Questa guida raccoglie le domande che ci vengono poste più spesso da chi ha firmato un mutuo insieme a un’altra persona — coniuge, convivente, fratello, genitore — e oggi non riesce più a sostenerlo. Sono domande vere, poste con le parole di chi non è del mestiere, e qui trovano risposte complete, senza scorciatoie.
Il tema è governato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha assorbito e riscritto la vecchia legge 3/2012 ed è stato ulteriormente ritoccato dal correttivo del 2024. Per il consumatore la strada principale è la ristrutturazione dei debiti del consumatore degli artt. 67 e seguenti; accanto ad essa esistono la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente. Ma prima ancora del Codice della crisi, su un mutuo cointestato comanda una norma del codice civile che quasi nessuno conosce e che ribalta l’intuizione di partenza: la solidarietà dell’art. 1292 c.c. È da lì che nasce la risposta alla domanda del titolo, ed è una risposta meno rassicurante — ma molto più utile — di quella che la maggior parte delle persone si aspetta.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia da una posizione che non è quella del generico consulente del debito: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Significa che conosce la procedura da entrambi i lati del tavolo: da quello di chi il piano lo costruisce e lo difende, e da quello di chi il piano lo attesta e lo relaziona al giudice. Su un mutuo cointestato, dove tutto si gioca su come la posizione viene rappresentata all’OCC e al tribunale, questa doppia prospettiva è esattamente ciò che fa la differenza tra un ricorso che regge e uno che viene dichiarato inammissibile.
📩 Se sta leggendo perché il problema è già suo e non teorico, non lasci che siano i tempi della banca a decidere i suoi: ci scriva oggi stesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio li trova in fondo a questa pagina.
“Ma se il mutuo è cointestato, il mio debito è solo la metà?”
No. E questa è la prima cosa da disinnescare, perché è l’errore su cui si costruiscono metà dei piani che poi non passano.
Quando due persone firmano insieme un contratto di mutuo, nella quasi totalità dei casi assumono un’obbligazione solidale. L’art. 1292 del codice civile lo dice in modo brutale: ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità, e l’adempimento di uno libera gli altri. La banca non ha due crediti da 50.000 euro ciascuno: ha un credito da 100.000 euro che può pretendere per intero da lei, per intero dall’altro cointestatario, o da entrambi come preferisce.
La “metà” esiste, ma vive in un altro piano: quello dei rapporti interni tra cointestatari. L’art. 1298 c.c. prevede che, nei rapporti tra i condebitori, l’obbligazione si divida — e si presuma divisa in parti uguali, salvo prova contraria. E l’art. 1299 c.c. dà a chi ha pagato più della sua parte l’azione di regresso verso gli altri. Ma è un conto che si fa tra lei e il cointestatario, non tra lei e la banca. Nei confronti del creditore lei risponde del cento per cento, sempre.
Da qui discende la risposta secca alla domanda del titolo: nel suo piano di ristrutturazione lei non può iscrivere “la sua quota” del mutuo come se fosse un debito autonomo da 50.000 euro. Deve rappresentare il debito per quello che è: un’esposizione solidale per l’intero residuo, con l’indicazione del vincolo di solidarietà e del nome del coobbligato. Ciò che può essere “solo suo” non è la quota di debito: è la procedura, cioè il perimetro soggettivo di chi vi accede e di quale patrimonio viene messo a disposizione. Sono due cose diverse, e confonderle è il modo più rapido per vedersi respingere il ricorso.
“Cosa vuol dire esattamente ‘procedura di sovraindebitamento’ oggi?”
Vuol dire una delle procedure concorsuali che il Codice della crisi riserva a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore sotto soglia, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa.
Per il consumatore — cioè, secondo l’art. 2 CCII, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta — lo strumento cardine è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). È una procedura senza voto dei creditori: sono loro a poter presentare osservazioni e contestazioni, ma la decisione finale è del giudice, che omologa se il piano è fattibile e se manca colpa grave, malafede o frode del debitore.
Le alternative sono due. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), che liquida il patrimonio e conduce all’esdebitazione; e l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII, riservata a chi non ha nulla da offrire e non può offrirlo neppure in prospettiva, con l’obbligo di riversare le utilità sopravvenute nei quattro anni successivi.
Perché questo conta per un mutuo cointestato? Perché le tre strade trattano il coobbligato in modo diverso quanto all’impatto pratico, ma identico quanto al principio di fondo: nessuna di esse libera chi ha firmato con lei. È il punto su cui torneremo più volte, perché è quello che le persone capiscono per ultimo e che invece andrebbe capito per primo.
“Chi può accedere se ha un mutuo insieme a un’altra persona?”
Può accedervi chiunque ne abbia i requisiti soggettivi, indipendentemente dal fatto che il mutuo sia cointestato. La cointestazione non è una causa di esclusione: non c’è nel Codice della crisi una norma che dica “chi ha debiti solidali non accede”.
Il vero filtro è un altro, ed è la qualifica di consumatore. Qui la giurisprudenza è severa e recente: la Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha ribadito che il socio che ha prestato garanzia per la società non può presentarsi come consumatore quando quell’obbligazione era funzionale all’attività d’impresa. Il criterio è la finalità concreta del debito, non l’etichetta del contratto. Un mutuo acceso per comprare l’abitazione è debito da consumatore anche se cointestato con un imprenditore; un mutuo cointestato per finanziare l’attività del cointestatario, no.
