Il documento che decide l’esito della procedura
Molti imprenditori accedono alla composizione negoziata convinti che il piano di risanamento sia un adempimento burocratico da sistemare più avanti, quando le trattative saranno entrate nel vivo. È l’equivoco più costoso di tutta la materia. Il piano — o meglio, il suo progetto — è il documento che l’esperto legge per primo, che il tribunale esamina per decidere se confermare le misure protettive, che i creditori valutano per capire se vale la pena trattare. Senza un progetto di piano credibile depositato fin dall’inizio, la composizione negoziata rischia di chiudersi con l’archiviazione prima ancora che le trattative comincino, e con i pignoramenti che riprendono esattamente dal punto in cui si erano fermati.
Lo Studio Monardo opera in questa materia con un titolo specifico e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a svolgere il ruolo che nella composizione negoziata valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e conduce le trattative. Conoscere la procedura dal lato dell’esperto significa sapere in anticipo quali carenze del progetto di piano portano all’archiviazione e quali elementi il tribunale cerca quando decide sulle misure protettive. A questa abilitazione si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il risanamento passa dalla ristrutturazione dell’esposizione con le banche e con gli enti impositori.
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Inquadramento normativo: che cosa è, esattamente, il piano nella composizione negoziata
Sul piano normativo la composizione negoziata è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), nel testo risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024. L’istituto era stato originariamente introdotto dal D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ed è stato poi trasfuso nel Codice.
La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, riservato e volontario, attivato dall’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile. L’ultima proposizione non è un auspicio: è un requisito di accesso, e il documento che deve dimostrarlo è il progetto di piano di risanamento.
Va precisato che la disciplina distingue tra due nozioni che nella pratica vengono spesso confuse.
Il progetto di piano di risanamento è il documento che l’art. 17, comma 3, lett. b), CCII impone di caricare sulla piattaforma telematica nazionale insieme all’istanza di nomina dell’esperto. La norma richiede che sia redatto secondo le indicazioni della lista di controllo particolareggiata di cui all’art. 13, comma 2, CCII — il cui contenuto è oggi definito dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, che ha sostituito il precedente decreto del 28 settembre 2021 — e che sia accompagnato da una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che l’imprenditore intende adottare.
Il piano di risanamento in senso proprio è invece il documento definitivo che emerge all’esito delle trattative e che confluisce nello strumento di uscita prescelto: il contratto con uno o più creditori, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto con l’esperto, il piano attestato ex art. 56 CCII, l’accordo di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61 CCII, il concordato preventivo, il concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII.
La distinzione ha una ratio precisa. Il legislatore non poteva pretendere, al momento dell’accesso, un piano completo e attestato come quello richiesto dall’art. 56 o dall’art. 87 CCII: la composizione negoziata serve proprio a costruire, negoziando, la soluzione che ancora non esiste. Ma non poteva neppure consentire l’accesso a chi si presentasse a mani vuote, perché le misure protettive incidono sui diritti dei creditori e la protezione non può essere concessa a chi non prospetta nulla di verificabile. Il punto di equilibrio è il progetto di piano: un documento che deve indicare le cause dello squilibrio, la strategia di intervento, i flussi attesi e le risorse su cui si conta, senza però la blindatura tipica dei piani attestati.
La differenza rispetto al piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII si coglie con un esempio concreto. Un’impresa che intenda percorrere la strada dell’art. 56 deve presentare ai creditori un piano già corredato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano stesso: è un documento chiuso, che i creditori accettano o rifiutano. La stessa impresa, in composizione negoziata, deposita invece un progetto che dichiara — ad esempio — l’intenzione di dismettere un immobile non strumentale, ottenere una moratoria biennale dagli istituti di credito e definire i debiti erariali; le percentuali, le tempistiche e i corrispettivi verranno determinati nel corso delle trattative, sotto la conduzione dell’esperto. Il progetto è il punto di partenza della negoziazione, non il suo risultato.
Requisiti e termini: quando il progetto di piano diventa condizione di sopravvivenza della procedura
La disciplina prevede che il progetto di piano operi come presupposto in almeno quattro momenti distinti della procedura. Vanno esaminati uno per uno, perché a ciascuno corrisponde una scadenza e una conseguenza in caso di inadempimento.
