Introduzione: la partita si gioca sul calendario
Un pignoramento immobiliare fissato per la vendita fra sei settimane. Un pignoramento presso terzi che ha già congelato i conti correnti. Un precetto notificato da un fornitore che, se nessuno interviene, diventerà pignoramento entro pochi giorni. È la fotografia ordinaria dell’impresa che arriva al concordato preventivo: non un patrimonio fermo in attesa di essere ristrutturato, ma un patrimonio già aggredito su più fronti, con date e udienze già scritte nel registro del giudice dell’esecuzione.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal cosiddetto Correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024) permette di fermare quelle aggressioni. Ma non lo fa da solo, non lo fa automaticamente e non lo fa per sempre: lo fa solo se l’imprenditore lo chiede, nel momento in cui deposita la domanda, e solo per una finestra temporale che ha un tetto invalicabile di dodici mesi. Ogni giorno di ritardo nell’attivare la protezione è un giorno in cui il creditore può portare a casa un’aggiudicazione, un’ordinanza di assegnazione, un’ipoteca giudiziale.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa guida ricostruisce l’intera sequenza: dal giorno in cui l’esecuzione è ancora pienamente viva, al deposito della domanda, alla pubblicazione nel registro delle imprese che fa scattare lo stay, ai trenta giorni entro cui il giudice conferma o revoca, alla fase con riserva, all’apertura, all’omologazione, fino alla sorte finale delle procedure esecutive rimaste in quiescenza. Tappa per tappa, con i termini esatti e le finestre difensive che si aprono e si chiudono.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la stessa abilitazione che presuppone la conoscenza operativa del meccanismo protettivo — misure protettive, misure cautelari, tetto dei dodici mesi — nella versione in cui è nato, quella della composizione negoziata, e che il Codice ha poi generalizzato agli artt. 54 e 55. Ed è avvocato cassazionista: il che significa che la difesa nel processo esecutivo che va sospeso, e l’eventuale opposizione contro gli atti compiuti in violazione del divieto, restano nelle stesse mani fino all’ultimo grado di giudizio.
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La mappa temporale: tutto quello che accade, e quando
Prima di entrare nel dettaglio, ecco la sequenza completa. Le date sono calcolate assumendo che l’imprenditore chieda le misure protettive contestualmente alla domanda di accesso, che è l’ipotesi statisticamente prevalente e l’unica che consente di guadagnare tempo invece di perderlo.
| Momento | Cosa accade | Norma | Effetto sulle esecuzioni in corso |
|---|---|---|---|
| Prima del deposito | Pignoramenti attivi, vendite calendarizzate, ipoteche iscrivibili | artt. 483 ss. c.p.c. | Nessuna protezione: tutto procede |
| Giorno 0 | Deposito della domanda ex art. 40 o con riserva ex art. 44, con richiesta di misure protettive | artt. 40, 44, 54 co. 2 CCII | Ancora nulla: conta la pubblicazione |
| Giorno 0/+1 | Iscrizione e pubblicazione della domanda nel registro delle imprese | art. 54 co. 2 CCII | Stay semiautomatico: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari |
| Entro 30 giorni dall’iscrizione | Decreto del giudice che conferma o revoca le misure protettive | art. 55 co. 3 CCII | Se revoca, la protezione cade e le esecuzioni ripartono |
| Entro 15 giorni dal decreto | Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. | art. 55 co. 3 CCII | Ultima chance di recuperare la protezione persa |
| Da 30 a 60 giorni (prorogabili di 60) | Fase con riserva: obblighi informativi almeno mensili, deposito di piano e proposta | art. 44 CCII | Protezione in vigore, ma revocabile |
| Al deposito di piano e proposta | Decreto di apertura del concordato | art. 47 CCII | Consolidamento del quadro protettivo |
| Fino al dodicesimo mese | Proroghe e rinnovi delle misure protettive | artt. 8 e 55 co. 4 CCII | Tetto invalicabile: 12 mesi complessivi, anche non continuativi |
| Dopo i 12 mesi | Eventuali misure cautelari mirate su singoli creditori | art. 54 co. 1 CCII | Protezione non più generalizzata ma selettiva |
| Omologazione | Sentenza di omologazione, pubblicazione | artt. 48, 112 CCII | Le misure protettive perdono efficacia, subentra l’art. 117 |
| Esecuzione del concordato | Adempimento del piano | artt. 117, 118 CCII | I creditori anteriori restano vincolati alla proposta omologata |
| Risoluzione o annullamento | Venir meno del concordato | artt. 119, 120 CCII | Le esecuzioni sospese possono essere riassunte |
Ogni riga della tabella corrisponde a una sezione di questa guida. Chi si trova già dentro una fase può saltare direttamente alla tappa che lo riguarda: le finestre difensive non sono le stesse in tutte le fasi, e alcune, una volta chiuse, non si riaprono.
Prima del giorno 0: quando l’esecuzione corre e nulla la ferma
Partiamo da dove sta davvero l’imprenditore quando arriva a chiedere consiglio: dentro un’esecuzione già avviata.
Cosa succede
Il quadro tipico è un concorso di aggressioni che non si coordinano fra loro. Una banca ha notificato precetto sulla base di un contratto di mutuo e ha pignorato il capannone. Un fornitore, munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha aggredito i crediti verso i clienti con un pignoramento presso terzi. L’Agente della riscossione ha già iscritto ipoteca. Un ex dipendente, con sentenza di primo grado esecutiva, ha pignorato i conti. Nessuno di questi soggetti sa cosa stanno facendo gli altri, e nessuno di essi ha interesse a rallentare.
Il risultato è che il patrimonio si smembra in ordine sparso, secondo il criterio brutale della priorità temporale dei pignoramenti e non secondo quello concorsuale della par condicio. Le somme che servirebbero a pagare i fornitori strategici e le retribuzioni vengono immobilizzate; l’immobile che il piano di ristrutturazione destinerebbe alla vendita a valori di mercato viene incamminato verso un’asta a ribassi progressivi.
La norma
In questa fase il codice di procedura civile è l’unica legge che conta. Il pignoramento vincola i beni (art. 2913 c.c.), l’esecuzione prosegue secondo i suoi tempi, il giudice dell’esecuzione non ha alcun motivo per fermarsi. Le uniche vie sono quelle ordinarie: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto di procedere; l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con il suo termine perentorio di venti giorni, se si contesta la regolarità formale di un atto; l’istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), che però richiede il versamento di una cauzione e un piano di rate sostenibile.
I termini che si attivano
Sono i termini del processo esecutivo, tutti soggetti — a differenza di quelli concorsuali — alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Chi riceve una notifica il 25 luglio ha, in concreto, l’intero mese di agosto in più per reagire. Chi la riceve il 2 settembre non ha nulla.
Cosa può fare il debitore ora
Molto, e conviene farlo subito: perché tutto ciò che si costruisce qui — la ricostruzione dell’esposizione reale, la verifica dei titoli esecutivi, la mappa dei beni e delle garanzie — è esattamente il materiale che servirà a redigere la domanda di concordato. La finestra difensiva più preziosa in questa fase è quella dell’analisi: capire quali crediti sono realmente dovuti e quali contestabili prima di cristallizzarli in un piano concordatario.
È anche il momento in cui valutare l’alternativa: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) offre un proprio ombrello protettivo con durata massima di 240 giorni, e chi lo ha già consumato interamente arriva al concordato con meno tempo residuo a disposizione, perché l’art. 8 CCII somma tutto in un unico tetto di dodici mesi.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare l’ultimo momento utile — spesso l’udienza di vendita — per depositare la domanda di concordato, nella convinzione che tanto lo stay è immediato. Non lo è: fra la decisione di depositare e la produzione dell’effetto protettivo passano ore o giorni di adempimenti materiali, e nel frattempo l’aggiudicazione può essere già avvenuta.
Quanto dura realmente
Un’espropriazione immobiliare, nei tribunali italiani, viaggia mediamente su tempi pluriennali fra pignoramento e decreto di trasferimento, ma la fase finale — dall’ordinanza di vendita all’aggiudicazione — può concentrarsi in poche settimane. Un pignoramento presso terzi produce invece effetti immediati sulla liquidità: il terzo blocca le somme già alla notifica, e l’ordinanza di assegnazione può arrivare in pochi mesi.
