Come Difendersi Dal Rilievo Di Indeducibilità Dei Costi Per Difetto Di Inerenza

La maggior parte dei rilievi per difetto di inerenza non viene confermata perché il costo era davvero estraneo all’impresa, ma perché il contribuente si è difeso sul terreno sbagliato: ha cercato di dimostrare che quel costo era stato utile, quando la legge non gliel’ha mai chiesto.

È l’errore che si ripete con più frequenza nei fascicoli tributari, ed è anche quello che costa di più, perché conduce il contribuente ad ammettere implicitamente ciò che l’Ufficio deve provare. Accanto a questo, l’esperienza insegna che ne ricorrono altri cinque, tutti evitabili, tutti commessi molto prima che il ricorso venga depositato.

Ecco gli errori che, nell’ordine, compromettono più spesso la difesa contro un rilievo di indeducibilità per difetto di inerenza:

  1. Difendere l’utilità e la convenienza del costo, anziché la sua riferibilità all’attività d’impresa.
  2. Lasciar scorrere i sessanta giorni dello schema di atto senza controdeduzioni e senza accedere al fascicolo.
  3. Presentare solo fatture e scritture contabili, come se bastassero a provare l’inerenza.
  4. Subire la contestazione di antieconomicità senza pretendere dall’Ufficio parametri oggettivi e verificabili.
  5. Trattare IRES, IRAP e IVA come un blocco unico, con un’unica linea difensiva.
  6. Sbagliare i tempi e i motivi del ricorso, perdendo eccezioni che non si recuperano nei gradi successivi.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che lavora a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti: un rilievo di inerenza si difende contemporaneamente sul piano contabile-documentale e su quello processuale, e richiede entrambe le competenze nello stesso fascicolo. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva in una materia in cui l’inerenza è stata ridisegnata dalla Corte di Cassazione e in cui la partita, molto spesso, si chiude solo in sede di legittimità.

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Errore n. 1 — Difendere l’utilità del costo invece della sua riferibilità all’attività

L’errore

L’Ufficio contesta la deduzione di una consulenza strategica da 47.600 euro sostenendo che «non risulta alcun incremento di fatturato riconducibile all’incarico». Il contribuente risponde allegando prospetti che tentano di dimostrare il contrario: proiezioni, stime di ritorno, correlazioni tra la consulenza e i ricavi dell’esercizio successivo. In questo modo accetta il terreno di gioco proposto dall’Agenzia — quello dell’utilità economica — e su quel terreno, quasi sempre, perde.

È qui che moltissime imprese compromettono la propria posizione già nella prima memoria difensiva, prima ancora di vedere un giudice.

Perché è un errore

Perché il giudizio di inerenza, nella lettura ormai consolidata della Corte di Cassazione, non è un giudizio di utilità né di convenienza: è un giudizio qualitativo di riferibilità del costo all’attività d’impresa. La Suprema Corte lo ripete da anni con una formula costante: nella valutazione dell’inerenza non si deve compiere alcuna valutazione in termini di utilità, nemmeno potenziale o indiretta, perché è configurabile come costo anche ciò che non produce alcun vantaggio economico; e non rileva la congruità della spesa, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (fra le molte, Cass., sez. trib., ord. n. 8120 del 27 marzo 2025 e sent. n. 5905 del 5 marzo 2025).

C’è un secondo equivoco, altrettanto diffuso, che alimenta il primo: l’idea che l’inerenza sia disciplinata dall’art. 109, comma 5, del TUIR. Non lo è. Quella norma regola un tema diverso — la correlazione fra costi deducibili e ricavi tassabili, con il meccanismo del pro-rata per i componenti riferibili a ricavi esenti. L’inerenza non è definita da alcuna norma del TUIR: è un principio immanente alla nozione stessa di reddito d’impresa, derivato dal principio costituzionale di capacità contributiva. Impostare la difesa citando l’art. 109, comma 5, come fondamento dell’inerenza significa assumere una premessa giuridicamente errata e, con essa, accettare la logica quantitativa che quella norma effettivamente esprime.

Le conseguenze

La conseguenza immediata è l’inversione di fatto del confronto probatorio. Se il contribuente si impegna a dimostrare che il costo ha prodotto un ritorno, il giudice tributario finisce per misurare quel ritorno; e quando il ritorno non c’è stato — perché l’operazione è fallita, perché il progetto era pluriennale, perché il mercato è cambiato — la conclusione diventa quasi automatica.

La conseguenza più grave è che questa impostazione consegna all’Ufficio un sindacato sulle scelte imprenditoriali che la legge non gli riconosce, e lo consegna per iniziativa dello stesso contribuente. Una volta che il primo grado ha ragionato in termini di utilità, correggere la rotta in appello è possibile ma molto più oneroso, e in Cassazione si scontra con l’accertamento di fatto ormai cristallizzato.

Vale la pena osservare quanto sia ampia la protezione offerta dalla giurisprudenza a chi imposta correttamente la difesa. Con l’ordinanza n. 23095 dell’11 agosto 2025 la Cassazione ha affermato che spese anche cospicue sostenute nella fase iniziale di un progetto imprenditoriale — nel caso esaminato, la promozione di un gruppo sportivo destinato ad attrarre sponsorizzazioni — non costituiscono di per sé un segnale di incongruità o antieconomicità, e restano inerenti anche in assenza di risultati economici immediati. Con la sentenza n. 12588 del 2025, in una vicenda relativa a royalties su marchi non utilizzati, la Corte ha ribadito che il criterio dell’inerenza non si fonda sull’utilità effettiva del costo ma sulla sua riferibilità potenziale e strategica all’attività, anche in prospettiva futura, in continuità con quanto già affermato nella sentenza n. 1290 del 2024.

Cosa fare invece

La difesa va costruita dimostrando il nesso funzionale fra il costo e l’attività concretamente esercitata, non il suo rendimento. In pratica significa articolare tre elementi, e solo quelli:

  • l’esistenza e la natura del costo (che cosa è stato acquistato, da chi, con quale contratto);
  • i fatti giustificativi (perché quella spesa è stata decisa, in quale contesto aziendale, con quale delibera o decisione documentata);
  • la concreta destinazione alla produzione quale atto d’impresa (come quel bene o servizio è entrato nel ciclo produttivo o organizzativo dell’impresa).

Sono esattamente i tre fatti costitutivi su cui la Cassazione articola il giudizio di inerenza fin dalla sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018, e sono gli unici tre che il contribuente ha interesse a portare in giudizio. Ogni pagina spesa a dimostrare che «il costo ha funzionato» è una pagina spesa contro sé stessi.

Un accorgimento operativo: nella memoria, la parola «utilità» andrebbe usata il meno possibile, e mai come architrave del ragionamento. Il lessico della difesa deve essere quello della funzione, della destinazione, della coerenza con l’oggetto sociale e con l’attività in concreto esercitata.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il riferimento all’attività d’impresa non coincide meccanicamente con l’oggetto sociale statutario. Con l’ordinanza n. 8120 del 27 marzo 2025 la Cassazione è intervenuta proprio sul rapporto fra attività descritta nello statuto e deducibilità, e il punto che sfugge quasi sempre è questo: ciò che rileva è l’attività in concreto esercitata, non la formula dell’atto costitutivo. Il che taglia in due direzioni. Da un lato, un costo perfettamente coerente con un oggetto sociale amplissimo può essere disconosciuto se quell’attività non è mai stata realmente svolta. Dall’altro — ed è l’aspetto che più spesso salva il contribuente — un costo riferito a un’attività effettivamente esercitata resta inerente anche se l’oggetto sociale è formulato in modo stretto o non aggiornato. Chi ha uno statuto datato non deve temere il rilievo formale: deve documentare che cosa l’impresa faceva davvero in quell’esercizio.


