Questa non è una guida costruita a tavolino: è la raccolta delle domande che ci vengono poste più spesso — al telefono, in prima riunione, dopo che il fornitore ha già mandato il decreto ingiuntivo — sulla conversione dei debiti commerciali in capitale di rischio. A ciascuna rispondiamo per esteso, come faremmo di persona, senza formule di comodo.
Il quadro normativo di riferimento è duplice. Da un lato il diritto societario del codice civile: gli articoli 2464 e 2465 sui conferimenti nella S.r.l., l’articolo 2481-bis sull’aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, l’articolo 2441 per la S.p.A., l’articolo 2467 sulla postergazione dei finanziamenti dei soci, gli articoli 1241 e seguenti sulla compensazione. Dall’altro il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), che ha introdotto un intero corpo di regole sui soci nelle procedure di ristrutturazione: articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater. Sono due binari che si incrociano di continuo, e chi ne conosce uno solo si ferma a metà strada.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio. La conversione dei debiti in quote è un’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato proprio alla conduzione di quelle trattative fra impresa e creditori dentro le quali un debt-to-equity swap prende forma. Sul versante dei rapporti con banche e fornitori finanziari, l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti: e una conversione di debito in capitale non si progetta senza chi sa leggere insieme il contratto, il bilancio e la perizia di stima.
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Che cosa vuol dire esattamente “trasformare un debito in quote”? La società smette di dovermi i soldi?
Sì: il debito si estingue e al suo posto il creditore riceve una partecipazione nella società. È il cuore dell’operazione, e conviene metterlo a fuoco subito perché è anche il punto che genera più equivoci.
Il debt-to-equity swap non è una dilazione, non è un saldo e stralcio, non è una garanzia aggiuntiva. È una sostituzione: dove prima c’era un credito — con la sua scadenza, i suoi interessi, la sua tutelabilità in giudizio — dopo c’è una quota di S.r.l. o un pacchetto di azioni. Il fornitore che aveva 180.000 euro di fatture insolute non ha più 180.000 euro da riscuotere; ha una percentuale del capitale di una società che, nella maggior parte dei casi, è in difficoltà.
Da qui discende tutto il resto. Il credito convertito esce dal passivo della società: il patrimonio netto migliora, gli indici di bilancio si riequilibrano, e spesso è proprio questo il motivo per cui l’operazione viene proposta. Il creditore, dal canto suo, perde la posizione di terzo e diventa parte della compagine sociale, con i diritti che ne derivano — voto, utili, informazione, quota di liquidazione — e con il rischio che ne deriva: se la società non si risana, la quota vale zero, e non c’è più nessun credito da far valere.
Tecnicamente la conversione si realizza in due modi alternativi. Il primo, il più diffuso: la società delibera un aumento di capitale e il creditore lo sottoscrive, liberando il debito da conferimento mediante compensazione con il proprio credito verso la società. Il secondo, cosiddetto indiretto: l’attivo viene conferito in una nuova società e ai creditori vengono assegnate le partecipazioni di quest’ultima. Nella pratica delle imprese medio-piccole domina largamente il primo.
Attenzione a un dettaglio che nessuno guarda al momento della firma: convertendo, il credito si estingue anche verso i garanti. Le fideiussioni personali dei soci, i pegni, le garanzie collaterali che assistevano quel credito seguono la sorte dell’obbligazione principale. Ci torniamo più avanti, perché è uno degli errori più costosi che si possano fare.
Chi può proporlo, il debitore o il creditore?
Entrambi, ma con leve diverse e con esiti diversi. Nella stragrande maggioranza dei casi la proposta parte dall’impresa debitrice, che ha bisogno di alleggerire il passivo e di presentarsi al sistema bancario con un patrimonio netto ricostituito. È una richiesta, non un diritto: nessun creditore può essere costretto a diventare socio fuori da una procedura concorsuale.
Il creditore, però, non è affatto privo di strumenti. Può porre la conversione come condizione per non escutere, per rinunciare a un’azione esecutiva già avviata, per continuare a fornire. E se la società è già dentro una procedura di regolazione della crisi, può fare molto di più: nel concordato preventivo l’articolo 90 del Codice della crisi consente ai creditori che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale di presentare una proposta concorrente, e quella proposta può prevedere proprio l’attribuzione ai creditori delle partecipazioni della società ristrutturata.
C’è poi un terzo protagonista che spesso viene dimenticato: i soci attuali. Fino alla riforma erano il vero collo di bottiglia, perché un aumento di capitale riservato a terzi richiede una delibera assembleare, e chi controlla la società non ama diluirsi. L’articolo 120-bis del Codice della crisi ha cambiato l’equilibrio: la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta agli amministratori, e il piano può prevedere modifiche statutarie — compresi aumenti di capitale — che i soci non possono ostacolare arbitrariamente. L’articolo 120-ter consente inoltre di classare i soci, e l’articolo 120-quater detta le condizioni di omologazione quando ai soci anteriori resta un valore.
Fuori dalle procedure, invece, la regola resta quella societaria pura: serve una decisione dei soci, e serve che lo statuto consenta l’offerta di quote a terzi. Chi propone una conversione senza aver prima letto lo statuto sta costruendo su un terreno che potrebbe non reggere.
Serve per forza una procedura in tribunale o si può fare a tavolino?
Si può fare interamente fuori dal tribunale, ed è anzi la strada preferibile quando c’è ancora tempo. La conversione è un’operazione di diritto societario: una delibera, una sottoscrizione, un atto notarile, un’iscrizione al registro delle imprese. Nulla di tutto ciò richiede l’intervento di un giudice.
Le strade praticabili sono sostanzialmente quattro, in ordine crescente di formalizzazione.
La prima è l’accordo puramente privatistico: la società e uno o più creditori si accordano, si delibera l’aumento riservato, si converte. Veloce, riservato, senza costi di procedura. Ma senza alcuna protezione: se dopo diciotto mesi arriva la liquidazione giudiziale, gli atti compiuti nel periodo sospetto restano esposti alle azioni del curatore, e il creditore convertito è ormai l’ultimo della fila.
La seconda è il piano attestato di risanamento (articolo 56 CCII), che dà copertura agli atti esecutivi del piano rispetto all’azione revocatoria.
La terza è la composizione negoziata: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente e conduce le trattative sotto la sua supervisione. Il correttivo-ter ha ampliato la platea di chi può partecipare, prevedendo che i contratti dell’articolo 23, comma 1, lettera a) CCII possano essere conclusi non solo con i creditori ma anche con altre parti interessate all’operazione di risanamento, e che l’accordo della lettera c) sia sottoscritto dai soli creditori aderenti. È il contenitore naturale di un debt-to-equity swap negoziato, perché consente di parlare con più creditori insieme mantenendo la gestione dell’impresa in capo all’imprenditore.
