La Convenzione Di Moratoria Blocca Il Leasing?

Questa è una delle domande che ci arrivano più spesso da imprenditori che hanno macchinari, capannoni, automezzi o impianti in locazione finanziaria e che, per una crisi di liquidità, hanno iniziato a saltare qualche canone. La paura è sempre la stessa: che la società di leasing risolva il contratto e venga a prendersi il bene, cioè esattamente lo strumento con cui l’impresa produce il fatturato che servirebbe a pagare i canoni.

La convenzione di moratoria è lo strumento previsto dall’articolo 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che permette a un imprenditore di concordare con i propri creditori una disciplina provvisoria degli effetti della crisi — tipicamente una dilazione delle scadenze e una sospensione delle azioni esecutive — e, a certe condizioni, di estendere quegli effetti anche ai creditori che non hanno firmato, in deroga ai principi generali sul contratto (artt. 1372 e 1411 c.c.). Rispetto al vecchio art. 182-septies della legge fallimentare, che si applicava solo a banche e intermediari finanziari, oggi il perimetro è molto più ampio.

Abbiamo raccolto qui sotto, in forma di domande e risposte, le questioni che ci vengono poste più di frequente sul rapporto tra moratoria e locazione finanziaria. Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia: il tema tocca contemporaneamente il diritto bancario e finanziario — e lo Studio è coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che dirige uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario — e il diritto della crisi d’impresa, dove l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Sono le due competenze che servono per costruire una moratoria che tenga e per difenderla se la società di leasing decide di opporsi.

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Cos’è esattamente una convenzione di moratoria?

È un accordo tra l’imprenditore e i suoi creditori che congela provvisoriamente la crisi, senza cancellare i debiti. Questa è la definizione più onesta che si possa dare.

L’art. 62 CCII la descrive come la convenzione conclusa tra un imprenditore — anche non commerciale — e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il contenuto può riguardare la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e in generale ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Quest’ultimo inciso è il confine invalicabile dello strumento: con una moratoria si può guadagnare tempo, non si può ottenere uno sconto. Se serve una falcidia del debito — pagare meno di quanto si deve — la convenzione di moratoria non è lo strumento adatto e bisogna guardare altrove (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).

La caratteristica che rende la convenzione interessante è l’effetto di estensione. Normalmente un contratto vincola solo chi lo firma: è il principio di relatività degli effetti scolpito nell’art. 1372 c.c. Qui il legislatore deroga espressamente a quel principio e consente che la moratoria produca effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, purché ricorrano le condizioni di legge.

Una precisazione importante sul piano procedurale: la convenzione di moratoria non passa da un’omologazione del tribunale. Non c’è un decreto di ammissione, non c’è una fase di verifica preventiva, non è previsto un obbligo generale di pubblicazione nel registro delle imprese. Il tribunale entra in scena solo in via eventuale, se un creditore non aderente propone opposizione. È uno strumento tendenzialmente stragiudiziale, con una fase giudiziale solo difensiva. Questo lo rende rapido, ma anche fragile: se è costruito male, il giudice lo smonta a valle.

Quindi la convenzione di moratoria blocca il leasing, sì o no?

Sì, se il leasing è ancora in corso, e il punto è scritto espressamente nella legge. È una delle poche risposte secche che si possono dare in questa materia.

Il comma 3 dell’art. 62 CCII stabilisce un limite generale a tutela dei creditori non aderenti: per effetto della convenzione non possono essere imposte loro nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. In altre parole, la moratoria può congelare il passato, non può obbligare nessuno a mettere altri soldi sul tavolo.

Subito dopo, però, la stessa norma aggiunge la precisazione che interessa: non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento dei beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Tradotto in pratica: la società di leasing che subisce la moratoria come creditore non aderente non può reagire chiedendo la restituzione del bene. Continuare a lasciare il macchinario, il capannone o l’automezzo nella disponibilità dell’utilizzatore non è, per il legislatore, una prestazione nuova: è la prosecuzione di un rapporto già in essere, e come tale rientra nel perimetro di ciò che la convenzione può imporre.

La ratio è evidente e ha a che vedere con il funzionamento reale delle imprese italiane. Il leasing è lo strumento con cui moltissime aziende dispongono dei beni produttivi senza immobilizzare capitale nell’acquisto. Consentire la moratoria dei canoni ma non la prosecuzione del godimento del bene avrebbe significato svuotare lo strumento: l’impresa avrebbe ottenuto la dilazione del pagamento e perso contemporaneamente la macchina con cui produrre.

Attenzione però al perimetro esatto della risposta. La norma parla di contratti di locazione finanziaria già stipulati e di prosecuzione del godimento. Presuppone, quindi, un rapporto vivo. Su un contratto già risolto prima della moratoria il discorso cambia radicalmente, e ci torniamo più avanti.

Chi può stipularla e con chi?

Il perimetro soggettivo è oggi molto più largo di quanto molti ricordino.

Nella legge fallimentare, l’art. 182-septies limitava la convenzione di moratoria ai rapporti con banche e intermediari finanziari, e il contenuto era sostanzialmente il solo differimento delle scadenze. Il Codice della crisi, in attuazione della legge delega, ha allargato su entrambi i fronti: oggi la convenzione può essere conclusa dall’imprenditore con i suoi creditori, senza la limitazione al ceto bancario, e il contenuto può riguardare qualunque misura che non comporti rinuncia al credito.

Sul lato del debitore, la norma parla di imprenditore “anche non commerciale”. Non è richiesto il superamento delle soglie dimensionali previste per altri strumenti: anche l’imprenditore agricolo e l’impresa minore possono accedervi, il che, nella prassi, è rilevante proprio nel comparto agricolo e in quello dell’autotrasporto, dove i beni strumentali sono quasi sempre in leasing.

Sul lato dei creditori, la società di leasing rientra senza difficoltà. Nella quasi totalità dei casi si tratta di un intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 TUB o di una società appartenente a un gruppo bancario: la sua collocazione dentro una categoria omogenea di creditori finanziari è, in genere, la parte più semplice della costruzione.

