Se guidi un’impresa edile e hai aperto questa pagina, probabilmente conosci già la sensazione: i SAL arrivano in ritardo, il committente contesta le varianti, il fornitore di calcestruzzo pretende il pagamento anticipato, la Cassa Edile segnala un’irregolarità e il DURC rischia di saltare proprio mentre devi incassare la rata più importante dell’anno. Nel frattempo una banca ti chiede di rientrare e un subappaltatore ti ha già notificato un decreto ingiuntivo. Non è ancora un fallimento. Ma è l’anticamera di qualcosa che può diventarlo.
La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto “correttivo-ter”), è lo strumento pensato esattamente per questo momento: quando l’impresa è ancora in piedi, ha commesse e lavoratori, ma i conti non reggono più da soli. È un percorso riservato, stragiudiziale, guidato da un esperto indipendente, nel quale puoi trattare con banche, fornitori, subappaltatori ed Erario mentre i cantieri restano aperti.
Qui non troverai una lezione sulla composizione negoziata: troverai otto mosse in sequenza, con termini, documenti, rischi e condizioni di completamento, da eseguire nell’ordine giusto per salvare l’impresa e non solo per rinviare il problema.
Perché questo tema è nostro. La composizione negoziata ruota intorno alla figura dell’esperto indipendente previsto dal D.L. 118/2021 (oggi trasfuso nel Codice della crisi), e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso dall’interno, sa cosa un esperto deve verificare e cosa lo porta ad archiviare una pratica. A questo si aggiunge lo staff multidisciplinare di diritto bancario e tributario che coordina, indispensabile quando al tavolo siedono banche e Agenzia delle Entrate, e l’abilitazione da cassazionista per le fasi giudiziali sulle misure protettive, che possono arrivare fino all’ultimo grado.
📩 Il tempo, in una crisi edile, si misura in SAL e in scadenze: scrivici adesso, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. La composizione negoziata non è uno strumento universale: funziona se l’impresa è in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e se il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). Se l’impresa è già decotta, senza commesse e senza prospettive, l’esperto archivierà la pratica e avrai perso tempo prezioso. Rispondi con sincerità a queste quattro domande.
Domanda 1 — Hai ancora un portafoglio lavori che genera margine? Non basta avere cantieri aperti: devi sapere se i lavori in corso e quelli già aggiudicati, una volta completati, producono più cassa di quanta ne consumano. Un’impresa edile con 2,3 milioni di euro di lavori in portafoglio a margine positivo è risanabile anche con un debito pesante; un’impresa con cantieri tutti in perdita per effetto di prezzi bloccati e costi saliti, no, a meno di rinegoziare i contratti.
Domanda 2 — C’è già un ricorso per liquidazione giudiziale contro di te? Dopo il correttivo-ter, l’art. 25-quinquies CCII impedisce all’imprenditore di presentare l’istanza di composizione negoziata mentre pende un procedimento introdotto con sua domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, anche con riserva. La pendenza di un ricorso di un creditore o del pubblico ministero non è di per sé preclusiva, ma cambia radicalmente i tempi: la Cassazione ha chiarito che la composizione negoziata non obbliga il tribunale a rinviare l’udienza sulla liquidazione (Cass. civ., sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634).
Domanda 3 — I creditori hanno già avviato azioni esecutive? Pignoramenti presso terzi sui crediti verso i committenti, pignoramenti di mezzi d’opera, ipoteche giudiziali sui lotti invenduti: sono le minacce più tipiche per un’impresa edile. Se sono in corso, la protezione del patrimonio diventa la priorità.
Domanda 4 — Il DURC è regolare? Nell’edilizia il DURC non è un adempimento burocratico: senza DURC regolare la stazione appaltante trattiene i pagamenti e attiva l’intervento sostitutivo, non puoi autorizzare subappalti, non puoi lavorare su interventi agevolati che richiedono la verifica di congruità della manodopera. Se il DURC è già compromesso, la mossa sul fronte contributivo non può aspettare.
Incrocia le risposte con questa tabella di orientamento.
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Tensione di cassa, nessuna azione esecutiva, DURC regolare | Mossa 1 | Hai il tempo per preparare bene il fascicolo: sfruttalo |
| Decreti ingiuntivi notificati, pignoramenti annunciati | Mossa 1 e 2 in parallelo, poi subito Mossa 4 | La protezione del patrimonio deve arrivare prima dei pignoramenti |
| Pignoramento presso terzi già notificato ai committenti | Mossa 2 accelerata e Mossa 4 | Ogni giorno di ritardo sono SAL che finiscono al creditore |
| DURC irregolare o a rischio | Mossa 6 anticipata, in parallelo alla Mossa 2 | Senza DURC si blocca l’incasso e la continuità stessa |
| Ricorso di un creditore per liquidazione giudiziale già pendente | Mossa 2 e 3 immediate, con legale | I tempi del tribunale non aspettano la composizione |
| Hai già depositato una domanda di concordato con riserva | Non puoi partire dalla composizione | L’art. 25-quinquies CCII lo impedisce: serve una strategia diversa |
Non passare oltre finché non sai rispondere alla domanda 1 con dei numeri: senza margine futuro dimostrabile, nessun esperto e nessun tribunale ti accompagneranno nel percorso.
Mossa 1 — Fotografa la crisi, cantiere per cantiere
Obiettivo della mossa: trasformare una sensazione di difficoltà in un quadro numerico leggibile da un esperto terzo, che dimostri dove si genera la perdita e dove si può generare il risanamento.
Quando va fatta. Adesso, prima di qualsiasi istanza. Idealmente appena noti i segnali di allarme che lo stesso Codice della crisi considera rilevanti (art. 3 CCII): debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni in misura superiore ai debiti non scaduti, esposizioni verso banche scadute da più di sessanta giorni o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni. Se riconosci anche uno solo di questi segnali, sei già in ritardo.
Come si esegue. Il primo passo è abbandonare la contabilità “a impresa intera” e ragionare per commessa. Un’impresa edile non è una fabbrica con una sola linea produttiva: ogni cantiere ha i suoi ricavi, i suoi costi, il suo cronoprogramma e i suoi rischi. Per ogni commessa devi ricostruire:
- l’importo contrattuale, le varianti approvate e quelle contestate;
- i SAL emessi, quelli incassati, quelli in ritardo e le ritenute di garanzia trattenute;
- il costo sostenuto fino a oggi e il costo stimato per finire;
- i debiti verso subappaltatori e fornitori imputabili a quel cantiere;
- le garanzie rilasciate (cauzioni definitive, polizze, fideiussioni) e le penali maturate o minacciate;
- per le commesse pubbliche, l’eventuale diritto alla revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023) non ancora esercitato.
Poi devi costruire il piano di tesoreria dei prossimi sei mesi. Non è un esercizio accademico: la relazione richiesta per l’accesso alla composizione negoziata deve contenere un piano finanziario per i sei mesi successivi e le iniziative industriali che intendi adottare. Nell’edilizia questo significa incrociare il cronoprogramma dei lavori con il calendario dei SAL e con le scadenze dei debiti.
Infine, esegui il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio. Il test mette in rapporto il debito da ristrutturare con i flussi annui che l’impresa è in grado di generare: se il rapporto è troppo alto, il risanamento richiede interventi straordinari (cessioni, nuova finanza, rinegoziazione pesante); se è moderato, la sola ristrutturazione del debito può bastare. Compila anche la lista di controllo particolareggiata prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia: è la griglia che l’esperto userà per valutare il tuo piano, e conviene che tu la conosca prima di lui.
C’è un ultimo elemento che nella fotografia di un’impresa edile non può mancare: la mappa delle garanzie personali. Nella stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese di costruzioni, i soci e l’amministratore hanno firmato fideiussioni a favore delle banche, delle compagnie che rilasciano le polizze fideiussorie per gli appalti e, a volte, dei fornitori principali. Queste garanzie trasformano la crisi dell’impresa in una crisi della famiglia. Elenca per ogni garanzia il beneficiario, l’importo massimo garantito, il debito che copre oggi e i beni personali potenzialmente aggredibili. Ti servirà nella mossa 4, perché le misure protettive dell’impresa non coprono i garanti, e nella mossa 8, perché un buon accordo con le banche deve regolare anche la sorte delle fideiussioni. Se il patrimonio personale del socio garante non è in grado di sostenere l’eventuale escussione, va valutato fin da subito anche il percorso personale: il garante persona fisica non fallibile può accedere, se ne ricorrono i presupposti, agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sono un binario distinto e coordinabile con quello dell’impresa.
Non dimenticare infine le polizze fideiussorie rilasciate a favore dei committenti (cauzione definitiva negli appalti pubblici, garanzie sugli anticipi contrattuali, garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire). Se l’impresa non completa i lavori, il committente escute la polizza e la compagnia si rivale sull’impresa e sui controgaranti. Nel quadro della crisi queste esposizioni potenziali pesano quanto i debiti già scaduti, e l’esperto vorrà vederle.
