Perché su questo tema comanda la giurisprudenza, non il testo di legge
Sulla transazione contributiva la lettera della legge dice poco e i giudici dicono molto. Gli articoli 63 e 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si limitano a stabilire che il debitore può proporre agli enti previdenziali e assicurativi il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e dei premi, e che il tribunale può omologare anche senza la loro adesione. Tutto il resto — quanto si può falcidiare, che cosa succede se l’INPS vota contro, quando il diniego dell’ente è davvero superabile, che cosa deve contenere il piano perché l’omologazione forzosa non venga qualificata come abuso — è stato costruito da una stratificazione di pronunce che va dalle Sezioni Unite del 2021 fino alla stagione di ordinanze che la prima sezione civile della Cassazione ha prodotto tra la fine del 2025 e la primavera del 2026.
Per l’amministratore di una srl che si trova con un’esposizione contributiva a sei cifre, questo significa una cosa precisa: la fattibilità della sua proposta non si misura leggendo il Codice, si misura confrontandola con quello che i giudici hanno effettivamente deciso nei casi simili al suo. Questa guida fa esattamente questo. Prende le decisioni che contano, ne estrae il principio di diritto, e lo traduce in conseguenze operative concrete per una società a responsabilità limitata con debiti verso INPS e INAIL.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché il tema si colloca esattamente al punto di incrocio delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la transazione contributiva è uno strumento della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi opera dall’interno dei percorsi in cui la proposta agli enti previdenziali si costruisce; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che gli consente di seguire anche le situazioni in cui la srl non è più risanabile e il problema si sposta sui soci e sui garanti; ed è avvocato cassazionista, il che conta in modo particolare qui, perché gli orientamenti su cui questa guida è costruita si sono formati in Cassazione ed è in Cassazione che si difendono.
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La base di legge: tre articoli, tre logiche diverse
Prima di leggere le sentenze serve sapere su che cosa i giudici si sono pronunciati. La disciplina vigente, come risultante dal terzo decreto correttivo (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), distribuisce la transazione dei crediti contributivi su tre sedi distinte.
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti la sede è l’articolo 63 CCII, sostituito dall’art. 16, comma 6, del correttivo-ter. La società può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta. La proposta si formula nel corso delle trattative che precedono l’accordo e si deposita presso l’agente della riscossione e presso gli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Gli enti hanno novanta giorni dal deposito per aderire; il decorso infruttuoso di quel termine equivale, ai fini dell’omologazione forzosa, a un rifiuto.
Nel concordato preventivo la sede è l’articolo 88 CCII. Qui la proposta di trattamento dei crediti contributivi non è un contratto autonomo ma una componente del piano, e copia della proposta va presentata agli uffici competenti contestualmente al deposito in tribunale. L’ente non “aderisce”: vota, ai sensi dell’art. 107 CCII.
Nella composizione negoziata il correttivo-ter ha aggiunto all’art. 23 CCII il comma 2-bis, che apre a un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria sui tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Questa terza forma si distingue nettamente dalle prime due per l’assenza di qualunque meccanismo di omologazione forzosa, coerentemente con la natura volontaria e stragiudiziale dello strumento. Il debito contributivo, in composizione negoziata, non trova la stessa porta che trova il debito erariale: va gestito con gli strumenti ordinari di rateazione e con la leva delle misure protettive, non con una falcidia imposta.
Sul versante organizzativo, l’INPS ha chiarito il proprio assetto interno con il messaggio del 25 ottobre 2024. Per le proposte presentate dal 28 settembre 2024 la competenza decisionale è del Direttore regionale o di coordinamento metropolitano; l’adesione, negli accordi di ristrutturazione, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti, e l’atto è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione per il trattamento degli oneri di riscossione. Quando i crediti ricadono nella competenza di più Direzioni territoriali, il deposito va effettuato presso la struttura titolare del credito di importo maggiore, che assume il coordinamento. Nel concordato preventivo, invece, il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente, e se la sede competente è diversa da quella del tribunale è quest’ultima a votare in rappresentanza delle altre.
Un ultimo tassello del quadro riguarda l’a monte: l’art. 25-novies CCII impone a INPS e INAIL di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di soglie predefinite. Per l’INPS scatta al ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque a 15.000 euro, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; a 5.000 euro per quelle prive di tali lavoratori. Per l’INAIL scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro. Sono avvisi, non ingiunzioni: contengono l’invito ad attivare la composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti.
Che cosa si può falcidiare, e con quali limiti
Il “debito contributivo” di una srl non è una voce unica, e questa è la prima ragione per cui molte proposte nascono sbagliate. Dentro l’esposizione verso l’INPS convivono almeno tre componenti con regimi diversi: i contributi in senso stretto, le sanzioni civili e gli interessi. Sul fronte INAIL la struttura è analoga, con i premi assicurativi al posto dei contributi e i relativi accessori. La proposta transattiva, tanto nell’art. 63 quanto nell’art. 88 CCII, ha per oggetto i contributi e premi e i relativi accessori: le sanzioni civili e gli interessi rientrano quindi nel perimetro, ed è spesso lì che si trova il margine più ampio.
