Perché Una Segnalazione Crif Può Essere Errata O Illegittima

Questa guida nasce da una constatazione semplice: sulle segnalazioni nelle banche dati creditizie riceviamo sempre le stesse domande, poste quasi sempre con le stesse parole. “Mi hanno segnalato e non me l’hanno detto.” “Ho pagato tutto e risulto ancora.” “Non ho mai chiesto quel prestito.” “Ma il CRIF è una lista nera?” Abbiamo scelto perciò di rispondere nel modo in cui rispondiamo di persona: domanda per domanda, senza formule, dicendo anche quello che non piace sentirsi dire.

Il quadro normativo è meno misterioso di quanto sembri. Le informazioni creditizie che riguardano i privati sono trattate nei SIC — i Sistemi di Informazione Creditizia gestiti da soggetti privati, di cui CRIF con la banca dati EURISC è il più conosciuto insieme a Experian e CTC — e sono regolate dal GDPR, dal Codice privacy e dal Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163. A questo si aggiunge, per il credito ai consumatori, l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario. Da qui discendono due cose che il debitore quasi mai conosce: che una segnalazione, per essere legittima, deve essere insieme vera e correttamente formata; e che il dato negativo ha una scadenza automatica, diversa a seconda di ciò che è successo.

Lo Studio Monardo si occupa stabilmente di questa materia perché è esattamente il terreno in cui operano le sue competenze certificate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la contestazione di una segnalazione creditizia richiede infatti di leggere insieme il contratto di finanziamento, i flussi contabili, le comunicazioni dell’intermediario e la disciplina sul trattamento dei dati personali, cioè competenze bancarie e contabili che devono stare nella stessa stanza. Ed è un avvocato cassazionista: il contenzioso risarcitorio da segnalazione illegittima è una materia che la Corte di Cassazione sta ridisegnando pronuncia dopo pronuncia, e affrontarla significa impostare la causa fin dal primo atto con la consapevolezza di come verrà letta nell’ultimo grado.

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Ma cos’è esattamente il CRIF? È una specie di lista nera dello Stato?

No, e la confusione su questo punto è all’origine di metà degli errori che vediamo. CRIF è una società privata. Gestisce EURISC, che è un Sistema di Informazione Creditizia: una banca dati alimentata volontariamente dalle banche e dalle finanziarie che vi aderiscono, chiamate “partecipanti”, e consultabile dagli stessi partecipanti quando devono valutare una richiesta di credito.

Non è un registro pubblico, non è tenuto dallo Stato, non contiene giudizi morali su nessuno. Contiene informazioni: quante richieste di finanziamento hai fatto, quali rapporti di credito hai in essere, se li stai pagando regolarmente, se hai accumulato ritardi, se hai chiuso tutto correttamente. Le informazioni sono sia negative sia positive — e questo è il punto che sfugge quasi a tutti: una storia di rimborsi puntuali è un dato che gioca a tuo favore ed è conservato anch’esso, fino a sessanta mesi.

Da non confondere con la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che è tutt’altro: è pubblica, è alimentata obbligatoriamente dagli intermediari vigilati sopra determinate soglie di esposizione, e ospita la famigerata classificazione “a sofferenza”. Sono due sistemi diversi, con regole diverse, con presupposti diversi e con rimedi in parte diversi. Chi scrive alla banca contestando “la segnalazione in Centrale Rischi” quando in realtà è finito in un SIC privato — o viceversa — parte con il piede sbagliato e spesso si sente rispondere che la contestazione è infondata solo perché è mal indirizzata.

Una precisazione che vale per tutto il resto di questa guida: dal 2019 la base giuridica del trattamento dei dati nei SIC non è più il tuo consenso, ma il legittimo interesse dei partecipanti ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR. Significa che non puoi “revocare il consenso” per farti cancellare. Puoi però contestare l’esattezza del dato, la sua base giuridica, il rispetto delle procedure e i tempi di conservazione — che sono strade molto più solide.

Chi decide di segnalarmi: la banca o il CRIF?

La banca. O la finanziaria, o l’intermediario che ti ha concesso il credito. Il gestore del SIC non decide nulla sul merito: riceve i dati dal partecipante, li registra, li rende consultabili secondo le regole del Codice di condotta e li cancella alla scadenza.

Questa distinzione ha una conseguenza pratica enorme quando si contesta. Se il dato è sbagliato nella sostanza — hai pagato e risulti moroso, l’importo è errato, il rapporto non è mai esistito — l’errore è a monte, cioè del partecipante, ed è al partecipante che va chiesta la correzione. Il gestore, avvisato, ha comunque obblighi propri: deve attivarsi, deve verificare, e in pendenza di verifica il dato contestato viene di regola sospeso dalla consultazione degli altri partecipanti.

Attenzione però: il gestore non può cancellare a piacimento. Se il dato è corretto ed è ancora nei termini, resta lì fino alla scadenza naturale. Nessuno — né tu, né la banca per cortesia, né tantomeno un intermediario che promette miracoli — può anticipare quella scadenza se il dato è legittimo. È una regola di sistema, non una cattiveria.

Quanto alle responsabilità, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che una segnalazione illegittima esponga l’intermediario su due fronti insieme: violazione degli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., e illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Lo ha affermato, tra gli altri, il Tribunale di Roma, sez. XVII, con l’ordinanza del 30 gennaio 2025.

“Errata” e “illegittima” sono la stessa cosa?

No. E la differenza è il cuore di tutta questa guida.

Una segnalazione è errata quando il dato non corrisponde alla realtà: importo sbagliato, rate risultate insolute che invece hai pagato, un finanziamento che non hai mai stipulato, una regolarizzazione mai registrata. Qui il problema è il contenuto.

