. La liquidazione giudiziale si applica solo all’imprenditore commerciale che non sia impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. L’impresa minore è quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti non ha superato le soglie di legge relative all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e ai debiti anche non scaduti. Sul piano difensivo, la prova di rientrare nell’impresa minore spetta al debitore e si fonda sui bilanci e sulla documentazione contabile. Se la prova riesce, il ricorso per liquidazione giudiziale va respinto e l’impresa resta soggetta, in caso di insolvenza, alla liquidazione controllata, che su istanza dei creditori richiede una soglia di debiti scaduti e non pagati più elevata (art. 268 CCII). In questi casi la scelta di pagare il ricorrente va confrontata con una difesa fondata sui requisiti dimensionali, che può rendere superfluo il pagamento stesso.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: «Il pagamento del creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale è una mossa processuale; se non è inserita in una valutazione complessiva dell’insolvenza, rischia di spostare il problema di qualche mese senza risolverlo».
La revocatoria del pagamento e il profilo penale. Se la liquidazione giudiziale si apre su una domanda successiva, il curatore può agire in revocatoria contro il creditore pagato. L’art. 166, comma 2, CCII consente la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di apertura, se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza. Il creditore che aveva chiesto la liquidazione giudiziale difficilmente può sostenere di ignorare l’insolvenza. Sul piano penale, il pagamento preferenziale di un creditore in danno degli altri può, in presenza dei presupposti di legge, integrare la bancarotta preferenziale prevista dall’art. 322, comma 3, CCII. La valutazione dipende dalla situazione complessiva dell’impresa al momento del pagamento.
Domande frequenti
Se pago il creditore prima dell’udienza, la liquidazione giudiziale è sicuramente evitata? No. Il pagamento, seguito dal deposito della rinuncia, determina l’estinzione del procedimento solo se nessun creditore intervenuto e nessun pubblico ministero chiede di proseguire (art. 43 CCII). Occorre quindi verificare il fascicolo prima di pagare. Va inoltre considerato che l’estinzione chiude quel procedimento, ma non impedisce a un altro creditore o al pubblico ministero di presentare un nuovo ricorso. Se l’impresa è insolvente e ha più debiti scaduti oltre i 30.000 euro, il rischio resta concreto.
Posso pagare dopo la sentenza e chiedere la revoca in appello? In linea generale no. Il reclamo contro la sentenza di apertura riguarda i presupposti esistenti al momento della decisione. La Cassazione distingue: se il pagamento è anteriore alla sentenza e documentato con data certa, la successiva desistenza prodotta in sede di reclamo può far venir meno la legittimazione del creditore; se il pagamento è successivo, non incide sulla sentenza (Cass. n. 11495/2024). Anche la rinuncia depositata dopo la deliberazione, ma prima della pubblicazione, è irrilevante (Cass. n. 13187/2020).
Il creditore pagato può rifiutarsi di rinunciare? Una volta estinto il credito con il pagamento, il creditore perde la legittimazione a proseguire, perché la legittimazione richiede la titolarità di un credito. Il debitore può quindi depositare la prova del pagamento e far valere la carenza di legittimazione. È comunque preferibile che l’accordo di pagamento contenga l’impegno espresso a depositare la rinuncia entro una data certa, così da evitare contestazioni e tempi morti. Va inoltre regolata la questione delle spese del procedimento.
Basta un accordo di rateizzazione con il creditore istante? L’accordo di rateizzazione non estingue il debito. Il creditore può comunque rinunciare alla domanda, e se nessuno chiede di proseguire il procedimento si estingue. Se però la rinuncia non è accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, ha natura solo processuale: prodotta per la prima volta in sede di reclamo, non è idonea a determinare la revoca della sentenza (Cass. n. 11495/2024). Il piano di rientro va quindi formalizzato e seguito dalla rinuncia prima della deliberazione.
Il pubblico ministero può chiedere la liquidazione giudiziale anche se ho pagato tutti i creditori che mi hanno fatto causa? Sì, se sussiste l’insolvenza e se il pubblico ministero ha acquisito la notizia nell’esercizio delle proprie funzioni. La Cassazione ha chiarito che non occorre un procedimento penale: basta che la notizia dell’insolvenza emerga nell’attività giudiziaria (Cass. n. 31638/2025). Il giudice che rileva l’insolvenza in un procedimento può segnalarla al pubblico ministero (art. 38, comma 2, CCII). Il pagamento dei soli creditori che hanno agito non esclude, di per sé, lo stato di insolvenza.
Caso limite: pago il creditore con i soldi dell’impresa mentre ho debiti verso l’erario e i dipendenti. Rischio qualcosa? Sì, su due piani. Sul piano civile, se la liquidazione giudiziale si apre nei mesi successivi, il curatore può chiedere la revoca del pagamento al creditore che conosceva l’insolvenza (art. 166 CCII). Sul piano penale, pagare un creditore a preferenza degli altri, quando l’impresa è già insolvente, può integrare la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII), se in seguito si apre la procedura. Prima di pagare è quindi necessario valutare la situazione complessiva e le alternative disponibili.
