Meglio Accordo Di Ristrutturazione O Concordato Preventivo Per La Mia Impresa Di Costruzioni?

Perché su questa scelta circolano così tante idee sbagliate

Chi guida un’impresa di costruzioni in difficoltà raramente arriva alla domanda “accordo o concordato?” a mente fredda. Ci arriva dopo mesi di SAL pagati in ritardo, fornitori di calcestruzzo e ferro che pretendono il contante, subappaltatori che minacciano decreti ingiuntivi, un piano di rateazione con l’Agente della riscossione che è saltato e una banca che ha ridotto gli affidamenti. In quel contesto le informazioni arrivano soprattutto dal passaparola: il collega che “ha fatto il concordato e ha perso tutti i lavori pubblici”, il consulente che assicura che “con l’accordo decidi tu e il tribunale non mette il naso”, il fornitore che giura di aver “preso il cento per cento” da un’impresa in concordato.

È comprensibile crederci: ogni storia contiene un pezzo di verità. Il problema è che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) è stato modificato più volte in pochi anni, da ultimo con il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), e la Cassazione tra il 2025 e il 2026 ha riscritto in modo sostanziale i confini della transazione fiscale e dell’omologazione forzosa. Molte regole che circolano tra gli imprenditori edili sono vecchie, parziali o semplicemente mal comprese.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si sceglie lo strumento sbagliato, si bruciano i mesi in cui l’azienda è ancora salvabile, si perdono le gare in corso o si deposita un piano che il tribunale non potrà omologare.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni che ricorrono di continuo quando un’impresa edile deve scegliere tra accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII) e concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII):

  1. “Il concordato è per chi è già fallito, l’accordo per chi sta ancora bene.”
  2. “Con l’accordo di ristrutturazione tutti i creditori restano vincolati.”
  3. “Con il concordato l’impresa edile perde in automatico appalti pubblici e gare.”
  4. “Il debito con il Fisco non si tocca: va pagato per intero.”
  5. “L’accordo è una trattativa privata: il tribunale non controlla nulla.”
  6. “Nel concordato basta il no della banca o dell’Agenzia delle Entrate per affossare tutto.”
  7. “Con il concordato posso liberarmi di tutti i contratti in corso, committenti compresi.”

Perché lo Studio Monardo tratta proprio questo tema? Perché la scelta tra accordo e concordato è, prima di tutto, una scelta di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alla fase in cui si decide quale strumento imboccare. E poiché in un’impresa edile il debito tributario e previdenziale pesa quasi sempre in modo decisivo, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di costruire insieme la proposta ai creditori finanziari e la transazione fiscale. Infine, i giudizi di omologazione e i reclami sono contenziosi che possono arrivare in Cassazione, sede in cui l’Avvocato è abilitato a patrocinare.

📩 Hai un cantiere fermo, un’ingiunzione in arrivo o una rateazione saltata? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.


Mito n. 1 — “Il concordato è per chi è già fallito, l’accordo per chi sta ancora bene”

Il mito

“Se sei ancora in piedi fai l’accordo con le banche; il concordato è l’anticamera del fallimento, lo fa solo chi è già insolvente.”

Perché ci credono in tanti

La convinzione ha radici storiche precise. Per decenni il concordato preventivo della legge fallimentare è stato vissuto come una procedura “da fallito”: un commissario giudiziale che entra in azienda, i creditori che votano, la pubblicità della domanda nel registro delle imprese, il marchio sociale di “impresa in procedura”. L’accordo di ristrutturazione, al contrario, nasceva come uno strumento snello, negoziato con pochi grandi creditori (tipicamente le banche) e quindi percepito come più “riservato” e adatto a chi aveva solo bisogno di rimodulare il debito.

C’è poi un secondo fondo di verità: nella prassi, gli accordi vengono effettivamente usati più spesso da imprese con un’esposizione concentrata su pochi creditori finanziari, mentre il concordato è più frequente quando i creditori sono molti e frammentati. Il passaparola ha trasformato un dato statistico in una regola giuridica.

La realtà

In realtà la norma non distingue affatto in base alla gravità della situazione. Sia l’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) sia il concordato preventivo (art. 84 CCII) sono accessibili all’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza: entrambi gli strumenti presuppongono uno squilibrio, ed entrambi possono essere usati anche quando l’insolvenza è già conclamata.

La vera linea di confine è un’altra, e riguarda il modo in cui si forma il consenso:

  • nell’accordo di ristrutturazione il debitore raccoglie, prima di andare in tribunale, le firme di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII); la soglia scende al 30% negli accordi agevolati dell’art. 60 CCII, a condizione che il debitore rinunci alla moratoria verso i creditori estranei e non chieda misure protettive. Il tribunale interviene poi per l’omologazione;
  • nel concordato preventivo il debitore deposita una proposta e un piano, e sono i creditori a votare dopo l’apertura della procedura, suddivisi in classi quando il concordato è in continuità (artt. 85 e 109 CCII).

Per un’impresa di costruzioni questa differenza è concreta. Se il debito è concentrato su tre o quattro banche, su un paio di fornitori strategici e sull’Erario, raccogliere il 60% può essere realistico. Se invece l’esposizione è polverizzata su cinquanta subappaltatori, noleggiatori, fornitori di inerti, professionisti e lavoratori, trovare in anticipo la maggioranza delle firme è spesso impossibile, e il voto concordatario diventa lo strumento naturale.

C’è anche un terzo elemento che il mito ignora: dopo la riforma, il concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta, art. 84, comma 2, CCII) è pensato proprio per salvare l’impresa, non per liquidarla. Il concordato liquidatorio, invece, è ammesso solo a condizioni severe: il piano deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale, e ai chirografari deve comunque andare almeno il 20% (art. 84, comma 4, CCII).