Una segnalazione è illegittima quando il dato è anche vero, ma è stato formato, comunicato o conservato violando le regole. Qui il problema è il procedimento. E il procedimento conta: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14382 del 25 maggio 2021, ha costruito la legittimità della segnalazione negativa nei SIC su due requisiti che devono coesistere — uno sostanziale, la veridicità dell’inadempimento segnalato; uno formale, il rispetto della regola che impone all’intermediario di preavvisare il cliente prima dell’iscrizione.

Traduco: se hai davvero saltato tre rate, la segnalazione è sostanzialmente vera. Ma se l’intermediario non è in grado di dimostrare di averti preavvisato nei modi e nei tempi previsti, quella segnalazione — pur vera — può essere illegittima e va cancellata. Sono due binari autonomi. Si può vincere su uno solo dei due.

Aggiungo la terza famiglia, che è quella più sottovalutata: le segnalazioni scadute. Il dato era vero, era stato formato correttamente, ma è rimasto in banca dati oltre il tempo massimo di conservazione. È a tutti gli effetti un trattamento illecito, ed è un errore che si rileva solo confrontando le date della visura con la tabella dei termini. Nessuno lo fa. Noi lo facciamo sempre.

Se ho davvero saltato le rate, ho comunque qualcosa da contestare?

Molto più spesso di quanto pensi. Ti elenco, senza girarci intorno, i punti su cui una posizione “meritata” può cadere lo stesso:

  • Il preavviso. Deve esserci, deve essere specifico per i SIC, e l’intermediario deve poter provare che ti è arrivato. Non basta averlo spedito nel vuoto.
  • La soglia. Per il primo ritardo, il dato può diventare visibile agli altri partecipanti solo dopo il mancato pagamento di due rate o due mesi consecutivi, e comunque non prima di quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Una segnalazione anticipata rispetto a questa finestra è illegittima.
  • La qualificazione. Un ritardo non è un inadempimento definitivo; un debito contestato in giudizio non è un debito accertato; una posizione in trattativa non è una posizione abbandonata.
  • L’aggiornamento. Se hai pagato, o transatto, o definito a saldo e stralcio, il dato relativo alla regolarizzazione deve essere registrato senza ritardo. La permanenza del dato “vecchio” è un illecito autonomo.
  • La durata. Ogni categoria di dato ha il suo termine. Superato quello, la conservazione non ha più base giuridica.
  • L’identità. Sembra assurdo, ma le segnalazioni su omonimi o su vittime di furto d’identità sono più frequenti di quanto si immagini.

Il punto è che l’inadempimento non è una licenza in bianco: legittima l’informazione, non qualunque modo di darla.


Come faccio a sapere cosa c’è scritto su di me?

Chiedendolo. Hai il diritto di accesso ai tuoi dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR, e i gestori dei SIC mettono a disposizione moduli dedicati per ottenere la propria posizione. È un diritto gratuito: nessuno può farti pagare per sapere cosa risulta a tuo nome.

Il consiglio operativo, però, è di non fermarsi lì. Una visura CRIF da sola racconta metà della storia. Se sei un imprenditore, un professionista o un garante, chiedi in parallelo anche la visura della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che si ottiene su richiesta all’Istituto. E se i finanziamenti sono stati più d’uno, verifica anche presso gli altri SIC — Experian e CTC — perché i partecipanti non aderiscono necessariamente a tutti.

Quando la visura arriva, quello che conta non è la parola “insoluto”. Sono le date. Data di apertura del rapporto, data di scadenza contrattuale, data dell’ultimo aggiornamento fornito dall’intermediario, data di registrazione dell’eventuale regolarizzazione. È da lì che si contano i mesi di conservazione ed è lì che si annidano gli errori più facili da dimostrare.

Ho trovato un dato sbagliato: a chi scrivo, alla banca o al CRIF?

A entrambi, e nello stesso momento. È l’unica risposta operativamente sensata.

Alla banca o alla finanziaria perché, come detto sopra, è il titolare del dato e l’unico che possa correggerlo alla fonte. Al gestore del SIC perché è tenuto ad attivarsi sulla contestazione e perché, se la posizione è controversa, il dato può essere sospeso dalla consultazione mentre la verifica è in corso — il che, se stai cercando un mutuo, cambia la tua vita nell’immediato.

La richiesta va fatta per iscritto, con mezzi che diano prova di ricezione: PEC se ce l’hai, raccomandata A/R altrimenti. Deve contenere l’identificazione del rapporto contestato, l’indicazione precisa del dato errato o del vizio, i documenti che lo dimostrano — quietanze, contabili, corrispondenza, accordi transattivi — e la richiesta espressa di rettifica o cancellazione, con l’indicazione della norma su cui la fondi. Una diffida generica (“non sono d’accordo con la segnalazione”) produce una risposta generica; una diffida che indica quale rata è stata pagata, quando, con quale bonifico e quale dato risulta invece a sistema, molto spesso produce la correzione.

Entro quanto devono rispondermi? E se non rispondono?

Il termine è di un mese dalla richiesta, prorogabile di ulteriori due mesi quando la richiesta è particolarmente complessa o quando ne sono pervenute molte. È il termine dell’art. 12 del GDPR, recepito nel Codice di condotta dei SIC.

Se non rispondono, o rispondono negando senza motivazione, il silenzio non è una porta chiusa: è un elemento di prova a tuo favore per la fase successiva. E la fase successiva ha tre strade, che di seguito riassumo insieme ai passaggi e ai termini principali.

