Chi lavora nel catering per eventi conosce bene una dinamica che, negli ultimi anni, è diventata strutturale: il preventivo per il matrimonio, la convention aziendale o la cena di gala viene firmato con otto, dieci, a volte quindici mesi di anticipo, mentre i costi reali – materie prime, energia per le cucine di produzione, noleggi, personale di sala a chiamata, trasporti refrigerati – si formano nel momento in cui l’evento si svolge. Quando lo scarto tra il prezzo pattuito e il costo effettivo si ripete su decine di eventi, la cassa si svuota, i fornitori iniziano a sollecitare, la banca riduce gli affidamenti e arrivano i primi decreti ingiuntivi. È in questa fase che l’imprenditore comincia a sentir parlare di “accordo di ristrutturazione dei debiti”, quasi sempre attraverso il passaparola: il collega che “ha chiuso con le banche al 30%”, il commercialista di un amico che “ha bloccato tutto con un ricorso”, il forum in cui qualcuno giura che “con l’accordo i fornitori li paghi quando vuoi”.
Su pochi strumenti giuridici circola tanta disinformazione come sugli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli artt. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024). Il motivo è comprensibile: la disciplina è cambiata più volte, le versioni “agevolata” ed “a efficacia estesa” hanno regole diverse, e molte informazioni che girano risalgono alla vecchia legge fallimentare. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perde il tempo utile per chiedere le misure protettive, si firmano adesioni che liberano i garanti, si costruisce un piano che il tribunale non potrà omologare.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse tra chi gestisce un’impresa di catering e banqueting in crisi:
- che senza il consenso di tutti i creditori l’accordo non si possa fare;
- che i fornitori che non firmano possano essere pagati “quando l’azienda si riprende”;
- che qualunque impresa di catering, anche piccolissima, possa chiedere l’accordo;
- che depositato il ricorso pignoramenti e revoche dei fidi si blocchino da soli;
- che l’accordo consenta di sciogliere i preventivi in perdita già firmati con i clienti;
- che Fisco e INPS restino necessariamente fuori da ogni trattativa;
- che, omologato l’accordo, i soci che hanno prestato fideiussioni siano al sicuro.
Perché proprio lo Studio Monardo si occupa di questa materia? Perché l’accordo di ristrutturazione nasce molto spesso all’interno della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso di trattativa da cui gli accordi prendono forma. Quando invece l’impresa di catering è sotto le soglie dimensionali e l’accordo non è praticabile, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC consente di indirizzarla verso lo strumento corretto senza cambiare interlocutore.
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Mito n. 1 – «Senza il sì di tutti i creditori l’accordo di ristrutturazione non si può fare»
Il mito
«Se anche un solo fornitore o una sola banca dice di no, l’accordo salta: serve l’unanimità.»
Perché ci credono in tanti
La convinzione ha un fondo di verità molto solido: l’accordo di ristrutturazione è, nella sua essenza, un contratto. Il codice civile stabilisce che il contratto ha forza di legge solo tra le parti (art. 1372 c.c.) e non produce effetti rispetto ai terzi. Nessuno, in linea di principio, può vedersi ridurre o dilazionare un credito senza averlo accettato. Chi ha avuto esperienza di “piani di rientro” stragiudiziali con i fornitori sa bene che, fuori da un quadro normativo, basta un creditore aggressivo per mandare all’aria mesi di trattative: quello che non ha firmato continua con il suo decreto ingiuntivo, pignora il conto e mette in allarme tutti gli altri.
C’è poi un secondo equivoco: molti imprenditori confondono l’accordo di ristrutturazione con la vecchia “transazione a saldo e stralcio” negoziata singolarmente con ciascun creditore, che effettivamente richiede un sì individuale per ogni posizione.
La realtà
In realtà la norma dice altro. L’art. 57 CCII consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di chiedere l’omologazione di accordi conclusi con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti. Non serve dunque l’unanimità: serve una maggioranza qualificata calcolata sull’ammontare dei crediti, non sul numero delle teste. Per un’impresa di banqueting, questo significa che l’adesione delle due o tre banche principali e dei fornitori più esposti può già bastare, anche se una parte dei fornitori minori resta fuori.
La soglia scende ulteriormente in due casi:
- negli accordi agevolati (art. 60 CCII) la percentuale è dimezzata al trenta per cento, a condizione che il debitore non chieda la moratoria per i creditori estranei e non abbia richiesto misure protettive temporanee (o vi abbia rinunciato);
- negli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII) gli effetti dell’accordo possono essere estesi, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., anche ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, quando gli aderenti rappresentano il settantacinque per cento dei crediti di quella categoria, tutti i creditori della categoria sono stati informati e messi in condizione di partecipare in buona fede, l’accordo non ha carattere liquidatorio e i dissenzienti ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale.
La correzione essenziale: l’accordo richiede una maggioranza del 60% dei crediti (30% nella versione agevolata), non l’unanimità; e in presenza di categorie omogenee il dissenso della minoranza può essere superato.
Attenzione però alla versione a efficacia estesa, perché qui il passaparola rischia di trasformare un’opportunità in una trappola. Il legislatore pretende che le categorie siano omogenee per posizione giuridica e interessi economici: non si può mettere nella stessa categoria il fornitore di prodotti ittici freschi, la società di leasing dei furgoni frigo e la banca che ha erogato il mutuo sul laboratorio, solo per raggiungere artificialmente il 75%. Inoltre ai creditori non aderenti non possono essere imposti nuovi finanziamenti, il mantenimento di affidamenti o l’esecuzione di nuove prestazioni.
La prova
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2817 depositata l’8 febbraio 2026 – il primo intervento di legittimità sugli accordi a efficacia estesa –, ha chiarito che la formazione di categorie di creditori realmente omogenee è un presupposto necessario dell’istituto, che il tribunale può verificare anche d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi, e che le categorie costruite per forzare la maggioranza del 75% (il cosiddetto gerrymandering) non superano il vaglio dell’omologazione. La Corte ha anche affermato che il tribunale può incaricare il commissario giudiziale di riferire su ogni aspetto rilevante, compresi quelli già oggetto di attestazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che serva l’unanimità spesso rinuncia in partenza, pensando che “tanto il fornitore X non firmerà mai”, e lascia degenerare la crisi fino all’insolvenza conclamata. All’estremo opposto, chi ha capito solo metà della regola e crede di poter “trascinare” chiunque con l’efficacia estesa costruisce categorie eterogenee e si vede negare l’omologazione dopo mesi di lavoro, con i creditori che, nel frattempo, hanno ripreso le azioni esecutive. In entrambi i casi il tempo perso è quello che, in un’impresa di eventi con incassi stagionali, fa la differenza tra un risanamento possibile e una liquidazione giudiziale.
