Sulla carta, la regola sembra elementare: se i creditori che firmano la convenzione di moratoria rappresentano almeno il 75% dei crediti di una categoria, gli effetti dell’accordo si estendono anche a chi non ha firmato. Tre righe dell’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII). Eppure, chi ha seguito da vicino una trattativa di moratoria sa che proprio su quella percentuale si gioca tutto: quali crediti entrano nel conto, a quale data si fotografano, come si costruisce la “categoria”, che cosa succede se un creditore ha una parte garantita e una parte chirografaria, se contano gli interessi maturati, se il creditore legato al debitore può “fare maggioranza”. Nessuna di queste domande trova risposta esplicita nel testo di legge.
È qui che la parola passa ai giudici. E va detto con onestà fin dall’inizio: sulla convenzione di moratoria in senso stretto le pronunce edite sono ancora pochissime, perché l’istituto non passa per un’omologazione e arriva in tribunale solo se un creditore non aderente propone opposizione. Per questo i principi che contano davvero sono stati elaborati sugli istituti gemelli, cioè gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII, che usa la stessa identica formula sul 75%) e il vecchio art. 182-septies della legge fallimentare, da cui la moratoria discende. Con la sentenza n. 2817/2026 la Cassazione ha finalmente messo dei paletti sul modo di costruire le categorie e di verificare le adesioni: paletti che valgono, per identità di testo e di ratio, anche per la moratoria.
In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere per calcolare correttamente il 75%, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per l’impresa che propone la moratoria e per il creditore che se la vede imporre.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? La convenzione di moratoria è uno degli sbocchi tipici della composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 1, lett. b, CCII), e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno la fase delle trattative in cui le categorie si disegnano e le adesioni si raccolgono. Poiché i creditori di una moratoria sono molto spesso banche e intermediari finanziari, entra in gioco anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario; e poiché ogni contestazione sul 75% si risolve in un giudizio di opposizione e poi di reclamo, conta la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.
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Il quadro normativo in breve: cosa dice (e cosa non dice) l’art. 62 CCII
Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, bisogna partire dal testo vigente, come modificato dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024).
La convenzione di moratoria è un accordo tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, che serve a regolare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il suo contenuto tipico è la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, e in generale ogni misura che non comporti rinuncia al credito. Il tratto distintivo sta nel comma 1: in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., cioè al principio per cui il contratto vincola solo chi lo sottoscrive, la convenzione produce effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria.
Il comma 2 fissa quattro condizioni cumulative per questa estensione:
- informazione: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e devono aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, oltre che sulla convenzione e sui suoi effetti;
- maggioranza: i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il settantacinque per cento di tutti i creditori della categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti collocati in più categorie;
- assenza di pregiudizio: i non aderenti non devono risultare pregiudicati rispetto a quanto riceverebbero se, alla data della convenzione, si aprisse la liquidazione giudiziale (formula introdotta dal correttivo del 2024 al posto del precedente riferimento alle “concrete prospettive” di soddisfazione non inferiore);
- attestazione: un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente la crisi e l’assenza di pregiudizio appena descritta.
Il comma 3 pone un limite invalicabile: ai non aderenti non si possono imporre nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento di affidamenti esistenti o nuovi finanziamenti (la prosecuzione del godimento dei beni in leasing già stipulato non è considerata nuova prestazione).
Sul piano procedurale, la convenzione va comunicata ai non aderenti, insieme alla relazione dell’attestatore, con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale. Entro trenta giorni dalla comunicazione il non aderente può proporre opposizione davanti al tribunale individuato secondo l’art. 27 CCII (il centro degli interessi principali del debitore); se le opposizioni sono più d’una, il tribunale le riunisce. Decide in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.
Ecco il punto decisivo: la moratoria non ha un’omologazione. Nessun giudice verifica il 75% prima che la convenzione produca effetti. Il controllo è solo eventuale e passa per l’opposizione del creditore non aderente. Questo spiega perché la giurisprudenza specifica sia rara, e perché i principi vadano cercati nelle decisioni sull’art. 61 CCII, che per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa usa, alla lettera c) del comma 2, una formula sul 75% identica a quella dell’art. 62, e sul suo antenato comune, l’art. 182-septies l. fall., introdotto dal D.L. 83/2015 quando la moratoria era riservata ai soli creditori bancari e finanziari.
Quello che la norma non dice è esattamente ciò che serve per fare il conto: come si forma la categoria (l’art. 62, a differenza dell’art. 61, non richiama espressamente l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici), a quale data si calcolano i crediti, come si trattano i crediti contestati o condizionati, se i creditori in conflitto d’interessi contano. Sono le domande che seguono.
L’orientamento consolidato: il 75% si misura sulla categoria omogenea, non sul passivo complessivo
Il primo principio, ormai stabile, è anche il più frainteso nella pratica. Il 75% non si calcola sul totale dei debiti dell’impresa, e nemmeno sul totale dei creditori coinvolti nella trattativa. Si calcola all’interno di ciascuna categoria, e la categoria deve essere costruita su criteri di omogeneità. Tre pronunce, lette in sequenza, mostrano come ci si è arrivati.
