Questa guida raccoglie le domande che gli imprenditori ci rivolgono più spesso quando arrivano in studio con un’azienda ancora viva ma con un debito che non riescono più a sostenere. Le abbiamo lasciate nel linguaggio con cui vengono poste davvero — non in quello dei manuali — e le abbiamo accompagnate con risposte complete, aggiornate alla disciplina oggi in vigore.
Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente rimaneggiato dal D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva UE 2019/1023 e poi dal correttivo-ter, il D.Lgs. 136/2024. È un impianto che ha ribaltato la logica precedente: dove la vecchia legge fallimentare guardava soprattutto alla liquidazione del patrimonio, il Codice premia chi tiene in piedi l’impresa. E la premia con un vantaggio molto concreto, che è poi il cuore della domanda contenuta nel titolo di questa guida: nel concordato in continuità non esiste alcuna percentuale minima di legge da garantire ai creditori chirografari, mentre nel concordato liquidatorio la soglia del 20% resta obbligatoria.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il concordato in continuità sta esattamente nel punto in cui si incrociano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oltre che Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. È una procedura che si gioca su numeri, valori di liquidazione e trattamento dei crediti tributari e bancari, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti. Ed è una procedura che può finire in opposizione, in reclamo e fino in Cassazione: l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista e segue il caso fino all’ultimo grado senza passaggi di mano.
📩 Se stai leggendo questa guida perché la tua azienda è già in affanno, non rimandare: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina.
BLOCCO A — LE BASI
“Ma cosa vuol dire esattamente ‘concordato in continuità’? È lo stesso del fallimento?”
No, è quasi l’opposto del fallimento. Nella liquidazione giudiziale — il nome che oggi ha preso il fallimento — l’impresa smette di operare, l’imprenditore perde l’amministrazione dei beni e un curatore vende tutto per distribuire il ricavato. Nel concordato preventivo in continuità aziendale succede il contrario: l’attività prosegue, l’imprenditore resta al timone e i creditori vengono soddisfatti con i flussi che quell’attività produce, non con lo smembramento del patrimonio.
L’art. 84 del Codice distingue due grandi famiglie di concordato. Quello liquidatorio, dove il patrimonio viene ceduto ai creditori. E quello in continuità, dove la prosecuzione dell’attività — diretta, indiretta o mista — è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il legislatore ha scritto nero su bianco che la continuità tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.
La differenza non è ideologica: è economica. Un’azienda che funziona vale più della somma dei suoi capannoni e dei suoi macchinari venduti all’asta. Quel di più — la giurisprudenza lo chiama surplus concordatario o plusvalore da continuità — è ricchezza che nella liquidazione giudiziale semplicemente non esisterebbe. Ed è proprio quella ricchezza aggiuntiva a giustificare il trattamento di favore che la legge riserva a questo tipo di piano.
Attenzione però a un equivoco frequente: continuità non significa “cambiare insegna e ripartire”. La Cassazione ha chiarito che occorre la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, da accertare guardando al tipo di impresa, alla continuità produttiva, all’impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, al mantenimento tendenziale della clientela e alla destinazione dei beni già utilizzati per l’attività. Se la continuità è solo parziale, deve comunque riguardare una porzione significativa di quello che l’azienda faceva prima.
“È vero che posso pagare i creditori meno di quanto devo? E quanto meno?”
Sì, è vero. E la legge, per il concordato in continuità, non fissa alcuna soglia minima. È questo il vantaggio più rilevante e meno conosciuto della procedura.
Facciamo il confronto. Nel concordato liquidatorio l’art. 84 impone due condizioni rigide: l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e ai creditori chirografari va assicurato un pagamento non inferiore al 20% del loro credito. Sono paletti che tagliano fuori moltissime situazioni. Nel concordato in continuità quei paletti non ci sono.
Questo non significa “posso non pagare nessuno”. Significa che la misura del pagamento non è predeterminata dalla legge, ma dal confronto con l’alternativa. Il vincolo vero è un altro, e si chiama valore di liquidazione: nessun creditore può ricevere dal concordato meno di quanto avrebbe ottenuto se l’azienda fosse stata liquidata giudizialmente. Quello è il pavimento. Sopra quel pavimento, il piano ha una libertà che la vecchia legge fallimentare non concedeva.
La giurisprudenza di legittimità è arrivata ad ammettere proposte con percentuali molto contenute ai chirografari, escludendo che si possa individuare una soglia fissa sotto la quale la proposta sia, di per sé, inadatta a realizzare la funzione della procedura. Ciò che conta è che tutti ricevano qualcosa e che nessuno riceva meno del suo scenario liquidatorio.
C’è poi una seconda leva, che vale sui crediti privilegiati. L’art. 84, comma 5, consente di soddisfarli in misura non integrale, purché non in misura inferiore a quella realizzabile — in ipotesi di liquidazione — sui beni o diritti su cui insiste la prelazione, tenuto conto del valore di mercato attestato. La quota residua viene trattata come chirografaria. Tradotto: se l’immobile ipotecato vale 640.000 euro e la banca vanta 780.000 euro, la differenza di 140.000 euro scende al rango chirografario e segue la sorte degli altri crediti non garantiti.
“Chi può accedere? La mia è una piccola srl, rientro?”
Dipende dalla dimensione, ma quasi certamente sì — e se non rientri nel concordato preventivo, esiste un binario parallelo.
Il concordato preventivo è riservato all’imprenditore commerciale che supera le soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice: quelle che identificano l’impresa non minore. In parole povere: attivo patrimoniale, ricavi e debiti oltre certi limiti. Sotto quelle soglie l’imprenditore è considerato “sovraindebitato” e il suo strumento è il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e seguenti, che ricalca in scala ridotta la stessa logica — tanto che i tribunali applicano al concordato minore in continuità le regole distributive dell’art. 84, comma 6, dettate per il concordato maggiore.
