Convenzione Di Moratoria E Composizione Negoziata: Che Rapporto C’è?

Convenzione di moratoria e composizione negoziata della crisi sono due strade alternative tra cui scegliere, oppure la prima è soltanto una delle possibili uscite della seconda? La domanda è meno banale di quanto sembri, perché la risposta corretta è: entrambe le cose. La convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) vive di vita propria e può essere conclusa senza alcun esperto e senza passare dalla Camera di commercio; allo stesso tempo, l’art. 23, comma 1, lett. b), CCII la indica espressamente come uno degli sbocchi con cui può chiudersi la composizione negoziata. Da qui nasce il bivio che molti imprenditori si trovano davanti quando una o più banche, i fornitori principali o altri creditori iniziano a pretendere il rientro: negoziare direttamente una moratoria “secca”, oppure aprire una composizione negoziata e arrivare alla moratoria (o a qualcos’altro) sotto la regia di un esperto indipendente e, se necessario, con lo scudo delle misure protettive.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende dalla composizione del debito, dall’aggressività dei creditori, dai tempi disponibili e da ciò che si vuole ottenere dopo la moratoria. Questa guida mette a confronto le opzioni realmente percorribili, pesandone vantaggi e rovesci della medaglia.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con una ragione precisa, verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alla figura attorno a cui ruota la composizione negoziata, e ne conosce quindi dall’interno logiche, tempi e criticità. Poiché le moratorie coinvolgono quasi sempre il sistema bancario, a questa abilitazione si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e poiché la convenzione può sfociare in opposizioni e reclami, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: due istituti che si incrociano

Per confrontare le opzioni occorre fissare pochi concetti, senza i quali il paragone resterebbe astratto.

La convenzione di moratoria (art. 62 CCII) è un accordo tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, con cui si disciplinano in via provvisoria gli effetti della crisi. Il contenuto tipico è indicato dalla norma: dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La caratteristica che la distingue da un normale accordo di dilazione è l’efficacia estesa: in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., la convenzione vincola anche i creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, purché ricorrano quattro condizioni. Tutti i creditori della categoria devono essere stati informati delle trattative (o messi in condizione di parteciparvi in buona fede) e aver ricevuto informazioni complete e aggiornate; gli aderenti devono rappresentare il 75% dei crediti della categoria; devono esistere concrete prospettive che i non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a regolare provvisoriamente la crisi e la sussistenza della condizione di non pregiudizio.

L’istituto ha una storia che ne spiega la struttura. Nasce nella legge fallimentare come strumento riservato ai rapporti con banche e intermediari finanziari; con il Codice della crisi è stato esteso a tutti i creditori. Il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ne ha ritoccato il comma 2 e ha precisato che il tribunale competente sulle opposizioni si individua secondo l’art. 27 CCII, con riunione delle opposizioni plurime.

Due limiti vanno tenuti sempre presenti. Il primo: la convenzione non può imporre ai non aderenti nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento dell’utilizzo di affidamenti esistenti o l’erogazione di nuova finanza (resta salva la prosecuzione dei leasing già in essere). Il secondo: è uno strumento temporaneo, che sposta in avanti le scadenze ma non riduce il debito; risolve una tensione finanziaria, non uno squilibrio patrimoniale.

La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII) è invece un percorso stragiudiziale, volontario e riservato, a cui l’imprenditore accede tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e il risanamento appare ragionevolmente perseguibile. Una commissione nomina un esperto terzo e indipendente, che agevola le trattative. L’imprenditore può chiedere misure protettive (art. 18), che il tribunale deve confermare su ricorso (art. 19). Le trattative possono chiudersi in vari modi, elencati dall’art. 23: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62, un accordo sottoscritto anche dall’esperto (comma 1); oppure l’accesso a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione, al concordato semplificato o ad altri strumenti (comma 2).

Il punto di contatto, dunque, è normativo e diretto: la convenzione di moratoria è uno degli esiti tipici della composizione negoziata, e lo è anche per le imprese sottosoglia, per le quali l’art. 25-quater, comma 3, prevede un accordo avente il contenuto dell’art. 62. Il correttivo del 2024 ha inoltre aggiunto all’art. 23 il comma 2-ter, secondo cui le soluzioni dei commi 1 e 2 possono intervenire anche dopo la conclusione della composizione, con eventuale sottoscrizione successiva dell’esperto.

Esiste infine una variante minore, la cosiddetta moratoria “digitale” dell’art. 25-undecies CCII: per indebitamenti fino a 30.000 euro giudicati sostenibili dal programma informatico della piattaforma, il piano di rateizzazione comunicato ai creditori si considera approvato se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni. Si tratta di uno strumento di nicchia, la cui utilità pratica dipende dalla concreta operatività del programma, e resta ai margini di questo confronto.

Le differenze strutturali che contano per il confronto

Prima di esaminare le singole opzioni, conviene isolare quattro differenze strutturali, perché ognuna di esse ritorna, in forma diversa, in tutte le valutazioni successive.

La prima riguarda la fonte della sospensione. Nella convenzione di moratoria la sospensione delle azioni e la dilazione delle scadenze hanno fonte negoziale: sono i creditori (o la loro maggioranza qualificata, per effetto della legge) a concederle. Nella composizione negoziata le misure protettive hanno fonte legale e giudiziale: scattano con la pubblicazione dell’istanza e vivono se il tribunale le conferma. La prima è stabile ma arriva alla fine della trattativa; la seconda è immediata ma temporanea.

