Il tempo come chiave di lettura
Lunedì mattina, ore 9:15. L’amministratore di una società apre l’home banking per disporre gli stipendi e trova il conto indisponibile: la banca ha ricevuto un atto di pignoramento presso terzi. Da quel momento parte un orologio che nessuno gli ha spiegato. È un orologio che corre su due quadranti contemporaneamente: quello del processo esecutivo, che porta il creditore verso l’udienza e l’assegnazione delle somme, e quello — eventuale — della composizione negoziata della crisi, lo strumento previsto dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La domanda del titolo non ha una risposta secca, perché la risposta dipende quasi interamente da quando ciascun atto viene compiuto.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nella composizione negoziata questo principio vale in modo quasi brutale: un ricorso depositato con un giorno di ritardo fa cadere la protezione; un’istanza presentata una settimana dopo l’ordinanza di assegnazione cambia radicalmente la sorte delle somme bloccate.
La timeline che ricostruiamo in questa guida segue la procedura dal primo giorno all’ultimo: la notifica del pignoramento alla banca; il deposito dell’istanza sulla piattaforma telematica con la richiesta di misure protettive; l’accettazione dell’esperto e la pubblicazione nel registro delle imprese, momento in cui scatta il divieto di proseguire l’esecuzione; il ricorso al tribunale da depositare entro il giorno successivo; l’udienza da fissare entro dieci giorni; l’ordinanza di conferma con una durata tra 30 e 120 giorni; l’eventuale proroga fino al tetto dei 240 giorni; infine l’esito delle trattative, con il ritorno — o meno — del creditore sul conto.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè possiede l’abilitazione specifica per operare dentro la composizione negoziata, la procedura attorno a cui ruota tutto questo articolo; ed è avvocato cassazionista, qualifica che consente di seguire sia il versante del tribunale della crisi sia quello del giudice dell’esecuzione, fino all’ultimo grado di giudizio. Il pignoramento del conto aziendale in pendenza di composizione negoziata sta precisamente all’incrocio tra questi due mondi.
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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di scendere nel dettaglio conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. La tabella che segue allinea le tappe della composizione negoziata e il loro impatto sul pignoramento del conto corrente. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la fase viene sviluppata.
Due avvertenze. La prima: i termini indicati sono quelli del Codice della crisi nel testo vigente dopo il decreto correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) e del codice di procedura civile dopo la riforma Cartabia e il suo correttivo. La seconda: la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1 al 31 agosto, non è una rete di sicurezza in questa materia, perché non si applica ai procedimenti cautelari né alle procedure della crisi; chi conta su agosto come “mese franco” per il ricorso al tribunale commette un errore potenzialmente fatale.
| Tappa | Momento | Evento | Effetto sul conto pignorato | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del giorno 0 | Notifica del pignoramento alla banca | Somme vincolate fino al credito aumentato della metà | “Prima del giorno zero” |
| 2 | Giorno 0 | Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive | Nessun effetto ancora | “Giorno 0” |
| 3 | Entro 2 giorni lavorativi | Accettazione dell’esperto e pubblicazione nel registro imprese | Divieto di proseguire l’esecuzione dal giorno della pubblicazione | “Il giorno della pubblicazione” |
| 4 | Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Ricorso al tribunale per la conferma | Se manca o è tardivo, la protezione cade | “Entro il giorno successivo” |
| 5 | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso | Decreto di fissazione dell’udienza | Se il tribunale non fissa l’udienza, gli effetti cessano | “Entro dieci giorni” |
| 6 | Udienza e ordinanza | Conferma, modifica o revoca delle misure | Durata tra 30 e 120 giorni; reclamo in 15 giorni | “L’udienza e l’ordinanza” |
| 7 | Durante le misure | Gestione del vincolo e dell’eventuale assegnazione | Esecuzione ferma, somme congelate o accantonate | “I mesi della protezione” |
| 8 | Fino a 240 giorni | Proroga delle misure; eventuali misure cautelari mirate | Tetto massimo delle misure generalizzate | “La proroga” |
| 9 | Fine delle trattative | Accordo, archiviazione o cessazione dell’incarico | Il creditore può riprendere l’esecuzione, salvo esiti diversi | “L’epilogo” |
Prima del giorno zero: il pignoramento arriva in banca
Cosa succede
Il racconto comincia prima ancora che la composizione negoziata esista. Un creditore munito di titolo esecutivo, dopo aver notificato il precetto e lasciato decorrere il termine, fa notificare dall’ufficiale giudiziario un atto di pignoramento presso terzi alla banca presso cui l’impresa intrattiene il conto corrente, e allo stesso tempo all’impresa debitrice. Da quel momento la banca diventa “terzo pignorato”: non può più mettere a disposizione del correntista le somme colpite dal vincolo.
Per l’impresa l’effetto è immediato e concreto: bonifici respinti, RID insoluti, stipendi non pagati, fornitori in allarme. È in questa fase che molti amministratori scoprono che il pignoramento non è un evento tra i tanti, ma una crisi di liquidità che può trasformarsi in pochi giorni in crisi d’impresa.
La norma
La struttura del pignoramento presso terzi è disegnata dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. L’articolo 543 disciplina il contenuto dell’atto: l’ingiunzione al debitore, l’intimazione al terzo di non disporre delle somme senza ordine del giudice, l’invito al terzo a rendere la dichiarazione, l’indicazione dell’udienza di comparizione. L’articolo 546 stabilisce che dal giorno della notifica il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. L’articolo 547 regola la dichiarazione del terzo, che per una banca consiste nell’indicare i rapporti in essere e le somme disponibili.
La riforma Cartabia ha aggiunto un tassello decisivo, poi ritoccato dal correttivo. Oggi il quinto comma dell’articolo 543 impone al creditore, entro la data dell’udienza indicata nell’atto, di notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e di depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione: se l’avviso non viene notificato o non viene depositato, il pignoramento perde efficacia, e in mancanza di notifica gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto.
I termini che si attivano
Il calendario del processo esecutivo è ora in moto. Entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento il creditore deve notificare al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo e depositarlo: si tratta di un termine perentorio. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 febbraio 2025, ha dichiarato d’ufficio l’inefficacia di un pignoramento presso terzi proprio perché gli avvisi, pur notificati in tempo, erano stati depositati tardivamente, con conseguente estinzione della procedura e liberazione delle somme.
Sul versante del debitore, restano esperibili le opposizioni esecutive. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) va proposta entro 20 giorni dal compimento dell’atto contestato o dalla sua conoscenza: termine perentorio. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto del creditore di procedere, non ha invece un termine fisso, ma incontra le preclusioni legate allo sviluppo del processo.
Cosa può fare il debitore ora
A questo punto le finestre difensive aperte sono tre, e non si escludono a vicenda.
La prima finestra è la verifica formale del pignoramento: titolo esecutivo, precetto, notifica, contenuto dell’atto, rispetto dei limiti di cui all’art. 546, e soprattutto il deposito tempestivo dell’avviso di iscrizione a ruolo. Un vizio qui può chiudere la partita senza neppure passare dalla crisi d’impresa.
La seconda finestra è l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, se l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma con prospettive ragionevoli di risanamento. È la strada di cui si occupa questo articolo, e la sua efficacia sul pignoramento dipende in maniera decisiva dal momento in cui viene imboccata rispetto all’udienza del processo esecutivo.
La terza finestra è la trattativa diretta con il creditore procedente, che però, se condotta al di fuori di qualunque cornice, rischia di favorire un creditore a scapito degli altri e di non risolvere la tensione complessiva sulla liquidità.
Preclusa, in questa fase, è invece l’idea di “far sparire” la liquidità spostandola altrove: le somme già vincolate sono custodite dalla banca, e movimenti sospetti su altri rapporti espongono a rischi ulteriori, anche di responsabilità degli amministratori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più diffuso è aspettare l’udienza. L’amministratore ragiona così: “Il conto è bloccato, ma finché il giudice non assegna le somme i soldi restano lì; vediamo cosa succede”. È un ragionamento che ignora il calendario. Come vedremo, lo spartiacque che più di ogni altro condiziona la sorte delle somme è proprio l’ordinanza di assegnazione, e la giurisprudenza non è unanime su cosa accada quando la composizione negoziata arriva dopo quell’ordinanza. Aspettare significa rinunciare alla posizione più solida.
