Perché qui contano più le sentenze che la lettera della legge
Su nessun altro capitolo della riscossione la distanza tra il testo normativo e ciò che accade nelle aule di giustizia è così ampia come sulle sanzioni e sugli interessi iscritti a ruolo a carico delle imprese. La legge, letta da sola, sembra chiudere ogni spazio: la sanzione è dovuta perché il versamento è mancato, gli interessi sono dovuti perché il tempo è passato, la mora decorre dalla notifica della cartella. Poi si leggono le decisioni della Corte di cassazione degli ultimi tre anni e il quadro cambia radicalmente: sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni mentre il tributo resta esigibile per dieci; la sanzione non produce interessi e la mora non si calcola su di essa; la riduzione delle sanzioni introdotta nel 2024 non tocca le violazioni anteriori; la crisi di liquidità non cancella la sanzione, ma gli strumenti della crisi d’impresa possono ridurla o falcidiarla.
Questo articolo raccoglie le decisioni che un imprenditore con cartelle aperte deve conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: non cosa dovrebbe essere, ma cosa i giudici hanno effettivamente deciso, con estremi verificati, orientamenti consolidati e contrasti ancora aperti.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia per una ragione verificabile nelle sue abilitazioni. La difesa contro sanzioni e interessi in cartella è, nella quasi totalità dei casi, una difesa da costruire su orientamenti di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la linea impostata sul primo ricorso è la stessa che potrà essere sostenuta davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario — la materia di cui qui si discute — e, per le imprese la cui esposizione erariale è diventata insostenibile, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la porta d’accesso agli strumenti che sulle sanzioni e sugli interessi incidono in modo più profondo.
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Il quadro normativo in breve: dove nascono sanzioni, interessi e mora
Per capire su cosa i giudici si sono pronunciati serve tenere distinte quattro voci che nella cartella compaiono insieme e che l’occhio dell’imprenditore tende a leggere come un unico blocco.
La sanzione per omesso o tardivo versamento nasce dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Fino alle violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 la misura ordinaria era pari al 30% dell’imposta non versata; per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il D.Lgs. 87/2024, di revisione del sistema sanzionatorio, l’ha portata al 25%. La stessa riforma ha modificato il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e ha riscritto in senso più ampio l’art. 12 dello stesso decreto, la norma su continuazione, progressione e cumulo giuridico che determina di quanto le sanzioni multiple si “compattano” quando le violazioni sono seriali.
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo dell’art. 20 del D.P.R. 602/1973 maturano dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino alla consegna del ruolo all’agente della riscossione, in una misura fissata in via amministrativa e attestata negli ultimi anni al 4% annuo.
Gli interessi di mora dell’art. 30 del D.P.R. 602/1973 decorrono dalla notifica della cartella e fino al pagamento, se il termine di sessanta giorni è trascorso inutilmente, a un tasso rideterminato annualmente sulla media dei tassi bancari attivi. La norma contiene una precisazione che pesa più di quanto sembri: la mora si applica sulle somme iscritte a ruolo esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi. Nella stessa direzione l’art. 2 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
Gli interessi di dilazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R. 602/1973 si applicano quando il debito viene rateizzato, nella misura del 4,5% annuo. L’art. 19 è stato riscritto dal D.Lgs. 110/2024 di riforma della riscossione: per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possono essere dilazionati fino a 84 rate mensili sulla sola dichiarazione di temporanea difficoltà, con soglie crescenti a 96 rate nel biennio 2027-2028 e a 108 dal 2029, e fino a 120 rate a fronte di difficoltà documentata; la decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
Su questa impalcatura si innestano tre corpi normativi ulteriori, che sono poi il terreno delle decisioni più interessanti: l’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, secondo cui il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni; gli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal D.Lgs. 219/2023, sull’autotutela obbligatoria e facoltativa; e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che agli artt. 25-bis, 63 e 88 disciplina la sorte dei crediti tributari — sanzioni e interessi compresi — dentro i percorsi di risanamento.
Due strumenti vanno segnalati a parte, perché incidono su sanzioni e interessi senza passare da un giudizio. Il primo è l’art. 17-bis del D.Lgs. 472/1997, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, che disciplina la definizione agevolata delle sanzioni quando l’amministrazione annulla parzialmente l’atto in autotutela: l’annullamento parziale non è quindi soltanto una riduzione dell’imposta, ma apre una finestra sulle sanzioni residue. Il secondo è la sospensione legale della riscossione dell’art. 1, commi 537 e seguenti, della L. 228/2012, che consente di presentare all’agente della riscossione una dichiarazione documentata in presenza di determinate cause — tra cui la prescrizione o la decadenza intervenute prima dell’iscrizione a ruolo, il pagamento già effettuato, lo sgravio già disposto — con l’effetto di sospendere immediatamente ogni attività di recupero e, in caso di inerzia dell’ente creditore per il periodo previsto dalla norma, di determinare l’annullamento di diritto del debito.
Sul versante dell’autotutela va segnalata infine l’evoluzione più recente: l’art. 10-quater dello Statuto, che elenca in modo tassativo le ipotesi di manifesta illegittimità — errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile, errore sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata — è stato modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 192/2025 per ricomprendere espressamente, accanto agli atti di imposizione, anche gli atti sanzionatori. L’Agenzia delle entrate aveva già fornito le proprie istruzioni operative con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, precisando tra l’altro che non è ostativo all’autotutela il fatto che l’atto sia definitivo o che pendano giudizi, quando nell’istanza si prospettino motivi diversi da quelli già decisi. Resta invece controversa, nella giurisprudenza di merito, l’impugnabilità del diniego motivato dell’istanza.
