Si Può Definire In Via Agevolata Una Lite Pendente In Appello Tributario?

Chi ha un giudizio tributario pendente davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado si pone quasi sempre la stessa domanda: esiste un modo per chiudere la causa pagando meno di quanto richiesto dall’atto impugnato? La risposta dipende da tre elementi: quale ente è parte del giudizio, che tipo di atto è stato impugnato e quali strumenti di definizione sono in vigore alla data in cui si decide. Al 20 settembre 2026 il quadro è molto diverso da quello del 2023, quando era aperta una definizione generalizzata delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate.

Il rischio concreto è questo: attendere una “sanatoria” che oggi non esiste in forma generale e lasciar decorrere il tempo utile per gli strumenti che invece sono disponibili, come la conciliazione giudiziale in appello o, per i tributi locali, la definizione agevolata disciplinata dai regolamenti degli enti territoriali. Una sentenza di appello sfavorevole passata in giudicato chiude ogni margine di trattativa.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa. La definizione di una lite in appello è una scelta processuale che incide sull’intero percorso del giudizio, fino all’eventuale ricorso per cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e può quindi valutare la convenienza della definizione confrontandola con le reali prospettive di un giudizio di legittimità, seguendo la stessa causa fino all’ultimo grado. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di ricostruire con precisione imposte, sanzioni e interessi prima di qualsiasi proposta.

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Inquadramento normativo: cosa si intende per “definizione agevolata” di una lite in appello

Sul piano normativo, l’espressione “definizione agevolata delle liti pendenti” indica un istituto di natura straordinaria: una legge speciale consente al contribuente di estinguere un giudizio tributario in corso versando una somma inferiore a quella richiesta con l’atto impugnato, secondo percentuali fissate dal legislatore e graduate in base all’esito dei gradi di giudizio già conclusi.

In termini essenziali, la definizione agevolata è una rinuncia reciproca imposta dalla legge: il contribuente paga una quota predeterminata, l’ente impositore rinuncia al resto della pretesa e il processo si estingue.

Va precisato che non esiste una definizione agevolata “permanente” delle liti con l’Agenzia delle Entrate. Ogni edizione è stata introdotta da una norma temporanea, con una data di riferimento per la pendenza e un termine per la domanda. L’ultima edizione generale è quella dell’art. 1, commi 186-205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Riguardava le controversie in cui erano parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado alla data del 1° gennaio 2023. Il perfezionamento richiedeva la domanda e il versamento entro il 30 settembre 2023, termine slittato al 2 ottobre 2023 perché cadeva di sabato. Quella finestra è chiusa.

La disciplina del 2023 prevedeva importi diversi a seconda dello stato del giudizio: il 90% del valore della controversia per i ricorsi pendenti in primo grado senza sentenza; il 40% se l’Agenzia era risultata soccombente in primo grado; il 15% se era risultata soccombente in secondo grado; il 5% per i giudizi in Cassazione con Agenzia soccombente in entrambi i gradi di merito. In caso di soccombenza del contribuente si pagava l’intero tributo, senza sanzioni e interessi. Per il giudizio di appello, quindi, la percentuale dipendeva essenzialmente dall’esito della sentenza di primo grado. Accanto a questa misura, l’art. 5 della L. 31 agosto 2022, n. 130 aveva previsto una definizione riservata ai soli giudizi pendenti in Cassazione, con soglie di valore e percentuali del 5% e del 20%.

Oggi, per chi ha un appello pendente, gli strumenti effettivamente in vigore sono diversi e vanno distinti con cura:

  • la conciliazione giudiziale, istituto a regime, esperibile anche in secondo grado, con riduzione delle sanzioni al 50% del minimo edittale;
  • la definizione agevolata dei tributi locali prevista dall’art. 1, commi 102-110, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che consente a regioni ed enti locali di introdurre con regolamento forme di definizione anche per le controversie tributarie pendenti in cui l’ente è parte;
  • la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione-quinquies), prevista dall’art. 1, commi 82 e seguenti, della stessa L. 199/2025, che produceva effetti anche sui giudizi pendenti relativi ai carichi ammessi, ma con finestra di adesione ormai chiusa.

La ratio di queste misure è comune: ridurre il contenzioso e assicurare all’erario un incasso certo e immediato in cambio della rinuncia a una parte della pretesa. La differenza sta nel meccanismo. La definizione straordinaria opera per legge, con percentuali fisse; la conciliazione richiede un accordo con l’ufficio e un controllo del giudice; la definizione locale dipende da una scelta regolamentare dell’ente.

