Il problema, in due parole
Un’impresa che non riesce più a pagare regolarmente fornitori, banche e dipendenti ha davanti a sé due strade molto diverse: chiudere e far liquidare il patrimonio, oppure continuare a operare e pagare i creditori con quello che l’attività produrrà negli anni successivi. La seconda strada si chiama concordato preventivo in continuità aziendale ed è oggi lo strumento che il legislatore incentiva di più. Ma non basta volerla percorrere: occorre costruire un piano, cioè un documento tecnico che il tribunale, il commissario giudiziale e i creditori leggeranno riga per riga, alla ricerca di ciò che non torna. Il rischio principale non è il rigetto dell’omologazione: è arrivare al tribunale con un piano costruito male, vedersi dichiarare inammissibile la domanda e trovarsi aperta la liquidazione giudiziale, con l’imprenditore ormai privo di alternative. Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che nasce proprio dalla materia del risanamento delle imprese in difficoltà, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la costruzione di un piano di continuità è per definizione un lavoro a quattro mani tra avvocati e commercialisti, perché mette insieme numeri, contratti, debito bancario e debito fiscale.
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Inquadramento normativo: cosa è, davvero, la continuità aziendale
Sul piano normativo il concordato preventivo è disciplinato dagli articoli 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), profondamente ritoccato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024.
L’art. 84 CCII distingue due sole tipologie di piano: la continuità aziendale e la liquidazione del patrimonio. Il concordato in continuità è quello in cui l’attività d’impresa prosegue e i creditori vengono soddisfatti, in misura anche non prevalente, con il ricavato che la prosecuzione dell’attività genera. La continuità può essere diretta, quando l’azienda resta in capo allo stesso imprenditore che ha presentato la domanda, oppure indiretta, quando la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività è affidata a un soggetto diverso: un affittuario, un conferitario, un cessionario, un assuntore.
Va precisato che la continuità indiretta non è una scorciatoia liquidatoria travestita. La disciplina prevede una condizione precisa: il contratto di affitto, cessione o conferimento deve garantire il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari almeno alla metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione. Questo requisito occupazionale è il contrappeso che il legislatore ha posto al favore riservato alla continuità.
La ratio della norma è comprensibile: l’impresa in esercizio vale, di regola, più della somma dei suoi beni venduti singolarmente. Avviamento, portafoglio ordini, autorizzazioni, know-how, rapporti con la clientela sono valori che sopravvivono solo se l’attività non si ferma. Il concordato in continuità serve a intercettare quel valore aggiuntivo e a metterlo a disposizione dei creditori, invece di disperderlo.
Da qui discende la distinzione più importante dell’intero istituto, quella tra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione. Il correttivo-ter è intervenuto sull’art. 87, comma 1, lett. c) CCII per definire finalmente il primo: il valore di liquidazione è il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla vendita dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico ricavabile nella stessa sede dalla cessione dell’azienda in esercizio, nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese. Non è più, dunque, la mera somma atomistica dei cespiti: comprende anche il valore dell’azienda come complesso organizzato e il presumibile esito delle azioni revocatorie e risarcitorie.
La distinzione conta perché le due masse seguono regole di distribuzione diverse. L’art. 84, comma 6, CCII stabilisce che nel concordato in continuità il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto rigoroso della graduazione delle cause legittime di prelazione (regola di priorità assoluta), mentre per il valore eccedente è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (regola di priorità relativa). È in quello spazio di flessibilità che l’imprenditore costruisce la propria proposta: può premiare i fornitori strategici, può riconoscere qualcosa ai chirografari anche se i privilegiati non sono integralmente soddisfatti, può disegnare la distribuzione in funzione della sostenibilità industriale del piano.
Un’eccezione va segnalata subito. L’art. 84, comma 7, CCII sottrae alla priorità relativa i crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.: essi vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente.
Distinguere la continuità dal concordato liquidatorio non è un esercizio classificatorio. Il concordato liquidatorio richiede l’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile e assicuri ai chirografari almeno il venti per cento; il concordato in continuità non conosce soglie percentuali minime, ma richiede che la proposta assicuri a ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Un esempio concreto chiarisce la differenza: se una società metalmeccanica cede il proprio capannone e i macchinari a un acquirente che li smonta e li rivende, siamo nella liquidazione; se li cede a un concorrente che rileva l’azienda in esercizio, mantiene metà della forza lavoro e continua a produrre, siamo nella continuità indiretta, anche se dal punto di vista dell’imprenditore uscente l’operazione può sembrare identica.
