Leasing E Finanziamenti Sulle Attrezzature Dello Studio: Si Possono Ristrutturare?

Un riunito odontoiatrico, un ecografo, un laser, gli arredi della sala d’attesa, il server con i gestionali, l’auto strumentale: quasi nessuno studio professionale acquista queste dotazioni pagandole per intero al momento dell’acquisto. Le compra con un leasing o con un finanziamento, e per anni una parte fissa degli incassi resta impegnata su rate che non si possono spostare. Quando il fatturato cala, quando un socio esce, quando arriva un accertamento o una spesa straordinaria, quelle rate diventano il primo punto di rottura. Il rischio principale non è tanto il mancato pagamento in sé, quanto la perdita del bene strumentale su cui si regge l’attività: senza quell’attrezzatura lo studio non produce reddito, e senza reddito nessun piano di rientro è sostenibile. La domanda che il professionista si pone, quasi sempre troppo tardi, è se quei contratti possano essere rinegoziati, allungati, sospesi o ridotti, e con quali strumenti.

Lo Studio Monardo opera esattamente in questo punto di intersezione. Il tema unisce due materie che raramente stanno insieme: il contratto bancario e finanziario da un lato, gli strumenti di regolazione della crisi dall’altro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sono precisamente le abilitazioni che servono per leggere un contratto di locazione finanziaria e, nello stesso fascicolo, costruire lo strumento concorsuale che consente di ristrutturarlo.

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Che cosa significa davvero “ristrutturare” un leasing o un finanziamento

Sul piano normativo, il primo chiarimento riguarda il lessico. Sotto la parola “ristrutturare” convivono tre operazioni giuridicamente diverse, con presupposti, controparti ed effetti che non coincidono.

La prima è la rinegoziazione contrattuale volontaria: le parti, restando nel contratto, ne modificano le condizioni economiche o temporali (durata, importo del canone, tasso, periodo di preammortamento, sospensione della quota capitale). È un nuovo accordo, e come tale richiede il consenso del concedente o della banca.

La seconda è la ristrutturazione all’interno di uno strumento di regolazione della crisi disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e modificato dal Correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024): qui non serve il consenso individuale di ciascun creditore, perché è la procedura a produrre effetti sui rapporti, con il controllo del tribunale.

La terza è la riduzione giudiziale delle pretese del concedente in fase patologica: quando il contratto è già risolto e si discute di quanto sia realmente dovuto, il giudice può intervenire sul conteggio, sulla penale e sui criteri di valorizzazione del bene restituito.

Va precisato che il leasing finanziario ha oggi una definizione legale. L’art. 1, comma 136, della legge 4 agosto 2017 n. 124 lo descrive come il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 TUB si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto; alla scadenza l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito oppure, se non esercita il diritto, ha l’obbligo di restituirlo. La funzione del leasing è dunque di finanziamento: il concedente non è un locatore, è un finanziatore che conserva la proprietà del bene come garanzia del credito. Questa qualificazione non è un dettaglio teorico, perché orienta tutto il resto: i criteri di calcolo in caso di risoluzione, il trattamento del rapporto dentro una procedura, la sorte del bene.

La disciplina prevede una distinzione netta rispetto a istituti affini che nella pratica vengono confusi. Il noleggio operativo a lungo termine è una locazione di godimento: non c’è opzione finale di acquisto, il canone remunera l’uso e i servizi accessori, e in caso di inadempimento non si applicano i commi 137-139 della legge 124/2017. La vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) trasferisce il bene con il pagamento dell’ultima rata e ha una propria disciplina della risoluzione (art. 1526 c.c.). Il mutuo o finanziamento chirografario destinato all’acquisto dell’attrezzatura (artt. 1813 e seguenti c.c., integrati dal Testo Unico Bancario) non attribuisce al finanziatore alcuna proprietà del bene: la banca è un creditore chirografario o assistito da garanzie personali, e in caso di inadempimento agisce con decreto ingiuntivo ed esecuzione, non con la riconsegna.

Un esempio rende concreta la differenza. Uno studio radiologico che ha acquisito un ecografo con leasing e, non pagando, subisce la risoluzione, deve restituire la macchina e attende il conteggio di legge sul ricollocamento. Lo stesso studio che avesse acquistato la stessa macchina con un finanziamento bancario resterebbe proprietario dell’apparecchio: la banca potrebbe ottenere un decreto ingiuntivo e pignorarlo, ma con tempi, costi e margini di difesa completamente diversi. Sulla possibilità di ristrutturare il rapporto, questa differenza pesa più di qualsiasi altra.