Giorno 0: il deposito della domanda e la richiesta di protezione
A questo punto la procedura entra in una fase completamente diversa. Il calendario cambia padrone.
Cosa succede
L’imprenditore deposita la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Ha due strade: la domanda “piena” ex art. 40 CCII, completa di proposta, piano e attestazione; oppure la domanda “con riserva” ex art. 44 CCII — l’erede del vecchio concordato in bianco — con cui si riserva di depositare proposta e piano entro un termine assegnato dal tribunale.
La scelta è strategica e attiene proprio al tempo: la domanda con riserva serve quando la protezione serve oggi e il piano non è ancora pronto. Ma c’è un punto che decide tutto il resto della sequenza: la richiesta di misure protettive non è implicita nella domanda, va formulata espressamente.
La norma
L’art. 54, comma 2, primo periodo, CCII lo dice in modo inequivocabile: è se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40 che, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Due elementi vanno letti con attenzione. Il primo: rispetto al vecchio art. 168 legge fallimentare, dove il blocco era un effetto automatico del deposito, oggi l’effetto protettivo è rimesso a un’istanza espressa del debitore. Il secondo: l’oggetto della protezione è più ampio di prima, perché non copre soltanto i beni di proprietà del debitore ma anche i beni e i diritti attraverso cui si esercita l’impresa — formula ripresa dalla disciplina della composizione negoziata e pensata per il complesso aziendale, non per il singolo cespite.
Accanto alle misure protettive “tipiche” ci sono le misure cautelari dell’art. 54, comma 1, che il tribunale può adottare su istanza di parte e che richiedono la dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora: sono provvedimenti su misura, non un ombrello generale. Il Correttivo-ter ha chiarito che possono essere richieste anche nella fase prenotativa, superando un’incertezza terminologica che aveva diviso i tribunali.
I termini che si attivano
Nessun termine di legge impone di depositare entro una certa data: il termine qui è quello dettato dal calendario del creditore. Ma dal deposito discendono già effetti sostanziali rilevanti: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII), e i creditori non possono acquisire diritti di prelazione opponibili ai concorrenti.
Cosa può fare il debitore ora
Tre mosse, tutte da compiere prima del deposito e non dopo.
La prima: formulare l’istanza di misure protettive in modo esplicito, indicando se la si vuole generalizzata o limitata a determinati creditori o categorie. Un’istanza generica rischia il vaglio negativo alla conferma.
La seconda: affiancare, dove serve, un’istanza di misure cautelari ex art. 54, comma 1. Serve quando il pericolo non è un pignoramento ma un comportamento che le misure protettive tipiche non intercettano: l’escussione di una garanzia, la risoluzione di un contratto strategico, l’iniziativa del concedente in leasing sul bene strumentale. In questa direzione si è mossa la giurisprudenza più recente, che ha ammesso nella fase prenotativa l’inibitoria nei confronti del concedente in leasing per impedirgli iniziative capaci di incidere sulla continuità aziendale (Tribunale di Verona, Sez. II civ., 13 aprile 2026), pur ricordando che senza la prova concreta del periculum l’istanza cautelare non passa (Tribunale di Padova, Sez. I civ., 23 aprile 2026).
La terza: mettere in conto il bilancio complessivo del tempo protettivo. Se l’impresa ha già beneficiato di misure protettive nella composizione negoziata, il residuo si assottiglia, e il tribunale chiede qualcosa in più per concedere un secondo ombrello: la giurisprudenza ha preteso che la società che aveva già esaurito i 240 giorni della composizione negoziata avesse almeno delineato un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile prima di ottenere nuova protezione in sede di concordato con riserva (Tribunale di Massa, 20 maggio 2026).
In questa fase la scelta fra domanda piena e domanda con riserva, fra misura protettiva e misura cautelare, non è una preferenza stilistica: è la decisione che determina se il patrimonio resterà integro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta questa scelta insieme allo staff di avvocati e commercialisti dello Studio, verificando prima quali aggressioni sono in corso e quale strumento le blocca effettivamente.
L’errore tipico di questa fase
Depositare la domanda dando per scontato che il blocco delle esecuzioni sia automatico come lo era sotto la legge fallimentare. Non lo è più. Una domanda senza istanza di misure protettive lascia i pignoramenti pienamente in corso: l’imprenditore crede di essere protetto e non lo è.
Quanto dura realmente
Il deposito è un atto istantaneo, ma la preparazione della domanda con riserva richiede comunque la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII: bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco nominativo dei creditori, situazione patrimoniale aggiornata. Nella pratica, anche lavorando in emergenza, servono giorni, non ore.
Giorno 0 (+ poche ore): la pubblicazione nel registro delle imprese e lo stay
Da questo momento in poi il patrimonio dell’impresa cambia statuto giuridico.
Cosa succede
La domanda viene iscritta e pubblicata nel registro delle imprese. È questa pubblicazione — non il deposito in tribunale — a produrre l’effetto protettivo. Il congegno è quello che la dottrina chiama semiautomatico: l’effetto si produce senza bisogno di un provvedimento del giudice, che interverrà solo dopo per confermarlo o revocarlo.
Da quell’istante, i creditori non possono iniziare nuove azioni esecutive o cautelari, e non possono proseguire quelle già pendenti. Le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano, e non può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.
La norma
Art. 54, comma 2, CCII. La norma va letta insieme all’art. 46, che regola gli altri effetti della domanda: il regime di spossessamento attenuato, la necessità di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, l’inefficacia degli atti compiuti senza autorizzazione, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nel trimestre precedente.
Per il concordato in continuità aziendale opera inoltre l’art. 94-bis CCII: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura o della concessione delle misure protettive; e sono inefficaci i patti contrari. Per i contratti essenziali la protezione opera anche se il credito anteriore non è stato pagato.
I termini che si attivano
Il primo termine rilevante decorre da qui: entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese il giudice deve confermare o revocare le misure protettive (art. 55, comma 3, CCII). È il termine che scandisce tutta la fase iniziale, e va monitorato giorno per giorno.
Cosa può fare il debitore ora
Deve fare una cosa, e farla immediatamente: portare la notizia della pubblicazione dentro ogni singolo processo esecutivo pendente. Il giudice dell’esecuzione non riceve alcuna comunicazione d’ufficio dal registro delle imprese. Se nessuno deposita la visura e l’istanza, la vendita fissata per la settimana successiva si tiene regolarmente.
Il deposito va fatto in ciascuna procedura, con istanza di dichiarazione di improseguibilità e sospensione, allegando la visura camerale che attesta l’iscrizione e la data. Ogni giorno di ritardo in questo adempimento è un giorno in cui possono essere compiuti atti che poi andranno impugnati uno per uno.
E se l’atto è già stato compiuto? Gli atti esecutivi posti in essere in violazione del divieto sono affetti da invalidità: sotto la legge fallimentare la Cassazione ha affermato che l’inosservanza del divieto determina la nullità degli atti, rilevabile anche d’ufficio dal giudice e deducibile con l’opposizione all’esecuzione. La strada resta quella dell’art. 615 c.p.c., o dell’art. 617 c.p.c. quando si contesta il singolo atto, con il suo termine perentorio di venti giorni.
Attenzione, però, ai confini del divieto. Non tutto ciò che proviene da un creditore è “atto esecutivo”. La Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 13140 del 7 maggio 2026 che la notifica di una cartella di pagamento durante il concordato non è nulla per il solo fatto del divieto, perché la cartella non avvia di per sé l’esecuzione forzata: l’inibizione opera sul piano dell’efficacia esecutiva, non su quello della validità dell’atto. Nello stesso senso si erano già espresse Cass., Sez. I, 25 ottobre 2022, n. 31560, e Cass. n. 3014/2023. La conseguenza pratica è duplice: la cartella va comunque impugnata nei termini propri, e quello che va bloccato sono gli atti esecutivi e cautelari successivi.