Mito n. 2 – «I fornitori che non aderiscono si pagano quando l’azienda si riprende»
Il mito
«Con l’accordo omologato chi non ha firmato deve aspettare: lo pago quando rientrano gli incassi della stagione dei matrimoni.»
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione nasce da una lettura parziale del concetto di “moratoria”. È vero che l’accordo di ristrutturazione concede al debitore un respiro anche rispetto ai creditori che non vi partecipano; ed è vero che, nella fase delle trattative, le misure protettive possono impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive. Da qui il salto logico: “se per un periodo non possono aggredirmi, allora posso pagarli con i miei tempi”. Inoltre, nella prassi stragiudiziale, capita spesso che i creditori minori vengano lasciati in coda “a fine stagione”, e l’imprenditore trasferisce questa abitudine al contesto giudiziale.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è il più importante dell’intero istituto. L’art. 57, comma 3, CCII stabilisce che l’accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro termini precisi:
- entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data;
- entro centoventi giorni dalla scadenza, per i crediti che a quella data non sono ancora scaduti.
Non esiste dunque una moratoria libera, né una riduzione del credito del fornitore che non ha firmato. Il creditore estraneo deve ricevere il cento per cento, entro 120 giorni: l’accordo può solo spostare in avanti il pagamento entro quel limite, mai tagliarlo o rinviarlo a data indeterminata. L’attestatore, professionista indipendente, deve certificare non solo la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ma anche specificamente questa idoneità a pagare gli estranei nei termini.
Questo significa, per un’impresa di catering, che il piano deve dimostrare da dove arriveranno le risorse per saldare integralmente il fornitore di vini, la società di noleggio tovagliato e l’agenzia di personale che non hanno aderito: dalla nuova finanza bancaria concessa dagli aderenti, dalla cessione di un ramo d’azienda (ad esempio la gestione di un locale per ricevimenti), dall’apporto dei soci, dalla vendita di attrezzature non strategiche.
Unica eccezione “di sistema” è l’accordo a efficacia estesa, nel quale i creditori non aderenti della categoria sono vincolati dall’accordo come se l’avessero sottoscritto. Ma resta fermo che i creditori estranei a quella categoria vanno pagati integralmente, e che i non aderenti “trascinati” devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale.
La prova
La Cassazione, con la sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024, ha precisato che in sede di omologazione il tribunale non si ferma alla regolarità formale degli adempimenti, ma verifica tutti i profili di legalità sostanziale, compresa l’effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei nei tempi di legge. Il controllo si svolge in termini di plausibilità e ragionevolezza: se l’accordo, così come è costruito, rende irrealistico il pagamento integrale entro i termini, l’omologazione può essere negata. Nella stessa pronuncia la Corte ha affermato che, nel trattamento dei crediti tributari e contributivi, va rispettata la regola della relative priority rule.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta il piano contando di pagare i non aderenti “a fine stagione” presenta un accordo che l’attestatore non può certificare o che il tribunale non omologa. E anche se l’accordo venisse omologato, il mancato pagamento dell’estraneo entro i 120 giorni gli consente di agire esecutivamente per l’intero, con il rischio concreto che la sua iniziativa travolga l’equilibrio dell’intero piano e sfoci in un’istanza di liquidazione giudiziale. In più, c’è un profilo spesso trascurato: se il piano si rivela ineseguibile e l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, la Cassazione ha chiarito (sentenza n. 32996 del 17 dicembre 2024) che gli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta e i crediti degli aderenti rientrano nel passivo nel loro ammontare originario, detratti i pagamenti ricevuti. Lo sconto negoziato, in altre parole, svanisce.
Mito n. 3 – «Qualsiasi impresa di catering in difficoltà può chiedere l’accordo di ristrutturazione»
Il mito
«L’accordo di ristrutturazione è lo strumento per tutte le imprese: vale per la grande società di banqueting come per la ditta individuale che fa buffet per le comunioni.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che il Codice della crisi ha ampliato la platea dei soggetti ammessi rispetto alla vecchia legge fallimentare: oggi l’accordo è accessibile all’imprenditore “anche non commerciale”, quindi, ad esempio, anche all’imprenditore agricolo che organizza eventi in agriturismo. Da questa apertura, il passaparola ha dedotto che la porta sia aperta a tutti. Contribuisce alla confusione anche la terminologia: il Codice usa la parola “ristrutturazione” sia per gli accordi degli artt. 57 ss. sia per la “ristrutturazione dei debiti del consumatore” dell’art. 67, che è tutt’altro istituto, riservato ai consumatori. E nel linguaggio comune si sente parlare di “accordo con i creditori” anche a proposito del concordato minore.
La realtà
L’art. 57 CCII è esplicito: l’accordo di ristrutturazione è riservato all’imprenditore diverso dall’imprenditore minore. E l’imprenditore minore è definito dall’art. 2, comma 1, lettera d), CCII come l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti:
- un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se inferiore);
- ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Se l’impresa di catering rientra in tutti e tre questi limiti, l’accordo di ristrutturazione non è lo strumento giusto: dovrà guardare al concordato minore, alla composizione negoziata o, nei casi più gravi, alla liquidazione controllata. Se invece supera anche uno solo dei parametri – ad esempio i ricavi lordi di un solo esercizio –, non è impresa minore e può accedere all’accordo.
Vero, ma solo a metà, dunque: l’accordo è aperto a molte imprese, ma non a tutte. E la distinzione ha conseguenze enormi, perché il concordato minore (artt. 74-83 CCII) segue regole di voto, di contenuto e di procedura completamente diverse e passa necessariamente per l’Organismo di Composizione della Crisi. Proprio per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, verifica i bilanci degli ultimi tre esercizi prima di scegliere lo strumento, così da non avviare un percorso destinato all’inammissibilità.