Serve poi lo stato di crisi o di insolvenza. Attenzione a questa parola: crisi, nel Codice, è la probabilità di futura insolvenza, non l’insolvenza già conclamata. Chi arriva quando ha già i pignoramenti sul conto ha meno margine di chi si muove quando i primi segnali si affacciano.
Non serve invece un requisito che molti temono: la meritevolezza. La Corte d’Appello di Bari, con provvedimento del 21 ottobre 2025, ha affermato che la sussistenza della “meritevolezza” in capo al proponente non è condizione soggettiva necessaria per l’ammissione e per l’omologazione del concordato preventivo. Ciò che il tribunale controlla sono gli atti in frode e la completezza informativa, non la moralità imprenditoriale del debitore.
“Continuità diretta, indiretta, mista: che differenza fa per me?”
La differenza è chi guida l’azienda dopo, non se l’azienda sopravvive.
Nella continuità diretta l’attività prosegue in capo allo stesso imprenditore che ha presentato la domanda. È la strada di chi ha un business ancora sano ma una struttura finanziaria compromessa: il debito viene ristrutturato, il perimetro industriale resta intatto, la gestione resta tua.
Nella continuità indiretta l’attività prosegue, ma in capo a un soggetto diverso: un affittuario, un conferitario, un acquirente dell’azienda o di un ramo. È la strada di chi non ha più la forza finanziaria per rilanciare da solo ma vuole evitare che l’impresa venga smembrata. Il Codice chiede, in questi casi, che il contratto di trasferimento o affitto preveda il mantenimento o la riassunzione di una parte dei lavoratori.
Poi c’è il concordato misto, che affianca alla continuità la liquidazione di beni non funzionali. La dottrina e i tribunali sono concordi: ogni concordato che accanto alla continuità preveda anche la liquidazione di parte del patrimonio è trattato, quanto a disciplina applicabile, come concordato in continuità. È un punto pratico enorme, perché consente di vendere il capannone inutilizzato o le partecipazioni non strategiche senza perdere il regime di favore.
Una precisazione sulla continuità diretta: la Cassazione, nella pronuncia n. 348/2025 già citata, ha confermato la legittimità della nomina di un liquidatore quando il piano non spiega con chiarezza come verranno liquidati i beni non funzionali alla continuità. Chi progetta un concordato misto deve descrivere la parte liquidatoria con lo stesso rigore della parte industriale.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Da dove si parte concretamente? Cosa devo depositare?”
Si parte da un ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’art. 40 del Codice. Ma il ricorso è la punta dell’iceberg: sotto ci sono tre documenti che valgono il novanta per cento del risultato.
Il primo è il piano, disciplinato dall’art. 87. Deve indicare le cause della crisi, le strategie di intervento, i tempi necessari al risanamento, le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e — punto decisivo dopo il correttivo-ter — il valore di liquidazione del patrimonio. La nuova formulazione dell’art. 87, comma 1, lett. c), introdotta dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024, precisa che quel valore comprende anche il maggior valore economico realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dal trasferimento dell’azienda in esercizio. Non è un dettaglio tecnico: alza il pavimento e restringe il surplus liberamente distribuibile.
Il secondo è la proposta: cosa ricevono i creditori, divisi obbligatoriamente in classi (nel concordato in continuità il classamento non è facoltativo, lo impone l’art. 85, comma 3), con quali percentuali e con quali tempi.
Il terzo è l’attestazione di un professionista indipendente, che certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e che nel concordato in continuità deve attestare anche che la prosecuzione dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Sull’attestazione i tribunali sono rigorosi nella sostanza ma ragionevoli sulla forma: il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 9 luglio 2025, ha qualificato come mera irregolarità formale la sottoscrizione tardiva della relazione, senza far cadere la ritualità della proposta.
Accanto a questi vanno le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, lo stato analitico delle attività, l’elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali, e la dichiarazione sui debiti fiscali e contributivi.
“Posso guadagnare tempo prima di presentare il piano completo?”
Sì, ed è spesso la mossa giusta. Si chiama domanda con riserva, o “prenotativa”, ed è regolata dall’art. 44 del Codice. Nel linguaggio degli operatori è rimasta l’espressione “concordato in bianco”.
Funziona così: depositi il ricorso dichiarando l’intenzione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, e chiedi al tribunale un termine per completare la documentazione. Il tribunale assegna da trenta a sessanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Il vantaggio è duplice. Da un lato congeli la situazione mentre il piano viene costruito. Dall’altro — ed è il punto che pochi conoscono — puoi già chiedere le tutele tipiche del concordato in continuità. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha stabilito che quando il debitore, presentando la domanda con riserva, indica sin da subito il concordato in continuità come strumento prescelto e allega un progetto di piano sufficientemente articolato, può ottenere l’applicazione anticipata del regime dell’art. 94-bis sui contratti pendenti. Il giudice ha valorizzato la funzione della norma: sterilizzare il potere di reazione dei creditori essenziali proprio nella fase di massima vulnerabilità dell’impresa.
Un avvertimento onesto: la domanda con riserva non è un parcheggio. Se il termine scade senza deposito, o se emergono atti in frode, il tribunale dichiara l’inammissibilità e la strada si chiude — spesso con un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente sul tavolo.
“Nel frattempo i creditori possono pignorarmi? E i fornitori che minacciano di chiudere i rubinetti?”
Sui pignoramenti la risposta è no, se chiedi le misure protettive. Sui fornitori essenziali la risposta è no, e non serve nemmeno chiederlo espressamente. Sono due tutele diverse, che conviene tenere distinte.
Le misure protettive dell’art. 54 bloccano le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività. Vanno chieste con la domanda o successivamente, si iscrivono nel registro delle imprese e producono effetto dalla pubblicazione. Il tribunale le conferma o le revoca entro trenta giorni dall’iscrizione. La durata complessiva, per effetto dell’art. 8, non può superare i dodici mesi comprensivi di rinnovi e proroghe. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 29 settembre 2025, si è occupato dei presupposti per ottenere anche misure protettive cosiddette atipiche, cioè ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalla norma.
