Chi guida un’impresa che ha accumulato debiti con l’Erario spesso cerca una risposta secca: “posso ottenere uno sconto sulle imposte oppure no?”. La risposta onesta è un’altra. Non esiste un unico modo in cui lo stralcio dei debiti fiscali funziona nella composizione negoziata: le regole concrete cambiano a seconda di chi sei. Una S.r.l. con collegio sindacale e una piccola S.n.c. senza revisore partono dalla stessa norma, l’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, ma affrontano oneri documentali diversi. Un imprenditore individuale che propone una riduzione dell’IVA si trova a fare i conti con un patrimonio personale che coincide con quello aziendale. Un’impresa agricola o sotto soglia ha un’alternativa liquidatoria differente da quella di una società di capitali. E un’azienda importatrice, con debiti doganali, scopre che una parte del suo debito non si può toccare affatto.
Qualche esempio lampo. Una società con 412.000 euro di debiti erariali e un collegio sindacale può affidare la verifica dei dati al proprio organo di controllo, ma non l’attestazione di convenienza. Una ditta individuale con 38.000 euro di contributi INPS arretrati scopre che quella parte resta interamente fuori dall’accordo. Un importatore con 90.000 euro di dazi non potrà proporne alcuna riduzione, perché i dazi sono risorse proprie dell’Unione europea.
In questa guida trovi prima le regole comuni, spiegate una volta sola, e poi cinque sezioni dedicate ai profili per cui la disciplina cambia davvero: la società con organo di controllo; la PMI senza revisore e le società di persone; l’imprenditore individuale; l’impresa sotto soglia e l’impresa agricola; l’impresa con debiti doganali e accise. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto, domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché questo tema è il cuore dell’attività dello Studio Monardo? Perché la composizione negoziata è un percorso che ruota attorno alla figura dell’esperto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno la logica delle trattative in cui l’accordo con il Fisco si inserisce. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di costruire la proposta all’Erario tenendo insieme numeri, piano e profili fiscali.
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Le regole comuni a tutti: la base che vale per ogni impresa
Prima di entrare nel dettaglio dei profili, conviene fissare il quadro normativo condiviso. Ogni sezione successiva rimanda a questa.
Da dove nasce lo stralcio fiscale nella composizione negoziata
Fino al settembre 2024 la composizione negoziata della crisi era, sul fronte fiscale, uno strumento incompleto. L’imprenditore poteva ottenere le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che incidono su interessi e sanzioni e ampliano la rateazione, ma non poteva ridurre l’imposta. Chi aveva un’esposizione erariale pesante era costretto a spostarsi verso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo per utilizzare la transazione fiscale degli artt. 63 e 88 CCII.
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024, ha inserito nell’art. 23 CCII il comma 2-bis. Oggi, nel corso delle trattative, l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori. La regola si applica alle composizioni negoziate avviate con istanza presentata alla Camera di commercio dopo l’entrata in vigore del decreto.
Cosa entra e cosa resta fuori
La norma riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i carichi già affidati. Restano esclusi per espressa previsione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.
Sono inoltre estranei all’accordo, secondo la lettura consolidata e confermata dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria:
- i contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), che invece possono essere trattati negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo;
- i tributi locali e regionali (IMU, TARI e gli altri tributi gestiti direttamente dagli enti territoriali), per i quali la legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) ha previsto un futuro intervento non ancora attuato.
Sul fronte dell’IVA, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha preso posizione in senso favorevole: l’imposta può essere oggetto di stralcio, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), che aveva ritenuto compatibile con il diritto europeo la falcidia dell’IVA quando è attestato un soddisfacimento migliore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Riduzione e dilazione possono convivere
La lettera della norma parla di pagamento “parziale o dilazionato”. La stessa circolare 5/E ha chiarito che le due misure non sono alternative: si può proporre lo stralcio di una parte del debito e, insieme, la rateazione della parte residua. È un chiarimento decisivo, perché nella pratica la sostenibilità del piano dipende quasi sempre dalla combinazione dei due effetti. I piani di rateazione già in corso non impediscono l’accordo: possono essere mantenuti o sostituiti.
Il limite temporale dei debiti transigibili
La norma non fissa un termine di riferimento. L’Agenzia, applicando per analogia il criterio dell’art. 63, comma 1, CCII, ritiene che la proposta possa riguardare solo i debiti sorti fino alla data della sua presentazione. Tradotto: ogni mese di attesa allarga la quota di debito che resterà fuori.
Le due relazioni obbligatorie
Alla proposta vanno allegate:
- la relazione di un professionista indipendente (art. 2, comma 1, lett. o, CCII) che attesti la convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
- la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esiste, oppure da un revisore legale iscritto nel registro designato a tal fine.
Chi può firmare cosa è uno dei punti in cui le regole cambiano per profilo, e lo vedremo nel dettaglio.
Sottoscrizione, deposito e controllo del tribunale
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate l’accordo è firmato dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della Direzione regionale; per le Dogane dai direttori delle strutture territoriali indicate dalla norma. L’accordo viene comunicato all’esperto e produce effetti con il deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII. Il giudice verifica la regolarità dell’accordo e della documentazione e ne autorizza l’esecuzione con decreto, oppure dichiara che è privo di effetti.
Non esiste il cram down fiscale nella composizione negoziata: se l’Agenzia non firma, il tribunale non può imporre l’accordo. Chi ha bisogno di superare il dissenso del Fisco deve valutare l’uscita verso un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, dove l’omologazione forzosa è prevista alle condizioni degli artt. 63 e 88 CCII.
Quando l’accordo si risolve
L’accordo si risolve di diritto se viene aperta la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, se viene accertato lo stato di insolvenza, oppure se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti entro 60 giorni dalle scadenze previste.
Le misure premiali restano in vigore
Accanto all’accordo transattivo continuano a operare le misure dell’art. 25-bis CCII:
- dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative con determinate soluzioni, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale;
- le sanzioni per le quali è prevista la riduzione in caso di pagamento entro un termine sono ridotte alla misura minima se il termine scade dopo la presentazione dell’istanza;
- sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza sono ridotti della metà negli esiti previsti dall’art. 23, comma 2;
- in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell’accordo previsti dall’art. 23, comma 1, lett. a) e c), l’Agenzia concede, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, una rateazione fino a 72 rate mensili delle imposte sul reddito, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo; secondo la ricostruzione della circolare 5/E, il piano può estendersi fino a 120 rate in presenza di una grave e comprovata difficoltà.
Il ruolo dell’esperto e dell’Agenzia durante le trattative
L’esperto non è un attestatore: non certifica la fattibilità del piano né la convenienza della proposta, ma facilita le trattative. Gli uffici, appresa la pendenza della composizione negoziata, devono ricostruire tempestivamente il debito tributario e collaborare con imprenditore ed esperto; nessun impegno su stralcio o dilazione può però essere assunto prima della presentazione formale della proposta. Le misure protettive, inoltre, non impediscono all’Amministrazione di proseguire controlli, accertamenti e attività di riscossione che precedono l’esecuzione forzata.
Il percorso, passo dopo passo
Per orientarti nelle sezioni successive è utile avere in mente la sequenza tipica, identica per tutti i profili, anche se ciascuno la percorre con oneri diversi.