Il punto di partenza: Tribunale di Milano, 11 febbraio 2016
La vicenda nasce sotto la legge fallimentare, con un accordo di ristrutturazione concluso con banche e intermediari finanziari ai sensi degli artt. 182-bis e 182-septies. L’impresa chiedeva di estendere gli effetti alle banche non aderenti. Il Tribunale di Milano (Pres. est. Simonetti) ha individuato le condizioni di omologabilità e si è soffermato su due aspetti: i criteri con cui distinguere, all’interno del ceto bancario, categorie con posizioni davvero omogenee, e la necessità che la banca non aderente sia stata informata e messa in grado di partecipare alla trattativa. Il principio affermato è che l’estensione forzosa è legittima solo se la banca “trascinata” ha avuto gli elementi per compiere una scelta consapevole, sia sulla proposta sia sulle eventuali difese.
Il principio, calato nella pratica, significa che la categoria non è un contenitore neutro: più è omogenea, più è giustificato che la maggioranza decida per tutti. E che l’informazione non è un adempimento formale ma la condizione che rende accettabile il sacrificio del dissenziente. Per la moratoria di oggi il requisito informativo è addirittura più esteso: l’art. 62, comma 2, lett. a) lo riferisce a tutti i creditori della categoria.
La conferma sul terreno delle classi: Corte d’Appello di Milano, 11 giugno 2025
La seconda tappa viene da un istituto diverso, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), ma su un problema identico: come si formano gruppi di creditori all’interno dei quali la maggioranza vincola la minoranza. La Corte d’Appello di Milano (Sez. IV civ., Pres. rel. Distefano) ha affermato che la possibilità di derogare alla par condicio è inscindibilmente legata al rispetto dell’omogeneità, fondata insieme su posizione giuridica e interessi economici, come definita dall’art. 2, comma 1, lett. r), CCII. Se il gruppo è disomogeneo, la maggioranza che vi si forma non esprime la volontà di creditori comparabili e perde la sua legittimazione.
In altre parole, se ti trovi in una categoria insieme a creditori che hanno una posizione diversa dalla tua (per esempio perché garantiti, o perché con interessi economici opposti), la maggioranza del 75% raggiunta in quella categoria è esposta a contestazione: non perché il numero sia sbagliato, ma perché è sbagliato il perimetro su cui è stato calcolato.
Il suggello della Cassazione: Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026
La terza tappa è la più importante e la esamineremo per esteso più avanti. Qui basta anticiparne il cuore. La Prima Sezione della Cassazione (Pres. Ferro, rel. Vella; decisione assunta in camera di consiglio il 13 gennaio 2026 e pubblicata nel febbraio 2026) ha affrontato per la prima volta la nozione di “categoria” negli accordi ad efficacia estesa. Ha stabilito che la formazione di categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici è un presupposto necessario dello strumento, e che per individuarne i criteri si può attingere a quanto elaborato sulle classi del concordato preventivo. Ha inoltre qualificato come illegittimo il cosiddetto gerrymandering, cioè l’accorpamento artificioso di creditori non omogenei allo scopo di raggiungere la soglia.
Una conferma applicativa: Tribunale di Benevento, 25 luglio 2024
Sul versante del merito, il Tribunale di Benevento (Sez. II civ.) ha omologato un accordo ad efficacia estesa in cui la proposta aveva ottenuto il consenso qualificato del 75% in ciascuna categoria omogenea, e ha autorizzato ai sensi dell’art. 151 c.p.c. una forma semplificata di notifica ai creditori non aderenti tramite collegamento a una virtual data room contenente la documentazione. La decisione è utile per due ragioni: conferma che la soglia va raggiunta categoria per categoria, e mostra che l’accesso effettivo dei non aderenti ai documenti è parte integrante della legittimità dell’estensione.
Che cosa se ne ricava
L’orientamento si è consolidato nel senso che il calcolo del 75% ha due fasi logicamente distinte, e la prima è più importante della seconda. Prima si verifica che la categoria sia costruita correttamente; solo dopo ha senso fare la divisione. Una percentuale formalmente superiore al 75%, calcolata su una categoria disomogenea, non vale nulla. Per l’impresa significa che il lavoro vero si fa quando si disegnano le categorie, non quando si contano le firme. Per il creditore non aderente significa che la prima linea di difesa non è ricontare le adesioni, ma contestare il perimetro.
Prima questione aperta: “settantacinque per cento dei creditori” o “dei crediti”?
La questione
Chi legge per la prima volta l’art. 62, comma 2, lett. b), resta spiazzato: la norma chiede che i crediti dei creditori aderenti rappresentino il settantacinque per cento “di tutti i creditori” della categoria. Crediti al numeratore, creditori al denominatore. Il lettore si chiede, legittimamente: conta il valore dei crediti o il numero delle teste? E se un solo creditore detiene l’80% dei crediti di una categoria, basta la sua firma?
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla formula dell’art. 62 non constano pronunce edite che abbiano affrontato il punto in modo espresso. Ma la stessa identica formula compare nell’art. 61, comma 2, lett. c), e qui la Cassazione si è pronunciata. Nella sentenza n. 2817/2026 la Corte ha riportato testualmente la condizione normativa, compresa la parola “creditori” al denominatore, e l’ha letta come richiesta che l’accordo sia sottoscritto da almeno il 75% dei crediti dell’intera categoria. La lettura è quindi di tipo quantitativo, per valore: l’imperfezione lessicale non ha indotto la Corte a introdurre una maggioranza per teste.
