Un’impresa non entra in crisi da un giorno all’altro. Entra in crisi quando i flussi di cassa attesi non bastano più a coprire le obbligazioni dei dodici mesi successivi, e quasi sempre questo accade mesi prima che qualcuno se ne accorga formalmente. I segnali sono noti: fornitori pagati con ritardi crescenti, affidamenti bancari saturi o revocati, contributi e ritenute non versati, il primo decreto ingiuntivo, poi il secondo. Il punto di non ritorno non è il primo inadempimento, ma il momento in cui l’insolvenza smette di essere reversibile: da lì in avanti le strade percorribili si riducono a una sola, la liquidazione giudiziale, e la questione si sposta dal patrimonio dell’impresa alla responsabilità personale di chi la amministra.
Lo Studio Monardo interviene esattamente su questo terreno per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato alla funzione che il legislatore ha creato per condurre le trattative di risanamento nella composizione negoziata: conosce la procedura dal lato di chi la gestisce, non solo dal lato di chi vi accede. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che diventano decisive quando l’impresa è sotto soglia e va indirizzata verso gli strumenti dedicati. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di sostenere la stessa linea difensiva dal reclamo contro l’apertura della liquidazione giudiziale fino al ricorso in Cassazione.
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Inquadramento normativo: che cosa sono oggi ristrutturazione e concorsualità
Sul piano normativo la materia è governata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore il 15 luglio 2022 dopo tre rinvii, modificato dal D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva UE 2019/1023 e poi dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto Correttivo-ter. La legge fallimentare del 1942 non è più il riferimento operativo, salvo che per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del Codice: distinzione tutt’altro che teorica, perché ancora oggi molte pronunce di legittimità applicano il regime previgente a vicende risalenti.
Il Codice sostituisce la logica punitiva del fallimento con una logica di prevenzione: l’obiettivo dichiarato non è liquidare l’impresa decotta, ma intercettare lo squilibrio finché è ancora reversibile e conservare, quando possibile, il valore aziendale e i livelli occupazionali. Da qui discende l’intera architettura degli strumenti.
Va precisato il lessico, perché la terminologia è cambiata e non si tratta di sinonimi.
Crisi (art. 2, comma 1, lett. a, CCII) è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. È una prognosi, non una constatazione: si misura in avanti, su un orizzonte di dodici mesi.
Insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, CCII) è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che egli non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È una diagnosi, e guarda al presente.
Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è la categoria che raccoglie le misure, gli accordi e le procedure — giudiziali e stragiudiziali — diretti al risanamento o alla regolazione dell’esposizione debitoria.
Liquidazione giudiziale è ciò che prima si chiamava fallimento. Il cambio di nome non è cosmetico: elimina lo stigma lessicale, ma la disciplina resta quella di una procedura concorsuale liquidatoria che spossessa l’imprenditore.
La ratio della riforma
La disciplina prevede un obbligo organizzativo che precede ogni procedura. L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII completa il quadro elencando i segnali che impongono la reazione: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni per oltre la metà dell’ammontare mensile complessivo; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da oltre sessanta giorni o che superino da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti concessi, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; esposizioni debitorie qualificate verso i creditori pubblici.
Il dovere è dunque doppio: prevenire, dotandosi di strumenti di misurazione; reagire, attivando lo strumento adeguato. La violazione non genera responsabilità automatica, ma diventa concausa rilevante quando dalla mancata rilevazione tempestiva è derivato un aggravamento del dissesto.
Il catalogo degli strumenti
In termini operativi, l’ordinamento mette a disposizione una scala di soluzioni a intensità crescente, dalla più riservata alla più invasiva.
Composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quinquies CCII). Percorso volontario, riservato e stragiudiziale. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma telematica nazionale e conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Non è una procedura concorsuale e non produce spossessamento. Vi si accede anche in stato di insolvenza, purché il risanamento resti ragionevolmente perseguibile.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). Atto negoziale unilaterale, corredato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità. Non richiede omologazione. Il suo effetto principale è l’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII). Accordo con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, omologato dal tribunale. Nella variante agevolata la soglia scende al trenta per cento a fronte della rinuncia a moratorie e misure protettive; nella variante a efficacia estesa l’accordo si impone anche ai non aderenti appartenenti a categorie omogenee, al ricorrere di presupposti stringenti.
