Questa è, senza esagerare, una delle domande che ci arrivano con più urgenza: quasi sempre di lunedì mattina, quasi sempre da un imprenditore che ha appena scoperto che il conto non risponde e che il 15 del mese è dietro l’angolo. Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo più spesso su questo tema — quelle formulate esattamente come le persone le fanno, non come le formulerebbe un manuale — e a ciascuna diamo una risposta completa, con i riferimenti normativi e le pronunce che contano.
Il quadro entro cui ci muoviamo è quello dell’espropriazione presso terzi disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile: il creditore notifica l’atto alla banca e all’impresa, la banca diventa custode delle somme e il conto smette di funzionare come funzionava il giorno prima. Accanto a questa strada esiste quella speciale dell’agente della riscossione, con regole e tempi propri. E sopra entrambe si è aggiunto, dal 2022, il Codice della crisi d’impresa, che mette a disposizione strumenti pensati proprio per evitare che un pignoramento sul conto operativo faccia saltare la continuità aziendale — e con essa gli stipendi.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa intersezione. Il tema di questo articolo non è “il pignoramento” in astratto: è un pignoramento che colpisce il rapporto bancario di un’impresa attiva, con dipendenti da pagare. Sono due materie che devono stare nella stessa testa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista — e le opposizioni esecutive si giocano, quando serve, fino all’ultimo grado — coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè il terreno su cui si legge davvero la dichiarazione della banca terza pignorata, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la qualifica che serve per aprire il canale della composizione negoziata quando la liquidità va protetta subito.
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Mi hanno pignorato il conto aziendale: posso ancora pagare gli stipendi o è tutto bloccato?
Dipende da quanto c’è sul conto e da quanto vale il vincolo: non è vero che si blocca tutto. È la prima cosa che dico sempre, perché la telefonata comincia quasi sempre con “mi hanno bloccato il conto” e finisce quasi sempre con la scoperta che una parte era, per legge, disponibile.
Il pignoramento presso terzi non “congela l’azienda”: colpisce un credito specifico, cioè il saldo attivo che l’impresa vanta verso la banca. E l’articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile pone un tetto preciso all’obbligo di custodia del terzo: la banca deve trattenere le somme dovute al debitore nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. Non il doppio — quella formulazione è vecchia — e soprattutto non tutto il saldo.
Tradotto in pratica: se il precetto valeva 40.000 euro, il vincolo copre 60.000 euro. Se sul conto ce n’erano 95.000, i restanti 35.000 non sono pignorati e devono restare nella disponibilità dell’impresa. Con quei 35.000 gli stipendi si pagano.
Il problema è che nella prassi molte filiali, ricevuto l’atto, bloccano l’intero rapporto in attesa di istruzioni dall’ufficio legale della banca. È un eccesso di prudenza, non un obbligo di legge, e va contestato subito e per iscritto. Il calcolo del tetto va fatto sull’importo indicato nell’atto di precetto, non su quello che il creditore scrive nell’atto di pignoramento se è diverso, e va comunicato alla banca con una lettera che cita la norma e chiede lo svincolo dell’eccedenza.
Quindi la risposta onesta è: quasi sempre qualcosa si può fare, e va fatto nelle ore immediatamente successive alla notifica, non dopo la busta paga saltata.
Quanto mi blocca davvero la banca? Tutto il saldo o solo una parte?
Solo la parte coperta dal vincolo, e il vincolo ha un tetto matematico. Riprendo il punto perché è quello su cui si gioca la liquidità del mese.
L’importo precettato aumentato della metà è il limite dell’obbligo di custodia. La Cassazione ha chiarito che quel limite non è un dettaglio contabile ma delimita l’oggetto stesso del processo esecutivo: con la sentenza n. 15595 dell’11 giugno 2019 la Sezione Terza ha stabilito che, senza una rituale estensione del pignoramento, nemmeno l’intervento successivo di un altro creditore consente di superare quella soglia. E con l’ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024 la stessa Sezione ha precisato che, quando un unico atto colpisce più terzi, ciascuno di essi custodisce fino a quel tetto — con la conseguenza, poco intuitiva, che il vincolo complessivo può moltiplicarsi. In quel caso il rimedio esiste ed è l’istanza di riduzione: ne parliamo tra poco.
C’è poi una seconda variabile che molti imprenditori ignorano: la natura del rapporto. Se il conto è affidato, cioè assistito da un’apertura di credito, e il saldo è passivo, non c’è alcun credito verso la banca da pignorare. Ci torniamo con una domanda dedicata, perché è il punto che più spesso ribalta la situazione delle imprese.
Terza variabile: i conti sono più di uno. Il pignoramento vincola il rapporto presso la banca a cui l’atto è stato notificato, non tutti i rapporti bancari dell’impresa nell’universo. Se l’azienda opera con tre istituti e l’atto è arrivato a uno solo, gli altri due sono operativi.
Da che momento il conto è bloccato, e per quanto tempo resta così?
Dal perfezionamento della notifica alla banca, e fino all’ordinanza del giudice — che può arrivare mesi dopo. Questo è il dato che rende il problema drammatico: il vincolo è immediato, la decisione no.
La sequenza è questa. L’ufficiale giudiziario notifica l’atto al terzo e al debitore; da quel momento la banca è custode. Entro dieci giorni la banca deve rendere la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c., comunicando via PEC o raccomandata di quanto è debitrice. Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura nel termine perentorio previsto dall’articolo 543 c.p.c. e — passaggio introdotto dalla riforma e spesso trascurato — deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza indicata nell’atto, depositandone prova: se non lo fa, il pignoramento è inefficace. Alla data d’udienza il giudice dell’esecuzione, sulla scorta della dichiarazione, assegna le somme al creditore ai sensi dell’articolo 553 c.p.c.
Tra la notifica e l’udienza possono passare due, tre, anche quattro mesi. Nel frattempo il denaro resta lì: né del creditore, né realmente dell’impresa.
Attenzione anche a due termini di caducità che lavorano a favore del debitore: l’articolo 497 c.p.c. prevede che il pignoramento perda efficacia se entro quarantacinque giorni dal suo compimento non è chiesta l’assegnazione o la vendita, e la mancata o tardiva iscrizione a ruolo produce lo stesso effetto — la Cassazione ha ribadito la perentorietà di quei termini con l’ordinanza n. 28513 del 2025. Sono i primi controlli che facciamo, perché un pignoramento inefficace è un conto che si sblocca senza pagare nulla.