Anche il perimetro oggettivo della protezione è più largo di quanto sembri: nel concordato in continuità indiretta fondata sull’affitto d’azienda, la tutela dalle azioni esecutive è stata ritenuta estesa anche ai beni aziendali utilizzati dall’affittuaria (Tribunale di Lecce, Sez. III, 29 maggio 2026).
Un ultimo avvertimento su ciò che lo stay non copre, e che spesso viene scoperto troppo tardi.
Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti con cui si esercita l’impresa. Non riguarda, di regola, le azioni di cognizione: un creditore può continuare a coltivare la causa di merito, può ottenere una sentenza, può chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo. Ciò che non potrà fare è utilizzarlo in via esecutiva finché la protezione è in vigore. La giurisprudenza di merito lo ha affermato in modo netto anche per il concordato semplificato, precisando che la pendenza della procedura non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente, ma impedisce che se ne faccia uso esecutivo (Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2025).
Esiste però uno spazio, discusso ma praticato, per ottenere anche l’inibizione o la sospensione di un giudizio di cognizione, quando la sua prosecuzione rischi di pregiudicare il buon esito del risanamento: è il terreno delle misure protettive atipiche dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, che il giudice valuta caso per caso e che non ha il carattere semiautomatico dello stay tipico.
Lo stay, inoltre, protegge il patrimonio del debitore e non quello di chi ha garantito per lui. Fideiussori, coobbligati e soci illimitatamente responsabili restano esposti alle iniziative dei creditori, ed è per questa ragione che, quando la garanzia personale grava sull’imprenditore o sui suoi familiari, la protezione della società va accompagnata da una strategia difensiva autonoma su quel fronte.
L’errore tipico di questa fase
Considerare la pubblicazione un traguardo e non un punto di partenza. Lo stay esiste sulla carta dal momento della pubblicazione, ma nel processo esecutivo esiste solo quando qualcuno lo fa valere davanti al giudice dell’esecuzione.
Quanto dura realmente
L’iscrizione nel registro delle imprese avviene di norma nelle ore o nei giorni immediatamente successivi al deposito. Il deposito dell’istanza nei singoli processi esecutivi, se organizzato, si esaurisce nello stesso giorno; la fissazione dell’udienza da parte del giudice dell’esecuzione può richiedere qualche settimana, ragione in più per depositare subito e chiedere provvedimenti urgenti quando la vendita è imminente.
Dal giorno 1 al giorno 30: il giudice conferma o revoca
Il calendario ora corre veloce, e su un binario che il debitore non controlla.
Cosa succede
Il giudice designato esamina l’istanza di misure protettive e, assunte ove necessario sommarie informazioni, adotta un decreto con cui le conferma o le revoca. È un procedimento che non richiede necessariamente la fissazione di un’udienza, perché la norma non la prevede né impone il contraddittorio con la generalità dei creditori: il provvedimento assume la forma del decreto proprio perché può essere emesso senza contraddittorio pieno.
Il giudice valuta la serietà dell’iniziativa: se la domanda è manifestamente strumentale, se il progetto di risanamento è inconsistente, se il sacrificio imposto ai creditori è sproporzionato, la revoca è il possibile esito.
La norma
Art. 55, comma 3, CCII: nel caso previsto dall’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Il richiamo al 669-terdecies è tutt’altro che formale: significa che si applica il rito cautelare uniforme, con il suo termine di quindici giorni per il reclamo, decorrente dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore.
I termini che si attivano
Trenta giorni dall’iscrizione: è il termine entro cui il decreto deve intervenire. Quindici giorni dalla comunicazione del decreto: è il termine perentorio per il reclamo. Entrambi sono termini della procedura concorsuale e non seguono la logica dei termini processuali civili ordinari; i termini della fase con riserva, in particolare, non sono soggetti alla sospensione feriale del 1°-31 agosto, a differenza dei termini delle opposizioni esecutive.
Cosa può fare il debitore ora
Se le misure sono confermate, l’obiettivo diventa consolidarle: comunicare il decreto a tutti i creditori procedenti e depositarlo nei processi esecutivi, in modo che nessun giudice dell’esecuzione possa più dubitare della sospensione.
Se le misure sono revocate, o non confermate, il quadro cambia radicalmente e in un istante: la protezione cade, i creditori riacquistano la piena libertà di azione e le procedure esecutive riprendono il loro corso. Qui il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è un’opzione fra le altre, è l’unica strada. E va proposto entro quindici giorni, senza attendere.
C’è poi un profilo tecnico che ha già prodotto contenzioso: la misura protettiva semiautomatica revocata o non confermata dal giudice perde efficacia e non può essere recuperata per la via indiretta di un ricorso per la proroga delle altre misure confermate; occorre invece procedere a una nuova iscrizione della domanda nel registro delle imprese (Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025). Tradotto in termini pratici: ciò che si perde alla conferma non si riprende con una scorciatoia.
C’è poi un profilo che il debitore tende a trascurare e che il giudice invece pesa con attenzione: la proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori. Non tutti i creditori subiscono lo stesso pregiudizio dalla sospensione, e non tutti hanno la stessa capacità di assorbirlo. La giurisprudenza di merito ha impostato la valutazione proprio in questi termini, rimettendo al giudice il vaglio concreto della proporzionalità fra il sacrificio richiesto ai creditori colpiti dall’inibitoria e l’obiettivo del risanamento (Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023).
Ne discende un’indicazione operativa precisa: un’istanza protettiva formulata come richiesta indiscriminata verso l’universo dei creditori è più fragile di un’istanza articolata, che spiega perché il blocco serve, su quali beni incide, quale valore preserva e per quanto tempo. Dove l’aggressione esecutiva riguarda un unico bene strategico, chiedere la protezione mirata su quel bene è spesso più solido che chiederla su tutto.
Va infine ricordato che il decreto di conferma non chiude definitivamente la partita: l’art. 55 CCII prevede anche la revoca e la modifica delle misure, con un regime di contraddittorio più rigoroso, e attribuisce alla corte d’appello il potere di adottare i provvedimenti dell’art. 54 nella fase di reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta. La protezione, in altre parole, resta contendibile per tutta la durata della procedura: chi la ottiene deve poi difenderla.
L’errore tipico di questa fase
Trattare i trenta giorni come un’attesa passiva. È invece la fase in cui il giudice si forma un’opinione sulla serietà del percorso, e in cui il debitore può — e deve — depositare gli elementi che dimostrano che il risanamento è concreto: il progetto di piano, i contatti con i finanziatori, l’andamento della gestione corrente.
Quanto dura realmente
Va aggiunto che, nei tribunali privi di sezione dedicata alla crisi d’impresa, la designazione del giudice e la trattazione dell’istanza possono assorbire buona parte dei trenta giorni disponibili: in quelle settimane la protezione opera comunque, ma il debitore non ha ancora un provvedimento da esibire al giudice dell’esecuzione, e la visura camerale resta l’unico documento su cui fondare l’istanza di improseguibilità. È una ragione ulteriore per depositarla immediatamente e non attendere il decreto.
Il termine di trenta giorni è generalmente rispettato, trattandosi di un adempimento a contenuto rapido; nei tribunali con sezioni specializzate in crisi d’impresa il decreto arriva spesso prima. Il reclamo, invece, richiede tempi più lunghi: la fissazione dell’udienza collegiale e la decisione possono assorbire diverse settimane, durante le quali la protezione non è in vigore, salvo diversa statuizione.
Dal giorno 30 al giorno 60 (prorogabile fino a 120): la fase con riserva
Sono passati due mesi dall’inizio. La protezione regge, ma il conto alla rovescia non si è fermato: si è solo spostato su un altro termine.
Cosa succede
Chi ha depositato con riserva ha ora un compito preciso: costruire e depositare la proposta, il piano e l’attestazione entro il termine assegnato dal tribunale. Nel frattempo l’impresa continua a operare in regime di spossessamento attenuato, sotto la vigilanza di un commissario giudiziale, con obblighi informativi periodici.