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII). Strumento dilatorio che congela temporaneamente le pretese di una o più categorie di creditori.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), il cosiddetto PRO. Introdotto in attuazione della Direttiva, consente di distribuire il valore derogando all’ordine delle cause legittime di prelazione, purché ogni classe approvi. È la novità di sistema più radicale, perché incrina il principio di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.
Concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII). Procedura concorsuale in senso proprio, in continuità diretta, indiretta o liquidatoria, con voto dei creditori suddivisi in classi e omologazione del tribunale.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Esito residuale della composizione negoziata fallita: niente voto dei creditori, ma controllo giudiziale rafforzato.
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 65 e seguenti CCII), riservate ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata.
Liquidazione giudiziale (artt. 121 e seguenti CCII). L’esito concorsuale liquidatorio, con nomina del curatore, spossessamento e formazione dello stato passivo.
Distinzione da istituti affini
Va precisato che “ristrutturazione aziendale” e “procedura concorsuale” non coincidono. Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa manifatturiera con esposizione bancaria elevata ma ordini in portafoglio può risolvere lo squilibrio con un accordo di riscadenzamento assistito da attestazione ex art. 56: nessun tribunale interviene, nessun creditore estraneo subisce effetti, la riservatezza è integrale. La stessa impresa, se ha già subito pignoramenti e ha bisogno di bloccarli, deve necessariamente passare da uno strumento che produca effetti verso i terzi — misure protettive nella composizione negoziata, oppure domanda di accesso a uno strumento giudiziale. La scelta non dipende dalla gravità percepita della situazione, ma da quali effetti giuridici servono davvero.
Requisiti e termini: chi può accedere e quanto tempo resta
La disciplina prevede requisiti soggettivi, requisiti oggettivi e una griglia di termini che, se disattesi, cancellano l’effetto protettivo ottenuto.
Requisito soggettivo
Alla composizione negoziata accede l’imprenditore commerciale e agricolo, senza limiti dimensionali. Agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi accede l’imprenditore commerciale non minore, cioè quello che non dimostra il possesso congiunto dei tre requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori a duecentomila euro, debiti anche non scaduti non superiori a cinquecentomila euro. Chi resta sotto tutte e tre le soglie è imprenditore minore: non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale e va indirizzato alle procedure di sovraindebitamento. L’imprenditore agricolo, quali che siano le dimensioni, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ma può accedere agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Requisito oggettivo
Per la composizione negoziata basta lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Il Correttivo-ter ha confermato espressamente che vi può accedere anche l’imprenditore già insolvente, a condizione che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Anche la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore non preclude l’accesso. Per il concordato preventivo e per il PRO serve lo stato di crisi o di insolvenza. Per la liquidazione giudiziale serve l’insolvenza, e serve il superamento delle soglie di cui all’art. 49 CCII, tra cui l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non inferiore a trentamila euro.
La griglia dei termini
Ogni scadenza ha una decorrenza precisa e una conseguenza precisa. Alcuni termini sono perentori: il loro decorso estingue il potere. Altri sono ordinatori: il loro superamento non produce decadenza, ma può incidere sulla valutazione complessiva del giudice.
Il termine più critico dell’intera materia è quello per il deposito del ricorso di conferma delle misure protettive: la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese produce l’effetto protettivo immediato, ma se il ricorso al tribunale non viene depositato entro il giorno successivo le misure perdono efficacia e l’iscrizione viene cancellata. È un termine che si misura in ore, non in settimane, e il suo mancato rispetto riporta l’impresa esattamente nella condizione di partenza, con l’aggravante di aver reso pubblica la propria crisi.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive | Giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Perentorio | Inefficacia delle misure e cancellazione dell’iscrizione |
| Fissazione dell’udienza sulle misure protettive (entro 30 giorni) | Deposito del ricorso | Ordinatorio per il giudice | Nessuna decadenza, ma allungamento della fase di incertezza |
| Durata delle misure protettive confermate (max 120 giorni, prorogabili entro il tetto complessivo di 240) | Provvedimento di conferma | Perentorio | Riespansione automatica delle azioni esecutive e cautelari |
| Durata delle trattative nella composizione negoziata (180 giorni, prorogabili di ulteriori 180) | Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto | Perentorio | Chiusura della composizione negoziata e archiviazione |
| Riscontro dell’Amministrazione finanziaria sulla proposta di transazione fiscale (90 giorni) | Deposito della proposta | Perentorio ai fini dell’omologazione forzosa | Domanda di omologazione depositata prima del decorso: rigetto |
| Proposta di concordato semplificato (60 giorni) | Comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio | Decadenza dalla facoltà di proporlo |
| Termine per il deposito di proposta, piano e documentazione dopo la domanda con riserva (da 30 a 60 giorni, prorogabili di ulteriori 60) | Decreto del tribunale | Perentorio | Inammissibilità e possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (30 giorni) | Notificazione della sentenza per il debitore; iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati | Perentorio | Definitività della sentenza |
| Ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello (30 giorni) | Notificazione della sentenza | Perentorio | Passaggio in giudicato |
| Sospensione feriale dei termini processuali | Dal 1° al 31 agosto di ogni anno | — | Non opera per i procedimenti diretti all’apertura della liquidazione giudiziale |
Sulla sospensione feriale va fatta una precisazione che genera errori ricorrenti. La sospensione opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 3 della legge 742/1969 sottrae alla sospensione le cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, categoria nella quale rientrano i procedimenti diretti all’apertura della liquidazione giudiziale. In termini operativi: un’istanza notificata a fine luglio non concede alcuna tregua agostana, e chi conta su quella tregua si presenta in udienza senza difese.