La prova

La giurisprudenza più recente conferma che anche il concordato in continuità è sottoposto a un controllo sostanziale di legalità, proprio perché è uno strumento di risanamento e non di semplice liquidazione. La Cassazione, con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha chiarito che nel concordato in continuità il tribunale, già in fase di ammissione, deve verificare anche il modo in cui è stato calcolato il valore di liquidazione previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII: quel dato serve ai creditori per votare consapevolmente ed è il parametro di legittimità della proposta quando si applica la regola della priorità relativa. Non si tratta, dunque, di una procedura “da fallito”: è uno strumento di ristrutturazione con regole proprie, esattamente come l’accordo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il concordato sia l’ultima spiaggia tende a rinviarlo finché l’impresa non ha davvero più nulla da offrire: i cantieri sono fermi, la SOA è a rischio, le maestranze se ne sono andate. A quel punto la continuità è impraticabile e il concordato liquidatorio richiede risorse esterne che l’imprenditore non ha. Chi invece si ostina sull’accordo “perché è per chi sta bene” rischia di passare mesi a inseguire firme che non arriveranno mai, mentre i creditori non aderenti avviano i pignoramenti.


Mito n. 2 — “Con l’accordo di ristrutturazione tutti i creditori restano vincolati”

Il mito

“Una volta che il tribunale omologa l’accordo con le banche, anche i fornitori e i subappaltatori devono accettare il taglio.”

Perché ci credono in tanti

L’origine è in parte lessicale: si parla di “omologazione” come nel concordato, e si dà per scontato che l’effetto sia lo stesso, cioè l’obbligatorietà per tutti. In parte, poi, la convinzione nasce da un istituto reale: l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che effettivamente consente di vincolare anche alcuni creditori non aderenti. E, dopo le modifiche all’art. 63 CCII, esiste anche la possibilità di omologare l’accordo nonostante il dissenso del Fisco e degli enti previdenziali. Il passaparola ha fuso questi casi speciali nella regola generale.

La realtà

La regola base dell’accordo di ristrutturazione è l’opposto del mito: l’accordo vincola solo chi lo firma, e i creditori estranei devono essere pagati per intero. L’art. 57, comma 3, CCII impone che il piano assicuri il pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti. Negli accordi agevolati dell’art. 60 anche questa moratoria viene meno.

Ci sono, è vero, tre eccezioni che il mito ha generalizzato:

  1. Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII). Gli effetti possono essere estesi ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria degli aderenti, individuata per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria e sono rispettate le altre condizioni dell’articolo (informazione di tutti i creditori della categoria, trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale e così via). Ai non aderenti non possono comunque essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di nuovi affidamenti o nuovi finanziamenti.
  2. Omologazione nonostante il dissenso dei creditori pubblici (art. 63 CCII). Di questo ci occupiamo nel mito n. 4.
  3. Categorie formate correttamente. L’estensione vale solo se le categorie sono state costruite in modo corretto, e su questo il tribunale ha un controllo effettivo.

Per un’impresa edile la conseguenza pratica è decisiva: se i subappaltatori o i fornitori non firmano, vanno pagati al 100% entro 120 giorni, salvo che si riesca a costruire una categoria omogenea in cui la maggioranza qualificata abbia aderito.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 2817 del 2026 (febbraio), si è occupata proprio degli accordi ad efficacia estesa, soffermandosi sui poteri di iniziativa del tribunale e sul controllo che gli spetta, in particolare sulla formazione delle categorie di creditori: l’estensione ai non aderenti non è automatica, ma passa per una verifica giudiziale sull’omogeneità della categoria.

Sul versante dei garanti, la Cassazione con la sentenza n. 6662 del 20 marzo 2026 ha precisato che gli effetti degli accordi ad efficacia estesa non si estendono ai garanti in relazione ai creditori estranei: un’indicazione rilevante per le imprese edili, dove le esposizioni bancarie sono spesso assistite da fideiussioni dei soci.

Cosa rischia chi ci crede

Chi firma con le banche convinto di “aver chiuso tutto” rischia di trovarsi, a 120 giorni dall’omologazione, con decine di creditori estranei da pagare integralmente e senza la liquidità per farlo. L’inadempimento dell’accordo apre la strada alla liquidazione giudiziale. E nel regime della legge fallimentare la Cassazione (sentenza n. 33446 del 2024) ha stabilito che il fallimento dichiarato dopo l’omologazione determina la risoluzione dell’accordo: il creditore che aveva accettato un pagamento ridotto torna a far valere il credito originario.


Mito n. 3 — “Con il concordato l’impresa edile perde in automatico appalti pubblici e gare”

Il mito

“Se depositi la domanda di concordato, la stazione appaltante ti esclude da tutte le gare e ti risolve i contratti in corso. Per chi lavora con il pubblico, il concordato è un suicidio.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è solido. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), all’art. 94, comma 5, lett. d), prevede come causa di esclusione automatica la condizione dell’operatore economico sottoposto a liquidazione giudiziale, in liquidazione coatta o in concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di queste procedure. Letta da sola, la norma sembra non lasciare scampo. Inoltre, negli anni passati alcune stazioni appaltanti hanno effettivamente escluso imprese che avevano depositato una domanda di concordato “in bianco”, alimentando il timore.

La realtà

Quello che il passaparola ha perso per strada è la seconda metà della frase. L’art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 95 CCII. E l’art. 95 CCII stabilisce che:

  • i contratti pubblici in corso di esecuzione non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato; la prosecuzione richiede un’attestazione di un professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento;
  • dopo il deposito della domanda, la partecipazione a nuove gare deve essere autorizzata dal tribunale (o, dopo l’apertura, dal giudice delegato), acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato, e supportata dalla relazione del professionista indipendente.

Il concordato in continuità non esclude dalle gare: sposta la partecipazione sotto il controllo del tribunale. E l’autorizzazione non deve necessariamente arrivare al momento della presentazione dell’offerta: secondo l’orientamento consolidato del giudice amministrativo, basta che intervenga entro l’aggiudicazione.

