Il giorno in cui i numeri cominciano a parlare
C’è sempre un momento, nella vita di una società per azioni, in cui i numeri smettono di essere solo numeri e diventano un segnale. Un indice di liquidità che scende sotto la soglia, un fornitore che chiede pagamento anticipato, un istituto di credito che non rinnova un affidamento come faceva ogni anno. Chi sa leggere quel momento — e soprattutto sa quando deve leggerlo, con quali strumenti e con quali termini — ha ancora margine di manovra. Chi lo lascia passare si ritrova, mesi dopo, a subire una procedura che avrebbe potuto governare.
Questo articolo ricostruisce, tappa per tappa, la cronologia degli strumenti di allerta precoce previsti oggi per le società per azioni dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi successivi, incluso il D.Lgs. 136/2024): dall’obbligo permanente di dotarsi di assetti adeguati, fino alle segnalazioni dell’organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati, all’accesso alla composizione negoziata e alle sue fasi. Non una rassegna astratta di norme, ma una linea del tempo con termini, finestre difensive e conseguenze pratiche di ogni ritardo.
Lo Studio Monardo segue da tempo società per azioni e gruppi societari nella fase più delicata — quella in cui la crisi è ancora reversibile ma richiede scelte tempestive — perché l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’abilitazione che affianca proprio le imprese nella fase delle trattative con i creditori attivate tramite la composizione negoziata, e coordina uno staff multidisciplinare che unisce competenze legali e di analisi economico-finanziaria indispensabili per leggere gli indicatori di crisi prima che la situazione diventi irreversibile.
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Nella società per azioni, rispetto alla più diffusa SRL, la cronologia dell’allerta precoce si intreccia con una governance più articolata: consiglio di amministrazione spesso composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, collegio sindacale (o sindaco unico) quasi sempre presente per obbligo di legge o di statuto, e in molti casi un revisore legale distinto. Questa architettura, se da un lato moltiplica i controlli interni e quindi le occasioni di rilevare per tempo lo squilibrio, dall’altro moltiplica anche i soggetti che, in caso di ritardo, possono essere chiamati a risponderne — ciascuno secondo il proprio ruolo e il proprio grado di conoscenza effettiva della situazione. Capire in quale tappa della timeline ci si trova, quindi, non è solo una questione di calendario: è la base su cui si misura la diligenza di ciascun organo sociale.
La mappa temporale: dall’assetto organizzativo alla composizione negoziata
Prima di entrare nel dettaglio di ogni tappa, è utile avere la visione d’insieme. Il sistema di allerta precoce disegnato dal Codice della Crisi non è un singolo evento, ma una sequenza di obblighi e finestre che si succedono nel tempo, alcuni permanenti (l’assetto organizzativo deve esistere sempre, non solo quando la crisi è già emersa), altri attivati da soglie quantitative precise (le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati), altri ancora rimessi alla scelta dell’organo amministrativo (l’accesso alla composizione negoziata).
Per una SPA la posta in gioco è più alta che per una piccola SRL: la presenza pressoché costante di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico, spesso affiancato dal revisore legale) rende operativi fin da subito gli obblighi di segnalazione interna, e la platea di interessi coinvolti — azionisti, obbligazionisti, creditori finanziari, dipendenti — amplifica le conseguenze di ogni ritardo.
| Tappa | Cosa succede | Riferimento normativo | Natura del termine |
|---|---|---|---|
| Sempre (obbligo permanente) | Adozione e mantenimento di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati | Art. 2086, co. 2, c.c.; art. 3 CCII | Obbligo continuativo, non un termine puntuale |
| Continuo | Rilevazione tempestiva degli indicatori di crisi (DSCR, indici settoriali) | Art. 3, co. 3-4, CCII | Verifica periodica, tipicamente infra-annuale |
| Entro pochi giorni dal segnale interno | Attivazione dell’organo amministrativo sui primi sintomi | Art. 2086 c.c.; art. 3 CCII | Termine di ragionevolezza, non fisso per legge |
| Entro 60 giorni dalla conoscenza | Segnalazione scritta dell’organo di controllo all’organo amministrativo | Art. 25-octies CCII | Perentorio ai fini dell’esonero da responsabilità solidale |
| Al superamento delle soglie di legge | Segnalazione dei creditori pubblici qualificati (AE, INPS, INAIL, Agente Riscossione) | Art. 25-novies CCII | Attivato da soglie quantitative, non discrezionale |
| Su iniziativa dell’organo amministrativo | Istanza di composizione negoziata alla Camera di Commercio | Art. 12 e ss. CCII | Facoltativo ma condizionato dal dovere di tempestiva attivazione |
| Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanza | Richiesta di conferma delle misure protettive al tribunale | Art. 19 CCII | Perentorio |
| Fino a 180 giorni, prorogabili di altri 180 | Svolgimento delle trattative con l’esperto | Art. 17 CCII | Termine massimo di durata della procedura |
| A esito delle trattative | Accordo stragiudiziale, contratto, convenzione di moratoria, concordato semplificato o archiviazione | Art. 23-25-sexies CCII | Variabile a seconda dell’esito |
Ogni riga di questa tabella corrisponde a una sezione di dettaglio più avanti nell’articolo: qui la funzione è solo orientativa, per capire dove ci si trova nella propria vicenda societaria prima di leggere la tappa che interessa.
Vale la pena sottolineare fin da subito una caratteristica strutturale di questa timeline: le prime due tappe non hanno una data di inizio riconoscibile, perché sono obblighi permanenti; dalla terza tappa in avanti, invece, ogni fase è innescata da un evento preciso — un segnale interno, una segnalazione scritta, un’istanza depositata — che rende misurabile, giorno per giorno, il rispetto o il mancato rispetto dei termini. È proprio questo passaggio, dal continuo al puntuale, a segnare il momento in cui la gestione della crisi da facoltativa diventa vincolata a scadenze precise.
Sempre: l’obbligo permanente degli assetti adeguati
Cosa succede. A differenza delle altre tappe di questa cronologia, la prima non ha una data di inizio riconoscibile: è un obbligo che esiste dal giorno in cui la SPA nasce e non si esaurisce mai. L’organo amministrativo deve istituire, e mantenere nel tempo, un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Non è un adempimento formale da esaurire con una delibera, ma un sistema vivo — procedure di budget, reportistica periodica, controllo di gestione, flussi informativi tra funzioni — che deve continuare a funzionare mese dopo mese.
La norma. L’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dalla riforma della crisi d’impresa, pone questo dovere in capo a “chi ha la gestione dell’impresa”, quindi al consiglio di amministrazione o all’amministratore unico della SPA. L’art. 3 del Codice della Crisi lo declina in termini più operativi, imponendo la predisposizione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
I termini che si attivano. Qui non ci sono scadenze in senso tecnico, ma la giurisprudenza è ormai chiara nel trattare l’inadeguatezza degli assetti come un illecito a formazione progressiva: più tempo passa senza intervenire, più cresce l’area di responsabilità personale degli amministratori per i danni che si accumulano. Il termine, in altre parole, corre comunque — solo che lo misura il pregiudizio, non il calendario.
Cosa può fare il debitore ora. In questa fase l’organo amministrativo della SPA può ancora scegliere, senza vincoli esterni, come strutturare il proprio sistema di controllo interno: definire indicatori dimensionati sul proprio settore, allineare la reportistica alle scadenze del Codice, formare il personale amministrativo. È la finestra più ampia e meno costosa dell’intera timeline, perché agire qui significa prevenire tutte le tappe successive.
L’errore tipico di questa fase. Il più diffuso è considerare l’assetto organizzativo un adempimento “di facciata”, magari deliberato in consiglio ma mai realmente implementato nei sistemi informativi e nei processi aziendali. Un secondo errore, altrettanto frequente nelle SPA con collegio sindacale, è la sovrapposizione di ruoli: l’organo di controllo che “sostituisce” l’amministratore nella predisposizione degli assetti, quando la legge chiede invece una netta separazione tra chi gestisce (amministratori) e chi vigila (sindaci). Un terzo errore, tipico delle SPA che hanno delegato ampi poteri gestori a un amministratore delegato, è l’assenza di un flusso informativo periodico e documentato verso il consiglio nel suo complesso: la delega di funzioni non elimina il dovere degli altri consiglieri di essere messi in condizione di valutare, con cadenza regolare, l’adeguatezza degli assetti in essere.
Quanto dura realmente. Non è una tappa che si esaurisce: nelle SPA strutturate l’adeguamento iniziale richiede in pratica da qualche settimana a alcuni mesi per essere implementato in modo credibile, ma da quel momento diventa un processo continuativo che va verificato almeno con cadenza infra-annuale, tipicamente in coincidenza con le chiusure trimestrali.