Il secondo filtro è la meritevolezza dell’art. 69 CCII: il piano non è omologabile se il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. E qui la cointestazione può diventare un’arma a doppio taglio: se lei ha firmato un mutuo palesemente sproporzionato rispetto al suo reddito per far ottenere credito a un altro, quel comportamento verrà esaminato. La giurisprudenza di merito più recente, però, legge la sproporzione con attenzione alle ragioni: il Tribunale di Torino, con la pronuncia n. 142 del 13 aprile 2026, ha escluso la colpa grave quando l’obbligazione, pur sproporzionata, rispondeva a esigenze primarie costituzionalmente tutelate — la salute, l’abitazione, il lavoro, lo studio, proprie o dei familiari stretti. Comprare casa per la famiglia è, in questa lettura, il contrario di una condotta censurabile.
“Nel piano devo scrivere tutto il mutuo o solo la mia parte?”
Tutto il mutuo, per l’intero residuo, indicando che si tratta di obbligazione solidale.
Il passivo di una procedura di sovraindebitamento fotografa le pretese che i creditori possono far valere verso il ricorrente. Poiché la banca può pretendere da lei l’intero, l’intero va in elenco. Indicare 50.000 su 100.000 significa presentare al giudice e all’OCC un quadro non veritiero dell’indebitamento, con due conseguenze: la relazione dell’attestatore sarà incompleta o difforme, e il piano sarà tarato su un fabbisogno sbagliato.
Diverso è il trattamento che il piano riserva a quel credito. Qui entra in gioco la natura ipotecaria del mutuo: il credito è assistito da garanzia reale e va collocato secondo l’ordine delle cause di prelazione. La Cassazione, con la sentenza della Sezione I n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ricordato — in tema di concordato minore, ma con un principio che riguarda l’intero impianto concorsuale — che non è ammessa una deroga libera alla parità di trattamento e che l’ordine legale delle prelazioni va rispettato secondo le regole generali del concorso.
Concretamente, il piano può: prevedere la prosecuzione del pagamento delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, nei limiti che vedremo; oppure prevedere la liquidazione del bene, con soddisfazione dell’ipotecario sul ricavato e degradazione a chirografo della parte incapiente; oppure prevedere il pagamento parziale del privilegiato in misura non inferiore a quanto ricaverebbe in caso di liquidazione, attestato dall’OCC. Ciò che il piano non può fare è ridurre unilateralmente il debito “alla metà” perché è cointestato: la falcidia si giustifica con il valore di realizzo, non con la presenza di un altro firmatario.
“Da dove si comincia concretamente? Chi devo chiamare per primo?”
Si comincia da due atti che vanno fatti nell’ordine giusto: l’analisi della posizione e la nomina del gestore della crisi.
L’analisi viene prima perché decide tutto il resto: se lei è consumatore o no, se la procedura giusta è la ristrutturazione o la liquidazione controllata, se conviene una procedura individuale o una familiare, se il mutuo è ancora in bonis o se la banca ha già dichiarato la decadenza dal beneficio del termine. Quest’ultimo dato, su un mutuo cointestato, è decisivo: da esso dipende la possibilità di proseguire nel pagamento delle rate senza dover prima sanare l’arretrato.
Poi si va all’OCC — l’Organismo di Composizione della Crisi competente per il circondario di residenza — che nomina il gestore della crisi. Il gestore è un professionista terzo, iscritto negli elenchi ministeriali, che verifica i dati, ricostruisce le cause dell’indebitamento, attesta la fattibilità del piano e la completezza della documentazione, e redige la relazione particolareggiata che accompagna il ricorso. Non è un passaggio formale: è il documento su cui il giudice deciderà.
Il ricorso si deposita al tribunale del luogo di residenza o sede principale degli interessi del debitore. Da quel momento il giudice può disporre le misure protettive, valutare l’ammissibilità, fissare il contraddittorio con i creditori e arrivare all’omologazione.
Una precisazione sui tempi che vale la pena fissare subito: la sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Non esistono altre finestre di sospensione feriale, e chi le racconta diversamente la sta portando fuori strada su un calcolo che può costare la procedura.
“Quanto tempo passa dal deposito all’omologazione, in pratica?”
Dipende dal tribunale e dalla completezza del fascicolo, ma la sequenza è scandita da passaggi tipici che conviene conoscere per non vivere l’attesa come un limbo.
| Fase | Atto | Termine indicativo | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Raccolta documentale e ricostruzione del passivo (contratti, piani di ammortamento, estratti CRIF/Centrale Rischi, visure) | Variabile: è la fase che il debitore controlla di più | Studio legale + OCC |
| Nomina | Istanza di nomina del gestore della crisi | Dalla presentazione dell’istanza | OCC del circondario di residenza |
| Attestazione | Relazione particolareggiata del gestore su cause, meritevolezza, fattibilità | Dopo la verifica documentale | Gestore della crisi |
| Deposito | Ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore + proposta + piano | — | Tribunale competente |
| Protezione | Decreto su misure protettive e sospensione delle azioni esecutive | Di regola contestuale o immediatamente successivo al decreto di apertura | Giudice designato |
| Contraddittorio | Comunicazione ai creditori e termine per osservazioni e contestazioni | Termine fissato dal giudice nel decreto | Creditori / Giudice |
| Decisione | Sentenza o decreto di omologazione, oppure di inammissibilità | All’esito del contraddittorio | Giudice |
| Impugnazione | Reclamo avverso l’omologazione o l’inammissibilità | Termine di legge decorrente dalla comunicazione | Tribunale in composizione collegiale |
| Esecuzione | Attuazione del piano sotto vigilanza dell’OCC | Durata del piano | OCC / Giudice |
Due precisazioni sull’ultima riga della tabella, perché sono state oggetto di contrasto e poi di chiarimento. Sulla competenza per il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano del consumatore, la Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 24870 del 2024, affermando la competenza del tribunale in composizione collegiale, e vi è tornata con la pronuncia n. 21731 del 2025, precisando che quella competenza sussisteva anche prima delle modifiche intervenute sull’art. 70 CCII. È un’informazione operativa preziosa: sbagliare giudice del reclamo significa perdere il gravame.