Requisiti e termini: cosa serve e quando scade
In termini operativi, l’accesso al concordato in continuità presuppone il concorso di più condizioni, che conviene esaminare una per una.
Primo requisito: lo stato di crisi o di insolvenza. L’art. 85 CCII, letto con l’art. 2, consente l’accesso all’imprenditore commerciale non minore che si trovi in stato di crisi (squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza) o già in stato di insolvenza conclamata. La continuità non è preclusa all’impresa insolvente: è preclusa all’impresa che non ha più un’attività da continuare.
Secondo requisito: l’esistenza di un’azienda in esercizio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la continuità presuppone l’identità dell’attività d’impresa e la sua effettiva prosecuzione, non una ripresa meramente ipotetica. Nella continuità indiretta, tuttavia, l’art. 84, comma 2, CCII contempla espressamente anche la “ripresa” dell’attività da parte del terzo, e dunque ammette che l’azienda sia temporaneamente ferma al momento della domanda.
Terzo requisito: la funzionalità della continuità al miglior soddisfacimento dei creditori. È il cuore dell’attestazione. Il professionista indipendente, ai sensi dell’art. 87, comma 3, CCII, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, nel concordato in continuità, anche che la prosecuzione dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Quarto requisito: la formazione delle classi. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII). Devono essere collocati in classi autonome, tra gli altri, i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti e i creditori postergati.
Quinto requisito: la decisione dell’organo amministrativo. Per le società, l’art. 120-bis CCII attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva a presentare la domanda: la decisione va assunta con verbale redatto da notaio e iscritta nel registro delle imprese. I soci non possono bloccarla.
Quanto ai termini, la disciplina prevede scadenze di natura molto diversa, che è bene tenere separate.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di piano, proposta e documentazione dopo domanda “con riserva” (art. 44 CCII): da 30 a 60 giorni | Dal decreto del tribunale che concede il termine | Perentorio | Improcedibilità della domanda; su istanza dei creditori, possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Proroga del termine ex art. 44 CCII: fino a ulteriori 60 giorni | Dalla scadenza del termine originario | Perentorio, subordinato a giustificati motivi | Nessuna ulteriore dilazione; la domanda diventa improcedibile |
| Integrazione documentale ordinata dal tribunale (art. 47 CCII): fino a 15 giorni | Dal decreto che la dispone | Perentorio | Inammissibilità della domanda |
| Voto dei creditori nel termine fissato dal decreto di apertura | Dalla comunicazione del commissario giudiziale | Perentorio | Il credito non votante non concorre; nel concordato in continuità incide sul raggiungimento delle maggioranze in ciascuna classe |
| Opposizione all’omologazione: fino a 10 giorni prima dell’udienza | Dalla data fissata per l’udienza | Perentorio | Decadenza dalla facoltà di opporsi |
| Reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione: 30 giorni | Dalla notificazione della sentenza | Perentorio | Passaggio in giudicato della decisione |
| Moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati (art. 86 CCII): fino a 2 anni dall’omologazione | Dall’omologazione | Limite massimo di piano | Oltre il limite, la dilazione incide sul diritto di voto dei creditori interessati |
| Moratoria per i crediti dei lavoratori ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.: 6 mesi | Dall’omologazione | Limite massimo di piano | Il piano che la supera è, sul punto, non conforme alla disciplina |
Va precisato che il termine dell’art. 44 CCII non è un semplice spazio di comodo. La domanda “con riserva” produce già effetti pesantissimi — pubblicità nel registro delle imprese, possibile blocco delle azioni esecutive, obblighi informativi periodici — e il tribunale può abbreviarlo o revocarlo se il debitore non collabora. Chi utilizza la riserva per guadagnare tempo senza avere già un’ipotesi di piano ragionata rischia di consumare l’unico spazio negoziale disponibile.
La procedura passo-passo: chi fa cosa, e in quale ordine
La costruzione del piano non è un adempimento successivo alla decisione di accedere al concordato: è la decisione stessa. Di seguito la sequenza operativa, nell’ordine in cui va affrontata.