La norma
L’art. 44 CCII disegna la fase: il tribunale fissa con decreto un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, fino a ulteriori sessanta giorni. Il decreto nomina il commissario giudiziale, dispone obblighi informativi con periodicità almeno mensile e ordina il versamento di una somma per le spese della procedura entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Il Correttivo-ter ha inciso anche qui, riformulando l’art. 44 e chiarendo la natura aspecifica della fase prenotativa: il debitore può poi orientarsi verso lo strumento che ritiene più adatto, e — se opta per il concordato in continuità con un progetto di piano sufficientemente dettagliato — può beneficiare in anticipo del regime dell’art. 94-bis, come ha riconosciuto anche la giurisprudenza di merito che ne ha esteso l’operatività alla fase con riserva.
I termini che si attivano
Da trenta a sessanta giorni per il deposito di piano e proposta, prorogabili di non oltre sessanta giorni: è un termine perentorio, la cui scadenza senza deposito porta all’esito negativo della procedura. Termine perentorio non superiore a dieci giorni per il versamento del fondo spese. Obblighi informativi almeno mensili, con relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria iscritta nel registro delle imprese.
Cosa può fare il debitore ora
Deve difendere la protezione su due fronti contemporaneamente.
Sul fronte interno, rispettare con scrupolo gli obblighi informativi e il versamento del fondo spese: il decreto di concessione dei termini è revocabile su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero quando siano accertati atti in frode, una grave violazione degli obblighi informativi o il mancato versamento della somma per le spese. La revoca del decreto travolge la fase e, con essa, l’ombrello protettivo.
Sul fronte esterno, monitorare i processi esecutivi, che restano formalmente pendenti e in quiescenza: il fascicolo esiste, il pignoramento esiste, e basta un errore di comunicazione perché qualcuno tenti di riattivarli.
Va anche ricordato che le misure protettive atipiche — quelle dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, dirette contro determinati creditori o con contenuto diverso dal blocco esecutivo — hanno oggi un presupposto più rigido: il Correttivo-ter ha chiarito che possono essere chieste solo se vi è stato il deposito della proposta, del piano o degli accordi, salvo che il debitore si avvalga delle possibilità offerte dalla fase prenotativa articolata. Chi è ancora “in bianco” ha dunque a disposizione lo stay tipico e le misure cautelari dell’art. 54, comma 1, non l’intero ventaglio.
L’errore tipico di questa fase
Consumare i sessanta giorni nella ricerca di un investitore e depositare all’ultimo un piano non attestabile. La revoca per carenza informativa è un rischio concreto: la Cassazione, con la pronuncia della Sez. I civ. del 9 dicembre 2025, n. 31958, ha confermato che l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori, riscontrata dal commissario giudiziale, giustifica la revoca, e che eventuali integrazioni successive del debitore e dell’attestatore non sanano la carenza.
Quanto dura realmente
Nella prassi la fase con riserva assorbe quasi sempre l’intero termine massimo, arrivando ai centoventi giorni complessivi quando la proroga è concessa. Va messo a bilancio: quattro mesi consumati qui sono quattro mesi sottratti al tetto complessivo dei dodici.
Il deposito di piano e proposta: l’apertura del concordato
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e cambia anche la qualità della protezione: da provvisoria e prenotativa diventa strutturale.
Cosa succede
Depositati proposta, piano e attestazione di veridicità dei dati e fattibilità, il tribunale verifica i presupposti e apre il concordato preventivo con decreto. Nomina o conferma il commissario giudiziale, nomina il giudice delegato, fissa il termine per la comunicazione ai creditori e quello per il voto, ordina il deposito di una somma per le spese di procedura.
Da questo momento l’impresa non è più un debitore che chiede protezione in attesa di sapere cosa proporre: è un debitore che ha una proposta sul tavolo e un piano che descrive come e quanto pagherà ciascuna classe di creditori.
La norma
Art. 47 CCII per l’apertura; art. 84 per le finalità e le tipologie di piano — continuità aziendale diretta o indiretta, oppure liquidatorio; art. 87 per il contenuto del piano; art. 94 per l’amministrazione dei beni durante la procedura e per il regime delle alienazioni; art. 96 per le norme applicabili dalla data di deposito della domanda.
Le misure protettive già concesse non si “riaprono” con l’apertura: proseguono secondo la durata stabilita e nei limiti dell’art. 8. L’apertura, però, consolida il quadro: chi si trovasse a dubitare della sospensione delle esecuzioni ha ora, oltre alla visura camerale, un decreto del tribunale che apre una procedura concorsuale.
I termini che si attivano
Il decreto di apertura fissa i termini per la comunicazione ai creditori, per il deposito della relazione del commissario giudiziale e per l’espressione del voto. Sono termini di procedura concorsuale, con propria autonoma disciplina.
Cosa può fare il debitore ora
Deve gestire il rapporto con i creditori strategici. Il piano di continuità funziona solo se i fornitori essenziali continuano a fornire, e l’art. 94-bis CCII esiste proprio per impedire che il deposito della domanda diventi il pretesto per risolvere i contratti in essere. La finestra difensiva di questa fase è quella contrattuale: far valere l’inefficacia dei patti che consentono al creditore di risolvere per il solo fatto dell’accesso alla procedura.
In parallelo, si apre la partita dei contratti pendenti che invece non conviene proseguire: l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti la cui prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano. La Cassazione, con la pronuncia n. 18019/2024, ha chiarito il regime di contestazione di questi provvedimenti autorizzatori, ammettendone il sindacato in un giudizio a cognizione piena e ritenendo irrilevante che nel frattempo il concordato sia stato omologato.
C’è poi un tema che spesso viene sottovalutato e che riguarda proprio l’operatività quotidiana dell’impresa protetta: la posizione contributiva. Il debitore ammesso al concordato si trova, per effetto della causa legale di sospensione dei pagamenti, in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva dell’impresa, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9522/2024 — profilo decisivo per chi lavora con appalti pubblici e non può permettersi un documento di regolarità negativo.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un piano che non “regge” al confronto con lo scenario liquidatorio. Il creditore che contesta la convenienza obbliga il tribunale a un raffronto puntuale, ed è su quel raffronto che si decide l’omologazione: la giurisprudenza di merito ha respinto la contestazione di convenienza solo dopo aver verificato che la soddisfazione prospettata non fosse inferiore a quella conseguibile in sede di liquidazione giudiziale (Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 19 febbraio 2026).
Quanto dura realmente
Fra apertura, adunanza o voto per iscritto, relazione del commissario e giudizio di omologazione, i tempi reali oscillano ampiamente: nei tribunali più efficienti si arriva all’omologazione in sei-otto mesi dall’apertura, altrove servono uno o due anni. È esattamente questa forbice che rende critico il tetto dei dodici mesi.
Dal quarto al dodicesimo mese: proroghe, rinnovi e il muro dell’art. 8
Sono passati mesi dalla pubblicazione. La protezione ha retto. Ma da qui in avanti il vero avversario del debitore non è più il creditore: è il calendario.
Cosa succede
Le misure protettive hanno una durata stabilita dal provvedimento che le conferma. Alla scadenza, il debitore può chiederne la proroga. Il tribunale la concede — in tutto o in parte — se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate. Ma sopra ogni proroga e ogni rinnovo pende un limite invalicabile.
La norma
Art. 8 CCII: la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’art. 18.
Ogni parola conta. “Anche non continuativo”: non si azzera il contatore interrompendo e ricominciando. “Inclusi rinnovi o proroghe”: il tetto non è per singolo provvedimento, è complessivo. “Tenuto conto delle misure protettive di cui all’art. 18”: i giorni consumati nella composizione negoziata — fino a un massimo di 240 — si sommano a quelli del concordato.
L’art. 55, comma 4, CCII regola il meccanismo della proroga, e la giurisprudenza di merito ne ha ricostruito i rapporti con i termini massimi, distinguendo fra i termini “di fase” e il tetto complessivo dell’art. 8 (Tribunale di Modena, Sez. III, decreto 18 gennaio 2025).
I termini che si attivano
Dodici mesi complessivi: è il termine massimo di durata delle misure protettive, non prorogabile. 240 giorni: è il tetto delle misure protettive nella composizione negoziata, che si somma al computo complessivo. L’istanza di proroga va depositata prima della scadenza della misura in corso: una protezione già scaduta non si proroga, semmai si sostituisce con altro.