La seconda riguarda il perimetro soggettivo. La convenzione opera per categorie di creditori, e vincola i non aderenti soltanto all’interno della categoria in cui si è raggiunto il 75%. Le misure protettive, invece, possono riguardare tutti i creditori o soltanto quelli individuati nella richiesta, con l’eccezione dei crediti dei lavoratori; il loro perimetro dipende da come l’imprenditore costruisce l’istanza e da come il tribunale la conferma.

La terza riguarda il controllo del giudice. Nella convenzione il sindacato del tribunale è soltanto eventuale e successivo, attivato dall’opposizione di un non aderente. Nella composizione negoziata il controllo giudiziale sulle misure è necessario, preventivo e ripetuto (conferma, proroga, eventuale revoca), mentre le trattative in sé restano stragiudiziali.

La quarta riguarda il contenuto ammissibile. La convenzione può incidere sui tempi, non sull’ammontare: la dilazione è possibile, lo stralcio no. La composizione negoziata, invece, è un contenitore: al suo interno la moratoria è una delle soluzioni possibili, ma accanto a essa si collocano accordi con contenuto libero, accordi di ristrutturazione, piani attestati e, come ultima risorsa, il concordato semplificato.

Tenere ferme queste quattro coordinate aiuta a leggere correttamente le opzioni che seguono: ciascuna combina in modo diverso fonte, perimetro, controllo e contenuto.


Opzione 1 — La convenzione di moratoria “autonoma”, fuori dalla composizione negoziata

In cosa consiste

L’imprenditore, di norma assistito dai propri consulenti legali e finanziari, apre un tavolo con i creditori, individua una o più categorie omogenee (tipicamente le banche, oppure i fornitori strategici), negozia il contenuto della moratoria, raccoglie le adesioni fino al 75% dei crediti della categoria, fa predisporre l’attestazione del professionista indipendente e comunica la convenzione con la relazione ai non aderenti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale. Da quella comunicazione decorrono trenta giorni per l’eventuale opposizione davanti al tribunale individuato ex art. 27 CCII, che decide in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51. Nessuna omologazione è richiesta: il giudice interviene solo se qualcuno si oppone.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello dell’impresa sostanzialmente sana, con un problema di liquidità circoscritto nel tempo: un grande cliente che paga in ritardo, una commessa pluriennale con incassi differiti, un investimento che non ha ancora prodotto flussi. Il debito è concentrato su poche banche, i rapporti sono buoni, e serve soltanto “fermare l’orologio” per dodici o diciotto mesi.

Il secondo scenario è quello in cui la maggioranza dei creditori di una categoria è già d’accordo e il problema è una minoranza ostile, che rischia di far saltare l’intesa con un’azione individuale. L’efficacia estesa dell’art. 62 serve esattamente a neutralizzare questo tipo di resistenza.

Il terzo scenario è quello della moratoria “ponte”: l’impresa sta costruendo un piano attestato o un accordo di ristrutturazione, ha bisogno di tempo per completarlo e vuole congelare le posizioni nel frattempo, senza ancora aprire un procedimento con visibilità esterna.

Come si esegue in sintesi

Le fasi sono: mappatura dei creditori e costruzione delle categorie; informativa completa e tracciabile a tutti i membri della categoria; negoziazione e raccolta delle adesioni; attestazione; comunicazione ai non aderenti; decorso del termine di opposizione; gestione dell’eventuale giudizio.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la snellezza procedurale: non ci sono istanze sulla piattaforma, commissioni o nomine, e i tempi dipendono in larga parte dalla rapidità delle trattative. Il secondo è la riservatezza di fatto: la convenzione non richiede pubblicazione nel registro delle imprese, e il suo perimetro resta limitato alle categorie coinvolte. Il terzo è la flessibilità del contenuto, che può spaziare dalla sospensione dei piani di ammortamento allo standstill sulle linee a breve, fino alla rinuncia agli atti esecutivi pendenti. Il quarto è la precisione chirurgica: si coinvolgono soltanto le categorie che creano tensione, lasciando intatti gli altri rapporti.

Rischi e svantaggi, detti con onestà

Il rovescio della medaglia è significativo. Durante le trattative non esiste alcuno scudo automatico: fino a quando la convenzione non è conclusa e comunicata, un creditore può agire individualmente, chiedere un decreto ingiuntivo, pignorare conti o crediti. L’attestazione è un passaggio tecnico impegnativo: se i dati non reggono o la condizione di non pregiudizio non è motivata in modo convincente, l’opposizione del creditore dissenziente ha buone probabilità di essere accolta nei suoi confronti. La soglia del 75% va calcolata categoria per categoria, e un errore nella costruzione della categoria (ad esempio mettendo insieme creditori con posizioni giuridiche o interessi economici eterogenei) espone al rischio che l’estensione degli effetti venga contestata. Mancano poi gli strumenti “di accompagnamento” tipici della composizione negoziata: niente autorizzazioni giudiziali a finanziamenti prededucibili, niente misure premiali di natura fiscale collegate all’esito delle trattative.

Va soppesato, infine, un profilo di prospettiva: la convenzione autonoma non protegge dal rischio che, nel frattempo, un creditore estraneo alla categoria chieda l’apertura della liquidazione giudiziale. Solo la presenza di concrete prospettive di tenuta dell’impresa rende questa esposizione accettabile.