La quarta è la procedura giudiziale vera e propria: accordi di ristrutturazione (articolo 57 CCII), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Qui la conversione entra nel piano, viene votata, viene omologata — e diventa opponibile anche a chi non ha aderito, nei limiti del classamento e delle regole di distribuzione.
La scelta fra queste quattro strade non è una questione di gusto: dipende dal numero dei creditori, dalla loro omogeneità, dal grado di deterioramento e dalla presenza di debiti fiscali e contributivi. Sbagliare contenitore significa quasi sempre dover ricominciare da capo mesi dopo.
Il mio credito commerciale vale davvero quanto c’è scritto in fattura?
Quasi mai, e questo è il vero terreno di trattativa. Un credito di 200.000 euro verso una società in equilibrio vale 200.000 euro. Lo stesso credito verso una società che nell’alternativa liquidatoria pagherebbe il quindici per cento vale, in termini economici, circa 30.000 euro. È su questa differenza che si gioca il rapporto di conversione.
Il punto va compreso bene perché tocca due profili distinti. Il primo è economico: quante quote mi dai in cambio del mio credito? Se il credito viene valorizzato al nominale mentre l’azienda ha patrimonio netto negativo, il creditore che converte sta di fatto pagando le quote più di quanto valgano, e i soci storici incassano un beneficio gratuito. Se al contrario il credito viene fortemente decurtato, il creditore rinuncia due volte.
Il secondo profilo è giuridico ed è quello che genera contenzioso: la stima. Quando l’apporto non è denaro, l’articolo 2465 c.c. impone che chi conferisce beni in natura o crediti presenti una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione, che descriva i crediti conferiti, indichi i criteri di valutazione e attesti che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo. Le massime del Comitato Triveneto dei Notai precisano che la relazione non deve necessariamente attestare il valore effettivo, ma deve contenere quell’attestazione di congruità, e che la sua data dev’essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.
Attenzione però a una distinzione tecnica che cambia tutto e che la massima n. 125 del Consiglio Notarile di Milano ha chiarito con nettezza: il conferimento di crediti in senso proprio riguarda i crediti verso terzi, non verso la società emittente. Quando il creditore vanta il credito nei confronti della stessa società che aumenta il capitale, non siamo davanti a un conferimento in natura ma a una sottoscrizione in denaro liberata per compensazione. Il regime, come vedremo, è diverso — e più snello.
Concretamente, quali passaggi bisogna fare per convertire un debito in quote?
La sequenza, ridotta all’osso, è questa: verifica preliminare, delibera, sottoscrizione, compensazione o conferimento, atto notarile, iscrizione. Ma ciascun passaggio ha un contenuto che, se trascurato, fa saltare l’operazione.
Si parte dalla ricognizione del credito. Serve un credito certo nell’esistenza e determinato nell’ammontare, documentato da fatture accettate, estratti conto sottoscritti, riconoscimenti di debito o titoli giudiziali. Un credito contestato non è un buon materiale di partenza, e su questo torniamo più avanti.
Segue la fotografia patrimoniale della società. Se il capitale è già stato eroso oltre un terzo per perdite, o se è sceso sotto il minimo legale, la conversione non è un semplice aumento: si innesta sugli obblighi degli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c., e la delibera dovrà tener conto della necessaria riduzione preventiva. Molte operazioni nascono male proprio qui, perché si delibera un aumento su un capitale che andava prima azzerato.
Terzo passaggio: la lettura dello statuto. Nella S.r.l. il diritto dei soci di sottoscrivere l’aumento in proporzione alla propria partecipazione è la regola (articolo 2481-bis c.c.), e l’offerta a terzi è possibile solo se lo statuto lo prevede — con il correlativo diritto di recesso dei soci che non hanno consentito. Se lo statuto tace, prima si modifica lo statuto, poi si delibera l’aumento.
Quarto: la delibera. Va costruita su misura, indicando l’importo, l’eventuale sovrapprezzo, il termine di sottoscrizione, la scindibilità o inscindibilità, la riserva al creditore o la sequenza opzione-inoptato, e — punto cruciale — la facoltà espressa di liberare il conferimento mediante compensazione. Se la delibera esclude la compensazione, il sottoscrittore dovrà versare denaro vero.
Quinto: la sottoscrizione e la liberazione. La Cassazione, con la sentenza n. 23365 del 16 luglio 2026, ha ribadito la natura consensuale della sottoscrizione dell’aumento nella S.r.l., precisando che il debito da conferimento può essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittore, senza afflusso di liquidità nelle casse sociali, e che ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese gli amministratori devono attestare l’avvenuta sottoscrizione, non l’effettivo versamento del venticinque per cento.
Sesto: notaio e registro delle imprese. La delibera che modifica il capitale è atto da verbalizzare notarilmente e da iscrivere; è con l’iscrizione che il nuovo assetto diventa opponibile ai terzi.
Il conferimento va stimato da un perito, e chi lo nomina?
Dipende da chi è il debitore del credito che si porta in società. È la distinzione che accennavamo prima e vale la pena di scioglierla con calma, perché sbagliarla significa o appesantire inutilmente l’operazione o esporla a impugnazione.
Se il credito è verso un terzo — ad esempio il fornitore conferisce in società un credito che vanta verso un proprio cliente — siamo davanti a un conferimento di crediti in senso tecnico. Si applica pienamente l’articolo 2465 c.c.: occorre la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro, con descrizione, criteri e attestazione di congruità. Nella S.r.l., a differenza della S.p.A., il perito è scelto dal conferente e non nominato dal presidente del tribunale, e non si applicano i commi terzo e quarto dell’articolo 2343 c.c. sulla revisione della stima. Va aggiunto che chi conferisce un credito verso terzi risponde della solvenza del debitore ceduto: non si libera consegnando un credito inesigibile.
Se invece il credito è verso la società che aumenta il capitale — il caso classico del fornitore che converte le proprie fatture — non c’è conferimento in natura. C’è una sottoscrizione in denaro, e il relativo debito viene estinto per compensazione. La perizia dell’articolo 2465 c.c. non è, in questa lettura, necessaria. Il che non significa che si possa procedere al buio: il credito dev’essere certo, liquido ed esigibile perché operi la compensazione legale, e dove manchi uno di questi requisiti si passa alla compensazione volontaria, che richiede il consenso di entrambe le parti.
Sul valore della perizia quando c’è, una precisazione utile arriva dalla Cassazione n. 22089/2026: la perizia di stima non giurata prevista dall’articolo 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di aumento del capitale, ma non determina automaticamente la nullità dell’atto di conferimento né della delibera assembleare, in assenza di una specifica previsione normativa. È una decisione che dà stabilità agli assetti societari, ma non è un lasciapassare: il vizio resta, e può fondare responsabilità.
Come si “paga” la quota se io non verso denaro? Funziona davvero la compensazione?
