Il dubbio da cui partire
L’esdebitazione ottenuta in Italia vale anche all’estero? È la domanda che si pone chi, chiusa una liquidazione controllata o una liquidazione giudiziale, scopre di avere ancora in giro per l’Europa (o fuori dall’Europa) una carta di credito emessa da una banca tedesca, un prestito contratto durante un periodo di lavoro in Inghilterra, un conto corrente in Spagna o, semplicemente, un creditore che ha sede oltre confine e che non sembra affatto intenzionato a considerare chiusa la partita.
La risposta onesta è che dipende da tre variabili che vanno soppesate insieme: il Paese in cui il creditore pretende di agire, la legge che regola il contratto da cui nasce il debito e la solidità del collegamento tra il debitore e l’Italia nel momento in cui la procedura è stata aperta. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa esdebitazione può essere pienamente efficace a Monaco di Baviera e, allo stesso tempo, discutibile a Londra. Chi cerca un sì o un no secco rischia di sottovalutare il rovescio della medaglia di ciascuna strada.
Il tema si colloca esattamente nel perimetro del sovraindebitamento e della crisi della persona fisica, ed è qui che lo Studio Monardo concentra la propria attività: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno delle procedure che conducono all’esdebitazione e ne conosce i passaggi che, se trascurati, ne indeboliscono la tenuta fuori dall’Italia. A questo si somma la qualifica di avvocato cassazionista, rilevante quando l’efficacia del beneficio viene contestata e la questione va portata fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Hai debiti con creditori esteri e vuoi capire se la tua esdebitazione li copre davvero? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questo articolo.
Il quadro di partenza: cosa si porta all’estero quando si porta un’esdebitazione
Prima di confrontare le strade percorribili, conviene fissare pochi concetti, quelli senza i quali il confronto perde di senso.
L’esdebitazione nel Codice della crisi
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024), l’esdebitazione è la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti all’esito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata: i crediti non soddisfatti diventano inesigibili nei confronti del debitore (art. 278 CCII). Per il sovraindebitato la liberazione opera, di regola, con la chiusura della liquidazione controllata o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282 CCII); esiste poi l’esdebitazione del debitore incapiente, che non ha nulla da offrire ai creditori (art. 283 CCII) e che può essere concessa una sola volta.
Tre profili del beneficio incidono direttamente sulla sua proiezione internazionale.
Il primo: l’esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2, CCII). Il creditore estero che non si è insinuato, quindi, non resta integralmente fuori dalla liberazione, ma conserva la quota che avrebbe ottenuto partecipando. Su questa regola pende peraltro una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona nell’agosto 2025, di cui si dirà nella sezione giurisprudenziale.
Il secondo: alcuni debiti restano esclusi dal beneficio per scelta del legislatore, come gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Se un debito non si estingue in Italia, non si estinguerà all’estero per effetto della decisione italiana: il riconoscimento trasporta l’effetto così com’è, non lo amplia.
Il terzo: l’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori del debitore. Il garante residente in un altro Stato resta esposto.
Il principio che governa tutto: la lex concursus
Nell’Unione europea la materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, applicabile alle procedure aperte dal 26 giugno 2017. Il regolamento si fonda su un meccanismo semplice nella formulazione e delicato nell’applicazione: la procedura principale si apre nello Stato membro in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (il cosiddetto COMI, art. 3), la legge di quello Stato regola la procedura e i suoi effetti (art. 7) e le decisioni rese nella procedura vengono riconosciute negli altri Stati membri (artt. 19 e 32).
Per chi ha ottenuto l’esdebitazione, l’elemento dirimente è l’art. 7, par. 2, lett. k), del regolamento: tra le materie che la legge dello Stato di apertura determina figurano espressamente i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura. In altre parole, se la procedura è italiana e rientra nel regolamento, è la legge italiana a stabilire che cosa resta dei crediti dopo la chiusura, anche per i creditori stabiliti in altri Stati membri.
Quali procedure italiane rientrano nel sistema
Il regolamento si applica solo alle procedure elencate nell’allegato A. Per l’Italia, l’elenco aggiornato alle procedure del Codice della crisi, contenuto nell’atto di modifica degli allegati approvato dal Parlamento europeo il 10 settembre 2025 e dal Consiglio il 29 settembre 2025, comprende, oltre alla liquidazione giudiziale (dal 15 luglio 2022), al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, anche la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitato, tutte a partire dal 15 luglio 2022. Per le procedure aperte prima di quella data restano elencate le vecchie procedure della L. 3/2012 (accordo, piano del consumatore e liquidazione dei beni).
La conseguenza pratica va soppesata con attenzione: la liquidazione controllata, cioè la procedura da cui nasce la gran parte delle esdebitazioni dei privati, è una procedura “europea” a tutti gli effetti.
Il perimetro geografico
Il regolamento vincola tutti gli Stati membri tranne la Danimarca. Il Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, è uno Stato terzo. Svizzera, Stati Uniti, Albania, Paesi del Golfo, America Latina: tutti Stati terzi, ciascuno con le proprie regole sul riconoscimento delle decisioni straniere in materia di insolvenza.
Da qui nasce il bivio. Il debitore esdebitato con creditori o beni fuori dall’Italia ha davanti, a seconda della situazione, tre strade: fare leva sul riconoscimento automatico europeo; cercare il riconoscimento della decisione italiana in uno Stato terzo secondo le regole locali; oppure aprire (o aver aperto) una procedura direttamente nello Stato estero, principale o parallela. Nessuna è la migliore in astratto.