Cosa può fare il debitore ora
Qui si apre la finestra difensiva più tecnica dell’intera timeline, e anche la meno conosciuta. Quando il tetto dei dodici mesi è consumato, la protezione generalizzata non è più disponibile. Ma non tutto è perduto: resta lo strumento delle misure cautelari dell’art. 54, comma 1, che ha presupposti diversi (fumus e periculum) e che può avere un contenuto analogo all’inibitoria delle azioni esecutive, purché sia mirata su specifici creditori e non si traduca in un aggiramento del limite legale.
È esattamente la strada percorsa dalla giurisprudenza più recente: decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, sono state ritenute ammissibili misure cautelari dallo stesso contenuto ma rivolte nei confronti di soli specifici creditori, a determinate condizioni (Tribunale di Forlì, Sez. civile – Procedure concorsuali, 19 marzo 2026). Nello stesso solco si era mosso il Tribunale di Milano il 17 ottobre 2024, disponendo l’inibizione delle azioni esecutive alla stregua di una misura cautelare ex art. 54, comma 1, in un contesto in cui il termine massimo delle misure protettive era verosimilmente già decorso.
La finestra si apre solo se qualcuno la individua per tempo: chiedere una misura cautelare mirata quando la protezione generale sta per scadere è possibile, chiederla dopo che i pignoramenti sono ripartiti è molto più difficile.
Il calcolo pratico merita un esempio numerico. Impresa che attiva la composizione negoziata il 3 marzo e ottiene misure protettive per 120 giorni, prorogate di altri 90: consumo di 210 giorni. Trattative senza esito; il 12 novembre deposita domanda di concordato con riserva chiedendo le misure protettive. Il residuo teorico è di 155 giorni, poco più di cinque mesi. Se la fase con riserva assorbe 120 giorni, all’apertura del concordato restano poco più di cinque settimane di protezione: un cronoprogramma di questo tipo va costruito a ritroso dall’omologazione, oppure non regge.
Da qui una conseguenza strategica che vale la pena esplicitare: quando il tempo protettivo residuo è insufficiente a coprire l’intera procedura, la scelta corretta non è quasi mai quella di consumarlo subito, ma quella di collocarlo dove serve davvero, cioè nella finestra in cui le aggressioni esecutive sono effettivamente imminenti. L’art. 8 CCII parla di dodici mesi “anche non continuativi” proprio perché ammette una gestione discontinua della protezione.
Resta poi il fronte della revoca anticipata. Le misure protettive non arrivano necessariamente alla loro scadenza naturale: possono essere revocate o abbreviate su iniziativa dei creditori interessati quando risultino sproporzionate o quando la procedura non progredisce. Ogni relazione periodica, ogni atto autorizzato, ogni pagamento eseguito senza autorizzazione può diventare l’argomento su cui si costruisce l’istanza di revoca.
L’errore tipico di questa fase
Scoprire il tetto dell’art. 8 il giorno in cui scade. Chi ha consumato 240 giorni di composizione negoziata e poi apre un concordato con riserva ha, in astratto, poco più di quattro mesi di protezione residua: se non lo mette a bilancio dal primo giorno, si troverà senza ombrello nel pieno del giudizio di omologazione.
Quanto dura realmente
Il calcolo effettivo dipende dalla data di iscrizione di ciascuna misura e dalla loro eventuale sospensione o revoca. Nella pratica, i dodici mesi si esauriscono con frequenza nei concordati in continuità di media dimensione, dove fra fase con riserva, apertura, voto e omologazione si superano agevolmente i quattro trimestri.
Il voto e l’omologazione: le misure protettive perdono efficacia
Il calendario ora arriva al suo punto di svolta. Ciò che accade qui ridefinisce la posizione di tutti i creditori, compresi quelli che avevano un pignoramento.
Cosa succede
I creditori votano, divisi in classi dove la legge o il piano lo richiede. Se le maggioranze sono raggiunte — e in certi casi anche quando non lo sono, attraverso i meccanismi di omologazione forzosa — il tribunale procede al giudizio di omologazione e pronuncia sentenza.
Con la pubblicazione della sentenza di omologazione le misure protettive cessano di esistere. Non perché la protezione venga meno, ma perché viene sostituita da una tutela di natura diversa e più stabile.
La norma
Art. 55 CCII: le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Art. 112 CCII per il giudizio di omologazione, con i presupposti dell’omologazione anche in mancanza di adesione di tutte le classi. Art. 117 CCII per gli effetti del concordato omologato sui creditori: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, che restano vincolati alla proposta e non possono agire per la parte eccedente.
Sui contorni dell’omologazione forzosa nel concordato in continuità la Cassazione è intervenuta di recente con la pronuncia n. 7663/2026, precisando la portata delle modifiche all’art. 112, comma 2, e l’interpretazione della previsione relativa alle condizioni di ristrutturazione trasversale. Sui limiti dell’effetto vincolante si è invece soffermata Cass. n. 5845/2026, chiarendo che l’omologazione determina un vincolo sulla riduzione percentuale dei crediti ma non incide sul loro ammontare originario e sulla loro natura.
I termini che si attivano
I termini per l’espressione del voto e per le opposizioni all’omologazione sono fissati dal decreto e dalla legge; la sentenza di omologazione è a sua volta impugnabile secondo le regole del Codice. Il momento della pubblicazione della sentenza è la data-cerniera: è da lì che le misure protettive cessano e comincia il regime dell’art. 117.
Cosa può fare il debitore ora
La preoccupazione principale, in questa fase, riguarda proprio le esecuzioni rimaste in quiescenza. Il creditore procedente che ha visto sospendersi il proprio pignoramento potrebbe leggere la cessazione delle misure protettive come il via libera per riprendere. Non è così: la cessazione delle misure protettive non restituisce ai creditori anteriori la libertà di azione individuale, perché subentra il vincolo dell’art. 117 CCII, che li obbliga al rispetto della proposta omologata.
La Cassazione ha da tempo chiarito il meccanismo sostanziale sottostante: i crediti anteriori diventano temporaneamente inesigibili per effetto della procedura, e questa inesigibilità incide sul decorso della prescrizione, con effetti che si protraggono fino al completamento della fase esecutiva del concordato (Cass., Sez. I civ., 7 dicembre 2022, n. 35960). La stessa Corte ha però precisato i limiti temporali del fenomeno, escludendo che nella fase anteriore all’omologazione si verifichi una sospensione o interruzione della prescrizione (Cass., Sez. I civ., 18 luglio 2025, n. 20175). È una distinzione tecnica che ha ricadute pratiche molto concrete sul computo dei termini dei crediti più risalenti.
L’errore tipico di questa fase
Considerare l’omologazione un traguardo definitivo. Il concordato omologato va eseguito: la protezione dai creditori anteriori dura finché il debitore adempie a quanto promesso. È un dato che va comunicato con chiarezza dentro l’impresa, perché la tentazione di allentare la disciplina finanziaria subito dopo l’omologazione è la premessa più frequente della risoluzione.
Quanto dura realmente
Fra chiusura del voto e sentenza di omologazione passano mediamente alcuni mesi, con dilatazioni significative quando ci sono opposizioni di creditori dissenzienti o questioni sul trattamento dei crediti pubblici. È il tratto della timeline in cui il tetto dei dodici mesi rischia più spesso di essere superato.
Dopo l’omologazione: esecuzione, riassunzione, ritorno delle esecuzioni
Da questo momento in poi la storia può prendere due direzioni opposte, e la differenza la fa l’adempimento.
Cosa succede
Nella direzione fisiologica, il concordato viene eseguito: il liquidatore giudiziale vende i beni destinati al piano, oppure l’impresa in continuità genera i flussi promessi e paga le classi secondo le percentuali offerte. I creditori anteriori sono soddisfatti nei limiti della proposta e non possono agire oltre.
Nella direzione patologica, il concordato non viene adempiuto e viene risolto (art. 119 CCII), oppure viene annullato per dolo (art. 120 CCII), oppure la procedura si era già chiusa negativamente prima dell’omologazione — per revoca, inammissibilità, rinuncia. In tutti questi casi la causa che teneva sospese le esecuzioni viene meno, e i processi esecutivi che erano in quiescenza tornano disponibili.