Funziona, ed è ormai diritto vivente consolidato. Vale la pena ripercorrere brevemente la storia, perché spiega perché ancora oggi qualche consulente esita.
Per anni si è discusso se il socio potesse liberare il proprio debito da conferimento compensandolo con un credito verso la società. L’obiezione era di sistema: il capitale sociale è garanzia per i terzi, e la compensazione non fa entrare un euro in cassa. La Cassazione ha superato l’obiezione già con la sentenza n. 13095 del 10 dicembre 1992, e l’orientamento si è poi stabilizzato con la pronuncia n. 6711/2009 e con la sentenza n. 3946 del 19 febbraio 2018.
Il ragionamento della Corte è lineare e merita di essere compreso, perché è lo stesso che si usa in trattativa. Non è richiesto che il bene conferito sia suscettibile di espropriazione forzata: basta che abbia un valore economicamente apprezzabile. La liberazione della società da un debito è un vantaggio economico reale — il patrimonio netto migliora esattamente come se fosse entrato denaro — e dunque la funzione di garanzia del capitale non è intaccata. L’effetto finale è la conversione di capitale di credito in capitale di rischio.
La stessa sentenza n. 3946/2018 ha chiuso anche la questione dei crediti postergati: le disposizioni dell’articolo 2467 c.c. non operano in caso di aumento di capitale liberato mediante compensazione, perché in quel contesto l’apporto avviene attraverso sottoscrizione di capitale di rischio e il problema della postergazione semplicemente non si pone. Del resto la postergazione serve proprio a spingere verso il conferimento chi ha finanziato una società sottocapitalizzata: impedire la conversione significherebbe contraddire la ratio della norma.
Due avvertenze operative. La prima: la compensazione può essere esclusa dalla delibera. Se la società ha bisogno di liquidità vera, inserisce una clausola di versamento effettivo e il sottoscrittore dovrà pagare in denaro. La seconda: dove il credito non sia liquido ed esigibile, la compensazione legale non opera e serve un accordo bilaterale di compensazione volontaria, che va documentato con precisione nell’atto — perché sarà il primo punto attaccato da chi vorrà contestare l’operazione.
Gli altri soci possono bloccare tutto, e il diritto di opzione che fine fa?
Possono ostacolarla, non possono impedirla se l’operazione ha una giustificazione nell’interesse sociale. La materia è delicata e la giurisprudenza recente è particolarmente chiara.
Il punto di partenza è che l’aumento di capitale è deliberato a maggioranza e la diluizione di chi non sottoscrive è l’effetto fisiologico di quella scelta. Il socio di minoranza che si vede diluire può impugnare solo dimostrando l’abuso di maggioranza, cioè che il voto è stato esercitato esclusivamente o principalmente per ledere i suoi diritti e che la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società. L’onere della prova grava su chi allega l’abuso, come la Cassazione ha affermato con la sentenza n. 27387/2005, e la società può neutralizzarlo dimostrando un interesse sociale concreto. La delibera resta invece viziata quando è emulativa, cioè adottata a esclusivo beneficio della maggioranza in danno della minoranza: è il principio della sentenza n. 9353/2003.
Applicato al debt-to-equity swap, questo significa che l’operazione regge quando il rafforzamento patrimoniale è documentato e strumentale a un obiettivo concreto. Due decisioni del Tribunale di Venezia lo mostrano con chiarezza. Con decreto del 21 maggio 2025 il Tribunale ha respinto l’impugnazione di una delibera di aumento con facoltà di compensazione, osservando che la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio non è contraria né all’interesse della società né a quello dei terzi creditori, contribuendo anzi al miglioramento della situazione patrimoniale; nel caso concreto l’aumento era risultato determinante per ottenere una polizza fideiussoria. Con sentenza del 19 giugno 2025 lo stesso Tribunale ha respinto un’analoga impugnazione, con un passaggio che vale la pena tenere a mente in trattativa: la sottoscrizione mediante apporto del credito da finanziamento postergato non è “senza esborso”, ma solo “senza ulteriore esborso”.
Quanto all’opzione: nella S.r.l. l’articolo 2481-bis c.c. riserva ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione, e l’offerta a terzi passa da una clausola statutaria, con diritto di recesso per i dissenzienti. La Cassazione n. 22349 del 2 novembre 2015 ha però precisato che quel recesso non spetta quando il socio lamenti soltanto la lesione del proprio diritto di sottoscrizione in un aumento da liberarsi con conferimenti in natura o con immediata e integrale sottoscrizione in denaro. Il diritto di opzione, inoltre, è liberamente cedibile a terzi prima della scadenza del termine, salvo diversa previsione statutaria (Cass. n. 9460/2021). E il socio può anche sottoscrivere solo in parte: il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 10 febbraio 2025 n. 165, lo ha affermato con riferimento a un aumento deliberato ai sensi dell’articolo 2482-ter c.c., escludendo che la sottoscrizione parziale sia di per sé invalida.
Dal notaio cosa serve, e da quando la conversione è definitiva?
La conversione non si perfeziona con la stretta di mano: si perfeziona con una sequenza di atti che hanno ciascuno una data e un effetto. Questa è la mappa che consegniamo ai clienti in prima riunione.
| Fase | Atto o adempimento | Termine di riferimento | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Ricognizione | Riconoscimento del debito, estratto conto sottoscritto, eventuale accordo quadro | Prima della delibera | Fra le parti |
| 2. Fotografia contabile | Situazione patrimoniale aggiornata; se il capitale è eroso, provvedimenti ex artt. 2482-bis/2482-ter c.c. | Situazione non anteriore a 120 giorni dall’assemblea | Organo amministrativo |
| 3. Stima (se dovuta) | Relazione giurata del revisore ex art. 2465 c.c. per conferimenti in natura o crediti verso terzi | Data non anteriore a 4 mesi rispetto all’atto | Revisore legale iscritto |
| 4. Eventuale modifica statutaria | Introduzione della clausola che consente l’offerta di quote a terzi | Prima o contestualmente alla delibera di aumento | Assemblea, atto notarile |
| 5. Delibera di aumento | Importo, sovrapprezzo, scindibilità, termine, facoltà di compensazione | Termine di sottoscrizione fissato in delibera (min. 30 giorni per l’opzione, salvo statuto) | Assemblea, atto notarile |
| 6. Sottoscrizione | Dichiarazione di sottoscrizione del creditore | Entro il termine della delibera | Notaio o forma prevista |
| 7. Liberazione | Compensazione (o conferimento con perizia) | Contestuale alla sottoscrizione | Fra società e sottoscrittore |
| 8. Iscrizione | Deposito e iscrizione al registro delle imprese; attestazione degli amministratori sull’avvenuta sottoscrizione | 30 giorni dalla delibera | Registro delle imprese |
| 9. Aggiornamento libri | Annotazione nel libro soci ove tenuto, aggiornamento visura, comunicazione ai terzi rilevanti | Subito dopo l’iscrizione | Organo amministrativo |
| 10. Riflessi contabili e fiscali | Rilevazione della sopravvenienza e verifica del regime ex art. 88, commi 4-bis e 4-ter, TUIR | Esercizio di competenza | Consulenza fiscale |
Il punto di non ritorno, per il creditore, è la fase 7: da quel momento il credito è estinto. Non c’è ripensamento, non c’è risoluzione per inadempimento del piano che faccia rivivere la fattura. Chi firma senza aver chiuso prima i punti sulla governance — e ci arriviamo — firma una scommessa, non un accordo.