Esiste poi un canale comune: la composizione negoziata della crisi, disciplinata dal Titolo II del Codice, è accessibile anche all’impresa minore (art. 25-quater CCII), con esiti dedicati. Per l’impresa sopra soglia, invece, la composizione negoziata può sfociare proprio in un accordo di ristrutturazione, e l’art. 23 CCII prevede in questo caso condizioni di favore sulle percentuali richieste per l’efficacia estesa, quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
La prova
Qui la prova è anzitutto il testo di legge, che non lascia margini interpretativi: l’art. 57, comma 1, CCII esclude espressamente l’imprenditore minore, e l’art. 2, comma 1, lett. d), ne fissa i parametri. Specularmente, i tribunali dichiarano inammissibile la domanda di concordato minore quando il debitore supera i limiti dimensionali, perché in quel caso deve accedere agli strumenti “maggiori”. Le due porte non sono intercambiabili.
Cosa rischia chi ci crede
La piccola impresa di catering che deposita una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione senza averne i requisiti soggettivi si vede dichiarare inammissibile il ricorso, ha perso il tempo delle trattative e, soprattutto, può aver bruciato la protezione: le misure eventualmente concesse cadono, i creditori riprendono le azioni. Al contrario, l’impresa che supera le soglie per un solo esercizio – magari quello dell’anno di punta degli eventi post-pandemia – e si convince di essere “piccola” imbocca il concordato minore, che le verrà negato. In entrambi i casi il danno non è solo procedurale: nel frattempo gli interessi corrono, le garanzie dei soci vengono escusse e il valore dell’azienda (contratti con location, reputazione con i wedding planner, personale formato) si disperde.
Mito n. 4 – «Depositato il ricorso, pignoramenti e revoche dei fidi si bloccano da soli»
Il mito
«Basta presentare l’accordo in tribunale e scatta automaticamente lo scudo: nessuno può più pignorare il conto né toccare i miei furgoni.»
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità concreto. Il Codice della crisi prevede davvero le misure protettive: dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se il debitore ne fa richiesta, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa, le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano, e non si possono acquisire diritti di prelazione non concordati. Chi ha visto un collega ottenere lo “stop” ai pignoramenti ne ha tratto la conclusione che l’effetto sia sempre automatico, in qualunque momento e senza condizioni.
La realtà
La realtà è più articolata, e le condizioni che il passaparola ha cancellato sono proprio quelle decisive. Occorre distinguere tre situazioni.
Primo: le misure protettive vanno chieste. Non derivano dal semplice deposito dell’accordo, ma da un’espressa richiesta del debitore nella domanda (art. 54, comma 2, CCII). Chi dimentica di formularla non gode di alcuna protezione.
Secondo: una volta chieste con la domanda di omologazione, producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese, ma devono essere confermate dal tribunale. L’art. 55 CCII prevede che il giudice fissi l’udienza, assegni al debitore un termine perentorio breve per notificare ricorso e decreto ai creditori, e confermi o revochi le misure con decreto entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda. La durata massima è di quattro mesi, prorogabile solo se ci sono progressi significativi e nei limiti complessivi di legge.
Terzo: se l’accordo non è ancora concluso, l’imprenditore può chiedere le misure anche durante le trattative, prima del deposito della domanda di omologazione (il cosiddetto “preaccordo” dell’art. 54, comma 3, CCII), ma deve allegare la documentazione prevista, una proposta di accordo e un’attestazione di un professionista indipendente che certifichi che sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare il pagamento integrale dei creditori con cui non si tratta o che hanno negato la disponibilità a trattare.
La correzione essenziale: la protezione non è mai automatica né incondizionata; va chiesta, va pubblicata, va confermata dal tribunale, ha una durata limitata e, nella fase delle trattative, richiede un’attestazione specifica sul 60%.
C’è poi un aspetto che riguarda da vicino la revoca dei fidi. Durante le misure protettive, l’art. 64 CCII impedisce ai creditori interessati di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti essenziali in corso o di risolverli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È una tutela preziosa per chi dipende dal fornitore di gas per le cucine o dalla società che gestisce la catena del freddo. Ma il perimetro di questa regola e la sua applicazione agli affidamenti bancari vanno verificati caso per caso: non c’è un divieto generalizzato alla banca di rivedere le linee di credito, e il nuovo credito non può comunque essere imposto.
La prova
Il Tribunale di Avellino, pronunciandosi sul rito dell’art. 54, comma 3, CCII, ha messo in luce la natura del provvedimento sulle misure richieste in pendenza di trattative: non è una conferma di effetti già prodotti dalla pubblicazione, ma una vera concessione del giudice, subordinata all’attestazione sul 60% e all’idoneità della proposta a pagare integralmente gli estranei entro i 120 giorni, e da adottarsi nel contraddittorio con le parti (anche differito, nei casi di particolare urgenza). A monte, la Cassazione con la sentenza n. 11218 dell’aprile 2025 ha richiamato l’importanza della pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese contestualmente al deposito in tribunale, perché è da quella pubblicazione che dipendono l’efficacia degli accordi e la possibilità per i non aderenti di far valere i propri diritti.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore convinto dell’automatismo deposita tardi, senza richiesta espressa o senza l’attestazione necessaria, e scopre che il pignoramento presso terzi sui conti – quello che blocca gli acconti versati dagli sposi per gli eventi dei mesi successivi – prosegue regolarmente. Oppure ottiene gli effetti provvisori ma non cura con precisione la notifica ai creditori nel termine perentorio assegnato: le misure non vengono confermate e cadono. Nel settore degli eventi, dove gli acconti dei clienti sono la principale fonte di liquidità, anche due settimane di conti bloccati possono significare l’impossibilità di acquistare le derrate per i ricevimenti già in calendario, con inadempimenti a catena verso i clienti.
Mito n. 5 – «Con l’accordo di ristrutturazione posso sciogliere i preventivi in perdita già firmati con i clienti»
Il mito
«L’accordo serve proprio a questo: dichiaro la crisi e i contratti per gli eventi firmati a prezzi vecchi non valgono più, oppure li ricalcolo con i costi di oggi.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità, in questo caso, arriva da un istituto diverso. Nel concordato preventivo l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, con il pagamento di un indennizzo alla controparte. Chi ha sentito parlare di questa possibilità – o ne ha avuto esperienza diretta in un’altra impresa – tende ad attribuirla a tutti gli “strumenti della crisi”, compreso l’accordo di ristrutturazione. A ciò si aggiunge un’impressione diffusa nel settore: dopo gli aumenti eccezionali dell’energia e delle derrate degli anni scorsi, si è parlato molto di “caro prezzi” come causa di risoluzione dei contratti, e molti ristoratori e caterer ne hanno dedotto che qualunque aumento dei costi basti a liberarsi dall’impegno preso.
