La crisi di un’emittente locale non arriva mai con un atto solo. Arriva con un contratto annuale di raccolta pubblicitaria che nel rinnovo vale un terzo in meno, con una concessionaria che allunga i pagamenti da sessanta a centoventi giorni, con un’edizione del telegiornale che continua ad andare in onda mentre la tesoreria decide, ogni mese, chi pagare per primo. Passano trimestri. Poi arriva una PEC dell’INPS, e da quel momento il tempo smette di essere una variabile e diventa il fattore decisivo.
Questa guida ricostruisce la sequenza per intero: quando si accende ogni segnale, quale termine parte, quale porta si apre e quale si chiude, giorno per giorno. Chi sa cosa succede dopo, e quando, sceglie il momento in cui agire; chi non lo sa si limita a reagire agli atti degli altri, sempre con qualche settimana di ritardo, e quel ritardo è esattamente ciò che trasforma una crisi di liquidità in una liquidazione. In mezzo c’è un percorso normativo che il Codice della crisi ha scandito con precisione — composizione negoziata, misure protettive, autorizzazioni del tribunale, relazione finale dell’esperto, strumenti di regolazione, omologazione — e che per un’emittente radiotelevisiva si intreccia con un calendario tutto suo: le scadenze del contributo ministeriale, i diritti amministrativi da versare, i contratti di capacità trasmissiva senza i quali il segnale si spegne in una notte.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce e non solo di chi la subisce: sa che cosa l’esperto guarda per primo, quali documenti reggono e quali fanno archiviare l’istanza. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è la combinazione giusta per un passivo come quello tipico di un’emittente, fatto di banche, leasing sugli impianti, IVA e contributi. Ed è avvocato cassazionista, il che significa che la linea difensiva impostata al primo giorno regge, senza cambi di mano, fino all’ultimo grado di giudizio se il piano finisce in opposizione.
📩 Se stai leggendo questa guida perché i conti della tua emittente non tornano più, non aspettare il prossimo trimestre per capire se migliorano: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio, ecco l’intera sequenza. Le colonne del tempo vanno lette come un unico calendario continuo: ogni riga apre o chiude qualcosa, e nessuna di queste date è recuperabile dopo.
| Tappa | Quando | Che cosa accade | Termine che si attiva | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi -18 / -6 | La raccolta pubblicitaria cede; gli indici di bilancio non lo registrano ancora | Obbligo continuo di assetti adeguati (art. 2086 c.c., art. 3 CCII) | Tappa 1 |
| 2 | Giorno 0 | PEC del creditore pubblico qualificato (INPS, INAIL, Agenzia Entrate, AdER) | Invito ad attivarsi ex art. 25-novies CCII | Tappa 2 |
| 3 | Giorni 1-45 | Diagnosi del passivo e scelta dello strumento | Nessun termine di legge, ma finestra economica strettissima | Tappa 3 |
| 4 | Giorno dell’istanza | Domanda sulla piattaforma telematica nazionale | Nomina dell’esperto entro 5 giorni lavorativi; accettazione entro 2 giorni lavorativi | Tappa 4 |
| 5 | Giorni 1-10 della protezione | Pubblicazione nel registro imprese, ricorso, udienza di conferma | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; udienza entro 10 giorni dal deposito | Tappa 5 |
| 6 | Giorni 11-120 (fino a 240) | Trattative sotto scudo protettivo; autorizzazioni del tribunale | Misure protettive: da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi | Tappa 6 |
| 7 | Giorno 180 (prorogabile di altri 180) | Relazione finale dell’esperto e bivio degli esiti | Incarico concluso a 180 giorni salvo prosecuzione | Tappa 7 |
| 8 | 60 giorni dalla relazione finale | Concordato semplificato oppure strumento di regolazione | Proposta di concordato semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Tappa 8 |
| 9 | Mesi 8-18 | Omologazione, eventuale cram down fiscale, prima verifica del piano | Termini di opposizione e reclamo, sospesi dal 1° al 31 agosto | Tappa 9 |
Sopra questo calendario se ne sovrappone un altro, che riguarda solo le emittenti: la domanda di contributo ministeriale ai sensi del DPR 146/2017 si presenta in una finestra di quattro settimane a inizio anno, le graduatorie provvisorie aprono un termine per chiedere rettifiche, e l’erogazione arriva mesi dopo. Ogni decisione presa nella ristrutturazione — un licenziamento collettivo, il mancato pagamento dei diritti amministrativi, la cessione di un ramo — cade dentro questo secondo calendario e può bruciarlo. È il punto in cui una ristrutturazione tecnicamente corretta può uccidere l’impresa che voleva salvare.
Tappa 1. Mesi -18 / -6: la pubblicità cede e il bilancio non lo dice ancora
Cosa succede
Il declino della raccolta pubblicitaria locale non si presenta come un crollo. Si presenta come una serie di rinnovi peggiori: il concessionario che gestiva quattro clienti storici ne porta due, lo spazio invenduto nelle fasce centrali cresce di qualche punto al mese, il listino ufficiale resta identico mentre gli sconti praticati salgono. Le fatture emesse calano di poco; a calare davvero sono gli ordini in portafoglio per i sei mesi successivi, che nessun conto economico rappresenta.
Nel frattempo i costi restano rigidi in modo quasi perfetto. Il personale redazionale non si comprime senza perdere il telegiornale; il canone per la capacità trasmissiva sul multiplex si paga uguale che la pubblicità ci sia o no; il sito trasmittente in cima al monte costa quello che costa; i diritti musicali per una radio si liquidano su basi che non seguono il fatturato pubblicitario. Il risultato è meccanico: il margine si assottiglia e il fabbisogno finanziario viene coperto rinviando i versamenti fiscali e contributivi, perché sono gli unici creditori che per qualche mese non spengono niente.
La norma
L’articolo 2086, secondo comma, del codice civile impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. L’articolo 3 del Codice della crisi traduce l’obbligo in contenuto concreto: gli assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, e intercettare i segnali tipizzati dallo stesso articolo.
I termini che si attivano
Formalmente nessuno. Sostanzialmente il più importante di tutti, perché è qui che si costruisce la prova della tempestività. Ogni strumento di regolazione della crisi si gioca, in sede di ammissione e poi di omologazione, sulla credibilità del piano; e la credibilità di un piano dipende dalla qualità dei dati che lo alimentano, cioè da quanto indietro comincia la serie storica affidabile. Un’emittente che il giorno dell’istanza può depositare uno scadenzario aggiornato al giorno, un portafoglio ordini pubblicitari certificato e un budget di tesoreria a tredici settimane parte con un vantaggio che nessun documento redatto in fretta recupera.
Cosa può fare l’emittente ora
Tutto, ed è l’unica fase in cui è vero. Le opzioni disponibili al mese -12 sono le più ampie dell’intero percorso e anche le meno costose: rinegoziazione bilaterale dei contratti di capacità trasmissiva, revisione del mandato con la concessionaria di pubblicità, riscadenzamento volontario con le banche prima che il rating interno peggiori, rateazioni ordinarie sui debiti fiscali e contributivi chieste quando l’impresa è ancora in bonis. Nessuna di queste operazioni richiede un tribunale, nessuna produce iscrizioni pubbliche, nessuna allarma il mercato.
Va aggiunta una verifica che in questo settore vale quanto un’intera manovra finanziaria: il controllo dei requisiti di accesso al contributo ministeriale. I criteri del DPR 146/2017 legano il contributo, fra l’altro, a una dotazione minima di personale dipendente e di giornalisti, alla trasmissione di edizioni quotidiane del telegiornale locale per le TV, e alla regolarità nel pagamento dei contributi e dei diritti amministrativi dovuti al Ministero. Una riduzione dell’organico decisa al mese -12 per ragioni di cassa, senza aver verificato la soglia, può far perdere all’emittente un contributo annuale che vale molto più del risparmio realizzato. Il piano di risanamento di un’emittente locale non è mai solo un piano finanziario: è anche un piano di conformità regolatoria.
L’errore tipico di questa fase
Chiamarlo problema di incasso. Molte emittenti affrontano il calo della raccolta come un fatto stagionale — “il secondo trimestre è sempre debole”, “con le amministrative recuperiamo” — e coprono il buco con l’unica leva immediata: non versare l’IVA periodica. È una scelta che produce due danni contemporanei. Il primo è finanziario, perché il debito tributario cresce con sanzioni e interessi. Il secondo è probatorio: quando, due anni dopo, si dovrà dimostrare che la crisi è stata affrontata tempestivamente, la sequenza ininterrotta di liquidazioni periodiche non versate racconta l’esatto contrario.
Quanto dura realmente
Dai dodici ai ventiquattro mesi. È la fase più lunga del percorso ed è l’unica che l’imprenditore controlla interamente. Chi la usa arriva alla tappa successiva con il piano già abbozzato; chi la attraversa aspettando che il mercato torni indietro, arriva alla tappa 2 senza un documento.