Errore n. 2 — Lasciar passare i sessanta giorni dello schema di atto

L’errore

Arriva una comunicazione che non si chiama «avviso di accertamento» e che, alla lettura veloce, sembra un adempimento interlocutorio. Contiene la descrizione dei costi contestati e l’invito a presentare controdeduzioni entro sessanta giorni. L’imprenditore la archivia in attesa dell’atto «vero», oppure la gira al consulente con l’indicazione di attendere. Sessanta giorni dopo arriva l’avviso di accertamento, e la fase in cui la contestazione poteva ancora essere smontata a costo zero si è chiusa.

Perché è un errore

Perché quella comunicazione è lo schema di atto previsto dall’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023 e operativo per gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024. La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Per consentirlo, l’amministrazione comunica lo schema di atto assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Prima della scadenza di quel termine l’atto non può essere adottato.

Non si tratta di una cortesia procedurale. È la sola fase in cui il contribuente può incidere sul contenuto dell’atto prima che venga emesso, ed è anche la fase che genera l’obbligo di motivazione rafforzata: l’Ufficio che non accoglie le osservazioni deve dar conto delle ragioni del mancato accoglimento nell’atto finale. Un avviso che ignora le osservazioni ricevute nasce con un vizio spendibile; un avviso preceduto da un silenzio del contribuente nasce senza contrappesi.

Il contraddittorio preventivo non opera per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, né nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Un rilievo di inerenza, però, per sua natura non rientra fra gli atti automatizzati: è il frutto di una valutazione, e come tale è quasi sempre soggetto all’obbligo.

Le conseguenze

La prima conseguenza è la perdita definitiva dell’unica finestra a costo zero: dopo l’avviso, ogni interlocuzione avviene con un atto già formato, già notificato, già produttivo di effetti.

La conseguenza più grave, però, riguarda il diritto di accesso: chi non chiede copia degli atti del fascicolo entro il termine si difenderà per l’intero giudizio senza sapere su quali documenti l’Ufficio ha effettivamente costruito il rilievo. Nei rilievi di inerenza questo è particolarmente penalizzante, perché la contestazione poggia spesso su elementi comparativi, su dati di settore, su verifiche presso terzi che il contribuente non conosce e che, senza accesso, non può contestare in modo specifico.

C’è poi un effetto che si scarica interamente sul piano del ricorso. L’omesso contraddittorio è causa di annullabilità, non di nullità: significa che il vizio deve essere dedotto nel ricorso a pena di decadenza, con motivi specifici, secondo la disciplina dell’art. 7-bis dello Statuto. Chi non l’ha eccepito nell’atto introduttivo non lo recupera dopo.

Cosa fare invece

Lo schema di atto va trattato come il momento più importante dell’intera vicenda, non come un preavviso. La sequenza operativa è questa:

  1. Protocollare immediatamente l’istanza di accesso agli atti del fascicolo, chiedendo estrazione di copia. È un diritto espressamente previsto dall’art. 6-bis, comma 3, e va esercitato subito, perché i tempi di risposta erodono il termine.
  2. Depositare controdeduzioni scritte e documentate entro i sessanta giorni, impostate secondo la logica dell’errore n. 1: riferibilità, non utilità.
  3. Valutare in parallelo l’istanza di accertamento con adesione, che nel contraddittorio preventivo va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997. Ricevuta l’istanza, l’Ufficio formula l’invito a comparire.

Attenzione a un dato temporale che genera errori ricorrenti: il termine di trenta giorni per l’istanza di adesione presentata in fase di schema di atto non beneficia della sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. Chi riceve uno schema di atto a fine luglio e conta sull’estate per il termine breve rischia di trovarsi fuori tempo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Presentare istanza di adesione in risposta allo schema di atto non è una scelta neutra: comporta la rinuncia implicita al contraddittorio preventivo, e con essa viene meno l’obbligo dell’Ufficio di motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni difensive. È una scelta che può essere pienamente razionale — l’adesione consente di negoziare la base imponibile, cosa che le controdeduzioni non permettono, e riduce le sanzioni — ma va compiuta consapevolmente, sapendo che si sta scambiando un vizio potenziale dell’atto con un margine di trattativa.

Un secondo dettaglio, spesso ignorato: se il contribuente non ha presentato istanza di adesione in fase di schema, può ancora farlo entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto, con sospensione del termine di impugnazione. È una finestra stretta, ma esiste.

Va infine segnalato che, secondo la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria, quando l’Ufficio decide di notificare uno schema d’atto anche in ipotesi in cui il contraddittorio preventivo non sarebbe obbligatorio, si applicano le stesse regole procedimentali previste per il contraddittorio obbligatorio, compresi i termini per l’adesione. Ricevere uno schema di atto significa dunque, in ogni caso, disporre dell’intero armamentario difensivo di quella fase.


Errore n. 3 — Portare in giudizio solo fatture e registrazioni contabili

L’errore

Il rilievo riguarda 63.200 euro di servizi infragruppo. Il contribuente allega al ricorso le fatture, l’estratto del libro giornale, le contabili bancarie dei pagamenti e il contratto quadro. Ritiene di aver assolto il proprio onere: il costo esiste, è documentato, è stato pagato, è registrato. Il rilievo viene confermato in primo e in secondo grado.

Perché è un errore

Perché la fattura prova l’esistenza dell’operazione documentata, non la sua riferibilità all’attività. La Cassazione grava il contribuente dell’onere di provare l’esistenza, la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione quale atto d’impresa: quattro elementi, di cui la fattura copre al massimo i primi due.

Il punto è particolarmente severo nei costi infragruppo e nei servizi immateriali, dove non esiste un bene fisico che testimoni la prestazione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3185 del 17 luglio 2025, ha affermato che per i costi infragruppo il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare l’utilità concreta ricavata e i criteri di determinazione del corrispettivo, non essendo sufficiente la mera contabilizzazione o la produzione delle fatture. È la stessa logica applicata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9887 del 16 aprile 2026, che ha collocato la valutazione dell’inerenza in uno spazio in cui rilevano elementi indiziari, assetti organizzativi e coerenza economica complessiva, superando la riduzione del costo deducibile a puro fatto contabile formalmente documentato.

Le conseguenze

Il contribuente arriva all’udienza con un fascicolo apparentemente completo e sostanzialmente vuoto sul punto decisivo. Il giudice non ha elementi per collocare il costo dentro l’attività, e l’assenza di elementi si risolve a sfavore di chi era gravato dell’onere.

La conseguenza più grave è che le prove mancanti non si formano dopo: un servizio consulenziale privo di output documentale nel 2022 non può essere documentato nel 2026, e nessuna perizia successiva sostituisce la traccia che non è stata creata all’epoca. Nei giudizi tributari questa è la ragione più frequente di soccombenza sostanziale, molto più della debolezza delle argomentazioni giuridiche.

Cosa fare invece

La prova dell’inerenza si costruisce con il dossier del costo, non con la sua contabilizzazione. Per ciascuna voce contestata occorre ricostruire e produrre:

  • il contratto o l’incarico scritto, con descrizione analitica dell’oggetto, dei tempi e dei criteri di determinazione del corrispettivo;
  • l’output della prestazione: relazioni, elaborati, report, verbali di riunione, corrispondenza, presentazioni, file consegnati, accessi documentati;
  • la decisione aziendale a monte: verbale del consiglio di amministrazione, nota interna, scambio di email che documenti perché quella spesa è stata ritenuta necessaria in quel momento;
  • la collocazione nel ciclo produttivo: a quale commessa, linea di prodotto, mercato, cliente o processo interno quel costo si riferisce;
  • gli elementi di riscontro esterni: fogli presenza dei consulenti, verbali di sopralluogo, ordini di servizio, timesheet, foto degli allestimenti, materiale promozionale effettivamente circolato.