Vale anche se la società è già in concordato o in composizione negoziata?
Sì, e anzi è dentro le procedure che il debt-to-equity swap ha oggi la disciplina più evoluta. Il Codice della crisi lo tratta come una modalità ordinaria di soddisfacimento dei creditori, non come un’eccezione.
Nel concordato preventivo la proposta può prevedere il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma, e l’attribuzione di quote, azioni o strumenti finanziari partecipativi rientra pienamente in quel perimetro. L’articolo 120-bis CCII attribuisce agli amministratori la decisione sull’accesso allo strumento e consente al piano di prevedere le modifiche statutarie necessarie; l’articolo 120-ter disciplina il classamento dei soci; l’articolo 120-quater, rubricato “condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci”, stabilisce che quando il piano riserva valore anche ai soci anteriori, in caso di dissenso di una o più classi il concordato può essere omologato solo se il trattamento delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore, anche destinando a queste ultime il valore complessivamente riservato ai soci; e se non vi sono classi di grado pari o inferiore, il valore destinato alla classe dissenziente deve essere superiore a quello riservato ai soci.
Tradotto: se i vecchi soci restano nel capitale, devono giustificarlo. È esattamente la leva che un creditore commerciale ben assistito può usare per ottenere una fetta di equity più significativa, o per costringere la proprietà a un apporto di nuova finanza.
Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 5 febbraio 2025, ha ritenuto legittimo — alla luce dell’articolo 120-bis, comma 2, CCII — che il piano di ristrutturazione possa essere modificato anche prima dell’omologazione per garantirne il buon esito, ammettendo la previsione di un aumento di capitale a opera di un solo socio della debitrice, alle condizioni indicate. È un segnale importante di flessibilità operativa.
Nella composizione negoziata, invece, non c’è omologazione né voto: c’è trattativa. Ed è la sede ideale per costruire una conversione su misura con pochi creditori strategici, mantenendo la riservatezza e la gestione dell’impresa. L’esperto indipendente verifica la coerenza dell’operazione con il risanamento e la sua sottoscrizione dell’accordo dell’articolo 23, comma 1, lettera c) CCII produce effetti protettivi rilevanti. Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, e questo cambia il modo in cui si imposta il tavolo.
E se il mio credito è garantito da una fideiussione del socio o da un pegno?
Allora prima di convertire deve fermarsi, perché convertendo quella garanzia si estingue. È il punto su cui vediamo commettere gli errori più gravi, e quasi sempre da creditori assistiti solo sul piano contabile.
Il meccanismo è elementare ma implacabile. La fideiussione è un’obbligazione accessoria: garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale. Se il debito principale si estingue — e nella conversione si estingue, per compensazione — viene meno l’obbligazione garantita e con essa la garanzia. Lo stesso vale per il pegno, per l’ipoteca, per le lettere di patronage vincolanti, per i privilegi.
Il fornitore che aveva 300.000 euro di credito assistito da fideiussione personale dell’amministratore, e che converte, si ritrova con una quota di minoranza in una società in difficoltà e senza più alcuna pretesa verso il patrimonio personale del garante. Se la società non si risana, ha perso due volte: il credito e la garanzia.
Esistono soluzioni, ma vanno costruite prima e per iscritto. Si può convertire solo una parte del credito, lasciando in essere la porzione garantita. Si può ottenere dal garante una garanzia autonoma nuova, riferita non più al debito estinto ma a obbligazioni diverse — ad esempio l’impegno della proprietà a determinati apporti, o l’obbligo di riacquisto della partecipazione al verificarsi di certe condizioni. Si può subordinare l’efficacia della conversione all’avveramento di condizioni sospensive verificabili. Si può negoziare un’opzione di vendita della quota, con prezzo e scadenza determinati, assistita a sua volta da garanzia.
La regola operativa che diamo sempre è questa: mappare tutte le garanzie esistenti prima di sedersi al tavolo, quantificare quanto vale realmente ciascuna — una fideiussione di un garante nullatenente vale zero, e in quel caso rinunciarvi non costa nulla — e portare in trattativa il differenziale. Chi non fa questa mappatura sta regalando valore senza saperlo.
Se il credito è contestato o non ancora scaduto, si può convertire lo stesso?
Si può, ma cambia lo strumento giuridico e aumenta il rischio di impugnazione. Qui bisogna essere precisi.
La compensazione legale, quella che opera automaticamente, richiede che i due debiti siano omogenei, liquidi ed esigibili. Un credito contestato non è liquido; un credito non ancora scaduto non è esigibile. In entrambi i casi la compensazione legale non opera.
Restano due vie. La prima è la compensazione volontaria: società e creditore concordano espressamente di compensare, e l’accordo bilaterale supera il difetto di liquidità o esigibilità. È lo strumento che il Consiglio Notarile di Milano ha ricondotto alla figura del negozio bilaterale di compensazione, ed è perfettamente legittimo — ma va documentato con estrema cura, perché sarà il primo bersaglio di chi vorrà contestare che il capitale sia stato realmente liberato.
La seconda è la previa definizione del credito: transazione, riconoscimento di debito, decreto ingiuntivo non opposto. Rendere certo il credito prima di convertirlo è più lento ma infinitamente più solido, soprattutto se all’orizzonte c’è la possibilità di una procedura concorsuale nella quale un curatore andrà a controllare, atto per atto, se il capitale è stato effettivamente formato.
Un’ulteriore avvertenza riguarda i crediti dei soci. Se chi converte è già socio e il suo credito nasce da un finanziamento, entra in gioco l’articolo 2467 c.c., la cui nozione di finanziamento è ampia: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3017 del 31 gennaio 2019, ha chiarito che vi rientra ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione futura, in qualsiasi forma, a prescindere dalla misura della partecipazione. Come detto sopra, la postergazione non impedisce la conversione; ma influisce eccome sulla valutazione del credito e sulla posizione negoziale di chi lo porta in capitale.
Il debito è verso una S.p.A. e non una S.r.l.: cambia qualcosa?
Cambia il procedimento, non il principio. La conversione è ammessa in entrambi i tipi, ma la S.p.A. ha regole più rigide su tre fronti.