Un aspetto spesso sottovalutato nelle SPA con più amministratori è la ripartizione della responsabilità tra consiglieri esecutivi e non esecutivi. Gli amministratori privi di deleghe non sono automaticamente esonerati: la giurisprudenza commerciale valorizza il dovere di agire informato, che impone loro di richiedere ai delegati, in consiglio, le informazioni necessarie a verificare l’effettiva esistenza e funzionalità degli assetti, e di far constare a verbale eventuali dissensi motivati. Il silenzio in consiglio, davanti a segnali già percepibili, non protegge nessuno. Anche il collegio sindacale, dal canto suo, deve vigilare sull’adeguatezza concreta degli assetti — non limitandosi a prenderne atto formalmente nei propri verbali — perché è proprio su questo aspetto che si misura, nella prassi dei tribunali specializzati in materia di imprese, la differenza tra un controllo effettivo e uno meramente cartolare.
Fase 1: il monitoraggio continuo degli indicatori di crisi
Cosa succede. A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella del monitoraggio vero e proprio: gli assetti predisposti nella fase precedente devono produrre, con periodicità regolare, un set di indicatori capaci di segnalare lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario prima che diventi irreversibile. Il principale, previsto dal Codice, è il rapporto tra flussi di cassa liberi nei sei mesi successivi e obblighi finanziari da adempiere nello stesso periodo (il cosiddetto DSCR, Debt Service Coverage Ratio); in assenza di dati prospettici affidabili, si utilizzano gli indici significativi elaborati per settore dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
La norma. L’art. 3, commi 3 e 4, CCII individua gli indicatori e affida al CNDCEC il compito di aggiornarli periodicamente; l’art. 13 CCII (nel testo vigente dopo i correttivi) chiarisce la funzione di questi indici come strumento di ausilio, non come automatismo che fa scattare obblighi di legge in modo meccanico.
I termini che si attivano. Il monitoraggio non ha una cadenza fissa imposta dalla legge in termini di giorni, ma la prassi organizzativa più solida prevede una verifica almeno trimestrale, coerente con la periodicità della reportistica gestionale. Nelle SPA quotate o con obbligazioni diffuse tra il pubblico, l’intervallo si restringe ulteriormente per allinearsi agli obblighi di informativa periodica.
Cosa può fare il debitore ora. L’organo amministrativo può ancora intervenire con strumenti ordinari di gestione: rinegoziazione di condizioni con fornitori o banche, contenimento di costi, dismissione di asset non strategici, prima che gli indicatori attivino gli obblighi di segnalazione formale delle fasi successive. È l’ultima finestra in cui la crisi può essere gestita senza che intervengano soggetti esterni all’organo amministrativo.
L’errore tipico di questa fase. Calcolare gli indicatori ma non utilizzarli: capita spesso che il controllo di gestione produca report tecnicamente corretti che però non arrivano mai a un vero confronto in consiglio di amministrazione, restando “carta” priva di conseguenze operative. Un altro errore è affidarsi solo agli indici settoriali quando sono disponibili dati prospettici più affidabili (il DSCR), che la norma considera prioritari.
Quanto dura realmente. Il monitoraggio, se ben strutturato, non “dura”: è un flusso costante. Il problema pratico sorge quando manca del tutto e va costruito ex novo sotto pressione: in quel caso servono realisticamente 4-8 settimane per allestire un sistema minimamente affidabile, tempo che nel frattempo la crisi non si ferma ad aspettare.
È utile ricordare, in questa fase, che il monitoraggio non deve limitarsi al singolo dato puntuale ma deve leggere la tendenza nel tempo: un DSCR che scende gradualmente da un valore superiore a 1 verso la soglia critica nell’arco di due o tre trimestri consecutivi è un segnale più significativo, ai fini della tempestività della reazione richiesta dalla legge, rispetto a un singolo dato negativo isolato in un contesto altrimenti stabile. È la traiettoria, non il numero isolato, a orientare la valutazione dell’organo amministrativo su quando e come intervenire.
Nel dettaglio operativo, il DSCR a sei mesi si calcola rapportando le entrate di cassa attese, al netto delle uscite operative previste, agli esborsi per rimborso di capitale e interessi sui finanziamenti in essere nello stesso arco temporale: un valore inferiore a 1 segnala che, nei sei mesi successivi, la società non genererà flussi sufficienti a onorare gli impegni finanziari già assunti, ed è per questo l’indicatore che il Codice colloca al primo posto quando i dati prospettici sono disponibili e attendibili. Quando invece l’impresa non dispone di un budget di tesoreria affidabile — situazione tutt’altro che rara anche in società di dimensioni non piccole — si utilizzano in via sussidiaria gli indici settoriali elaborati dal CNDCEC, calcolati su un set di parametri patrimoniali, finanziari e reddituali (indice di sostenibilità degli oneri finanziari, indice di adeguatezza patrimoniale, indice di ritorno liquido dell’attivo, indice di liquidità, indice di indebitamento previdenziale e tributario) i cui valori-soglia sono pubblicati e aggiornati periodicamente per singolo settore ATECO.
Fase 2: i primi segnali operativi e la reazione dell’organo amministrativo
Cosa succede. Da questo momento in poi la vicenda smette di essere previsione statistica e diventa fatto concreto: tensioni di cassa che si ripetono, richieste di rientro da parte delle banche, solleciti di pagamento più frequenti, dipendenti che segnalano ritardi. È il momento in cui l’organo amministrativo deve trasformare il segnale in decisione.
La norma. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone di attivarsi “senza indugio” per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. L’art. 3, comma 3, CCII rafforza il concetto imponendo la rilevazione tempestiva come funzione stessa dell’assetto organizzativo.
I termini che si attivano. “Senza indugio” non è un termine calendarizzato, ma la giurisprudenza commerciale — si vedano i provvedimenti richiamati più avanti nel Blocco delle pronunce — tende a valorizzare come ragionevole un intervallo di poche settimane tra la rilevazione del segnale e l’adozione di misure concrete. Superare questo margine senza agire comincia a costituire, in sede di eventuale accertamento successivo, un elemento a sfavore dell’organo amministrativo.
Cosa può fare il debitore ora. In questa fase le opzioni sono ancora quasi tutte aperte: dalla rinegoziazione stragiudiziale del debito, al piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, fino alla valutazione di un accesso volontario alla composizione negoziata prima che scattino le segnalazioni esterne. Restano precluse, in questa fase, solo le misure che presuppongono un accertamento giudiziale della crisi già conclamata, come il concordato preventivo in continuità con piano già strutturato attorno a un dissesto irreversibile.
L’errore tipico di questa fase. Il più costoso è l’attesa “tattica”: rinviare la decisione sperando in un miglioramento del ciclo economico o in un intervento risolutivo dei soci, mentre il numero di creditori coinvolti e l’ammontare dell’esposizione crescono. Un secondo errore è la comunicazione interna insufficiente: se il collegio sindacale non riceve le stesse informazioni dell’organo amministrativo, la fase successiva (la segnalazione dell’organo di controllo) diventa più probabile e meno governabile. Un terzo errore, frequente quando la SPA fa parte di un gruppo, è delegare la valutazione dei primi segnali alla capogruppo senza un’autonoma verifica da parte dell’organo amministrativo della singola società: ogni SPA resta titolare, in proprio, del dovere di rilevazione tempestiva, indipendentemente dalle indicazioni ricevute dalla controllante.
Quanto dura realmente. Nella prassi osservata nei tribunali specializzati in materia di imprese, l’intervallo tra i primi segnali concreti e una decisione formalizzata dell’organo amministrativo oscilla tra 30 e 90 giorni nelle società meglio organizzate; supera i 6 mesi, spesso in modo pregiudizievole, nelle situazioni in cui manca un adeguato flusso informativo interno.
A titolo puramente esemplificativo, si consideri una SPA che a fine primo trimestre registra un DSCR a sei mesi pari a 0,78 — quindi inferiore a 1, segnale che nei sei mesi successivi i flussi di cassa attesi non copriranno gli impegni finanziari in scadenza — insieme a un indice di sostenibilità degli oneri finanziari peggiorato rispetto al trimestre precedente. Un organo amministrativo diligente, ricevuto questo report dal proprio controllo di gestione entro le prime due settimane di aprile, convoca un consiglio straordinario entro la fine dello stesso mese per valutare le opzioni disponibili: la rapidità di questo passaggio, da sola, non risolve la crisi, ma colloca la società nella parte della cronologia in cui le opzioni sono ancora tutte aperte.