Tappa 2. Giorno 0: la PEC del creditore pubblico qualificato
Cosa succede
Una mattina arriva una comunicazione via posta elettronica certificata. Il mittente è l’INPS, o l’INAIL, o l’Agenzia delle Entrate, o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contenuto non è un atto di riscossione: è la segnalazione dell’esistenza di un debito oltre soglia, accompagnata dall’invito a valutare l’istanza di composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti. Non c’è ingiunzione, non c’è pignoramento, non c’è nulla da impugnare. Proprio per questo viene archiviata.
È un errore di lettura. Quella PEC è la prima data certa dell’intera vicenda: da quel momento esiste un documento, opponibile e datato, che attesta che l’imprenditore e l’organo di controllo sapevano.
La norma
L’articolo 25-novies del Codice della crisi individua i creditori pubblici qualificati e le soglie che fanno scattare l’obbligo di segnalazione. La comunicazione è indirizzata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo — nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale — via PEC o, in mancanza, con raccomandata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria. Le soglie sono queste:
| Creditore pubblico | Presupposto | Soglia |
|---|---|---|
| INPS | Ritardo oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali | Oltre il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e oltre 15.000 € (5.000 € per imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati) |
| INAIL | Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato | Oltre 5.000 € |
| Agenzia delle Entrate | Debito IVA risultante dalle comunicazioni di liquidazione periodica, scaduto e non versato | Oltre 5.000 € e almeno il 10% del volume d’affari dell’anno precedente; in ogni caso se il debito supera 20.000 € |
| Agenzia Entrate-Riscossione | Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni | Oltre 100.000 € per le imprese individuali, 200.000 € per le società di persone, 500.000 € per le altre società |
Quanto ai tempi di invio, la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate viaggia insieme alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche IVA. Il sistema non commina più alcuna sanzione al creditore pubblico che ometta la segnalazione: significa che l’assenza della PEC non prova nulla e che nessuna emittente può considerarsi al sicuro solo perché non l’ha ricevuta.
I termini che si attivano
La segnalazione non impone di accedere alla composizione negoziata: invita a valutarla. Ma dal giorno 0 in poi ogni giorno di inerzia è documentato. Per gli amministratori la data della PEC è lo spartiacque tra la gestione di una difficoltà e la prosecuzione consapevole di un’attività in perdita, con tutto ciò che ne consegue sul piano della responsabilità verso la società e verso i creditori. Per l’organo di controllo, se esiste, la stessa data fa scattare il dovere di attivarsi e di sollecitare l’organo amministrativo.
Cosa può fare l’emittente ora
Tre cose, in questo ordine. Primo: verificare la fondatezza del debito segnalato, perché nelle emittenti con personale giornalistico la contribuzione ha attraversato un passaggio strutturale — la gestione previdenziale principale dei giornalisti è confluita nell’INPS a partire dal luglio 2022 — e nei ricalcoli non sono infrequenti disallineamenti, duplicazioni o periodi attribuiti male. Un debito contributivo va controllato prima di essere inserito nel piano, non dopo.
Secondo: fotografare il passivo integrale. Non l’estratto di ruolo, non il saldaconto bancario: l’intero passivo per categorie, con le scadenze reali e i privilegi.
Terzo: verificare quali contratti sono essenziali alla continuità del segnale. In un’emittente televisiva locale il contratto di capacità trasmissiva con l’operatore di rete non è un fornitore qualsiasi: è l’interruttore. In una radio lo sono le licenze per l’utilizzazione del repertorio musicale e le locazioni dei siti trasmittenti. Questi contratti vanno mappati subito, perché l’intera architettura protettiva della tappa 5 serve, prima di ogni altra cosa, a impedire che vengano risolti.
L’errore tipico di questa fase
Rispondere alla PEC chiedendo una rateazione e considerare il problema chiuso. La rateazione è uno strumento di riscossione, non di risanamento: incide su un creditore soltanto, non tocca banche, fornitori e leasing, e soprattutto assorbe cassa nei mesi in cui la cassa servirebbe a costruire il piano. Molte emittenti arrivano alla composizione negoziata con due o tre rateazioni in corso già decadute per il mancato pagamento di poche rate, e con un anno perso.
Quanto dura realmente
Dalla PEC al primo atto esecutivo passano in media dai sei ai diciotto mesi, con oscillazioni fortissime a seconda del creditore. È l’ultima finestra in cui si può ancora scegliere lo strumento invece di subirlo.
Tappa 3. Giorni 1-45: la diagnosi, prima di scegliere lo strumento
Cosa succede
Siamo nelle sei settimane successive alla prima segnalazione. Qui non accade nulla di visibile all’esterno, e proprio per questo è la fase che separa le ristrutturazioni riuscite da quelle che si arenano all’udienza di conferma. Si costruisce la fotografia: quanto passivo c’è davvero, come è composto, quale parte è aggredibile subito, quale attivo esiste, quale ramo dell’azienda genera margine e quale lo distrugge.
Per un’emittente locale la fotografia ha un formato ricorrente. Il passivo si distribuisce fra debiti tributari e contributivi (tipicamente la quota maggiore), banche e leasing sugli impianti di produzione e trasmissione, canoni verso l’operatore di rete o verso i proprietari dei siti trasmittenti, fornitori di contenuti e format, compensi a collaboratori e giornalisti, TFR maturato. L’attivo, invece, è quasi sempre sbilanciato su beni immateriali e regolatori — i titoli abilitativi, il marchio, l’archivio, la posizione in graduatoria per il contributo — e su crediti verso concessionarie di pubblicità la cui esigibilità va verificata una per una.
La norma
È la fase in cui si applica l’articolo 12 del Codice della crisi, che definisce il perimetro di accesso alla composizione negoziata: l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Le due condizioni vanno lette insieme. Non basta essere in difficoltà: deve esistere una prospettiva di risanamento ragionevolmente perseguibile, e deve essere dimostrabile con documenti.
I termini che si attivano
Nessun termine perentorio, ma una soglia economica precisa: la composizione negoziata ha senso finché l’impresa ha ancora una cassa operativa sufficiente a sostenere sei mesi di trattative. Se il fabbisogno dei prossimi novanta giorni non è coperto neppure in ipotesi ottimistica, la composizione negoziata non è più lo strumento giusto e insistere significa arrivare all’esperto con numeri che lui stesso dovrà dichiarare insostenibili.
Cosa può fare l’emittente ora
È in questa finestra che si sceglie il binario, e la scelta non si ripete: composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità. La scelta dipende da tre variabili: quanta parte del passivo è pubblica, quanti creditori servono per far funzionare il piano, e se la continuità è diretta — l’emittente continua a trasmettere con la stessa società — o indiretta, cioè attraverso l’affitto o la cessione del ramo d’azienda a un soggetto che prosegue l’attività.
Qui interviene un vincolo che nessun manuale generalista di ristrutturazione contiene. Il trasferimento di rami d’azienda e di diritti d’uso nel settore radiotelevisivo è disciplinato dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi, il D.Lgs. 208/2021: l’articolo 24 detta le condizioni a cui i trasferimenti sono consentiti, e la disciplina delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche pone requisiti soggettivi in capo all’acquirente. Un’emittente radiofonica a carattere comunitario, in particolare, può essere acquisita mantenendo quel carattere e da soggetti che rispondono a requisiti precisi — cooperative senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni — e non è convertibile in commerciale per effetto del trasferimento. Significa che il perimetro dei potenziali acquirenti di un ramo d’azienda radiotelevisivo è definito prima di tutto dalla legge di settore, e solo dopo dal mercato. Un piano che individui un investitore privo dei requisiti regolatori è un piano che non si potrà eseguire, per quanto buoni siano i suoi numeri.
È esattamente il tipo di incrocio su cui lo Studio Monardo è attrezzato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo, così che il vincolo regolatorio e il vincolo finanziario vengano valutati insieme e non in sequenza.
L’errore tipico di questa fase
Costruire il piano sui ricavi pubblicitari sperati invece che su quelli contrattualizzati. Il piano di un’emittente in crisi non è credibile se proietta una ripresa della raccolta senza contratti firmati a supporto. L’esperto lo vede immediatamente, il tribunale anche. La giurisprudenza di merito che si è formata sulle misure protettive è molto netta nel richiedere che il progetto di piano sia sorretto da elementi oggettivi, non da aspettative.
Quanto dura realmente
Dalle quattro alle otto settimane se i dati contabili sono in ordine. Oltre le dodici, significa che gli assetti della tappa 1 non esistevano e che parte del lavoro va ricostruito a ritroso.
Tappa 4. Il giorno dell’istanza: la piattaforma e la nomina dell’esperto
Cosa succede
L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale delle camere di commercio. Non è un ricorso e non si deposita in tribunale: è una domanda amministrativa corredata dalla documentazione che il Codice indica — situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti, progetto di piano di risanamento, certificazioni sui debiti fiscali e contributivi, relazione sull’attività in concreto esercitata.