Il primo è la stima. Per i conferimenti diversi dal denaro si applica l’articolo 2343 c.c.: la relazione giurata è redatta da un esperto designato dal tribunale, non scelto dal conferente, e gli amministratori devono controllare le valutazioni entro centottanta giorni, con possibilità di revisione della stima. Esistono i regimi alternativi dell’articolo 2343-ter, ma vanno verificati caso per caso. È un procedimento più lungo e più costoso in termini di tempo.
Il secondo è il diritto di opzione. L’articolo 2441 c.c. lo attribuisce agli azionisti in proporzione; la sua esclusione o limitazione, quando l’interesse della società lo esige, richiede una delibera qualificata, la relazione degli amministratori che illustri le ragioni e i criteri di determinazione del prezzo di emissione, e il parere del collegio sindacale sulla congruità di quel prezzo. Se l’aumento è liberato con conferimenti in natura, l’opzione è esclusa per legge nei limiti dell’apporto. Qui l’obbligo motivazionale è vero e proprio: una delibera priva di una motivazione seria è un invito all’impugnazione.
Il terzo fronte è la flessibilità degli strumenti. La S.p.A. consente soluzioni che la S.r.l. non conosce con la stessa ampiezza: azioni di categoria con diritti patrimoniali o amministrativi differenziati, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi. Questi ultimi meritano una menzione, perché nella prassi delle ristrutturazioni sono spesso preferibili all’ingresso diretto nel capitale: attribuiscono diritti patrimoniali senza necessariamente attribuire il voto, e consentono di partecipare al recupero di valore senza assumere il ruolo di socio. L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 221 e n. 222 del 20 agosto 2025, si è occupata dei riflessi della conversione dei debiti in azioni e in strumenti finanziari partecipativi nel quadro dell’articolo 88, commi 4-bis e 4-ter, del TUIR: segno che la prassi ha ormai piena cittadinanza anche sul piano dei riflessi contabili e fiscali dell’operazione.
Nella S.r.l., di contro, si può giocare molto sull’articolo 2468, terzo comma, c.c., che consente di attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili. È lo strumento con cui un creditore convertito, pur restando in minoranza, può ottenere un potere di veto su operazioni straordinarie o un diritto di nomina di un amministratore.
Se poi la società fallisce lo stesso, io che sono diventato socio cosa rischio?
Rischi di perdere l’intero valore del credito convertito, ma non rispondi con il tuo patrimonio personale. È una risposta a due facce e vanno guardate entrambe.
La faccia rassicurante: nella S.r.l. e nella S.p.A. il socio risponde nei limiti del conferimento. Diventare socio non significa diventare coobbligato dei debiti sociali. Se la società entra in liquidazione giudiziale, il curatore non può aggredire il patrimonio personale del socio per i debiti sociali, salvo ipotesi specifiche e diverse (conferimenti non eseguiti, restituzioni indebite, responsabilità da direzione e coordinamento).
La faccia dura: la quota è l’ultimo residuo in ordine di soddisfacimento. In liquidazione i soci ricevono qualcosa solo dopo l’integrale pagamento di tutti i creditori — evento raro. E il creditore che ha convertito non può insinuarsi al passivo per il credito estinto: quel credito non esiste più. Chi aveva 180.000 euro chirografari con una prospettiva di recupero del quindici per cento aveva, in termini attesi, 27.000 euro; dopo la conversione ha, quasi sempre, zero.
C’è un ulteriore profilo da conoscere. Se dopo la conversione il nuovo socio eroga finanziamenti alla società, quei finanziamenti entrano nel perimetro dell’articolo 2467 c.c. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025, ha precisato che occorre un duplice accertamento: la crisi al momento dell’erogazione, che qualifica il finanziamento come sostitutivo di capitale, e la persistenza della situazione al momento della restituzione. In altre parole: chi entra nel capitale e poi continua a sostenere l’azienda con finanza, deve sapere che quelle somme saranno rimborsabili solo dopo gli altri creditori.
La conclusione operativa è che la conversione ha senso quando il piano industriale è credibile e verificabile, non quando è un modo per rinviare il problema. Un debt-to-equity swap su un’impresa senza prospettive non salva nessuno: trasferisce la perdita dal debitore al creditore.
Divento responsabile dei debiti pregressi dell’azienda?
No, e questa è una paura che possiamo sgombrare con nettezza. L’ingresso nel capitale di una società di capitali non comporta assunzione dei debiti sociali. Il socio subentrante non risponde né dei debiti anteriori né di quelli successivi: risponde soltanto dell’obbligo di eseguire il proprio conferimento.
Ci sono però tre zone d’ombra che vanno conosciute, perché è lì che si annidano i problemi veri.
La prima riguarda il conferimento non eseguito o eseguito male. Se la quota non è stata effettivamente liberata — perché la compensazione era zoppa, perché il credito era inesistente, perché la stima era gonfiata — l’obbligo di conferimento resta, e in caso di procedura il curatore lo escuterà. È esattamente il motivo per cui insistiamo sulla documentazione del credito prima della conversione.
La seconda riguarda il ruolo che si assume. Se il creditore convertito entra anche nell’organo amministrativo, cambia tutto: assume i doveri degli amministratori, compreso quello di istituire assetti adeguati e di attivarsi tempestivamente al manifestarsi della crisi, con le responsabilità che ne conseguono. Molti creditori chiedono un posto in consiglio come forma di controllo, senza rendersi conto che stanno scambiando una tutela con un’esposizione. Spesso è preferibile un diritto di informazione rafforzato o la nomina di un sindaco o revisore.
La terza riguarda la direzione e coordinamento. Se il creditore convertito è a sua volta una società e acquisisce una posizione di controllo, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento fa scattare l’articolo 2497-quinquies c.c. e la postergazione dei relativi finanziamenti. La Cassazione se ne è occupata con l’ordinanza n. 22166 del 31 luglio 2025, precisando i limiti di operatività del meccanismo, e con l’ordinanza n. 22403 del 4 agosto 2025 ne ha delimitato l’ambito soggettivo, escludendone l’estensione a fattispecie estranee alla disciplina tipica delle società di capitali.
Quanto tempo ho davvero prima che la situazione precipiti?
Meno di quanto credi, e il tempo utile finisce prima che arrivino le lettere degli avvocati. Vale sia per il debitore sia per il creditore, con orizzonti diversi.
Per l’impresa debitrice, il tempo si misura sugli indicatori di crisi e sui debiti verso i creditori pubblici qualificati, che attivano le segnalazioni. Ma il vero orologio è un altro: la conversione richiede che l’azienda abbia ancora qualcosa da offrire. Un’impresa che ha perso i fornitori strategici, le linee di credito e le persone chiave non ha equity da scambiare, perché quell’equity non vale nulla. La finestra utile si apre quando la crisi è reversibile e si chiude quando lo squilibrio è diventato insolvenza conclamata.