In questa fase è opportuno che il consiglio di amministrazione formalizzi la propria valutazione in un verbale puntuale, che dia atto dei segnali esaminati, delle alternative considerate e delle ragioni della scelta compiuta: non è un adempimento burocratico fine a sé stesso, ma il documento che, mesi o anni dopo, permetterà di ricostruire se la decisione fu presa con la diligenza richiesta dalle circostanze del momento, e non con il senno di poi di chi giudica ex post una situazione che allora appariva meno grave.
Fase 3: la segnalazione dell’organo di controllo
Cosa succede. Il collegio sindacale — o il sindaco unico, o il revisore legale se non coincide con l’organo di controllo — che rileva la presenza di fondati indizi di crisi ha l’obbligo di segnalarlo per iscritto all’organo amministrativo, indicando le misure che ritiene necessarie. Non è più un flusso informativo informale: è un atto scritto e tracciato che apre una vera e propria finestra procedimentale.
La norma. L’art. 25-octies CCII disciplina la segnalazione dell’organo di controllo, che deve essere motivata, trasmessa con mezzi idonei a garantirne la prova dell’avvenuta ricezione e fissare un termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
I termini che si attivano. L’organo di controllo deve segnalare entro 60 giorni dalla conoscenza dei fondati indizi di crisi: il rispetto di questo termine è ciò che consente ai sindaci di andare esenti da responsabilità solidale con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti successivi alla segnalazione, purché ne informino tempestivamente il revisore legale ove non coincidente. L’organo amministrativo, ricevuta la segnalazione, ha a sua volta un termine massimo di 30 giorni per riferire sulle iniziative assunte.
Cosa può fare il debitore ora. L’amministrazione può ancora scegliere liberamente lo strumento di reazione — piano di risanamento, negoziazione stragiudiziale, accesso alla composizione negoziata — ma da questo momento la scelta diventa tracciabile e verificabile ex post, perché la segnalazione dell’organo di controllo cristallizza il momento in cui la conoscenza della crisi non è più contestabile. Restano invece precluse le difese basate sull’ignoranza incolpevole della situazione, che diventano difficilmente sostenibili una volta ricevuta una segnalazione scritta e circostanziata.
L’errore tipico di questa fase. Rispondere alla segnalazione con una relazione generica, priva di misure concrete e di una tempistica verificabile, oppure lasciar trascorrere il termine di 30 giorni senza formalizzare alcuna risposta scritta: quel silenzio pesa, in seguito, quanto una risposta negativa.
Un secondo errore, meno evidente ma altrettanto rilevante e frequente proprio nelle SPA con collegio sindacale numeroso, è quello di considerare la segnalazione dell’organo di controllo come un atto “interno” privo di conseguenze verso l’esterno: in realtà, se l’organo amministrativo decide successivamente di accedere alla composizione negoziata, la segnalazione già ricevuta diventa parte integrante della documentazione da portare all’attenzione dell’esperto, perché ne ricostruisce con precisione il momento in cui la conoscenza della crisi si è consolidata all’interno della società, ben prima dell’eventuale istanza formale.
Quanto dura realmente. Nei casi osservati nella prassi delle imprese di maggiori dimensioni, l’intero ciclo segnalazione-risposta si esaurisce mediamente in 45-75 giorni, ma la sua rilevanza non si esaurisce affatto: diventa il documento cardine su cui si fonderà, mesi o anni dopo, l’eventuale azione di responsabilità.
Nelle SPA con collegio sindacale collegiale, la segnalazione richiede il voto della maggioranza dei sindaci: un sindaco singolo che rilevi i fondati indizi di crisi ma non riesca a convincere i colleghi non è per questo esonerato, perché può — e nella prassi più prudente deve — far verbalizzare il proprio dissenso motivato, così da poter dimostrare, in caso di successivo accertamento, di aver comunque agito con la diligenza richiesta dal proprio ruolo. Nelle società in cui il revisore legale non coincide con l’organo di controllo, quest’ultimo deve inoltre informarlo tempestivamente della segnalazione trasmessa, perché anche il revisore ha un proprio autonomo dovere di attivazione quando rileva, nell’ambito della propria attività di revisione, indizi di crisi non ancora percepiti dal collegio sindacale.
Fase 4: le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Cosa succede. Parallelamente al circuito interno appena descritto, si attiva — quando ricorrono determinate soglie di esposizione — un secondo canale di allerta, esterno alla società: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL e l’Agente della Riscossione, in quanto “creditori pubblici qualificati”, hanno l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo (e, se esistente, all’organo di controllo) il superamento di determinate soglie debitorie, invitando la società a valutare l’accesso alla composizione negoziata.
La norma. L’art. 25-novies CCII individua i creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione e le soglie che la attivano; i decreti ministeriali attuativi ne hanno più volte rimodulato gli importi, con la finalità dichiarata di intercettare situazioni realmente significative senza sommergere le imprese di segnalazioni premature.
I termini che si attivano. Le soglie — sintetizzate nella tabella seguente — non sono uguali per tutti i creditori pubblici, e la loro violazione prolungata nel tempo (non un singolo mancato pagamento isolato) è ciò che fa scattare l’obbligo di segnalazione.
| Creditore pubblico qualificato | Presupposto tipico della segnalazione | Riferimento |
|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | Debito IVA scaduto e non versato oltre una soglia rapportata al volume d’affari | Art. 25-novies, co. 1, lett. a) CCII |
| INPS | Debito contributivo scaduto da oltre 90 giorni, superiore alla soglia di legge | Art. 25-novies, co. 1, lett. b) CCII |
| INAIL | Debito per premi assicurativi scaduto e non versato oltre soglia | Art. 25-novies, co. 1, lett. c) CCII |
| Agente della Riscossione | Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, oltre soglia e decorso il termine dalla notifica | Art. 25-novies, co. 4 CCII |
Per rendere concreta la lettura della tabella: una SPA con un volume d’affari annuo di 4.200.000 € che accumula un debito IVA scaduto di 165.000 € supera, a seconda del parametro applicabile al proprio volume d’affari, la soglia rilevante ai fini della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate; allo stesso modo, un debito contributivo verso l’INPS di 62.000 €, scaduto da oltre 90 giorni, può far scattare la segnalazione dell’ente previdenziale indipendentemente dal fatto che il debito verso l’Erario sia stato nel frattempo regolarizzato. Le soglie, in altre parole, operano in modo autonomo per ciascun creditore pubblico qualificato: non basta aver risolto la posizione con uno di essi per escludere la segnalazione degli altri.
Cosa può fare il debitore ora. Ricevuta la segnalazione, l’organo amministrativo ha ancora piena facoltà di attivare la composizione negoziata, ma il tempo utile per farlo con effetto realmente preventivo si restringe: la segnalazione arriva quando l’esposizione debitoria verso quel creditore pubblico è già significativa, quindi ogni ulteriore rinvio riduce il margine di trattativa. Restano invece del tutto precluse, da questo punto, le difese fondate sulla sorpresa: la segnalazione formale rende la conoscenza della situazione debitoria incontestabile.
L’errore tipico di questa fase. Considerare le segnalazioni dei creditori pubblici come “solleciti amministrativi” di scarso rilievo, magari perché non accompagnate da azioni esecutive immediate: sono invece, nella logica del Codice, l’ultimo campanello prima che il tema passi dal piano gestionale a quello giudiziale. Un errore complementare è rispondere alla segnalazione con un pagamento parziale del solo debito segnalato, senza affrontare lo squilibrio complessivo che quel debito segnala: la soglia superata verso un singolo creditore pubblico, nella maggior parte dei casi osservati, è sintomo di una tensione di liquidità più ampia, non un problema isolato risolvibile con un intervento puntuale.
Quanto dura realmente. Tra il superamento della soglia e l’effettiva emissione della segnalazione da parte dell’ente pubblico intercorrono, nella prassi amministrativa, da alcune settimane a qualche mese, a seconda dell’ente: un intervallo che non va scambiato per un margine di sicurezza, perché nel frattempo il debito continua a maturare interessi e sanzioni.
Un elemento spesso trascurato è l’effetto cumulativo di più segnalazioni ravvicinate: quando una SPA riceve, nello stesso periodo, segnalazioni sia dall’Agenzia delle Entrate sia dall’INPS, il quadro complessivo che ne emerge — uno squilibrio non limitato a un singolo creditore ma diffuso su più fronti — pesa in modo significativamente maggiore rispetto a una segnalazione isolata, sia nella valutazione che ne farà l’esperto nominato in sede di composizione negoziata, sia in un’eventuale successiva ricostruzione della tempestività della reazione dell’organo amministrativo.