Il quadro giurisprudenziale di riferimento
I principi che seguono sono stati espressi in larga parte sotto la legge fallimentare. Restano rilevanti per la liquidazione giudiziale nella misura in cui la disciplina del Codice della crisi ne ha recepito l’impostazione, e con la precisazione che l’art. 43 CCII ha ampliato la possibilità di prosecuzione del procedimento in capo agli intervenuti e al pubblico ministero.
1. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11495. Principio: quando l’unico creditore istante desiste, bisogna distinguere tra desistenza collegata al pagamento e desistenza priva di effetto estintivo del credito. Solo la prima, se il pagamento è anteriore alla sentenza e ha data certa, può far cadere la legittimazione del ricorrente anche se fatta valere in reclamo. La Corte ha inoltre precisato che l’insolvenza si valuta sulla situazione esistente al momento della dichiarazione, anche sulla base di fatti anteriori conosciuti solo dopo. Rilevanza: è la pronuncia più recente e completa sul rapporto tra pagamento del creditore istante e revoca della sentenza.
2. Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 giugno 2020, n. 13187. Principio: la rinuncia del creditore non ha effetto se depositata dopo che il collegio ha deliberato la sentenza, anche se la pubblicazione è successiva, perché a quel punto il giudice ha già esaurito l’esame delle questioni. Rilevanza: fissa il limite temporale oltre il quale il pagamento e la rinuncia sono inutili.
3. Cass. civ., Sez. VI, ord. 21 dicembre 2018, n. 33116. Principio: la desistenza dell’unico creditore istante intervenuta prima della pubblicazione della sentenza, anche se prodotta per la prima volta in sede di reclamo, determina la carenza di legittimazione e la revoca; la rinuncia può essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale che ne preveda il potere. Rilevanza: chiarisce i requisiti formali della rinuncia e il suo possibile recupero in reclamo, da leggere oggi insieme alla precisazione successiva sul momento della deliberazione.
4. Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2019, n. 16122. Principio: gli effetti della desistenza del creditore istante variano a seconda che vi sia stato o meno il pagamento, con possibili conseguenze sulla revoca della sentenza; la sussistenza dei presupposti può essere accertata dal giudice anche mediante presunzioni. Rilevanza: conferma la distinzione tra desistenza con estinzione del credito e desistenza meramente processuale.
5. Cass. civ., ord. 25 gennaio 2021, n. 1457. Principio: l’iniziativa del creditore costituisce condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione di primo grado, ed è rispetto a quel momento che va verificata anche nel giudizio di impugnazione. Rilevanza: spiega perché gli eventi successivi alla decisione non possono, in linea di principio, travolgerla.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2024, n. 27560. Principio: quando il procedimento si chiude senza decisione nel merito, ad esempio per desistenza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché valuti l’iniziativa non viola la terzietà del giudice; l’insolvenza richiede una situazione dotata di stabilità, non un singolo inadempimento isolato. Rilevanza: dimostra che l’estinzione per pagamento non chiude necessariamente la vicenda.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638. Principio: sotto il Codice della crisi il pubblico ministero può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ogni volta che acquisisca la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, senza che sia necessario un procedimento penale; i finanziamenti dei soci rilevano come debiti ai fini dell’accertamento dell’insolvenza. Rilevanza: amplia lo spazio d’azione del pubblico ministero anche dopo la desistenza del creditore privato.
8. Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591. Principio: l’insolvenza può sussistere anche in presenza di un solo creditore; il mancato pagamento di crediti retributivi da lavoro dipendente è indice particolarmente significativo dell’incapacità di adempiere. Rilevanza: nei casi in cui il ricorrente è un lavoratore, il pagamento del singolo credito non basta a dimostrare la solvibilità se l’impresa non paga regolarmente il personale.
9. Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370. Principio: la legittimazione del creditore a chiedere la liquidazione giudiziale non richiede titolo esecutivo né accertamento definitivo; il giudice verifica incidentalmente l’esistenza del credito. La notifica del ricorso alla PEC della società cancellata è valida. Rilevanza: prima di pagare, il debitore deve valutare la consistenza del credito, perché proprio su quel credito si fonda la legittimazione del ricorrente.
10. Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4406. Principio: se il credito del ricorrente è ragionevolmente contestato, il giudice deve accertarlo incidentalmente; se esiste una sentenza a cognizione piena può richiamarla, ma deve motivare specificamente quando rilevi anomalie tali da far dubitare della sua correttezza. Rilevanza: offre al debitore uno spazio difensivo alternativo al pagamento, quando il credito è contestabile.
11. Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2025, n. 4201. Principio: i debiti tributari scaduti e non pagati restano computabili per l’intero ai fini della soglia dei 30.000 euro anche se, dopo, l’amministrazione accoglie un’istanza di rateizzazione. Rilevanza: la rateizzazione tardiva non abbassa l’esposizione debitoria rilevante per il tribunale.
12. Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2024, n. 25159. Principio: l’accollo interno di un debito della società da parte di un terzo non incide sull’ammontare dell’indebitamento, perché il debitore originario resta obbligato verso il creditore; diverso è il caso dell’accollo esterno. Rilevanza: chi fa intervenire un terzo per sistemare i debiti deve scegliere una forma che produca effetti anche verso il creditore.
13. Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086. Principio: per la società in liquidazione l’insolvenza si valuta in base alla capacità del patrimonio di soddisfare integralmente i creditori, e il giudice può non attribuire valore di realizzo alle immobilizzazioni; il reclamo contro la sentenza di apertura ha natura camerale. Rilevanza: il pagamento di un singolo creditore da parte di una società in liquidazione va misurato sulla sufficienza del patrimonio residuo.
14. Trib. Avellino, Sez. I civ., 26 settembre 2024. Principio: in caso di revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura possono essere poste a carico del creditore istante che abbia colpevolmente richiesto l’avvio della procedura, anziché del debitore non responsabile. Rilevanza: il tema delle spese va considerato anche nella negoziazione con il creditore istante e nell’eventuale reclamo.
Letti insieme, questi provvedimenti delineano un quadro coerente. Il pagamento del ricorrente è efficace se è tempestivo, documentato e non incontra altre iniziative. L’insolvenza, però, è una condizione oggettiva che la giurisprudenza valuta con attenzione, anche quando i creditori privati si ritirano.
Cosa può fare lo Studio Monardo quando è stata chiesta la liquidazione giudiziale
Il lavoro dello Studio parte dal fascicolo e dai numeri dell’impresa, non da formule standard. Gli strumenti concreti sono i seguenti.
- Esaminiamo il ricorso e il decreto di convocazione, verificando competenza territoriale, regolarità della notifica e rispetto del termine minimo tra notifica e udienza.
- Verifichiamo la consistenza del credito del ricorrente, confrontando fatture, contratti, estratti conto e titoli, per stabilire se il credito va pagato, contestato o ridimensionato.
- Ricostruiamo l’esposizione debitoria complessiva insieme ai commercialisti dello staff, calcolando i debiti scaduti e non pagati rilevanti per la soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, CCII.
- Controlliamo il fascicolo telematico per individuare interventi di altri creditori o del pubblico ministero che renderebbero inefficace la sola rinuncia del ricorrente.
- Predisponiamo l’accordo con il creditore istante, con impegno espresso al deposito della rinuncia entro una data anteriore all’udienza e regolazione delle spese del procedimento.
- Strutturiamo il pagamento con modalità che garantiscono data certa e valutiamo, se interviene un terzo, la forma giuridica più idonea (accollo esterno, pagamento del terzo, finanziamento).
- Valutiamo il rischio di revocatoria e il profilo della preferenzialità prima che il pagamento venga eseguito, considerando l’insieme dei creditori e la situazione patrimoniale.
- Predisponiamo la memoria difensiva per l’udienza, quando il credito è contestabile o l’insolvenza non sussiste, anche in alternativa al pagamento.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione della crisi, con richiesta di misure protettive idonee a impedire la pronuncia della sentenza di apertura.
- Proponiamo il reclamo contro la sentenza di apertura e, se necessario, il ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia due abilitazioni lavorano insieme. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare, fin dal primo esame del ricorso, se la composizione negoziata con misure protettive sia una strada praticabile, e di impostare la trattativa con i creditori secondo le regole del D.L. 118/2021, oggi confluite nel Codice della crisi. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore segue l’udienza davanti al tribunale, il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, senza dispersione di informazioni e senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. I commercialisti ricostruiscono i dati contabili, l’esposizione verso erario ed enti previdenziali e la sostenibilità dei pagamenti; gli avvocati traducono quei dati in scelte processuali. Nella valutazione dell’insolvenza questa integrazione è decisiva, perché il tribunale giudica sui numeri.
In sintesi
Pagare il creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale può chiudere il procedimento. Perché accada, il pagamento deve precedere la deliberazione, avere data certa ed essere seguito dalla rinuncia; nessun creditore intervenuto e nessun pubblico ministero deve chiedere di proseguire. Anche quando il procedimento si estingue, l’insolvenza resta un dato oggettivo: può fondare nuove iniziative e rendere revocabile il pagamento eseguito. La scelta di pagare va quindi presa dopo aver misurato l’intera esposizione debitoria e le alternative disponibili.
Lo Studio Monardo affronta questi casi perché riuniscono le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per valutare se esista una soluzione negoziata con misure protettive, e quella di avvocato cassazionista, per difendere l’impresa dall’udienza in tribunale fino all’ultimo grado di giudizio. Il coordinamento con i commercialisti dello staff consente di fondare ogni scelta su numeri verificati.
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