Posso pagare i dipendenti in contanti finché il conto è fermo?
No, e non è una questione di opportunità: è vietato dalla legge. È forse l’errore più costoso che vedo commettere in buona fede.
La legge 205/2017 ha vietato ai datori di lavoro di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro. La violazione comporta una sanzione amministrativa che va da mille a cinquemila euro, e — questo è il punto che pochi considerano — la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento. Significa che l’imprenditore che paga in contanti rischia due volte: la sanzione e la contestazione del credito da parte dello stesso dipendente che ha già incassato.
Gli strumenti ammessi sono il bonifico sul conto indicato dal lavoratore, gli strumenti di pagamento elettronico, il pagamento in contanti allo sportello bancario dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, e l’assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato.
Da qui una conseguenza operativa immediata: se il conto è vincolato, la soluzione non è “pago in nero questo mese e poi sistemo”. La soluzione è avere un rapporto bancario funzionante — un altro conto, un assegno circolare tratto su un istituto diverso, un canale di tesoreria — e usarlo. Su come costruirlo legittimamente torniamo più avanti.
Cosa devo fare nelle prime quarantotto ore dopo la notifica?
Sei cose, in quest’ordine, e la sequenza conta più della velocità.
Primo: leggere l’atto e isolare l’importo del precetto. Non l’importo del debito complessivo, non quello scritto nelle premesse: quello precettato. È la base di calcolo del tetto di custodia. Moltiplicalo per uno e mezzo e avrai il massimo che la banca può legittimamente trattenere.
Secondo: scrivere alla banca. Una comunicazione PEC che richiama l’articolo 546, primo comma, c.p.c., quantifica il tetto e chiede lo svincolo immediato dell’eccedenza. Va indirizzata alla filiale e all’ufficio legale dell’istituto, perché la filiale quasi mai ha il potere di sbloccare.
Terzo: verificare i vizi formali. La notifica è avvenuta a entrambi i destinatari? L’atto identifica il credito pignorato in modo specifico o si limita a formule generiche del tipo “conti correnti, depositi e rapporti in essere”? La genericità non è un dettaglio: incide sul meccanismo della dichiarazione e, come vedremo, la Cassazione ci ha costruito sopra un orientamento preciso.
Quarto: mappare la liquidità. Quali altri rapporti bancari esistono, quali incassi sono attesi nei prossimi trenta giorni, quali sono da fatture già emesse e quali no. Serve a decidere se il mese si chiude o no.
Quinto: quantificare il fabbisogno stipendi. Netti in busta, contributi, ritenute. Non solo i netti: perché il rischio penale, come vedremo, sta sui contributi.
Sesto: scegliere la strada processuale. Riduzione, conversione, opposizione, accordo, oppure il canale del Codice della crisi. Sono alternative con presupposti e tempi diversi, e sbagliare strada costa settimane che non ci sono.
Come faccio a farmi liberare la parte di conto che eccede il vincolo?
Prima con una lettera, poi — se la banca non si muove — con un’istanza al giudice dell’esecuzione.
La lettera funziona più spesso di quanto si creda, perché l’istituto sa perfettamente di essere esposto: la Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 7964 del 31 marzo 2026, che le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia previsti dall’articolo 546 c.p.c. possono essere fatte valere dal titolare del bene vincolato, cioè dal debitore esecutato. Una banca che blocca oltre il tetto di legge, e che riceve una diffida scritta che glielo dimostra, sta correndo un rischio che non ha alcun interesse a correre.
Se la lettera non basta, si va davanti al giudice dell’esecuzione. Lo strumento tipico è l’istanza di riduzione dell’articolo 496 c.p.c., che consente al giudice — su istanza del debitore o anche d’ufficio — di ridurre il pignoramento quando il valore dei beni vincolati supera l’importo delle spese e dei crediti. Nel pignoramento eseguito presso più terzi soccorre il secondo comma dell’articolo 546, che consente di chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi, con ordinanza del giudice entro venti giorni dall’istanza.
Due precisazioni pratiche. La prima: l’istanza di riduzione non contesta il diritto del creditore di procedere — se il problema è quello, servono le opposizioni degli articoli 615 e 617 c.p.c., che sono un’altra cosa. La seconda: l’istanza di riduzione non comporta il pagamento del contributo unificato, e può essere proposta in qualunque momento della procedura.
Posso chiedere al giudice di ridurre il pignoramento proprio per pagare i dipendenti?
Sì, ma va impostata bene: il giudice ragiona sulla sproporzione tra vincolo e credito, non sulla simpatia per la causa.
Questo è il punto in cui molte istanze vengono respinte. L’imprenditore, comprensibilmente, scrive che ha quattordici dipendenti e che senza quelle somme non paga gli stipendi. È vero, è umano, ed è processualmente irrilevante da solo. L’articolo 496 c.p.c. dà al giudice un potere discrezionale che si esercita confrontando il valore di ciò che è stato vincolato con l’importo dei crediti e delle spese: la leva è la sproporzione, dimostrata con numeri.
L’esigenza retributiva entra invece con forza da un’altra porta, e cioè come argomento sulla scelta del mezzo meno pregiudizievole quando i mezzi di espropriazione sono più d’uno, e come contesto nelle valutazioni che il giudice compie quando l’impresa ha già attivato uno strumento di regolazione della crisi. Sono registri diversi, e vanno usati insieme: numeri per la riduzione, continuità aziendale per il resto.