La tutela sui contratti è invece automatica e più incisiva. L’art. 94-bis, dedicato specificamente al concordato in continuità, vieta ai creditori titolari di contratti essenziali di rifiutare unilateralmente l’adempimento, di risolvere il contratto, di anticiparne la scadenza o di modificarlo in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’ammissione o della concessione delle misure protettive. I patti contrari sono inefficaci. È il divieto delle clausole cosiddette “ipso facto”, ed è ciò che impedisce a una banca, a un locatore o a un fornitore strategico di far saltare il tavolo il giorno dopo il deposito.
Per i contratti con la pubblica amministrazione vale l’art. 95: la mera presentazione della domanda non è causa di risoluzione, e la prosecuzione è consentita a condizione che un professionista indipendente attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.
I passaggi e i termini della procedura
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso | Ricorso ex art. 40, eventualmente con riserva ex art. 44 | — | Tribunale del centro degli interessi principali |
| Riserva | Deposito di piano, proposta e attestazione | 30-60 giorni, prorogabili di massimo 60 | Tribunale |
| Protezione | Istanza di misure protettive ex art. 54 | Conferma o revoca entro 30 giorni dall’iscrizione; durata massima complessiva 12 mesi (art. 8) | Tribunale |
| Apertura | Decreto di apertura della procedura ex art. 47 | — | Tribunale, su relazione del commissario |
| Gestione | Autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione (art. 94) e ai pagamenti di crediti pregressi essenziali (art. 100) | Su istanza, in corso di procedura | Tribunale o giudice delegato |
| Voto | Espressione del voto dei creditori per classi | Termine fissato dal giudice delegato | Giudice delegato, con relazione del commissario |
| Omologazione | Sentenza di omologa ex art. 112 | — | Tribunale in composizione collegiale |
| Impugnazione | Reclamo contro la sentenza di omologa | 30 giorni | Corte d’appello |
| Esecuzione | Adempimento del piano, sotto sorveglianza | Secondo la scansione del piano | Commissario giudiziale |
| Risoluzione | Ricorso per risoluzione ex art. 119 | 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto | Tribunale |
Un’ultima nota sui termini processuali: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, e vale per i termini di impugnazione, non per gli adempimenti sostanziali del piano.
“Chi decide se il mio piano va bene? Chi vota e con quali maggioranze?”
Decidono i creditori, votando per classi. Ma le regole del concordato in continuità sono diverse — e più esigenti — di quelle del concordato liquidatorio.
L’art. 109, comma 5, stabilisce che nel concordato in continuità la proposta si intende approvata se tutte le classi votano a favore. Non basta la maggioranza dei crediti complessivi come nel liquidatorio: serve l’unanimità delle classi. All’interno della singola classe, però, il legislatore ha ammorbidito il quorum: la classe approva se ha votato favorevolmente la maggioranza dei crediti che vi appartengono, oppure — se quella maggioranza non si raggiunge — se hanno votato a favore i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano espresso il voto i titolari di almeno la metà dei crediti della classe.
Chi vota? Tutti i creditori “interessati”, cioè incisi dalla proposta. I creditori privilegiati sono esclusi dal voto soltanto se ricorrono tre condizioni cumulative: soddisfacimento in denaro, soddisfacimento integrale e pagamento entro centottanta giorni dall’omologazione (trenta giorni per i crediti di lavoro). Se anche una sola condizione manca, votano — e per la parte incapiente vengono inseriti in una classe distinta.
Questo profilo è tutt’altro che teorico. Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 20 gennaio 2026, ha equiparato al pagamento parziale l’ipotesi di soddisfazione integrale dei privilegiati erariali ma oltre i centottanta giorni, con conseguente inserimento in un’apposita classe ai fini del voto. La stessa Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, si è soffermata sul riconoscimento del diritto di voto ai privilegiati integralmente soddisfatti ma dilazionati oltre quel termine.
Si collega qui la moratoria dell’art. 86: il piano può differire il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni gravati. L’unico tetto rigido riguarda i crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., per i quali la dilazione non può superare i sei mesi.
“E se qualche classe vota contro? È tutto finito?”
No. È qui che entra in gioco il meccanismo più potente dell’intero Codice: la ristrutturazione trasversale.
L’art. 112, comma 2, consente al tribunale di omologare il concordato in continuità anche in presenza di una o più classi dissenzienti, su richiesta del debitore o con il suo consenso, se ricorrono quattro condizioni cumulative:
- il valore di liquidazione, come definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione — la regola della priorità assoluta;
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore — la regola della priorità relativa;
- nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione; oppure, in mancanza, è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione.
Su quest’ultima condizione la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, dedicata proprio alle modifiche apportate all’art. 112, comma 2, dal correttivo-ter e all’interpretazione della lettera d). E con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 ha fissato un principio destinato a pesare molto nella costruzione dei piani: la classe il cui sostegno consente l’omologazione “a minoranza” deve essere formata da creditori muniti di privilegio non integralmente soddisfatti, perché una classe di chirografari — che rispettando la graduazione non riceverebbe nulla dal valore di liquidazione — non può offrire quel sostegno minimo. Nella stessa pronuncia la Corte ha precisato che l’apporto di finanza esterna, non essendo generato dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile e non rientra nel valore eccedente quello di liquidazione.
C’è poi un profilo pratico che il correttivo-ter ha alleggerito: il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 2 aprile 2025, ha escluso che, quando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, l’omologazione forzosa richieda necessariamente la previsione di un surplus rispetto al valore di liquidazione.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“Ho debiti enormi con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS. Anche quelli si possono ridurre?”
Sì, attraverso la transazione fiscale e contributiva dell’art. 88 — e, se l’Erario dice no, esiste il cram down fiscale.
Il meccanismo base: nel piano si inserisce una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, corredata dall’attestazione che il trattamento offerto non è deteriore rispetto a quello che l’amministrazione ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale. La proposta va trasmessa agli uffici competenti, che aderiscono o non aderiscono.