Primo momento: l’accesso. L’art. 17, comma 3, CCII elenca i documenti che l’imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto. Tra questi figurano i bilanci degli ultimi tre esercizi (lett. a); in caso di mancata approvazione, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza (lett. a-bis); il progetto di piano di risanamento con la relazione e il piano finanziario semestrale (lett. b); l’elenco dei creditori con i crediti scaduti e a scadere e l’indicazione delle garanzie reali e personali (lett. c); le dichiarazioni sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale (lett. d); le certificazioni dei debiti tributari e contributivi e la situazione debitoria complessiva. Il comma 3-bis, introdotto dal correttivo-ter, consente di supplire provvisoriamente con dichiarazione sostitutiva alle certificazioni non ancora rilasciate, a condizione che siano state richieste almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza.
Secondo momento: la valutazione iniziale dell’esperto. L’art. 17, comma 5, CCII stabilisce che l’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore, ove in carica. Se tale prospettiva non è ravvisabile, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione. Il progetto di piano è il primo documento su cui questa valutazione si esercita: un progetto generico, privo di dati o costruito su ipotesi non verificabili, espone la procedura all’archiviazione nelle prime settimane.
Terzo momento: la conferma delle misure protettive. L’art. 19, comma 2, CCII individua i documenti da depositare con il ricorso al tribunale, tra cui il progetto di piano e il piano finanziario per i sei mesi successivi. È in questa sede che il documento viene sottoposto al vaglio del giudice, secondo lo schema del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quarto momento: le autorizzazioni ex art. 22 CCII. Quando l’imprenditore chiede al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a cedere l’azienda o rami di essa in deroga all’art. 2560, comma 2, c.c., la valutazione delle potenzialità del progetto di piano costituisce requisito implicito dell’autorizzazione.
Va precisato, quanto alla sospensione feriale, che essa opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto e che, secondo l’orientamento largamente prevalente, i termini di durata dell’incarico dell’esperto e delle misure protettive decorrono anche nel periodo estivo, trattandosi di termini di natura sostanziale legati alla dinamica della procedura e non di termini processuali in senso stretto. In termini operativi, chi deposita l’istanza a maggio deve calcolare che agosto consuma trenta giorni di trattativa come qualunque altro mese.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Richiesta delle certificazioni fiscali e contributive | Almeno 10 giorni prima del deposito dell’istanza | Condizione per la dichiarazione sostitutiva ex art. 17, co. 3-bis | Impossibilità di supplire con autocertificazione; istanza incompleta |
| Aggiornamento della situazione economico-patrimoniale | Non oltre 60 giorni prima dell’istanza | Requisito documentale | Documentazione inidonea; rilievi dell’esperto e del tribunale |
| Deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive | Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Perentorio | Inefficacia delle misure protettive |
| Provvedimento del tribunale sulla conferma delle misure | Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanza | Perentorio | Cessazione automatica degli effetti protettivi: le azioni esecutive riprendono |
| Fissazione dell’udienza | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso | Ordinatorio | Slittamento dell’istruttoria, con rischio di sforare il termine di 30 giorni |
| Durata della conferma delle misure protettive | Dal provvedimento di conferma | Non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni | Necessità di istanza di proroga prima della scadenza |
| Durata massima complessiva delle misure protettive | Dalla prima pubblicazione | Massimo 12 mesi, anche non continuativi (art. 8 CCII) | Nessuna ulteriore protezione ottenibile |
| Incarico dell’esperto | 180 giorni dall’accettazione della nomina | Prorogabile per ulteriori 180 giorni nei casi previsti dall’art. 17, co. 7 | Conclusione dell’incarico e chiusura della composizione negoziata |
| Proposta di concordato semplificato | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio | Perdita dell’accesso allo strumento ex art. 25-sexies CCII |
Procedura passo-passo: come si costruisce e come si difende il piano
Passo 1 — La ricostruzione dei dati e il test pratico
Prima di scrivere una riga di piano occorre disporre di una situazione contabile aggiornata e attendibile. L’art. 13, comma 2, CCII prevede che la piattaforma telematica contenga un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile anche a chi non ha ancora depositato l’istanza. Il test raffronta l’entità del debito che deve essere ristrutturato con i flussi finanziari liberi che l’impresa è in grado di generare, restituendo un ordine di grandezza dello sforzo richiesto.