C’è invece un limite di cui tenere conto: la dottrina prevalente ritiene che l’effetto di estensione non possa operare nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli enti previdenziali, perché si tratta di soggetti la cui posizione è sottratta alla disciplina civilistica degli artt. 1372 e 1411 c.c. richiamata dall’art. 62. Se il problema principale dell’impresa è il debito fiscale e contributivo, la moratoria non è la risposta: servono la transazione su crediti tributari e contributivi o un percorso diverso.

Entro quando devo muovermi se la società di leasing mi ha già mandato la diffida?

Prima che scatti la risoluzione, perché dopo lo strumento cambia natura. È la risposta più scomoda, ma è quella vera.

Per capire i tempi bisogna partire dalla disciplina del leasing, contenuta nell’art. 1, commi 136-140, della legge 124/2017. La norma definisce che cosa costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore, e lo fa con soglie numeriche precise: il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, per i leasing immobiliari; il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, per gli altri contratti di locazione finanziaria.

Queste soglie sono, in concreto, il vero orologio della vicenda. Finché gli insoluti restano sotto la soglia, la posizione dell’utilizzatore è più solida e c’è spazio per costruire una moratoria su un rapporto ancora integro. Una volta superata la soglia, la società di leasing ha in mano un inadempimento qualificato dalla legge come grave e può azionare la risoluzione, spesso appoggiandosi anche a una clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali.

C’è poi una seconda scadenza, meno visibile: quella della costruzione dell’accordo. La convenzione di moratoria non nasce in una settimana. Richiede la mappatura dei creditori, la formazione delle categorie, il raggiungimento della soglia di adesione, la relazione di un professionista indipendente e la comunicazione formale ai non aderenti. È un lavoro che, condotto in modo serio, richiede tempo — e il tempo, quando i canoni sono già scaduti, è la risorsa più scarsa.

Il consiglio operativo è semplice: il momento per muoversi è quando arriva il primo sollecito serio, non quando arriva la lettera di risoluzione. E se la situazione è già più avanzata, va valutata subito la strada alternativa della composizione negoziata, che offre protezioni immediate e che vediamo più avanti.

Come si costruisce in pratica una convenzione di moratoria?

Il percorso ha una sequenza abbastanza rigida, e saltare un passaggio significa esporre l’intera operazione all’opposizione dei creditori esclusi.

Il primo passo è la fotografia dell’esposizione. Non basta l’elenco dei debiti: serve capire la natura di ciascun credito, il suo rango, la presenza di garanzie reali o personali, l’esistenza di beni in leasing e il loro peso sulla continuità aziendale. È la base su cui si formano le categorie.

Il secondo passo è l’avvio formale delle trattative. La legge richiede che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e che abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, oltre che sulla convenzione e sui suoi effetti. Questo è il punto su cui si concentra la maggior parte delle opposizioni: un creditore che dimostri di essere stato tenuto fuori dal tavolo ha ottime probabilità di sottrarsi all’estensione.

Il terzo passo è la negoziazione vera e propria con i creditori disponibili, fino al raggiungimento della soglia di adesione richiesta.

Il quarto passo è la relazione del professionista indipendente, che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la sussistenza delle condizioni che giustificano l’estensione agli esclusi.

Il quinto passo è la comunicazione. La convenzione, insieme alla relazione del professionista, va comunicata ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. Non è un adempimento formale: è il momento da cui decorre il termine per l’opposizione e, di riflesso, il momento in cui la moratoria diventa opponibile a chi non ha firmato.

FaseAttoTermineDavanti a chi
PreparazioneMappatura esposizione e formazione delle categorieNessun termine di leggeAttività interna con i professionisti
Avvio trattativeInformativa a tutti i creditori della categoriaPrima della conclusione della convenzioneAi creditori, in via stragiudiziale
NegoziazioneRaccolta delle adesioni fino alla soglia del 75% dei crediti della categoriaNessun termine di leggeAi creditori
AttestazioneRelazione del professionista indipendentePrima della comunicazioneAttività del professionista
ComunicazioneInvio della convenzione e della relazione ai non aderentiSubito dopo la stipulaRaccomandata a/r o domicilio digitale
OpposizioneRicorso del creditore non aderente30 giorni dalla comunicazioneTribunale
DecisioneSentenza in camera di consiglioSecondo i tempi del tribunaleTribunale
ImpugnazioneReclamo ex art. 51 CCIINei termini di leggeCorte d’appello
Ultimo gradoRicorso per cassazioneNei termini di leggeCorte di cassazione

Che cos’è la “categoria” e perché la società di leasing ci finisce dentro?

La categoria è il gruppo di creditori omogenei dentro cui opera l’effetto di estensione: senza una categoria costruita bene, l’estensione non regge.

L’art. 62 non definisce la nozione di categoria, ma il riferimento sistematico è all’art. 61 CCII, che per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa individua le categorie tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. È un criterio vicino a quello delle classi nel concordato, ma non coincidente: nella moratoria non operano allo stesso modo le regole della par condicio e della graduazione dei crediti, e la categoria ha soprattutto la funzione di delimitare l’area entro cui la maggioranza può vincolare la minoranza.

L’omogeneità va cercata su due piani. Il primo è la posizione giuridica: natura e rango del credito, presenza di garanzie, tipologia dell’operazione che lo ha generato. Il secondo è l’interesse economico: che cosa quel creditore ha da guadagnare o da perdere dalla moratoria.

Qui il leasing pone un problema tecnico che va affrontato con onestà. Il concedente non è un creditore chirografario qualsiasi: ha la proprietà del bene, quindi una posizione di garanzia sostanziale che nessun altro finanziatore chirografario possiede. Inserirlo meccanicamente nella stessa categoria delle banche titolari di finanziamenti non garantiti è una scelta che espone l’operazione a contestazione, perché la posizione giuridica non è davvero omogenea.

La soluzione prudente, nella prassi, è costruire una categoria dedicata ai crediti da locazione finanziaria, o comunque una categoria dei creditori finanziari titolari di una garanzia sul bene oggetto del rapporto. Costruirla significa però dover raggiungere la soglia di adesione dentro quella categoria: se le società di leasing coinvolte sono due e la più grande non firma, la soglia non si raggiunge e l’estensione non opera.