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. ConoscenzaRichiesta di accesso ai dati (art. 15 GDPR)Riscontro entro 1 mese, prorogabile di 2Gestore del SIC / intermediario
2. Contestazione stragiudizialeReclamo/diffida di rettifica o cancellazione (artt. 16-17 GDPR)Riscontro entro 1 mese, prorogabile di 2Intermediario segnalante + gestore del SIC
3. Reclamo bancarioReclamo formale all’ufficio reclamiRisposta entro 60 giorni (30 per i servizi di pagamento)Intermediario
4a. Via arbitraleRicorso all’Arbitro Bancario FinanziarioProponibile dopo il reclamo, entro 12 mesi dalla sua presentazioneCollegio ABF territorialmente competente
4b. Via amministrativaReclamo al Garante privacyNon soggetto a decadenza breveGarante per la protezione dei dati personali
4c. Via giudiziale d’urgenzaRicorso ex art. 700 c.p.c.Nessun termine, ma il periculum va attualeTribunale civile
5. MeritoAzione di accertamento e risarcimentoPrescrizione ordinaria del diritto al risarcimentoTribunale civile

Una nota che vale la pena tenere a mente: i termini processuali civili sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Non è una sospensione dei termini amministrativi né di quelli contrattuali, ma nella pianificazione di un’azione giudiziale incide.

ABF, Garante o giudice: come si sceglie?

Dipende da cosa ti serve, e le tre strade non sono interscambiabili.

L’Arbitro Bancario Finanziario è lo strumento più efficiente quando il problema è formale e circoscritto: preavviso mancante, preavviso tardivo, preavviso inviato per la Centrale dei Rischi ma non per il SIC, segnalazione anticipata rispetto alla finestra dei quindici giorni. Il procedimento è documentale, il contributo per il ricorrente è di venti euro, la decisione arriva in genere entro pochi mesi, ed è preceduta obbligatoriamente da un reclamo all’intermediario. Le decisioni non hanno l’efficacia di una sentenza, ma l’inadempimento viene reso pubblico e gli intermediari, nella grandissima maggioranza dei casi, vi si adeguano. L’ABF però non liquida risarcimenti in senso pieno: ordina la cancellazione, non ti ristora la perdita del mutuo.

Il Garante privacy è la strada da percorrere quando la violazione è di sistema: conservazione oltre i termini, dati inesatti mai corretti nonostante le richieste, riscontri omessi al diritto di accesso, trattamento privo di base giuridica. Il Garante può ordinare la cancellazione e sanzionare, ma non liquida danni. Va tenuto presente inoltre che la scelta tra reclamo al Garante e azione giudiziaria, sullo stesso oggetto, è alternativa.

Il giudice è indispensabile in due situazioni: quando serve una cancellazione immediata perché il pregiudizio è in corso, e quando c’è un danno da farsi risarcire. Solo il giudice può fare entrambe le cose.

Nella pratica, la scelta non è quasi mai secca. Su una stessa posizione capita di ottenere per via arbitrale la cancellazione del dato e di coltivare in parallelo, davanti al Tribunale, la domanda risarcitoria per ciò che quella segnalazione ha prodotto nel frattempo.

Quando serve andare dal giudice d’urgenza?

Quando il danno sta accadendo adesso e aspettare la causa ordinaria lo renderebbe irreparabile. Il caso tipico: il mutuo per la casa è in istruttoria, la banca consulta la banca dati, trova la segnalazione, sospende la pratica; oppure sei un’impresa e ti vengono revocati gli affidamenti, o un fornitore assicurato ti taglia il credito commerciale.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. serve a ottenere dal Tribunale l’ordine di cancellare o rettificare il dato prima e a prescindere dalla causa di merito. Richiede due cose. Il fumus boni iuris, cioè la dimostrazione apparente che la segnalazione è illegittima: assenza di prova del preavviso, mancanza dei presupposti sostanziali, credito seriamente contestato, dato conservato oltre i termini. E il periculum in mora, cioè la prova che la permanenza del dato ti sta producendo un pregiudizio imminente e non rimediabile con la sola sentenza finale.

Il periculum è il vero campo di battaglia, e si vince con i documenti: la lettera della banca che sospende l’erogazione, la revoca del fido, la comunicazione del diniego con l’esplicita indicazione della segnalazione tra le cause. Un ricorso d’urgenza costruito solo sull’affermazione che “essere segnalati è pregiudizievole” è un ricorso che si respinge.

Devo aspettare che la banca risponda prima di agire?

Per l’ABF sì, il reclamo preventivo è condizione di procedibilità. Per il giudice, no. Se il pregiudizio è attuale, si può depositare il ricorso d’urgenza senza attendere la fine dell’interlocuzione stragiudiziale.

Detto questo, un consiglio che diamo sempre: la diffida serve anche quando sai già che verrà respinta. Serve a fissare la data in cui l’intermediario è stato messo a conoscenza dell’errore. Perché da quel momento in poi, ogni giorno di permanenza del dato non è più un errore: è una scelta. E le scelte, in sede risarcitoria, pesano molto più degli errori.


Sono garante di un prestito altrui: possono segnalare anche me?

Sì, e succede regolarmente. Il fideiussore risponde dell’obbligazione garantita, e l’inadempimento del debitore principale, alle condizioni previste, può riflettersi anche sulla sua posizione nella banca dati. Chi presta una garanzia “per fare un favore a un amico” quasi mai lo sa.

Questo però non significa che il garante sia privo di difese. Al contrario: le sue difese sono spesso più forti. Il garante può contestare di non aver ricevuto alcun preavviso — e il preavviso, come vedremo, va provato dall’intermediario, non da chi lo nega. Può contestare la validità o l’estensione della garanzia stessa. Può far valere l’estinzione della fideiussione. E può far valere il fatto, banale ma decisivo, di non essere mai stato informato dell’inadempimento del debitore principale.

Stessa logica per i cointestatari e per i coobbligati: la segnalazione riguarda il rapporto, ma i vizi formali si valutano su ciascun soggetto separatamente. Il preavviso spedito a uno solo dei due cointestatari non copre l’altro.

Su questo tipo di posizioni lo Studio Monardo lavora con la struttura che gli è propria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, così che l’analisi del contratto di garanzia, la ricostruzione contabile dell’esposizione e la contestazione del trattamento dei dati vengano condotte insieme e non in tre momenti scollegati.