La procedura passo-passo: dalla diagnosi all’omologazione
La sequenza che segue descrive il percorso più frequente nelle ristrutturazioni aziendali, cioè quello che parte dalla composizione negoziata e, se necessario, sfocia in uno strumento giudiziale. Ogni passaggio indica chi agisce, davanti a quale organo, con quale atto ed entro quale termine.
1. Diagnosi contabile e verifica degli assetti. Prima di qualunque istanza va ricostruita la posizione debitoria reale: debiti scaduti divisi per natura e grado di privilegio, esposizione bancaria distinta tra autoliquidante e a medio-lungo termine, posizione erariale e contributiva aggiornata, contenzioso in corso, garanzie prestate da terzi e da soci. È in questa fase che si verifica se gli assetti organizzativi rispettano l’art. 2086, comma 2, c.c., perché la risposta condiziona sia la strategia sia l’esposizione personale degli amministratori.
2. Test pratico di risanabilità. Sulla piattaforma telematica nazionale è disponibile il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, aggiornato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 31 maggio 2026. Il test confronta il debito che deve essere ristrutturato con i flussi finanziari liberi al servizio del debito. Va precisato che si tratta di uno strumento prognostico, non di una diagnosi vincolante: un risultato sfavorevole non preclude l’accesso, ma impone di rivedere la struttura del piano prima di presentarlo.
3. Istanza di nomina dell’esperto. L’imprenditore presenta l’istanza tramite la piattaforma alla Camera di commercio competente, allegando la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, certificazione dei debiti tributari e contributivi, estratto delle centrali rischi, progetto di piano di risanamento. La commissione nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi. L’esperto convoca l’imprenditore senza indugio dopo l’accettazione.
4. Richiesta di misure protettive. Se servono, l’istanza di applicazione delle misure protettive va pubblicata nel registro delle imprese contestualmente all’accettazione dell’esperto. Da quel momento i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti strumentali all’esercizio dell’impresa. Il ricorso di conferma va depositato al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione: è l’adempimento che salta più spesso, e il suo salto vanifica l’intera operazione. Il tribunale fissa l’udienza entro trenta giorni e, con ordinanza, conferma o revoca le misure stabilendone la durata.
5. Autorizzazioni giudiziali durante le trattative. L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare, su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, finanziamenti prededucibili, finanziamenti da parte dei soci con prededuzione integrale, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. sulla successione nei debiti, e la rideterminazione del contenuto dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per effetto della pandemia o di altri eventi sopravvenuti. Sono le autorizzazioni che rendono possibile l’operazione industriale.
6. Conduzione delle trattative. Durata ordinaria centottanta giorni, prorogabile di altrettanti. L’imprenditore conserva la gestione, ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole, lo iscrive nel registro delle imprese: iscrizione che ha un peso concreto, perché incide sulla successiva valutazione di eventuali revocatorie e sulla prededuzione.
7. Esito delle trattative (art. 23 CCII). Le uscite possibili sono tipizzate: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni; convenzione di moratoria; accordo sottoscritto anche dall’esperto, con effetti equiparati al piano attestato; domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione; piano attestato di risanamento; PRO; concordato preventivo; concordato semplificato; liquidazione giudiziale.