Ecco la mappa dei passaggi e dei termini, che uso come promemoria operativo.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Vincolo sulle somme | Notifica dell’atto ex art. 543 c.p.c. a banca e debitore | Effetto immediato dal perfezionamento | Ufficiale giudiziario / PEC |
| Iscrizione a ruolo | Deposito telematico di copie e nota | Termine perentorio di legge; se manca, pignoramento inefficace | Cancelleria del G.E. |
| Avviso di avvenuta iscrizione | Notifica a debitore e terzo + deposito della prova | Entro la data dell’udienza indicata nell’atto | A cura del creditore |
| Dichiarazione della banca | Comunicazione ex art. 547 c.p.c. | 10 giorni dalla notifica | Al creditore, via PEC o raccomandata |
| Svincolo dell’eccedenza | Diffida ex art. 546, co. 1, c.p.c. | Da inviare subito | Banca (filiale + ufficio legale) |
| Riduzione del vincolo | Istanza ex art. 496 c.p.c. / art. 546, co. 2 | In ogni momento; ordinanza entro 20 giorni nel caso di più terzi | Giudice dell’esecuzione |
| Conversione | Istanza ex art. 495 c.p.c. + deposito di 1/6 | Prima che sia disposta l’assegnazione; una sola volta | Giudice dell’esecuzione |
| Opposizione agli atti | Ricorso ex art. 617 c.p.c. | 20 giorni (sospensione feriale dal 1° al 31 agosto) | Giudice dell’esecuzione |
| Opposizione all’esecuzione | Ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. | Prima della distribuzione | Giudice dell’esecuzione |
| Caducazione del vincolo | Art. 497 c.p.c. | 45 giorni dal compimento senza istanza di assegnazione | Rilievo del G.E. |
| Misure protettive | Istanza in piattaforma + ricorso ex artt. 18-19 CCII | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione | Tribunale |
| Pagamento retribuzioni pregresse | Istanza ex art. 100 CCII | Con o dopo la domanda di concordato in continuità | Tribunale |
Se pago o rateizzo, quando torna operativo il conto?
Con la conversione il conto si libera davvero, ma serve liquidità immediata pari a un sesto del debito.
L’articolo 495 c.p.c. permette al debitore di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese. Con l’istanza va depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui si procede e dei crediti degli intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati. Il resto può essere rateizzato: in presenza di giustificati motivi il giudice può concedere fino a quarantotto rate mensili, con gli interessi.
L’effetto è quello che interessa a chi deve pagare gli stipendi: il vincolo si trasferisce sulla somma depositata e il credito verso la banca torna libero. Il conto riprende a funzionare.
I paletti però sono rigidi. L’istanza va proposta prima che sia disposta l’assegnazione, può essere presentata una sola volta, e il ritardo nel pagamento anche di una sola rata oltre il termine fissato dal giudice fa decadere dal beneficio con ripresa immediata dell’esecuzione. Sulla rigidità di questi termini la Sezione Terza si è pronunciata con l’ordinanza n. 1477 del 22 gennaio 2025, ritenendo manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale e qualificando il termine come del tutto ragionevole, in un bilanciamento tra tutela del debitore ed effettività della tutela del credito.
Accanto alla conversione c’è la via negoziale, spesso più veloce: un accordo transattivo con il creditore procedente che preveda la rinuncia agli atti e la conseguente estinzione della procedura. Con un creditore bancario o un fondo cessionario è una strada praticabile, perché a quel punto anche per lui l’alternativa è aspettare mesi un’ordinanza di assegnazione su un’impresa che nel frattempo potrebbe non esserci più.
Posso aprire un altro conto in un’altra banca e farci arrivare gli incassi?
Sì, aprire un nuovo rapporto bancario è lecito. Distrarre attivi per sottrarli ai creditori non lo è. La distanza tra le due cose è tutta nel come.
Il pignoramento presso terzi vincola il credito verso quel terzo, non l’intero patrimonio dell’impresa. Nulla vieta a una società di aprire un conto presso un altro istituto e di continuare a incassare, pagare fornitori e — soprattutto — pagare le retribuzioni. Anzi: dato il divieto di pagare gli stipendi in contanti, avere un rapporto bancario funzionante non è un’astuzia, è un adempimento.
Quello che invece non si può fare è organizzare l’insolvenza: svuotare l’attivo a favore di soggetti collegati, incassare tramite terzi compiacenti, intestare i flussi a società-schermo. Su questo terreno il creditore ha rimedi — l’azione revocatoria ordinaria dell’articolo 2901 c.c., l’inefficacia degli atti dispositivi compiuti dopo il pignoramento — e in materia di debiti tributari la condotta può assumere rilievo penale. Un pagamento di stipendi a dipendenti reali, tracciato, per prestazioni realmente rese, non è mai in quella zona: è l’adempimento di un’obbligazione assistita da privilegio.
Due avvertenze pratiche. La prima: se il creditore è l’agente della riscossione, i rapporti finanziari sono censiti e un nuovo conto è visibile in tempi rapidi; la protezione è temporanea, non strutturale. La seconda: il creditore privato può reiterare il pignoramento su altri rapporti, sostenendo un costo, e lo fa se percepisce di essere di fronte a una manovra e non a una gestione ordinata. La strada del nuovo conto va usata per guadagnare le settimane necessarie a impostare la soluzione, non come soluzione.
Il mio conto è affidato e sta sotto zero: la banca può bloccare lo stesso?
No, e questa è la risposta che più spesso cambia il destino del mese. Se il conto è affidato e il saldo è passivo, l’impresa non è creditrice della banca: ne è debitrice. Non c’è nulla da pignorare.
La Cassazione lo ha affermato in modo netto con la sentenza n. 36066 del 23 novembre 2021: nell’apertura di credito bancario il correntista, prima di aver utilizzato la provvista, non è titolare di un bene assoggettabile a espropriazione presso terzi, perché in quel rapporto è la banca a concedere credito e la posizione del cliente è quella di debitore. In altri termini: il fido non è pignorabile. È denaro della banca messo a disposizione, non denaro dell’impresa.
Il principio si salda con l’orientamento consolidato sulle rimesse: la sentenza n. 6393 del 30 marzo 2015 ha chiarito che, in caso di conto affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che hanno soltanto ridotto lo scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, perché il conto corrente dà luogo a un rapporto giuridico unitario che il pignoramento non risolve. Nello stesso senso si è mossa la Sezione Terza con la pronuncia n. 9250 del 20 maggio 2020, e la giurisprudenza di merito ha seguito — tra le altre, il Tribunale di Lamezia Terme con la sentenza n. 52 del 18 gennaio 2024.
Che cosa significa operativamente? Che in molti pignoramenti su conti aziendali affidati la dichiarazione corretta della banca è negativa, e il conto continua a funzionare entro il fido. Le retribuzioni si pagano. Il punto è che questo va verificato sull’estratto conto e sul contratto di apertura di credito, riga per riga, e va rappresentato alla banca prima che renda una dichiarazione sbagliata.