Un esempio chiarisce la distinzione. Un contribuente impugna un avviso di accertamento IRPEF, vince in primo grado e l’Agenzia propone appello. Se la lite fosse stata pendente al 1° gennaio 2023, avrebbe potuto definirla con il 40% del valore, senza alcuna trattativa. Se invece l’appello è stato proposto nel 2025, quella strada non esiste: resta la conciliazione, che però presuppone il consenso dell’ufficio sulla quantificazione dell’imposta e riduce le sole sanzioni. Sono due istituti diversi, con presupposti e risultati diversi.

Il quadro processuale di riferimento è oggi il Testo unico della giustizia tributaria, approvato con D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026 e che ha raccolto la disciplina del processo tributario in precedenza contenuta nel D.Lgs. 546/1992, compresa la conciliazione. Il successivo correttivo D.Lgs. n. 141/2026, con effetto dal 1° gennaio 2027, trasferisce la disciplina della riduzione delle sanzioni in caso di conciliazione nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024, nuovo art. 69-tricies), confermando le percentuali già vigenti.


Requisiti e termini: quando la definizione è davvero praticabile

La disciplina prevede requisiti diversi per ciascuno strumento. Conviene esaminarli separatamente, perché l’errore più frequente è applicare a un istituto le regole di un altro.

1. Pendenza del giudizio. Tutti gli strumenti presuppongono che la lite sia ancora pendente, cioè che non si sia formato il giudicato. Per il giudizio di appello questo significa: sentenza di primo grado impugnata nei termini e sentenza di secondo grado non ancora depositata, oppure depositata ma ancora impugnabile. Nelle definizioni straordinarie la legge fissa anche una data di riferimento per la pendenza; nella conciliazione conta la pendenza al momento dell’accordo.

2. Parte del giudizio. La definizione straordinaria del 2023 riguardava l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; gli enti territoriali potevano estenderla ai propri tributi con un atto adottato entro il 31 marzo 2023. La definizione locale del 2026 riguarda solo le entrate di regioni ed enti locali, con esclusione dell’IRAP e delle compartecipazioni o addizionali a tributi erariali. La conciliazione vale per ogni ente impositore parte del giudizio tributario.

3. Oggetto dell’atto. La rottamazione-quinquies riguardava soltanto i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate o da controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972), oltre ai contributi INPS non derivanti da accertamento. Restavano esclusi i carichi originati da avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero di crediti d’imposta e atti di contestazione delle sanzioni. Una lite in appello su un avviso di accertamento, quindi, non poteva essere definita con quello strumento.

4. Adesione dell’ente locale. La definizione dei tributi locali non è automatica. Occorre un regolamento dell’ente, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che preveda espressamente la definizione delle controversie pendenti. Il contribuente deve quindi verificare, ente per ente, se e con quali condizioni la misura è stata attivata.

5. Termini di pagamento. Nella conciliazione il versamento dell’intero importo o della prima rata va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del processo verbale. Nella rottamazione-quinquies la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima o unica rata pagata entro il 31 luglio 2026.

6. Termini processuali. Va precisato che i termini per impugnare la sentenza di primo grado e quella di appello restano quelli ordinari: sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure sei mesi dal deposito se la sentenza non è notificata. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Nessuno degli strumenti oggi vigenti sospende automaticamente questi termini, salvo che una norma lo preveda espressamente.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Appello contro la sentenza di primo grado60 giorni dalla notifica della sentenza; 6 mesi dal deposito se non notificataPerentorioPassaggio in giudicato della sentenza di primo grado
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello60 giorni dalla notifica; 6 mesi dal deposito se non notificataPerentorioGiudicato sulla sentenza di appello: nessuna definizione più possibile
Sospensione ferialeDal 1° al 31 agostoLegaleIl periodo non si computa nei termini processuali
Versamento dopo la conciliazione20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dal verbalePerentorio ai fini del perfezionamentoLa conciliazione non si perfeziona e l’ufficio procede alla riscossione secondo le regole ordinarie
Domanda di rottamazione-quinquies (L. 199/2025)Entro il 30 aprile 2026PerentorioFinestra chiusa, nessuna nuova adesione
Prima o unica rata rottamazione-quinquiesEntro il 31 luglio 2026PerentorioNessuna estinzione del giudizio pendente
Definizione tributi locali (L. 199/2025, commi 102-110)Secondo il regolamento dell’enteFissata dal regolamentoEsclusione dal beneficio previsto dall’ente
Definizione liti L. 197/2022Domanda e pagamento entro il 30 settembre 2023 (2 ottobre 2023)PerentorioFinestra chiusa

Il termine più critico, in concreto, è quello di impugnazione della sentenza di appello: finché la lite è pendente ogni strada resta aperta; una volta formato il giudicato, nessuna definizione è più possibile, qualunque sia la norma che dovesse sopravvenire.