La stessa impostazione emerge dal Tribunale di Benevento (25 luglio 2024), che ha verificato il consenso qualificato categoria per categoria in termini di crediti, e dall’intera tradizione dell’art. 182-septies, nata con riferimento al 75% “dei crediti” bancari. Il Tribunale di Milano del 2016, esaminando proprio quella norma, ha ragionato sempre sul peso dei crediti bancari all’interno di ciascuna categoria.
La seconda parte della lettera b) aggiunge un inciso decisivo: un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più categorie. È la regola che consente di “spezzare” la posizione di un creditore, tipicamente una banca con un credito in parte garantito da ipoteca capiente e in parte chirografario. Ciascuna porzione conta solo nella categoria in cui è collocata, e l’adesione del creditore si computa separatamente per ognuna. Il principio è coerente con quanto la Cassazione ha detto sulla necessità di non accorpare posizioni giuridiche diverse: la frazione garantita e quella chirografaria non sono omogenee tra loro e non devono sommarsi nella stessa categoria.
Se c’è contrasto
Un vero contrasto giurisprudenziale non c’è. Esiste piuttosto un dibattito dottrinale sulla qualità del testo, che alcuni commentatori considerano frutto di una svista redazionale. La lettura per teste non ha trovato seguito nelle decisioni esaminate. L’assunzione prudenziale è calcolare il 75% sul valore dei crediti della categoria, e verificare comunque che la categoria non sia costruita in modo da far coincidere la maggioranza con un unico creditore dominante in posizione diversa dagli altri: quest’ultimo scenario, infatti, ricade nel divieto di gerrymandering affermato dalla Cassazione.
Cosa significa per te
Se sei l’impresa, il conteggio si fa in euro, non in firme, e ogni creditore con posizioni miste va spacchettato prima di fare la divisione. Se sei il creditore non aderente, non ti serve dimostrare che “la maggior parte dei creditori” era contraria: ti serve dimostrare che il valore dei crediti aderenti, sul perimetro corretto, non arriva al 75%. La battaglia sulla percentuale è una battaglia sul valore e sul perimetro, non sul numero dei firmatari.
Seconda questione aperta: quali crediti entrano nel denominatore, e a quale data?
La questione
È la domanda più concreta di tutte, ed è quella che decide le opposizioni: il denominatore del 75% comprende i crediti contestati? Quelli sottoposti a condizione? Gli interessi maturati fino a quale giorno? E il credito della società collegata al socio del debitore, che firma sempre, può contribuire alla maggioranza come qualsiasi altro?
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla data di riferimento. L’art. 62, dopo il correttivo del 2024, ancora il test di assenza di pregiudizio alla “data della convenzione”. Per coerenza, la stessa data è il riferimento più solido anche per fotografare i crediti ai fini della maggioranza: il consenso si forma su una convenzione, e i crediti vanno misurati al momento in cui quella convenzione viene conclusa. La giurisprudenza sull’art. 61 ragiona in modo analogo quando esige che i presupposti sussistano al momento del deposito della domanda. Il Tribunale di Ferrara (30 ottobre 2025, Pres. rel. Ghedini; in alcune banche dati la decisione è indicata al 28 ottobre 2025) ha affermato che le condizioni per la soglia ridotta devono esistere al momento del deposito del ricorso. Tradotto per la moratoria: il calcolo va cristallizzato in una data certa, dichiarata nella convenzione e nell’attestazione, e gli importi (capitale, interessi, spese) devono essere computati tutti a quella stessa data.
Sui crediti condizionati. La stessa pronuncia ferrarese contiene un secondo principio di grande utilità pratica. L’accordo raggiunto con un creditore finanziario il cui credito era assistito da garanzia pubblica, e il cui consenso era risolutivamente condizionato alla mancata approvazione dei garanti pubblici, è stato ritenuto idoneo a concorrere all’omologazione anche senza il nulla osta dei garanti al momento del deposito. Il Tribunale ha chiarito che quella condizione incide sull’efficacia dei singoli contratti con i creditori, non sull’omologabilità, e che in assenza di escussione della garanzia o di surroga del garante la banca resta creditrice diretta e va considerata tale. La conseguenza per il calcolo è netta: il credito garantito da un fondo pubblico si imputa alla banca finché non c’è stata escussione o surroga, e la sua adesione si conta.
Sui creditori in conflitto d’interessi. Qui la giurisprudenza sulla moratoria tace, ma quella sul concordato offre un criterio consolidato. La Cassazione, con la sentenza n. 17186/2018, ha affrontato il problema del creditore portatore di un interesse diverso da quello della massa, indicando la strada della neutralizzazione del conflitto, e i giudici di merito ne hanno tratto la regola per cui quel creditore va collocato in una classe dedicata. Poiché la Cassazione nel 2026 ha espressamente autorizzato ad attingere agli approdi sulle classi per costruire le categorie, il principio è trasferibile: il creditore collegato al debitore (società del gruppo, socio finanziatore, parte correlata) non è omogeneo, sotto il profilo degli interessi economici, rispetto ai fornitori o alle banche indipendenti.