Sulla legittimazione a reclamare l’omologazione, invece, la Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza n. 5157 del 27 febbraio 2025, ha chiarito che il decreto è impugnabile solo da chi sia stato parte formale del procedimento e risulti soccombente. Questo ha un riflesso diretto sul tema del mutuo cointestato: il coobbligato che non sia stato parte del procedimento non ha la strada del reclamo, e dovrà far valere le proprie ragioni altrove.
“Durante la procedura la banca può pignorare la casa?”
Le misure protettive esistono proprio per impedirlo, ma vanno chieste, concesse e mantenute — non arrivano da sole.
L’art. 70 CCII detta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore una disciplina speciale delle misure protettive, che il Tribunale di Oristano ha ritenuto prevalente rispetto alle regole generali degli artt. 54 e 55 CCII. Concesse le misure, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, né acquisire diritti di prelazione se non concordati.
Ma attenzione al perimetro: la protezione copre lei e il suo patrimonio, non il cointestatario e non il patrimonio del cointestatario. Se la casa è cointestata al 50% e il coobbligato non è nella procedura, la banca — o un altro creditore di quest’ultimo — può agire sulla quota del coobbligato, con tutte le complicazioni dell’espropriazione di beni indivisi degli artt. 599 e seguenti c.p.c.: la possibilità di separazione della quota in natura, o in mancanza la divisione, o la vendita della quota indivisa.
È lo scenario peggiore e il più frequente: il debitore protetto che vede comunque avviarsi un’esecuzione sull’immobile, perché il pignoramento è arrivato dall’altra parte del contratto. È esattamente per neutralizzarlo che, quando i coobbligati sono familiari, si valuta la procedura familiare dell’art. 66 CCII — di cui parliamo più avanti.
“Posso continuare a pagare le rate del mutuo e falcidiare tutto il resto?”
Sì, ma a condizioni precise, e la condizione principale riguarda la sua regolarità al momento della domanda.
L’art. 67 CCII consente che il piano preveda il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale del debitore, quando alla data di presentazione della domanda il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni, oppure quando il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a quella data.
È la norma che salva la casa nella maggior parte dei casi reali, e la sua logica è semplice: il mutuo ipotecario sull’abitazione principale non viene trascinato nella falcidia, continua a vivere secondo il suo piano di ammortamento, mentre tutto il resto del passivo — finanziarie, carte revolving, cessioni del quinto, prestiti personali, debiti tributari nei limiti di legge — viene ristrutturato.
Su un mutuo cointestato questa possibilità ha un valore ulteriore: se le rate continuano a essere pagate regolarmente, il coobbligato non subisce nulla, perché non c’è inadempimento da far valere contro di lui. È il caso in cui la procedura del cointestatario in difficoltà riesce davvero a essere “solo sua” nei fatti, pur restando l’obbligazione solidale nel diritto.
Quando invece l’arretrato esiste già, tutto ruota attorno all’autorizzazione giudiziale al pagamento del pregresso. Ottenerla significa rimettere il mutuo in bonis e salvare l’impianto; non ottenerla significa che il credito ipotecario rientra nel trattamento concorsuale, con la prospettiva della liquidazione del bene.
Sulla dilazione dei crediti privilegiati la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo allentato le rigidità iniziali: la Cassazione n. 17391 del 20 agosto 2020 ha ritenuto ammissibile una moratoria pluriennale del creditore ipotecario senza liquidazione del bene, qualificandola come questione di convenienza per il creditore; la Cassazione, Sez. VI, n. 22291 del 22 novembre 2020 ha ammesso piani di durata molto estesa, purché ai privilegiati sia data la possibilità di esprimersi sulla proposta; e già la Cassazione n. 27544 del 28 ottobre 2019 aveva escluso che la lunga durata del piano comporti di per sé un difetto di fattibilità, imponendo invece il raffronto di convenienza con l’alternativa liquidatoria. Sono gli appigli su cui si costruisce la difesa di un mutuo che non si vuole perdere.
“E se la casa va venduta, si vende tutta o solo la mia quota?”
Dipende da chi è dentro la procedura e da come il piano è congegnato, e questa è forse la domanda operativa più delicata dell’intera materia.
Se lei è l’unico ricorrente e la casa è cointestata, il piano può mettere a disposizione dei creditori soltanto la sua quota: il patrimonio del coobbligato non è aggredibile dalla procedura. Il problema è che la quota indivisa di un immobile ha un valore di mercato depresso — spesso sensibilmente inferiore alla metà aritmetica del valore dell’intero — perché nessun acquirente terzo desidera ritrovarsi comproprietario di una casa abitata da un altro. Questo si riflette sull’attestazione di convenienza: il creditore ipotecario confronterà quanto il piano gli offre con quanto ricaverebbe dall’esecuzione, e sulla quota indivisa quel confronto può giocare a favore del debitore.
Se invece entrambi i cointestatari accedono a una procedura familiare, il bene può essere trattato nella sua interezza, con un risultato di realizzo normalmente più alto e una gestione meno conflittuale.
Va poi ricordato che il Tribunale di Mantova ha riconosciuto la possibilità che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non includa l’abitazione principale tra i beni da liquidare, purché il piano regga sotto il profilo della convenienza e della fattibilità. Non è un salvacondotto automatico: è la conferma che la casa non deve necessariamente essere sacrificata, se il piano offre ai creditori almeno quanto otterrebbero altrimenti.