La norma
Artt. 117, 118, 119 e 120 CCII per la fase esecutiva e patologica del concordato. Art. 626 c.p.c. per il divieto di compiere atti durante la sospensione del processo esecutivo. Art. 627 c.p.c. per la riassunzione: il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio fissato dal giudice e, in mancanza, nel termine di sei mesi.
Sulla natura dell’effetto prodotto dal concordato sul processo esecutivo pendente il dibattito è stato lungo. La lettura consolidata in sede di legittimità è quella della quiescenza: la Cassazione, con la pronuncia n. 25802/2015, ha affermato che la proposizione della domanda di concordato non determina l’estinzione del processo esecutivo ma la sua improseguibilità, perché i beni pignorati perdono provvisoriamente la destinazione liquidatoria impressa dal pignoramento. Venuta meno la causa sospensiva, il processo può essere validamente riassunto e riprendere dalla fase in cui si trovava.
I termini che si attivano
Il termine di riassunzione dell’art. 627 c.p.c., perentorio, la cui scadenza determina l’estinzione del processo esecutivo. Individuare con precisione il dies a quo è il punto critico: la giurisprudenza lo àncora al provvedimento che fa venire meno la causa di sospensione. Sul computo di questo termine si sono giocate — e perse — intere procedure esecutive riassunte tardivamente.
Cosa può fare il debitore ora
Se il concordato è in esecuzione e viene adempiuto, il debitore deve semplicemente vigilare che nessun creditore anteriore riattivi il proprio pignoramento in violazione dell’art. 117 CCII: l’eventuale iniziativa va contrastata con opposizione.
Se il concordato è stato risolto o annullato, la partita si sposta interamente sul terreno del processo esecutivo, ed è qui che diventa decisiva la ricostruzione minuziosa delle date: quando è stato pronunciato il provvedimento che ha chiuso la procedura concorsuale, quando è stato comunicato, quando il creditore ha depositato il ricorso in riassunzione. Se la riassunzione è tardiva, l’esecuzione si estingue: è una delle poche occasioni in cui il tempo lavora a favore del debitore invece che contro.
Un capitolo a sé riguarda i garanti, ed è il capitolo che più spesso sorprende l’imprenditore. L’art. 117 CCII, riprendendo la regola già presente nella legge fallimentare, lascia impregiudicati i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Significa che il socio o l’amministratore che ha garantito personalmente le linee bancarie non è protetto dall’omologazione del concordato della società: la banca che ha visto falcidiato il proprio credito verso la società conserva l’azione integrale verso il fideiussore.
La conseguenza operativa è che, nelle strutture familiari in cui il patrimonio personale è intrecciato con quello dell’impresa, la timeline del concordato societario va affiancata da una timeline difensiva parallela sul fronte delle garanzie personali, che ha regole, termini e strumenti propri. È una valutazione che va fatta prima del deposito e non dopo l’omologazione, quando le opzioni si sono già ridotte.
Analoga attenzione richiede la posizione del terzo datore di ipoteca: quando il bene aggredito appartiene a un soggetto diverso dal debitore concordatario, il perimetro dello stay diventa una questione tecnica delicata, che va affrontata sul singolo fascicolo e non risolta per presunzioni.
L’errore tipico di questa fase
Dare per scontato che il pignoramento sia “morto” perché è passato molto tempo. La quiescenza non è estinzione: il fascicolo è vivo, il vincolo sul bene può ancora produrre effetti, e la riassunzione tempestiva riporta l’esecuzione esattamente al punto in cui si era fermata — inclusa, se c’era, l’ordinanza di vendita già emessa.
Quanto dura realmente
L’esecuzione di un concordato liquidatorio richiede in genere diversi anni, legati ai tempi di realizzo degli attivi. Nel concordato in continuità i piani si sviluppano tipicamente su orizzonti pluriennali. È un tempo lungo durante il quale il vincolo dell’art. 117 CCII protegge il debitore adempiente e, specularmente, l’inadempimento riapre l’intero fronte esecutivo.
La stessa procedura, due calendari
Due imprese, la stessa esposizione, lo stesso pignoramento, due esiti opposti. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come lo stesso identico quadro produca risultati diversi a seconda di quando si interviene.
Calendario A — L’impresa che agisce alle finestre giuste
Ipotesi di partenza. Alfa S.r.l., debito complessivo 1.847.000 €. Capannone pignorato da un istituto di credito per un credito di 620.000 €; ordinanza di vendita emessa, primo esperimento d’asta fissato per il 14 novembre. Pignoramento presso terzi di un fornitore per 138.400 €, con conti bloccati. Composizione negoziata mai attivata: tetto protettivo interamente disponibile.
- 8 settembre — Deposito della domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII, con istanza espressa di misure protettive ex art. 54, comma 2, e istanza cautelare ex art. 54, comma 1, per inibire al concedente in leasing la ripresa del macchinario di produzione.
- 9 settembre — Iscrizione e pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Lo stay si produce. Nello stesso giorno viene depositata in entrambe le procedure esecutive l’istanza di dichiarazione di improseguibilità, con visura camerale allegata.
- 26 settembre — Il giudice dell’esecuzione revoca l’ordinanza di vendita del 14 novembre. L’asta non si terrà.
- 6 ottobre — Ventisette giorni dall’iscrizione: decreto di conferma delle misure protettive ex art. 55, comma 3, con durata fissata dal giudice. Il decreto viene depositato in entrambi i fascicoli esecutivi.
- 7 novembre — Deposito di piano, proposta e attestazione entro il termine di sessanta giorni assegnato dal tribunale, senza necessità di proroga.
- 21 novembre — Decreto di apertura del concordato in continuità ex art. 47 CCII.
- Mese 9 — Sentenza di omologazione. Protezione consumata: circa nove mesi sui dodici disponibili. Il capannone non è mai andato all’asta ed è stato ceduto secondo il piano a un valore superiore a quello di realizzo forzoso.
Calendario B — L’impresa che lascia correre
Ipotesi di partenza. Beta S.r.l., dati identici ad Alfa. Unica differenza: 240 giorni di misure protettive già interamente consumati in una precedente composizione negoziata conclusasi senza esito, e nessuna istanza protettiva formulata al momento del deposito.
- 8 settembre — Deposito della domanda con riserva. Nessuna istanza di misure protettive: si dà per scontato l’effetto automatico del vecchio art. 168 legge fallimentare.
- 9 settembre — Pubblicazione nel registro delle imprese. Nessun effetto sulle esecuzioni, perché la richiesta non è stata formulata.
- 14 novembre — L’asta si tiene regolarmente. Aggiudicazione del capannone a 412.000 €, ben al di sotto del valore di piano.
- 19 novembre — Ci si accorge del problema. Nuova iscrizione con istanza protettiva. Lo stay si produce, ma sul bene ormai aggiudicato l’effetto è tardivo.
- 17 dicembre — Decreto di conferma. Protezione residua teorica: circa quattro mesi, perché i 240 giorni della composizione negoziata si sommano nel computo dell’art. 8.
- Mese 4 e mezzo — Le misure protettive scadono per raggiungimento del tetto complessivo dei dodici mesi. L’omologazione non è ancora arrivata.
- Mese 5 — I creditori anteriori riprendono le iniziative. Viene depositata un’istanza di misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, ma solo verso due creditori e con esito parziale. Il piano, costruito su un realizzo immobiliare che non c’è più, va rifatto.
Il confronto fra i due calendari isola con precisione i punti in cui le strade divergono: la presenza dell’istanza protettiva nella domanda, il deposito immediato nei fascicoli esecutivi, e il bilancio preventivo del tempo protettivo residuo.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline descritta finora è quella lineare. Ma la procedura ha diramazioni, e ciascuna sposta le date.
Binario 1 — La composizione negoziata a monte
Attivare prima la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) significa poter chiedere misure protettive con una durata stabilita dal tribunale fra trenta e centoventi giorni, prorogabile entro un massimo complessivo di 240 giorni. È un binario che può risolvere la crisi senza mai arrivare al concordato, e che consente di trattare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente.