Per le sponsorizzazioni, in particolare, la giurisprudenza si accontenta di poco ma esige che quel poco esista: fotografie del logo apposto, adesivi, menzioni, pubblicazioni, materiale dell’evento. Con l’ordinanza n. 30036 del 13 novembre 2025 la Cassazione ha chiarito che, fuori dai casi di presunzione legale, per le sponsorizzazioni l’inerenza va valutata qualitativamente, la promozione può essere anche indiretta, potenziale o proiettata nel futuro, e non occorre dimostrare l’efficacia economica della campagna: è sufficiente provare l’esistenza di una concreta attività promozionale.

Il dettaglio che pochi conoscono

Esiste un’area in cui la prova dell’inerenza è, per legge, sottratta al sindacato dell’Ufficio. L’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 pone una presunzione legale di inerenza e congruità per i corrispettivi di sponsorizzazione erogati, entro il limite annuo di 200.000 euro, a favore di determinati soggetti sportivi dilettantistici, a condizione che il corrispettivo sia destinato alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e che a fronte dell’erogazione vi sia una specifica attività del beneficiario. La Cassazione ne ha ribadito la natura assoluta, con la conseguenza che al giudice tributario è precluso sindacare l’inerenza sulla base di una diversa valutazione del ritorno economico dell’operazione (Cass. n. 30036/2025, in continuità con Cass. n. 4612/2023 e Cass. n. 6079 del 6 marzo 2024).

Il punto che sfugge quasi sempre è però il perimetro temporale e soggettivo di quella tutela: la disposizione è stata abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2021, con effetti sulle erogazioni successive, e in ogni caso la Cassazione ha delimitato con precisione i requisiti soggettivi del beneficiario. Chi invoca la presunzione senza verificare natura giuridica del percettore ed esercizio di riferimento rischia di fondare l’intera difesa su una norma che, nel suo caso, non opera.


Errore n. 4 — Subire la contestazione di antieconomicità senza chiedere i numeri

L’errore

L’avviso afferma che il canone di locazione corrisposto a una società collegata è «manifestamente sproporzionato rispetto ai valori di mercato» e ne disconosce una quota. Nessun dato di raffronto, nessuna banca dati citata, nessun immobile comparabile indicato: solo l’aggettivo. Il contribuente reagisce come se dovesse discolparsi, e costruisce la difesa spiegando le ragioni commerciali della scelta. Nessuno, in tutto il giudizio, chiede all’Ufficio di provare la sproporzione che ha affermato.

Perché è un errore

Perché l’antieconomicità non è la non inerenza. La congruità della spesa è estranea alla nozione di inerenza; può al più operare come indizio sintomatico del difetto di inerenza, ma resta un indizio che va dimostrato, non un’affermazione che si autolegittima.

La giurisprudenza più recente è netta. Con la sentenza n. 19140 dell’11 giugno 2026, in una vicenda di interessi passivi su finanziamenti infragruppo, la Cassazione ha stabilito che per contestare la deducibilità il Fisco non può limitarsi a criticare la scelta gestionale dell’imprenditore, ma deve dimostrare l’anomalia con parametri quantitativi e comparativi concreti — tassi di mercato, benchmark, dati contabili. Nella stessa data, con l’ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026, la Sezione tributaria ha ricostruito il rapporto fra inerenza, antieconomicità e riparto dell’onere probatorio, richiedendo un impianto probatorio coerente fondato su elementi oggettivi verificabili. Con l’ordinanza n. 16942 del 19 giugno 2024 la Corte aveva già tracciato il confine fra valutazione qualitativa dell’inerenza e indizi quantitativi idonei a metterla in discussione.

A questo si aggiunge il dato normativo che troppe difese non spendono. L’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, dispone che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e che il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o insufficiente. È una regola di giudizio, e va invocata come tale.

Le conseguenze

Quando la contestazione di antieconomicità non viene attaccata sul piano probatorio, produce un effetto silenzioso ma decisivo: sposta di fatto sul contribuente l’onere di giustificare la razionalità economica di ogni scelta gestionale, trasformando il processo tributario in un sindacato sull’imprenditorialità. È esattamente ciò che la Cassazione ha inteso impedire, ma il divieto non opera d’ufficio: opera se qualcuno lo eccepisce.

Sul versante opposto, occorre onestà: l’antieconomicità macroscopica e dimostrata non è innocua. L’ordinanza n. 12400 del 3 maggio 2026, in materia di penali contrattuali, ha confermato che tali costi sono in linea di principio deducibili, ma che la deduzione può essere negata quando l’Amministrazione dimostri la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell’operazione sottostante; in quel caso il baricentro probatorio si sposta sul contribuente, chiamato a fornire una giustificazione razionale delle proprie scelte. E la Cassazione ha ritenuto contestabili spese pubblicitarie sproporzionate già con la pronuncia n. 2597 del 2022. La difesa efficace non nega che l’antieconomicità possa rilevare: nega che possa essere affermata senza prova.

Cosa fare invece

Il primo motivo di ricorso, in questi casi, deve chiedere l’annullamento dell’atto per difetto di prova ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, contestando in modo specifico l’assenza di parametri oggettivi a sostegno della sproporzione affermata. Non un’osservazione di contorno: un motivo autonomo, articolato, che imponga al giudice di verificare se l’Ufficio abbia prodotto elementi comparativi o soltanto qualificazioni.

Sul piano tecnico, la contestazione va costruita così:

  • isolare l’affermazione di sproporzione e verificare a quale dato l’Ufficio la ancora (valore di mercato? media di settore? dato contabile interno? nulla?);
  • produrre il proprio benchmark, quando esiste: perizia estimativa, listini, contratti comparabili, quotazioni, studi di settore, tassi di riferimento per i finanziamenti;
  • spiegare l’incidenza percentuale del costo sul volume d’affari o sul reddito dell’esercizio, che nella prassi dei giudici di merito pesa più di quanto si creda: nella vicenda decisa da Cass. n. 19073/2026 la congruità di una spesa pari al 28% del reddito prodotto nell’anno era stata condivisa nei gradi di merito e l’Agenzia non è riuscita a scalfire quel percorso motivazionale in sede di legittimità;
  • documentare il contesto della scelta, perché una decisione che appare irrazionale a posteriori può essere pienamente razionale nel momento in cui è stata assunta.

È il punto in cui la composizione dello studio difensivo fa la differenza concreta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la contestazione dell’antieconomicità richiede simultaneamente l’analisi contabile dei margini e la costruzione processuale del motivo di ricorso, e queste due attività non possono procedere separate.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’ordinanza n. 24748 dell’8 settembre 2025 ha ricordato che, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio a proprio carico. Se l’Ufficio non ha provato la sproporzione, il giudice non può cercarne la prova al suo posto — ma ciò accade solo se la carenza probatoria è stata specificamente denunciata. Una difesa che si limita a controdedurre nel merito, senza mai qualificare l’omissione come difetto di prova, offre al giudice la possibilità di ragionare per presunzioni e di colmare il vuoto con il buon senso. Il buon senso, nella maggior parte dei casi, tende a dar ragione a chi ha scritto l’atto.


Errore n. 5 — Trattare IRES, IRAP e IVA come un unico blocco

L’errore

L’avviso recupera a tassazione lo stesso costo ai fini IRES, IRAP e IVA. Il ricorso lo aggredisce con un motivo unico, argomentato in termini di inerenza, e chiede l’annullamento dell’atto in toto. Il giudice accoglie parzialmente sulle imposte dirette e conferma il recupero IVA, oppure — più spesso — respinge tutto, perché la difesa non ha offerto argomenti differenziati là dove le discipline divergono.