8. Accesso allo strumento giudiziale. La domanda si propone con ricorso ex art. 40 CCII al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Regola pratica di individuazione: per le società il COMI si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, ma la presunzione è vincibile dimostrando che l’amministrazione effettiva si svolge altrove; il trasferimento di sede nell’anno anteriore al deposito non rileva. Per i gruppi di imprese di rilevante dimensione e per le società in amministrazione straordinaria la competenza è del tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa. Il ricorso va corredato dei documenti dell’art. 39: scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, idonea certificazione dei debiti tributari e contributivi.
9. Fase di apertura e voto. Nel concordato preventivo il tribunale verifica ammissibilità e apre la procedura, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e fissa i termini per il voto. I creditori sono divisi in classi obbligatorie nel concordato in continuità. Nel PRO l’approvazione deve essere unanime tra le classi; in mancanza, la disciplina prevede la conversione in concordato preventivo.
10. Omologazione, esecuzione, impugnazioni. Il tribunale omologa con sentenza, previa verifica della regolarità della procedura, della fattibilità del piano e — in caso di opposizione — della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Contro la sentenza è ammesso reclamo ex art. 51 CCII entro trenta giorni; contro la decisione della corte d’appello, ricorso per cassazione entro trenta giorni.
Dove si sbaglia più spesso
Quattro errori ricorrono con frequenza sproporzionata. Il primo è arrivare tardi: la composizione negoziata attivata quando i fornitori strategici hanno già interrotto le forniture non ha materia su cui lavorare. Il secondo è la documentazione incompleta o non aggiornata, che allunga i tempi in una fase in cui i tempi sono la risorsa più scarsa. Il terzo è il ricorso tardivo sulle misure protettive. Il quarto, e il più costoso, è chiedere misure protettive per finalità meramente liquidatorie o dilatorie: i tribunali le negano, e il diniego produce un effetto reputazionale che pregiudica anche le trattative stragiudiziali ancora aperte.
Verifiche sul campo
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati realistici. Servono a mostrare come funzionano concretamente i termini e le soglie, non descrivono vicende reali.
Prima verifica: la tenuta delle misure protettive
Ipotesi di partenza. Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico. Esposizione complessiva 1.847.300 euro, così composta: 612.400 euro verso banche (di cui 238.000 di autoliquidante), 735.900 euro verso fornitori con scaduto oltre novanta giorni, 341.000 euro tra debiti tributari e contributivi, 158.000 euro tra leasing e altri debiti. Un creditore ipotecario ha notificato precetto il 3 marzo. Ordini in portafoglio per 2,1 milioni con marginalità attesa dell’11%.
Sviluppo. L’istanza di nomina dell’esperto viene presentata il 2 aprile. L’esperto accetta il 7 aprile. Lo stesso 7 aprile viene pubblicata nel registro delle imprese l’istanza di applicazione delle misure protettive: da quel momento le azioni esecutive sono impedite. Il ricorso di conferma deve essere depositato entro l’8 aprile.
Esito A. Il ricorso viene depositato il 9 aprile, con un giorno di ritardo. Le misure protettive perdono efficacia, l’iscrizione viene cancellata, il creditore ipotecario riprende l’esecuzione. La composizione negoziata prosegue, ma senza scudo: le trattative si svolgono mentre il bene strumentale principale è sotto esecuzione.
Esito B. Il ricorso viene depositato l’8 aprile. Il tribunale fissa udienza per il 30 aprile e con ordinanza del 5 maggio conferma le misure per centoventi giorni, quindi fino al 2 settembre. In quella finestra l’imprenditore ottiene l’autorizzazione ex art. 22 a un finanziamento prededucibile di 180.000 euro, chiude un accordo di riscadenzamento con due istituti su tre e concorda con i fornitori strategici un pagamento del 42% del pregresso in ventiquattro mesi. Alla scadenza chiede la proroga entro il tetto complessivo di duecentoquaranta giorni per completare la trattativa con l’Erario.
Lettura del risultato. La differenza tra i due esiti non sta nel merito del piano, identico in entrambi i casi, ma in un adempimento processuale di ventiquattro ore.
Seconda verifica: soglie del concordato liquidatorio e alternativa del PRO
Ipotesi di partenza. Società commerciale non più in continuità. Attivo realizzabile in ipotesi liquidatoria: 428.600 euro. Passivo: 390.200 euro di crediti privilegiati (dipendenti, professionisti, erariale privilegiato) e 1.263.400 euro di crediti chirografari. Un investitore si dichiara disponibile ad apportare finanza esterna.