Ho pagato tutto: perché risulto ancora segnalato?

Perché pagare e sparire dalla banca dati sono due cose diverse, e questa è probabilmente la domanda che riceviamo più spesso in assoluto.

Il pagamento non cancella il passato: fa scattare un termine. Se il ritardo non superava le due rate o i due mesi e poi è stato regolarizzato, il dato resta fino a dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Se il ritardo era superiore, restano ventiquattro mesi. Trascorso quel periodo, se nel frattempo non si registrano nuovi ritardi, il dato viene eliminato automaticamente.

Fin qui è fisiologia. La patologia comincia quando l’intermediario non registra affatto la regolarizzazione, o la registra mesi dopo, o applica il termine sbagliato. Il caso classico: definizione a saldo e stralcio di una posizione, con conseguente estinzione dell’obbligazione, e mantenimento del dato per trentasei mesi come se l’inadempimento non fosse mai stato regolarizzato — quando la definizione transattiva rientra nella nozione di regolarizzazione degli inadempimenti prevista dal Codice di condotta, con applicazione del termine più breve.

E qui c’è il tema del ritardo nell’aggiornamento, che ha una sua autonomia risarcitoria. La Corte di Cassazione, sez. III, con la pronuncia n. 3671 del 9 febbraio 2024, ha censurato l’inerzia di un istituto che, dopo l’estinzione del credito per effetto di un accordo transattivo, aveva atteso mesi prima di aggiornare la posizione, con l’effetto di precludere l’accesso al credito al soggetto segnalato.

Ecco perché, in ogni transazione o saldo e stralcio che seguiamo, la clausola sull’obbligo di aggiornamento dei dati nelle banche dati creditizie entro un termine espresso non è un dettaglio: è metà del valore dell’accordo.

Il credito è stato ceduto: chi deve cancellare, la vecchia banca o la nuova società?

Domanda ottima e sempre più frequente, con la diffusione delle cessioni di crediti deteriorati in blocco.

La regola è che l’obbligo di aggiornare i dati segue la titolarità del trattamento. Il partecipante che ha effettuato la segnalazione e il gestore del SIC devono aggiornare senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione degli inadempimenti di cui abbiano conoscenza, anche quando questa sia avvenuta dopo la cessione del credito a un soggetto che al sistema non partecipa — e anche su richiesta dell’interessato, purché corredata da dichiarazione del cessionario o da altra documentazione idonea.

Tradotto in pratica: se hai definito la posizione con la società di recupero cessionaria e la vecchia banca ti dice “non è più roba nostra”, quella risposta non è sufficiente. La diffida va indirizzata contemporaneamente al cedente, al cessionario e al gestore del SIC, allegando la quietanza rilasciata dal cessionario — è quella la documentazione idonea che sblocca l’aggiornamento.

Sul piano giudiziale, l’azione è proponibile sia contro la banca segnalante sia contro il cessionario che, subentrato nella posizione, abbia omesso di provvedere alla cancellazione.

Risulto un finanziamento che non ho mai chiesto: cosa faccio?

Questa è la situazione più grave e va trattata come tale, perché di regola significa furto d’identità.

Il primo passo non è la diffida: è la denuncia-querela alle forze dell’ordine. Serve a te come prova documentale in ogni sede successiva, e serve a interrompere la catena, perché chi ha usato i tuoi documenti quasi mai si è fermato a un solo finanziamento.

Il secondo passo è la richiesta di accesso a tutti i SIC, non solo a quello dove hai visto il problema, per censire l’intera estensione del danno.

Il terzo è la contestazione al partecipante e al gestore, allegando la denuncia e chiedendo l’immediata sospensione dalla consultazione del dato oltre che la cancellazione. In questi casi la sospensione ha un valore concreto e immediato: impedisce che il dato continui a produrre effetti mentre si accerta la verità.

Il quarto riguarda l’intermediario che ha erogato: se ha concesso credito a un soggetto che ha esibito documenti non suoi, si pone un problema serio di adeguatezza delle verifiche di identità e di istruttoria. Non è un dettaglio processuale, è il fondamento della responsabilità.

In questi casi il tempo lavora contro di te: ogni mese in più di permanenza del dato è un mese in cui altri intermediari lo hanno letto e ne hanno tenuto conto.

Vale tutto anche se non sono un consumatore ma un’impresa?

Qui la risposta è articolata, e chi la semplifica ti sta dando un’informazione inaffidabile.

Sull’obbligo di preavviso previsto dall’art. 125, comma 3, TUB, la Cassazione ha delimitato il campo: con l’ordinanza n. 14382 del 25 maggio 2021, poi richiamata dall’ordinanza n. 39769 del 2021, ha chiarito che quella norma vincola in riferimento alle operazioni riconducibili al credito al consumo, essendo collocata nel capo dedicato al credito ai consumatori, dal cui ambito sono esclusi i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile.

Ma il preavviso nei SIC ha una seconda fonte, autonoma da quella bancaria: il Codice di condotta. E su questo l’ABF, con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632 del 15 maggio 2023, ha affermato che l’obbligo di preavviso di segnalazione nei SIC riguarda tutte le persone fisiche, anche quando non rivestano la qualità di consumatore. La stessa decisione ha chiarito che una comunicazione di preavviso pervenuta dopo la prima segnalazione rende legittime le segnalazioni successive alla ricezione, ma lascia ferma l’illegittimità di quelle anteriori, che vanno cancellate.

Per le società di capitali il quadro è diverso, perché la disciplina sui dati personali tutela le persone fisiche. Le imprese però non sono senza difese: per loro il terreno si sposta sui presupposti sostanziali della segnalazione e, quando è coinvolta la Centrale dei Rischi, sulla nozione di sofferenza — dove la giurisprudenza è particolarmente severa con gli automatismi, come vedremo tra poco.