È esattamente qui che una moratoria si decide: non nella lettera che si scrive ai creditori, ma nella mappa che si disegna prima di scriverla.

Come si calcola il 75% e chi deve attestare che i conti tornano?

La condizione quantitativa è che i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti della categoria. Non è una maggioranza per teste: è una maggioranza per valore, calcolata dentro il perimetro della singola categoria.

Questo ha due conseguenze pratiche che vanno messe a fuoco.

La prima riguarda il peso specifico dei creditori. In una categoria dove un solo soggetto detiene oltre il venticinque per cento dei crediti, quel soggetto ha di fatto un potere di veto: senza la sua adesione la soglia non si raggiunge. Se la società di leasing è il creditore principale della propria categoria, la moratoria non le si può imporre — va negoziata.

La seconda riguarda la determinazione dell’importo. Il credito da leasing non è un numero unico e pacifico: ci sono i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere, il prezzo di riscatto, gli interessi di mora, le eventuali penali. Come si quantifica il credito ai fini del calcolo della soglia è una questione che può essere contestata, e una contestazione accolta sul punto travolge l’estensione.

Sull’attestazione: la legge richiede la relazione di un professionista indipendente, che deve pronunciarsi sulla veridicità dei dati aziendali e sulla sussistenza delle condizioni che legittimano l’estensione agli esclusi, in particolare sul fatto che i non aderenti non risultino pregiudicati rispetto alle alternative concretamente praticabili. È un documento tecnico, ma nella dinamica dell’opposizione diventa un documento difensivo: è la prima cosa che il legale del creditore escluso legge, ed è la prima cosa che il tribunale esamina.

Una relazione generica, che si limita a ripetere la struttura della norma senza entrare nei numeri del caso concreto, è un punto debole che non va sottovalutato.

La società di leasing che non firma può opporsi? Come e quando?

Sì, e ha trenta giorni di tempo dalla comunicazione. È il contrappeso che il legislatore ha messo a fronte dell’effetto di estensione.

Il meccanismo è quello dell’art. 62, commi 5, 6 e 7: entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione può essere proposta opposizione davanti al tribunale; il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza; contro quella sentenza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, e la decisione della corte d’appello è a sua volta ricorribile per cassazione.

Il punto più interessante è l’effetto dell’accoglimento. L’opposizione accolta non travolge la convenzione: ne determina l’inefficacia relativa, cioè limitata al creditore che l’ha proposta. La moratoria resta in piedi per gli aderenti e per i non aderenti che non si sono opposti o la cui opposizione è stata respinta. Per il creditore vittorioso, invece, è come se la convenzione non ci fosse mai stata: riacquista integralmente la propria libertà di azione.

Nel caso del leasing, questo significa che una società concedente che vinca l’opposizione torna a poter contestare l’inadempimento, dichiarare la risoluzione e chiedere la restituzione del bene. È lo scenario peggiore per l’impresa, perché arriva dopo mesi di trattative e con la liquidità nel frattempo consumata.

Su che cosa si gioca l’opposizione? Nella pratica, quasi sempre su tre fronti: il difetto di informazione preventiva — il creditore sostiene di non essere stato messo in condizione di partecipare in buona fede alle trattative; l’errata formazione della categoria — il creditore sostiene di essere stato inserito in un gruppo con cui non condivide né posizione giuridica né interesse economico; il mancato raggiungimento effettivo della soglia, contestando la quantificazione dei crediti.

Una giurisprudenza di merito significativa si è già formata su questi profili in materia di accordi ad efficacia estesa, che condividono con la moratoria l’impianto dell’estensione ai non aderenti. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 18 dicembre 2024, si è soffermato proprio sugli obblighi informativi verso i creditori non aderenti, distinguendo il momento in cui devono intervenire e le finalità che perseguono. È un precedente che chi costruisce una moratoria dovrebbe avere sul tavolo prima di inviare la prima comunicazione, non dopo aver ricevuto la prima opposizione.

E se il leasing è già stato risolto prima della convenzione?

Qui la risposta cambia: la moratoria non fa rivivere un contratto già estinto. È la distinzione più importante di tutto l’articolo, ed è quella che nella pratica separa i casi che si risolvono bene da quelli che si risolvono male.

Il comma 3 dell’art. 62 parla di prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. Presuppone un rapporto in corso di esecuzione. Se la risoluzione è già intervenuta — per dichiarazione basata su clausola risolutiva espressa, o per effetto di una pronuncia — il contratto non c’è più: quello che resta è un credito restitutorio e risarcitorio del concedente e un obbligo di riconsegna del bene in capo all’ex utilizzatore.

Su quel credito la moratoria può incidere: è pur sempre un credito, e può essere dilazionato, così come possono essere sospese le azioni esecutive intraprese per recuperarlo. Ma la moratoria non può ricostituire il diritto di godimento del bene, perché quel diritto si è estinto con la risoluzione.

Le conseguenze di questa distinzione sono pesanti anche sul piano dei numeri. Per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, il meccanismo legale prevede che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene, debba procedere alla sua vendita o ricollocazione a valori di mercato e corrisponda all’utilizzatore l’eventuale eccedenza rispetto al credito residuo. Per i contratti risolti prima, la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che resta valida la vecchia distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo — una disciplina che, sul piano delle restituzioni, porta a risultati diversi.

Proprio perché la partita si gioca sul filo di una data — la risoluzione è intervenuta prima o dopo? è stata validamente comunicata? le soglie della legge 124/2017 erano davvero superate? — questi casi richiedono un difensore che possa seguire la vicenda fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la questione sulla validità e sulla tempestività della risoluzione di un leasing è esattamente il tipo di controversia che finisce davanti alla Corte di cassazione.