Sviluppo del calcolo. Nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII richiede due condizioni congiunte: l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile per i creditori rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale, e la soddisfazione dei chirografari in misura non inferiore al venti per cento del loro ammontare complessivo.
Prima condizione: l’incremento minimo è pari a 42.860 euro.
Seconda condizione: il venti per cento di 1.263.400 euro è pari a 252.680 euro. Con l’attivo interno, dopo il pagamento integrale dei privilegiati, restano ai chirografari 38.400 euro, cioè il 3,04%. Per raggiungere la soglia servono quindi 214.280 euro di finanza esterna aggiuntiva.
Esito A. L’investitore apporta 96.000 euro. La prima condizione è soddisfatta, la seconda no: i chirografari riceverebbero il 10,64%. La proposta di concordato liquidatorio è inammissibile.
Esito B. La società valuta il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII, per il quale quelle due soglie non sono richiamate. Lo strumento consente inoltre di distribuire il valore in deroga all’ordine delle prelazioni. Il prezzo di questa flessibilità è però l’unanimità: tutte le classi devono approvare, e la formazione delle classi diventa il vero terreno di negoziazione. Con 96.000 euro di finanza esterna, il PRO resta praticabile dove il concordato liquidatorio non lo è, a condizione che nessuna classe si opponga.
Lettura del risultato. La scelta dello strumento non discende dall’entità del debito, ma dall’incrocio tra risorse effettivamente disponibili e vincoli quantitativi propri di ciascuna procedura. Un errore di inquadramento in questa fase costa mesi e, spesso, la procedura stessa.
Casi particolari
La regola generale copre la maggior parte delle situazioni, ma non tutte. Sei ipotesi si collocano fuori dallo schema ordinario e vanno trattate con regole proprie.
Gruppi di imprese. Gli artt. 284-286 CCII consentono alle imprese appartenenti al medesimo gruppo di accedere con un unico ricorso a un concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione, presentando un piano unico oppure piani reciprocamente collegati e interferenti. Le masse attive e passive restano distinte, ma la valutazione di convenienza tiene conto dei vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo. L’art. 25 CCII disciplina la conduzione unitaria delle trattative nella composizione negoziata di gruppo: la domanda può essere presentata anche da più imprese con un’unica istanza, con nomina di un unico esperto. In termini operativi il vantaggio è duplice: si evita che l’insolvenza di una controllata trascini le altre e si valorizzano le sinergie industriali che, valutate impresa per impresa, resterebbero invisibili.
Imprese sotto soglia. L’art. 25-quater CCII estende la composizione negoziata all’imprenditore che non supera i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d, con semplificazioni procedurali. Se le trattative non riescono, però, la strada non è il concordato preventivo ma il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti, cioè le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento gestite tramite un Organismo di Composizione della Crisi. È uno snodo dove un errore di inquadramento comporta la perdita di mesi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è, al tempo stesso, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: le due abilitazioni coprono entrambi i lati di questo bivio, quello dell’impresa sopra soglia e quello dell’impresa minore.
Società cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione non è una via d’uscita. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 19456 del 12 giugno 2026, ha affermato che la domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione presentata dall’imprenditore già cancellato è inammissibile. Va ricordato che la cancellazione non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale entro l’anno, né estingue le azioni di responsabilità verso amministratori e liquidatori.
Continuità indiretta fondata su un affitto d’azienda preesistente. Quando la continuità viene realizzata tramite un terzo affittuario, il contratto deve risultare funzionalmente e cronologicamente collegato al piano. Un affitto stipulato molti anni prima della domanda, privo di quel collegamento, non integra continuità e può configurare una cessione predeterminata lesiva della par condicio: è la lettura affermata da Cass. civ., Sez. I, n. 22931/2026.
Imprenditore agricolo e imprese soggette ad amministrazione straordinaria. L’imprenditore agricolo non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ma può accedere alla composizione negoziata, agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di sovraindebitamento. Per le imprese di grandi dimensioni assoggettabili ad amministrazione straordinaria la composizione negoziata resta praticabile: il Tribunale di Catania, con provvedimento del 21 febbraio 2025, ha concesso misure protettive e cautelari per centoventi giorni a una società in tale condizione, precisando che le misure protettive operano sui crediti sorti prima della pubblicazione dell’istanza, mentre le cautelari possono incidere su crediti successivi solo se strumentali alla continuità.
