Ristrutturazione Del Debito: Guida Legale Per Aziende

Otto convinzioni sbagliate che ogni anno costano l’impresa a chi ci crede

Poche materie del diritto commerciale sono avvolte da tanta disinformazione quanto la ristrutturazione del debito d’impresa. Il motivo è comprensibile: in poco più di quattro anni la disciplina è cambiata tre volte. Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, il D.Lgs. 83/2022 ha portato a regime il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) aggiungendo il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il D.Lgs. 136/2024 — il cosiddetto correttivo-ter — ha riscritto pezzi decisivi della transazione fiscale, delle misure protettive e delle regole distributive. Chi ha smesso di aggiornarsi nel 2019 ha in testa la legge fallimentare del 1942. Chi si è fermato al 2022 ignora metà delle regole oggi applicabili.

A questo si aggiunge il passaparola: il commercialista di un conoscente, il collega di un consorzio, il forum di categoria, il titolo di giornale che semplifica per stare in tre righe. Il risultato è un corpus di credenze diffuse, quasi tutte nate da un frammento di verità, quasi tutte scadute o incomplete. Nella crisi d’impresa agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: la scelta errata consuma tempo, brucia patrimonio e chiude porte che sarebbero rimaste aperte per mesi.

I miti che questa guida smonta uno per uno sono otto: che ristrutturare equivali a fallire; che convenga aspettare il pignoramento prima di muoversi; che chiedere la composizione negoziata provochi automaticamente la revoca dei fidi; che il debito verso Fisco e INPS sia intoccabile; che basti un creditore contrario a far saltare tutto; che l’omologazione liberi soci e garanti; che nel concordato l’imprenditore perda il comando dell’azienda; che cancellare la società cancelli i debiti.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno, e non per affinità generica con la materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato alla funzione che il legislatore ha posto al centro della composizione negoziata, il che significa conoscere il percorso dal lato di chi lo conduce e non solo dal lato di chi lo subisce. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze decisive quando l’impresa è sotto soglia e la strada non è il concordato preventivo ma il concordato minore o la liquidazione controllata. E poiché la ristrutturazione di un’azienda è quasi sempre una partita che si gioca sul debito bancario e su quello tributario, pesa il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: le due materie in cui si decide se un piano regge o no.

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Mito 1 — «Ristrutturare i debiti significa fallire, solo con un nome più elegante»

IL MITO: “Concordato, accordi, composizione negoziata: sono tutti modi per dire fallimento. Se ci entro, l’azienda è finita e lo sapranno tutti.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, e sta nella storia. Per ottant’anni, sotto la legge fallimentare del 1942, il concordato preventivo è stato in effetti l’anticamera del fallimento: si arrivava tardi, con l’impresa già svuotata, e il concordato era spesso una liquidazione mascherata che finiva comunque in tribunale con il curatore. Intere generazioni di imprenditori hanno visto solo quello. La parola stessa “procedura concorsuale” evocava il campanello del cancelliere e i sigilli sul capannone.

C’è poi un secondo elemento: la vecchia disciplina non offriva quasi nulla prima dell’insolvenza. O si era in bonis, e allora ci si arrangiava con accordi privati fragilissimi, o si era insolventi, e allora si entrava nel binario giudiziale. Mancava lo spazio intermedio. Il passaparola ha fotografato quel mondo e non ha aggiornato lo scatto.

La realtà

Il Codice della crisi ha ribaltato l’impianto. Oggi esiste una gamma di strumenti graduati per intensità, e la maggior parte di essi non è affatto una procedura liquidatoria. La composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies CCII) non è nemmeno una procedura concorsuale: è un percorso volontario, riservato, condotto da un esperto indipendente, in cui l’imprenditore resta pienamente alla guida dell’impresa e nessun creditore vota nulla. Sopra c’è il piano attestato di risanamento (art. 56), che è un contratto privato con attestazione. Poi gli accordi di ristrutturazione (artt. 57-64), che richiedono l’adesione del 60% dei crediti, con varianti agevolate ed estese. Poi il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il PRO (artt. 64-bis, 64-ter, 64-quater), che consente di derogare persino alle cause di prelazione se tutte le classi approvano. Poi il concordato preventivo, che in continuità aziendale ha come scopo dichiarato la prosecuzione dell’attività.

Solo l’ultimo gradino — la liquidazione giudiziale — è ciò che un tempo si chiamava fallimento. Tutto il resto sta a monte, e serve precisamente a evitarlo.

Cambia anche la pubblicità. L’accesso alla composizione negoziata non viene pubblicato nel registro delle imprese: la pubblicazione scatta solo se l’imprenditore chiede le misure protettive (art. 18 CCII), ed è una sua scelta. Un’impresa può quindi negoziare per mesi con banche e fornitori strategici senza che il mercato ne sappia nulla.

La prova

La Corte di Cassazione ha ribadito che il tribunale, chiamato a coordinare composizione negoziata e istanza di liquidazione giudiziale, deve verificare l’effettiva sussistenza di concrete prospettive di risanamento, con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: segno che il percorso negoziale ha una sua autonoma dignità e non è una semplice pausa prima dell’inevitabile. Nella stessa direzione la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato che la composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e che il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive.

Cosa rischia chi ci crede

Chi assimila ristrutturazione e fallimento fa una cosa sola: non chiama nessuno. Aspetta. E quando finalmente si muove, l’unico strumento ancora praticabile è davvero quello liquidatorio, perché la continuità aziendale nel frattempo si è consumata. Il mito, in altre parole, si autoavvera.


Mito 2 — «Prima si aspetta: finché non arriva il pignoramento non c’è niente da fare»

IL MITO: “Muoversi adesso vuol dire ammettere la crisi e spaventare banche e fornitori. Meglio aspettare che la situazione si chiarisca. Quando arriverà un decreto ingiuntivo, allora si vedrà.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un frammento vero, ed è di natura psicologica prima che giuridica: nessun imprenditore vuole essere il primo a dire che le cose vanno male. Finché i fornitori vengono pagati, sia pure con quaranta giorni di ritardo, la crisi non ha nome. E finché non ha nome, si può sperare in una commessa che raddrizzi l’anno.