L’orientamento consolidato: quattro principi che i giudici ripetono da anni
Prima di guardare alle questioni controverse conviene fissare ciò che è stabile. Sono quattro principi, tutti ripetuti in più decisioni, e tutti immediatamente utilizzabili in un’eccezione difensiva.
Sanzioni e interessi corrono su un binario prescrizionale autonomo di cinque anni
È l’orientamento più consolidato e, per le imprese con cartelle risalenti, il più redditizio. La Suprema Corte ha chiarito che il tributo erariale iscritto a ruolo, in assenza di una norma speciale, si prescrive nel termine ordinario decennale dell’art. 2946 c.c., perché l’imposta annuale non è una “prestazione periodica” — il presupposto va valutato anno per anno. Le sanzioni, invece, hanno una norma speciale che fissa il termine a cinque anni, e gli interessi, costituendo un’obbligazione autonoma rispetto al capitale, seguono il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c.
La vicenda tipica è quella deciso con l’ordinanza n. 7984 del 26 marzo 2025: un’intimazione di pagamento notificata a distanza di sei anni dalle cartelle prodromiche. La Corte ha affermato che sanzioni e interessi erano prescritti, restando invece efficace la pretesa per il tributo. Il principio, calato nella pratica, significa che una cartella vecchia non è “tutta buona” o “tutta cattiva”: può essere legittima per l’imposta e illegittima per gli accessori.
L’orientamento si è consolidato attraverso una serie continua di pronunce: l’ordinanza n. 2095/2023, che àncora l’autonomia del termine alla norma speciale dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997; l’ordinanza n. 11113/2024, che afferma la durata quinquennale anche quando le sanzioni sono contestate unitamente al credito tributario; l’ordinanza n. 23099/2024, che richiama in appoggio la stessa prassi ministeriale; l’ordinanza n. 34329/2025 e, più di recente, l’ordinanza n. 4220/2026 e l’ordinanza n. 4289/2026. La stessa Corte ne ha dato conto in modo sistematico nella relazione dell’Ufficio del Massimario n. 18/2026, pubblicata il 24 aprile 2026, che ha ricostruito il quadro confermando la separazione dei binari.
La crisi di liquidità, da sola, non cancella le sanzioni
Il secondo principio consolidato va nella direzione opposta agli interessi dell’impresa, ed è essenziale conoscerlo per non impostare una difesa destinata a cadere. L’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 esclude la punibilità quando la violazione è dovuta a forza maggiore. Molte società hanno tentato di far rientrare in quella nozione la propria crisi di liquidità. L’orientamento si è consolidato nel senso del rifiuto.
Con l’ordinanza n. 7707/2024, in una vicenda di IMU non versata, la Corte ha escluso che l’illiquidità costituisca di per sé forza maggiore idonea a eliminare sanzioni e interessi moratori. Con l’ordinanza n. 8852/2024 lo stesso principio è stato applicato a una società cooperativa che non aveva versato l’IVA a causa dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione: la difficoltà finanziaria, per grave che sia, rientra nel normale rischio d’impresa e non elide la volontarietà della condotta. Le ordinanze n. 20817/2024 e n. 31907/2024 hanno ribadito la linea, precisando che occorre dimostrare circostanze anormali ed estranee all’operatore.
Il punto su cui la difesa può ancora lavorare è quello indicato dall’ordinanza n. 15415/2021: la forza maggiore richiede la prova di due elementi, la non imputabilità dell’evento all’impresa e l’impossibilità di fronteggiarlo nonostante l’adozione di misure idonee e concrete. Il principio, calato nella pratica, significa che non basta allegare i bilanci in perdita: serve documentare che cosa l’impresa ha fatto per evitare l’inadempimento — azioni di recupero attivate, linee di credito richieste e negate, ristrutturazioni tentate. È una difesa possibile, ma probatoriamente pesante, e va costruita prima, non improvvisata in giudizio.
Le sanzioni non producono interessi, e la mora non si calcola su di esse
Il terzo principio è tecnico e viene sistematicamente trascurato nella lettura delle cartelle. L’art. 30 del D.P.R. 602/1973 esclude espressamente sanzioni e interessi dalla base di calcolo della mora, e l’art. 2 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che la sanzione non produce interessi. Ne segue che, quando gli importi crescono nel tempo, la crescita deve restare lineare sul solo capitale.
La Corte ha però anche chiarito il rovescio della medaglia: gli interessi di mora sul capitale sono dovuti anche per il periodo coperto da una sospensione giudiziale della riscossione. Con la sentenza n. 31786 del 5 dicembre 2019 è stato affermato che la sospensione disposta dal giudice è uno strumento processuale provvisorio, che non incide sul rapporto sostanziale. Il principio, calato nella pratica, significa che ottenere la sospensiva non è un modo per “congelare” la maturazione degli accessori: se il ricorso viene poi respinto, la mora è maturata comunque.
La riduzione delle sanzioni del 2024 non guarda al passato
Il quarto principio consolidato ha spento una speranza diffusa. Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto in modo generalizzato le misure sanzionatorie, ma il suo art. 5 ne limita l’applicazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando al principio di retroattività della legge più favorevole. Molti contribuenti hanno chiesto ai giudici di applicare comunque la sanzione più leggera ai rapporti pendenti.
La Suprema Corte ha respinto la richiesta con la sentenza n. 1274/2025, ritenendo la deroga costituzionalmente legittima in ragione della natura organica della riforma e del bilanciamento con l’equilibrio di bilancio. La linea è stata confermata con la sentenza n. 2951 del 6 febbraio 2025 e ribadita con le sentenze n. 17111 del 25 giugno 2025 e n. 17113 del 26 giugno 2025, dopo che la sentenza n. 34909 del 30 dicembre 2024 aveva lasciato intravedere qualche dubbio. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 la sanzione resta quella vigente all’epoca: sperare nella lex mitior è, oggi, una strategia perdente.