Garanti, fideiussori e soci coobbligati. Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa, non automaticamente quello dei garanti. Il tema è delicato perché nella piccola e media impresa l’esposizione bancaria è quasi sempre assistita da garanzie personali dei soci. Alcuni tribunali hanno ammesso misure cautelari dirette a inibire temporaneamente l’escussione delle garanzie, ma a condizione che il provvedimento non alteri l’equilibrio negoziale a danno del creditore. In sede di pianificazione questo profilo va affrontato all’inizio, non alla fine: un risanamento che salva l’impresa e lascia i soci esposti sull’intero non è un risanamento completo.
Domande frequenti
La mia società è già insolvente: posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì. Il Correttivo-ter ha confermato che l’insolvenza attuale non preclude l’accesso, purché sia reversibile e il risanamento resti ragionevolmente perseguibile. Anche la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore non è ostativa. Va però precisato che accedere non significa ottenere protezione automatica: le misure protettive vanno richieste, confermate dal tribunale e giustificate da una prospettiva concreta di risanamento. Se lo scopo è solo guadagnare tempo, il tribunale lo rileva e nega la conferma.
Le misure protettive bloccano davvero tutto? No, e questo è il fraintendimento più diffuso. Impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati. Non impediscono al tribunale di pronunciarsi su un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale già pendente: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che la pendenza della composizione negoziata o delle misure protettive obblighi il giudice a rinviare l’udienza. Inoltre le misure possono essere selettive, cioè limitate ad alcuni creditori o categorie omogenee.
Un creditore ha già depositato istanza di liquidazione giudiziale: è troppo tardi per ristrutturare? Non necessariamente, ma i margini si stringono. La strada tecnica consiste nel depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, così da attivare il procedimento unitario e ottenere la trattazione congiunta. Il tribunale decide prima sulla domanda del debitore. La condizione perché funzioni è che la domanda sia seria e documentata: una domanda con riserva priva di prospettive concrete viene dichiarata inammissibile e apre la strada alla liquidazione.
L’Agenzia delle Entrate non risponde alla proposta di transazione fiscale: cosa succede? La legge assegna all’Amministrazione finanziaria novanta giorni per il riscontro. Il decorso di quel termine senza adesione consente, al ricorrere dei presupposti, l’omologazione anche in mancanza di voto favorevole. Il termine però deve essere effettivamente maturato al momento del deposito della domanda di omologazione: la Corte d’appello di Ancona, con decisione del 14 gennaio 2026, ha respinto l’istanza depositata prima del decorso, escludendo che l’assenza di un pregiudizio concreto per l’Erario possa sanare la violazione.
Se il concordato non viene omologato, gli amministratori rispondono con il patrimonio personale? Il mancato accoglimento della proposta non produce di per sé responsabilità personale. La responsabilità nasce da altro: dalla violazione del dovere di istituire assetti adeguati e di attivarsi senza indugio, quando da quella violazione è derivato un aggravamento del dissesto. La giurisprudenza richiede comunque la prova del danno e del nesso causale, e non ammette automatismi. Va aggiunto che gli amministratori rispondono anche per i pagamenti preferenziali eseguiti in stato di insolvenza e per le operazioni che riducono la garanzia patrimoniale.
Caso limite: posso presentare un piano di ristrutturazione dopo aver cancellato la società dal registro delle imprese? No. La domanda di accesso al PRO proposta da un imprenditore già cancellato è inammissibile, secondo il principio affermato da Cass. n. 19456 del 12 giugno 2026. La cancellazione, del resto, non protegge: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione, e in quella sede vengono esaminati anche gli atti compiuti nel periodo sospetto. Chi valuta la cancellazione come soluzione alla crisi sta rinunciando agli strumenti di risanamento senza ottenere in cambio alcuna protezione.