Il punto interessante è cosa accade in caso di rifiuto. Il comma 2-bis dell’art. 88 consente al tribunale di omologare il concordato anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, quando quell’adesione sia determinante e la proposta risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27782 del 28 ottobre 2024, aveva già chiarito che il meccanismo opera sia in caso di mancato voto sia in caso di voto espressamente negativo.
Il nodo più delicato riguardava l’applicabilità del cram down al concordato in continuità. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 la questione era controversa: il Tribunale di Ferrara, con provvedimento dell’11 dicembre 2024, l’aveva esclusa; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2025, l’aveva ammessa; e la Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, si è orientata per la soluzione negativa quanto al regime ante correttivo. Per le procedure aperte sotto la disciplina vigente il problema non si pone più, e la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 461 del 26 maggio 2026, ha confermato l’omologazione di un concordato in continuità diretta disposta dal Tribunale di Locri respingendo proprio l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate sull’inapplicabilità dell’art. 88.
Il criterio decisivo, oggi, è uno solo: la convenienza. La Cassazione, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha stabilito che nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che sia necessario un giudizio di meritevolezza del debitore — nemmeno quando la crisi sia derivata da una gestione finanziaria fondata sull’evasione degli obblighi tributari e contributivi. È una presa di posizione netta: l’istituto non contempla un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza.
Nel nostro studio questa parte del lavoro è seguita direttamente dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, insieme ai commercialisti dello staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
Un’avvertenza che risparmia guai: il fatto di essere in concordato non sospende gli obblighi fiscali correnti. La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1859 del 27 gennaio 2025, ha ribadito che l’imprenditore che ha presentato domanda di concordato, anche con riserva, è tenuto al versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai dipendenti nella prosecuzione dell’attività, e che il mancato o ritardato versamento fa maturare sanzioni e interessi.
“Ho firmato fideiussioni personali. Il concordato salva anche me o solo la società?”
Salva la società. Non salva automaticamente te. È la risposta che nessun imprenditore vuole sentire, e va detta subito perché cambia l’intera strategia.
L’omologazione del concordato produce effetti esdebitatori nei confronti del debitore proponente, ma i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. La banca che ha ottenuto la tua garanzia personale può escuterla per l’intero, indipendentemente dalla percentuale che riceve dalla società.
Questo non significa che non ci sia nulla da fare. Le strade sono diverse e vanno valutate insieme, non in sequenza. Si può negoziare con i creditori garantiti un trattamento che includa una liberazione, totale o parziale, delle garanzie personali, tipicamente inserendoli in una classe dedicata con un trattamento migliorativo. Si può verificare la validità della fideiussione stessa: sulle garanzie omnibus redatte su schemi uniformi il contenzioso bancario è ampio e tutt’altro che chiuso. E si può, quando il socio garante è personalmente sovraindebitato, aprire per lui un percorso autonomo di composizione della crisi, che è materia dove l’iscrizione dell’Avvocato negli elenchi dei gestori della crisi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC pesano concretamente.
Sul versante processuale, va tenuta presente la sentenza della Cassazione n. 20175 del 18 luglio 2025, che si è occupata degli effetti dell’omologazione sui crediti anteriori e della temporanea inesigibilità che ne deriva, delimitandone la portata rispetto alla fase precedente all’omologa.
“Ho appalti pubblici in corso e leasing sui macchinari. Li perdo?”
Sugli appalti pubblici: no, se ti muovi correttamente. Sul leasing: dipende dai tempi.
Per i contratti con le pubbliche amministrazioni l’art. 95 è chiaro: i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto della presentazione della domanda. Se la domanda è con riserva, la prosecuzione richiede l’attestazione di un professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento, oltre all’autorizzazione del tribunale quando prevista. La partecipazione a nuove procedure di gara è ammessa, alle condizioni previste dalla stessa norma e dal codice dei contratti pubblici. È un regime pensato esattamente per evitare che l’accesso alla procedura si traduca nella perdita del portafoglio ordini — che è poi ciò che rende l’azienda risanabile.
Sui contratti di leasing e sui rapporti con i fornitori strategici opera il già ricordato art. 94-bis. Il divieto per il creditore di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno il contratto scatta con il deposito della domanda, l’ammissione o la concessione delle misure protettive. Da qui l’importanza del tempismo: prima del deposito, la clausola risolutiva contrattuale è pienamente efficace; dopo, non lo è più. Chi arriva quando il concedente ha già risolto e ripreso il bene si trova a inseguire, con strumenti cautelari che non sempre bastano.
C’è poi una possibilità che molti ignorano: l’art. 100 consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Serve a non perdere il fornitore infungibile — quello senza il quale la produzione si ferma il giorno dopo.
“E se preferissi vendere l’azienda a un altro imprenditore invece di continuare io?”
È esattamente lo scenario della continuità indiretta, e in molti casi è la soluzione che rende più ai creditori.
Lo schema tipico si articola su due tempi. Prima l’affitto d’azienda, che congela il valore operativo e mantiene in vita commesse, autorizzazioni e rapporti di lavoro mentre la procedura fa il suo corso. Poi la cessione, con corrispettivo destinato alla massa. Il Codice richiede che il contratto preveda il mantenimento o la riassunzione di una parte dei lavoratori, e la giurisprudenza è severa nel verificare che l’operazione non serva soltanto a traslare l’avviamento verso soggetti riconducibili alla vecchia compagine.
Attenzione a un aspetto che il correttivo-ter ha reso decisivo. Poiché il valore di liquidazione comprende oggi anche il maggior valore economico realizzabile in liquidazione giudiziale dal trasferimento dell’azienda in esercizio, il prezzo pagato dall’acquirente non è automaticamente surplus distribuibile in priorità relativa. La Corte d’Appello di Brescia, sul punto, ha escluso che possa considerarsi valore eccedente il corrispettivo del trasferimento dell’azienda quando risulti plausibile che quel corrispettivo sarebbe stato acquisito all’attivo anche in sede di liquidazione giudiziale, affermando che la ristrutturazione trasversale postula un plusvalore riconducibile alla redditività aziendale e che non basta l’apporto di risorse esterne da parte di terzi svincolati da rapporti con i creditori.