Vale la pena ricordare che la disciplina delle sanzioni civili è stata riscritta dall’art. 30 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 (conv. l. 29 aprile 2024, n. 56), con effetti sugli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e istruzioni operative fornite dall’INPS con la circolare 4 ottobre 2024, n. 90. Per l’omissione contributiva la sanzione resta ancorata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il tetto del 40% dell’importo dei contributi non versati, oltre il quale continuano a maturare gli interessi di mora; ma se il pagamento avviene entro centoventi giorni dalla scadenza, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni degli enti impositori, la maggiorazione non si applica. È stata inoltre introdotta una regola specifica per il caso in cui l’omesso versamento derivi da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa: in quel caso sono dovuti i soli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti. Esiste poi il canale, del tutto autonomo rispetto alla transazione, della domanda di riduzione delle sanzioni civili, su cui l’Istituto è intervenuto con una serie di circolari, dalla n. 88 del 2002 alla n. 56 del 2014, fino alla n. 90 del 2024 e alla n. 60 del 21 maggio 2026.
Prima di proporre una falcidia conviene sempre verificare se una parte del carico sanzionatorio possa essere ridotta per via ordinaria: ciò che si ottiene per questa strada non deve essere né negoziato né imposto al tribunale, e alleggerisce il fabbisogno complessivo del piano.
Il secondo profilo è quello dei privilegi. I crediti per contributi e premi sono in larga parte assistiti da privilegio generale sui mobili, mentre la componente accessoria si colloca su gradi diversi e, per una quota, in chirografo. La regola che governa la falcidia dei crediti privilegiati è duplice e va tenuta a mente in fase di redazione del piano: la misura offerta non può essere inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione, sul ricavato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, e il trattamento riservato al credito previdenziale non può essere deteriore rispetto a quello riservato a crediti di grado inferiore o di posizione giuridica equiparabile. Non è una formula astratta: è il motivo per cui piani apparentemente generosi vengono contestati, perché offrono all’INPS il 22% mentre un chirografario collocato più in basso riceve, per effetto di qualche pagamento “necessario alla continuità”, una percentuale superiore.
Il terzo profilo è il più discusso, e riguarda un decreto ministeriale che continua a proiettare la sua ombra sulle trattative. Il decreto interministeriale 4 agosto 2009, adottato quando la transazione previdenziale fu introdotta nel vecchio art. 182-ter della legge fallimentare, fissava all’art. 3 limiti rigidissimi: i crediti per contributi e premi dovevano essere soddisfatti integralmente, potendo formare oggetto solo di dilazione; gli accessori di legge andavano soddisfatti, per la quota privilegiata pari al 50%, in misura non inferiore al 40%, e per la restante quota chirografaria in misura non inferiore al 30%; la dilazione non poteva superare sessanta rate mensili, con interessi al tasso legale.
Quei limiti sono stati travolti dall’evoluzione normativa. Già dopo la riforma dell’art. 182-ter operata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, autorevole dottrina ha sostenuto che il decreto del 2009 dovesse considerarsi implicitamente abrogato, insieme all’art. 5, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2015 in materia di DURC, trattandosi di norme secondarie che integravano una disciplina primaria nel frattempo sostituita. Il Codice della crisi ha poi costruito il trattamento dei crediti contributivi su presupposti del tutto diversi — il confronto con l’alternativa liquidatoria e l’attestazione del professionista indipendente — che non lasciano spazio a percentuali minime predeterminate per via regolamentare.
Il punto pratico, però, è un altro: nelle trattative gli uffici hanno a lungo continuato a ragionare come se quel decreto fosse ancora in vigore, opponendo l’infalcidiabilità dei contributi in senso stretto e il limite delle sessanta rate. L’assunzione prudenziale, quindi, è duplice. Sul piano giuridico la proposta va costruita sui parametri del Codice, non su quelli del 2009, perché è su quei parametri che il tribunale deciderà. Sul piano negoziale va messo in conto che l’ufficio possa opporre i vecchi limiti, e che questa sia una delle ragioni per cui una proposta oggettivamente conveniente riceve comunque un diniego: è esattamente la situazione in cui l’omologazione forzosa è stata pensata per intervenire, e non un motivo per rinunciare in partenza.
L’orientamento consolidato: quattro decisioni che hanno fissato il terreno
Le Sezioni Unite del 2021: il diniego si contesta davanti al giudice della crisi
La prima questione che andava sciolta era banale solo in apparenza: se INPS o INAIL rifiutano la proposta, davanti a chi ci si lamenta? Per anni la risposta ha oscillato tra giudice tributario e giudice ordinario, con il risultato pratico che l’impresa in crisi perdeva mesi in eccezioni di giurisdizione.
Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504 ha chiuso la partita. La Suprema Corte ha stabilito che il diniego, esplicito o tacito, opposto alla proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi è conoscibile dal tribunale della crisi e non dal giudice tributario, perché nell’istituto prevale l’interesse concorsuale su quello propriamente fiscale.
Il principio, calato nella pratica, significa che la partita si gioca tutta dentro la procedura, davanti allo stesso collegio che deciderà sull’omologazione: non esiste un binario parallelo davanti alle Corti di giustizia tributaria in cui contestare il “no” dell’ente e poi tornare in tribunale con il risultato in mano. Per una srl è un vantaggio di tempo enorme, ma comporta anche che tutte le argomentazioni contro il diniego vadano costruite e depositate nella procedura, nei tempi della procedura.
