Laboratorio Del Marmo Con Debiti: Guida Al Concordato Minore

Un laboratorio del marmo vive di macchinari costosi, forniture di blocchi e lastre pagate in anticipo, manodopera specializzata e clienti che spesso pagano a 90 o 120 giorni. Basta un cantiere non saldato, un rincaro dell’energia per le frese e i telai o un fido bancario revocato perché i debiti con banche, fornitori, INPS ed Erario superino la capacità di pagarli. A quel punto l’artigiano si trova davanti a due strade: attendere pignoramenti e revoche, oppure chiedere al tribunale di ristrutturare il debito continuando a lavorare. Il concordato minore, disciplinato dagli articoli 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è lo strumento pensato proprio per questa seconda strada.

Il rischio principale è il tempo: ogni mese di attesa consente ai creditori di aggredire macchinari, conti e crediti verso clienti, e se nel frattempo l’impresa viene cancellata dal registro delle imprese la domanda di concordato minore diventa inammissibile.

Lo Studio Monardo segue questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno la procedura che l’OCC istruisce e che il tribunale omologa. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere il laboratorio come un’impresa da risanare e non solo come un debitore da liquidare.

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Cos’è il concordato minore e perché riguarda il laboratorio artigiano

Sul piano normativo, il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata al debitore non consumatore che non può accedere agli strumenti dell’impresa medio-grande. L’art. 74 CCII lo mette a disposizione dell’impresa minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e dei professionisti.

In sintesi: il concordato minore è un accordo con i creditori, approvato a maggioranza e omologato dal tribunale, che consente all’impresa minore sovraindebitata di pagare i debiti in misura e con tempi sostenibili, di regola proseguendo l’attività.

La nozione di impresa minore

Va precisato che il laboratorio del marmo accede al concordato minore solo se rientra nella definizione di “impresa minore” dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Devono ricorrere congiuntamente tre condizioni:

  • attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro in ciascuno dei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve);
  • ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
  • debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Il superamento anche di una sola soglia esclude il concordato minore e apre la strada agli strumenti dell’impresa “sopra soglia” (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). Molti laboratori a conduzione familiare, ditte individuali o piccole s.n.c. e s.r.l., rientrano pienamente nei limiti.

La nozione di sovraindebitamento

Il presupposto oggettivo è lo stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. In termini operativi: il laboratorio non riesce più, o non riuscirà a breve, a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni con le risorse ordinarie.

La ratio

La disciplina prevede uno strumento snello per un’impresa che non ha la struttura amministrativa di una società di capitali. L’obiettivo è duplice: garantire ai creditori un soddisfacimento migliore di quello ottenibile dalla vendita forzata dei beni, e consentire all’imprenditore meritevole di conservare l’attività. Un telaio o una fresa a controllo numerico, venduti all’asta, rendono una frazione del loro valore d’uso; lo stesso macchinario, lasciato in produzione, genera i flussi con cui pagare i creditori.

Distinzione dagli istituti affini

Il concordato minore va tenuto distinto da tre istituti vicini:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII): riservata a chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa; il titolare del laboratorio non può usarla per i debiti dell’impresa;
  • liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII): è la procedura liquidatoria del sovraindebitato; tutti i beni vengono venduti e il ricavato distribuito; l’attività in genere cessa;
  • concordato preventivo: riservato alle imprese sopra soglia, con costi e formalità molto più elevati.

Esempio concreto. Un marmista titolare di ditta individuale ha 38.000 euro di debiti personali (prestito auto e carta revolving) e 210.000 euro di debiti dell’impresa. La ristrutturazione del consumatore non è utilizzabile per l’intera esposizione, perché la parte prevalente del debito ha origine imprenditoriale. Il concordato minore, invece, può gestire in un’unica procedura anche i debiti “misti”, come riconosciuto dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 22 maggio 2025.

Per quanto non espressamente regolato, l’art. 74, comma 4, CCII rinvia alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili. È questo rinvio che consente di applicare al concordato minore principi elaborati per il concordato “maggiore”, come il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.


Requisiti di accesso e termini da rispettare

Sul piano dei requisiti, l’accesso al concordato minore richiede la contemporanea presenza di condizioni soggettive, oggettive e di contenuto della proposta. Vanno esaminate una per una.