È il tipo di questione che decide un’omologa, e che va affrontata in fase di redazione del piano — non davanti al collegio.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Perdo il controllo dell’azienda? Arriva qualcuno che comanda al posto mio?”
No, resti tu ad amministrare. Ma non sei più solo.
È la differenza strutturale rispetto alla liquidazione giudiziale, dove lo spossessamento è pieno. Nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Si parla di spossessamento attenuato.
Concretamente cosa cambia. Gli atti di ordinaria amministrazione li compi liberamente. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione — mutui, transazioni, cessioni di beni, costituzione di garanzie — richiedono l’autorizzazione ai sensi dell’art. 94, e se compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori. Il commissario giudiziale vigila, riferisce al tribunale, e ha un ruolo attivo nel segnalare le criticità.
Va detto con franchezza qual è il vero rischio: non il commissario, ma l’incompletezza informativa. La Cassazione, con la sentenza n. 31958 del 9 dicembre 2025, si è occupata della revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori da parte del debitore e dell’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. E l’art. 106 disciplina l’apertura della liquidazione giudiziale in corso di procedura quando emergono atti in frode. Chi nasconde un rapporto, un conto, un credito verso una società collegata, non sta proteggendo nulla: sta consegnando al commissario la leva per far saltare la procedura.
“Quanto dura davvero? Rischio di restare tre anni dentro?”
Bisogna distinguere due orizzonti temporali, e i numeri sono molto diversi.
La fase giudiziale — dal deposito della domanda alla sentenza di omologazione — dura ordinariamente tra i sei e i dodici mesi, con punte superiori nelle procedure complesse o quando si innestano opposizioni. Le misure protettive, come detto, hanno un tetto complessivo di dodici mesi, e questo dà una misura implicita dei tempi che il legislatore ha in mente per arrivare all’omologa.
La fase esecutiva — l’adempimento del piano — è tutt’altra cosa e dura quanto dura il piano: cinque, sei, anche sette anni nelle ristrutturazioni industriali. Ma è una fase completamente diversa: l’azienda opera normalmente, i creditori anteriori sono vincolati dal concordato omologato, e il commissario si limita a sorvegliare. Non è “stare in procedura” nel senso che spaventa gli imprenditori; è eseguire un accordo.
Il vincolo da rispettare non è la durata: è il rispetto delle scadenze del piano. L’art. 119 consente ai creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento non di scarsa importanza, con ricorso da proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto. Un piano costruito su proiezioni ottimistiche non è un piano prudente: è una bomba a orologeria con la miccia lunga.
“Rischio conseguenze penali? Mi possono accusare di bancarotta perché ho pagato meno?”
Pagare meno in esecuzione di un concordato omologato non è bancarotta. È il punto che va chiarito subito, perché la paura del penale blocca moltissimi imprenditori proprio quando avrebbero ancora spazio di manovra.
L’art. 324 del Codice esclude l’applicazione delle disposizioni sulla bancarotta preferenziale e sulla bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo omologato, oltre che degli altri strumenti di regolazione della crisi previsti dalla norma. E l’art. 166, comma 3, sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato omologato. La procedura, in altre parole, costruisce un perimetro di legalità intorno a scelte che, compiute fuori da essa, sarebbero attaccabili.
Quello che resta punibile è altro, e riguarda la lealtà verso la procedura: l’art. 236 sanziona chi, per ottenere l’ammissione, attribuisce attività inesistenti, simula crediti, sottrae o falsifica scritture contabili. Ed è esattamente qui che si separa l’imprenditore in crisi da quello che la crisi la vuole usare.
C’è anche un profilo in positivo, spesso trascurato: accedere tempestivamente a uno strumento di regolazione della crisi è comportamento valutabile favorevolmente rispetto agli obblighi che gli artt. 2086 c.c. e 3 del Codice pongono a carico dell’organo amministrativo — assetti adeguati, rilevazione tempestiva della crisi, attivazione senza indugio. L’amministratore che ritarda espone sé stesso, non solo la società.
“E se il concordato salta? Cosa mi ritrovo davanti?”
Bisogna essere chiari: lo scenario alternativo è la liquidazione giudiziale, ed è peggiore per tutti — creditori compresi.
Se la procedura si chiude con inammissibilità, revoca o mancata omologazione, e ricorrono i presupposti, il tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale. A quel punto l’attività si ferma, subentra il curatore, i beni vengono liquidati e i creditori chirografari, nella grande maggioranza dei casi, ricevono zero o quasi zero. È esattamente il confronto che il tribunale è chiamato a fare in sede di omologa: il Tribunale di Firenze, con provvedimento dell’8 gennaio 2025, ha precisato che la valutazione di convenienza va condotta considerando anche le azioni revocatorie e risarcitorie esperibili nello scenario liquidatorio — un criterio che gioca in entrambe le direzioni e che va anticipato nel piano.
Va poi considerato che non tutte le decisioni della procedura sono impugnabili all’infinito. La Cassazione, con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025, ha escluso la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione della decisione con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 5. Tradotto: gli errori commessi nella costruzione del piano non sempre si possono correggere dopo. La qualità del lavoro iniziale non è un lusso, è la variabile che determina se una seconda occasione esisterà.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative costruite su numeri realistici — non casi seguiti dallo studio — che servono a far vedere come si muovono le cifre.
Prima ipotesi: continuità diretta, azienda metalmeccanica.
Situazione di partenza. Srl con debiti complessivi per 3.184.000 €, così composti: dipendenti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per 142.600 €; banca ipotecaria per 780.000 €; Erario e INPS privilegiati per 496.400 €; fornitori chirografari per 1.765.000 €. L’attestatore quantifica il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c), in 1.118.000 €, di cui 640.000 € riferibili all’immobile ipotecato. Le prededuzioni stimate ammontano a 172.000 €.