Un’armonizzazione ancora parziale
Va soppesato anche un dato di contesto. La Direttiva (UE) 2019/1023, recepita in Italia con il D.Lgs. 83/2022 confluito nel Codice della crisi, ha chiesto agli Stati membri di garantire all’imprenditore insolvente l’accesso a una procedura che conduca alla liberazione dai debiti entro un periodo, di regola, non superiore a tre anni, lasciando liberi gli Stati di estendere il beneficio ai consumatori. L’Italia lo ha fatto, prevedendo l’esdebitazione anche per il consumatore sovraindebitato. Ma l’armonizzazione riguarda la durata e l’accessibilità del beneficio, non il suo contenuto preciso: i debiti esclusi, i requisiti di meritevolezza, la sorte dei creditori non insinuati continuano a variare da Stato a Stato.
Per chi confronta le opzioni, questo significa due cose. Da un lato, il riconoscimento di un’esdebitazione italiana in un altro Stato membro non incontra ostacoli di principio, perché tutti gli ordinamenti dell’Unione conoscono ormai l’idea di seconda opportunità. Dall’altro, la scelta di aprire la procedura in un altro Stato membro (opzione 3) non è neutra: cambia la legge che determina che cosa si estingue e che cosa sopravvive.
Il momento in cui si decide la partita
C’è un aspetto che il dibattito sull’efficacia all’estero tende a trascurare: la tenuta internazionale dell’esdebitazione si costruisce durante la procedura, non dopo. Tre passaggi, in particolare, spostano il peso delle opzioni.
Il primo è la ricostruzione della massa debitoria nella domanda: un creditore estero omesso nell’elenco dei creditori è un creditore che non riceve l’informativa, e un creditore non informato ha più argomenti di uno informato. La relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata deve dare conto dell’intera situazione debitoria, e i crediti verso soggetti esteri non fanno eccezione.
Il secondo è la motivazione sulla competenza. Il giudice italiano verifica d’ufficio la propria competenza internazionale e, secondo il regolamento, deve indicare nella decisione di apertura su quale fondamento la competenza è stabilita (art. 4). Una decisione che motiva con precisione perché il COMI si trova in Italia è molto più difficile da contestare, in Italia e fuori.
Il terzo è la liquidazione dei beni situati all’estero. La liquidazione controllata ha vocazione universale e comprende anche i beni che il debitore possiede in altri Stati; il liquidatore, nell’Unione, può esercitare i propri poteri anche negli altri Stati membri (art. 21 del regolamento). Un bene estero dimenticato può trasformarsi, dopo la chiusura, nell’appiglio per un creditore che sostiene di non aver avuto la giusta soddisfazione.
In sintesi: le tre opzioni non si scelgono dopo l’esdebitazione, si preparano prima, e la qualità della procedura italiana è la variabile che condiziona tutte le altre.
Opzione 1 — Il riconoscimento automatico nell’Unione europea
In cosa consiste
La prima strada non richiede, in senso stretto, di “fare” qualcosa: consiste nel far valere, davanti al creditore o al giudice di un altro Stato membro, l’efficacia che la decisione italiana ha già per effetto del Regolamento 2015/848. La decisione di apertura della procedura principale è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui produce effetti nello Stato di apertura (art. 19) e vi produce, senza altra formalità, gli stessi effetti che le attribuisce la legge italiana (art. 20). Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura, categoria in cui si colloca il provvedimento che dichiara o accerta l’esdebitazione, sono anch’esse riconosciute senza formalità e, ove serva un’esecuzione forzata, sono eseguibili secondo le regole del Regolamento (UE) 1215/2012 richiamate dall’art. 32.
Il limite è uno solo, e stretto: il riconoscimento può essere rifiutato quando produce effetti manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato richiesto, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti costituzionali della persona (art. 33). La Corte di giustizia ha sempre letto questa clausola come eccezione da applicare in casi estremi, perché il sistema si regge sulla fiducia reciproca tra i giudici degli Stati membri.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è il più lineare: debitore residente in Italia da sempre, liquidazione controllata aperta dal tribunale del luogo di residenza, un solo creditore estero (per esempio una banca con sede in Germania o in Francia) che ha concesso un finanziamento al consumo. Qui la competenza italiana è difficilmente contestabile e l’effetto esdebitatorio viaggia con la decisione.
Il secondo scenario riguarda il debitore che, dopo l’esdebitazione, si trasferisce in un altro Stato membro per lavoro. Se un creditore italiano o straniero tenta di aggredirne lo stipendio nel nuovo Paese per un credito anteriore rimasto insoddisfatto, il debitore può opporre la decisione italiana davanti al giudice dell’esecuzione di quello Stato.
Il terzo scenario è quello del creditore estero che, pur informato della procedura, ha scelto di non insinuarsi, confidando di poter agire dopo. Anche qui la legge italiana, richiamata dall’art. 7, lett. k), determina la sorte del suo credito, con il temperamento dell’art. 278, comma 2, CCII.
Come si esegue, in sintesi
Il cuore operativo non sta nella fase successiva all’esdebitazione, ma in quella precedente. Il regolamento impone al giudice o all’amministratore della procedura di informare senza indugio i creditori noti che hanno residenza abituale, domicilio o sede in altri Stati membri (art. 54), con un modulo standard e con l’indicazione dei termini per insinuarsi; ogni creditore estero ha diritto di insinuarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura (art. 53). La decisione di apertura va inoltre pubblicata nei registri fallimentari, interconnessi a livello europeo (artt. 24 e 25), e può essere pubblicata negli altri Stati membri (art. 28).