Un secondo errore, speculare, è credere che basti “annunciare” alla banca o al creditore l’intenzione di avviare la composizione negoziata. Nessun effetto protettivo nasce da un annuncio: gli effetti nascono solo da una pubblicazione nel registro delle imprese, che a sua volta presuppone una sequenza di adempimenti telematici.
Quanto dura realmente
Tra la notifica del pignoramento e l’udienza indicata nell’atto trascorrono, nella prassi, alcune settimane; nei grandi tribunali la prima udienza effettiva può slittare, e la dichiarazione della banca arriva di regola prima dell’udienza. Il punto è che il tempo realmente disponibile per preparare un’istanza di composizione negoziata ben documentata — con il test pratico, il progetto di piano, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori — è quasi sempre inferiore a quello che l’impresa immagina. Prepararla in pochi giorni è possibile, ma richiede una regia che non lasci nulla al caso.
Giorno 0: l’istanza di nomina dell’esperto e la richiesta di misure protettive
Cosa succede
Siamo al giorno 0. L’imprenditore accede alla piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio e deposita l’istanza di nomina dell’esperto. Nella stessa istanza — oppure con un’istanza successiva — chiede l’applicazione delle misure protettive del patrimonio. È un atto che si compie online, senza passare dal tribunale, e che da solo non produce ancora alcun effetto sul conto pignorato.
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso classico: l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, non c’è un commissario né un curatore, non c’è spossessamento. C’è un esperto indipendente che agevola le trattative tra l’impresa, i creditori e gli altri soggetti interessati. Proprio per questo le misure protettive non sono automatiche: vanno chieste, e il perimetro della protezione lo decide in prima battuta l’imprenditore.
La norma
L’accesso è disciplinato dall’articolo 17 CCII, che elenca i documenti da inserire nella piattaforma. L’articolo 18, comma 1, consente all’imprenditore di chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le stesse modalità, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. Il comma 2 aggiunge un obbligo che riguarda direttamente il nostro scenario: con l’istanza l’imprenditore inserisce nella piattaforma una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti, oltre a un aggiornamento sui ricorsi già dichiarati.
Il pignoramento del conto corrente, quindi, va dichiarato. Non è un dettaglio: è l’informazione su cui l’esperto e poi il tribunale valuteranno la funzionalità delle misure.
I termini che si attivano
Dal deposito dell’istanza parte il procedimento di nomina dell’esperto da parte della commissione istituita presso la camera di commercio. In questa fase non ci sono termini perentori a carico dell’imprenditore, ma c’è un termine “di fatto” che conta più di ogni altro: quello dell’udienza fissata nel processo esecutivo. Se la pubblicazione delle misure protettive arriverà prima di quella data, l’esecuzione si fermerà prima dell’assegnazione; se arriverà dopo, il quadro si complica.
È opportuno ricordare che, se l’impresa ha già avuto un’istanza archiviata, l’articolo 17, comma 8, impedisce di presentarne una nuova prima di un anno dall’archiviazione (termine ridotto, per una sola volta, a quattro mesi se l’archiviazione era stata chiesta dallo stesso imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto). Chi ha già “bruciato” una composizione negoziata deve saperlo prima di contare su questo strumento.
Cosa può fare il debitore ora
Qui si apre la finestra della scelta del perimetro delle misure. La giurisprudenza di merito considera le misure protettive potenzialmente rivolte a tutti i creditori, ma lascia all’imprenditore la facoltà di limitarne l’ambito soggettivo e oggettivo, sia al momento dell’accesso sia quando ne chiede la conferma. Un’impresa che ha un solo pignoramento aggressivo sul conto e rapporti ancora collaborativi con banche e fornitori può avere interesse a una protezione mirata, che riduca l’allarme presso i creditori non coinvolti.
C’è però un limite: la richiesta deve essere precisa. Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 17 ottobre 2023, ha ritenuto inammissibile per genericità una domanda di misure “che l’esperto dovesse ritenere necessarie o opportune”, sottolineando che contenuto delle misure e soggetti destinatari vanno individuati con precisione.
Seconda finestra: preparare fin da ora il ricorso al tribunale. Il termine per depositarlo, come vedremo, è talmente breve che scriverlo dopo la pubblicazione è quasi impossibile. Il ricorso deve essere pronto, con allegati e prova del pignoramento, nel momento in cui l’istanza viene depositata.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare l’istanza senza richiedere le misure protettive, pensando di aggiungerle “se servirà”. Tecnicamente l’istanza successiva è possibile, ma ogni giorno perso è un giorno in cui il creditore procedente può arrivare all’udienza. Un altro errore frequente è dichiarare il pignoramento in modo incompleto, senza indicare banca, importo, creditore, data dell’udienza: l’esperto non ha elementi per valutare, il tribunale neppure.
Quanto dura realmente
Il deposito telematico si esaurisce in una giornata, se la documentazione è pronta. Il vero tempo è a monte: la raccolta dei documenti richiesti dall’articolo 17 (bilanci, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, certificati dei debiti e così via) richiede normalmente giorni, a volte settimane. Per questo, in presenza di un pignoramento sul conto, il lavoro di preparazione andrebbe avviato non al giorno 0 ma nei giorni immediatamente successivi alla notifica, se non prima, quando i segnali di tensione finanziaria sono già evidenti.
Il giorno della pubblicazione: l’esperto accetta e scatta lo stop
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. La commissione nomina l’esperto; l’esperto, ricevuta la nomina, verifica la propria indipendenza e accetta l’incarico. L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. È da quel giorno — e non da prima — che scatta la protezione.
Per il creditore che ha pignorato il conto corrente il cambio di scenario è netto: non può più proseguire l’esecuzione. Non può ottenere l’assegnazione, non può iniziare nuovi pignoramenti su altri conti, non può acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. È il cosiddetto automatic stay, un effetto che la legge collega direttamente alla pubblicazione, senza bisogno di un provvedimento del giudice.
La norma
L’articolo 17, comma 4, prevede che l’esperto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, inserisca nella piattaforma l’accettazione e la dichiarazione sui requisiti di indipendenza, e convochi senza indugio l’imprenditore. L’articolo 18, comma 1, stabilisce che l’istanza di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto. Il comma 3 dello stesso articolo, nel testo modificato dal correttivo del 2024, dispone che dal giorno della pubblicazione i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa; dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano; i pagamenti non sono inibiti.
Lo stesso articolo 18 esclude espressamente dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. E il comma 4 aggiunge che, dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure.
I termini che si attivano
La pubblicazione è il vero “giorno zero giuridico”. Da qui partono due orologi. Il primo è brevissimo: il ricorso al tribunale per la conferma delle misure va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, a pena di inefficacia. Il secondo è di trenta giorni: entro trenta giorni dalla pubblicazione l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato; in mancanza, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata.
Nel frattempo cominciano a correre anche i tempi dell’esperto: entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sulla sua indipendenza (art. 17, comma 6), e l’incarico ha una durata base di centottanta giorni dall’accettazione (art. 17, comma 7).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra che si apre il giorno della pubblicazione è quella dell’eccezione di improseguibilità davanti al giudice dell’esecuzione. L’impresa, o il suo difensore, deve portare nel fascicolo del pignoramento presso terzi la prova della pubblicazione, così che il giudice dell’esecuzione non emetta l’ordinanza di assegnazione. L’effetto è legale, ma il giudice dell’esecuzione deve esserne messo a conoscenza: nessuno lo farà al posto dell’impresa.
Occorre però avere chiaro cosa la protezione fa e cosa non fa. Il divieto di proseguire l’esecuzione non libera automaticamente il conto. Già nelle prime applicazioni della disciplina, il Tribunale di Milano (provvedimento del 26 gennaio 2022) ha chiarito che le misure protettive comportano la sospensione della procedura esecutiva, ma non la liberazione delle somme pignorate, che restano soggette agli obblighi di custodia. In pratica: il creditore non incassa, ma l’impresa nemmeno recupera la disponibilità di quella liquidità.