C’è poi un aspetto che molti sottovalutano: la contestazione della risoluzione. Se la società di leasing ha dichiarato risolto il contratto senza che fossero superate le soglie di gravità dell’inadempimento, o azionando una clausola risolutiva espressa formulata in modo generico, quella risoluzione può essere contestata. E se la contestazione ha fondamento, il contratto va considerato ancora in essere — con tutto ciò che ne consegue in termini di applicabilità della moratoria.

Vale anche per il leasing immobiliare del capannone?

Sì, la norma non distingue per tipologia di bene. Parla genericamente di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, e il capannone o l’immobile strumentale vi rientrano a pieno titolo.

Ci sono però tre differenze pratiche da conoscere.

La prima riguarda le soglie di gravità dell’inadempimento. Per il leasing immobiliare la legge 124/2017 fissa l’asticella più in alto: sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente. Per gli altri leasing — auto, strumentali, attrezzature — bastano quattro canoni mensili anche non consecutivi. In termini di tempo a disposizione, il leasing immobiliare offre un margine più ampio prima che l’inadempimento diventi qualificato.

La seconda riguarda gli importi. I canoni del leasing immobiliare sono tipicamente più alti e spesso a cadenza trimestrale: questo significa che l’esposizione della categoria cresce rapidamente e che il concedente immobiliare pesa molto nel calcolo della soglia del settantacinque per cento. Se il capannone è l’asset principale, la società di leasing immobiliare rischia di essere il creditore determinante dell’intera operazione.

La terza riguarda le conseguenze del fallimento della moratoria. Perdere un macchinario è grave; perdere l’immobile dove si svolge l’attività è normalmente fatale, perché comporta un trasloco, l’interruzione della produzione e spesso la perdita delle autorizzazioni legate alla sede. Sul punto la giurisprudenza è netta quanto agli effetti a valle: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibile l’ordine di liberazione dell’immobile oggetto di leasing occupato senza titolo nell’ambito di una liquidazione giudiziale.

Per questo, sul leasing immobiliare, la valutazione non può essere solo giuridica: va fatta insieme a chi legge i numeri dell’impresa e sa dire se la dilazione proposta è sostenibile o se è solo un rinvio del problema.

E se ho firmato una fideiussione personale sul leasing?

Questa è una delle domande più dolorose, e la risposta onesta è che la moratoria protegge l’impresa, non automaticamente il garante.

La convenzione di moratoria disciplina il rapporto tra l’imprenditore e i suoi creditori. L’obbligazione del fideiussore è un’obbligazione distinta, che nasce da un contratto autonomo tra il garante e il creditore. Salvo che la convenzione lo preveda espressamente e che il creditore garantito vi aderisca, la moratoria non impedisce di per sé l’escussione della garanzia personale.

Nella pratica questo produce una situazione paradossale che vediamo spesso: l’impresa ottiene la dilazione, il patrimonio sociale è protetto, e nel frattempo la società di leasing si rivolge al socio o all’amministratore che ha firmato la fideiussione, aggredendo la casa di abitazione o i conti personali.

Ci sono però due leve da considerare.

La prima è negoziale: nulla vieta che la convenzione includa espressamente l’impegno dei creditori aderenti a non escutere le garanzie personali per la durata della moratoria. È una clausola che va chiesta e negoziata, e che vincola chi firma. Sui non aderenti, invece, l’estensione di un impegno di questo tipo è molto più discutibile, perché incide su un rapporto diverso da quello tra debitore e creditore.

La seconda è processuale, e passa da un altro strumento: nella composizione negoziata la giurisprudenza ha ammesso misure cautelari atipiche a protezione dei garanti. Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 19 dicembre 2025, si è pronunciato sull’accoglibilità dell’istanza di inibizione all’escussione di una garanzia; il Tribunale di Modena, con provvedimento dell’8 marzo 2025, ha affrontato la qualificazione della misura che sospende le esecuzioni nei confronti del garante; il Tribunale di Alessandria, il 17 luglio 2026, ha ammesso a determinate condizioni l’estensione delle misure protettive al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

Sono orientamenti non uniformi, ma dicono una cosa chiara: se il problema è la fideiussione personale, la sola convenzione di moratoria rischia di essere lo strumento sbagliato, e va valutato un percorso che offra anche protezione giudiziale.

La convenzione mi obbliga a pagare i canoni che scadono durante la moratoria?

Dipende da che cosa prevede la convenzione, ed è uno dei punti che vanno scritti con la massima precisione.

La moratoria può avere a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti. Se l’accordo prevede che siano dilazionati sia i canoni già scaduti sia quelli che scadranno durante il periodo di moratoria, l’obbligo di pagamento corrente è sospeso nei termini pattuiti. Se invece la convenzione dilaziona solo l’arretrato, i canoni correnti continuano a dover essere pagati regolarmente, e il loro mancato pagamento costituisce un inadempimento nuovo, successivo alla convenzione, che il concedente può far valere.

Questa distinzione è decisiva, perché è il punto dove la maggior parte delle moratorie si rompe. L’impresa firma pensando di avere un respiro completo, continua a non pagare i canoni correnti, e dopo pochi mesi si trova con un inadempimento fresco che la moratoria non copre.

Un orientamento interessante, maturato in materia di composizione negoziata, illustra bene la logica dei giudici su questo tema. Il Tribunale di Trento, con provvedimento del 23 settembre 2022, ha distinto tra i canoni di leasing immobiliare maturati prima della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive — rispetto ai quali la debitrice risultava già protetta dalla norma — e le rate successive, in relazione alle quali non ha dato seguito alla richiesta di sospensione del pagamento. La linea di fondo è che la protezione riguarda il passato, non autorizza a non pagare il presente.

Da qui una raccomandazione operativa: nella convenzione deve essere scritto in modo inequivocabile che cosa è dilazionato, per quanto tempo, con quale piano di rientro e con quali conseguenze in caso di nuovo inadempimento. Le formule generiche del tipo “le parti concordano una sospensione dei pagamenti” sono benzina per il contenzioso successivo.

Rischio comunque che vengano a prendersi il macchinario?

Se il contratto è ancora in corso e la moratoria è costruita correttamente, no. Se il contratto è già risolto, o se la moratoria viene disarticolata da un’opposizione accolta, sì. Questa è la risposta completa, senza sconti.