Perché è un errore

Perché la nozione di inerenza è unitaria nella sua struttura, ma le regole di prova e i limiti del sindacato non lo sono.

Sul versante IVA il principio di neutralità dell’imposta comporta che la mancanza di congruità della spesa non esclude, di per sé, il diritto alla detrazione: la Cassazione ammette il rilievo dell’antieconomicità solo quando questa sia manifesta e macroscopica, dimostrata dall’Amministrazione, e tale da assumere valore indiziario della non verità della fattura o della non inerenza dell’operazione. È una soglia più alta di quella che opera per le imposte dirette, e va spesa come tale. L’ordinanza n. 26312 del 2025 ha ribadito la convergenza del criterio di inerenza fra imposte dirette e IVA sul piano qualitativo, ma la convergenza del criterio non cancella la specificità del regime probatorio dell’imposta armonizzata.

Sul versante IRAP occorre verificare la specifica disciplina di determinazione della base imponibile applicabile al soggetto accertato, che segue regole proprie e non replica automaticamente il trattamento IRES.

Sul versante dei costi da reato, infine, opera un binario del tutto autonomo: l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 esclude la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi. La Cassazione, con la sentenza n. 5905 del 5 marzo 2025, ha chiarito che assume rilievo la pronuncia penale che escluda la sussistenza dei fatti di reato da cui era derivata l’indeducibilità, con conseguente possibilità di rimborso delle maggiori imposte versate, e che il giudice del merito deve verificare la corrispondenza fra la condotta oggetto del giudizio penale e quella posta a base del recupero fiscale.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è la perdita di una vittoria parziale che era alla portata: molte contestazioni reggono sulle dirette e cadono sull’IVA, o viceversa, e un motivo unico impedisce al giudice di operare quella distinzione anche quando la vedrebbe. Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato non consente al giudice tributario di ritagliare d’ufficio difese che la parte non ha articolato.

Vi è poi una conseguenza sanzionatoria. La sanzione per dichiarazione infedele, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, è determinata nella misura del 70% della maggiore imposta o della differenza di credito, con un minimo di 150 euro, in luogo della precedente forbice dal 90% al 180%. Ma quando la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio, collocandosi in una forbice dal 105% al 140%. La differenza fra un rilievo di mera non inerenza e un rilievo che sconfina nell’inesistenza dell’operazione è quindi anche una differenza di decine di migliaia di euro di sanzioni: separare i piani non è un esercizio di stile.

Cosa fare invece

Il ricorso va costruito con motivi distinti e autonomamente accoglibili per ciascun tributo, ciascuno con la propria regola di prova e la propria soglia di sindacato. In concreto:

  • un motivo sull’inerenza qualitativa ai fini delle imposte dirette;
  • un motivo autonomo sull’IVA, incentrato sulla neutralità e sulla soglia dell’antieconomicità manifesta e macroscopica, di cui l’Amministrazione porta l’onere;
  • un motivo sull’IRAP, se la base imponibile applicabile giustifica un trattamento differenziato;
  • un motivo sulle sanzioni, sempre, con verifica della qualificazione della violazione, della corretta individuazione della norma applicabile ratione temporis e dell’eventuale applicazione del cumulo giuridico.

Va inoltre verificata la sussistenza di condizioni di non punibilità o di riduzione, e va considerato che il pagamento del debito tributario incide anche sul versante penale, dove l’art. 13, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024, impone di valutare in via prevalente l’entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità, l’adempimento del piano di rateizzazione, il debito residuo e lo stato di crisi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nei rilievi che coinvolgono operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini IVA l’aumento sanzionatorio dalla metà al doppio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 si applica al cessionario o committente solo se è provata la compartecipazione alla frode. È una condizione di applicabilità, non una presunzione: contestarne la mancata dimostrazione è un motivo di ricorso specifico, spesso decisivo sull’entità finale della pretesa, che quasi nessuno solleva perché l’attenzione si concentra tutta sull’imposta e nessuna sulle sanzioni.


Errore n. 6 — Sbagliare i tempi e i motivi dell’impugnazione

L’errore

L’avviso di accertamento viene notificato a fine giugno. Il contribuente presenta istanza di adesione, il tentativo non va a buon fine, e il ricorso viene notificato contando in modo approssimativo sospensione feriale e sospensione da adesione. Oppure il ricorso è tempestivo, ma i motivi sono generici: si contesta «l’illegittimità del recupero per insussistenza dei presupposti», senza denunciare in modo specifico né il vizio di motivazione, né l’omesso contraddittorio, né il difetto di prova.

Perché è un errore

Perché nel processo tributario il perimetro della lite si fissa con il ricorso introduttivo, e ciò che non è stato dedotto lì, con motivi specifici, non si recupera dopo.

Sui termini, i dati da tenere fermi sono tre: il termine di impugnazione è di sessanta giorni dalla notifica; la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso sospende il termine per novanta giorni; la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Questi periodi si cumulano secondo regole precise, e l’errore di calcolo produce l’inammissibilità per tardività, che è la forma più definitiva di sconfitta perché non consente alcun esame del merito.

Sui motivi, il quadro si è irrigidito con la riforma dello Statuto: i vizi di annullabilità — categoria in cui rientrano l’omesso contraddittorio preventivo e il difetto di motivazione — devono essere dedotti a pena di decadenza nel ricorso introduttivo, mediante motivi specifici. Non basta menzionarli: vanno articolati.

Occorre poi ricordare che il reclamo-mediazione è stato abrogato dal D.Lgs. n. 220/2023 per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024: chi ragiona ancora sulla vecchia sequenza rischia di calcolare tempi che non esistono più.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è la definitività dell’atto: un avviso di accertamento non impugnato nei termini diventa titolo per l’iscrizione a ruolo e per la successiva riscossione coattiva, e il merito del rilievo di inerenza — per quanto infondato — non sarà mai esaminato da alcun giudice. Da lì in avanti la discussione si sposta sui vizi propri degli atti della riscossione, dove le contestazioni sulla deducibilità del costo non sono più proponibili.

Sul versante dei motivi, la conseguenza è più sottile ma altrettanto seria: un vizio non dedotto in primo grado non è deducibile in appello, e in Cassazione non è censurabile l’accertamento di fatto che si è consolidato nei gradi di merito. Il ricorso in legittimità serve a correggere errori di diritto, non a rifare il processo.

Cosa fare invece

Il calcolo dei termini va messo per iscritto, con le date di partenza e di scadenza, il giorno stesso in cui l’atto viene notificato, e va rifatto ogni volta che interviene un evento sospensivo. È l’accorgimento più banale e quello che evita il maggior numero di disastri.

Quanto ai motivi, il ricorso contro un rilievo di inerenza dovrebbe contenere, ove ricorrano i presupposti:

  • il vizio di omesso o irrituale contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto, dedotto specificamente;
  • il vizio di motivazione, con riferimento all’obbligo — oggi rafforzato — di indicare presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche della pretesa, e all’obbligo di dar conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate;
  • il difetto di prova ex art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992;
  • il merito dell’inerenza, impostato in termini qualitativi;
  • i motivi differenziati per IVA, IRAP e sanzioni;
  • la richiesta di sospensione dell’atto impugnato, che va formulata contestualmente quando l’esecuzione produrrebbe danno grave e irreparabile.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 7, comma 5-bis, non si applica a tutti i giudizi. Con l’ordinanza n. 4695 del 2 marzo 2026 la Sezione tributaria della Cassazione ne ha affermato la natura di norma sostanziale, con la conseguenza che la disposizione opera per i giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022, data della sua entrata in vigore; nello stesso senso si era espressa l’ordinanza n. 20816 del 25 luglio 2024, che ne aveva escluso l’applicabilità ai giudizi incardinati prima di quella data.