Il costo, in termini di calendario, è però rilevante: quei giorni si sommano nel tetto dei dodici mesi dell’art. 8. Chi consuma l’intero periodo massimo e poi accede al concordato lo fa con un’autonomia protettiva ridotta a poco più di un trimestre. La scelta fra i due binari va fatta guardando il piano complessivo, non l’urgenza del momento.
Binario 2 — Le misure cautelari mirate
Il binario dell’art. 54, comma 1, corre in parallelo a quello delle misure protettive tipiche e ha una logica diversa: non un ombrello generale ma un provvedimento su misura, che richiede fumus e periculum e che si dirige contro un rischio specifico. Serve nei casi in cui la protezione tipica non arriva: l’escussione di una garanzia, la risoluzione di un contratto di leasing sul bene strumentale, l’iniziativa di un singolo creditore particolarmente aggressivo.
La giurisprudenza recente ha dimostrato che si tratta di un binario reale e non teorico, ammettendolo nella fase prenotativa per inibire iniziative del concedente in leasing (Tribunale di Verona, 13 aprile 2026), e utilizzandolo per riprodurre in forma selettiva un contenuto inibitorio dopo la scadenza del tetto protettivo (Tribunale di Forlì, 19 marzo 2026). Ma ha anche ricordato che senza periculum concreto l’istanza viene respinta (Tribunale di Padova, 23 aprile 2026), e che non tutte le misure atipiche richieste passano il vaglio del tribunale (Tribunale di Isernia, 15 gennaio 2026, in tema di concordato semplificato).
Binario 3 — Le opposizioni esecutive
Quando un atto esecutivo viene compiuto nonostante il divieto, la timeline concorsuale si intreccia con quella del processo esecutivo. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quest’ultima con il suo termine perentorio di venti giorni soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, sono lo strumento per far valere l’invalidità.
È un binario che ha una caratteristica propria: viaggia con i tempi del processo civile, non con quelli della procedura concorsuale, e può proseguire ben oltre l’omologazione. È anche il binario su cui la continuità del difensore fino all’ultimo grado di giudizio fa la differenza più netta.
Binario 4 — La conversione dello strumento
La fase prenotativa, dopo il Correttivo-ter, ha natura aspecifica: il debitore che ha depositato con riserva può orientarsi verso un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Cambiare strumento significa cambiare regole, presupposti e maggioranze, ma non azzera il contatore protettivo dell’art. 8. Sul controllo giudiziale negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, e sul ruolo del commissario giudiziale in quel contesto, si è pronunciata di recente la Cassazione con la decisione della Sez. I civ. dell’8 febbraio 2026, n. 2817.
Le cinque finestre critiche
Sono cinque i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito dell’intera vicenda. Nessuno di essi si riapre.
- Il momento della redazione della domanda. L’istanza di misure protettive va formulata espressamente. Una domanda che non la contiene lascia le esecuzioni pienamente in corso, e nessuna sanatoria successiva recupera i giorni perduti.
- Le ore successive alla pubblicazione nel registro delle imprese. Lo stay esiste dalla pubblicazione, ma nel processo esecutivo produce effetti solo quando viene fatto valere davanti al giudice dell’esecuzione. Il deposito dell’istanza in ciascun fascicolo pendente è l’adempimento che trasforma un effetto di legge in una sospensione reale.
- I quindici giorni per il reclamo contro il decreto di revoca. Se il giudice non conferma le misure protettive, il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. va proposto entro quindici giorni. Chi lascia scadere il termine perde la protezione in via definitiva e non può recuperarla per vie indirette.
- Il calcolo del tempo protettivo residuo, da fare il primo giorno e non l’ultimo. I dodici mesi dell’art. 8 CCII includono rinnovi, proroghe e i giorni consumati nella composizione negoziata. Sapere dal principio quanto tempo si ha significa costruire un cronoprogramma di procedura compatibile con l’omologazione; scoprirlo alla scadenza significa restare scoperti nel momento peggiore.
- L’istante in cui le misure protettive stanno per scadere. È la finestra per chiedere misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, su specifici creditori. Chiederle prima che i pignoramenti ripartano è possibile; chiederle dopo significa doverle ottenere mentre l’aggressione è già in corso.
Le domande sul tempo
Sono passati venti giorni dalla pubblicazione e il giudice non si è ancora pronunciato: sono protetto o no? Sì. L’effetto protettivo si produce con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e opera fin da subito; il decreto del giudice, che deve intervenire entro trenta giorni dall’iscrizione, serve a confermarlo o a revocarlo, non a crearlo. Nel frattempo i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive.
L’asta è fissata fra dieci giorni: faccio ancora in tempo? Dipende da due variabili: la rapidità della pubblicazione nel registro delle imprese e la rapidità con cui l’istanza viene portata davanti al giudice dell’esecuzione. Dieci giorni sono pochi ma non sono nulla; dieci giorni impiegati per raccogliere documenti prima di depositare, invece, sono un’asta persa.
Quanto dura in tutto la protezione? Il tetto è di dodici mesi complessivi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe, e tenendo conto delle misure protettive eventualmente ottenute nella composizione negoziata, che non possono superare i 240 giorni. Nella pratica, chi arriva al concordato dopo una composizione negoziata lunga ha un’autonomia protettiva sensibilmente ridotta.
Ho ricevuto una cartella di pagamento durante il concordato: è nulla? No, non per il solo fatto della pendenza della procedura. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13140 del 7 maggio 2026, ha chiarito che la notifica della cartella non è invalida perché non avvia di per sé l’esecuzione forzata: quello che resta vietato sono gli atti esecutivi e cautelari successivi. La cartella, quindi, va comunque impugnata nei suoi termini propri.
Il concordato è stato risolto: il vecchio pignoramento può ripartire? Sì, ma non automaticamente e non senza limiti di tempo. Il processo esecutivo era in quiescenza, non estinto, e va riassunto ex art. 627 c.p.c. entro il termine perentorio fissato dal giudice o, in mancanza, entro sei mesi. Una riassunzione tardiva determina l’estinzione dell’esecuzione: è uno dei punti su cui la verifica delle date va fatta con la massima precisione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Il principio di diritto è riformulato in sintesi.
Sulla fase iniziale e sugli effetti della domanda
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2021, n. 3850. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso sono inefficaci verso i creditori anteriori; la Corte ne ha delimitato l’operatività nell’ipotesi di rinuncia alla domanda seguita da procedura liquidatoria, chiarendo i rapporti con la consecuzione fra procedure. Rilevante perché fissa una data — meno novanta giorni — che va verificata prima di depositare, per sapere quali garanzie sopravvivono.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 ottobre 2022, n. 31560. La cartella di pagamento, che accorpa funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l’inizio dell’esecuzione, non rientra nel divieto di azioni esecutive. Rilevante perché segna il confine fra ciò che il divieto blocca e ciò che continua a viaggiare.
- Corte di Cassazione, ordinanza 7 maggio 2026, n. 13140. Conferma e sviluppa il principio: la notifica della cartella durante il concordato non è nulla, perché l’inibizione opera sull’efficacia esecutiva e non sulla validità dell’atto. Rilevante perché è la pronuncia più recente sul punto e obbliga a impugnare la cartella nei suoi termini invece di confidare nella nullità.
Sullo stay e sulla sorte del processo esecutivo
- Corte di Cassazione, n. 25802/2015. La domanda di concordato non estingue il processo esecutivo ma lo rende improseguibile: i beni pignorati perdono provvisoriamente la destinazione liquidatoria e il processo entra in quiescenza, per riprendere poi con la riassunzione. Rilevante perché è la chiave di lettura di tutta la fase finale della timeline.
- Corte di Cassazione, n. 9522/2024. L’ammissione al concordato, determinando una causa legale di sospensione, colloca il debitore in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva dell’impresa. Rilevante per l’impresa in continuità che opera con committenti pubblici e non può permettersi un DURC negativo durante la procedura.
- Tribunale di Lecce, Sez. III, 29 maggio 2026. Nel concordato in continuità indiretta fondata sull’affitto d’azienda, la protezione dalle azioni esecutive si estende ai beni aziendali utilizzati dall’affittuaria. Rilevante perché allarga il perimetro dello stay oltre la titolarità formale dei beni.