Un ultimo punto di inquadramento riguarda il soggetto. Il Codice della crisi distingue il consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale), il professionista e il lavoratore autonomo, l’impresa minore priva dei requisiti dimensionali per la liquidazione giudiziale e l’imprenditore commerciale o agricolo sopra soglia. I debiti contratti per attrezzare lo studio sono, per definizione, debiti professionali: il professionista che ha comprato il riunito o l’ecografo non è un consumatore rispetto a quel debito, e non può quindi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per quella posizione. La strada, per lui, è il concordato minore (artt. 74-83 CCII) o la liquidazione controllata. Dove invece lo studio sia organizzato in forma di impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, si aprono anche la composizione negoziata, il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo.


Presupposti, soglie e termini: che cosa scatta e quando

In termini operativi, prima di chiedersi se un contratto si possa ristrutturare occorre sapere in quale fase si trova. La linea di confine è la risoluzione: finché il contratto è in corso, si può negoziare o farlo proseguire dentro una procedura; una volta risolto, non si ristruttura più nulla, si liquida un saldo.

La soglia del grave inadempimento è fissata dall’art. 1, comma 137, della legge 124/2017. Per i leasing immobiliari rileva il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Per tutti gli altri contratti di locazione finanziaria — quindi per le attrezzature, gli arredi, gli impianti, i veicoli strumentali — la soglia è il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Sotto quella soglia il concedente non può invocare il grave inadempimento tipizzato dalla legge; sopra quella soglia la risoluzione diventa legittima, e da quel momento il rapporto cambia natura.

Gli effetti della risoluzione sono regolati dal comma 138: il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene, a valori di mercato, dedotti la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, i canoni a scadere in sola linea capitale, il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto e le spese sostenute per il recupero, la stima e la conservazione del bene. Se il ricavato è inferiore al totale delle deduzioni, l’utilizzatore resta debitore della differenza. Il comma 139 impone al concedente di procedere alla vendita o ricollocazione sulla base di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e, quando ciò non sia possibile, sulla base di una stima peritale, con criteri di celerità, trasparenza e pubblicità e con obbligo di informazione dell’utilizzatore.

Sul piano temporale contano poi alcuni termini che scandiscono la difesa. Se il concedente agisce con decreto ingiuntivo, l’opposizione va proposta nei quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.): è un termine perentorio, e la sua scadenza rende il decreto definitivo. Se viene notificato un atto di precetto, l’esecuzione può iniziare decorsi dieci giorni. Nelle procedure di regolazione della crisi, le misure protettive richieste nella composizione negoziata hanno una durata iniziale non superiore a quattro mesi e proroghe che nel complesso non possono eccedere i dodici mesi. Va ricordato, infine, che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno: nessun’altra finestra, nessuna dilatazione ulteriore.

Termine / sogliaDecorrenzaNaturaConseguenza del superamento o del mancato rispetto
4 canoni mensili impagati (leasing su attrezzature)Dalle singole scadenze contrattualiSoglia legale di grave inadempimento (comma 137)Legittima la risoluzione del contratto da parte del concedente
6 canoni mensili o 2 trimestrali (leasing immobiliare)Dalle singole scadenzeSoglia legale di grave inadempimentoLegittima la risoluzione del contratto
15 giorni (minimo) della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.Dalla ricezione della diffidaPerentorio per il debitoreRisoluzione di diritto del contratto
40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.)Dalla notifica del decretoPerentorioIl decreto diventa definitivo ed esecutivo: nessuna contestazione del conteggio è più possibile
10 giorni dal precettoDalla notifica dell’atto di precettoDilatorioDecorso il termine il creditore può procedere al pignoramento
Misure protettive nella composizione negoziataDalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle impreseDurata iniziale fino a 4 mesi, proroghe entro il tetto complessivo di 12 mesiAlla scadenza i creditori riacquistano piena libertà di azione
Sospensione feriale1-31 agosto di ogni annoSospensione legale dei termini processualiNessun altro periodo di sospensione è previsto

Due precisazioni evitano gli errori più frequenti. La prima: i canoni non devono essere consecutivi. Quattro rate saltate in momenti diversi dell’anno valgono quanto quattro rate saltate di fila, e molti professionisti se ne accorgono quando la soglia è già stata superata. La seconda: la soglia di legge è un limite minimo di tutela per l’utilizzatore, non un’autorizzazione a restare morosi fino al quarto canone. Il ritardo produce interessi, segnalazioni e irrigidimento della controparte ben prima che la risoluzione sia legittima, e la finestra utile per ottenere una rinegoziazione si chiude quasi sempre prima che si raggiunga la soglia del comma 137.