Il punto in cui si sbaglia più spesso è a monte: si compila il test su dati contabili non riconciliati, ottenendo un risultato rassicurante che l’esperto smonta in una settimana. Le poste critiche sono quasi sempre le stesse: crediti verso clienti iscritti al valore nominale ma di fatto inesigibili, rimanenze valutate a costi storici non più attuali, debiti verso enti previdenziali non aggiornati per sanzioni e interessi, fondi rischi non stanziati per contenziosi in corso.
Passo 2 — La redazione del progetto secondo la lista di controllo
La sezione II del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 indica il contenuto minimo del progetto di piano. In sintesi operativa il documento deve contenere: l’individuazione delle cause della crisi, distinguendo quelle strutturali da quelle contingenti; una situazione economico-patrimoniale aggiornata, con informazioni sull’andamento corrente dei ricavi, del portafoglio ordini, dei costi e dei flussi finanziari; la strategia di intervento prevista per superare le cause della crisi; l’indicazione delle risorse su cui il risanamento si fonda e della loro provenienza; le previsioni di flusso per l’orizzonte considerato.
Al progetto si affianca, come documento distinto, il piano finanziario per i successivi sei mesi. È il documento che il tribunale legge con maggiore attenzione in sede di misure protettive, perché risponde alla domanda pratica: durante la protezione, l’impresa è in grado di pagare i fornitori correnti, gli stipendi e le utenze senza aggravare il dissesto?
Passo 3 — Il deposito dell’istanza e la nomina dell’esperto
L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. La nomina dell’esperto è effettuata da una commissione istituita presso ciascuna Camera di commercio del capoluogo di regione, attingendo all’elenco degli esperti. L’imprenditore non sceglie l’esperto.
Passo 4 — La richiesta delle misure protettive
Se l’imprenditore intende bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori, deve formulare la richiesta di misure protettive contestualmente all’istanza di nomina o successivamente, mediante apposita sezione della piattaforma. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali è esercitata l’attività d’impresa.
Si tratta però di una protezione a termine breve: l’imprenditore deve depositare, entro il giorno successivo alla pubblicazione, il ricorso al tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure, e gli effetti protettivi cessano automaticamente se entro trenta giorni dalla pubblicazione non interviene il provvedimento di conferma. Il tribunale competente si individua con riferimento al luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, secondo i criteri generali dell’art. 27 CCII; per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione operano le regole speciali.
Passo 5 — Il contenuto del ricorso ex art. 19 CCII
Il ricorso deve contenere l’indicazione del tribunale adito, delle generalità dell’imprenditore, del numero di iscrizione al registro delle imprese, l’esposizione dei fatti, la specificazione delle misure richieste — se erga omnes o selettive nei confronti di determinati creditori — e la documentazione elencata dal comma 2, che comprende il progetto di piano, il piano finanziario semestrale, l’elenco dei creditori e i bilanci. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito e nomina, se non già nominato, l’esperto, che deve depositare il proprio parere sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative.
Il difetto che più frequentemente determina il rigetto è la genericità della richiesta: misure chieste indiscriminatamente verso tutti i creditori, senza spiegare quale specifica azione esecutiva pregiudica il piano e in che modo. I tribunali confermano volentieri misure calibrate — ad esempio l’inibitoria dei pignoramenti sui conti correnti che paralizzano la liquidità operativa — e altrettanto volentieri rigettano richieste indeterminate.
Passo 6 — Le trattative e l’aggiornamento del piano
Durante le trattative il progetto di piano si trasforma. L’esperto convoca i creditori rilevanti, verifica le disponibilità, segnala all’imprenditore le criticità. L’art. 21 CCII stabilisce che l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma che, quando è in stato di insolvenza reversibile, gestisce nel prevalente interesse dei creditori; deve inoltre informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole, iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese.
In termini operativi, il piano va aggiornato ogni volta che un’ipotesi cade. Se la dismissione immobiliare su cui il progetto contava non trova acquirenti, il piano che resta agli atti senza modifiche diventa la prova documentale della sua stessa inattendibilità, utilizzabile dai creditori opponenti nelle fasi successive.