C’è poi un residuo normativo. Con la vecchia legge fallimentare l’accesso al concordato richiedeva lo “stato di crisi” o l’insolvenza: prima di quel punto, formalmente, non c’era strumento. L’idea che occorra “essere abbastanza messi male” per accedere a qualcosa nasce da lì. Va aggiunto che il sistema di allerta originariamente previsto dal Codice — con gli OCRI e le segnalazioni obbligatorie — è stato abrogato prima ancora di entrare in funzione, e la notizia dell’abrogazione è arrivata al pubblico molto più della notizia di cosa sia stato messo al suo posto.

La realtà

Oggi il presupposto per accedere alla composizione negoziata non è l’insolvenza, ma la semplice condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi (art. 12 CCII): si può — e si deve — muoversi molto prima che arrivi il primo atto esecutivo. Anzi, l’impresa che si presenta con l’insolvenza già irreversibile rischia di vedersi negare le misure protettive proprio perché manca la prospettiva di risanamento che quelle misure devono proteggere.

Il ritardo, per di più, non è neutro sul piano della responsabilità. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Non è una raccomandazione di buona gestione: è la norma su cui si costruiscono le azioni di responsabilità contro amministratori e organi di controllo.

Il sistema, inoltre, si accorge dei ritardi da solo. L’art. 25-novies CCII obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione a segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di soglie precise: per l’INPS il ritardo oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con dipendenti, o a 5.000 euro per quelle senza; per l’INAIL un debito per premi scaduto da oltre novanta giorni superiore a 5.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate un debito IVA superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, con segnalazione in ogni caso oltre i 20.000 euro; per l’Agente della riscossione crediti scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha chiarito che si tratta di uno strumento di allerta preventiva e non di un obbligo coercitivo di accedere alla composizione negoziata: la segnalazione non impone nulla, ma certifica che il campanello ha suonato e che da quel momento nessuno potrà sostenere di non aver saputo.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 36365/2021, ha affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, in coerenza con l’art. 41 Cost. e con l’art. 2086, comma 2, c.c. Sul versante di merito, il Tribunale di Catanzaro con la sentenza del 6 febbraio 2024 ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, sottolineando che l’irregolarità è ancora più seria nelle società non ancora in crisi, perché è proprio lì che gli assetti servono a intercettare i segnali. Il Tribunale di Bari, con la pronuncia del 23 gennaio 2026, ha poi affrontato in modo diffuso il nesso causale tra carenze organizzative e danno, innalzando lo standard probatorio richiesto agli amministratori che invochino la business judgment rule.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia due cose insieme. La prima è di perdere lo strumento migliore: la composizione negoziata funziona quando c’è ancora impresa da risanare e liquidità per attraversare le trattative. La seconda è personale: l’amministratore che ha aspettato risponde del ritardo, e il patrimonio che difendeva rinviando è esattamente quello che l’azione di responsabilità aggredisce.


Mito 3 — «Appena chiedo la composizione negoziata le banche mi tagliano i fidi»

IL MITO: “Il giorno dopo che deposito l’istanza, le banche revocano gli affidamenti, chiudono i conti e mi segnalano a sofferenza in Centrale Rischi. Meglio non farsi vedere.”

Perché ci credono in tanti

Questo è forse il mito più radicato, ed è quello con il fondo di verità più consistente. Prima del 2021 era esattamente così: qualunque segnale di difficoltà formalizzato faceva scattare la revisione delle linee, e la revoca degli affidamenti a revoca era un diritto contrattuale esercitabile senza motivazione. Molti imprenditori l’hanno vissuto. Inoltre le banche restano soggette a regole di vigilanza prudenziale che impongono la classificazione dei crediti deteriorati, e questo genera un fondo di ambiguità che alimenta la credenza.

La realtà

L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito. L’inciso sulla classificazione è stato aggiunto dal correttivo-ter del 2024 proprio perché la prassi bancaria aveva aggirato il divieto declassando l’esposizione invece di revocarla.

Il quadro si completa con l’art. 16, comma 4, che impone a banche e intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e con l’art. 18, comma 5, che vieta ai creditori — tutti, non solo le banche — di avvalersi di rimedi contrattuali come risoluzione, recesso, decadenza dal beneficio del termine o eccezione di inadempimento per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive.

Resta un’eccezione, ed è onesto dirlo: la sospensione o la revoca possono essere disposte quando siano richieste dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Ma l’eccezione va motivata e ancorata a fatti specifici, non evocata come formula. È qui che si gioca la partita, ed è una partita tecnica: in questo tipo di confronto con gli istituti di credito pesa il coordinamento, da parte dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, perché contestare una revoca significa entrare nel merito della classificazione, degli eventi di rischio e della cronologia delle delibere interne della banca.

La prova

Il Tribunale di Vasto, con provvedimento del 28 dicembre 2024, ha richiamato espressamente l’art. 16, comma 5, CCII affermando che non è conforme alla norma la condotta della banca che, in pendenza di composizione negoziata, revoca o riduce gli affidamenti senza una motivazione adeguatamente ancorata alla vigilanza prudenziale, e ha valorizzato l’uso di misure cautelari atipiche per inibire revoche e chiusure di linee di credito e per bloccare l’escussione di garanzie pubbliche. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 30 novembre 2025, ha aggiunto che l’accesso al percorso non può funzionare come grilletto automatico: se lo fosse, lo strumento diventerebbe una porta girevole che si apre e si richiude subito, rendendo impossibile qualsiasi trattativa utile. Diversi provvedimenti hanno inoltre ammesso l’inibitoria delle segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi come misura cautelare funzionale a dare una chance reale al piano.