Procedura passo-passo: come si imposta la definizione di un appello tributario

In termini operativi, il percorso si articola in fasi successive. L’ordine conta: saltare la fase diagnostica porta spesso a scegliere lo strumento sbagliato o a perdere quello giusto.

1. Individuazione dell’ente parte del giudizio e della natura dell’atto. Il primo passo consiste nel leggere il ricorso introduttivo, la sentenza di primo grado e l’atto di appello. Occorre stabilire se la controparte è l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane, l’agente della riscossione, un comune o una regione, e se l’atto impugnato è un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione sanzioni) oppure un atto della riscossione (cartella, intimazione). Da questa verifica dipende quale strumento è astrattamente applicabile.

2. Verifica della pendenza e del calendario processuale. Si controlla la data di deposito della sentenza di primo grado, l’eventuale notifica, la data di proposizione dell’appello, la fissazione dell’udienza davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Se la sentenza di appello è già stata depositata, si calcola con precisione il termine per il ricorso per cassazione, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

3. Ricostruzione del valore della controversia. Il valore della lite, nel processo tributario, è dato dall’importo del tributo al netto di interessi ed eventuali sanzioni; per le liti relative esclusivamente a sanzioni, dalla somma di queste. È il dato su cui si calcolano le percentuali delle definizioni straordinarie e il contributo unificato. Nella conciliazione, invece, si ricostruiscono separatamente imposta, sanzioni e interessi, perché la riduzione opera sulle sole sanzioni.

4. Scelta dello strumento. Per una lite con l’Agenzia delle Entrate su un avviso di accertamento, oggi lo strumento praticabile è la conciliazione giudiziale. Per una lite con un comune su IMU o TARI occorre verificare se l’ente ha adottato un regolamento di definizione agevolata ai sensi dei commi 102-110 della L. 199/2025 e se questo comprende le controversie pendenti in secondo grado. Per una lite su una cartella da controllo automatizzato occorre verificare se il contribuente ha aderito alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 e pagato la prima rata entro il 31 luglio 2026.

5a. Conciliazione fuori udienza. Le parti possono raggiungere un accordo prima dell’udienza. L’accordo va sottoscritto dalle parti o dai difensori e depositato; il giudice, verificata la regolarità, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio. La disciplina è quella dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992, oggi confluita nel Testo unico della giustizia tributaria.

5b. Conciliazione in udienza. Ciascuna parte può presentare istanza di conciliazione totale o parziale entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, sia in primo sia in secondo grado. Anche la Corte può invitare le parti a conciliarsi e rinviare la causa a un’udienza successiva per il perfezionamento. Se l’accordo viene raggiunto, il collegio redige un processo verbale con l’indicazione analitica delle somme dovute per imposta, sanzioni e interessi, dei termini e delle modalità di pagamento.

6. Pagamento. Il versamento dell’intero importo o della prima rata va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del verbale. La conciliazione si perfeziona solo con il pagamento: un accordo firmato ma non pagato nei termini non produce la riduzione delle sanzioni.

7. Deposito e declaratoria. Nella definizione dei tributi locali e nella rottamazione, la prova della domanda e del pagamento va depositata presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la lite. Nella rottamazione-quinquies, il deposito della domanda determinava la sospensione del processo; il pagamento della prima rata e il deposito della relativa quietanza consentivano al giudice di dichiarare l’estinzione per cessata materia del contendere.

8. Gestione della fase successiva. Dopo l’estinzione occorre verificare che l’ente o l’agente della riscossione aggiornino la posizione, sgravino le somme non più dovute e non avviino azioni esecutive su importi definiti. Nelle definizioni straordinarie l’ente poteva notificare un diniego entro un termine fissato dalla legge; il diniego era impugnabile entro sessanta giorni davanti allo stesso giudice.

Quanto al giudice competente, la conciliazione in appello si svolge davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado presso la quale pende il gravame, individuata in base alla circoscrizione della Corte di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata. L’atto con cui si propone la conciliazione deve indicare il numero di ruolo del giudizio, le parti, l’atto impugnato, gli importi oggetto dell’accordo e le modalità di pagamento. La proposta di conciliazione fuori udienza deve essere sottoscritta dalle parti o dai difensori muniti di procura.