La realtà
L’accordo di ristrutturazione è uno strumento negoziale che incide sui debiti dell’impresa verso i creditori aderenti. Non contiene una norma analoga all’art. 97 CCII: non attribuisce al debitore il potere di sciogliere unilateralmente i contratti in corso con i clienti, né di rideterminarne il prezzo. Il matrimonio di giugno per 180 invitati, firmato a 92 euro a coperto, resta un contratto valido ed efficace, e l’inadempimento esporrebbe l’impresa a una richiesta di risarcimento che, nel piano, diventerebbe un nuovo debito da gestire.
La correzione essenziale: l’accordo ristruttura i debiti, non i contratti con i clienti; per i preventivi in perdita servono altri strumenti – rinegoziazione, rimedi del codice civile o, se la situazione lo richiede, uno strumento diverso come il concordato preventivo.
Quali sono, allora, le strade realistiche per i preventivi che non coprono più i costi?
- La rinegoziazione consensuale. Molti clienti business (aziende che organizzano convention, enti, agenzie) accettano di rivedere menu, numero di portate o formula di servizio pur di non perdere il fornitore. È la strada più veloce e, se documentata, va inserita nel piano come dato che l’attestatore potrà valutare.
- La revisione del prezzo nell’appalto di servizi. Se il contratto di catering è qualificabile come appalto (organizzazione con propria gestione e rischio di un servizio complesso), l’art. 1664 c.c. consente di chiedere la revisione quando, per circostanze imprevedibili, il costo dei materiali o della manodopera è aumentato in misura superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, e la revisione è accordata solo per la differenza che eccede il decimo. Salvo diversa previsione contrattuale.
- La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), nei contratti a esecuzione differita, quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili. La norma esclude la risoluzione se l’aggravio rientra nell’alea normale del contratto, e consente all’altra parte di evitarla offrendo di ricondurre il contratto a equità. Le normali oscillazioni dei prezzi di mercato, per costante orientamento, rientrano nell’alea normale.
- Le clausole di adeguamento prezzi nei nuovi preventivi, che non risolvono il passato ma evitano di ricreare il problema nei contratti futuri: è un elemento che il piano di risanamento dovrebbe sempre prevedere, perché la fattibilità dell’accordo dipende anche dalla marginalità degli eventi successivi all’omologazione.
Un esempio numerico aiuta a capire il limite dell’art. 1664 c.c.: su un servizio pattuito a 38.640 euro, un aumento documentato dei costi di materiali e personale pari a 5.170 euro supera il decimo del prezzo (3.864 euro); la revisione, se il contratto è un appalto e l’aumento dipende da circostanze imprevedibili, potrà riguardare al massimo la parte eccedente, cioè 1.306 euro. Il resto rimane a carico dell’impresa.
La prova
Sul fronte dell’eccessiva onerosità, la Cassazione (ord. n. 27152 del 2023) ha ribadito che per risolvere il contratto occorrono eventi che escono dall’alea normale e che presentano sia il carattere oggettivo della straordinarietà – apprezzabile con criteri misurabili come frequenza, dimensioni, intensità – sia quello soggettivo dell’imprevedibilità, legato a ciò che le parti potevano conoscere al momento della conclusione. Sul fronte concorsuale, la prova è l’assetto stesso del Codice: il potere di sciogliere i contratti pendenti è previsto nel concordato preventivo (art. 97 CCII), non negli accordi di ristrutturazione.
Cosa rischia chi ci crede
L’impresa convinta di poter “liberarsi” dei preventivi in perdita smette di eseguire alcuni eventi o comunica ai clienti che il prezzo è cambiato. Il risultato è una serie di contestazioni, richieste di restituzione degli acconti con danni, recensioni negative e perdita dei canali commerciali (wedding planner, location convenzionate) che sono il vero patrimonio di un’azienda di banqueting. Nel piano di ristrutturazione, ogni contenzioso con i clienti diventa un passivo potenziale che l’attestatore deve considerare, e può compromettere la fattibilità dell’intero accordo.
Mito n. 6 – «Fisco e INPS restano fuori: con loro non si tratta, vanno pagati per intero e subito»
Il mito
«I debiti con l’Erario e con l’INPS non entrano nell’accordo di ristrutturazione: puoi accordarti con banche e fornitori, ma le imposte e i contributi del personale di sala vanno pagati al cento per cento.»
Perché ci credono in tanti
Per molti anni la regola dell’indisponibilità del credito tributario è stata percepita come assoluta: l’amministrazione non poteva “fare sconti” e i piani di rateizzazione erano l’unica via. Nel settore del catering, dove il costo del personale – anche stagionale e a chiamata – incide in modo pesante, i debiti contributivi sono spesso la voce più ingombrante, e l’idea che non si possano toccare scoraggia a priori ogni tentativo di risanamento. La convinzione è inoltre alimentata dall’effettiva prudenza con cui l’amministrazione finanziaria valuta le proposte e dai numerosi dinieghi di cui si sente parlare.
La realtà
L’art. 63 CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi proprio nell’ambito degli accordi di ristrutturazione: il debitore può proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi amministrati dagli enti previdenziali e assistenziali, con i relativi accessori. La proposta, corredata dall’attestazione sulla convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, viene depositata presso gli uffici competenti, e l’eventuale adesione deve intervenire entro i termini previsti dalla norma.
Soprattutto, il Codice prevede l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (il cosiddetto cram down fiscale), a condizioni precise: l’adesione pubblica deve essere determinante per raggiungere le percentuali richieste e la proposta deve risultare conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il D.Lgs. 136/2024 ha ridisegnato presupposti e limiti di questo meccanismo, per cui oggi occorre verificare con attenzione la disciplina applicabile in base alla data della domanda.