Resta aperta, invece, la finestra dei pagamenti. La legge precisa che i pagamenti non sono inibiti: l’impresa può continuare a pagare fornitori e dipendenti con la liquidità non vincolata, nel rispetto dei doveri di gestione prudente che l’articolo 21 CCII impone durante le trattative.
Attenzione, infine, ai crediti dei lavoratori: se il pignoramento sul conto è stato promosso da un dipendente per retribuzioni o TFR, le misure protettive non lo fermano.
L’errore tipico di questa fase
Il primo errore è confondere la data di deposito dell’istanza con la data di pubblicazione. Tra le due passano di norma alcuni giorni lavorativi; se nel frattempo il giudice dell’esecuzione tiene l’udienza e assegna le somme, la protezione arriva tardi. Il secondo errore è pensare che, una volta pubblicata l’istanza, la banca debba “sbloccare” il conto: non lo farà, e non è tenuta a farlo sulla base della sola pubblicazione.
Il terzo errore è sottovalutare la portata del comma 2 dell’articolo 18: chi ha omesso di dichiarare il pignoramento in piattaforma si presenta davanti al tribunale con un vizio di trasparenza che l’esperto e il giudice possono valutare negativamente sotto il profilo della buona fede.
Quanto dura realmente
Tra deposito dell’istanza e pubblicazione passano, a seconda della rapidità della commissione nella nomina e dei tempi del registro delle imprese, da pochi giorni a un paio di settimane. Il termine di due giorni lavorativi per l’accettazione dell’esperto è rispettato con buona regolarità; i passaggi a monte (individuazione dell’esperto da parte della commissione) e a valle (iscrizione) introducono variabilità. È una variabilità di cui tenere conto quando l’udienza del pignoramento presso terzi è vicina.
Entro il giorno successivo: il ricorso al tribunale
Cosa succede
Il calendario ora corre con un ritmo quasi incompatibile con la normale organizzazione di un’impresa. Il giorno dopo la pubblicazione, l’imprenditore deve depositare al tribunale competente il ricorso con cui chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, se occorre, l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
È il passaggio in cui la protezione “automatica” deve ottenere il vaglio del giudice. Senza questo ricorso, la protezione cade. Con questo ricorso, l’impresa espone al tribunale le ragioni per cui il blocco del pignoramento sul conto è indispensabile per il risanamento.
La norma
L’articolo 19, comma 1, CCII stabilisce che l’imprenditore che ha formulato la richiesta di misure protettive, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure e, ove occorra, provvedimenti cautelari. La stessa norma prevede che l’omesso o ritardato deposito del ricorso sia causa di inefficacia delle misure, e che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni per la pubblicazione del numero di ruolo, l’iscrizione dell’istanza sia cancellata dal registro delle imprese. Il comma 2 elenca i documenti da allegare.
La competenza è quella dell’articolo 27 CCII: di regola il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per le imprese di maggiori dimensioni, altrimenti il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
I termini che si attivano
Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione: il ritardo, anche di un solo giorno, determina l’inefficacia delle misure. La sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non opera: il termine corre anche se la pubblicazione avviene a ferragosto. Se il ricorso non viene depositato in tempo, il tribunale, come prevede il comma 3 dell’articolo 19, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza; la domanda può essere riproposta, ma nel frattempo il creditore sul conto torna libero di proseguire.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione va chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa fase è il contenuto del ricorso, ed è una finestra stretta ma decisiva. Nel ricorso l’impresa deve spiegare, con documenti, perché il pignoramento del conto compromette la continuità: flussi di cassa, scadenze di stipendi e fornitori, dipendenza dell’attività da quel rapporto bancario. Deve indicare con precisione i creditori nei cui confronti chiede la conferma — il creditore procedente in primis — e, se lo ritiene, chiedere misure cautelari specifiche, ad esempio l’ordine al terzo pignorato di non effettuare pagamenti al creditore fino a nuovo provvedimento.
Può essere utile chiedere fin da subito anche la regolamentazione della sorte delle somme già vincolate, perché la conferma delle misure, da sola, non la risolve. Occorre però essere realisti: come vedremo, i tribunali tendono a congelare, non a restituire.
Preclusa è invece, in questa sede, la contestazione del titolo esecutivo o del credito: il tribunale della crisi non è il giudice dell’opposizione all’esecuzione. Se il credito è contestabile, la strada è parallela e va percorsa davanti al giudice dell’esecuzione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico ha un nome preciso: “lo depositiamo lunedì”. La pubblicazione avviene di venerdì, il consulente ritiene che il giorno successivo sia il lunedì, il ricorso viene depositato con due giorni di ritardo e le misure diventano inefficaci. Il calcolo va fatto con la massima prudenza, tenendo conto delle regole generali sul computo dei termini e, soprattutto, depositando il ricorso il prima possibile, idealmente lo stesso giorno della pubblicazione.
C’è poi un errore di contenuto: ricorsi “fotocopia”, con richieste generiche e senza una specifica illustrazione dell’incidenza del pignoramento sul conto. Come ha ricordato il Tribunale di Torino nell’ottobre 2023, genericità significa inammissibilità.
Quanto dura realmente
Il deposito telematico richiede minuti; il lavoro per arrivarci richiede giorni. Nella realtà, le imprese che riescono a rispettare il termine sono quelle che hanno depositato istanza e ricorso quasi in parallelo, con il ricorso già redatto e da aggiornare solo con gli estremi della pubblicazione. Chi comincia a scriverlo dopo aver visto la pubblicazione è quasi sempre fuori tempo.
Entro dieci giorni dal deposito: il decreto che fissa l’udienza
Cosa succede
Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione. Il ricorso è in cancelleria; ora la palla passa al tribunale, che deve fissare con decreto l’udienza in cui sentirà le parti. Il decreto, insieme al ricorso, va notificato ai creditori interessati — il creditore che ha pignorato il conto è naturalmente tra questi — e all’esperto, secondo le forme che il tribunale indica.
Nel frattempo il processo esecutivo è fermo, ma non è chiuso: il fascicolo del pignoramento presso terzi resta aperto, la banca continua a custodire le somme, e il creditore osserva con attenzione ciò che accade nel procedimento davanti al tribunale della crisi.
La norma
L’articolo 19, comma 3, prevede che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissi con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente in videoconferenza. Il ricorso e il decreto sono notificati dal ricorrente, anche all’esperto, con le modalità indicate dal tribunale, che può prescrivere le forme ritenute opportune ai sensi dell’articolo 151 c.p.c. La norma aggiunge che gli effetti protettivi cessano se il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza nel termine; in questo caso, come nel caso di ricorso tardivo, la domanda può essere riproposta.
È una previsione criticata da tempo in dottrina e segnalata anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 832 del 13 maggio 2022, perché fa dipendere la sopravvivenza della protezione dall’organizzazione dell’ufficio giudiziario; il correttivo del 2024 l’ha tuttavia mantenuta.
I termini che si attivano
Il tribunale deve fissare l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso: in mancanza, gli effetti protettivi cessano. È un termine a carico del giudice, ma le sue conseguenze ricadono sull’impresa. Le notifiche vanno eseguite nelle forme e nei tempi indicati nel decreto: il loro mancato rispetto può compromettere il contraddittorio e l’esito dell’udienza.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa fase è la vigilanza attiva sul fascicolo. Il difensore deve monitorare giorno per giorno l’emissione del decreto; se il decimo giorno si avvicina senza provvedimento, è opportuno sollecitare la cancelleria e, in caso di cessazione degli effetti, essere pronti a riproporre immediatamente la domanda.
In parallelo, occorre informare il giudice dell’esecuzione dell’andamento del procedimento, depositando nel fascicolo del pignoramento il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, in modo che nessuno possa sostenere di non conoscere la pendenza delle misure.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, coordina proprio questo doppio binario: il procedimento sulle misure davanti al tribunale della crisi e la difesa nel fascicolo del pignoramento presso terzi.