Se sono nel CRIF, nessuno mi darà più credito? E per quanto?

Comincio dalla parte onesta e scomoda: sì, una segnalazione negativa incide, e nel breve periodo può incidere parecchio. Chi ti dice il contrario ti sta vendendo qualcosa.

Ora la parte vera. Non esiste alcun divieto legale di concedere credito a chi ha una segnalazione: la valutazione resta discrezionale dell’intermediario, che deve considerare la situazione complessiva e non un singolo campo di una banca dati. Questo principio ha oggi anche una copertura europea: la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 7 dicembre 2023 nella causa C-634/21 (SCHUFA Holding), ha stabilito che il calcolo automatizzato di un punteggio di affidabilità creditizia costituisce una decisione automatizzata ai sensi dell’art. 22 del GDPR quando quel punteggio determina in modo decisivo la stipula o il rifiuto del contratto. Il che significa, per l’interessato, il diritto a un intervento umano, a informazioni significative sulla logica utilizzata e alla possibilità di contestare l’esito.

E poi c’è il fattore tempo, che è la vera risposta alla tua domanda. Il dato ha una scadenza precisa e automatica.

Tipo di informazioneTempo massimo di conservazioneDa quando si contano
Richiesta di finanziamento in istruttoria180 giorniData della richiesta
Richiesta rifiutata o rinunciata90 giorniData del rifiuto o della rinuncia
Ritardo fino a 2 rate o 2 mesi, poi regolarizzato12 mesiRegistrazione della regolarizzazione
Ritardo superiore a 2 rate o 2 mesi, poi regolarizzato24 mesiRegistrazione della regolarizzazione
Inadempimento non regolarizzato36 mesiScadenza contrattuale del rapporto o ultimo aggiornamento, se successivo
Rapporti conclusi regolarmente (dati positivi)60 mesiCessazione del rapporto o scadenza contrattuale

La cancellazione, alla scadenza, è automatica: i gestori programmano i sistemi perché avvenga senza alcuna richiesta e senza alcun costo.

Se contesto, la banca può reagire e peggiorare la mia posizione?

No, e questa paura merita una risposta netta perché blocca molte persone che avrebbero ragione.

Contestare l’esattezza di un dato o il rispetto delle procedure è l’esercizio di un diritto riconosciuto dal GDPR. Non è un atto ostile, non produce alcuna annotazione peggiorativa, non “irrita” il sistema. Nessuna banca dati registra il fatto che tu abbia presentato un reclamo, e nessun intermediario può legittimamente trattarti peggio per averlo fatto.

L’unico effetto collaterale reale è di segno opposto: durante la verifica, il dato contestato può essere sospeso dalla consultazione degli altri partecipanti. Cioè, temporaneamente, sei messo meglio di prima.

Quello che invece può peggiorare la posizione è l’inerzia. Ogni mese che passa senza contestare è un mese in cui maturano nuovi aggiornamenti negativi, in cui la prova di ciò che è accaduto si allontana, in cui il termine di conservazione riparte da capo per effetto di un nuovo ritardo registrato.

Posso pagare qualcuno per farmi cancellare subito?

No. E se qualcuno te lo propone dietro compenso per la “cancellazione garantita”, stai parlando con un truffatore.

La cancellazione di un dato inesatto, illegittimo o scaduto è un diritto che si esercita gratuitamente. La cancellazione di un dato corretto e nei termini non è nella disponibilità di nessuno: né tua, né della banca, né del gestore del SIC, né di un intermediario. I sistemi sono programmati per eliminare il dato alla scadenza naturale, e anticiparla non è consentito.

Quello che un professionista può fare — e che è tutt’altro mestiere — è verificare se la tua posizione presenti i vizi di cui abbiamo parlato, quantificare i termini corretti, costruire la contestazione e portarla nelle sedi giuste. È un’attività di analisi e di difesa tecnica, con un impegno di mezzi: nessun avvocato serio ti promette un risultato, perché nessuno può garantirlo.

Diffida in particolare di tre formule ricorrenti: “cancellazione in 48 ore”, “contatti diretti in CRIF”, “ripulitura della posizione”. Le prime due sono false. La terza non esiste.

Quanto tempo ho davvero per reagire?

Meno di quanto credi se vuoi la cancellazione utile, più di quanto temi se vuoi il risarcimento.

Per la cancellazione, il tempo utile è quello in cui il dato produce ancora effetti. Una segnalazione cancellata dopo che il mutuo ti è già stato negato e la casa è stata venduta a un altro ti restituisce la pulizia della posizione, non l’occasione perduta. Per questo, quando c’è una pratica di credito in corso, il ricorso d’urgenza va valutato subito, in giorni, non in mesi.

Per il risarcimento, i tempi sono quelli della prescrizione ordinaria del diritto risarcitorio, ma la difficoltà non è il termine: è la prova. Il danno da illegittima segnalazione non è mai automatico — la Cassazione è costante nel negare che sussista “in re ipsa” — e va allegato specificamente e dimostrato da chi ne chiede il ristoro. Il che significa una cosa sola, molto concreta: le prove vanno raccolte adesso, mentre esistono. La lettera di diniego del finanziamento con l’indicazione della causa, la revoca del fido, la corrispondenza con il fornitore, la testimonianza del funzionario. Fra due anni non troverai più nulla.

C’è poi un aspetto che non è giuridico ma che riguarda molte persone che incontriamo: la segnalazione pesa psicologicamente più di quanto pesi realmente. Vederla, capirla, saperne la data di scadenza e sapere se sia attaccabile toglie da quella condizione di sospensione indefinita che è la parte peggiore della faccenda.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, costruite per far vedere come funzionano i conti e i termini — non casi reali, ma esercizi.