1. Qualifica di impresa minore non cancellata

Il laboratorio deve essere un’impresa minore nel senso visto sopra. Va precisato che l’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha chiarito che la preclusione opera sempre: anche per l’imprenditore individuale e anche quando la proposta è liquidatoria con apporto di finanza esterna. All’imprenditore cancellato resta la liquidazione controllata.

Chi sta pensando di chiudere la partita IVA del laboratorio per “alleggerire” la situazione deve valutare prima il concordato minore: la cancellazione chiude definitivamente questa strada.

Come si verificano in pratica le soglie

Va precisato che le tre soglie dell’impresa minore si leggono su documenti diversi a seconda della forma giuridica del laboratorio. Per la s.r.l. o la s.n.c. in contabilità ordinaria, attivo e ricavi si ricavano dai bilanci o dalle situazioni patrimoniali degli ultimi tre esercizi. Per la ditta individuale in contabilità semplificata, che non redige uno stato patrimoniale, l’attivo va ricostruito dai registri dei beni ammortizzabili, dalle rimanenze di magazzino e dai crediti verso clienti; i ricavi si desumono dalle dichiarazioni dei redditi e IVA.

Due errori ricorrono spesso. Il primo è confondere i ricavi con il volume d’affari IVA, che può includere operazioni diverse; il secondo è calcolare l’attivo al valore di acquisto dei macchinari, senza considerare gli ammortamenti. Nei laboratori del marmo, dove un solo centro di lavoro a controllo numerico può superare i 150.000 euro di costo storico, la differenza è decisiva.

Anche la soglia dei debiti va misurata con attenzione: si considerano tutti i debiti, anche non scaduti, compresi il capitale residuo dei finanziamenti bancari, i debiti verso l’Erario e l’INPS, il TFR maturato dei dipendenti e i debiti verso fornitori non ancora esigibili. Un laboratorio con 460.000 euro di debiti scaduti e 60.000 euro di rate di mutuo non ancora scadute supera la soglia di 500.000 euro.

La verifica delle soglie va documentata già nella domanda: se il tribunale le ritiene superate, la procedura si chiude prima ancora del voto.

In caso di dubbio, l’onere di dimostrare di essere un’impresa minore grava sul debitore che chiede di accedere alla procedura: è quindi il ricorso a dover contenere i prospetti dimostrativi per ciascun esercizio.

2. Stato di sovraindebitamento

Deve essere documentato con l’elenco dei creditori, le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali. L’OCC ne verifica l’esistenza nella propria relazione.

3. Assenza di cause di inammissibilità (art. 77 CCII)

La domanda è inammissibile se:

  • la documentazione prevista dall’art. 75 CCII non è completa o non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
  • il debitore ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte in totale;
  • risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

4. Contenuto della proposta

La proposta deve, di regola, consentire la prosecuzione dell’attività (art. 74, comma 1, CCII). Il concordato minore liquidatorio è ammesso solo se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2). I crediti privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente solo se il pagamento è non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, secondo l’attestazione dell’OCC (art. 75, comma 2).

5. Meritevolezza e buona fede

Il concordato minore non richiede formalmente la “meritevolezza” nei termini della ristrutturazione del consumatore, ma la condotta del debitore conta. La Corte d’Appello di Genova, con decreto del 23 luglio 2025, ha ritenuto che comportamenti gravemente colposi o fraudolenti nella genesi del debito precludano l’accesso, in applicazione del principio di buona fede.

I termini della procedura

La disciplina prevede una serie di scadenze. Alcune sono perentorie, altre ordinatorie; la distinzione pesa soprattutto nella fase di voto e di impugnazione. Va inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non si applica ai procedimenti regolati dal Codice: un reclamo in scadenza a metà agosto non beneficia di proroghe.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
7 giorni per l’OCC per avvisare agente della riscossione e uffici fiscali (art. 76)Conferimento dell’incarico all’OCCOrdinatorioRitardo nella ricostruzione del debito fiscale e previdenziale
15 giorni per gli uffici fiscali per comunicare il debito (art. 76)Ricezione dell’avviso dell’OCCOrdinatorioL’OCC procede con i dati disponibili; rischio di passivo incompleto
Massimo 30 giorni per le dichiarazioni di voto dei creditori (art. 78)Comunicazione del decreto di aperturaPerentorio per i creditoriIl voto tardivo non si computa
Misure protettive fino alla definitività dell’omologa (art. 78)Decreto di apertura, su istanzaDurata legaleSe non richieste, i creditori possono proseguire le esecuzioni
30 giorni per il reclamo alla Corte d’appello (art. 51)Notificazione o comunicazione della sentenzaPerentorioLa sentenza di omologa o di rigetto diventa definitiva
Relazioni periodiche dell’OCC sull’esecuzione (art. 81)OmologazioneOrdinatorioRilevanza ai fini dell’eventuale revoca