La base giuridica. Art. 12 CCII (presupposti), art. 13 CCII (piattaforma telematica, test pratico e lista di controllo), art. 3 CCII (adeguatezza degli assetti organizzativi e segnali di allarme), art. 2086, comma 2, c.c. (obbligo dell’imprenditore collettivo di istituire assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi).
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico dell’impresa edile è la contabilità di cantiere assente o inaffidabile: costi caricati in modo generico, magazzino non riconciliato, lavori in corso valutati “a sentimento”. Non fingere che vada bene: l’esperto se ne accorgerà alla prima convocazione. La soluzione è ricostruire i dati con il commercialista, commessa per commessa, anche a costo di impiegare dieci giorni in più. Un piano che si basa su numeri sbagliati porta all’archiviazione, e l’archiviazione brucia la possibilità di ripresentare subito l’istanza.
Un secondo imprevisto frequente: scopri che uno o due cantieri sono strutturalmente in perdita. Non nasconderli. Nel piano puoi prevedere la rinegoziazione con il committente, la risoluzione consensuale, la cessione del contratto o del ramo d’azienda. Un cantiere in perdita dichiarato e gestito è un problema risolvibile; un cantiere in perdita scoperto dall’esperto è un problema di credibilità.
Check di completamento. Prima di passare alla mossa 2, verifica di avere: (a) un prospetto per commessa con margine a finire positivo o negativo per ciascun cantiere; (b) un piano di tesoreria a sei mesi con incassi e pagamenti settimanali o almeno quindicinali; (c) l’esito del test pratico salvato e commentato con il tuo commercialista.
Mossa 2 — Prepara il fascicolo per la piattaforma
Obiettivo della mossa: raccogliere e ordinare tutti i documenti che devono accompagnare l’istanza di nomina dell’esperto, in modo che la pratica non si blocchi per carenze formali e che l’esperto possa valutarla senza chiedere integrazioni.
Quando va fatta. Subito dopo la mossa 1, o in parallelo se la pressione dei creditori è forte. Tieni presente che alcuni documenti (certificati del debito tributario e contributivo, estratto della Centrale dei rischi) richiedono giorni per essere rilasciati: richiedili il giorno stesso in cui decidi di procedere.
Come si esegue. L’art. 17, comma 3, CCII elenca i documenti da inserire nella piattaforma al momento dell’istanza. Per un’impresa edile tradotti in pratica sono:
- Bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese; se non sei tenuto al deposito (per esempio ditta individuale in contabilità semplificata), le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA degli ultimi tre periodi.
- Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a data recente. Per un’impresa edile deve includere la valutazione dei lavori in corso su ordinazione e delle rimanenze di immobili costruiti per la vendita, perché lì si nasconde spesso la differenza tra patrimonio apparente e patrimonio reale.
- Un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata con il piano finanziario dei successivi sei mesi e le iniziative industriali.
- L’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia. Nell’edilizia non dimenticare: subappaltatori, noleggiatori di mezzi e ponteggi, fornitori di materiali, Cassa Edile, INPS, INAIL, professionisti (direttori lavori, progettisti, coordinatori della sicurezza), acquirenti che hanno versato acconti su immobili da costruire.
- Una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza.
- Il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e l’estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
Prima di procedere, assicurati che i dati dei diversi documenti siano coerenti tra loro. L’errore più comune è un elenco creditori che non quadra con la situazione patrimoniale, o un debito tributario dichiarato diverso da quello certificato. Ogni incoerenza è un segnale negativo per l’esperto.
Se la tua impresa è sotto le soglie dimensionali dell’impresa minore (attivo patrimoniale, ricavi e debiti entro i limiti dell’art. 2, lett. d, CCII) — situazione frequente per piccole imprese edili artigiane — la composizione negoziata resta accessibile, ma con il canale dell’art. 25-quater CCII: l’istanza si presenta all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente, che nomina l’esperto, con un percorso adattato alle dimensioni. Verifica con il tuo consulente in quale delle due strade rientri prima di caricare qualunque documento.
La base giuridica. Art. 17, commi 1-3, CCII (istanza e documentazione); art. 25-quater CCII (imprese sotto soglia); decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che disciplina il test pratico e la lista di controllo, aggiornato da ultimo nel 2026.
Se qualcosa va storto. Il blocco più frequente riguarda i certificati: l’INPS non rilascia il certificato nei tempi, la Centrale dei rischi arriva con dati non aggiornati, la situazione debitoria di AdER contiene cartelle che non riconosci. Non aspettare la perfezione: carica ciò che hai e segnala nella relazione i documenti in attesa e le posizioni contestate. Una pratica completa al 95% con le lacune dichiarate è molto meglio di una pratica perfetta depositata tre settimane dopo, quando il pignoramento è già arrivato.
Un secondo problema: il bilancio dell’ultimo esercizio non è ancora approvato o presenta perdite che intaccano il capitale. Sappi che dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative puoi dichiarare di avvalerti della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento per perdite (art. 20 CCII). La dichiarazione va fatta con l’istanza o successivamente, e viene pubblicata nel registro delle imprese.
Check di completamento. Non passare oltre finché: (a) tutti i documenti dell’art. 17 sono presenti o la loro assenza è motivata; (b) elenco creditori, situazione patrimoniale e certificati pubblici sono stati incrociati e le differenze spiegate; (c) hai deciso con il tuo legale se chiedere o no, già con l’istanza, le misure protettive.
Mossa 3 — Deposita l’istanza e gestisci il primo incontro con l’esperto
Obiettivo della mossa: ottenere la nomina di un esperto indipendente e superare il primo vaglio sulla concreta prospettiva di risanamento, evitando l’archiviazione immediata.
Quando va fatta. Appena il fascicolo è pronto. L’istanza si presenta al segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, attraverso la piattaforma telematica nazionale (art. 17, comma 1, CCII).
Come si esegue. Una volta presentata l’istanza, la nomina dell’esperto è affidata a una commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione, che attinge da un elenco di professionisti formati e abilitati. L’esperto ricevuta la nomina deve comunicare in tempi brevissimi l’accettazione, dopo aver verificato la propria indipendenza e la disponibilità di competenze e tempo sufficienti. L’accettazione viene inserita nella piattaforma.
Da quel momento l’esperto convoca senza indugio te, e se lo ritiene i tuoi organi di controllo e il revisore legale, per valutare se esiste una concreta prospettiva di risanamento. Questo primo incontro è decisivo. L’esperto non è il tuo consulente e non rappresenta i creditori: è un soggetto terzo e imparziale che deve agevolare le trattative. Ma ha anche il potere di chiudere tutto se ritiene che il risanamento non sia possibile.
Come prepararti al primo incontro:
- Porta i numeri della mossa 1 e sii pronto a spiegare, cantiere per cantiere, dove si genera la perdita e perché il futuro sarà diverso dal passato.
- Presenta le leve di risanamento concrete: rinegoziazione dei prezzi con committenti privati, revisione prezzi nelle commesse pubbliche, completamento dei cantieri più redditizi, cessione dei lotti invenduti, dismissione di mezzi sovradimensionati, eventuale ingresso di nuova finanza o di un partner.
- Dichiara subito le criticità, a partire dai cantieri in perdita e dai contenziosi.
- Indica chi sono i creditori chiave senza i quali nessun accordo sta in piedi: di solito le due o tre banche principali, l’Erario, gli istituti previdenziali e i due o tre fornitori strategici.
Un chiarimento sulla riservatezza, che per un’impresa edile vale oro. La composizione negoziata nasce come percorso riservato: se non chiedi misure protettive, nulla viene pubblicato nel registro delle imprese e i creditori vengono coinvolti solo quando, e nella misura in cui, l’esperto e tu lo ritenete utile. Questo significa che puoi aprire il percorso e avviare le prime trattative con le banche senza che i committenti o i concorrenti lo sappiano. La scelta tra riservatezza e protezione è una delle decisioni strategiche più importanti di tutto il piano: se nessun creditore minaccia azioni esecutive, restare riservati può proteggere la reputazione commerciale; se un pignoramento è imminente, la protezione vale più della riservatezza. Prendi questa decisione con il legale prima di depositare l’istanza, perché la richiesta di misure protettive con l’istanza iniziale ne comporta la pubblicazione insieme all’accettazione dell’esperto.
L’esperto, inoltre, non è un semplice spettatore. Può chiedere informazioni e documenti anche a terzi, come le banche e gli organi di controllo della società; convoca i creditori, ascolta le loro obiezioni, propone soluzioni e, al termine, redige la relazione finale che condiziona gli strumenti a cui potrai accedere. Tratta ogni sua richiesta come una scadenza: rispondi entro tempi brevi, per iscritto e con documenti, perché la tua collaborazione è parte della valutazione di buona fede.