Dopo l’esdebitazione, se il creditore estero agisce, il debitore deduce la decisione italiana davanti all’autorità dello Stato richiesto con gli strumenti oppositivi previsti dal diritto processuale locale, producendo copia del provvedimento, attestazione della sua efficacia e, di regola, una traduzione.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio principale è l’assenza di un procedimento di exequatur: il riconoscimento è automatico e il giudice straniero non riesamina né il merito né, salvo il limite dell’ordine pubblico, la competenza del giudice italiano. A fronte di questo, la contestazione della competenza internazionale deve essere proposta nello Stato di apertura, attraverso l’impugnazione della decisione di apertura prevista dall’art. 5 del regolamento, e non altrove. Chi voleva discutere il COMI del debitore doveva farlo in Italia, nei tempi dell’ordinamento italiano.
Un secondo vantaggio è la prevedibilità: la regola applicabile ai crediti dopo la chiusura è una sola, quella italiana, e non cambia a seconda dello Stato in cui il creditore sceglie di agire.
Rischi e svantaggi, onestamente
Il rovescio della medaglia ha tre facce. La prima è la solidità del COMI. Se il debitore aveva spostato la residenza in Italia a ridosso della domanda, per le persone fisiche non imprenditrici la presunzione che il COMI coincida con la residenza abituale non opera se la residenza è stata trasferita da un altro Stato membro nei sei mesi precedenti la domanda (art. 3, par. 1). Una procedura aperta su un COMI fragile può essere impugnata in Italia e, in casi di vera manipolazione, esporre la decisione alla censura di ordine pubblico.
La seconda è la comunicazione ai creditori esteri. Il creditore noto che non ha ricevuto l’informativa dell’art. 54 dispone di argomenti per sostenere che il concorso non si è svolto correttamente nei suoi confronti. Non è detto che l’argomento prevalga, ma è un fronte aperto.
La terza è la Danimarca, esclusa dal sistema: per un creditore danese l’opzione 1 non è disponibile e la situazione va gestita come per uno Stato terzo.
Il profilo ideale per questa opzione è il debitore con COMI stabilmente in Italia da ben prima della domanda, creditori esteri situati in Stati membri diversi dalla Danimarca, e una procedura in cui i creditori esteri noti sono stati regolarmente informati.
Le pronunce a supporto
La Corte di giustizia ha costruito il sistema sulla fiducia reciproca: nella sentenza Eurofood (2 maggio 2006, C-341/04) ha fissato i criteri oggettivi di individuazione del COMI; nella sentenza MG Probud Gdynia (21 gennaio 2010, C-444/07) ha precisato la portata del riconoscimento delle decisioni rese nella procedura; nella sentenza Bank Handlowy (22 novembre 2012, C-116/11) ha ribadito che il giudice di un altro Stato membro non riesamina le valutazioni del giudice della procedura principale. Sul COMI della persona fisica, la sentenza MH e NI (16 luglio 2020, C-253/19) resta il riferimento. I principi sono riformulati nella sezione dedicata alle pronunce.
Opzione 2 — Il riconoscimento della decisione italiana in uno Stato terzo
In cosa consiste
Fuori dall’Unione, e in Danimarca, il Regolamento 2015/848 non vincola nessuno. L’efficacia dell’esdebitazione italiana dipende allora dal diritto internazionale privato dello Stato in cui il creditore agisce: dalle sue regole sul riconoscimento delle sentenze straniere, dall’eventuale recepimento della Legge modello UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera, da convenzioni bilaterali, dalla qualificazione che quel sistema dà alla liberazione dai debiti.
Il caso del Regno Unito è il più istruttivo, perché concentra tutte le difficoltà. Il Regno Unito ha recepito la Legge modello UNCITRAL con le Cross-Border Insolvency Regulations 2006, che consentono di ottenere il riconoscimento di una procedura straniera e misure di assistenza. Ma sul piano sostanziale continua a valere la cosiddetta regola Gibbs, risalente a una decisione della Court of Appeal del 1890: un debito regolato dalla legge inglese non viene liberato da una procedura d’insolvenza straniera, salvo che il creditore vi abbia partecipato volontariamente. La regola è stata confermata dalla Court of Appeal nel caso Bakhshiyeva v Sberbank of Russia (18 dicembre 2018, [2018] EWCA Civ 2802), che ha negato la possibilità di usare il riconoscimento della procedura straniera per ottenere, di fatto, la liberazione da debiti di diritto inglese. Il governo britannico ha avviato consultazioni sull’eventuale recepimento della Legge modello UNCITRAL sulle decisioni in materia di insolvenza, ma, allo stato, la regola resta.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario: debitore con esdebitazione italiana e un creditore stabilito in uno Stato terzo, il cui credito è però regolato dalla legge italiana (tipico il fornitore svizzero che ha contrattato con un’impresa individuale italiana applicando il diritto italiano). Qui la richiesta di riconoscimento parte da una base più solida, perché la liberazione avviene secondo la stessa legge che regola il contratto.
Il secondo scenario: debitore che ha beni in uno Stato terzo (un conto corrente, un piccolo immobile ereditato) e teme che un creditore esistente li aggredisca lì. Il riconoscimento della procedura italiana nello Stato terzo può servire, prima ancora della chiusura, per coordinare la liquidazione di quei beni con la procedura italiana.