Il termine più critico per il debitore è quello di 30 giorni per il reclamo contro la sentenza che nega l’omologazione: scaduto quel termine, il rigetto diventa definitivo e il laboratorio resta esposto all’apertura della liquidazione controllata.


La procedura passo per passo

In termini operativi, il concordato minore si sviluppa in nove fasi. L’errore più frequente è sottovalutare le prime tre: la qualità della documentazione determina l’esito dell’intera procedura.

Fase 1 — Scelta dell’OCC e conferimento dell’incarico

Il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente. Se nel circondario non esiste un OCC, i compiti sono svolti da un professionista nominato dal presidente del tribunale. L’OCC nomina un gestore della crisi, che affiancherà il debitore per tutta la procedura.

Il tribunale competente si individua in base al centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII): per un laboratorio, di regola, il luogo in cui si trova la sede effettiva dell’attività.

Fase 2 — Raccolta della documentazione (art. 75 CCII)

Alla domanda vanno allegati:

  • il piano con i tempi e le modalità di adempimento;
  • l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni;
  • le scritture contabili degli ultimi tre esercizi;
  • l’indicazione degli stipendi, delle pensioni e delle altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con le spese necessarie al sostentamento.

Per un laboratorio del marmo vanno ricostruiti con particolare cura i contratti di leasing sui macchinari, i finanziamenti garantiti da Confidi o dal Fondo di garanzia, i debiti verso fornitori di blocchi e lastre, il TFR maturato dai dipendenti e i contributi INPS della gestione artigiani.

Un elenco creditori incompleto è la prima causa di inammissibilità: ogni debito omesso, anche piccolo, può essere letto come mancanza di trasparenza.

Fase 3 — Relazione dell’OCC (art. 76 CCII)

L’OCC redige una relazione particolareggiata che contiene: le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere; l’indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; l’indicazione presumibile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che devono comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti.

Fase 4 — Deposito della domanda

La domanda è presentata al tribunale tramite l’OCC, con il piano, la documentazione e la relazione. Il procedimento si svolge con il patrocinio di un difensore nelle fasi contenziose; il costo di giustizia dovuto è il contributo unificato.

Fase 5 — Decreto di apertura (art. 78 CCII)

Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto. Il decreto:

  • dispone la pubblicità della domanda e del decreto;
  • ordina la comunicazione a tutti i creditori;
  • assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni;
  • su istanza del debitore, dispone che fino alla definitività dell’omologa non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Va chiesta espressamente la misura protettiva: senza istanza, il creditore può continuare il pignoramento del conto aziendale o dei macchinari anche a procedura aperta.

Fase 6 — Voto dei creditori (art. 79 CCII)

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste classi, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione. Non votano, né si computano, il coniuge del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Fase 7 — Relazione finale dell’OCC

Scaduto il termine, l’OCC riferisce al giudice sui voti espressi e sulle contestazioni, con una relazione aggiornata.

Fase 8 — Omologazione (art. 80 CCII)

Il giudice verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della maggioranza. Se le condizioni ricorrono, omologa con sentenza e ne dispone la pubblicità. Due regole meritano attenzione:

  • cram down fiscale e previdenziale: il tribunale omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC;
  • contestazioni sulla convenienza: se un creditore contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quella della liquidazione controllata. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza.

Se il giudice nega l’omologa, dichiara con decreto l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore o di un creditore, può dichiarare aperta la liquidazione controllata.