Il profilo ideale

La convenzione autonoma si adatta a un’impresa con crisi prevalentemente finanziaria e temporanea, debito concentrato su una categoria omogenea (spesso bancaria), maggioranza qualificata già raggiungibile e nessun creditore che stia per aggredire il patrimonio.

Pronunce a supporto

Sulla convenzione di moratoria “pura” la giurisprudenza pubblicata è ancora scarsa: le opposizioni ex art. 62 sono rare, proprio perché lo strumento si fonda su un consenso già largamente formato. È un dato da considerare con realismo, perché significa che molte questioni applicative (costruzione delle categorie, perimetro dell’attestazione, effetto sulle procedure esecutive già pendenti) vanno risolte a partire dal testo della norma e dagli orientamenti della dottrina. Rilevano però, per contrasto, le pronunce sulla composizione negoziata che chiariscono cosa accade quando manca una protezione: Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 ha escluso che la semplice pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata imponesse al giudice il rinvio dell’udienza fallimentare, a conferma che nessuna “copertura” opera per implicito.


Opzione 2 — La composizione negoziata che si chiude con una convenzione di moratoria

In cosa consiste

L’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica, ottiene la nomina dell’esperto e, se lo ritiene necessario, chiede le misure protettive già con l’istanza. Le trattative si svolgono con l’esperto nel ruolo di facilitatore; quando emerge che la soluzione più adatta è un differimento generalizzato delle scadenze per una o più categorie, le parti concludono una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), CCII, che rinvia integralmente all’art. 62.

Un punto va chiarito con precisione, perché è fonte di equivoci: il rinvio all’art. 62 è pieno. Se si vuole che la convenzione vincoli anche i creditori non aderenti, restano necessari i requisiti del comma 2 dell’art. 62, compresa l’attestazione del professionista indipendente e il meccanismo di comunicazione e opposizione. La relazione finale dell’esperto è un documento prezioso sul piano informativo e persuasivo, ma la lettura prudente, condivisa da larga parte dei commentatori, non la considera sostitutiva dell’attestazione richiesta dalla norma. Il vantaggio della composizione negoziata, quindi, non sta nell’eliminare i requisiti, ma nel contesto in cui vengono soddisfatti.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello in cui un creditore ha già notificato un precetto, avviato un pignoramento o minaccia di farlo. Le misure protettive, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui si esercita l’impresa; inoltre, fino alla conclusione delle trattative, non può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il secondo scenario è quello in cui il 75% non è ancora a portata di mano e serve un soggetto terzo, autorevole e indipendente, che faccia sedere al tavolo creditori diffidenti. L’esperto non rappresenta l’imprenditore: il suo ruolo di equidistanza è spesso ciò che sblocca le banche più caute.

Il terzo scenario è quello dell’impresa che ha un problema anche fiscale e vuole che la chiusura delle trattative produca effetti premiali: l’art. 25-bis CCII collega infatti alcune agevolazioni sui debiti tributari alla conclusione con una delle soluzioni dell’art. 23, comma 1 (tra cui proprio la convenzione di moratoria) o con un accordo di ristrutturazione.

Come si esegue in sintesi

Istanza sulla piattaforma con la documentazione richiesta; nomina e accettazione dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive e deposito del ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione; udienza e ordinanza del tribunale, che fissa la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta; trattative; conclusione della convenzione con i requisiti dell’art. 62; comunicazione ai non aderenti e decorso del termine di opposizione.

Vantaggi motivati

A fronte di un percorso più strutturato, i benefici sono concreti. Il primo è lo scudo protettivo durante la negoziazione, che l’opzione 1 non offre. Il secondo è la regia dell’esperto, che per legge deve agire con imparzialità e che documenta l’andamento delle trattative: questo rende più difficile a un creditore contestare successivamente di non essere stato informato o coinvolto in buona fede, cioè proprio il requisito della lett. a) dell’art. 62, comma 2. Il terzo è l’accesso agli strumenti di sostegno della composizione: autorizzazioni del tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 22), tutela degli atti compiuti in coerenza con le trattative rispetto a talune azioni revocatorie (art. 24), misure premiali fiscali (art. 25-bis). Il quarto è la reversibilità strategica: se durante le trattative emerge che la moratoria non basta, lo stesso percorso può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un piano attestato o nel concordato semplificato, senza ricominciare da zero.

Rischi e svantaggi, detti con onestà

Il rovescio della medaglia riguarda anzitutto i presupposti di accesso: serve una ragionevole prospettiva di risanamento, e l’esperto può archiviare la procedura se non la ravvisa o se rileva mancanza di buona fede. La conferma delle misure protettive non è affatto automatica: i tribunali la negano quando il percorso appare meramente dilatorio (è il caso deciso da Trib. Fermo, ord. 31 luglio 2025, su un piano che prevedeva soltanto la vendita di immobili senza continuità né cessione dell’azienda). Quando le misure vengono chieste, l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese: la riservatezza, quindi, è attenuata. Esistono vincoli di gestione: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative, e il dissenso dell’esperto può essere iscritto nel registro delle imprese. Infine, i tempi: la composizione ha una durata tendenziale di centottanta giorni, e i passaggi procedurali richiedono una disciplina documentale superiore a quella di una trattativa privata.