Cosa rischia chi ci crede

Chi resta fermo per paura della banca subisce comunque la revoca, ma la subisce fuori dal perimetro protetto: senza esperto nominato, senza misure protettive attivabili, senza un giudice davanti al quale contestare la motivazione. Il timore, in questo caso, produce esattamente lo scenario temuto, privandolo però di ogni difesa.


Mito 4 — «Il debito con Fisco e INPS non si tocca: quello va pagato per intero»

IL MITO: “Puoi trattare con le banche e con i fornitori, ma IVA e contributi no. Quelli sono debiti dello Stato, si pagano al 100% o non si omologa niente.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una regola realmente esistita. Per anni l’IVA e le ritenute operate e non versate sono state considerate infalcidiabili, e la posizione dell’Amministrazione finanziaria nelle procedure concorsuali era di fatto un potere di veto: bastava il diniego dell’Agenzia per far saltare piani già approvati da tutti gli altri creditori. Chi ha vissuto quella stagione ha memorizzato la regola e non la successiva evoluzione.

La realtà

Il Codice della crisi disciplina la transazione fiscale e contributiva agli artt. 63 (per gli accordi di ristrutturazione) e 88 (per il concordato preventivo), e ammette che i crediti tributari e previdenziali — IVA compresa — siano pagati parzialmente o dilazionati, purché il trattamento offerto non sia deteriore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Non solo: se il voto contrario del creditore pubblico è determinante per il raggiungimento delle maggioranze, il tribunale può omologare comunque. È il meccanismo noto come cram down fiscale, ridisegnato dal correttivo-ter che ha sostituito il vecchio comma 2-bis dell’art. 88 con i commi 3 e 4, distinguendo espressamente i presupposti per il concordato liquidatorio e per quello in continuità aziendale.

Il punto delicato è che questa evoluzione ha attraversato regimi normativi diversi, e non tutte le regole valgono per tutte le proposte: quel che conta è la data di deposito. Sapere quale versione dell’art. 88 si applica al proprio caso è una valutazione preliminare che condiziona l’intera architettura del piano.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha stabilito che nel concordato preventivo in continuità con transazione fiscale il presupposto per l’omologazione forzosa è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non un giudizio di meritevolezza del debitore: il tribunale valuta i numeri, non la condotta pregressa dell’imprenditore. La Sezione I, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha però chiarito che, nella vigenza del previgente art. 88, comma 2-bis, il cram down fiscale era concepito per il concordato liquidatorio e non era automaticamente estensibile alla continuità — dimostrazione plastica di quanto la data di deposito sia decisiva. Sul versante degli accordi di ristrutturazione, la Sez. I con la sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha precisato che, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa presupponeva che un accordo con i creditori diversi da quelli pubblici fosse comunque intervenuto, sia pure in percentuali non sufficienti. Resta sullo sfondo il principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 8504 del 25 marzo 2021, sulla prevalenza dell’interesse concorsuale all’omologazione rispetto a quello meramente fiscale.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di scartare a priori l’unica soluzione praticabile. Un’impresa con una massa debitoria per due terzi tributaria e contributiva che consideri quel debito intangibile conclude, correttamente, che nessun piano sta in piedi — e va in liquidazione. Con la stessa massa debitoria, trattata secondo gli artt. 63 e 88 e supportata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza, quella stessa impresa può avere un piano omologabile.


Mito 5 — «Basta un creditore che dice no e la ristrutturazione salta»

IL MITO: “Serve l’accordo di tutti. Se la banca principale, o il fornitore più grosso, o l’Agenzia delle Entrate dicono no, non c’è niente da fare: il piano è morto.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è duplice. Da un lato, negli accordi puramente privatistici — il piano attestato di risanamento dell’art. 56 CCII, per esempio — la regola è davvero quella del consenso: chi non firma non è vincolato, e conserva integri i suoi diritti. Chi ha esperienza solo di ristrutturazioni stragiudiziali ha interiorizzato quella logica. Dall’altro lato, per anni il diniego dell’Amministrazione finanziaria ha funzionato come veto sostanziale, e il ricordo è recente.

C’è anche un equivoco terminologico: nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’approvazione deve arrivare da tutte le classi, ed è vero. Ma “tutte le classi” non significa “tutti i creditori”: dentro ciascuna classe basta la maggioranza. Il passaparola ha trasformato una regola di classe in una regola di unanimità.

La realtà

Il Codice della crisi è costruito proprio per neutralizzare i veti individuali: gli accordi di ristrutturazione si omologano con l’adesione dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti (art. 57), scendono al 30% negli accordi agevolati (art. 60), e negli accordi ad efficacia estesa (art. 61) possono essere estesi ai non aderenti appartenenti a categorie omogenee al ricorrere di presupposti precisi. Nel concordato preventivo la proposta è approvata quando raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109); nel concordato in continuità aziendale il criterio si sposta sull’approvazione da parte delle classi, e l’art. 112, comma 2, consente la cosiddetta ristrutturazione trasversale — l’omologazione anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi, purché siano rispettate condizioni stringenti su valore di liquidazione, distribuzione del surplus e trattamento non deteriore dei dissenzienti.

In altre parole: il creditore contrario non ha un potere di veto, ha un diritto a non essere trattato peggio di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. Sono due cose molto diverse, e la seconda è verificabile con i numeri.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha chiarito che nel concordato in continuità aziendale l’omologazione tramite cram down può fondarsi anche sull’approvazione di una sola classe di creditori favorevole, purché ricorrano le condizioni di legge. La Sez. I, con la pronuncia n. 15593 del 21 maggio 2026, è tornata sull’omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, con riferimento alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024. E la Sez. I, con la sentenza n. 5828 del 15 marzo 2026, ha affrontato la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche ad efficacia estesa: il dissenziente ha voce, ma dentro le forme e i termini del procedimento, non attraverso un rifiuto opposto fuori dal processo. Nella stessa direzione il Tribunale di Brescia, con la pronuncia del 30 gennaio 2025, ha qualificato come contenzioso il giudizio di opposizione all’omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64-bis CCII, regolando le spese secondo soccombenza.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di rinunciare alla trattativa dopo il primo no. Molte ristrutturazioni si arenano non perché fossero impossibili, ma perché l’imprenditore ha interpretato il diniego di un istituto come una sentenza definitiva, invece che come un dato da gestire con la costruzione delle classi e con l’attestazione di convenienza. Il rovescio della medaglia è altrettanto pericoloso: chi confida nel cram down senza costruire il piano con il rigore richiesto dall’art. 112 si vede negare l’omologazione, e a quel punto ha perso mesi e credibilità.