Dal momento del deposito il meccanismo diventa automatico e veloce. La commissione competente nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. L’esperto comunica l’accettazione dell’incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, dopo aver verificato la propria indipendenza. Accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.
La norma
L’articolo 17 del Codice della crisi regola l’accesso e il funzionamento della composizione negoziata: la presentazione dell’istanza, i tempi di nomina e accettazione, la durata dell’incarico. L’articolo 16 disciplina i requisiti di indipendenza e i doveri dell’esperto e delle parti — doveri che gravano anche sull’imprenditore e sui creditori, tenuti a comportarsi secondo buona fede e correttezza.
I termini che si attivano
Cinque giorni lavorativi per la nomina, due giorni lavorativi per l’accettazione: dal deposito dell’istanza alla prima convocazione passa in genere meno di due settimane. Ed è il punto in cui la preparazione della tappa 3 viene misurata. L’esperto non ha mesi per studiare: forma il proprio convincimento sulla documentazione depositata e su un primo incontro. Un fascicolo incompleto o contabilmente incerto produce una valutazione prudente, e quella valutazione peserà su tutto ciò che viene dopo, a partire dal parere che l’esperto renderà al tribunale sulle misure protettive.
Cosa può fare l’emittente ora
La scelta più delicata si compie contestualmente: se chiedere le misure protettive insieme all’istanza oppure procedere senza scudo. Chiedere le misure protettive dà copertura contro le azioni esecutive e cautelari e — ciò che in questo settore conta di più — impedisce ai creditori di risolvere unilateralmente i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; in cambio, rende pubblica la situazione con l’iscrizione nel registro delle imprese. Non chiederle mantiene la riservatezza ma lascia l’emittente esposta a un pignoramento sui crediti verso la concessionaria di pubblicità, che è il conto più facile da colpire e il più vitale da difendere.
Per una TV locale che trasmette attraverso un multiplex di terzi la valutazione tende a risolversi in un senso solo. La protezione dei contratti pendenti non è un accessorio: è la condizione perché l’azienda esista ancora fra tre mesi. Una radio con licenze musicali e locazioni di siti trasmittenti si trova nella stessa posizione. Un’emittente che possiede la propria infrastruttura e ha un passivo concentrato sul fisco può invece permettersi di valutare la via riservata.
L’errore tipico di questa fase
Presentare l’istanza con un progetto di piano di poche pagine, confidando di completarlo durante le trattative. La giurisprudenza di merito ha chiarito che, perché il giudice possa decidere sulla conferma delle misure protettive, occorre che sia stato predisposto quanto meno un progetto di piano di risanamento. Senza quel documento la richiesta si espone al rigetto e, cosa peggiore, l’archiviazione anticipata brucia lo strumento.
Quanto dura realmente
Dall’istanza alla prima riunione con l’esperto: da sette a quindici giorni. È la tappa più rapida dell’intero percorso e quella in cui il divario fra chi è preparato e chi non lo è diventa irrecuperabile.
Tappa 5. Giorni 1-10 della protezione: pubblicazione, ricorso, udienza
Cosa succede
Il calendario ora corre a giorni singoli. L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto: da quel momento le misure operano. Il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale per la conferma. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito. All’udienza si discute, con i creditori che intendono costituirsi e con il parere dell’esperto, e il tribunale conferma, modifica o revoca.
La norma
Gli articoli 18 e 19 del Codice della crisi. L’articolo 18 individua il contenuto della protezione: dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. Il quinto comma aggiunge la previsione decisiva per un’emittente: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Il Correttivo-ter del 2024 ha inoltre stabilito l’obbligo, per le banche, di riattivare le linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive una volta che queste siano confermate, ferma restando la disciplina di vigilanza prudenziale.
L’articolo 19 regola il procedimento: ricorso, udienza, ordinanza. La durata delle misure non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi, ed è prorogabile per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni.
I termini che si attivano
Il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese: è il termine più breve e più insidioso dell’intera procedura. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 20 marzo 2025, ha rigettato la domanda di conferma delle misure protettive proprio perché proposta tardivamente, affrontando anche la sorte delle misure cautelari contestualmente richieste. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso: significa che fra la pubblicazione e la decisione passano, di regola, meno di due settimane.
Cosa può fare l’emittente ora
Presentarsi all’udienza con tre cose. Il progetto di piano, perché è su quello che il tribunale misura la ragionevole perseguibilità del risanamento. Una richiesta di misure calibrata, perché la protezione può essere chiesta erga omnes oppure limitata a determinati creditori, e la proporzionalità è il criterio che i tribunali applicano con maggiore rigore. Il parere dell’esperto, che nella pratica pesa quanto la documentazione.
È anche il momento in cui si possono chiedere misure cautelari atipiche, cioè ulteriori rispetto alla protezione tipica. Qui la giurisprudenza ha tracciato confini precisi. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure tipiche ma ha escluso l’inibizione delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi, per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori. Il Tribunale di Brindisi, il 3 marzo 2025, ha chiarito che la protezione riconosciuta all’imprenditore non si estende al suo fideiussore: per l’amministratore di un’emittente che ha garantito personalmente i fidi bancari è un’informazione che cambia la strategia, perché il patrimonio personale resta aggredibile mentre quello sociale è protetto.
La finestra difensiva da usare in questa fase è quella dei contratti essenziali: è adesso, e solo adesso, che si blocca la risoluzione del contratto di capacità trasmissiva, della locazione del sito trasmittente, della licenza sul repertorio musicale. Dopo la revoca o la scadenza delle misure, quei contratti tornano esposti.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere tutto. Le istanze massimaliste — protezione generalizzata più inibitoria delle segnalazioni creditizie più blocco delle azioni monitorie più estensione ai garanti — vengono ridimensionate e, quando appaiono sproporzionate, minano la credibilità complessiva del ricorrente. I tribunali ragionano in termini di bilanciamento: il Tribunale di Milano, con decreto del 31 maggio 2025, ha condensato il criterio nella verifica di una ragionevole probabilità di risanamento e nella funzionalità delle misure a raggiungere quel risultato, nella gradazione strettamente necessaria.
Quanto dura realmente
Dalla pubblicazione all’ordinanza: dai dieci ai venticinque giorni nei tribunali con sezione dedicata; oltre il mese dove la sezione è congestionata. Il ritardo del tribunale nel fissare l’udienza non è, di per sé, un fatto irreparabile: il Tribunale di Napoli ha riconosciuto che la possibilità di risanamento giustifica il riconoscimento delle misure anche quando gli effetti erano cessati per la mancata tempestiva fissazione dell’udienza, ammettendo la riproposizione della domanda. Ma è un rischio che nessun imprenditore dovrebbe correre contando sull’indulgenza del giudice.
Tappa 6. Giorni 11-120 (fino a 240): le trattative sotto scudo e le autorizzazioni del tribunale
Cosa succede
Siamo nella fase centrale, quella che l’imprenditore percepisce come l’unica “vera”. L’esperto convoca le parti, individua le soluzioni possibili, conduce gli incontri. L’impresa continua a operare: il telegiornale va in onda, la pubblicità si vende, gli stipendi si pagano. In parallelo si aprono i tavoli con i creditori, e per un’emittente locale i tavoli sono di norma quattro, con logiche del tutto diverse fra loro.
Il tavolo bancario e del leasing riguarda gli impianti: regie, ponti radio, trasmettitori, mezzi mobili. È un tavolo di riscadenzamento e di eventuale rinuncia parziale agli interessi, dove la leva è la dimostrazione che il valore di realizzo dei beni in caso di liquidazione sarebbe molto inferiore al valore d’uso. Un trasmettitore installato su un sito autorizzato vale, per chi continua a trasmettere, molto più di quanto valga smontato e rivenduto.
Il tavolo fiscale e contributivo riguarda la quota più pesante del passivo e non si chiude in composizione negoziata con una falcidia libera: si prepara qui e si formalizza dopo, nello strumento di regolazione, attraverso la transazione fiscale e contributiva.
Il tavolo dei contratti tecnici è quello che decide se l’emittente esiste ancora. Canone di capacità trasmissiva, locazione dei siti, manutenzioni, licenze sul repertorio musicale: sono contratti che lo scudo dell’articolo 18 protegge dalla risoluzione per inadempimenti anteriori, ma che vanno rinegoziati nel merito, perché è dalla loro struttura di costo che dipende la sostenibilità del piano.
Il tavolo commerciale, infine, riguarda la concessionaria di pubblicità e i clienti diretti. È l’unico tavolo che non produce riduzione di debito ma produce ricavi, e senza di esso nessun piano è credibile.
La norma
L’articolo 21 disciplina la gestione dell’impresa in pendenza delle trattative: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, con il dovere di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e di quelli che possono pregiudicare gli interessi dei creditori. L’articolo 22 individua le autorizzazioni che il tribunale può concedere: contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e altre misure. L’articolo 19, quinto comma, regola la proroga delle misure protettive.