I punti dove più spesso si sbaglia sono tre. Il primo è confondere la rottamazione dei carichi con la definizione delle liti: la prima riguarda le somme affidate all’agente della riscossione e solo determinate tipologie; la seconda riguarda la lite su un atto impositivo. Il secondo è presentare istanza di conciliazione a ridosso dell’udienza senza rispettare i dieci giorni liberi. Il terzo è attendere una definizione annunciata ma non ancora approvata lasciando decorrere il termine di impugnazione. Una norma di definizione, se arriva, si applica solo alle liti ancora pendenti: chi ha lasciato passare in giudicato la sentenza ne resta escluso.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Servono a mostrare come si applicano le regole, non descrivono casi reali.

Esempio di calcolo 1 — Accertamento IRPEF in appello: conciliazione con riduzione delle sanzioni

Ipotesi: avviso di accertamento IRPEF relativo al periodo d’imposta 2019, notificato nel 2023. Maggiore imposta accertata 18.740 €. Sanzione per infedele dichiarazione irrogata nella misura minima del 90% vigente per le violazioni di quel periodo: 16.866 €. Interessi stimati alla data dell’accordo: 3.215,60 €. Totale richiesto con l’atto: 38.821,60 €.

Il ricorso di primo grado viene respinto con sentenza depositata il 14 ottobre 2025 e non notificata. Il contribuente propone appello, notificato il 9 febbraio 2026 e quindi nel termine di sei mesi dal deposito. L’udienza di trattazione davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado è fissata per il 26 novembre 2026.

Sviluppo. Il difensore rileva che una parte dei costi disconosciuti è documentata e propone all’ufficio una riduzione dell’imponibile. L’ufficio accetta di ridurre la maggiore imposta a 12.310 €. La sanzione ricalcolata sul nuovo importo è pari al 90% di 12.310 €, cioè 11.079 €. In conciliazione in secondo grado la sanzione si applica nella misura del 50% del minimo: 11.079 € × 50% = 5.539,50 €. Gli interessi vengono ricalcolati sulla minore imposta: ipotizziamo 2.112,40 €.

L’istanza di conciliazione in udienza va depositata almeno dieci giorni liberi prima del 26 novembre 2026: l’ultimo giorno utile è il 15 novembre 2026. Se l’accordo viene formalizzato nel processo verbale di udienza del 26 novembre 2026, il pagamento dell’intero importo o della prima rata va effettuato entro il 16 dicembre 2026.

Esito. Importo complessivo dovuto: 12.310 € + 5.539,50 € + 2.112,40 € = 19.961,90 €, a fronte dei 38.821,60 € dell’atto originario. La differenza deriva in parte dalla riduzione dell’imponibile ottenuta nel merito e in parte dalla riduzione legale delle sanzioni. Se il pagamento non avviene entro il 16 dicembre 2026, la conciliazione non si perfeziona.

Confronto storico. Se lo stesso giudizio fosse stato pendente al 1° gennaio 2023 con il contribuente soccombente in primo grado, la definizione della L. 197/2022 avrebbe richiesto il pagamento dell’intero tributo originario, 18.740 €, senza sanzioni e interessi. Il confronto mostra che, per un contribuente soccombente in primo grado, la conciliazione con riduzione dell’imponibile può condurre a un risultato comparabile; senza riduzione dell’imponibile, invece, il costo resterebbe più alto.

Esempio di calcolo 2 — Cartella da controllo automatizzato in appello: effetti della rottamazione-quinquies

Ipotesi: cartella di pagamento notificata nel 2022, relativa a un carico affidato all’agente della riscossione nel 2021 e derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione del 2018. Imposta 7.315,40 €; sanzione per omesso versamento 2.194,62 €; interessi e somme aggiuntive 1.108,35 €; totale 10.618,37 €, oltre compensi di riscossione.

Il contribuente aveva impugnato la cartella per vizi di notifica. La Corte di primo grado respinge il ricorso con sentenza notificata il 3 giugno 2025; appello notificato il 31 luglio 2025, nei sessanta giorni. Il giudizio pende in secondo grado nel 2026.

Sviluppo. Il carico rientra tra quelli ammessi alla rottamazione-quinquies: affidato tra il 2000 e il 2023, derivante da controllo automatizzato. Il contribuente presenta la domanda il 17 aprile 2026, indicando il giudizio pendente e dichiarando l’impegno a rinunciarvi. Deposita copia della domanda presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado e chiede la sospensione del processo. L’agente della riscossione comunica l’importo dovuto: la sola imposta di 7.315,40 € più le spese di notifica, senza sanzioni né interessi. Il contribuente opta per il pagamento rateale; la prima rata va versata entro il 31 luglio 2026.