Il primo passaggio è l’istanza di nomina dell’esperto, presentata tramite la piattaforma telematica della Camera di commercio. Con l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto iniziano a operare alcune misure premiali, come la riduzione degli interessi alla misura legale. La durata ordinaria delle trattative è di 180 giorni, prorogabile nei casi previsti dalla legge: un arco di tempo che sembra lungo, ma che si consuma rapidamente quando occorre raccogliere documenti, incaricare professionisti e attendere le valutazioni degli uffici.
Il secondo passaggio è la ricognizione del debito tributario. L’imprenditore, con i propri consulenti, confronta la contabilità con i dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, se del caso, delle Dogane. Gli uffici, appresa la pendenza della composizione negoziata, sono tenuti a collaborare nella ricostruzione dell’esposizione. È in questa fase che emergono le voci che resteranno fuori dall’accordo: contributi, tributi locali, dazi.
Il terzo passaggio è la costruzione del piano e dello scenario liquidatorio. Il professionista indipendente stima cosa otterrebbe il creditore pubblico in caso di liquidazione, tenendo conto dell’ordine delle cause di prelazione, dei costi della procedura e dei tempi di realizzo. Parallelamente il revisore, interno o designato, verifica la completezza e veridicità dei dati su cui si fonda tutto il lavoro.
Il quarto passaggio è la presentazione formale della proposta, con le due relazioni allegate. Da questo momento il perimetro dei debiti transigibili è fissato. L’ufficio istruisce la proposta e, per l’Agenzia delle Entrate, acquisisce il parere della Direzione regionale.
Il quinto passaggio è la sottoscrizione dell’accordo, la sua comunicazione all’esperto e il deposito in tribunale. Il giudice verifica la regolarità e autorizza l’esecuzione con decreto. Da quel momento decorrono le scadenze di pagamento, il cui mancato rispetto oltre 60 giorni determina la risoluzione di diritto.
Se in uno qualsiasi di questi passaggi l’accordo non si concretizza, restano le misure premiali e le uscite alternative previste dall’art. 23, commi 1 e 2, CCII, o dall’art. 25-quater per le imprese minori.
Con questa base in mente, passiamo ai profili.
Profilo 1 — Sei una società di capitali con collegio sindacale o revisore
La tua situazione
Guidi una S.r.l. o una S.p.A. che ha nominato un organo di controllo: un collegio sindacale, un sindaco unico con funzioni di revisione oppure un revisore legale esterno. L’impresa ha un fatturato significativo, dipendenti, rapporti bancari strutturati. Negli ultimi due o tre esercizi, per sostenere la liquidità, hai rinviato il versamento dell’IVA e delle ritenute, e ora l’esposizione verso l’Erario rappresenta una quota rilevante del passivo. Hai già attivato, o stai per attivare, la composizione negoziata.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: hai già in casa un soggetto qualificato a verificare i numeri, ma quel soggetto non può fare tutto.
Cosa cambia per te
La norma assegna la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali al soggetto incaricato della revisione legale, “se esistente”. Per te, dunque, la verifica dei dati spetta al tuo revisore o al collegio sindacale incaricato della revisione, mentre l’attestazione di convenienza deve essere affidata a un professionista indipendente diverso. Il revisore della società, anche se iscritto negli elenchi dei gestori della crisi, non ha il requisito di indipendenza richiesto per attestare la convenienza: lo afferma la circolare 5/E, in linea con l’aggiornamento delle linee guida sulla composizione negoziata adottato con il D.M. 23 aprile 2026.
Per chi è nella tua posizione c’è poi un secondo aspetto. La presenza di un organo di controllo implica obblighi di segnalazione e di vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi. Quando sindaci e revisore stendono la relazione sui dati aziendali, lo fanno sapendo che quei dati saranno esaminati dall’Agenzia e poi dal tribunale. Aspettati una verifica rigorosa, non una firma di cortesia.
Terzo aspetto: la dimensione del debito. Le società di capitali strutturate hanno spesso esposizioni erariali elevate, con componenti diverse (IRES, IRAP, IVA, ritenute), in parte già iscritte a ruolo e in parte no. La proposta deve censirle tutte, distinguendo quelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché la ricognizione è la base su cui l’attestatore costruirà il confronto con la liquidazione giudiziale.
I numeri
Immagina un debito erariale complessivo di 412.730 euro: 318.400 di imposta, 61.250 di sanzioni e 33.080 di interessi. L’attestatore deve stimare quanto l’Erario incasserebbe in una liquidazione giudiziale. Ipotizziamo un attivo liquidabile di 540.000 euro, costi della procedura e crediti prededucibili per 96.000 euro, crediti dei lavoratori privilegiati per 188.000 euro e contributi previdenziali privilegiati per 97.500 euro.
Il calcolo, semplificato, è questo: 540.000 − 96.000 = 444.000; − 188.000 = 256.000; − 97.500 = 158.500 euro che residuano per l’Erario. In liquidazione, dunque, il Fisco recupererebbe circa il 38,4% del proprio credito complessivo. Una proposta che offra il 55% dell’imposta, cioè 175.120 euro, supera nominalmente quel valore di 16.620 euro. Ma attenzione: se il pagamento è distribuito in 60 rate, l’attestatore deve attualizzare i flussi e verificare che la convenienza regga anche in valore attuale.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è il disallineamento tra i dati certificati dall’organo di controllo e quelli usati dall’attestatore. Se la relazione sui dati evidenzia rettifiche o criticità che l’attestazione di convenienza non recepisce, l’Agenzia avrà un argomento solido per rifiutare e il tribunale un motivo per negare l’autorizzazione.
C’è poi il profilo penale. Gli omessi versamenti di IVA e ritenute oltre le soglie di legge possono avere rilievo penale per gli amministratori. La giurisprudenza penale di legittimità ha riconosciuto che l’adempimento della pretesa tributaria realizzato attraverso la transazione fiscale può incidere sulla confisca del profitto (Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840). L’accordo non cancella automaticamente ogni conseguenza, ma la sua esecuzione diventa un elemento da valorizzare.
Infine, la risoluzione di diritto: una società strutturata ha scadenze fiscali correnti rilevanti. Se la gestione della liquidità dopo l’accordo non tiene conto sia delle rate transattive sia delle imposte correnti, il rischio di superare il margine di 60 giorni è concreto.
Le mosse giuste
- Coinvolgi subito l’organo di controllo nella ricognizione del debito e nella verifica dei dati: la sua relazione richiede tempo e non può essere improvvisata a ridosso della proposta.
- Incarica un attestatore indipendente distinto fin dall’avvio delle trattative, così che possa costruire lo scenario liquidatorio in parallelo al piano.
- Chiedi all’Agenzia la ricognizione completa del debito e confrontala con la contabilità, separando carichi affidati alla riscossione e debiti non ancora iscritti a ruolo.
- Presenta la proposta il prima possibile, dato che il perimetro dei debiti transigibili si ferma alla data di presentazione.
- Simula la tenuta finanziaria post-accordo includendo le imposte correnti, non solo le rate.
Le domande che probabilmente ti stai facendo
Il collegio sindacale può rifiutarsi di firmare la relazione sui dati? L’organo di controllo firma solo se ritiene i dati completi e veritieri. Se rileva criticità, le segnala e chiede rettifiche: è una garanzia anche per te, perché una relazione firmata con riserve non superate indebolirebbe la proposta. Il consiglio è coinvolgerlo presto, così che eventuali correzioni contabili avvengano prima e non dopo la stesura del piano.
L’attestatore deve essere scelto tra professionisti particolari? Deve possedere i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII: iscrizione nel registro dei revisori legali e nell’albo dei gestori della crisi, oltre all’indipendenza rispetto all’impresa e a chi ha interesse all’operazione. Non può aver prestato attività di lavoro o di consulenza a favore dell’impresa nei periodi indicati dalla legge, né essere membro dei suoi organi.