C’è infine una finestra meno evidente: preparare l’esperto. Il suo parere sulle prospettive di risanamento e sulla funzionalità delle misure sarà l’elemento centrale dell’udienza. L’impresa deve fornirgli per tempo dati attendibili sul peso del pignoramento sul conto e sui flussi di cassa dei mesi successivi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la passività: “il ricorso è depositato, ora decide il tribunale”. Invece è la fase in cui si costruisce la conferma. Un secondo errore è sbagliare le notifiche ai creditori, magari notificando il ricorso solo al creditore procedente e dimenticando altri creditori verso cui si chiedono misure specifiche, o non rispettando le forme indicate dal tribunale.
Un terzo errore riguarda il rapporto con la banca: l’impresa, rassicurata dalla pubblicazione, smette di dialogare con l’istituto terzo pignorato, che invece è spesso anche creditore e sarà parte delle trattative.
Quanto dura realmente
Nella maggior parte dei tribunali il decreto di fissazione arriva nei termini, spesso in pochi giorni; l’udienza viene di regola fissata a distanza di una o due settimane dal decreto, per consentire le notifiche e il deposito del parere dell’esperto. Non sono rari i rinvii dell’udienza proprio per acquisire tale parere: in un procedimento pubblicato nel 2025, ad esempio, il giudice ha differito l’udienza di alcune settimane per consentire all’esperto di esprimersi sulle prospettive di risanamento e sulla strumentalità delle misure. Nella media, tra deposito del ricorso e udienza trascorrono tra due e quattro settimane.
L’udienza e l’ordinanza: conferma, modifica o revoca
Cosa succede
È il giorno dell’udienza. Davanti al giudice designato — spesso collegati in videoconferenza — ci sono il difensore dell’impresa, l’esperto e i creditori interessati dalle misure, tra cui quello che ha pignorato il conto. Il creditore procedente, di solito, si oppone: sostiene che il suo titolo è definitivo, che il pignoramento è anteriore, che il risanamento è improbabile. L’esperto illustra il suo parere. Il giudice raccoglie le informazioni indispensabili e si riserva di decidere.
L’esito è un’ordinanza che può confermare le misure, modificarle (ad esempio restringendole a determinati creditori o riducendone la durata) oppure revocarle. Per il pignoramento del conto aziendale è il momento della verità: se le misure sono confermate, lo stop all’esecuzione si consolida per il periodo stabilito; se sono revocate, il creditore può tornare dal giudice dell’esecuzione e chiedere l’assegnazione.
La norma
L’articolo 19, comma 4, CCII prevede che all’udienza il tribunale, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, compia gli atti di istruzione indispensabili e provveda con ordinanza, stabilendo la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni per il primo provvedimento. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c. Il comma 5-bis dell’articolo 18, introdotto dal correttivo del 2024, aggiunge un effetto che per l’impresa col conto pignorato è spesso vitale: dalla conferma delle misure, le banche nei cui confronti le misure sono confermate non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso, se non dimostrano che la sospensione deriva dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. L’articolo 16, comma 5, precisa inoltre che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti.
I termini che si attivano
Le misure confermate hanno una durata compresa tra 30 e 120 giorni, fissata dal giudice nell’ordinanza. È questa la data da annotare in rosso: allo scadere, se non c’è proroga, la protezione cessa. Il reclamo contro l’ordinanza va proposto entro 15 giorni, secondo le regole dell’art. 669-terdecies c.p.c.: termine perentorio, che vale per l’impresa ma anche per il creditore procedente. Anche qui la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non viene in soccorso, trattandosi di procedimento cautelare.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra decisiva di questa fase è la dimostrazione dei due presupposti. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 17 gennaio 2022 reso proprio in un caso di pignoramenti presso terzi su conti correnti dell’impresa, ha affermato che le misure possono essere confermate se il giudice, sentito l’esperto in contraddittorio con i creditori concretamente incisi, ravvisa una ragionevole probabilità di risanamento e ritiene le misure funzionali a quel risultato, bilanciando le aspettative dei creditori con gli interessi del debitore. È lo schema, adattato, del fumus e del periculum.
Il parere positivo dell’esperto, però, non basta. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 2 maggio 2025, ha negato la conferma a una società il cui piano aveva natura sostanzialmente liquidatoria, nonostante il parere favorevole dell’esperto: la composizione negoziata è costruita per il risanamento, non per una liquidazione ordinata al riparo dei pignoramenti.
Seconda finestra: le linee di credito. Se la banca terzo pignorato ha anche sospeso i fidi, l’impresa può chiedere che la conferma delle misure produca gli effetti del comma 5-bis. Qui la giurisprudenza distingue. Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ha respinto la richiesta verso le banche che avevano motivato la sospensione con valutazioni prudenziali legate all’incertezza del piano, accogliendola invece verso gli istituti che non si erano opposti. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 1344 del 1° dicembre 2025, è intervenuto sullo stesso tema, ribadendo che l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca degli affidamenti.
Terza finestra: il reclamo, se l’ordinanza nega la conferma o la limita in modo incompatibile con la continuità aziendale. Va valutato in fretta: quindici giorni passano in un attimo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentarsi in udienza con un piano “da costruire”. Il giudice non chiede un piano definitivo, ma vuole vedere concretezza: numeri, interlocuzioni avviate, una direzione. Chi arriva con promesse generiche rischia la revoca, e con la revoca il creditore torna immediatamente sul conto.
Il secondo errore è trascurare l’eventuale ricaduta negativa della mancata conferma. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’impresa era stata negata la conferma delle misure, anche per la constatata assenza di prospettive di risanamento. Una composizione negoziata usata solo come “scudo” può trasformarsi in un acceleratore dell’insolvenza.
Quanto dura realmente
La decisione arriva di norma entro pochi giorni o qualche settimana dall’udienza, a seconda del carico dell’ufficio e dell’eventuale necessità di acquisire ulteriori documenti o il parere dell’esperto. Nei casi più articolati, con molti creditori costituiti, l’intera fase dall’udienza all’ordinanza può richiedere un mese. La durata concessa è spesso quella massima di 120 giorni quando l’esperto la ritiene necessaria: il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha concesso proprio il termine massimo, osservando che un periodo inferiore non avrebbe consentito di completare le trattative.
I mesi della protezione: che fine fanno le somme bloccate sul conto
Cosa succede
Da questo momento in poi l’impresa vive in una condizione particolare. L’esecuzione sul conto è ferma, ma il vincolo non è sciolto. La banca continua a custodire le somme pignorate. Il creditore procedente non può chiedere l’assegnazione né iniziare nuovi pignoramenti. L’esperto convoca i creditori e le trattative entrano nel vivo.
La domanda che l’imprenditore si pone, a questo punto, è quasi sempre la stessa: “Posso riavere quei soldi per pagare stipendi e fornitori?”. La risposta della giurisprudenza, ad oggi, è in prevalenza negativa, ma con sfumature importanti a seconda di come e quando si è sviluppato il pignoramento.
La norma
La base resta l’articolo 18, comma 3, CCII: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive. Sul piano del codice di procedura civile, entrano in gioco l’articolo 546 (obblighi di custodia del terzo), l’articolo 553 (ordinanza di assegnazione) e l’articolo 626, che regola gli effetti della sospensione del processo esecutivo. Il principio generale, richiamato anche in materia di composizione negoziata, è che la sospensione opera solo per il futuro: gli atti esecutivi già compiuti conservano la loro efficacia.
I termini che si attivano
In questa fase i termini principali sono due. La scadenza delle misure fissata nell’ordinanza: la protezione cessa automaticamente a quella data, se non è stata chiesta e ottenuta la proroga. E la durata dell’incarico dell’esperto: l’incarico si considera concluso decorsi 180 giorni dall’accettazione, se le parti non hanno individuato una soluzione adeguata, salvo prosecuzione. Anche qui agosto non interrompe nulla: la sospensione feriale 1-31 agosto riguarda i termini processuali ordinari, non questa procedura.
Cosa può fare il debitore ora
Per capire le finestre bisogna distinguere tre situazioni.