Mito 6 — «Se la società ristruttura, i soci e i garanti sono automaticamente liberi»

IL MITO: “Se la srl omologa un concordato al 30%, le fideiussioni che ho firmato in banca valgono per il 30%. Il debito è quello, il resto è cancellato per tutti.”

Perché ci credono in tanti

L’intuizione è logica, e quasi tutti la fanno: se il debito principale si riduce, la garanzia che lo accede dovrebbe ridursi con esso. È il principio di accessorietà della fideiussione, che in effetti esiste. Il passaparola si ferma lì e non arriva alla deroga.

C’è poi un fondo di verità reale, e riguarda una categoria specifica: i soci illimitatamente responsabili. Per loro la regola è davvero diversa, e chi ha sentito raccontare quel caso lo ha generalizzato a tutti i garanti.

La realtà

L’art. 117, comma 1, CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma che questi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: la falcidia vale per la società, non per chi ha garantito. Il creditore che ha votato a favore e ha incassato il 30% dalla procedura può agire contro il fideiussore per il residuo 70%. Non è un’anomalia interpretativa: è la scelta esplicita del legislatore, già presente nell’art. 184 della legge fallimentare.

La deroga è nel comma 2 dello stesso articolo: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Qui l’effetto esdebitatorio si estende, e la giurisprudenza si è interrogata su cosa accada quando il socio illimitatamente responsabile abbia anche prestato fideiussione per gli stessi debiti sociali.

Per gli accordi di ristrutturazione la disciplina è all’art. 59 CCII: ai creditori aderenti si applica l’art. 1239 c.c., mentre i non aderenti ai quali l’efficacia sia stata estesa conservano i diritti verso i coobbligati.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026, ha affermato che i creditori non aderenti ai quali sia stata estesa l’efficacia degli accordi di ristrutturazione conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La Sez. I, con l’ordinanza depositata il 12 luglio 2026, ha ribadito che la falcidia concordataria non impedisce al creditore di ottenere in sede ordinaria l’accertamento dell’intero ammontare del credito, operando il limite concordatario nella successiva fase di soddisfazione, e ha confermato l’autonomia della posizione dei fideiussori. Sulla stessa linea la Sez. I, sentenza n. 5845 del 15 marzo 2026, secondo cui la riduzione percentuale disposta dal concordato è vincolante ma resta possibile il giudizio ordinario per accertare l’importo reale su cui applicarla.

Sul fronte opposto, quello dei soci illimitatamente responsabili, il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 12 giugno 2024 ha affermato che il richiamo del comma 1 ai fideiussori si riferisce ai terzi diversi dai soci, poiché la responsabilità di questi ultimi trova titolo nella qualità di socio in via assorbente. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1027 del 15 giugno 2026, ha esteso il ragionamento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII, ritenendo inefficace anche la fideiussione — pur con clausola a prima richiesta — prestata dal socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di costruire il piano guardando solo alla società e di scoprire, a omologazione avvenuta, che la banca ha già notificato il precetto a casa dell’amministratore garante. La ristrutturazione dell’impresa e la posizione personale dei garanti sono due partite distinte che vanno impostate insieme fin dal primo giorno: negoziando la liberazione o la rimodulazione delle garanzie dentro l’accordo, verificando la validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, valutando per la persona fisica gli strumenti da sovraindebitamento.


Mito 7 — «Nel concordato perdo l’azienda: arriva il commissario e comando io non comando più»

IL MITO: “Depositi la domanda e da quel momento non puoi più firmare un contratto, pagare un fornitore, assumere. Decide tutto il tribunale.”

Perché ci credono in tanti

Il mito confonde due istituti diversi: la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo. Nella liquidazione giudiziale c’è effettivamente lo spossessamento: il curatore prende il posto del debitore nell’amministrazione del patrimonio. Nel concordato preventivo no. Ma l’immagine del curatore che entra in azienda è talmente forte da colonizzare anche gli istituti che non la prevedono.

Un fondo di verità c’è: nel concordato l’imprenditore è sottoposto alla vigilanza del commissario giudiziale, e per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del tribunale. Chi ha subito un diniego su un’operazione ne ricava l’impressione di aver perso il timone.

La realtà

Nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale: è lo spossessamento attenuato, non la sostituzione dell’imprenditore. Nella composizione negoziata la posizione è ancora più netta: l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), l’esperto non ha poteri gestori né decisori, e il suo ruolo è agevolare le trattative e verificare la percorribilità del risanamento.

Anche nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’art. 64-bis, comma 5, prevede che dalla presentazione della domanda fino all’omologazione l’imprenditore conservi sia la gestione ordinaria sia quella straordinaria, sotto il controllo del commissario giudiziale, al quale deve dare preventiva informazione scritta degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con il piano. Se il commissario ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori lo segnala per iscritto; se l’atto viene compiuto ugualmente, ne informa il tribunale ai fini dell’eventuale revoca.

Esiste poi un profilo che quasi nessuno associa alla parola “procedura”: la possibilità di ottenere nuova finanza. L’art. 22 CCII consente al tribunale, in composizione negoziata, di autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, cioè crediti che in un’eventuale successiva procedura verranno pagati con precedenza. È lo strumento che consente di attraversare le trattative senza fermare la produzione.