Cassazione 32954/2024: senza un vero accordo non c’è accordo
Cass. civ., Sez. I, sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954 ha affrontato il caso di un accordo di ristrutturazione sostanzialmente rivolto al solo creditore pubblico. La Corte ha affermato che requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo cui l’amministrazione non aderisce è la presenza di altri creditori consenzienti, ancorché di peso minore, così che l’adesione forzosa dell’ente operi come fattore aggiuntivo per raggiungere la maggioranza complessiva.
L’orientamento si è consolidato nel senso che l’omologazione forzosa è un correttivo di un accordo che esiste già, non un sostituto dell’accordo. Se la srl si presenta con una proposta in cui l’unico interlocutore reale è l’ente pubblico, non c’è nulla da correggere: manca il presupposto stesso della concorsualità, e l’ente pubblico subirebbe un mezzo di coazione collegato a un’iniziativa unilaterale del debitore.
Cassazione 5866/2026: il tribunale sostituisce la valutazione, non la discute
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866, in tema di concordato preventivo, ha precisato la meccanica dell’istituto. Accertato che il dissenso dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è stato determinante per il mancato raggiungimento delle maggioranze dell’art. 109, comma 1, CCII, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale a quella già espressa dall’ente, rendendo con ciò del tutto irrilevanti le ragioni del dissenso manifestato. Realizzata per questa via l’approvazione forzata, l’omologazione segue poi le regole ordinarie: in assenza di contestazione specifica sulla convenienza, il giudice si limita a verificare la fattibilità del piano.
La traduzione pratica è controintuitiva ma decisiva. Non serve smontare la motivazione del “no” dell’INPS: serve dimostrare che la proposta rende all’ente più della liquidazione giudiziale. L’energia difensiva va spostata dalla polemica sulle ragioni del rifiuto alla costruzione del confronto numerico con lo scenario liquidatorio.
Cassazione 10723/2026: niente giudizio di meritevolezza
Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 aprile 2026, n. 10723 ha chiuso il cerchio su un punto che nella prassi bloccava molte proposte. La Corte ha statuito che la sussistenza di condotte distrattive o di violazione degli obblighi tributari non osta di per sé al concordato con omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici, ove il giudice di merito accerti la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Non rileva neppure, in sé considerata, l’origine della crisi, quand’anche l’ente opponente la riconduca a una gestione finanziaria fondata sull’evasione degli obblighi tributari e contributivi: l’istituto non contempla un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza.
Per una srl che ha accumulato debito contributivo proprio smettendo di versare per finanziare la gestione corrente — cioè per la maggioranza delle srl che arrivano a questo tema — il principio è la differenza tra avere una strada e non averla.
Prima questione: il “no” di INPS e INAIL blocca davvero il piano?
La questione. L’amministratore la pone sempre così: “Ho mandato la proposta, l’INPS ha risposto picche e l’INAIL non ha risposto affatto. È finita?”
Cosa hanno deciso i giudici. La risposta è cambiata nel tempo, ed è utile sapere perché. Nella prima fase applicativa del meccanismo, introdotto in via emergenziale dal d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 (conv. l. 27 novembre 2020, n. 159), la giurisprudenza si è divisa. Il Tribunale di Bari, decreto 18 gennaio 2021, ha accolto la lettura restrittiva: l’omologazione senza il consenso dell’ente sarebbe possibile solo davanti alla mera inerzia, non davanti a un voto contrario esplicito, sollevando anche dubbi di compatibilità con il principio di separazione dei poteri. I Tribunali di La Spezia e di Forlì, nei primi mesi dello stesso anno, e poi il Tribunale di Trani, decreto 28 novembre 2023, hanno seguito la tesi opposta: il tribunale può omologare anche in caso di mancata adesione degli enti previdenziali, convertendo il voto negativo in positivo, quando l’adesione sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; e il giudizio di convenienza va impostato nella prospettiva specifica del creditore pubblico, simulando il riparto finale nello scenario liquidatorio.
Il contrasto oggi non esiste più. L’ordinanza 5866/2026 ha reso irrilevanti le ragioni del dissenso; la sentenza 10723/2026 ha escluso il filtro di meritevolezza. Nella stessa direzione si muove la giurisprudenza di merito: il Tribunale di Vasto ha omologato un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva pur in assenza di adesione dell’Agenzia delle entrate, precisando peraltro che il nuovo art. 63 CCII si applica solo alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in forza della disciplina transitoria dell’art. 56, comma 3, del correttivo.
Assunzione prudenziale. Il “no” esplicito e il silenzio hanno oggi lo stesso peso, e nessuno dei due, da solo, ferma la procedura: ciò che la ferma è l’incapacità di dimostrare la convenienza oggettiva della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Va però messo in conto che si tratta di un percorso giudiziale contenzioso, non di un automatismo: l’ente può opporsi all’omologazione, e la Direzione territoriale INPS che riceve la comunicazione della domanda ha il compito di trasmettere gli elementi istruttori all’Avvocatura territoriale proprio per valutare l’opposizione.
