Chi guida un’impresa in difficoltà, prima o poi, si trova davanti a questa domanda: chiedo ai creditori più tempo con una convenzione di moratoria, oppure apro una composizione negoziata della crisi con un esperto indipendente? Su internet la risposta sembra sempre la stessa, come se esistesse una scelta giusta valida per chiunque. Non è così: non esiste una risposta unica a questa domanda, perché il punto di partenza dipende da chi sei, da come è fatto il tuo debito e da quanto è avanzata la tua crisi.
Bastano tre esempi lampo. Una società manifatturiera che deve quasi tutto a quattro banche può ottenere in poche settimane una moratoria che vincola anche la banca che non firma, senza passare da un tribunale. Una ditta con cinquanta fornitori, un pignoramento presso terzi già notificato e un ricorso per liquidazione giudiziale depositato da un creditore, invece, con la sola moratoria resterebbe scoperta: ha bisogno dello scudo delle misure protettive, che solo la composizione negoziata le dà. E un piccolo imprenditore sotto le soglie di fallibilità segue un binario ancora diverso, con regole proprie e un esito naturale che spesso passa per gli strumenti del sovraindebitamento.
In questa guida troverai prima le regole comuni a tutti, spiegate una volta sola, e poi cinque percorsi dedicati: (1) l’impresa con debito bancario prevalente; (2) l’impresa con creditori eterogenei e azioni esecutive già avviate; (3) l’impresa sotto soglia; (4) l’impresa agricola; (5) il socio e il garante dell’impresa in crisi. Seguono simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza più recente ordinata profilo per profilo.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa scelta? Perché la composizione negoziata è lo strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dal Codice della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative. La convenzione di moratoria, invece, nasce quasi sempre al tavolo con le banche, ed è lì che interviene lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario coordinato dall’Avvocato; mentre per le imprese sotto soglia pesano le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC.
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Le regole che valgono per tutti: moratoria e composizione negoziata in sintesi
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare la base normativa comune. Tutto quello che leggerai nelle sezioni dedicate rimanda a questo paragrafo.
La convenzione di moratoria (art. 62 CCII)
La convenzione di moratoria è un accordo tra l’imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, che serve a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il suo contenuto tipico è la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. È qui il suo limite strutturale: la moratoria sposta il tempo, non taglia il debito. Nessuna falcidia, nessuno stralcio.
La sua forza sta invece nell’effetto esteso. In deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, la convenzione è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché ricorrano insieme alcune condizioni:
- tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sulla convenzione e sui suoi effetti;
- i crediti dei creditori aderenti devono rappresentare almeno il 75% di tutti i crediti della categoria, formata da creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- i creditori non aderenti devono poter risultare soddisfatti, all’esito della convenzione, in misura non inferiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ha reso esplicito questo criterio di “non peggioramento”;
- un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la sussistenza del requisito di non peggioramento.
Ai creditori non aderenti non possono essere imposte nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento di affidamenti esistenti o nuovi finanziamenti; la prosecuzione del godimento dei beni in leasing già stipulato non è considerata nuova prestazione.
La convenzione, con la relazione del professionista, va comunicata ai non aderenti con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione al tribunale individuato secondo l’art. 27 CCII, che riunisce le opposizioni e decide con sentenza. Manca una fase di omologazione: il tribunale entra in gioco solo se qualcuno si oppone.
La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII)
La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato, aperto all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, a condizione che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere, allegando la documentazione richiesta (bilanci, progetto di piano, situazione debitoria, certificazioni dei debiti verso enti pubblici e Centrale dei rischi) e compilando il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento.
Viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative. L’incarico dura 180 giorni dall’accettazione e, con il correttivo, può proseguire per non oltre ulteriori 180 giorni su richiesta dell’imprenditore o delle parti con cui le trattative sono in corso, con il consenso dell’esperto. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative.
Con l’istanza, o successivamente, l’imprenditore può chiedere le misure protettive (art. 18 CCII): dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa, e non può essere aperta la liquidazione giudiziale. Le misure vanno confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19: la durata è fissata tra 30 e 120 giorni ed è prorogabile, ma complessivamente non può superare 240 giorni. Accanto alle misure protettive si possono chiedere misure cautelari mirate.
Nel 2026 il quadro operativo è stato aggiornato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha recepito i nuovi documenti tecnici: la piattaforma prevede una data room virtuale, un’area secretata per le offerte e il collegamento con le banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Centrale dei rischi. Lo strumento è in forte crescita: secondo i dati InfoCamere, le istanze sono passate da 499 nel 2022 a 1.735 nel 2025, con 455 richieste nel primo trimestre 2026.
Il rapporto tra i due strumenti: non sono sempre alternativi
Ecco il punto che quasi nessuno spiega. La convenzione di moratoria può essere anche uno degli esiti della composizione negoziata: l’art. 23 CCII prevede che, al termine delle trattative, le parti possano concludere una convenzione con la disciplina dell’art. 62, e il correttivo ha esteso la stessa possibilità alle imprese sotto soglia (art. 25-quater). La domanda “moratoria o composizione negoziata?” diventa quindi, più correttamente: parto direttamente dalla moratoria, oppure ci arrivo passando dalla composizione negoziata, che mi protegge mentre tratto?
Tre variabili decidono la risposta per ciascun profilo: la composizione del debito (quanto è concentrato in una sola categoria omogenea); la presenza di azioni esecutive o di ricorsi per liquidazione giudiziale già avviati; la natura della crisi (solo finanziaria e temporanea, oppure strutturale e bisognosa di tagli).
Cosa serve, in concreto, per partire
Una differenza pratica tra i due strumenti riguarda il “carico di lavoro” iniziale, e spesso è proprio questo a orientare la scelta.
Per la convenzione di moratoria servono quattro elementi: un elenco affidabile dei creditori della categoria con l’importo aggiornato dei rispettivi crediti; una proposta di convenzione che descriva in modo chiaro le nuove scadenze, l’eventuale sospensione delle azioni e gli impegni dell’imprenditore (informativa periodica, covenant, divieti di distribuzione di utili); una fase di informazione e confronto in buona fede con tutti i creditori della categoria, compresi quelli che non firmeranno; e un professionista indipendente disposto ad attestare veridicità dei dati, idoneità della convenzione e non peggioramento dei dissenzienti. Non c’è piattaforma, non c’è nomina pubblica, non c’è udienza obbligatoria. Il percorso è rapido, ma tutto il peso della correttezza grava sull’imprenditore e sui suoi consulenti: un errore nella formazione della categoria o un’informazione incompleta vengono scoperti solo se qualcuno si oppone, e a quel punto possono far cadere l’effetto esteso.
Per la composizione negoziata, invece, il percorso è più strutturato. L’istanza si deposita sulla piattaforma con la documentazione prevista: bilanci degli ultimi esercizi (o, per chi non è tenuto a redigerli, le dichiarazioni fiscali), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e l’esistenza di diritti reali e personali di garanzia, le certificazioni sui debiti tributari, contributivi e premi assicurativi, l’estratto della Centrale dei rischi e una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza. L’esperto viene nominato da una commissione indipendente e, dopo l’accettazione, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se questa prospettiva manca fin dall’inizio, l’esperto ne dà notizia e la composizione viene archiviata.