Passo 7 — Gli esiti
L’art. 23 CCII disciplina la conclusione delle trattative. Il comma 1 individua le soluzioni negoziali: il contratto con uno o più creditori o con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII; l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto, che produce gli effetti del piano attestato senza necessità di attestazione. Il comma 2 indica le soluzioni alternative: il piano attestato ex art. 56, l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale, il concordato semplificato. Il comma 2-bis, introdotto dal correttivo-ter, ha ammesso la proposta di accordo transattivo sui debiti verso l’Amministrazione finanziaria all’interno della composizione negoziata; il comma 2-ter consente che le soluzioni intervengano anche dopo la chiusura, con sottoscrizione dell’esperto apponibile successivamente al deposito della relazione finale.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia. Servono a mostrare come si verifica, numeri alla mano, la tenuta di un progetto di piano.
Esempio 1 — Sostenibilità del piano finanziario semestrale
Impresa metalmeccanica, ricavi annui 4.180.000 €. Debito scaduto complessivo alla data dell’istanza: 1.284.000 €, così composto: fornitori 612.000 €, esposizione bancaria a breve 431.000 €, debiti erariali e contributivi 241.000 €.
Risorse prospettate nei sei mesi coperti dal piano finanziario:
- flusso di cassa operativo netto atteso, al netto di stipendi, forniture correnti e utenze: 348.000 €
- corrispettivo della dismissione di un capannone non strumentale, con preliminare già sottoscritto: 470.000 €
- finanziamento soci, da autorizzare ex art. 22, comma 1, lett. b), CCII: 180.000 €
Totale risorse semestrali: 998.000 €.
Uscite programmate nel semestre secondo il progetto:
- definizione a stralcio della posizione fornitori al 62%: 612.000 × 0,62 = 379.440 €, di cui 190.000 € nel semestre e il residuo dilazionato
- rate del piano di rientro erariale, ipotizzato in 72 rate: 241.000 ÷ 72 = 3.347,22 € mensili, per sei mesi 20.083 €
- oneri finanziari sulla posizione bancaria in moratoria, senza rimborso di capitale: 8.900 €
Totale uscite semestrali: 218.983 €. Margine residuo a copertura del capitale circolante: 779.017 €.
Il piano finanziario risulta capiente. Va però osservato che l’intera tenuta dipende dal realizzo immobiliare: se il preliminare non si perfeziona, le risorse scendono a 528.000 € e il margine a 309.017 €, ancora positivo ma insufficiente a sostenere lo stralcio ai fornitori nei termini prospettati. Un progetto di piano tecnicamente corretto espone questa dipendenza e indica l’alternativa, anziché tacerla.
Esempio 2 — Calendario dei termini e conseguenze del ritardo
Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese l’11 marzo. Ricorso ex art. 19 CCII depositato il 12 marzo, quindi entro il giorno successivo. Il tribunale fissa l’udienza per il 20 marzo, entro i dieci giorni previsti. L’esperto accetta la nomina il 17 marzo e deposita il parere il 19 marzo. Il provvedimento di conferma interviene il 27 marzo, dunque entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, che sarebbe scaduto il 10 aprile. Le misure sono confermate per 120 giorni: la protezione copre fino al 25 luglio.
L’incarico dell’esperto, decorrendo dall’accettazione del 17 marzo, si conclude dopo 180 giorni, il 13 settembre. Il mese di agosto è integralmente computato, poiché la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto sui termini processuali e non arresta la durata della procedura. Ne consegue che l’impresa dispone di circa quattro mesi di protezione a fronte di sei mesi di trattative: per coprire il residuo occorre chiedere la proroga delle misure prima del 25 luglio, restando entro il tetto complessivo di dodici mesi fissato dall’art. 8 CCII.