La prova

Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 7 febbraio 2025, si è pronunciato sull’istanza di autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII a contrarre finanziamenti prededucibili, ricostruendo la ratio della disposizione e le operazioni concordabili con le banche autorizzabili in quella sede. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia del 12 febbraio 2026, ha invece precisato che l’ammissibilità della proposta di concordato in continuità richiede che il debitore fornisca informazioni complete sulla propria situazione e predisponga un business plan adeguato: la continuità non è una dichiarazione d’intenti, è un documento. E il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha chiarito che il limite di 240 giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII si riferisce alle misure protettive generalizzate, restando possibile il riconoscimento di misure cautelari specifiche verso destinatari determinati.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di scegliere lo strumento sbagliato per paura di un effetto che quello strumento non produce. È frequente vedere imprese che rifiutano il concordato in continuità — dove l’imprenditore resta operativo — e finiscono nella liquidazione giudiziale, dove l’imprenditore è davvero spossessato. Il mito, ancora una volta, produce l’esito che pretendeva di evitare.


Mito 8 — «Se va male chiudo la società: cancellata la srl, spariti i debiti»

IL MITO: “Metto la società in liquidazione, la cancello dal registro delle imprese e il problema si chiude lì. Poi al massimo apro un’altra società.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che la cancellazione produce davvero l’estinzione della società: è un effetto sostanziale, non una finzione. Da lì il salto logico: se il soggetto si estingue, i suoi debiti si estinguono con lui. Ed è vero che, superato un certo tempo, la società non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale.

C’è anche una versione più raffinata del mito, che circola tra chi ha già avuto esperienze: “tanto poi cancello e nessuno mi trova”. Anche questa poggia su un dato reale, cioè la difficoltà pratica per i creditori di ricostruire le operazioni compiute negli ultimi mesi di vita della società.

La realtà

L’art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cessazione o entro l’anno successivo: la cancellazione non chiude nulla, apre semmai un conto alla rovescia di dodici mesi. E il comma 4 della stessa norma dispone che la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo o all’omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile: chi si cancella non solo resta esposto, ma perde gli strumenti di regolazione della crisi che presuppongono un’impresa operativa.

Restano poi in piedi la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, le azioni revocatorie, la sopravvivenza dei rapporti pendenti in capo ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. E, sul piano penale, i fatti di bancarotta non si cancellano insieme alla partita IVA.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio. La Sez. I, con l’ordinanza n. 14592 del 17 maggio 2026, ha ricordato che la cancellazione integra un fenomeno estintivo che comporta la perdita della capacità di stare in giudizio della società. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1026 del 20 novembre 2025, ha però precisato che la cancellazione non esclude la capacità processuale ai fini dell’impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, quando la procedura sia stata aperta entro l’anno: permane una soggettività processuale limitata e funzionale. La Sez. I, con l’ordinanza n. 1473 del 22 gennaio 2026, si è occupata dell’imprenditore individuale cancellato da oltre un anno e dei presupposti per l’apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia il peggiore dei mondi possibili: l’impresa non c’è più, quindi nessun percorso di risanamento è praticabile, ma l’esposizione personale e la responsabilità gestoria restano intatte per anni. Chi valuta la chiusura come exit strategy dovrebbe farlo dopo aver verificato quali strumenti sarebbero ancora accessibili con l’azienda in vita, non dopo averli resi inaccessibili.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare cosa accade materialmente quando si agisce credendo a uno dei miti, e cosa sarebbe accaduto seguendo la disciplina vigente. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 — Il costo dell’attesa (Mito 2)

Srl manifatturiera, ricavi 4.180.000 €, debito complessivo 1.247.000 € così composto: 486.000 € verso banche, 391.000 € verso fornitori, 268.000 € verso Agenzia delle Entrate per IVA, 102.000 € verso INPS. A gennaio l’INPS invia la segnalazione ex art. 25-novies (contributi scaduti da oltre novanta giorni oltre le soglie). L’amministratore decide di attendere l’incasso di una commessa attesa per maggio.

Sequenza reale: a marzo il primo fornitore ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 87.400 €; ad aprile la banca principale, rilevando l’insoluto, riclassifica l’esposizione e revoca l’affidamento di 240.000 € — e lo fa legittimamente, perché non siamo dentro il perimetro dell’art. 16 CCII; a maggio la commessa slitta; a giugno il pignoramento presso terzi blocca i conti. Solo a luglio l’impresa chiede la nomina dell’esperto, ma la liquidità operativa è azzerata e il piano non regge il test di ragionevole perseguibilità del risanamento.

Sequenza alternativa: istanza di composizione negoziata a febbraio, con richiesta di misure protettive. Dalla pubblicazione, azioni esecutive bloccate; art. 16, comma 5, opponibile alla banca sulla revoca; possibilità di chiedere l’autorizzazione ex art. 22 a finanza prededucibile per attraversare i mesi fino alla commessa. Il debito è identico; a cambiare è soltanto il mese in cui si è alzato il telefono.

Simulazione 2 — La fideiussione che nessuno aveva guardato (Mito 6)

Srl con debito bancario di 612.000 €, garantito da fideiussione omnibus dell’amministratore per 800.000 €. Concordato preventivo omologato con soddisfazione dei chirografari al 22%. La banca incassa 134.640 € dalla procedura.

Applicando l’art. 117, comma 1, CCII, la banca conserva impregiudicati i diritti verso il fideiussore per il residuo: 477.360 €. Il giorno successivo alla chiusura della procedura può notificare atto di precetto all’amministratore sulla base della fideiussione. L’omologazione ha risanato la società e lasciato intatta l’esposizione personale.

Variante: se la fideiussione fosse stata negoziata dentro l’accordo — con liberazione parziale, rimodulazione o apporto del garante remunerato dalla liberazione — l’esito sarebbe stato diverso. Ed è per questo che l’analisi della posizione dei garanti va fatta prima del deposito della domanda, non dopo l’omologazione.