Prima ipotesi — il preavviso che non c’è. Prestito personale al consumo, importo finanziato 14.760 €, rata mensile 287 €. Il debitore salta la rata del 5 febbraio e quella del 5 marzo. L’intermediario registra la prima informazione negativa e la rende visibile agli altri partecipanti a partire dal 12 marzo, sostenendo di aver inviato il preavviso.

Primo controllo, sostanziale: le rate impagate sono effettivamente due. Il dato è vero. Su questo binario non c’è partita.

Secondo controllo, formale: quando è stato spedito il preavviso e c’è prova che sia arrivato? L’intermediario esibisce un tabulato di invio SMS, senza riscontro di consegna. Il dato è stato reso visibile il 12 marzo; anche ammettendo la spedizione il 6 marzo, tra spedizione e visibilità corrono sei giorni, non i quindici richiesti.

Esito: le segnalazioni anteriori al decorso del termine sono illegittime e vanno cancellate, restando ferma la legittimità di quelle successive alla effettiva ricezione di un preavviso valido. Se il debitore paga entrambe le rate il 30 marzo, il ritardo non supera le due rate e il dato residuo — quello legittimo — si conserva per 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, quindi fino all’incirca a fine marzo dell’anno successivo, sempre che nel frattempo non intervengano nuovi ritardi.

Seconda ipotesi — il termine sbagliato dopo il saldo e stralcio. Esposizione residua 23.480 € su un finanziamento non regolarizzato, scadenza contrattuale del rapporto fissata al 30 novembre 2023. Nel giugno 2024 il debitore definisce a saldo e stralcio con il versamento di 9.200 €, e l’intermediario rilascia quietanza liberatoria il 27 giugno 2024.

Cosa dovrebbe accadere: la definizione transattiva rientra nella nozione di regolarizzazione degli inadempimenti, perché comporta l’estinzione dell’obbligazione a seguito di vicenda diversa dall’adempimento integrale. L’intermediario deve registrare senza ritardo l’avvenuta regolarizzazione, e da quella registrazione decorre il termine di 24 mesi, essendo il ritardo superiore a due rate. Cancellazione attesa intorno a fine giugno 2026.

Cosa accade spesso invece: nessuna registrazione della regolarizzazione, e mantenimento del dato come inadempimento non regolarizzato per 36 mesi dalla scadenza contrattuale, cioè fino a novembre 2026. Cinque mesi di conservazione in più, senza base giuridica, esattamente nel periodo in cui il debitore sta cercando di rientrare nel mercato del credito.

Difesa: diffida con allegata la quietanza del 27 giugno 2024, richiesta di registrazione della regolarizzazione con decorrenza dalla data della quietanza, richiesta di applicazione del termine di 24 mesi e, in caso di riscontro negativo, reclamo al Garante o azione giudiziale. Il vizio, qui, non sta nel dato: sta nella data da cui si contano i mesi. Ed è invisibile a chi non confronta la visura con il testo del Codice di condotta.

La domanda che nessuno fa ma che tutti dovrebbero fare

Eccola: “E quelli che hanno già letto la mia posizione sbagliata, chi glielo dice?”

È la domanda che non riceviamo mai, ed è quella che nella pratica fa la differenza tra una vittoria formale e una vittoria utile.

Ragiona su come funziona il sistema. Nei mesi in cui il dato errato è rimasto a sistema, la tua posizione è stata consultata dai partecipanti a cui hai chiesto credito. Ognuno di loro ha registrato internamente l’esito di quella consultazione, ha aggiornato il proprio scoring, ha alimentato i propri modelli di valutazione. Quando finalmente ottieni la cancellazione dal SIC, il dato sparisce dalla banca dati — ma le decisioni già prese da chi lo aveva letto restano dove sono, e i sistemi interni degli intermediari non si aggiornano da soli per magia.

Ecco perché una richiesta di rettifica ben fatta non si limita a chiedere la cancellazione. Chiede anche che della rettifica siano informati coloro ai quali i dati sono stati comunicati: è un obbligo del titolare, previsto dall’art. 19 del GDPR, salvo che risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. E chiede l’elenco dei destinatari a cui i dati sono stati comunicati, che è parte del contenuto del diritto di accesso ex art. 15 del GDPR.

Ha due effetti, entrambi decisivi. Il primo è pratico: la correzione arriva a chi aveva letto il dato sbagliato, e la tua reputazione creditizia si ricostruisce davvero e non solo sulla carta. Il secondo è probatorio, ed è quello che i più trascurano: l’elenco di chi ha consultato la tua posizione mentre era inquinata è la prova del nesso causale tra la segnalazione illegittima e il danno che hai subito. Se quell’elenco contiene l’istituto che ti ha negato il mutuo il mese dopo aver consultato, hai in mano l’anello che collega la condotta all’evento — che è precisamente ciò che, come vedremo tra un istante, la Cassazione pretende e che quasi nessun ricorrente riesce a fornire.

Chiederlo costa una riga in più nella diffida. Non chiederlo può costare la causa.

Ma i giudici cosa dicono?

Questa è la parte che i lettori saltano e che invece decide tutto. Riporto le pronunce che orientano la materia, con l’indicazione di cosa affermano e perché contano nel caso di una segnalazione contestata.

Cass. civ., sez. I, ord. 25 maggio 2021, n. 14382. È la pronuncia di riferimento. Costruisce la legittimità della segnalazione negativa nei SIC sulla coesistenza di un presupposto sostanziale — la veridicità dell’inadempimento — e di uno formale — il rispetto della regola procedurale che impone il preavviso al cliente. Delimita al contempo l’ambito dell’art. 125, comma 3, TUB alle operazioni di credito al consumo, escludendo i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione della proprietà immobiliare. Rilevanza: è il testo da cui parte ogni contestazione seria, e insieme il primo filtro sul tipo di finanziamento coinvolto.