Il punto che sfugge quasi sempre è che sull’effettiva portata innovativa della norma la giurisprudenza non è affatto compatta. Un orientamento — richiamato dall’ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022 e ripreso, fra le altre, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni con la sentenza n. 125 del 4 luglio 2025 — ritiene che il comma 5-bis non addossi all’Amministrazione incombenze probatorie diverse e più gravose rispetto all’assetto precedente. Un altro, rappresentato ad esempio dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo con la sentenza n. 286 del 29 aprile 2025, ne valorizza la portata innovativa, escludendo che si tratti di un principio pleonastico. Sul fronte opposto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza n. 88 del 28 gennaio 2025 ha confermato, proprio in materia di inerenza, che l’onere probatorio grava sul contribuente.

Chi costruisce il motivo conoscendo questa frattura lo imposta in modo diverso: non come applicazione di una regola pacifica, ma come questione aperta da argomentare, con la giurisprudenza favorevole documentata e quella contraria affrontata preventivamente.


Gli errori in cifre

Le conseguenze degli errori appena descritti sono quantificabili. Le tre ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come varia l’esito a parità di rilievo, cambiando soltanto il comportamento del contribuente.

Prima simulazione — il costo della fase silenziosa

Ipotesi: srl con volume d’affari di 1.870.000 euro. Rilievo su consulenze e servizi infragruppo per 118.400 euro, ritenuti non inerenti. Maggiore IRES accertata: 28.416 euro. IRAP: 4.617 euro. IVA in detrazione contestata: 26.048 euro. Sanzione per infedele dichiarazione applicata nella misura del 70%.

  • Scenario A — il contribuente ignora lo schema di atto. I sessanta giorni scorrono senza controdeduzioni e senza accesso al fascicolo. L’avviso viene emesso integralmente confermativo. Il contribuente impugna. La pretesa portata in giudizio resta di 59.081 euro fra imposte, oltre sanzioni per circa 41.356 euro e interessi. Nessun vizio procedimentale è spendibile, perché il contraddittorio si è regolarmente svolto: semplicemente, non vi ha partecipato.
  • Scenario B — il contribuente deposita controdeduzioni documentate il cinquantaquattresimo giorno, allegando contratti, output e verbali, e ha ottenuto copia del fascicolo. L’Ufficio riduce il rilievo alle sole voci prive di riscontro documentale, pari a 41.900 euro. La maggiore imposta complessiva scende a circa 20.900 euro, con sanzioni proporzionalmente ridotte, e il residuo viene impugnato con un fascicolo già formato e un obbligo di motivazione rafforzata da far valere.

La differenza fra i due scenari non dipende dalla forza delle ragioni: dipende da chi ha presidiato i sessanta giorni.

Seconda simulazione — quando l’errore è il calcolo dei termini

Ipotesi: avviso di accertamento notificato il 27 giugno, rilievo di inerenza per 73.500 euro. Il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione il 9 luglio.

  • Chi calcola correttamente somma al termine ordinario di sessanta giorni la sospensione di novanta giorni derivante dall’adesione e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, ottenendo una scadenza collocata nella seconda metà di dicembre. Il ricorso è tempestivo e il merito viene esaminato.
  • Chi conta soltanto i sessanta giorni più agosto, dimenticando che l’adesione non andata a buon fine ha già consumato la propria sospensione, oppure chi somma due volte lo stesso periodo, notifica il ricorso fuori termine. Esito: inammissibilità per tardività. L’atto diventa definitivo per l’intero importo, oltre sanzioni e interessi, senza che alcun giudice esamini se quei 73.500 euro fossero o meno inerenti.

Il valore economico dell’errore, in questa ipotesi, coincide con l’intera pretesa: nulla di quanto si sarebbe potuto argomentare ha più rilievo.

Terza simulazione — motivo unico contro motivi differenziati

Ipotesi: recupero su spese promozionali per 62.300 euro, contestate ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio fonda il rilievo sull’assenza di ritorno commerciale misurabile, senza produrre parametri comparativi.

  • Motivo unico. Il ricorso chiede l’annullamento dell’atto lamentando genericamente l’inerenza dei costi. Il giudice, non avendo davanti a sé una contestazione specifica del difetto di prova né una difesa differenziata sull’IVA, valuta complessivamente e conferma il recupero. Pretesa confermata: circa 14.952 euro di IRES, 2.430 euro di IRAP, 13.706 euro di IVA, oltre sanzioni.
  • Motivi differenziati. Il primo motivo denuncia il difetto di prova ex art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 rispetto all’affermata sproporzione; il secondo articola l’inerenza in termini qualitativi, richiamando l’orientamento secondo cui non occorre dimostrare l’efficacia della campagna promozionale ma la sua concreta esistenza; il terzo aggredisce autonomamente il recupero IVA sulla soglia dell’antieconomicità manifesta e macroscopica; il quarto contesta la qualificazione della violazione ai fini sanzionatori. L’esito realistico non è necessariamente l’annullamento integrale, ma un accoglimento parziale che sarebbe stato precluso in radice dal motivo unico, perché il giudice non può accogliere ciò che non gli è stato chiesto.

La mappa degli errori

Ogni errore ha un momento preciso in cui si consuma e una finestra, più o meno ampia, in cui può ancora essere corretto. Conoscere la collocazione temporale serve a capire che cosa è ancora recuperabile e che cosa non lo è: la maggior parte degli errori nasce infatti nella fase amministrativa, dove nessuno percepisce ancora l’urgenza, e produce i suoi effetti in giudizio, quando la correzione è più difficile o impossibile.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenzaRimediabile?
Difendere l’utilità anziché la riferibilitàControdeduzioni e ricorso introduttivoIl giudizio si sposta su un terreno estraneo alla nozione di inerenzaSì, parzialmente — l’impostazione si può correggere in appello, ma l’accertamento di fatto già formato pesa
Ignorare lo schema di atto ex art. 6-bisNei 60 giorni dalla comunicazionePerdita del contraddittorio, dell’accesso al fascicolo e della motivazione rafforzataNo — il termine è perentorio; resta solo l’impugnazione dell’atto finale
Non chiedere l’accesso agli atti del fascicoloNei 60 giorni dalla comunicazioneDifesa condotta senza conoscere i documenti su cui si fonda il rilievoParzialmente — l’accesso agli atti resta esercitabile secondo le regole generali, ma con tempi non più utili
Produrre solo fatture e contabilitàDocumentazione della difesaOnere probatorio non assolto sui fatti giustificativi e sulla destinazione produttivaParzialmente — solo se la documentazione esisteva già all’epoca del costo
Non contestare l’antieconomicità sul piano probatorioRicorso introduttivoIl sindacato dell’Ufficio sulle scelte gestionali resta incontestatoParzialmente — il motivo va dedotto in primo grado, dopo diventa arduo
Motivo unico per IRES, IRAP e IVARicorso introduttivoPerdita di accoglimenti parziali su singoli tributiNo — il perimetro dei motivi si fissa con il ricorso
Omessa deduzione dei vizi di annullabilitàRicorso introduttivoDecadenza dal vizio di omesso contraddittorio o di motivazioneNo — i vizi di annullabilità vanno dedotti a pena di decadenza
Errore nel calcolo dei terminiDalla notifica dell’avvisoInammissibilità del ricorso, definitività dell’attoNo — salvo ipotesi eccezionali di rimessione in termini
Ignorare il profilo sanzionatorioRicorso introduttivoSanzioni confermate anche quando la qualificazione era contestabileParzialmente — dipende da come sono stati formulati i motivi

La checklist preventiva

Prima di rispondere a un rilievo di inerenza — e prima ancora, ogni volta che si sostiene un costo destinato a essere significativo — verifica che ciascuna di queste voci sia soddisfatta. È una lista pensata per essere salvata e ripresa a ogni contestazione.