Simulazione 3 — Il debito fiscale che “non si tocca” (Mito 4)

Srl di servizi, attivo liquidabile stimato in sede di liquidazione giudiziale 348.000 €, di cui 96.000 € assorbiti da prededuzioni e spese di procedura. Debito tributario e contributivo 734.000 €, in larga parte privilegiato; debito chirografario 289.000 €.

Nello scenario liquidatorio il creditore pubblico ricaverebbe circa 252.000 € — poco più del 34% del proprio credito — e i chirografari nulla. Il piano in continuità offre invece 318.000 € al creditore pubblico, dilazionati su sei anni, e il 9% ai chirografari, alimentato dai flussi dell’attività proseguita.

Se l’Agenzia non aderisce e il suo voto è determinante, la strada non è chiusa: si chiede l’omologazione con la disciplina della transazione fiscale, e il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale — non la meritevolezza dell’imprenditore, come ha precisato Cass. n. 10723/2026. La differenza tra 252.000 € e 318.000 € è ciò che rende sostenibile la richiesta. Chi crede al mito non deposita nemmeno la proposta.


Il fondo di verità

Nessuno di questi otto miti è nato dal nulla. Ricomporli nel quadro normativo corretto è il modo migliore per non ricascarci.

È vero che il concordato è stato a lungo l’anticamera del fallimento: lo era perché mancava lo spazio intermedio, e quello spazio oggi esiste sotto forma di composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione e PRO. È vero che le banche possono ancora revocare gli affidamenti: ma solo per ragioni di vigilanza prudenziale, motivate e ancorate a fatti specifici, non per il fatto stesso dell’accesso al percorso. È vero che il consenso conta: negli strumenti puramente negoziali chi non firma non è vincolato, ed è per questo che la scelta dello strumento è una decisione strategica e non una formalità.

È vero che i garanti restano esposti: l’art. 117, comma 1, CCII lo dice espressamente, e la giurisprudenza lo conferma con costanza. Ma è altrettanto vero che per i soci illimitatamente responsabili la regola si rovescia, in forza del comma 2, e che le garanzie possono essere oggetto di negoziazione dentro l’accordo. È vero che nel concordato c’è un commissario: ma vigila, non gestisce, e nella composizione negoziata l’esperto non ha neppure poteri di vigilanza in senso proprio. È vero che dopo un certo tempo la società cancellata non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale: quel tempo è un anno, e nel frattempo la cancellazione ha già precluso l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

È vero, infine, che IVA e contributi hanno una disciplina speciale: hanno privilegi, hanno soglie di segnalazione, hanno un procedimento dedicato. Ma “speciale” non significa “intoccabile”, e la distanza tra le due parole è esattamente la distanza tra un’impresa che si salva e una che chiude.

Il filo comune è sempre lo stesso: ogni mito è una regola vera a cui il passaparola ha tolto le condizioni. Le condizioni sono la parte che conta.


Mito e realtà a confronto

La tabella che segue è un promemoria sintetico. Ogni riga condensa un capitolo di questa guida, e nessuna riga sostituisce la verifica sul caso concreto: la stessa norma produce esiti diversi a seconda della data di deposito, della composizione della massa debitoria e della struttura societaria.

Il mitoCome stanno le cose
Ristrutturare i debiti equivale a fallireLa liquidazione giudiziale è solo l’ultimo gradino. Composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, PRO e concordato in continuità stanno tutti a monte e servono a evitarla
Conviene aspettare il primo pignoramentoSi accede alla composizione negoziata già in condizione di squilibrio che rende probabile la crisi (art. 12 CCII); il ritardo espone gli amministratori ad azione di responsabilità ex art. 2086, comma 2, c.c.
Chiedere la composizione negoziata fa revocare i fidiL’art. 16, comma 5, CCII esclude che l’accesso sia di per sé causa di sospensione, revoca o diversa classificazione; l’eccezione prudenziale va motivata su fatti specifici
IVA e contributi si pagano al 100% o nienteGli artt. 63 e 88 CCII disciplinano la transazione fiscale e contributiva; se il voto del creditore pubblico è determinante il tribunale può omologare valutando la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale
Basta un creditore contrario e salta tuttoAccordi al 60% (art. 57), agevolati al 30% (art. 60), efficacia estesa (art. 61), maggioranze concordatarie (art. 109) e ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2)
L’omologazione libera anche soci e garantiL’art. 117, comma 1, CCII lascia impregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori; l’estensione opera solo per i soci illimitatamente responsabili (comma 2)
Nel concordato comanda il commissarioSpossessamento attenuato: il debitore amministra sotto vigilanza. In composizione negoziata mantiene gestione ordinaria e straordinaria (art. 21 CCII)
Cancellare la società cancella i debitiLiquidazione giudiziale aperta entro un anno dalla cessazione (art. 33, comma 1); la cancellazione rende inammissibile l’accesso a concordato e accordi (art. 33, comma 4)

Le domande di verifica

«Quindi è vero che la composizione negoziata è riservata e non finisce nel registro delle imprese?»

Vero, ma solo a metà. L’istanza di nomina dell’esperto non è oggetto di pubblicazione: il percorso resta riservato finché l’imprenditore non chiede le misure protettive. In quel momento la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese e la riservatezza cade. È una scelta che va fatta consapevolmente, bilanciando il bisogno di protezione dalle azioni esecutive con l’effetto reputazionale della pubblicità.

«Quindi è vero che se non ho dipendenti nessuno mi segnala nulla?»

No. Le soglie dell’art. 25-novies CCII sono più basse, non assenti: per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati la segnalazione INPS scatta oltre 5.000 euro di contributi non versati da più di novanta giorni. E restano operative le soglie INAIL, dell’Agenzia delle Entrate sull’IVA e dell’Agente della riscossione.

«Quindi è vero che con le misure protettive nessun creditore può più fare nulla per 240 giorni?»