Prima questione aperta: la cartella deve spiegare come ha calcolato gli interessi?
La questione. Nella cartella l’importo degli interessi compare quasi sempre come una cifra unica, senza tassi, senza decorrenze, senza distinzione tra le annualità. L’imprenditore che riceve un atto con 30.000 euro di interessi e nessuna spiegazione di come si arrivi a quella somma può chiederne l’annullamento per difetto di motivazione?
Cosa hanno deciso i giudici. Qui il contrasto è reale e va dichiarato. Un primo indirizzo, di cui è espressione la sentenza n. 10481/2018 — poi applicata dai giudici di merito, tra cui la Commissione tributaria regionale abruzzese — afferma che nella cartella devono essere indicate le modalità di calcolo degli interessi, la data di decorrenza del conteggio e i tassi applicati, e che la loro omissione integra un difetto di motivazione. Nella stessa direzione si è mossa l’ordinanza n. 10493/2024, in una vicenda significativa proprio per le imprese: una società aveva impugnato una cartella da controllo automatizzato per omesso versamento IVA, non preceduta da alcun avviso di irregolarità, eccependo l’assenza di motivazione sul calcolo degli interessi. La Corte ha ribadito l’illegittimità della cartella che non riporti le modalità di calcolo e la norma di riferimento.
Un secondo indirizzo, oggi prevalente, riduce drasticamente lo spazio dell’eccezione. Con l’ordinanza n. 16209/2025 la Corte ha affermato che, quando l’avviso di accertamento presupposto è divenuto definitivo, la cartella è validamente motivata sugli interessi se indica la base normativa — anche implicitamente — la decorrenza e l’importo complessivo. Con l’ordinanza n. 21001/2024 è stato precisato un profilo decisivo sugli effetti: il difetto di motivazione sugli interessi non travolge l’intero atto ma ne determina l’invalidità parziale, con annullamento limitato alla pretesa per interessi e conservazione del debito d’imposta.
Se c’è contrasto. L’orientamento prevalente, alla data di questo articolo, è il secondo. L’assunzione prudenziale da adottare è quindi la seguente: l’eccezione di carente motivazione sugli interessi non va impostata come motivo di annullamento totale della cartella, ma come motivo di annullamento parziale della sola voce interessi, ed è tanto più solida quanto più la cartella è il primo atto con cui la pretesa viene comunicata all’impresa. Va aggiunto un avvertimento processuale ricavabile dall’ordinanza n. 28802/2025: il motivo che censura gli interessi deve essere autosufficiente, con la cartella trascritta o prodotta, altrimenti è dichiarato inammissibile prima ancora di essere esaminato nel merito.
Cosa significa per te. Se la cartella è arrivata senza essere preceduta da un avviso bonario o da un accertamento, la contestazione sugli interessi ha un fondamento concreto e va sollevata nei sessanta giorni. Se invece a monte c’è un accertamento non impugnato e diventato definitivo, l’eccezione perde quasi tutta la sua forza e l’energia difensiva va spostata su altro: prescrizione, corretta applicazione del cumulo giuridico, vizi di notifica.
Vale la pena chiarire che cosa significhi, operativamente, “contestare il calcolo” dopo l’ordinanza n. 23399/2026. Significa chiedere all’agente della riscossione il dettaglio del carico e ricostruire, per ciascuna annualità, quale delle tre categorie di interessi è stata applicata: quelli per ritardata iscrizione a ruolo dell’art. 20 del D.P.R. 602/1973, che si fermano alla consegna del ruolo; quelli di mora dell’art. 30, che partono dalla notifica della cartella; quelli di dilazione degli artt. 19 e 21, che sostituiscono i precedenti quando il debito viene rateizzato. Gli errori più frequenti non stanno nella percentuale, ma nella sovrapposizione dei periodi — mora conteggiata anche per il tratto già coperto dagli interessi da ritardata iscrizione — e nell’inclusione delle sanzioni nella base di calcolo.
C’è poi un profilo che l’ordinanza n. 10493/2024 valorizza in modo particolare e che riguarda direttamente le imprese destinatarie di controlli automatizzati: in quel caso la cartella era il primo atto con cui la pretesa veniva portata a conoscenza della società, perché non era stato notificato alcun avviso di irregolarità. Quando la cartella nasce da un controllo ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 o ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 e non è preceduta dalla comunicazione di irregolarità, l’impresa perde due cose insieme: la possibilità di correggere l’errore prima dell’iscrizione a ruolo e la possibilità di definire la sanzione in misura ridotta a un terzo pagando nel termine breve. È un vizio che va eccepito insieme a quello motivazionale, perché incide sulla sanzione in modo più profondo di qualunque contestazione sul tasso.
Seconda questione aperta: quanto vale l’eccezione di prescrizione se la cartella non è stata impugnata?
La questione. L’impresa non ha impugnato la cartella nei sessanta giorni. A distanza di anni riceve un’intimazione di pagamento o subisce un fermo. La mancata impugnazione ha “consolidato” il debito trasformando la prescrizione di sanzioni e interessi da cinque a dieci anni?
Cosa hanno deciso i giudici. La risposta della Corte è netta e favorevole al contribuente. Con l’ordinanza n. 567/2025 è stato affermato che la mancata impugnazione della cartella non converte il termine quinquennale in decennale: la conversione opera soltanto quando il credito è accertato da una sentenza passata in giudicato, per applicazione dell’art. 2953 c.c. sulla cosiddetta actio iudicati. Nello stesso caso la Corte ha cassato la decisione di merito per omessa pronuncia, perché il giudice di appello non si era pronunciato sull’eccezione di prescrizione quinquennale: un dettaglio da ricordare, perché indica che l’eccezione va formulata in modo specifico e, se ignorata, va fatta valere come vizio della sentenza.