Cosa significa per te. Se sei l’amministratore di una srl, il messaggio operativo è che la relazione dell’attestatore sulla convenienza non è un allegato formale: è il documento su cui si vince o si perde. Il tribunale è tenuto a motivare il proprio convincimento non solo sulla proposta, ma sul giudizio stesso del professionista indipendente, e quindi una relazione che liquidi in due pagine il confronto con la liquidazione giudiziale espone il piano a un’opposizione facile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina il lavoro tra difesa legale e analisi contabile proprio su questo punto, perché la convenienza è un numero prima ancora che un argomento giuridico.
Seconda questione: quanti creditori privati servono perché la falcidia contributiva regga?
La questione. “La mia srl ha 380.000 euro di debiti, di cui 310.000 tra INPS, INAIL e Agenzia delle entrate. I fornitori sono quattro gatti. Posso fare un accordo di ristrutturazione basato praticamente solo sul taglio del debito pubblico?”
Cosa hanno deciso i giudici. Qui la Cassazione è stata sistematica, e la risposta è no. Dopo Cass. 32954/2024, sono arrivate tre pronunce che hanno chiuso progressivamente ogni scappatoia.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 7 dicembre 2025, n. 31892 ha escluso l’ammissibilità dell’istanza di omologazione forzosa quando gli unici creditori aderenti traggano il proprio titolo dalla stessa procedura di ristrutturazione anziché da rapporti ad essa anteriori. In altre parole, non si costruisce la base di consenso con i professionisti e i fornitori della procedura stessa: servono creditori anteriori.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918, in relazione al regime anteriore al correttivo-ter, ha ribadito che l’assenza di accordi con altri creditori preclude l’invocabilità dell’omologazione forzosa nei confronti del creditore pubblico, perché in quel caso viene meno la stessa possibilità di considerare “determinante” la sua mancata adesione ai fini della soglia del sessanta per cento dell’art. 57 CCII.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365 è il punto di arrivo. Una società già in liquidazione volontaria, con passivo quasi integralmente pubblico, aveva soddisfatto integralmente ogni altro debito e riservato all’erario una frazione minima del credito, lasciando a due soli creditori chirografari importi complessivamente irrisori. La Corte ha qualificato l’operazione come una “transazione fiscale forzosa”, ritenendo che la deviazione dalla causa tipica dell’istituto sia di per sé ostativa all’omologazione forzosa, a prescindere dal giudizio di convenienza, e ha ricondotto l’accertamento dell’intento abusivo a un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Assunzione prudenziale. Non esiste una soglia numerica di creditori privati fissata dalla legge, ma esiste un test sostanziale: l’operazione deve essere una ristrutturazione autentica, con un nucleo non simbolico di creditori privati anteriori coinvolti in un vero sacrificio negoziato. A questo si aggiunge il vincolo quantitativo introdotto dall’art. 1-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (conv. l. 103/2023), che ha subordinato l’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione a soglie minime di soddisfacimento del credito pubblico, più severe quando l’adesione degli altri creditori resta marginale.
Cosa significa per te. Prima ancora di scrivere la proposta all’INPS, va costruita la geografia del passivo: chi sono i creditori anteriori non pubblici, quanto pesano, che cosa sono disposti a firmare. Se il passivo della srl è pubblico al novanta per cento, l’accordo di ristrutturazione con transazione contributiva è probabilmente lo strumento sbagliato, e la strada corretta passa dal concordato preventivo, dove la logica non è quella dell’adesione ma quella del voto e delle classi. Scegliere lo strumento sbagliato non significa perdere una causa: significa perdere un anno.
Terza questione: si può ottenere il DURC mentre si paga il debito contributivo a rate ridotte?
La questione. È la domanda che, nella pratica, decide se il risanamento è possibile o no. Una srl edile, o una che lavora con la pubblica amministrazione, senza DURC regolare non fattura. E se non fattura, il piano che ha appena presentato è carta.
Cosa hanno deciso i giudici. Il conflitto nasce dalla convivenza di due norme del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. L’art. 3, comma 2, lett. b), stabilisce che la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. L’art. 5, comma 1, prevede invece che, nel concordato con continuità aziendale, l’impresa si consideri regolare nel periodo tra la pubblicazione del ricorso e il decreto di omologazione a condizione che il piano preveda l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili.
La giurisprudenza di merito si è divisa esattamente su quale delle due prevalga. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto l’art. 5 norma speciale rispetto all’art. 3, concludendo che l’istanza di rilascio di un DURC positivo è accoglibile solo se il piano prevede l’integrale soddisfazione degli enti previdenziali. Il Tribunale di Milano ha seguito la logica opposta: i debiti anteriori all’apertura della procedura non sono mai eseguibili fuori dal concorso, sicché dal loro mancato pagamento non possono derivare effetti sanzionatori, neppure in tema di DURC, e si applica quindi la regola della sospensione dei pagamenti per disposizione legislativa. Sulla stessa linea il Tribunale di Modena, che ha riconosciuto il diritto al DURC alla società ammessa al concordato “in bianco” che avesse documentato il regolare versamento dei contributi successivi al deposito del ricorso, pur non essendo ancora stato presentato il piano.
Sul versante amministrativo, l’INPS con il messaggio 6 agosto 2015, n. 5223, recependo un chiarimento del Ministero del Lavoro, ha ammesso il rilascio del DURC anche in caso di concordato preventivo in continuità omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di INPS e INAIL: dopo l’omologazione, e fino all’adempimento, si verifica infatti la situazione di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, perché né il creditore né il debitore potrebbero attivarsi spontaneamente senza alterare la par condicio.