Prima situazione: pignoramento notificato, nessuna assegnazione prima della pubblicazione. È lo scenario più favorevole. L’esecuzione si arresta prima del suo atto conclusivo. Le somme restano vincolate, ma nessuno può incassarle. Il Tribunale di Milano, già nel 2022, ha qualificato questo effetto come sospensione senza liberazione. Ancora più netto il Tribunale di Milano con ordinanza del 4 luglio 2025: pur concedendo misure cautelari contro alcuni creditori, ha rigettato la richiesta di liberare i conti correnti e restituire all’impresa le somme già vincolate, osservando che gli atti esecutivi compiuti conservano validità, che la sospensione dell’esecuzione opera solo ex nunc secondo la regola dell’art. 626 c.p.c. — richiamando Cass. 30 marzo 2023, n. 8998 — e che una restituzione contrasterebbe con la provvisorietà della tutela cautelare, trasformandosi in una devoluzione definitiva delle somme.
La finestra, in questo scenario, è negoziare la destinazione di quelle somme dentro le trattative: ad esempio proponendo al creditore procedente un accordo che le utilizzi in parte a suo favore e in parte per la continuità, con il coinvolgimento dell’esperto.
Seconda situazione: ordinanza di assegnazione già emessa prima della pubblicazione, ma banca non ancora pagatrice. È lo scenario più controverso. Per il concordato preventivo la Cassazione, con sentenza 15 febbraio 2021, n. 3850, ha ritenuto fermi gli effetti dell’assegnazione anteriore alla pubblicazione della domanda, anche se il pagamento del terzo avviene dopo. Nella composizione negoziata, però, alcuni tribunali hanno seguito una strada diversa. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dell’11 gennaio 2026 (R.G. n. 4701/2025), ha affermato che l’assegnazione non consolida definitivamente il diritto del creditore e che le misure protettive incidono anche sulle esecuzioni già pendenti: le somme non possono essere riscosse né dal creditore né dal debitore, ma vanno accantonate su un conto vincolato alla procedura, a disposizione del giudice. In questo scenario la finestra è stretta e va aperta immediatamente: chiedere al tribunale un provvedimento che ordini al terzo di non pagare e disponga l’accantonamento.
Terza situazione: somme già pagate dalla banca al creditore prima della pubblicazione. Qui, nella composizione negoziata, non ci sono finestre di recupero: l’esecuzione si è compiuta e le misure non hanno effetto retroattivo su pagamenti già eseguiti.
C’è poi un tema aperto, quello degli accrediti che affluiscono sul conto dopo la pubblicazione. Poiché il creditore non può proseguire l’esecuzione, è sostenibile che le nuove somme non possano essere trattenute a suo favore; la soluzione concreta dipende però dal contenuto dell’atto di pignoramento, dalla dichiarazione della banca e dalle indicazioni del giudice. Spesso la via più sicura, per l’operatività quotidiana, è far confluire gli incassi su un rapporto diverso da quello pignorato, dandone trasparente evidenza all’esperto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pretendere dal tribunale la “liberazione” del conto come se le misure protettive cancellassero il pignoramento. Richieste di questo tipo vengono respinte, e la loro insistenza rischia di apparire come un uso strumentale della procedura. Un secondo errore, opposto, è pagare il creditore procedente per ottenere lo svincolo senza passare dall’esperto: i pagamenti non sono inibiti, ma un pagamento preferenziale in piena crisi può essere valutato negativamente sotto il profilo della buona fede e dell’equo trattamento dei creditori.
Quanto dura realmente
Questa è la fase più lunga: da un minimo di 30 giorni a un massimo di 120 per il primo provvedimento. Nella prassi, la maggior parte delle imprese che ottengono la conferma utilizza gran parte del periodo concesso, perché le trattative con banche e creditori strategici richiedono più incontri, spesso con cadenza settimanale o quindicinale.
Dal giorno 121 al giorno 240: la proroga e le misure mirate
Cosa succede
Sono passati circa quattro mesi dalla conferma. Le trattative sono avviate ma non concluse. Il creditore che ha pignorato il conto attende la scadenza delle misure per tornare dal giudice dell’esecuzione. L’impresa deve decidere: chiedere la proroga, lasciare scadere la protezione o cambiare strumento.
La norma
L’articolo 19, comma 5, CCII consente al giudice che ha emesso il provvedimento di prorogarne la durata, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure, comprensiva delle proroghe, non può superare i 240 giorni. Il comma 6 consente al tribunale, su istanza dell’esperto, di un creditore o del pubblico ministero, di revocare le misure o abbreviarne la durata quando non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Sul fronte dell’esperto, l’articolo 17, comma 7, prevede che l’incarico possa proseguire per non oltre ulteriori centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti in trattativa e l’esperto acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22, o pendono misure protettive o cautelari.
I termini che si attivano
La proroga va chiesta prima della scadenza delle misure confermate: dopo la scadenza non c’è più nulla da prorogare. Il limite complessivo di 240 giorni per le misure protettive generalizzate è invalicabile. L’istanza di proroga va sottoposta al contraddittorio dei creditori interessati, secondo quanto affermato da diversi tribunali di merito.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra principale è l’istanza di proroga, da depositare con congruo anticipo e corredata da un aggiornamento puntuale sulle trattative. Il giudice vorrà sapere cosa è stato fatto nei primi mesi, quali accordi sono vicini, perché serve altro tempo.
La seconda finestra si apre quando il tetto dei 240 giorni si avvicina: le misure cautelari mirate. Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 4 luglio 2025, ha chiarito che il limite di 240 giorni riguarda le misure protettive generalizzate, mentre è possibile concedere, anche oltre quel termine e per tutta la durata della composizione negoziata, provvedimenti cautelari specifici verso destinatari determinati, se necessari per portare a termine le trattative. Nello stesso provvedimento il giudice ha richiamato precedenti conformi del medesimo tribunale e del Tribunale di Imperia (20 febbraio 2024). Nel caso deciso, l’inibitoria è stata estesa anche a creditori pubblici, fino alla conclusione della composizione negoziata. È un orientamento non unanime — una parte della giurisprudenza ritiene che così si aggiri il limite di legge — ma offre una via concreta per proteggere il conto dal singolo creditore aggressivo quando la protezione generale sta per esaurirsi.
La richiesta cautelare deve essere precisa: individuare il creditore, l’azione da inibire, il nesso con le trattative, il pregiudizio che l’esecuzione arrecherebbe e l’assenza di un pregiudizio sproporzionato per il creditore.
L’errore tipico di questa fase
Il primo errore è lasciar scadere le misure “perché tanto le trattative stanno andando bene”. Il giorno dopo la scadenza, il creditore procedente può depositare l’istanza di assegnazione. Il secondo errore è chiedere proroghe senza progressi da documentare: il rischio non è solo il rigetto, ma la revoca anticipata su istanza dei creditori, ai sensi del comma 6. Il terzo errore è perdere di vista la durata dell’incarico dell’esperto: se l’incarico si conclude, le misure perdono la loro base.
Quanto dura realmente
Le proroghe vengono concesse con una certa frequenza quando l’esperto le sostiene e le trattative sono documentate; la decisione può arrivare anche senza nuova udienza, se il contraddittorio è garantito per iscritto. Nella prassi, molte composizioni negoziate con pignoramenti in corso arrivano a utilizzare l’intero arco dei 240 giorni, e non poche si protraggono oltre, con misure cautelari selettive, fino al tetto di durata dell’incarico dell’esperto.
L’epilogo: accordo, archiviazione o nuovo strumento
Cosa succede
È l’ultima tappa. Le trattative si chiudono in uno dei modi previsti dalla legge: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano attestato; oppure il passaggio a uno strumento concorsuale, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o un concordato preventivo; oppure, semplicemente, l’archiviazione senza soluzione.
Per il pignoramento del conto la differenza è enorme. Se c’è un accordo che coinvolge il creditore procedente, il pignoramento sarà rinunciato o regolato secondo le intese. Se non c’è accordo e l’impresa non accede a un altro strumento con effetti protettivi, il creditore torna libero di proseguire l’esecuzione dal punto in cui si era fermata.
La norma
L’articolo 17, comma 8, prevede che al termine dell’incarico l’esperto rediga una relazione finale, la inserisca nella piattaforma e la comunichi all’imprenditore e, se sono state concesse misure, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. L’articolo 23 CCII elenca gli esiti possibili delle trattative. L’articolo 25-sexies disciplina il concordato semplificato, la cui domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. L’articolo 17, comma 5, regola l’archiviazione anticipata quando l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento.