L’ordinanza n. 4220/2026 ha ricostruito il sistema in termini di binari paralleli — dieci anni per l’imposta, cinque per sanzioni e interessi — con la conseguenza che una cartella può risultare parzialmente legittima anche a distanza di molti anni. L’ordinanza n. 20955 del 1° ottobre 2020 aveva già fissato il quadro normativo di riferimento tra l’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 e l’art. 2948 c.c.
Il quadro non è del tutto lineare. La relazione del Massimario n. 18/2026 segnala che l’ordinanza n. 32374/2025 della Terza Sezione non collima pienamente con l’indirizzo tributario, e che l’ordinanza n. 27278/2025 ha applicato il termine quinquennale anche al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, muovendo dall’irragionevolezza di una disciplina diversa da quella delle sanzioni — in linea con quanto già affermato dall’ordinanza n. 22897/2022. La stessa relazione qualifica però questi arresti come marginali o legati a fattispecie specifiche.
Se c’è contrasto. L’assunzione prudenziale è che sanzioni e interessi si prescrivano in cinque anni in assenza di giudicato, e che il termine decennale operi solo a valle di una sentenza definitiva: su questo si può impostare l’eccezione con ragionevole solidità, mentre l’estensione del quinquennio al tributo va considerata, allo stato, un’ipotesi minoritaria.
Cosa significa per te. Il calcolo va fatto atto per atto, verificando ogni presunto atto interruttivo: non è sufficiente che l’agente della riscossione affermi di aver notificato qualcosa, perché grava su di lui l’onere di provare la ritualità e l’efficacia della notifica. La verifica di questi passaggi è il terreno in cui pesa l’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista: gli orientamenti sulla prescrizione degli accessori si giocano su questioni di legittimità, e l’eccezione va formulata dal primo grado con la formula che potrà essere sostenuta anche in Cassazione. Il tempo lavora a favore dell’impresa solo se qualcuno misura il tempo con precisione, e se l’eccezione viene sollevata prima che un nuovo atto azzeri il conteggio.
Terza questione aperta: l’impresa in crisi può ottenere lo stralcio di sanzioni e interessi?
La questione. Se la crisi di liquidità non vale come forza maggiore, esiste un percorso in cui la difficoltà dell’impresa produce davvero un effetto sulle sanzioni e sugli interessi? La risposta è affermativa, ma il percorso non è quello del ricorso tributario: è quello degli strumenti di regolazione della crisi.
Cosa hanno deciso i giudici e cosa prevede il Codice. L’art. 25-bis del CCII riconosce a chi accede alla composizione negoziata un insieme di misure premiali di natura fiscale: gli interessi che maturano sui debiti tributari durante il percorso sono ridotti alla misura legale; le sanzioni sono ridotte alla misura minima in caso di pagamento entro il termine assegnato dall’atto che le irroga; e, nei casi di esito positivo individuati dalla norma, sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima dell’istanza sono ridotti della metà. Lo stesso articolo consente di dilazionare anche debiti non ancora iscritti a ruolo.
Il salto di qualità è arrivato con il correttivo-ter, il D.Lgs. 136/2024, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 23 CCII: nella composizione negoziata è oggi possibile proporre alle agenzie fiscali un accordo transattivo che preveda il pagamento parziale — a stralcio — del credito erariale, e non soltanto il risparmio limitato di sanzioni e interessi con dilazione che l’art. 25-bis, comma 4, continua a consentire. La proposta è azionabile per i percorsi avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024. Resta la differenza strutturale rispetto agli accordi di ristrutturazione dell’art. 63 CCII e al concordato preventivo dell’art. 88 CCII, dove il diniego dell’ente può essere superato dall’omologazione forzosa, mentre nella composizione negoziata quella possibilità non è prevista.
Sul confine tra questi istituti la giurisprudenza sta lavorando. La Prima Sezione, con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione in assenza di creditori anteriori aderenti, quando gli unici creditori traggano la fonte del proprio credito dalla procedura stessa. Il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 14 agosto 2025, si è pronunciato sull’esclusione dei crediti tributari degli enti locali dal perimetro della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, ammettendo la possibilità di un accordo separato. Sul versante penale, la Terza Sezione con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025 ha riconosciuto l’effetto liberatorio dell’adempimento della pretesa tributaria avvenuto in sede di concordato e transazione fiscale rispetto alla confisca, per assenza di giusta causa dell’ablazione e in applicazione del principio di proporzionalità.
Se c’è contrasto. Il contrasto qui non è tra sentenze, ma tra due letture della stessa situazione di fatto. L’assunzione prudenziale è che la crisi d’impresa non produce alcun effetto su sanzioni e interessi se resta un argomento difensivo nel processo tributario, e produce effetti rilevanti solo se viene incanalata in uno strumento del Codice della crisi, con i tempi e le forme che quello strumento richiede.
Cosa significa per te. Se l’esposizione erariale è la ragione principale della tensione finanziaria, la scelta non è tra pagare e ricorrere: è tra restare nella riscossione ordinaria e spostare la partita in un percorso negoziale in cui sanzioni e interessi diventano oggetto di trattativa. È una decisione che va presa quando l’impresa è ancora in grado di formulare una proposta credibile, non quando le esecuzioni sono già in corso.