Per l’accordo di ristrutturazione il discorso è ancora diverso: l’art. 94, comma 5, lett. d), menziona liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, non l’accordo di ristrutturazione. Le cause di esclusione sono tassative (art. 10 D.Lgs. 36/2023). Vero, ma solo a metà: restano pienamente applicabili le verifiche sulla regolarità fiscale e contributiva, e un’impresa con debiti tributari e previdenziali non regolarizzati può incorrere in altre cause di esclusione. Per questo, nell’accordo, la transazione fiscale non è un dettaglio: è spesso ciò che rende di nuovo “spendibile” l’impresa sul mercato pubblico.

Proprio sul coordinamento tra piano di risanamento, transazione fiscale e requisiti di partecipazione alle gare si misura il lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina.

La prova

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 2021, ha stabilito che la presentazione di una domanda di concordato in bianco non determina automaticamente l’esclusione dalla gara, e che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione deve intervenire entro l’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 8715 del 6 ottobre 2023 ha ribadito questi principi, rilevando che il nuovo Codice dei contratti li ha recepiti. Il TAR Toscana, Sez. III, con la sentenza n. 286 del 20 marzo 2023 ha precisato che l’autorizzazione del giudice serve per il periodo tra la domanda e l’omologazione, mentre dopo l’omologa del concordato in continuità l’impresa non ha più bisogno di quell’autorizzazione per partecipare.

Cosa rischia chi ci crede

L’impresa convinta che il concordato la escluda da tutto tende a scegliere un accordo di ristrutturazione anche quando non ha i numeri per farlo, oppure a non fare nulla, continuando a partecipare alle gare mentre accumula debiti fiscali. Il paradosso è che la seconda strada porta più facilmente all’esclusione (per irregolarità fiscale o contributiva) della prima. E chi deposita un concordato senza chiedere tempestivamente l’autorizzazione rischia di perdere un’aggiudicazione per un adempimento mancato, non per un divieto di legge.


Mito n. 4 — “Il debito con il Fisco non si tocca: va pagato per intero”

Il mito

“Con banche e fornitori puoi trattare, ma Agenzia delle Entrate e INPS non si falciano: IVA e contributi vanno pagati al cento per cento, magari a rate.”

Perché ci credono in tanti

Per anni è stato vero, almeno in parte. La legge fallimentare originaria non consentiva la falcidia dell’IVA e delle ritenute, e l’infalcidiabilità dell’IVA è stata a lungo considerata un vincolo di diritto europeo. Chi ha vissuto le crisi edilizie degli anni 2010 ricorda bene piani che dovevano garantire l’IVA per intero, con il risultato di rendere impossibile qualunque risanamento. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria continua a essere libera di non aderire alla proposta: quindi l’idea che “il Fisco decide lui” ha un fondamento.

La realtà

Oggi il quadro è profondamente diverso. Sia nell’accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII) sia nel concordato preventivo (art. 88 CCII) il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, IVA compresa, a condizione che il trattamento proposto non sia deteriore rispetto a quello che l’Erario otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, attestato da un professionista indipendente.

Soprattutto, esiste l’omologazione forzosa (il cosiddetto cram down fiscale): il tribunale può omologare anche senza l’adesione o con il voto contrario dei creditori pubblici. Le regole, però, sono diverse nei due strumenti, ed è qui che la scelta tra accordo e concordato diventa decisiva.

Nell’accordo di ristrutturazione, dopo il correttivo del 2024, l’art. 63, comma 4, CCII consente il cram down quando l’adesione del Fisco era determinante per raggiungere le percentuali e ricorrono insieme più requisiti: l’accordo non deve avere carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti devono rappresentare almeno un quarto del totale dei crediti; il soddisfacimento dei creditori pubblici non deve essere deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il pagamento dei crediti pubblici deve essere pari almeno al 50%, esclusi sanzioni e interessi. Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, il comma 5 consente ancora il cram down alzando la soglia al 60% e limitando la dilazione a dieci anni. Il comma 6, infine, esclude l’omologazione forzosa in una serie di ipotesi legate a condotte fiscalmente scorrette del debitore o ad accordi precedenti risolti.

Nel concordato preventivo, l’art. 88, comma 3, CCII lega l’omologazione forzosa alla convenienza (oggi: non deteriorità) della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza le soglie minime di pagamento previste per gli accordi e senza cause ostative legate alla condotta del debitore.

Il Fisco si può falciare in entrambi gli strumenti, ma l’accordo impone soglie minime e requisiti di “meritevolezza” che il concordato non prevede.

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha confermato il rigetto dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione costruito quasi solo per falcidiare l’Agenzia delle Entrate, con adesioni degli altri creditori irrisorie: in quei casi l’accordo viene piegato a uno scopo diverso dal suo, e il cram down non è concesso. Con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, per il regime anteriore al correttivo, la Corte ha chiarito che il cram down negli accordi presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente a raggiungere le percentuali. Per il concordato, invece, l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha affermato che il tribunale deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la “meritevolezza” del debitore, sottolineando la differenza con l’art. 63 CCII, che per gli accordi prevede cause ostative legate a condotte fraudolente o simulatorie.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il Fisco vada pagato per intero finisce per presentare piani che non stanno in piedi, oppure rinuncia in partenza a qualunque strumento. Ma c’è anche il rischio opposto, altrettanto diffuso: pensare che il cram down fiscale sia automatico. Un’impresa edile con un passivo quasi tutto tributario che deposita un accordo con due fornitori “di comodo” ottiene, con ogni probabilità, un rigetto. In quel caso il concordato, dove la meritevolezza non conta, può essere la strada tecnicamente corretta.