In termini di sforzo, la moratoria è più leggera ma meno protetta; la composizione negoziata è più impegnativa ma offre uno scudo e un terzo qualificato che dà credibilità alla trattativa. Per questo, nella pratica, il punto di partenza dipende prima di tutto da quanto rischio l’impresa può permettersi nel periodo in cui negozia.
Tre domande da farsi prima di scegliere
Prima di leggere il tuo profilo, rispondi a tre domande. La prima: qualcuno ha già iniziato ad agire contro di me? Se la risposta è sì, e l’azione riguarda beni o conti essenziali, la moratoria diretta è quasi sempre insufficiente. La seconda: il mio debito è concentrato in una categoria omogenea che, da sola, supera la metà del totale? Se sì, la moratoria può risolvere gran parte del problema. La terza: la mia crisi si risolve spostando il tempo, oppure serve anche ridurre il debito? Se serve un taglio, nessuna moratoria basterà: la composizione negoziata diventa l’anticamera di uno strumento più incisivo. Le risposte a queste tre domande, incrociate con il tuo profilo, ti diranno da dove partire.
Se il tuo debito è soprattutto verso le banche
La tua situazione
Hai un’impresa che funziona sul piano operativo: ordini, margini, clienti ci sono. Il problema è finanziario. Negli anni hai accumulato mutui chirografari, finanziamenti con garanzia pubblica, anticipi su fatture, magari un leasing strumentale. Oggi le rate si concentrano in un periodo in cui la cassa non basta, e la gran parte della tua esposizione è verso tre, quattro, cinque istituti di credito. I fornitori, tutto sommato, li paghi. Non hai pignoramenti in corso. Una banca, però, non risponde alle tue richieste di riscadenzamento e rischia di far saltare tutto.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei esattamente il profilo per cui la convenzione di moratoria è nata. Nella sua versione originaria (art. 182-septies della vecchia legge fallimentare) era riservata ai soli creditori finanziari; il Codice della crisi l’ha estesa a qualunque categoria, ma la categoria “banche e intermediari finanziari” resta quella in cui l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici si dimostra più facilmente.
Per te la regola decisiva è la soglia del 75%: se le banche che aderiscono rappresentano almeno tre quarti dei crediti della categoria, la moratoria vincola anche quella che si rifiuta. Non servono omologazione né udienza, salvo che la banca dissenziente proponga opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
Attenzione però a due confini. Il primo: la moratoria non può imporre alla banca dissenziente di mantenere i fidi o di concedere nuova finanza. Se il tuo piano si regge sull’utilizzo delle linee autoliquidanti, la banca non aderente può non rinnovarle. Il secondo: la categoria va costruita con cura. Mettere nella stessa categoria una banca garantita da ipoteca e una chirografaria, o una banca con garanzia MCC e una senza garanzie, può rompere il requisito di omogeneità e diventare il motivo principale di un’opposizione fondata.
La composizione negoziata, per te, entra in gioco in due casi: quando temi che, nel tempo necessario a raccogliere le adesioni, una banca revochi gli affidamenti o avvii un’azione; e quando la sola dilazione non basta e serve un accordo più profondo. Durante la composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; e l’art. 16 CCII precisa che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti.
I numeri
Ipotizziamo una categoria bancaria così composta: Banca A 512.300 €, Banca B 318.900 €, Banca C 176.400 €, Banca D 277.000 €. Totale della categoria: 1.284.600 €.
Se aderiscono A, B e C, i crediti aderenti sommano 1.007.600 €, pari al 78,4% della categoria. La soglia del 75% è superata: la convenzione è efficace anche verso Banca D, che potrà solo opporsi entro trenta giorni contestando, ad esempio, l’omogeneità della categoria o il requisito di non peggioramento.
Se invece aderissero solo A e C (688.700 €), si arriverebbe al 53,6%: la moratoria resterebbe un semplice contratto tra le parti firmatarie, senza effetto su B e D. In questo scenario la composizione negoziata diventa il contenitore naturale per negoziare con B, protetti dalle misure.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è la revoca degli affidamenti a breve durante la raccolta delle adesioni. Se una banca percepisce il deterioramento prima che la convenzione sia firmata e comunicata, può chiudere le linee e mandarti in tensione di cassa proprio mentre negozi. Un secondo rischio è l’escussione delle garanzie pubbliche (Fondo di garanzia MCC, SACE): se la banca escute, il credito passa in tutto o in parte al garante pubblico, che entra nel tavolo con logiche diverse. Terzo rischio: un’attestazione debole, che non dimostri davvero che la banca dissenziente non sta peggio rispetto alla liquidazione giudiziale.
Le mosse giuste
- Mappa la categoria bancaria credito per credito, con garanzie, scadenze e coperture pubbliche, per capire se sei sopra o sotto il 75% prima di presentarti al tavolo.
- Scegli il contenitore: se le relazioni con le banche sono buone e nessuno ha avviato azioni, la moratoria diretta è più rapida; se temi reazioni, entra prima in composizione negoziata e costruisci lì la convenzione.
- Valuta la misura cautelare sulle garanzie pubbliche: diversi tribunali hanno concesso, in composizione negoziata, la sospensione temporanea dell’escussione delle garanzie MCC e SACE quando funzionale alle trattative.
- Fai redigere un’attestazione solida sul non peggioramento, perché è il primo terreno di un’eventuale opposizione.
- Pianifica la continuità delle linee autoliquidanti con le banche aderenti, dato che non puoi imporle a chi dissente.
Un dettaglio che fa la differenza per te
Per chi è nella tua posizione, il contenuto della convenzione conta quanto la soglia. Una moratoria bancaria ben scritta non si limita a spostare le quote capitale: disciplina il pagamento degli interessi nel periodo di sospensione (se maturano, se si capitalizzano, se si pagano alle scadenze originarie), stabilisce che cosa accade alle garanzie esistenti, prevede un obbligo di informativa periodica verso le banche e fissa eventi di decadenza chiari. Più la convenzione è precisa, più è difficile per la banca dissenziente sostenere di essere trattata peggio che in una liquidazione giudiziale. Un altro aspetto spesso trascurato riguarda il leasing: la prosecuzione del godimento dei beni in leasing già stipulato non è considerata nuova prestazione, quindi la società di leasing che rientra nella categoria può essere vincolata alla dilazione dei canoni senza poter sostenere che le si impone un nuovo sacrificio. Infine, pensa alla durata: la moratoria è per definizione provvisoria. Se già sai che, alla fine della dilazione, i flussi non basteranno a riprendere il piano originario, stai solo rinviando il problema; in quel caso conviene usare il tempo della moratoria per preparare uno strumento definitivo, come un accordo di ristrutturazione o un piano attestato.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 13 gennaio 2025, si è allineato all’orientamento che in composizione negoziata ammette la sospensione cautelare dell’escussione delle garanzie MCC da parte delle banche, quando l’escussione rischierebbe di compromettere il percorso di risanamento. Sul versante processuale, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 500 del 9 gennaio 2026) ha chiarito che i provvedimenti sulle misure protettive hanno natura cautelare e non sono impugnabili con ricorso straordinario in Cassazione: la partita sulle protezioni si gioca tutta davanti al tribunale e in sede di reclamo. Per chi è nella tua posizione significa una cosa pratica: l’istanza di misure va costruita bene la prima volta.