Attenzione a un limite importante: il Tribunale di Napoli, decreto 19 giugno 2024, ha escluso che le disposizioni sulla regolarità contributiva dettate dall’art. 5 del d.m. 30 gennaio 2015 si applichino alla composizione negoziata, non essendo questa una procedura concorsuale ma un percorso stragiudiziale, e ha quindi respinto l’istanza di misura cautelare volta a ottenere il rilascio obbligatorio del DURC.
Assunzione prudenziale. Il DURC non si ottiene in automatico per il solo fatto di aver depositato una proposta transattiva: si ottiene se la procedura scelta è quella giusta e se il presupposto della sospensione legale dei pagamenti è correttamente dedotto e documentato. Prima dell’omologazione, la strada più solida resta quella del provvedimento del giudice della procedura; in composizione negoziata, allo stato della giurisprudenza citata, quella strada è chiusa.
Cosa significa per te. Se la srl vive di appalti, la sequenza va invertita rispetto all’istinto: si verifica prima che cosa succede al DURC in ciascuno degli strumenti disponibili, e solo dopo si sceglie lo strumento. Una transazione contributiva perfetta dentro una procedura che ti lascia senza DURC per otto mesi è un piano che non regge alla prova dei fatti.
La decisione più recente e più rilevante per una srl: Cassazione 10723/2026
Tra tutte le pronunce citate, quella che incide più direttamente sulla situazione tipica di una società a responsabilità limitata con debito INPS e INAIL è Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 aprile 2026, n. 10723.
Il contesto. La vicenda riguardava un concordato preventivo in continuità in cui l’Agenzia delle entrate si era opposta all’omologazione contestando, oltre alla convenienza, la condotta della società debitrice: condotte distrattive e una gestione finanziaria che l’ente opponente descriveva come sistematicamente fondata sull’evasione degli obblighi tributari e contributivi. L’argomento è quello che INPS e INAIL usano con più frequenza nelle opposizioni: questa impresa non ha versato per anni, ha usato i contributi dei lavoratori come finanziamento, e ora chiede allo Stato di rinunciare a una parte del credito.
La motivazione, in linguaggio piano. La Corte ha risposto che l’esistenza di quelle condotte non impedisce, di per sé, l’omologazione con superamento del dissenso del creditore pubblico, quando il giudice di merito accerti la convenienza economica della proposta ai sensi dell’art. 88 CCII rispetto alla liquidazione giudiziale, e non siano in gioco, ad altro titolo, profili di decettività o deficit informativi verso i creditori. Non assume rilevanza, in sé, neppure l’eziologia della crisi, cioè da che cosa la crisi è stata originata. La ragione è strutturale: l’istituto non prevede un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza. Il legislatore ha costruito il cram down come un test economico, non come un giudizio morale sull’imprenditore.
Cosa cambia rispetto a prima. Prima di questa pronuncia, la contestazione sulla condotta veniva usata come argomento autonomo di opposizione, e in diversi tribunali funzionava, o quantomeno allungava i tempi. Dopo, il perimetro è netto: la condotta pregressa rileva se e nella misura in cui si traduce in un’informazione falsa o carente verso i creditori — cioè sul terreno della decettività — ma non come autonomo motivo di rigetto.
Va segnalato, per completezza, che la stagione giurisprudenziale non si è fermata lì: Cass. civ., Sez. I, sentenza 16 maggio 2026, n. 14555 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione ex art. 88 CCII, essendo la materia già regolata da una disciplina autonoma e semplificata imperniata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3, CCII. È una decisione importantissima, ma non riguarda le srl: il concordato minore è riservato ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, e la srl ordinaria non vi accede. La segnaliamo perché è la fonte di un equivoco ricorrente, quando l’amministratore legge una massima pensata per un altro debitore e la applica alla propria società.
I principi applicati a situazioni concrete
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio: servono a far vedere come i principi giurisprudenziali si traducono in numeri e in date.
Prima ipotesi — accordo di ristrutturazione, passivo misto. Una srl metalmeccanica ha un passivo di 1.147.300 euro, così composto: 268.400 euro INPS (contributi, sanzioni civili e interessi), 41.700 euro INAIL per premi e accessori, 194.200 euro Agenzia delle entrate, 643.000 euro tra fornitori e banca. Il debito pubblico pesa quindi circa il 44% del totale. La società deposita la proposta di transazione contributiva il 9 febbraio, contestualmente presso l’agente della riscossione e presso la Direzione territoriale INPS titolare della gestione del credito maggiore. Il termine di novanta giorni per l’adesione scade il 10 maggio. L’INAIL aderisce il 3 aprile; l’INPS non risponde. Alla scadenza, la società ha già raccolto adesioni di fornitori e banca per il 47% dell’indebitamento complessivo. Alla luce di Cass. 32954/2024, 31892/2025 e 5918/2026 il presupposto della concorsualità c’è: esistono creditori anteriori, non riconducibili alla procedura, che hanno aderito in misura tutt’altro che simbolica, e l’adesione mancata dell’INPS è aritmeticamente determinante per superare il sessanta per cento. La società può quindi chiedere l’omologazione anche in assenza di adesione, purché la proposta rispetti le soglie minime di soddisfacimento e l’attestatore dimostri, con una simulazione di riparto, che l’INPS incasserebbe meno nella liquidazione giudiziale.