I termini che si attivano
Le misure protettive confermate durano da un minimo di trenta a un massimo di centoventi giorni, prorogabili fino a duecentoquaranta giorni complessivi: oltre quel tetto la protezione non esiste più, qualunque sia lo stato delle trattative. L’incarico dell’esperto, invece, si considera concluso decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina e può proseguire per non oltre altri centottanta giorni. Il Correttivo-ter ha reso più agevole questa prosecuzione, che oggi non richiede più il consenso di tutti i creditori.
Il disallineamento fra i due calendari — trecentosessanta giorni di trattative possibili contro duecentoquaranta giorni di protezione massima — è una delle trappole meno note del sistema. Un’emittente che arriva al giorno 240 senza aver chiuso l’accordo torna esposta alle azioni esecutive mentre le trattative sono ancora formalmente in corso. Il Tribunale di Perugia si è occupato proprio della durata delle misure come prorogate e della relazione con la prosecuzione dell’incarico dell’esperto; il Tribunale di Parma, con provvedimento del 26 gennaio 2026, è tornato su durata, proroga ed eventuale revoca, arrivando a riconoscere una misura cautelare che destinava alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati.
Cosa può fare l’emittente ora
Sono disponibili in questa fase, e soltanto in questa, tre strumenti che alterano davvero l’equilibrio.
Il primo è il finanziamento prededucibile autorizzato dal tribunale. Serve a coprire il fabbisogno delle trattative senza che il finanziatore assuma il rischio di trovarsi chirografario in una liquidazione successiva. Per un’emittente è lo strumento che consente di non interrompere la produzione mentre si ristruttura.
Il secondo è la cessione o l’affitto dell’azienda o del ramo, autorizzati dal tribunale con l’effetto di non far rispondere l’acquirente dei debiti anteriori. È la leva che rende possibile la continuità indiretta: il complesso aziendale che produce e trasmette passa a un soggetto sano, i debiti restano nella società cedente e vengono gestiti nello strumento di regolazione. Il Tribunale di Genova, con provvedimento del 30 marzo 2026, ha analizzato l’autorizzazione alla cessione anticipata dell’azienda e i rispettivi ruoli del debitore, dell’esperto e del tribunale; il Tribunale di Parma, il 16 gennaio 2026, ha autorizzato una cessione ai sensi dell’articolo 22. Nel settore radiotelevisivo, però, la cessione va costruita su due binari simultanei: quello concorsuale, davanti al tribunale, e quello regolatorio, perché il trasferimento dei rami d’azienda e dei diritti d’uso segue le regole del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e i requisiti soggettivi previsti per il tipo di emittente. Una cessione autorizzata dal tribunale ma inefficace sul piano regolatorio è una cessione che non produce l’effetto voluto.
Il terzo è la rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per effetto di circostanze sopravvenute, che il Codice consente di chiedere quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia o di altri eventi straordinari. È lo strumento con cui si affrontano i canoni fissi pluriennali su infrastrutture dimensionate per un mercato pubblicitario che non esiste più.
C’è poi una manutenzione da fare in parallelo, e riguarda solo questo settore: mantenere in vita la posizione contributiva ministeriale. La domanda ai sensi del DPR 146/2017 si presenta in una finestra che si apre a inizio anno e si chiude alla fine di febbraio, sulla piattaforma telematica dedicata; le graduatorie provvisorie aprono un termine di trenta giorni per chiedere la rettifica del punteggio o la riammissione della domanda; la graduatoria definitiva arriva mesi dopo. Una ristrutturazione che riduce l’organico sotto le soglie richieste, o che lascia impagati i diritti amministrativi dovuti al Ministero, può far perdere il contributo: nel piano di un’emittente locale quella voce non è un ricavo accessorio, è spesso la differenza fra un piano sostenibile e uno che non chiude. Va dunque trattata come un vincolo del piano, alla pari di un covenant bancario.
L’errore tipico di questa fase
Trattare con i creditori uno alla volta, chiudendo con i più aggressivi e rinviando gli altri. Il risultato è un insieme di accordi bilaterali incoerenti, che consumano cassa e non producono un assetto stabile. Peggio: quando poi si passa allo strumento di regolazione, quei pagamenti selettivi effettuati nella fase delle trattative diventano un problema di parità di trattamento.
L’altro errore, speculare, è condurre le trattative in modo puramente dilatorio. L’esperto ha il potere di archiviare l’istanza quando ritiene che manchino buona fede e correttezza, e le conseguenze sono pesanti: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto che dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede gli fosse ormai precluso di pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente. E la correttezza tenuta nelle trattative è un presupposto che tornerà a essere verificato, più avanti, per l’accesso al concordato semplificato.
Quanto dura realmente
La grande maggioranza delle composizioni negoziate si chiude, in un senso o nell’altro, fra gli otto e i dieci mesi. Le trattative con la parte pubblica sono quelle che assorbono più tempo, perché richiedono istruttorie interne agli enti che non seguono il calendario della procedura.
Tappa 7. Giorno 180 (più eventuali 180): la relazione finale e il bivio
Cosa succede
L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e, in caso di misure protettive, al tribunale. È il documento che chiude la fase negoziale e apre tutte le altre. Il suo contenuto determina quali strade restano percorribili: se dà atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili, si apre la via del concordato semplificato. Se invece l’esito è positivo, l’accordo raggiunto viene formalizzato in uno degli esiti tipici.
La norma
L’articolo 23 disciplina la conclusione delle trattative e ne elenca gli esiti. Con esito positivo l’imprenditore può concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, una convenzione di moratoria, oppure un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato senza necessità dell’attestazione. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, proporre un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, proporre una domanda di concordato preventivo, o accedere al concordato semplificato. L’articolo 25-bis regola le misure premiali di carattere fiscale che accompagnano gli esiti positivi.
I termini che si attivano
La relazione finale è la data da cui decorrono i termini della fase successiva, ed è l’unica data dell’intero percorso che l’imprenditore non controlla affatto. Va quindi anticipata: quando l’esperto comunica che sta chiudendo, lo strumento successivo deve essere già scritto, non ancora da immaginare.
Un chiarimento utile viene dal Tribunale di Lanciano, che con provvedimento del 29 gennaio 2026 ha individuato i presupposti perché l’esperto possa essere chiamato, e quindi autorizzato, a svolgere attività conclusive anche oltre il termine di durata della procedura: la chiusura formale non coincide sempre con l’esaurimento materiale delle attività.
Cosa può fare l’emittente ora
Scegliere, ma la scelta va calibrata su un dato preciso: la composizione del passivo.
Se il passivo è concentrato su pochi creditori finanziari e la parte pubblica è minoritaria, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è la via più rapida, perché richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e non passa dal voto di tutti.
Se il passivo è frammentato ma la continuità è solida, il concordato preventivo in continuità consente di coinvolgere l’intero ceto creditorio con il meccanismo delle classi e, se necessario, di superare il dissenso di alcune di esse.
Se la parte pubblica è dominante — ed è il caso più frequente per le emittenti, dove IVA e contributi rappresentano spesso oltre la metà del passivo — la partita si gioca sulla transazione fiscale e contributiva e sulla possibilità di omologare anche senza l’adesione degli enti.
La finestra che si chiude qui è quella della continuità diretta: oltre questo punto, se l’attività si è nel frattempo fermata, non c’è strumento che possa farla ripartire. Un’emittente che ha smesso di trasmettere ha perso, insieme al segnale, l’ascolto, i contratti pubblicitari e i requisiti su cui si fonda il contributo ministeriale. Per questo il piano di una radio o di una TV locale va costruito con un vincolo assoluto: la continuità del palinsesto è il primo asset da proteggere, prima ancora degli impianti.
L’errore tipico di questa fase
Arrivare alla relazione finale senza aver deciso. È l’errore più frequente e il più costoso, perché l’imprenditore che ha passato sei mesi a negoziare tende a percepire la relazione come una conclusione anziché come un inizio. Nelle settimane successive i creditori che avevano sospeso le azioni riprendono, il tempo per costruire un piano alternativo non c’è, e la scelta finisce per essere imposta dalle circostanze.
Quanto dura realmente
La redazione della relazione finale richiede da due a quattro settimane dopo l’ultimo incontro. Il passaggio allo strumento successivo, se preparato, si compie in quindici-trenta giorni; se non preparato, in tre-quattro mesi che quasi nessuna impresa in crisi ha a disposizione.
Tappa 8. I 60 giorni dopo la relazione finale: il concordato semplificato o lo strumento di regolazione
Cosa succede
Da questo momento in poi il percorso non è più stragiudiziale. Se le trattative non hanno avuto esito positivo ma si sono svolte correttamente, si apre una porta stretta e a tempo: la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Se invece si è scelto uno strumento di regolazione, si deposita la domanda di accesso, eventualmente con riserva.