Posso proporre uno stralcio anche sulle ritenute non versate? La norma riguarda il debito tributario amministrato dalle agenzie fiscali, senza escludere espressamente le ritenute. Occorre però considerare che gli omessi versamenti di ritenute certificate possono avere risvolti penali per gli amministratori, e che la proposta verrà letta dall’ufficio anche alla luce di queste circostanze. La scelta di come trattarle va quindi fatta con particolare prudenza e coordinando la strategia fiscale con quella difensiva.
Le banche vedranno l’accordo con il Fisco? La composizione negoziata è riservata, ma l’accordo fiscale viene depositato in tribunale per l’autorizzazione, e le banche coinvolte nelle trattative hanno interesse a conoscere come si riduce l’esposizione erariale, perché incide sul loro rischio. In pratica, per una società strutturata la trasparenza con i creditori bancari sulla dimensione del debito fiscale e sul suo trattamento è spesso una condizione per ottenerne il consenso.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2026, ha chiarito che il controllo del giudice sull’accordo non riguarda la convenienza economica in sé, ma non si esaurisce nella verifica della presenza degli allegati: l’attestazione deve essere argomentata, coerente con il piano e verificabile nel suo percorso logico. Per una società con organo di controllo, significa che la coerenza tra le due relazioni sarà esaminata con attenzione.
Profilo 2 — Sei una PMI senza revisore o una società di persone
La tua situazione
Sei socio amministratore di una S.n.c. o di una S.a.s., oppure amministri una piccola S.r.l. che, per dimensioni, non ha l’obbligo di nominare un organo di controllo. La contabilità è tenuta da un commercialista esterno, le decisioni si prendono in pochi, e il debito con il Fisco è cresciuto un anno dopo l’altro: un’IVA non versata, un’IRAP rimasta indietro, qualche cartella che si è aggiunta. Hai sentito parlare della possibilità di ridurre il debito in composizione negoziata e ti chiedi se valga anche per un’impresa come la tua.
Per chi è nella tua posizione la risposta è sì, ma con un passaggio organizzativo in più che è bene conoscere subito.
Cosa cambia per te
Poiché non hai un soggetto incaricato della revisione legale, la relazione sulla completezza e veridicità dei dati deve essere redatta da un revisore legale iscritto nel registro, designato appositamente. Qui nasce la questione più delicata per il tuo profilo: lo stesso professionista può firmare entrambe le relazioni?
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, no: servono due professionisti distinti, anche quando la società non ha un revisore. L’Agenzia motiva la scelta con i principi di imparzialità e indipendenza. Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2026, ha invece ritenuto che l’art. 23 CCII non impedisca che le due attestazioni provengano dallo stesso professionista, purché indipendente.
Quale posizione seguire? Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’accordo si conclude con l’Agenzia, che applicherà la propria circolare quando valuta la proposta. Il tribunale arriva dopo, e solo se l’Agenzia ha firmato. Affidarsi a un unico professionista confidando nell’orientamento milanese significa esporsi al rifiuto della controparte prima ancora di arrivare davanti al giudice.
Se sei socio di una società di persone, c’è un secondo profilo che ti riguarda personalmente. I soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali, anche tributari, in via sussidiaria. L’accordo transattivo riguarda il debito della società: nel costruirlo è necessario valutare con precisione quali effetti avrà sulla posizione personale dei soci e quali carichi risultino già notificati o in corso di notifica nei loro confronti.
I numeri
Prendiamo una S.n.c. con debiti erariali per 87.640 euro: 71.900 di imposta (IVA e IRAP) e 15.740 di sanzioni e interessi. Di questi, 52.310 euro non sono ancora iscritti a ruolo, 35.330 sono già in cartella.
Strada A, solo misure premiali: se la composizione negoziata si chiude con un contratto o un accordo pubblicato nel registro delle imprese, sui 52.310 euro non iscritti a ruolo puoi chiedere una rateazione fino a 72 rate, cioè circa 726,53 euro al mese in linea capitale. Sulle cartelle resta la rateazione ordinaria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’imposta, però, resta dovuta per intero.
Strada B, accordo transattivo: una proposta che preveda il pagamento del 62% dell’imposta, cioè 44.578 euro, in 36 rate mensili da 1.238,28 euro, con stralcio integrale di sanzioni e interessi. Il risparmio nominale rispetto al debito complessivo è di 43.062 euro, ma la proposta richiede le due relazioni e deve dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
I rischi specifici
Il rischio principale è sottovalutare i tempi dell’istruttoria documentale: individuare due professionisti distinti a trattative avanzate può bloccare la proposta proprio quando il tempo della composizione negoziata sta per esaurirsi.
Un secondo rischio riguarda la qualità dei dati. Nelle piccole imprese la contabilità è spesso orientata agli adempimenti fiscali più che alla rappresentazione gestionale. Il revisore designato potrebbe rilevare lacune (magazzino non inventariato, crediti non svalutati, debiti non registrati) che rendono necessarie rettifiche prima di poter firmare.
Terzo rischio, specifico delle società di persone: dimenticare la posizione dei soci. Un accordo che risolve il debito della società ma lascia scoperti i soci su carichi già notificati può non raggiungere l’obiettivo reale della famiglia imprenditoriale.
Le mosse giuste
- Individua attestatore e revisore all’inizio, prima ancora di scrivere la proposta.
- Metti ordine nella contabilità con il commercialista: situazione patrimoniale aggiornata, inventario, verifica dei crediti.
- Valuta le due strade in parallelo: misure premiali con rateazione e accordo transattivo con stralcio. Non sempre la seconda è la migliore.
- Censisci le posizioni dei soci illimitatamente responsabili e i carichi a loro nome.
- Tieni separati INPS e tributi locali, che vanno gestiti con strumenti diversi.
Le domande che probabilmente ti stai facendo
Il commercialista che tiene la contabilità può essere l’attestatore? No. Chi ha prestato attività di consulenza a favore dell’impresa non ha il requisito di indipendenza richiesto per attestare la convenienza. Il commercialista di fiducia resta però essenziale: è lui che conosce la storia contabile dell’impresa e che può preparare la documentazione su cui lavoreranno revisore e attestatore.
Quanto tempo serve per preparare le due relazioni? Dipende dall’ordine della contabilità e dalla complessità del debito. Per una piccola impresa con contabilità aggiornata possono bastare alcune settimane; se occorre ricostruire magazzino, crediti e debiti, i tempi si allungano. Poiché la composizione negoziata ha una durata definita, conviene avviare gli incarichi appena accettata la nomina dell’esperto.
Se la S.n.c. ottiene lo stralcio, i soci sono liberati? L’accordo riguarda il debito della società. Il modo in cui la riduzione si riflette sulla responsabilità sussidiaria dei soci va valutato in concreto, anche in relazione agli atti già notificati a loro nome. Per questo la posizione dei soci deve essere esaminata prima di firmare, non dopo.