Come si procede, passo per passo

Primo passo: ricostruzione documentale completa. Servono il contratto e le condizioni generali, il piano finanziario con l’indicazione dei canoni e della quota capitale, il verbale di consegna del bene, tutte le comunicazioni ricevute (solleciti, diffide, dichiarazioni di risoluzione), l’estratto conto dei pagamenti effettuati, le eventuali fideiussioni sottoscritte e la visura della centrale rischi. Senza questi documenti qualunque valutazione è una stima. Va verificato anche che il concedente sia una banca o un intermediario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB, perché da questo dipende l’applicabilità della disciplina di trasparenza bancaria.

Secondo passo: qualificazione del debitore. È il passaggio che determina lo strumento utilizzabile, e sbagliarlo significa depositare una domanda inammissibile. Il professionista non imprenditore accede al concordato minore e alla liquidazione controllata; l’impresa minore, priva dei requisiti dimensionali per la liquidazione giudiziale, accede agli stessi strumenti del sovraindebitamento; l’imprenditore commerciale sopra soglia accede alla composizione negoziata, al piano attestato, agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo. Va segnalato un punto spesso trascurato: la composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo, e il professionista puro ne resta fuori. Chi ha una situazione debitoria mista — debiti professionali e debiti personali, o debiti residui di un’attività d’impresa cessata — deve ricostruire l’origine di ciascuna posizione prima di scegliere.

Terzo passo: diagnosi del contratto. Occorre stabilire se si tratti effettivamente di leasing finanziario o di noleggio operativo, se il contratto sia anteriore o posteriore all’entrata in vigore della legge 124/2017 (il 29 agosto 2017), e — per i rapporti più risalenti — se sia qualificabile come leasing di godimento o traslativo. In questa fase si verificano anche la correttezza del tasso applicato, la coerenza tra TAN, TAEG e piano finanziario, l’eventuale superamento delle soglie usurarie, la trasparenza delle clausole sulla decadenza dal beneficio del termine e il contenuto della clausola penale.

Quarto passo: accertamento dello stato del rapporto. Si conta con precisione quanti canoni risultino impagati e si verifica se la soglia del comma 137 sia stata raggiunta; si accerta se sia già intervenuta una dichiarazione di risoluzione e con quale data; si controlla se il bene sia stato restituito e se la restituzione sia stata verbalizzata con descrizione dello stato e rilievo fotografico. La restituzione del bene senza verbale, senza stima e senza contestazione scritta dei criteri di valorizzazione è l’errore più costoso che un utilizzatore possa commettere, perché indebolisce ogni successiva contestazione del conteggio.

Quinto passo: proposta di rinegoziazione. Se il contratto è ancora in corso e la crisi è reversibile, la strada più rapida resta l’accordo con il concedente. La proposta deve essere scritta, documentata e numericamente sostenibile: moratoria sulla sola quota capitale per un periodo definito, allungamento della durata con rimodulazione del canone, rateizzazione degli arretrati distinta dal piano ordinario, saldo e stralcio con apporto di finanza esterna, cessione del contratto a un terzo ai sensi dell’art. 1406 c.c. con consenso del concedente. Va allegata la documentazione che dimostra la sostenibilità: bilanci o dichiarazioni dei redditi, andamento degli incassi, ordini o contratti in essere. Una proposta generica viene archiviata; una proposta con numeri verificabili viene almeno istruita.