Fase 5: la decisione di accedere alla composizione negoziata
Cosa succede. A questo punto la procedura entra in una fase di scelta consapevole: l’organo amministrativo della SPA, valutati gli indicatori, le segnalazioni ricevute e lo squilibrio in atto, decide se presentare istanza di composizione negoziata della crisi. È una scelta volontaria, ma la sua tempestività diventa essa stessa un parametro di valutazione della diligenza gestionale.
La norma. Gli artt. 12 e seguenti CCII disciplinano l’istituto: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio, allegando una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e un piano di risanamento anche solo in bozza. Entro cinque giorni la commissione nomina l’esperto indipendente incaricato di condurre le trattative.
I termini che si attivano. Non esiste un termine legale che imponga un giorno preciso entro cui presentare l’istanza, ma il combinato disposto degli artt. 2086 c.c. e 3 CCII rende la tempestività un elemento centrale: quanto più la richiesta arriva dopo che lo squilibrio si è consolidato, tanto più si restringe lo spazio di manovra dell’esperto e la percorribilità di soluzioni conservative dell’attività.
Cosa può fare il debitore ora. Con l’istanza, l’organo amministrativo può contestualmente chiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio, che sospendono temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio della società. Restano invece precluse, salvo autorizzazione del tribunale, le operazioni di straordinaria amministrazione che possano pregiudicare gli interessi dei creditori durante le trattative, sulle quali l’esperto deve esprimere il proprio parere.
L’errore tipico di questa fase. Presentare un’istanza con una relazione patrimoniale generica o un piano privo di dati verificabili: la commissione può comunque nominare l’esperto, ma le trattative partono da una posizione debole se i creditori percepiscono l’istanza come un tentativo dilatorio piuttosto che come un reale progetto di risanamento.
Un secondo errore diffuso in questa fase, e altrettanto pregiudizievole per l’esito complessivo delle trattative, è la scelta del momento sbagliato per contattare informalmente i creditori principali: alcune SPA attendono la nomina dell’esperto per il primo contatto, perdendo così l’occasione di preparare il terreno; altre, al contrario, anticipano trattative informali prima ancora di depositare l’istanza, rischiando di alterare la percezione di imparzialità del processo una volta che l’esperto entra in scena. La prassi più equilibrata è informare in anticipo i creditori strategici della decisione di attivare la composizione negoziata, senza però anticipare i contenuti specifici del piano che dovranno essere discussi con la mediazione dell’esperto.
Quanto dura realmente. Dalla presentazione dell’istanza alla nomina dell’esperto la legge prevede 5 giorni; nella prassi delle Camere di Commercio più organizzate il termine è generalmente rispettato, con scostamenti di pochi giorni nei periodi di maggior afflusso di istanze.
La qualità della documentazione allegata all’istanza condiziona pesantemente la velocità e l’esito delle fasi successive: un test pratico di reversibilità della crisi, elaborato secondo il protocollo messo a disposizione dalle Camere di Commercio, consente all’imprenditore di verificare in autonomia, ancora prima di depositare l’istanza, se esistono concrete prospettive di risanamento o se la situazione è ormai orientata verso una soluzione liquidatoria. Nelle SPA di maggiori dimensioni, la relazione patrimoniale ed economico-finanziaria da allegare richiede tipicamente il contributo coordinato di più professionisti — legali e commercialisti — proprio perché deve restituire un quadro coerente sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello contabile.
Fase 6: le misure protettive e cautelari
Cosa succede. Se richieste contestualmente o successivamente all’istanza, le misure protettive producono effetto dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma devono essere confermate dal tribunale competente perché la loro efficacia si consolidi nel tempo.
La norma. Gli artt. 18 e 19 CCII disciplinano rispettivamente il contenuto delle misure protettive (divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari) e il procedimento di conferma davanti al tribunale, che può disporre anche misure cautelari ulteriori necessarie a garantire il buon esito delle trattative.
I termini che si attivano. L’udienza di conferma deve tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanza, e in tale sede il tribunale verifica la sussistenza dei presupposti e la coerenza delle misure con l’obiettivo del risanamento. Le misure protettive hanno una durata massima complessiva di 240 giorni, comprensiva di eventuali proroghe, termine oltre il quale non sono ulteriormente rinnovabili nell’ambito della medesima composizione negoziata. Questo termine di 240 giorni è perentorio e segna il limite esterno entro cui l’intera negoziazione deve trovare un esito.
Cosa può fare il debitore ora. La società protetta può proseguire l’attività ordinaria, dando priorità alle trattative con i creditori strategici, e può chiedere al tribunale misure cautelari atipiche ulteriori se necessarie a preservare la continuità (ad esempio la sospensione di clausole risolutive espresse legate al mero deterioramento della situazione finanziaria). Resta preclusa, per i creditori interessati dalle misure protettive, ogni azione esecutiva individuale sul patrimonio sociale per la durata della protezione.
L’errore tipico di questa fase. Presentare un ricorso di conferma generico, senza dimostrare in modo puntuale come le misure protettive siano funzionali — e non solo utili in astratto — al concreto risanamento in corso: il tribunale, in sede di conferma, valuta proprio questo nesso di strumentalità.
Quanto dura realmente. L’udienza fissata dalla legge entro 30 giorni viene nella prassi rispettata nella maggioranza dei tribunali specializzati in materia d’impresa, con differenze territoriali di qualche settimana nei fori con maggiore carico di procedimenti.
Una precisazione utile su questa tappa riguarda la sospensione feriale dei termini processuali, in vigore dal 1° al 31 agosto: i termini propri della composizione negoziata, incluso quello di 30 giorni per l’udienza di conferma delle misure protettive, seguono le regole speciali della procedura e non sono automaticamente sospesi in agosto come i termini dei giudizi ordinari; diverso è il discorso per eventuali giudizi civili connessi — ad esempio un’azione di responsabilità già pendente contro gli amministratori — i cui termini processuali restano invece soggetti alla sospensione feriale ordinaria, con la conseguenza che chi si trova a gestire contemporaneamente più fronti deve tenere sotto controllo calendari con regole diverse tra loro.
Tra le misure cautelari atipiche più richieste dalle SPA in questa fase figurano la sospensione temporanea di clausole contrattuali risolutive collegate al mero peggioramento del rating creditizio o degli indici di bilancio, la sospensione di procedimenti di escussione di garanzie personali prestate da soci o amministratori a favore della società, e l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali alla prosecuzione dell’attività durante le trattative. Ognuna di queste misure richiede una dimostrazione puntuale, e non generica, della sua necessità rispetto al concreto andamento delle trattative in corso: il tribunale non le concede in automatico solo perché richieste.
Un esempio concreto, sempre a fini dimostrativi: una SPA che ha un contratto di affidamento bancario con una clausola che consente alla banca la revoca immediata al deteriorarsi di un indice di bilancio può chiedere al tribunale, nell’ambito del ricorso per la conferma delle misure protettive, la sospensione temporanea dell’efficacia di quella clausola per la durata delle trattative, dimostrando che la revoca immediata dell’affidamento vanificherebbe in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’attività e quindi lo stesso obiettivo della composizione negoziata.
Fase 7: lo svolgimento delle trattative con l’esperto
Cosa succede. Da questo momento in poi il calendario corre sotto la regia dell’esperto indipendente, che convoca le parti, verifica la percorribilità di soluzioni di risanamento e redige, periodicamente, relazioni sull’andamento delle trattative.
La norma. L’art. 17 CCII fissa la durata delle trattative in 180 giorni dall’accettazione della nomina da parte dell’esperto, prorogabili di ulteriori 180 giorni su richiesta congiunta delle parti e con il consenso dell’esperto, per un massimo complessivo di 360 giorni.
I termini che si attivano. Il termine di 180 giorni iniziali è il perno dell’intera fase: entro questo periodo l’esperto deve verificare se esistono concrete prospettive di risanamento; se le prospettive vengono meno, l’esperto può dichiarare conclusa anticipatamente la composizione negoziata, il che fa cessare anche le eventuali misure protettive residue.
Cosa può fare il debitore ora. L’organo amministrativo, con l’assistenza dell’esperto, può negoziare accordi con singoli creditori, richiedere finanziamenti prededucibili funzionali alla continuità (soggetti ad autorizzazione del tribunale se le misure protettive sono in corso), e valutare in corso d’opera l’eventuale conversione verso strumenti più strutturati come il concordato semplificato, se le trattative con i creditori non giungono a un accordo pieno ma resta praticabile una liquidazione del patrimonio più favorevole rispetto all’alternativa fallimentare. Non è invece consentito, durante questa fase, occultare all’esperto informazioni rilevanti sulla situazione patrimoniale: è un dovere di correttezza espressamente sanzionato dalla norma.