Conviene di più una piccola riduzione subito o una più ampia con rate lunghe? Per l’Agenzia, un pagamento anticipato vale di più di un pagamento dilazionato, perché elimina il rischio di inadempimento. Per te, rate troppo lunghe aumentano il rischio di risoluzione per un solo mese difficile. Spesso la soluzione più solida combina un anticipo, anche contenuto, con un numero di rate compatibile con i flussi reali.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Monza, con provvedimento del 31 dicembre 2025, ha autorizzato l’esecuzione di un accordo transattivo concluso in composizione negoziata che prevedeva falcidia e dilazione del debito erariale, sottolineando che l’adesione del Fisco non è una rinuncia indiscriminata ma una soluzione efficiente quando, nello scenario liquidatorio, il credito sarebbe in larga parte irrecuperabile. È un principio che vale anche per le imprese di piccole dimensioni.
Profilo 3 — Sei un imprenditore individuale
La tua situazione
Hai una ditta individuale: un’attività artigiana, un commercio, un’impresa di servizi. Non c’è una società tra te e i creditori. Il conto dell’impresa e il tuo patrimonio personale, giuridicamente, sono la stessa cosa. Nel tempo si sono accumulati debiti con l’Agenzia delle Entrate per IVA e imposte sui redditi, contributi INPS arretrati, qualche avviso IMU del Comune. L’attività però regge: hai clienti, un fatturato, prospettive. Vuoi sapere se la composizione negoziata ti permette di ridurre il debito fiscale senza perdere tutto.
Se sei un imprenditore individuale, la prima cosa che devi sapere è che l’accordo con il Fisco può riguardarti, ma il suo perimetro è più stretto di quanto sembri a prima vista.
Cosa cambia per te
La composizione negoziata è aperta all’imprenditore commerciale e agricolo, anche individuale. L’accordo transattivo si rivolge alle agenzie fiscali: per te, quindi, può riguardare IVA, imposte sui redditi, IRAP e ritenute amministrate dall’Agenzia delle Entrate, oltre ai relativi carichi affidati alla riscossione.
Per il tuo profilo, però, il punto decisivo è che contributi INPS e tributi locali restano fuori dall’accordo, e nelle ditte individuali pesano spesso in misura significativa. I contributi previdenziali del titolare (gestione artigiani o commercianti) sono una voce ricorrente del debito. Se il piano li tratta come se fossero assorbiti dall’accordo, non reggerà.
Seconda particolarità: il patrimonio unico. Quando l’attestatore confronta la proposta con la liquidazione giudiziale, l’attivo da considerare comprende anche i beni personali aggredibili, come la casa di proprietà o i risparmi. Questo può rendere più difficile dimostrare la convenienza, perché lo scenario liquidatorio potrebbe offrire all’Erario più di quanto immagini.
Terza particolarità: la relazione sui dati. Una ditta individuale non ha un revisore, quindi valgono le stesse considerazioni del profilo precedente: revisore designato e, secondo l’Agenzia, attestatore distinto.
Quarta particolarità: se la tua impresa non supera le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, sei un’impresa “minore” e il tuo percorso passa per l’art. 25-quater. In quel caso leggi anche il profilo 4.
I numeri
Ipotizziamo un debito complessivo di 146.905 euro, così composto: 102.270 verso l’Agenzia delle Entrate (84.600 di imposta e 17.670 di accessori), 38.220 di contributi INPS, 6.415 di IMU.
Una proposta all’Agenzia che offra il 50% dell’imposta, cioè 42.300 euro, in 48 rate da 881,25 euro, riguarda solo 102.270 euro del totale. Restano i 38.220 euro INPS: con una rateazione in 36 mesi, circa 1.061,67 euro al mese in linea capitale. E i 6.415 euro di IMU, da concordare con il Comune: in 24 rate, circa 267,29 euro al mese.
L’impegno mensile complessivo è quindi di 2.210,21 euro. Se il margine di cassa disponibile dell’attività, al netto del tuo sostentamento, è di 2.480 euro, il cuscinetto è di appena 269,79 euro al mese. Basta un mese debole per mettere a rischio le scadenze.
I rischi specifici
Il rischio principale è costruire un accordo con il Fisco che funziona sulla carta ma lascia scoperti INPS e Comune, i quali possono continuare le proprie azioni esecutive e compromettere la continuità dell’attività.
Il secondo rischio è la risoluzione di diritto. Per te, l’apertura di una liquidazione controllata (lo strumento liquidatorio tipico delle imprese minori) risolve automaticamente l’accordo. Anche il mancato pagamento di una rata oltre 60 giorni produce lo stesso effetto, e con esso il ritorno dell’intero debito originario.
Il terzo rischio riguarda i beni personali. Uno scenario liquidatorio che includa l’abitazione può rendere la proposta meno conveniente per l’Erario, e quindi più difficile da far accettare.
Le mosse giuste
- Fai una fotografia completa del debito, separando in tre colonne: Agenzia delle Entrate, INPS, enti locali.
- Verifica se sei impresa sotto soglia: cambia l’alternativa liquidatoria e gli strumenti di uscita.
- Costruisci un piano di cassa realistico che includa il tuo sostentamento e tutte le rate, non solo quelle fiscali.
- Negozia in parallelo rateazioni con INPS e Comune, così da presentare all’Agenzia un quadro complessivo sostenibile.
- Affidati a chi conosce la logica delle trattative: lo Studio Monardo, grazie alla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e al ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, legge la tua posizione sia dal lato della composizione negoziata sia da quello degli strumenti per l’impresa minore.
Giurisprudenza dedicata
Per l’imprenditore individuale che, fallite le trattative, dovesse passare a un concordato minore, rileva la sentenza della Cassazione, sez. I civ., n. 14555 del 2026 (pubblicata nel maggio 2026): nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, perché quel trattamento è regolato da una disciplina autonoma, incentrata sulla relazione dell’OCC.
Profilo 4 — Sei un’impresa sotto soglia o un’impresa agricola
La tua situazione
Hai una piccola impresa che non supera nessuna delle soglie dimensionali previste dal Codice della crisi per l’impresa minore: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Oppure sei un imprenditore agricolo: coltivi, allevi, trasformi i tuoi prodotti, e l’andamento dei raccolti e dei prezzi ha scavato un buco nei conti, anche verso il Fisco.
Per chi è nella tua posizione, la composizione negoziata esiste ed è accessibile, ma le porte d’uscita sono diverse da quelle di una società di capitali di medie dimensioni.
Cosa cambia per te
L’art. 25-quater CCII consente all’impresa sotto soglia di accedere alla composizione negoziata, e l’art. 12 la apre espressamente all’imprenditore agricolo. Le misure premiali dell’art. 25-bis sono riconosciute anche a te.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te lo sbocco liquidatorio non è la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata, e gli strumenti di uscita dalla composizione negoziata sono quelli richiamati dall’art. 25-quater, comma 4 (tra cui il concordato minore e la liquidazione controllata). L’art. 23, comma 2, lett. d), CCII precisa che l’imprenditore agricolo può accedere proprio a questi strumenti.
Qui c’è un punto interpretativo che è giusto dirti con chiarezza. L’art. 23, comma 2-bis, parla di convenienza “rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale”. Per un’impresa che non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, l’alternativa concreta è la liquidazione controllata. Il testo non esclude espressamente le imprese minori e agricole dall’accordo transattivo, ma il modo in cui l’attestatore deve impostare il confronto richiede una valutazione attenta e un preventivo dialogo con l’ufficio. Non è un terreno su cui improvvisare.
C’è anche una buona notizia. Se le trattative non portano a un accordo con il Fisco, la strada del concordato minore resta aperta, e lì, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 2026, la falcidia dei crediti tributari e previdenziali segue una disciplina autonoma e non richiede la procedura di transazione fiscale del concordato preventivo. Per te, quindi, il concordato minore può trattare anche i contributi INPS, che l’accordo in composizione negoziata non tocca.