I termini che si attivano
Con la relazione finale il giudice dichiara cessati gli effetti delle misure: da quel momento il creditore procedente può riprendere l’esecuzione sul conto. Se si intende proporre un concordato semplificato, la domanda va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale: termine perentorio. Dopo l’archiviazione, una nuova istanza di composizione negoziata non può essere presentata prima di un anno (quattro mesi, per una sola volta, nell’ipotesi di archiviazione chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra principale è la scelta dello strumento di uscita prima che le misure cessino. Chi arriva alla relazione finale senza aver deciso cosa fare lascia il conto esposto. Se l’accordo con il creditore procedente è raggiunto, occorre tradurlo subito in atti nel processo esecutivo (rinuncia agli atti, dichiarazione di estinzione, svincolo delle somme). Se si opta per un accordo di ristrutturazione o per un concordato, la domanda va preparata in modo che le nuove misure protettive siano pubblicate prima che il creditore riesca a ottenere l’assegnazione.
Seconda finestra: le difese nel processo esecutivo che riprende. Se nel frattempo sono emersi vizi del pignoramento — ad esempio sul deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo — l’impresa può farli valere con le opposizioni esecutive, nei termini di legge.
Va tenuto presente che la composizione negoziata non paralizza ogni altra iniziativa giudiziaria. La Cassazione, con ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634, ha escluso che la mera pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata obblighi il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento, in un procedimento regolato dalla legge fallimentare. E sul versante penale, la Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza n. 30109 del 2025 (udienza 9 luglio, deposito 2 settembre), ha ritenuto non illogica la motivazione con cui il giudice di merito aveva valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata e la conferma delle misure protettive per escludere il pericolo di dispersione dei beni in materia di sequestro: segno che una procedura condotta seriamente pesa anche fuori dal tribunale della crisi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la mancanza di buona fede nelle trattative, che porta all’archiviazione e alla perdita di ogni protezione. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva disposto l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza dell’impresa nelle trattative. Un secondo errore è accogliere la relazione finale come un “fine corsa” e non come l’inizio di sessanta giorni in cui ancora molto si può fare.
Quanto dura realmente
Tra accettazione dell’esperto e relazione finale trascorrono, nella maggior parte dei casi, dai sei ai dodici mesi, considerando la prosecuzione dell’incarico. La ripresa del processo esecutivo sul conto, se non c’è accordo, può essere rapidissima: bastano l’istanza del creditore e un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come lo stesso punto di partenza produca esiti opposti in funzione del tempo. Non descrivono casi reali.
Dati comuni. Credito precettato: 41.730,50 €. Pignoramento presso terzi notificato alla banca lunedì 2 febbraio 2026. Limite del vincolo ex art. 546 c.p.c.: 41.730,50 € + metà = 62.595,75 €. Saldo del conto al momento della notifica: 38.214,90 €, integralmente bloccato. Udienza indicata nell’atto: martedì 10 marzo 2026.
Calendario A — l’impresa che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento | Effetto |
|---|---|---|
| Lun 2 febbraio | Notifica del pignoramento alla banca | 38.214,90 € vincolati |
| Mar 3 – Mar 10 febbraio | Raccolta documenti, test pratico, bozza di piano, redazione del ricorso ex art. 19 | Preparazione in parallelo |
| Mer 11 febbraio | Istanza di nomina dell’esperto con misure protettive; pignoramento dichiarato in piattaforma | Nessun effetto ancora |
| Ven 13 febbraio | Accettazione dell’esperto (entro 2 giorni lavorativi) | — |
| Lun 16 febbraio | Pubblicazione nel registro delle imprese | Stop all’esecuzione |
| Mar 17 febbraio | Deposito del ricorso al tribunale (giorno successivo) | Protezione mantenuta |
| Mar 17 febbraio | Deposito nel fascicolo esecutivo della prova della pubblicazione | Il GE è informato |
| Entro ven 27 febbraio | Decreto di fissazione udienza (10 giorni dal deposito) | Protezione mantenuta |
| Gio 5 marzo | Udienza sulle misure | Parere positivo dell’esperto |
| Mar 10 marzo | Udienza del pignoramento presso terzi | Nessuna assegnazione: esecuzione improseguibile |
| Gio 12 marzo | Ordinanza di conferma per 120 giorni | Scadenza: venerdì 10 luglio |
| Entro mer 18 marzo | Pubblicazione del numero di ruolo (30 giorni dalla pubblicazione) | Iscrizione salva |
| Fine giugno | Istanza di proroga con aggiornamento sulle trattative | — |
| Proroga concessa | Misure prorogate per ulteriori 120 giorni | Tetto dei 240 giorni: sabato 7 novembre |
| Mer 12 agosto | Scadenza dei 180 giorni dall’accettazione dell’esperto: incarico proseguito perché pendono le misure | Agosto non sospende nulla |
| Ottobre | Accordo con il creditore procedente: 22.960,00 € dalle somme vincolate, residuo in 18 rate | Rinuncia agli atti; svincolo di 15.254,90 € |
Esito: il creditore non ha mai ottenuto l’assegnazione. Le somme sono rimaste congelate ma disponibili come leva negoziale; con l’accordo, 15.254,90 € (38.214,90 − 22.960,00) tornano alla disponibilità dell’impresa.
Calendario B — l’impresa che lascia correre
| Data | Evento | Effetto |
|---|---|---|
| Lun 2 febbraio | Notifica del pignoramento alla banca | 38.214,90 € vincolati |
| Febbraio | L’amministratore attende l’udienza “per vedere cosa succede” | Nessuna iniziativa |
| Mar 10 marzo | Udienza: dichiarazione positiva della banca, ordinanza di assegnazione | Credito assegnato al creditore |
| Lun 16 marzo | Deposito dell’istanza in piattaforma | Nessun effetto ancora |
| Mer 18 marzo | Accettazione dell’esperto | — |
| Ven 20 marzo | Pubblicazione nel registro delle imprese | Stop a nuove azioni |
| Lun 23 marzo | Deposito del ricorso ex art. 19 | Tardivo: il giorno successivo alla pubblicazione era sabato 21 marzo; si apre il rischio di inefficacia |
| Mar 24 marzo | La banca paga 38.214,90 € al creditore assegnatario | Somme uscite dal patrimonio |
| Aprile | Tribunale: declaratoria di inefficacia per ricorso tardivo; domanda riproposta | Protezione da ricostruire |
Esito: anche a voler sostenere, sulla scia del Tribunale di Vicenza, che l’assegnazione non consolida il credito, la protezione è stata pubblicata dopo l’assegnazione ed è caduta per il ricorso tardivo; nel frattempo la banca ha pagato. Sul computo del “giorno successivo” in caso di sabato si possono sostenere tesi diverse, ma è proprio questo il punto: in un calendario ben gestito il dubbio non si pone, perché il ricorso si deposita il giorno stesso della pubblicazione o, al più tardi, il giorno lavorativo immediatamente seguente senza lasciare margini interpretativi. Differenza netta tra i due calendari: nel primo 38.214,90 € restano nel perimetro della trattativa; nel secondo escono dall’impresa, e il 24 marzo la liquidità per gli stipendi di fine mese non c’è più.
I binari paralleli: quando la timeline si sdoppia
La composizione negoziata non corre da sola. Accanto al suo calendario ne possono partire altri, che modificano la sequenza.
Il binario delle opposizioni esecutive. Se il pignoramento presenta vizi — titolo non valido, precetto irregolare, avviso di iscrizione a ruolo non notificato o non depositato nei termini, superamento dei limiti di pignorabilità — l’impresa può proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, contemporaneamente alla composizione negoziata. I due procedimenti hanno giudici diversi e finalità diverse: il tribunale della crisi valuta la funzionalità delle misure al risanamento, il giudice dell’esecuzione valuta la legittimità dell’esecuzione. Il vantaggio del doppio binario è evidente: se l’opposizione sui vizi formali ha successo, il pignoramento cade indipendentemente dall’esito delle trattative, e le somme possono essere liberate, cosa che le misure protettive da sole non ottengono. Il limite da rispettare è il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi.