Se c’è contrasto
Su crediti contestati e interessi non esiste una posizione giurisprudenziale specifica per la moratoria. L’assunzione prudenziale è includere nel denominatore tutti i crediti della categoria risultanti dalle scritture e non definitivamente accertati come inesistenti, compresi gli interessi maturati alla data della convenzione, e verificare che la soglia resti superata anche nell’ipotesi più sfavorevole. Quanto ai creditori in conflitto, la scelta prudente è collocarli in una categoria separata o, quantomeno, verificare che il 75% sia raggiunto anche escludendoli sia dal numeratore sia dal denominatore.
Cosa significa per te
Per l’impresa, il 75% non è un numero da raggiungere di misura: è un numero da raggiungere con margine, perché il creditore non aderente può contestare l’importo del proprio credito (tipicamente aggiungendo interessi di mora o spese) e con ciò spostare il denominatore. Per il creditore non aderente, la verifica dei singoli importi è spesso la via più concreta per far cadere l’estensione. Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la soglia del 75% va costruita e documentata nella fase delle trattative, perché è lì che si decide se reggerà in un’eventuale opposizione. Un calcolo dichiarato senza data, senza distinzione tra capitale e interessi e senza trattamento esplicito delle parti correlate è la prima cosa che un opponente attacca.
Terza questione aperta: la soglia si può abbassare, e come si prova che è stata raggiunta?
La questione
Chi ha familiarità con la composizione negoziata sa che il correttivo del 2024 ha introdotto una soglia ridotta al 60%. Il dubbio è inevitabile: se la moratoria nasce all’interno della composizione negoziata, basta il 60%? E, in un’eventuale opposizione, come si dimostra che le adesioni ci sono davvero? Bastano le PEC di adesione? Serve produrle tutte?
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla soglia del 60%. Il Tribunale di Ferrara (30 ottobre 2025) ha applicato l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, omologando un accordo ad efficacia estesa in cui una categoria si era fermata sotto il 75% ma sopra il 60%. Il Tribunale ha precisato che la riduzione opera perché la norma la prevede espressamente per la percentuale “di cui all’art. 61, comma 2, lettera c)”, e solo se l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda è proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8. Il rinvio testuale è all’art. 61: l’art. 62 non vi è menzionato, benché l’art. 23, comma 1, lett. b), indichi la convenzione di moratoria tra gli esiti della composizione negoziata.
Sulla prova delle adesioni. La Cassazione, nella sentenza n. 2817/2026, ha affrontato un caso in cui, a fronte della richiesta del commissario giudiziale di dimostrare l’esistenza degli accordi, la società aveva prodotto soltanto una parte delle PEC di adesione. La Corte ha affermato che la conclusione degli accordi è il fatto costitutivo della domanda e deve essere provata per intero, non a campione, e che la pubblicazione nel registro delle imprese non impedisce al tribunale di verificare anche d’ufficio che le adesioni esistano effettivamente.
Sulla fase che precede la moratoria. Una pronuncia di merito illumina il momento in cui la soglia non è ancora raggiunta. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 26 maggio 2025, nell’ambito della conferma delle misure protettive in composizione negoziata, ha accolto la richiesta di sospendere il pagamento delle rate di finanziamento, di inibire l’escussione delle garanzie pubbliche e le segnalazioni in Centrale Rischi, ritenendo la sospensione ammissibile perché strumentale all’obiettivo concreto delle trattative, individuato proprio in una convenzione di moratoria con le banche, e supportata da una prognosi favorevole confermata dall’esperto. È la fotografia del percorso tipico: misure protettive per congelare la situazione mentre si raccolgono le adesioni, poi la convenzione.
Sugli effetti verso terzi. Infine, un limite spesso trascurato. La Cassazione, con la sentenza n. 6662/2026, ha escluso che gli effetti di un accordo ad efficacia estesa si estendano ai garanti dei creditori estranei. Il principio, pronunciato sugli accordi e non sulla moratoria, suggerisce cautela: raggiungere il 75% e vincolare i non aderenti non significa automaticamente paralizzare ogni azione connessa a quel credito verso soggetti diversi dal debitore.
Se c’è contrasto
Sulla soglia ridotta per la moratoria non si registrano decisioni che l’abbiano applicata all’art. 62. Una parte dei commentatori ritiene che la collocazione della moratoria tra gli esiti della composizione negoziata potrebbe giustificare un’estensione, ma il dato testuale depone in senso contrario. L’assunzione prudenziale è non fare alcun affidamento sulla soglia del 60% per la convenzione di moratoria e costruire comunque il 75% pieno. Sulla prova, invece, il principio della Cassazione è netto e non lascia margini.
Cosa significa per te
Per l’impresa: tutte le adesioni vanno raccolte in forma scritta, conservate integralmente e rese immediatamente producibili, con un prospetto che colleghi ogni firma all’importo imputato. Per il creditore non aderente: nell’opposizione è legittimo chiedere la prova completa delle adesioni, e l’eventuale produzione parziale è un argomento forte. Ricorda anche che il termine per opporsi è di trenta giorni dalla comunicazione: prudenzialmente, non fare affidamento sulla sospensione feriale (1-31 agosto) e deposita entro i trenta giorni di calendario.
La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione n. 2817/2026 e la fine delle “mega categorie”
Il contesto
Una società per azioni aveva chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ai sensi degli artt. 40, 54 e 61 CCII. Il tribunale aveva nominato un commissario giudiziale, il quale aveva segnalato possibili criticità; la domanda era stata rigettata e la Corte d’Appello aveva confermato. Il ricorso per cassazione sollevava tre ordini di censure: il valore del parere del commissario rispetto all’attestazione del professionista indipendente; la prova dell’esistenza delle adesioni; l’applicazione, ritenuta indebita, dei principi delle classi concordatarie agli accordi.