Esito. Se la prima rata è versata il 29 luglio 2026 e la quietanza è depositata in giudizio, la Corte dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere. Il risparmio rispetto al carico originario è pari alle sanzioni e agli interessi, cioè 3.302,97 €. Se invece la prima rata non è stata pagata entro il 31 luglio 2026, la definizione non produce l’estinzione e il giudizio d’appello riprende il suo corso. Per chi non aveva presentato la domanda entro il 30 aprile 2026, questa strada oggi non è più disponibile.


Casi particolari

Alcune situazioni si collocano fuori dalla regola generale e richiedono una valutazione specifica.

Appello proposto dall’ente dopo la vittoria del contribuente in primo grado. Il contribuente è appellato, non appellante. Può comunque proporre la conciliazione: l’istanza non è riservata a chi ha impugnato. In questa posizione il contribuente ha una forza negoziale maggiore, perché dispone di una sentenza favorevole. Nelle definizioni straordinarie questa situazione era premiata con percentuali ridotte, come il 40% previsto dalla L. 197/2022 in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado. In conciliazione il vantaggio si traduce in margini di trattativa sull’imponibile.

Tributi locali: la definizione esiste, ma gli effetti sul processo non sono regolati. I commi 102-110 della L. 199/2025 consentono a comuni, province, città metropolitane e regioni di introdurre forme di definizione con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, ferma restando la quota capitale, anche per le entrate su cui pendono controversie tributarie in cui l’ente è parte. Tuttavia la legge non disciplina espressamente gli effetti della definizione sui giudizi pendenti né il momento del perfezionamento. Il MEF aveva prospettato un intervento normativo nella videoconferenza del 5 febbraio 2026. In attesa di chiarimenti, è prudente chiedere alla Corte un rinvio dell’udienza documentando l’adesione e depositare poi la prova del pagamento, per ottenere la declaratoria di cessata materia del contendere.

Giudizio di rinvio dopo la Cassazione. Quando la Cassazione cassa la sentenza d’appello con rinvio, il giudizio prosegue davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. La lite è pendente ai fini di tutti gli strumenti: le definizioni straordinarie lo prevedevano espressamente e la conciliazione resta esperibile. Occorre però rispettare il termine per la riassunzione, altrimenti il processo si estingue e l’atto impositivo diventa definitivo.

Atto formalmente della riscossione ma sostanzialmente impositivo. Un atto che si presenta come cartella o come atto di riscossione, ma che ridetermina le somme dovute, può essere qualificato come atto impositivo in senso sostanziale. La Cassazione lo ha affermato con l’ordinanza n. 33414/2025 in materia di definizione ex art. 6 D.L. 119/2018. Il principio è rilevante per stabilire quale strumento sia applicabile a una lite in appello: la qualificazione dell’atto va verificata nel contenuto, non nel nome.

Ricorso originario tardivo. Se il ricorso di primo grado era tardivo ma nessuna sentenza definitiva lo ha dichiarato inammissibile, la lite può essere considerata pendente ai fini di una definizione. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 25202 del 19 settembre 2024. Il dato è rilevante per chi teme che un vizio processuale del ricorso impedisca la definizione.

Rinuncia all’appello senza definizione. La semplice rinuncia all’appello non è una definizione agevolata. Estingue il giudizio di secondo grado e rende definitiva la sentenza di primo grado, con l’intero carico di imposta, sanzioni e interessi se quella sentenza era sfavorevole. È una scelta che va fatta solo dopo aver escluso gli strumenti premiali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, valuta ogni ipotesi di definizione in appello confrontandola con le prospettive di un eventuale ricorso per cassazione, perché la scelta di chiudere una lite si misura sull’intero percorso processuale e non su un singolo grado.

Criteri di convenienza: come si confrontano gli strumenti

Sul piano metodologico, la scelta tra definire e proseguire l’appello richiede un confronto su quattro parametri: importo certo da pagare, probabilità di esito favorevole, durata residua del giudizio, esposizione alla riscossione nelle more. La tabella seguente riassume le differenze tra gli strumenti esaminati.