  • Ho identificato con esattezza l’atto che ho ricevuto: schema di atto ex art. 6-bis, processo verbale di constatazione, avviso di accertamento, atto di recupero. Da questa qualificazione dipendono tutti i termini successivi.
  • Ho annotato per iscritto la data di notifica e calcolato le scadenze, ricordando che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e che il termine di trenta giorni per l’istanza di adesione in fase di schema di atto non ne beneficia.
  • Ho protocollato l’istanza di accesso agli atti del fascicolo, chiedendo estrazione di copia, entro i termini della fase di contraddittorio.
  • Ho verificato se l’atto è stato preceduto dallo schema di atto e, in caso negativo, se ricorreva una delle ipotesi di esclusione previste dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024 o il fondato pericolo per la riscossione.
  • Ho letto la motivazione dell’atto verificando se indica presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche, e se dà conto delle ragioni per cui le mie osservazioni non sono state accolte.
  • Ho isolato ogni singola voce di costo contestata, senza trattare il rilievo come un blocco unitario: spesso alcune voci sono difendibili molto meglio di altre.
  • Per ciascuna voce ho ricostruito il dossier completo: contratto o incarico scritto, output della prestazione, decisione aziendale a monte, collocazione nel ciclo produttivo, riscontri esterni.
  • Ho verificato se esistono presunzioni legali applicabili al mio caso, come quella prevista per determinate sponsorizzazioni sportive, controllando requisiti soggettivi, limiti quantitativi ed esercizio di riferimento.
  • Ho controllato se l’Ufficio ha prodotto parametri oggettivi a sostegno di ogni affermazione di sproporzione o antieconomicità, o se si è limitato a qualificazioni non ancorate a dati.
  • Ho impostato la difesa in termini di riferibilità all’attività, verificando che nessun passaggio della memoria assuma implicitamente che il costo debba essere stato utile o remunerativo.
  • Ho previsto motivi distinti per imposte dirette, IRAP, IVA e sanzioni, ciascuno con la propria regola di prova.
  • Ho verificato l’attività in concreto esercitata nell’esercizio contestato, non solo l’oggetto sociale formale risultante dallo statuto.
  • Ho valutato se ricorrono i presupposti per chiedere la sospensione dell’atto impugnato, e ho raccolto la documentazione sul danno grave e irreparabile.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi arriva a questa domanda ha di solito già capito che qualcosa non è andato come doveva. La risposta onesta è che alcune situazioni sono pienamente recuperabili, altre solo in parte, altre ancora no. Distinguerle subito è più utile di qualsiasi rassicurazione.

Se hai lasciato scadere i sessanta giorni dello schema di atto, la fase di contraddittorio è chiusa e non si riapre. Ma non hai perso il merito: l’avviso di accertamento che seguirà è integralmente impugnabile, e tutte le difese sostanziali sull’inerenza restano disponibili. Ciò che devi fare è cambiare passo immediatamente e costruire in trenta o quaranta giorni il dossier documentale che avresti dovuto costruire prima, perché quel materiale servirà comunque, e servirà al giudice.

Se hai già presentato controdeduzioni impostate sull’utilità del costo, la situazione è correggibile. Le osservazioni presentate in fase amministrativa non vincolano il ricorso e non costituiscono confessione. Nel ricorso puoi e devi riqualificare l’intera impostazione in termini di riferibilità qualitativa, spiegando che il richiamo agli effetti economici era ad abundantiam. È preferibile farlo esplicitamente, per evitare che la controparte utilizzi la memoria precedente come ammissione implicita.

Se hai già depositato un ricorso con motivi generici e il giudizio è pendente in primo grado, verifica se il termine per la presentazione di memorie integrative è ancora aperto e se i motivi omessi rientrano fra quelli deducibili in corso di causa. Attenzione però: i vizi di annullabilità dell’atto, come l’omesso contraddittorio, dovevano essere dedotti nel ricorso introduttivo a pena di decadenza, e su questi il recupero non è possibile. Restano invece pienamente utilizzabili le argomentazioni sul merito dell’inerenza e sulla valutazione delle prove, che non sono soggette allo stesso regime.

Se hai perso il primo grado, l’appello è la sede naturale per correggere l’impostazione difensiva, entro i limiti del divieto di domande ed eccezioni nuove. È il momento in cui la produzione documentale può essere ancora integrata e in cui un’impostazione tecnica corretta può ribaltare un esito costruito su un fraintendimento della nozione di inerenza. Molte delle pronunce citate in questa guida sono nate esattamente così: da giudizi di merito impostati male e corretti nei gradi successivi.

Se hai perso anche in appello, resta il ricorso per cassazione, che però non riesamina i fatti: censura violazioni di legge e vizi della motivazione. In materia di inerenza il ricorso in legittimità è più efficace di quanto si creda, perché l’errore tipico dei giudici di merito è proprio un errore di diritto: aver valutato l’utilità o la congruità del costo anziché la sua riferibilità qualitativa all’attività, o aver ritenuto provata l’antieconomicità sulla base di affermazioni prive di riscontro comparativo. Sono censure di diritto, non di fatto, e come tali pienamente ammissibili.

Se l’avviso è diventato definitivo per mancata impugnazione, il rilievo di inerenza non è più discutibile nel merito. Ciò che resta è il piano della riscossione: verifica dei vizi propri delle cartelle e degli atti successivi, verifica della corretta notifica dell’atto presupposto — perché una notifica invalida riapre il termine di impugnazione — e valutazione degli strumenti di gestione del debito. In presenza di una crisi di liquidità che il debito fiscale ha innescato o aggravato, entrano in gioco gli strumenti di composizione della crisi, che seguono logiche completamente diverse da quelle dell’accertamento.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

«Ho ignorato lo schema di atto perché pensavo fosse un avviso bonario. È finita?» No. La fase di contraddittorio è chiusa, ma il merito è intatto. L’avviso che riceverai sarà impugnabile per intero e tutte le difese sull’inerenza restano disponibili. Hai perso un’occasione, non la causa. Il consiglio operativo è di non aspettare l’avviso per iniziare a raccogliere la documentazione: quando arriverà, il tempo utile sarà molto meno di quanto sembri.

«Nelle mie controdeduzioni ho scritto che il costo aveva generato nuovi clienti. Mi sono danneggiato?» Non in modo irreparabile. È un’impostazione non ottimale, perché sposta il discorso sul terreno dell’utilità, ma non è un’ammissione di non inerenza. Nel ricorso quell’argomento va derubricato a elemento accessorio e la difesa va ricostruita sulla riferibilità del costo all’attività esercitata. Va fatto esplicitamente, non lasciato all’interpretazione del giudice.

«Non ho più il contratto scritto della consulenza: era un accordo verbale. Posso ancora difendermi?» Sì, ma il lavoro è più difficile e va fatto bene. L’assenza del contratto scritto non rende il costo automaticamente non inerente: rende necessario ricostruire il rapporto con elementi equivalenti — corrispondenza, email, output della prestazione, testimonianze documentali dell’attività svolta, pagamenti tracciati coerenti con la prestazione descritta. La regola pratica è che ogni elemento mancante deve essere sostituito da due elementi presenti.

«L’Agenzia dice che il costo è sproporzionato ma non ha allegato alcun confronto. Devo comunque dimostrare che era congruo?» Non è questa la prima domanda da porsi. La prima è se l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, perché la giurisprudenza più recente richiede che l’anomalia sia dimostrata con parametri quantitativi e comparativi concreti e non con la mera censura della scelta gestionale. Questo va eccepito come motivo autonomo. In parallelo, e solo in parallelo, conviene comunque produrre elementi di raffronto propri: la difesa migliore è quella che vince sull’onere della prova e, in subordine, anche nel merito.