La norma
L’articolo 25-sexies disciplina il concordato semplificato: quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e le soluzioni individuate non sono praticabili, l’imprenditore può proporre la domanda di omologazione di un concordato per cessione dei beni entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione. Non c’è voto dei creditori; c’è un ausiliario nominato dal tribunale, ci sono le opposizioni e c’è l’omologazione. L’articolo 44 regola invece l’accesso con riserva agli strumenti di regolazione: il tribunale assegna un termine, compreso fra trenta e sessanta giorni e prorogabile, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione.
I termini che si attivano
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per depositare la proposta di concordato semplificato: è un termine che non ammette recuperi e che, di fatto, obbliga a scrivere il piano di liquidazione durante le trattative, non dopo.
Cosa può fare l’emittente ora
Occorre sapere che il concordato semplificato non è la scorciatoia che il nome suggerisce, e la Cassazione lo ha chiarito in modo definitivo nel gennaio 2026 con un gruppo di decisioni ravvicinate.
Con la sentenza del 12 gennaio 2026, n. 620, la Corte ha stabilito che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non costituisce risorsa esterna ai sensi dell’articolo 84, quarto comma, del Codice, perché non incrementa l’attivo ma modifica soltanto la qualità di un credito già esistente. È un punto che riguarda direttamente le emittenti familiari, dove il sostegno finanziario dei soci nella fase delle trattative è la regola: quel sostegno aiuta la cassa, ma non si trasforma automaticamente in un argomento giuridico spendibile in omologazione.
Con l’ordinanza del 16 gennaio 2026, n. 624, la Corte ha affermato che l’utilità della proposta per ciascun creditore non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, perché la rapidità non è di per sé un vantaggio per i creditori chirografari cui non sia riservato nulla; e ha precisato che il sindacato del tribunale in limine sull’ammissibilità si estende alla verifica della sussistenza fin dall’origine dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’articolo 12. Tradotto: una composizione negoziata avviata senza una reale prospettiva di risanamento non produce un concordato semplificato valido, perché il vizio d’origine viene riesaminato alla fine.
Sulla stessa linea si muove la giurisprudenza di secondo grado: la Corte d’Appello dell’Aquila, il 22 aprile 2026, ha ribadito che lo svolgimento delle trattative in buona fede durante la composizione negoziata è un presupposto di accesso che va verificato in concreto, non presunto sulla base della sola dichiarazione dell’esperto.
Quanto al contenuto, il Tribunale di Roma, con decisione del 30 aprile 2026, ha chiarito che nessuna norma impone che nel concordato semplificato si proceda alla vendita dell’azienda, pur essendo l’ipotesi più frequente, e ha ammesso che la cessione possa avere già avuto luogo in sede di composizione negoziata, alle condizioni richieste. È un’indicazione preziosa per un’emittente: il complesso aziendale può essere trasferito prima, con l’autorizzazione del tribunale in composizione negoziata, e il concordato semplificato può limitarsi a liquidare il ricavato e i beni residui. Il palinsesto, in questo modo, non si ferma mai.
La finestra difensiva che si apre qui, e che si chiude sessanta giorni dopo, è quella della continuità indiretta con liquidazione ordinata: l’azienda prosegue in capo a un terzo qualificato, i creditori vengono soddisfatti sul ricavato, il valore dell’avviamento non viene disperso. Per le emittenti è quasi sempre l’esito migliore fra quelli disponibili quando il risanamento diretto non è possibile, perché il valore di un’emittente locale è quasi tutto nell’attività in esercizio: spenta, vale una frazione.
L’errore tipico di questa fase
Presentare un concordato semplificato costruito solo sulla rapidità, senza indicare un’utilità concreta per i chirografari. Dopo la pronuncia n. 624 del 2026 è un’impostazione che non supera il vaglio. Il secondo errore è dimenticare che il tribunale verifica a ritroso i presupposti iniziali: chi ha usato la composizione negoziata come parcheggio si trova la porta chiusa proprio quando pensava di averla aperta.
Quanto dura realmente
Dalla proposta all’omologazione del concordato semplificato passano in media dai sei ai dodici mesi. Per gli strumenti di regolazione ordinari, dai nove ai diciotto.
Tappa 9. Mesi 8-18: omologazione, cram down fiscale, prima verifica del piano
Cosa succede
L’ultima tappa è quella in cui il piano diventa vincolante per chi non lo ha votato. Si svolge davanti al tribunale, con le opposizioni dei creditori dissenzienti, e si chiude con il decreto di omologazione. Per un’emittente con passivo prevalentemente pubblico è qui che si decide tutto, perché è qui che si affronta il caso in cui l’Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali non abbiano aderito alla proposta di transazione.
La norma
Gli articoli 63 e 88 disciplinano il trattamento dei crediti tributari e contributivi rispettivamente negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo. L’articolo 112 regola il giudizio di omologazione e, al secondo comma, la cosiddetta ristrutturazione trasversale, cioè l’omologazione del concordato in continuità anche in mancanza dell’approvazione di tutte le classi, a condizioni determinate. Il tutto come risultante dal D.Lgs. 136/2024, il Correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024.
I termini che si attivano
I termini di opposizione e di reclamo, che sono processuali e quindi soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. È l’unica sospensione che opera, e opera solo su quei termini: i termini sostanziali della composizione negoziata — i centottanta giorni dell’incarico, i duecentoquaranta delle misure protettive, i sessanta del concordato semplificato — non si sospendono in agosto. Confondere i due piani è un errore che si paga con la decadenza.
Cosa può fare l’emittente ora
Qui la giurisprudenza di legittimità del 2026 ha costruito un quadro finalmente stabile, e conoscerlo cambia l’impostazione del piano.
Il principio di fondo è che ciò che conta è la convenienza economica, non la condotta pregressa. Con l’ordinanza del 22 aprile 2026, n. 10723, la Cassazione ha affermato che nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Nello stesso senso, con la sentenza del 30 marzo 2026, n. 7663, la Corte ha escluso rilevanza all’origine della crisi, anche quando l’amministrazione finanziaria la riconduca a una sistematica violazione degli obblighi tributari e contributivi, perché l’istituto non prevede un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza. Per un’emittente che ha finanziato anni di attività non versando l’IVA, è la differenza fra un piano proponibile e un piano impossibile.
Il secondo principio delimita l’abuso. Con l’ordinanza del 26 febbraio 2026, n. 4365, la Corte ha ritenuto che negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di applicazione del cram down integri un uso distorto dell’istituto: chiarendo che la verifica sull’utilizzo dello strumento con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle dell’ordinamento è un accertamento di fatto, censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione. Il messaggio operativo è netto: l’omologazione forzosa serve a superare il dissenso della parte pubblica dentro un accordo reale, non a sostituire un accordo che non esiste. Un’emittente che porti in omologazione un piano dove l’unico creditore rilevante è il fisco, senza altre adesioni, si espone al rigetto.
Il terzo principio riguarda le soglie e le condizioni. Con l’ordinanza del 9 marzo 2026, n. 5309, la Corte si è pronunciata sul presupposto di applicabilità della disciplina che richiede il riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali ai fini dell’omologazione forzosa degli accordi. Con la sentenza del 16 marzo 2026, n. 5918, ha ricostruito il regime anteriore al Correttivo-ter, richiedendo che fosse comunque intervenuto un accordo, ancorché in termini percentuali non sufficienti, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. E con la sentenza del 15 marzo 2026, n. 5828, ha affrontato la legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione degli accordi, anche a efficacia estesa: un profilo che incide direttamente sulla stabilità del risultato, perché l’inerzia nella fase di omologazione preclude contestazioni successive.
Sul fronte della continuità, il Tribunale di Torino, il 17 luglio 2025, ha individuato la condizione necessaria perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali; il Tribunale di Roma, il 29 ottobre 2025, si è soffermato sul rispetto del presupposto previsto dalla lettera b) del secondo comma dell’articolo 112 nella ristrutturazione trasversale; e la Cassazione, con decisione del 21 maggio 2026, n. 15593, è intervenuta sull’omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza di approvazione della maggioranza delle classi, nel regime anteriore alle modifiche.
Un’ultima indicazione, utile alle emittenti organizzate in forma di società semplice o di piccole dimensioni sotto le soglie di fallibilità: la Cassazione, con ordinanza del 16 maggio 2026, n. 14555, ha stabilito che nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria segue la disciplina specifica dell’articolo 80, terzo comma, e non richiede la formulazione obbligatoria di una proposta di transazione fiscale ai sensi delle norme dettate per il concordato preventivo. Per le micro-emittenti e le realtà associative il percorso è quindi più snello di quanto si creda.
L’errore tipico di questa fase
Presentare la proposta di transazione fiscale come una richiesta di sconto anziché come un confronto documentato fra due alternative. Il cram down si regge su un’unica dimostrazione: che l’ente pubblico incassa di più con il piano che con la liquidazione giudiziale. Quella dimostrazione richiede una stima di liquidazione rigorosa, e per un’emittente significa valorizzare correttamente beni che in liquidazione valgono pochissimo — impianti su misura, archivi, marchi locali — e titoli abilitativi il cui trasferimento è condizionato dalla normativa di settore. Una perizia generica che attribuisca agli impianti un valore di mercato teorico distrugge l’argomento più forte della proposta.