Distribuzione del valore di liquidazione in priorità assoluta. Restano 946.000 € dopo le prededuzioni. La banca ipotecaria riceve 640.000 €, cioè il ricavato del bene su cui insiste la garanzia: i residui 140.000 € degradano al chirografo ai sensi dell’art. 84, comma 5. I dipendenti sono soddisfatti integralmente per 142.600 €. All’Erario e all’INPS privilegiati restano 163.400 €, pari al 32,9% del loro credito privilegiato: i restanti 333.000 € scendono al chirografo. Ai chirografari originari non arriva nulla.
Il piano quinquennale in continuità destina ai creditori flussi per 1.842.000 €. Il valore eccedente quello di liquidazione è dunque 1.842.000 − 1.118.000 = 724.000 €, distribuibile secondo la priorità relativa. Il piano assegna 248.000 € all’Erario e all’INPS privilegiati, portandone la soddisfazione a 411.400 € su 496.400 €, cioè l’82,9%; e 476.000 € alla massa chirografaria complessiva, che ammonta a 1.765.000 + 140.000 + 333.000 = 2.238.000 €, con una percentuale del 21,3%.
Esito: i chirografari passano dallo 0% della liquidazione giudiziale al 21,3%; la classe di grado superiore riceve un trattamento più favorevole, come richiede l’art. 84, comma 6; l’impresa resta in attività con i suoi dipendenti. Il debito effettivamente pagato è meno della metà di quello nominale, e la riduzione è pienamente legittima.
Seconda ipotesi: continuità indiretta con dissenso dell’Erario.
Situazione di partenza. Impresa con debiti per 6.740.000 €, dei quali 2.310.000 € verso l’Agenzia delle Entrate: 1.480.000 € in privilegio e 830.000 € in chirografo. Valore di liquidazione attestato: 1.960.000 €. Un operatore del settore offre 2.650.000 € per l’acquisto dell’azienda in esercizio, previo affitto, con riassunzione di parte del personale. Domanda con riserva depositata il 14 aprile, misure protettive iscritte e confermate, piano depositato entro il termine prorogato.
L’Agenzia vota contro, e il suo dissenso è determinante perché la sua classe non approva. Il debitore chiede l’omologazione ai sensi degli artt. 88, comma 2-bis, e 112, comma 2.
Il confronto che il tribunale è chiamato a fare. Nello scenario di liquidazione giudiziale l’Erario privilegiato ricaverebbe 610.000 €, pari al 26,4%, e nulla sulla quota chirografaria. Nel concordato la proposta gli riconosce 1.184.000 € sul privilegio, pari all’80%, e il 8% sul chirografo, pari a 66.400 €: in totale 1.250.400 € contro 610.000 €. La convenienza è documentata, l’attestatore certifica che il trattamento non è deteriore, e il tribunale può superare il dissenso.
Il punto critico, in un’ipotesi come questa, è la qualificazione del prezzo di cessione: se l’azienda sarebbe stata trasferita in esercizio anche in liquidazione giudiziale, quel corrispettivo rientra nel valore di liquidazione e non nel surplus liberamente distribuibile. È il tema su cui si concentrano oggi le opposizioni più insidiose.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Qual è esattamente il mio valore di liquidazione, e chi lo ha calcolato?”
È la domanda che nella pratica cambia l’esito di un concordato, e nessuno la pone. Gli imprenditori chiedono quanto pagheranno, in quanti anni, se perderanno l’azienda. Quasi mai chiedono qual è il numero da cui dipendono tutte quelle risposte.
Il valore di liquidazione è il pavimento sotto il quale nessun creditore può scendere e, contemporaneamente, la linea che separa la parte di attivo da distribuire in priorità assoluta da quella distribuibile in priorità relativa. Se quel numero è alto, il surplus si assottiglia, la libertà distributiva si riduce e la ristrutturazione trasversale diventa difficile o impossibile. Se è basso e mal giustificato, i creditori dissenzienti lo attaccheranno in sede di omologa e l’attestazione perderà credibilità.
Il correttivo-ter ha reso la questione ancora più delicata. Includendo nel valore di liquidazione il maggior valore economico realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dal trasferimento dell’azienda in esercizio, l’art. 87, comma 1, lett. c), ha spostato il confine a favore dei creditori privilegiati. Non basta più prendere il valore di realizzo dei singoli cespiti: bisogna stimare cosa avrebbe fruttato la vendita dell’azienda funzionante nell’ambito di una procedura liquidatoria.
I tribunali lavorano su questa nozione da tempo. Il Tribunale di Aosta, con provvedimento del 5 giugno 2024, n. 7, ha identificato il valore eccedente nel surplus derivante dalla continuità; il Tribunale di Reggio Emilia, il 18 marzo 2025, lo ha ricostruito come differenziale tra valore di liquidazione e maggior prezzo concretamente ricavato dalla cessione dell’azienda nella procedura concordataria; la Corte d’Appello di Milano, il 26 giugno 2025, ha affermato che l’art. 84, comma 6, non è una semplice riscrittura degli artt. 160 e 161 della vecchia legge fallimentare, in linea con quanto già osservato dalla Cassazione nella pronuncia n. 22474/2024, che vi ha ravvisato un precetto nuovo.