Il terzo scenario: creditore di uno Stato terzo che si è insinuato nella procedura italiana e ha ricevuto un riparto. La partecipazione volontaria al concorso è, in molti sistemi, un argomento forte per ritenere che il creditore abbia accettato gli effetti della procedura, compresa la liberazione: nel diritto inglese è proprio l’eccezione che neutralizza la regola Gibbs.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza tipica prevede l’individuazione del Paese in cui il creditore può concretamente agire (quello in cui il debitore ha beni o redditi, non necessariamente quello in cui il creditore ha sede), l’analisi della legge regolatrice del contratto e delle norme locali sul riconoscimento, la scelta dello strumento processuale (domanda di riconoscimento, eccezione nel giudizio promosso dal creditore, richiesta di misure di assistenza) e il coordinamento con un professionista abilitato nello Stato terzo. Nulla di questo è automatico, e i tempi dipendono interamente dall’ordinamento straniero.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio è che la decisione italiana non viene rimessa in discussione nel merito: il debitore non deve affrontare una seconda procedura d’insolvenza, non deve rimettere a disposizione il proprio patrimonio e non deve attendere un secondo periodo prima della liberazione. Nei sistemi che guardano con favore alla cooperazione internazionale, il riconoscimento può essere ottenuto in tempi ragionevoli e con un contraddittorio circoscritto.
Rischi e svantaggi, onestamente
Il rischio principale è l’esito incerto. La liberazione dai debiti è, per molti ordinamenti, una questione di diritto sostanziale legata alla legge del contratto, più che un effetto processuale della procedura straniera. Dove prevale questa impostazione, come in Inghilterra, l’esdebitazione italiana può non liberare dai debiti regolati dalla legge locale. A ciò si aggiungono i tempi e l’onere di un procedimento condotto in un ordinamento diverso, spesso in un’altra lingua.
C’è poi un rischio più sottile: l’esito negativo in uno Stato terzo non intacca l’esdebitazione in Italia e nell’Unione, ma consente al creditore di aggredire i beni e i redditi del debitore in quello Stato. Per chi vive e lavora in Italia senza beni all’estero, il rischio è spesso teorico; per chi si è trasferito in quello Stato, è molto concreto.
Il profilo ideale per questa opzione è il debitore che ha creditori o beni in un solo Stato terzo, con crediti regolati dalla legge italiana o creditori che hanno partecipato alla procedura italiana, e che non intende spostare il proprio centro di vita in quello Stato.
Le pronunce a supporto
Oltre al caso Bakhshiyeva, utile per comprendere la logica di chi riceve una decisione straniera è la giurisprudenza italiana sul riconoscimento in entrata: le Sezioni Unite della Cassazione (28 ottobre 2015, n. 21946) hanno chiarito, con riferimento alla L. 218/1995, che i vizi non dedotti davanti al giudice straniero non possono essere sollevati per la prima volta davanti al giudice del riconoscimento. È una logica diffusa anche altrove, e ha un risvolto pratico importante: il creditore dello Stato terzo che è rimasto inerte nella procedura italiana ha, in molti sistemi, meno argomenti per resistere al riconoscimento.
Opzione 3 — La procedura aperta nello Stato estero, principale o parallela
In cosa consiste
La terza strada rovescia la prospettiva: invece di portare all’estero una decisione italiana, si apre la procedura (o una seconda procedura) direttamente dove si trovano il COMI, i beni o la legge dei contratti.
Le varianti sono due. Nella prima, il debitore che ha il COMI in un altro Stato membro apre lì la procedura principale, che sarà poi riconosciuta in Italia con lo stesso meccanismo automatico descritto per l’opzione 1, a parti invertite. Nella seconda, accanto alla procedura principale italiana si apre una procedura con effetti territoriali: nell’Unione, una procedura secondaria nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza (art. 3, par. 2, e artt. 34 ss. del regolamento), limitata ai beni che vi si trovano; in uno Stato terzo, una procedura locale secondo le regole di quel Paese, eventualmente per ottenere una liberazione da debiti regolati dalla legge locale che la decisione italiana non sarebbe in grado di assicurare.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario: il debitore vive e lavora da anni in un altro Stato membro e lì si è formato gran parte del debito. Aprire la procedura in Italia, sfruttando una residenza anagrafica rimasta formalmente italiana, esporrebbe la decisione a contestazioni sul COMI; aprirla nello Stato di residenza effettiva garantisce una base di competenza solida, a fronte di regole di esdebitazione che possono essere diverse da quelle italiane.
Il secondo scenario: l’imprenditore individuale che ha una dipendenza, per esempio un punto vendita stabile, in un altro Stato membro. La procedura secondaria consente di liquidare localmente quei beni secondo la legge locale, coordinandosi con la procedura principale italiana.
Il terzo scenario: il debitore residente nel Regno Unito con un debito rilevante regolato dalla legge inglese. In questo caso la procedura locale è l’unica sede in cui quel debito può essere liberato secondo la regola Gibbs.
Come si esegue, in sintesi
Si parte dalla ricostruzione del COMI sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi: dove il debitore abita stabilmente, dove lavora, dove percepisce il reddito, dove gestisce i propri rapporti bancari, dove i creditori si aspettano di trovarlo. Si valuta poi quale procedura dello Stato estero sia accessibile, con quali requisiti di meritevolezza e in quali tempi di liberazione, e come coordinarla con quella italiana eventualmente già aperta. Nel sistema europeo, gli amministratori e i giudici delle procedure principale e secondaria hanno obblighi di cooperazione e comunicazione (artt. 41-44 del regolamento).