Per l’imprenditore agricolo, infine, pesa spesso la componente contributiva (contributi agricoli unificati) e quella dei tributi locali sui terreni e sui fabbricati. Entrambe restano fuori dall’accordo con le agenzie fiscali.
I numeri
Immagina un’azienda agricola con 64.380 euro di debito verso l’Agenzia delle Entrate (IVA e imposte, di cui 53.900 di imposta), 29.470 euro di contributi previdenziali e 4.815 euro di tributi locali. Totale: 98.665 euro.
Scenario A, accordo con il Fisco in composizione negoziata: proposta del 45% dell’imposta, 24.255 euro, in 48 rate da 505,31 euro. Restano fuori 29.470 euro di contributi e 4.815 euro di tributi locali, cioè 34.285 euro da gestire con rateazioni ordinarie.
Scenario B, uscita verso il concordato minore: una proposta unitaria che tratti insieme Erario e INPS, con la relazione dell’OCC sulla convenienza. Ipotizzando un pagamento del 40% dei crediti tributari e previdenziali complessivi (93.850 euro), si arriverebbe a 37.540 euro, cui aggiungere il trattamento dei tributi locali secondo il piano. Il concordato minore, però, ha regole di voto, tempi e costi di giustizia propri, e va valutato con attenzione.
Nessuno dei due scenari è automaticamente migliore: dipende dal peso della componente contributiva e dalla disponibilità dell’Agenzia a sottoscrivere.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è impostare l’attestazione di convenienza su uno scenario liquidatorio che non ti appartiene, esponendo la proposta a obiezioni dell’ufficio o a rilievi del tribunale.
Un secondo rischio è la sproporzione tra l’onere documentale e la dimensione del debito. Due relazioni professionali per un debito erariale di poche decine di migliaia di euro possono risultare sproporzionate rispetto al beneficio. In questi casi vale la pena confrontare l’accordo con le misure premiali o con il concordato minore.
Un terzo rischio, tipico dell’agricoltura, è la stagionalità dei flussi: rate mensili costanti mal si adattano a incassi concentrati in pochi mesi. Una proposta con scadenze calibrate sui raccolti è più credibile.
Le mosse giuste
- Verifica le soglie dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi, con documenti alla mano.
- Confronta le tre strade: misure premiali, accordo transattivo, uscita verso il concordato minore.
- Pesa la componente contributiva: se è rilevante, il concordato minore può offrire una soluzione più completa.
- Calibra le rate sui flussi reali, specie se l’attività è stagionale.
- Apri un dialogo preliminare con l’ufficio sull’impostazione del confronto liquidatorio, sapendo che nessun impegno è vincolante prima della proposta formale.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla già citata Cass. n. 14555 del 2026 sul concordato minore, rileva il principio affermato dal Tribunale di Milano con provvedimento del 28 aprile 2025: nella composizione negoziata l’intervento dell’autorità giudiziaria è circoscritto ai casi previsti dalla legge, e non può essere utilizzato, ad esempio, per ottenere la cancellazione delle iscrizioni effettuate dall’esperto nel registro delle imprese. Per le piccole imprese è un promemoria utile: la composizione negoziata resta un percorso stragiudiziale, e il tribunale entra in gioco solo nei passaggi tipizzati, come l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo fiscale.
Profilo 5 — Sei un’impresa con debiti doganali, IVA all’importazione o accise
La tua situazione
La tua impresa importa merci da Paesi extra UE, oppure opera in un settore soggetto ad accise: prodotti energetici, alcolici, gas. Una parte del tuo debito fiscale non nasce dall’Agenzia delle Entrate, ma dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: dazi non versati a seguito di una revisione dell’accertamento, IVA all’importazione, accise rimaste insolute. Ti chiedi se anche questo debito possa rientrare nell’accordo.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto temi.
Cosa cambia per te
L’art. 23, comma 2-bis, include espressamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra i destinatari della proposta e individua i soggetti che sottoscrivono l’accordo per i tributi da essa amministrati: i direttori delle Direzioni territoriali, della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti emessi dagli uffici centrali, le strutture indicate dalla norma.
La regola più importante per te è l’esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea: i dazi doganali rientrano tra le risorse proprie tradizionali dell’Unione, e quindi non possono essere oggetto di stralcio. Per quella parte del debito, l’accordo non potrà prevedere riduzioni.
Diverso è il discorso per le accise, che sono tributi nazionali amministrati dall’Agenzia delle Dogane: il testo della norma non le esclude, e rientrano quindi nel perimetro dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Per l’IVA, la circolare 5/E ha confermato che non costituisce risorsa propria dell’Unione e può essere falcidiata; per l’IVA riscossa in dogana all’importazione, la qualificazione e il trattamento concreto vanno verificati con l’ufficio competente, perché la sua gestione amministrativa segue le regole doganali.
Per te, dunque, la proposta deve essere costruita “a strati”: una parte non riducibile (i dazi), una parte potenzialmente riducibile e dilazionabile (accise, IVA secondo le indicazioni dell’Agenzia) e, se presenti, i debiti verso l’Agenzia delle Entrate, che hanno un diverso soggetto firmatario.
I numeri
Ipotizziamo un importatore con 91.260 euro di dazi, 138.540 euro di IVA all’importazione e 47.830 euro di debiti verso l’Agenzia delle Entrate (di cui 39.100 di imposta). Totale erariale: 277.630 euro.
I dazi, 91.260 euro, vanno previsti per intero: l’unico margine riguarda eventuali modalità di pagamento compatibili con la disciplina doganale. Sulla parte restante, ipotizzando che l’ufficio ammetta la falcidia dell’IVA all’importazione, una proposta del 60% su 138.540 euro porterebbe a 83.124 euro; sulla quota verso l’Agenzia delle Entrate, il 60% di 39.100 porterebbe a 23.460 euro. Il pagamento complessivo sarebbe di 91.260 + 83.124 + 23.460 = 197.844 euro, contro 277.630 euro di debito: un risparmio nominale di 79.786 euro, di cui nessun euro sui dazi.
Il dato da ricordare è che la quota incomprimibile (qui circa un terzo del debito) condiziona la sostenibilità dell’intero piano.
I rischi specifici
Il rischio principale è costruire un piano che conta su una riduzione dei dazi che la legge non consente: la proposta sarebbe inaccoglibile in partenza e l’attestazione di convenienza perderebbe credibilità.
Un secondo rischio è la frammentazione della controparte. Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate hanno firmatari, tempi e procedure interne diversi. Un accordo firmato da una sola delle due lascia l’impresa esposta verso l’altra.
Un terzo rischio riguarda le garanzie doganali: nei regimi di pagamento differito o nei depositi fiscali spesso esistono garanzie prestate da banche o assicurazioni. L’escussione di quelle garanzie sposta il debito verso il garante, con effetti sul resto del piano.
Le mosse giuste
- Separa il debito in tre strati: dazi (non riducibili), altri tributi doganali e accise, debiti verso l’Agenzia delle Entrate.
- Verifica con l’ufficio doganale la qualificazione dell’IVA all’importazione e le modalità di trattamento.
- Censisci le garanzie prestate a favore della Dogana e valuta l’impatto di una loro escussione.
- Coordina le due proposte, perché tempi e firmatari non coincidono.
- Pianifica il pagamento integrale dei dazi fin dal primo prospetto di cassa.