Sesto passo: scelta dello strumento quando la trattativa non regge. Se il concedente non aderisce, o se i creditori sono molti e la posizione complessiva è insostenibile, si passa agli strumenti del Codice della crisi. Per il professionista e per l’impresa minore la domanda di concordato minore si deposita con l’assistenza obbligatoria di un difensore e con il supporto dell’OCC, che nomina il gestore della crisi e redige la relazione particolareggiata; la competenza è del tribunale del centro degli interessi principali del debitore. La proposta deve di regola essere in continuità, cioè garantire la prosecuzione dell’attività professionale o imprenditoriale; la forma liquidatoria è ammessa solo quando vi sia l’apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

Settimo passo: sorte dei contratti pendenti e misure protettive. Nella composizione negoziata, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Nel concordato preventivo, e per rinvio nel concordato minore, i contratti pendenti proseguono, ma il debitore può chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento quando la prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione; alla controparte spetta un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento, che va quantificato nel piano e trattato come credito anteriore. Attenzione: il divieto di risoluzione protegge rispetto ai mancati pagamenti anteriori, non rispetto agli inadempimenti successivi all’avvio della procedura, che restano pienamente rilevanti.

Ottavo passo: voto, omologazione ed esecuzione. Nel concordato minore la proposta è sottoposta ai creditori e, in caso di voto contrario dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, il tribunale può comunque omologare quando la proposta assicuri una soddisfazione non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria e il voto di tali creditori sia determinante. L’omologazione non chiude il lavoro: il piano va eseguito, monitorato e, se necessario, modificato prima che diventi inadempiuto.

Il punto in cui si sbaglia più spesso è la sequenza. Molti professionisti iniziano pagando in modo disordinato i creditori più aggressivi, rinviano la scelta dello strumento, sottoscrivono piani di rientro che contengono riconoscimenti di debito e rinunce a eccezioni, e arrivano davanti al tribunale quando i beni strumentali sono già stati ritirati. Quando il bene è stato restituito e ricollocato, la ristrutturazione non è più possibile: resta soltanto la contestazione del saldo.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Prima ipotesi — soglia del comma 137 e conteggio di legge dopo la risoluzione.

Studio odontoiatrico associato. Leasing su riunito e apparecchio radiologico endorale, durata 60 mesi, canone mensile 1.437 €, opzione finale di acquisto 2.640 €. L’utilizzatore non paga i canoni di marzo, aprile, giugno e luglio 2026: quattro canoni mensili anche non consecutivi, quindi la soglia del comma 137 è raggiunta. Il concedente dichiara la risoluzione il 3 agosto 2026 e ottiene la restituzione del bene il 24 settembre 2026.

Deduzioni ai sensi del comma 138: canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, 4 × 1.437 = 5.748 €; canoni a scadere in sola linea capitale, 38.910 €; prezzo dell’opzione finale, 2.640 €; spese di recupero, stima e conservazione documentate, 1.870 €. Totale delle deduzioni: 49.168 €.

Scenario A: il bene viene ricollocato a valori di mercato per 31.500 €. Differenza: 31.500 − 49.168 = −17.668 €. Nulla è dovuto all’utilizzatore, che resta debitore di 17.668 €.

Scenario B: il concedente ricolloca l’apparecchiatura per 52.300 €. Differenza: 52.300 − 49.168 = +3.132 €. Quella somma spetta all’utilizzatore.

Scenario C: il concedente non produce né pubbliche rilevazioni di mercato né stima peritale e chiede l’intero importo dei canoni a scadere senza dedurre alcun valore del bene. In questo caso il conteggio non rispetta i commi 138 e 139, e la contestazione si concentra sui criteri di valorizzazione e sull’onere di attivarsi per la ricollocazione.

La lettura utile dell’esempio è che il debito residuo non è il totale dei canoni a scadere, ma la differenza tra le deduzioni di legge e il valore del bene recuperato: la qualità della stima e la tempestività della ricollocazione incidono sul saldo più di qualunque contestazione formale.

Seconda ipotesi — sostenibilità di un piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Fisioterapista con studio individuale. Esposizione complessiva: leasing su apparecchiature per terapia strumentale, debito residuo 23.400 €; finanziamento chirografario per arredi e impianti, residuo 41.700 €; debiti verso fornitori 8.950 €; debiti tributari e contributivi 19.260 €. Totale: 93.310 €. Reddito netto medio mensile 3.180 €; spese necessarie per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, valutate nella relazione dell’OCC, 1.940 €. Margine disponibile mensile: 1.240 €.

Su una durata di piano di 60 mesi il margine produce 74.400 €, al netto delle spese di procedura. Il piano prevede la prosecuzione del leasing sulle apparecchiature, indispensabile all’attività, con pagamento regolare dei canoni a scadere e trattamento degli arretrati nel piano; il pagamento integrale dei crediti privilegiati nei limiti della capienza; e una percentuale ai chirografari calcolata sul residuo.