Il binario delle misure cautelari. Quando le misure protettive non bastano — perché si avvicina il tetto dei 240 giorni, o perché occorre un ordine specifico alla banca terzo pignorato — l’impresa può chiedere al tribunale provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 19. Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 4 luglio 2025, ha chiarito che le istanze cautelari possono essere proposte non solo insieme al ricorso iniziale ma per tutta la durata della composizione negoziata, quando le esigenze sopravvengono. Il limite è la natura provvisoria: niente cancellazioni irreversibili, niente restituzioni definitive di somme.
Il binario dell’accordo con il creditore procedente. L’articolo 23 CCII consente di chiudere le trattative anche con un contratto con uno o più creditori. Per l’impresa con un solo pignoramento aggressivo è spesso la soluzione più rapida: il creditore rinuncia agli atti esecutivi, le somme vengono in parte utilizzate per il pagamento concordato e in parte liberate. L’accordo va costruito con l’esperto, per evitare che appaia come un pagamento preferenziale in danno degli altri creditori.
Il binario della conversione del pignoramento. Nel processo esecutivo resta disponibile, in astratto, la conversione ai sensi dell’articolo 495 c.p.c., che richiede il versamento di una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito e consente una rateizzazione nei limiti di legge. È uno strumento pensato per il debitore che ha una prospettiva di pagamento integrale; in una situazione di crisi va maneggiato con cautela, perché impegna liquidità su un solo creditore e presuppone l’istanza prima dell’assegnazione.
Il binario del concordato o dell’accordo di ristrutturazione. Se le trattative mostrano che serve uno strumento con effetti su tutti i creditori, l’impresa può accedere a un accordo di ristrutturazione o a un concordato preventivo, chiedendo nuove misure protettive ai sensi degli articoli 54 e 55 CCII. La timeline, in questo caso, si innesta sulla precedente: occorre evitare “buchi” di protezione tra la cessazione delle misure della composizione negoziata e la pubblicazione della nuova domanda, perché in quel buco il creditore può rientrare sul conto.
Il binario dei crediti esclusi: i lavoratori. C’è un binario che la composizione negoziata non può interrompere. L’articolo 18 CCII esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, in coerenza con la direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva. Se il pignoramento sul conto aziendale è stato promosso da un dipendente o da un ex dipendente per retribuzioni, TFR o indennità, la pubblicazione delle misure non ferma l’esecuzione: il giudice dell’esecuzione può proseguire, assegnare e ordinare alla banca il pagamento. Per l’impresa questo significa due cose. La prima: nel calendario va considerato un binario che corre indipendentemente dagli altri, con le sue udienze e le sue scadenze. La seconda: i crediti dei lavoratori, assistiti da privilegio generale, vanno collocati con priorità nel progetto di piano presentato all’esperto, perché un pignoramento non protetto può drenare proprio la liquidità su cui si regge il risanamento. La strada, in questi casi, è quasi sempre quella di un accordo diretto con il lavoratore, documentato e condiviso con l’esperto, o di un pagamento che, rientrando nella normale gestione e nella tutela di crediti privilegiati, non altera l’equilibrio tra i creditori.
Il binario dei creditori non indicati. Se l’impresa ha scelto misure selettive, rivolte solo ad alcuni creditori, gli altri restano liberi di agire. Un fornitore non incluso nel perimetro può notificare un nuovo pignoramento su un secondo conto il giorno dopo la conferma. Anche questo binario va previsto: la selettività riduce l’allarme, ma lascia scoperti i creditori esclusi. Quando il rischio di nuove iniziative è concreto, la soluzione è chiedere per tempo l’estensione delle misure, con un’istanza successiva nelle forme dell’articolo 18, o misure cautelari specifiche, sottoponendo la richiesta al contraddittorio dei creditori interessati.
Le 5 finestre critiche
- Tra la notifica del pignoramento e l’udienza indicata nell’atto: pubblicare l’istanza di misure protettive prima dell’ordinanza di assegnazione. È la finestra che decide se le somme resteranno nel perimetro del risanamento o usciranno dall’impresa.
- Il giorno successivo alla pubblicazione: depositare il ricorso al tribunale. Un solo giorno di ritardo rende inefficaci le misure. Il ricorso va preparato prima, non dopo.
- I dieci giorni successivi al deposito del ricorso: vigilare sul decreto di fissazione dell’udienza e portare la prova delle misure nel fascicolo esecutivo. Se il decreto non arriva, gli effetti cessano; se il giudice dell’esecuzione non è informato, rischia di assegnare.
- Prima della scadenza delle misure confermate: chiedere la proroga o le misure cautelari mirate. Dopo la scadenza non si proroga nulla, e il creditore torna libero.
- I sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale: scegliere e attivare lo strumento di uscita. È l’ultima occasione per evitare che il pignoramento riprenda senza alcuna cornice di protezione.
Le domande sul tempo
Il conto è stato pignorato tre settimane fa e l’udienza è tra dieci giorni: ho ancora tempo per la composizione negoziata? Sì, ma il margine è stretto. Il punto non è depositare l’istanza entro dieci giorni, bensì ottenere la pubblicazione nel registro delle imprese prima che il giudice dell’esecuzione emetta l’ordinanza di assegnazione. Tra deposito e pubblicazione passano alcuni giorni lavorativi: documentazione e ricorso vanno preparati subito, in parallelo.
L’ordinanza di assegnazione è stata emessa ieri, ma la banca non ha ancora pagato: la composizione negoziata serve ancora? Può servire, ma la situazione è controversa. Per il concordato preventivo la Cassazione (sent. n. 3850/2021) ha ritenuto fermi gli effetti di un’assegnazione anteriore; nella composizione negoziata il Tribunale di Vicenza (11 gennaio 2026) ha invece disposto l’accantonamento delle somme su un conto vincolato. Ogni giorno conta: se la banca paga prima della pubblicazione, le somme sono perse per la procedura.
Le misure protettive sono state confermate un mese fa: quando il conto tornerà disponibile? Non automaticamente. Le misure fermano l’esecuzione ma, secondo l’orientamento prevalente, non liberano le somme già vincolate. La disponibilità torna con un accordo con il creditore, con l’estinzione del pignoramento per vizi accertati dal giudice dell’esecuzione, o secondo quanto il tribunale disponga sulla destinazione delle somme.
Quanto può durare, al massimo, la protezione del conto? Le misure protettive generalizzate hanno un tetto di 240 giorni complessivi, proroghe comprese. Oltre quel limite, alcuni tribunali (Milano, 4 luglio 2025) ammettono misure cautelari mirate verso creditori determinati fino alla conclusione della composizione negoziata, che a sua volta non può superare i 180 giorni più ulteriori 180 dall’accettazione dell’esperto.
Se la pubblicazione avviene ad agosto, i termini si sospendono? No. La sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non si applica ai procedimenti cautelari né alle procedure della crisi: il ricorso al tribunale va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione anche a ferragosto.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole nostre.
Tappa “Prima del giorno zero” — il pignoramento in banca
- Tribunale di Roma, Sez. III, ordinanza 7 febbraio 2025. Principio: dopo il correttivo Cartabia l’avviso di iscrizione a ruolo va notificato al terzo e depositato entro la data dell’udienza indicata nell’atto; il deposito tardivo, anche con notifica tempestiva, rende inefficace il pignoramento e libera le somme. Rilevanza: prima ancora di pensare alla crisi, il conto può essere liberato per un vizio del creditore.
Tappa “Giorno 0” — il perimetro della richiesta
- Tribunale di Torino, 17 ottobre 2023. Principio: è inammissibile una richiesta di misure formulata in modo generico, rinviando a quelle che l’esperto ritenesse opportune; contenuto e destinatari vanno indicati con precisione. Rilevanza: nell’istanza e nel ricorso il pignoramento del conto e il creditore procedente devono essere individuati puntualmente.