Un’avvertenza tecnica va aggiunta, perché è la ragione per cui molti percorsi si arenano. La transazione praticabile nella composizione negoziata riguarda i crediti tributari, non quelli contributivi: la posizione debitoria verso gli enti previdenziali resta fuori dal perimetro dell’accordo e va gestita con strumenti diversi, e nelle imprese con molti dipendenti questa asimmetria può da sola determinare la scelta tra composizione negoziata e strumento di regolazione della crisi soggetto a omologazione. Va inoltre tenuto presente il ruolo dell’esperto: se l’accordo proposto all’erario è soddisfacente per l’amministrazione ma non funzionale al riequilibrio dell’impresa, l’esperto è tenuto alle segnalazioni previste dall’art. 21 del CCII e può manifestare il proprio dissenso, con effetti che si riverberano sull’intero percorso.
La direzione in cui si sta muovendo il legislatore è quella dell’ampliamento. La legge delega di riforma fiscale ha previsto l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali e regionali, sia nelle procedure concorsuali sia negli strumenti negoziali di regolazione della crisi, e su questa base è stato avviato il percorso attuativo che dovrebbe includere i tributi degli enti locali nel perimetro dell’art. 23, comma 2-bis, del CCII, con adesione volontaria dell’ente previo parere dell’organo di revisione. Fino a quando quel passaggio non sarà completato, il provvedimento del Tribunale di Forlì del 14 agosto 2025 indica la strada praticabile: escludere i crediti tributari locali dalla transazione e trattarli in un accordo separato, senza pregiudicare l’omologazione dell’accordo principale.
La pronuncia più recente e rilevante: l’ordinanza n. 23399 del 17 luglio 2026
La decisione più fresca su questa materia è l’ordinanza n. 23399 del 17 luglio 2026, ed è utile analizzarla con attenzione perché segna il punto di arrivo — almeno provvisorio — della prima questione aperta.
Il contesto. Il contribuente contestava la carenza di motivazione della cartella sotto il profilo degli interessi: l’atto riportava soltanto la cifra globale, senza consentire di ricostruire le basi di calcolo, le percentuali applicate per ciascuna annualità e la distinzione tra interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e somme aggiuntive.
La motivazione, in linguaggio piano. La Suprema Corte ha ritenuto la cartella congruamente motivata attraverso il rinvio alla dichiarazione da cui deriva il debito d’imposta. Il ragionamento è questo: poiché il criterio di liquidazione degli interessi è già predeterminato dalla legge — l’art. 20 del D.P.R. 602/1973 — la loro quantificazione si risolve in un’operazione matematica che il contribuente è in grado di compiere autonomamente, una volta noti l’importo del tributo, la decorrenza e la norma applicabile. Non è dunque indispensabile allegare un prospetto di calcolo analitico né indicare i singoli saggi applicati periodo per periodo.
Cosa cambia rispetto a prima. Formalmente, nulla: la Corte si muove nel solco di un indirizzo già emerso con l’ordinanza n. 16209/2025. Sostanzialmente, molto, perché la decisione riduce l’eccezione motivazionale sugli interessi a uno spazio residuale. Dopo l’ordinanza n. 23399/2026, contestare l’importo degli interessi solo perché non è spiegato non è più una strategia sufficiente: occorre contestare che il calcolo sia sbagliato, indicando in che punto e perché. Il ribaltamento dell’onere argomentativo è netto: non basta dire “non capisco come ci siete arrivati”, bisogna dire “ci siete arrivati male, ed ecco il conteggio corretto”.
Va letta insieme a questa decisione la relazione dell’Ufficio del Massimario n. 18/2026 del 24 aprile 2026, che nello stesso arco di mesi ha consolidato l’orientamento sulla prescrizione quinquennale degli accessori. Il messaggio complessivo che la Corte manda alle imprese è coerente: sul quantum degli interessi lo spazio di contestazione formale si restringe, sul tempo entro cui sanzioni e interessi possono essere pretesi lo spazio resta ampio. Chi imposta la difesa sulla forma sta scegliendo il terreno più sfavorevole; chi la imposta sui termini e sulle notifiche sta scegliendo quello dove la giurisprudenza è oggi più solida.
I principi applicati ai casi reali
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati coerenti con i termini di legge. Servono a mostrare come gli orientamenti visti finora si traducono in numeri; non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — La prescrizione degli accessori su una cartella non impugnata. Una S.r.l. non versa l’IVA per il periodo d’imposta 2018. All’esito del controllo automatizzato viene iscritto a ruolo un importo complessivo di 83.404 euro, così composto: 62.480 euro di imposta, 18.744 euro di sanzione al 30%, 2.180 euro di interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La cartella è notificata il 14 novembre 2019 e non viene impugnata. Il 6 marzo 2026 arriva un’intimazione di pagamento; l’agente della riscossione non è in grado di provare la rituale notifica di atti interruttivi intermedi. Applicando l’orientamento dell’ordinanza n. 567/2025 e dell’ordinanza n. 4220/2026: dalla notifica della cartella all’intimazione sono decorsi più di sei anni, dunque 20.924 euro tra sanzione e interessi risultano prescritti, mentre i 62.480 euro di imposta restano esigibili perché soggetti al termine decennale. La mancata impugnazione della cartella non sposta il termine, perché non esiste giudicato. Gli interessi di mora, per l’art. 30 del D.P.R. 602/1973, andranno ricalcolati sul solo capitale residuo.