La conseguenza pratica è semplice. Un piano che poggia su una stima approssimativa del valore di liquidazione è un piano fragile, per quanto elegante sia il resto. Quel numero va costruito con il commercialista e difeso con l’avvocato, insieme, dal primo giorno.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco il quadro giurisprudenziale su cui si costruisce oggi un concordato in continuità. Le pronunce sono riportate con gli estremi completi e con il principio riformulato.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Definisce la nozione di continuità aziendale: occorre la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, da accertare sulla base del complesso delle circostanze di fatto (tipo di impresa, identità dell’attività produttiva, impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, mantenimento tendenziale della clientela, destinazione dei beni già utilizzati). Se la continuità è parziale, deve riguardare una porzione significativa dell’attività precedente. È il primo filtro che ogni piano deve superare.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Interviene sui criteri dell’omologazione forzosa del concordato in continuità non approvato, alla luce delle modifiche apportate all’art. 112, comma 2, dal D.Lgs. 136/2024, con particolare riguardo all’interpretazione della lettera d). È il riferimento obbligato per chi costruisce una ristrutturazione trasversale sotto la disciplina vigente.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026. Fissa tre principi: nel regime anteriore al correttivo-ter cram down fiscale e ristrutturazione trasversale restano separati; la classe il cui voto favorevole abilita l’omologazione trasversale “a minoranza” deve essere formata da creditori privilegiati non integralmente soddisfatti, perché i chirografari, non ricevendo nulla dal valore di liquidazione, non offrono il sostegno minimo richiesto; la finanza esterna, non generata dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile e non concorre a formare il valore eccedente.
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il presupposto necessario è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore: neppure una gestione fondata sulla violazione degli obblighi tributari e contributivi preclude di per sé l’omologazione. Ribalta un’impostazione difensiva ricorrente dell’amministrazione finanziaria.
Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. In materia di accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 il cram down della transazione fiscale presupponeva che fosse intervenuto un accordo, ancorché in termini percentuali insufficienti, con i creditori diversi da quelli pubblici. Utile per distinguere ciò che il correttivo ha innovato da ciò che ha soltanto confermato.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5866/2026. Delimita la portata del sindacato del giudice in sede di omologazione del concordato preventivo, con riguardo ai confini del potere di veto dei creditori pubblici. Conferma la centralità del controllo giudiziale rispetto alla discrezionalità amministrativa.
Cass. civ., 28 ottobre 2024, n. 27782. Chiarisce che il cram down fiscale opera sia quando l’erario non esprime il voto sia quando esprime voto contrario, risolvendo un contrasto interpretativo che aveva generato esiti opposti nei tribunali.
Cass. civ., Sez. I, n. 22474/2024. Afferma che l’art. 84, comma 6, non costituisce una mera revisione degli artt. 160 e 161 della legge fallimentare, ma introduce un precetto nuovo. È la base sistematica su cui poggia l’intera architettura distributiva del concordato in continuità.
Cass. civ., Sez. V, 27 gennaio 2025, n. 1859. L’imprenditore che ha presentato domanda di concordato, anche con riserva, deve versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nella prosecuzione dell’attività; l’omesso o tardivo versamento comporta sanzioni e interessi. Segna il confine tra debito concorsuale e obblighi correnti.
Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. Esclude la prededucibilità dei crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità una volta chiusa la procedura, restringendo il beneficio ai crediti effettivamente funzionali alla procedura. Incide sulla negoziazione con i fornitori nella fase post-omologa.
Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750. Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare tale collocazione e astenersi dal voto: se vota, non può poi promuovere, dopo l’omologazione, un giudizio di accertamento della prelazione. Un’indicazione decisiva sulla gestione delle contestazioni al classamento.
Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. Si occupa della temporanea inesigibilità dei crediti anteriori conseguente all’omologazione e dei suoi effetti sul decorso della prescrizione, escludendo che analoghi effetti si producano nella fase anteriore all’omologa.
Cass. civ., 9 dicembre 2025, n. 31958. Conferma la revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. La trasparenza documentale non è un adempimento formale.
Cass. civ., 28 novembre 2025, n. 31176. Non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 5. Segna un limite netto alle possibilità di recupero degli errori iniziali.
Cass., Sezioni Unite, n. 8504/2021. Attribuisce al giudice concorsuale la cognizione sul diniego di transazione fiscale. È il precedente da cui muove tutta la successiva elaborazione sul cram down.
Corte d’Appello di Reggio Calabria, 26 maggio 2026, n. 461. Conferma l’omologazione, disposta dal Tribunale di Locri con sentenza n. 17/2025, di un concordato in continuità diretta, respingendo l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate sull’inapplicabilità dell’art. 88 al concordato in continuità.
Corte d’Appello di Bari, 21 ottobre 2025. La meritevolezza del proponente non costituisce condizione soggettiva necessaria né per l’ammissione né per l’omologazione del concordato preventivo.
Corte d’Appello di Milano, 25 maggio 2025. Riconosce l’applicabilità del cram down fiscale e previdenziale al concordato in continuità aperto sotto la disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, in senso opposto a Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024, che l’aveva esclusa valorizzando il dato letterale dell’art. 88, comma 2-bis.
Trib. Milano, Sez. II civ. — Crisi d’impresa, decreto 2 novembre 2025. Il regime dell’art. 94-bis sui contratti pendenti può operare già nella fase prenotativa, quando il debitore indica il concordato in continuità come strumento prescelto e deposita un progetto di piano adeguato: la finalità della norma è sterilizzare il potere di reazione dei creditori essenziali proprio nel momento di massima fragilità.
Trib. Brescia, 29 settembre 2025. Individua i presupposti per la concessione, accanto alle misure protettive tipiche, di misure protettive atipiche.
Trib. Roma, Sez. XIV civ., 29 ottobre 2025. In caso di omologazione trasversale, esamina i presupposti della lettera b) dell’art. 112, comma 2, sulla distribuzione del valore eccedente e sull’individuazione delle classi da considerarsi interessate.
Trib. Termini Imerese, Sez. fallimentare, 4 luglio 2025. Ammette l’omologazione di un concordato in continuità pur in presenza della mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e del mancato raggiungimento del voto favorevole della maggioranza delle classi, attraverso l’applicazione congiunta di cram down fiscale e ristrutturazione trasversale.
Trib. Pavia, Sez. I procedure concorsuali, 2 aprile 2025. Quando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, l’omologazione forzosa non richiede necessariamente la previsione di un surplus rispetto al valore di liquidazione.