Sulla conferma, la revoca e la durata
- Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025. La misura protettiva semiautomatica revocata o non confermata perde efficacia e non è recuperabile attraverso il ricorso per la proroga delle altre misure confermate: occorre una nuova iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Rilevante perché chiude una scorciatoia che molti tentano.
- Tribunale di Modena, Sez. III, decreto 18 gennaio 2025. Ricostruisce il rapporto fra i termini “di fase” dell’art. 55, comma 4, e il tetto complessivo dell’art. 8 CCII, ribadendo che la proroga è concedibile solo nel rispetto del limite massimo e in presenza di progressi significativi nelle trattative. Rilevante per il calcolo del cronoprogramma protettivo.
- Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. La società che abbia già fruito per l’intero periodo massimo di 240 giorni delle misure protettive in composizione negoziata, per ottenere un nuovo ombrello in sede di concordato con riserva, deve avere quanto meno delineato un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Rilevante perché quantifica l’onere di chi arriva al concordato con il tempo protettivo quasi esaurito.
Sulle misure cautelari e sulle finestre residue
- Tribunale di Forlì, Sez. civile – Procedure concorsuali, 19 marzo 2026. Decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, sono ammissibili misure cautelari con contenuto analogo ma rivolte a specifici creditori, a determinate condizioni. Rilevante perché individua l’unica strada residua dopo il muro dei dodici mesi.
- Tribunale di Verona, Sez. II civ., 13 aprile 2026. Nella fase prenotativa può essere accolta l’istanza di misura cautelare ex art. 54, comma 1, volta a inibire al concedente in leasing iniziative idonee a incidere sulla continuità aziendale. Rilevante per l’impresa il cui bene strumentale è in leasing e rischia la ripresa.
- Tribunale di Padova, Sez. I civ., 23 aprile 2026. L’istanza cautelare volta a inibire l’escussione di garanzie è stata respinta per difetto di periculum in mora, ribadendo che fumus e periculum sono entrambi presupposti necessari. Rilevante come contrappeso: la misura cautelare non è un automatismo.
- Tribunale di Isernia, 15 gennaio 2026. Ha ritenuto non accoglibili due specifiche misure protettive atipiche richieste nell’ambito del concordato semplificato. Rilevante perché delimita ciò che può essere chiesto in via atipica.
Su apertura, contratti e omologazione
- Corte di Cassazione, n. 18019/2024. Il provvedimento che autorizza la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti è contestabile in un giudizio a cognizione piena, e l’avvenuta omologazione non rende la questione irrilevante. Rilevante perché tiene aperta la difesa sui contratti anche dopo l’omologazione.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 9 dicembre 2025, n. 31958. La carenza informativa riscontrata dal commissario giudiziale giustifica la revoca, e le integrazioni successive del debitore e dell’attestatore non la sanano. Rilevante perché la revoca travolge anche la protezione dalle esecuzioni.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2026, n. 2817. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, il commissario giudiziale riferisce su ogni aspetto senza che le attestazioni del professionista indipendente creino preclusioni, e il suo parere rileva ai fini delle decisioni in sede di omologazione. Rilevante per chi valuta la conversione dello strumento.
- Corte di Cassazione, n. 7663/2026. Precisa la portata delle modifiche all’art. 112, comma 2, CCII in tema di omologazione forzosa del concordato in continuità. Rilevante perché l’omologazione, anche forzosa, è il momento in cui le misure protettive cessano e subentra il vincolo dell’art. 117.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 7 dicembre 2022, n. 35960, e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2025, n. 20175. La prima àncora la temporanea inesigibilità dei crediti anteriori — e i suoi riflessi sulla prescrizione — al completamento della fase esecutiva del concordato; la seconda ne delimita i confini, escludendo effetti sospensivi o interruttivi nella fase anteriore all’omologazione. Rilevanti insieme perché fissano la disciplina temporale dei crediti bloccati.
- Corte di Cassazione, n. 5845/2026. L’omologazione vincola sulla riduzione percentuale dei crediti, ma non incide sul loro ammontare originario e sulla loro natura. Rilevante nella fase esecutiva, quando si discute di cosa resti del credito anteriore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui l’impresa si trova, con azioni diverse a seconda del punto della timeline.
- Ricostruiamo la mappa delle aggressioni in corso, fascicolo per fascicolo: quali pignoramenti sono pendenti, in che fase, con quali udienze già fissate e quali ordinanze già emesse.
- Calcoliamo il tempo protettivo residuo ai sensi dell’art. 8 CCII prima di depositare, sommando i giorni eventualmente consumati in composizione negoziata, e costruiamo il cronoprogramma della procedura su quel budget.
- Redigiamo la domanda di accesso con l’istanza espressa di misure protettive, calibrandone il perimetro, e vi affianchiamo, dove serve, l’istanza di misure cautelari ex art. 54, comma 1, mirata sul rischio specifico.
- Depositiamo l’istanza di improseguibilità in ciascun processo esecutivo pendente il giorno stesso della pubblicazione nel registro delle imprese, allegando la visura, e sollecitiamo la revoca delle ordinanze di vendita già fissate.
- Presidiamo il termine di trenta giorni per la conferma e, se il decreto revoca le misure, proponiamo reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. entro i quindici giorni.
- Gestiamo gli obblighi informativi della fase con riserva insieme ai commercialisti dello Studio, perché la grave violazione degli obblighi informativi è una delle cause tipiche di revoca del decreto di concessione dei termini.
- Impugniamo gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto con opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., presidiando il termine perentorio di venti giorni e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Predisponiamo l’istanza di misure cautelari mirate prima della scadenza del tetto dei dodici mesi, individuando i creditori verso cui l’inibitoria selettiva è sostenibile.
- Verifichiamo la tempestività della riassunzione ex art. 627 c.p.c. quando il concordato si chiude negativamente, per far dichiarare l’estinzione delle procedure riassunte oltre il termine.
- Facciamo valere l’art. 94-bis CCII sui contratti strategici, contestando le risoluzioni e le modifiche unilaterali fondate sul solo accesso alla procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica costruita proprio attorno al meccanismo delle misure protettive, dei loro presupposti e dei loro limiti temporali, nella sede — la composizione negoziata — in cui quel meccanismo è nato prima di essere generalizzato dagli artt. 54 e 55 del Codice. Conoscere dall’interno come si chiede, si difende e si proroga un ombrello protettivo è ciò che consente di impostare il cronoprogramma di un concordato in modo che la protezione duri quanto serve.
Accanto a questo, la qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva impostata quando si deposita l’istanza di improseguibilità davanti al giudice dell’esecuzione viene portata avanti, se necessario, nel reclamo cautelare e poi in sede di legittimità, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: il piano economico-finanziario e la difesa processuale non viaggiano su tavoli separati, perché in una procedura scandita dal calendario un ritardo contabile diventa immediatamente un problema giuridico.
Chiusura
Il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore in crisi, ed è anche quella che viene sprecata più spesso. Non perché manchino gli strumenti — il Codice della crisi ne offre più di quanti ne offrisse la legge fallimentare — ma perché ciascuno di essi ha una finestra di attivazione stretta, e fuori da quella finestra vale poco o nulla. L’istanza protettiva va formulata nella domanda, non dopo. Il deposito nei fascicoli esecutivi va fatto il giorno della pubblicazione, non la settimana successiva. Il reclamo ha quindici giorni. Il tetto dei dodici mesi si calcola prima, non alla scadenza.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con le competenze che la materia richiede, e senza generalizzazioni: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il meccanismo protettivo nella sede in cui è nato e sa come farlo durare; l’avvocato cassazionista garantisce che la difesa contro l’atto esecutivo compiuto in violazione del divieto prosegua con la stessa impostazione fino all’ultimo grado; lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti tiene insieme il piano e il processo. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni termine e costruiamo la strategia sul tempo effettivamente disponibile.
📩 Se sulla tua impresa pende un’esecuzione e stai valutando il concordato preventivo, non aspettare la prossima udienza di vendita per decidere: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