Fase 9 — Esecuzione, revoca e conversione (artt. 81-83 CCII)

L’OCC vigila sull’esecuzione del piano e riferisce periodicamente al giudice. L’omologazione può essere revocata (art. 82) se il debitore ha dolosamente aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato parte dell’attivo, simulato attività inesistenti, o se il piano non viene eseguito. In questi casi il concordato può essere convertito in liquidazione controllata (art. 83).

Come si costruisce il piano di un laboratorio del marmo

In termini operativi, il piano è il cuore della domanda. Per un laboratorio di lavorazione della pietra va costruito su quattro grandezze, ciascuna documentata.

Ricavi attesi. Vanno stimati partendo dallo storico degli ultimi tre anni, distinguendo le lavorazioni per privati (piani cucina, bagni, scale), per imprese edili (davanzali, soglie, rivestimenti) e per il settore funerario, se presente. Ogni canale ha tempi di incasso diversi: il privato paga spesso con acconto e saldo alla posa, l’impresa edile a 90-120 giorni, con il rischio concreto di insoluti. Un piano credibile applica una percentuale prudenziale di insoluto sui crediti verso imprese.

Costi variabili. Blocchi e lastre, abrasivi, utensili diamantati, acqua ed energia per frese, telai e macchine a getto d’acqua. L’energia è la voce più instabile: va stimata con un margine di sicurezza, non sul prezzo del mese più favorevole.

Costi fissi. Canone del capannone, retribuzioni e contributi dei dipendenti, manutenzione dei macchinari, assicurazioni, compenso del titolare necessario al sostentamento della famiglia. Quest’ultima voce viene spesso sottostimata per rendere il piano più generoso; l’OCC e il tribunale la verificano, e un compenso irrealistico mina la fattibilità.

Margine destinato ai creditori. È la differenza tra ricavi e costi, al netto di un fondo rischi. Va proiettato mese per mese per l’intera durata del piano e confrontato con le scadenze dei pagamenti ai creditori.

Va precisato che il tribunale non si limita a una verifica formale. L’art. 80 CCII richiede il controllo della fattibilità economica: un piano che presuppone ricavi in crescita del 30% senza nuovi contratti già acquisiti rischia il rigetto. È preferibile un piano con percentuali più basse ma sostenibili, eventualmente accompagnato da una clausola di destinazione ai creditori degli eventuali maggiori ricavi.

Il piano deve reggere anche in un anno cattivo: la fattibilità si misura sullo scenario prudente, non su quello ottimistico.

I punti dove più spesso si sbaglia

  • presentare un piano “liquidatorio” senza un apporto esterno realmente apprezzabile;
  • equiparare privilegiati e chirografari nel trattamento;
  • stimare i flussi futuri del laboratorio senza considerare la stagionalità dei cantieri e i tempi di incasso;
  • dimenticare l’istanza di misure protettive;
  • lasciar decorrere il termine di reclamo.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati realistici. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Concordato in continuità con pagamento integrale dei privilegiati

Dati di partenza. Ditta individuale di lavorazione del marmo, due dipendenti. Passivo complessivo 287.640 €:

CreditoreImportoNatura
Dipendenti (TFR e retribuzioni arretrate)18.930 €Privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c.
INPS gestione artigiani e dipendenti31.870 €Privilegio art. 2753 c.c.
Erario (IVA)46.215 €Privilegio art. 2752 c.c.
Banca (scoperto e finanziamento chirografario)94.380 €Chirografo
Fornitori di blocchi e lastre72.460 €Chirografo
Altri fornitori (utensili, energia, trasporti)23.785 €Chirografo
Totale287.640 €

Alternativa liquidatoria. Valore di realizzo: macchinari 58.400 €, magazzino lastre 21.750 €, crediti verso clienti 13.900 €, per un totale di 94.050 €. Detratte spese stimate di liquidazione per 9.300 €, restano 84.750 €. Secondo l’ordine dei privilegi: dipendenti pagati per intero (18.930 €); INPS per intero (31.870 €); all’IVA restano 33.950 €, pari al 73,46%; ai chirografari zero.

Proposta di concordato. Margine netto destinato ai creditori: 2.140 € al mese per 60 mesi = 128.400 €, più la vendita di una sagomatrice ridondante per 12.600 €. Risorse lorde: 141.000 €. Spese di procedura prededucibili stimate: 11.480 €. Risorse nette: 129.520 €.