“E se il mutuo è cointestato con mio marito o mia moglie: possiamo fare la procedura insieme?”
Sì, ed è quasi sempre la soluzione tecnicamente superiore. Si chiama procedura familiare ed è disciplinata dall’art. 66 CCII.
La norma consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Un mutuo cointestato per l’acquisto della casa familiare è il caso di scuola dell’origine comune: un unico contratto, un’unica causa, due patrimoni travolti dalla stessa vicenda.
Il vantaggio è evidente. Un solo OCC, un solo gestore, una sola relazione, un solo tribunale, un solo calendario. E soprattutto: il credito ipotecario cointestato viene trattato una volta sola, nella sua interezza, invece di essere inseguito in due procedure parallele che rischiano di darsi risposte contraddittorie.
Il vincolo strutturale, però, è che le masse attive e passive di ciascun componente restano distinte. Lo ha affermato con chiarezza il Tribunale di Roma già il 14 febbraio 2023, in sede di omologa di un concordato minore familiare, e il principio è oggi acquisito: la procedura è unica, il progetto è unico, ma i patrimoni non si fondono. Il che significa che i creditori di lei si soddisfano sul patrimonio di lei, e quelli di suo marito sul suo, mentre il creditore comune — la banca del mutuo — partecipa a entrambe le masse.
Questa distinzione non è un tecnicismo: ha conseguenze che hanno già fatto naufragare procedure. Il Tribunale di Nola, con pronuncia del 12 giugno 2024, ha respinto un concordato minore familiare perché il voto favorevole era stato raggiunto solo rispetto a uno dei coniugi: ciascun proponente deve ottenere autonomamente le maggioranze dai propri creditori. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025, si è soffermato sui presupposti dell’art. 66, comma 1, CCII, ribadendo che la “familiarità” va dimostrata e non semplicemente affermata. E il Tribunale di Torino, con l’omologa del 15 maggio 2026 di un piano familiare tra coniugi conviventi, ha verificato separatamente la meritevolezza di ciascun coniuge: uno può essere meritevole e l’altro no, e l’esito non si trasmette per osmosi coniugale.
C’è infine un limite di omogeneità: la procedura familiare funziona se tutti i componenti accedono allo stesso strumento. Il Tribunale di Bari ha escluso che si possano mescolare, nello stesso nucleo, una ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII e un’esdebitazione del debitore incapiente. Se i due coniugi hanno situazioni troppo diverse, la strada familiare va abbandonata in partenza e sostituita da due procedure individuali coordinate.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: è la prospettiva da cui si valuta, prima ancora di depositare, se una coppia debba presentarsi al tribunale con un unico progetto familiare o con due procedure distinte. È una scelta che si fa una volta sola e che condiziona l’intero esito.
Va segnalata anche un’apertura importante sul perimetro soggettivo: la Corte d’Appello di Ancona ha ammesso alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche la coniuge che risultasse mera datrice di ipoteca, e non debitrice in senso proprio. È la situazione di chi ha messo la casa a garanzia del debito dell’altro senza firmare il mutuo: una posizione che fino a quella pronuncia rischiava di restare sospesa nel vuoto, protetta da nessuna procedura e aggredibile da tutte le esecuzioni.
“Mio fratello è cointestatario ma non ha debiti: lo rovino se faccio la procedura?”
La risposta onesta è: la sua procedura non lo libera e non lo protegge, ma non lo peggiora neppure. Lo lascia esattamente dov’era, che però è un posto scomodo.
La norma chiave è l’art. 67, comma 4, CCII: l’omologazione non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. È il principio generale del concorso, applicato al sovraindebitamento: il beneficio concorsuale è personale. Lei ottiene la ristrutturazione, suo fratello no.
Il che significa, in concreto: se il piano prevede che lei paghi alla banca il 40% del residuo, la banca conserva verso suo fratello la pretesa per l’intero, salvo poi imputare quanto ricevuto da lei. Suo fratello potrà essere escusso, messo in mora, pignorato nel conto o nello stipendio, e potrà vedersi aggredire la sua quota dell’immobile.
Ecco perché la domanda giusta non è “lo rovino?”, ma “cosa costruiamo per lui, in parallelo?”. Le opzioni esistono e vanno valutate insieme: la procedura familiare se ricorrono i presupposti dell’art. 66; una rinegoziazione o un accollo con liberazione da concordare con la banca prima del deposito; un accordo interno documentato che regoli il regresso; oppure, se anche lui è in difficoltà, una sua procedura autonoma. Ciò che non funziona mai è presentare il ricorso senza aver detto nulla al coobbligato: nella quasi totalità dei casi il rapporto familiare si rompe non per il debito, ma per la sorpresa.
“Se il cointestatario paga lui tutto, poi può chiedermi i soldi indietro dentro la procedura?”
Sì, e questo è uno dei punti che vengono trascurati più spesso nella costruzione del passivo.
Il coobbligato che paga oltre la propria quota ha il regresso dell’art. 1299 c.c. verso gli altri condebitori, nei limiti delle rispettive porzioni. Quel credito di regresso è un credito come gli altri e, se la sua fonte — il contratto di mutuo — è anteriore all’apertura della procedura, va trattato nel concorso: tipicamente come credito chirografario, e da rappresentare nel piano anche quando al momento del deposito non è ancora sorto, perché il coobbligato non ha ancora pagato.
Ometterlo è rischioso sotto due profili. Il primo è la completezza del passivo, che è oggetto della relazione dell’OCC e del controllo del giudice. Il secondo è più insidioso: un credito non rappresentato nel piano è un credito che, a piano omologato ed eseguito, può tornare a bussare. La corretta appostazione — come credito condizionato all’effettivo pagamento da parte del coobbligato — è ciò che mette al riparo dal ritorno di fiamma.