Su questo terreno lo Studio Monardo lavora con un vantaggio specifico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e la lettura tecnica di un rapporto affidato — distinguendo saldo contabile, saldo disponibile e provvista dell’istituto — è esattamente il punto in cui quella competenza produce un risultato concreto.
Un’ultima avvertenza, però, per non vendere illusioni: la banca che riceve un pignoramento spesso reagisce revocando o sospendendo il fido. È una mossa diversa dal pignoramento, si fonda su altre clausole, e va affrontata con altri strumenti — tra cui, come vedremo, quelli del Codice della crisi.
Il pignoramento è dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: cambia qualcosa?
Cambia molto, e in peggio sul fronte tempi. Qui non c’è udienza, non c’è ordinanza del giudice: c’è un ordine di pagamento diretto rivolto alla banca.
L’agente della riscossione utilizza la procedura speciale prevista dall’articolo 72-bis del d.P.R. 602/1973: ordina al terzo di versare direttamente le somme dovute, entro sessanta giorni. Il passaggio in tribunale, che nella procedura ordinaria dà all’impresa mesi di respiro e di margine di manovra, qui non esiste.
E c’è di più. Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Sezione Terza della Cassazione ha stabilito che il saldo attivo derivante dal rapporto di conto corrente, oggetto del pignoramento speciale ex articolo 72-bis, è soggetto al vincolo dell’articolo 546 c.p.c. e va versato dalla banca all’agente anche se si è formato dopo la data del pignoramento, purché entro sessanta giorni dalla notifica dell’ordine. Il caso di partenza riguardava proprio una società a responsabilità limitata che contestava alla propria banca il versamento di somme arrivate sul conto nei giorni successivi.
La conseguenza operativa è brutale e va detta chiaramente: un conto trovato vuoto non è un conto salvo. Per sessanta giorni ogni incasso che arriva su quel rapporto viene intercettato, entro l’importo dell’ordine. Un’impresa che continui a farsi accreditare lì i pagamenti dei clienti sta finanziando la riscossione e non le buste paga.
Le strade praticabili, in questo scenario, sono tre: spostare tempestivamente i flussi operativi su un rapporto diverso, presentare istanza di dilazione all’agente — che, se accolta, blocca l’avvio di nuove azioni e apre l’interlocuzione sull’ordine non ancora eseguito — oppure attivare uno strumento di regolazione della crisi. Sulla terza torniamo subito.
Se apro la composizione negoziata, il conto si sblocca?
Le nuove azioni si fermano; le somme già vincolate, di regola, no. E i crediti dei lavoratori restano fuori dalla protezione. È la risposta meno gradita e la più importante di questo articolo.
La composizione negoziata consente all’imprenditore di chiedere misure protettive ai sensi dell’articolo 18 del Codice della crisi: dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, e non può essere pronunciata l’apertura della liquidazione giudiziale. Il ricorso per la conferma va depositato in tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione, altrimenti le misure diventano inefficaci. Nello stesso perimetro rientra il divieto per banche e intermediari di reagire al solo mancato pagamento di crediti anteriori con la revoca degli affidamenti, e — dopo la conferma giudiziale — la sospensione delle linee di credito va giustificata da esigenze di vigilanza prudenziale.
Ma la protezione ha due limiti che vanno conosciuti prima di contarci.
Il primo: l’articolo 18, primo comma, esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive. I dipendenti restano liberi di agire, di ottenere decreti ingiuntivi, di pignorare. Chi immagina la composizione negoziata come uno scudo verso i propri dipendenti ha capito male lo strumento: è uno scudo verso gli altri creditori, costruito anche per proteggere i lavoratori.
Il secondo: la misura protettiva non libera automaticamente le somme già sotto vincolo. Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 20 luglio 2022, ha chiarito che la sospensione non determina la liberazione delle somme già vincolate e che gli obblighi di custodia del terzo pignorato permangono fino alla definizione della procedura, non avendo l’esperto alcun potere di disporne. Nello stesso senso il Tribunale di Verona, con ordinanza del 9 febbraio 2023, ha affermato che dopo la conferma delle misure protettive non possono compiersi atti prodromici alla liquidazione dei beni strumentali all’impresa, ma gli effetti del pignoramento, compreso il vincolo di indisponibilità, permangono.
La leva che serve, allora, è un’altra: accanto alle misure protettive vanno chieste misure cautelari specifiche, ai sensi dell’articolo 19 del Codice, con richiesta espressa di ordine ai terzi pignorati di ripristinare l’operatività dei conti correnti. Questa impostazione ha trovato accoglimento in provvedimenti recenti — tra cui la vicenda decisa in sede di conferma dopo il decreto di incompetenza del Tribunale di Lucca del 18 giugno 2025, in cui il tribunale competente ha confermato le misure protettive e concesso misure cautelari per centoventi giorni, valorizzando il fatto che le esecuzioni in corso avrebbero prosciugato la liquidità necessaria alla gestione corrente. Ed è una richiesta che va motivata con i numeri della continuità: fabbisogno mensile, monte retributivo, incassi attesi.
E se deposito domanda di concordato in continuità? Posso pagare gli stipendi arretrati?
Sì, ed è uno dei pochi casi in cui la legge consente espressamente di pagare crediti anteriori.
L’articolo 100 del Codice della crisi prevede che il debitore che presenta domanda di concordato con continuità aziendale possa chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. E prevede, alle medesime condizioni, che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
Nella prassi applicativa, per le sole retribuzioni l’attestazione non viene richiesta: i tribunali hanno autorizzato il pagamento delle mensilità pregresse sulla base del parere favorevole del commissario giudiziale e della verifica degli importi effettivamente spettanti, anche in fase di domanda con riserva. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento dell’11 dicembre 2024, ha però precisato un aspetto che gli imprenditori tendono a dimenticare: se l’impresa in continuità corrisponde le retribuzioni, deve provvedere anche al versamento delle ritenute fiscali e dei relativi accessori, con una disciplina diversa rispetto a quanto dovuto per le prestazioni anteriori. E il Tribunale di Roma, con decreto del 17 aprile 2024, ha ammesso che l’autorizzazione al pagamento di debiti anteriori possa riguardare anche quelli previdenziali, in funzione del rilascio del DURC — che per molte imprese è il presupposto stesso della continuità.
Va aggiunto il dato che rende tutto questo sostenibile: le retribuzioni maturate durante la procedura, cioè in costanza di continuità, sono crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del Codice. Non si mettono in coda con gli altri.