«Ho impugnato solo l’IRES perché pensavo che l’IVA seguisse automaticamente. È recuperabile?» Dipende dalla formulazione del ricorso e dallo stato del giudizio. Se il petitum comprende l’annullamento dell’intero atto, c’è margine per sviluppare l’argomentazione sull’IVA; se il ricorso ha circoscritto espressamente l’impugnazione a un solo tributo, il recupero è problematico. È una delle situazioni in cui la lettura tecnica dell’atto introduttivo, parola per parola, determina la risposta.

«Il termine per il ricorso è scaduto tre giorni fa. Esiste qualcosa che posso fare?» Va verificata prima di tutto la regolarità della notifica dell’avviso, perché una notifica invalida non fa decorrere il termine ed è la via di recupero più concreta. Vanno poi controllati eventuali eventi sospensivi non considerati nel calcolo — un’istanza di adesione presentata e non conteggiata, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, sospensioni straordinarie applicabili al periodo. Sono verifiche che vanno fatte immediatamente, perché ogni giorno che passa consolida la situazione.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono documentano, ciascuna, il modo in cui un determinato errore è stato sanzionato o, al contrario, il modo in cui una difesa corretta ha retto. Sono riportate con gli estremi completi e con il principio riformulato.

Cass., sez. trib., sent. n. 18904 del 17 luglio 2018. È l’arresto che ha ridefinito la materia: l’inerenza va ricondotta alla correlazione fra costo e attività d’impresa, non alla produzione di ricavi, e l’onere di dimostrare l’esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione produttiva del costo grava sul contribuente. Rilevanza: è la fonte dei quattro elementi su cui deve essere costruito ogni dossier difensivo; chi produce solo fatture ne assolve al massimo due.

Cass., sez. trib., ord. n. 16942 del 19 giugno 2024. In una controversia su canoni di locazione ritenuti eccessivi e parzialmente disconosciuti sia ai fini delle dirette sia ai fini IVA, la Corte ha delineato il confine fra la valutazione qualitativa dell’inerenza e gli indizi quantitativi idonei a metterla in discussione, con le relative ricadute sull’onere della prova. Rilevanza: è il precedente da spendere quando il rilievo nasce da un giudizio di eccessività del corrispettivo fra parti collegate.

Cass., sez. trib., ord. n. 20816 del 25 luglio 2024. Ha affrontato l’efficacia temporale dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, escludendone l’applicabilità ai giudizi incardinati prima del 16 settembre 2022. Rilevanza: determina se il motivo fondato sul difetto di prova sia spendibile nel tuo giudizio o no.

Cass., sez. trib., sent. n. 1290 del 2024. In materia di royalties per marchi non utilizzati, ha affermato che l’inerenza è un giudizio qualitativo che prescinde da valutazioni utilitaristiche o quantitative: un costo è inerente perché potenzialmente collegato all’attività, anche in prospettiva futura, non perché ha prodotto ricavi. Rilevanza: protegge i costi sostenuti per mantenere disponibili asset strategici non immediatamente produttivi.

Cass., sez. trib., sent. n. 5905 del 5 marzo 2025. Oltre a ribadire la natura qualitativa del giudizio di inerenza e la sua autonomia rispetto all’art. 109, comma 5, del TUIR, ha chiarito che ai fini dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 rileva la pronuncia penale che escluda la sussistenza dei fatti di reato, con conseguente eventuale rimborso delle maggiori imposte, imponendo al giudice di merito la verifica della corrispondenza fra condotta penale e recupero fiscale. Rilevanza: è il precedente chiave quando il rilievo di indeducibilità è agganciato a una vicenda penale.

Cass., sez. trib., ord. n. 8120 del 27 marzo 2025. Ha precisato il rapporto fra attività descritta nello statuto o nell’atto costitutivo e deducibilità del costo, ribadendo che nel giudizio di inerenza non si compie alcuna valutazione di utilità, nemmeno potenziale o indiretta, e che la congruità non rileva. Rilevanza: è la risposta ai rilievi fondati sulla mera difformità del costo rispetto all’oggetto sociale formale.

Cass., sez. trib., n. 13365 del 2025. Ha riaffermato la formula ormai consolidata: giudizio qualitativo e non quantitativo, nessuna valutazione di utilità, configurabilità come costo anche di ciò che non reca alcun vantaggio economico. Rilevanza: è la citazione più diretta ed essenziale da inserire nel motivo di merito.

Cass., sez. trib., ord. n. 23095 dell’11 agosto 2025. Ha stabilito che spese elevate sostenute nella fase iniziale di un progetto imprenditoriale, o nel tempo necessario al suo sviluppo, non costituiscono di per sé segnale di incongruità o antieconomicità, anche in assenza di risultati economici immediati. Rilevanza: è la difesa naturale delle start-up, dei progetti pluriennali e degli investimenti promozionali che non hanno ancora prodotto ritorni.

Cass., sez. trib., ord. n. 24748 dell’8 settembre 2025. Ha ribadito che il potere istruttorio officioso del giudice tributario non può essere impiegato per supplire alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio a proprio carico. Rilevanza: è l’argomento che impedisce al giudice di colmare i vuoti probatori dell’Ufficio, purché la carenza sia stata specificamente denunciata.

Cass., sez. trib., ord. n. 26312 del 2025. Ha confermato la convergenza del criterio di inerenza fra imposte dirette e IVA e la natura qualitativa del giudizio, precisando che l’Amministrazione può contestare la rilevanza degli elementi prodotti e indicare indizi — come l’antieconomicità o l’incongruità — della mancanza di inerenza. Rilevanza: definisce con precisione che cosa l’Ufficio può fare e che cosa deve provare.

Cass., sez. trib., ord. n. 30036 del 13 novembre 2025. Ha chiarito il perimetro della presunzione di inerenza e congruità prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, ribadendone la natura assoluta nei limiti dei requisiti soggettivi, e ha applicato alle sponsorizzazioni prive di quei requisiti il criterio qualitativo generale, secondo cui la promozione può essere indiretta, potenziale o futura ed è sufficiente provare l’esistenza di una concreta attività promozionale. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per tutti i rilievi su sponsorizzazioni e spese promozionali.

Cass., sez. trib., ord. n. 4695 del 2 marzo 2026. Ha qualificato l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 come norma sostanziale, con conseguente applicazione ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022. Rilevanza: è la pronuncia da verificare prima di impostare il motivo sul difetto di prova.

Cass., sez. trib., ord. n. 9887 del 16 aprile 2026. Ha collocato la valutazione dell’inerenza in uno spazio in cui rilevano elementi indiziari, assetti organizzativi e coerenza economica complessiva, superando la riduzione del costo deducibile a mero fatto contabile formalmente documentato. Rilevanza: conferma che la difesa vince o perde sulla ricostruzione organizzativa, non sulla completezza formale dei documenti contabili.

Cass., sez. trib., ord. n. 12400 del 3 maggio 2026. In tema di penali contrattuali, ha affermato che tali costi sono in linea di principio deducibili ma che la deduzione può essere negata quando l’Amministrazione dimostri la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell’operazione sottostante, con conseguente spostamento sul contribuente dell’onere di giustificarne la razionalità. Rilevanza: delimita con onestà i confini della tutela: l’antieconomicità dimostrata produce effetti, quella affermata no.

Cass., sez. trib., ord. n. 14783 del 18 maggio 2026. In materia di spese di manutenzione su immobile di proprietà di terzi ma destinato all’attività della società conduttrice, ha confermato l’orientamento sull’inerenza, richiamando l’unitarietà del principio in ragione della sua derivazione dalla nozione di reddito d’impresa. Rilevanza: è il precedente per i costi sostenuti su beni non di proprietà, area di contestazione ricorrente.