Le domande che probabilmente ti stai facendo
Se l’accertamento doganale è ancora contestato, devo inserirlo nella proposta? Un debito contestato in giudizio pone un problema di quantificazione. Si può scegliere di inserirlo, valutando l’effetto della rinuncia al contenzioso, oppure di lasciarlo fuori e accantonare nel piano una somma prudenziale. In entrambi i casi l’attestatore deve dare conto dell’incertezza, perché incide sul confronto con la liquidazione.
Le accise sui prodotti energetici hanno regole particolari? Le accise sono tributi nazionali e rientrano tra quelli amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quindi nel perimetro della norma. Occorre però considerare la disciplina di settore, ad esempio quella dei depositi fiscali e delle garanzie, che può avere effetti autonomi rispetto all’accordo.
Posso chiedere alle Dogane una dilazione dei dazi? L’accordo transattivo non può prevedere riduzioni dei dazi. Eventuali forme di pagamento differito seguono le regole della normativa doganale dell’Unione, che vanno verificate con l’ufficio. Nel piano è prudente ipotizzare il pagamento dei dazi secondo le scadenze ordinarie, salvo diversa indicazione ottenuta in modo formale.
Giurisprudenza dedicata
La sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), resta il riferimento per distinguere ciò che il diritto europeo consente di ridurre: la falcidia dell’IVA è compatibile con gli obblighi dell’Unione se un professionista indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Per i dazi, invece, il vincolo delle risorse proprie resta fermo.
Tre imprese, tre esiti: lo stesso debito fiscale, numeri alla mano
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Servono a vedere come lo stesso strumento produce risultati diversi a seconda del profilo. In tutte e tre partiamo da un debito erariale di dimensione paragonabile e da una composizione negoziata avviata dopo il 28 settembre 2024.
Simulazione 1 — S.r.l. con collegio sindacale
Dati di partenza. Debito verso l’Agenzia delle Entrate: 186.450 euro (imposta 149.200; sanzioni 23.570; interessi 13.680). Nessun debito doganale. Debiti INPS: 21.300 euro. Organo di controllo presente.
Sviluppo. Il collegio sindacale redige la relazione sui dati. Un attestatore indipendente stima che, in liquidazione giudiziale, l’Erario recupererebbe 61.720 euro. La società propone il 52% dell’imposta, 77.584 euro, di cui 15.000 euro subito e 62.584 euro in 48 rate da 1.303,83 euro. L’attestatore attualizza i flussi e verifica che la proposta resti superiore ai 61.720 euro anche in valore attuale.
Esito. Se l’Agenzia firma e il tribunale autorizza, il debito erariale passa da 186.450 a 77.584 euro. I 21.300 euro INPS restano da pagare per intero con rateazione ordinaria. Impegno mensile: 1.303,83 euro per il Fisco, più la rata INPS.
Simulazione 2 — S.n.c. senza revisore
Dati di partenza. Debito verso l’Agenzia delle Entrate: 184.910 euro (imposta 152.640; accessori 32.270), di cui 96.300 euro non ancora iscritti a ruolo. Soci illimitatamente responsabili: due. Nessun organo di controllo.
Sviluppo. Occorre designare un revisore per la relazione sui dati e, secondo la circolare 5/E, un attestatore distinto. Due alternative:
- Solo misure premiali: rateazione fino a 72 rate sui 96.300 euro non iscritti a ruolo (circa 1.337,50 euro al mese in linea capitale), sanzioni ridotte secondo l’art. 25-bis, cartelle residue da 88.610 euro in rateazione ordinaria. L’imposta resta integralmente dovuta.
- Accordo transattivo: proposta del 58% dell’imposta, 88.531,20 euro, in 60 rate da 1.475,52 euro.
Esito. L’accordo riduce il debito di 96.378,80 euro rispetto al totale, ma richiede due incarichi professionali e la firma dell’Agenzia. Le sole misure premiali sono più rapide ma lasciano l’imposta intatta. La scelta dipende dalla capacità di cassa e dalla posizione personale dei soci.
Simulazione 3 — Imprenditore individuale sotto soglia
Dati di partenza. Debito verso l’Agenzia delle Entrate: 181.940 euro (imposta 148.300; accessori 33.640). INPS: 42.160 euro. IMU: 5.290 euro. Impresa minore.
Sviluppo. L’alternativa liquidatoria concreta è la liquidazione controllata, e l’impostazione del confronto richiesto dall’art. 23, comma 2-bis, va valutata con l’ufficio. In parallelo si simula l’uscita verso un concordato minore che tratti Erario e INPS insieme: pagamento del 42% di 224.100 euro (Erario + INPS), cioè 94.122 euro in 60 rate da 1.568,70 euro, più l’IMU secondo il piano.
Esito. Con l’accordo fiscale in composizione negoziata al 50% dell’imposta (74.150 euro) resterebbero fuori 42.160 euro INPS e 5.290 euro IMU. Con il concordato minore l’INPS rientra nella soluzione. Nessuna delle due strade è garantita: nel primo caso serve la firma dell’Agenzia, nel secondo il percorso del concordato minore con il ruolo dell’OCC.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molte imprese reali non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.
La S.r.l. sotto soglia senza revisore
Una piccola S.r.l. può essere contemporaneamente impresa minore (profilo 4) e società senza organo di controllo (profilo 2). Le conseguenze si sommano: alternativa liquidatoria costituita dalla liquidazione controllata, necessità di un revisore designato per la relazione sui dati e, secondo l’Agenzia, di un attestatore distinto. In questa combinazione il rapporto tra oneri documentali e beneficio atteso va pesato con particolare cura, e il confronto con il concordato minore diventa quasi obbligato.
La ditta individuale che importa
Un imprenditore individuale che importa merci somma i vincoli del profilo 3 e del profilo 5. Patrimonio personale e aziendale coincidono, contributi e tributi locali restano fuori, e in più i dazi non sono riducibili. Il risultato è che la quota del debito effettivamente comprimibile può essere molto più bassa di quanto appaia dal totale. Il piano di cassa deve partire dalle voci incomprimibili (dazi, INPS, IMU) e solo dopo stimare quanto resta per l’Erario.
La società di persone con socio garante
In una S.a.s. il socio accomandatario risponde illimitatamente dei debiti sociali; spesso ha anche prestato fideiussioni personali alle banche. L’accordo fiscale riduce il debito della società, ma le banche restano creditrici del socio garante. Qui le regole del profilo 2 si intrecciano con la negoziazione bancaria in composizione negoziata. È necessario che la proposta al Fisco e le trattative con gli istituti di credito siano costruite in modo coerente, perché lo stesso flusso di cassa deve servire entrambi.
Il gruppo di imprese
Quando più società di un gruppo accedono alla composizione negoziata, ciascuna ha il proprio debito fiscale e il proprio profilo: la capogruppo con collegio sindacale (profilo 1), una controllata senza revisore (profilo 2), magari una società operativa con debiti doganali (profilo 5). Ogni proposta all’Erario è riferita a una specifica società e richiede le proprie relazioni. La circolare 5/E ha dedicato attenzione anche alla disciplina dei gruppi; ciò che conta sul piano pratico è evitare che i finanziamenti infragruppo previsti dal piano rendano meno leggibile il confronto con la liquidazione per ciascuna società.
L’impresa agricola con attività connesse
Un’impresa agricola che svolge anche attività commerciali connesse (vendita diretta, agriturismo) può avere debiti di natura diversa e flussi eterogenei. Il suo accesso agli strumenti di uscita resta quello dell’imprenditore agricolo, ma l’attestatore dovrà valutare con attenzione come l’attività connessa incide sull’attivo liquidabile e sulla stagionalità degli incassi.