Le tre situazioni in cui il bene può comunque essere ripreso sono queste.

La prima: la risoluzione è intervenuta prima della convenzione. Come detto, in quel caso non esiste più un godimento da proseguire e la moratoria incide solo sul credito.

La seconda: la società di leasing si oppone e vince. L’accoglimento dell’opposizione rende la convenzione inefficace nei suoi confronti, con pieno recupero della sua libertà di azione.

La terza: si verifica un inadempimento nuovo, successivo alla convenzione, che l’accordo non copre. Il mancato pagamento dei canoni correnti quando la moratoria riguardava solo l’arretrato è l’ipotesi tipica.

C’è poi uno scenario ulteriore, che non dipende dalla moratoria ma la travolge: l’apertura della liquidazione giudiziale. Quando si apre il concorso, il quadro cambia interamente e la sorte del contratto di locazione finanziaria è regolata dalle norme sui rapporti pendenti e sulla locazione finanziaria nella liquidazione giudiziale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha affermato che con l’apertura della liquidazione giudiziale viene meno la composizione negoziata e non ha più senso proseguire il contenzioso sulle misure ad essa ancillari: un principio espresso su un istituto diverso, ma che rende bene l’idea di quanto sia fragile qualunque protezione quando alle spalle c’è un creditore che sta chiedendo il concorso.

La lettura pratica è una sola: la moratoria protegge finché protegge. Non è uno scudo permanente e non sostituisce un piano industriale che renda sostenibili i canoni una volta finita la dilazione.

Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto sembra, e la ragione è che i termini rilevanti sono più d’uno e corrono in parallelo.

C’è il termine sostanziale delle soglie della legge 124/2017: quattro canoni mensili per il leasing mobiliare, sei canoni mensili o due trimestrali per l’immobiliare. È il termine oltre il quale l’inadempimento diventa qualificato.

C’è il termine dei trenta giorni per l’opposizione del creditore non aderente, che decorre dalla comunicazione della convenzione e della relazione: è il periodo in cui l’operazione resta sospesa in una zona di incertezza.

C’è il termine, non scritto ma reale, della costruzione dell’accordo: settimane, non giorni.

E c’è un dato che vale la pena tenere presente quando si valutano gli strumenti alternativi: nella composizione negoziata la durata complessiva delle misure protettive e cautelari non può superare duecentoquaranta giorni, comprensivi delle proroghe. Anche la protezione giudiziale più robusta, insomma, ha una scadenza.

Una nota su un punto che genera sempre confusione: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Non altre date, non periodi diversi. Se un termine processuale cade in quella finestra, si applica la sospensione; se si tratta invece di termini sostanziali o di scadenze contrattuali, la sospensione feriale non c’entra nulla.

La sintesi pratica: se l’impresa è a tre canoni insoluti su un leasing strumentale, il tempo utile si misura in settimane. Se è già arrivata la lettera di risoluzione, lo strumento da valutare non è più la moratoria in sé, ma la contestazione della risoluzione affiancata a un percorso di regolazione della crisi.

Se la moratoria non regge, sto peggio di prima?

Peggio in termini di tempo e di liquidità consumata, non necessariamente in termini giuridici. È una distinzione che vale la pena fare con precisione.

Sul piano giuridico, una convenzione di moratoria che non produca l’effetto di estensione — perché un’opposizione viene accolta, o perché la soglia non è stata raggiunta — non pregiudica di per sé le difese dell’impresa. Non c’è una decadenza automatica, non c’è un riconoscimento del debito che precluda le contestazioni successive, e l’imprenditore conserva l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi.

Attenzione però a due aspetti.

Il primo riguarda i documenti prodotti. Nella costruzione della moratoria l’impresa mette sul tavolo la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria completa e aggiornata. Quei dati restano nelle mani dei creditori, compresi quelli che non hanno aderito e che potrebbero usarli per valutare la convenienza di un’iniziativa più aggressiva. Non è un buon motivo per non fare la moratoria, è un buon motivo per farla con l’assistenza di chi sa che cosa comunicare e in che forma.

Il secondo riguarda il tempo e la cassa. Mesi di trattative consumano liquidità e fanno maturare ulteriori canoni insoluti. Se la moratoria fallisce, l’impresa si ritrova con una posizione debitoria più pesante di quella da cui era partita e con meno margine per gli strumenti alternativi. È il rischio vero, ed è la ragione per cui la moratoria va tentata quando c’è una probabilità concreta di raggiungere le adesioni, non come mossa disperata.

Il criterio di scelta, in definitiva, è questo: se il consenso dei creditori determinanti è realisticamente raggiungibile, la moratoria è lo strumento più rapido e meno invasivo. Se il consenso non c’è, servono strumenti che producano effetti protettivi per decisione del giudice e non per accordo delle parti.

Ma questa cosa finisce in Centrale Rischi? Rovina il merito creditizio?

È la domanda che l’imprenditore fa sempre per ultima e a mezza voce, e merita una risposta franca.

La convenzione di moratoria non prevede un obbligo generale di pubblicazione nel registro delle imprese — è uno degli aspetti che la distinguono da altri strumenti. Sotto il profilo della pubblicità legale, è quindi molto più riservata di un accordo di ristrutturazione o di un concordato.

Questo però non significa invisibilità. Le segnalazioni alle banche dati creditizie seguono regole proprie, legate all’andamento effettivo dei rapporti: i canoni insoluti che hanno reso necessaria la moratoria hanno, con ogni probabilità, già prodotto segnalazioni prima ancora che si iniziasse a parlare di convenzione. E i creditori coinvolti nelle trattative conoscono comunque la situazione, perché la legge impone di informarli in modo completo.

Sul punto la giurisprudenza in materia di misure protettive è piuttosto ferma. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure protettive tipiche ma ha escluso la possibilità di inibire le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, valorizzando la funzione di trasparenza informativa che quelle segnalazioni svolgono per l’intero sistema. Il messaggio è che la protezione del debitore non arriva fino a poter oscurare al mercato la situazione reale dell’impresa.