La correzione essenziale: Fisco e INPS possono essere coinvolti nell’accordo con la transazione dell’art. 63 CCII e, a certe condizioni, il loro dissenso può essere superato dal tribunale; ma il cram down non è uno strumento per ottenere soltanto uno sconto fiscale.
Vero, dunque, ma solo a metà: è corretto che l’amministrazione non possa essere trattata come un creditore qualsiasi e che la Cassazione vigili perché l’accordo non diventi una “transazione fiscale forzosa” travestita. È falso che i debiti pubblici siano intoccabili.
La prova
Tre pronunce recenti tracciano con precisione il perimetro. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha chiarito che – nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 – il superamento del dissenso del creditore pubblico presuppone comunque un accordo con altri creditori, anche se da solo insufficiente a raggiungere le percentuali: l’adesione “forzosa” dell’Erario si somma a consensi reali, non li sostituisce. Con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 la Corte ha escluso l’ammissibilità dell’omologazione forzosa quando gli unici aderenti sono creditori il cui titolo nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione e non da rapporti anteriori. Infine, la già citata sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024 ha affermato che nel trattamento dei crediti tributari e contributivi va rispettata la relative priority rule e che il tribunale ne verifica il rispetto in sede di omologa. A questo si aggiunge la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026, che ha delimitato il presupposto di applicabilità della disciplina sull’omologazione forzosa introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che i debiti con Erario e INPS siano fuori dall’accordo costruisce un piano che deve pagarli integralmente e subito, e scopre che non regge: l’accordo con banche e fornitori viene firmato, ma i crediti pubblici – non transatti e quindi estranei – vanno saldati per intero entro i termini, con risorse che l’impresa non ha. Chi invece ha capito solo che “il tribunale può imporre la transazione al Fisco” rischia di presentare una proposta costruita quasi esclusivamente sulla falcidia dei debiti pubblici, senza un reale accordo con gli altri creditori: una domanda che, alla luce degli orientamenti del 2025-2026, difficilmente supera il vaglio di omologazione.
Mito n. 7 – «Omologato l’accordo, i soci che hanno firmato le fideiussioni sono salvi»
Il mito
«Se la società di catering chiude l’accordo con la banca, la mia fideiussione personale da socio si riduce automaticamente allo stesso importo, o si estingue.»
Perché ci credono in tanti
La convinzione ha una base di logica comune: la fideiussione è un’obbligazione accessoria, che segue il debito principale. Se il debito della società viene ridotto, sembra naturale che si riduca anche quello del garante. C’è poi un dato normativo reale: l’art. 1239 c.c. stabilisce che la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Chi ha sentito questo principio lo ha applicato, per estensione, a qualunque accordo di ristrutturazione. Nelle piccole e medie imprese di banqueting, dove i soci hanno quasi sempre garantito personalmente mutui, leasing di attrezzature e linee di anticipo fatture, è una convinzione che tranquillizza e che, proprio per questo, si diffonde facilmente.
La realtà
L’art. 59 CCII disciplina espressamente la posizione dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili, distinguendo situazioni diverse:
- Creditori che aderiscono all’accordo: si applica l’art. 1239 c.c., dunque la remissione può liberare i fideiussori, ma solo se il creditore non si è riservato i diritti verso di loro. Nella prassi le banche inseriscono nell’atto di adesione una clausola di conservazione delle garanzie: in quel caso il fideiussore continua a rispondere.
- Creditori non aderenti vincolati dall’efficacia estesa (art. 61 CCII): conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il fatto di subire l’accordo non li priva della garanzia personale.
- Soci illimitatamente responsabili (ad esempio i soci di una s.n.c. o gli accomandatari di una s.a.s. che gestisce il catering): l’accordo concluso dalla società produce effetti anche nei loro confronti, ma se hanno prestato garanzie continuano a rispondere a quel diverso titolo, salvo che l’accordo preveda diversamente.
La correzione essenziale: l’omologazione dell’accordo non libera automaticamente il socio fideiussore; tutto dipende dalla posizione del singolo creditore e da cosa è scritto nell’atto di adesione.
A ciò si aggiunge un profilo che il passaparola ignora del tutto: se il piano fallisce, lo sconto negoziato viene meno e l’obbligazione originaria si “riespande”. Il garante, dunque, può trovarsi esposto per l’intero debito iniziale, non per quello ridotto.
La prova
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026, ha affermato che i creditori non aderenti ai quali è estesa l’efficacia dell’accordo conservano i propri diritti contro coobbligati e fideiussori, applicando il principio anche agli accordi a efficacia estesa introdotti prima del D.L. 118/2021. Sul versante del fallimento successivo all’omologazione, la sentenza n. 32996 del 17 dicembre 2024 ha stabilito che l’accordo si risolve per impossibilità sopravvenuta e il credito torna ad essere ammesso nel suo ammontare originario, detratti i pagamenti ricevuti; e la sentenza n. 33446 del 2024 (decisa nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024) ha riconosciuto al creditore che aveva accettato una somma molto ridotta la possibilità di chiedere, dopo il fallimento del debitore, l’ammissione al passivo per l’intero credito originario.
Cosa rischia chi ci crede
Il socio che firma o fa firmare l’accordo senza negoziare le clausole sulle garanzie, convinto di essere al riparo, può ricevere dopo pochi mesi l’escussione della fideiussione per la parte di debito che la banca ha “stralciato” alla società. E se il piano non regge – perché la stagione degli eventi è andata peggio del previsto – il suo patrimonio personale (spesso la casa di famiglia) viene aggredito per il debito originario. La negoziazione delle garanzie personali deve essere parte integrante della trattativa, non una questione da affrontare dopo.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare cosa accade concretamente a chi agisce credendo a uno dei miti. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 – «I fornitori estranei li pago a fine stagione» (mito n. 2)
Ipotesi: società di banqueting con debiti complessivi per 912.470 €, così ripartiti: banche 388.600 €; fornitori 276.930 €; Erario e INPS 162.400 €; altri debiti (retribuzioni differite, TFR in scadenza, utenze) 84.540 €.
Soglia del 60%: 912.470 × 60% = 547.482 €.
Adesioni raccolte: tutte le banche (388.600 €) e i fornitori principali (168.300 €), per un totale di 556.900 €, pari al 61,03% dei crediti. La soglia è superata.
Estranei: fornitori non aderenti 108.630 €; Erario e INPS (nessuna transazione proposta) 162.400 €; altri debiti 84.540 €. Totale da pagare integralmente: 355.570 €.