Per il creditore, il tempo si misura sulle azioni disponibili. Finché il credito è integro e le garanzie sono in piedi, la posizione negoziale è forte. Dopo il deposito di una domanda di concordato con misure protettive, le azioni esecutive si arrestano e la forza contrattuale si riduce drasticamente. Chi vuole trattare una conversione a condizioni vantaggiose deve farlo prima, non dopo.
C’è poi una scadenza che quasi nessuno considera: la revocatoria. Gli atti compiuti nel periodo sospetto anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale possono essere aggrediti. Una conversione perfezionata dentro un piano attestato o un accordo omologato gode di protezione; una conversione fatta privatamente, senza cornice, non ne gode. La differenza fra le due situazioni non si vede il giorno della firma: si vede due anni dopo, quando arriva la citazione del curatore.
Il messaggio pratico è semplice. Se stai leggendo questa guida perché il problema è già sul tavolo, il tempo per progettare l’operazione con calma esiste ancora, ma è misurabile in settimane, non in trimestri.
Se non converto e resto creditore, sto messo meglio?
Dipende da una sola variabile: quanto vale realmente il tuo credito nell’alternativa liquidatoria. È l’unico confronto onesto, e va fatto con i numeri.
Restare creditore ha vantaggi concreti. Si conservano le garanzie, i privilegi, il diritto di voto in un eventuale concordato, la possibilità di agire esecutivamente, la posizione di priorità rispetto ai soci. Si conserva anche la libertà: un creditore può cedere il credito, transigere, attendere. Un socio di minoranza in una società chiusa, spesso, non può fare nessuna di queste cose.
Convertire ha senso quando ricorrono almeno tre condizioni insieme. Primo: il recupero atteso come creditore è basso — perché il credito è chirografario, perché l’attivo è modesto, perché i privilegiati assorbono tutto. Secondo: il piano industriale è credibile, cioè esiste un’attività che, alleggerita dal debito, torna a generare cassa. Terzo: la conversione è accompagnata da protezioni contrattuali serie, non solo dalla quota.
Il terzo punto è quello che distingue le operazioni ben fatte dalle altre. Una conversione senza patti parasociali, senza clausole di uscita, senza diritti di informazione e senza vincoli agli amministratori è un salto nel vuoto. Con quelle protezioni diventa uno strumento razionale di gestione di un credito deteriorato.
E c’è una via di mezzo che troppo spesso non viene esplorata: convertire solo una parte. Metà del credito in quote, metà in un piano di rientro assistito da garanzie. Si riduce l’esposizione, si partecipa all’eventuale recupero di valore, si conserva una posizione creditoria. Nella nostra esperienza professionale è la struttura che regge meglio quando la trattativa è fra soggetti che devono continuare a lavorare insieme.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due simulazioni, entrambe ipotesi dimostrative costruite per far vedere i meccanismi, non casi reali.
Prima simulazione — il fornitore che converte metà del credito.
Alfa S.r.l. ha capitale sociale di 50.000 euro, patrimonio netto negativo per 118.000 euro e debiti commerciali complessivi per 640.000 euro. Il fornitore Beta vanta 214.500 euro di fatture scadute, tutte chirografarie, riconosciute per iscritto dall’amministratore il 4 marzo. Un’analisi dell’alternativa liquidatoria stima un recupero per i chirografari intorno al 12%: il credito di Beta, in termini attesi, vale circa 25.700 euro.
Le parti costruiscono un’operazione in due tempi. Il 22 aprile l’assemblea di Alfa riduce il capitale per perdite ex art. 2482-ter c.c. e delibera contestualmente un aumento scindibile fino a 180.000 euro, con esplicita facoltà di liberazione mediante compensazione e con offerta di quote a terzi consentita dallo statuto, modificato nella stessa sede. Beta sottoscrive il 9 maggio per 107.250 euro — metà del proprio credito — compensando integralmente. La restante metà, 107.250 euro, resta credito, con piano di rientro in 24 rate mensili assistito da una garanzia autonoma rilasciata dal socio di controllo, riferita al nuovo piano e non al debito estinto.
Esito: Alfa migliora il patrimonio netto di 107.250 euro e torna in equilibrio formale; Beta acquisisce circa il 38% del capitale post-aumento, ottiene per statuto il diritto particolare di nominare un amministratore ex art. 2468, comma 3, c.c., e conserva metà della propria posizione creditoria con una garanzia nuova e valida. Se il risanamento riesce, Beta partecipa al recupero di valore; se fallisce, ha comunque preservato metà del credito e una garanzia esterna.
Seconda simulazione — la conversione dentro il concordato, con il test dell’art. 120-quater.
Gamma S.r.l. deposita domanda di concordato in continuità. Passivo chirografario: 2.340.000 euro. Il piano prevede il pagamento del 18% in denaro e, in aggiunta, l’attribuzione ai chirografari del 55% del capitale post-omologazione mediante aumento riservato liberato per compensazione. I soci storici conservano il 45%, senza apportare nuova finanza.
Una classe di fornitori vota contro. In sede di omologazione il tribunale applica l’art. 120-quater CCII: poiché il piano riserva valore anche ai soci anteriori, occorre verificare che il trattamento della classe dissenziente sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto alle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore, anche ipotizzando che a queste ultime venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. L’attestatore quantifica il valore effettivo del 45% conservato dai soci in 310.000 euro, senza deduzioni per apporti, non essendovene.
Esito: il test evidenzia che la classe dissenziente riceverebbe di più se quel valore fosse ribaltato sui creditori. Il piano viene modificato prima dell’omologazione: i soci storici scendono al 22% e apportano 150.000 euro di nuova finanza, oppure la quota destinata ai creditori sale al 78%. È esattamente la leva che, ben usata, trasforma una conversione subita in una conversione negoziata.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Il giorno dopo la conversione, chi comanda in questa società, e come faccio a uscirne?”
Nelle centinaia di conversazioni che questa materia genera, la domanda sul rapporto di cambio arriva sempre, quella sulla governance quasi mai. Eppure è la seconda a determinare se l’operazione funzionerà.
Il motivo è che una quota di minoranza in una società chiusa è, di per sé, un asset scarsamente utile. Non si vende facilmente — non c’è mercato. Non dà accesso alla cassa — gli utili si distribuiscono se e quando la maggioranza decide. Non dà controllo — le decisioni gestionali restano a chi ha i voti. Il creditore che converte senza costruirsi diritti sta scambiando una posizione azionabile con una posizione di attesa.
Ecco le domande che vanno poste prima di firmare, e che sono la sostanza della trattativa.
Chi nomina gli amministratori dopo la conversione, e con quali maggioranze? Esistono materie riservate all’unanimità o a maggioranze qualificate — operazioni straordinarie, cessione di rami d’azienda, nuovi indebitamenti oltre soglia, compensi degli amministratori, operazioni con parti correlate? È previsto un diritto particolare di nomina o di veto ex art. 2468, comma 3, c.c.?