L’errore tipico di questa fase. Trattare con l’esperto come un interlocutore da “gestire” anziché come un facilitatore imparziale delle trattative: l’esperto redige verbali e relazioni che restano acquisiti agli atti e che, in caso di esito negativo delle trattative, possono assumere rilievo nella ricostruzione della diligenza dell’organo amministrativo nelle fasi successive.
Nella pratica, le trattative si sviluppano su binari paralleli con le diverse categorie di creditori: con le banche si negozia tipicamente su nuove dilazioni, standstill temporanei o rimodulazione dei covenant finanziari; con i fornitori strategici su piani di rientro del pregresso accompagnati da condizioni di pagamento sostenibili per il prosieguo delle forniture; con l’Erario e gli enti previdenziali, quando è possibile, su rateizzazioni straordinarie compatibili con il piano complessivo di risanamento. L’esperto ha il compito di verificare la coerenza di ciascuno di questi accordi settoriali con il piano generale, evitando che un’intesa raggiunta con un creditore comprometta, per effetto di condizioni troppo onerose, la sostenibilità dell’accordo con gli altri.
Quanto dura realmente. Nella prassi osservata dai tribunali specializzati, la durata media effettiva delle trattative nelle società di dimensioni medio-grandi si attesta tra i 120 e i 240 giorni, con una quota significativa di procedure che utilizza la proroga per completare accordi complessi con più categorie di creditori.
I finanziamenti prededucibili funzionali alla continuità meritano un cenno a parte, perché sono spesso lo snodo pratico su cui si gioca la tenuta dell’intera trattativa: se la società, durante la composizione negoziata, ha bisogno di liquidità per proseguire l’attività, può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti che, in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale, vengono soddisfatti con priorità rispetto ai crediti anteriori. Senza questa prededuzione, difficilmente un finanziatore — banca o socio — sarebbe disposto a mettere a disposizione nuova finanza durante una fase ancora incerta: è quindi uno strumento che, se ben utilizzato, può fare la differenza tra una società che arriva all’accordo con la liquidità necessaria a onorare gli impegni correnti e una che, pur negoziando bene, si trova comunque senza cassa nel frattempo.
Fase 8: l’esito delle trattative
Cosa succede. Dopo 6-12 mesi dall’avvio, la composizione negoziata giunge a uno dei possibili esiti previsti dal Codice: un accordo stragiudiziale con tutti o parte dei creditori che produce piena efficacia esecutiva tra le parti; un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; una convenzione di moratoria con i creditori finanziari; il deposito di un piano attestato di risanamento; oppure, se le trattative non hanno esito, l’accesso a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, riservato proprio ai casi in cui la composizione negoziata si è conclusa senza soluzione ma esiste una proposta di liquidazione più favorevole ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
La norma. Gli artt. 23, 24, 25 e 25-sexies CCII disciplinano rispettivamente gli esiti possibili delle trattative e i relativi effetti, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che può essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto attestante l’esito negativo della composizione negoziata.
I termini che si attivano. Il termine di 60 giorni per l’accesso al concordato semplificato decorre dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto ed è perentorio: superato quel termine, la strada resta preclusa e l’unica prospettiva residua, in assenza di altre iniziative, diventa quella della liquidazione giudiziale su iniziativa di uno dei creditori o dello stesso pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti.
Cosa può fare il debitore ora. Se l’esito è positivo, l’organo amministrativo prosegue l’attività secondo il piano concordato, con l’onere di monitorarne l’esecuzione. Se l’esito è negativo, resta la finestra, breve ma reale, del concordato semplificato: una soluzione che non richiede il voto dei creditori, a differenza del concordato preventivo ordinario, ma che è sottoposta a un vaglio di merito del tribunale particolarmente rigoroso proprio perché priva del consenso esplicito dei creditori.
L’errore tipico di questa fase. Lasciar decorrere il termine di 60 giorni nell’illusione di poter “riaprire” nel frattempo nuove trattative informali con i creditori: il Codice non prevede una nuova composizione negoziata immediatamente successiva a una conclusa senza esito, e il tempo trascorso senza iniziativa aggrava, in prospettiva, la posizione dell’organo amministrativo. Un errore ulteriore, specifico di questa tappa finale, è affidarsi a una valutazione affrettata della convenienza del concordato semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale: la legge richiede che la proposta risulti effettivamente più vantaggiosa per i creditori, un giudizio che il tribunale verifica con attenzione proprio perché, in questo strumento, manca il consenso esplicito espresso tramite voto; una proposta costruita in fretta, senza un’adeguata comparazione tra i due scenari, rischia di non superare il vaglio di omologazione.
Quanto dura realmente. Il procedimento per l’omologazione del concordato semplificato, una volta depositata la proposta, si svolge nella prassi in tempi più contenuti rispetto al concordato preventivo ordinario, proprio per l’assenza della fase di voto, con tempistiche che nei tribunali più organizzati si attestano indicativamente in alcuni mesi dal deposito.
L’esito della composizione negoziata incide anche sulla posizione di soggetti diversi dall’organo amministrativo: gli azionisti vedono, in caso di accordo riuscito, preservato — almeno in parte — il valore della propria partecipazione, mentre in caso di esito negativo e successiva liquidazione giudiziale il valore delle azioni si azzera pressoché sempre, restando ai soci un interesse solo residuale rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali. Per le SPA che hanno emesso prestiti obbligazionari, l’esito delle trattative incide direttamente anche sulla posizione degli obbligazionisti, spesso organizzati in un’assemblea dedicata che deve essere tenuta informata dell’andamento della composizione negoziata quando le misure previste incidono sui loro diritti di credito.
La stessa procedura, due calendari
Per rendere concreta la differenza tra chi rispetta la timeline e chi la lascia scorrere, ecco due simulazioni parallele, con dati di fantasia costruiti a fini esclusivamente dimostrativi.
Calendario A — la SPA che agisce alle finestre giuste. Una società per azioni industriale con un debito complessivo verso l’Erario di 340.000 €, di cui 210.000 € di IVA scaduta, riceve il 4 marzo la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate ex art. 25-novies CCII. Il collegio sindacale, che aveva già rilevato tensioni di liquidità nel trimestre precedente, aveva trasmesso una segnalazione interna ex art. 25-octies il 20 gennaio, alla quale l’organo amministrativo aveva risposto il 12 febbraio con un piano di intervento. Il 18 marzo — quattordici giorni dopo la segnalazione erariale — l’organo amministrativo presenta istanza di composizione negoziata, chiedendo contestualmente le misure protettive. L’esperto viene nominato il 23 marzo. L’udienza di conferma delle misure protettive si tiene il 14 aprile, entro il termine di legge. Le trattative, condotte su un piano industriale credibile perché costruito su dati aggiornati, si chiudono il 29 settembre con un accordo di ristrutturazione con le banche e una dilazione con l’Erario: la società prosegue l’attività, i 78 dipendenti mantengono il posto di lavoro.
Calendario B — la SPA che lascia correre. Una società con un profilo debitorio simile riceve la medesima segnalazione erariale il 4 marzo, ma l’organo amministrativo non risponde e non convoca il collegio sindacale. Passano sei mesi: il 2 settembre l’Agente della Riscossione avvia le prime procedure esecutive sui conti correnti sociali. Solo a quel punto, il 20 settembre, l’organo amministrativo presenta istanza di composizione negoziata, ma nel frattempo il debito erariale è salito a 410.000 € per sanzioni e interessi, due banche hanno revocato gli affidamenti e tre fornitori strategici hanno sospeso le forniture. L’esperto nominato il 25 settembre rileva, nella relazione intermedia del 10 dicembre, l’assenza di concrete prospettive di risanamento: le trattative si chiudono senza accordo il 22 marzo dell’anno successivo. La società, priva di alternative percorribili nei 60 giorni successivi, viene dichiarata in liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore il 30 giugno.
La differenza tra i due calendari non sta nell’entità del debito di partenza, sostanzialmente comparabile, ma nell’intervallo tra segnale e reazione: quattordici giorni nel primo caso, oltre sei mesi nel secondo.