Ipotesi 2 — La definizione agevolata su un carico del 2022. La stessa società ha un secondo carico, affidato all’agente della riscossione il 18 settembre 2022, derivante da omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione. Il debito complessivo è di 191.630 euro: 128.470 euro di capitale, 9.860 euro di interessi iscritti a ruolo, 38.541 euro di sanzioni, 12.317 euro di interessi di mora, 2.442 euro a titolo di aggio. Trattandosi di un carico affidato tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e derivante da omesso versamento da dichiarazione, il carico rientra nel perimetro della Rottamazione-quinquies introdotta dall’art. 1 della L. 199/2025. Con domanda presentata entro il 30 aprile 2026 restano dovuti il capitale e le spese di notifica ed eventuali procedure esecutive: 63.160 euro tra sanzioni, interessi iscritti a ruolo, mora e aggio non sono più dovuti. Il piano prescelto è quello rateale: 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026, prima rata al 31 luglio 2026. La decadenza, ai sensi dell’art. 1, comma 95, della L. 199/2025, si verifica con il mancato o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive, oltre che dell’ultima rata del piano; la tolleranza di cinque giorni introdotta in sede di conversione del D.L. 38/2026 assiste il pagamento in unica soluzione e l’ultima rata, non le rate intermedie.
Ipotesi 3 — Le misure premiali nella composizione negoziata. Una società manifatturiera ha un’esposizione erariale complessiva di 486.200 euro, di cui 331.900 euro di capitale, 54.700 euro di interessi e 99.600 euro di sanzioni, in parte non ancora iscritta a ruolo e dunque non definibile in via agevolata. L’istanza di nomina dell’esperto è depositata l’11 febbraio 2026. Durante il percorso gli interessi sui debiti tributari che maturano sono ridotti alla misura legale; se il percorso si chiude con uno degli esiti positivi previsti dall’art. 25-bis del CCII, sanzioni e interessi anteriori sono ridotti della metà, con un effetto pari a 77.150 euro. Poiché l’istanza è successiva al 28 settembre 2024, la società può inoltre formulare all’amministrazione finanziaria una proposta di accordo transattivo ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del CCII, che può incidere anche sul capitale — con l’avvertenza, ricavabile dalla struttura del Codice, che in questo percorso il diniego dell’ente non è superabile con l’omologazione forzosa prevista per gli accordi di ristrutturazione.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro che precede si regge su una ventina di decisioni, alcune consolidate e altre ancora in movimento. La tabella le riepiloga con gli estremi verificati, la questione decisa e la ricaduta pratica, in modo da poterle richiamare rapidamente quando si legge una cartella o si prepara un ricorso. Le pronunce sono raggruppate per tema, non per data, perché è il tema — non la cronologia — che determina quale principio è utilizzabile in una data situazione.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. ord. n. 23399 del 17 luglio 2026 | Motivazione degli interessi in cartella | Il rinvio alla dichiarazione basta: il criterio è predeterminato per legge e il calcolo è una mera operazione matematica | Chiude quasi del tutto l’eccezione formale sugli interessi |
| Cass. relazione Massimario n. 18/2026 (24 aprile 2026) | Prescrizione di sanzioni e interessi | Ricostruzione sistematica: dieci anni per il tributo, cinque per sanzioni e interessi | Base per impostare l’eccezione con il conforto della stessa Corte |
| Cass. ord. n. 4220/2026 | Binari prescrizionali | Sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni anche se il capitale segue il decennale | Consente l’annullamento parziale di cartelle risalenti |
| Cass. ord. n. 4289/2026 | Durata del termine per le sanzioni | Conferma la natura quinquennale del termine | Rafforza l’orientamento più recente |
| Cass. ord. n. 34329/2025 | Prescrizione in assenza di giudicato | Cinque anni se non esiste sentenza definitiva | Utile contro intimazioni tardive |
| Cass. ord. n. 32374/2025 (Sez. III) | Termine per il tributo | Ribadisce il decennale per l’imposta, con accenti non del tutto allineati | Segnala che il quadro non è monolitico |
| Cass. ord. n. 27278/2025 | Diritto annuale camerale | Applica il quinquennale anche al diritto CCIAA per ragioni di ragionevolezza | Apre uno spazio su entrate assimilate |
| Cass. ord. n. 28802/2025 | Autosufficienza del ricorso | Il motivo sugli interessi va localizzato e documentato, altrimenti è inammissibile | Impone rigore redazionale nel ricorso |
| Cass. ord. n. 16209/2025 | Motivazione a valle di atto definitivo | Se l’accertamento è definitivo bastano base normativa, decorrenza e importo | Riduce l’eccezione quando la pretesa è consolidata |
| Cass. ord. n. 7984 del 26 marzo 2025 | Intimazione a sei anni dalle cartelle | Sanzioni e interessi prescritti, tributo esigibile | Modello dell’eccezione parziale |
| Cass. ord. n. 567/2025 | Effetti della mancata impugnazione | La cartella non impugnata non converte il termine in decennale | Smonta l’obiezione più frequente dell’agente |
| Cass. sent. n. 17111 del 25 giugno 2025 e n. 17113 del 26 giugno 2025 | Irretroattività della riforma sanzioni | Legittima la deroga al favor rei dell’art. 5 del D.Lgs. 87/2024 | Esclude la sanzione ridotta per violazioni ante 1° settembre 2024 |
| Cass. sent. n. 2951 del 6 febbraio 2025 | Favor rei tributario | Conferma l’inapplicabilità retroattiva delle nuove misure | Consolida l’indirizzo |
| Cass. sent. n. 1274/2025 | Legittimità costituzionale dell’art. 5 | Deroga giustificata dalla riforma organica del sistema | Pronuncia capofila sul tema |
| Cass. sent. n. 34909 del 30 dicembre 2024 | Dubbi sul favor rei | Prospetta la questione di legittimità poi risolta in senso negativo | Utile per ricostruire l’evoluzione |