Tappa “Il giorno della pubblicazione” — lo stop senza liberazione
- Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022 (est. Bottiglieri). Principio: le misure protettive sospendono la procedura esecutiva presso terzi ma non comportano la liberazione delle somme pignorate, che restano soggette a custodia. Rilevanza: chiarisce fin dall’inizio che la protezione congela, non restituisce.
Tappa “L’udienza e l’ordinanza” — i presupposti della conferma
- Tribunale di Milano, 17 gennaio 2022 (est. Pipicelli). Principio: in un caso di pignoramenti presso terzi su conti dell’impresa, la conferma presuppone una ragionevole probabilità di risanamento e la funzionalità delle misure a quel fine, con un bilanciamento tra aspettative dei creditori e interessi del debitore. Rilevanza: è il test che l’impresa con il conto pignorato deve superare.
- Tribunale di Bologna, 2 maggio 2025. Principio: la conferma può essere negata se il piano ha natura liquidatoria, anche in presenza di parere favorevole dell’esperto. Rilevanza: la composizione negoziata non è uno scudo per liquidare al riparo dei pignoramenti.
- Tribunale di Palermo, ordinanza 4 aprile 2025. Principio: le misure possono essere concesse per la durata massima di 120 giorni quando un periodo inferiore non consentirebbe di definire le trattative; ammessa l’estensione al socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: la durata va motivata sulle esigenze concrete delle trattative.
- Tribunale di Parma, ordinanza 10 gennaio 2025. Principio: dopo il correttivo, la banca può mantenere la sospensione dei fidi solo se la giustifica con la vigilanza prudenziale; nel caso, rigetto verso le banche opponenti con motivazioni prudenziali, accoglimento verso le altre. Rilevanza: la banca terzo pignorato è spesso anche finanziatrice, e la conferma può incidere sulle linee di credito.
- Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344. Principio: l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari; la pronuncia ricostruisce il rapporto tra misure e creditori bancari. Rilevanza: rafforza la tutela della liquidità dell’impresa nelle trattative.
- Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Principio: dopo il diniego di conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Rilevanza: una richiesta infondata può accelerare l’insolvenza.
Tappa “I mesi della protezione” — la sorte delle somme
- Corte di Cassazione, 30 marzo 2023, n. 8998 (richiamata da Trib. Milano 4 luglio 2025). Principio: la sospensione del processo esecutivo produce effetti solo per il futuro, secondo la regola dell’art. 626 c.p.c., lasciando fermi gli atti già compiuti. Rilevanza: è la base per negare la restituzione delle somme già vincolate.
- Corte di Cassazione, Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850. Principio: nel concordato preventivo resta fermo il pagamento del terzo pignorato in esecuzione di un’assegnazione anteriore alla pubblicazione della domanda, anche se il pagamento avviene dopo; se invece l’assegnazione è successiva, il creditore deve restituire. Rilevanza: termine di confronto per la composizione negoziata, dove parte della giurisprudenza di merito adotta soluzioni più protettive.
- Tribunale di Vicenza, ordinanza 11 gennaio 2026, R.G. n. 4701/2025. Principio: nella composizione negoziata l’ordinanza di assegnazione non rende intangibile il credito; le misure incidono anche sulle esecuzioni pendenti, e le somme vanno accantonate su un conto vincolato alla procedura, senza che creditore o debitore possano disporne. Rilevanza: è la pronuncia più vicina allo scenario “assegnazione già emessa, pagamento non ancora eseguito”.
Tappa “Dal giorno 121 al giorno 240” — oltre il tetto
- Tribunale di Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, ordinanza 4 luglio 2025 (est. De Simone). Principio: il limite dei 240 giorni riguarda le misure protettive generalizzate; misure cautelari mirate verso creditori determinati possono essere concesse anche dopo, fino alla fine della composizione negoziata; respinta però la richiesta di liberare i conti già pignorati. Rilevanza: indica sia la via per prolungare la protezione, sia i suoi limiti sulle somme vincolate.
Tappa “L’epilogo” — buona fede e rapporti con altri procedimenti
- Tribunale di Milano, Sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025. Principio: archiviata la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza dell’impresa, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure. Rilevanza: la protezione del conto dipende anche dalla condotta nelle trattative.
- Corte di Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non impone al giudice di rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: la procedura non paralizza automaticamente ogni altro procedimento.
- Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 30109/2025 (ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025). Principio: è stata ritenuta adeguata la motivazione che, in tema di sequestro preventivo, ha valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata e la conferma delle misure per escludere il pericolo di dispersione dei beni. Rilevanza: una procedura condotta seriamente ha effetti di credibilità anche fuori dal tribunale della crisi.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui l’impresa si trova. Non esiste un momento “troppo presto”; esistono, invece, momenti in cui alcune strade si sono già chiuse.
- Se il pignoramento è appena stato notificato, verifichiamo l’atto e il fascicolo: controlliamo titolo, precetto, notifica, rispetto dei limiti dell’art. 546 c.p.c. e deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo entro l’udienza indicata.
- Calcoliamo il calendario reale: incrociamo la data dell’udienza esecutiva con i tempi di nomina dell’esperto e di pubblicazione, per stabilire se la protezione può arrivare prima dell’assegnazione.
- Prepariamo in parallelo istanza e ricorso: raccogliamo i documenti richiesti dall’art. 17 CCII con i commercialisti dello staff e redigiamo il ricorso ex art. 19 prima della pubblicazione, così da depositarlo il giorno stesso.
- Definiamo il perimetro delle misure: individuiamo con precisione creditori, azioni e beni da proteggere, evitando richieste generiche che i tribunali dichiarano inammissibili.
- Portiamo le misure nel fascicolo esecutivo: depositiamo davanti al giudice dell’esecuzione la prova della pubblicazione, del ricorso e del decreto di fissazione, per impedire l’ordinanza di assegnazione.
- Costruiamo la prova per l’udienza: documentiamo l’incidenza del pignoramento sui flussi di cassa e sulla continuità, e forniamo all’esperto i dati necessari per il suo parere.
- Se l’assegnazione è già stata emessa, chiediamo provvedimenti mirati: domandiamo al tribunale l’ordine al terzo di non pagare e l’accantonamento delle somme su un conto vincolato.
- Presidiamo le scadenze successive: annotiamo la scadenza delle misure, depositiamo per tempo l’istanza di proroga e, vicino ai 240 giorni, valutiamo misure cautelari selettive.
- Negoziamo con il creditore procedente e con le banche: impostiamo con l’esperto accordi sulla destinazione delle somme vincolate e verifichiamo l’applicazione dell’art. 18, comma 5-bis, sulle linee di credito sospese.
- Prepariamo lo strumento di uscita: valutiamo con anticipo accordo, piano, accordo di ristrutturazione o concordato, per evitare vuoti di protezione alla chiusura della composizione negoziata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che attesta la preparazione specifica richiesta per operare nella composizione negoziata, e che consente di leggere la procedura con gli occhi di chi ne conosce requisiti, tempi e aspettative dell’esperto e del tribunale. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore segue il reclamo contro l’ordinanza sulle misure, le opposizioni nel processo esecutivo e, se necessario, i gradi successivi, senza cambi di linea.
Il lavoro è condotto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: gli uni sulle difese e sui ricorsi, gli altri sui dati contabili, sui flussi di cassa e sul progetto di piano che l’esperto e il giudice esamineranno. La competenza di coordinamento in diritto bancario è particolarmente utile quando il terzo pignorato è anche la banca che finanzia l’impresa.
Chiusura: il calendario non aspetta
Ricostruita la sequenza, la risposta alla domanda del titolo è questa: la composizione negoziata ferma il pignoramento del conto corrente aziendale dal giorno della pubblicazione delle misure protettive, se il ricorso è depositato entro il giorno successivo e le misure vengono confermate; ma non libera, di regola, le somme già vincolate, e la sua efficacia sull’assegnazione dipende dalla data in cui ciascun atto è stato compiuto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione propria della procedura di composizione negoziata, ed è avvocato cassazionista, qualifica che consente di presidiare nello stesso tempo il tribunale della crisi e il processo esecutivo, fino all’ultimo grado. Al suo fianco, avvocati e commercialisti costruiscono insieme il ricorso, il piano e la trattativa.
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