Che flusso informativo è garantito? Reportistica periodica con quale cadenza, accesso ai libri, nomina di un organo di controllo, obbligo di revisione legale. Un creditore convertito che scopre lo stato dell’azienda dal bilancio depositato nove mesi dopo non ha alcun controllo reale.
Come si esce? È la domanda decisiva. Un’opzione di vendita esercitabile a una data certa e a un prezzo determinato o determinabile, con formula di calcolo scritta. Clausole di trascinamento e di covendita che impediscano alla maggioranza di vendere lasciando la minoranza dentro. Cause statutarie di recesso ulteriori rispetto a quelle legali. Un meccanismo di risoluzione delle situazioni di stallo.
Che cosa succede se il piano non viene rispettato? Impegni della proprietà a nuovi apporti, penali, spostamenti automatici di quote, obbligo di cessione a prezzo simbolico al verificarsi di condizioni oggettive.
Tutto questo si scrive nello statuto e in un patto parasociale, e si scrive prima. Dopo la conversione la forza negoziale del creditore, che era massima quando poteva rifiutare, è già evaporata.
Ma i giudici cosa dicono?
Questa è la parte documentale della guida: i riferimenti su cui poggiano le risposte precedenti, con gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui contano in un’operazione di conversione. I principi sono riformulati.
Cass. civ., Sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13095. È la pronuncia che ha aperto la strada al riconoscimento dell’utilizzabilità dei crediti del sottoscrittore verso la società per liberare il debito da conferimento. Rilevanza: segna il punto di partenza dell’orientamento su cui oggi si fonda ogni debt-to-equity swap realizzato per compensazione.
Cass. civ., n. 6711/2009. Ha confermato l’ammissibilità della compensazione fra il debito da conferimento del sottoscrittore e il credito da questi vantato verso la società. Rilevanza: è il precedente richiamato dai giudici di merito quando si contesta che la conversione non farebbe entrare risorse in società.
Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3946. È la decisione chiave. Afferma che il conferimento liberato per compensazione è ammissibile perché il bene apportato non deve essere suscettibile di espropriazione forzata ma solo avere un valore economicamente apprezzabile, e che la liberazione della società da un debito costituisce un vantaggio patrimoniale reale; aggiunge che la disciplina dell’art. 2467 c.c. non osta all’operazione, perché l’apporto avviene come capitale di rischio. Rilevanza: è la base giuridica dell’intero istituto nella prassi delle S.r.l.
Cass. civ., 16 luglio 2026, n. 23365. Ribadisce la natura consensuale della sottoscrizione dell’aumento nella S.r.l.: il mancato versamento contestuale del venticinque per cento non invalida la delibera né ne impedisce l’iscrizione, poiché il debito da conferimento può estinguersi per compensazione senza afflusso di liquidità; gli amministratori attestano la sottoscrizione, non il pagamento. Rilevanza: è la conferma più recente che una conversione senza denaro in cassa è pienamente legittima e iscrivibile.
Cass. civ., n. 22089/2026. La perizia di stima non giurata ex art. 2465 c.c. costituisce vizio del procedimento di aumento del capitale, ma non comporta automaticamente la nullità del conferimento né della delibera. Rilevanza: dà stabilità alle operazioni con conferimenti in natura, senza però eliminare l’esposizione a responsabilità di chi ha operato irregolarmente.
Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18680. In tema di postergazione, il giudice deve accertare lo squilibrio sia al momento dell’erogazione del finanziamento sia al momento della decisione sulla restituzione, trattandosi di fatto impeditivo rilevabile d’ufficio. Rilevanza: definisce quando il credito del socio è realmente esigibile, dato decisivo nella valutazione del credito da convertire.
Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22166. Precisa i presupposti di operatività della postergazione dei finanziamenti erogati da chi esercita direzione e coordinamento ex art. 2497-quinquies c.c. Rilevanza: interessa il creditore-società che, convertendo, acquisisce una posizione di influenza dominante.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 4 agosto 2025, n. 22403. Delimita l’ambito soggettivo della postergazione, escludendone l’applicazione a fattispecie estranee alla disciplina tipica delle società di capitali. Rilevanza: aiuta a stabilire se un determinato apporto ricada o meno nel regime della subordinazione.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3017. La nozione di finanziamento del socio comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione futura, in qualsiasi forma, indipendentemente dall’entità della partecipazione. Rilevanza: individua quali crediti del socio sono postergati e quindi come vanno valorizzati in conversione.
Cass. civ., 23 febbraio 2012, n. 2758. L’onere di provare le condizioni che fondano la postergazione grava su chi la invoca. Rilevanza: sposta il baricentro probatorio nelle contestazioni sul rango del credito convertito.
Cass. civ., 2 novembre 2015, n. 22349. Non spetta il recesso al socio che lamenti soltanto la lesione del proprio diritto di sottoscrizione, quando l’aumento sia da liberarsi con conferimenti in natura o con immediata e integrale sottoscrizione in denaro. Rilevanza: circoscrive le contromosse dei soci ostili alla conversione.
Cass. civ., n. 9460/2021. Nella S.r.l. il socio può cedere a terzi il proprio diritto di opzione prima della scadenza del termine, salvo diversa previsione statutaria. Rilevanza: apre una via alternativa per far entrare il creditore senza passare da un aumento riservato.
Cass. civ., n. 9353/2003. È viziata la delibera di aumento emulativa, adottata a esclusivo beneficio del socio di maggioranza e in danno della minoranza. Rilevanza: fissa il confine oltre il quale la conversione diventa impugnabile.
Cass. civ., n. 27387/2005. L’onere di provare l’abuso del diritto di voto grava sul socio di minoranza che lo allega; la società può contrastarlo dimostrando l’interesse sociale dell’operazione. Rilevanza: indica che cosa va documentato nel verbale e nella relazione a supporto della delibera.
Cass. civ., n. 26773/2019. Non si può negare la legittimazione ad agire a chi impugna proprio l’atto di cui assume l’illegittimità. Rilevanza: precedente processuale ricorrente nei contenziosi su delibere di aumento.
Trib. Venezia, Sez. spec. imprese, decreto 21 maggio 2025. La compensazione fra debito da conferimento e credito del socio è pacificamente ammessa, e la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio non contrasta né con l’interesse sociale né con quello dei creditori terzi, migliorando anzi la situazione patrimoniale; l’effetto diluitivo è imputabile alla scelta dei soci di non sottoscrivere. Rilevanza: è la fotografia giurisprudenziale più utile per difendere una delibera di conversione.