C’è poi un aspetto tecnico che va soppesato: parte della dottrina ha osservato che la conservazione della prededuzione dei finanziamenti autorizzati, secondo il testo dell’art. 24, comma 1, è collegata a esiti diversi dalla convenzione di moratoria, sebbene altra lettura valorizzi il richiamo all’art. 6 CCII per sostenerne la permanenza. Per un’impresa che conta su nuova finanza bancaria, è un punto da chiarire con i finanziatori prima di scegliere lo sbocco.

Il profilo ideale

La composizione negoziata con sbocco in convenzione di moratoria si adatta a un’impresa con prospettive reali di risanamento, che teme azioni esecutive imminenti o istanze di liquidazione giudiziale, e che ha bisogno di un terzo imparziale per raggiungere la maggioranza qualificata.

Pronunce a supporto

La Cassazione ha precisato la natura delle misure protettive: Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500 le ha qualificate come provvedimenti interinali e cautelari, escludendo il ricorso straordinario per cassazione contro il rigetto del reclamo. Ne discende che la partita sulle misure si gioca davanti al tribunale e in sede di reclamo, con tutto ciò che questo comporta sulla cura con cui va costruito il ricorso iniziale. Trib. Nola, 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025) ha confermato per centoventi giorni le misure tipiche, delimitandone però con precisione il perimetro.


Opzione 3 — La composizione negoziata come “moratoria protetta” temporanea, con uscita diversa dalla convenzione

In cosa consiste

Esiste una terza strada, spesso sottovalutata: utilizzare la composizione negoziata e le sue misure protettive come una sorta di moratoria di fonte giudiziale, temporanea e non consensuale, e nel frattempo costruire un’uscita che non passa dall’art. 62. Le misure, confermate dal tribunale, congelano le azioni esecutive per un periodo che può arrivare a duecentoquaranta giorni complessivi; durante quel periodo si negoziano contratti bilaterali con i creditori chiave (art. 23, comma 1, lett. a), un accordo sottoscritto anche dall’esperto (lett. c), oppure si prepara un accordo di ristrutturazione o un piano attestato (comma 2). Dal correttivo del 2024, con il comma 2-bis dell’art. 23, nel corso delle trattative è possibile anche formulare una proposta di transazione alle agenzie fiscali.

Quando ha senso

Questa opzione ha senso quando i creditori sono troppo eterogenei per formare categorie omogenee al 75%; quando il problema non è soltanto di scadenze ma richiede anche uno stralcio (che la convenzione di moratoria, per definizione, non può contenere); quando pochi creditori strategici sono disposti a firmare accordi individuali e gli altri possono essere pagati regolarmente.

Vantaggi e rischi

Il vantaggio principale è la libertà di contenuto: non si è vincolati al divieto di rinuncia al credito proprio dell’art. 62, e l’uscita può essere calibrata sulla situazione effettiva. L’accordo della lett. c), sottoscritto anche dall’esperto, produce inoltre effetti di esenzione in materia revocatoria e penale richiamati dalla norma. Il rovescio della medaglia è che la protezione è a termine e non vincola nessuno dopo la sua scadenza: alla chiusura delle trattative, se non è stato firmato nulla, ogni creditore riacquista piena libertà di azione. Il tribunale, inoltre, verifica che le misure siano funzionali al buon esito delle trattative e può non confermarle o revocarle; e dopo il loro rigetto la strada verso la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore può aprirsi rapidamente (Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025).

Come si esegue in sintesi

La sequenza iniziale coincide con quella dell’opzione 2: istanza sulla piattaforma, nomina dell’esperto, richiesta delle misure con l’istanza, ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, udienza e ordinanza. La differenza si manifesta nella fase centrale. Anziché lavorare alla costruzione di categorie omogenee e alla raccolta del 75%, le trattative si concentrano sui creditori realmente decisivi per la continuità: le banche che finanziano il circolante, i fornitori insostituibili, eventualmente un investitore disposto a immettere risorse. Se emerge la necessità di intervenire sui debiti tributari, si valuta la proposta di transazione alle agenzie fiscali prevista dal comma 2-bis dell’art. 23. In prossimità della scadenza delle misure, si decide se chiedere la proroga, motivandola con l’andamento concreto delle trattative, oppure se formalizzare l’uscita individuata. L’esperto, nella relazione finale, dà conto dell’esito; e per effetto del comma 2-ter, alcune soluzioni possono essere perfezionate anche dopo la conclusione formale della composizione.

Il punto delicato di questa sequenza è la gestione del tempo. Le misure hanno una durata massima inderogabile, e ogni proroga richiede di dimostrare che le trattative stanno effettivamente procedendo. Una composizione che arriva alla scadenza senza un’uscita pronta lascia l’impresa scoperta esattamente quando i creditori, dopo mesi di attesa, sono meno disposti a concedere altro tempo.

Pronunce a supporto

La giurisprudenza di merito è netta nel pretendere che la protezione sia strumentale a un progetto e non a un semplice rinvio. Trib. Fermo, ord. 31 luglio 2025 ha negato la conferma delle misure in presenza di un piano esclusivamente liquidatorio di beni immobili, privo di continuità e di cessione dell’azienda; Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025 ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo il diniego delle misure per assenza di prospettive di risanamento. Sul versante opposto, Trib. Palermo, 4 aprile 2025 ha riconosciuto misure specifiche e mirate quando esse risultavano davvero funzionali al buon esito delle trattative. Il filo comune è chiaro: la protezione si ottiene e si conserva in proporzione alla credibilità del percorso che deve proteggere.