| Cass. ord. n. 31907/2024 | Illiquidità e forza maggiore | L’illiquidità rientra nel rischio d’impresa; servono circostanze anormali ed estranee | Sconsiglia la difesa fondata sulla sola crisi |
| Cass. ord. n. 23099/2024 | Fondamento del quinquennio | Richiama anche la prassi ministeriale a sostegno | Argomento aggiuntivo in ricorso |
| Cass. ord. n. 21001/2024 | Effetti del vizio motivazionale | Invalidità parziale: cade la voce interessi, resta il tributo | Indica la corretta formulazione della domanda |
| Cass. ord. n. 20817/2024 | Ritardi della PA e sanzioni | Nessuna esenzione: rischio d’impresa | Chiude una difesa molto diffusa |
| Cass. ord. n. 11113/2024 | Sanzioni contestate col tributo | Il quinquennio si applica anche in questo caso | Evita che l’eccezione venga assorbita |
| Cass. ord. n. 10493/2024 | Cartella come primo atto | Illegittima se non riporta modalità di calcolo e norma sugli interessi | Resta lo spazio più solido per l’eccezione formale |
| Cass. ord. n. 8852/2024 | Omesso versamento IVA per crisi | La crisi da ritardi PA non è forza maggiore | Va sostituita con una difesa documentale |
| Cass. ord. n. 7707/2024 | Forza maggiore e IMU | L’illiquidità non esclude sanzioni e interessi moratori | Principio esteso a tutti i tributi |
| Cass. ord. n. 2095/2023 | Norma speciale sulle sanzioni | L’autonomia del termine nasce dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 | Riferimento normativo dell’eccezione |
| Cass. ord. n. 22897/2022 | Coerenza dei termini quinquennali | Argomento di ragionevolezza tra voci accessorie | Supporto sistematico |
| Cass. ord. n. 15415/2021 | Struttura della forza maggiore | Serve la prova della non imputabilità e delle misure idonee adottate | Indica cosa documentare per tentare la difesa |
| Cass. ord. n. 20955 del 1° ottobre 2020 | Interessi e art. 2948 c.c. | Colloca gli accessori nel termine quinquennale | Precedente di inquadramento |
| Cass. sent. n. 31786 del 5 dicembre 2019 | Mora e sospensione giudiziale | La sospensiva non impedisce la maturazione della mora | Attenzione nel valutare la sola sospensiva |
| Cass. sent. n. 10481/2018 | Criteri di calcolo degli interessi | La loro omissione integra difetto di motivazione | Capofila dell’indirizzo minoritario |
| Cass. Sez. I sent. n. 31892 del 7 dicembre 2025 | Omologazione forzosa degli ADR | Inammissibile senza creditori anteriori aderenti | Delimita l’uso dell’art. 63 CCII |
| Cass. Sez. III pen. sent. n. 35840 del 3 novembre 2025 | Confisca e transazione fiscale | L’adempimento in sede concordataria ha effetto liberatorio | Rilievo sul fronte penale-tributario |
| Trib. Forlì, 14 agosto 2025 | Tributi locali e transazione fiscale | Esclusione dal perimetro, con possibilità di accordo separato | Da considerare in presenza di debiti comunali |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano principi pratici che valgono per qualunque impresa con cartelle aperte.
- Sanzioni e interessi vanno sempre calcolati a parte rispetto all’imposta: il termine di cinque anni è la prima cosa da verificare su ogni cartella più vecchia di un quinquennio.
- La mancata impugnazione della cartella non allunga il termine di prescrizione degli accessori: solo una sentenza definitiva lo porta a dieci anni.
- L’onere di provare la rituale notifica degli atti interruttivi grava sull’agente della riscossione, non sull’impresa che eccepisce la prescrizione.
- La mora non può essere calcolata su sanzioni e interessi: se l’estratto di ruolo mostra una crescita che li include, l’importo va ricalcolato.
- La crisi di liquidità, allegata da sola, non esclude le sanzioni: senza la prova delle misure concrete adottate, l’eccezione di forza maggiore è destinata al rigetto.
- La riduzione delle sanzioni del D.Lgs. 87/2024 non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024: chiederla è tempo perso.
- Contestare gli interessi solo perché non sono spiegati non basta più dopo l’ordinanza n. 23399/2026: va indicato dove il calcolo è sbagliato.
- L’eccezione sugli interessi va formulata come domanda di annullamento parziale, perché è questo l’effetto che la giurisprudenza le riconosce.
- Per le imprese in difficoltà strutturale l’abbattimento di sanzioni e interessi passa dagli strumenti del Codice della crisi, non dal processo tributario.
- Nella composizione negoziata avviata dopo il 28 settembre 2024 la proposta di accordo transattivo può incidere anche sul capitale, non solo sugli accessori.
- Ogni termine processuale va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: è l’unico periodo di sospensione previsto, e non va confuso con altre proroghe.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se la cartella è del 2019 e non l’ho mai impugnata, posso ancora non pagare sanzioni e interessi? Sull’imposta no, perché il termine è decennale. Su sanzioni e interessi la risposta dipende dagli atti notificati nel frattempo: in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati, decorsi cinque anni gli accessori sono prescritti, e la mancata impugnazione non cambia il termine — è il principio dell’ordinanza n. 567/2025, ripreso dall’ordinanza n. 4220/2026. L’eccezione va sollevata impugnando il primo atto utile, non con una semplice lettera.
La mia azienda non ha versato l’IVA perché un cliente pubblico ha pagato con due anni di ritardo. Le sanzioni si possono annullare? Sulla base della sola crisi di liquidità, no: le ordinanze n. 8852/2024 e n. 20817/2024 hanno escluso che i ritardi della pubblica amministrazione integrino forza maggiore. Un margine esiste soltanto seguendo l’impostazione dell’ordinanza n. 15415/2021, cioè documentando che l’evento non era imputabile all’impresa e che non era fronteggiabile nonostante misure concrete: azioni di recupero, richieste di credito, interventi sulla struttura dei costi.