La base giuridica. Art. 13 CCII (commissione e nomina), art. 16 CCII (requisiti, indipendenza e compiti dell’esperto, obblighi di riservatezza), art. 17, commi 4-5, CCII (accettazione, convocazione e valutazione preliminare). L’art. 16 impone anche all’imprenditore un dovere preciso: rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri interessati in modo completo e trasparente, e gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Le parti sono tenute a partecipare alle trattative in modo leale e riservato.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto più temuto è l’archiviazione: se l’esperto ritiene che non vi siano concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia a te e al segretario generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza. Se accade, fermati e valuta con il legale quale strumento alternativo sia praticabile (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo), tenendo presente che l’art. 25-quinquies CCII e la giurisprudenza pongono limiti alla ripresentazione di una nuova istanza di composizione: il Tribunale di Napoli, sez. VII civ., 29 maggio 2026, si è occupato proprio dei presupposti per proporre una seconda domanda di accesso, a conferma che non si tratta di un’operazione automatica.
Attenzione anche all’archiviazione per carenza di buona fede: se l’esperto rileva comportamenti scorretti durante le trattative, la composizione si chiude e con essa la protezione. Il Tribunale di Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025, ha ritenuto che, archiviata la procedura per mancanza di correttezza nella conduzione delle trattative, non fosse più possibile pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive chiesta successivamente dall’impresa.
Check di completamento. Prima della mossa successiva verifica che: (a) l’esperto abbia accettato e la sua accettazione sia nella piattaforma; (b) il primo incontro si sia concluso con una valutazione positiva o almeno con una richiesta di integrazioni che sei in grado di soddisfare; (c) hai un calendario condiviso con l’esperto per la convocazione dei creditori.
Mossa 4 — Blinda il patrimonio: misure protettive e conferma in tribunale
Obiettivo della mossa: impedire ai creditori di aggredire conti, crediti verso i committenti, mezzi e immobili mentre tratti, e ottenere dal tribunale la conferma di questa protezione per il tempo necessario a chiudere l’accordo.
Quando va fatta. La richiesta di misure protettive si presenta con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva, sempre tramite la piattaforma. L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e dal giorno della pubblicazione scattano gli effetti. Ma attenzione alla scadenza più stretta di tutto il percorso: entro il giorno successivo alla pubblicazione devi depositare il ricorso al tribunale competente per chiedere la conferma o la modifica delle misure (art. 19, comma 1, CCII). Non è un termine elastico. Il Tribunale di Bologna, con una pronuncia pubblicata nel marzo 2025, ha rigettato una domanda di conferma proprio perché proposta tardivamente.
Nota importante sul calendario: i procedimenti cautelari non beneficiano della sospensione feriale dei termini, che opera ordinariamente dal 1° al 31 agosto. Se la tua crisi esplode in estate, i termini delle misure protettive e dei relativi reclami corrono anche ad agosto.
Come si esegue. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese:
- i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con te;
- non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui eserciti l’impresa;
- non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione.
Per un’impresa edile questo significa, in concreto, che il subappaltatore con il decreto ingiuntivo in mano non può pignorare il SAL che il Comune deve pagarti, e che la banca non può iscrivere un’ipoteca giudiziale sui lotti in costruzione.
Il ricorso al tribunale deve essere accompagnato dai documenti previsti dall’art. 19 CCII, tra cui i bilanci, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, il piano finanziario, un progetto di accordo o comunque l’indicazione delle soluzioni che intendi perseguire, e la dichiarazione sull’esistenza di azioni esecutive o cautelari in corso. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, sente le parti e l’esperto e decide con ordinanza, stabilendo una durata della protezione compresa tra trenta e centoventi giorni. Su richiesta delle parti e acquisito il parere dell’esperto, la durata può essere prorogata, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni: il limite è stato ribadito dal Tribunale di Massa, 20 maggio 2026, in un caso in cui l’impresa, dopo aver esaurito i 240 giorni nella composizione, chiedeva nuove misure nel successivo concordato con riserva.
Due precisazioni che nell’edilizia contano moltissimo.
Primo: le misure protettive non si estendono automaticamente ai fideiussori. Se tu o i tuoi soci avete firmato fideiussioni personali a favore delle banche, la banca potrebbe agire contro di voi. Il Tribunale di Napoli, ord. 4 febbraio 2026, in sede di reclamo proposto da un istituto di credito, ha escluso che le misure protettive possano coprire il patrimonio dei garanti per le obbligazioni della società e ha escluso anche l’inibizione delle segnalazioni in Centrale dei rischi. Nel piano devi quindi prevedere un’interlocuzione specifica con le banche sulle garanzie personali.
Secondo: le misure protettive non impediscono ai creditori di procurarsi un titolo. Il Tribunale di Pavia, sez. III civ., 29 maggio 2025, ha chiarito che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari non preclude al creditore di agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo del fornitore può quindi essere emesso; quello che non può fare è metterlo in esecuzione finché dura la protezione. Per questo le opposizioni ai decreti ingiuntivi vanno proposte comunque nei termini ordinari: sono due binari paralleli.
Restano fuori dalle misure protettive i crediti dei lavoratori (art. 18, comma 3, CCII). Nel tuo piano di tesoreria gli stipendi delle maestranze devono quindi essere garantiti prima di ogni altra cosa: non solo per ragioni giuridiche, ma perché un cantiere fermo per sciopero o per dimissioni in massa distrugge il valore che stai cercando di proteggere.
Qui serve il legale, senza eccezioni. Il ricorso ex art. 19 è un atto giudiziale con termini a pena di inefficacia. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce sia il punto di vista dell’esperto che valuta le trattative, sia quello del difensore che deve sostenere la conferma delle misure davanti al tribunale e, se serve, in sede di reclamo.
La base giuridica. Art. 18 CCII (misure protettive), art. 19 CCII (procedimento di conferma, durata, proroga, revoca), art. 669-terdecies c.p.c. (reclamo contro i provvedimenti sulle misure).
Se qualcosa va storto. Se il giudice nega la conferma o revoca le misure, hai il reclamo al collegio entro quindici giorni. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241) ha chiarito che questo termine va rispettato anche se contemporaneamente pende un procedimento per la liquidazione giudiziale: il debitore non ha diritto a rinvii, sta a lui reclamare in tempo. E ancora: se nel frattempo il tribunale apre la liquidazione giudiziale, il reclamo cautelare contro la revoca delle misure non può più proseguire, e un eventuale accoglimento sarebbe privo di effetti (Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846). Il messaggio è chiaro: la partita sulle misure protettive si gioca in tempi strettissimi e non concede seconde occasioni.
Altro imprevisto: il tribunale conferma le misure ma solo nei confronti di alcuni creditori. È un esito possibile, perché il giudice valuta l’utilità e la proporzionalità della protezione rispetto all’obiettivo del risanamento. In questo caso rivedi il piano di tesoreria e concentra la negoziazione sui creditori non coperti.
Check di completamento. Non passare oltre finché: (a) il ricorso di conferma è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; (b) l’udienza è fissata o si è già tenuta; (c) conosci la data esatta di scadenza delle misure e l’hai segnata nel calendario insieme alla data ultima per chiederne la proroga.
Mossa 5 — Tieni in piedi i contratti: committenti, subappaltatori, fornitori, banche
Obiettivo della mossa: evitare che la notizia della composizione negoziata provochi la fuga dei partner da cui dipendono i cantieri, e trasformare i contratti in corso da fonte di rischio in fonte di cassa.
Quando va fatta. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e per tutta la durata delle trattative. La composizione negoziata è riservata, ma la pubblicazione delle misure protettive nel registro delle imprese rende la situazione visibile: banche, fornitori e committenti strutturati se ne accorgeranno in pochi giorni. Devi arrivare prima tu.
Come si esegue. Il primo passo è mappare i contratti pendenti in quattro gruppi.
I contratti con i committenti. Sono la tua fonte di ricavo. Con i committenti privati la leva principale è la rinegoziazione: varianti non pagate, adeguamento dei prezzi per costi sopravvenuti, rimodulazione del cronoprogramma. L’art. 17, comma 5, CCII consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto per circostanze sopravvenute. Il contratto d’appalto rientra perfettamente in questa categoria: lavori pattuiti a prezzo chiuso anni fa, con costi dei materiali e dell’energia cresciuti nel frattempo, sono il caso tipico. La rinegoziazione resta volontaria, ma farla dentro la composizione, con l’esperto che media, cambia l’atteggiamento della controparte.