Il profilo ideale

Questa terza via si adatta a un’impresa con esigenza di ristrutturazione più profonda di un semplice differimento, creditori eterogenei e la necessità di guadagnare mesi preziosi per costruire una soluzione definitiva.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, e non descrivono casi reali. Utilizzano gli stessi dati di partenza per rendere il confronto leggibile.

Dati comuni. Alfa S.r.l., impresa manifatturiera con attività in continuità, ha un’esposizione complessiva di 1.284.600 €, così composta: 812.300 € verso cinque banche (Banca A 241.500 €, Banca B 198.700 €, Banca C 112.600 €, Banca D 81.200 €, Banca E 178.300 €); 297.450 € verso fornitori; 174.850 € verso l’erario. Il portafoglio ordini è solido, ma un cliente rilevante ha dilazionato i pagamenti di otto mesi. Le banche A, B, C e D sono disposte a sospendere per diciotto mesi il rimborso della quota capitale dei finanziamenti; la Banca E no, e il 23 gennaio 2026 ha notificato un atto di precetto.

Simulazione 1 — La banca dissenziente e il fattore tempo

Con l’opzione 1 (convenzione autonoma). Le trattative iniziano il 2 febbraio 2026. Le banche aderenti rappresentano 634.000 € su 812.300 €, pari al 78,05% della categoria “creditori bancari”: la soglia del 75% è superata. Nel frattempo, però, il 16 febbraio 2026 la Banca E notifica un pignoramento presso terzi sui conti di Alfa. Per effetto dell’art. 546 c.p.c., il terzo pignorato deve accantonare somme fino all’importo precettato aumentato della metà: 178.300 € × 1,5 = 267.450 € potenzialmente bloccati. Le adesioni si completano il 10 marzo, l’attestazione arriva il 20 marzo, la convenzione è comunicata via PEC il 24 marzo; il termine per l’opposizione scade il 23 aprile 2026. Per oltre due mesi, quindi, la liquidità vincolata dal pignoramento sottrae ossigeno proprio nella fase in cui l’impresa dovrebbe dimostrare di poter reggere. Se la Banca E si oppone, l’estensione degli effetti nei suoi confronti dipenderà dalla sentenza del tribunale.

Con l’opzione 2 (composizione negoziata e poi convenzione). Alfa presenta l’istanza con richiesta di misure protettive il 9 febbraio 2026; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene l’11 febbraio, il ricorso per la conferma è depositato il 12 febbraio. Il pignoramento che la Banca E avrebbe notificato il 16 febbraio non può essere iniziato, perché ricade nel divieto dell’art. 18. Il tribunale, con ordinanza del 3 marzo 2026, conferma le misure per centoventi giorni, fino al 1° luglio 2026. Le trattative proseguono con l’esperto; la convenzione con le banche A-D viene conclusa, attestata e comunicata anche alla Banca E. L’elemento dirimente è evidente: stessa maggioranza, stesso contenuto, ma liquidità non congelata durante la negoziazione.

Con l’opzione 3 (protezione senza convenzione). Le misure proteggono Alfa fino al 1° luglio 2026 (prorogabili fino al limite complessivo di legge). Se però alla scadenza non è stato firmato un accordo idoneo a vincolare la Banca E, questa riacquista piena libertà di agire. La protezione ha comprato tempo, ma non ha risolto il problema del dissenziente.

Simulazione 2 — La soglia del 75% nella categoria fornitori

Alfa vuole estendere la moratoria anche ai fornitori, per 297.450 € complessivi. Gli aderenti rappresentano 214.900 €, cioè il 72,25%: la soglia non è raggiunta, e con l’opzione 1 la convenzione vincolerebbe soltanto chi l’ha firmata. Il 75% corrisponde a 223.087,50 €; basterebbe l’adesione di un ulteriore fornitore con un credito di 9.100 € per arrivare a 224.000 €, pari al 75,31%. In un contesto di trattative guidate dall’esperto (opzioni 2 e 3), questa ultima adesione è spesso più agevole da ottenere; in una trattativa diretta dipende interamente dalla forza contrattuale e dalla credibilità dell’imprenditore. Va soppesato, in ogni caso, che la categoria deve essere omogenea: accorpare artificialmente fornitori con posizioni diverse per raggiungere la soglia espone la convenzione a contestazioni.

Simulazione 3 — Quando serve uno stralcio, non solo tempo

Supponiamo che i fornitori siano disposti ad accettare il 70% del loro credito in cambio di pagamento rapido. Lo stralcio del 30% varrebbe 89.235 € di risparmio (pagamento di 208.215 € anziché 297.450 €). Una convenzione di moratoria, per definizione, non può contenere rinunce al credito: con l’art. 62 Alfa potrebbe ottenere soltanto una dilazione dell’intero importo, per esempio in diciotto mensilità da 16.525 €. Se l’obiettivo è la riduzione del debito, la strada coerente è l’opzione 3: accordi individuali ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), un accordo sottoscritto anche dall’esperto ai sensi della lett. c), oppure un accordo di ristrutturazione. Qui il confronto non è tra strumenti migliori o peggiori, ma tra strumenti che fanno cose diverse.