Ho aderito alla Rottamazione-quinquies e ho pagato la prima rata: le sanzioni sono cancellate per sempre? Lo sono finché il piano resta in vita. L’art. 1, comma 95, della L. 199/2025 collega la decadenza al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, e dell’ultima rata; in caso di decadenza le somme versate restano acquisite a titolo di acconto e il debito originario riprende vita per l’intero, sanzioni e interessi compresi.
Il termine per aderire era il 30 aprile 2026: se non ho aderito, ho perso ogni possibilità di non pagare sanzioni e interessi? No, ma cambia lo strumento. Restano l’eccezione di prescrizione sugli accessori, la contestazione dei vizi di notifica del titolo, l’istanza di autotutela — oggi obbligatoria nei casi di manifesta illegittimità elencati dall’art. 10-quater dello Statuto, esteso espressamente agli atti sanzionatori — e, per le imprese in crisi, gli strumenti del Codice della crisi. Va inoltre verificato se l’ente territoriale creditore ha adottato un proprio provvedimento di adesione alla definizione agevolata nel termine, prorogato, del 31 luglio 2026.
Conviene rateizzare o impugnare? Non sono alternative da valutare in astratto. La rateizzazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 non riduce sanzioni e interessi, ma sostituisce la mora con gli interessi di dilazione al 4,5% e, con il pagamento della prima rata, blocca le azioni esecutive in corso; l’impugnazione può eliminare voci intere, ma non sospende automaticamente la riscossione. Nella maggior parte dei casi la scelta corretta è sequenziale, e dipende da quali voci risultano aggredibili dopo la verifica dei termini.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti esaminati al fascicolo concreto dell’impresa. In particolare:
- Ricostruiamo la stratigrafia del debito voce per voce, separando capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni, interessi di mora e oneri, perché è su questa separazione che si fonda ogni eccezione utile.
- Verifichiamo la prescrizione degli accessori confrontando le date di notifica di ogni atto della sequenza e misurando i quinquenni maturati alla luce dell’orientamento consolidato della Suprema Corte.
- Contestiamo la ritualità delle notifiche degli atti che l’agente della riscossione qualifica come interruttivi, richiedendo la produzione delle relate e degli avvisi di ricevimento.
- Ricalcoliamo gli interessi di mora per verificare che non siano stati computati su sanzioni e interessi, in violazione dell’art. 30 del D.P.R. 602/1973 e dell’art. 2 del D.Lgs. 472/1997.
- Eccepiamo l’errata applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 su continuazione, progressione e cumulo giuridico quando le violazioni seriali sono state sanzionate una per una anziché unificate.
- Presentiamo istanza di autotutela ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto, indicando puntualmente il vizio rientrante tra le ipotesi di manifesta illegittimità e, ove ne sussistano i presupposti, la via dell’annullamento parziale.
- Impugniamo la cartella o l’intimazione davanti alla Corte di giustizia tributaria, formulando la domanda come annullamento parziale delle voci accessorie quando è questo l’effetto che la giurisprudenza riconosce, e curando l’autosufficienza dei motivi in vista dei gradi successivi.
- Costruiamo la difesa documentale sulla forza maggiore nei casi che lo consentono, raccogliendo la prova delle misure concrete adottate dall’impresa per evitare l’inadempimento.
- Gestiamo la definizione agevolata e la rateizzazione, verificando il perimetro dei carichi definibili, i termini di decadenza dei piani in corso e la corretta imputazione dei versamenti.
- Attiviamo, quando è la soluzione corretta, gli strumenti del Codice della crisi, dalla composizione negoziata con le misure premiali dell’art. 25-bis alla proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali, fino agli strumenti di regolazione in cui la falcidia dei crediti tributari è ammessa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia interamente definita da orientamenti di legittimità, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la leva che conta di più: i principi su prescrizione degli accessori, motivazione degli interessi e forza maggiore si affermano o si perdono davanti alla Suprema Corte, e la loro difesa efficace richiede che l’eccezione nasca già nel primo grado nella forma che potrà essere sostenuta all’ultimo. Impostiamo la strategia dall’analisi iniziale del debito fino all’eventuale giudizio di legittimità mantenendo lo stesso difensore e la stessa linea, senza le discontinuità che nascono dal passaggio del fascicolo da un professionista all’altro. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il ricalcolo delle voci accessorie, la verifica dei versamenti e la sostenibilità del piano di risanamento sono attività tecniche e giuridiche allo stesso tempo, e separarle è il modo più rapido per perdere argomenti utili.
In chiusura
Sanzioni e interessi sono, nella maggior parte delle cartelle aziendali, la parte del debito su cui si può ancora incidere: il capitale raramente scompare, gli accessori sì — per prescrizione, per errore di calcolo, per vizio dell’atto, per definizione agevolata o per effetto di uno strumento della crisi d’impresa. Ma incidere richiede di conoscere gli orientamenti che i giudici applicano oggi, non quelli che circolano nei riassunti di seconda mano.
È esattamente per questo che lo Studio Monardo si occupa di questa materia con gli strumenti che la materia richiede: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché qui il diritto vivente si forma in sede di legittimità; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché il ricalcolo degli accessori e la verifica dei versamenti sono lavoro tecnico prima che processuale; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, unita a quelle di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC, perché quando l’esposizione erariale non è più sostenibile la difesa si sposta dai ricorsi agli strumenti di regolazione della crisi, e serve chi conosce entrambi i terreni.
📩 Non aspettare che un nuovo atto azzeri i termini di prescrizione a tuo favore: scrivici oggi stesso per una verifica delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo sulla tua azienda — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