1. Fotografia della situazione economico-patrimoniale e finanziaria. L’art. 87, comma 1, lett. a) CCII — nel testo modificato dal correttivo-ter, che ha sostituito la formula incompleta “situazione economico-finanziaria” con quella corretta di “situazione economico patrimoniale e finanziaria” — impone di aprire il piano con la rappresentazione analitica dello stato dell’impresa. Serve una situazione contabile aggiornata a una data ravvicinata, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni, il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
2. Individuazione delle cause della crisi. Il piano deve indicare le cause della crisi e le iniziative da adottare per rimuoverle. È il punto in cui più spesso i piani sono deboli: attribuire la crisi al “calo generalizzato del mercato” non è un’analisi, è una formula. Se la crisi nasce da un cliente che ha smesso di pagare, da un investimento sbagliato, da un contenzioso bancario o da un debito fiscale stratificato, va detto, e vanno indicate le contromisure.
3. Costruzione del business plan prospettico. L’art. 87, comma 1, lett. f) CCII richiede l’indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, del fabbisogno finanziario e delle risorse destinate a coprirlo. Il correttivo-ter ha esteso l’obbligo anche all’ipotesi in cui la continuità sia assicurata da un terzo cui l’azienda in esercizio viene ceduta: anche in quel caso occorre esplicitare i numeri attesi dalla continuità, perché è da lì che deriva il valore distribuibile. Il business plan deve avere un orizzonte coerente con la durata del piano e deve essere costruito con ipotesi verificabili, non con proiezioni lineari di ricavi.
4. Stima del valore di liquidazione. È l’operazione tecnicamente più delicata, perché fissa il confine tra la massa soggetta a priorità assoluta e quella soggetta a priorità relativa. Sottostimare il valore di liquidazione allarga artificialmente il “surplus” distribuibile con flessibilità: è precisamente la manovra che la giurisprudenza di legittimità ha censurato, affermando che il giudice può e deve sindacare l’attendibilità metodologica delle stime poste a base del piano.
5. Formazione delle classi e disegno distributivo. Individuate le due masse, si costruisce la griglia delle classi e si assegna a ciascuna il trattamento. Qui si applicano l’art. 84, comma 6, per la distribuzione, e l’art. 84, comma 7, per i crediti di lavoro. Occorre verificare, classe per classe, che nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito e che le classi di grado inferiore non risultino trattate meglio di quelle di grado superiore sul valore eccedente.
6. Gestione del debito fiscale e contributivo. Se il piano prevede il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, occorre presentare la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII. Il correttivo-ter ha riscritto l’articolo, sostituendo il vecchio comma 2-bis con i commi 3 e 4 e disciplinando distintamente i presupposti dell’omologazione anche senza adesione nel concordato liquidatorio e in quello in continuità, con richiamo espresso, per quest’ultimo, alle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII.
7. Verifica dei contratti pendenti e dei rapporti essenziali. L’art. 94-bis CCII protegge i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività: la controparte non può rifiutare l’adempimento, risolvere il contratto, anticiparne la scadenza o modificarlo in danno del debitore per il solo fatto del deposito della domanda. L’art. 95 CCII disciplina la prosecuzione dei contratti con le pubbliche amministrazioni, subordinandola a specifiche attestazioni sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento.
8. Programmazione della finanza. Se servono finanziamenti per attraversare la procedura, vanno chieste le autorizzazioni: i finanziamenti interinali autorizzati dal tribunale sono prededucibili, così come quelli previsti in esecuzione del piano. Analogamente, il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali va autorizzato, previa attestazione della sua funzionalità alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori.
9. Attestazione. Il professionista indipendente redige la relazione. Non è un timbro: è un documento che il tribunale legge criticamente e di cui valuta la coerenza interna e la tenuta metodologica.
10. Deposito e apertura. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (COMI), davanti alla sezione specializzata in materia di procedure concorsuali. Il tribunale, ai sensi dell’art. 47 CCII, verifica la ritualità della proposta e — nel concordato in continuità — che il piano non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati; se necessario assegna un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni. Con il decreto di apertura nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa il termine per il voto e stabilisce l’ammontare da depositare per le spese di procedura.
11. Voto e maggioranze. Nel concordato in continuità l’art. 109, comma 5, CCII richiede il voto favorevole di tutte le classi. In ciascuna classe la classe è favorevole se ha votato a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato a favore i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano espresso voto creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe.
12. Omologazione, anche senza il consenso di tutte le classi. Se non tutte le classi approvano, l’art. 112, comma 2, CCII consente la cosiddetta ristrutturazione trasversale: il tribunale omologa comunque se il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle prelazioni, se il valore eccedente è distribuito secondo la priorità relativa, se nessun creditore riceve più del proprio credito e se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi purché almeno una sia formata da creditori titolari di prelazione oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione sul valore eccedente.