Seconda ipotesi — la stessa società, passivo quasi tutto pubblico. Cambiamo un dato solo: fornitori e banca non ammontano a 643.000 euro ma a 38.900 euro, e il resto è tutto INPS, INAIL ed Erario. La società offre ai due fornitori il pagamento integrale e propone agli enti pubblici una falcidia consistente. Qui, alla luce di Cass. 4365/2026, la costruzione è esposta alla qualificazione di “transazione fiscale forzosa”: il consenso privato è simbolico, l’operazione non è una ristrutturazione ma una falcidia unilaterale del debito pubblico travestita da accordo, e il diniego di omologazione può arrivare a prescindere dal giudizio di convenienza. La conseguenza operativa non è rinunciare: è cambiare strumento e passare al concordato preventivo, dove il debito pubblico vota in classe e l’art. 88 CCII, con la lettura di Cass. 5866/2026, consente al tribunale di sostituire la propria valutazione di convenienza a quella dell’ente.
Terza ipotesi — l’effetto DURC. Una srl edile con 87.600 euro di debito INPS e 12.450 euro di debito INAIL deposita ricorso per concordato in continuità il 14 marzo, prevedendo nel piano il pagamento parziale dei crediti previdenziali privilegiati. Il 2 aprile chiede il DURC per partecipare a una gara. Se il tribunale competente segue l’impostazione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, l’art. 5, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2015 è norma speciale e il DURC positivo presuppone l’integrale soddisfazione degli enti: l’istanza va respinta. Se segue quella dei Tribunali di Milano e di Modena, il credito anteriore è insoddisfabile fuori dal concorso e opera la sospensione legale dei pagamenti dell’art. 3, comma 2, lett. b): il DURC va rilasciato, a condizione che i contributi maturati dopo il deposito del ricorso siano stati regolarmente versati. La variabile decisiva, in questa ipotesi, non è il contenuto del piano ma la regolarità dei versamenti correnti post-deposito: è l’unico elemento interamente nelle mani della società, e va presidiato dal primo giorno. Se poi la società ottiene l’omologazione con soddisfazione parziale, il messaggio INPS 5223/2015 le riconosce la regolarità fino all’adempimento del concordato.
Il quadro giurisprudenziale in tabella
La tabella raccoglie i riferimenti utilizzati in questa guida. Serve come indice di lavoro: ogni riga indica la questione decisa, il principio in una riga e la ricaduta pratica per una srl con debito contributivo. I provvedimenti di merito sono indicati perché segnano il contrasto o l’applicazione concreta dei principi di legittimità, non perché vincolino altri tribunali.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio (in sintesi) | Rilevanza per la srl |
|---|---|---|---|
| Cass. SS.UU. 25/03/2021 n. 8504 | Giurisdizione sul diniego | Il diniego, espresso o tacito, si contesta davanti al giudice della crisi, non a quello tributario | Tutta la difesa si costruisce dentro la procedura |
| Cass. Sez. I 17/12/2024 n. 32954 | Accordo rivolto al solo creditore pubblico | Serve il consenso di altri creditori, sia pure minoritario, perché l’adesione forzosa operi da fattore additivo | Senza creditori privati aderenti l’ARD non regge |
| Cass. Sez. I 07/12/2025 n. 31892 | Qualità dei creditori aderenti | Inammissibile l’omologazione forzosa se gli aderenti traggono il credito dalla procedura stessa | Il consenso va cercato tra i creditori anteriori |
| Cass. Sez. I 26/02/2026 n. 4365 | Abuso dello strumento | La “transazione fiscale forzosa” devia dalla causa tipica ed è ostativa a prescindere dalla convenienza | Passivo quasi tutto pubblico: cambiare strumento |
| Cass. Sez. I 09/03/2026 n. 5309 | Soglie minime del d.l. 69/2023 | La soglia minima di soddisfacimento si applica alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, senza vizi di costituzionalità | La percentuale offerta agli enti ha un pavimento normativo |
| Cass. Sez. I 15/03/2026 n. 5866 | Meccanica del cram down (art. 88) | Il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza; le ragioni del dissenso diventano irrilevanti | Si vince sui numeri, non sulla motivazione del “no” |
| Cass. Sez. I 16/03/2026 n. 5918 | Determinanza dell’adesione | Senza accordi con altri creditori manca la stessa possibilità di dirla determinante | Conferma il test di concorsualità |
| Cass. Sez. I 30/03/2026 n. 7663 | Omologazione in continuità | Nel testo anteriore al correttivo basta l’adesione di una sola classe di votanti | Rileva per i concordati con piano già depositato |
| Cass. Sez. I 22/04/2026 n. 10723 | Condotta del debitore | Condotte distrattive ed evasione contributiva non ostano al cram down se la proposta è conveniente | Nessun filtro di meritevolezza |
| Cass. Sez. I 16/05/2026 n. 14555 | Concordato minore | La falcidia dei crediti previdenziali segue una disciplina autonoma, incompatibile con l’art. 88 CCII | Non applicabile alle srl: attenzione all’equivoco |
| Cass. Sez. III pen. 03/11/2025 n. 35840 | Confisca e adempimento in sede transattiva | L’adempimento della pretesa in sede concorsuale incide sull’ablazione per proporzionalità e assenza di giusta causa | Rilievo sul versante penale della crisi |