E sul fronte esecuzioni: con l’apertura della procedura i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio, con il divieto che diventa pieno e generale nel caso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’articolo 150 del Codice. Il conto, in altri termini, smette di essere terreno di caccia individuale.
Se questo mese non pago gli stipendi, cosa rischio davvero?
Rispondo per gradi, dal meno grave al più grave, perché le conseguenze non arrivano tutte insieme e conoscerne l’ordine serve a decidere.
Sul piano civile, il lavoratore non pagato può chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in tempi brevi, dato che il credito retributivo è documentato dalle buste paga e dalle scritture aziendali. Da lì al pignoramento — di un altro conto, dei crediti verso i clienti, dei beni strumentali — il passo è corto.
Sul piano del rapporto di lavoro, il mancato pagamento reiterato legittima le dimissioni per giusta causa, che danno accesso alla NASpI e all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. In un’impresa già in tensione finanziaria, perdere in un mese le persone chiave costa più del debito.
Sul piano contributivo, e qui alzo il tono: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti costituisce reato quando supera la soglia di diecimila euro annui, mentre sotto soglia resta illecito amministrativo con possibilità di regolarizzazione entro il termine di legge. È la ragione per cui, quando la liquidità è insufficiente, il calcolo non va fatto sui netti in busta ma sul costo pieno del lavoro. Un imprenditore che paga i netti e non versa le ritenute non ha risolto: ha spostato il problema in un’area dove le conseguenze sono personali.
Sul piano della responsabilità gestoria, l’articolo 2086 del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’inerzia di fronte a un pignoramento che blocca la continuità non è neutra: è essa stessa un fatto valutabile.
Quello che invece non rischi, e lo dico perché è una paura ricorrente: il mancato pagamento degli stipendi, in sé, non è reato. Il reato riguarda le ritenute non versate, non la retribuzione non corrisposta.
I miei dipendenti possono pignorarmi a loro volta e passare avanti agli altri creditori?
Sì a entrambe le cose, ed è bene saperlo perché cambia la strategia con tutti gli altri creditori.
I crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, sotto qualsiasi forma, e per tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto, hanno privilegio generale sui mobili ai sensi dell’articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Il privilegio si estende, secondo la giurisprudenza consolidata, anche alla quota contributiva originariamente a carico del lavoratore e al credito per i danni conseguenti al mancato versamento dei contributi obbligatori.
Sul piano esecutivo, questo significa due cose. La prima: i dipendenti muniti di titolo esecutivo possono promuovere l’esecuzione o intervenire in quella già pendente; e anche senza titolo possono intervenire quando il credito risulta dalle scritture contabili dell’impresa, come normalmente accade per le retribuzioni registrate nel libro unico del lavoro. La seconda: in sede di distribuzione, il privilegio li colloca davanti ai creditori chirografari. Il fornitore che ha pignorato per primo e il lavoratore che è intervenuto dopo non si dividono il ricavato in proporzione: prima si soddisfa il privilegiato.
Il privilegio ha però confini precisi, che la Cassazione presidia. Con l’ordinanza n. 23192 del 2025 ha escluso che il credito dell’impresa che distacca i propri lavoratori presso un’altra società possa essere assimilato al credito retributivo dei lavoratori distaccati. E con l’ordinanza n. 25126 del 12 settembre 2025 ha ribadito la collocazione privilegiata dei crediti di lavoro nel contesto di un’insolvenza del datore. Il privilegio, insomma, tutela il lavoratore, non chi fornisce manodopera come attività d’impresa.
C’è una lettura strategica, in tutto questo, che raramente viene fatta: sapere che i dipendenti passano avanti è un argomento negoziale nei confronti degli altri creditori. Un chirografario che valuti realisticamente la propria posizione in una futura procedura concorsuale ha un incentivo concreto ad accettare oggi un accordo che consenta all’impresa di restare in piedi.
Quanto tempo ho davvero prima che la situazione diventi irreversibile?
Meno di quanto sembra, ma più di quanto si teme nel momento del panico. Provo a essere preciso invece che rassicurante.
Le finestre reali sono tre. La prima è di ore: quella per far svincolare l’eccedenza sul tetto di custodia, prima che la banca consolidi una prassi di blocco totale e prima che scadano le date delle buste paga. La seconda è di giorni: quella per depositare un’istanza di riduzione, per aprire la composizione negoziata e chiedere le misure, per riorganizzare i flussi di incasso — e, se il pignoramento è dell’agente della riscossione, i sessanta giorni corrono e ogni giorno perso è liquidità che se ne va. La terza è di settimane: quella che porta all’udienza di assegnazione, entro la quale la conversione va necessariamente proposta, perché dopo l’assegnazione quella porta si chiude e non si riapre.
Il punto di non ritorno, nella mia esperienza, non è quasi mai il pignoramento. È il secondo mese di stipendi non pagati: quando le persone iniziano a dimettersi, i cantieri e le commesse si fermano, i clienti se ne accorgono e gli incassi futuri — cioè la sola risorsa con cui l’impresa avrebbe potuto pagare tutti — smettono di esistere.
Per questo la domanda “quanto tempo ho” ha una risposta che non riguarda i termini processuali: hai il tempo che la tua continuità operativa ti concede, e quel tempo si accorcia da solo.
Rischio di perdere l’azienda per un pignoramento sul conto?
Il pignoramento del conto, da solo, non fa perdere l’azienda. Quello che la fa perdere è la reazione sbagliata nelle prime settimane.
Sia detto senza retorica: il vincolo su un conto ha un tetto, ha una durata, ha rimedi tipizzati e ha, sullo sfondo, un intero corpo normativo — il Codice della crisi — costruito nell’ultimo decennio proprio per evitare che un’impresa sana su base operativa venga distrutta da una tensione finanziaria temporanea. Le imprese che escono male da questa situazione, quasi sempre, sono quelle che hanno provato a gestirla da sole per due mesi, hanno pagato in contanti, hanno smesso di versare le ritenute, hanno lasciato che gli incassi continuassero ad arrivare su un rapporto vincolato e sono arrivate dal professionista quando l’assegnazione era già stata disposta.