13. Esecuzione. Dopo l’omologazione il debitore deve compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Il correttivo-ter ha colmato un vuoto normativo, disciplinando espressamente le modifiche del piano che si rendano necessarie nella fase esecutiva.
I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre: la sottostima del valore di liquidazione, la costruzione delle classi fatta “a occhio” per raggiungere le maggioranze anziché sulla base di posizione giuridica e interessi economici omogenei, e l’assenza di un raccordo tra il business plan e il piano di riparto, con flussi promessi ai creditori che il conto economico prospettico non produce.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a mostrare il meccanismo. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Esempio 1 — Distribuzione tra valore di liquidazione e valore eccedente
Ipotesi di partenza. Società manifatturiera con passivo complessivo di 4.312.000 €, così composto: crediti privilegiati per 1.260.000 € (di cui 143.500 € di crediti di lavoro ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.), crediti chirografari per 3.052.000 €. Valore di liquidazione stimato dall’attestatore ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c) CCII, comprensivo del maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio in sede di liquidazione giudiziale e delle prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese: 1.847.000 €. Flussi netti attesi dalla continuità nell’arco quinquennale del piano, al netto degli assorbimenti di circolante e degli investimenti di mantenimento: 1.396.000 €.
Primo passaggio: distribuzione del valore di liquidazione secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione (art. 84, comma 6, primo periodo). I privilegiati assorbono 1.260.000 €; residuano 587.000 € per i chirografari, pari al 19,23% del loro credito. È, in sostanza, quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale.
Secondo passaggio: distribuzione del valore eccedente, pari a 1.396.000 €, secondo la priorità relativa. Il piano prevede tre classi di chirografari — fornitori strategici, fornitori ordinari, banche chirografarie — e una classe di crediti postergati dei soci finanziatori. Assegnando l’intera eccedenza alle tre classi chirografarie e nulla alla classe postergata, i chirografari passano complessivamente da 587.000 € a 1.983.000 €, pari al 64,97%.
Esito. Il confronto che il tribunale e i creditori faranno è tra 19,23% (alternativa liquidatoria) e 64,97% (proposta di continuità). Se invece l’attestatore avesse valorizzato il compendio in via atomistica, indicando un valore di liquidazione di 940.000 €, l’eccedenza sarebbe salita artificialmente a 2.303.000 €: i chirografari avrebbero ricevuto lo stesso importo finale, ma una quota molto maggiore di esso sarebbe stata distribuita con la regola flessibile, sottraendola alla priorità assoluta. È proprio questa manovra a esporre il piano al sindacato del giudice sull’attendibilità delle stime.
Esempio 2 — Sequenza dei termini e moratoria dei privilegiati
Ipotesi di partenza. Ricorso “con riserva” ex art. 44 CCII depositato il 14 marzo. Il tribunale concede sessanta giorni, con scadenza al 13 maggio, e successivamente, su istanza motivata, una proroga di ulteriori sessanta giorni, fino al 12 luglio. Piano, proposta e attestazione depositati il 9 luglio. Decreto di apertura e nomina del commissario giudiziale; voto favorevole di tutte le classi; sentenza di omologazione pubblicata il 18 febbraio dell’anno successivo.
Struttura del debito garantito. Mutuo ipotecario residuo di 962.000 € su immobile industriale il cui valore di liquidazione è stimato in 715.000 €. Il credito ipotecario è dunque capiente fino a 715.000 €; l’eccedenza di 247.000 € degrada a chirografo ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII e va collocata in classe autonoma con diritto di voto. Crediti di lavoro privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. per 143.500 €.
Sviluppo. Il piano prevede il pagamento dei crediti di lavoro entro il 18 agosto, cioè entro i sei mesi dall’omologazione consentiti dall’art. 86 CCII per questa categoria. Il pagamento della quota ipotecaria capiente è dilazionato in ventidue rate mensili, con saldo al 18 dicembre dell’anno successivo all’omologazione: la dilazione resta entro i due anni dall’omologazione previsti come limite generale dall’art. 86 CCII.
Esito. Se il piano avesse collocato il saldo della quota ipotecaria a trenta mesi dall’omologazione, la dilazione avrebbe superato il limite dell’art. 86 e il trattamento della classe ipotecaria avrebbe dovuto essere ripensato, con effetti a catena sul voto e sulla verifica del rispetto della graduazione. E se il piano avesse omesso di collocare i 247.000 € degradati in classe autonoma, la formazione delle classi sarebbe risultata scorretta già in sede di apertura.