Variante negativa: il ricorso viene depositato il 14 marzo, cioè tre giorni dopo la pubblicazione. Il termine è perentorio e le misure protettive perdono efficacia. Il creditore che aveva sospeso il pignoramento presso terzi riprende l’esecuzione, e l’impresa affronta le trattative senza alcuna protezione, con l’esperto che dovrà valutare se il risanamento resti ragionevolmente perseguibile in queste condizioni.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Impresa in stato di insolvenza già conclamata. L’accesso alla composizione negoziata non è precluso all’impresa insolvente, purché l’insolvenza sia ragionevolmente reversibile. Il progetto di piano deve allora dimostrare non solo la sostenibilità prospettica, ma la reversibilità dello stato in atto: quali risorse esterne intervengono, in che tempi, con quale grado di vincolatività degli impegni assunti da terzi. Una lettera di intenti non impegnativa non regge questo onere; un contratto condizionato con caparra, sì.
Progetto fondato sulla liquidazione del patrimonio. La composizione negoziata ha per scopo il risanamento. Un progetto che si limiti a prospettare la vendita atomistica dei cespiti per soddisfare i creditori non persegue quella finalità e non giustifica la protezione: la sede propria di quell’operazione è un’altra. Diverso è il caso della cessione dell’azienda in esercizio a un soggetto in grado di garantire la continuità indiretta, che rientra a pieno titolo tra gli esiti fisiologici e per la quale l’art. 22, comma 1, lett. d), CCII prevede l’autorizzazione del tribunale con deroga alla responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi ex art. 2560, comma 2, c.c.
Gruppi di imprese. L’art. 25 CCII consente la composizione negoziata di gruppo, con istanza unitaria e nomina di un unico esperto. Il progetto di piano deve in tal caso distinguere le masse attive e passive di ciascuna società e chiarire i flussi infragruppo, perché la valutazione di perseguibilità del risanamento va condotta anche a livello di singola entità: un gruppo complessivamente risanabile può contenere una società la cui protezione non è giustificabile.
Imprese sotto soglia. L’art. 25-quater CCII adatta la disciplina alle imprese che non superano i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, con semplificazioni sul contenuto documentale. Il progetto di piano resta comunque necessario: cambia il livello di analiticità esigibile, non l’esistenza dell’obbligo.
Impresa con contenzioso bancario pendente. Quando parte rilevante dell’esposizione deriva da rapporti bancari suscettibili di contestazione — anatocismo, usura, indeterminatezza del tasso, illegittima segnalazione in Centrale rischi — il progetto di piano può incorporare la rideterminazione del saldo come componente della strategia. È un’ipotesi tecnicamente delicata, perché richiede di quantificare in termini prudenziali un credito litigioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, quale Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta il progetto di piano tenendo insieme le due dimensioni: la ricostruzione tecnica del rapporto bancario e la sua traduzione in una posta di piano difendibile davanti all’esperto e al tribunale.
Domande frequenti
Posso accedere alla composizione negoziata senza aver ancora predisposto il piano? No. L’art. 17, comma 3, lett. b), CCII include il progetto di piano di risanamento tra i documenti da caricare in piattaforma insieme all’istanza. Il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 ha reso questo requisito espresso, mentre la disciplina precedente si limitava a suggerire l’utilità del piano. Un’istanza priva del progetto è incompleta e l’esperto ne rileva la carenza già nel primo incontro, con il rischio concreto di archiviazione ai sensi dell’art. 17, comma 6, CCII.
Quanto deve essere dettagliato il progetto di piano? Meno di un piano attestato ex art. 56 CCII o di un piano concordatario ex art. 87 CCII, ma abbastanza da consentire di valutare la non irragionevolezza del risanamento. La giurisprudenza di merito ha chiarito che non si può pretendere fin dall’inizio la stessa completezza richiesta per quegli strumenti: servono le direttrici del risanamento, i numeri che le sorreggono e un piano finanziario semestrale coerente.
Se il piano cambia durante le trattative, devo comunicarlo? Sì, e conviene farlo formalmente. L’esperto valuta la perseguibilità del risanamento per l’intera durata dell’incarico, non solo all’inizio. Un piano superato dai fatti e non aggiornato indebolisce la posizione dell’imprenditore in sede di proroga delle misure protettive e, se la procedura sfocia nel concordato semplificato, fornisce ai creditori opponenti materiale per contestare la correttezza delle trattative.
Il tribunale può entrare nel merito del piano quando decide sulle misure protettive? Il controllo non è un’attestazione di fattibilità, ma non è nemmeno formale. Il tribunale verifica il fumus boni iuris, cioè l’esistenza di una ragionevole probabilità di risanamento desumibile dal progetto e dal parere dell’esperto, e il periculum in mora, cioè la funzionalità delle misure a quel risultato. Sono valutazioni di merito, seppure prognostiche e sommarie.