Alternativa liquidatoria: il valore di realizzo dell’attrezzatura di proprietà, stimato a 11.800 €, cui si aggiungerebbe l’apporto dei redditi eccedenti la soglia di dignità per la durata della liquidazione controllata. Il confronto tra i due scenari — che la relazione del gestore della crisi deve esplicitare in termini numerici — è ciò che rende la proposta omologabile anche in presenza del voto contrario del creditore pubblico. Senza un confronto numerico serio con lo scenario liquidatorio, la proposta è tecnicamente indifendibile in sede di omologazione.


Situazioni che escono dalla regola generale

Contratti stipulati o risolti prima del 29 agosto 2017. La legge 124/2017 non ha efficacia retroattiva. Per i contratti la cui risoluzione si è verificata prima della sua entrata in vigore resta valida la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica, a quest’ultimo, dell’art. 1526 c.c.: il concedente deve restituire i canoni riscossi, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno. Nei rapporti più risalenti, dove le parti abbiano regolato pattiziamente gli effetti della risoluzione, il giudice può comunque ridurre la penale manifestamente eccessiva. Per uno studio che porta ancora sulle spalle un contenzioso su un leasing di quegli anni, la differenza di regime può valere decine di migliaia di euro.

Fideiussioni e garanzie personali. Quasi sempre il leasing sullo studio è assistito dalla fideiussione del professionista, del socio o di un familiare. La risoluzione del contratto apre la strada all’escussione del garante, che risponde con il proprio patrimonio personale. Il garante può però opporre al concedente le eccezioni relative al conteggio e ai criteri di valorizzazione del bene, e la sua posizione va inserita nella strategia fin dall’inizio: una ristrutturazione che sistemi il debitore principale e lasci scoperto il fideiussore non risolve nulla, sposta soltanto il bersaglio.

Sale and lease back sull’immobile o sulle attrezzature dello studio. L’operazione con cui il professionista vende il bene a una società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria è in sé lecita, ma resta soggetta al controllo sul divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.): quando l’operazione dissimula una garanzia con trasferimento definitivo in caso di inadempimento, e il valore del bene è sproporzionato rispetto al finanziamento, la sua validità può essere contestata. È una verifica che va fatta prima di costruire qualunque piano, perché incide sulla stessa esistenza del debito.

Cessione del contratto e subentro di un collega. Quando lo studio viene ceduto, o quando entra un nuovo associato, la via meno traumatica è spesso la cessione del contratto di leasing ai sensi dell’art. 1406 c.c., che richiede il consenso del concedente. È uno strumento sottoutilizzato: consente di conservare il valore del contratto e di evitare la risoluzione, trasferendo la posizione a chi può sostenerla.

Beni essenziali all’esercizio dell’attività. Nelle procedure in continuità il trattamento dei contratti relativi a beni indispensabili — il riunito per l’odontoiatra, l’ecografo per il radiologo, il server con i dati clinici o il fascicolo di studio — va argomentato in modo specifico: la loro conservazione non è una comodità del debitore, è la condizione di sopravvivenza del flusso di cassa su cui il piano si regge. Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come avvocato cassazionista e, insieme, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC: la stessa persona che imposta la difesa sul contratto costruisce anche lo strumento concorsuale destinato a reggerlo.


Domande frequenti

La banca o la società di leasing è obbligata ad accettare la rinegoziazione? No. Non esiste nel nostro ordinamento un diritto incondizionato alla rinegoziazione del contratto di finanziamento. I principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.) impongono alla controparte un dovere di collaborazione, di trasparenza e di valutazione seria della richiesta, non un obbligo di consenso. Una parte della giurisprudenza di merito ha riconosciuto un vero e proprio obbligo di rinegoziare di fronte a sopravvenienze che alterino radicalmente l’equilibrio contrattuale, ma si tratta di un orientamento non consolidato in sede di legittimità. In concreto, la leva più efficace resta la sostenibilità documentata della proposta, unita alla prospettiva realistica che il creditore ricaverebbe meno dalla liquidazione.

Se restituisco l’attrezzatura, il debito si estingue? No, salvo il caso in cui il ricavato della vendita o della ricollocazione superi le deduzioni previste dal comma 138. La restituzione del bene è solo il primo effetto della risoluzione: quello che conta è il conteggio successivo, che mette a confronto il valore di realizzo con i canoni scaduti, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo di riscatto e le spese. Se il valore di realizzo è inferiore, resta un credito del concedente; se è superiore, la differenza spetta all’utilizzatore.