Quanto dura realmente
Dal deposito all’omologazione, da otto a sedici mesi. Poi comincia l’esecuzione, che dura quanto il piano: per un concordato in continuità di un’emittente locale, tipicamente da quattro a sei anni.
La stessa crisi, due calendari
Le due simulazioni che seguono partono dagli stessi identici numeri e dalla stessa data. Cambia una sola variabile: il momento in cui si agisce. Sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati realistici a scopo illustrativo, e non riproducono vicende reali.
Situazione di partenza comune. Emittente televisiva locale in forma di S.r.l., bacino regionale. Ricavi pubblicitari: 2.143.000 € nell’esercizio 2023, 1.712.000 € nel 2024, 1.376.000 € nel 2025. Organico: 11 dipendenti, di cui 3 giornalisti. Passivo complessivo al 31 dicembre 2025: IVA non versata 268.400 €; contributi previdenziali 191.700 €; banche e leasing su impianti 734.000 €; canoni arretrati verso l’operatore di rete titolare del multiplex 96.800 €; fornitori 187.300 €; TFR maturato 143.500 €. Totale 1.621.700 €. Cassa disponibile: 74.200 €. Contributo ministeriale percepito nell’ultima annualità: rilevante, e condizionato al mantenimento dei requisiti di organico e di regolarità dei versamenti dovuti al Ministero.
Calendario A — l’emittente che agisce alle finestre giuste
14 gennaio. Arriva la PEC dell’INPS ai sensi dell’articolo 25-novies: il debito contributivo supera sia la soglia percentuale sia quella assoluta. La società non archivia la comunicazione: avvia la verifica del debito e la ricostruzione del passivo.
Dal 15 gennaio al 6 marzo. Sette settimane di diagnosi. Si accerta che 31.400 € del debito contributivo derivano da un disallineamento nei periodi attribuiti e sono contestabili. Si redige il progetto di piano su tre leve: riduzione del canone di capacità trasmissiva attraverso rinegoziazione, riscadenzamento del leasing su un arco di sessanta mesi, ingresso di un partner editoriale che rilevi il ramo produzione. Si verifica preventivamente che il partner individuato possieda i requisiti richiesti dalla normativa di settore per subentrare nei titoli.
9 marzo. Istanza sulla piattaforma telematica, con richiesta contestuale di misure protettive.
16 marzo. Nomina dell’esperto, entro i cinque giorni lavorativi previsti.
18 marzo. L’esperto accetta. Istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese: le misure protettive iniziano a produrre effetti.
19 marzo. Deposito del ricorso per la conferma, entro il giorno successivo alla pubblicazione.
27 marzo. Udienza, entro dieci giorni dal deposito. Il tribunale conferma le misure per novanta giorni, fino al 25 giugno, con protezione estesa a tutti i creditori ma senza le misure atipiche richieste in via subordinata.
Effetto immediato. L’operatore di rete non può risolvere il contratto di capacità trasmissiva per i 96.800 € arretrati: il segnale resta in onda. Il pignoramento presso terzi che una banca aveva preannunciato sui crediti verso la concessionaria pubblicitaria non può essere avviato. La società incassa regolarmente 214.600 € di crediti pubblicitari nei quattro mesi successivi.
Dal 28 marzo al 25 giugno. Trattative. Il canone di capacità trasmissiva viene ridotto del 22% a fronte di un impegno triennale. Il leasing viene riscadenzato. Il partner editoriale accetta di rilevare il ramo produzione con un’operazione autorizzata dal tribunale ai sensi dell’articolo 22, senza assunzione dei debiti anteriori.
20 giugno. Istanza di proroga delle misure protettive: concessa per ulteriori novanta giorni, entro il tetto complessivo dei duecentoquaranta.
11 settembre. L’accordo con i creditori finanziari e con il partner è chiuso. La parte pubblica non aderisce alla proposta transattiva.
8 ottobre. Relazione finale dell’esperto: trattative condotte correttamente, soluzione individuata e praticabile.
29 ottobre. Deposito della domanda di concordato preventivo in continuità con transazione fiscale e contributiva, costruita dimostrando che il valore di realizzo in liquidazione giudiziale degli impianti e dei titoli sarebbe stato pari a una frazione del ricavato prospettato dal piano.
Nell’anno successivo. Omologazione, con superamento del dissenso della parte pubblica sulla base della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. L’emittente non ha mai interrotto le trasmissioni, ha mantenuto l’organico sopra le soglie richieste per il contributo e ha conservato la propria posizione in graduatoria.
Calendario B — la stessa emittente che lascia correre
14 gennaio. Arriva la stessa PEC. Viene protocollata e archiviata. Si chiede una rateazione all’INPS, che viene concessa.
Dal 15 gennaio al 30 aprile. Le prime tre rate vengono pagate. La quarta e la quinta no: la cassa serve agli stipendi.
22 aprile. Una banca ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 318.000 €.
30 maggio. Notifica dell’atto di precetto.
26 giugno. Pignoramento presso terzi sui crediti verso la concessionaria di pubblicità. L’incasso di 214.600 € — lo stesso incasso che nel Calendario A ha finanziato le trattative — viene vincolato.
14 luglio. L’operatore di rete, non pagato da undici mesi e in assenza di qualunque protezione, invia la comunicazione di risoluzione del contratto di capacità trasmissiva. Nessuna norma glielo impedisce: fuori dalla composizione negoziata il divieto di risoluzione per inadempimenti anteriori non opera.
1 settembre. Le trasmissioni si interrompono.
Dal 2 settembre in poi. La perdita del segnale produce tre effetti a catena. I contratti pubblicitari ancora attivi vengono risolti per impossibilità della prestazione. Cinque dipendenti, fra cui due giornalisti, se ne vanno. I requisiti di organico e di continuità del telegiornale locale, su cui si fonda l’accesso al contributo ministeriale, non sono più integrati.
Novembre. La società presenta istanza di composizione negoziata. L’esperto rileva l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento: l’attività è ferma, i contratti tecnici sono risolti, i crediti sono pignorati.
Gennaio dell’anno successivo. Il tribunale rigetta la conferma delle misure protettive perché il progetto presentato ha natura sostanzialmente liquidatoria — lo stesso esito che il Tribunale di Verona ha sancito con decisione del 10 marzo 2025, e che il Tribunale di Como, il 10 luglio 2025, ha ricondotto al principio per cui la finalità della procedura deve essere il risanamento dell’impresa. La pendenza della composizione negoziata non impedisce nel frattempo la prosecuzione dell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale: la Cassazione lo ha affermato con l’ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3634, escludendo che le misure protettive obblighino il giudice a rinviare l’udienza.
Differenza fra i due calendari: otto settimane. Sono le settimane che separano il 14 gennaio dal 9 marzo. In quelle otto settimane, nel Calendario A, è stata depositata un’istanza; nel Calendario B, è stata firmata una rateazione.
I binari paralleli: come cambia il calendario a seconda del rimedio attivato
La timeline principale non è l’unica possibile. Ogni rimedio attivato apre un binario con tempi propri, e la scelta va fatta sapendo dove ciascuno porta.
Binario 1 — nessun rimedio. Il calendario non è più dell’impresa. La sequenza è quella del creditore più veloce: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento. Fra il primo decreto e il primo pignoramento efficace passano, nella pratica dei tribunali italiani, dai quattro agli otto mesi; ma i pignoramenti presso terzi sui crediti commerciali sono molto più rapidi degli altri, perché non richiedono stime né vendite. Per un’emittente che incassa quasi tutto da poche concessionarie, è la forma di aggressione più efficace e più letale.
Binario 2 — composizione negoziata senza misure protettive. Si mantiene la riservatezza: nessuna iscrizione nel registro delle imprese, nessun allarme nel mercato pubblicitario, nessuna segnalazione che alteri il rapporto con gli inserzionisti. In cambio non c’è scudo: i creditori possono agire durante le trattative e i contratti pendenti restano risolvibili. È una scelta praticabile solo quando il passivo è concentrato su soggetti che hanno interesse alla prosecuzione, e quando nessun contratto essenziale è in stato di inadempimento grave.
Binario 3 — composizione negoziata con misure protettive. Il calendario si irrigidisce sui termini visti alla tappa 5, ma si guadagna la sola cosa che per un’emittente conta davvero nel breve periodo: la blindatura dei contratti tecnici. È il binario di gran lunga più frequente nel settore.