Se hai creditori di ogni tipo e qualcuno ha già iniziato ad agire
La tua situazione
Qui le cose sono più complicate. Hai un debito frammentato: fornitori, subappaltatori, professionisti, qualche banca, magari il fisco e l’INPS. Qualcuno ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, qualcun altro ti ha notificato un precetto, e sul conto aziendale è arrivato un pignoramento presso terzi. Nel peggiore dei casi, un creditore ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Non c’è una categoria dominante, e non c’è tempo.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la moratoria diretta ha un difetto quasi fatale: per vincolare i dissenzienti serve il 75% di ogni categoria omogenea, e con creditori eterogenei le categorie si moltiplicano. Soprattutto, mentre raccogli le adesioni, nessuno ti protegge: il creditore che ha già pignorato continua la sua esecuzione e il ricorso per liquidazione giudiziale fa il suo corso.
Per te il punto di partenza è quasi sempre la composizione negoziata con richiesta di misure protettive, perché è l’unico dei due strumenti che blocca le azioni esecutive in corso e impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale finché le misure sono efficaci. Le misure si attivano con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese; subito dopo va depositato il ricorso al tribunale per la conferma, nei termini stretti dell’art. 19 CCII, pena l’inefficacia.
La giurisprudenza di merito ha ammesso che si possa accedere alla composizione negoziata anche quando sono già pendenti ricorsi dei creditori per la liquidazione giudiziale. Ma è altrettanto chiaro il rovescio: se il tribunale revoca le misure perché mancano prospettive di risanamento, il divieto cade e la liquidazione giudiziale può essere aperta subito. La moratoria resta comunque utile, ma come esito della composizione negoziata: una volta stabilizzata la situazione, puoi chiudere convenzioni ex art. 62 con singole categorie (per esempio le banche), accordi con i fornitori strategici e, se serve un taglio del debito, passare a un accordo di ristrutturazione o a un concordato.
I numeri
Ipotizziamo un debito complessivo di 873.450 € così distribuito: fornitori 341.200 € (38 posizioni), banche 296.800 €, debiti tributari 142.700 €, INPS 58.350 €, altri 34.400 €. Un fornitore ha pignorato il conto per 27.900 € e un altro, con credito di 64.300 €, ha depositato ricorso per liquidazione giudiziale.
Con la sola moratoria bancaria copriresti al massimo il 34% del debito, lasciando esposti il pignoramento e il ricorso. Con la composizione negoziata e le misure protettive confermate, il pignoramento non può proseguire e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata per tutta la durata delle misure, da 30 a 120 giorni iniziali, estendibili fino a 240 complessivi. Se l’istanza è pubblicata il 3 febbraio e il tribunale conferma 120 giorni dall’udienza, hai fino all’inizio di giugno per portare le trattative a un punto solido, con la possibilità di chiedere proroga motivata.
I rischi specifici
Il rischio più grave, per te, è usare la composizione negoziata come puro scudo dilatorio. I tribunali verificano che ci sia una prospettiva concreta di risanamento: se il progetto è meramente liquidatorio o serve solo a neutralizzare le esecuzioni già avviate, l’accesso viene dichiarato inammissibile e le misure non vengono confermate. Un secondo rischio è procedurale: un ritardo nel deposito del ricorso per la conferma rende le misure inefficaci. Terzo rischio, la condotta durante le trattative: pagamenti preferenziali o atti non comunicati all’esperto possono portare all’archiviazione per mancanza di buona fede, con perdita della protezione.
Le mosse giuste
- Deposita l’istanza con richiesta di misure protettive prima della prossima udienza utile del procedimento per liquidazione giudiziale, e calendarizza subito il ricorso per la conferma.
- Indica con precisione i creditori e le azioni a cui chiedi di estendere le misure: le richieste generiche vengono respinte.
- Costruisci un progetto di piano credibile, con continuità aziendale o cessione dell’azienda o di un ramo, non una liquidazione mascherata.
- Congela i pagamenti non coerenti con le trattative e comunica per iscritto all’esperto ogni atto straordinario. Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la credibilità dell’imprenditore davanti all’esperto e al tribunale si costruisce nelle prime settimane e si perde in un solo pagamento sbagliato.
- Prepara fin da subito l’uscita: moratoria con le banche, accordi con i fornitori, eventualmente accordo di ristrutturazione o concordato semplificato.
Un dettaglio che fa la differenza per te
Per chi è nella tua posizione, la precisione della richiesta di misure è decisiva. I tribunali hanno più volte respinto istanze generiche, formulate come richiesta di “ogni misura che l’esperto ritenga opportuna” o come divieto rivolto indistintamente a tutti i creditori per qualsiasi azione. Le misure protettive tipiche operano verso i creditori per effetto della pubblicazione dell’istanza, ma la loro conferma e l’eventuale limitazione passano per il vaglio del giudice, che ascolta l’esperto sulla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative. Il tuo ricorso deve quindi spiegare perché ciascuna misura serve, contro chi, e per quanto tempo. Se un creditore ha già pignorato il conto su cui transitano gli incassi dei clienti, va detto espressamente che senza la sospensione di quell’esecuzione l’impresa non può pagare stipendi e fornitori strategici. Le misure protettive non toccano i diritti di credito dei lavoratori, quindi le retribuzioni vanno pianificate a parte. E ricorda che con la composizione negoziata vengono sospesi, per la durata delle trattative, gli obblighi di ricapitalizzazione legati alle perdite e le relative cause di scioglimento della società (art. 20 CCII), se l’imprenditore lo dichiara nell’istanza: un sollievo importante per le società con patrimonio netto eroso.
Giurisprudenza dedicata
La Corte d’Appello di Trieste (sent. n. 4 del 29 maggio 2024) ha ritenuto ammissibile la composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori, ribadendo che la liquidazione giudiziale non può essere aperta prima della revoca formale delle misure protettive. La Corte d’Appello di Torino (sent. n. 356 del 22 aprile 2025) ha precisato l’altro lato: revocate le misure per assenza di prospettive di risanamento, il divieto viene meno senza attendere la relazione finale dell’esperto. La Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (Sez. I civ.), ha affermato l’autonomia tra il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure, con piena reclamabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il Tribunale di Milano, il 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’accesso di un’impresa che mirava solo a liquidare beni ed eludere le esecuzioni già intraprese.