Con i committenti pubblici hai strumenti specifici: la revisione dei prezzi prevista dal contratto e dall’art. 60 D.Lgs. 36/2023, le clausole di rinegoziazione che il codice dei contratti incoraggia (art. 9 D.Lgs. 36/2023), il riconoscimento delle riserve. Verifica anche la tua posizione rispetto alla partecipazione a nuove gare: l’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore sottoposto a liquidazione giudiziale, in liquidazione coatta o in concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a tali procedure. La composizione negoziata non compare in questo elenco e le cause di esclusione sono tassative (art. 10 D.Lgs. 36/2023). Il Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418, è tornato sui confini della causa escludente legata alle procedure concorsuali, ricordando il bilanciamento tra affidabilità del contraente pubblico e salvaguardia delle imprese risanabili. Resta però il rischio indiretto: la stazione appaltante valuta la regolarità contributiva e fiscale e l’affidabilità complessiva dell’operatore. Se l’esito della composizione dovesse essere un concordato, il quadro cambierebbe e servirebbero le autorizzazioni previste dal Codice della crisi.
I contratti con subappaltatori e fornitori strategici. Qui entra in gioco una regola preziosa. Se hai ottenuto le misure protettive, l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in tuo danno per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Tradotto nel cantiere: il fornitore di ferro con cui hai un contratto quadro in corso non può smettere di consegnare solo perché non gli hai pagato le fatture di sei mesi fa. Non è obbligato a farti credito sulle nuove forniture — i nuovi acquisti vanno pagati — ma non può usare il debito vecchio come arma sul contratto in corso. Il Tribunale di Napoli, 29 maggio 2026, ha però chiarito che non si possono ottenere misure relative a contratti già scaduti, e ha esaminato il trattamento di quelli in scadenza: se un contratto strategico sta per scadere, negozialo prima della scadenza, non dopo.
Il noleggio di mezzi e ponteggi e il leasing. Sono contratti pendenti anch’essi. Valuta quali mezzi servono davvero ai cantieri del piano e quali possono essere restituiti per alleggerire i costi fissi.
I rapporti bancari. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. Le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e la sospensione o revoca degli affidamenti è possibile solo per ragioni diverse, da motivare. Non si tratta di un’immunità: se la banca ha ragioni autonome può comunque agire, e le segnalazioni in Centrale dei rischi continuano. Ma ti dà un argomento forte per chiedere il mantenimento delle linee autoliquidanti sui SAL, che per un’impresa edile sono ossigeno.
I subappaltatori negli appalti pubblici. Negli appalti pubblici il subappaltatore non è un fornitore qualsiasi. L’art. 119 D.Lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite in determinati casi, tra cui quello in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa e quello di inadempimento dell’appaltatore. Per la tua tesoreria questo significa che una parte del SAL può non arrivare mai sul tuo conto, perché verrà pagata direttamente a chi ha eseguito le lavorazioni. Non è necessariamente un male: riduce il tuo debito e mantiene attivo il subappaltatore sul cantiere. Ma il piano di tesoreria deve tenerne conto, altrimenti i numeri della mossa 1 non torneranno. Verifica, cantiere per cantiere, quali subappaltatori hanno diritto al pagamento diretto e quali importi sono già maturati.
Gli acquirenti di immobili da costruire. Se costruisci anche in proprio e hai venduto unità sulla carta, gli acquirenti hanno diritto alla fideiussione prevista dalla disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (D.Lgs. 122/2005, come richiamata anche dal Codice della crisi). Se la crisi mette a rischio il completamento, gli acquirenti possono escutere la garanzia e la compagnia si rivarrà sull’impresa. Nel piano, i contratti preliminari con acconti incassati vanno trattati come contratti strategici: completare quelle unità è spesso la via più economica per liberarsi di un’esposizione potenziale pesante, perché il rogito estingue la garanzia e porta il saldo prezzo in cassa.
La base giuridica. Art. 16, commi 5-6, CCII (doveri delle banche); art. 17, comma 5, CCII (rideterminazione dei contratti); art. 18, comma 5, CCII (divieto di atti unilaterali sui contratti pendenti); artt. 9, 10, 60 e 94 D.Lgs. 36/2023 (rinegoziazione, tassatività delle esclusioni, revisione prezzi, esclusioni automatiche).
Se qualcosa va storto. Il fornitore strategico si rifiuta comunque di consegnare, invocando ragioni diverse dal debito pregresso. Documenta tutto, informa subito l’esperto e valuta con il legale la richiesta di misure cautelari specifiche al tribunale: l’art. 19 CCII consente di chiedere, oltre alla conferma delle misure protettive, provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Intanto attiva un fornitore alternativo, anche a prezzi meno favorevoli: un cantiere fermo costa sempre di più.
Altro scenario: il committente privato minaccia di risolvere il contratto per ritardi. Qui l’art. 18, comma 5, non ti protegge, perché la risoluzione non dipende dal mancato pagamento di crediti anteriori ma da un tuo inadempimento. L’unica difesa è la trattativa, meglio se con l’esperto presente, e un cronoprogramma realistico che il committente possa accettare.
Check di completamento. Prima di andare avanti verifica che: (a) ogni contratto strategico ha un referente e una posizione negoziale definita; (b) hai inviato alle banche una comunicazione formale con richiesta di mantenimento delle linee e di partecipazione alle trattative; (c) i fornitori chiave sono stati informati da te, e non dal registro delle imprese.
Mossa 6 — Metti in sicurezza il fronte pubblico: DURC, contributi, fisco
Obiettivo della mossa: salvare la regolarità contributiva e fiscale che nell’edilizia condiziona l’incasso dei SAL, i subappalti e le gare, e ridurre il debito verso l’Erario sfruttando gli strumenti che la composizione negoziata mette a disposizione.
Quando va fatta. Il prima possibile, e in ogni caso prima che il DURC risulti irregolare. Se è già irregolare, questa mossa va anticipata e condotta in parallelo alla mossa 2. Ricorda anche che i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) sono tenuti a segnalarti il superamento di determinate soglie di debito e a invitarti a valutare la composizione negoziata (art. 25-novies CCII): se hai ricevuto una di queste segnalazioni, sei già nel radar.
Come si esegue. Separa subito tre blocchi di debito, perché hanno regole diverse.
Primo blocco: debiti tributari verso le Agenzie fiscali e l’agente della riscossione. Il correttivo-ter ha introdotto l’art. 23, comma 2-bis, CCII: nel corso delle trattative puoi proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori. È una novità enorme, perché prima la riduzione del debito fiscale era possibile solo negli strumenti concorsuali. Alla proposta vanno allegate due relazioni: quella di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e quella sulla veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale o, in mancanza, da un revisore appositamente nominato. L’accordo richiede la sottoscrizione dell’esperto e l’autorizzazione del tribunale. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026.
Secondo blocco: contributi INPS, INAIL e Cassa Edile. Attenzione: l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda solo i debiti fiscali, non quelli contributivi. Per i contributi devi lavorare sulla rateazione ordinaria con gli enti, oppure, se il piano lo richiede, portare il debito contributivo in uno strumento di regolazione che ne consenta la transazione (per esempio l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva). Per un’impresa edile il debito verso la Cassa Edile merita un’attenzione particolare, perché incide direttamente sulla regolarità del DURC. Sulle misure cautelari volte a ottenere il rilascio del DURC e del DURF durante la composizione negoziata si è pronunciato il Tribunale di Ivrea, 25 maggio 2026, individuandone presupposti e limiti: è una strada percorribile, ma non automatica, e va costruita con un ricorso motivato.
Terzo blocco: tributi locali. IMU sulle aree edificabili e sugli immobili invenduti, TARI sui cantieri e sulle sedi. Allo stato della legislazione vigente, i tributi auto-amministrati dagli enti locali restano fuori dall’accordo transattivo della composizione negoziata; la legge n. 120/2025 ha inserito nella delega fiscale un criterio per estendere in futuro il trattamento anche ai tributi regionali e locali, ma servono i decreti attuativi. Per ora vanno gestiti con rateazioni o definizioni agevolate dei singoli enti.
In parallelo, sfrutta le misure premiali dell’art. 25-bis CCII: durante la composizione, gli interessi sui debiti tributari sorti prima e durante le trattative sono ridotti alla misura legale; le sanzioni tributarie per le quali è prevista una riduzione in caso di pagamento entro un certo termine sono ridotte al minimo se il termine scade dopo la presentazione dell’istanza; se l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese, sanzioni e interessi sui debiti tributari anteriori sono ridotti della metà. Per i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo l’Agenzia delle Entrate può concedere una rateazione fino a settantadue rate mensili, elevabili fino a centoventi in caso di comprovata e grave difficoltà attestata dall’esperto.
La base giuridica. Art. 23, comma 2-bis, CCII (transazione fiscale nella composizione negoziata); art. 25-bis CCII (misure premiali); art. 25-novies CCII (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati); art. 63 CCII (transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione).