Il dato di fatto più eloquente riguardava proprio il 75%. L’impresa aveva costruito un’unica categoria che accorpava i crediti dei fornitori, circa 3 milioni di euro, e quelli delle banche, circa 1 milione. I fornitori avevano aderito quasi tutti, le banche quasi nessuna. Sommando i due gruppi, la percentuale complessiva superava la soglia; separandoli, le banche risultavano massicciamente dissenzienti.
La motivazione in linguaggio piano
La Cassazione ha respinto il ricorso e ha enunciato tre principi di diritto.
Il primo riguarda i poteri del tribunale. Il commissario giudiziale può essere incaricato di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione, senza che gli siano preclusi i profili già coperti dall’attestazione. L’attestatore, in altre parole, non ha l’ultima parola.
Il secondo riguarda la prova. La pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese non impedisce al tribunale di verificare, anche d’ufficio, che gli accordi siano stati effettivamente conclusi. E quella prova deve essere integrale.
Il terzo è il cuore della decisione. La società sosteneva che l’art. 61 fosse governato da principi diversi da quelli del concordato. La Corte ha risposto che il ricorrente confondeva gli accordi ordinari (art. 57) con quelli ad efficacia estesa (art. 61): questi ultimi, proprio perché vincolano i non aderenti, sono contigui al concordato. Poiché la legge richiede che gli aderenti rappresentino il 75% dei crediti dell’intera categoria, la categoria deve essere davvero comune, cioè omogenea, perché la volontà della maggioranza possa legittimamente valere anche per la minoranza. L’accorpamento di creditori non equiparabili al solo fine di raggiungere la soglia è una pratica scorretta, un gerrymandering della maggioranza. Per individuare concretamente i criteri di omogeneità si può attingere agli approdi su posizione giuridica e interessi economici elaborati per le classi del concordato: la diversa parola (“categoria” anziché “classe”) serve solo a mantenere distinte le fisionomie dei due strumenti.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa sentenza, la costruzione delle categorie era spesso trattata come una scelta del debitore largamente insindacabile, validata dall’attestatore. Dopo la sentenza, il tribunale ha pieno titolo per scrutinare il perimetro delle categorie, e l’attestazione non lo mette al riparo. Per la convenzione di moratoria le ricadute sono dirette, anche se la sentenza riguarda l’art. 61: la formula sul 75% è la stessa, la ratio (vincolare il dissenziente) è la stessa, e l’art. 62 non contiene nemmeno il richiamo espresso all’omogeneità che si legge nell’art. 61, il che rende ancora più importante il principio per cui la categoria deve essere omogenea per poter giustificare l’estensione. La dottrina aveva già sostenuto che l’omogeneità resta una precondizione implicita della moratoria; ora quella lettura trova un solido appoggio in sede di legittimità.
Sul piano pratico, cambiano due cose. L’impresa che progetta una moratoria deve motivare per iscritto perché ogni creditore sta nella categoria in cui è collocato, con criteri verificabili. Il creditore non aderente, se è stato inserito in una categoria dove la sua posizione è diversa da quella degli aderenti, ha ora un argomento di legittimità da spendere in opposizione e poi, se necessario, nei gradi successivi.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sul calcolo del 75%
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a fini didattici. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il margine eroso dagli interessi
Ipotesi: categoria “banche chirografarie” con crediti complessivi pari a 2.418.760 € alla data della convenzione, fissata al 15 giugno 2026. Aderiscono la banca A (1.102.400 €), la banca B (486.915 €) e la banca C (238.600 €), per un totale di 1.827.915 €. La soglia del 75% è 1.814.070 €. Gli aderenti la superano di 13.845 €: percentuale 75,57%.
La banca D, non aderente, riceve la comunicazione il 14 luglio 2026 e propone opposizione entro il 13 agosto 2026 (trenta giorni di calendario, senza contare sulla sospensione feriale). Sostiene che il proprio credito, indicato dal debitore per il solo capitale, deve comprendere 21.340 € di interessi di mora maturati alla data della convenzione, documentati dagli estratti conto.
Se il tribunale le dà ragione, il denominatore sale a 2.440.100 €; la soglia diventa 1.830.075 €; gli aderenti, fermi a 1.827.915 €, restano sotto di 2.160 €. Alla luce del principio per cui i crediti vanno fotografati per intero alla data di riferimento, e dell’onere di prova integrale affermato da Cass. n. 2817/2026, l’estensione alla banca D cade. Lezione per l’impresa: calcolare il 75% includendo gli interessi maturati e lasciare un margine. Lezione per il creditore: verificare sempre come è stato quantificato il proprio credito.
Simulazione 2 — La “mega categoria”
Ipotesi: l’impresa ha debiti verso fornitori per 3.214.480 € e verso banche chirografarie per 1.064.370 €. I fornitori aderiscono per 3.198.110 €, le banche per soli 41.200 €. L’impresa costruisce un’unica categoria “creditori chirografari”: totale 4.278.850 €, aderenti 3.239.310 €, pari al 75,71%. Soglia formalmente raggiunta.