Calendario C — la SPA che agisce, ma con documentazione insufficiente. Una terza ipotesi, altrettanto istruttiva, riguarda una società che reagisce con relativa tempestività ma senza un piano credibile. Ricevuta il 10 maggio una segnalazione dell’organo di controllo, l’organo amministrativo presenta istanza di composizione negoziata già il 24 maggio, un intervallo di appena quattordici giorni. Tuttavia la relazione patrimoniale allegata riporta dati aggiornati a un bilancio chiuso quattordici mesi prima, e il piano di risanamento si limita a una pagina priva di proiezioni sui flussi di cassa. L’esperto, nominato il 29 maggio, richiede subito un’integrazione documentale; i creditori principali, percependo l’istanza come poco più che un tentativo di guadagnare tempo, non sospendono le proprie iniziative informali di pressione. Le trattative si trascinano per l’intero termine di 180 giorni senza risultati concreti, fino alla comunicazione della relazione finale negativa il 25 novembre. Questo terzo scenario dimostra un punto spesso frainteso: rispettare i termini della timeline è condizione necessaria ma non sufficiente; la tempestività formale, senza un contenuto sostanziale adeguato, non basta a garantire l’esito.
I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio
Attivare la composizione negoziata non è l’unico binario possibile, e la scelta tra strumenti diversi comprime o allunga la timeline complessiva in modo significativo.
Se l’organo amministrativo, già nella Fase 2, opta per un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII invece che per la composizione negoziata, la timeline si accorcia sensibilmente perché non ci sono termini procedimentali di conferma giudiziale: il piano, asseverato da un professionista indipendente, produce i propri effetti (in particolare l’esenzione da revocatoria per gli atti coerenti con esso) dal momento della sua redazione, senza passare dal tribunale. È un binario più rapido ma meno protettivo, perché non offre le misure protettive del patrimonio contro le azioni esecutive dei creditori.
Se invece la crisi è già conclamata al momento della decisione, e la composizione negoziata non appare più percorribile per l’entità dello squilibrio, il binario si sposta direttamente sul concordato preventivo in continuità aziendale: qui la timeline si allunga, perché si aggiungono la fase di ammissione, il voto dei creditori (salvo cram-down in presenza di determinate condizioni) e l’omologazione, con tempi complessivi che nella prassi dei tribunali specializzati superano tipicamente i 12-18 mesi.
Un terzo binario, meno frequente nelle SPA di dimensioni maggiori ma comunque previsto, è quello della domanda di liquidazione giudiziale in proprio: se l’organo amministrativo, verificata l’irreversibilità della crisi, ritiene che ogni ulteriore tentativo di risanamento aggraverebbe il pregiudizio per i creditori, può presentare direttamente istanza di liquidazione giudiziale. È il binario che azzera la timeline degli strumenti di allerta, ma che la giurisprudenza valorizza positivamente, in sede di valutazione della responsabilità degli amministratori, quando la scelta è tempestiva rispetto all’irreversibilità accertata.
Un quarto binario, specifico delle SPA inserite in un gruppo societario, merita un cenno separato: quando la crisi non riguarda la singola società ma si estende a più entità collegate — controllante e controllate, o società sorelle sotto comune direzione e coordinamento — la composizione negoziata può essere attivata in forma di procedura unitaria, con un unico esperto che segue le trattative per l’intero gruppo, pur restando distinti gli effetti giuridici per ciascuna società. In questo scenario la timeline si complica ulteriormente, perché i termini processuali restano quelli della singola procedura, ma la valutazione delle prospettive di risanamento deve necessariamente tenere conto delle interdipendenze economiche e finanziarie tra le società del gruppo, incluse eventuali garanzie incrociate e finanziamenti infragruppo che condizionano la sostenibilità del piano complessivo.
Le SPA quotate e le SPA con azionariato diffuso: una timeline con vincoli aggiuntivi
La cronologia appena descritta si applica a tutte le società per azioni, ma nelle SPA quotate su mercati regolamentati o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, alcune tappe si intrecciano con obblighi ulteriori che meritano un cenno separato, perché possono comprimere ancora di più il tempo a disposizione dell’organo amministrativo.
Questi vincoli non sostituiscono la cronologia descritta finora, ma si aggiungono ad essa come un ulteriore livello di complessità organizzativa. Il primo vincolo aggiuntivo riguarda l’informativa al mercato: un peggioramento significativo della situazione patrimoniale o finanziaria, o l’attivazione di una composizione negoziata, può costituire un’informazione price sensitive che l’emittente è tenuto a comunicare al mercato secondo le regole sulla disclosure. Questo significa che, mentre nella tappa 5 della nostra cronologia (la decisione di accedere alla composizione negoziata) una SPA non quotata può valutare i tempi con relativa riservatezza, una SPA quotata deve coordinare la propria tempistica interna con gli obblighi di trasparenza verso il mercato, spesso anticipando comunicazioni che, in altri contesti, resterebbero riservate fino a una fase più avanzata delle trattative.
In queste realtà, inoltre, la platea dei soggetti interessati a una gestione tempestiva della crisi si allarga ulteriormente rispetto a quanto già descritto per le SPA non quotate: investitori istituzionali, analisti finanziari e, in alcuni casi, le stesse autorità di vigilanza di settore osservano con attenzione l’andamento degli indicatori economico-finanziari, rendendo ancora più delicato l’equilibrio tra riservatezza delle trattative in corso e doveri di trasparenza verso il mercato.
Il secondo vincolo riguarda la composizione dell’organo di controllo: nelle SPA quotate il collegio sindacale ha, in aggiunta ai compiti previsti dal Codice della Crisi, un ruolo di vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi che si sovrappone, senza sostituirla, alla funzione di segnalazione ex art. 25-octies CCII. La compresenza di più livelli di controllo — collegio sindacale, revisore legale, spesso anche un comitato controllo e rischi in seno al consiglio — non elimina i termini della timeline, ma richiede un coordinamento tra organi che, se non ben organizzato, può proprio far scivolare la reazione oltre i termini di legge per un problema di comunicazione interna più che di sostanza.
Il terzo vincolo, specifico delle SPA con prestiti obbligazionari quotati, riguarda il rapporto con l’assemblea degli obbligazionisti e con il rappresentante comune: le misure protettive richieste in sede di composizione negoziata, se incidono sui diritti dei portatori di obbligazioni, possono richiedere un’interlocuzione preventiva con questi soggetti, la cui tempistica va anch’essa incastrata nella cronologia complessiva senza superare i termini perentori già descritti nelle tappe precedenti. Anche in questi casi, la regola di fondo resta la stessa che vale per ogni SPA: più la cronologia interna viene rispettata fin dalle prime tappe, meno stretti diventano i vincoli di coordinamento con questi ulteriori interlocutori nelle fasi successive.
Le 5 finestre critiche
- La finestra dell’assetto adeguato (permanente). Finché resta aperta, ogni altra crisi resta gestibile con strumenti ordinari; una volta che si dimostra la sua assenza, ogni fase successiva viene letta, in sede di responsabilità, come conseguenza di quella prima mancanza.
- I 60 giorni della segnalazione dell’organo di controllo. È la finestra che protegge i sindaci dalla responsabilità solidale, ma che — se ignorata dall’organo amministrativo — diventa la prova documentale della conoscenza della crisi.
- I 30 giorni per la conferma delle misure protettive. Chi non presenta un ricorso di conferma solido rischia di perdere lo scudo protettivo proprio nel momento in cui i creditori sono più aggressivi.
- I 180 (+180) giorni delle trattative con l’esperto. È la finestra in cui si costruisce, o si perde, l’accordo di risanamento: superarla senza esito preclude, salvo eccezioni, la possibilità di una nuova composizione negoziata immediata.
- I 60 giorni per il concordato semplificato. L’ultima finestra utile dopo un esito negativo della composizione negoziata: superarla significa, nella grande maggioranza dei casi, non avere più alternative all’iniziativa dei creditori.
Queste cinque finestre non vanno lette come compartimenti stagni: sono, in realtà, un’unica linea che si restringe progressivamente. Chi arriva alla terza finestra (i 30 giorni per la conferma delle misure protettive) avendo già perso la prima e la seconda si presenta al tribunale in una posizione strutturalmente più debole, perché la stessa documentazione che dovrebbe dimostrare la sussistenza dei presupposti per le misure protettive finisce per rivelare, allo stesso tempo, il ritardo accumulato nelle fasi precedenti. È per questo che la timeline complessiva va vista in modo unitario, e non come una sequenza di adempimenti isolati tra loro.
Le domande sul tempo
Posso ancora attivare la composizione negoziata se ho già ricevuto un decreto ingiuntivo da un creditore? Sì: la composizione negoziata non è preclusa dalla pendenza di iniziative giudiziali dei singoli creditori, e anzi le misure protettive possono sospendere anche le azioni esecutive già iniziate, ferma restando la valutazione del tribunale in sede di conferma.