Il quadro giurisprudenziale
Il biennio 2025-2026 ha ridefinito diversi profili applicativi del Codice. Di seguito i riferimenti più rilevanti per chi affronta oggi una ristrutturazione aziendale, con il principio riformulato e la sua ricaduta pratica.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. La continuità aziendale rilevante presuppone la permanenza dell’identità dell’attività d’impresa, da accertare in concreto e non sulla base della qualificazione formale contenuta nella proposta. Rilevanza: è il filtro che il tribunale applica per stabilire se al piano si applichi la disciplina, più favorevole, del concordato in continuità o quella rigida del liquidatorio.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza della composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice il rinvio dell’udienza fissata per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale; la lesione del diritto di difesa va dedotta tempestivamente e presuppone un pregiudizio concreto. Rilevanza: smentisce l’idea che l’accesso alla composizione negoziata congeli automaticamente ogni iniziativa giudiziale dei creditori.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 maggio 2025, n. 12352. Nel concordato con riserva è legittimo il provvedimento con cui il tribunale ordina al debitore il deposito di una somma a titolo cauzionale. Rilevanza: la domanda con riserva non è gratuita in termini di oneri processuali, e va valutata sapendo che il tribunale può condizionarne la prosecuzione.
Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. L’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione presuppone che un accordo con i creditori anteriori sia stato effettivamente raggiunto, ancorché in percentuale insufficiente rispetto alla soglia di legge. Rilevanza: esclude l’uso dello strumento come mero veicolo per imporre una falcidia all’Erario in assenza di una reale ristrutturazione.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 gennaio 2026, n. 544. Il concordato semplificato è accessibile anche al debitore in stato di insolvenza conclamata e non presuppone la reversibilità della crisi; in sede di reclamo la corte d’appello deve valutare direttamente i presupposti di ammissione, senza rimettere la decisione al primo giudice. Rilevanza: amplia lo spazio applicativo dell’esito residuale della composizione negoziata e accelera il controllo di secondo grado.
Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). Nel concordato semplificato l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione, non può consistere nella semplice chiusura più rapida della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale, se ai chirografari non è riconosciuta alcuna forma di soddisfazione. Rilevanza: fissa un limite quantitativo sostanziale a proposte che offrono ai creditori un vantaggio solo temporale.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale l’omologazione forzosa è preclusa quando l’accordo con gli altri creditori ha consistenza simbolica ed è usato strumentalmente per imporre all’Erario la falcidia del credito tributario; l’accertamento dell’uso deviato dell’istituto è indagine di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Rilevanza: è la pronuncia che oggi orienta la costruzione delle proposte con componente fiscale prevalente.
Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La soglia minima di soddisfacimento introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, ha portata innovativa rispetto al regime previgente dell’art. 63 CCII. Rilevanza: determina quale disciplina si applichi in funzione della data di deposito della domanda, con effetti diretti sulla praticabilità del cram down.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Non è ammissibile la transazione fiscale forzosa, cioè l’operazione che si serve dell’accordo di ristrutturazione per imporre unilateralmente all’Amministrazione finanziaria una riduzione del credito. Rilevanza: conferma e consolida l’indirizzo espresso poche settimane prima, riducendo il margine di incertezza per gli operatori.
Cass. civ., ordinanza 25 marzo 2026, n. 7134. L’assenza di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c. incide sulla valutazione del merito creditizio e sulla legittimità dei finanziamenti erogati a un’impresa in crisi conclamata. Rilevanza: collega direttamente la qualità degli assetti alla bancabilità dell’impresa, e quindi alla praticabilità stessa di un piano che preveda nuova finanza.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d, CCII, nel testo anteriore al Correttivo-ter, postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti: l’espressione “in mancanza” va riferita all’assenza della maggioranza delle classi e non alla composizione delle stesse. Rilevanza: riduce il potere di blocco delle minoranze dissenzienti e allinea l’ordinamento interno alla Direttiva UE 2019/1023.
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: esclude che il giudice possa introdurre in via interpretativa un requisito soggettivo non previsto dalla norma.
Cass. civ., Sez. I, n. 10271/2026. In caso di accoglimento del reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato in continuità, la corte d’appello può confermare la decisione di primo grado solo su richiesta del proponente e soltanto quando il reclamo contesti la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; l’interesse generale non si identifica automaticamente con la continuità, ma va accertato e motivato in concreto. Rilevanza: delimita l’ambito del meccanismo di conservazione dell’omologa previsto dall’art. 53, comma 5-bis, CCII.
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2026, n. 19456. È inammissibile la domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Rilevanza: chiude definitivamente l’ipotesi della cancellazione come manovra preliminare alla ristrutturazione.
Cass. civ., Sez. I, n. 22931/2026. Nella continuità indiretta l’affitto d’azienda su cui si fonda il piano deve essere collegato ad esso sia funzionalmente sia cronologicamente; un contratto risalente e privo di tale collegamento non integra continuità e può configurare una cessione predeterminata lesiva della parità di trattamento. Rilevanza: impone di verificare la genesi dei contratti su cui poggia il piano prima di depositare la domanda.