Binario 4 — cessione o affitto del ramo d’azienda autorizzati in composizione negoziata. Il calendario si allunga di sei-dieci settimane, perché serve la stima, serve l’istanza, serve il provvedimento del tribunale e serve il passaggio regolatorio davanti al Ministero per i titoli e i diritti d’uso. In cambio la continuità dell’attività viene messa al sicuro presso un soggetto non gravato dai debiti anteriori. Il Tribunale di Bolzano, il 19 dicembre 2025, ha ritenuto non necessaria una procedura competitiva in una proposta di continuità indiretta che prevedeva l’affitto dell’azienda con successivo aumento di capitale riservato all’affittuaria: un’indicazione che apre possibilità concrete di strutturazione, da verificare però caso per caso.
Binario 5 — accordo di ristrutturazione dei debiti. Il calendario si accorcia rispetto al concordato: si tratta con i creditori che servono per raggiungere la soglia richiesta e si va in omologazione. È il binario preferibile quando il passivo bancario domina e la parte pubblica è gestibile. Attenzione però al limite tracciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4365 del 2026: senza un numero congruo di aderenti, l’accordo non regge e la richiesta di cram down si espone alla censura di uso distorto.
Binario 6 — concordato preventivo in continuità. È il binario più lungo — dodici-diciotto mesi fino all’omologazione — ma l’unico che permette di ristrutturare l’intero passivo, di suddividere i creditori in classi e di superare il dissenso di alcune di esse attraverso la ristrutturazione trasversale. Per un’emittente con passivo frammentato e attività ancora in esercizio è spesso l’unica strada completa.
Binario 7 — concordato semplificato. Si attiva solo se la composizione negoziata è fallita dopo trattative condotte correttamente, e va percorso entro sessanta giorni. Nessun voto, ma un vaglio giudiziale che, dopo le decisioni del gennaio 2026, è tutt’altro che formale.
Binario 8 — liquidazione giudiziale. Non è sempre il peggiore degli esiti, ma per un’emittente locale lo è quasi sempre, perché il valore dell’azienda è nell’esercizio e non nei beni. Un trasmettitore, un archivio e un marchio locale, liquidati separatamente, valgono una frazione del complesso in funzione.
Le cinque finestre critiche
Sono i cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito dell’intera vicenda. Nessuno di questi momenti si ripresenta.
- La finestra dei dodici mesi prima. È il periodo in cui il calo della raccolta pubblicitaria è già misurabile ma il debito non è ancora strutturale. Qui si può ancora rinegoziare senza tribunale, senza pubblicità, senza esperto. È la finestra più ampia e la più sprecata di tutte.
- La finestra della prima segnalazione. La PEC dell’articolo 25-novies è l’ultimo avviso gratuito che il sistema fornisce. Chi la usa per avviare la diagnosi arriva alla composizione negoziata con un fascicolo; chi la archivia arriva, mesi dopo, con un pignoramento.
- La finestra del giorno successivo alla pubblicazione. Il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Un giorno. Il Tribunale di Bologna ha già rigettato per tardività. È il termine più breve dell’intero percorso e quello che si perde con più facilità, perché cade nel momento di massima concitazione.
- La finestra dei duecentoquaranta giorni. È il tetto massimo della protezione. Le trattative possono proseguire fino a trecentosessanta giorni, ma lo scudo no. Chi non ha chiuso entro il duecentoquarantesimo giorno resta esposto mentre negozia ancora, ed è la situazione peggiore in assoluto: tutti i costi della procedura, nessuno dei suoi benefici.
- La finestra dei sessanta giorni dopo la relazione finale. È il termine per il concordato semplificato, e più in generale il tempo reale che resta per passare allo strumento di regolazione prima che i creditori riprendano le azioni. Sessanta giorni non bastano a scrivere un piano da zero: bastano solo a depositare un piano già scritto.
Le domande sul tempo
Sono passati otto mesi dalla segnalazione dell’INPS e non ho fatto nulla. Posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì. La segnalazione non consuma il diritto di accesso e non esiste un termine di decadenza collegato ad essa. La domanda vera è un’altra: la situazione dell’impresa, dopo otto mesi, consente ancora di dimostrare una ragionevole perseguibilità del risanamento? Se nel frattempo l’attività è proseguita, i contratti essenziali sono in vita e la cassa operativa regge tre-sei mesi, la risposta è normalmente sì. Se l’attività si è fermata, no: il tribunale rigetta la conferma delle misure quando il progetto ha natura sostanzialmente liquidatoria.
Quanto dura tutto, dall’inizio alla fine? Dalla prima istanza all’omologazione: fra i quattordici e i ventiquattro mesi nella maggior parte dei casi. Nel dettaglio: due settimane dall’istanza alla nomina dell’esperto e alla prima riunione; da otto a dieci mesi di trattative nella media delle composizioni negoziate; uno-due mesi per la relazione finale e il passaggio allo strumento; da otto a sedici mesi fino all’omologazione. L’esecuzione del piano dura poi quanto il piano, tipicamente quattro-sei anni per una continuità.
Se ho perso il termine di un giorno per il ricorso di conferma, ho perso tutto? Non tutto, ma molto. La conferma non ottenuta comporta la cessazione degli effetti protettivi, e la composizione negoziata prosegue senza scudo. In alcune situazioni la domanda è stata riproposta con esito positivo — il Tribunale di Napoli lo ha ammesso in un caso in cui gli effetti erano cessati per la mancata tempestiva fissazione dell’udienza da parte del tribunale — ma è un terreno incerto su cui nessuna strategia dovrebbe fondarsi. Nel frattempo i contratti essenziali tornano risolvibili, e per un’emittente questo significa rischiare il segnale.
In agosto i termini si fermano? Solo quelli processuali, e solo dal 1° al 31 agosto. I termini per proporre opposizione all’omologazione o reclamo si sospendono in quel periodo. Non si sospendono invece i termini sostanziali: i centottanta giorni dell’incarico dell’esperto, i centoventi o duecentoquaranta delle misure protettive, i sessanta per il concordato semplificato corrono anche ad agosto. È una distinzione che ogni anno produce decadenze evitabili.
Ho già una rateazione in corso con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Devo interromperla per accedere alla composizione negoziata? No, e in genere non conviene. La rateazione in corso è un elemento del quadro e va valutata nel piano: se è sostenibile può proseguire, se assorbe cassa necessaria alla continuità va rinegoziata nell’ambito della trattativa complessiva. Quello che non va fatto è considerarla, da sola, una risposta alla crisi: incide su un creditore e lascia intatti tutti gli altri.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati.
Tappa 5 — conferma delle misure protettive
Tribunale di Milano, 31 maggio 2025 (giudice designato Francesco Pipicelli). Le misure protettive nella composizione negoziata possono essere confermate quando il tribunale si convinca dell’esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e reputi le misure, nella gradazione necessaria, funzionali a quel risultato, tale che la loro assenza pregiudicherebbe il risanamento; è richiesto un bilanciamento fra gli interessi del debitore e quelli dei creditori. Rilevanza: è il criterio con cui viene esaminata l’istanza di un’emittente, e spiega perché la richiesta debba essere calibrata e non massimalista.
Tribunale di Verona, 10 marzo 2025. Va rigettata l’istanza di conferma delle misure protettive quando il piano presentato ha natura liquidatoria. Rilevanza: un’emittente che ha già cessato le trasmissioni difficilmente ottiene protezione, perché il presupposto della procedura è il risanamento.
Tribunale di Como, 10 luglio 2025. La finalità della procedura deve risultare quella di consentire il risanamento dell’impresa, ed è questo che il tribunale verifica in via principale in sede di conferma delle misure. Rilevanza: conferma che l’oggetto del controllo giudiziale non è la sofferenza finanziaria ma la prospettiva di continuità.
Tribunale di Nola, decreto 15 maggio 2025. Confermate le misure protettive tipiche, è stata esclusa l’inibizione delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi per difetto di periculum e per sproporzione rispetto agli interessi dei creditori; centrale il ruolo dell’esperto nella verifica della coerenza e sostenibilità del piano. Rilevanza: definisce il perimetro realistico delle misure atipiche ottenibili.
Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025. La protezione dell’imprenditore non si estende al suo fideiussore. Rilevanza: decisiva per gli amministratori-soci di emittenti familiari che hanno garantito personalmente i fidi: il patrimonio personale resta esposto.
Tribunale di Bologna, 20 marzo 2025. Rigettata la domanda di conferma delle misure protettive perché proposta tardivamente, con conseguenze anche sulle misure cautelari contestualmente richieste. Rilevanza: rende concreto il rischio del termine di un giorno dalla pubblicazione.
Corte di Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: smonta l’idea che la composizione negoziata sia un rifugio automatico contro l’istanza di un creditore.
Tappa 6 — trattative, proroghe, autorizzazioni
Tribunale di Parma, 26 gennaio 2026. Considerazioni su durata, proroga e revoca delle misure protettive e cautelari, con riconoscimento di una misura cautelare che destina alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati. Rilevanza: mostra quanto possa essere creativa, entro i limiti di proporzionalità, la protezione dei flussi necessari alla continuità.