| Corte giust. UE 07/04/2016, C-546/14 | Falcidia dei crediti pubblici | Il diritto UE non osta al pagamento parziale se il patrimonio è incapiente e un esperto attesta l’assenza di trattamento migliore in liquidazione | Radice europea del giudizio di convenienza |
| Trib. Bari 18/01/2021 | Portata del cram down (fase iniziale) | Omologazione possibile solo davanti a inerzia, non a voto contrario | Orientamento oggi superato |
| Trib. Trani 28/11/2023 | Portata del cram down | Il voto negativo si converte se determinante e la proposta è conveniente, con simulazione di riparto | Modello del confronto con la liquidazione |
| Trib. Vasto (omologazione ARD) | Diritto applicabile nel tempo | Il nuovo art. 63 CCII vale per le proposte successive al 28 settembre 2024 | Verificare sempre la data della proposta |
| Trib. Forlì 19/08/2025 n. 92 | Requisiti dell’omologazione ARD | Il tribunale verifica requisiti soggettivi e oggettivi, soglia del 60% e completezza documentale | Checklist di ammissibilità |
| Trib. Forlì 14/08/2025 | Tributi degli enti locali | Esclusi dalla transazione in senso proprio, ma è possibile un accordo separato | Il perimetro degli enti conta |
| Trib. Napoli 19/06/2024 | DURC in composizione negoziata | Le regole del d.m. 30/01/2015 sulle procedure concorsuali non si applicano alla composizione negoziata | La CNC non protegge il DURC |
| Trib. Barcellona P.G. | DURC in continuità | Il DURC positivo presuppone l’integrale soddisfazione degli enti (art. 5 come norma speciale) | Orientamento restrittivo da mettere in conto |
| Trib. Milano e Trib. Modena | DURC e concordato “in bianco” | I debiti anteriori non sono pagabili fuori dal concorso: opera la sospensione legale dei pagamenti | Orientamento favorevole al rilascio |
La sintesi operativa: cosa portarsi via da tutta questa giurisprudenza
- Il dissenso di INPS e INAIL non è un veto, ma non è nemmeno un dettaglio: è superabile solo dentro un percorso in cui la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale è dimostrata numericamente.
- Le ragioni del “no” dell’ente sono giuridicamente irrilevanti: non vanno confutate, va costruito il confronto con lo scenario liquidatorio (Cass. 5866/2026).
- Il silenzio pesa quanto il rifiuto: decorsi novanta giorni dal deposito, l’assenza di risposta vale come mancata adesione ai fini dell’omologazione forzosa.
- Senza creditori privati anteriori la strada dell’accordo di ristrutturazione è chiusa, e forzarla espone alla qualificazione di abuso (Cass. 4365/2026).
- Il passato non condanna il piano: l’evasione contributiva pregressa non è motivo autonomo di rigetto, perché non esiste un giudizio di meritevolezza (Cass. 10723/2026).
- Ciò che condanna il piano è l’informazione carente o ingannevole verso i creditori: la decettività resta un terreno di opposizione pienamente vivo.
- La percentuale offerta agli enti ha un pavimento normativo introdotto dal d.l. 69/2023 e confermato, anche nella sua applicazione ai rapporti pendenti, da Cass. 5309/2026.
- La composizione negoziata non è la sede della falcidia contributiva: l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII guarda ai tributi delle agenzie fiscali e non prevede omologazione forzosa.
- Il DURC va pianificato prima, non dopo: gli orientamenti sono divisi, e la regolarità dei versamenti successivi al deposito è l’unica variabile interamente sotto controllo dell’impresa.
- La segnalazione dell’art. 25-novies è un orologio, non una minaccia: quando arriva, i termini per costruire una proposta credibile si sono già accorciati.
- La data della proposta determina la disciplina applicabile: prima o dopo il 28 settembre 2024 cambia il testo dell’art. 63 CCII su cui il tribunale ragionerà.
- I termini processuali della fase di opposizione e reclamo seguono la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: un calendario che va incrociato con le scadenze contributive correnti.
Quindi, in pratica?
Se l’INPS ha già iscritto ipoteca o notificato avvisi di addebito, è troppo tardi per la transazione contributiva? No. La proposta ex art. 63 o ex art. 88 CCII riguarda i contributi e premi sorti fino alla data di presentazione, indipendentemente dallo stato della riscossione. Quello che cambia è il margine di manovra: con azioni esecutive in corso diventa determinante la tempistica delle misure protettive, e l’atto transattivo negli accordi di ristrutturazione va sottoscritto anche dall’Agente della riscossione per il trattamento degli oneri di riscossione.
Se la srl paga solo una parte dei contributi, i lavoratori perdono la pensione? No. La posizione previdenziale del lavoratore dipendente è tutelata da meccanismi propri dell’ordinamento previdenziale e non segue automaticamente l’esito della transazione. È però un profilo che va verificato caso per caso insieme al consulente del lavoro, perché la composizione del debito — contributi, sanzioni civili, interessi — incide sul trattamento delle singole voci nel piano.