Mito n. 5 — “L’accordo è una trattativa privata: il tribunale non controlla nulla”

Il mito

“L’accordo di ristrutturazione è un contratto con i creditori: lo firmi, lo porti in tribunale per il timbro e basta. Nessun commissario, nessun controllo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è ed è importante. Nell’accordo non c’è la fase di voto, non c’è di regola un commissario giudiziale che vigila sulla gestione, l’imprenditore resta pienamente alla guida dell’impresa e le trattative si svolgono fuori dal tribunale. Rispetto al concordato, l’accordo è effettivamente uno strumento a più forte impronta negoziale. Da qui l’idea, molto diffusa, che l’omologazione sia una formalità.

La realtà

L’omologazione non è un timbro. Il procedimento è regolato dagli artt. 40 e 48 CCII: l’accordo va pubblicato nel registro delle imprese, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione, e il tribunale decide con sentenza. Il tribunale verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sulla base dell’attestazione del professionista indipendente, e controlla che i creditori estranei possano essere effettivamente pagati nei termini di legge. Se è chiesto il cram down fiscale, il controllo si estende ai requisiti dell’art. 63 CCII, e la giurisprudenza ha chiarito che il giudice può valutare se lo strumento è stato usato per finalità diverse da quelle proprie.

Inoltre, quando il debitore chiede misure protettive durante le trattative (art. 54 CCII), il tribunale può nominare un commissario giudiziale anche nell’accordo. E la sentenza di omologazione è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello (art. 51 CCII) e poi con ricorso per Cassazione.

C’è un risvolto processuale spesso sottovalutato: il giudizio di omologazione ha natura contenziosa, e chi non vi partecipa formalmente perde la possibilità di contestare dopo. Questo vale per i creditori, ma anche per il debitore, che deve gestire le opposizioni con rigore sin dal primo grado, perché la stessa linea difensiva dovrà reggere in appello e, eventualmente, in Cassazione.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024, ha chiarito che un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto solo al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice. Con la sentenza n. 11218 del 28 aprile 2025 la Corte si è occupata della sequenza tra iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese e deposito del ricorso, qualificandola come presupposto per l’accesso allo strumento. Con la sentenza n. 34377 del 2024 ha stabilito che, quando è chiesto il cram down fiscale, la domanda di omologazione deve rispettare il termine concesso all’Erario per esprimersi, facendolo decorrere dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Infine, con le sentenze n. 5310 del 9 marzo 2026 e n. 5828 del 15 marzo 2026 ha affermato che il reclamo contro l’omologazione spetta solo a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio, salvo specifici vizi procedurali.

Cosa rischia chi ci crede

Chi tratta l’omologazione come una formalità deposita piani con attestazioni deboli, sottovaluta le opposizioni e sbaglia i tempi, in particolare quelli legati alla transazione fiscale. Il risultato è un rigetto che arriva dopo mesi, quando le misure protettive sono cessate e i creditori sono pronti a ripartire con le esecuzioni. Per un’impresa edile, che nel frattempo ha dovuto sospendere o rallentare i cantieri, un rigetto può significare la perdita definitiva della continuità.


Mito n. 6 — “Nel concordato basta il no della banca o dell’Agenzia delle Entrate per affossare tutto”

Il mito

“Nel concordato votano i creditori: se la banca più esposta o il Fisco votano contro, è finita.”

Perché ci credono in tanti

Nel vecchio concordato della legge fallimentare il principio maggioritario era effettivamente il cuore della procedura: se non si raggiungeva la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato non passava. E in molte imprese edili l’Erario o un singolo istituto bancario pesano da soli per una quota enorme del passivo. È naturale concludere che il loro voto contrario sia decisivo.

La realtà

Il CCII ha cambiato le regole, soprattutto per il concordato in continuità. Nel concordato in continuità i creditori votano per classi, e il tribunale può omologare anche quando non tutte le classi hanno approvato, attraverso la cosiddetta ristrutturazione trasversale dei debiti (art. 112, comma 2, CCII). Le condizioni sono rigorose: il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione; il valore eccedente deve rispettare la regola della priorità relativa, per cui le classi dissenzienti ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quelle di grado inferiore; nessun creditore deve ricevere più dell’importo del proprio credito; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi o, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti anche nella liquidazione giudiziale, secondo i requisiti della norma.

Quanto al Fisco, abbiamo già visto (mito n. 4) che l’art. 88, comma 3, CCII consente l’omologazione forzosa quando il voto contrario dei creditori pubblici è determinante e la proposta non è deteriore rispetto alla liquidazione. E per l’omologazione non serve dimostrare la “meritevolezza” del debitore.

Vero, ma solo a metà: il dissenso di un grande creditore non blocca automaticamente il concordato, ma sposta il baricentro sul controllo del tribunale. Il creditore dissenziente può opporsi e contestare la convenienza della proposta, e in quel caso il confronto con l’alternativa liquidatoria diventa il campo di battaglia.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha chiarito che nel concordato in continuità, nel testo dell’art. 112, comma 2, CCII anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione forzosa poteva fondarsi anche sull’adesione di una sola classe votante, perché la formula “in mancanza” si riferisce all’assenza della maggioranza delle classi. L’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha confermato un’omologazione forzosa nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026 ha però ricordato che il valore di liquidazione su cui si misura la priorità relativa deve essere determinato correttamente e verificato dal tribunale: il cram down trasversale non è un lasciapassare.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore edile convinto che il no della banca chiuda la partita scarta il concordato e ripiega su un accordo senza avere le adesioni necessarie. Oppure, all’opposto, accetta condizioni capestro dal creditore più forte pur di ottenere il suo voto, quando una corretta formazione delle classi e un valore di liquidazione ben documentato avrebbero consentito di chiedere l’omologazione trasversale.