Posso far sospendere le rate del leasing durante una procedura? Dipende dallo strumento. Nella composizione negoziata le misure protettive impediscono ai creditori di risolvere il contratto per i mancati pagamenti anteriori, ma non equivalgono a un’autorizzazione a non pagare le rate che maturano durante la procedura: la giurisprudenza di merito ha già escluso che la protezione si estenda automaticamente ai canoni successivi. Nel concordato preventivo, e per rinvio nel concordato minore, è possibile chiedere al tribunale l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente quando la prosecuzione non sia coerente con il piano, con riconoscimento di un indennizzo alla controparte.

Sono un professionista con partita IVA: posso usare il piano del consumatore? Non per i debiti dello studio. La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata alla persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale. I debiti per l’acquisto delle attrezzature sono debiti professionali, e come tali vanno trattati nel concordato minore o nella liquidazione controllata. Rileva invece che i requisiti dimensionali previsti per l’impresa minore non si applicano al professionista non imprenditore, che accede al concordato minore in quanto tale.

Ho ricevuto un decreto ingiuntivo dalla società di leasing: che margini ho? Il termine per opporsi è di quaranta giorni dalla notifica ed è perentorio. Nel merito, l’opposizione consente di contestare il conteggio: applicabilità del regime del comma 138, correttezza della deduzione dei canoni a scadere in sola linea capitale, effettiva attivazione del concedente per la ricollocazione, congruità della stima, imputazione delle spese, eventuale eccessività della penale. Se il termine scade senza opposizione, il decreto diventa definitivo e quelle contestazioni non sono più proponibili.

Che cosa succede se lo studio chiude mentre i contratti sono in corso? La cessazione dell’attività non estingue i debiti e non converte quelli professionali in debiti civili. Restano praticabili gli strumenti del sovraindebitamento, con le verifiche del caso sull’ammissibilità della proposta in rapporto alla natura liquidatoria o in continuità del piano: la giurisprudenza recente ha aperto all’accesso al concordato minore anche da parte di chi abbia cessato una precedente attività, purché la cessazione sia effettiva e il piano rispetti le regole sulla graduazione delle cause di prelazione.


Il quadro giurisprudenziale di riferimento

Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. È la decisione che governa l’intera materia sul piano intertemporale: la disciplina dei commi 136-140 della legge 124/2017 non ha efficacia retroattiva, sicché il comma 138 si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge; per i contratti risolti prima resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’art. 1526 c.c., e ciò anche quando alla risoluzione sia seguito il fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare in via analogica l’art. 72-quater legge fallimentare. Rilevanza per il tema: stabilisce quale conteggio si applica al contratto dello studio, e quindi quanto realmente si deve.

Cass., Sez. I, 29 marzo 2019, n. 8980. Aveva proposto, in via interpretativa, di superare la distinzione tra leasing di godimento e traslativo valorizzando il nuovo assetto legale anche per i rapporti anteriori. È l’orientamento poi non condiviso dalle Sezioni Unite: va conosciuto perché compare ancora negli atti difensivi delle società concedenti.

Cass. 12 settembre 2019, n. 22731. Chiarisce il meccanismo del comma 138: intervenuta la restituzione del bene, la pretesa del concedente resta sospesa nella sua determinazione fino alla ricollocazione, perché il credito si definisce solo all’esito del confronto tra ricavato e deduzioni di legge. Rilevanza: è la base per contestare le richieste di pagamento formulate prima di qualunque stima o vendita.

Cass., Sez. III, ord. 14 marzo 2023, n. 7367. Ribadisce che ai contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017 si applica l’art. 1526 c.c., con la conseguenza che la clausola che consente al concedente di trattenere integralmente i canoni riscossi può essere ridotta dal giudice. Rilevanza: apre alla riduzione delle pretese nei contenziosi su contratti risalenti.

Cass. 2021, n. 26531. Conferma il carattere officioso del potere di riduzione della penale, che discende dalla previsione generale dell’art. 1384 c.c. Rilevanza: la riduzione può essere valutata dal giudice anche in assenza di una domanda formulata in termini tecnicamente perfetti dalla parte.