Riparto: privilegiati al 100% (97.015 €); ai chirografari restano 32.505 € su 190.625 €, pari al 17,05%.

Voto. I privilegiati pagati integralmente non votano. Crediti ammessi al voto: 190.625 €; maggioranza necessaria: oltre 95.312,50 €. Se la banca (94.380 €) vota contro e i fornitori (72.460 + 23.785 = 96.245 €) votano a favore, la maggioranza è raggiunta con un margine di 932,50 €.

Esito. La proposta è approvata e, in assenza di contestazioni fondate, omologabile: ogni creditore riceve più che dalla liquidazione.

Esempio 2 — Falcidia parziale dell’IVA e cram down

Dati di partenza. Stesso laboratorio, stesse risorse nette (129.520 €). Il piano prevede il pagamento dell’IVA al 76% (35.123,40 €), percentuale superiore al 73,46% ricavabile dalla liquidazione. La quota incapiente (11.091,60 €) è degradata a chirografo, come consente l’art. 75, comma 2, CCII con attestazione dell’OCC.

Riparto. Dipendenti e INPS al 100% (50.800 €); IVA privilegiata 35.123,40 €; restano 43.596,60 € per i chirografari, ora pari a 201.716,60 €: percentuale del 21,61%. L’Erario riceve complessivamente circa 37.520 €, pari all’81,19% dell’IVA.

Cronologia ipotetica. Domanda depositata il 9 febbraio 2026; decreto di apertura del 3 marzo 2026, comunicato ai creditori il 5 marzo, con termine per il voto fissato al 2 aprile 2026 (28 giorni, entro il limite legale di 30).

Voto. Maggioranza necessaria: oltre 100.858,30 €. Votano a favore i fornitori (96.245 €); votano contro la banca (94.380 €) e l’Erario (11.091,60 €). Con il voto favorevole dell’Erario si sarebbe arrivati a 107.336,60 €: la mancata adesione dell’Erario è determinante.

Esito. Il tribunale può omologare con il cram down dell’art. 80, comma 3, CCII, perché l’Erario ottiene l’81,19% contro il 73,46% della liquidazione. La stessa operazione non sarebbe possibile se il dissenso decisivo fosse della sola banca: il cram down opera solo per creditori pubblici (fisco ed enti previdenziali).


Casi particolari

Laboratorio affittato a terzi: la continuità indiretta

Non sempre il titolare vuole o può continuare a gestire personalmente il laboratorio, ad esempio per ragioni di salute o di età. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 14 aprile 2025, ha ritenuto ammissibile il concordato minore in continuità indiretta, con affitto dell’azienda a un terzo e destinazione dei canoni ai creditori. Per il marmista che trova un ex dipendente o un collega disposto a rilevare i macchinari in affitto, è una soluzione concreta.

Imprenditore già cancellato

Se la ditta è stata chiusa e cancellata, il concordato minore non è più accessibile. Fino al 2026 alcune corti di merito avevano ammesso l’ex imprenditore individuale al concordato liquidatorio con finanza esterna (Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025), mentre altre lo avevano escluso (Corte d’Appello di Roma, decreto 13 dicembre 2024). La Cassazione, con la sentenza n. 20141/2026, ha chiuso il contrasto nel senso dell’inammissibilità. Resta la liquidazione controllata, con la successiva esdebitazione.

Concordato liquidatorio con apporto di familiari

Se il laboratorio non è più in grado di produrre margini, la proposta liquidatoria è ammessa solo con risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile il soddisfacimento. Il Tribunale di Avellino, con decreto del 28 febbraio 2025, ha richiesto un sensibile miglioramento rispetto alla liquidazione ordinaria. Un apporto simbolico di un parente non basta.

Titolare con debiti personali e d’impresa

Il marmista che ha anche un mutuo personale o finanziamenti al consumo può trattare tutto in un’unica procedura. Il Tribunale di Piacenza (22 maggio 2025) ha ammesso il concordato minore per debiti misti. Va però costruito un piano che tenga conto delle spese di sostentamento della famiglia.