I vantaggi, motivati
Il vantaggio decisivo è l’aderenza: la procedura si apre dove il debitore ha davvero il centro della propria vita economica, e l’effetto liberatorio è pronunciato dal giudice dello Stato in cui i creditori agirebbero. Si riduce, in modo spesso significativo, il rischio di contestazioni sulla competenza e sul riconoscimento.
Rischi e svantaggi, onestamente
A fronte di questo vantaggio vanno soppesati i costi organizzativi di una procedura condotta in un altro ordinamento, le differenze sostanziali (tempi di liberazione, requisiti di accesso, debiti esclusi) e la complessità del coordinamento se le procedure sono due. La procedura secondaria, inoltre, non produce di per sé una liberazione generale: riguarda i beni che si trovano nello Stato di apertura. Infine, chi sposta il COMI in modo artificioso a ridosso della domanda, per cercare un sistema più favorevole, si espone alla regola dei sei mesi e alle contestazioni dei creditori: la giurisprudenza della Corte di giustizia, già con la sentenza Staubitz-Schreiber (17 gennaio 2006, C-1/04), ha fissato la competenza al momento della domanda proprio per scoraggiare spostamenti opportunistici successivi.
Il profilo ideale per questa opzione è il debitore il cui centro di vita economica si trova effettivamente all’estero, oppure quello con debiti significativi regolati da una legge straniera che non riconosce liberazioni pronunciate altrove.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade vanno messe a confronto sugli stessi dati, perché è solo sul caso concreto che il loro peso relativo emerge. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali.
Dati di partenza comuni. Consumatore, liquidazione controllata aperta il 14 febbraio 2023. Debiti residui complessivi 87.340 €, così suddivisi: 51.600 € verso due banche italiane; 21.760 € verso una banca con sede in Germania (contratto di credito al consumo regolato dalla legge tedesca); 13.980 € verso una società finanziaria con sede in Inghilterra (contratto regolato dalla legge inglese). All’esito della liquidazione, i creditori chirografari ricevono un riparto pari al 6,4%. Esdebitazione operante decorsi tre anni dall’apertura, quindi dal 14 febbraio 2026.
Simulazione 1 — Il creditore tedesco non insinuato (opzione 1)
La banca tedesca riceve l’informativa prevista dall’art. 54 del regolamento ma non si insinua. Nel settembre 2026 avvia in Germania un’azione di recupero per l’intero credito di 21.760 €, perché il debitore ha un conto presso una filiale tedesca.
Applicando la legge italiana, richiamata dall’art. 7, lett. k), del regolamento, la banca conserva soltanto la quota che avrebbe ricevuto nel concorso: 21.760 € × 6,4% = 1.392,64 €. La parte restante, 20.367,36 €, è inesigibile. Il debitore oppone la decisione italiana davanti al giudice tedesco con lo strumento oppositivo previsto dal diritto processuale locale; il giudice tedesco non riesamina la competenza del tribunale italiano.
Variante: se la banca tedesca, pur essendo creditore noto, non avesse ricevuto l’informativa, disporrebbe di un argomento per contestare l’opponibilità del concorso nei suoi confronti. L’esito resterebbe incerto e il fronte processuale più ampio.
Simulazione 2 — La finanziaria inglese (opzione 2)
Situazione A: il debitore continua a vivere e lavorare in Italia e non ha beni nel Regno Unito. La finanziaria inglese, in forza della regola Gibbs, potrebbe teoricamente ottenere in Inghilterra una condanna per 13.980 €, ma non avrebbe beni su cui eseguirla nel Regno Unito. Se poi cercasse di far valere quella condanna in Italia, si scontrerebbe con l’esdebitazione italiana, efficace nell’ordinamento italiano. Il rischio pratico è contenuto.
Situazione B: nel marzo 2026 il debitore si trasferisce a Manchester con un contratto di lavoro. La finanziaria agisce in Inghilterra per l’intero importo. Se non si era insinuata nella procedura italiana, la regola Gibbs le consente di sostenere che il debito di diritto inglese non è stato liberato: l’esposizione resta di 13.980 €, oltre agli interessi maturati secondo il contratto.
Situazione C: la finanziaria si era insinuata e aveva incassato il riparto di 13.980 € × 6,4% = 894,72 €. La partecipazione volontaria alla procedura italiana costituisce l’argomento centrale per neutralizzare la regola Gibbs. Il quadro per il debitore migliora in modo netto, pur restando legato alla valutazione del giudice inglese.
Simulazione 3 — Il COMI fragile (opzione 1 contro opzione 3)
Stessi debiti, ma con una variante nella storia personale: il debitore ha vissuto e lavorato a Stoccarda fino al 3 ottobre 2022, poi ha trasferito la residenza in Italia e ha depositato la domanda di liquidazione controllata il 20 gennaio 2023, circa tre mesi e mezzo dopo.
Con l’opzione 1 la procedura italiana resta possibile, ma la presunzione che il COMI coincida con la residenza abituale non opera, perché la residenza è stata trasferita da un altro Stato membro nei sei mesi precedenti la domanda. Il debitore deve dimostrare con elementi oggettivi che il centro dei suoi interessi era già in Italia al momento della domanda (nuovo lavoro, contratto di locazione, conti correnti, famiglia). Se la prova è debole, la banca tedesca può impugnare l’apertura in Italia.
Con l’opzione 3 il debitore apre la procedura in Germania, dove fino a pochi mesi prima si trovava il suo centro di vita, e la decisione tedesca sarà riconosciuta automaticamente in Italia, anche verso le banche italiane. Il rovescio della medaglia è che si applicano per intero le regole tedesche sulla liberazione, con i loro requisiti e i loro tempi, e la procedura si svolge in un ordinamento e in una lingua diversi.