Mito n. 7 — “Con il concordato posso liberarmi di tutti i contratti in corso, committenti compresi”

Il mito

“Il bello del concordato è che sciogli i contratti che ti fanno perdere soldi: l’appalto sottocosto, il subappalto sbagliato, il leasing della gru. E il committente deve accettarlo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è l’art. 97 CCII, che effettivamente consente al debitore in concordato di chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di deposito della domanda. Per un’impresa di costruzioni, che spesso ha in portafoglio appalti acquisiti con ribassi insostenibili, la prospettiva è allettante. In più, il passaparola ricorda che durante il concordato i fornitori non possono rifiutarsi di adempiere invocando i debiti scaduti.

La realtà

Lo scioglimento dei contratti pendenti non è un diritto del debitore ma una facoltà soggetta all’autorizzazione del tribunale, che valuta se la prosecuzione del rapporto è incompatibile con il piano, e comporta un indennizzo per la controparte, pari al risarcimento del danno per mancato adempimento, trattato come credito anteriore al concordato. Non tutti i contratti possono essere sciolti, e la richiesta va motivata in modo puntuale.

Per gli appalti pubblici vale una regola specifica: l’art. 95 CCII prevede che i contratti pubblici in corso di esecuzione non si risolvano per effetto del deposito della domanda, perché la loro prosecuzione è spesso il cuore del piano di continuità. E per i contratti essenziali alla continuità vale anche la protezione opposta: nel concordato in continuità i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o modificarli in danno dell’imprenditore solo per il mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII).

C’è poi un limite di fondo: il piano di concordato non può modificare unilateralmente le condizioni di un contratto in corso imponendole alla controparte. Chi vuole “rinegoziare” un appalto deve farlo con il consenso del committente o chiedendo lo scioglimento autorizzato, non inserendo nel piano condizioni diverse da quelle pattuite.

Nell’accordo di ristrutturazione, invece, non c’è un meccanismo di scioglimento autorizzato analogo all’art. 97 CCII: i contratti proseguono secondo le regole ordinarie, e le modifiche passano attraverso la negoziazione con le controparti. Durante le misure protettive, l’art. 64 CCII offre alcune tutele, ma non consente di liberarsi dei contratti sfavorevoli.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 10271 del 2026, pronunciandosi su un concordato in continuità, ha stabilito che la Corte d’appello può confermare l’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo (art. 53, comma 5-bis, CCII) solo se il reclamo riguardava la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, e non quando è stato accertato un diverso vizio di legittimità, come la violazione dell’autonomia contrattuale del reclamante attraverso l’imposizione di una modifica unilaterale delle condizioni di un contratto pendente. In altre parole: una proposta che riscrive d’autorità un contratto in corso è illegittima, e quel vizio non si sana con il giudizio di convenienza.

Cosa rischia chi ci crede

L’impresa che costruisce il piano sul presupposto di potersi liberare di tutti i cantieri in perdita rischia che il tribunale neghi l’autorizzazione, o che gli indennizzi dovuti alle controparti appesantiscano il passivo in modo imprevisto. Peggio ancora, se la proposta impone ai committenti o ai subappaltatori condizioni diverse da quelle contrattuali, l’omologazione può essere travolta in sede di reclamo.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come la scelta dello strumento cambia l’esito. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — “L’accordo vincola tutti”

Ipotesi. Impresa edile Srl, passivo complessivo di 2.837.300 €: banche 1.186.400 €; fornitori di materiali e noli 612.750 €; subappaltatori 287.900 €; Erario 541.230 €; INPS 209.020 €. L’amministratore ottiene la firma di banche e fornitori, pari a 1.799.150 €, cioè il 63,4% del passivo: supera il 60% dell’art. 57 CCII.

Convinzione del mito. Omologato l’accordo, anche subappaltatori ed enti pubblici “si adeguano”.

Sequenza reale. Subappaltatori, Erario e INPS non hanno aderito. L’art. 57, comma 3, CCII impone di pagarli integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (per i crediti già scaduti): servono 287.900 + 541.230 + 209.020 = 1.038.150 €. Il piano prevede flussi disponibili per 410.600 € nei primi quattro mesi. L’attestatore non può attestare l’idoneità del piano al pagamento dei non aderenti, e l’accordo non è omologabile così com’è.

Correzione possibile. Si inserisce una transazione fiscale ex art. 63 CCII. Dei 750.250 € dovuti a Erario e INPS, 612.480 € sono capitale e 137.770 € sanzioni e interessi. Gli altri aderenti (1.799.150 €) superano un quarto del passivo, l’accordo non è liquidatorio: il cram down fiscale è ipotizzabile se ai creditori pubblici si offre almeno il 50% al netto di sanzioni e interessi, cioè almeno 306.240 €, e se l’attestatore conferma che il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Restano da pagare integralmente i subappaltatori (287.900 €) entro 120 giorni. Il fabbisogno nei primi quattro mesi scende in misura significativa, ma la sostenibilità dipende dai flussi di cassa dei cantieri e dalla dilazione proposta ai creditori pubblici.

Simulazione B — “Il concordato ti esclude dalle gare”

Ipotesi. Un’impresa edile deposita domanda di concordato con riserva il 14 aprile. Ha presentato un’offerta in una gara di un ente locale per la riqualificazione di una scuola; l’aggiudicazione è prevista per il 3 giugno.

Convinzione del mito. Con la domanda depositata, l’esclusione è automatica: tanto vale ritirare l’offerta.

Sequenza reale. L’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 fa salvo l’art. 95 CCII. Il 29 aprile l’impresa deposita l’istanza di autorizzazione alla partecipazione, con la relazione del professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempiere il contratto. Se l’autorizzazione arriva entro il 3 giugno, l’impresa non va esclusa per la sola pendenza della procedura. Se l’istanza viene depositata tardi, o senza la relazione, l’autorizzazione rischia di non arrivare in tempo: in quel caso a far perdere la gara è l’adempimento mancato, non il concordato in sé.