Se la tua impresa è sotto le soglie di fallibilità
La tua situazione
Sei un artigiano, un commerciante, un piccolo imprenditore con pochi dipendenti. La tua impresa rientra nella definizione di “impresa minore” del Codice della crisi: nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) hai avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui lordi non superiori a 200.000 € e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €. Non rischi la liquidazione giudiziale nel senso classico, ma i debiti ti stanno schiacciando, e magari hai garantito personalmente parte di essi.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma lungo un binario diverso. Anche tu puoi accedere alla composizione negoziata, secondo la disciplina specifica dell’art. 25-quater CCII dedicata alle imprese sotto soglia, con la nomina di un esperto e la possibilità di chiedere misure protettive e cautelari. Il correttivo del 2024 ha avvicinato i tuoi esiti possibili a quelli delle imprese maggiori: puoi concludere contratti funzionali alla continuità, convenzioni con la disciplina dell’art. 62 e accordi sottoscritti con creditori ed esperto; se le trattative non bastano, puoi accedere agli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore o la liquidazione controllata.
Per te la regola più importante è che la moratoria “pura”, fuori dalla composizione negoziata, non è la strada naturale: l’art. 62 è collocato nella disciplina degli accordi, e la sua applicabilità diretta all’impresa minore è discussa; la via sicura per ottenere lo stesso effetto è concludere la convenzione come esito della composizione negoziata sotto soglia.
Un secondo punto cruciale: anche per te vale il presupposto della ragionevole perseguibilità del risanamento. Se l’attività è finita e vuoi solo ordinare la chiusura, la composizione negoziata non è lo strumento; lo è invece la procedura di sovraindebitamento più adatta, gestita con l’OCC.
I numeri
Ipotizziamo una ditta individuale con debiti per 187.640 €: banca 94.300 €, fornitori 51.870 €, fisco 29.150 €, INPS 12.320 €. I ricavi dell’ultimo anno sono 164.800 €, l’attivo 128.500 €. Tutti i parametri sono entro le soglie: l’impresa è minore.
La banca, da sola, rappresenta il 50,3% del debito complessivo e, se è l’unico creditore finanziario, costituisce da sola la sua categoria. Una convenzione di moratoria con la sola banca, in questo caso, non avrebbe bisogno dell’effetto esteso: sarebbe un normale accordo bilaterale. Il problema sono i fornitori e gli enti pubblici. In composizione negoziata sotto soglia si può ottenere la protezione per negoziare tutto insieme; se emerge che il debito non è sostenibile nemmeno dilazionato, il passaggio naturale è un concordato minore che permetta anche un taglio.
I rischi specifici
Il tuo rischio principale è avviare la composizione negoziata con un progetto solo liquidatorio: i tribunali, su questo punto, sono severi, e senza misure protettive resti esposto alle azioni dei creditori con tempo perso. Un secondo rischio riguarda il patrimonio personale: nell’impresa individuale non esiste separazione tra beni dell’impresa e beni tuoi, e le garanzie personali che hai firmato restano in gioco. Terzo rischio: trascurare che l’esito naturale per te può essere una procedura di sovraindebitamento, che ha requisiti propri di meritevolezza da preparare fin dall’inizio.
Le mosse giuste
- Verifica documentalmente di essere sotto soglia su tutti e tre i parametri e per tutti gli esercizi rilevanti.
- Distingui tra risanamento e chiusura: se c’è continuità, composizione negoziata sotto soglia; se non c’è, strumenti di sovraindebitamento con l’OCC.
- Se scegli la composizione negoziata, prepara un progetto di continuità anche piccolo ma reale: nuovi ordini, riduzione dei costi, cessione di un ramo.
- Tieni traccia della meritevolezza fin da subito, perché potrebbe servirti nel concordato minore.
- Usa la convenzione ex art. 62 come esito, non come punto di partenza isolato.
Un dettaglio che fa la differenza per te
Per chi è nella tua posizione, il collegamento con il sovraindebitamento è la chiave. Se la composizione negoziata sotto soglia non porta a un accordo, l’esito non è una liquidazione giudiziale, ma l’accesso agli strumenti pensati per i debitori non fallibili: il concordato minore, che consente di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato con la continuazione dell’attività, oppure la liquidazione controllata, che chiude la vicenda con la cessione dei beni e apre la strada all’esdebitazione. Preparare fin dall’inizio la documentazione che servirà all’OCC ti fa risparmiare mesi. Conserva estratti conto, contratti di finanziamento, dichiarazioni fiscali e la cronologia delle cause che hanno generato il debito: saranno utili sia all’esperto sia, eventualmente, al gestore della crisi. Se sei un’impresa individuale, ricorda anche che i tuoi debiti personali e quelli d’impresa si sommano: il quadro va letto nel suo insieme, perché la soluzione che trovi per la ditta deve reggere anche per la tua vita familiare.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ha rigettato la conferma delle misure protettive chieste da un’imprenditrice sotto soglia che puntava solo a recuperare crediti e liquidare beni, senza alcuna iniziativa di continuità: le operazioni meramente liquidatorie non equivalgono alla cessione dell’azienda o di un ramo e non soddisfano il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento. È un avvertimento diretto a chi, nella tua posizione, vede la composizione negoziata come un semplice modo per prendere tempo.
Se la tua è un’impresa agricola
La tua situazione
Coltivi, allevi, trasformi i tuoi prodotti o gestisci un agriturismo. La tua impresa vive di cicli stagionali: i costi arrivano mesi prima dei ricavi, e un’annata negativa, un’epidemia nell’allevamento o un crollo dei prezzi ti lasciano con rate di mutuo, fornitori di mangimi e sementi, contoterzisti e contributi arretrati. Magari il terreno è gravato da ipoteca, e ricevi già le prime diffide.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’impresa agricola non è soggetta alla liquidazione giudiziale come l’impresa commerciale, ma l’art. 12 CCII apre espressamente la composizione negoziata anche all’imprenditore agricolo, e l’art. 62 CCII consente la convenzione di moratoria all’imprenditore “anche non commerciale”. Hai quindi accesso a entrambi gli strumenti. Se sei anche sotto le soglie dimensionali, rientri nella disciplina delle imprese minori e segui il binario dell’art. 25-quater.
Per te la moratoria ha un valore particolare, perché si adatta alla stagionalità: puoi spostare le scadenze bancarie sui mesi di incasso del raccolto senza dover dimostrare una crisi strutturale. È lo strumento giusto quando il problema è una sfasatura temporale tra uscite ed entrate, e quando i creditori principali sono banche o consorzi agrari omogenei tra loro.
La composizione negoziata diventa invece necessaria quando il debito è frammentato, quando qualcuno ha già avviato un pignoramento immobiliare sul fondo o quando serve ripensare l’attività (riconversione colturale, cessione di un ramo, ingresso di un socio). Ricorda che nel sovraindebitamento il Codice riconosce ai crediti di chi presta lavoro nell’impresa (privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.) regole di favore: il loro trattamento va considerato con attenzione in qualunque accordo.