Se qualcosa va storto. L’Agenzia delle Entrate non aderisce alla proposta di transazione. Non è la fine del percorso: puoi ripresentare la proposta all’interno di uno strumento di regolazione che la preveda (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo), dove in presenza dei presupposti di legge il tribunale può anche superare il dissenso dell’Amministrazione. Nel frattempo usa comunque le misure premiali e la rateazione, che non richiedono il consenso sul taglio del debito.
Se il DURC diventa irregolare durante le trattative e la stazione appaltante attiva l’intervento sostitutivo trattenendo i pagamenti per versarli agli enti, non considerarlo solo una perdita: quei pagamenti riducono il tuo debito contributivo. Ricalcola il piano di tesoreria e verifica se la regolarizzazione è raggiungibile con una rateazione.
Check di completamento. Non passare oltre finché: (a) i tre blocchi di debito pubblico sono quantificati separatamente; (b) hai deciso se presentare la proposta ex art. 23, comma 2-bis, e hai incaricato il professionista per le relazioni; (c) hai un piano per mantenere o recuperare il DURC nei prossimi novanta giorni.
Mossa 7 — Gestisci l’impresa durante le trattative senza commettere errori irreparabili
Obiettivo della mossa: continuare a lavorare e a incassare durante la composizione, ottenendo se necessario nuova finanza o l’autorizzazione a cedere rami d’azienda, senza compiere atti che l’esperto potrebbe segnalare come pregiudizievoli.
Quando va fatta. Per tutta la durata delle trattative, che ordinariamente si concludono entro centottanta giorni dall’accettazione della nomina dell’esperto, con possibilità di prosecuzione nei limiti previsti dall’art. 17, comma 7, CCII.
Come si esegue. Durante la composizione conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: nessun commissario ti sostituisce. Ma la gestione ha un perimetro preciso. L’art. 21 CCII stabilisce che, se sei in stato di crisi, devi gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; se nel corso della composizione emerge che sei insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, devi gestirla nel prevalente interesse dei creditori.
In concreto:
- Informa preventivamente l’esperto per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Nell’edilizia rientrano in questa categoria l’acquisto di un’area, la vendita in blocco di unità immobiliari, la cessione di mezzi, il pagamento integrale di un solo fornitore a scapito degli altri.
- Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, te lo segnala per iscritto; se lo compi comunque, può iscrivere il suo dissenso nel registro delle imprese e, se vi sono misure protettive, informare il tribunale, che può revocarle. Un dissenso iscritto è una macchia che pesa su tutte le trattative successive.
- Per la nuova finanza puoi chiedere al tribunale, ai sensi dell’art. 22 CCII, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci o da società del gruppo. Nell’edilizia è spesso lo strumento che consente di completare i cantieri più redditizi: un finanziatore è disposto a sostenere il completamento se sa che il suo credito sarà pagato con precedenza.
- Per la cessione di un ramo d’azienda — per esempio il ramo “lavori pubblici” con le relative attestazioni SOA, o un singolo cantiere con personale e mezzi — l’art. 22 consente di chiedere al tribunale l’autorizzazione al trasferimento senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi risultanti dalle scritture contabili. Il tribunale verifica il rispetto dei principi di competitività nella selezione dell’acquirente.
La base giuridica. Art. 21 CCII (gestione durante le trattative); art. 22 CCII (autorizzazioni del tribunale); art. 17, comma 7, CCII (durata dell’incarico); art. 20 CCII (sospensione degli obblighi per perdite).
Se qualcosa va storto. Il caso più frequente: per salvare un cantiere hai pagato per intero un subappaltatore strategico senza avvisare l’esperto, e gli altri creditori lo scoprono. Non nasconderlo. Informa subito l’esperto, spiega le ragioni oggettive del pagamento (per esempio: senza quel subappaltatore il cantiere si sarebbe fermato con penali superiori al pagamento stesso) e documentale. Un pagamento motivato e dichiarato è spesso sostenibile; un pagamento nascosto è la via più rapida verso l’archiviazione per carenza di buona fede.
Secondo imprevisto: il tribunale non autorizza il finanziamento prededucibile perché il piano non dimostra che la nuova finanza sia funzionale alla continuità. Rafforza la dimostrazione con il prospetto per commessa della mossa 1: il finanziamento deve servire a completare cantieri che generano margine, non a coprire perdite.
Check di completamento. Prima dell’ultima mossa verifica che: (a) nessun atto straordinario è stato compiuto senza informativa preventiva all’esperto; (b) la nuova finanza, se necessaria, è stata autorizzata o hai un’alternativa concreta; (c) le trattative con i creditori principali hanno prodotto almeno una bozza di accordo o una manifestazione di disponibilità scritta.
Mossa 8 — Chiudi le trattative con l’esito giusto
Obiettivo della mossa: tradurre il lavoro delle trattative in uno degli esiti previsti dall’art. 23 CCII, scegliendo quello più adatto alla tua impresa, e se l’accordo non arriva non lasciare scadere la finestra per gli strumenti alternativi.
Quando va fatta. Durante le trattative o alla loro conclusione. Gli esiti dell’art. 23 possono intervenire anche prima della scadenza dei centottanta giorni, e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta anche successivamente.
Come si esegue. Scegli tra gli esiti previsti dalla legge.
Esiti consensuali stragiudiziali (art. 23, comma 1):
- un contratto con uno o più creditori che, se secondo la relazione dell’esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, ti consente di conservare le misure premiali;
- una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII, utile quando il problema è di liquidità temporanea e i creditori finanziari accettano di sospendere i pagamenti;
- un accordo sottoscritto da te, dai creditori e dall’esperto, che produce effetti protettivi importanti: gli atti e i pagamenti compiuti in esecuzione dell’accordo non sono soggetti a revocatoria e sono esentati da alcune fattispecie penali di bancarotta.
Esiti che passano per strumenti regolati (art. 23, comma 2):
- un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
- un accordo di ristrutturazione dei debiti da omologare, con la percentuale richiesta per gli accordi a efficacia estesa ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), se le trattative non hanno avuto esito positivo ma si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice.
Nell’edilizia la scelta dipende da come è fatto il debito. Se è concentrato su due o tre banche, un accordo o una moratoria sono spesso sufficienti. Se è frammentato su decine di fornitori e subappaltatori con un’importante componente fiscale, conviene puntare a un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva. Se l’impresa ha un patrimonio immobiliare rilevante (lotti invenduti, aree) ma non ha più un’attività redditizia, il concordato semplificato può essere lo sbocco che massimizza il valore per i creditori.
Qualunque esito tu scelga, costruisci l’accordo con le banche intorno a quattro elementi, perché sono quelli su cui un’impresa edile si gioca la tenuta nei due anni successivi.
Primo: il riscadenzamento del debito a medio termine. La moratoria sulle quote capitale e l’allungamento dei piani di ammortamento vanno calibrati sul cronoprogramma dei cantieri, non sul calendario solare. Se il grosso degli incassi arriva al collaudo dei due appalti pubblici, la ripresa dei rimborsi deve cadere dopo quelle date, con un margine di sicurezza per i ritardi tipici delle stazioni appaltanti.
Secondo: le linee autoliquidanti. Anticipi su SAL e su fatture sono il capitale circolante del cantiere. Un accordo che riduce il debito ma chiude le linee di anticipo condanna l’impresa a fermarsi al primo ritardo di pagamento. Chiedi espressamente il mantenimento o il ripristino di queste linee, anche con importi ridotti, collegandole a crediti verso committenti solvibili.
Terzo: la sorte delle garanzie personali. Se i soci hanno firmato fideiussioni, l’accordo deve dire cosa succede se l’impresa rispetta il piano: la banca rinuncia a escutere finché l’accordo è in esecuzione? Riduce l’importo garantito in proporzione ai pagamenti? Libera il garante al completamento del piano? Un accordo che tace su questo punto lascia i soci esposti proprio nel momento in cui dovrebbero sostenere l’impresa con nuova finanza.
Quarto: gli eventi di default. Ogni accordo prevede cause di risoluzione. Nell’edilizia devono essere realistiche: un ritardo di trenta giorni su un SAL pubblico non può far saltare l’intero accordo. Negozia soglie di tolleranza, periodi di rimedio e un meccanismo di rinegoziazione se un cantiere subisce varianti o sospensioni non imputabili all’impresa.
Lo stesso ragionamento vale, con gli opportuni adattamenti, per i fornitori e i subappaltatori strategici: un accordo di pagamento dilazionato del debito pregresso ha valore solo se accompagnato dall’impegno a proseguire le forniture a condizioni sostenibili. Per questi creditori l’argomento più convincente non è la percentuale offerta sul vecchio debito, ma la prospettiva di continuare a lavorare con un’impresa che, completati i cantieri, tornerà a essere un cliente solvibile. Mettilo per iscritto nel piano, cantiere per cantiere, con i volumi di acquisto previsti: è la differenza tra chiedere un sacrificio e proporre un affare.