Cass., sez. trib., ord. n. 19073 dell’11 giugno 2026. Ha ricostruito sistematicamente il rapporto fra inerenza, antieconomicità e riparto dell’onere probatorio ai fini delle dirette e dell’IVA, richiedendo un impianto probatorio coerente fondato su elementi oggettivi verificabili, e ha ribadito che l’inerenza esprime la riferibilità del costo all’esercizio dell’impresa anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura. Rilevanza: è oggi il riferimento più completo per costruire il motivo sul difetto di prova dell’antieconomicità.

Cass., sez. trib., sent. n. 19140 dell’11 giugno 2026. In tema di interessi passivi su finanziamenti infragruppo, ha stabilito che il Fisco non può limitarsi a criticare la scelta gestionale ma deve dimostrare l’anomalia con parametri quantitativi e comparativi concreti, quali tassi di mercato, benchmark e dati contabili. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma la contestazione dell’antieconomicità da questione di merito a questione di prova.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sent. n. 3185 del 17 luglio 2025. Ha ritenuto che per i costi infragruppo il contribuente debba documentare l’utilità concreta ricavata e i criteri di determinazione dei corrispettivi, non essendo sufficienti la contabilizzazione o la produzione delle fatture. Rilevanza: misura il livello di dettaglio documentale richiesto nella prassi dei giudici di merito.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, sent. n. 88 del 28 gennaio 2025. In tema di inerenza, ha confermato che l’onere probatorio grava sul contribuente anche alla luce dell’art. 7, comma 5-bis. Rilevanza: è l’orientamento contrario da anticipare e affrontare nel ricorso, non da ignorare.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. VII, sent. n. 286 del 29 aprile 2025. Ha valorizzato la portata innovativa del comma 5-bis, escludendo che si tratti di un principio pleonastico, in particolare quando il contribuente offra una prospettazione corroborata da documenti. Rilevanza: è il precedente di merito da spendere a sostegno del motivo sul difetto di prova.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, sez. I, sent. n. 125 del 4 luglio 2025. Ha ritenuto, richiamando Cass., ord. n. 31878 del 27 ottobre 2022, che il comma 5-bis non imponga all’Amministrazione incombenze probatorie più gravose rispetto all’assetto previgente, accogliendo comunque parzialmente il ricorso del contribuente su costi contestati ai fini IRES e IRAP. Rilevanza: dimostra che anche nei giudizi in cui prevale la lettura restrittiva del comma 5-bis la difesa nel merito conserva pieno spazio.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su due piani distinti: prevenire l’errore prima che si consumi, quando c’è ancora una fase amministrativa aperta, e ripararlo dopo, quando il danno è già stato prodotto e occorre capire che cosa resta recuperabile. Ecco gli strumenti concreti che mettiamo in campo.

  1. Qualifichiamo l’atto ricevuto e ricostruiamo il calendario dei termini. Distinguiamo schema di atto, processo verbale di constatazione, avviso di accertamento e atto di recupero, e produciamo un prospetto scritto con tutte le scadenze, incluse le sospensioni applicabili e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  2. Protocolliamo l’istanza di accesso agli atti del fascicolo e ne analizziamo il contenuto, per individuare su quali documenti e su quali verifiche presso terzi l’Ufficio ha effettivamente fondato il rilievo.
  3. Redigiamo le controdeduzioni al contraddittorio preventivo entro i sessanta giorni, impostate sulla riferibilità qualitativa del costo, e le corrediamo del dossier documentale voce per voce.
  4. Ricostruiamo il dossier probatorio di ciascun costo contestato, recuperando contratti, output, delibere, corrispondenza, timesheet e riscontri esterni, e segnalando con chiarezza dove la documentazione manca e come può essere integrata con elementi equivalenti.
  5. Verifichiamo se l’Ufficio ha assolto il proprio onere probatorio sull’antieconomicità, confrontando le affermazioni dell’atto con i parametri quantitativi e comparativi effettivamente prodotti, e costruiamo su questo un motivo autonomo di ricorso.
  6. Valutiamo con il cliente la convenienza dell’accertamento con adesione rispetto alle controdeduzioni, quantificando in anticipo gli effetti sull’imposta, sulle sanzioni e sui vizi dell’atto ai quali si rinuncia.
  7. Redigiamo il ricorso con motivi distinti e autonomamente accoglibili per imposte dirette, IRAP, IVA e sanzioni, e formuliamo l’istanza di sospensione dell’atto impugnato quando ricorrono i presupposti del danno grave e irreparabile.
  8. Analizziamo il profilo sanzionatorio e, ove rilevante, quello penale-tributario, verificando la qualificazione della violazione, la norma applicabile ratione temporis, l’applicabilità del cumulo giuridico e gli effetti del pagamento del debito sulle soglie di punibilità.
  9. Interveniamo nelle situazioni già compromesse, verificando la regolarità della notifica dell’atto presupposto quando il termine appare scaduto, individuando quali vizi restano deducibili e quali sono ormai preclusi, e impostando la difesa sugli spazi residui.
  10. Assistiamo l’impresa nella fase successiva, sia sul piano della riscossione, sia — quando il debito fiscale ha innescato o aggravato una crisi di liquidità — attraverso gli strumenti di composizione della crisi, che seguono logiche del tutto diverse da quelle dell’accertamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nei rilievi di inerenza la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare, e per una ragione precisa: l’errore che i giudici di merito commettono più spesso in questa materia è un errore di diritto — valutare l’utilità o la congruità del costo anziché la sua riferibilità qualitativa all’attività — e l’errore di diritto è esattamente ciò che si censura in sede di legittimità. Poter portare il caso fino in Cassazione con lo stesso difensore che lo ha impostato fin dalle controdeduzioni significa mantenere una linea difensiva coerente per tutta la durata del contenzioso, senza le discontinuità che nascono quando il fascicolo cambia mani a ogni grado.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — è l’altro elemento decisivo: un rilievo di inerenza si difende contemporaneamente sul piano contabile e documentale, che richiede competenza tecnica sui bilanci, sulla determinazione dei corrispettivi e sui parametri di raffronto, e sul piano processuale, che richiede la costruzione dei motivi e la gestione dei termini. Separare queste due attività, affidandole a professionisti che non comunicano, è una delle cause più frequenti di difese incomplete.


In sintesi

Nessuno degli errori descritti in questa guida nasce da mancanza di ragioni. Nascono tutti da un fraintendimento sul terreno della difesa — utilità invece di riferibilità — e da una sottovalutazione delle fasi che precedono il giudizio, quelle in cui la contestazione può ancora essere ridotta o smontata a costo zero. Chi presidia i sessanta giorni dello schema di atto, chi costruisce il dossier di ogni singolo costo e chi pretende dall’Ufficio i numeri a sostegno delle sue affermazioni arriva davanti al giudice in una posizione radicalmente diversa da chi si limita a produrre fatture e a spiegare che l’investimento era sensato.

Su questa materia lo Studio Monardo lavora con una struttura costruita esattamente per il tipo di problema: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di far dialogare l’analisi contabile e quella processuale sullo stesso fascicolo, e la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di impostare la difesa fin dal primo giorno con lo sguardo di chi sa quali censure reggeranno nell’ultimo grado di giudizio. Quando il rilievo fiscale ha già compromesso l’equilibrio finanziario dell’impresa, si aggiungono le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che consentono di affrontare il debito tributario anche fuori dal contenzioso.

📩 Se hai ricevuto una contestazione che disconosce i tuoi costi per difetto di inerenza, non lasciare che siano i termini a decidere al posto tuo: scrivici oggi stesso e faremo insieme il punto sulla tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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