Piano “del mito”: l’imprenditore prevede di pagare i fornitori estranei in 18 rate mensili a partire dalla stagione successiva, e i debiti pubblici con una rateizzazione ordinaria. → L’attestatore non può certificare l’idoneità dell’accordo a pagare integralmente gli estranei nei termini; se anche l’attestazione venisse rilasciata, il tribunale, applicando il controllo di plausibilità affermato dalla Cassazione nel 2024, può negare l’omologazione.
Sequenza reale corretta: omologazione ipotizzata il 9 febbraio 2027. Per i crediti già scaduti a quella data, il termine per il pagamento integrale è il 9 giugno 2027 (120 giorni). Per una fattura di un fornitore estraneo in scadenza il 30 aprile 2027, il termine è il 28 agosto 2027. Il piano deve quindi indicare risorse certe per 355.570 € in quelle finestre: ad esempio nuova finanza concessa dalle banche aderenti, apporto dei soci, cessione del ramo “gestione location”, oppure la riduzione della massa degli estranei attraverso una transazione fiscale ex art. 63 CCII.
Simulazione 2 – «Sono piccolo, l’accordo non fa per me» (mito n. 3, in versione rovesciata)
Ipotesi: ditta individuale di catering per cerimonie. Ricavi lordi: 176.300 € (2023), 211.480 € (2024), 194.650 € (2025). Attivo patrimoniale massimo nel triennio: 142.900 €. Debiti complessivi: 318.760 €.
Verifica dei requisiti dell’art. 2, lett. d), CCII: attivo sotto 300.000 € (sì); debiti sotto 500.000 € (sì); ricavi sotto 200.000 € in tutti gli esercizi (no: nel 2024 sono 211.480 €). I requisiti devono ricorrere congiuntamente.
Esito: l’impresa non è impresa minore. L’imprenditore, convinto di essere “piccolo”, deposita tramite OCC una domanda di concordato minore → il tribunale la dichiara inammissibile per superamento dei limiti dimensionali. Nel frattempo sono trascorsi mesi e un fornitore ha ottenuto un’ordinanza di assegnazione sui crediti verso una location.
Variante: se i ricavi 2024 fossero stati 198.200 €, l’impresa sarebbe stata minore, e sarebbe stata la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione a essere inammissibile. La differenza tra le due strade si gioca su 13.280 € di ricavi in un solo esercizio: per questo la verifica dei bilanci del triennio va fatta prima di qualsiasi scelta.
Simulazione 3 – «Deposito e lo scudo scatta da solo» (mito n. 4)
Ipotesi: un fornitore di prodotti alimentari, creditore di 47.380 €, notifica il 3 marzo 2027 un pignoramento presso terzi sui conti correnti dell’impresa di catering, dove confluiscono gli acconti degli sposi per gli eventi di maggio e giugno.
Scenario del mito: l’imprenditore deposita il 22 marzo 2027 la domanda di omologazione dell’accordo, ma senza richiedere le misure protettive, ritenendole automatiche. → Il procedimento esecutivo prosegue; all’udienza il giudice dell’esecuzione assegna le somme pignorate. L’impresa non ha la liquidità per acquistare le derrate degli eventi di maggio.
Scenario corretto: la domanda contiene la richiesta espressa di misure protettive e viene pubblicata nel registro delle imprese il 24 marzo 2027. Da quella data il creditore non può proseguire l’esecuzione. Il tribunale fissa l’udienza, assegna il termine per le notifiche ai creditori e deve confermare o revocare le misure entro 30 giorni dall’iscrizione, cioè entro il 23 aprile 2027. Se le notifiche vengono eseguite regolarmente e le misure sono confermate, la protezione dura fino a un massimo di quattro mesi, salvo proroga motivata dai progressi delle trattative.
Il fondo di verità
Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ciascuno contiene un frammento corretto che, estrapolato dal contesto, porta a conclusioni sbagliate. Ricomporli nel quadro giusto aiuta a capire come funziona davvero l’accordo di ristrutturazione.
È vero che l’accordo è un contratto (mito 1): e proprio per questo la regola base resta che gli effetti si producono tra le parti. Ma il legislatore ha costruito un sistema a soglie – 60%, 30% nella versione agevolata, 75% per categoria nell’efficacia estesa – che consente all’accordo di funzionare senza unanimità, proteggendo al tempo stesso i non aderenti con l’obbligo di pagamento integrale o, nell’efficacia estesa, con la garanzia di un trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale.
È vero che l’accordo concede tempo anche verso chi non firma (mito 2): ma quel tempo ha un limite rigido di 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza. È un differimento tecnico, non una moratoria discrezionale.
È vero che il Codice ha allargato la platea degli imprenditori ammessi (mito 3): ma l’ha fatto includendo anche l’imprenditore non commerciale, non eliminando la distinzione tra impresa minore e impresa sopra soglia, che resta lo spartiacque tra accordi e strumenti del sovraindebitamento.
È vero che esistono misure protettive efficaci contro i pignoramenti (mito 4): ma vanno chieste, pubblicate e confermate dal tribunale; e nella fase che precede l’accordo richiedono un’attestazione specifica sul 60% delle trattative.
È vero che uno strumento della crisi consente di sciogliere i contratti pendenti (mito 5): ma è il concordato preventivo, non l’accordo di ristrutturazione. E il codice civile offre rimedi contro l’aumento dei costi (art. 1664 e art. 1467 c.c.), con presupposti rigorosi che escludono le normali fluttuazioni del mercato.
È vero che l’amministrazione finanziaria non è un creditore come gli altri (mito 6): la giurisprudenza del 2025-2026 impedisce di usare l’accordo come mera “falcidia fiscale”. Ma la transazione dell’art. 63 CCII esiste, e il cram down è possibile quando l’accordo con gli altri creditori è reale e la proposta è conveniente.
È vero che la remissione del debito libera i fideiussori (mito 7): lo dice l’art. 1239 c.c., richiamato dall’art. 59 CCII per i creditori aderenti. Ma il creditore può riservarsi i diritti verso i garanti, i non aderenti vincolati dall’efficacia estesa li conservano per legge, e se il piano fallisce l’obbligazione originaria riemerge.