Quanto tempo ho, dopo la segnalazione dell’organo di controllo, prima che scattino conseguenze per gli amministratori? Non esiste un termine fisso che “faccia scattare” automaticamente una responsabilità: quello che conta è la tempestività della reazione rispetto al termine di 30 giorni entro cui l’organo amministrativo deve riferire, e la coerenza delle misure adottate rispetto alla gravità del segnale ricevuto.
Se sono passati più di 240 giorni dall’apertura delle misure protettive, posso chiederne di nuove? No: il termine di 240 giorni, comprensivo di proroghe, è il limite massimo previsto dalla legge per le misure protettive nell’ambito della medesima composizione negoziata; oltre quel termine, la protezione non è più rinnovabile in quella procedura.
Quanto dura, in totale, l’intero percorso dall’assetto organizzativo fino a un eventuale accordo di risanamento? Non esiste una durata standard, perché la prima fase (l’assetto adeguato) è permanente per definizione; a partire dai primi segnali di crisi conclamata, il percorso attraverso segnalazione, composizione negoziata e trattative si sviluppa realisticamente in un arco di 6-12 mesi nei casi gestiti con tempestività, e ben oltre in quelli gestiti con ritardo.
Cosa succede se lascio scadere il termine di 60 giorni per il concordato semplificato senza fare nulla? Resta l’iniziativa dei creditori o del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale: è la conseguenza più grave dell’intera timeline, perché priva l’organo amministrativo di ogni possibilità di governare l’esito della crisi.
Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili anche per il tempo trascorso prima che la crisi fosse conclamata? Sì, se in quel periodo l’organo amministrativo non aveva predisposto assetti adeguati a rilevarla tempestivamente: la responsabilità, in questi casi, non deriva dall’aver “causato” la crisi in senso stretto, ma dall’aver ritardato la reazione a causa di un sistema di controllo interno inadeguato, con conseguente aggravamento del passivo nel periodo successivo al momento in cui la crisi avrebbe dovuto essere rilevata con la dovuta diligenza.
Serve necessariamente il collegio sindacale per attivare le segnalazioni ex art. 25-octies CCII, o basta il sindaco unico? La segnalazione dell’organo di controllo spetta a qualunque configurazione previsti dallo statuto: sindaco unico, collegio sindacale collegiale o, nei modelli dualistico e monistico, ai rispettivi organi di controllo interno. Ciò che conta non è la composizione dell’organo, ma l’effettivo rispetto del termine di 60 giorni dalla conoscenza dei fondati indizi di crisi e la tracciabilità della segnalazione trasmessa.
Una volta ottenuto un accordo di risanamento, la timeline della crisi si può considerare definitivamente chiusa? Non del tutto: l’accordo raggiunto va monitorato nella sua esecuzione, perché il suo mancato rispetto può riaprire, in tempi anche brevi, la stessa sequenza di segnalazioni e obblighi appena percorsa, questa volta con un margine di credibilità inferiore agli occhi dei creditori che avevano già concesso fiducia una prima volta. È per questo che, anche dopo un esito positivo, l’organo amministrativo deve mantenere attivo il sistema di monitoraggio degli indicatori descritto nella Fase 1 di questa cronologia.
Le pronunce che scandiscono la procedura
1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634/2025 del 12 febbraio 2025. La Suprema Corte ha chiarito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata in corso non obbliga il giudice del procedimento di liquidazione giudiziale a rinviare l’udienza per attendere l’esito della procedura alternativa: principio decisivo per comprendere che l’attivazione della composizione negoziata, se tardiva rispetto a un’istanza di liquidazione già in corso, non garantisce automaticamente una sospensione del procedimento concorsuale. È la pronuncia che, più di ogni altra, restituisce il senso della parola “tempestività” in questa materia: la composizione negoziata non è un rifugio disponibile in qualunque momento, ma uno strumento che produce i propri effetti protettivi pieni solo se attivato prima che il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale abbia già preso corpo.
2. Cass. civ., sentenza n. 36365/2021. La Corte ha affermato che grava sull’imprenditore collettivo l’obbligo di istituire un assetto organizzativo idoneo al raggiungimento dell’oggetto sociale e alla salvaguardia della continuità aziendale, dando fondamento sistematico al dovere previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c.: è la pronuncia di riferimento per chiarire che l’obbligo di assetti adeguati non è un adempimento amministrativo isolato ma una condizione strutturale della corretta gestione societaria. Per le SPA, questo principio si traduce in un parametro di valutazione costante dell’operato del consiglio di amministrazione, non limitato al momento in cui la crisi si manifesta ma esteso a tutta la vita della società.
3. Tribunale di Milano, decreto del 29 febbraio 2024. Ha stabilito che l’omessa predisposizione di adeguati assetti organizzativi costituisce di per sé una grave irregolarità gestionale, idonea a giustificare la revoca degli amministratori e, ricorrendone i presupposti, dei componenti dell’organo di controllo che non abbiano reagito: rilevante per le SPA perché conferma che anche il collegio sindacale può essere chiamato a rispondere della propria inerzia, e non soltanto l’organo amministrativo, quando la vigilanza sull’adeguatezza degli assetti si riveli meramente formale.
4. Tribunale di Catania, decreto dell’8 febbraio 2023. Ha ritenuto che l’assenza di assetti adeguati, di per sé, integri una grave irregolarità sufficiente ad attivare il procedimento ex art. 2409 c.c., senza necessità di attendere che la crisi si manifesti in perdite di bilancio: principio che sposta in avanti, temporalmente, la soglia di reazione possibile da parte dei soci di minoranza o dell’organo di controllo, coerentemente con la logica di anticipazione che ispira l’intero sistema di allerta precoce.
5. Corte d’Appello di Venezia, decreto del 29 novembre 2022. Ha confermato che la mancata dotazione di assetti adeguati legittima il ricorso ai rimedi previsti dall’art. 2409 c.c., anche in grado di reclamo, rafforzando l’orientamento di primo grado sulla rilevanza autonoma della carenza organizzativa rispetto all’accertamento di un danno già prodotto: conferma, in sede di gravame, che non serve attendere un pregiudizio patrimoniale concreto per attivare i rimedi previsti dalla legge.
6. Tribunale di Cagliari, decreto del 19 gennaio 2022. Tra le prime pronunce di merito ad applicare la riforma, ha stabilito che l’assenza di adeguati assetti consente l’attivazione delle procedure di controllo giudiziario indipendentemente dalla dimensione della società, chiarendo che l’obbligo si applica anche a realtà societarie di dimensioni non elevate: un chiarimento importante per le SPA di minori dimensioni che talvolta ritengono, erroneamente, di essere escluse da questi obblighi in ragione della propria scala operativa.
7. Tribunale di Roma, decreto del 15 settembre 2020. Pur riferendosi a una fase antecedente alla piena operatività del Codice, resta un precedente di riferimento: ha qualificato la mancata predisposizione di adeguati assetti come possibile “mala gestio”, ma ha al contempo riconosciuto l’operatività della business judgment rule a tutela dell’amministratore che avesse comunque adottato, ex ante, misure organizzative ragionevoli rispetto alle informazioni disponibili al momento della decisione: un bilanciamento che resta attuale e che ricorda come la valutazione debba sempre collocarsi nel momento della decisione, non con il senno di poi.
8. Tribunale di Catanzaro, decreto del 6 febbraio 2024. Ha affermato che la carenza di adeguati assetti va valutata con particolare rigore proprio nelle società che non si trovano ancora in una crisi conclamata, perché è in quella fase che l’assenza di controlli rende più probabile una transizione inconsapevole verso lo squilibrio: principio centrale per la logica stessa dell’allerta precoce, che deve operare prima e non dopo l’emersione della crisi, e che sposta l’attenzione dal momento della crisi conclamata a quello, ben anteriore, della sua prevenzione organizzativa.
9. Tribunale di Venezia, decreto del 26 agosto 2025. Ha riconosciuto che le carenze organizzative rilevate su istanza di un socio legittimano la richiesta di nomina di un ispettore per l’accertamento delle irregolarità, confermando che il sistema di allerta precoce non opera solo su iniziativa dell’organo di controllo, ma può essere attivato anche dalla minoranza azionaria: un profilo particolarmente rilevante nelle SPA con azionariato diffuso, dove i soci di minoranza dispongono di uno strumento autonomo di reazione.