L’elemento dirimente non è quale sistema sia “più favorevole”, ma quale dei due regga meglio alla prova della contestazione sul COMI. Per i debiti inglesi, in entrambe le varianti, resta il problema della regola Gibbs.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza le tre strade secondo parametri omogenei. Due avvertenze. La prima: le opzioni non sono sempre alternative; molto spesso convivono, perché lo stesso debitore può avere creditori in Stati membri (opzione 1) e in Stati terzi (opzione 2). La seconda: i costi indicati sono solo quelli di giustizia; per le procedure italiane il riferimento è il contributo unificato dovuto al deposito della domanda, mentre per le procedure straniere valgono le spese previste dall’ordinamento locale, oltre a eventuali traduzioni e certificazioni.
| Parametro | Opzione 1 — Riconoscimento automatico UE | Opzione 2 — Riconoscimento in uno Stato terzo | Opzione 3 — Procedura nello Stato estero |
|---|---|---|---|
| Tempi | Nessun procedimento di riconoscimento; tempi del solo eventuale giudizio in cui si oppone la decisione | Dipendono dall’ordinamento straniero; spesso mesi | Tempi di un’intera procedura d’insolvenza estera, oltre ai tempi di liberazione previsti localmente |
| Complessità | Bassa se la procedura italiana è stata gestita correttamente (informative ai creditori esteri, COMI solido) | Media o alta: analisi della legge del contratto e del diritto locale | Alta: procedura in altro ordinamento e coordinamento con eventuale procedura italiana |
| Rischi in caso di esito negativo | Contestazione del COMI in Italia o, in casi estremi, ordine pubblico | Mancata liberazione dei debiti regolati dalla legge locale (es. regola Gibbs) | Rigetto o inammissibilità secondo le regole locali; regole di liberazione diverse |
| Effetti sull’esecuzione | Il creditore dello Stato membro non può ottenere più di quanto consente la legge italiana | Il creditore può aggredire beni e redditi nello Stato terzo se il riconoscimento manca | Effetti diretti nello Stato di apertura e, nell’UE, riconoscimento negli altri Stati membri |
| Reversibilità | Limitata: la competenza si discute solo nello Stato di apertura | Possibile riproporre la questione in altra forma, secondo le regole locali | Scarsa: una volta aperta, la procedura segue il suo corso |
| Costi di giustizia | Nessun costo di exequatur; eventuali spese di traduzione e del giudizio locale | Spese del procedimento straniero e di traduzione | Spese di giustizia previste dall’ordinamento straniero |
| Ambito geografico | Stati membri UE esclusa la Danimarca | Stati terzi e Danimarca | Stato di apertura (e, nell’UE, riconoscimento negli altri Stati membri) |
I criteri per scegliere
Il confronto non conduce a una risposta unica, ma a un ragionamento condizionale che dipende da pochi fattori, ciascuno dei quali va soppesato insieme agli altri.
Primo criterio: dove si trovano davvero i beni e i redditi aggredibili. Un creditore agisce dove può eseguire. Se il debitore vive in Italia, lavora in Italia e non ha beni all’estero, il rischio concreto di un’azione in uno Stato terzo è ridotto, anche quando il riconoscimento dell’esdebitazione in quello Stato sarebbe incerto. Se invece il debitore ha trasferito o intende trasferire all’estero la propria vita lavorativa, la valutazione si sposta sul Paese di destinazione.
Secondo criterio: la legge che regola ciascun contratto. Se la situazione presenta debiti regolati dalla legge italiana o dalla legge di uno Stato membro, generalmente il sistema europeo offre una copertura robusta. Se presenta debiti regolati dalla legge inglese o da leggi di ordinamenti che legano la liberazione alla legge del contratto, la sola decisione italiana potrebbe non bastare, e si apre lo spazio per le opzioni 2 e 3.
Terzo criterio: la solidità del COMI al momento della domanda. Una residenza italiana stabile, accompagnata da lavoro, casa e rapporti bancari in Italia, rende l’opzione 1 la più lineare. Un trasferimento recente da un altro Stato membro, soprattutto nei sei mesi precedenti la domanda, sposta il baricentro verso una valutazione comparativa con l’opzione 3.
Quarto criterio: il comportamento dei creditori esteri durante la procedura. Il creditore informato e inerte ha, in quasi tutti i sistemi, meno argomenti di quello che non ha mai saputo nulla. Il creditore che si è insinuato ha di regola accettato gli effetti del concorso. Per questo la corretta gestione delle informative, già in fase di apertura, pesa sulla tenuta dell’esdebitazione all’estero più di qualunque iniziativa successiva.
Quinto criterio: il progetto di vita dei prossimi anni. Chi resta in Italia e ha pochi e modesti creditori extra-UE può ragionevolmente accettare un rischio residuo; chi ha in programma un trasferimento nel Regno Unito o in un altro Stato terzo con debiti regolati dalla legge locale deve considerare quel rischio come una variabile centrale, non come un dettaglio.
In un quadro così articolato, la scelta raramente coincide con una sola opzione: più spesso consiste nel combinare la copertura automatica europea con presidi mirati per i singoli creditori che ne restano fuori. Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni con le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario OCC e avvocato cassazionista.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In parte. Se la procedura italiana è già aperta, spostarla in un altro Stato membro non è possibile per scelta del debitore: la competenza si fissa al momento della domanda, e un trasferimento successivo del COMI non la sposta. È invece possibile, e talvolta opportuno, affiancare alla procedura italiana iniziative mirate in uno Stato terzo, anche dopo l’esdebitazione, quando un creditore di quello Stato si attiva.