Professionista o artigiano con partita IVA individuale

Anche il lavoratore autonomo individuale, senza dipendenti, può accedere. Il Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, con sentenza del 14 gennaio 2026, ha omologato un concordato minore per un professionista con partita IVA; il Tribunale di Locri, con sentenza n. 14/2025, ha applicato il cram down pubblico in un concordato in continuità professionale.

Macchinari in leasing

Nei laboratori del marmo i macchinari più costosi (centri di lavoro a controllo numerico, macchine a getto d’acqua, fresa-ponte) sono spesso in leasing. Sul piano normativo, il bene resta di proprietà della società concedente fino al riscatto; il debito residuo non si tratta come un comune credito chirografario. Il piano deve scegliere se proseguire il contratto, pagando i canoni perché il macchinario è indispensabile alla continuità, oppure restituire il bene. Nel primo caso, i canoni vanno inseriti tra i costi di gestione del piano; nel secondo, il credito residuo della società di leasing, al netto del valore di ricollocazione del bene, concorre con gli altri crediti. Per le norme sui contratti pendenti si fa riferimento, in quanto compatibili, alle regole del concordato preventivo richiamate dall’art. 74, comma 4, CCII.

Dipendenti e TFR

I crediti dei dipendenti per retribuzioni e TFR godono del privilegio di grado più elevato sui beni mobili (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) e devono essere collocati al vertice del piano. Va precisato che la continuità del laboratorio presuppone di regola la conservazione dei rapporti di lavoro: il piano deve quindi prevedere sia il pagamento degli arretrati, sia la copertura delle retribuzioni correnti. Per il TFR maturato in caso di cessazione del rapporto, i lavoratori possono rivolgersi al Fondo di garanzia INPS nei casi e alle condizioni previsti dalla legge; il Fondo, una volta pagato, subentra nel credito.

Garanzie personali dei familiari

Spesso un coniuge o un genitore ha firmato una fideiussione a favore della banca per i fidi del laboratorio. L’omologazione del concordato minore riduce il debito dell’impresa, ma di regola non libera automaticamente il fideiussore, che resta esposto per l’intero. Se i garanti sono a loro volta sovraindebitati, va valutata una procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, che consente di coordinare le posizioni dei membri della stessa famiglia quando il debito ha un’origine comune.

Nei casi particolari la differenza la fa la lettura tecnica della procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i criteri con cui l’Organismo valuta la documentazione e la convenienza del piano.


Domande frequenti

Ho un laboratorio del marmo con 350.000 euro di debiti: posso fare il concordato minore?

Sì, se il laboratorio rispetta tutte e tre le soglie dell’impresa minore: attivo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti, debiti non superiori a 500.000 euro. Con 350.000 euro di debiti la terza soglia è rispettata; vanno verificate le altre due sui bilanci o sulle dichiarazioni. Se anche una sola soglia è superata, occorre valutare gli strumenti dell’impresa sopra soglia, come il concordato preventivo o la composizione negoziata.

Durante il concordato minore la banca può pignorarmi i macchinari?

Dipende dall’istanza. Con il decreto di apertura il giudice, su richiesta del debitore, vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino alla definitività dell’omologa. Se l’istanza non viene presentata, la banca resta libera di agire. Per questo va inserita nella domanda. I macchinari in leasing seguono regole in parte diverse, perché la proprietà resta alla società di leasing: il contratto va gestito nel piano.

Posso pagare meno del dovuto anche a INPS e Agenzia delle Entrate?

Sì. I crediti privilegiati, compresi quelli fiscali e contributivi, possono essere pagati in misura parziale se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio, secondo l’attestazione dell’OCC. Se il voto contrario di fisco o INPS impedisce la maggioranza, il tribunale può omologare comunque quando la proposta è più conveniente della liquidazione.

Quanto dura il piano di pagamento?

La legge non fissa una durata massima. Nella prassi i piani in continuità si sviluppano spesso su cinque anni, ma la durata deve essere coerente con i flussi reali del laboratorio e con l’interesse dei creditori. Un piano troppo lungo rischia di essere ritenuto poco fattibile; uno troppo breve rischia di non essere sostenibile.

Se il tribunale rigetta la domanda cosa succede?