I limiti reali, però, vanno detti con altrettanta chiarezza. Se il debito è strutturalmente superiore alla capacità di generare cassa, nessuno strumento processuale lo fa sparire: la riduzione riduce il vincolo, non il debito; la conversione richiede un sesto subito e rate sostenibili; le misure protettive comprano tempo per un accordo che qualcuno deve poi firmare. Non esistono scorciatoie, esistono strade — e la differenza tra chi le percorre in tempo e chi no si misura in mesi, non in anni.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri: due, uno per ciascuno dei due scenari più frequenti. Sono ipotesi dimostrative costruite per far vedere i calcoli, non casi reali.
Prima ipotesi — pignoramento ordinario con conto capiente.
Una società di installazioni impiantistiche con undici dipendenti subisce un precetto per 47.300 euro notificato il 3 marzo. Il pignoramento presso terzi viene notificato alla banca e alla società il 14 aprile, con udienza indicata al 10 giugno. Il saldo del conto quel giorno è di 96.400 euro. Il monte retributivo netto di aprile, da pagare entro il 16 maggio, è di 31.800 euro; i contributi e le ritenute valgono altri 14.900 euro.
Il tetto di custodia si calcola sul precettato aumentato della metà: 47.300 × 1,5 = 70.950 euro. L’eccedenza è 96.400 − 70.950 = 25.450 euro, che per legge devono restare disponibili. La banca, però, ha bloccato l’intero saldo.
Sviluppo. Il 15 aprile parte la diffida ex articolo 546, primo comma, all’ufficio legale dell’istituto: il 22 aprile l’eccedenza viene svincolata. Restano scoperti 31.800 + 14.900 − 25.450 = 21.250 euro. Il 24 aprile si deposita istanza di riduzione ex articolo 496, documentando che il credito procedente è integralmente coperto da 47.300 euro più spese e che il vincolo eccedente è sproporzionato. Parallelamente si verifica il rispetto dell’obbligo di notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro il 10 giugno, e si dirottano su un secondo istituto gli incassi attesi da due fatture in scadenza il 30 aprile per complessivi 38.600 euro.
Esito. Le retribuzioni di aprile vengono pagate per intero e nei termini, con bonifico dal secondo rapporto; le ritenute e i contributi vengono versati alla scadenza; l’istanza di riduzione viene discussa in maggio e il vincolo residuo viene circoscritto. La procedura resta pendente, ma la continuità non si è interrotta e la trattativa con il creditore si apre da una posizione di forza anziché di emergenza.
Seconda ipotesi — ordine di pagamento diretto dell’agente della riscossione su conto quasi vuoto.
Una società di autotrasporto con sette dipendenti riceve, il 6 maggio, un ordine di pagamento diretto per 38.600 euro notificato alla banca ai sensi dell’articolo 72-bis del d.P.R. 602/1973. Il saldo quel giorno è di 4.150 euro. L’imprenditore tira un sospiro di sollievo: “non c’era niente”. È esattamente l’errore.
Sviluppo. Il vincolo copre i sessanta giorni successivi, cioè fino al 5 luglio. Nel periodo sono attesi incassi da clienti per circa 62.000 euro. Se restano indirizzati su quel conto, la banca è tenuta a versare all’agente fino a concorrenza dei 38.600 euro. Il monte retributivo mensile netto è di 17.400 euro: due mensilità, maggio e giugno, valgono 34.800 euro. Con gli incassi intercettati, entrambe saltano.
L’intervento si articola in tre mosse, tutte entro la prima settimana: comunicazione ai clienti delle nuove coordinate su un rapporto acceso presso un altro istituto, con causale e contratti invariati; istanza di dilazione all’agente della riscossione, con richiesta di non dare corso all’ordine per la parte non ancora eseguita; verifica della regolarità della notifica dell’ordine e dei presupposti dei carichi sottostanti.
Esito. I 4.150 euro presenti alla notifica restano acquisiti alla riscossione. Gli incassi successivi affluiscono sul nuovo rapporto e le mensilità di maggio e giugno vengono pagate regolarmente per 34.800 euro complessivi. La dilazione, accolta, riporta il debito su un piano sostenibile e chiude l’esposizione con l’agente. Il costo dell’operazione è stato di 4.150 euro; il costo dell’inerzia sarebbe stato di 38.600 euro e di due mensilità saltate.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
Eccola: “il vincolo copre solo i soldi che c’erano il giorno della notifica, o anche quelli che entreranno domani?”
È la domanda decisiva e quasi nessuno la pone, perché tutti danno per scontata una risposta — di solito quella sbagliata per il proprio caso.
Nel pignoramento dell’agente della riscossione la risposta è ormai netta e l’abbiamo vista: la Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha esteso il vincolo alle somme maturate dopo la notifica, entro i sessanta giorni. Chi ragiona come se il conto si fosse “cristallizzato” quel giorno perde ogni incasso del bimestre.
Nel pignoramento ordinario la questione è più aperta di quanto le banche lascino intendere. Da un lato è consolidato che oggetto del pignoramento sia il saldo attivo, non le singole rimesse, perché il conto corrente è un rapporto giuridico unitario che il pignoramento non risolve. Dall’altro, l’obbligo di custodia dell’articolo 546 c.p.c. ha portato la prassi bancaria — e una parte della dottrina — a ritenere che il terzo debba trattenere anche le sopravvenienze fino al tetto di legge, integrando la dichiarazione già resa. Le due letture portano a risultati opposti sulla liquidità di un’impresa attiva: nella prima il conto continua a operare sugli incassi nuovi, nella seconda si riempie di denaro che nessuno può toccare.
Perché è la domanda che conta? Perché da essa discende ogni decisione operativa dei giorni successivi: se lasciare o meno gli incassi su quel rapporto, se aprirne un altro, se accelerare la conversione, se aprire la composizione negoziata. E perché la risposta va cercata in un documento preciso — la dichiarazione resa dalla banca ai sensi dell’articolo 547 c.p.c. — che l’impresa ha il diritto di conoscere e il dovere di leggere criticamente.
Su quel documento si gioca molto più di quanto sembri. La Cassazione ha costruito un orientamento severo sui presupposti della cosiddetta ficta confessio: con la sentenza n. 11864 del 2 maggio 2024 ha stabilito che il meccanismo di non contestazione opera solo quando l’atto di pignoramento consente la compiuta identificazione del credito, e con l’ordinanza n. 31354 del 1° dicembre 2025 ha ribadito che serve l’allegazione specifica del rapporto. Un atto che si limiti a formule generiche non può produrre l’assegnazione automatica. È un vizio che va rilevato in tempo, e per rilevarlo bisogna aver letto sia l’atto sia la dichiarazione.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco il quadro giurisprudenziale aggiornato su cui si costruisce la difesa. Per ciascuna pronuncia riporto gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui incide su questo tema.
Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520. Nel pignoramento speciale dell’agente della riscossione, il saldo attivo del conto corrente è soggetto al vincolo dell’articolo 546 c.p.c. e va versato dalla banca anche se si forma dopo la data del pignoramento, purché entro sessanta giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento diretto. Rilevanza: è la pronuncia che rende inutile “aspettare che passi” con gli incassi su un conto colpito da AdER; impone di spostare i flussi immediatamente.
Cass. civ., Sez. III, 23 novembre 2021, n. 36066. Nell’apertura di credito bancario il correntista, finché non ha utilizzato la provvista, non è titolare di un bene espropriabile presso terzi, perché in quel rapporto riveste la posizione di debitore e non di creditore dell’istituto. Rilevanza: è il fondamento dell’impignorabilità del fido, cioè la ragione per cui molti conti aziendali affidati restano operativi nonostante il pignoramento.
Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2015, n. 6393. In presenza di conto affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che hanno solo ridotto lo scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, poiché il conto corrente costituisce un rapporto unitario che il pignoramento non risolve. Rilevanza: consolida il principio precedente e orienta la dichiarazione che la banca deve rendere.
Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2020, n. 9250. Ribadisce, in fattispecie particolare, che il pignoramento del conto corrente attinge il saldo del rapporto e non i versamenti in quanto tali. Rilevanza: rafforza la difesa sull’individuazione dell’oggetto del vincolo.
Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2024, n. 29422. Il pignoramento eseguito con un unico atto presso più terzi dà luogo a una pluralità di pignoramenti autonomi: ciascun terzo custodisce nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salvi i provvedimenti di riduzione che il giudice può adottare su istanza del debitore. Rilevanza: spiega perché un’impresa con più banche può vedersi vincolare molto più del dovuto, e indica il rimedio.
Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2019, n. 15595. Il limite dell’importo precettato aumentato della metà individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicché in mancanza di rituale estensione del pignoramento nemmeno un intervento successivo consente di superarlo. Rilevanza: è l’argomento tecnico contro il blocco dell’intero saldo.
Cass. civ., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 30500. La violazione in buona fede degli obblighi di custodia da parte del terzo non fa venire meno gli effetti conservativi del pignoramento, salvo il diritto del terzo al risarcimento nei confronti del responsabile dell’errore. Rilevanza: chiarisce che gli errori della banca non liberano automaticamente le somme, e vanno gestiti sul piano risarcitorio.
Cass. civ., Sez. III, 31 marzo 2026, n. 7964. Quando la dichiarazione del terzo è negativa e il successivo accertamento si chiude con esito negativo, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia possono essere fatte valere dal titolare del bene vincolato, non dal creditore procedente rimasto insoddisfatto. Rilevanza: dà all’impresa una leva concreta verso la banca che ha bloccato oltre il dovuto.
Cass. civ., Sez. III, 2 maggio 2024, n. 11864. Il meccanismo di non contestazione del terzo opera solo se l’allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del credito verso il debitor debitoris; diversamente occorre l’accertamento endoesecutivo. Rilevanza: colpisce gli atti di pignoramento redatti con formule bancarie generiche.
Cass. civ., Sez. III, 1° dicembre 2025, n. 31354. La ficta confessio presuppone l’allegazione specifica del rapporto nell’atto di pignoramento; è invece inammissibile l’opposizione agli atti del terzo che consapevolmente non abbia reso la dichiarazione per contestare poi l’esistenza del credito. Rilevanza: definisce con precisione lo spazio di manovra sulla dichiarazione bancaria.
Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2025, n. 32376. Il terzo pignorato può proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione anche per far valere vizi propri dell’atto, avendo interesse a individuare il soggetto cui pagare per liberarsi dal vincolo. Rilevanza: amplia il fronte processuale utilizzabile quando la banca ha interesse convergente con quello dell’impresa.
Cass. civ., Sez. III, 14 maggio 2025, n. 12934. Nei giudizi di opposizione relativi all’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario, e la sua mancata evocazione determina nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Rilevanza: un’opposizione impostata male si perde per un vizio di contraddittorio, dopo mesi.
Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2025, n. 1477. Il termine entro cui va proposta l’istanza di conversione del pignoramento è ragionevole e realizza un equilibrio tra la tutela del debitore e l’effettività della tutela del credito; i dubbi di legittimità costituzionale sono manifestamente infondati. Rilevanza: conferma che la finestra dell’articolo 495 c.p.c. non si riapre, e va colta.
Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 28513 del 2025. L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, anche presso terzi, va effettuata nel termine perentorio di legge. Rilevanza: è uno dei controlli più redditizi nei primi giorni, perché un’inosservanza travolge il pignoramento.
Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2025, n. 25126. Ribadisce la collocazione privilegiata dei crediti di lavoro ai sensi dell’articolo 2751-bis, n. 1, c.c. nel concorso con gli altri creditori del datore insolvente. Rilevanza: fonda la posizione di vantaggio dei dipendenti e, di riflesso, l’argomento negoziale verso i chirografari.
Cass. civ., 2025, n. 23192. Il credito dell’impresa che distacca i propri lavoratori presso un’altra società non è assimilabile al credito retributivo dei lavoratori distaccati e non gode del medesimo privilegio. Rilevanza: delimita il perimetro del privilegio e previene impostazioni errate nelle catene di appalto e distacco.
Tribunale di Padova, 20 luglio 2022. La misura protettiva concessa nella composizione negoziata non determina la liberazione delle somme già sottoposte a vincolo; gli obblighi di custodia del terzo permangono fino alla definizione della procedura e l’esperto non ha poteri dispositivi. Rilevanza: smonta l’aspettativa che l’accesso alla composizione negoziata sblocchi il conto da solo.
Tribunale di Verona, ordinanza del 9 febbraio 2023. Confermate le misure protettive, non possono compiersi atti prodromici alla liquidazione dei beni strumentali all’impresa, ma permangono gli effetti del pignoramento e il vincolo di indisponibilità. Rilevanza: conferma la necessità di affiancare misure cautelari mirate alle sole protettive.
Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024. L’impresa in continuità che corrisponde le retribuzioni ai dipendenti deve provvedere al versamento delle ritenute fiscali e dei relativi accessori, con disciplina distinta rispetto alle prestazioni anteriori. Rilevanza: evita che l’autorizzazione a pagare gli stipendi si trasformi in un nuovo debito erariale.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, 17 aprile 2024. L’autorizzazione al pagamento di debiti anteriori nel concordato in continuità può riguardare anche i debiti previdenziali, in funzione del rilascio del DURC. Rilevanza: apre la strada alla regolarizzazione contributiva senza la quale, in molti settori, la continuità è impossibile.
Tribunale di Lamezia Terme, 18 gennaio 2024, n. 52. Conferma, in sede di merito, che il conto affidato con saldo negativo non offre materia pignorabile. Rilevanza: mostra che l’orientamento di legittimità è applicato dai giudici di merito nelle procedure ordinarie.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli interventi che lo Studio Monardo esegue quando un’impresa con dipendenti subisce un pignoramento sul conto. Non sono aree di attività: sono cose che facciamo.
- Calcoliamo il tetto di custodia e diffidiamo la banca. Estraiamo l’importo precettato dall’atto, lo moltiplichiamo per uno e mezzo, quantifichiamo l’eccedenza e inviamo entro poche ore una PEC all’ufficio legale dell’istituto chiedendo lo svincolo con richiamo all’articolo 546, primo comma, c.p.c.
- Verifichiamo la regolarità formale del pignoramento. Controlliamo la notifica a entrambi i destinatari, il rispetto del termine perentorio di iscrizione a ruolo, la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione entro la data d’udienza e il deposito della prova, e la specificità dell’indicazione del credito pignorato.
- Analizziamo il contratto bancario e l’estratto conto. Distinguiamo saldo contabile, saldo disponibile e provvista concessa, per stabilire se il rapporto è affidato e se la dichiarazione della banca debba essere negativa.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di riduzione. Costruiamo il confronto numerico tra vincolo complessivo e credito procedente e la depositiamo davanti al giudice dell’esecuzione, anche nella forma dell’articolo 546, secondo comma, quando i terzi pignorati sono più d’uno.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di conversione. Determiniamo la somma da sostituire, curiamo il deposito del sesto entro i termini e articoliamo la richiesta di rateizzazione con i giustificati motivi documentati dai flussi aziendali.
- Proponiamo le opposizioni esecutive. Redigiamo il ricorso ex articolo 615 o 617 c.p.c. secondo il vizio, con istanza di sospensione, curando l’integrità del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
- Attiviamo la composizione negoziata e chiediamo le misure. Predisponiamo l’istanza in piattaforma, depositiamo il ricorso per la conferma nel termine di legge e formuliamo le misure cautelari specifiche, compresa la richiesta di ordine ai terzi pignorati di ripristinare l’operatività dei conti.
- Costruiamo l’istanza di autorizzazione al pagamento delle retribuzioni. Quando la strada è il concordato in continuità, quantifichiamo con il consulente del lavoro le mensilità pregresse e depositiamo l’istanza ex articolo 100 CCII, gestendo il rapporto con il commissario giudiziale.
- Negoziamo con il creditore procedente. Formuliamo proposte transattive con rinuncia agli atti ed estinzione della procedura, e ne curiamo l’esecuzione fino allo svincolo effettivo delle somme.
- Riorganizziamo il fronte contributivo e retributivo. Verifichiamo l’esposizione per ritenute previdenziali e fiscali, impostiamo le regolarizzazioni nei termini e coordiniamo, dove ricorrono i presupposti, l’accesso agli ammortizzatori con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Tutto questo poggia su un profilo professionale preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: quando il blocco del conto minaccia la continuità e con essa il pagamento delle retribuzioni, la composizione negoziata è spesso l’unico strumento capace di fermare il fronte dei creditori e di riaprire un tavolo, e va impostata da chi ne conosce dall’interno la meccanica, i tempi e ciò che il tribunale si aspetta di leggere nel ricorso. Accanto ad essa pesa il coordinamento dello staff bancario, perché la partita si gioca su un rapporto di conto corrente e sulla dichiarazione di un istituto di credito.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: lo stesso difensore che legge l’estratto conto il primo giorno è quello che, se serve, discute il ricorso di legittimità. Non c’è passaggio di mano tra un professionista “del conto” e uno “del contenzioso”: la continuità della linea difensiva è ciò che permette di non perdere, nei mesi, gli argomenti costruiti nelle prime quarantotto ore.
Lo staff è multidisciplinare per necessità e non per immagine: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso, perché la difesa processuale sul pignoramento e la ricostruzione dei flussi di cassa che rende sostenibile una conversione o un piano sono lo stesso lavoro visto da due lati.
In sintesi: i tre messaggi da portare via
Il primo. Il conto non è mai bloccato al cento per cento per legge: il vincolo ha un tetto pari all’importo precettato aumentato della metà, e ciò che eccede va restituito alla disponibilità dell’impresa. Chiederlo per iscritto, subito, è la mossa che più spesso salva la busta paga del mese.
Il secondo. Il tipo di pignoramento cambia tutto: nell’esecuzione ordinaria il tempo davanti all’udienza è uno spazio di manovra; nell’ordine di pagamento diretto dell’agente della riscossione i sessanta giorni catturano anche gli incassi futuri, e ogni giorno di attesa è denaro perso.
Il terzo. Gli stipendi non si pagano in contanti e le ritenute non si “rimandano”: la retribuzione va corrisposta con strumenti tracciabili e il fabbisogno va calcolato sul costo pieno del lavoro, perché è sul mancato versamento delle ritenute previdenziali che le conseguenze diventano personali.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto esatto in cui i due mondi si toccano. Il conto pignorato è un problema di esecuzione civile, e si combatte con le opposizioni e le istanze davanti al giudice dell’esecuzione — terreno in cui la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo assicura la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio. Ma il conto pignorato di un’impresa con dipendenti è anche, quasi sempre, un problema di continuità aziendale, e lì servono le abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC, insieme al coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario che sa leggere il rapporto con la banca. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la regolarità del pignoramento e costruiremo la strategia più adatta alla tua impresa.
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