10. Tribunale di Brescia, decreto del 23 ottobre 2024, n. 138. Pronunciandosi su una denuncia ex art. 2409 c.c. relativa a una società per azioni, ha esaminato il rapporto tra adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, il principio di insindacabilità delle scelte gestionali proprio della business judgment rule e i limiti di quest’ultima quando le scelte organizzative appaiano ormai superate rispetto all’evoluzione della situazione aziendale: una delle pronunce di merito più recenti a delimitare in modo puntuale il confine tra discrezionalità gestionale legittima e inadeguatezza sanzionabile, particolarmente utile per le SPA proprio perché riguarda direttamente questo tipo societario e non, come diverse altre pronunce in materia, una SRL.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affianca le società per azioni lungo l’intera cronologia appena descritta, con un approccio che segue il calendario reale della crisi: interveniamo alla tappa in cui la società si trova, non secondo uno schema standard uguale per tutti. Se sei ancora alla fase dell’assetto organizzativo, lavoriamo sulla prevenzione; se sei già oltre la segnalazione dell’organo di controllo, costruiamo la strategia difensiva e negoziale più adatta al punto della timeline in cui ti trovi.
Questo approccio “per tappa” nasce da un’osservazione semplice ma spesso trascurata: intervenire con gli strumenti giusti nel momento sbagliato della timeline è quasi inutile quanto non intervenire affatto. Un piano attestato di risanamento predisposto quando ormai la società ha già ricevuto istanze di liquidazione giudiziale ha probabilità di successo molto ridotte rispetto allo stesso strumento attivato ai primi segnali; una difesa in sede di azione di responsabilità costruita senza una ricostruzione puntuale della cronologia delle decisioni assunte perde gran parte della sua efficacia. Per questo il primo passo del nostro intervento è sempre la ricostruzione precisa della timeline già percorsa dalla società, prima di scegliere quale strumento attivare.
- Verifichiamo l’adeguatezza degli assetti organizzativi esistenti, confrontando le procedure interne effettivamente operative — flussi informativi tra funzioni, reportistica, controllo di gestione — con quanto richiesto dall’art. 2086, comma 2, c.c. e dall’art. 3 CCII, per individuare eventuali aree di esposizione prima che vengano rilevate da terzi, che si tratti dell’organo di controllo, di un socio o di un creditore.
- Analizziamo gli indicatori di crisi già in uso, verificando se il DSCR e gli indici settoriali applicati riflettono correttamente la situazione della società, ricostruendo insieme allo staff di commercialisti dello Studio i flussi di cassa prospettici quando mancano dati affidabili.
- Assistiamo l’organo amministrativo nella predisposizione della risposta alla segnalazione dell’organo di controllo ex art. 25-octies CCII, costruendo un piano di intervento concreto, con misure verificabili e una tempistica realistica, da comunicare entro il termine di 30 giorni.
- Valutiamo l’impatto delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ricevute ai sensi dell’art. 25-novies CCII, quantificando l’esposizione effettiva verso ciascun ente e definendo l’ordine di priorità delle opzioni di reazione disponibili.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata, curando la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e il piano di risanamento anche in bozza da allegare alla piattaforma telematica nazionale, con un livello di dettaglio pensato per essere credibile agli occhi dell’esperto e dei creditori fin dal primo incontro.
- Costruiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive, dimostrando al tribunale la strumentalità delle misure richieste rispetto al concreto progetto di risanamento in corso, ed eventualmente individuando misure cautelari atipiche ulteriori realmente utili al caso specifico.
- Conduciamo le trattative con i creditori strategici durante lo svolgimento della composizione negoziata, coordinandoci con l’esperto indipendente nominato dalla commissione e mantenendo aggiornato l’organo amministrativo su ogni sviluppo rilevante ai fini delle proprie decisioni gestionali.
- Valutiamo, se le trattative non raggiungono un accordo pieno, la percorribilità del concordato semplificato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto, verificando in anticipo se la proposta liquidatoria risulta più favorevole ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
- Assistiamo gli amministratori e i membri dell’organo di controllo nella difesa rispetto a eventuali azioni di responsabilità, ricostruendo la cronologia delle decisioni assunte e la loro coerenza con le informazioni disponibili in ciascuna fase.
- Coordiniamo lo staff multidisciplinare dello Studio, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, per garantire che le valutazioni giuridiche siano sempre supportate da un’analisi economico-finanziaria aggiornata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
È proprio quest’ultima abilitazione a pesare in modo particolare sul tema di questo articolo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno la logica, i termini e le dinamiche della composizione negoziata — lo strumento che, nella cronologia degli strumenti di allerta precoce, rappresenta il punto di snodo tra la crisi ancora gestibile in via stragiudiziale e l’apertura di una procedura concorsuale. Questa esperienza diretta consente allo Studio di valutare con realismo, tappa per tappa, quali soluzioni sono davvero percorribili nel momento in cui la società si trova, senza promettere esiti che dipendono in ultima istanza dall’evoluzione delle trattative con i creditori.
A questo si aggiunge la continuità di strategia che lo Studio garantisce dal primo momento fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva costruita nella fase di analisi degli assetti organizzativi può proseguire, senza soluzione di continuità, fino alla Corte di Cassazione, se la vicenda dovesse sfociare in un contenzioso sulla responsabilità degli amministratori o dell’organo di controllo. Il lavoro dello staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che seguono lo stesso fascicolo dall’inizio alla fine — garantisce che ogni decisione temporale della cronologia sia supportata sia dal profilo giuridico sia da quello economico-finanziario.
Nelle situazioni in cui la crisi della SPA si accompagna a un indebitamento personale degli amministratori — capita, ad esempio, quando questi ultimi hanno prestato garanzie personali a favore della società — lo Studio è in grado di offrire un supporto integrato anche su questo fronte, potendo contare sulla qualifica dell’Avvocato quale Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quale professionista fiduciario di un OCC, così da coordinare, quando necessario, la strategia della società con quella della posizione personale di chi la amministra, evitando che le due vicende procedano in modo scoordinato o addirittura contraddittorio.
Chiusura: il tempo è la risorsa più preziosa, e la più sprecata
Se c’è un filo conduttore in questa cronologia, è che ogni tappa dell’allerta precoce restringe, non allarga, le opzioni disponibili a chi la lascia scorrere senza reagire. Il tempo, in una crisi d’impresa, è l’unica risorsa che non si recupera: un giorno di ritardo nella risposta a una segnalazione dell’organo di controllo, o nella presentazione di un’istanza di composizione negoziata, non si può più “riguadagnare” più avanti nel percorso.
Lo Studio Monardo segue le società per azioni proprio in questa logica temporale, perché la specializzazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 nasce esattamente dall’esigenza di presidiare lo snodo più delicato di questa cronologia — la composizione negoziata — con competenza diretta e aggiornata sulle sue regole procedurali, mentre la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità difensiva anche se la vicenda dovesse, in assenza di un accordo, sfociare in un contenzioso giudiziale sulla responsabilità degli organi sociali.
Un’ultima osservazione, di sintesi, prima della chiusura. Chi legge questa cronologia dall’inizio alla fine noterà che il numero di soggetti coinvolti aumenta progressivamente man mano che si procede tappa dopo tappa: nella prima fase l’unico attore è l’organo amministrativo; nella terza si aggiunge l’organo di controllo; nella quarta entrano i creditori pubblici qualificati; nella quinta e nelle successive si aggiungono l’esperto indipendente, il tribunale, i creditori privati. Questa progressione non è casuale: riflette il fatto che, quando la crisi non viene affrontata nelle fasi in cui la sua gestione è ancora una prerogativa quasi esclusiva dell’organo amministrativo, il controllo della situazione passa via via a soggetti esterni, con margini di manovra per la società sempre più ristretti. È questo, più di ogni singolo termine perentorio, il vero significato della parola “allerta precoce”: agire quando il numero di soggetti coinvolti è ancora minimo, e con esso il numero di consensi necessari per trovare una soluzione condivisa.
Guardando all’intera cronologia ricostruita in questo articolo — dall’obbligo permanente degli assetti organizzativi fino all’eventuale esito, positivo o negativo, delle trattative con i creditori — emerge un’indicazione operativa che vale per qualunque società per azioni, indipendentemente dalla fase in cui si trova oggi: la timeline della crisi non aspetta chi rinvia la decisione, e ogni tappa bruciata senza una reazione adeguata riduce, spesso in modo irreversibile, il numero di strade ancora percorribili in quella successiva. Chi legge questo articolo trovandosi già in una delle fasi descritte — che sia il primo segnale interno di tensione di liquidità o una segnalazione già ricevuta dall’organo di controllo — ha ancora, quasi sempre, un margine di intervento: la domanda corretta non è se sia troppo tardi in astratto, ma quale sia esattamente, oggi, la tappa della propria timeline e quali finestre siano ancora aperte.
📩 Non lasciare che il calendario della crisi corra da solo: scrivici oggi stesso, i riferimenti per contattare lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina, e ogni giorno di anticipo nella reazione è un giorno di opzioni difensive in più a tua disposizione.