Che cosa accade al piano se le trattative falliscono? Il progetto non diventa inutile. L’art. 23, comma 2, CCII prevede che l’imprenditore possa comunque accedere al piano attestato, all’accordo di ristrutturazione, al concordato preventivo o — ricorrendone i presupposti e nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale — al concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. Il progetto elaborato in composizione negoziata costituisce la base di lavoro per tutti questi strumenti.
Un piano che prevede solo la vendita dei beni può ottenere le misure protettive? È l’ipotesi limite. Se il progetto si risolve nella liquidazione atomistica del patrimonio, senza alcuna prospettiva di continuità diretta o indiretta, manca la finalità che giustifica la protezione e la richiesta viene respinta. Se invece la dismissione di cespiti non strumentali finanzia il rilancio dell’attività caratteristica, o se la cessione riguarda l’azienda in esercizio con salvaguardia dei livelli occupazionali, la finalità di risanamento sussiste.
Il quadro giurisprudenziale
Il ruolo del progetto di piano è stato definito soprattutto dalla giurisprudenza di merito in sede di conferma delle misure protettive e di autorizzazioni, e da alcune recenti pronunce di legittimità sul concordato semplificato, che è l’esito giudiziale della composizione negoziata. Di seguito i riferimenti principali, con l’indicazione del principio e della sua rilevanza per il tema.
Tribunale di Forlì, decreto 31 ottobre 2024, Presidente relatore Vacca. Ai fini della conferma delle misure protettive l’imprenditore deve produrre un progetto di piano di risanamento e un piano finanziario per i sei mesi successivi che consentano di apprezzare la non irragionevolezza del percorso di risanamento con prosecuzione dell’attività, senza che possa pretendersi fin dall’inizio la completezza propria dei piani ex artt. 56 e 87 CCII. È la pronuncia che fissa con maggiore nitidezza lo standard documentale richiesto in fase iniziale.
Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025, Giudice Rossetti. Perché il giudice possa decidere sulla richiesta di conferma delle misure protettive è necessario che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete finalizzate al risanamento. La decisione qualifica il progetto come condizione della decisione giudiziale, non come mero allegato.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 12 maggio 2025, Giudice Rimondini. La risanabilità dell’impresa è presupposto necessario dell’accesso, va avallata dalla documentazione allegata all’istanza — in primo luogo dal progetto di piano redatto secondo la lista di controllo — deve essere confermata dall’esperto e va verificata per tutta la durata della procedura. Ne discende l’obbligo pratico di aggiornare il piano quando le ipotesi mutano.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 31 maggio 2025, Giudice Pipicelli. Le misure protettive si confermano quando il tribunale si convinca dell’esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e reputi le misure, nella gradazione necessaria, funzionali a quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicarlo (periculum in mora); centrale è il ruolo dell’esperto sia ai fini dell’accoglimento sia ai fini dell’archiviazione. La pronuncia sistematizza i due presupposti e il bilanciamento tra interessi del debitore e dei creditori.
Tribunale di Nola, Sez. II civ., decreto 15 maggio 2025, Giudice Paduano (R.G. 877/2025). L’accesso alle misure protettive non richiede un piano blindato, ma un progetto ragionevole sorretto da elementi oggettivi e dal supporto dell’esperto; sono confermabili le sole misure proporzionate, con esclusione delle cautele ultronee. Rilevante perché distingue tra solidità del piano e proporzionalità della protezione richiesta.
Tribunale di Bologna, 2 maggio 2025. Le misure protettive non possono essere confermate quando la proposta dell’imprenditore si fondi sulla mera liquidazione atomistica del patrimonio, poiché la composizione negoziata non può avere quel solo scopo. È il limite esterno del contenuto ammissibile del piano.
Tribunale di Como, 10 luglio 2025. La finalità della procedura deve risultare quella di consentire il risanamento dell’impresa, ed è questo che il tribunale verifica principalmente in sede di conferma delle misure protettive. Conferma l’impostazione teleologica del controllo.