La conseguenza operativa è che la riservatezza non deve essere il criterio con cui si sceglie lo strumento. Il criterio deve essere l’efficacia: se una moratoria riservata non regge, la riservatezza non sarà servita a nulla.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri e date coerenti, che servono a far vedere come funzionano i meccanismi descritti sopra. Non sono casi reali: sono esercizi di calcolo.

Prima ipotesi — leasing strumentale, contratto ancora in corso.

Un’impresa meccanica ha in leasing un centro di lavoro con canone mensile di 4.180 euro, scadenza il 10 di ogni mese. A causa del ritardo nei pagamenti di due committenti, salta i canoni di febbraio, marzo e aprile 2026: tre canoni insoluti, per complessivi 12.540 euro.

Trattandosi di leasing non immobiliare, la soglia di gravità fissata dalla legge 124/2017 è di quattro canoni mensili anche non consecutivi. Al 20 aprile 2026 l’impresa è ancora sotto soglia: il contratto è pendente e il concedente non dispone dell’inadempimento qualificato.

L’esposizione finanziaria complessiva è di 1.284.000 euro, così composta: 540.000 verso tre banche per finanziamenti chirografari; 396.000 verso due società di leasing (di cui 237.000 verso il concedente del centro di lavoro e 159.000 verso il concedente di due automezzi); 348.000 verso fornitori.

Si costruisce una categoria dedicata ai crediti da locazione finanziaria, per complessivi 396.000 euro. Aderisce il concedente degli automezzi (159.000 euro) e aderisce, dopo trattativa, il concedente del centro di lavoro (237.000 euro): la categoria raggiunge il cento per cento e il problema dell’estensione non si pone nemmeno.

Ipotizziamo invece che il concedente del centro di lavoro non aderisca. Gli aderenti rappresenterebbero 159.000 euro su 396.000, cioè il 40,15 per cento: soglia non raggiunta, estensione impossibile. Se al contrario la categoria fosse composta da quattro concedenti e i non aderenti pesassero 84.000 euro su 396.000, gli aderenti rappresenterebbero il 78,79 per cento e l’estensione opererebbe: il concedente escluso dovrebbe subire la dilazione dei canoni e non potrebbe chiedere la restituzione del bene, perché proseguire la concessione in godimento non è, per legge, una nuova prestazione.

Il calcolo mostra il punto che conta: l’esito non dipende dalla bontà del piano, ma da come è disegnata la categoria e da quanto pesa dentro di essa chi non firma.

Seconda ipotesi — leasing immobiliare, contratto già risolto.

Una società di produzione ha in leasing il capannone in cui opera, con canone trimestrale di 18.600 euro. Non paga i canoni con scadenza 31 marzo 2025, 30 giugno 2025 e 30 settembre 2025.

Per il leasing immobiliare la soglia è di due canoni trimestrali anche non consecutivi: già con il secondo insoluto, al 30 giugno 2025, l’inadempimento è qualificato come grave dalla legge. Il concedente dichiara la risoluzione il 9 febbraio 2026, avvalendosi della clausola risolutiva espressa.

La società avvia le trattative per una convenzione di moratoria e la comunica ai non aderenti, concedente compreso, il 27 marzo 2026.

Esito: il contratto era già risolto il 9 febbraio, quindi al 27 marzo non esiste più alcun godimento da proseguire. La regola dell’art. 62, comma 3, non può operare, perché presuppone un contratto in corso. La moratoria può incidere sul credito residuo del concedente — ipotizziamo 412.000 euro tra canoni scaduti, canoni a scadere e prezzo di riscatto — dilazionandolo e sospendendo le azioni esecutive, ma non impedisce la riconsegna dell’immobile.

Se invece la società avesse contestato tempestivamente la risoluzione — ad esempio dimostrando che al 9 febbraio 2026 gli insoluti non integravano la soglia, o che la clausola risolutiva espressa era formulata in termini troppo generici per operare automaticamente — e la contestazione fosse fondata, il contratto andrebbe considerato ancora pendente, con riapertura dello spazio per la moratoria.

Sul piano economico, per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, il concedente che riprende il bene deve ricollocarlo a valori di mercato e restituire l’eventuale eccedenza: se il credito residuo è 412.000 euro e il ricavato della vendita, al netto delle spese, è 358.000 euro, resta un’esposizione di 54.000 euro; se il ricavato fosse 445.000 euro, l’eccedenza di 33.000 euro spetterebbe all’utilizzatore. È una verifica che quasi nessuno fa, e che invece cambia il saldo finale.

La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“La convenzione di moratoria è davvero lo strumento giusto per il mio caso, o mi serve una protezione che non dipenda dal consenso della società di leasing?”

È la domanda che non viene mai posta, perché chi arriva in studio ha già in testa lo strumento e chiede solo come usarlo. Ma è la domanda che decide l’esito.

La convenzione di moratoria è uno strumento consensuale con effetto di estensione limitato. Funziona se dentro la categoria si raggiunge il settantacinque per cento dei crediti. Se il concedente che conta è isolato in una categoria dove pesa più del venticinque per cento, l’estensione non è praticabile e nessuna abilità redazionale potrà supplire.

Esistono strumenti che producono protezione per provvedimento del giudice e non per volontà dei creditori.

Nella composizione negoziata, le misure protettive impediscono ai creditori interessati di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. La giurisprudenza ha applicato questo principio anche a rapporti finanziari diversi dal leasing: il Tribunale di Padova, con provvedimento del 25 settembre 2023, lo ha esteso ai contratti bancari autoliquidanti, precisando che la banca non può risolvere unilateralmente o sospendere le prestazioni per il solo avvio della procedura, salvo inadempimenti successivi. C’è inoltre una leva spesso dimenticata: nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica divenuti eccessivamente onerosi — e un leasing con canoni insostenibili è il caso di scuola.