Trib. Venezia, Sez. spec. imprese, sentenza 19 giugno 2025. Respinge l’impugnazione di un aumento scindibile con facoltà di compensazione, escludendo abuso di maggioranza e conflitto d’interessi in presenza di un interesse sociale al rafforzamento patrimoniale, e precisa che la sottoscrizione mediante apporto del credito postergato non è “senza esborso” ma “senza ulteriore esborso”. Rilevanza: smonta l’argomento più usato dai soci contrari.
Trib. Venezia, 25 gennaio 2025, n. 241. Le decisioni della maggioranza sono abusive quando dettate dal solo intento di danneggiare la minoranza, nell’indifferenza dell’utilità sociale. Rilevanza: definisce il perimetro del sindacato sulle delibere di conversione.
Trib. Brescia, Sez. spec. imprese, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 165. È legittima la sottoscrizione soltanto parziale dell’aumento deliberato ex art. 2482-ter c.c., in assenza di previsioni statutarie o assembleari contrarie, con possibilità per gli altri soci di sottoscrivere l’inoptato. Rilevanza: rende praticabili strutture di conversione flessibili in società con perdite rilevanti.
Trib. Palermo, Sez. IV civ., 5 febbraio 2025. Alla luce dell’art. 120-bis, comma 2, CCII è legittima la modifica del piano di ristrutturazione anche prima dell’omologazione per garantirne il buon esito, ivi compresa la previsione di un aumento di capitale a opera di un solo socio della debitrice. Rilevanza: conferma la manovrabilità delle operazioni sul capitale dentro il concordato.
Trib. Bologna, Sez. spec. imprese, sentenza 31 gennaio 2019, n. 265. Applica la ratio antielusiva della postergazione anche oltre il tipo della S.r.l., ribadendo l’onere probatorio a carico di chi la invoca. Rilevanza: utile quando la conversione coinvolge crediti di soci in strutture societarie diverse.
A questi si affiancano, sul piano della prassi qualificata, la massima n. 125 del Consiglio Notarile di Milano, che distingue nettamente il conferimento di crediti verso terzi dalla sottoscrizione in denaro liberata per compensazione, e le massime del Comitato Triveneto dei Notai sull’attestazione di congruità e sulla validità temporale della relazione di stima.
E voi, concretamente, cosa fate?
Facciamo queste cose, in questo ordine.
- Ricostruiamo la posizione debitoria reale, riconciliando fatture, estratti conto, scritture contabili e riconoscimenti di debito, e individuiamo quali crediti sono certi, liquidi ed esigibili e quali vanno prima definiti per poter essere convertiti.
- Mappiamo tutte le garanzie esistenti — fideiussioni, pegni, ipoteche, lettere di patronage, privilegi — e quantifichiamo che cosa si estinguerebbe convertendo, prima che la firma renda irreversibile la perdita.
- Analizziamo lo statuto e i patti parasociali per verificare se l’offerta di quote a terzi è consentita, quali maggioranze servono, quali diritti di recesso si attivano e quali modifiche vanno deliberate a monte.
- Costruiamo la struttura dell’operazione: aumento riservato o con opzione e inoptato, scindibile o inscindibile, con o senza sovrapprezzo, con conversione totale o parziale, eventualmente con strumenti finanziari partecipativi al posto dell’ingresso diretto nel capitale.
- Redigiamo la delibera e la documentazione di supporto, inclusa la relazione illustrativa che motiva l’interesse sociale dell’operazione, perché è quel documento a reggere l’urto di un’eventuale impugnazione per abuso di maggioranza.
- Coordiniamo la relazione di stima con il revisore incaricato quando l’apporto lo richiede, verificando contenuti, criteri e tempistiche di validità della perizia.
- Negoziamo e scriviamo i patti parasociali e le clausole statutarie di uscita: opzioni di vendita, covendita, trascinamento, diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., materie riservate, flussi informativi.
- Scegliamo e gestiamo il contenitore procedurale: accordo privato, piano attestato, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o concordato preventivo, calibrando la protezione da azioni revocatorie sul livello di rischio effettivo.
- Impostiamo il test dell’art. 120-quater CCII quando l’operazione avviene in concordato con attribuzioni ai soci, verificando la sostenibilità della distribuzione di valore rispetto alle classi dissenzienti.
- Seguiamo l’esecuzione fino all’iscrizione e oltre, presidiando gli adempimenti presso il registro delle imprese e l’attuazione degli impegni assunti dalla proprietà nel periodo successivo alla conversione.
- Assistiamo nel contenzioso che può nascere dall’operazione — impugnazione di delibere, contestazioni sul rango dei crediti, azioni del curatore — mantenendo la stessa linea difensiva dal primo grado fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come la conversione dei debiti commerciali in quote, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: un debt-to-equity swap è, prima di ogni cosa, una trattativa fra un’impresa e i suoi creditori, e la composizione negoziata è il contenitore che il legislatore ha costruito proprio per condurla. Conoscere quella procedura dall’interno — sapere che cosa l’esperto verifica, quali protezioni si attivano, quando un accordo produce effetti opponibili — significa impostare il tavolo in modo che regga.
Lavoriamo con uno staff che unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: il rapporto di conversione, la stima del credito e la sostenibilità del piano sono valutazioni economiche, mentre la delibera, lo statuto e i patti sono materia giuridica — e un’operazione dove queste due competenze non si parlano è un’operazione che si rompe in fase esecutiva. E manteniamo la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: la linea impostata al primo incontro è la stessa che, se serve, viene difesa davanti alla Corte di Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione a metà percorso.
Tre cose da portare a casa
Se di tutte queste risposte dovessero restare solo tre messaggi, sono questi.
Il primo: la conversione estingue il credito, e con esso tutto ciò che vi era accessorio. Garanzie, privilegi, diritto di insinuarsi al passivo. È un passaggio senza ritorno, e va deciso con i numeri dell’alternativa liquidatoria davanti, non con l’ottimismo di chi vuole chiudere una partita.
Il secondo: l’operazione è pienamente legittima e tecnicamente collaudata. La compensazione fra debito da conferimento e credito verso la società è ammessa da un orientamento ormai stabile della Cassazione, e la conversione dei debiti in capitale di rischio è riconosciuta dai giudici come un miglioramento della situazione patrimoniale, non come un artificio.
Il terzo: il valore, per chi converte, non sta nella quota ma nei diritti che l’accompagnano. Governance, informazione, uscita. Chi tratta solo il rapporto di cambio ha trattato metà dell’accordo.
Lo Studio Monardo affianca imprese e creditori esattamente su questo perimetro. Le operazioni di conversione del debito in capitale si svolgono quasi sempre dentro percorsi di risanamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e professionista fiduciario di un OCC: conosce quei percorsi come chi li conduce, non come chi li osserva. Sul fronte dei rapporti con banche e creditori finanziari opera il suo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e sul fronte del contenzioso la sua qualità di avvocato cassazionista assicura che la stessa linea venga portata avanti fino all’ultimo grado di giudizio.
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