I numeri
Ipotizziamo un’azienda agricola con debiti per 426.780 €: mutuo fondiario 238.400 €, finanziamento agrario di conduzione 61.250 €, consorzio agrario 47.930 €, altri fornitori 39.600 €, INPS 22.900 €, dipendenti stagionali 16.700 €. Il raccolto principale incassa tra settembre e novembre.
Una convenzione di moratoria con la categoria bancaria (mutuo e finanziamento agrario: 299.650 €) che sposti le rate di marzo e giugno a ottobre e dicembre copre il 70,2% del debito complessivo. Se entrambi gli istituti aderiscono, non serve neppure l’effetto esteso. Se invece il consorzio ha già ottenuto un decreto ingiuntivo e minaccia il pignoramento delle scorte, la sola moratoria bancaria non basta: serve la protezione della composizione negoziata per evitare che l’azione sulle scorte comprometta proprio il raccolto da cui dipende il rientro.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è il pignoramento immobiliare sul fondo, che colpisce insieme il bene produttivo e la garanzia del mutuo. Un secondo rischio è sottovalutare il debito verso i lavoratori, che non è toccato dalle misure protettive: l’art. 18 CCII esclude dalle misure i diritti di credito dei lavoratori. Terzo rischio: presentare un piano che ignori la stagionalità, con flussi di cassa mensili lineari che nessun esperto riterrà credibili.
Le mosse giuste
- Costruisci un piano di cassa stagionale, mese per mese, con le date reali di incasso di raccolto, contributi PAC e vendite.
- Se il problema è solo temporale e bancario, parti dalla moratoria, allineando le scadenze ai mesi di incasso.
- Se ci sono azioni in corso sul fondo o sulle scorte, parti dalla composizione negoziata con richiesta di misure protettive mirate.
- Metti in sicurezza i crediti dei lavoratori, che restano fuori dalle misure protettive.
- Valuta con l’esperto soluzioni strutturali (affitto di un ramo, riconversione, ingresso di nuovi soci) se la sola dilazione non basta.
Un dettaglio che fa la differenza per te
Per chi è nella tua posizione, la costruzione delle categorie nella moratoria merita un’attenzione speciale. Nel settore agricolo capita spesso che tra i creditori finanziari ci siano soggetti diversi tra loro: la banca che ha erogato il mutuo fondiario con ipoteca sul terreno, l’istituto che ha concesso il credito agrario di conduzione con privilegio sui frutti, il consorzio che ha venduto a credito sementi e fertilizzanti. Metterli tutti nella stessa categoria per raggiungere più facilmente il 75% può rivelarsi un boomerang, perché le loro posizioni giuridiche e i loro interessi economici non sono omogenei, e un’opposizione ben argomentata farebbe cadere l’effetto esteso. Meglio categorie più piccole ma coerenti. Quanto alla composizione negoziata, l’esperto guarderà con attenzione al test pratico: in agricoltura il rapporto tra debito e flussi va misurato su medie pluriennali, non sull’ultima annata negativa, e il progetto di piano deve spiegare come si neutralizzano i rischi climatici e di mercato (assicurazioni agevolate, contratti di filiera, diversificazione).
Giurisprudenza dedicata
Le pronunce pubblicate specificamente su imprese agricole in composizione negoziata sono ancora poche; valgono per te i principi generali. Il Tribunale di Forlì (11 ottobre 2024) ha ammesso che, dopo il rigetto della conferma delle misure protettive e a seguito di reclamo del debitore, il tribunale possa sospendere temporaneamente gli effetti della propria decisione per evitare danni irreparabili al percorso di risanamento: un principio prezioso per chi, come te, rischia di perdere un raccolto per pochi giorni di scopertura. Il Tribunale di Bologna (30 gennaio 2024) ha letto in modo ragionevole il requisito del consenso per la prosecuzione dell’incarico dell’esperto, riferendolo ai soli creditori con cui le trattative sono ancora in corso; il correttivo ha poi recepito questa impostazione, utile per chi ha cicli lunghi e ha bisogno di arrivare al raccolto successivo.
Se sei socio o garante di un’impresa in crisi
La tua situazione
Non sei tu l’impresa, ma sei legato a lei. Sei socio della S.r.l. e hai firmato una fideiussione omnibus alla banca; oppure sei socio illimitatamente responsabile di una S.n.c. o accomandatario di una S.a.s.; oppure sei il genitore o il coniuge che ha garantito il mutuo aziendale. La società sta valutando moratoria o composizione negoziata, e tu vuoi sapere una cosa sola: la banca può venire a prendersi i miei beni mentre l’impresa tratta?
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e va detto con chiarezza. Le misure protettive della composizione negoziata riguardano il patrimonio dell’imprenditore che ha presentato l’istanza e i beni con cui esercita l’impresa: non si estendono automaticamente al patrimonio personale dei garanti. Il garante non può chiedere in proprio le misure protettive previste dal Codice della crisi: quel potere spetta all’imprenditore che ha avviato la composizione negoziata.
Esiste però una strada: la società può chiedere al tribunale misure cautelari mirate, per esempio il divieto temporaneo per la banca di escutere le garanzie personali dei soci, quando l’escussione comprometterebbe le trattative (perché il socio garante è anche colui che deve apportare nuova finanza, o perché l’aggressione dei suoi beni altererebbe gli equilibri di governance). I tribunali concedono queste misure con prudenza, bilanciando l’interesse dell’impresa con quello del creditore alla conservazione della garanzia.
Sul fronte della moratoria, la dilazione concessa alla società non si traduce automaticamente in una dilazione per te: gli effetti sulla tua posizione dipendono dal testo della fideiussione (molte contengono clausole di rinuncia alle eccezioni e di “sopravvivenza”) e da come è scritta la convenzione. Se la convenzione non ti coinvolge espressamente, la banca aderente potrebbe teoricamente rivolgersi a te. Per questo, nelle moratorie ben costruite, la posizione dei garanti va negoziata insieme a quella della società.
Il socio illimitatamente responsabile è in una posizione intermedia: il suo patrimonio risponde per legge dei debiti sociali, e alcuni tribunali hanno riconosciuto misure protettive e cautelari anche a sua tutela, proprio perché le azioni sul suo patrimonio incidono direttamente sul percorso della società.
I numeri
Ipotizziamo una S.r.l. con debito bancario di 612.450 €, di cui 380.000 € garantiti da fideiussione del socio di maggioranza, proprietario di un immobile del valore di 410.000 € già offerto a garanzia di un nuovo finanziamento ponte da 95.000 € previsto nel piano.
Se la banca escute la fideiussione e iscrive ipoteca giudiziale sull’immobile, il finanziamento ponte salta e il piano perde la nuova finanza indispensabile. In composizione negoziata, la società può chiedere una misura cautelare che sospenda l’escussione per la durata delle trattative, dimostrando proprio questo nesso. Nella moratoria diretta, invece, la tutela del socio deve essere scritta nella convenzione: per esempio un impegno delle banche aderenti a non agire sui garanti finché la società rispetta il nuovo calendario.