Infine, qualunque sia l’accordo, prevedi fin dall’inizio un monitoraggio trimestrale con un prospetto semplice per i creditori aderenti: avanzamento lavori, SAL emessi e incassati, pagamenti eseguiti secondo il piano, scostamenti e rimedi. La trasparenza dopo l’accordo è ciò che consente di rinegoziare con calma se un cantiere va storto, invece di ritrovarsi con una risoluzione e un nuovo ricorso per liquidazione.
Attenzione ai termini: sono il punto in cui più imprese perdono tutto. La domanda di concordato semplificato va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È un termine decadenziale: il Tribunale di Bologna, sez. procedure concorsuali, 19 febbraio 2026, ha precisato che anche la domanda con riserva richiede il deposito di piano e proposta entro quei sessanta giorni. La Cassazione, con ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997, ha chiarito che la deroga al termine decadenziale previsto dall’art. 40, comma 10, CCII per chi ha affrontato la composizione negoziata opera solo quando la domanda di accesso a uno strumento di regolazione viene presentata a conclusione delle trattative, non a seguito della mera rinuncia del debitore alla composizione. E il Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività una domanda di concordato con riserva presentata dopo l’archiviazione della composizione, aprendo la liquidazione giudiziale.
La base giuridica. Art. 23 CCII (conclusione delle trattative); art. 25-sexies CCII (concordato semplificato); art. 40, comma 10, CCII (termine per la domanda in pendenza di ricorso per liquidazione giudiziale); artt. 56, 57, 60, 61, 62 CCII (piano attestato, accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria).
Se qualcosa va storto. Le trattative falliscono e un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale. Non rinunciare alla composizione per “guadagnare tempo”: la Cassazione ha escluso che la rinuncia apra la finestra derogatoria. Porta le trattative alla loro conclusione formale, ottieni la relazione finale dell’esperto e deposita la domanda di accesso allo strumento prescelto nei termini. Se la pendenza del ricorso per liquidazione giudiziale è anteriore, tieni conto che, secondo il Tribunale di Bologna, 14 aprile 2025, la sola presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto non blocca il procedimento di liquidazione: servono le misure protettive pubblicate e confermate.
Check di completamento. L’ultima mossa è completa quando: (a) hai un esito formalizzato ai sensi dell’art. 23 oppure hai depositato la domanda dello strumento alternativo nei termini; (b) l’accordo, se previsto, è stato pubblicato nel registro delle imprese per ottenere gli effetti premiali; (c) hai un piano di monitoraggio dell’esecuzione, cantiere per cantiere, per i successivi ventiquattro mesi.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. edile con 23 dipendenti opera su sei cantieri: due appalti pubblici con un Comune e una Provincia, tre ristrutturazioni per condomini privati, un piccolo intervento residenziale in proprio con quattro unità invendute. Il debito complessivo è di 1.847.320 euro, così composto: banche 612.450 euro, fornitori e subappaltatori 538.910 euro, Erario 421.780 euro, INPS e Cassa Edile 187.260 euro, altri creditori 86.920 euro. Il portafoglio lavori ancora da eseguire vale 2.318.600 euro, con un margine medio a finire stimato dell’11,4%, pari a circa 264.320 euro. Un subappaltatore ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 73.480 euro e ha annunciato un pignoramento presso terzi sui crediti verso il Comune.
Simulazione 1 — Chi esegue le mosse 1-4 nei tempi. L’impresa completa la fotografia per commessa e il fascicolo in tre settimane. L’istanza con richiesta di misure protettive viene presentata; l’esperto accetta il 2 ottobre 2026 e l’istanza con l’accettazione viene pubblicata nel registro delle imprese il 6 ottobre 2026. Il ricorso per la conferma delle misure è depositato il 7 ottobre, cioè entro il giorno successivo alla pubblicazione. Il pignoramento del subappaltatore, notificato al Comune il 14 ottobre, è inefficace perché successivo alla pubblicazione: il SAL di 96.140 euro atteso a fine ottobre viene incassato dall’impresa. Il tribunale conferma le misure fino al 3 febbraio 2027 (120 giorni dalla pubblicazione), poi le proroga fino al limite complessivo di 240 giorni, cioè fino al 3 giugno 2027. Nel frattempo l’impresa propone all’Erario, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, il pagamento del 58% del debito di 421.780 euro, cioè 244.632 euro, in dieci anni, e chiude con le banche una moratoria di diciotto mesi sulle quote capitale. L’accordo con i creditori viene sottoscritto con l’esperto e pubblicato: sanzioni e interessi tributari anteriori si dimezzano.
Simulazione 2 — Chi deposita il ricorso con un giorno di ritardo. Stessa situazione, stesso calendario, ma il ricorso di conferma viene depositato l’8 ottobre invece del 7. Le misure protettive perdono efficacia. Il pignoramento presso terzi notificato il 14 ottobre è pienamente valido: il Comune accantona 73.480 euro più accessori dal SAL di 96.140 euro e ne versa all’impresa solo la differenza, al netto delle spese. Gli stipendi di novembre non sono coperti. La composizione può proseguire senza protezione, ma altri due creditori, visto il primo pignoramento andato a segno, si muovono. Un giorno di ritardo sulla mossa 4 si traduce in oltre settantamila euro di cassa sottratti al cantiere nel momento peggiore.
Simulazione 3 — Il fornitore di calcestruzzo che vuole sospendere le consegne. L’impresa ha un contratto quadro di fornitura di calcestruzzo con scadenza 31 dicembre 2026 e un debito scaduto verso quel fornitore di 64.930 euro. Il 20 ottobre, dopo la pubblicazione delle misure, il fornitore comunica che sospenderà le consegne finché il debito pregresso non sarà saldato. L’impresa, assistita dal legale, oppone l’art. 18, comma 5, CCII: il fornitore non può rifiutare l’adempimento del contratto pendente per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Le nuove forniture vengono pagate alla consegna, il getto dei solai del cantiere provinciale avviene nei tempi e non matura la penale contrattuale di 0,8 per mille al giorno sull’importo di 612.400 euro, che per un mese di ritardo avrebbe superato i 14.600 euro. Il debito di 64.930 euro entra nell’accordo con gli altri fornitori. Se invece il contratto quadro fosse già scaduto il 30 settembre, la tutela non opererebbe e l’impresa avrebbe dovuto negoziare un nuovo contratto da zero.
Simulazione 4 — La finestra dei sessanta giorni. In un’ipotesi alternativa le trattative con le banche falliscono. L’esperto, accettato l’incarico il 2 ottobre 2026, vede scadere i 180 giorni il 31 marzo 2027 e comunica la relazione finale il 3 aprile 2027, dando atto che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma che le soluzioni negoziali non sono praticabili. Da quel giorno decorrono sessanta giorni per la domanda di concordato semplificato: l’ultimo giorno utile è il 2 giugno 2027. L’impresa che deposita il 1° giugno, con piano e proposta, può liquidare in modo ordinato i quattro appartamenti invenduti e i crediti verso i committenti. L’impresa che deposita il 4 giugno, o che deposita solo una domanda con riserva senza piano, è fuori termine e rischia la liquidazione giudiziale.
Il piano in una pagina
Se devi ricordare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Il percorso si articola in otto mosse che, nella realtà, in parte si sovrappongono: la fotografia per commessa e il fascicolo si preparano insieme, la gestione dei contratti e del fronte pubblico corre in parallelo per tutta la durata delle trattative. Ma l’ordine logico resta questo, ed è l’ordine in cui l’esperto e il tribunale valuteranno il tuo lavoro.
Tre scadenze non ammettono tolleranza: il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione; il reclamo contro il diniego o la revoca delle misure entro quindici giorni; la domanda di concordato semplificato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Le prime due riguardano procedimenti cautelari, che non beneficiano della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: corrono anche in piena estate. Per la terza, la regola prudente è la stessa: calcola i sessanta giorni come se agosto non esistesse e deposita prima, senza scommettere su interpretazioni favorevoli.