Le banche non aderenti propongono opposizione deducendo la disomogeneità: i loro crediti derivano da finanziamenti a medio termine con piani di ammortamento, i fornitori hanno crediti commerciali a breve e un interesse alla prosecuzione delle forniture. Alla luce di Cass. n. 2817/2026, che ha censurato proprio l’accorpamento di fornitori e banche per raggiungere il 75%, il tribunale può ritenere la categoria costruita in modo scorretto. Ricalcolata sul perimetro corretto, la categoria bancaria vede un’adesione del 3,87%: l’estensione non può operare verso le banche. La convenzione resta efficace tra le parti che l’hanno firmata e, se la categoria fornitori è omogenea, verso gli eventuali fornitori non aderenti; ma l’obiettivo di vincolare il sistema bancario è mancato.
Simulazione 3 — Il creditore collegato e il creditore “spezzato”
Ipotesi: categoria “fornitori strategici” con crediti totali per 1.284.650 €. Aderenti per 972.380 €, pari al 75,69%. Tra gli aderenti figura una società controllata dal socio di maggioranza del debitore, con un credito di 157.300 €.
Un fornitore non aderente propone opposizione sostenendo che la società collegata ha interessi economici diversi da quelli dei fornitori indipendenti. Se il credito collegato viene escluso sia dal numeratore sia dal denominatore (criterio della neutralizzazione del conflitto mutuato dalla giurisprudenza sulle classi, a partire da Cass. n. 17186/2018), gli aderenti scendono a 815.080 € su 1.127.350 €: 72,30%. La soglia non è raggiunta, e l’estensione verso il fornitore opponente è esposta a caduta.
Nella stessa impresa, una banca vanta un credito di 612.940 €, di cui 388.500 € garantiti da ipoteca su un immobile di valore capiente e 224.440 € chirografari. Grazie alla regola della lettera b) dell’art. 62, comma 2, la porzione chirografaria va nella categoria delle banche chirografarie e quella ipotecaria in una categoria distinta. Se l’impresa inserisse l’intero credito di 612.940 € in un’unica categoria, violerebbe il principio di omogeneità della posizione giuridica e altererebbe il calcolo in entrambe le categorie.
Dal principio al prospetto: il metodo di calcolo che regge in un’opposizione
Le tre simulazioni mostrano che il 75% cade quasi sempre per ragioni ricorrenti. Tradotti in metodo, i principi giurisprudenziali esaminati suggeriscono una sequenza di verifica che conviene seguire nell’ordine, perché ogni passaggio condiziona il successivo.
Primo passaggio: l’elenco completo dei creditori. Prima di qualsiasi percentuale serve l’elenco di tutti i creditori dell’impresa, con importi tratti dalle scritture contabili e riconciliati con gli estratti conto o le comunicazioni dei creditori stessi. È su questo elenco che l’attestatore deve verificare la veridicità dei dati aziendali (art. 62, comma 2, lett. d), ed è questo elenco che il creditore opponente chiederà di vedere. Un elenco incompleto non è un errore di calcolo: è un vizio del presupposto informativo.
Secondo passaggio: la data di riferimento. Tutti gli importi vanno portati alla stessa data, quella della convenzione, calcolando interessi corrispettivi e moratori maturati fino a quel giorno secondo le condizioni contrattuali. La simulazione n. 1 dimostra che anche una differenza di poche migliaia di euro può ribaltare l’esito.
Terzo passaggio: la collocazione nelle categorie, con motivazione scritta. Per ogni creditore va indicato perché appartiene a quella categoria: natura del credito, presenza e capienza di garanzie, fonte contrattuale, scadenza, ruolo economico rispetto all’impresa. Dopo la sentenza n. 2817/2026 questa motivazione non è un esercizio di stile, perché il tribunale può sindacarla. I crediti misti vanno spacchettati, i creditori collegati isolati.
Quarto passaggio: il calcolo per categoria, con stress test. Per ciascuna categoria si calcola il rapporto tra crediti aderenti e crediti totali. Poi si ripete il calcolo nelle ipotesi sfavorevoli più probabili: il non aderente che contesta il proprio importo al rialzo, l’esclusione dei creditori in conflitto, la riqualificazione di un creditore in un’altra categoria. Se la soglia regge in tutte le ipotesi, la convenzione è difendibile; se regge solo nello scenario base, conviene continuare a trattare prima di comunicarla.
Quinto passaggio: il fascicolo delle adesioni. Ogni adesione deve essere scritta, riferibile con certezza al creditore (o a chi ha il potere di rappresentarlo), collegata all’importo imputato e conservata integralmente. La Cassazione ha escluso la prova a campione; conviene quindi preparare fin dall’inizio un fascicolo che possa essere prodotto per intero al primo segnale di opposizione.
Visto dal lato del creditore non aderente, lo stesso metodo diventa una griglia di controllo. La prima domanda è se la categoria in cui è stato collocato sia davvero omogenea. La seconda, se il suo credito sia stato indicato per intero alla data giusta. La terza, se tra gli aderenti compaiano soggetti collegati al debitore. La quarta, se la comunicazione ricevuta contenga la relazione dell’attestatore e informazioni complete. La quinta, se il debitore sia in grado di documentare tutte le adesioni che dichiara. Basta una risposta negativa, adeguatamente provata, per mettere in discussione l’estensione nei propri confronti: e poiché la sentenza che accoglie l’opposizione produce effetti solo verso l’opponente, la convenzione può restare in piedi per gli altri pur non vincolando più chi ha agito.