Il professionista con attività d’impresa
Un ultimo caso misto riguarda chi esercita una professione e, accanto, un’attività commerciale organizzata in forma d’impresa, ad esempio un tecnico che gestisce anche una rivendita. La composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo: l’accordo fiscale può quindi riguardare solo la dimensione imprenditoriale. Per i debiti legati all’attività professionale, gli strumenti di riferimento sono quelli del sovraindebitamento. Separare correttamente i due ambiti, anche sotto il profilo fiscale, è il primo lavoro da fare, perché un piano che mescola le due posizioni rischia di non essere accolto in nessuna delle due sedi.
Il confronto tra profili: le differenze in un colpo d’occhio
La norma è una sola, ma i profili la vivono in modo molto diverso. La società con organo di controllo ha già in casa chi verifica i dati, ma deve cercare fuori l’attestatore. La PMI senza revisore deve trovare due professionisti. L’imprenditore individuale fa i conti con il patrimonio personale e con il peso dei contributi. L’impresa minore e quella agricola hanno uno scenario liquidatorio diverso e una via d’uscita, il concordato minore, che può trattare anche l’INPS. L’importatore scopre che una parte del debito non si tocca. La tabella riassume gli aspetti chiave.
| Aspetto | Società con organo di controllo | PMI senza revisore / società di persone | Imprenditore individuale | Impresa sotto soglia / agricola | Impresa con debiti doganali |
|---|---|---|---|---|---|
| Relazione sui dati | Revisore o collegio sindacale incaricato | Revisore designato | Revisore designato | Revisore designato | Secondo la struttura dell’impresa |
| Attestazione di convenienza | Professionista indipendente distinto dal revisore | Professionista indipendente; per l’Agenzia distinto dal revisore | Come PMI senza revisore | Come PMI senza revisore | Secondo la struttura dell’impresa |
| Alternativa liquidatoria | Liquidazione giudiziale | Liquidazione giudiziale | Giudiziale o controllata, secondo le soglie | Liquidazione controllata | Secondo le soglie |
| Debiti esclusi | INPS, tributi locali | INPS, tributi locali; attenzione ai soci | INPS e tributi locali, spesso pesanti | INPS (anche agricoli), tributi locali | Dazi, INPS, tributi locali |
| Uscita alternativa se il Fisco non firma | Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo | Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo | Secondo le soglie | Concordato minore (tratta anche l’INPS) | Secondo le soglie |
| Rischio principale | Incoerenza tra le due relazioni | Tempi dell’istruttoria documentale | Accordo fiscale che lascia scoperti INPS e Comune | Confronto liquidatorio impostato male | Contare su uno stralcio dei dazi |
Le domande trasversali: valgono per tutti i profili
Cosa succede se durante le trattative la situazione peggiora e diventi insolvente?
La composizione negoziata è accessibile anche all’impresa insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. La circolare 5/E insiste sulla reversibilità dell’insolvenza: sono esclusi i percorsi con finalità soltanto liquidatorie. Se però, dopo la conclusione dell’accordo, viene accertato lo stato di insolvenza o si apre una procedura liquidatoria, l’accordo con il Fisco si risolve di diritto.
Se l’Agenzia non risponde o rifiuta, la proposta è persa?
La proposta non vincola l’Agenzia, e in composizione negoziata non esiste il cram down. Il lavoro fatto però non va sprecato: l’istruttoria, le relazioni e la ricognizione del debito possono essere valorizzate in un successivo accordo di ristrutturazione o concordato preventivo, dove il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco alle condizioni previste. La circolare 5/E ha confermato che la composizione negoziata può essere la sede in cui si prepara una transazione destinata ad attuarsi in un altro strumento.
Posso cambiare profilo durante la procedura?
Sì, e succede più spesso di quanto si pensi. Un’impresa può superare o scendere sotto le soglie dimensionali, una società può nominare un organo di controllo, un imprenditore individuale può conferire l’azienda in una società. Ogni cambiamento va valutato prima di presentare la proposta, perché modifica chi firma le relazioni e quale scenario liquidatorio considerare.
Le rateazioni già in corso con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione vanno interrotte?
No. Fino all’efficacia dell’accordo le rate restano dovute, e interromperle può esporre alla decadenza dal beneficio. Dopo l’efficacia dell’accordo, salvo diversa pattuizione, la precedente dilazione cessa e subentra il nuovo piano.
Durante la composizione negoziata l’Agenzia può notificarmi nuovi atti?
Sì. Le misure protettive non impediscono all’Amministrazione di proseguire controlli, accertamenti e riscossione fino alla fase che precede l’esecuzione forzata. In un contesto analogo, la Cassazione (sez. I civ., 7 maggio 2026, n. 13243) ha ritenuto ammissibili, dopo la domanda di concordato con riserva, l’iscrizione a ruolo e la notifica di crediti tributari anteriori. Per questo la ricognizione del debito va aggiornata fino al giorno della proposta.
L’esperto può aiutarmi a convincere l’Agenzia?
L’esperto facilita le trattative e riceve comunicazione dell’accordo, ma non è un attestatore e non rappresenta l’impresa. Il suo ruolo è favorire un confronto corretto tra le parti e verificare che le trattative si svolgano in buona fede. La proposta, le relazioni e gli argomenti di convenienza restano compito dell’imprenditore e dei suoi consulenti. Un esperto che constata un dialogo serio e documentato con gli uffici, però, contribuisce a creare le condizioni perché la proposta venga esaminata con attenzione.
L’accordo con il Fisco produce effetti anche sulle imposte dell’impresa?
La riduzione dei debiti ottenuta in un percorso di risanamento può generare sopravvenienze attive, il cui trattamento fiscale è regolato da disposizioni specifiche. In materia di accordi di ristrutturazione la Cassazione è intervenuta nel 2026 sulla non tassabilità delle sopravvenienze da esdebitamento. Per l’accordo in composizione negoziata, il tema va esaminato con il consulente fiscale al momento della costruzione del piano, perché un effetto fiscale imprevisto potrebbe erodere il beneficio.
La giurisprudenza profilo per profilo
I riferimenti che seguono sono stati selezionati perché incidono sui passaggi descritti in questa guida. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio espresso con parole nostre e la ragione per cui conta.
Riferimenti validi per tutti i profili
Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). La Corte ha ammesso che uno Stato membro preveda il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente accerta che il Fisco non otterrebbe di più liquidando il patrimonio. Rilevanza: è il fondamento su cui l’Agenzia, nella circolare 5/E, ammette la falcidia dell’IVA anche nell’accordo in composizione negoziata.
Tribunale di Milano, decreto 21 maggio 2026 (giudice L. De Simone). Il tribunale ha ritenuto che le due relazioni possano provenire dallo stesso professionista indipendente e ha delimitato il proprio controllo alla regolarità del procedimento e della documentazione, esigendo però un’attestazione motivata e verificabile. Rilevanza: segna il principale contrasto con la circolare 5/E e chiarisce che il vaglio giudiziale non è una semplice spunta degli allegati.
Tribunale di Monza, provvedimento 31 dicembre 2025 (giudice C. Giovanetti). È stata autorizzata l’esecuzione di un accordo fiscale in composizione negoziata con falcidia e dilazione, osservando che il consenso dell’Erario rappresenta una scelta efficiente quando la liquidazione lascerebbe il credito in gran parte insoddisfatto. Rilevanza: conferma nella pratica che lo stralcio fiscale in composizione negoziata è un esito concretamente raggiungibile.