Il principio da tenere a mente in ogni mossa: nell’edilizia il valore dell’impresa sta nei cantieri aperti, e ogni decisione va misurata su una sola domanda — questo passo mantiene vivi i cantieri che generano margine?
| Mossa | Obiettivo | Termine chiave | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografia per commessa | Dimostrare dove si genera perdita e margine | Prima dell’istanza | Piano non credibile, archiviazione |
| 2. Fascicolo per la piattaforma | Documentazione completa ex art. 17 CCII | Prima dell’istanza; certificati da chiedere subito | Blocco della pratica, ritardi fatali |
| 3. Istanza e primo incontro | Nomina dell’esperto e vaglio positivo | Appena il fascicolo è pronto | Archiviazione per assenza di prospettive |
| 4. Misure protettive | Stop a esecuzioni e prelazioni | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; reclamo entro 15 giorni | Pignoramenti su SAL e conti |
| 5. Contratti | Tenere committenti, fornitori, banche | Dalla pubblicazione; prima delle scadenze contrattuali | Cantieri fermi, penali, revoche |
| 6. Fronte pubblico | DURC, contributi, transazione fiscale | Prima che il DURC diventi irregolare | SAL trattenuti, gare perse |
| 7. Gestione in corso | Continuità senza atti pregiudizievoli | Per tutta la durata (180 giorni ordinari) | Dissenso dell’esperto, revoca misure |
| 8. Chiusura | Esito ex art. 23 o strumento alternativo | 60 giorni dalla relazione finale per il concordato semplificato | Liquidazione giudiziale |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che più spesso colpiscono le imprese edili durante la composizione, e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — Un creditore accelera e chiede la liquidazione giudiziale prima che tu abbia depositato l’istanza. Succede spesso: il fornitore più aggressivo, capito che la situazione precipita, deposita il ricorso per liquidazione giudiziale. La prima cosa da sapere è che, dopo il correttivo-ter, l’art. 25-quinquies CCII preclude la composizione solo in pendenza di un procedimento introdotto da una domanda dello stesso imprenditore di accesso agli strumenti di regolazione: il ricorso del creditore non ti impedisce di presentare l’istanza. Prima del correttivo la giurisprudenza era divisa: il Tribunale di Bergamo, 23 gennaio 2024, riteneva preclusiva anche la domanda del terzo, mentre il Tribunale di Torino, 11 aprile 2024, sosteneva il contrario; oggi il testo della norma ha risolto il contrasto nel senso dell’ammissibilità. Ma la seconda cosa da sapere è che il tribunale non è obbligato a rinviare l’udienza sulla liquidazione per attendere la composizione (Cass. n. 3634/2025) e che la sola istanza di nomina dell’esperto non blocca il procedimento (Trib. Bologna, 14 aprile 2025). Piano B: deposita l’istanza con richiesta di misure protettive il prima possibile, deposita il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, e presentati all’udienza sulla liquidazione con la documentazione che dimostra la concreta prospettiva di risanamento. Tieni pronto, in parallelo, lo schema di uno strumento di regolazione alternativo da depositare nei termini dell’art. 40, comma 10, CCII.
Deviazione 2 — Hai perso un termine. Il ricorso di conferma è stato depositato in ritardo, o il reclamo non è stato proposto entro quindici giorni. Le misure protettive sono perse. Piano B: la composizione negoziata può comunque proseguire senza protezione, e il valore delle trattative resta intatto per i creditori che vogliono un accordo. Concentra la negoziazione sui creditori più propensi ad aggredire e offri loro un accordo ponte, anche parziale, in cambio di un impegno scritto a non procedere in via esecutiva per un periodo definito. Valuta con il legale la richiesta al tribunale di specifiche misure cautelari, sapendo però che la giurisprudenza non consente di usarle per aggirare la durata massima o i presupposti delle misure protettive. Se la pressione diventa insostenibile, prepara la domanda di accesso a uno strumento di regolazione con effetti protettivi propri.
Deviazione 3 — Un documento essenziale non si trova. Il contratto d’appalto originale con un condominio è introvabile, il libro giornale di cantiere non è aggiornato, il certificato del debito contributivo non arriva. Piano B: dichiara la mancanza all’esperto, ricostruisci il contenuto con documenti alternativi (corrispondenza PEC, verbali di assemblea condominiale, SAL firmati dal direttore lavori, estratti conto con i pagamenti) e integra appena possibile. La trasparenza sulla lacuna vale più della completezza apparente. Per i certificati pubblici, conserva la prova della richiesta tempestiva: dimostra la tua diligenza se il ritardo non dipende da te.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso eseguire la mossa 4 prima della mossa 3? No, nel senso che la richiesta di misure protettive si presenta con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, e gli effetti decorrono dalla pubblicazione dell’istanza insieme all’accettazione dell’esperto. Puoi però preparare la mossa 4 in anticipo: il ricorso di conferma va scritto prima, perché il termine per depositarlo è di un solo giorno dalla pubblicazione.
I miei operai e le maestranze sono coinvolti? I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive: i dipendenti possono agire per le retribuzioni non pagate. Il piano deve garantire gli stipendi correnti e prevedere il pagamento degli arretrati. Inoltre, se l’accordo o il piano incidono sui rapporti di lavoro, il Codice della crisi prevede obblighi di informazione e consultazione sindacale: valuta con il consulente del lavoro i passaggi necessari.
La composizione negoziata mi fa perdere l’attestazione SOA o l’accesso alle gare? La composizione negoziata non rientra tra le cause di esclusione automatica dell’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023, che si riferisce a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo e alle relative domande. Il rischio concreto è indiretto: DURC irregolare, violazioni fiscali gravi, perdita dei requisiti economico-finanziari. Governali con la mossa 6.
Le banche possono revocarmi i fidi appena presento l’istanza? L’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca può comunque agire per ragioni diverse, ma deve motivarle. Le segnalazioni in Centrale dei rischi, invece, proseguono secondo le regole ordinarie.
Posso continuare a vendere gli appartamenti che ho costruito? Sì, la gestione resta a te. Ma una vendita in blocco o a condizioni anomale è un atto di straordinaria amministrazione da comunicare preventivamente all’esperto. Se hai unità vendute sulla carta con acconti incassati, verifica anche la posizione degli acquirenti e delle garanzie rilasciate a loro favore.
Quanto dura tutto il percorso? Le trattative durano ordinariamente centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, con possibile prosecuzione nei limiti dell’art. 17, comma 7, CCII. Le misure protettive possono durare al massimo 240 giorni complessivi. Il compenso dell’esperto è determinato secondo i criteri dell’art. 25-ter CCII ed è a carico dell’impresa.
Faccio parte di un’ATI o di un consorzio: posso avviare la composizione da solo? L’istanza riguarda l’impresa che la presenta, non il raggruppamento. Ma i tuoi partner hanno un interesse diretto, perché negli appalti pubblici la crisi di un componente può incidere sull’esecuzione e sulla responsabilità solidale verso la stazione appaltante. Valuta con il legale se e quando informarli: coinvolgerli nelle trattative può trasformarli da creditori preoccupati in alleati, soprattutto se il piano prevede una diversa ripartizione delle lavorazioni o il subentro di un partner in una quota di cantiere. Se invece l’impresa fa parte di un gruppo, il Codice della crisi consente una composizione negoziata di gruppo, con regole proprie sulla competenza e sul coordinamento delle trattative.
Sono sotto le soglie dell’impresa minore: cambia qualcosa? Sì. Per l’impresa sotto soglia la composizione negoziata si attiva tramite l’Organismo di Composizione della Crisi competente, con il percorso dell’art. 25-quater CCII. Se il risanamento non riesce, gli sbocchi tipici non sono il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale, ma gli strumenti per il sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. È un terreno in cui la conoscenza delle procedure degli OCC diventa decisiva.
Posso usare la composizione negoziata per bloccare solo un creditore che mi perseguita? No, e provarci è un errore. La composizione negoziata è uno strumento di risanamento, non un rifugio difensivo contro un singolo creditore. Se l’esperto si accorge che l’istanza serve solo a paralizzare un’esecuzione, senza un piano credibile dietro, archivierà la pratica e il tribunale non confermerà le misure. Se il problema è un solo creditore, gli strumenti giusti sono l’opposizione, la trattativa diretta o un accordo transattivo.
Cosa succede ai miei soci se la composizione fallisce? Dipende dalla forma dell’impresa e dalle garanzie prestate. Nelle società di capitali i soci rispondono nei limiti dei conferimenti, salvo le fideiussioni personali. Gli amministratori, invece, devono dimostrare di aver gestito la crisi tempestivamente e con assetti adeguati: aver attivato la composizione negoziata quando i segnali di allarme erano chiari è un elemento a loro favore anche se il percorso non si chiude con un accordo, perché documenta la reazione tempestiva richiesta dall’art. 2086 c.c. e dall’art. 3 CCII.
Devo comunicare la composizione alla stazione appaltante? Non esiste un obbligo generale di comunicazione legato alla sola istanza, che è riservata se non chiedi misure protettive. Ma se le misure vengono pubblicate, la stazione appaltante può saperlo dal registro delle imprese, e nelle procedure di gara sei tenuto a dichiarare in modo veritiero le circostanze rilevanti. Molto meglio anticipare con una comunicazione ragionata che spieghi il piano e rassicuri sul completamento dei lavori.