StrumentoChi può accedereCosa si riduceStato al 20 settembre 2026
Definizione liti L. 197/2022Liti con Agenzia Entrate o Dogane pendenti al 1° gennaio 2023Quota del valore della lite secondo lo stato del giudizio; niente sanzioni e interessiChiusa (termine 2 ottobre 2023)
Conciliazione giudiziale in appelloQualunque parte del giudizio tributarioSanzioni al 50% del minimo; imponibile trattabileSempre disponibile finché la lite pende
Rottamazione-quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati 2000-2023 da omessi versamenti e controlli automatizzatiSanzioni, interessi di mora e aggioChiusa per nuove domande; effetti solo per chi ha aderito e pagato la prima rata
Definizione tributi locali (L. 199/2025, commi 102-110)Contribuenti degli enti che hanno adottato il regolamentoSanzioni e interessi, secondo il regolamento; quota capitale sempre dovutaOperativa ente per ente

In termini operativi, la conciliazione conviene soprattutto quando le sanzioni hanno un peso rilevante sul totale e quando esistono argomenti documentali per ottenere una riduzione dell’imponibile. Conviene meno quando l’appello ha motivi solidi di annullamento integrale, per esempio un vizio di notifica o di motivazione dell’atto già riconosciuto in primo grado: in quel caso rinunciare a un possibile annullamento totale in cambio di una riduzione delle sole sanzioni può non essere razionale.

Va precisato che la durata del giudizio incide sugli interessi, che continuano a maturare sull’imposta, e sull’esposizione alla riscossione. Nel processo tributario le sentenze sono esecutive: una sentenza di primo grado sfavorevole consente all’ente di riscuotere, nei limiti previsti dalla legge, anche durante l’appello. Chi prosegue il giudizio deve quindi valutare anche la sostenibilità finanziaria di questa fase, eventualmente chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza.

Un ulteriore criterio riguarda le prospettive di una futura definizione straordinaria. Le edizioni passate hanno sempre premiato il contribuente vittorioso nei gradi di merito con percentuali più basse. Proseguire un appello ben fondato, quindi, non significa rinunciare per sempre a una definizione: significa, eventualmente, arrivarci in una posizione migliore. È però una prospettiva incerta, che non può sostituire la valutazione degli strumenti oggi vigenti.


Domande frequenti

Nel 2026 esiste ancora la “pace fiscale” per le cause tributarie in appello con l’Agenzia delle Entrate? Non in forma generale. L’ultima definizione agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate è quella della L. 197/2022, che riguardava le liti pendenti al 1° gennaio 2023 e si è chiusa con i versamenti entro il 2 ottobre 2023. Per un appello in corso con l’Agenzia, lo strumento oggi disponibile è la conciliazione giudiziale, che riduce le sanzioni al 50% del minimo in secondo grado. Una nuova definizione potrebbe essere introdotta in futuro, ma varrebbe solo per le liti ancora pendenti.

Ho perso in primo grado: conviene conciliare in appello o aspettare la sentenza? Dipende dalla solidità dei motivi di appello e dall’importo delle sanzioni. La conciliazione in secondo grado riduce le sanzioni al 50% del minimo e consente di trattare sull’imponibile. Attendere la sentenza significa accettare il rischio di una conferma integrale, con sanzioni piene e interessi. La valutazione va fatta confrontando la probabilità di accoglimento dell’appello, i costi di un eventuale giudizio di cassazione e il risparmio certo della conciliazione.

Posso usare la rottamazione-quinquies per chiudere l’appello su un avviso di accertamento? No. La rottamazione-quinquies della L. 199/2025 riguardava solo carichi affidati all’agente della riscossione derivanti da omessi versamenti di imposte dichiarate, da controlli automatizzati e formali e da contributi INPS non derivanti da accertamento. I carichi originati da avvisi di accertamento erano esclusi. Inoltre la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima rata pagata entro il 31 luglio 2026: la finestra è chiusa.

La mia causa IMU con il comune è in appello: posso definirla con uno sconto? Solo se il comune ha adottato un regolamento di definizione agevolata ai sensi dei commi 102-110 della L. 199/2025 che comprenda le controversie pendenti. La misura può ridurre o escludere sanzioni e interessi, ma la quota di imposta resta dovuta. Bisogna leggere il regolamento dell’ente, verificare i termini di adesione e gestire con attenzione il deposito nel processo, perché la legge non disciplina espressamente gli effetti sui giudizi in corso.