Tribunale di Ivrea, Sez. civile e Procedure concorsuali, 24 dicembre 2025, Giudice Lorenzatti. In sede di conferma il tribunale deve accertare la ragionevole probabilità di realizzare il risanamento e la funzionalità delle misure a conseguirlo, potendo altresì adottare misure cautelari atipiche. Utile per la gestione delle situazioni in cui le misure tipiche non bastano a proteggere il piano.
Tribunale di Brescia, decreto 30 ottobre 2024, Giudice Pernigotto. La verifica delle positive potenzialità del progetto di piano elaborato dall’imprenditore costituisce requisito implicito dell’autorizzazione giudiziale degli atti indicati dall’art. 22 CCII, il cui intervento è finalizzato ad agevolare il reperimento di nuova finanza o di acquirenti dell’azienda a supporto del buon esito della composizione. Estende il rilievo del piano oltre le misure protettive.
Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025, Giudice Monteleone. In composizione negoziata l’imprenditore può essere autorizzato ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII a contrarre un finanziamento prededucibile anche da un terzo non socio, purché funzionale alla continuità aziendale; la prededucibilità non altera l’ordine dei pagamenti in corso di procedura, rilevando solo nell’eventuale successiva procedura concorsuale o esecutiva. Chiarisce come una posta del piano si traduca in provvedimento autorizzatorio.
Tribunale di Genova, Sez. VII civ., 30 marzo 2026, Giudice Balba. In tema di autorizzazioni, la nozione di finanziamento di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), CCII va rigorosamente circoscritta ai finanziamenti in senso tecnico, mentre la cessione dell’azienda segue la disciplina propria della lettera d). Rilevante per la corretta qualificazione degli atti previsti dal piano.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 26 novembre 2025, n. 886, Pres. Vasile, Rel. Rossetti. Ai fini dell’accesso al concordato semplificato di gruppo non basta la certificazione formale contenuta nella relazione finale dell’esperto: il requisito dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede va verificato anche sostanzialmente, e un contenuto della proposta incompatibile con quel canone ne preclude l’accoglimento. La qualità del piano e della sua evoluzione diventa così materia di scrutinio giudiziale.
Corte d’Appello di Firenze, decreto 24 luglio 2025. È inammissibile la domanda di concordato semplificato quando manchi la dimostrazione dell’impraticabilità delle soluzioni alternative di regolazione della crisi: non è sufficiente che l’esperto le dichiari impercorribili, occorrendo che un tentativo sia stato in concreto praticato e documentato nella relazione finale. Conferma che il percorso del piano deve risultare tracciabile.
Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026, Pres. Filocamo, Cons. rel. Iachini Bellisarii. Lo svolgimento delle trattative secondo buona fede è presupposto di accesso al concordato semplificato che il tribunale deve riscontrare nella sua effettiva ricorrenza sostanziale e giuridica, non potendo limitarsi alla certificazione dell’esperto. In linea con l’orientamento milanese.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 4 dicembre 2025, n. 31641. In tema di concordato semplificato, il controllo del tribunale ai fini dell’accesso alla procedura si estende alla verifica della documentazione e della coerenza delle attestazioni dell’esperto circa l’inattuabilità delle soluzioni di risanamento. La pronuncia riflette sul piano di legittimità l’orientamento di merito sopra richiamato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2026, n. 620. Definisce il regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato prevista dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII. Rilevante per la difesa nella fase terminale del percorso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2026, n. 624. L’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione del concordato semplificato, pur non dovendo essere necessariamente misurabile in termini economici, non può consistere nella mera risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, perché ciò non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari privi di qualsiasi forma di soddisfazione. Il principio incide a monte sul contenuto del piano che si intende far confluire nello strumento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono litisconsorti passivi necessari né l’ausiliario nominato ex art. 25-sexies, comma 3, CCII né il commissario liquidatore. Pronuncia di rilievo processuale per l’impostazione dell’impugnazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
In termini operativi, ecco gli strumenti con cui lo Studio interviene sul piano di risanamento e sulla composizione negoziata.
- Eseguiamo il test pratico di cui all’art. 13, comma 2, CCII su dati contabili preventivamente riconciliati, verificando crediti, rimanenze, fondi rischi e posizione debitoria effettiva prima che il risultato venga assunto come base del progetto.