Il confronto in tabella

La tabella riassume i profili che più incidono sulla scelta. Va letta con una cautela: ciascuna cella descrive la tendenza generale, e il caso concreto può spostare gli equilibri. Per quanto riguarda gli oneri, sono indicati soltanto quelli previsti dalla legge, in termini qualitativi; nessuna voce riguarda compensi di assistenza legale. L’elemento più spesso sottovalutato è la riga degli effetti sull’esecuzione: una moratoria perfetta sulla carta, conclusa quando i conti sono già bloccati, può arrivare troppo tardi. Altrettanto sottovalutata è la riga della reversibilità: la composizione negoziata lascia aperte più porte, mentre la convenzione autonoma, una volta comunicata, fissa un assetto che si modifica soltanto con un nuovo accordo.

ProfiloOpzione 1 — Convenzione autonoma (art. 62)Opzione 2 — Composizione negoziata con sbocco in convenzione (art. 23, co. 1, lett. b)Opzione 3 — Composizione negoziata con misure protettive e uscita diversa
TempiDipendono dalle trattative; 30 giorni per le opposizioni dalla comunicazioneDurata tendenziale della composizione di 180 giorni, più il termine di opposizioneMisure da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi
ComplessitàMedia: categorie, informativa, attestazione, comunicazioniAlta: istanza, esperto, ricorso sulle misure, requisiti art. 62Alta: istanza, esperto, ricorso, costruzione dell’uscita alternativa
Rischi in caso di esito negativoOpposizione accolta: la convenzione non vincola l’opponenteArchiviazione o revoca delle misure; possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditoriScadute le misure senza accordo, i creditori riacquistano libertà d’azione
Effetti sull’esecuzioneNessuno scudo durante le trattative; effetti sulle esecuzioni solo in base al contenuto della convenzioneBlocco di azioni esecutive e cautelari dalla pubblicazione dell’istanza, se le misure sono chieste e confermateBlocco temporaneo, se le misure sono confermate; poi dipende dall’accordo raggiunto
ReversibilitàBassa: una volta comunicata, si modifica solo con nuovo accordoAlta: lo stesso percorso può deviare verso ADR, piano attestato, concordato semplificatoAlta: uscita scelta in base all’andamento delle trattative
Oneri previsti dalla leggeContributo unificato solo in caso di giudizio di opposizioneOneri camerali, compenso dell’esperto secondo i criteri di legge, contributo unificato per il ricorso sulle misureCome opzione 2
Contenuto possibileSolo misure senza rinuncia al creditoSolo misure senza rinuncia al creditoAnche stralci, cessioni, nuova finanza, transazione fiscale

I criteri per scegliere

Il ragionamento corretto è condizionale. Nessuna delle tre opzioni prevale in astratto; ciascuna prevale in presenza di determinate condizioni.

Primo criterio: l’imminenza delle azioni esecutive. Se la situazione presenta un precetto già notificato, un pignoramento in arrivo o un creditore che ha minacciato istanza di liquidazione giudiziale, generalmente l’assenza di scudo dell’opzione 1 diventa un fattore di rischio difficilmente accettabile, e le opzioni 2 e 3 guadagnano peso. Se invece i creditori sono collaborativi e nessuno sta agendo, la protezione giudiziale può rivelarsi un costo organizzativo non necessario.

Secondo criterio: la natura della crisi. Se il problema è di tempo (incassi differiti, stagionalità, un cliente in ritardo), la moratoria è lo strumento naturale, in forma autonoma o dentro la composizione. Se il problema è di dimensione del debito, la moratoria da sola rischia di spostare in avanti una difficoltà che si ripresenterà identica: in quel caso l’opzione 3, con un’uscita capace di ridurre il debito, tende a essere più coerente.

Terzo criterio: la raggiungibilità del 75% per categoria. Se la maggioranza qualificata è già acquisita e la categoria è chiaramente omogenea, l’opzione 1 esprime al meglio la propria efficienza. Se la soglia è in bilico, la presenza di un esperto terzo può fare la differenza nel convincere gli ultimi creditori, e l’opzione 2 diventa più solida.

Quarto criterio: la tenuta delle prospettive di risanamento. La composizione negoziata richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, e i tribunali verificano che le misure non abbiano finalità meramente dilatorie. Se le prospettive sono fragili o poco documentabili, l’accesso alla composizione può esporre a un rigetto delle misure che peggiora la posizione dell’impresa; in quel caso va valutato con attenzione se la situazione non richieda direttamente uno strumento di regolazione della crisi diverso.

Quinto criterio: il bisogno di riservatezza e la presenza di debiti tributari. Se la visibilità esterna è un rischio commerciale serio (fornitori che potrebbero chiedere pagamenti anticipati, clienti che potrebbero rivedere le commesse), l’opzione 1 conserva un profilo più discreto. Se però una parte rilevante del debito è fiscale, le misure premiali collegate agli esiti dell’art. 23 e la possibilità di proporre una transazione alle agenzie fiscali nel corso delle trattative sono elementi che spostano la bilancia verso la composizione negoziata.

A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale: la coerenza tra lo strumento scelto oggi e quello che potrebbe servire domani. Una convenzione autonoma che fallisce lascia l’impresa più debole di prima davanti a un eventuale accordo di ristrutturazione; una composizione negoziata ben condotta, anche se non si chiude con la moratoria, conserva utilità per gli sbocchi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, analizza questi criteri sul caso concreto, coordinando uno staff di avvocati e commercialisti.