Messi insieme, questi frammenti restituiscono l’immagine corretta dell’istituto: un accordo negoziale a maggioranza, sottoposto a un controllo giudiziale sostanziale, che tutela i creditori estranei e richiede un piano credibile. Per un’impresa di catering con preventivi in perdita, significa che l’accordo può funzionare solo se accompagnato da un intervento sulla marginalità degli eventi futuri: ristrutturare il debito senza correggere il meccanismo che lo ha generato porterebbe, con ogni probabilità, a una nuova crisi.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue riassume le sette convinzioni esaminate e la loro correzione, così da averle a colpo d’occhio. Va letta tenendo presente che ogni riga semplifica una disciplina più complessa, analizzata nelle sezioni precedenti: le condizioni indicate nella colonna di destra sono tutte necessarie, e l’assenza anche di una sola di esse può cambiare l’esito. Per un’impresa di catering e banqueting è utile usarla come lista di controllo prima di qualsiasi incontro con banche e fornitori.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Serve il consenso di tutti i creditori | Basta il 60% dei crediti (art. 57 CCII), il 30% negli accordi agevolati (art. 60), e con categorie omogenee al 75% l’accordo si estende ai dissenzienti (art. 61) |
| I fornitori non aderenti si pagano quando si può | Vanno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza (art. 57, co. 3) |
| Qualsiasi impresa di catering può chiedere l’accordo | È escluso l’imprenditore minore (art. 2, lett. d, CCII): per lui concordato minore, composizione negoziata, liquidazione controllata |
| Depositato il ricorso, i pignoramenti si fermano da soli | Le misure protettive vanno chieste, pubblicate e confermate entro 30 giorni; nel preaccordo serve attestazione sul 60% (artt. 54-55) |
| L’accordo scioglie i preventivi in perdita | L’accordo non scioglie contratti; rimedi: rinegoziazione, artt. 1664 e 1467 c.c.; lo scioglimento è previsto nel concordato preventivo (art. 97) |
| Fisco e INPS non si toccano | Transazione ex art. 63 CCII e, a condizioni rigorose, omologazione anche senza adesione |
| Omologato l’accordo, il socio garante è libero | Dipende: riserva dei diritti per gli aderenti, conservazione per legge per i non aderenti vincolati (art. 59; Cass. 6662/2026) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che un’impresa di catering con debiti verso dieci banche può fare l’accordo anche se due banche non firmano? Sì, se le banche e gli altri creditori aderenti rappresentano almeno il 60% dell’intero ammontare dei crediti. Le due banche dissenzienti saranno creditori estranei e dovranno essere pagate integralmente nei termini di 120 giorni; se invece si costruisce una categoria omogenea di creditori finanziari e le aderenti rappresentano il 75% di quella categoria, alle condizioni dell’art. 61 CCII l’accordo può estendersi anche alle due banche dissenzienti, alle quali però non possono essere imposti nuovi finanziamenti.
Quindi è vero che con l’accordo agevolato basta il 30%? Dipende. La soglia ridotta si applica solo se il debitore rinuncia alla moratoria per i creditori estranei – che quindi devono essere pagati alle scadenze originarie – e non chiede misure protettive temporanee, oppure vi rinuncia. Per un’impresa già aggredita dai creditori, rinunciare alla protezione può essere un costo molto alto: la scelta va ponderata sulla situazione concreta.
Quindi è vero che l’accordo di ristrutturazione mi permette di non restituire gli acconti ai clienti per gli eventi annullati? No. Gli obblighi di restituzione verso i clienti sono debiti come gli altri: se sono già sorti, entrano nella massa e il cliente, se non aderisce, è un creditore estraneo da pagare integralmente nei termini di legge. L’accordo non attribuisce alcun potere di trattenere somme non dovute.
Quindi è vero che il tribunale si limita a controllare che i documenti ci siano? No. La Cassazione ha chiarito che in sede di omologazione il controllo è di legalità sostanziale: il tribunale verifica, in termini di plausibilità e ragionevolezza, anche la reale possibilità di pagare gli estranei nei tempi di legge, e negli accordi a efficacia estesa può verificare anche d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi e l’omogeneità delle categorie, avvalendosi del commissario giudiziale.
Quindi è vero che, se non sono d’accordo con l’omologazione, qualunque creditore può fare reclamo? Dipende. La Cassazione, con la sentenza n. 5828 del 15 marzo 2026, ha precisato che la legittimazione a reclamare contro l’omologazione presuppone una specifica posizione del creditore nel procedimento, ammettendo un’eccezione in presenza di vizi procedurali, come la lesione del contraddittorio del creditore pubblico inciso dal cram down fiscale. Per il debitore significa che la regolarità delle notifiche e delle comunicazioni è un presidio essenziale della stabilità dell’accordo.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 febbraio 2026, n. 2817 – Mito n. 1. Principio: negli accordi a efficacia estesa le categorie di creditori devono essere realmente omogenee per posizione giuridica e interessi economici; il tribunale può verificare anche d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi e può affidare al commissario giudiziale l’esame di ogni aspetto rilevante, compresi quelli attestati. Rilevanza: smentisce l’idea che l’efficacia estesa sia un modo semplice per “trascinare” chiunque, e conferma che la maggioranza del 75% deve formarsi su categorie costruite correttamente.
2. Cass. civ., Sez. I, sentenza 29 dicembre 2024, n. 34842 – Miti n. 2 e n. 6. Principio: il sindacato del tribunale in sede di omologa è di legalità sostanziale e riguarda anche la plausibilità del pagamento integrale dei creditori estranei nei termini; nel trattamento dei crediti tributari e contributivi va rispettata la relative priority rule. Rilevanza: un piano che rinvia sine die i fornitori non aderenti non è omologabile; e la transazione fiscale deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione.
3. Cass. civ., Sez. I, sentenza 17 dicembre 2024, n. 32996 – Miti n. 2 e n. 7. Principio: la dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione rende impossibile l’attuazione del piano; i singoli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta e i crediti sono ammessi al passivo nel loro ammontare iniziale, detratti i pagamenti ricevuti e non revocabili. Rilevanza: chi costruisce un piano irrealistico perde anche i benefici negoziati; e il garante può tornare a rispondere del debito originario.
4. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 33446/2024 (decisa il 15 ottobre 2024) – Mito n. 7. Principio: il creditore che aveva accettato, con accordo di ristrutturazione omologato, un pagamento molto ridotto può, dopo il fallimento del debitore, chiedere l’ammissione al passivo per il credito originario. Rilevanza: lo “sconto” dell’accordo non è definitivo se il piano non viene eseguito; conferma che i soci garanti non possono considerarsi al sicuro.
5. Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 aprile 2025, n. 11218 – Mito n. 4. Principio: la Corte ha affrontato il rapporto cronologico tra pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese e deposito in tribunale, valorizzando la funzione della pubblicazione come momento da cui dipendono l’efficacia degli accordi e la conoscibilità per i creditori non aderenti. Rilevanza: gli effetti dell’accordo – e le relative tutele – non discendono dal semplice deposito, ma da adempimenti formali precisi.
6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918 – Mito n. 6. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa nonostante il dissenso del creditore pubblico richiede comunque un accordo con altri creditori, anche se insufficiente da solo a raggiungere le percentuali. Rilevanza: il cram down fiscale integra consensi reali, non li sostituisce.
7. Cass. civ., Sez. I, sentenza 7 dicembre 2025, n. 31892 – Mito n. 6. Principio: è inammissibile l’istanza di omologazione forzosa quando gli unici creditori aderenti derivano il loro credito dalla stessa procedura di ristrutturazione e non da rapporti anteriori. Rilevanza: impedisce di costruire accordi “di comodo” per imporre la transazione all’Erario.
8. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 – Mito n. 6. Principio: la Corte ha delimitato il presupposto di applicabilità della disciplina sull’omologazione forzosa degli accordi prevista dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023. Rilevanza: la disciplina applicabile al cram down dipende dal regime temporale; la verifica ratione temporis è indispensabile prima di impostare la proposta.
9. Cass. civ., Sez. I, sentenza 15 marzo 2026, n. 5828 – Domande di verifica. Principio: la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi presuppone una posizione specifica del creditore, con l’eccezione dei vizi procedurali, come la violazione del contraddittorio del creditore pubblico. Rilevanza: la correttezza delle notifiche e delle comunicazioni protegge la stabilità dell’accordo omologato.
10. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 20 marzo 2026, n. 6662 – Mito n. 7. Principio: i creditori non aderenti ai quali è estesa l’efficacia dell’accordo conservano intatti i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, anche negli accordi a efficacia estesa anteriori al D.L. 118/2021. Rilevanza: smentisce direttamente l’idea che l’omologazione liberi i soci garanti.
11. Cass. civ., ordinanza n. 27152 del 2023 – Mito n. 5. Principio: la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta richiede eventi estranei all’alea normale del contratto, connotati da straordinarietà (dato oggettivo e misurabile) e imprevedibilità (dato soggettivo legato alla conoscenza delle parti). Rilevanza: il semplice aumento dei costi di mercato non basta a liberarsi dei preventivi firmati; la strada va valutata con rigore sui dati concreti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti della tua impresa, non sul passaparola. Ecco gli strumenti concreti con cui lo Studio lavora su un’impresa di catering e banqueting in crisi:
- Verifichiamo i requisiti soggettivi esaminando i bilanci e le dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, per stabilire se l’impresa è sopra o sotto le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII e quindi quale strumento è ammissibile.
- Ricostruiamo la mappa dei creditori, suddividendo banche, fornitori, clienti con acconti da restituire, dipendenti, Erario ed enti previdenziali, e calcoliamo le percentuali utili per l’accordo ordinario, agevolato o a efficacia estesa.
- Analizziamo i preventivi e i contratti in corso con i clienti, individuando quelli in perdita e valutando per ciascuno rinegoziazione, revisione del prezzo ex art. 1664 c.c. o i presupposti dell’art. 1467 c.c.
- Costruiamo le categorie di creditori negli accordi a efficacia estesa secondo criteri di omogeneità, alla luce della sentenza di Cassazione n. 2817/2026.
- Predisponiamo la richiesta di misure protettive, curando la pubblicazione nel registro delle imprese, le notifiche nei termini assegnati e la difesa all’udienza di conferma.
- Impostiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII insieme ai commercialisti dello staff, verificando convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e disciplina applicabile ratione temporis.
- Negoziamo le clausole sulle garanzie personali dei soci negli atti di adesione, verificando l’effetto dell’art. 1239 c.c. e dell’art. 59 CCII su ogni fideiussione.
- Verifichiamo la sostenibilità del pagamento degli estranei entro i 120 giorni, costruendo con i commercialisti il prospetto di cassa che sarà sottoposto all’attestatore.
- Valutiamo il percorso della composizione negoziata come sede di trattativa assistita da cui l’accordo può scaturire, o come alternativa per l’impresa minore.
- Difendiamo l’accordo nelle fasi di opposizione, reclamo e ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea impostata sin dalla prima analisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come l’accordo di ristrutturazione, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è il luogo in cui molte trattative con banche e fornitori prendono forma e da cui l’accordo può essere depositato con condizioni di favore. Conoscere il percorso dal lato dell’esperto significa sapere quali informazioni i creditori si aspettano, quali piani risultano credibili e dove le trattative tipicamente si arenano.
Continuità di strategia fino all’ultimo grado: grazie alla qualifica di cassazionista, lo stesso difensore segue l’accordo dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che disperdano le eccezioni sollevate all’inizio.
Staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nell’accordo di ristrutturazione la parte giuridica e quella economico-finanziaria sono inseparabili: il piano deve essere giuridicamente omologabile e numericamente sostenibile.
Chiusura
Nel catering per eventi la crisi raramente arriva all’improvviso: si accumula evento dopo evento, preventivo dopo preventivo. Ed è proprio in questa fase che le convinzioni sbagliate fanno più danni, perché inducono a rinviare, a scegliere lo strumento sbagliato o a firmare adesioni senza misurarne le conseguenze sulle garanzie personali. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di trattare con banche, fornitori e amministrazione, bisogna sapere cosa la legge consente davvero.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’accordo di ristrutturazione vive all’incrocio tra trattativa e controllo giudiziale: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare le trattative secondo il percorso che il Codice della crisi disegna, mentre quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC permette di indirizzare le imprese minori verso gli strumenti del sovraindebitamento. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario presidia i due fronti più delicati, le banche e la transazione fiscale.
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