Simulazione C — “Il no del Fisco affossa il concordato”

Ipotesi. Concordato in continuità con quattro classi: banche ipotecarie (1.043.700 €), fornitori strategici (468.200 €), subappaltatori e professionisti (231.450 €), crediti tributari e contributivi (812.640 €). La proposta offre ai creditori pubblici il 23,7% del debito; secondo il valore di liquidazione attestato, nella liquidazione giudiziale otterrebbero l’11,4%. Tre classi approvano; l’Agenzia delle Entrate e l’INPS votano contro.

Convinzione del mito. Senza il Fisco il concordato è morto.

Sequenza reale. Il voto contrario dei creditori pubblici è determinante per l’approvazione della loro classe. Il debitore chiede l’omologazione forzosa ex art. 88, comma 3, CCII, dimostrando che il 23,7% non è deteriore rispetto all’11,4% della liquidazione. Il tribunale verifica anche la corretta determinazione del valore di liquidazione (Cass. n. 22960/2026) e il rispetto delle regole di distribuzione. Le condotte fiscali pregresse dell’impresa non impediscono di per sé l’omologa (Cass. n. 10723/2026). L’esito dipende dalla solidità dell’attestazione e dalla tenuta del valore di liquidazione di fronte alle contestazioni.


Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto. Ricomposti nel quadro giusto, quei frammenti danno una mappa utile per decidere.

È vero che l’accordo di ristrutturazione è più riservato e più snello: niente voto, niente commissario di regola, gestione che resta all’imprenditore. Ma questo vantaggio si paga con la necessità di raccogliere le adesioni prima e di pagare integralmente chi non firma. È lo strumento naturale per l’impresa edile con un passivo concentrato su pochi creditori, in grado di negoziare, e con flussi di cassa sufficienti per i non aderenti.

È vero che il concordato è più invasivo: pubblicità, commissario giudiziale, voto dei creditori, autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione e per le gare. Ma in cambio offre strumenti che l’accordo non ha: il voto per classi, la ristrutturazione trasversale, lo scioglimento autorizzato dei contratti pendenti, la protezione dei contratti essenziali e un cram down fiscale senza soglie minime di pagamento e senza giudizio di meritevolezza.

È vero che il concordato preventivo compare tra le cause di esclusione dalle gare, ma con la clausola di salvezza dell’art. 95 CCII; ed è vero che l’accordo non è menzionato in quell’elenco, ma la regolarità fiscale e contributiva resta un requisito da presidiare.

È vero che il Fisco resta libero di non aderire, ma la sua libertà non equivale a un potere di veto: in entrambi gli strumenti il tribunale può superare il dissenso, a condizioni diverse.

Infine, è vero che la scelta non è sempre binaria. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, derivata dal D.L. 118/2021) consente di aprire un tavolo con i creditori, con l’assistenza di un esperto indipendente e con la possibilità di chiedere misure protettive, prima di decidere quale strumento imboccare. All’esito, l’impresa può concludere un accordo di ristrutturazione, accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o scegliere un altro strumento di regolazione.

AspettoAccordo di ristrutturazioneConcordato preventivo
Consenso dei creditoriAdesioni raccolte prima: 60% (30% negli agevolati)Voto dopo l’apertura, per classi nella continuità
Creditori non aderentiPagati per intero entro 120 giorni (salvo efficacia estesa e cram down fiscale)Vincolati dall’omologazione
Commissario giudizialeDi regola no; eventuale con misure protettiveSì
Transazione fiscaleArt. 63 CCII: soglie minime (50% o 60%) e cause ostative legate alla condottaArt. 88 CCII: non deteriorità rispetto alla liquidazione
Gare pubblicheNon menzionato nell’art. 94, co. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023Partecipazione con autorizzazione ex art. 95 CCII
Contratti pendentiProseguono; modifiche solo negoziateScioglimento o sospensione autorizzati ex art. 97 CCII

Cinque domande per orientare la scelta nell’impresa edile

Ricomposti i frammenti di verità, la scelta si riduce a pochi indicatori concreti. Non sostituiscono l’analisi del caso, ma aiutano a capire dove porta il passaparola e dove porta la norma.

1. Quanto è concentrato il passivo? Se tre o quattro creditori (tipicamente le banche e uno o due fornitori strategici) rappresentano già il 60% dei crediti, l’accordo di ristrutturazione è percorribile. Se il passivo è frammentato su decine di subappaltatori, noleggiatori e professionisti, raccogliere le adesioni prima del deposito è spesso irrealistico, e il voto per classi del concordato diventa lo strumento che la legge ha pensato proprio per questa situazione.

2. Quanta cassa serve per i non aderenti? Nell’accordo i creditori estranei vanno pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza. Per un’impresa edile, dove gli incassi dipendono dai SAL e dai tempi di pagamento dei committenti, questo è spesso il vero collo di bottiglia. Prima di scegliere l’accordo occorre quindi un piano di tesoreria che metta a confronto, mese per mese, gli incassi attesi dai cantieri e le uscite verso i non aderenti. Se il saldo non regge, l’accordo non è omologabile, per quanto alta sia la percentuale di adesioni raccolte.

3. Quanto pesa il debito tributario e previdenziale, e com’è stata la condotta fiscale pregressa? Se l’esposizione verso Erario e INPS è la parte principale del passivo, conviene verificare subito se nell’accordo si possono rispettare le soglie minime dell’art. 63 CCII e se ricorre qualcuna delle cause ostative del comma 6. Se le soglie sono fuori portata o la storia fiscale dell’impresa è problematica, il concordato, dove conta la non deteriorità della proposta e non la meritevolezza del debitore, può essere la strada tecnicamente più solida.