I rischi specifici
Il tuo rischio principale è credere di essere coperto dalle misure della società quando non lo sei. Un secondo rischio è firmare, durante le trattative, nuove garanzie o riconoscimenti di debito che aggravano la tua posizione. Terzo rischio: disporre dei tuoi beni (vendite, donazioni, fondi patrimoniali) in questa fase, esponendoti ad azioni revocatorie.
Le mosse giuste
- Fai analizzare il testo della tua fideiussione, clausola per clausola, prima che la società apra qualunque trattativa.
- Chiedi che la tua posizione entri nel perimetro della trattativa: nella moratoria con una clausola espressa, nella composizione negoziata con una richiesta di misura cautelare motivata.
- Non firmare nuove garanzie senza una valutazione dell’impatto complessivo.
- Non disporre dei tuoi beni durante la crisi senza un parere.
- Se la tua esposizione personale è insostenibile, valuta per te gli strumenti del sovraindebitamento, che possono coordinarsi con il percorso della società.
Un dettaglio che fa la differenza per te
Per chi è nella tua posizione, il tempismo è tutto. Il momento migliore per proteggere la tua posizione di garante è prima che la banca invii la lettera di escussione, non dopo. Se la società sta per avviare una composizione negoziata, la richiesta di misura cautelare a tutela delle garanzie personali va inserita nel primo ricorso, con documenti che dimostrino il ruolo del garante nel piano: l’impegno a versare nuova finanza, la concessione di un’ipoteca volontaria a supporto di un finanziamento ponte, la sua funzione nella governance. Più il piano dipende da te, più è forte l’argomento per chiedere che la banca non ti aggredisca mentre la società tratta. Nella moratoria diretta, invece, il momento giusto è la negoziazione del testo: una clausola che impegni le banche aderenti a non agire nei confronti dei garanti finché la società rispetta il calendario è spesso accettata, perché conviene anche a loro evitare che l’aggressione dei garanti faccia fallire l’intero accordo. Ricorda infine che i tuoi eventuali coobbligati hanno diritti di regresso tra loro: se più soci hanno garantito, la ripartizione del rischio interno va chiarita prima.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha ammesso il divieto di escussione delle garanzie solo a condizione che non determini un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio tra impresa e creditore. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha esteso misure protettive e cautelari anche a tutela del socio illimitatamente responsabile. Il Tribunale di Napoli Nord (24 gennaio 2024) ha invece richiamato i limiti soggettivi delle misure fissati dall’art. 18 CCII: la protezione non si allarga oltre il perimetro disegnato dalla legge senza un provvedimento specifico.
Tre bilanci, tre punti di partenza
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sulle regole esposte, non casi reali. Stesso problema, una scadenza di rate che la cassa non regge, applicato a tre profili diversi.
Ipotesi A — Società con debito bancario prevalente. Debito totale 1.463.900 €, di cui 1.284.600 € verso quattro banche (87,8%). Rate in scadenza nei prossimi sei mesi: 214.380 €. Cassa disponibile: 96.150 €. Scoperto: 118.230 €. Nessuna azione esecutiva in corso. Tre banche su quattro, pari al 78,4% della categoria, sono disposte a spostare le quote capitale di diciotto mesi. Esito: si parte dalla convenzione di moratoria diretta. Con l’attestazione e la comunicazione alla quarta banca, la dilazione vincola anche lei; se entro trenta giorni non c’è opposizione, la società ha stabilizzato l’87,8% del debito in poche settimane. Punto critico: le linee autoliquidanti della banca dissenziente non possono esserle imposte, quindi il piano di cassa deve reggere senza di esse.
Ipotesi B — Società con creditori eterogenei e azioni in corso. Debito totale 873.450 €, suddiviso tra fornitori (39,1%), banche (34%), fisco (16,3%), INPS (6,7%) e altri. Pignoramento sul conto per 27.900 € e ricorso per liquidazione giudiziale di un fornitore per 64.300 €, con udienza fissata tra cinque settimane. Istanza di composizione negoziata pubblicata il 3 febbraio con richiesta di misure protettive; ricorso per la conferma depositato subito dopo. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni. Esito: si parte dalla composizione negoziata. Il pignoramento non può proseguire, la liquidazione giudiziale non può essere aperta finché le misure sono efficaci. Nei mesi di protezione l’impresa conclude con le banche una convenzione ex art. 62 come esito delle trattative e con i fornitori principali accordi di pagamento, e accede alle misure premiali previste per i debiti tributari (riduzione di interessi e sanzioni, rateizzazioni) nei limiti dell’art. 25-bis. Punto critico: il progetto deve dimostrare una continuità reale, altrimenti le misure non vengono confermate e il ricorso per liquidazione giudiziale riprende.
Ipotesi C — Impresa minore. Ditta individuale con debiti per 187.640 €, ricavi 164.800 €, attivo 128.500 €. Rate bancarie in scadenza nei prossimi sei mesi: 23.470 €; margine disponibile: 11.380 €. Il fornitore principale (22.610 €) ha ottenuto decreto ingiuntivo. Esito: si parte dalla composizione negoziata sotto soglia (art. 25-quater), perché c’è un’azione imminente e perché la sola banca non risolve. Se nel corso delle trattative emerge che il debito, anche dilazionato, supera la capacità di rimborso, l’esito naturale diventa il concordato minore con l’OCC, che consente anche la falcidia. Punto critico: se l’attività non ha continuità, la strada corretta è direttamente la procedura di sovraindebitamento, senza passare dalla composizione negoziata.
Quando appartieni a più profili contemporaneamente
La realtà raramente è pulita. Molti imprenditori si riconoscono in due o tre profili insieme, e le regole si combinano.
Impresa con debito bancario prevalente ma con un’azione già avviata. Hai l’85% del debito verso le banche, ma un fornitore ha appena pignorato il conto. La moratoria da sola non ferma il pignoramento del fornitore, che non appartiene alla categoria bancaria. Due strade: pagare o transigere quel singolo credito e procedere con la moratoria diretta; oppure entrare in composizione negoziata per bloccare l’esecuzione e concludere lì la convenzione con le banche. La scelta dipende da quanto è grande il credito del fornitore rispetto alla tua liquidità e da quanti altri creditori potrebbero seguirne l’esempio.
Impresa agricola sotto soglia con socio garante. Tre profili insieme: la disciplina dell’art. 25-quater per la dimensione, le specificità della stagionalità per la natura agricola, e la tutela del garante che non è automatica. Il percorso ordinato è la composizione negoziata sotto soglia, con richiesta di misura cautelare a tutela del garante se la sua posizione è essenziale al piano, e con l’eventuale sbocco in un concordato minore.