Trib. Firenze, Sez. V civ. — Concorsuale, 8 gennaio 2025. La valutazione di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale deve tener conto anche delle azioni revocatorie e risarcitorie esperibili in quella sede.
Trib. Cosenza, Ufficio fallimenti, 9 luglio 2025. La sottoscrizione tardiva della relazione del professionista indipendente costituisce mera irregolarità formale e non incide sulla ritualità della proposta di concordato in continuità.
Trib. Parma, 20 gennaio 2026. Nel concordato minore in continuità, la previsione di soddisfazione integrale dei creditori privilegiati erariali oltre i centottanta giorni dall’omologa equivale al pagamento parziale e impone l’inserimento in apposita classe ai fini del voto.
Trib. Locri, 12 luglio 2025 — Trib. Roma, Sez. XIV, 25 giugno 2025 — Trib. Modena, 20 novembre 2025. Applicano al concordato minore in continuità, in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, le regole distributive dell’art. 84, comma 6: valore di liquidazione in priorità assoluta, surplus concordatario in priorità relativa.
Trib. Aosta, 5 giugno 2024, n. 7 — Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 2025 — App. Milano, 26 giugno 2025. Ricostruiscono la nozione di valore eccedente quello di liquidazione come plusvalore effettivamente generato dalla continuità, distinguendolo dal ricavato ottenibile in sede liquidatoria.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco l’elenco degli interventi che lo Studio Monardo esegue in un percorso di concordato in continuità.
- Analizziamo la situazione debitoria e patrimoniale riclassificando bilanci e centrale rischi, e ricostruiamo la composizione esatta del passivo per grado di prelazione, distinguendo privilegiato, ipotecario, chirografario e prededucibile.
- Quantifichiamo il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c), includendo il maggior valore realizzabile dal trasferimento dell’azienda in esercizio, e costruiamo il perimetro del surplus distribuibile in priorità relativa.
- Redigiamo il piano industriale e finanziario con i flussi destinati ai creditori, e verifichiamo la tenuta della proposta rispetto al test di convenienza con l’alternativa liquidatoria.
- Costruiamo il classamento dei creditori, obbligatorio nel concordato in continuità, progettando le classi in funzione delle maggioranze dell’art. 109 e dei presupposti dell’omologazione trasversale dell’art. 112.
- Predisponiamo e trattiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 88 con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali, documentando la non deteriorità del trattamento offerto.
- Depositiamo la domanda con riserva ex art. 44 quando serve tempo, e chiediamo contestualmente misure protettive ex art. 54 e l’applicazione anticipata dell’art. 94-bis sui contratti pendenti.
- Presentiamo le istanze di autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi essenziali ex art. 100, ai finanziamenti prededucibili ex artt. 99 e 101 e agli atti di straordinaria amministrazione ex art. 94.
- Interloquiamo con il commissario giudiziale durante tutta la procedura, gestiamo le richieste di integrazione documentale e prepariamo la risposta alle contestazioni sulla completezza informativa.
- Sosteniamo il giudizio di omologazione, resistiamo alle opposizioni dei creditori dissenzienti e dell’amministrazione finanziaria, e chiediamo la ristrutturazione trasversale quando le classi non approvano all’unanimità.
- Proponiamo reclamo in Corte d’appello e ricorso in Cassazione quando l’omologazione viene negata, e assistiamo l’impresa nella fase esecutiva del piano fino alla chiusura ex art. 113.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come il concordato in continuità pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione costruita esattamente sul risanamento dell’impresa in attività, sulla trattativa con il ceto bancario e con i creditori pubblici e sulla valutazione delle prospettive di continuità. A questa si affianca il ruolo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, che diventa decisivo quando le dimensioni dell’impresa impongono il binario del concordato minore o quando il socio garante deve percorrere una strada autonoma.
Il caso resta nelle stesse mani dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. La strategia impostata nella redazione del piano è la stessa che viene difesa davanti al collegio in sede di omologa, in Corte d’appello in sede di reclamo e in Cassazione: essendo l’Avvocato cassazionista, non c’è alcun passaggio di consegne a un difensore esterno nel momento in cui la partita si sposta sul giudizio di legittimità.
Lo staff è multidisciplinare per costruzione: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché un concordato in continuità è al cinquanta per cento un problema giuridico e al cinquanta per cento un problema di numeri, e le due dimensioni non si possono separare senza far perdere qualità al risultato.
In conclusione
Se dovessimo tenere tre soli messaggi tra tutte le risposte di questa guida, sarebbero questi.
Primo: pagare meno ai creditori, in un concordato in continuità, è legittimo e previsto dalla legge. Non esiste una percentuale minima da garantire ai chirografari; esiste un pavimento, il valore di liquidazione, e sopra quel pavimento il piano ha una libertà distributiva che nessun altro strumento offre.
Secondo: il dissenso dei creditori, compreso quello dell’Agenzia delle Entrate, non è la parola finale. Tra ristrutturazione trasversale e cram down fiscale, il Codice mette a disposizione meccanismi che consentono l’omologazione anche senza unanimità, purché la proposta sia dimostrabilmente più conveniente della liquidazione giudiziale.
Terzo: il tempo è la variabile che comanda su tutte. Le tutele sui contratti scattano dal deposito della domanda, non prima. Chi si muove quando i fornitori strategici hanno già risolto e le banche hanno già revocato gli affidamenti lavora su un perimetro industriale ridotto, e un perimetro ridotto produce meno surplus da distribuire.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato in continuità richiede esattamente ciò che le competenze certificate dell’Avvocato mettono insieme: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per progettare e negoziare il risanamento; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per costruire i numeri del piano e trattare con banche ed erario; l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei gestori della crisi e il ruolo di fiduciario OCC per le imprese sotto soglia e per i garanti; e la qualifica di avvocato cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, se l’omologazione dovesse essere contestata.
📩 Contattaci ora, prima che siano i creditori a decidere i tempi al posto tuo: trovi tutti i recapiti dello Studio Monardo al termine di questa pagina.