4. Quanto conta il mercato pubblico? Un’impresa che lavora in prevalenza con stazioni appaltanti deve pianificare con cura la partecipazione alle gare. Nel concordato ciò significa preparare per tempo le istanze di autorizzazione ex art. 95 CCII e le relazioni del professionista indipendente, così da ottenere l’autorizzazione prima dell’aggiudicazione. Nell’accordo significa soprattutto curare la regolarità fiscale e contributiva, che resta un requisito di partecipazione, e quindi costruire la transazione fiscale in modo che l’impresa torni “in regola” nel più breve tempo possibile.

5. Ci sono contratti in perdita da cui uscire, o fideiussioni dei soci da proteggere? Se il portafoglio lavori contiene appalti acquisiti con ribassi insostenibili, lo scioglimento autorizzato dell’art. 97 CCII esiste solo nel concordato, con l’indennizzo dovuto alla controparte. Nell’accordo le modifiche passano solo per la negoziazione. Quanto alle garanzie personali, occorre verificare in anticipo come lo strumento scelto incide sulle fideiussioni rilasciate dai soci a favore delle banche, perché gli effetti della ristrutturazione non si estendono automaticamente ai garanti.

Nessuna di queste domande, da sola, decide la partita. È la combinazione delle risposte a indicare lo strumento, e spesso la composizione negoziata è il luogo in cui quelle risposte si ottengono: il confronto con i creditori, assistito da un esperto indipendente e con la possibilità di chiedere misure protettive, fa emergere quanti sono disposti ad aderire, quale trattamento accetterebbe l’Amministrazione finanziaria e quali contratti la controparte è disposta a rinegoziare. Solo a quel punto la scelta tra accordo e concordato smette di essere una scommessa e diventa una decisione informata.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume i sette miti e la loro verifica. È utile come promemoria da tenere a portata di mano quando si ascoltano consigli informali: ogni riga indica dove il passaparola ha semplificato una regola che, in realtà, ha condizioni precise.

Il mitoCome stanno le cose
Il concordato è per chi è già fallito, l’accordo per chi sta beneEntrambi presuppongono crisi o insolvenza; cambia il modo in cui si forma il consenso
L’accordo vincola tutti i creditoriVincola solo gli aderenti; i non aderenti vanno pagati per intero entro 120 giorni, salvo artt. 61 e 63 CCII
Il concordato esclude in automatico dalle gareArt. 94, co. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 fa salvo l’art. 95 CCII: partecipazione autorizzata dal tribunale entro l’aggiudicazione
Il Fisco non si falciaIVA e contributi si possono falciare in entrambi gli strumenti; il cram down è possibile a condizioni diverse
L’accordo non è controllato dal tribunaleOmologazione contenziosa, opposizioni, reclamo e ricorso per Cassazione
Il no della banca o del Fisco affossa il concordatoRistrutturazione trasversale (art. 112 CCII) e cram down fiscale (art. 88 CCII)
Il concordato scioglie tutti i contrattiScioglimento solo autorizzato e con indennizzo; vietate le modifiche unilaterali imposte dal piano

Le domande di verifica

Quindi è vero che con l’accordo di ristrutturazione non devo pagare i subappaltatori che non firmano? No. I creditori non aderenti vanno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza del credito (art. 57, comma 3, CCII). L’unica eccezione riguarda l’accordo ad efficacia estesa, se i subappaltatori sono inseriti in una categoria omogenea in cui gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti.

Quindi è vero che, se deposito il concordato, devo ritirarmi dalle gare in corso? No. Serve l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 95 CCII, supportata dalla relazione del professionista indipendente, e secondo l’orientamento del giudice amministrativo è sufficiente che arrivi entro l’aggiudicazione. Dopo l’omologazione del concordato in continuità quell’autorizzazione non è più necessaria.

Quindi è vero che posso tagliare l’IVA? Sì, ma a condizioni precise. Sia l’art. 63 sia l’art. 88 CCII consentono il pagamento parziale dei tributi, IVA compresa, se il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Nell’accordo, per il cram down servono anche le soglie minime del 50% o del 60% e l’assenza delle cause ostative dell’art. 63, comma 6.

Quindi è vero che, se in passato non ho versato le imposte, il tribunale mi negherà il cram down? Dipende dallo strumento. Nel concordato preventivo la Cassazione (ordinanza n. 10723/2026) ha escluso che serva un giudizio di meritevolezza. Nell’accordo di ristrutturazione, invece, l’art. 63 CCII prevede specifiche cause ostative legate alla condotta del debitore.

Quindi è vero che, se un creditore non si oppone in primo grado, può comunque impugnare l’omologa dopo? No, di regola. La Cassazione (sentenze n. 5310/2026 e n. 5828/2026) ha chiarito che il reclamo spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio di omologazione, salvo specifici vizi procedurali.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.