Giurisprudenza di merito rilevante. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo il diniego di conferma delle misure protettive, in assenza di prospettive di risanamento. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per difetto di buona fede nelle trattative. Il Tribunale di Lucca, il 26 marzo 2025, ha negato l’omologazione di un concordato in continuità privo di elementi di discontinuità gestionale. Il Tribunale di Torino, il 17 luglio 2025, ha precisato le condizioni dell’omologazione forzosa trasversale contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. La Corte d’appello di Torino, il 23 settembre 2025, ha stabilito che nel concordato semplificato anche il surplus derivante dalla cessione dell’azienda deve rispettare la regola della priorità assoluta. Il Tribunale di Milano, il 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure protettive avanzata con finalità meramente liquidatoria e diretta a eludere esecuzioni già intraprese. Il Tribunale di Bari, il 23 gennaio 2026, ha ricostruito in chiave organizzativa il nesso causale tra violazione dell’art. 2086 c.c. e danno, innalzando lo standard probatorio richiesto agli amministratori.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene con attività determinate, non con assistenza generica. Di seguito gli strumenti operativi.
1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, riclassificando il passivo per natura, grado di privilegio e scadenza, e verificando la corrispondenza tra scritture contabili, certificazioni dei debiti tributari e contributivi ed estratti delle centrali rischi.
2. Verifichiamo l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. e dell’art. 3 CCII, documentando lo stato dell’arte e indicando gli interventi necessari, anche in funzione della posizione personale degli amministratori.
3. Eseguiamo il test pratico di risanabilità sulla piattaforma nazionale nella versione aggiornata dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 e redigiamo il progetto di piano di risanamento secondo la check-list ministeriale.
4. Presentiamo l’istanza di nomina dell’esperto e curiamo l’intero corredo documentale previsto dall’art. 17 CCII, seguendo l’imprenditore in tutte le sessioni di trattativa.
5. Depositiamo il ricorso di conferma delle misure protettive nel termine perentorio del giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, e sosteniamo l’istanza in udienza documentando prospettiva di risanamento, utilità e proporzionalità delle misure.
6. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili, finanziamenti dei soci, cessione o affitto dell’azienda senza successione nei debiti, rideterminazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi.
7. Costruiamo e negoziamo la proposta di transazione sui crediti tributari e contributivi, calcolando le soglie di soddisfacimento richieste, presidiando il termine di novanta giorni per il riscontro e preparando la documentazione comparativa rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale.
8. Redigiamo la domanda di accesso ex art. 40 CCII con la documentazione dell’art. 39, formiamo le classi, strutturiamo la distribuzione del valore e verifichiamo la tenuta del piano rispetto alle regole di priorità.
9. Difendiamo l’impresa nel procedimento unitario, opponendoci all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale e coordinando la difesa con la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi.
10. Impugniamo con reclamo ex art. 51 CCII le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale e i provvedimenti di diniego dell’omologazione, e proseguiamo con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 53 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi è chiamato a condurla significa sapere in anticipo quali informazioni l’esperto cercherà, quali atti considererà pregiudizievoli e su quali elementi si formerà la relazione finale, cioè il documento che determina gli esiti successivi. A questa si affianca la qualità di avvocato cassazionista, che assicura la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea impostata nella fase stragiudiziale viene sostenuta nel reclamo davanti alla corte d’appello e, se necessario, nel ricorso per cassazione, senza i passaggi di consegne che disperdono l’impostazione originaria.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ristrutturazione aziendale richiede simultaneamente costruzione giuridica degli strumenti, attestazione dei numeri, negoziazione con banche e intermediari finanziari e gestione della componente tributaria e contributiva. Sono competenze che, se trattate separatamente, producono piani giuridicamente eleganti e finanziariamente insostenibili, oppure il contrario.
In sintesi
La ristrutturazione aziendale non è una singola procedura, ma la scelta ragionata tra strumenti diversi con presupposti, soglie e termini diversi. La variabile decisiva è il tempo: ogni mese di attesa riduce le alternative disponibili e sposta il baricentro dalla continuità alla liquidazione. La seconda variabile è l’accuratezza tecnica, perché un termine mancato di ventiquattro ore o una classe formata male vanificano mesi di trattative. La terza è la coerenza tra il piano giuridico e i numeri che lo sostengono.
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