C’è poi il rovescio della medaglia, che vale la pena conoscere: se è lei ad avere pagato, negli anni, più della sua quota, quel credito di regresso è un attivo della sua procedura. Sui mutui familiari cointestati tra fratelli o tra genitori e figli accade con una certa frequenza che uno solo abbia versato le rate per anni, senza che nessuno se ne sia tenuto conto. Ricostruire quei flussi con i bonifici e gli estratti conto può cambiare i numeri del piano.
“Ho firmato come garante, non come mutuatario: cambia qualcosa?”
Sul piano della sua esposizione personale, meno di quanto si pensi. Sul piano dell’accesso alla procedura, potenzialmente molto.
Il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio ai sensi dell’art. 2740 c.c. e, salvo il beneficio della preventiva escussione quando pattuito, è aggredibile come il debitore principale. E l’art. 67, comma 4, CCII, come visto, mette i fideiussori nella stessa condizione dei coobbligati: la procedura del debitore principale non li libera.
Il punto che cambia davvero è la qualifica soggettiva. Se la garanzia è stata prestata per un debito estraneo a qualunque attività d’impresa — il mutuo casa di un figlio, per esempio — il garante conserva di regola la veste di consumatore e la strada dell’art. 67 CCII resta aperta. Se invece la garanzia era funzionale a un’attività imprenditoriale, la porta del piano del consumatore si chiude: è precisamente il principio della già citata Cassazione n. 29746/2025, che guarda alla finalità concreta dell’obbligazione garantita e non alla qualifica formale di chi firma.
Per chi resta fuori dalla ristrutturazione del consumatore non è finita: restano il concordato minore, la liquidazione controllata e, per il debitore realmente incapiente, l’esdebitazione dell’art. 283 CCII. Cambia lo strumento, non la possibilità di uscirne. Ma la scelta va fatta a ragion veduta, perché depositare la domanda sbagliata significa un’inammissibilità e mesi persi.
“Rischio di perdere la casa comunque?”
Il rischio esiste, ed è onesto dirlo. Ma la casa si perde molto più spesso per inerzia che per effetto di una procedura.
Gli scenari sono tre, e conviene guardarli in faccia.
Il primo: il mutuo è ancora in bonis o l’arretrato è sanabile con autorizzazione del giudice. Qui la casa normalmente si salva, il mutuo prosegue secondo il suo ammortamento e la falcidia colpisce il resto del passivo. È lo scenario migliore ed è il motivo per cui arrivare prima della decadenza dal beneficio del termine vale più di qualunque strategia difensiva successiva.
Il secondo: il mutuo è già decaduto e il piano non riesce a offrire al creditore ipotecario almeno quanto ricaverebbe dalla vendita forzata. Qui la liquidazione del bene, o della sua quota, diventa quasi inevitabile. Ma anche in questo scenario ci sono margini: il valore di realizzo di una quota indivisa è basso, i tempi dell’esecuzione sono lunghi, e la Cassazione, con la pronuncia n. 5139 del 2026, si è occupata della possibilità di sospendere la vendita all’asta in presenza di un’offerta migliorativa nell’ambito del sovraindebitamento. Sono spazi tecnici che si sfruttano solo se qualcuno li conosce.
Il terzo: la casa è cointestata, lei è protetto dalle misure ma l’altro cointestatario non lo è. Qui la casa può essere aggredita dal lato dell’altro, ed è per questo che la protezione andrebbe sempre pensata sull’intero immobile e non solo sulla propria posizione.
“Il mio cointestatario finirà segnalato per colpa mia?”
Le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia seguono l’andamento del rapporto, non la procedura in sé. Se le rate del mutuo continuano a essere pagate regolarmente, non c’è inadempimento da segnalare. Se invece il mutuo va in sofferenza, la segnalazione riguarda il rapporto e quindi, trattandosi di cointestazione, entrambi i firmatari.
È la ragione tecnica per cui, quando è possibile, la strategia migliore su un mutuo cointestato è quella che tiene il mutuo vivo: perché protegge simultaneamente la casa, il rapporto con il coobbligato e la sua storia creditizia. Ogni mese in cui il mutuo resta regolare è un mese in cui nessuno dei due peggiora la propria posizione.
Va detto con altrettanta chiarezza il rovescio: se il rapporto è già deteriorato, la procedura non aggrava la segnalazione del coobbligato, che è già in essere. In quel caso l’obiettivo non è più evitare la segnalazione, ma governare l’uscita dal debito con tempi e modalità decisi da voi e non dal creditore.
“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto suggerisce la sensazione di calma che precede il pignoramento, e più di quanto suggerisce il panico quando l’atto arriva.
I momenti che accorciano drasticamente lo spazio di manovra sono tre: la decadenza dal beneficio del termine dichiarata dalla banca, che trasforma le rate arretrate nell’intero residuo esigibile; la notifica del precetto, che apre la strada al pignoramento; e la trascrizione del pignoramento immobiliare, dopo la quale ogni soluzione diventa più stretta e più costosa in termini di tempo.
Nessuno di questi tre eventi chiude definitivamente la porta: si può accedere al sovraindebitamento anche con un’esecuzione immobiliare pendente, e le misure protettive servono proprio a fermarla. Ma ogni passaggio superato riduce le opzioni e aumenta la pressione sui tempi. La verità operativa è che il momento migliore per muoversi è quello in cui il problema è ancora “solo” un’insostenibilità della rata, e non c’è ancora nessun atto notificato.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili. Non sono casi dello Studio: sono esercizi di calcolo che servono a far vedere come si muovono le variabili.