Dipende. Il termine massimo di 240 giorni dell’art. 19, comma 5, CCII riguarda le misure protettive generalizzate che paralizzano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio d’impresa. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 luglio 2025, ha chiarito che restano possibili misure cautelari specifiche nei confronti di destinatari determinati. Va inoltre considerato che le misure vanno confermate dal tribunale e possono essere revocate: il Tribunale di Verona, con la pronuncia dell’11 dicembre 2025, le ha negate quando lo scopo del percorso risulti meramente liquidatorio e la richiesta appaia diretta a eludere esecuzioni già intraprese.

«Quindi è vero che se l’esperto archivia il percorso ho ancora sessanta giorni per il concordato semplificato?»

Solo se ricorrono i presupposti. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) presuppone che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e che la relazione finale dell’esperto ne dia atto. Non è un diritto automatico che segue ogni archiviazione. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha peraltro affermato che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale senza necessità di attendere la relazione finale o il decorso dei sessanta giorni.

«Quindi è vero che il debitore in composizione negoziata può fare tutto quello che vuole, visto che mantiene la gestione?»

No. Mantenere la gestione non significa essere esente da doveri. L’art. 4 CCII impone alle parti doveri di correttezza e buona fede, e la loro violazione ha conseguenze concrete: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva archiviato il percorso per carenza di buona fede nella conduzione delle trattative. Alcune operazioni, inoltre, richiedono l’autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII.


Le sentenze che smontano i miti

I riferimenti che seguono sono raccolti per tema. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in sintesi e il mito che demolisce o ridimensiona.

1. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato in continuità con transazione fiscale, ai fini dell’omologazione forzosa il tribunale verifica che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, senza dover accertare una meritevolezza del debitore. Smonta il Mito 4: il debito pubblico è trattabile, e il metro di giudizio è economico.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 — Nella vigenza del previgente art. 88, comma 2-bis, CCII il cram down fiscale e previdenziale era strumento pensato per il concordato liquidatorio, non automaticamente estensibile alla continuità, in ragione del rinvio testuale all’art. 109, comma 1. Ridimensiona il Mito 4: la trattabilità del debito fiscale dipende dalla versione della norma applicabile alla proposta.

3. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Nel concordato in continuità aziendale l’omologazione tramite cram down può fondarsi anche sull’approvazione di una sola classe favorevole. Smonta il Mito 5: il consenso unanime non è il presupposto del sistema.

4. Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593 — Omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, con riferimento alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024. Smonta il Mito 5.

5. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 — Negli accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa presupponeva che fosse comunque intervenuto un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, ancorché in percentuale non sufficiente. Precisa il Mito 4 e il Mito 5.

6. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 — Legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche ad efficacia estesa. Ridimensiona il Mito 5: il dissenso si esercita nelle forme processuali, non come veto.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662 — I creditori non aderenti ai quali sia stata estesa l’efficacia degli accordi di ristrutturazione conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Smonta il Mito 6.

8. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845 — La riduzione percentuale disposta dal concordato omologato è vincolante, ma resta esperibile il giudizio ordinario per accertare l’importo reale del credito su cui la percentuale va applicata. Rilevante per il Mito 6: l’accertamento del credito e la sua soddisfazione restano piani distinti.

9. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 — La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ex art. 33, comma 4, CCII, anche se imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Smonta il Mito 8.

10. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2026, n. 14592 — La cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno estintivo con perdita della capacità processuale della società; se interviene in corso di causa determina un evento interruttivo. Rilevante per il Mito 8.

11. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1473 — Presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, su istanza di un creditore, nei confronti dell’imprenditore individuale cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese. Rilevante per il Mito 8: la cancellazione non chiude l’esposizione, cambia lo strumento.

12. Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241 — Autonomia tra il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e quello per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, con piena reclamabilità ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevante per il Mito 1 e il Mito 3.

13. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 — Nel concordato minore l’art. 80, comma 3, CCII detta una disciplina specifica per l’omologazione forzosa, sicché non opera il richiamo alle regole del concordato preventivo. Rilevante per il Mito 5 nelle imprese sotto soglia.

14. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 — Regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale già nella fase di scrutinio della ritualità della domanda. Rilevante per il Mito 1: il percorso è scandito da passaggi giurisdizionali distinti e impugnabili.

15. Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504 — L’interesse concorsuale all’omologazione prevale su quello meramente fiscale. Radice sistematica del superamento del Mito 4.

16. Cass. civ. n. 36365/2021 — Sull’imprenditore, anche collettivo, grava ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale. Smonta il Mito 2.

17. Corte d’Appello di Trieste, 29 maggio 2024, n. 4 — La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori; è inderogabile il divieto, ex art. 18, comma 4, CCII, di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Smonta il Mito 1.

18. Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356 — La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni per il concordato semplificato. Precisa il Mito 1.

19. Corte d’Appello di Torino, 20 novembre 2025, n. 1026 — La società cancellata conserva una soggettività processuale limitata e funzionale, utile a impugnare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale aperta entro l’anno. Rilevante per il Mito 8.

20. Tribunale di Vasto, 28 dicembre 2024 — Non è conforme all’art. 16, comma 5, CCII la condotta della banca che, in pendenza di composizione negoziata, revoca o riduce gli affidamenti senza motivazione ancorata alla vigilanza prudenziale; ammesse misure cautelari atipiche a tutela delle linee di credito. Smonta il Mito 3.

21. Tribunale di Napoli, 30 novembre 2025 — L’accesso alla composizione negoziata non può funzionare come causa automatica di revoca dei finanziamenti o di chiusura dei rapporti, pena la vanificazione dello strumento. Smonta il Mito 3.

22. Tribunale di Milano, 4 luglio 2025 — Il limite di 240 giorni dell’art. 19, comma 5, CCII riguarda le misure protettive generalizzate; restano ammissibili misure cautelari specifiche verso destinatari determinati. Precisa il Mito 3 e il Mito 7.

23. Tribunale di Milano, ord. 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive presentata successivamente. Precisa il Mito 7.

24. Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026 — L’ammissibilità della proposta di concordato in continuità richiede informazioni complete sulla situazione del debitore e un business plan adeguato. Precisa il Mito 5 e il Mito 7.