Cass., ord. 17 giugno 2025, n. 16216. In tema di leasing immobiliare successivo alla legge 124/2017, esclude il richiamo alla disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui all’art. 1526 c.c., confermando che per i rapporti regolati dalla nuova normativa il conteggio segue il meccanismo legale. Rilevanza: distingue con nettezza i due regimi applicabili a seconda della data della risoluzione.

Cass. 18 giugno 2018, n. 15975. Distingue lo scioglimento del contratto autorizzato nell’ambito della procedura concorsuale dalla risoluzione per inadempimento chiesta dal concedente: si tratta di fattispecie diverse, con presupposti ed effetti non sovrapponibili. Rilevanza: è il presupposto teorico della gestione del leasing dentro il concordato.

Cass., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 18019. Interviene sul provvedimento con cui viene autorizzata la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo, definendone la collocazione procedimentale. Rilevanza: riguarda la via da seguire quando il debitore intende incidere sul contratto di leasing durante la procedura.

Cass., ord. 12 giugno 2025, n. 15713. Torna sugli effetti dello scioglimento dei rapporti ancora in corso a seguito dell’ammissione al concordato, con principi che gli interpreti riferiscono anche all’attuale art. 97 CCII. Rilevanza: attualizza una materia nata sotto l’art. 169-bis legge fallimentare e ancora applicata a contratti di durata come il leasing.

Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. In tema di concordato minore, afferma che la proposta deve rispettare i principi degli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, con le regole sul trattamento dei creditori richiamate nei limiti del rinvio alla disciplina del concordato preventivo. Rilevanza: è il perimetro entro cui va costruito il piano che tratta leasing, banche e creditori pubblici.

Tribunale di Locri, 12 luglio 2025, n. 14. Omologa il concordato minore di un professionista sovraindebitato, chiarendo che i requisiti dimensionali previsti dall’art. 77 CCII non si applicano al professionista non imprenditore e valorizzando il fabbisogno necessario a una vita dignitosa. Rilevanza diretta per il titolare di studio professionale che intenda ristrutturare i propri debiti restando in attività.

Tribunale di Trento, 23 settembre 2022 (est. Sieff). In tema di composizione negoziata, qualifica come pendente il contratto di locazione finanziaria le cui rate siano ancora in scadenza, riconoscendo la protezione rispetto alle rate anteriori alla pubblicazione dell’istanza ma escludendo che le misure protettive consentano di sospendere il pagamento dei canoni maturati nel corso della procedura. Rilevanza: delimita con precisione che cosa le misure protettive possono e non possono fare su un leasing.

Tribunale di Padova, 25 settembre 2023. Estende il divieto di risoluzione unilaterale dei contratti pendenti anche ai rapporti bancari autoliquidanti, escludendo che l’avvio della procedura giustifichi di per sé la revoca, salvi gli inadempimenti successivi. Rilevanza: è il principio che consente allo studio di conservare le linee di credito operative mentre negozia.

Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025. Ammette al concordato minore il soggetto con esposizione debitoria mista, già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, con un’interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di cui all’art. 33, comma 4, CCII. Rilevanza: riguarda chi ha chiuso un’attività e ne porta ancora i debiti insieme a quelli dello studio attuale.

Tribunale di Milano, decreto 3 marzo 2025. Nega l’omologazione di un concordato minore che alterava l’ordine delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: chiarisce che la creatività del piano incontra un limite rigido nella graduazione dei privilegi.

Tribunale di Oristano, 9 dicembre 2025, n. 26. Omologa un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, valorizzando il confronto numerico con lo scenario liquidatorio. Rilevanza: mostra come il debito fiscale non sia necessariamente un ostacolo insuperabile quando il piano è costruito bene.

Corte d’Appello di Campobasso, 6 ottobre 2025, n. 306. Interviene sull’accesso al concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato, in una materia su cui permangono incertezze applicative. Rilevanza: segnala che la qualificazione soggettiva del debitore resta il primo terreno di contestazione.

Cass., Sezioni Unite, n. 28314/2019. Eleva la correttezza e la buona fede a criterio ordinante dei rapporti tra le parti. Rilevanza: è la base su cui si fonda il dovere di valutare seriamente una proposta di rinegoziazione, pur senza tradursi in un obbligo di accettarla.

Cass., Sezioni Unite, n. 15130/2024. In tema di mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese, esclude che l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione e del metodo di ammortamento comporti nullità parziale del contratto. Rilevanza: ridimensiona una linea difensiva molto diffusa sui finanziamenti, e impone di concentrare le contestazioni su profili realmente incisivi.


Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione dello studio, contratto per contratto: leasing, finanziamenti chirografari, aperture di credito, debiti fiscali e contributivi, garanzie personali rilasciate, con estrazione della centrale rischi e riconciliazione dei pagamenti effettuati.
  2. Qualifichiamo giuridicamente il debitore — professionista non imprenditore, impresa minore, imprenditore sopra soglia — perché da questa qualificazione dipende l’intero ventaglio degli strumenti utilizzabili e l’ammissibilità della domanda.
  3. Analizziamo il contratto di locazione finanziaria verificando la qualificazione (leasing finanziario o noleggio operativo), la data di stipula e di eventuale risoluzione, il regime applicabile, la struttura del piano finanziario, il tasso, le clausole di decadenza dal beneficio del termine e la penale.
  4. Contiamo le soglie del comma 137 e accertiamo se la risoluzione dichiarata dal concedente sia legittima o prematura, contestandola per iscritto quando i presupposti non sussistono.
  5. Ricalcoliamo il saldo del comma 138, controllando la deduzione dei canoni a scadere in sola linea capitale, il prezzo del riscatto, le spese imputate, la congruità della stima e l’effettiva attivazione del concedente per la vendita o la ricollocazione secondo i criteri del comma 139.
  6. Redigiamo e inviamo le proposte di rinegoziazione a ciascun concedente e a ciascuna banca — moratoria, allungamento, rateizzazione degli arretrati, saldo e stralcio, cessione del contratto ex art. 1406 c.c. — corredandole della documentazione economica che ne dimostra la sostenibilità.
  7. Costruiamo e depositiamo il concordato minore per il professionista e per l’impresa minore, in raccordo con l’OCC, con relazione, piano, confronto numerico con lo scenario liquidatorio e gestione del voto dei creditori pubblici.
  8. Attiviamo, per l’imprenditore che ne ha i requisiti, la composizione negoziata e richiediamo le misure protettive, presidiando il divieto di risoluzione dei contratti pendenti e conducendo le trattative con i concedenti.
  9. Chiediamo al tribunale, dove necessario, la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti incoerenti con il piano, quantificando l’indennizzo dovuto alla controparte e collocandolo correttamente nella proposta.
  10. Difendiamo lo studio e i garanti nei giudizi promossi dal concedente, dall’opposizione al decreto ingiuntivo e all’esecuzione fino all’eventuale ricorso per Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: il conteggio del leasing risolto e la qualificazione del contratto sono terreni su cui la giurisprudenza di legittimità detta le regole del gioco, e impostare fin dal primo atto una difesa che possa reggere fino all’ultimo grado evita di doverla ricostruire quando è troppo tardi. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale del contratto fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di mano e senza cambi di linea difensiva.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: il contratto di finanziamento, la sostenibilità economica del piano e il trattamento dei debiti fiscali e contributivi vengono affrontati insieme, perché una proposta giuridicamente elegante ma economicamente insostenibile non supera l’omologazione, e un piano numericamente valido ma costruito sulle categorie sbagliate non arriva neppure al voto.


In sintesi

I leasing e i finanziamenti sulle attrezzature dello studio si possono ristrutturare, ma la risposta cambia radicalmente a seconda del momento in cui la domanda viene posta. Finché il contratto è in corso, la strada passa dalla rinegoziazione documentata con il concedente e, se questa non basta, dagli strumenti del Codice della crisi, che consentono di incidere sui rapporti pendenti sotto il controllo del tribunale. Una volta superata la soglia del comma 137 e dichiarata la risoluzione, l’oggetto del contendere non è più il contratto ma il saldo: restituzione del bene, ricollocazione, conteggio delle deduzioni di legge. In mezzo ci sono termini perentori — primo fra tutti quello per opporsi al decreto ingiuntivo — che chiudono definitivamente le porte a chi li lascia scadere.

Questa è esattamente la materia in cui lo Studio Monardo è attrezzato a intervenire: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di smontare il conteggio del concedente e di verificare il contratto in ogni sua clausola; le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC permettono di costruire il concordato minore del professionista; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa apre la composizione negoziata all’imprenditore che ne ha i requisiti; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado. Sono quattro competenze distinte che, su un leasing in sofferenza, servono tutte insieme.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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