La giurisprudenza in tabella: il riepilogo delle pronunce esaminate
La tabella raccoglie tutte le decisioni utilizzate in questa analisi. Una precisazione di metodo: solo alcune riguardano direttamente la convenzione di moratoria o il suo antenato (art. 182-septies l. fall.); le altre sono state pronunciate su accordi ad efficacia estesa, piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione e concordato. Le abbiamo selezionate perché la formula normativa sul 75% o il principio di omogeneità sono identici, e perché la stessa Cassazione ha autorizzato a trasferire i criteri elaborati per le classi alle categorie. Ogni estremo è stato verificato su fonti pubblicate; dove le banche dati riportano date diverse, lo indichiamo.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica per il 75% |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026 (decisa il 13 gennaio 2026, pubblicata a febbraio 2026) | Categorie negli accordi ad efficacia estesa, prova delle adesioni, poteri del commissario | Le categorie devono essere omogenee; vietato il gerrymandering; adesioni da provare per intero; verifica anche d’ufficio | Il 75% si calcola solo su categorie correttamente costruite e con adesioni integralmente documentate |
| Cass. civ., n. 6662/2026 | Estensione degli effetti ai garanti | Gli effetti dell’accordo ad efficacia estesa non raggiungono i garanti dei creditori estranei | Raggiungere il 75% non neutralizza automaticamente le azioni verso terzi garanti |
| Cass. civ., n. 17186/2018 | Conflitto d’interessi del creditore nel concordato | Il conflitto d’interessi va neutralizzato | Il creditore collegato al debitore va separato o escluso dal calcolo |
| Trib. Milano, 11 febbraio 2016 (Pres. est. Simonetti) | Estensione ex art. 182-septies l. fall. alle banche non aderenti | Servono categorie bancarie omogenee e informativa che consenta scelte consapevoli | L’antenato della moratoria già legava il 75% all’omogeneità e all’informazione |
| Trib. Ferrara, 30 ottobre 2025 (Pres. rel. Ghedini; alcune fonti indicano 28 ottobre 2025) | Soglia ridotta al 60% e crediti condizionati | La riduzione opera per l’art. 61 alle condizioni dell’art. 23; il credito con garanzia pubblica non escussa si imputa alla banca | Non contare sul 60% per la moratoria; i crediti condizionati si computano secondo la titolarità attuale |
| Trib. Benevento, Sez. II civ., 25 luglio 2024 | Omologazione di accordo ad efficacia estesa | Consenso del 75% da verificare in ciascuna categoria; ammessa notifica tramite data room ex art. 151 c.p.c. | Soglia categoria per categoria; accesso effettivo ai documenti per i non aderenti |
| App. Milano, Sez. IV civ., 11 giugno 2025 | Formazione delle classi nel PRO | La deroga alla par condicio presuppone classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici | Stesso criterio da applicare alle categorie della moratoria |
| Trib. Vicenza, ord. 26 maggio 2025 | Sospensione delle rate in composizione negoziata | Sospensione ammessa se strumentale a una moratoria con le banche e sorretta da prognosi favorevole | Le misure protettive servono a proteggere la fase di raccolta delle adesioni |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
- Il 75% si misura sul valore dei crediti, non sul numero dei creditori, nonostante l’imprecisione lessicale dell’art. 62, comma 2, lett. b).
- La soglia va raggiunta in ciascuna categoria, mai sul passivo complessivo o su un aggregato di categorie.
- La categoria deve essere omogenea per posizione giuridica e interessi economici: è un presupposto, non un dettaglio, e il tribunale può verificarlo.
- Accorpare fornitori e banche per superare la soglia è gerrymandering, censurato dalla Cassazione con la sentenza n. 2817/2026.
- Un creditore con crediti di natura diversa va “spezzato”: la parte garantita e quella chirografaria stanno in categorie diverse e contano separatamente.
- I crediti vanno fotografati a una data certa, quella della convenzione, e comprendere capitale, interessi e accessori maturati a quella data.
- I creditori in conflitto d’interessi vanno collocati a parte o esclusi dal calcolo: la soglia deve reggere anche senza di loro.
- Il credito assistito da garanzia pubblica si imputa alla banca finché non c’è escussione o surroga, secondo la lettura del Tribunale di Ferrara.
- Non fare affidamento sulla soglia ridotta del 60%: la norma che la prevede richiama l’art. 61, non l’art. 62.
- Le adesioni vanno provate tutte, non a campione, con un prospetto che colleghi ogni firma all’importo imputato.
- Il 75% va raggiunto con margine, perché il creditore non aderente può contestare l’importo del proprio credito e spostare il denominatore.
- Il termine per opporsi è di trenta giorni dalla comunicazione: conviene rispettarlo senza contare sul periodo 1-31 agosto.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se un solo creditore ha l’80% dei crediti della categoria, basta la sua firma per vincolare tutti gli altri?