Socio garante che è anche imprenditore individuale. Hai la tua ditta e, in più, hai garantito i debiti della S.r.l. di famiglia. Le crisi si intrecciano: se la banca escute la tua fideiussione, colpisce anche il patrimonio con cui eserciti la tua impresa. In questo caso la tua ditta può avviare una propria composizione negoziata, nella quale anche il debito da garanzia entra tra quelli da negoziare; oppure, se sei sotto soglia e la situazione è compromessa, valutare gli strumenti del sovraindebitamento, che possono coordinarsi con le procedure dei familiari.
Gruppo di imprese. Se la società madre e la controllata sono entrambe in difficoltà, l’art. 25 CCII consente di condurre trattative coordinate. Per i gruppi di rilevanti dimensioni, la competenza a decidere sulle misure protettive spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, come ha ricordato una recente decisione di merito toscana. La moratoria bancaria può riguardare tutte le società del gruppo, ma le categorie vanno costruite società per società.
Impresa con debito fiscale e previdenziale rilevante. La convenzione di moratoria non è lo strumento pensato per il Fisco e l’INPS. Nella composizione negoziata, invece, operano le misure premiali dell’art. 25-bis e, dal correttivo, la possibilità di un accordo transattivo con Agenzia delle Entrate e agente della riscossione con pagamento parziale e dilazionato fino a 120 rate mensili, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e, allo stato, dei debiti contributivi. Se il debito pubblico pesa, questo solo elemento spinge verso la composizione negoziata.
Impresa che ha già una moratoria in corso e non riesce a rispettarla. È una situazione più frequente di quanto si pensi: la convenzione è stata firmata, la dilazione ha dato respiro per qualche mese, ma la ripresa attesa non è arrivata. Qui i profili si sovrappongono nel tempo: eri un’impresa “da moratoria” e sei diventata un’impresa “da composizione negoziata”. La convenzione normalmente prevede eventi di decadenza che, se si verificano, fanno tornare esigibili i crediti; prima che questo accada conviene valutare l’accesso alla composizione negoziata, portando al tavolo dell’esperto proprio lo storico della moratoria, che documenta la buona fede e la collaborazione con le banche. Il rischio da evitare è aspettare la decadenza e trovarsi con tutte le banche che agiscono contemporaneamente.
Il confronto tra i profili
Messi uno accanto all’altro, i cinque profili mostrano una logica chiara. Più il debito è concentrato in una categoria omogenea e meno ci sono azioni in corso, più la moratoria diretta è efficiente. Più il debito è frammentato, più ci sono esecuzioni o ricorsi, più serve la protezione che solo la composizione negoziata assicura. Per le imprese minori e per i garanti valgono binari propri. La tabella riassume le differenze.
| Aspetto | Debito bancario prevalente | Creditori eterogenei con azioni in corso | Impresa sotto soglia | Impresa agricola | Socio / garante |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto di partenza tipico | Convenzione di moratoria diretta | Composizione negoziata con misure protettive | Composizione negoziata ex art. 25-quater | Moratoria se crisi solo temporale; CN se azioni in corso | Dipende dal percorso della società |
| Norma chiave | Art. 62 CCII | Artt. 12, 17, 18, 19 CCII | Art. 25-quater CCII | Artt. 12 e 62 CCII | Art. 19 CCII (misure cautelari) |
| Blocco delle esecuzioni | No, salvo impegni contrattuali | Sì, con misure confermate (max 240 giorni) | Sì, con misure confermate | Solo in CN | Non automatico; solo misure cautelari mirate |
| Effetto sui dissenzienti | Sì, con 75% della categoria | Solo tramite gli esiti (es. art. 62) | Tramite gli esiti | Sì, con 75% della categoria | Non applicabile |
| Taglio del debito | Mai | Possibile solo passando ad altri strumenti | Possibile con concordato minore | Solo con altri strumenti | Solo con strumenti propri |
| Rischio principale | Revoca fidi, escussione garanzie pubbliche | Accesso dichiarato inammissibile, revoca misure | Progetto solo liquidatorio | Pignoramento del fondo | Credere di essere coperto |
Le domande che valgono per tutti
Posso iniziare con la moratoria e poi passare alla composizione negoziata?
Sì. Una convenzione di moratoria non preclude l’accesso successivo alla composizione negoziata, se nel frattempo la situazione peggiora o emerge che la sola dilazione non basta. Anzi, una moratoria rispettata è un buon segnale di affidabilità davanti all’esperto. Il contrario è ancora più frequente: si entra in composizione negoziata e se ne esce con una convenzione ex art. 62.
Cosa succede se durante le trattative un creditore deposita ricorso per liquidazione giudiziale?
Se hai chiesto e ottenuto le misure protettive, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata finché le misure sono efficaci. Senza misure protettive, invece, il procedimento va avanti; la Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che la sola pendenza di un percorso di composizione negoziata obblighi il giudice a rinviare l’udienza. Ecco perché la scelta di chiedere o no le misure non è un dettaglio.
Quanto tempo ho, al massimo?
L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili fino a un totale di 360. Le misure protettive, però, non possono superare complessivamente 240 giorni. Significa che un incarico prorogato fino al limite massimo può proseguire negli ultimi mesi senza protezioni. La Cassazione (Prima Presidenza, 3 aprile 2025, n. 8794) ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale che chiedeva di chiarire se si possano ottenere misure cautelari “fotocopia” dopo il limite: la prudenza impone di considerare invalicabili i tetti di legge.
La moratoria o la composizione negoziata finiscono in Centrale dei rischi e mi precludono il credito?
Le posizioni oggetto di ristrutturazione o dilazione vengono classificate dalle banche secondo le regole di vigilanza, e questo può incidere sul merito creditizio. Tuttavia l’art. 16 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti. Il vero rischio, per tutti i profili, è arrivare tardi: una crisi affrontata presto lascia più opzioni di una crisi affrontata quando le banche hanno già classificato le posizioni come deteriorate.
Se le trattative falliscono, cosa mi resta?
La relazione finale dell’esperto non chiude le porte: puoi accedere a un accordo di ristrutturazione, a un piano attestato, al concordato preventivo o, nel caso di esito negativo, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dall’art. 25-sexies CCII; le imprese minori hanno a disposizione gli strumenti del sovraindebitamento. Attenzione però: se le trattative vengono archiviate per mancanza di buona fede, la situazione si complica, come dimostra il caso esaminato dal Tribunale di Milano il 19 febbraio 2025.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Qui trovi tutti i riferimenti richiamati nella guida, raccolti e ordinati in base al profilo a cui si applicano. I principi sono riformulati in parole nostre.
Per l’impresa con debito bancario prevalente
Tribunale di Padova, ordinanza del 13 gennaio 2025. Principio: in composizione negoziata può essere concessa, come misura cautelare, la sospensione dell’escussione delle garanzie MCC e SACE da parte delle banche, se l’escussione rischia di compromettere l’esito delle trattative. Rilevanza: è la tutela più utile per chi ha finanziamenti con garanzia pubblica e sta costruendo una moratoria.