Tribunale di Parma, 16 gennaio 2026 e Tribunale di Genova, 30 marzo 2026. Autorizzazione alla cessione dell’azienda ai sensi dell’articolo 22 e definizione dei ruoli rispettivi del debitore, dell’esperto e del tribunale nella cessione anticipata. Rilevanza: sono i riferimenti su cui si costruisce la continuità indiretta di un’emittente attraverso il trasferimento del ramo.
Tribunale di Lanciano, 29 gennaio 2026. Presupposti perché l’esperto possa essere autorizzato a svolgere attività conclusive anche oltre il termine di durata della procedura. Rilevanza: chiarisce che la scadenza formale non travolge necessariamente le attività residue in corso.
Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, è preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente. Rilevanza: la condotta tenuta nelle trattative produce effetti processuali immediati.
Tribunale di Milano, 21 maggio 2026. Natura della verifica demandata al tribunale sull’accordo transattivo concluso con l’amministrazione finanziaria nell’ambito della composizione negoziata e necessaria indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: riguarda direttamente la parte del passivo che nelle emittenti pesa di più.
Tappa 8 — concordato semplificato
Corte di Cassazione, 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata non rientra fra le risorse esterne, non essendo funzionale a incrementare l’attivo. Rilevanza: ridimensiona il peso giuridico del sostegno dei soci nelle emittenti a proprietà familiare.
Corte di Cassazione, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 624. L’utilità della proposta per ciascun creditore non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile; il sindacato del tribunale in limine si estende alla verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’articolo 12. Rilevanza: è oggi il filtro principale del concordato semplificato.
Corte di Cassazione, 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio in fase di impugnazione.
Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026. Lo svolgimento delle trattative in buona fede durante la composizione negoziata è presupposto di accesso al concordato semplificato da verificare in concreto. Rilevanza: la dichiarazione dell’esperto non è uno scudo automatico.
Tribunale di Roma, 30 aprile 2026. Nessuna norma impone che il concordato semplificato abbia a oggetto la vendita dell’azienda, che può anche essere già avvenuta in composizione negoziata alle condizioni richieste. Rilevanza: consente di non interrompere l’attività di trasmissione durante il passaggio fra le due procedure.
Tappa 9 — omologazione e cram down
Corte di Cassazione, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore.
Corte di Cassazione, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. L’origine della crisi, anche se ricondotta a violazioni sistematiche degli obblighi tributari e contributivi, non fonda un diniego di omologazione, non essendo previsto un requisito di meritevolezza.
Corte di Cassazione, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di cram down integra un uso distorto dell’istituto; la relativa verifica è un accertamento di fatto sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione.
Corte di Cassazione, ordinanza 9 marzo 2026, n. 5309. Presupposti di applicabilità della disciplina che richiede il riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali ai fini dell’omologazione forzosa degli accordi.
Corte di Cassazione, sentenza 15 marzo 2026, n. 5828. Legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa.
Corte di Cassazione, sentenza 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 il cram down negli accordi presupponeva che fosse comunque intervenuto un accordo, ancorché in percentuali non sufficienti, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva.
Corte di Cassazione, ordinanza 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria segue la disciplina specifica dell’articolo 80, terzo comma, e non richiede l’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale.
Corte di Cassazione, 21 maggio 2026, n. 15593. Omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, nel regime anteriore alle modifiche.
Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. Condizione necessaria perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali.
Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Nel concordato in continuità con ristrutturazione trasversale va rispettato il presupposto previsto dalla lettera b) del secondo comma dell’articolo 112.
Tribunale di Bolzano, 19 dicembre 2025. Nella continuità indiretta realizzata mediante affitto d’azienda con successivo aumento di capitale riservato all’affittuaria non è necessario lo svolgimento di una procedura competitiva.
Nota metodologica: i riferimenti sono aggiornati alla data di pubblicazione di questa guida. Poiché la materia è in rapida evoluzione, ogni provvedimento va verificato nella sua versione integrale e nel testo vigente al momento dell’applicazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto esatto del calendario in cui l’emittente si trova, con strumenti diversi a seconda della fase. Ecco che cosa facciamo, concretamente.
- Ricostruiamo il passivo per categorie e per scadenze, incrociando estratti di ruolo, saldaconti bancari, contratti di leasing, contabilità fornitori e posizione contributiva: se sei alla tappa 2, è il primo documento che produciamo e diventa la base di tutto il resto.
- Verifichiamo la fondatezza dei debiti contributivi e tributari prima di inserirli nel piano, controllando periodi, imputazioni e duplicazioni — con particolare attenzione alle posizioni dei giornalisti, dove il passaggio di gestione previdenziale ha generato disallineamenti ricorrenti.
- Redigiamo il progetto di piano di risanamento e il budget di tesoreria a tredici settimane che l’esperto e il tribunale esamineranno: se sei prima del giorno dell’istanza, è qui che si costruisce l’esito dell’udienza di conferma.
- Depositiamo l’istanza sulla piattaforma e presidiamo il termine di un giorno per il ricorso di conferma delle misure protettive, calibrando la richiesta fra protezione tipica e misure cautelari realisticamente ottenibili.
- Mappiamo e blindiamo i contratti essenziali alla continuità del segnale — capacità trasmissiva, siti trasmittenti, licenze sul repertorio musicale — attivando la tutela contro la risoluzione per inadempimenti anteriori e conducendo la rinegoziazione nel merito.
- Costruiamo e istruiamo le istanze di autorizzazione al tribunale per i finanziamenti prededucibili e per la cessione o l’affitto dell’azienda o del ramo, coordinando il binario concorsuale con quello regolatorio previsto dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi per il trasferimento di rami d’azienda e diritti d’uso.
- Presidiamo la compatibilità del piano con i requisiti del contributo ministeriale, verificando che le misure di ristrutturazione non facciano perdere organico, requisiti giornalistici o regolarità dei versamenti dovuti al Ministero: se sei oltre la fase delle trattative, è il controllo che evita di risanare la finanza distruggendo il ricavo.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva e la comparazione con l’alternativa liquidatoria, perché è su quel confronto — e non sulla condotta pregressa — che si decide l’omologazione forzosa.
- Assistiamo nel giudizio di omologazione e nelle opposizioni, e proseguiamo nei gradi di impugnazione con la stessa impostazione difensiva costruita il primo giorno.
- Se la relazione finale è già arrivata, valutiamo entro i sessanta giorni la percorribilità del concordato semplificato e, dove non lo è, il passaggio allo strumento di regolazione più coerente con la composizione del passivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce, sapere quali documenti l’esperto legge per primi, quali passaggi fanno maturare un parere favorevole sulle misure protettive e quali, al contrario, portano all’archiviazione. In una procedura in cui il parere dell’esperto orienta il tribunale, è un vantaggio di posizione che si misura in settimane guadagnate.
A questo si aggiunge la continuità della strategia: la linea impostata il primo giorno — la ricostruzione del passivo, la scelta dello strumento, l’architettura della transazione fiscale — è la stessa che viene difesa all’udienza di conferma, sostenuta in omologazione e, se serve, portata fino in Cassazione, senza passaggi di mano e senza che qualcuno debba ricominciare da capo a leggere il fascicolo. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso in parallelo: chi costruisce i numeri del piano e chi ne difende la tenuta giuridica siedono allo stesso tavolo, così che il piano non sia finanziariamente elegante e giuridicamente fragile, o viceversa.
Il tempo è la risorsa che l’emittente ha, e quella che spreca per prima
Nella ricostruzione appena fatta non esiste un solo passaggio in cui il debito sia stato il problema principale. Il problema è sempre stato il momento. Gli stessi 1.621.700 € di passivo, affrontati il 9 marzo, hanno prodotto un’emittente ancora in onda; affrontati a novembre, hanno prodotto un’emittente spenta con lo stesso passivo e nessuna prospettiva. Il tempo è la risorsa più preziosa di cui dispone un’impresa in crisi ed è, sistematicamente, la prima che viene sprecata — perché a differenza del denaro non compare in nessun bilancio e nessuno la vede diminuire.
Ristrutturare i debiti di un’emittente radiotelevisiva locale richiede di tenere insieme tre competenze che raramente stanno nello stesso studio: la conduzione della composizione negoziata, il trattamento del passivo bancario e fiscale, e la difesa del piano nei gradi di giudizio. Lo Studio Monardo le riunisce per come è costruito: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno la procedura da cui passa oggi quasi ogni risanamento d’impresa; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente la materia di cui è fatto il passivo di una radio o di una TV locale, fra leasing sugli impianti, esposizioni bancarie, IVA e contributi; ed è avvocato cassazionista, perché quando il piano incontra un’opposizione o un diniego, la difesa non cambia mano e arriva fino all’ultimo grado con la stessa linea.
📩 Se la tua emittente è a una qualsiasi delle tappe descritte in questa guida — anche solo alla prima PEC di un creditore pubblico — contattaci ora, prima che sia il calendario di qualcun altro a decidere il tuo: tutti i riferimenti dello Studio Monardo per raggiungerci sono qui sotto, in fondo a questa pagina.