Casi particolari
La regola generale copre la maggioranza delle situazioni, ma nella pratica ricorrono con frequenza almeno tre configurazioni che meritano un trattamento a parte.
Il concordato “misto”. È il piano che affianca alla prosecuzione dell’attività la liquidazione di una parte del patrimonio non funzionale: capannoni dismessi, partecipazioni, immobili civili. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che, salvo casi di abuso dello strumento, il concordato misto resta integralmente regolato dalla disciplina speciale della continuità, con le conseguenze che ne derivano in punto di regole distributive, classi obbligatorie e maggioranze. Ciò che rileva è che l’attività d’impresa non sia mai integralmente cessata e che la componente liquidatoria non svuoti la continuità riducendola a etichetta.
L’azienda già affittata a terzi al momento della domanda. Accade spesso che l’imprenditore, prima di accedere al concordato, abbia stipulato un affitto d’azienda per non fermare la produzione. La Cassazione ha chiarito che la circostanza non impedisce di qualificare il concordato come in continuità indiretta: ciò che conta è che l’azienda sia in esercizio e che la relazione dell’attestatore dia conto della funzionalità dell’operazione al miglior soddisfacimento dei creditori. Nella prassi di merito è stata ritenuta ammissibile anche la sequenza affitto-ponte seguita da cessione all’affittuario che assuma la qualità di assuntore, in presenza di apporto di nuova finanza e di una soddisfazione dei creditori non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
La mancata adesione del Fisco e degli enti previdenziali. È la situazione più frequente nelle imprese con debito erariale stratificato. Il correttivo-ter ha riscritto l’art. 88 CCII prevedendo espressamente che, nel concordato in continuità, il tribunale possa omologare anche in mancanza di adesione — compreso il voto contrario — dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ferme restando le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Per le procedure aperte sotto il regime anteriore la questione è stata invece risolta in senso restrittivo dalla Cassazione, ed è una differenza che pesa: la disciplina applicabile ratione temporis va verificata prima di impostare la strategia sul debito fiscale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questi passaggi con una duplice qualificazione difficilmente separabile nella pratica: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la qualifica specificamente costruita sul risanamento delle imprese, e quella di avvocato cassazionista, che consente di impostare fin dal primo giorno le questioni interpretative — come quella appena richiamata sul regime applicabile alla transazione fiscale — nella prospettiva del grado di legittimità.
Una quarta ipotesi merita un cenno: l’impresa che arriva al concordato dopo una composizione negoziata. Il percorso non è affatto sprecato. La documentazione raccolta, la piattaforma telematica, il test pratico di risanamento e le interlocuzioni già avviate con banche e creditori costituiscono materiale direttamente riutilizzabile per il piano concordatario, e consentono di presentarsi al tribunale con un quadro istruttorio già consolidato.
Domande frequenti
Posso presentare il concordato in continuità se l’azienda è già ferma da qualche mese? Dipende dalla forma di continuità. Nella continuità diretta la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso imprenditore presuppone che l’attività non sia integralmente cessata: la giurisprudenza valorizza l’identità e l’effettività dell’esercizio d’impresa. Nella continuità indiretta, invece, l’art. 84, comma 2, CCII contempla espressamente anche la “ripresa” dell’attività da parte del terzo, e quindi ammette che al momento della domanda l’azienda sia temporaneamente inattiva. Va però dimostrato che esiste ancora un complesso aziendale suscettibile di essere rimesso in funzione, non solo un insieme di beni.
Quanto devo pagare ai creditori chirografari? Nel concordato in continuità non esiste una percentuale minima di legge, a differenza del concordato liquidatorio che richiede almeno il venti per cento ai chirografari. La proposta deve però assicurare a ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, e deve rispettare le regole di distribuzione dell’art. 84, comma 6. La percentuale è quindi rimessa alla determinazione del debitore, entro il limite del rispetto delle regole distributive e della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria: è quanto ha affermato anche la giurisprudenza di merito più recente.
Il tribunale può bocciare il piano perché “non ci crede”? Il tribunale non svolge un giudizio di opportunità imprenditoriale, ma il suo controllo è tutt’altro che formale. In sede di apertura verifica che il piano non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati e, secondo l’orientamento di legittimità più recente, può sindacare l’attendibilità e la correttezza metodologica delle stime su cui il piano si fonda, senza essere vincolato dalle conclusioni dell’attestatore. Un piano fondato su valutazioni incoerenti può quindi essere dichiarato inammissibile già in ingresso.
Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, la procedura è finita? No, non necessariamente. Nel regime vigente dopo il correttivo-ter, l’art. 88 CCII prevede che nel concordato in continuità il tribunale possa omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ferme le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Il presupposto centrale è la convenienza — o comunque la non deteriorità — del trattamento offerto rispetto alla liquidazione giudiziale, come attestata dal professionista indipendente. La Cassazione ha precisato che la valutazione del tribunale riguarda la convenienza, non la meritevolezza soggettiva del debitore.
I miei fornitori possono interrompere le forniture appena deposito la domanda? L’art. 94-bis CCII vieta ai creditori titolari di contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività di rifiutare unilateralmente l’adempimento, di risolvere il contratto, di anticiparne la scadenza o di modificarlo in danno del debitore per il solo fatto del deposito della domanda. Sono inefficaci le clausole contrattuali che prevedono effetti automatici di questo tipo. Restano naturalmente ferme le conseguenze dell’inadempimento successivo al deposito, che va evitato programmando la liquidità.
Cosa succede ai soci? Possono opporsi alla domanda? No. Per le società, l’art. 120-bis CCII riserva agli amministratori la competenza a decidere la presentazione della domanda, con verbale notarile iscritto nel registro delle imprese. I soci non hanno potere di veto. Se il piano incide sui loro diritti — per esempio con operazioni sul capitale o con l’ingresso di terzi — trovano applicazione le regole sul trattamento dei soci, che possono essere collocati in una o più classi ed esprimersi in quella sede.
Se dopo l’omologazione il piano si rivela troppo ottimistico, devo per forza fallire? Non necessariamente. Il correttivo-ter ha introdotto una disciplina espressa delle modifiche del piano nella fase esecutiva, colmando un vuoto che in precedenza costringeva a soluzioni di ripiego. Va detto con chiarezza, però, che si tratta di un rimedio soggetto a presupposti e controlli: non è una clausola di rinegoziazione libera. Restano fermi, in caso di inadempimento, gli strumenti della risoluzione e dell’annullamento del concordato.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono sono aggiornati alla data di pubblicazione di questa guida. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui rileva nella costruzione del piano.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. La Corte ha delineato i requisiti della continuità aziendale nel giudizio di omologazione di un concordato “misto”, valorizzando l’identità dell’attività d’impresa e confermando che la fattispecie mista resta regolata, salvi gli abusi, dalla disciplina speciale della continuità. Rileva perché stabilisce il perimetro entro cui un piano che unisce prosecuzione e dismissioni può ancora dirsi in continuità.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8365. In tema di continuità indiretta, la Corte si è occupata del miglior soddisfacimento dei creditori sotto il profilo della maggiore disponibilità dell’attivo concordatario. Rileva perché lega il giudizio sulla continuità al risultato quantitativo che essa produce per la massa, non alla mera prosecuzione dell’attività.
Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. La pronuncia ha affermato che, ai fini della qualificazione come continuità indiretta, è irrilevante che al momento della domanda e dell’ammissione l’azienda risulti affittata ed esercitata da un terzo, e ha ribadito la necessità che la relazione del professionista attesti la funzionalità dell’operazione al miglior soddisfacimento dei creditori. Rileva per tutte le operazioni impostate su un affitto d’azienda anteriore al deposito.
Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641. La Corte è tornata sull’estensione del controllo giudiziale nelle procedure concordatarie, con specifico riguardo alle valutazioni richieste al tribunale. Rileva come tassello dell’orientamento che rifiuta di ridurre il vaglio giudiziale a una verifica documentale.
Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. La pronuncia ha precisato i presupposti dell’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024. Rileva perché il confronto tra gli strumenti aiuta a scegliere quello più adatto e perché la questione del diritto applicabile ratione temporis si pone in termini paralleli.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. In tema di omologazione forzosa del concordato in continuità nel testo dell’art. 112, comma 2, CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Corte ha aderito all’interpretazione estensiva: l’espressione “in mancanza” va riferita alla mancata approvazione a maggioranza delle classi, sicché è sufficiente il voto favorevole di almeno una classe, purché composta da creditori che, secondo la graduazione delle cause di prelazione, risulterebbero soddisfatti almeno in parte anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Rileva perché amplia in modo significativo lo spazio di omologabilità dei piani nelle procedure regolate dal testo previgente.
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. In materia di transazione fiscale non accolta, la Corte ha stabilito che il presupposto dell’omologazione anche in mancanza di adesione è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza soggettiva del debitore. Rileva perché sposta il baricentro dell’istruttoria sui numeri del confronto tra scenari, non sulla condotta pregressa dell’imprenditore.
Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. La pronuncia ha affrontato la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, escludendo l’operatività del meccanismo nell’ambito della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Rileva per le procedure aperte prima del correttivo-ter, in cui la strategia sul debito fiscale va costruita diversamente.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. La Corte ha affermato che l’art. 88, comma 2-bis, CCII, nel testo vigente fino alla riscrittura operata dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024, non consentiva al tribunale di omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali. Rileva perché fissa con nettezza il discrimine temporale della disciplina applicabile.
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. La Corte ha stabilito che la relazione del professionista indipendente non vincola il tribunale, il quale ha il potere e il dovere di sindacare l’attendibilità e la correttezza metodologica delle stime utilizzate, respingendo la domanda fondata su una base valoriale incoerente. Il caso riguardava una continuità indiretta con valore di liquidazione indicato in misura molto contenuta sulla base di una stima atomistica dei beni, così da ampliare l’eccedenza distribuibile con la priorità relativa. Rileva come avvertimento diretto sulla costruzione della stima del valore di liquidazione.
Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504. Nella nota pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato la prevalenza dell’interesse concorsuale all’omologazione del concordato rispetto all’interesse fiscale. Rileva come riferimento sistematico ancora richiamato nel dibattito sull’omologazione in mancanza di adesione dell’Erario.
Corte d’Appello di Bari, 21 ottobre 2025. La Corte territoriale ha escluso che la “meritevolezza” del proponente costituisca condizione soggettiva necessaria per l’ammissione e per l’omologazione del concordato. Rileva perché conferma, sul piano del merito, la linea poi ribadita in sede di legittimità in materia di cram down fiscale.
Tribunale di Locri, 4 dicembre 2025. Il collegio ha affermato che nel concordato in continuità la quantificazione della percentuale di soddisfacimento è rimessa al debitore, entro limiti da rispettare, e si è pronunciato sui criteri di legittimità dei patti paraconcordatari. Rileva per la costruzione della proposta e per la gestione degli accordi collaterali con singoli creditori.
Tribunale di Brescia, 30 dicembre 2025. In tema di proposta approvata dalla maggioranza ma non dalla totalità delle classi, il collegio si è pronunciato sull’individuazione della classe il cui voto favorevole è necessario ai fini dell’omologazione trasversale. Rileva nella fase di disegno delle classi, quando si valuta lo scenario di voto non unanime.
Tribunale di Bari, 14 gennaio 2026. Il giudice ha ritenuto ammissibile, a determinate condizioni, l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso per i quali sia prevista la medesima falcidia. Rileva perché interviene su uno dei punti tecnicamente più insidiosi della formazione delle classi.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, 15 aprile 2026. Il collegio ha ritenuto ammissibile la proposta di continuità indiretta articolata su affitto d’azienda e successiva cessione all’affittuario che assume la qualità di assuntore, in ragione dell’apporto di nuova finanza e della garanzia di una soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Rileva come conferma della praticabilità dello schema affitto-ponte più cessione.
Tribunale di Nocera Inferiore, 20 aprile 2026. Il collegio ha ritenuto applicabile l’omologazione forzosa anche nel caso in cui la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi e nessuna di esse sia composta da creditori privilegiati. Rileva per le imprese il cui passivo è quasi interamente chirografario.
Tribunale di Modena, 20 novembre 2025. In tema di concordato minore in continuità, il collegio ha applicato le regole di distribuzione dell’art. 84, comma 6, CCII, ammettendo il pagamento dei creditori prelatizi oltre i centottanta giorni dall’omologazione. Rileva come indicazione sulla flessibilità temporale del riparto nelle procedure minori.
Tribunale di Verona, 17 agosto 2025. Il giudice si è pronunciato sulle modalità di ripartizione dell’eccedenza rispetto al valore di liquidazione in un piano interamente sorretto da finanza esterna, riconoscendo in quel caso una libertà di assegnazione. Rileva perché la finanza esterna resta la leva più efficace per costruire margini distributivi senza intaccare le prelazioni.
Va precisato che gli orientamenti in materia sono in rapida evoluzione, soprattutto sul crinale tra regime anteriore e regime successivo al correttivo-ter: prima di impostare un piano occorre sempre verificare quale disciplina si applichi alla procedura concreta.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella costruzione di un piano di continuità lo Studio interviene con attività determinate. In particolare:
- Ricostruiamo la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla data più recente utile, riclassificando i dati contabili e verificando la coerenza tra contabilità, bilanci e posizioni debitorie effettive.
- Verifichiamo la composizione del passivo credito per credito, ricalcolando le pretese bancarie, controllando i piani di ammortamento, il computo degli interessi e le condizioni applicate, e distinguendo ciò che è realmente dovuto da ciò che è contestabile.
- Estraiamo e analizziamo la posizione debitoria fiscale e contributiva, ricostruendo il carico complessivo e verificando la corretta imputazione dei privilegi, per impostare la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il business plan prospettico richiesto dall’art. 87 CCII, con l’indicazione di costi e ricavi attesi dalla continuità, fabbisogno finanziario e risorse di copertura.
- Determiniamo il valore di liquidazione secondo la definizione introdotta dal correttivo-ter, documentando il metodo di stima, così che la base valoriale del piano regga il sindacato del tribunale.
- Progettiamo la griglia delle classi e il piano di riparto, applicando la priorità assoluta sul valore di liquidazione e la priorità relativa sull’eccedenza, e verificando il rispetto dell’art. 84, commi 6 e 7, classe per classe.
- Redigiamo il ricorso e coordiniamo il rapporto con l’attestatore, controllando la coerenza interna tra piano, proposta e relazione del professionista indipendente prima del deposito.
- Predisponiamo le istanze autorizzatorie per i finanziamenti prededucibili, per il pagamento dei crediti anteriori relativi a prestazioni essenziali e per gli atti di straordinaria amministrazione necessari nel corso della procedura.
- Presidiamo la fase del voto e il giudizio di omologazione, gestendo le interlocuzioni con il commissario giudiziale, le eventuali opposizioni dei creditori e, se ne ricorrono i presupposti, la richiesta di ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII.
- Assistiamo l’impresa nella fase esecutiva, monitorando l’andamento rispetto alle previsioni di piano e valutando tempestivamente gli interventi necessari se gli scostamenti diventano rilevanti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come la strutturazione del piano di concordato in continuità pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: è l’abilitazione costruita specificamente sul risanamento delle imprese in difficoltà e sulla verifica della sostenibilità delle ipotesi di continuità, cioè esattamente ciò che il piano deve dimostrare. A questa si affianca l’esperienza maturata come professionista fiduciario di un OCC e come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, che consente di padroneggiare anche gli strumenti alternativi quando il concordato maggiore non è la via percorribile.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo consente di impostare le questioni interpretative — dal regime applicabile alla transazione fiscale ai limiti del sindacato del tribunale sulle stime — già in fase di costruzione del piano, nella prospettiva di come verrebbero valutate in sede di legittimità. Nessun passaggio di consegne a un difensore diverso in caso di reclamo o di ricorso per cassazione.
Lo staff è multidisciplinare per necessità, non per completezza di offerta: un piano di continuità è un documento giuridico e un documento contabile allo stesso tempo. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, sugli stessi numeri e sullo stesso calendario, perché la parte legale e la parte economico-finanziaria del piano devono raccontare la stessa storia.
In sintesi
Il concordato in continuità non premia chi arriva prima, ma chi arriva preparato. Le tre variabili che decidono l’esito sono la qualità della stima del valore di liquidazione, la coerenza tra business plan e piano di riparto, e la correttezza della formazione delle classi. La disciplina, dopo il correttivo-ter, offre spazi di manovra reali — dalla priorità relativa sull’eccedenza all’omologazione anche senza l’adesione del Fisco — ma li subordina a una costruzione tecnica che il tribunale verifica nel merito.
È il motivo per cui su questa materia lo Studio Monardo interviene con una qualificazione specifica e non generica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, competenze che riguardano direttamente il risanamento dell’impresa e la valutazione della sostenibilità della continuità. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di affrontare insieme il debito bancario e quello fiscale, che nella crisi d’impresa non viaggiano mai separati. Analizzeremo la posizione della tua azienda, verificheremo se esistono i presupposti per la continuità e costruiremo con te l’ipotesi di piano più solida tra quelle percorribili.
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