E se ho scelto la strada sbagliata?
Dipende da che cosa si intende per “sbagliata”. Se la procedura italiana è stata aperta su un COMI contestabile, il rischio principale è l’impugnazione dell’apertura in Italia da parte di un creditore. Se invece la procedura italiana è corretta ma non copre un debito di diritto inglese, l’esdebitazione resta valida in Italia e nell’Unione, e il problema riguarda solo quel creditore e quello Stato. Raramente l’errore travolge tutto; più spesso lascia scoperto un fronte.
Il creditore estero può ignorare la mia esdebitazione e segnalarmi nelle banche dati del suo Paese?
La segnalazione nelle banche dati creditizie estere segue le regole del Paese in cui opera la banca dati. Nell’Unione, però, un credito divenuto inesigibile per effetto della legge italiana applicabile non può essere presentato come esigibile: il debitore ha argomenti per chiedere la rettifica secondo le regole locali, producendo la decisione italiana.
I miei garanti all’estero sono liberati anche loro?
No. L’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, in Italia come all’estero. Il genitore che ha garantito un prestito contratto in Germania resta esposto, salvo che non ottenga a sua volta una liberazione.
E se il creditore estero è un’amministrazione pubblica straniera?
Le sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti restano escluse dall’esdebitazione italiana, e lo restano anche all’estero. Per gli altri crediti pubblici stranieri la valutazione dipende dalla loro natura e dalle regole dello Stato in cui vengono fatti valere: è un terreno in cui ogni automatismo va verificato caso per caso.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questo confronto.
Per il riconoscimento automatico nell’Unione (opzione 1)
Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood. Il centro degli interessi principali va individuato sulla base di elementi oggettivi e verificabili dai terzi; la mera possibilità di controllo da parte di un altro soggetto non basta a spostarlo. Rilevanza: fonda l’idea che il COMI si dimostri con fatti, non con dichiarazioni, e che la decisione di un giudice di uno Stato membro vada rispettata dagli altri.
Corte di giustizia UE, 21 gennaio 2010, causa C-444/07, MG Probud Gdynia. Una volta aperta la procedura principale, le autorità di un altro Stato membro non possono adottare misure esecutive individuali sui beni del debitore in contrasto con la legge dello Stato di apertura. Rilevanza: è il presidio contro il creditore che cerca, all’estero, di ottenere più di quanto gli consente la procedura italiana.
Corte di giustizia UE, 22 novembre 2012, causa C-116/11, Bank Handlowy. Il giudice di un altro Stato membro non può rimettere in discussione le valutazioni del giudice della procedura principale, in nome della fiducia reciproca che regge il sistema. Rilevanza: conferma che il creditore straniero non può riaprire altrove il dibattito sulla procedura italiana.
Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-253/19, MH e NI. Per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, la presunzione di coincidenza tra COMI e residenza abituale non è superata dal solo fatto di possedere un immobile in un altro Stato membro. Rilevanza: chiarisce quanto pesa la residenza effettiva nella scelta tra opzione 1 e opzione 3.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 maggio 2024, n. 13368. La presunzione che collega il COMI alla sede non è assoluta, e un trasferimento all’estero a ridosso della domanda non basta a sottrarre il debitore alla giurisdizione italiana se il centro effettivo degli interessi è rimasto in Italia. Rilevanza: mostra come i giudici italiani valutano i trasferimenti opportunistici, specularmente a quanto accade all’estero.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31727. Le presunzioni di coincidenza del COMI previste dall’art. 27, comma 3, CCII possono essere superate solo sulla base di elementi concreti. Rilevanza: conferma che la prova del COMI è la vera chiave di tenuta della procedura italiana, e quindi della sua esportabilità.
Per il riconoscimento negli Stati terzi (opzione 2)
Court of Appeal (Inghilterra e Galles), Antony Gibbs & Sons v Société Industrielle et Commerciale des Métaux, 1890, (1890) 25 QBD 399. Un debito regolato dalla legge inglese non viene liberato da una procedura d’insolvenza straniera. Rilevanza: è l’origine del principio che rende incerta l’efficacia dell’esdebitazione italiana verso debiti di diritto inglese.
Court of Appeal (Inghilterra e Galles), 18 dicembre 2018, Bakhshiyeva v Sberbank of Russia, [2018] EWCA Civ 2802. Il riconoscimento di una procedura straniera secondo la disciplina che recepisce la Legge modello UNCITRAL non consente di ottenere, per via indiretta, la liberazione da debiti di diritto inglese, salvo la partecipazione volontaria del creditore alla procedura straniera. Rilevanza: attualizza la regola Gibbs dopo la Brexit e indica nella partecipazione del creditore l’argomento più forte per il debitore.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 ottobre 2015, n. 21946. In sede di riconoscimento di una decisione straniera ai sensi della L. 218/1995, non possono essere sollevati per la prima volta vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere davanti al giudice straniero. Rilevanza: esprime una logica di preclusione che, in forme diverse, si ritrova in molti ordinamenti e che penalizza il creditore rimasto inerte nella procedura d’origine.