Le misure protettive perdono efficacia e i creditori possono riprendere le azioni esecutive. Su istanza del debitore o di un creditore può essere aperta la liquidazione controllata. Contro la sentenza che nega l’omologa si può proporre reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni. Il ricorso straordinario in Cassazione non è invece ammesso contro il semplice provvedimento di inammissibilità della proposta, che non ha carattere decisorio.

Ho già chiuso la partita IVA l’anno scorso: è troppo tardi? (caso limite)

Per il concordato minore sì. La Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha stabilito che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può presentare domanda, neppure offrendo finanza esterna. Rimane però la liquidazione controllata, che consente di arrivare all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Occorre valutare con attenzione quali beni verrebbero coinvolti nella liquidazione.


Il quadro giurisprudenziale

Il concordato minore è un istituto recente: la giurisprudenza di legittimità si è formata soprattutto nel 2024-2026, mentre molte questioni applicative sono state affrontate dai tribunali. Di seguito i riferimenti principali.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, né in continuità né in forma liquidatoria, anche se individuale e anche se offre risorse esterne. Rilevanza: per il marmista che valuta la chiusura della ditta, la cancellazione anticipata preclude la procedura.

2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione; trattare allo stesso modo privilegiati e chirografari la rende inammissibile, e il vizio può essere rilevato già in fase di apertura. Rilevanza: il piano del laboratorio non può “comprare” il consenso dei fornitori sacrificando dipendenti, INPS o Erario oltre i limiti di legge.

3. Cass. civ., ord. n. 30529/2024. Principio: contro il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non è esperibile il ricorso straordinario in Cassazione, trattandosi di provvedimento privo di decisorietà. Rilevanza: dopo un’inammissibilità conviene di regola ripresentare una domanda corretta, anziché impugnare.

4. Cass. civ., n. 34133/2024. Principio: la Corte ha precisato i presupposti per il termine, non superiore a novanta giorni, concesso dalla L. 176/2020 per depositare una nuova proposta dopo la risoluzione o la revoca dell’accordo. Rilevanza: conferma che, nel sistema del sovraindebitamento, il fallimento di un primo piano non chiude automaticamente ogni possibilità di ristrutturazione.

5. Cass. civ., n. 27782/2024. Principio: in tema di concordato preventivo, il tribunale può applicare il cram down anche quando l’amministrazione finanziaria ha espresso un voto negativo, e non solo in caso di silenzio. Rilevanza: grazie al rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, l’argomento sostiene l’applicazione del cram down fiscale anche nel concordato minore, quando il “no” del fisco è determinante.

6. Cass. civ., n. 4270/2021. Principio: nelle procedure di sovraindebitamento i crediti assistiti da privilegio generale possono essere falcidiati se ricevono almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione. Rilevanza: è il fondamento della falcidia di contributi e IVA nel piano del laboratorio, oggi codificata nell’art. 75, comma 2, CCII.

7. Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., decreto del 23 luglio 2025. Principio: condotte gravemente colpose o fraudolente del debitore nella formazione del debito precludono il concordato minore per contrasto con la buona fede. Rilevanza: prelievi ingiustificati dalla cassa del laboratorio o nuovi debiti contratti sapendo di non poterli pagare possono compromettere l’accesso.

8. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 14 luglio 2025, e Corte d’Appello di Roma, decreto del 13 dicembre 2024. Principio: la prima aveva ammesso l’ex imprenditore individuale cancellato al concordato liquidatorio con finanza esterna; la seconda lo aveva escluso. Rilevanza: documentano il contrasto che la Cassazione ha poi risolto nel 2026 nel senso più restrittivo.

9. Tribunale di Milano, decreto del 3 marzo 2025. Principio: l’inosservanza delle cause legittime di prelazione è motivo di diniego dell’omologazione. Rilevanza: anticipa, sul piano del merito, il principio poi affermato dalla Cassazione nel 2025.

10. Tribunale di Forlì, sentenza del 14 aprile 2025. Principio: è ammissibile il concordato minore in continuità indiretta, con affitto dell’azienda a terzi. Rilevanza: consente al titolare del laboratorio di cedere in affitto la gestione senza perdere l’accesso alla procedura in continuità.

11. Tribunale di Piacenza, sentenza del 22 maggio 2025. Principio: il concordato minore può comprendere in un’unica procedura debiti personali e debiti dell’attività. Rilevanza: il marmista con mutuo o prestiti personali non è costretto a due procedure separate.