Il tribunale può omologare anche se l’INAIL si oppone formalmente in udienza? Sì, e questo è precisamente il senso di Cass. 5866/2026: accertato che il dissenso è determinante, il giudice sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’ente, rendendo irrilevanti le ragioni addotte. L’opposizione dell’ente sposta il confronto sul terreno della convenienza e della fattibilità, non su quello del consenso.
Il fatto che io, come amministratore, abbia omesso i versamenti per anni può essere usato contro la società? Sul piano dell’omologazione, la risposta di Cass. 10723/2026 è che l’eziologia della crisi non rileva di per sé e non esiste un diniego per difetto di meritevolezza. Sul piano personale il discorso è diverso e va tenuto separato: le eventuali responsabilità dell’amministratore verso la società e i creditori, e i profili sanzionatori, seguono regole proprie e vanno esaminati a parte.
La mia srl è piccolissima: posso usare il concordato minore, che secondo Cassazione è più semplice sui debiti previdenziali? Quasi certamente no. Il principio di Cass. 14555/2026 riguarda un debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale; la srl, salvo che ricorrano i requisiti dell’impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, resta fuori. È una verifica preliminare da fare sui bilanci, non un’assunzione da fare per intuito.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo fascicolo
Lo Studio applica gli orientamenti descritti in questa guida al caso concreto, con interventi definiti:
- Ricostruiamo il debito contributivo voce per voce, distinguendo contributi, premi INAIL, sanzioni civili e interessi, e verificando la corrispondenza tra estratto conto contributivo, avvisi di addebito e carichi affidati alla riscossione.
- Verifichiamo la prescrizione e la corretta notifica degli avvisi di addebito e degli atti della riscossione, perché ogni importo eliminato a monte è un importo che non deve essere né falcidiato né trattato nel piano.
- Costruiamo la mappa del passivo e misuriamo il peso percentuale del credito pubblico su quello complessivo, per stabilire se l’accordo di ristrutturazione è praticabile o se il test di Cass. 4365/2026 impone di passare al concordato.
- Redigiamo la proposta di transazione contributiva e la depositiamo presso l’agente della riscossione e presso le Direzioni territoriali competenti, individuando la struttura titolare del credito di importo maggiore secondo le indicazioni operative dell’Istituto.
- Presidiamo il termine di novanta giorni per l’adesione e prepariamo, già durante la sua decorrenza, l’istanza di omologazione da attivare in caso di silenzio o diniego.
- Lavoriamo con l’attestatore sul confronto con la liquidazione giudiziale, costruendo la simulazione di riparto sulla specifica posizione di INPS e INAIL, che è il documento su cui si decide l’esito.
- Ci opponiamo alle opposizioni degli enti, contestando in giudizio i rilievi dell’Avvocatura previdenziale sulla convenienza e sulla fattibilità del piano.
- Impostiamo la questione DURC scegliendo lo strumento anche in funzione di quel risultato e, dove ne ricorrono i presupposti, chiedendo al giudice della procedura il provvedimento sul rilascio.
- Gestiamo la segnalazione dell’art. 25-novies CCII quando arriva, trasformandola da campanello d’allarme in punto di partenza di un percorso strutturato.
- Seguiamo il piano fino all’adempimento, perché una transazione contributiva omologata e poi non rispettata produce conseguenze peggiori del punto di partenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti che abbiamo esaminato — dalla determinanza dell’adesione alla nozione di transazione forzosa, dall’irrilevanza delle ragioni del dissenso all’assenza di un giudizio di meritevolezza — si sono formati davanti alla Corte di cassazione, ed è lì che vengono difesi quando l’ente impugna. Questo consente allo Studio di garantire la continuità della strategia dall’analisi iniziale del debito contributivo fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva, senza il passaggio di consegne che nella pratica indebolisce le difese proprio nel momento decisivo. Accanto alla difesa legale opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile del debito previdenziale, il calcolo del riparto liquidatorio e l’impostazione giuridica della proposta non sono attività separate, e trattarle separatamente è uno dei modi più frequenti in cui una transazione contributiva fallisce.
In chiusura
La transazione contributiva verso INPS e INAIL non è un condono e non è una trattativa fra pari: è un istituto tecnico, in cui una società a responsabilità limitata ottiene la falcidia o la dilazione del proprio debito previdenziale se — e solo se — riesce a dimostrare, dentro la procedura giusta e nei tempi giusti, che quella proposta rende agli enti più della liquidazione giudiziale. La giurisprudenza degli ultimi anni ha reso questo percorso più prevedibile, ma anche più selettivo: ha tolto agli enti il potere di bloccare tutto con un rifiuto immotivato, e ha tolto alle imprese la possibilità di usare l’omologazione forzosa come scorciatoia.
Lo Studio Monardo è attrezzato esattamente su questo crinale, e lo è per ragioni verificabili: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno i percorsi in cui la proposta agli enti previdenziali prende forma; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, e può quindi seguire anche la fase in cui il problema si sposta dai bilanci della srl al patrimonio di soci e garanti; è avvocato cassazionista, e difende fino all’ultimo grado gli orientamenti su cui si regge tutta questa materia; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che affianca al lavoro legale la ricostruzione contabile senza cui nessun giudizio di convenienza sta in piedi.
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