Nel concordato preventivo in continuità aziendale, l’art. 94-bis CCII vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto dell’accesso alla procedura o della concessione delle misure protettive; e per i contratti essenziali il divieto opera anche a fronte del mancato pagamento di crediti anteriori. Sull’applicabilità anticipata di questa tutela nella fase prenotativa il dibattito è aperto: il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha accolto una lettura estensiva; altre pronunce di merito, chiamate a pronunciarsi proprio su un’istanza cautelare rivolta a inibire a una società di leasing la risoluzione del contratto, hanno invece ritenuto che l’art. 94-bis operi solo con una domanda “piena” di concordato in continuità.

La conclusione pratica è questa: la scelta tra moratoria e protezione giudiziale non si fa in base a quale strumento suona meglio, ma in base a una verifica preliminare di due numeri — quanto pesa il concedente dentro la sua categoria, e quanto è disponibile a trattare. Se la risposta è “pesa molto e non tratta”, la moratoria è la strada sbagliata.

Ma i giudici cosa dicono?

Di seguito i riferimenti che orientano la materia, con gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui contano in un caso di moratoria e leasing.

1. Cassazione, Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina della legge 124/2017 non opera retroattivamente: si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore non si erano ancora verificati alla sua entrata in vigore. Per i contratti risolti prima, e con fallimento dell’utilizzatore successivo alla risoluzione, resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Rilevanza: stabilisce quale corpo di regole si applica al contratto, e quindi quali conseguenze economiche produce la sua risoluzione.

2. Cassazione, Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 28037. In tema di leasing traslativo risolto per inadempimento anteriormente al fallimento dell’utilizzatore, la Corte torna sull’applicabilità della clausola penale e sui criteri con cui il giudice può ridurne l’ammontare in presenza di uno squilibrio tra le posizioni delle parti. Rilevanza: mostra che il credito del concedente non è mai un dato acquisito, ma un importo contestabile.

3. Cassazione, Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21293. In caso di risoluzione di un leasing traslativo seguita dal fallimento dell’utilizzatore, il concedente che invochi una clausola penale a proprio favore deve proporre apposita domanda di insinuazione, con i relativi oneri di allegazione e prova; la Corte precisa il presupposto che consente al giudice di ridurre l’importo. Rilevanza: conferma che il concedente deve provare il proprio credito, non limitarsi ad affermarlo.

4. Cassazione, ordinanza n. 26258 del 2024. In tema di clausola penale nei leasing risolti prima della riforma del 2017, il potere del giudice di ridurre l’indennità non è automatico: va esercitato quando la regolamentazione contrattuale genera un significativo squilibrio, mentre viene neutralizzato se il contratto già prevede meccanismi correttivi come il patto di deduzione del valore del bene recuperato. Rilevanza: indica dove cercare, nel testo contrattuale, la leva per contenere la pretesa del concedente.

5. Cassazione, Sez. I, 29 marzo 2019, n. 8980. Pronuncia in tema di ambito applicativo temporale della legge 124/2017 in un giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla società di leasing dopo la risoluzione del contratto immobiliare e la riconsegna spontanea del bene. Rilevanza: precedente sull’individuazione della disciplina applicabile quando risoluzione e procedura concorsuale si succedono a distanza.

6. Cassazione, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999. Perché un credito sorto nel corso di una procedura concorsuale sia prededucibile occorre che sia conseguenza di un’attività svolta in quel contesto dagli organi della procedura; la Corte osserva che, non determinando il concordato preventivo lo spossessamento, la mancata restituzione dell’immobile in leasing dopo lo scioglimento del contratto può essere ricondotta all’attività della proponente. Rilevanza: chiarisce che la gestione del bene in leasing durante una procedura resta in capo all’impresa, con le responsabilità che ne derivano.

7. Cassazione, Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Aperta la liquidazione giudiziale in pendenza di composizione negoziata e dopo la revoca delle misure protettive, il reclamo contro la revoca non può proseguire e un suo eventuale accoglimento resterebbe privo di effetti. Rilevanza: misura quanto sia pericoloso restare anche solo per poco senza protezione quando un creditore sta chiedendo il concorso.

8. Cassazione, Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per la conferma delle misure protettive è autonomo rispetto a quello per l’accertamento dell’insolvenza, e contro i provvedimenti resi in quella sede è esperibile il reclamo nelle forme cautelari. Rilevanza: fissa la strada e i tempi dell’impugnazione quando la protezione viene negata.

9. Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. Esclude che il giudice debba rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza per la sola pendenza di una composizione negoziata, una volta revocate le misure. Rilevanza: la pendenza di un percorso di crisi, da sola, non ferma nulla.

10. Cassazione, Sezioni Unite, n. 42093/2021. Pronuncia richiamata in materia di prededuzione e di riferibilità dei crediti all’attività degli organi della procedura. Rilevanza: base del ragionamento sulla collocazione dei crediti maturati durante una procedura, tema che si pone anche per i canoni di leasing successivi all’accesso.

11. Tribunale di Trento, 23 settembre 2022. In tema di composizione negoziata e leasing immobiliare, distingue tra le rate maturate prima della pubblicazione dell’istanza di misure protettive — rispetto alle quali la debitrice risulta già protetta — e le rate successive, non ritenendo accoglibile la richiesta di sospenderne il pagamento nel corso della procedura. Rilevanza: è il precedente più vicino al tema di questo articolo e segna il confine tra arretrato protetto e corrente da pagare.

12. Tribunale di Milano, decreto 2 novembre 2025. Affronta l’applicabilità dell’art. 94-bis CCII già nella fase prenotativa del concordato, valorizzando la finalità di protezione della continuità aziendale e del valore dell’impresa. Rilevanza: apre uno spazio di tutela nella fase più delicata, quella tra il deposito della domanda e l’ammissione.

13. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 18 dicembre 2024. In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, precisa gli obblighi informativi verso i creditori, in particolare i non aderenti, distinguendo il momento in cui devono intervenire, le loro finalità e le modalità di comunicazione utilizzabili. Rilevanza: è il terreno su cui si decidono le opposizioni anche nella convenzione di moratoria.

14. Tribunale di Padova, 25 settembre 2023. Estende il divieto di risoluzione dei contratti in essere, previsto in materia di misure protettive, anche ai contratti bancari autoliquidanti, escludendo che la banca possa risolvere o sospendere le prestazioni per il solo avvio della procedura, salvi inadempimenti successivi. Rilevanza: conferma che la protezione guarda alla sostanza del rapporto, non alla sua etichetta.