  1. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Nel concordato in continuità il tribunale, già in sede di ammissibilità, deve verificare con criterio sostanziale anche come è stato calcolato il valore di liquidazione, che serve sia all’informazione dei creditori sia a misurare il rispetto della priorità relativa. Mito 1 e mito 6: il concordato in continuità è uno strumento di risanamento con controlli propri, e il cram down trasversale non è un lasciapassare.
  2. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi con transazione fiscale, se le adesioni degli altri creditori sono assenti o irrilevanti e l’accordo serve solo a imporre una falcidia all’Erario, l’uso dello strumento è distorto e il cram down va negato; l’accertamento spetta al giudice di merito. Mito 4: il cram down negli accordi non è automatico.
  3. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione forzosa dell’accordo presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente per le percentuali: senza di esso non si può verificare se l’adesione pubblica fosse determinante. Mito 4.
  4. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato con cram down fiscale conta la convenienza (oggi non deteriorità) della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore, neppure in presenza di pregresse violazioni fiscali; diversamente dall’art. 63 CCII per gli accordi. Mito 4 e mito 6.
  5. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La disciplina transitoria del cram down fiscale dell’art. 1-bis D.L. 69/2023, con le soglie minime di pagamento, si applica alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, senza profili di illegittimità costituzionale. Mito 4: per sapere se il cram down è possibile bisogna prima individuare la disciplina applicabile alla data della proposta.
  6. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Nel computo dei creditori aderenti non si possono includere soggetti il cui credito nasce dalla stessa operazione di ristrutturazione: senza aderenti anteriori non c’è omologazione forzosa. Mito 2 e mito 5: le maggioranze non si “fabbricano”.
  7. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. L’accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale resta soggetto al sindacato di merito del giudice concorsuale. Mito 5.
  8. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. La Corte ha esaminato la sequenza tra iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese e deposito del ricorso, come presupposto per l’accesso allo strumento. Mito 5: l’omologazione ha requisiti procedurali precisi.
  9. Cass. civ., Sez. I, 2024, n. 34377. Con il cram down fiscale, la domanda di omologazione deve rispettare il termine concesso all’Erario per esprimersi, coordinato con quello per le opposizioni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Mito 5.
  10. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310, e 15 marzo 2026, n. 5828. Il giudizio di omologazione dell’accordo è contenzioso: il reclamo spetta solo a chi è stato formalmente parte, salvo specifici vizi procedurali. Mito 5.
  11. Cass. civ., Sez. I, 2026, n. 2817. Negli accordi ad efficacia estesa il tribunale esercita un controllo effettivo, in particolare sulla formazione delle categorie di creditori. Mito 2.
  12. Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Gli effetti degli accordi ad efficacia estesa non si estendono ai garanti rispetto ai creditori estranei. Mito 2: rilevante per le fideiussioni dei soci.
  13. Cass. civ., 2024, n. 33446. Nel regime della legge fallimentare, il fallimento dichiarato dopo l’omologazione determina la risoluzione dell’accordo di ristrutturazione. Mito 2: l’inadempimento verso i non aderenti può travolgere l’intero accordo.
  14. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità, nel testo dell’art. 112, comma 2, CCII anteriore al correttivo, l’omologazione forzosa poteva basarsi anche sull’adesione di una sola classe votante. Mito 6.
  15. Cass. civ., Sez. I, 2026, n. 10271. La conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo (art. 53, comma 5-bis, CCII) è possibile solo se il reclamo riguarda la convenienza, non se la proposta impone una modifica unilaterale delle condizioni di un contratto pendente. Mito 7.
  16. Cons. Stato, Ad. Plen., 2021, n. 9; Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715. La domanda di concordato in bianco non comporta l’esclusione automatica dalla gara; l’autorizzazione giudiziale deve intervenire entro l’aggiudicazione. Mito 3.
  17. TAR Toscana, Sez. III, 20 marzo 2023, n. 286. L’autorizzazione del giudice alla partecipazione alle gare serve tra la domanda e l’omologazione; dopo l’omologa del concordato in continuità non è più necessaria. Mito 3.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo traduciamo in una scelta concreta per la tua impresa. Questi sono gli strumenti con cui lavoriamo:

  1. Ricostruiamo la mappa del passivo, classificando ogni creditore (banche, fornitori, subappaltatori, Erario, INPS, lavoratori) per natura del credito, privilegio e scadenza, per capire se le soglie del 60%, del 30% o del 75% per categoria sono realisticamente raggiungibili.
  2. Confrontiamo i due strumenti sui tuoi numeri, calcolando quanto servirebbe per pagare integralmente i non aderenti in un accordo e quanto si potrebbe offrire alle classi in un concordato in continuità.
  3. Costruiamo la transazione fiscale e contributiva con lo staff di commercialisti, verificando le soglie dell’art. 63 CCII o la non deteriorità dell’art. 88 CCII e l’eventuale presenza di cause ostative.
  4. Verifichiamo la posizione dell’impresa sulle gare pubbliche, individuando i contratti in esecuzione, le gare pendenti e i tempi per le istanze di autorizzazione ex art. 95 CCII.
  5. Analizziamo i contratti in corso (appalti, subappalti, leasing di mezzi, noli) per stabilire quali proseguire, quali rinegoziare e per quali chiedere, nel concordato, lo scioglimento autorizzato.
  6. Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata come fase preliminare, con richiesta di misure protettive, quando serve tempo per negoziare senza esecuzioni in corso.
  7. Redigiamo il ricorso e seguiamo l’omologazione, gestendo le opposizioni dei creditori e il confronto con l’attestatore e, se nominato, con il commissario giudiziale.
  8. Esaminiamo le garanzie personali dei soci, per valutare l’impatto dello strumento scelto sulle fideiussioni rilasciate a favore dell’impresa.
  9. Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi, dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso per Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta tra accordo e concordato pesa soprattutto l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che riguarda proprio la fase in cui l’imprenditore deve ancora decidere la strada, negoziare con i creditori e valutare se la composizione negoziata possa sfociare in un accordo o richiedere un concordato. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di trattare con la stessa regia le banche e l’Amministrazione finanziaria.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il piano segue l’omologazione, l’eventuale reclamo e il giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che disperdono la linea difensiva. E sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché in un’impresa edile la parte giuridica e quella contabile-fiscale non si possono separare.


Chiusura

La scelta tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo non si fa sulla base di quello che ha fatto il collega o di quello che si sente dire in cantiere. Dipende dalla composizione del passivo, dal peso del debito fiscale, dai contratti pubblici in corso e dalla capacità dell’impresa di generare cassa nei mesi successivi. L’informazione corretta è la prima difesa: consente di scegliere lo strumento giusto quando l’impresa è ancora salvabile, invece di scoprire l’errore quando il tribunale rigetta l’omologa.

Lo Studio Monardo lavora su questo tema perché è, per definizione, un tema di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per la parte di transazione fiscale e rapporti con le banche, ed è cassazionista, quindi in grado di seguire l’omologazione fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Prima di firmare con le banche o di depositare una domanda di concordato, parlane con noi: i contatti dello Studio sono riportati al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata