Questa non è una guida costruita a tavolino. È la trascrizione ordinata delle domande che ci vengono rivolte più spesso da chi ha una ditta individuale, uno studio professionale o una piccola impresa e si trova con un’esposizione debitoria che non riesce più a governare: fornitori scoperti, rate saltate, cartelle che si accumulano, e la sensazione che l’unica strada rimasta sia chiudere tutto. Non è così, o almeno non sempre. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, riscritto in più punti dal correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione del titolare uno strumento specifico: il concordato minore, disciplinato dagli articoli da 74 a 83. È una procedura di sovraindebitamento riservata a chi non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale — quindi l’imprenditore sotto soglia, l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa — e serve a proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato, sotto il controllo del tribunale, mantenendo se possibile l’attività in vita.
Le risposte che seguono sono aggiornate alla giurisprudenza più recente, compresa quella di legittimità del 2025 e del 2026, che su questa materia è intervenuta parecchio e non sempre in senso favorevole al debitore.
Perché rispondiamo noi. Il concordato minore è una procedura da sovraindebitamento, e il sovraindebitamento è esattamente il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è abilitato: è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC, l’organismo attraverso cui la domanda deve necessariamente passare. Significa conoscere la procedura dal lato di chi la istruisce e non solo dal lato di chi la subisce. E poiché molte delle questioni decisive di questo istituto le stanno definendo le sentenze della Cassazione, conta anche che si tratti di un avvocato cassazionista: le regole di questa materia si scrivono lì.
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Cos’è esattamente il concordato minore? Me lo spieghi come lo spiegherebbe a un cliente al telefono
È una proposta che lei fa ai suoi creditori, tutti insieme, sotto la regia del tribunale: pago questo, in questi tempi, con questi soldi — e in cambio il resto si chiude.
Non è un accordo privato con la banca, non è una rateizzazione, non è un saldo e stralcio trattato uno per uno. È una procedura concorsuale: significa che coinvolge l’intero ceto creditorio in blocco e che, se viene approvata dalla maggioranza e omologata dal giudice, vincola anche chi ha detto di no.
Il perno è l’articolo 74 del Codice della crisi. Il primo comma dice che i debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lettera c) — cioè i soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore — possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando questa consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il secondo comma aggiunge che, fuori da quel caso, il concordato minore si può proporre solo se il piano prevede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.
Tradotto: il legislatore ha costruito questo strumento pensando prima di tutto a chi continua a lavorare. Se lei tiene aperta l’officina, lo studio, il negozio, e dal reddito che quell’attività produce riesce a destinare qualcosa ai creditori per un certo numero di anni, è nel cuore della norma. Se invece ha già smesso e vuole solo liquidare quel poco che resta, la porta non è chiusa ma è più stretta: deve arrivare denaro da fuori — un familiare, un terzo, un acquirente — e deve essere abbastanza da migliorare in modo percepibile quello che i creditori otterrebbero altrimenti.
Il terzo comma, come riscritto dal correttivo del 2024, dice che la proposta prevede il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, con eventuale suddivisione dei creditori in classi e indicazione specifica di modalità e tempi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori assistiti da garanzie prestate da terzi. Il quarto comma rinvia, in quanto compatibili, alle norme sul concordato preventivo: ed è da lì che nascono metà dei problemi interpretativi di cui parleremo.
Io ho una ditta individuale: rientro o no?
Quasi certamente sì, se sta sotto le soglie dell’impresa minore. È il profilo tipico per cui questa procedura è stata scritta.
I destinatari sono individuati dall’art. 2, comma 1, lettera c) del Codice: il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il consumatore è espressamente escluso dall’art. 74, comma 1, perché ha una procedura sua, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
L’impresa minore è definita dalla lettera d) dello stesso articolo 2 con tre parametri, che devono ricorrere congiuntamente: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi; ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui, sempre riferiti agli ultimi tre esercizi; debiti, anche non scaduti, non superiori complessivamente a 500.000 euro. Chi supera anche uno solo di questi limiti esce dal perimetro del sovraindebitamento e finisce nell’area del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale.
Attenzione a un dettaglio che tanti sbagliano: i parametri si guardano tutti e tre, e si guardano nel tempo. Non basta dire “io fatturo poco”. Se ha un capannone di proprietà e l’attivo patrimoniale sfora, il conto cambia. La verifica preliminare su questi numeri è la prima cosa da fare, prima ancora di ragionare sul piano, perché sbagliare procedura significa perdere mesi.
Rientrano anche il professionista senza dipendenti, il piccolo commerciante, l’artigiano, il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo di qualsiasi dimensione — quest’ultimo perché è escluso per legge dalla liquidazione giudiziale, non per una questione di soglie. E rientra, con i limiti che vedremo, chi ha debiti di natura mista: una parte derivante dall’attività, una parte personale.
Che differenza c’è con il concordato preventivo? E con il piano del consumatore?
Il concordato preventivo è per le imprese sopra soglia; il piano del consumatore è per chi ha debiti solo personali; il concordato minore sta esattamente in mezzo, ed è il vestito del titolare.
Con il concordato preventivo condivide l’ossatura: proposta, piano, voto dei creditori, omologazione. Ma è più leggero. Non c’è il commissario giudiziale, c’è l’OCC. Non c’è l’attestatore indipendente in senso classico, c’è la relazione particolareggiata dell’organismo. Le soglie minime di soddisfacimento tipiche del concordato preventivo liquidatorio non si applicano tali e quali. E, come vedremo, anche il trattamento dei debiti fiscali segue una strada sua, più semplice.
Con il piano di ristrutturazione del consumatore la differenza è più netta e riguarda i creditori: nel piano del consumatore i creditori non votano, decide il giudice sulla base della meritevolezza; nel concordato minore i creditori votano eccome, e senza la maggioranza non si va da nessuna parte.
Il discrimine, quindi, non è quanto deve, è che tipo di debiti ha. Se l’esposizione nasce dall’attività — fornitori, banche per finanziamenti aziendali, contributi, IVA, ritenute — lei non è un consumatore, e la strada è il concordato minore. Se ha debiti misti, il criterio che i tribunali applicano è quello della prevalenza e della funzione: chi ha ancora obbligazioni riferibili all’impresa non può travestirsi da consumatore per accedere a una procedura senza voto. È un punto su cui vale la pena essere spietatamente onesti in fase di analisi, perché una domanda presentata nella procedura sbagliata viene dichiarata inammissibile e nel frattempo i creditori si muovono.
Devo essere già insolvente, o basta che sia in difficoltà?
Basta lo stato di sovraindebitamento, che è più ampio dell’insolvenza conclamata. Non deve aspettare di essere sotto pignoramento per muoversi — anzi, aspettare è il modo migliore per rovinarsi il piano.
Il Codice definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Dentro c’è quindi anche la crisi: la probabilità futura di insolvenza, la difficoltà a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei prossimi mesi. Non serve essere già in default totale.
Questo ha una conseguenza pratica enorme. Il concordato minore in continuità funziona se c’è ancora un’attività che genera reddito. Se aspetta che i conti correnti siano bloccati, che i fornitori abbiano interrotto le consegne e che i clienti se ne siano andati, quello che le resta da offrire ai creditori tende a zero — e senza qualcosa da offrire non c’è proposta credibile.
C’è poi un secondo motivo per anticipare i tempi. La condotta del debitore nei mesi precedenti alla domanda viene esaminata. Non è richiesto un requisito autonomo di “meritevolezza” come nel piano del consumatore, ma gli atti compiuti in frode ai creditori chiudono la porta, e più a lungo si rimane in una gestione disordinata, più aumenta il rischio che qualcosa di quello che si è fatto — un pagamento preferenziale, una cessione a un familiare, un prelievo — venga letto in quel modo.
Da chi devo passare per depositare la domanda? Posso farla da solo?
No, da solo non può. La domanda si presenta necessariamente tramite un OCC, l’Organismo di composizione della crisi, e nella pratica serve anche un difensore che costruisca la proposta e regga la fase giudiziale.
L’art. 76 del Codice affida all’OCC un ruolo che non è di semplice tramite. L’organismo nomina un gestore della crisi, riceve la documentazione, la verifica e redige una relazione particolareggiata che accompagna la domanda al tribunale. In quella relazione finiscono: le cause dell’indebitamento, la diligenza con cui il titolare ha assunto le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione, la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
La documentazione da produrre è corposa: elenco nominativo dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, elenco dei beni, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, situazione debitoria aggiornata verso Fisco ed enti previdenziali, e — per chi esercita attività d’impresa — le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con la dichiarazione di conformità.
Qui si gioca gran parte della partita, ed è bene dirlo chiaramente: la relazione dell’OCC non è uno scudo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026, ha stabilito che nel concordato minore non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono l’adempimento corretto, completo e veritiero degli obblighi informativi previsti dagli artt. 75, 76 e 77; e ha precisato che le valutazioni dell’organismo non funzionano da salvacondotto rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore. Se lei nasconde un conto, dimentica un immobile intestato al coniuge, tace una cessione fatta due anni fa, il fatto che l’OCC non l’abbia rilevato non la protegge.
A quale tribunale devo rivolgermi: dove abito o dove ho l’attività?
Dove ha la sede dell’impresa, non dove risiede — e se le due cose non coincidono, questo è un errore che costa mesi.
La competenza si radica nel luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per la persona fisica che esercita attività d’impresa, quel centro coincide con la sede dell’attività, non con la residenza anagrafica. Il Tribunale di Novara, in una decisione del 17 ottobre 2025, lo ha affermato in modo esplicito proprio in un caso di concordato minore in continuità: la persona fisica che esercita attività d’impresa deve proporre la domanda davanti al tribunale del luogo dove ha la sede legale dell’impresa, non davanti a quello di residenza.
È un tema che tocca da vicino il titolare di ditta individuale, perché è normalissimo che l’artigiano abiti in un comune e abbia il laboratorio in un altro, magari sotto un tribunale diverso. Se sbaglia foro, il rischio non è solo il ritardo: nel frattempo le azioni esecutive dei creditori proseguono, perché le misure protettive scattano con il decreto di apertura, e finché non c’è un decreto di un giudice competente lei è scoperto.
Va aggiunto che la valutazione va fatta sulla sostanza. Se la sede formale è a casa della madre ma l’attività si svolge altrove, il centro degli interessi principali è dove si trovano di fatto l’organizzazione, i beni strumentali e i rapporti con clienti e fornitori. È una verifica da fare prima del deposito, non da scoprire in udienza.
Cosa succede il giorno dopo il deposito? I pignoramenti si fermano davvero?
Non con il deposito: con il decreto di apertura. Da quel momento sì, e il blocco è ampio.
Il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta e la regolarità della documentazione, dichiara aperta la procedura con decreto ai sensi dell’art. 78. Con quel provvedimento dispone la pubblicità della proposta, ordina le trascrizioni sui beni immobili e sui mobili registrati, e — questo è il punto che interessa a lei — stabilisce che fino all’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori con titolo o causa anteriore.
Significa che il pignoramento presso terzi sul conto si ferma, che l’esecuzione immobiliare non prosegue, che il fornitore che aveva appena ottenuto il decreto ingiuntivo non può portarlo avanti. Non significa che i creditori spariscano: significa che devono stare fermi e passare dalla procedura.
Fra il deposito e il decreto, però, c’è una finestra scoperta. È il motivo per cui l’istruttoria va preparata prima e non depositata “a pezzi”: una domanda incompleta produce richieste di integrazione, e ogni integrazione è tempo durante il quale la banca può muoversi. Il Tribunale di Udine, con una decisione del 15 dicembre 2025, ha affrontato il caso di una domanda di concordato minore presentata mentre pendeva già l’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore, ritenendo che le due vicende confluiscano in un procedimento unitario di competenza collegiale, e ha ammesso la prosecuzione del mutuo ipotecario sul bene strumentale. Anche quando qualcuno l’ha preceduta, insomma, la partita non è necessariamente chiusa.
Come votano i creditori e quanti “sì” mi servono?
Le serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto, cioè oltre il cinquanta per cento in valore. E chi tace acconsente.
L’art. 79 stabilisce che il concordato minore è approvato se ha riportato il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ci sono due correttivi. Il primo: se un unico creditore da solo supera quella maggioranza — la situazione classica, con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che pesa più di tutti gli altri messi insieme — allora serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Il secondo: se sono state formate classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Non tutti votano. Sono esclusi dal voto e dal computo il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno. I creditori privilegiati integralmente soddisfatti non votano, mentre quelli che la proposta soddisfa solo in parte sono equiparati ai chirografari per la porzione residua.
E poi c’è il meccanismo che cambia la vita a molte procedure: il silenzio-assenso. L’OCC comunica ai creditori la proposta e il decreto e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per far pervenire l’adesione o la mancata adesione; chi non risponde si considera aderente. Non è un dettaglio tecnico, è il motivo per cui molti concordati minori passano: il fornitore stanco, la finanziaria che ha già svalutato la posizione, la banca che non ritiene di dedicare tempo alla pratica semplicemente non rispondono, e quel silenzio pesa a favore.
Va da sé che il voto deve essere pulito: il Tribunale di Caltanissetta, in una decisione del 28 marzo 2024, ha ritenuto irrituale la dichiarazione di adesione condizionata, cioè il “sì, ma solo se…”. O si aderisce, o non si aderisce.
E se l’Agenzia delle Entrate dice no? Salta tutto?
No. Esiste il cosiddetto cram down fiscale, e nel concordato minore funziona in modo più semplice che altrove.
L’art. 80, comma 3, consente al tribunale di omologare il concordato anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, a due condizioni che devono ricorrere insieme: che quell’adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza, e che la proposta rivolta a quei creditori sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC.
Nel 2026 la Cassazione ha chiarito un punto che valeva anni di incertezza. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 ha stabilito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII: la definizione di quei debiti è già regolata da una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3. Ne consegue, per la Corte, l’incompatibilità con il concordato minore delle modalità di espressione del voto dell’Agenzia previste per il concordato preventivo, compreso il parere conforme della Direzione regionale.
In pratica: il titolare non deve inseguire il Fisco per ottenere un’adesione formale. Deve costruire un piano che, numeri alla mano, dia all’Erario più di quanto l’Erario prenderebbe da una liquidazione — e poi lasciare che sia il tribunale a valutare. Il Tribunale di Bologna, in questa stessa linea, ha ritenuto applicabile l’omologazione forzosa anche quando l’amministrazione finanziaria contesta non la convenienza ma l’ammissibilità della proposta; e il Tribunale di Trieste, con decisione del 14 luglio 2025, si è occupato dei presupposti dell’omologa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali in un concordato minore liquidatorio.
Un chiarimento sul perimetro: il cram down dell’art. 80, comma 3, riguarda i creditori pubblici. Per gli altri dissenzienti il meccanismo è diverso ed è quello ordinario delle maggioranze e delle opposizioni in sede di omologa.
La sequenza, in tabella
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Incarico all’OCC, raccolta documentale, costruzione del piano | Nessun termine di legge: dipende dallo stato delle scritture | OCC territorialmente competente |
| Deposito | Domanda di concordato minore con proposta, piano e relazione particolareggiata | — | Tribunale del centro degli interessi principali (sede dell’impresa) |
| Apertura | Decreto di apertura con misure protettive, pubblicità e trascrizioni | Fissato dal giudice dopo la verifica di ammissibilità | Giudice designato |
| Voto | Comunicazione ai creditori a cura dell’OCC e raccolta delle adesioni | Non inferiore a 30 giorni; il silenzio vale adesione | OCC |
| Approvazione | Relazione finale dell’OCC sull’esito del voto | Subito dopo la scadenza del termine di voto | OCC / Tribunale |
| Omologazione | Sentenza di omologa, eventualmente con cram down fiscale | All’esito dell’udienza, sciolta la riserva | Tribunale |
| Esecuzione | Attuazione del piano sotto la vigilanza dell’OCC | Secondo i tempi indicati nella proposta | OCC, con autorizzazioni del giudice |
Ho chiuso la partita IVA e cancellato l’impresa: posso ancora usarlo?
Se si è già cancellato dal registro delle imprese, oggi la risposta della Cassazione è no. E questa è la trappola più pericolosa dell’intera materia.
Fino a poco tempo fa la questione era apertissima. L’art. 33, comma 4, del Codice dichiara inammissibile la domanda di accesso al concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Molti giudici di merito leggevano quella preclusione come riferita al solo concordato in continuità — perché lì manca l’azienda da risanare — e ammettevano invece il concordato minore liquidatorio con finanza esterna dell’ex imprenditore individuale. In questo senso si sono espressi, tra gli altri, la Corte d’Appello di Napoli con decreto del 14 luglio 2025, il Tribunale di Ivrea il 10 febbraio 2026 e il Tribunale di Udine il 21 marzo 2026.
La Cassazione ha chiuso. Con la pronuncia n. 20141 del 16 giugno 2026 ha affermato che la domanda di accesso al concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, senza che rilevi la natura individuale o collettiva dell’impresa né la tipologia di concordato richiesto: la preclusione opera anche per l’imprenditore individuale cancellato che proponga un concordato liquidatorio con apporto di risorse esterne, restando a sua disposizione la liquidazione controllata. Il ragionamento è che il concordato presuppone l’esistenza attuale di un’impresa e che chi ha scelto di uscire dal mercato e di cancellarsi ha rinunciato al presupposto stesso dello strumento.
Cosa significa per lei, concretamente. Che la cancellazione dal registro delle imprese è una decisione strategica, non un adempimento burocratico, e va presa dopo aver deciso quale procedura utilizzare, non prima. Chi si cancella per “chiudere i conti” e poi scopre di aver bisogno di un concordato minore si ritrova con una sola porta: la liquidazione controllata, con esiti molto diversi sul patrimonio. Il correttivo del 2024, con il nuovo comma 1-bis dell’art. 33, ha introdotto per il solo imprenditore individuale la facoltà di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione: una tutela reale, ma di segno completamente diverso.
Ho debiti dell’impresa e debiti personali: che procedura è la mia?
Se una parte anche minoritaria dell’esposizione nasce dall’attività, lei non è un consumatore. La strada è il concordato minore, e il piano deve tenere insieme le due masse.
È la situazione più diffusa fra i titolari di ditta individuale: il fido di conto usato per l’attività, il finanziamento per il furgone, l’IVA non versata, e insieme il mutuo sulla prima casa, il prestito personale, le carte revolving. Nel patrimonio della persona fisica non c’è separazione: risponde con tutto ciò che ha, ai sensi dell’art. 2740 c.c.
La conseguenza operativa è che il piano deve dare conto di entrambe le componenti e delle rispettive cause di prelazione, e non può inventare trattamenti di favore. Su questo la Cassazione è stata netta con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025: nel concordato minore la proposta deve rispettare le regole legali di trattamento dei creditori e la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo la disciplina del concordato preventivo richiamata dall’art. 74, comma 4; il mancato rispetto di quelle regole rende la proposta inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio sin dalla fase iniziale, senza attendere l’omologazione. La libertà di contenuto della proposta, che il testo previgente dell’art. 74 evocava e che il correttivo del 2024 ha riscritto, riguardava la forma del soddisfacimento, non la possibilità di parificare privilegiati e chirografari.
Sul come distribuire le risorse, la giurisprudenza di merito sta affinando i criteri: il Tribunale di Alessandria, il 27 aprile 2026, ha distinto le regole distributive applicabili al surplus generato dalla continuità da quelle applicabili alla finanza esterna; il Tribunale di Verbania, il 20 luglio 2026, ha ritenuto operante anche nel concordato minore con prosecuzione dell’attività professionale la distinzione tra regola di priorità assoluta e regola di priorità relativa.
Qui serve una competenza che stia contemporaneamente sul diritto della crisi e sul diritto bancario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. È il tipo di lettura incrociata che serve quando nella stessa posizione convivono un mutuo ipotecario, un’esposizione erariale privilegiata e una massa chirografaria.
Mia moglie ha firmato con me: possiamo fare un’unica procedura?
Sì, se siete conviventi o se il sovraindebitamento ha origine comune. È la procedura familiare dell’art. 66.
Il Codice consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. È il caso frequentissimo della moglie che ha firmato come fideiussore il fido dell’attività del marito, o dei due coniugi che gestiscono insieme il negozio con una sola partita IVA intestata.
Le masse attive e passive restano distinte — non si fa un unico calderone — ma la procedura è una sola, il gestore è uno solo, i costi di procedura non si duplicano e soprattutto il piano può essere costruito in modo coerente, evitando il paradosso di due procedure che si ostacolano a vicenda.
Attenzione però a un punto: la strada dell’unica procedura familiare non è una scorciatoia per ripulire anche posizioni che nulla hanno a che vedere con l’attività. E attenzione al voto: come detto sopra, i familiari stretti non sono ammessi al voto e non entrano nel computo delle maggioranze, quindi il credito del parente che ha prestato denaro all’impresa non può essere usato per raggiungere la soglia.
Ho un capannone ipotecato e un furgone in leasing: li perdo?
Non automaticamente. Il concordato minore, a differenza della liquidazione, è lo strumento che permette di tenere ciò che serve a lavorare — a condizione di pagarlo il giusto.
La regola sta nell’art. 75, comma 2: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche parzialmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attestato nella relazione dell’OCC. Detto in modo diretto: se il capannone al netto delle spese darebbe alla banca 78.000 euro in un’asta, lei può proporre di pagare quella cifra e tenere l’immobile, ma non può proporre meno.
Sul bene strumentale finanziato la giurisprudenza ha aperto strade importanti. Il Tribunale di Udine, nel dicembre 2025, ha ammesso la prosecuzione del mutuo ipotecario sul bene strumentale. E sulla continuità in senso ampio si è pronunciato il Tribunale di Forlì il 14 aprile 2025, ritenendo ammissibile la proposta di concordato minore che preveda la prosecuzione dell’attività in forma indiretta, tramite affitto dell’azienda a terzi e successiva cessione: anche questa, per il giudice, è continuità ai sensi dell’art. 74, comma 1.
Sulla formazione delle classi, utile la decisione del Tribunale di Bari del 14 gennaio 2026, che ha ammesso a certe condizioni l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso ai quali sia riservata la medesima falcidia. La costruzione delle classi non è un esercizio estetico: incide direttamente sul calcolo delle maggioranze.
Rischio di perdere la casa?
Nel concordato minore in continuità, di regola no — ed è la ragione principale per cui questo strumento esiste. Ma dipende da cosa la casa vale e da chi ci ha sopra un’ipoteca.
Il meccanismo è quello appena visto: il creditore ipotecario ha diritto ad almeno quanto ricaverebbe dalla vendita forzata. Se lei riesce a garantirgli quella somma attingendo al reddito dell’attività, o all’apporto di un terzo, o al ricavato della vendita di un altro bene, l’immobile non deve essere liquidato. È esattamente il contrario di quello che accade nella liquidazione controllata, dove il patrimonio viene messo a disposizione dei creditori.
Il limite reale, e va detto senza addolcirlo: il concordato minore non cancella il valore dei beni, lo trasferisce. Se possiede un immobile di pregio libero da vincoli e propone ai chirografari una percentuale modesta, l’opposizione del creditore dissenziente sulla convenienza è quasi certa e il tribunale la valuterà seriamente. In sede di omologazione il giudice verifica la fattibilità del piano, l’assenza di atti in frode e — quando c’è contestazione — che il creditore dissenziente non riceva meno di quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Napoli, con decisione del 14 gennaio 2026, ha ricostruito proprio le verifiche che il tribunale deve compiere ai fini dell’omologa in presenza di contestazioni dei creditori.
I clienti e i fornitori lo verranno a sapere?
In parte sì: il decreto di apertura viene pubblicato e per l’imprenditore è iscritto nel registro delle imprese. Ma il confronto va fatto con l’alternativa, non con una situazione ideale.
L’art. 78 prevede la pubblicità del provvedimento e la trascrizione sui beni immobili e mobili registrati. Chi consulta una visura camerale può accorgersene, e i creditori vengono comunque informati perché devono votare.
Il punto è che il titolare che arriva a valutare questa procedura, di regola, ha già decreti ingiuntivi notificati, protesti, segnalazioni in centrale rischi, pignoramenti in corso: cioè una reputazione creditizia già compromessa e visibile. L’apertura di una procedura ordinata, con un organismo che vigila e un tribunale che controlla, in molti casi rassicura più che allarmare i fornitori strategici, perché comunica che i pagamenti riprenderanno secondo regole certe e che nessuno verrà preferito ad altri. La gestione della comunicazione verso i fornitori chiave, nelle settimane del voto, è parte del lavoro, non un dettaglio.
Quanto tempo dura davvero?
Dall’incarico all’omologa, quando la documentazione è in ordine, si ragiona in mesi, non in anni. L’esecuzione del piano, invece, dura quanto il piano prevede.
Non esistono termini fissi di legge per l’intera procedura, e la variabile principale è la qualità della documentazione. Un titolare con contabilità ordinata, dichiarazioni presentate ed estratti di ruolo aggiornati arriva al deposito in poche settimane; chi ha tre anni di scritture da ricostruire ne impiega molte di più. Dopo il deposito, la verifica di ammissibilità e il decreto di apertura, il voto ha un termine non inferiore a trenta giorni, poi la relazione finale dell’OCC e l’udienza di omologa.
Una vicenda pubblicata offre un ordine di grandezza realistico: proposta depositata a fine luglio 2025, apertura pochi giorni dopo, rimodulazione della proposta a metà settembre a seguito delle precisazioni dei crediti, voto con adesione di nove creditori su undici e maggioranza superiore all’82% computando i silenzi-assensi, relazione finale a novembre, udienza a inizio gennaio 2026 e sentenza di omologa a seguire.
La durata dell’esecuzione è invece una scelta strategica: piani più lunghi offrono percentuali più alte e sono più difendibili nel confronto con la liquidazione, ma espongono a più rischi di inadempimento.
E se poi non riesco a rispettare il piano?
Non è una condanna automatica, ma è la parte fragile della procedura e va progettata con margine, non al limite.
L’art. 82 disciplina la revoca dell’omologazione, che il tribunale può pronunciare quando emergano condotte fraudolente — attivo occultato, passivo dolosamente aumentato o diminuito, atti diretti a frodare i creditori — oppure quando il debitore non adempia agli obblighi assunti. L’art. 83 regola l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca. Sono provvedimenti soggetti a termini di decadenza precisi, che vanno verificati in concreto sulla singola posizione.
Due indicazioni pratiche emerse dalla giurisprudenza. La prima: non tutte le inadempienze procedurali hanno lo stesso peso. La Cassazione, con la pronuncia n. 17721 del 30 giugno 2025, ha ritenuto che il giudice possa imporre al debitore il deposito di un fondo spese, ma che il mancato versamento non integri di per sé una causa di revoca dell’apertura della procedura. La seconda: se l’omologa viene negata, ci sono conseguenze anche sui costi di procedura; il Tribunale di Verona, il 19 febbraio 2026, ha escluso che in caso di rigetto della domanda di omologazione possa aver luogo la liquidazione del compenso dell’OCC da parte del giudice.
Quello che si può fare, e che va fatto in sede di costruzione, è dimensionare l’impegno mensile sul reddito effettivo e non su quello sperato, prevedere ipotesi di flessione del fatturato e mantenere una riserva. Un piano che regge solo se tutto va bene non è un piano: è una scommessa che il tribunale valuterà come tale.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative costruite su numeri realistici: servono a far vedere come si muovono le cifre, non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — Officina meccanica, ditta individuale, concordato minore in continuità. Situazione di partenza: debiti complessivi 187.400 €, così composti — privilegiati 53.800 € (retribuzioni e TFR di un dipendente per 9.000 €, quota privilegiata di IVA, ritenute e contributi per 44.800 €); chirografari 133.600 € (fornitori 62.300 €, esposizione bancaria non garantita 41.900 €, quota chirografaria erariale per sanzioni e interessi 29.400 €). Attivo: attrezzature per un valore di mercato attestato di 28.600 €, crediti verso clienti per 11.300 €.
Sviluppo: l’attività prosegue e produce, al netto del prelievo necessario al mantenimento del nucleo, una capacità di destinazione ai creditori di 1.150 € al mese per 60 mesi, pari a 69.000 €. A questi si aggiungono 22.400 € dalla vendita di un macchinario non essenziale, per un totale di 91.400 €. I privilegiati vengono pagati integralmente (53.800 €); il residuo di 37.600 € va ai chirografari, che ottengono il 28,1%.
Confronto con l’alternativa: in liquidazione, la vendita forzata delle attrezzature e l’incasso dei crediti avrebbero prodotto verosimilmente meno di 20.000 € lordi, insufficienti a coprire i privilegiati, con i chirografari a zero. La proposta è quindi migliorativa per tutti, e per l’Erario in modo evidente: è su questo confronto che si costruisce l’eventuale applicazione dell’art. 80, comma 3.
Cronologia: deposito il 5 febbraio 2026, decreto di apertura il 19 febbraio, termine per il voto fissato al 26 marzo, adesioni per il 71,4% dei crediti ammessi al voto — comprese due grazie al silenzio-assenso — omologazione a maggio.
Ipotesi 2 — Ex titolare che ha cessato l’attività ma non si è cancellato, concordato minore liquidatorio con finanza esterna. Situazione di partenza: debiti 96.800 €, di cui privilegiati 18.500 € e chirografari 78.300 €. Attivo liquidabile 21.700 € (furgone 7.400 €, magazzino 6.900 €, un credito esigibile di 7.400 €). Un fratello mette a disposizione 34.500 € a fondo perduto, vincolati all’omologa.
Sviluppo: risorse complessive 56.200 €, meno 6.300 € di spese di procedura, restano 49.900 €. I privilegiati incassano l’intero (18.500 €); ai chirografari vanno 31.400 €, pari al 40,1%. Nella liquidazione controllata, invece, i 21.700 € al netto delle stesse spese avrebbero coperto i privilegiati all’incirca all’83%, lasciando i chirografari a zero. L’incremento dell’attivo prodotto dalla finanza esterna è quindi tutt’altro che simbolico: è il presupposto dell’art. 74, comma 2.
Una precisazione che vale più di tutti i numeri: questa seconda ipotesi funziona perché il titolare non si è cancellato dal registro delle imprese. Se lo avesse fatto, alla luce della pronuncia di legittimità del giugno 2026 la domanda sarebbe stata inammissibile e l’unica strada sarebbe stata la liquidazione controllata, con l’apporto del fratello che avrebbe perso la sua funzione.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Le domande che riceviamo riguardano quasi sempre il futuro: quanto pago, quanto dura, cosa perdo. Quella che nessuno pone riguarda il passato, ed è questa:
“Che cosa ho fatto negli ultimi due anni che un giudice, tra sei mesi, potrebbe leggere come atto in frode ai creditori?”
È la domanda decisiva, perché il concordato minore non richiede la meritevolezza in senso tecnico — su questo la giurisprudenza è ormai stabile: il Tribunale di Catania, il 19 febbraio 2026, ha affermato che per l’accesso non si richiede l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma soltanto che il debitore non abbia compiuto atti in frode; e il Tribunale di Oristano, il 5 dicembre 2025, ha escluso che il reiterato omesso pagamento delle imposte costituisca di per sé atto in frode preclusivo dell’accesso. Ma proprio perché il filtro è quello, tutto si concentra su cosa lei ha fatto materialmente con il suo patrimonio.
Sono comportamenti che al momento sembravano ragionevoli e che dopo diventano un problema: il pagamento integrale del fornitore amico mentre gli altri restavano scoperti; l’intestazione del veicolo al figlio “per sicurezza”; la vendita del macchinario a un prezzo di favore a una società di un conoscente; il prelievo di contanti dal conto aziendale nelle settimane precedenti alla domanda; la fideiussione rilasciata a un terzo dopo che i debiti erano già maturati. La Corte d’Appello di Genova, con decreto del 23 luglio 2025, ha stabilito che pur non essendo richiesta la meritevolezza non può essere ammesso alla procedura il debitore che abbia tenuto condotte gravemente colpose o fraudolente — nel caso esaminato, occultamento di parte dell’attivo. E il Tribunale di Bolzano, il 12 novembre 2025, si è occupato proprio della rilevanza preclusiva degli atti in frode in un concordato liquidatorio.
Il punto pratico è duplice. Primo: questa ricognizione va fatta prima del deposito, con onestà brutale, perché ogni atto emerso dopo distrugge la credibilità dell’intera proposta — e, come detto sopra, l’ordinanza n. 14800/2026 ha escluso che la relazione dell’OCC possa fare da paracadute. Secondo: molti di questi atti, se dichiarati e spiegati, non sono affatto letali. Il pagamento preferenziale fatto per necessità operativa, dichiarato e ricostruito nella relazione, è una cosa; lo stesso pagamento scoperto dal tribunale in fase di omologa è un’altra. La differenza tra i due scenari non sta nel fatto, sta nel momento in cui lo si mette sul tavolo.
Ma i giudici, in concreto, cosa dicono?
Qui sotto i riferimenti che oggi orientano la materia. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi e ragione per cui interessa a un titolare.
1. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ex art. 33, comma 4, CCII, senza distinzione tra impresa individuale e collettiva né tra concordato in continuità e liquidatorio; a quel soggetto resta la liquidazione controllata. Rilevanza: è la pronuncia che rende la cancellazione una scelta irreversibile sul piano procedurale. Va decisa dopo, mai prima.
2. Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14800 (ordinanza). Nel concordato minore non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza, ma l’accesso e la permanenza presuppongono l’assolvimento corretto, completo e veritiero degli obblighi informativi degli artt. 75, 76 e 77; le valutazioni dell’OCC non fungono da salvacondotto rispetto a condotte omissive o fuorvianti. Rilevanza: sposta il baricentro dalla “condotta virtuosa” alla trasparenza documentale.
3. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. La falcidia o dilazione dei crediti tributari e previdenziali nel concordato minore non richiede una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII: opera la disciplina autonoma e semplificata dell’art. 80, comma 3, con l’intervento dell’OCC, incompatibile con le più rigide modalità di voto dell’Agenzia previste per il concordato preventivo. Rilevanza: semplifica drasticamente la gestione del debito fiscale del titolare.
4. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo le regole del concordato preventivo richiamate dall’art. 74, comma 4; la violazione rende la proposta inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio già in fase iniziale, senza attendere l’omologazione. Rilevanza: chiude l’illusione della proposta “a contenuto libero” che parifica privilegiati e chirografari.
5. Cass. civ., 30 giugno 2025, n. 17721. Il giudice può imporre al debitore il deposito di un fondo spese, ma l’inadempimento a tale obbligo non integra causa di revoca dell’apertura della procedura. Rilevanza: distingue tra irregolarità procedurali e vizi sostanziali.
6. Cass. civ., 22 aprile 2026, n. 10723 (ordinanza). In tema di omologazione con superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria, ricostruisce l’ampiezza del sindacato del tribunale sulla convenienza della proposta. Rilevanza: pur riferita al concordato preventivo, illumina il metodo di valutazione che il giudice applica anche alla relazione di convenienza del concordato minore.
7. Corte d’Appello di Genova, Sez. I, decreto 23 luglio 2025. Pur non essendo richiesto il requisito della meritevolezza, non può essere ammesso alla procedura il debitore che abbia tenuto condotte gravemente colpose o fraudolente, come l’occultamento di parte dell’attivo. Rilevanza: fissa il confine tra imprudenza gestionale e frode.
8. Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025. Aveva ritenuto ammissibile il concordato minore liquidatorio dell’ex imprenditore individuale cancellato, purché con apporto di risorse esterne. Rilevanza: rappresenta l’orientamento di merito favorevole poi superato dalla Cassazione del giugno 2026; utile per capire quanto la questione fosse aperta e perché oggi occorra cautela.
9. Tribunale di Novara, 17 ottobre 2025. Nel concordato minore in continuità, la persona fisica che esercita attività d’impresa deve proporre la domanda davanti al tribunale della sede dell’impresa e non a quello di residenza. Rilevanza: errore di competenza frequentissimo per le ditte individuali con sede e abitazione in circondari diversi.
10. Tribunale di Forlì, Sez. civile, 14 aprile 2025. È ammissibile ai sensi dell’art. 74, comma 1, la proposta che prevede la prosecuzione dell’attività in forma indiretta, tramite affitto dell’azienda a terzi e successiva cessione. Rilevanza: allarga la nozione di continuità e offre una via a chi non riesce più a gestire in proprio ma ha un’azienda ancora appetibile.
11. Tribunale di Udine, Sez. II civ., 15 dicembre 2025. Domanda di concordato minore proposta in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata di un creditore: apertura di un procedimento unitario di competenza collegiale; ammessa la prosecuzione del mutuo ipotecario sul bene strumentale. Rilevanza: il titolare che è già stato “attaccato” non è escluso dal concordato.
12. Tribunale di Oristano, 5 dicembre 2025. Il reiterato omesso pagamento delle imposte non costituisce di per sé atto in frode preclusivo dell’accesso al concordato minore. Rilevanza: smonta l’obiezione più ricorrente dell’amministrazione finanziaria contro i titolari con debito IVA pluriennale.
13. Tribunale di Catania, Sez. VI civ., 19 febbraio 2026. Per l’accesso non si richiede l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma unicamente il mancato compimento di atti in frode ai creditori. Rilevanza: conferma che l’imprenditore che ha semplicemente sbagliato valutazioni non è per ciò solo escluso.
14. Tribunale di Bari, Sez. concorsuale, 14 gennaio 2026. Nel concordato minore in continuità è ammissibile, a determinate condizioni, l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso ai quali sia riservata la medesima falcidia. Rilevanza: la costruzione delle classi incide sul calcolo delle maggioranze e va progettata, non improvvisata.
15. Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 14 gennaio 2026. Ricostruisce le verifiche che il tribunale deve compiere ai fini dell’omologazione, in particolare in presenza di contestazioni dei creditori. Rilevanza: indica su cosa il giudice guarderà davvero quando qualcuno si oppone.
16. Tribunale di Alessandria, 27 aprile 2026, e Tribunale di Verbania, 20 luglio 2026. Il primo distingue le regole distributive applicabili al surplus da continuità rispetto a quelle sulla finanza esterna; il secondo ritiene operante anche nel concordato minore con continuità professionale la distinzione tra priorità assoluta e priorità relativa. Rilevanza: riguardano il cuore del calcolo di quanto spetta a ciascuna categoria di creditori.
17. Tribunale di Verona, Sez. II civ., decreto 17 agosto 2025 e 19 febbraio 2026. Il primo affronta il criterio dell’incremento “in misura apprezzabile” dell’attivo ad opera delle risorse esterne; il secondo esclude che, negata l’omologazione, il giudice possa liquidare il compenso dell’OCC. Rilevanza: toccano rispettivamente la soglia di ingresso del concordato liquidatorio e le conseguenze del fallimento della procedura.
E voi, concretamente, cosa fate?
Non “aiutiamo a capire”. Facciamo queste cose, in questo ordine.
- Verifichiamo i requisiti soggettivi confrontando attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti degli ultimi tre esercizi con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, per stabilire se la sua è impresa minore e quindi se la procedura corretta è il concordato minore e non il concordato preventivo.
- Ricostruiamo la massa passiva reale, richiedendo l’estratto di ruolo integrale, confrontando gli estratti conto bancari con i piani di ammortamento e verificando la natura privilegiata o chirografaria di ciascuna posizione, comprese le quote di sanzioni e interessi.
- Analizziamo i rapporti bancari e finanziari con i nostri commercialisti, per individuare interessi anatocistici, usura, costi non pattuiti e commissioni illegittime che riducano l’esposizione prima ancora che il piano venga costruito.
- Mappiamo gli atti degli ultimi cinque anni — cessioni, intestazioni a familiari, pagamenti preferenziali, garanzie rilasciate — per anticipare le contestazioni di atto in frode e presentarli noi, nella relazione, invece di lasciarli emergere in omologa.
- Costruiamo il piano numerico: determinazione della capacità di destinazione mensile sostenibile, stima del valore di mercato dei beni gravati da prelazione, calcolo comparativo con l’alternativa liquidatoria, formazione delle classi ove necessaria.
- Redigiamo la proposta e coordiniamo il lavoro con l’OCC, curando che la relazione particolareggiata contenga tutti gli elementi che il tribunale cerca e che la documentazione contabile sia conforme.
- Depositiamo davanti al tribunale competente individuato sul centro degli interessi principali, e chiediamo il decreto di apertura con le misure protettive che bloccano azioni esecutive, sequestri e acquisizione di diritti di prelazione.
- Gestiamo la fase del voto, interloquendo con i creditori strategici, monitorando le precisazioni dei crediti e rimodulando la proposta quando i numeri comunicati dai creditori si discostano da quelli attesi.
- Sosteniamo l’omologazione, predisponendo la documentazione a supporto della convenienza per l’Erario e gli enti previdenziali ai fini dell’art. 80, comma 3, e resistendo alle opposizioni dei creditori dissenzienti.
- Seguiamo l’esecuzione del piano fino alla chiusura, curando le istanze autorizzative, le cancellazioni delle trascrizioni e la gestione degli scostamenti prima che diventino inadempimenti rilevanti ai sensi dell’art. 82.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di fiduciario di un OCC: il concordato minore passa obbligatoriamente dall’organismo di composizione della crisi, e conoscerne dall’interno criteri di valutazione, tempi e standard della relazione particolareggiata significa costruire la domanda già nella forma in cui verrà esaminata. A questo si affianca l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che consente di valutare se, prima o accanto al concordato, esistano margini di composizione negoziata.
Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: il piano è un documento giuridico e contabile insieme, e separare le due competenze produce proposte che non reggono. E la linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore, la stessa strategia, senza passaggi di mano nei momenti in cui la posizione si complica.
Tre cose da portarsi via
La prima: il concordato minore è lo strumento del titolare che vuole continuare, e funziona meglio quanto prima lo si attiva. Chi arriva con l’attività già spenta ha meno da offrire e meno strade percorribili.
La seconda: la cancellazione dal registro delle imprese va decisa dopo aver scelto la procedura, mai prima. Dopo la pronuncia della Cassazione del giugno 2026, quel gesto chiude l’accesso al concordato minore.
La terza: la trasparenza documentale conta più della condotta passata. Non serve essere stati imprenditori impeccabili; serve mettere tutto sul tavolo prima che lo trovi il tribunale.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il campo delle abilitazioni certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè il perno procedurale del concordato minore; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 per le situazioni in cui la crisi d’impresa richiede una via negoziale; e avvocato cassazionista, perché — come le pagine precedenti dimostrano — le regole di questo istituto le stanno scrivendo le sentenze di legittimità, e chi le segue nel loro grado proprio le legge prima e meglio.
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