Le domande di chi è indeciso

Posso iniziare con una trattativa diretta e poi, se le cose si complicano, aprire la composizione negoziata? Sì, e accade spesso. Va però considerato che i mesi spesi in una trattativa senza protezione possono aver consumato liquidità o consentito a un creditore di agire. Inoltre, l’accesso alla composizione richiede che non sia pendente un procedimento per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi: la Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito che una domanda di concordato con riserva, anche se rinunciata, resta pendente fino alla declaratoria di improcedibilità e preclude la composizione.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze dipendono dal tipo di errore. Una convenzione autonoma senza i requisiti dell’art. 62 non è nulla, ma vincola soltanto gli aderenti: il danno è la perdita dell’efficacia estesa. Una composizione negoziata aperta senza prospettive di risanamento può invece concludersi con l’archiviazione e il rigetto delle misure, e aprire la strada a istanze di liquidazione giudiziale.

Durante la composizione negoziata posso continuare a pagare fornitori e dipendenti? Sì, la gestione resta all’imprenditore. Occorre però informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti che non siano coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; l’esperto, se ritiene l’atto pregiudizievole, lo segnala e può esprimere un dissenso iscrivibile nel registro delle imprese.

La convenzione di moratoria mi protegge anche dal fisco? La convenzione opera sui creditori delle categorie coinvolte e sui loro crediti; i rapporti con l’amministrazione finanziaria seguono regole proprie. Nella composizione negoziata, dal correttivo del 2024, è possibile formulare proposte di transazione alle agenzie fiscali, e alcune misure premiali sui debiti tributari sono collegate alla conclusione con una delle soluzioni dell’art. 23.

Posso chiedere la moratoria anche se sono un piccolo imprenditore sotto soglia? Sì. L’art. 25-quater CCII consente all’imprenditore sottosoglia di chiedere la nomina dell’esperto e di concludere, in esito alle trattative, un accordo con il contenuto dell’art. 62; e l’art. 62 stesso si applica all’imprenditore “anche non commerciale”.

Una volta firmata la convenzione, cosa succede se l’impresa non riesce a rispettare le nuove scadenze? La convenzione disciplina gli effetti della crisi in via provvisoria: se alla scadenza del periodo di moratoria l’impresa non è in grado di pagare, i creditori recuperano la possibilità di agire secondo quanto previsto dall’accordo e dalla legge. È per questo che la moratoria va sempre valutata insieme al “dopo”: un differimento che non è accompagnato da un piano credibile per il periodo successivo rischia soltanto di rinviare lo stesso problema. Nella composizione negoziata, la relazione dell’esperto e la documentazione raccolta durante le trattative costituiscono comunque una base utile per un eventuale strumento successivo.

La convenzione di moratoria può riguardare solo le banche? Non più. Nella legge fallimentare l’istituto era riservato ai creditori bancari e finanziari; con il Codice della crisi è stato esteso a tutti i creditori. Nella pratica, tuttavia, la categoria bancaria resta quella in cui la convenzione trova più spesso applicazione, perché è più facile costruire categorie omogenee e raggiungere la soglia del 75%.


Le pronunce che orientano la scelta

Una premessa di metodo: le pronunce pubblicate che applicano direttamente l’art. 62 CCII in sede di opposizione sono ancora rarissime. La giurisprudenza più ricca riguarda la composizione negoziata e le misure protettive, cioè proprio il contesto che distingue l’opzione 1 dalle opzioni 2 e 3. I principi riportati sono riformulati in parole proprie.

Pronunce che illuminano l’opzione 1 (assenza di scudo e limiti della protezione implicita)

Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La Corte ha escluso che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata obbligasse il giudice a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento, ribadendo inoltre che le nullità processuali vanno eccepite tempestivamente. Rilevanza: nessuna protezione si presume; ciò che non è formalmente attivato e confermato non copre l’impresa, e questo pesa sulla valutazione di chi negozia una moratoria senza strumenti di tutela.

Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale investito della domanda di fallimento può valutare incidentalmente l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata mentre pende una domanda di concordato, anche se rinunciata, fino alla declaratoria di improcedibilità. Rilevanza: chi valuta di passare da una strada all’altra deve verificare con cura la pendenza di procedimenti precedenti, pena la perdita delle protezioni.

Trib. Roma, 3 febbraio 2022. Il tribunale ha ritenuto che misure protettive e cautelari non possano essere indistintamente rivolte a tutti i creditori, ma vadano riferite ai creditori specificamente individuati (orientamento non unanime: altri tribunali hanno ammesso la conferma generalizzata). Rilevanza: anche lo scudo della composizione ha un perimetro, e la sua ampiezza dipende da come viene costruita la richiesta.

Pronunce che illuminano l’opzione 2 (composizione negoziata con sbocco in convenzione)

Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500. Le misure protettive della composizione negoziata hanno natura interinale e cautelare; i provvedimenti che le riguardano non decidono in via definitiva su diritti soggettivi, e per questo contro il rigetto del reclamo non è ammesso ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: la tutela durante le trattative si conquista e si difende in primo grado e in reclamo; un ricorso iniziale debole difficilmente viene recuperato dopo.

Trib. Nola, 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025). Il tribunale ha accolto parzialmente l’istanza, confermando per centoventi giorni le misure tipiche (divieto di azioni esecutive e cautelari, divieto di revoca unilaterale dei contratti per crediti anteriori, sospensione di decadenze e prescrizioni) e delimitando con precisione il perimetro di quanto concedibile. Rilevanza: mostra concretamente quale protezione offre l’opzione 2 durante la negoziazione della moratoria, e dove si ferma.

Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza dell’imprenditore nelle trattative, il tribunale ha ritenuto di non poter più pronunciarsi sulla conferma delle misure. Rilevanza: il comportamento nelle trattative è decisivo; la composizione negoziata premia la trasparenza, che è anche il presupposto dell’informativa richiesta dall’art. 62.

Trib. Forlì, 11 ottobre 2024. In sede di reclamo contro il rigetto della conferma delle misure, il tribunale ha ritenuto possibile sospendere temporaneamente gli effetti del provvedimento reclamato, in presenza del rischio di danni irreparabili per gli obiettivi delle trattative. Rilevanza: anche dopo un primo rigetto, esistono spazi di tutela che vanno sfruttati con tempestività.

Cass., Prima Presidente, decreto 3 aprile 2025. Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi (ordinanza del 3 dicembre 2024) sulla natura delle misure protettive e sulla possibilità di ottenere misure cautelari di pari contenuto dopo il termine massimo è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza delle questioni rispetto al caso concreto. Rilevanza: sul regime della protezione oltre i limiti temporali non c’è ancora una parola definitiva della Suprema Corte, e gli orientamenti di merito restano differenziati.

Pronunce che illuminano l’opzione 3 (protezione temporanea e uscita diversa)

Trib. Fermo, ord. 31 luglio 2025. Il tribunale ha negato la conferma delle misure a un’impresa il cui piano si limitava alla vendita di immobili, senza continuità né cessione dell’azienda, considerando l’uso dello strumento meramente dilatorio. Rilevanza: usare la composizione solo per “comprare tempo”, senza un progetto credibile, è una strategia esposta al rigetto.

Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025. Dopo il diniego della conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha accolto l’istanza di un creditore aprendo la liquidazione giudiziale. Rilevanza: se la protezione viene negata, la posizione dell’impresa può peggiorare rapidamente; è il rischio principale dell’opzione 3 impostata male.

Trib. Palermo, 4 aprile 2025. Il tribunale ha riconosciuto misure protettive e cautelari specifiche a presidio delle trattative, estendendone la tutela anche al socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: la protezione, se ben argomentata, può essere modellata sulle esigenze reali del risanamento, anche oltre il perimetro più immediato dell’impresa.

Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro un’ordinanza che, in materia di sequestro preventivo per reati tributari, aveva valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi rilevati dall’esperto per escludere il pericolo di dispersione. Rilevanza: un percorso di composizione serio produce effetti di credibilità che vanno oltre le trattative con i creditori.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta il rapporto tra convenzione di moratoria e composizione negoziata con strumenti operativi precisi. Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando composizione del debito, stato delle azioni dei creditori e prospettive di risanamento.
  2. Ricostruiamo la mappa completa dei creditori e verifichiamo quali categorie possono essere considerate omogenee ai fini dell’art. 62, calcolando le soglie del 75% categoria per categoria.
  3. Verifichiamo la pendenza di procedimenti precedenti (domande di concordato, istanze di liquidazione giudiziale) che potrebbero precludere l’accesso alla composizione negoziata.
  4. Predisponiamo con i commercialisti dello staff la documentazione per l’istanza sulla piattaforma telematica e per il test di ragionevole perseguibilità del risanamento.
  5. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e ne seguiamo l’udienza, delimitando con precisione creditori e misure richieste.
  6. Conduciamo le trattative con le banche, analizzando i contratti di finanziamento, le garanzie pubbliche e le clausole di decadenza.
  7. Costruiamo l’informativa ai creditori richiesta dall’art. 62, comma 2, lett. a), in forma completa e tracciabile.
  8. Coordiniamo il lavoro con il professionista attestatore, verificando la tenuta dei dati e della comparazione con l’alternativa liquidatoria.
  9. Difendiamo la convenzione nel giudizio di opposizione o, dal lato del creditore, costruiamo l’opposizione quando i requisiti mancano, seguendo il reclamo e gli eventuali gradi successivi.
  10. Valutiamo le uscite alternative (accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato, proposta di transazione fiscale) se la moratoria non è sufficiente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta tra moratoria autonoma e composizione negoziata compiuta oggi potrebbe dover essere difesa domani, in un’opposizione, in un reclamo o in un giudizio di legittimità. La qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di seguire la linea impostata dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza cambiare mani e senza disperdere la conoscenza del caso. A questa si affianca l’abilitazione di Esperto Negoziatore, che offre familiarità con il procedimento visto dal lato dell’esperto; resta fermo che, nella composizione negoziata del cliente, l’esperto è sempre un soggetto terzo e indipendente, nominato dalla commissione.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati per i profili processuali e contrattuali, commercialisti per i dati aziendali, i flussi di cassa e i rapporti con l’attestatore.


Chiusura

Convenzione di moratoria e composizione negoziata non sono alternative in senso stretto: la prima può vivere da sola oppure essere il punto d’arrivo della seconda, e accanto a entrambe esiste la possibilità di usare la composizione come protezione temporanea verso un’uscita diversa. Ciascuna strada ha un profilo ideale e un rovescio della medaglia. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e, talvolta, la possibilità stessa di difendere l’impresa.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia per ragioni che derivano dalle competenze certificate dell’Avvocato: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente la composizione negoziata; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario incide sui rapporti con le banche e con il fisco, che sono il cuore di quasi ogni moratoria; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la difesa dell’eventuale contenzioso su opposizioni e reclami fino all’ultimo grado.

📩 Prima che un precetto o un pignoramento restringano le tue possibilità di scelta, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: trovi tutti i recapiti al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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