Tribunale di Milano, provvedimento 28 aprile 2025. Il giudice ha escluso che l’autorità giudiziaria possa intervenire in composizione negoziata al di fuori dei casi previsti, dichiarando inammissibile la richiesta di cancellare le iscrizioni fatte dall’esperto nel registro delle imprese. Rilevanza: ricorda che il tribunale interviene solo nei passaggi tipici, come l’autorizzazione dell’accordo fiscale.
Profilo 1 — Società con organo di controllo
Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. La Corte ha riconosciuto che l’adempimento della pretesa tributaria realizzato attraverso concordato e transazione fiscale può avere effetto liberatorio rispetto alla confisca del profitto del reato tributario, nel rispetto della proporzionalità. Rilevanza: per gli amministratori esposti per omessi versamenti, l’esecuzione dell’accordo diventa un elemento difensivo da valorizzare.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo con cram down fiscale il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza aggiungere un giudizio sulla meritevolezza del debitore. Rilevanza: se la società con esposizione erariale rilevante non ottiene la firma dell’Agenzia, l’uscita verso il concordato preventivo resta percorribile anche in presenza di pregresse violazioni fiscali.
Profilo 2 — PMI senza revisore e società di persone
Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, chiedere l’omologazione forzosa in assenza di un numero congruo di creditori aderenti costituisce un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: la piccola impresa il cui debito è quasi tutto fiscale non può contare sull’accordo di ristrutturazione come scorciatoia per superare il rifiuto del Fisco.
Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Per accogliere la domanda di cram down negli accordi di ristrutturazione occorre un’adesione, anche percentualmente insufficiente, di creditori anteriori; non contano quelli il cui credito nasce dalla procedura stessa. Rilevanza: rafforza l’importanza di costruire il consenso con banche e fornitori già durante le trattative.
Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. La Corte si è occupata dei presupposti per l’applicazione del cram down fiscale e previdenziale negli accordi di ristrutturazione nel regime della legge fallimentare. Rilevanza: fa parte del percorso di legittimità che ha poi condotto agli orientamenti del 2025-2026 sulle uscite alternative alla composizione negoziata.
Profili 3 e 4 — Imprenditore individuale, impresa sotto soglia e agricola
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 14555 del 2026 (maggio 2026). Nel concordato minore la riduzione o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non dipende dalla presentazione di una transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, perché è regolata da una disciplina propria fondata sulla relazione dell’OCC. Rilevanza: per l’impresa minore e agricola, il concordato minore è un’uscita che può trattare insieme Erario e INPS.
Profilo 5 e questioni procedurali comuni
Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2026, n. 13243. Dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva, l’iscrizione a ruolo e la notifica di crediti tributari anteriori restano ammissibili. Rilevanza: per analogia, conferma che la ricognizione del debito va aggiornata di continuo, perché l’attività dell’Amministrazione non si ferma durante le trattative.
Corte d’Appello di Ancona, 14 gennaio 2026. La corte si è pronunciata sulla decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’Amministrazione finanziaria può rispondere alla proposta di transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione. Rilevanza: per chi, dopo la composizione negoziata, deve passare all’accordo di ristrutturazione, la tempistica della risposta del Fisco condiziona la pianificazione.
Prassi di riferimento. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (Parte I), sulla composizione negoziata e sull’accordo transattivo; D.M. 23 aprile 2026 di aggiornamento delle linee guida sulla composizione negoziata. Non sono pronunce giurisdizionali, ma orientano il comportamento degli uffici che devono firmare l’accordo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo stralcio dei debiti fiscali in composizione negoziata richiede di tenere insieme diritto della crisi, diritto tributario, numeri aziendali e capacità negoziale. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.
- Ricostruiamo l’intero debito dell’impresa in tre colonne (agenzie fiscali, enti previdenziali, enti locali), confrontando estratti di ruolo, avvisi e contabilità, così che nessuna voce esclusa dall’accordo resti nascosta nel piano.
- Individuiamo il tuo profilo e le regole che ne derivano: verifichiamo le soglie dell’impresa minore, la presenza di un organo di controllo, la natura agricola, l’esistenza di debiti doganali.
- Per le società con organo di controllo coordiniamo il lavoro tra collegio sindacale o revisore e attestatore indipendente, controllando la coerenza tra relazione sui dati e attestazione di convenienza.
- Per le PMI senza revisore e le società di persone pianifichiamo gli incarichi fin dall’avvio, tenendo conto della posizione della circolare 5/E e dell’orientamento del Tribunale di Milano, e analizziamo la posizione personale dei soci illimitatamente responsabili.
- Per gli imprenditori individuali e le imprese minori confrontiamo le strade: misure premiali, accordo transattivo, uscita verso il concordato minore, valutando quale tratta meglio anche i contributi INPS.
- Per le imprese con debiti doganali separiamo la quota incomprimibile dei dazi da quella negoziabile e coordiniamo le proposte verso Dogane ed Entrate.
- Redigiamo la proposta all’Erario con la struttura di pagamento (stralcio, anticipo, rate) più coerente con il piano di cassa e con il confronto liquidatorio.
- Seguiamo il deposito dell’accordo in tribunale e la fase di autorizzazione all’esecuzione, predisponendo il ricorso e la documentazione richiesta.
- Monitoriamo l’esecuzione dell’accordo e le scadenze, per prevenire la risoluzione di diritto legata ai 60 giorni.
- Se il Fisco non firma, impostiamo l’uscita alternativa verso accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato minore, e gestiamo l’eventuale contenzioso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per gli imprenditori che affrontano il debito fiscale in composizione negoziata, la qualifica di Esperto Negoziatore è la più pertinente: significa conoscere dall’interno il funzionamento delle trattative, il ruolo dell’esperto, i tempi del percorso e il modo in cui l’accordo con il Fisco deve inserirsi nel progetto di risanamento. Per le imprese minori e agricole, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di valutare con competenza l’uscita verso il concordato minore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta al Fisco è lo stesso difensore che, se necessario, segue le impugnazioni fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano che disperdono informazioni e linea difensiva.
Lo staff multidisciplinare mette avvocati e commercialisti al lavoro sullo stesso caso: i profili giuridici della proposta e quelli contabili e fiscali del piano vengono costruiti insieme, non in compartimenti separati.
Il tuo primo passo: capire chi sei, poi agire con le tue regole
Lo stralcio dei debiti fiscali nella composizione negoziata è oggi una possibilità concreta, confermata dalla prassi dell’Agenzia e dai primi provvedimenti dei tribunali. Ma non funziona allo stesso modo per tutti. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle che hai letto per un’impresa diversa dalla tua.
Una società con collegio sindacale, una piccola S.n.c., una ditta individuale, un’azienda agricola e un importatore partono dalla stessa norma e arrivano a percorsi differenti: chi firma le relazioni, quale scenario liquidatorio considerare, quali debiti restano fuori, quale uscita scegliere se il Fisco non firma.
Lo Studio Monardo è strutturato proprio per questa materia: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di leggere la proposta al Fisco dall’interno della logica delle trattative, mentre il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di costruire numeri e argomenti fiscali in modo coerente. Per le imprese minori, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completano il quadro degli strumenti di uscita.
📩 Il tempo gioca contro chi aspetta: i debiti transigibili si fermano alla data della proposta. Scrivici oggi per esaminare il tuo profilo — i recapiti dello studio ti aspettano in fondo a questa pagina.