15. Tribunale di Milano, 2 dicembre 2025. Nell’ambito di una liquidazione giudiziale, ritiene ammissibile l’ordine di liberazione dell’immobile oggetto di leasing occupato senza titolo. Rilevanza: mostra che cosa accade al bene quando ogni protezione è venuta meno.

16. Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 29 maggio 2026. In materia di composizione negoziata, esclude il riconoscimento di misure protettive riferite a contratti già scaduti e si sofferma sul trattamento dei contratti in scadenza. Rilevanza: conferma, su un altro istituto, il principio che regge tutto l’articolo: si protegge ciò che è ancora in vita.

17. Tribunale di Nola, decreto 15 maggio 2025. Conferma le misure protettive tipiche ma esclude l’inibitoria delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, per difetto di periculum e per la funzione di trasparenza informativa che quelle segnalazioni assolvono. Rilevanza: risposta giurisprudenziale alla domanda sulla riservatezza.

18. Tribunale di Pavia, Sez. I civ., 19 dicembre 2025. Si pronuncia sull’accoglibilità di una misura cautelare atipica volta a inibire al creditore l’escussione di una garanzia. Rilevanza: rileva per l’imprenditore che ha firmato fideiussioni personali sul leasing.

E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo su una vicenda di convenzione di moratoria e leasing.

  1. Analizziamo il contratto di locazione finanziaria clausola per clausola, isolando la clausola risolutiva espressa, il patto di deduzione, i criteri di calcolo del credito residuo e le penali, per stabilire quanto vale davvero la pretesa del concedente.
  2. Verifichiamo se le soglie di grave inadempimento della legge 124/2017 erano effettivamente superate alla data della risoluzione, ricostruendo lo scadenzario dei canoni e gli eventuali pagamenti parziali, e contestiamo la risoluzione quando le soglie non risultano integrate.
  3. Mappiamo l’intera esposizione debitoria e costruiamo le categorie ai fini dell’estensione, con la verifica preventiva del peso specifico di ciascun creditore e del raggiungimento della soglia del settantacinque per cento dentro ogni categoria.
  4. Redigiamo il testo della convenzione di moratoria, definendo con precisione che cosa viene dilazionato, per quanto tempo, con quale piano di rientro, quale sorte per i canoni correnti e quale trattamento per le garanzie personali.
  5. Gestiamo la fase informativa verso i creditori non aderenti e curiamo la comunicazione della convenzione e della relazione del professionista con raccomandata a/r o a domicilio digitale, documentando ogni passaggio in funzione di un’eventuale opposizione.
  6. Difendiamo la convenzione nel giudizio di opposizione ex art. 62, comma 5, CCII davanti al tribunale, e proseguiamo con il reclamo in corte d’appello e, se occorre, con il ricorso per cassazione.
  7. Valutiamo e attiviamo i percorsi alternativi quando la moratoria non è praticabile: composizione negoziata con richiesta di misure protettive e cautelari, accordi di ristrutturazione anche ad efficacia estesa, concordato preventivo in continuità con le tutele dell’art. 94-bis CCII.
  8. Chiediamo al giudice le misure che proteggono i garanti, quando l’imprenditore ha rilasciato fideiussioni personali sul leasing, e trattiamo con il concedente clausole di stand still sulle garanzie all’interno della convenzione.
  9. Ricalcoliamo il saldo finale dopo la ricollocazione del bene, verificando che il concedente abbia venduto a valori di mercato e che l’eventuale eccedenza rispetto al credito residuo sia stata restituita all’utilizzatore.
  10. Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, la sostenibilità numerica della dilazione, perché una moratoria che rinvia canoni che l’impresa non sarà comunque in grado di pagare è solo un problema spostato di dodici mesi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il meccanismo delle trattative assistite, delle misure protettive e della rideterminazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi: è la prospettiva di chi ha visto come si costruisce un consenso tra creditori finanziari, non solo come si scrive un accordo. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare con le società di leasing e con le banche sul loro stesso terreno tecnico, dalla quantificazione del credito residuo alla lettura delle clausole di deduzione.

A questo si aggiunge un elemento che conta quanto la competenza: la continuità della strategia difensiva. La linea che si imposta nella trattativa con il concedente è la stessa che sostiene l’opposizione davanti al tribunale, il reclamo in corte d’appello e, quando serve, il ricorso in Cassazione — con lo stesso difensore e senza passaggi di mano che facciano perdere pezzi per strada. Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in una moratoria le due competenze non sono separabili: il testo giuridico regge solo se i numeri che lo sorreggono sono sostenibili.

In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: sì, la convenzione di moratoria può bloccare il leasing, e lo fa per espressa previsione dell’art. 62, comma 3, CCII, che non considera nuova prestazione la prosecuzione della concessione in godimento dei beni oggetto di locazione finanziaria già stipulata. È una delle tutele più forti che l’ordinamento riconosce all’impresa in crisi.

Il secondo: quella tutela vale solo su un contratto ancora in vita. Dopo la risoluzione, la moratoria incide sul credito ma non riapre il godimento del bene. La data della risoluzione e la sua validità sono, quasi sempre, il vero campo di battaglia.

Il terzo: l’estensione ai non aderenti non è automatica. Dipende da come sono costruite le categorie, da quanto pesa il concedente dentro la sua, dalla qualità dell’informativa e dalla tenuta dell’attestazione. Se questi elementi non ci sono, serve un percorso che produca protezione per decisione del giudice.

È esattamente per questo che lo Studio Monardo segue questa materia: il tema richiede insieme la conoscenza del contratto bancario e finanziario — terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato — la pratica delle trattative di crisi, che l’Avv. Monardo esercita come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e la capacità di reggere il contenzioso fino all’ultimo grado, che gli deriva dall’essere avvocato cassazionista. Non promettiamo esiti: analizziamo il contratto, verifichiamo le soglie, costruiamo la strategia e la difendiamo in ogni sede.

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