Per la procedura nello Stato estero (opzione 3)
Corte di giustizia UE, 17 gennaio 2006, causa C-1/04, Staubitz-Schreiber. Se il debitore trasferisce il COMI in un altro Stato membro dopo aver presentato la domanda, la competenza resta ai giudici dello Stato in cui la domanda è stata proposta. Rilevanza: la scelta del foro va fatta prima, non dopo; spostamenti successivi non cambiano la procedura competente.
Per la tenuta dell’esdebitazione italiana, presupposto di ogni opzione
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074. La domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per difetto di meritevolezza dovuto a semplice negligenza o imprudenza del debitore: la condotta rileva nella successiva fase dell’esdebitazione. Rilevanza: chiarisce in quale momento si gioca la meritevolezza, e quindi quale provvedimento dovrà eventualmente essere opposto all’estero.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30108/2025, depositata nel novembre 2025. Il debitore già dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può accedere all’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: segnala che non ogni percorso esdebitatorio è disponibile, e che una liberazione fondata su presupposti contestabili è fragile anche fuori dall’Italia.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14835/2025. Per le procedure di liquidazione del patrimonio aperte sotto la L. 3/2012, l’esdebitazione resta regolata dalla disciplina previgente. Rilevanza: determina quale legge italiana definisce la sorte dei crediti dopo la chiusura, e quindi il contenuto dell’effetto che si fa valere all’estero.
Cassazione civile, Sez. I, n. 28574/2025. Anche nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause di prelazione, salvo le deroghe espressamente previste. Rilevanza: un piano omologato in violazione delle regole del concorso offre al creditore, anche straniero, argomenti di contestazione.
Tribunale di Verona, ordinanza 4 agosto 2025 (pubblicata in G.U. n. 49 del 3 dicembre 2025). Il tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII, nella parte in cui l’esdebitazione non opera verso i creditori volontariamente non insinuati quando i creditori di pari grado insinuati sono stati integralmente soddisfatti. Rilevanza: la decisione della Corte costituzionale potrà incidere sulla posizione del creditore estero che sceglie di non partecipare al concorso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
La scelta tra le tre strade si prepara, nella maggior parte dei casi, prima ancora di depositare la domanda. Questi sono gli strumenti concreti con cui lo Studio lavora sul tema.
- Ricostruiamo il COMI con documenti alla mano: residenza, contratti di lavoro, locazioni, conti correnti, per verificare se la procedura italiana regge a una contestazione sulla competenza.
- Mappiamo i creditori esteri Stato per Stato, distinguendo quelli situati negli Stati membri vincolati dal Regolamento 2015/848 da quelli situati in Stati terzi e in Danimarca.
- Esaminiamo la legge regolatrice di ciascun contratto, per individuare i debiti che potrebbero sfuggire alla liberazione italiana, come quelli di diritto inglese.
- Verifichiamo che i creditori esteri noti ricevano le informative previste dal regolamento, con il modulo standard e i termini per l’insinuazione, in collaborazione con gli organi della procedura.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto la procedura italiana, il riconoscimento in uno Stato terzo e l’eventuale procedura estera sugli stessi dati.
- Predisponiamo il fascicolo da opporre all’estero: copia del provvedimento, attestazione dell’efficacia, riferimenti normativi, per consentire la difesa rapida davanti al giudice straniero.
- Costruiamo la difesa nelle opposizioni in Italia quando un creditore, italiano o straniero, contesta l’apertura della procedura o l’esdebitazione.
- Coordiniamo l’intervento con professionisti abilitati nello Stato terzo quando la questione va portata davanti a un giudice straniero, mantenendo in Italia la regia della strategia.
- Analizziamo la posizione di garanti e coobbligati, anche residenti all’estero, per valutare se e come possano accedere a loro volta a una procedura di liberazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel confronto tra opzioni, il valore della qualifica di cassazionista sta nella continuità: la scelta fatta oggi, nel momento in cui si imposta la procedura, è la stessa che andrà difesa domani, in sede di reclamo e fino in Cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare linea. Una strategia costruita per reggere alle contestazioni sul COMI o sull’esdebitazione è più solida quando chi la imposta è anche chi può sostenerla nell’ultimo grado di giudizio. A questa continuità si affianca la conoscenza della procedura dall’interno, garantita dalle qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC.
Lo staff multidisciplinare dello Studio unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: gli uni sui profili processuali e di diritto internazionale privato, gli altri sulla ricostruzione della massa debitoria, dei flussi reddituali e dei riparti, cioè sui numeri che determinano quanto resta a ciascun creditore dopo la chiusura.
In chiusura
La domanda iniziale, se l’esdebitazione ottenuta in Italia valga anche all’estero, trova una risposta articolata: nell’Unione europea, per le procedure italiane incluse nel sistema del Regolamento 2015/848, l’effetto liberatorio viaggia con la decisione e la legge italiana governa la sorte dei crediti dopo la chiusura; negli Stati terzi, e in Danimarca, tutto dipende dalle regole locali, con ordinamenti, come quello inglese, che legano la liberazione alla legge del contratto; in alcune situazioni, infine, la soluzione più solida è una procedura aperta direttamente dove si trova il centro della vita economica del debitore. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una procedura impostata senza pensare ai creditori esteri può lasciare aperto proprio il fronte che si voleva chiudere.
Lo Studio Monardo opera su questa materia a partire dalle qualifiche dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, che consentono di seguire la procedura di esdebitazione dall’interno e di curarne i passaggi rilevanti per la sua efficacia oltre confine. La qualifica di avvocato cassazionista permette di difendere la stessa strategia in ogni grado, fino all’ultimo.
📩 Prima che un creditore straniero bussi alla tua porta, scrivici: tutti i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.