12. Tribunale di Avellino, decreto del 28 febbraio 2025. Principio: il concordato minore liquidatorio richiede un miglioramento sensibile della soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione. Rilevanza: l’apporto dei familiari va dimensionato in modo concreto, non simbolico.

13. Tribunale di Napoli, VII Sez. civ., sentenza del 14 gennaio 2026. Principio: omologazione di un concordato minore proposto da un professionista titolare di partita IVA. Rilevanza: conferma l’accessibilità dello strumento al lavoratore autonomo individuale.

14. Tribunale di Locri, sentenza n. 14/2025. Principio: applicazione del cram down fiscale e previdenziale a un concordato minore in continuità di un professionista. Rilevanza: mostra come il voto negativo dei creditori pubblici possa essere superato quando la proposta è più conveniente della liquidazione.

Il filo comune è chiaro: il concordato minore è flessibile sui tempi e sulle percentuali, ma rigido sul rispetto delle prelazioni, sulla trasparenza e sulla convenienza rispetto alla liquidazione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta il concordato minore del laboratorio artigiano con un metodo di lavoro definito, che unisce la competenza legale e quella contabile.

  1. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui bilanci o sulle dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, per stabilire se il laboratorio può accedere al concordato minore o deve orientarsi verso gli strumenti dell’impresa sopra soglia.
  2. Ricostruiamo il passivo completo, incrociando estratti di ruolo, posizione INPS, centrale rischi, contratti di leasing e partitari fornitori, per evitare omissioni che possono portare all’inammissibilità.
  3. Classifichiamo ogni credito secondo l’ordine delle prelazioni (dipendenti, contributi, IVA, chirografari), individuando le quote incapienti che possono essere degradate a chirografo.
  4. Calcoliamo l’alternativa liquidatoria, stimando il valore di realizzo di macchinari, magazzino e crediti verso clienti: è il parametro su cui il tribunale misura la convenienza.
  5. Costruiamo il piano dei flussi del laboratorio, tenendo conto della stagionalità dei cantieri, dei tempi di incasso e del costo delle forniture di materiale.
  6. Predisponiamo la domanda e la documentazione dell’art. 75 CCII e ci coordiniamo con il gestore nominato dall’OCC per la relazione particolareggiata.
  7. Chiediamo le misure protettive nel ricorso, per bloccare pignoramenti su conti, crediti e macchinari fino alla definitività dell’omologa.
  8. Gestiamo la fase del voto, analizzando il peso di ciascun creditore e la possibilità di ricorrere al cram down fiscale e previdenziale.
  9. Resistiamo alle contestazioni dei creditori dissenzienti in sede di omologazione e, se necessario, proponiamo reclamo contro la sentenza di rigetto entro il termine di legge.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano e, in caso di difficoltà sopravvenute, valutiamo modifiche o soluzioni alternative prima che si arrivi alla revoca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato minore pesano in particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC: l’Avvocato conosce dall’interno i criteri con cui l’Organismo verifica documentazione, attendibilità e convenienza del piano. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di valutare, quando il laboratorio supera le soglie, il passaggio alla composizione negoziata della crisi.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta il piano segue anche l’eventuale reclamo in Corte d’appello e, come avvocato cassazionista, l’eventuale giudizio di legittimità.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano la parte processuale e i rapporti con OCC e creditori, i commercialisti la ricostruzione contabile, il piano dei flussi e i calcoli di convenienza.


In sintesi

Il concordato minore è lo strumento con cui un laboratorio del marmo sovraindebitato può pagare i creditori in misura sostenibile e continuare a lavorare. L’accesso richiede la qualifica di impresa minore, una documentazione completa, un piano che rispetti le prelazioni e una proposta più conveniente della vendita forzata dei beni. La cancellazione dal registro delle imprese chiude questa strada, e la Cassazione lo ha confermato nel 2026. Il voto contrario del fisco o dell’INPS, invece, può essere superato con il cram down se il piano dà loro più della liquidazione.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC, cioè nella stessa procedura che istruisce il concordato minore. La sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e lo staff di avvocati e commercialisti completano la lettura imprenditoriale del laboratorio.

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