25. Tribunale di Parma, 7 febbraio 2025 — Sull’autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII a contrarre finanziamenti prededucibili in composizione negoziata e sulle operazioni concordabili con le banche. Smonta il Mito 7.

26. Tribunale di Brescia, 30 gennaio 2025 — Il giudizio di opposizione all’omologazione del piano di ristrutturazione ex artt. 64-bis ss. CCII ha carattere contenzioso, con spese regolate secondo soccombenza. Rilevante per il Mito 5.

27. Tribunale di Padova, 15 giugno 2026, n. 1027 — Nel concordato semplificato, l’effetto esdebitatorio dell’omologazione si estende al socio illimitatamente responsabile e rende inefficace anche la fideiussione da lui prestata per i debiti sociali, pur con clausola a prima richiesta. Precisa il Mito 6.

28. Tribunale di Pistoia, 12 giugno 2024 — Il riferimento ai fideiussori contenuto nell’art. 117, comma 1, CCII riguarda i terzi diversi dai soci, poiché la responsabilità di questi ultimi trova titolo nella qualità di socio in via assorbente. Precisa il Mito 6.

29. Tribunale di Catanzaro, 6 febbraio 2024 — L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più seria nelle società non ancora in crisi, dove gli assetti servono a intercettare i segnali di difficoltà. Smonta il Mito 2.

30. Tribunale di Bari, 23 gennaio 2026 — Responsabilità di amministratori e organi di controllo per violazione dell’obbligo di adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c., con lettura del nesso causale in chiave organizzativa e innalzamento degli standard probatori a carico degli amministratori. Smonta il Mito 2.

A questi si affianca, sul piano di prassi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, che ricostruisce la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati confermandone la funzione di allerta preventiva e non coercitiva.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio, su questa materia, comincia sempre dalla stessa operazione: separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. Quasi ogni impresa arriva con una diagnosi già fatta da qualcun altro, e quasi sempre quella diagnosi contiene almeno uno degli otto miti di questa guida. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo la massa debitoria per natura e per grado, distinguendo debito bancario, commerciale, tributario e contributivo, e individuando privilegi, garanzie e scadenze: è il documento da cui dipende ogni scelta successiva.
  2. Verifichiamo se e quando sono scattate le soglie dell’art. 25-novies CCII, incrociando estratti INPS e INAIL, comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate ed estratto di ruolo dell’Agente della riscossione.
  3. Analizziamo gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, comma 2, c.c., per misurare l’esposizione degli amministratori e per costruire, se mancante, la documentazione che sostiene la tempestività dell’intervento.
  4. Selezioniamo lo strumento, confrontando composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione nelle tre varianti, PRO e concordato preventivo in continuità sulla base dei numeri dell’impresa e non di una preferenza astratta.
  5. Predisponiamo l’istanza di nomina dell’esperto e l’eventuale richiesta di misure protettive ex art. 18 CCII, calibrando la scelta tra riservatezza e protezione dalle azioni esecutive.
  6. Contestiamo le revoche e le riclassificazioni bancarie disposte in violazione dell’art. 16, comma 5, CCII, verificando la cronologia delle delibere interne e la consistenza effettiva della motivazione prudenziale invocata, e chiediamo quando ricorrono i presupposti le misure cautelari a tutela delle linee di credito e l’inibitoria delle segnalazioni in Centrale dei Rischi.
  7. Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII, con il confronto analitico tra soddisfazione offerta e ricavabile dalla liquidazione giudiziale che regge l’eventuale richiesta di omologazione in presenza di dissenso del creditore pubblico.
  8. Progettiamo la suddivisione in classi e la distribuzione del valore, verificando il rispetto delle regole distributive e delle condizioni della ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII.
  9. Mettiamo sul tavolo la posizione dei soci e dei garanti fin dal primo incontro, esaminando le fideiussioni omnibus, gli effetti dell’art. 117 CCII e, per le persone fisiche, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  10. Presidiamo la fase di omologazione e le impugnazioni, dalla difesa contro le opposizioni dei creditori dissenzienti fino al reclamo e al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno la funzione che il Codice affida all’esperto indipendente, sapere quali documenti e quali argomenti rendono credibile una prospettiva di risanamento agli occhi di chi deve verificarla, e impostare le trattative con banche e creditori pubblici anticipando le obiezioni che l’esperto stesso solleverebbe. Accanto a questa, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di lavorare contemporaneamente sui due fronti su cui si decide quasi ogni ristrutturazione aziendale: la tenuta del rapporto con gli istituti di credito e la trattabilità del debito fiscale e contributivo.

Lo Studio segue la strategia con continuità dall’analisi iniziale fino al giudizio in Cassazione: la linea difensiva impostata nella prima riunione è la stessa che viene sostenuta davanti al tribunale in sede di omologazione, in corte d’appello in sede di reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Non c’è passaggio di mano, non c’è ricostruzione del caso da capo a ogni grado.

Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il piano industriale, l’attestazione di convenienza, la ricostruzione contabile e la strategia processuale nascono nello stesso tavolo, perché in materia di crisi d’impresa un piano giuridicamente ineccepibile ma economicamente non sostenibile e un piano economicamente solido ma processualmente fragile falliscono allo stesso modo.


L’informazione corretta è la prima difesa

Nella crisi d’impresa la prima difesa non è un atto giudiziario: è sapere con precisione cosa dice la norma oggi, in questa versione, per questa impresa. Gli otto miti di questa guida hanno un tratto comune: portano tutti a rinviare o a scartare a priori una strada praticabile. E il tempo, in questa materia, non è una variabile neutra — è la variabile che determina quali strumenti restano sul tavolo.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno con competenze che corrispondono esattamente alla materia: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso di composizione negoziata e la trattativa con il ceto creditorio; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per le due componenti che pesano di più nella massa debitoria di un’azienda; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC per le imprese sotto soglia e per la posizione personale di soci e garanti; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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