In linea di principio la soglia è calcolata sul valore, quindi numericamente sì. Ma la Cassazione (n. 2817/2026) ha chiarito che la categoria deve essere comune e omogenea perché la maggioranza possa legittimamente decidere per la minoranza. Se quel creditore ha una posizione giuridica o interessi economici diversi dagli altri (per esempio perché garantito, o perché collegato al debitore), la categoria è costruita male e l’estensione è contestabile.
Ho ricevuto la convenzione: da quando decorrono i trenta giorni?
Dalla comunicazione effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale, insieme alla relazione dell’attestatore (art. 62, comma 4). Se la comunicazione è priva della relazione, questo è già un profilo da far valere. Il Tribunale di Milano del 2016 ha insistito sul fatto che il creditore deve avere gli elementi per scelte difensive consapevoli: una comunicazione incompleta non li fornisce.
Posso contestare il 75% anche se la categoria è corretta?
Sì, lavorando sul denominatore e sul numeratore: verificando che il tuo credito sia stato indicato per intero alla data della convenzione, che non siano stati esclusi crediti di altri non aderenti, che le adesioni conteggiate esistano davvero e siano tutte documentate. La Cassazione ha escluso che la prova possa essere fornita a campione.
L’impresa è in composizione negoziata: il 60% vale anche per la moratoria?
Il Tribunale di Ferrara (30 ottobre 2025) ha applicato la soglia del 60% a un accordo ad efficacia estesa, sottolineando che la norma la riferisce alla percentuale dell’art. 61. Non risultano decisioni che l’abbiano estesa all’art. 62. La scelta prudente è costruire il 75% pieno.
Se la moratoria mi viene estesa, la banca può comunque escutere i fideiussori?
Sul punto specifico della moratoria non ci sono pronunce. La Cassazione (n. 6662/2026), sugli accordi ad efficacia estesa, ha escluso che gli effetti si estendano ai garanti dei creditori estranei. Il tema va valutato caso per caso sul testo della convenzione e delle garanzie: è uno degli aspetti che conviene chiarire già in fase di trattativa.
Cosa può fare lo Studio Monardo: applicare questi orientamenti al tuo fascicolo
Le pronunce esaminate diventano utili solo se vengono tradotte in verifiche concrete sui numeri e sui documenti della singola vicenda. Ecco che cosa fa lo Studio, sia per l’impresa che propone la moratoria sia per il creditore che la riceve.
- Ricostruiamo il perimetro di ogni categoria, verificando per ciascun creditore posizione giuridica e interessi economici secondo i criteri che la Cassazione n. 2817/2026 ha mutuato dalle classi del concordato.
- Ricalcoliamo il 75% in euro, categoria per categoria, a una data di riferimento dichiarata, includendo capitale, interessi e accessori maturati a quella data.
- Spacchettiamo i crediti misti (parte garantita e parte chirografaria), collocando ogni porzione nella categoria corretta come consente l’art. 62, comma 2, lett. b).
- Individuiamo le parti correlate e i creditori in conflitto d’interessi, e verifichiamo se la soglia regge anche escludendoli dal calcolo.
- Controlliamo la documentazione delle adesioni, predisponendo o esaminando un prospetto che colleghi ogni firma all’importo imputato, perché la prova deve essere integrale.
- Verifichiamo la completezza dell’informativa e della comunicazione ai non aderenti, compresa la presenza della relazione dell’attestatore e la regolarità della raccomandata o della PEC.
- Esaminiamo l’attestazione sul test di assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della convenzione, confrontandola con i dati aziendali.
- Redigiamo l’opposizione entro i trenta giorni o, per l’impresa, le difese contro l’opposizione, davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII.
- Seguiamo il reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII e gli eventuali gradi successivi, mantenendo la stessa linea argomentativa costruita dall’inizio.
- Coordiniamo la fase di composizione negoziata che spesso precede la moratoria, comprese le misure protettive utili a proteggere la raccolta delle adesioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista pesa in modo particolare su questo tema: le questioni sul calcolo del 75% sono questioni di diritto (perimetro delle categorie, onere della prova, trattamento dei crediti condizionati), e la sentenza n. 2817/2026 dimostra che il loro esito si decide anche in sede di legittimità. Poter seguire la vicenda dall’analisi iniziale del fascicolo fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa strategia, evita che gli argomenti vengano dispersi o riformulati da un grado all’altro. A questo si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di leggere le trattative della composizione negoziata dal punto di vista di chi le conduce.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, unisce la verifica giuridica delle categorie alla ricostruzione contabile dei crediti: è il binomio che serve quando la soglia del 75% dipende da poche migliaia di euro di interessi o dalla corretta imputazione di un credito garantito.
In chiusura: una percentuale che si difende prima di calcolarla
Il 75% della convenzione di moratoria è un numero semplice solo in apparenza. La giurisprudenza, e in primo luogo la Cassazione n. 2817/2026, ha chiarito che dietro quella percentuale c’è una scelta di diritto, la costruzione di categorie omogenee, e un onere di prova rigoroso, la documentazione integrale delle adesioni. Chi propone la moratoria deve progettarla sapendo che un solo creditore dissenziente può portare tutto davanti al tribunale; chi la riceve deve sapere che i trenta giorni per opporsi passano in fretta.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per la fase delle trattative in cui la moratoria nasce, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario per i crediti di banche e intermediari che ne sono i protagonisti abituali, e la qualifica di cassazionista per difendere la stessa impostazione dall’opposizione fino all’ultimo grado.
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