Cass. civ., ord. n. 39769 del 2021. Richiama e conferma il precedente appena citato sul perimetro applicativo dell’art. 125 TUB. Rilevanza: chiarisce che l’orientamento non è isolato ma consolidato, e che il tipo di contratto va verificato prima di impostare la difesa sul solo mancato preavviso.

Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. Afferma che la classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero inadempimento contrattuale, ma richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, tale da evidenziare una grave e non transitoria difficoltà economica assimilabile all’insolvenza; riconosce inoltre la possibile legittimazione del terzo danneggiato dalla segnalazione altrui e valorizza, sul nesso causale, il diniego di credito espressamente motivato con la segnalazione. Rilevanza: è la pronuncia più recente e più severa contro gli automatismi, e vale in modo diretto per imprese e garanti.

Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2024, n. 3671. Censura l’inerzia dell’intermediario che, estinto il credito a seguito di accordo transattivo, ritarda l’aggiornamento della posizione, precludendo al segnalato l’accesso al credito. Rilevanza: fonda la responsabilità autonoma per mancato aggiornamento, cioè per la fattispecie di gran lunga più frequente dopo un saldo e stralcio.

Cass. civ., sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Ribadisce che il danno all’immagine da illegittima segnalazione, quale danno-conseguenza, non sussiste in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, con ripartizione dell’onere secondo le regole ordinarie dell’illecito aquiliano; precisa peraltro che il danno patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, potendo consistere, per l’imprenditore, nel peggioramento dell’affidabilità commerciale. Rilevanza: è la mappa esatta di ciò che va provato e di come lo si può provare.

Cass. civ., sez. 6-3, 28 marzo 2018, n. 7594. Precedente costante sulla non configurabilità in re ipsa del danno all’immagine da illegittima segnalazione. Rilevanza: chiarisce che il principio non è un’invenzione recente ma un indirizzo stabile, e va affrontato di petto in citazione, non aggirato.

Cass. civ., 6 marzo 2023, n. 6589. Sulla stessa linea: il danno all’immagine e alla reputazione va allegato specificamente e dimostrato. Rilevanza: è la pronuncia più citata dai giudici di merito quando rigettano domande risarcitorie generiche.

Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931. Esclude che possa essere segnalato a sofferenza chi si trovi in mero ritardo o contesti in buona fede il proprio debito. Rilevanza: è l’argomento centrale quando la segnalazione arriva mentre è pendente una causa sul credito.

Cass. civ. n. 15609 del 2014 e Cass. civ. n. 2913 del 2016. Definiscono la nozione di sofferenza: situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con lo stato di insolvenza, con irrilevanza del mero ritardo o del volontario inadempimento. Rilevanza: sono il fondamento su cui poggia l’orientamento consolidato fino alle pronunce più recenti.

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972. Esclude la risarcibilità dei pregiudizi bagatellari, cioè di disagi, fastidi e insoddisfazioni della vita quotidiana. Rilevanza: segna il confine oltre il quale la domanda di danno non patrimoniale non passa, e impone di costruirla su conseguenze concrete.

Cass. civ., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n. 17115. Interviene in tema di segnalazione e di informativa preventiva al consumatore ai sensi dell’art. 125 TUB. Rilevanza: conferma che il tema del preavviso nel credito ai consumatori resta pienamente attuale nella giurisprudenza di legittimità.

Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding. Stabilisce che il calcolo automatizzato di un punteggio di affidabilità creditizia da parte di una società di informazioni commerciali costituisce decisione automatizzata ai sensi dell’art. 22 GDPR quando quel punteggio determina in modo decisivo la conclusione o il rifiuto del contratto da parte del terzo che lo utilizza. Rilevanza: apre il fronte, ancora poco battuto in Italia, della contestazione dello scoring e del diritto a informazioni significative sulla logica utilizzata.

ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632. Estende l’obbligo di preavviso di segnalazione nei SIC a tutte le persone fisiche, anche non consumatori; stabilisce che il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime le segnalazioni successive alla ricezione, restando illegittime e da cancellare quelle anteriori. Rilevanza: è la decisione che consente al piccolo imprenditore individuale e al professionista di far valere il vizio formale.

ABF Milano, decisione 29 maggio 2025, n. 5208. Dichiara illegittima la segnalazione nel SIC quando l’intermediario ha inviato soltanto il preavviso previsto per la Centrale dei Rischi e non quello specifico per il SIC, disponendo la cancellazione. Rilevanza: colpisce un errore diffusissimo negli uffici degli intermediari, e va cercato sempre nella documentazione avversaria.

ABF Milano, decisione 22 gennaio 2026, n. 575. In tema di preavviso inviato via SMS, ribadisce che grava sull’intermediario l’onere di provare il momento in cui la segnalazione è divenuta visibile nel SIC, richiamando sul punto ABF Torino n. 5585 del 2025, e conferma l’orientamento sulla sorte delle segnalazioni anteriori e posteriori al preavviso. Rilevanza: sposta sull’intermediario un onere probatorio che quasi mai riesce ad assolvere.

ABF Milano, decisione 28 febbraio 2025, n. 2298. Si pronuncia sulla cancellazione delle segnalazioni nei SIC e in Centrale dei Rischi a fronte di vizi formali del preavviso, in un caso di invio tramite SMS contestato dal cliente. Rilevanza: mostra come si contesta concretamente la prova della ricezione quando il canale usato è digitale.

Tribunale di Roma, sez. XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. Afferma che la segnalazione illegittima integra insieme inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente obbligo risarcitorio oltre alla cancellazione. Rilevanza: consente di impostare la domanda su un doppio titolo, con evidenti vantaggi sul piano dell’onere probatorio.

Tribunale di Latina, sentenza 20 ottobre 2023, n. 2212. Richiama il principio per cui, in tema di illegittima segnalazione, il danno all’immagine e alla reputazione non è in re ipsa ma va allegato e dimostrato. Rilevanza: conferma come i giudici di merito applichino con rigore l’indirizzo di legittimità, e quanto sia decisiva la costruzione probatoria fin dall’atto introduttivo.