Cass. civ., Sez. I, n. 500 del 9 gennaio 2026. Principio: i provvedimenti sulle misure protettive hanno natura cautelare e interinale, non decidono in via definitiva su diritti, e non sono impugnabili con ricorso straordinario in Cassazione. Rilevanza: l’istanza va costruita in modo completo fin dal primo grado, perché non c’è un terzo giudizio.
Per l’impresa con creditori eterogenei e azioni in corso
Corte d’Appello di Trieste, sent. n. 4 del 29 maggio 2024. Principio: la composizione negoziata è ammissibile anche se sono già pendenti ricorsi per la liquidazione giudiziale, e questa non può essere aperta finché le misure protettive non sono formalmente revocate. Rilevanza: conferma che non è mai “troppo tardi” per chiedere protezione, purché ci siano i presupposti.
Corte d’Appello di Torino, sent. n. 356 del 22 aprile 2025. Principio: quando il tribunale revoca le misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, cade subito il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: la protezione dura quanto la credibilità del piano.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. Principio: il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e quello per la conferma delle misure protettive sono autonomi; il provvedimento sulle misure è reclamabile secondo l’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: chi ha un ricorso pendente deve gestire due fronti processuali distinti.
Cass. civ., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Principio: la pendenza di un percorso di composizione negoziata o di misure protettive non impone di per sé al giudice di rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: senza misure confermate, la composizione negoziata da sola non ferma il procedimento.
Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025. Principio: è inammissibile l’accesso alla composizione negoziata finalizzato solo a liquidare beni e a neutralizzare le esecuzioni già avviate, in assenza di una ragionevole prospettiva di risanamento. Rilevanza: il filtro sulle finalità dilatorie è concreto.
Tribunale di Milano, ordinanza del 19 febbraio 2025. Principio: se l’esperto ha già archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede nelle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure chieste successivamente. Rilevanza: la condotta durante le trattative decide la sorte delle protezioni.
Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: la pendenza della composizione negoziata, con i suoi effetti protettivi, può essere valutata come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: la serietà del percorso produce effetti anche fuori dal diritto concorsuale.
Per l’impresa sotto soglia
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 10 gennaio 2025. Principio: non si confermano misure protettive per un’impresa sotto soglia il cui progetto è solo liquidatorio, perché la liquidazione di singoli beni non equivale alla cessione dell’azienda e non soddisfa il requisito dell’art. 12 CCII. Rilevanza: per le imprese minori senza continuità la strada è il sovraindebitamento.
Per l’impresa agricola (principi generali applicabili)
Tribunale di Forlì, 11 ottobre 2024. Principio: dopo il rigetto della conferma delle misure, a seguito di reclamo del debitore il tribunale può sospendere temporaneamente gli effetti della propria decisione per evitare danni irreparabili. Rilevanza: fondamentale quando pochi giorni senza protezione possono costare un raccolto.
Tribunale di Bologna, 30 gennaio 2024. Principio: il consenso richiesto per proseguire l’incarico dell’esperto oltre i 180 giorni va riferito ai soli creditori con cui le trattative sono ancora in corso. Rilevanza: agevola le imprese con cicli lunghi; il correttivo ha poi recepito questa lettura.
Per il socio e il garante
Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025. Principio: il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non provoca un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio tra impresa e creditore. Rilevanza: la tutela del garante è possibile ma bilanciata.
Tribunale di Palermo, ordinanza del 4 aprile 2025. Principio: misure protettive e cautelari possono essere riconosciute anche a tutela del socio illimitatamente responsabile, per l’incidenza diretta delle azioni sul suo patrimonio sul percorso della società. Rilevanza: apre una via concreta per i soci di società di persone.
Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024. Principio: le misure protettive incontrano i limiti soggettivi fissati dall’art. 18 CCII e non si estendono oltre senza specifica previsione. Rilevanza: chi garantisce non deve dare per scontata la copertura.
Come interviene lo Studio Monardo, profilo per profilo
Ecco cosa facciamo concretamente, a seconda del punto da cui parti.
- Ricostruiamo la mappa completa dei tuoi debiti, creditore per creditore, con garanzie, scadenze, azioni in corso e coperture pubbliche, per stabilire in quale profilo ti trovi davvero.
- Per le imprese con debito bancario prevalente, calcoliamo la soglia del 75% e costruiamo le categorie verificando l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, così da ridurre il rischio di opposizione.
- Redigiamo la convenzione di moratoria e la comunicazione ai non aderenti, coordinandoci con il professionista attestatore sul requisito del non peggioramento rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Per le imprese con azioni in corso, predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive nei termini dell’art. 19 CCII, indicando con precisione creditori e azioni da inibire.
- Chiediamo misure cautelari mirate, come la sospensione dell’escussione delle garanzie MCC e SACE o delle fideiussioni dei soci, argomentandone il nesso con il buon esito delle trattative.
- Per le imprese sotto soglia, verifichiamo documentalmente i parametri dimensionali e valutiamo se la strada sia la composizione negoziata dell’art. 25-quater o direttamente una procedura di sovraindebitamento con l’OCC.
- Per le imprese agricole, costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di cassa stagionale su cui calibrare le nuove scadenze.
- Per soci e garanti, analizziamo il testo delle fideiussioni e negoziamo la loro posizione dentro la convenzione o nella richiesta di misure cautelari.
- Gestiamo il reclamo e i procedimenti paralleli, compreso il ricorso per liquidazione giudiziale eventualmente pendente, con la stessa linea difensiva.
- Prepariamo l’uscita dalle trattative: convenzione ex art. 62, accordi con i creditori, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato o strumenti del sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi valuta la composizione negoziata, la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno il modo in cui l’esperto legge il test pratico, il progetto di piano e la condotta dell’imprenditore. Per le imprese minori e per i garanti con esposizione personale, pesano la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC; per le moratorie bancarie, il coordinamento dello staff in diritto bancario. E per tutti vale la qualifica di cassazionista: la strategia impostata nell’analisi iniziale viene seguita, con la stessa linea e lo stesso difensore, fino all’ultimo grado di giudizio, se necessario fino in Cassazione.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle strategie processuali e contrattuali, i secondi su piano, flussi di cassa e rapporti con l’attestatore. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo, verificheremo e costruiremo con te la strategia più adatta al tuo profilo.
In conclusione: prima capisci chi sei, poi scegli la strada
Moratoria o composizione negoziata non è una domanda con una risposta valida per tutti. Il primo passo è capire il tuo profilo: quanto è concentrato il tuo debito, chi si è già mosso contro di te, quanto sei grande e che rapporto hai con l’impresa. Il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di un altro. Chi ha quasi solo banche e nessuna azione in corso può partire dalla moratoria; chi ha creditori eterogenei e un ricorso pendente deve partire dalla composizione negoziata; chi è sotto soglia, agricolo o garante ha binari propri.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze dell’Avvocato: la composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021; la moratoria nasce al tavolo bancario, dove opera lo staff multidisciplinare in diritto bancario; gli sbocchi per imprese minori e garanti passano per le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC; e ogni contenzioso che ne deriva può essere seguito da un cassazionista fino all’ultimo grado.
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