- Redigiamo il progetto di piano di risanamento secondo la lista di controllo del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, sezione per sezione, con la relazione sull’attività e il piano finanziario per i sei mesi successivi richiesti dall’art. 17, comma 3, lett. b), CCII.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale, curando l’intera documentazione dell’art. 17, comma 3, comprese le richieste di certificazione dei debiti nei termini che consentono la dichiarazione sostitutiva ex comma 3-bis.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, individuando in modo mirato le azioni esecutive da inibire e argomentando il fumus e il periculum sulla base del progetto di piano.
- Costruiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per i finanziamenti prededucibili e per la cessione dell’azienda o di rami in deroga all’art. 2560, comma 2, c.c., dimostrando la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
- Ricostruiamo tecnicamente i rapporti bancari che compongono l’esposizione — conti correnti, mutui, leasing, anticipazioni — per verificare anatocismo, usura e indeterminatezza delle condizioni, e traduciamo l’esito in poste di piano prudenzialmente quantificate.
- Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti al fianco dell’imprenditore e in interlocuzione con l’esperto, predisponendo le bozze di contratto, di convenzione di moratoria e di accordo ex art. 23, comma 1, CCII.
- Aggiorniamo il piano ogni volta che un’ipotesi cade, documentando la revisione, così che la perseguibilità del risanamento resti verificabile per l’intera durata dell’incarico dell’esperto.
- Impostiamo l’uscita dalla procedura verso il piano attestato, l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo o il concordato semplificato, curando i termini perentori — in particolare i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per l’art. 25-sexies CCII.
- Assistiamo l’impresa nei reclami e nelle impugnazioni contro i provvedimenti di revoca delle misure, di rigetto delle autorizzazioni o di diniego dell’omologazione, fino ai gradi superiori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’ultima abilitazione. Essere Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il metro con cui il progetto di piano viene giudicato: quali carenze inducono l’esperto a segnalare l’assenza di concrete prospettive di risanamento, quali elementi rendono il parere favorevole difendibile davanti al tribunale, come si costruisce una relazione finale che non pregiudichi l’accesso agli strumenti successivi. A questa competenza si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando il risanamento passa dalla ristrutturazione dell’esposizione con gli istituti di credito e con gli enti impositori, e — sul versante delle persone fisiche coinvolte, come i soci illimitatamente responsabili e i garanti — la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC.
Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: la stessa impostazione tecnica che regge il progetto di piano viene difesa nel reclamo in Corte d’Appello e, se occorre, nel ricorso di legittimità, senza passaggi di mano tra difensori diversi. Sui singoli fascicoli lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché un piano di risanamento è al tempo stesso un documento giuridico e un documento economico-finanziario, e le due dimensioni non possono essere costruite separatamente.
Sintesi operativa
Il piano di risanamento non è la conclusione della composizione negoziata: ne è la condizione di ingresso, il parametro di valutazione dell’esperto, il presupposto della protezione giudiziale e la base delle autorizzazioni del tribunale. La disciplina richiede un progetto redatto secondo la lista di controllo ministeriale e un piano finanziario semestrale già al momento dell’istanza, e ne pretende l’aggiornamento per tutta la durata della procedura. I termini che governano il percorso — il giorno successivo alla pubblicazione per il ricorso, i trenta giorni per il provvedimento di conferma, i centoventi giorni di durata delle misure, i centottanta giorni dell’incarico dell’esperto — sono brevi e in larga parte perentori.
Lo Studio Monardo interviene in questa materia sulla base di una qualifica specifica e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato al ruolo che nella composizione negoziata giudica la ragionevole perseguibilità del risanamento; è cassazionista, il che assicura la continuità difensiva fino all’ultimo grado quando il percorso approda a un contenzioso; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per ristrutturare l’esposizione verso banche ed enti; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per le posizioni personali di soci e garanti che quasi sempre accompagnano la crisi dell’impresa. Non promettiamo esiti: analizziamo i dati, verifichiamo la sostenibilità delle ipotesi, costruiamo il progetto e lo difendiamo nelle sedi in cui viene messo alla prova.
📩 Ogni settimana persa riduce lo spazio di manovra e avvicina le scadenze che governano la procedura: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo per una valutazione della tua situazione: tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