Il quadro complessivo, se lo si guarda dall’alto, dice una cosa sola: sull’illegittimità della segnalazione la giurisprudenza è oggi favorevole al segnalato; sul risarcimento è esigente. Cancellare è realistico. Farsi risarcire richiede prove, e le prove si costruiscono all’inizio, non alla fine.

E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco l’elenco delle attività che lo Studio Monardo svolge su una posizione segnalata. Non “aiutiamo a”, non “supportiamo nel”: queste sono le cose che facciamo materialmente.

  1. Acquisiamo la posizione completa in tutte le banche dati rilevanti, presentando le richieste di accesso ai gestori dei SIC e, dove serve, la richiesta di visura della Centrale dei Rischi, per avere il quadro reale e non quello riferito dal cliente.
  2. Ricostruiamo la cronologia del rapporto confrontando contratto, piano di ammortamento, estratti conto e flussi di pagamento, individuando per ogni rata la data di scadenza, la data di pagamento effettivo e l’eventuale scostamento.
  3. Verifichiamo il preavviso: chiediamo all’intermediario l’esibizione della comunicazione, del mezzo di invio e della prova di ricezione, e confrontiamo la data di spedizione con la data in cui il dato è divenuto visibile nel sistema.
  4. Calcoliamo i termini di conservazione applicabili a ciascuna informazione, categoria per categoria, e li confrontiamo con le date effettivamente presenti in visura per far emergere le conservazioni oltre il termine.
  5. Redigiamo e notifichiamo la diffida di rettifica o cancellazione al partecipante segnalante e al gestore del SIC, con richiesta espressa di sospensione dalla consultazione, di comunicazione della rettifica ai destinatari ex art. 19 GDPR e di indicazione dei soggetti che hanno consultato la posizione.
  6. Predisponiamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando il vizio è formale e documentale, dopo aver curato il reclamo preventivo all’intermediario che ne costituisce presupposto.
  7. Depositiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la permanenza del dato sta producendo un pregiudizio attuale, allegando la documentazione che dimostra il periculum: dinieghi di finanziamento, revoche di affidamento, sospensioni di istruttoria.
  8. Costruiamo il fascicolo probatorio del danno raccogliendo, mentre sono ancora reperibili, le comunicazioni di rifiuto, la corrispondenza bancaria e commerciale e i documenti contabili da cui emerge il peggioramento dell’affidabilità, e coltiviamo la domanda risarcitoria nel giudizio di merito.
  9. Negoziamo transazioni e definizioni a saldo e stralcio inserendo la clausola sull’obbligo di aggiornamento dei dati nelle banche dati creditizie, con indicazione del termine e delle conseguenze dell’inadempimento, perché l’accordo produca anche l’effetto reputazionale.
  10. Presentiamo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quando la violazione riguarda la conservazione oltre i termini, l’inesattezza non corretta o il mancato riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: contestare una segnalazione significa leggere insieme il contratto di finanziamento, la ricostruzione contabile dell’esposizione e la disciplina sul trattamento dei dati personali, e sono competenze che devono lavorare sullo stesso tavolo e non in tre uffici diversi. Pesa altrettanto l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché il contenzioso risarcitorio da illegittima segnalazione è oggi definito dalla giurisprudenza di legittimità, e un atto introduttivo scritto sapendo come la Suprema Corte legge il nesso causale e l’onere della prova è un atto diverso da uno scritto guardando solo al primo grado.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore che legge la prima visura è quello che, se necessario, porta la causa in Cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione a metà percorso. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili contabili — quale rata è stata pagata, quando, con quale imputazione — sono infatti il presupposto di fatto delle contestazioni giuridiche, e trattarli separatamente indebolisce entrambe.

Per chi si trova in una situazione debitoria più ampia, di cui la segnalazione è solo un sintomo, lo Studio interviene anche sugli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento e, per le imprese, sui percorsi negoziali previsti dalla normativa sulla crisi d’impresa. Su ogni posizione l’impegno è di mezzi: analizziamo, verifichiamo, contestiamo e costruiamo la strategia più solida disponibile sulla base della documentazione, senza promettere risultati che nessuno può garantire.

In tre punti, cosa portarsi via da queste risposte

Primo: una segnalazione vera può essere illegittima lo stesso. Veridicità e regolarità procedurale sono due requisiti distinti, e basta che manchi il secondo perché il dato debba essere cancellato. Il preavviso, i quindici giorni, la finestra delle due rate: sono lì che si vince la maggior parte delle contestazioni.

Secondo: le date contano più delle parole. Il termine di conservazione, la data di registrazione della regolarizzazione, la data in cui il dato è divenuto visibile: sono numeri, e i numeri o tornano o non tornano. È il controllo che quasi nessuno fa e che quasi sempre produce qualcosa.

Terzo: la cancellazione è realistica, il risarcimento è esigente. Se hai subito un danno concreto, le prove vanno raccolte ora, mentre esistono, non quando deciderai di fare causa.

Lo Studio Monardo segue queste posizioni perché sono esattamente il punto di incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme contratto, contabilità e disciplina dei dati; e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di impostare fin dal primo atto un contenzioso che, in questa materia, è definito dalle pronunce di legittimità. È una combinazione che si applica in modo diretto alla contestazione di una segnalazione creditizia, dal primo controllo della visura fino all’eventuale giudizio risarcitorio.

📩 Hai una segnalazione a tuo nome e vuoi sapere se è corretta, se è legittima e quando scadrà? Non lasciare che i mesi passino mentre il dato continua a essere consultato: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo per far analizzare la tua posizione — trovi tutti i riferimenti per raggiungerci al termine di questa guida.

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