Se concilio in appello, chi paga le spese del giudizio? L’accordo conciliativo può regolare anche le spese. In mancanza di diversa pattuizione, nei casi di estinzione per definizione della lite le spese restano di norma a carico della parte che le ha anticipate. La Cassazione ha inoltre escluso, nei giudizi estinti per definizione agevolata, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, che presuppone un rigetto o una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Caso limite: ho firmato la conciliazione ma non ho pagato nei venti giorni. Cosa succede? La conciliazione non si perfeziona senza il versamento dell’intero importo o della prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del verbale. Il beneficio della riduzione delle sanzioni viene meno e l’ufficio procede alla riscossione secondo le regole ordinarie. È quindi essenziale verificare la disponibilità finanziaria o concordare un piano rateale prima di sottoscrivere l’accordo.


Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità più recente si è occupata soprattutto degli effetti processuali delle definizioni straordinarie: quando il giudizio si estingue, quali liti sono definibili, come si regolano spese e contributo unificato. Sono principi che restano attuali anche per le nuove misure, perché i meccanismi processuali si ripetono di edizione in edizione. Di seguito i provvedimenti verificati, con il principio riformulato e la ragione per cui rilevano per chi ha un appello pendente.

Cass., ordinanza n. 28524 del 30 settembre 2023. Principio: il giudizio va dichiarato estinto quando il contribuente ha documentato domanda e pagamento, anche se non è ancora scaduto il termine entro cui l’ente può controllare la regolarità della definizione e notificare un diniego; l’eventuale diniego successivo consente la revocazione della pronuncia di estinzione. La Corte ha inoltre escluso il doppio contributo unificato. Rilevanza: chiarisce che la declaratoria di estinzione non deve attendere il controllo dell’ente. Il caso riguardava tributi comunali, con un ente che aveva recepito la definizione con propria deliberazione: il principio è quindi utile anche per le liti con gli enti locali.

Cass., sez. V, ordinanza n. 31246/2023. Principio: in un giudizio su costi ritenuti fittizi, la presentazione della domanda di definizione ex art. 1, comma 186, L. 197/2022 e il deposito della prova del pagamento della prima rata costituiscono il presupposto per dichiarare l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Rilevanza: conferma che il versamento della prima rata, e non dell’intero importo, è sufficiente a chiudere il giudizio; e che la definizione operava anche su liti di contenuto sostanziale complesso, come le contestazioni di operazioni inesistenti.

Cass., sez. trib., ordinanza n. 25202 del 19 settembre 2024. Principio: sono definibili le liti che non siano state dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e che siano potenzialmente idonee a consentire il sindacato sull’atto impositivo, senza necessità di verificare preventivamente la ritualità e la fondatezza del ricorso. La Corte ha ritenuto infondato un diniego basato sull’asserita insufficienza della somma versata e ha dichiarato estinto il giudizio. Rilevanza: protegge il contribuente che teme di essere escluso per un vizio del ricorso originario, come la tardività. Finché non c’è una pronuncia definitiva di inammissibilità, la lite resta pendente.

Cass., ordinanza n. 33414/2025. Principio: ai fini della definizione delle controversie prevista dall’art. 6 D.L. 119/2018, un atto qualificato formalmente come atto di riscossione può essere considerato atto impositivo in senso sostanziale quando ridetermina le somme dovute, anche sulla base di una sentenza. Rilevanza: impone di guardare al contenuto dell’atto impugnato e non alla sua denominazione. Per una lite in appello su una cartella che ricalcola importi, la qualificazione può cambiare lo strumento applicabile.

Cass., sez. V, ordinanza n. 7469/2026. Principio: nella definizione dei giudizi pendenti in Cassazione ex art. 5 L. 130/2022, il contribuente che aveva ottenuto un accoglimento parziale in appello ha potuto definire la lite con il 20% del valore; in assenza di diniego da parte dell’amministrazione, il giudizio si estingue, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato. Rilevanza: mostra come l’esito del giudizio di appello determini la percentuale dovuta nelle definizioni successive. Una vittoria anche solo parziale in secondo grado può ridurre drasticamente il costo di una futura definizione: è una ragione in più per curare con attenzione la difesa in appello.

Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, nota sul contributo unificato nelle definizioni agevolate ex art. 6 D.L. 119/2018 e art. 1, commi 186-203, L. 197/2022. Principio: per ottenere la sospensione e poi l’estinzione, il contribuente deve depositare davanti al giudice, Cassazione compresa, l’istanza con cui dichiara di volersi avvalere della definizione e poi la copia della domanda e del versamento; se non lo fa, il giudizio prosegue fino alla sentenza e, ricorrendone i presupposti, la cancelleria recupera il doppio contributo unificato. Rilevanza: ricorda che la definizione non opera da sola nel processo. Senza il deposito, il giudice decide nel merito come se la definizione non esistesse.