Prima ipotesi — il mutuo ancora vivo. Due fratelli acquistano nel 2016 un appartamento con mutuo cointestato di 148.000 euro, rata mensile 683 euro, residuo attuale 97.400 euro. Uno dei due perde il lavoro e accumula, oltre alla propria quota di rate, 61.300 euro tra prestito personale, due carte revolving e una cessione del quinto interrotta. Il mutuo, però, è regolare: le rate le ha sempre pagate il fratello.
Il debitore in difficoltà accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nel passivo il mutuo viene appostato per l’intero residuo di 97.400 euro con vincolo di solidarietà, non per 48.700. Il piano prevede la prosecuzione del pagamento delle rate a scadere sull’abitazione principale e la ristrutturazione del solo passivo chirografario: sui 61.300 euro il piano offre, su cinque anni, una soddisfazione parziale sostenibile con la capienza reddituale residua, attestata dall’OCC come non inferiore a quanto i creditori ricaverebbero dalla liquidazione.
Esito: la casa non viene toccata, il fratello coobbligato non subisce alcuna escussione perché il mutuo resta in bonis, e il debitore esce dal resto del debito. È lo scenario in cui la procedura riesce davvero a riguardare “solo” chi la propone — non perché il debito sia stato diviso, ma perché il credito solidale non è mai andato in sofferenza.
Va però appostato anche il credito di regresso del fratello per le rate che ha pagato in eccesso rispetto alla propria quota: ipotizzando 22 mensilità interamente a suo carico, si tratta di circa 7.513 euro di regresso, da rappresentare nel piano come credito chirografario.
Seconda ipotesi — il mutuo già decaduto. Coniugi conviventi, mutuo cointestato con residuo di 126.800 euro, dodici rate impagate per complessivi 8.196 euro, decadenza dal beneficio del termine già dichiarata dalla banca. Immobile stimato 155.000 euro. Passivo ulteriore: 34.900 euro in capo alla moglie, 18.200 in capo al marito.
Qui la procedura individuale del solo coniuge più esposto sarebbe fragile: la banca conserverebbe la pretesa integrale verso l’altro e potrebbe pignorare la sua quota, vanificando la protezione. La via da esaminare è la procedura familiare dell’art. 66 CCII, con masse attive e passive distinte secondo il principio affermato dal Tribunale di Roma il 14 febbraio 2023, e con verifica separata della meritevolezza di ciascun coniuge nella linea seguita dal Tribunale di Torino nell’omologa del 15 maggio 2026.
Due scenari di trattamento. Se il giudice autorizza il pagamento dell’arretrato di 8.196 euro, il mutuo torna in bonis e prosegue; il passivo chirografario complessivo di 53.100 euro viene ristrutturato sui redditi di entrambi. Se l’autorizzazione non arriva, il credito ipotecario rientra nel concorso: sui 155.000 euro di stima, al netto della decurtazione tipica della vendita forzata e delle spese, il realizzo prevedibile va confrontato con i 126.800 di residuo, e la parte incapiente degrada a chirografo aggiungendosi al resto.
La differenza tra i due scenari — casa conservata contro casa liquidata — non dipende dall’entità del debito, che è identica, ma da 8.196 euro e da un’autorizzazione giudiziale chiesta nel modo e nel momento giusti.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Nelle consulenze su mutuo cointestato la gente chiede quasi sempre le stesse cose: perdo la casa, quanto pago, quanto dura. Quasi nessuno chiede quella che conta di più:
“Mentre io sono protetto dalla procedura, chi sta proteggendo il mio cointestatario?”
È la domanda decisiva perché smonta l’illusione ottica che regge la maggior parte dei ricorsi mal costruiti. Il debitore pensa che la sua procedura sia un ombrello aperto sopra il contratto di mutuo. Non lo è. È un ombrello aperto sopra una sola persona, mentre il contratto continua a piovere su tutti e due.
Le conseguenze pratiche di questa domanda, se posta all’inizio anziché alla fine, sono tre.
La prima: cambia la scelta della procedura. Se il coobbligato è un familiare convivente e il sovraindebitamento ha origine comune, la risposta corretta non è quasi mai la procedura individuale, ma quella familiare dell’art. 66 CCII — con l’avvertenza, però, che le masse restano distinte, che ciascuno deve superare il vaglio di meritevolezza e che, nel concordato minore familiare, ciascun proponente deve raggiungere le maggioranze tra i propri creditori, come ha statuito il Tribunale di Nola il 12 giugno 2024.
La seconda: cambia la sequenza delle mosse. Se il coobbligato non può entrare nella procedura, ci sono cose da fare prima del deposito, non dopo: verificare con la banca la possibilità di una rinegoziazione o di un accollo liberatorio, documentare gli accordi interni sul regresso, valutare se sia il caso di sanare l’arretrato per tenere il mutuo in bonis e sterilizzare così l’esposizione del coobbligato.
La terza: cambia ciò che si scrive nel piano. Il credito di regresso va previsto, qualificato e collocato. Il vincolo di solidarietà va dichiarato. L’esposizione residua del coobbligato va rappresentata al giudice, perché incide sulla valutazione di fattibilità: un piano che ignora il fatto che la banca continuerà a escutere l’altro firmatario è un piano che descrive un mondo che non esiste.
Chi fa questa domanda al primo incontro costruisce una strategia. Chi la fa dopo l’omologazione costruisce un contenzioso familiare.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Questa è la parte documentale. Di seguito i riferimenti giurisprudenziali su cui poggiano le risposte date sopra: per ciascuno, gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui interessa chi ha un mutuo cointestato.
1. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29746 dell’11 novembre 2025. Chi ha prestato garanzia in funzione dell’attività d’impresa non può presentarsi come consumatore: ciò che conta è la destinazione concreta dell’obbligazione assunta, non la veste formale del firmatario. Rilevanza: è il primo filtro da superare quando il coobbligato o il garante ha un’attività propria; sbagliare qualifica significa inammissibilità.
2. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Non è consentita una deroga libera alla parità di trattamento tra creditori: l’ordine legale delle cause di prelazione va rispettato secondo le regole generali del concorso. Rilevanza: il credito ipotecario derivante dal mutuo cointestato non può essere trattato peggio della sua collocazione di legge solo perché è cointestato.
3. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5157 del 27 febbraio 2025. Il decreto di omologazione è reclamabile soltanto da chi sia stato parte formale del procedimento e sia risultato soccombente. Rilevanza: il coobbligato rimasto fuori dalla procedura non dispone del reclamo e dovrà agire su altri terreni.
4. Cassazione civile, pronuncia n. 21731 del 2025. Anche prima delle modifiche all’art. 70 CCII, la competenza sul reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore spettava al tribunale. Rilevanza: chiarisce la via dell’impugnazione quando il piano viene bloccato in limine, ipotesi tutt’altro che rara nei piani con posizioni solidali mal rappresentate.
5. Cassazione civile, ordinanza n. 24870 del 2024. Sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore è competente il tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: individua il giudice corretto del gravame; l’errore di indirizzo del reclamo è irrimediabile.
6. Cassazione civile, pronuncia n. 5139 del 2026. Si è occupata della sospensione della vendita all’asta nell’ambito del sovraindebitamento in presenza di un’offerta migliorativa. Rilevanza: è lo spiraglio tecnico che può salvare un immobile cointestato già arrivato in fase di vendita.
7. Cassazione civile, n. 17391 del 20 agosto 2020. È ammissibile la moratoria pluriennale del creditore ipotecario senza liquidazione del bene: la dilazione è questione di convenienza per il creditore, non di ammissibilità del piano. Rilevanza: è l’architrave su cui si difende la conservazione della casa gravata da mutuo.
8. Cassazione civile, Sez. VI, n. 22291 del 22 novembre 2020. Sono ammissibili piani di durata molto estesa, purché ai creditori privilegiati sia assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta. Rilevanza: consente di spalmare il rientro su orizzonti compatibili con l’ammortamento residuo di un mutuo.
9. Cassazione civile, n. 27544 del 28 ottobre 2019. La durata prolungata del piano non implica di per sé un difetto di fattibilità: va compiuto il raffronto di convenienza rispetto alla liquidazione forzata. Rilevanza: sposta il giudizio dal dato formale della durata a quello sostanziale del risultato per i creditori.
10. Cassazione civile, Sez. I, n. 17834 del 3 luglio 2019. È ammissibile la moratoria ultrannuale negli accordi di composizione, con possibilità per i privilegiati di manifestare la propria posizione sulle dilazioni oltre l’anno. Rilevanza: precedente di legittimità che ha aperto la strada alle dilazioni lunghe sul credito ipotecario.
11. Tribunale di Roma, 14 febbraio 2023. In sede di omologa del concordato minore familiare, le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente devono restare distinte. Rilevanza: è il principio che governa ogni procedura familiare fondata su un mutuo cointestato.
12. Tribunale di Nola, 12 giugno 2024. Respinto il concordato minore familiare in cui il voto favorevole era stato raggiunto solo rispetto a uno dei coniugi: ciascun proponente deve conseguire autonomamente le maggioranze tra i propri creditori. Rilevanza: dimostra che la procedura familiare non è una fusione, ma un coordinamento.
13. Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025. Ricostruisce i presupposti applicativi dell’art. 66, comma 1, CCII sulle procedure familiari. Rilevanza: la “familiarità” e l’origine comune del sovraindebitamento vanno dimostrate documentalmente, non enunciate.
14. Tribunale di Torino, omologa del 15 maggio 2026. Omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare tra coniugi conviventi, con verifica separata della meritevolezza di ciascuno. Rilevanza: conferma che nella procedura familiare le posizioni soggettive restano autonome anche sul piano valutativo.
15. Tribunale di Torino, n. 142 del 13 aprile 2026. L’assunzione colposa di un’obbligazione sproporzionata non integra colpa grave quando risponde a esigenze primarie costituzionalmente tutelate — salute, abitazione, lavoro, studio — proprie o dei familiari stretti. Rilevanza: è l’argomento difensivo principale quando la banca contesta la sostenibilità originaria del mutuo cointestato.
16. Tribunale di Oristano. L’art. 70, comma 4, CCII detta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore una disciplina speciale delle misure protettive, prevalente sugli artt. 54 e 55 CCII. Rilevanza: individua la base normativa corretta per bloccare l’esecuzione sull’immobile.
17. Tribunale di Mantova. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può non includere l’abitazione principale tra i beni da liquidare. Rilevanza: conferma che la conservazione della casa non è un’eccezione di favore, ma un esito possibile del giudizio di convenienza.
18. Corte d’Appello di Ancona. Può accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche il coniuge che risulti mero datore di ipoteca. Rilevanza: copre la posizione di chi ha dato la casa in garanzia senza firmare il mutuo.
19. Tribunale di Bari. La procedura familiare presuppone l’omogeneità dello strumento: non è possibile combinare, nello stesso nucleo, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e l’esdebitazione del debitore incapiente. Rilevanza: impone di verificare in partenza la compatibilità delle due posizioni.
20. Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 2019. Dichiarata l’illegittimità dell’esclusione dell’IVA dalla falcidia nel piano del consumatore. Rilevanza: ha ampliato il perimetro dei debiti ristrutturabili accanto al mutuo.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio Monardo su una posizione di mutuo cointestato, passo per passo.
- Ricostruiamo il vincolo di solidarietà sui documenti originali. Leggiamo il contratto di mutuo, l’atto di compravendita, la nota di trascrizione e l’atto di iscrizione ipotecaria per stabilire chi è mutuatario, chi è terzo datore d’ipoteca, chi è garante e per quale importo: tre posizioni che nel linguaggio comune si confondono e che nel piano hanno trattamenti diversi.
- Verifichiamo se la decadenza dal beneficio del termine è stata validamente dichiarata, confrontando le clausole contrattuali con le comunicazioni effettivamente ricevute e con le date di invio: da questo accertamento dipende la possibilità di proseguire il pagamento delle rate a scadere sull’abitazione principale.
- Ricalcoliamo il debito residuo sul piano di ammortamento, controllando interessi di mora, commissioni, spese di istruttoria e l’effettiva imputazione dei pagamenti ricevuti, perché il numero che la banca comunica e quello che risulta dai conteggi non sempre coincidono.
- Ricostruiamo i flussi tra i cointestatari con estratti conto e bonifici, quantificando il credito o il debito di regresso ex art. 1299 c.c. e appostandolo nel piano nella qualificazione corretta.
- Decidiamo, prima del deposito, tra procedura individuale e procedura familiare ex art. 66 CCII, verificando convivenza od origine comune del sovraindebitamento, omogeneità dello strumento per tutti i componenti e tenuta separata delle masse.
- Redigiamo il ricorso, la proposta e il piano nella struttura degli artt. 67 e seguenti CCII, rappresentando il credito ipotecario per l’intero con indicazione della solidarietà e costruendo il trattamento dei creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione.
- Lavoriamo con l’OCC e il gestore della crisi sulla relazione particolareggiata, fornendo la documentazione necessaria all’attestazione di fattibilità e alla ricostruzione delle cause dell’indebitamento.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive ai sensi dell’art. 70 CCII per sospendere le azioni esecutive in corso sull’immobile, e presidiamo l’eventuale esecuzione avviata sulla quota del coobbligato.
- Costruiamo la difesa sulla meritevolezza ai sensi dell’art. 69 CCII, documentando le ragioni dell’indebitamento e, ove pertinente, il profilo del merito creditizio della concessione originaria.
- Rispondiamo alle osservazioni e alle contestazioni dei creditori in sede di contraddittorio, compresa la contestazione di convenienza, con la ricostruzione del realizzo atteso in caso di liquidazione della quota indivisa.
- Assistiamo nella fase esecutiva del piano e interveniamo sui reclami e sulle impugnazioni, davanti al tribunale in composizione collegiale, nella linea tracciata dalle pronunce di legittimità sopra richiamate.
Questo lavoro poggia su una qualificazione professionale precisa, che è utile conoscere prima di affidare una posizione a chiunque. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesano in modo particolare le due abilitazioni legate al sovraindebitamento. Essere Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e professionista fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno il documento che decide la sorte del ricorso: la relazione particolareggiata dell’attestatore. Significa sapere quali incongruenze un gestore non può lasciar passare, quale documentazione va prodotta prima e non dopo, come va rappresentato un debito solidale perché il quadro risulti completo e verificabile. Su un mutuo cointestato, dove il rischio maggiore è proprio la rappresentazione parziale del passivo, è la competenza che evita l’inammissibilità.
Accanto a questo opera la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: la stessa linea difensiva impostata al primo incontro viene portata avanti davanti al giudice dell’omologa, in sede di reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale e, se necessario, in sede di legittimità, senza passaggi di mano e senza ricostruzioni da capo. E accanto ancora lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo: perché un piano di ristrutturazione è al tempo stesso un atto giudiziario e un modello economico, e le due cose devono reggere insieme.
In sintesi: i tre messaggi da portarsi via
Primo: la quota non esiste verso la banca. Un mutuo cointestato è un’obbligazione solidale, e nel piano va rappresentato per l’intero. Ciò che può essere individuale è la procedura, non il debito.
Secondo: la procedura protegge lei, non chi ha firmato con lei. L’art. 67, comma 4, CCII lo dice espressamente: l’omologazione non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se il coobbligato è un familiare, la risposta tecnica è quasi sempre la procedura familiare dell’art. 66 CCII, con masse distinte e meritevolezza verificata separatamente.
Terzo: la casa si salva molto più spesso prima della decadenza che dopo. La possibilità di proseguire il pagamento delle rate a scadere sull’abitazione principale, e l’autorizzazione giudiziale a sanare l’arretrato, sono gli strumenti che decidono l’esito — e si giocano in una finestra temporale che si chiude in fretta.
È su questo terreno che lo Studio Monardo lavora con una specializzazione documentata e non dichiarata: la materia del sovraindebitamento ha un accesso professionale regolato, e l’Avv. Monardo vi opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC — cioè con le stesse qualificazioni di chi, dall’altra parte, dovrà attestare il piano al giudice. A questo si aggiunge la veste di avvocato cassazionista, che consente di difendere la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio: su una materia dove la Cassazione è intervenuta ripetutamente negli ultimi due anni su ammissibilità, competenza del reclamo e qualifica di consumatore, non è un dettaglio.
📩 Non aspetti che sia la banca a fissare il calendario: se ha un mutuo cointestato che non riesce più a sostenere, ci contatti subito — tutti i riferimenti dello Studio sono al termine di questa pagina.