Se un cantiere viene sospeso dal committente durante le trattative, cosa faccio? Informa subito l’esperto e aggiorna il piano di tesoreria: una sospensione sposta in avanti incassi su cui l’accordo può essere stato costruito. Verifica con il direttore dei lavori la legittimità della sospensione e, negli appalti pubblici, iscrivi tempestivamente le riserve per i maggiori oneri, perché una riserva non iscritta nei tempi è un diritto perso. Poi usa la trattativa con i creditori per rimodulare le scadenze: un imprevisto dichiarato e documentato non compromette la buona fede, un imprevisto taciuto sì. Se la sospensione si prolunga, valuta con il legale se chiedere la risoluzione del contratto o il riconoscimento dei danni, e ricalcola la sostenibilità complessiva del piano prima che sia l’esperto a chiedertelo.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Il principio di ciascuna è riformulato in parole nostre.
A sostegno della diagnosi e della mossa 3 (accesso e vaglio iniziale)
- Cass. civ., sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza sull’insolvenza. Rilevanza: la protezione dipende dall’attivazione tempestiva e dalla conferma delle misure, non dalla semplice esistenza del percorso.
- Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale può rilevare l’inammissibilità dell’istanza di composizione presentata mentre pende, e non è stata rinunciata, una domanda di concordato preventivo; in quel caso mancano sin dall’origine i presupposti delle misure protettive. Rilevanza: conferma il limite dell’art. 25-quinquies CCII segnalato nella tabella di orientamento.
- Trib. Bergamo, 23 gennaio 2024 e Trib. Torino, 11 aprile 2024. Espressione del contrasto, precedente al correttivo-ter, sull’effetto preclusivo del ricorso per liquidazione giudiziale proposto da un terzo. Rilevanza: spiega perché oggi il testo dell’art. 25-quinquies, riferito alle sole domande dell’imprenditore, va letto come scelta legislativa consapevole.
- Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione per carenza di buona fede nelle trattative, il giudice non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure chiesta dopo. Rilevanza: la protezione non sopravvive al percorso che la giustifica; la correttezza è una condizione, non una formalità.
- Trib. Napoli, sez. VII civ., 29 maggio 2026. Ha esaminato i presupposti per proporre una seconda domanda di accesso alla composizione e ha escluso misure riferite a contratti già scaduti. Rilevanza: sostiene sia lo scenario dell’archiviazione (mossa 3) sia la tempistica sui contratti in scadenza (mossa 5).
A sostegno della mossa 4 (misure protettive)
- Trib. Pavia, sez. III civ., 29 maggio 2025. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari non impedisce ai creditori di procurarsi un titolo esecutivo. Rilevanza: le opposizioni ai decreti ingiuntivi vanno comunque proposte nei termini.
- Trib. Napoli, ord. 4 febbraio 2026. Le misure protettive della società non si estendono al patrimonio dei fideiussori e non consentono di inibire le segnalazioni in Centrale dei rischi. Rilevanza: nelle imprese edili con garanzie personali dei soci, la trattativa con le banche deve coprire anche le fideiussioni.
- Trib. Massa, 20 maggio 2026. Esaurita la durata massima di 240 giorni nella composizione, la richiesta di nuove misure nel successivo concordato con riserva richiede almeno le linee di un piano di risanamento aggiornato e plausibile. Rilevanza: il limite dei 240 giorni va pianificato fin dall’inizio.
- Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Negata la conferma delle misure, il reclamo va proposto entro quindici giorni anche se è pendente un procedimento per l’apertura della procedura concorsuale; il debitore non può pretendere rinvii. Rilevanza: fonda il termine del reclamo indicato nella mossa 4.
- Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo cautelare contro la revoca delle misure protettive non può più essere deciso utilmente, e l’eventuale accoglimento è privo di effetti. Rilevanza: la difesa sulle misure deve precedere, non inseguire, la decisione sulla liquidazione.
A sostegno della mossa 5 (contratti e appalti pubblici)
- Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418. Si è pronunciato sui confini della causa di esclusione dalle gare legata alle procedure concorsuali, nel bilanciamento tra affidabilità del contraente e tutela delle imprese in crisi ma risanabili. Rilevanza: orienta l’impresa edile nella valutazione della propria posizione nelle gare durante e dopo la composizione.
A sostegno della mossa 6 (fronte pubblico)
- Trib. Ivrea, sez. procedure concorsuali, 25 maggio 2026. Ha individuato presupposti e limiti delle misure cautelari volte a ottenere il rilascio del DURC e del DURF durante la composizione negoziata. Rilevanza: per un’impresa edile è la pronuncia più vicina al problema del DURC; conferma che la strada esiste ma va motivata.
A sostegno della mossa 8 (chiusura e termini)
- Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997. La deroga al termine decadenziale dell’art. 40, comma 10, CCII spetta solo a chi presenta la domanda di accesso a uno strumento di regolazione a conclusione delle trattative, non a chi si limita a rinunciare alla composizione. Rilevanza: mai abbandonare la composizione per guadagnare tempo.
- Trib. Bologna, sez. procedure concorsuali, 19 febbraio 2026. Il termine per la domanda di concordato semplificato ha natura decadenziale e anche in caso di domanda con riserva piano e proposta vanno depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale. Rilevanza: fonda la simulazione 4.
- Trib. Milano, 19 dicembre 2025. Dopo l’archiviazione della composizione, la domanda di concordato con riserva presentata fuori dal termine dell’art. 40, comma 10, CCII è inammissibile e va aperta la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra l’esito concreto di una finestra lasciata scadere.
- Trib. Bologna, 14 aprile 2025. La sola presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: serve la protezione pubblicata e confermata, non la mera istanza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
La composizione negoziata di un’impresa edile non si affronta con un solo professionista. Servono insieme l’avvocato che conosce il Codice della crisi e il processo, il commercialista che ricostruisce i conti per commessa, l’esperto di rapporti bancari e di fiscalità. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo la situazione per commessa con i commercialisti dello staff: margine a finire di ogni cantiere, SAL incassati e da incassare, ritenute, penali, piano di tesoreria a sei mesi.
- Eseguiamo con te il test pratico e compiliamo la lista di controllo, verificando in anticipo i punti su cui l’esperto concentrerà la sua valutazione.
- Predisponiamo il fascicolo dell’art. 17 CCII, incrociando elenco creditori, situazione patrimoniale e certificati pubblici, e segnalando le incoerenze prima che le trovi l’esperto.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, e ti assistiamo all’udienza, nelle proroghe e negli eventuali reclami.
- Contestiamo le iniziative dei creditori che violano le misure o l’art. 18, comma 5, CCII, e proponiamo nei termini le opposizioni ai decreti ingiuntivi che continuano a correre in parallelo.
- Conduciamo le trattative con le banche, analizzando i rapporti di affidamento, le garanzie e le fideiussioni personali con lo staff di diritto bancario.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII e coordiniamo le relazioni richieste, gestendo in parallelo rateazioni contributive e posizioni con la Cassa Edile per salvaguardare il DURC.
- Assistiamo la rinegoziazione dei contratti d’appalto, privati e pubblici, anche attraverso la revisione prezzi e le riserve.
- Chiediamo al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili o per la cessione di rami d’azienda.
- Scegliamo con te l’esito dell’art. 23 CCII e, se serve, depositiamo nei termini la domanda di accordo di ristrutturazione, concordato semplificato o altro strumento di regolazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un percorso di composizione negoziata la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto nominato valuta la risanabilità, la correttezza delle trattative e la credibilità del piano. Naturalmente l’esperto del tuo percorso sarà un professionista terzo e indipendente nominato dalla commissione; noi ti assistiamo dall’altra parte del tavolo, preparando l’impresa a superare proprio quel vaglio.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la composizione, le udienze sulle misure protettive, i reclami e, se necessario, i gradi successivi, senza dispersione di informazioni tra professionisti diversi. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in una crisi edile il diritto e i numeri non si possono separare.
In chiusura: il cantiere più importante è la tua impresa
La composizione negoziata non è una procedura che subisci: è un percorso che guidi tu, con un esperto terzo che media e un tribunale che interviene solo quando serve. Per un’impresa edile può fare la differenza tra chiudere i cantieri in perdita e completarli incassando il margine che salva l’azienda. Ma funziona solo se ogni mossa arriva al momento giusto.
Ogni mossa eseguita nei termini è un cantiere che resta aperto; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, spesso senza possibilità di riaprirla.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; perché le trattative con banche ed Erario richiedono lo staff di diritto bancario e tributario che coordina; e perché le fasi giudiziali sulle misure protettive, fino alla Cassazione, richiedono un difensore cassazionista che segua il caso senza interruzioni.
📩 Se i tuoi cantieri sono sotto pressione, non aspettare il prossimo pignoramento: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, tutti i recapiti sono riportati al termine di questa guida.