Dalla lettura d’insieme emergono tre indicazioni operative. Primo: il processo si estingue solo se la parte deposita la prova della domanda e del pagamento; la definizione non si “comunica” da sola al giudice. Secondo: la pendenza va intesa in senso ampio, fino alla formazione del giudicato, anche se il ricorso originario presentava vizi. Terzo: l’esito dei gradi di merito, compreso l’appello, determina le condizioni economiche delle definizioni straordinarie; difendersi bene in secondo grado significa anche migliorare le condizioni di una eventuale definizione futura.

Va precisato, infine, che per le misure più recenti, la rottamazione-quinquies e la definizione dei tributi locali della L. 199/2025, non risultano ancora orientamenti consolidati della Cassazione sugli effetti nei giudizi di appello. Le indicazioni sopra riportate vanno quindi applicate per analogia e con prudenza, soprattutto per le liti con gli enti locali, dove la legge non regola espressamente gli effetti processuali.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affronta la definizione di un appello tributario come una decisione processuale da costruire sui dati, non come un adempimento amministrativo. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo.

  1. Analizziamo il fascicolo di primo e secondo grado: leggiamo ricorso, controdeduzioni, sentenza di primo grado e atto di appello per individuare l’ente parte del giudizio, la natura dell’atto impugnato e lo stato della lite.
  2. Calcoliamo i termini processuali: ricostruiamo le date di deposito e notifica delle sentenze, computiamo la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e fissiamo il termine ultimo per ogni impugnazione, così da evitare il giudicato.
  3. Ricostruiamo il valore della controversia: separiamo imposta, sanzioni e interessi, verifichiamo il calcolo dell’ufficio e quantifichiamo il costo di ciascuna alternativa.
  4. Verifichiamo gli strumenti effettivamente disponibili: controlliamo se l’atto rientra tra quelli definibili, se l’ente locale ha adottato un regolamento ai sensi dei commi 102-110 della L. 199/2025 e con quali condizioni.
  5. Predisponiamo e negoziamo la proposta di conciliazione: redigiamo la proposta fuori udienza o l’istanza di conciliazione in udienza nel rispetto dei dieci giorni liberi, sostenendo con documenti la riduzione dell’imponibile.
  6. Depositiamo gli atti necessari nel processo: istanze di rinvio o sospensione, prova della domanda e dei pagamenti, richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere.
  7. Impugniamo gli eventuali dinieghi: se l’ente nega la definizione, predisponiamo il ricorso contro il diniego davanti al giudice presso cui pende la lite, nei termini di legge.
  8. Controlliamo la fase successiva all’estinzione: verifichiamo lo sgravio delle somme non più dovute e contestiamo eventuali azioni esecutive su importi definiti.
  9. Valutiamo l’alternativa del ricorso per cassazione: se la definizione non conviene, costruiamo il ricorso di legittimità mantenendo la stessa linea difensiva impostata in appello.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ha un peso specifico. La decisione di definire o meno un appello si prende confrontando il risultato della definizione con le reali possibilità di un ricorso per cassazione: chi può seguire direttamente anche il giudizio di legittimità è in grado di fare questo confronto con cognizione di causa e di garantire continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa.

Accanto agli avvocati lavorano i commercialisti dello staff multidisciplinare: sullo stesso caso, gli uni verificano i profili processuali e sostanziali, gli altri ricostruiscono imponibili, sanzioni e interessi e controllano i calcoli dell’ufficio. Quando la lite tributaria si inserisce in una situazione debitoria più ampia, le competenze in materia di sovraindebitamento e di crisi d’impresa consentono di valutare la definizione all’interno di un quadro complessivo, e non come un episodio isolato.


Chiusura

In sintesi operativa: al 20 settembre 2026 una lite in appello con l’Agenzia delle Entrate non può essere definita con una sanatoria generale, perché l’ultima si è chiusa nel 2023; lo strumento disponibile è la conciliazione giudiziale, con sanzioni ridotte al 50% del minimo e pagamento entro venti giorni. Per le liti con comuni e regioni occorre verificare se l’ente ha attivato la definizione prevista dalla L. 199/2025. La rottamazione-quinquies ha prodotto effetti solo per chi ha aderito entro il 30 aprile 2026 e pagato entro il 31 luglio 2026. In ogni caso, la condizione indispensabile è che la lite resti pendente: il giudicato preclude qualsiasi definizione.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, può valutare la definizione in appello alla luce dell’intero percorso processuale e seguire la stessa causa fino alla Corte di cassazione. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di quantificare con precisione ogni alternativa prima di scegliere.

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